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Decreto 15 novembre 2004
Ministero delle Attività Produttive. Graduatorie regionali ordinarie e speciali e graduatorie relative ai «grandi progetti» di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative ammissibili, relative alle domande di agevolazione presentate, ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2003 del settore «industria» (attività estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia) - 17° bando di attuazione.
(GU n. 281 del 30-11-2004- Suppl. Ordinario n.172)
IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi
alle imprese
Visto l'art. 1,
comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per
la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse
del Paese;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96 che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi
e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e le
successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento»,
concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del paese;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il
testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni
alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n.
488/1992 che, in particolare, al punto 5 comma 4, prevede, per l'assegnazione
delle risorse, la formazione di graduatorie regionali ordinarie e speciali,
nonché di due graduatorie multiregionali relative ai «grandi progetti»;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3 del citato decreto
n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni che attribuisce al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la competenza di formare,
sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche
concessionarie, le suddette graduatorie delle iniziative ammissibili alle
agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione;
Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la delibera del CIPE del 9 maggio 2003 n. 21 con la
quale e' stata fissata la ripartizione percentuale su base regionale da
applicare alle risorse destinate al finanziamento degli interventi agevolativi
previsti dalla legge n. 488/92, per il triennio 2003-2005;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 3
luglio 2003 che ha individuato le risorse complessive da assegnare ai bandi
della legge 488/1992 per il 2003 pari a 1.764,4 milioni di euro, destinandone il
70% al settore «industria»;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del
24 luglio 2003 che ha fissato i termini per l'indicazione da parte delle regioni
e delle province autonome di Trento e Bolzano delle proposte concernenti la
formazione delle graduatorie e contestualmente ha elaborato il piano di
assegnazione delle risorse finanziarie della legge 488/1992, ripartito per
regione, destinando, al bando ordinario «industria» dell'anno 2003, Euro
1.111.572.000,00 e stabilendo nel 14% di tali risorse la quota da destinare alle
graduatorie per i «grandi progetti»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 60, comma 3 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, occorre provvedere all'accantonamento delle risorse
relative al funzionamento dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI), per
le attività di assistenza connesse con la legge n. 488/92, con riferimento alle
annualità 2004 e 2005, rispettivamente per complessivi Euro 3.071.347 e Euro
2.595.000, e che pertanto la quota di competenza del bando industria e' pari a
Euro 3.966.443,00;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 20 luglio 1998 che, all'art. 6, autorizza il Ministero ad
utilizzare una quota non superiore all'uno per mille dello stanziamento annuale
destinato alle agevolazioni della legge n. 488/1992, al netto delle risorse
necessarie ad assicurare il cofinanziamento, per le spese di funzionamento
connesse alle attività ed agli adempimenti di propria competenza necessari
all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge, corrispondenti, per
quanto di competenza del bando industria, a Euro 1.107.606,00;
Considerato che, sulla base di quanto precede e tenuto conto
dei criteri di riparto tra le regioni e le province autonome fissati dal CIPE
con la richiamata delibera del 9 maggio 2003, le risorse risultano cosi
ripartite:
(omissis)
Considerato che le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio e Molise, a seguito delle
specifiche convenzioni stipulate con il Ministero delle attività produttive,
hanno destinato risorse rispettivamente dei propri DOC.U.P. e P.O.R. allo
scorrimento dei bandi della legge n. 488/1992 e che, tenuto conto degli
scorrimenti effettuati per l'8°, l'11° ed il 14° bando, le ulteriori risorse
disponibili per il 17° bando, derivanti da quelle dei DOC.U.P. e P.O.R. non
impegnate o di nuova assegnazione, nonché da quelle nazionali sostituite nei
bandi precedenti dalle stesse risorse dei DOC.U.P. e P.O.R., sono le seguenti:
(omissis)
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del
12 novembre 2003 con il quale sono state approvate le proposte formulate dalle
regioni e dalle province autonome concernenti le priorità regionali ed i
relativi punteggi utili per l'indicatore regionale validi per il bando del
settore «industria» del 2003, nonché la formazione delle graduatorie speciali e
le risorse finanziarie alle stesse destinate come di seguito specificato:
(omissis)
Considerato che, sulla base di tutto quanto precede, sono
complessivamente assegnate, per il bando del settore «industria» del 2003, le
seguenti risorse finanziarie, per la formazione delle graduatorie ordinarie e di
quelle speciali da ripartire tra le regioni secondo le percentuali sopra
riportate, e per le graduatorie dei «grandi progetti» delle regioni del
Centro-Nord e delle province autonome di Bolzano e Trento e delle regioni
dell'Obiettivo 1:
(omissis)
Visti i decreti ministeriali del 7 febbraio 2003 e del 12
febbraio 2004 con i quali sono stati fissati rispettivamente il termine iniziale
e finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge
488/92 per il bando 2003 del settore «industria»;
Visto il decreto 15 giugno 2004 con il quale e' stato
prorogato al 15 luglio 2004 il termine per la presentazione, da parte delle
banche concessionarie, degli accertamenti istruttori, relativi al bando 2003 per
il settore «industria» della legge 488/92;
Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche
concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1 del citato decreto ministeriale n.
527/95 e successive modifiche e integrazioni;
Visti i ricorsi presentati al TAR/Campania dal Comune di S.
Pietro al Tanagro, della Comunità Montana Vallo di Diano, dalla Società V.D. &
B. s.p.a., dal Consorzio C.S.M. Bacino Salerno 3 e dal Comune di Polla contro il
Ministero attività produttive e la Regione Campania, aventi ad oggetto la
richiesta di annullamento, previa sospensione, del decreto ministeriale del 12
novembre 2003, di approvazione delle proposte regionali relative alla formazione
di graduatorie speciali ed alle relative risorse finanziarie per il bando
settore «industria» 2003, a valere sulla legge n. 488/92, nella parte relativa
alla Regione Campania, e della delibera di Giunta Regionale Campania n. 2480
dell'8 ottobre 2003, che ha approvato i criteri di priorità regionale per la
formazione, tra l'altro, della graduatoria speciale per area geografica;
Visto che il TAR/Campania in ordine ai ricorsi di cui sopra,
rispettivamente con le ordinanze cautelari, in data 20 maggio 2004, nn. 3000/04,
3001/04, 3002/04, 3003/04 e 3004/04 ha accolto le istanze di sospensione
dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, a motivo che: «il decreto
ministeriale impugnato assume a presupposto una proposta espressa con delibera
di Giunta Regionale, viziata da incompetenza»;
Ritenuto di dare ottemperanza alle dette ordinanze,
disponendo, in via cautelare e provvisoria, la sospensione della formazione
delle graduatorie speciale ed ordinaria, della Regione Campania del bando
settore «industria» 2003 sino alla definizione, in via giudiziaria o
amministrativa della questione controversa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 25 novembre 2003, concernente l'individuazione delle gestioni fuori
bilancio, ai sensi del quale gli interventi nelle aree depresse di cui alla
legge 488/92, gestiti dal Ministero delle attività produttive, limitatamente
alle agevolazioni cofinanziate dall'U.E. e/o dalle Regioni, mantengono le
caratteristiche proprie dei fondi di rotazione e quindi permangono in gestione
fuori bilancio;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle
finanze n. 29 del 30 giugno 2004 nella quale con riferimento alla legge 23
dicembre 2002, n. 289, art. 93, sono state elencate le gestioni fuori bilancio
ed in particolare e' stata riconosciuta alla legge 488/1992 la caratteristica di
fondo rotativo misto;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche:
Decreta:
Art. 1.
1. Le graduatorie regionali speciali e ordinarie delle
regioni e delle province autonome di Bolzano e Trento concernenti le iniziative
di cui in premessa per il bando del 2003 - 17° - del settore «industria»
(attività estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e
dell'energia), ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, ad eccezione di quelle della regione Campania la
cui formazione e' sospesa per i motivi indicati nelle premesse, sono riportate
negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/36 al presente decreto. Negli allegati n. 2/37
e n. 2/38 sono riportate le graduatorie dello stesso bando relative ai «grandi
progetti».
2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle
graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella
graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1, le opportune note
esplicative e, nell'allegato n. 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili,
ordinate per numero di progetto, con l'indicazione della graduatoria nella quale
ciascuna di esse e' inserita ed il numero della relativa posizione occupata.
Art. 2.
1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di
cui alla citata legge n. 488/92 vengono adottati in favore delle domande
inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino
all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse tenendo conto
della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese, nonché del
compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli
accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui,
rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento
medesimo.
2. Per le iniziative ammissibili al cofinanziamento UE e/o
delle Regioni le corrispondenti risorse sono gestite in contabilità fuori
bilancio, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25
novembre 2003 citato in premessa, a valere sulla contabilità speciale n. 1726
istituita nell'ambito del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le iniziative non
ammissibili ai predetti cofinanziamenti le risorse sono gestite in contabilità
ordinaria e, pertanto, con successivi decreti, si provvederà ad impegnare i
conseguenti oneri a carico del cap. 7420, piano di gestione n. 26 dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, a favore delle
singole banche concessionarie.
Art. 3.
1. Ad eccezione delle iniziative che sono state inserite
nelle graduatorie di cui al precedente art. 1 ai sensi dell'art. 6, comma 8 del
regolamento che, se non agevolate, non possono essere ulteriormente ripresentate
con le medesime modalità, le iniziative che, a causa della insufficienza delle
disponibilità finanziarie, occupano una posizione nella relativa graduatoria che
risulti non utile per la concessione delle agevolazioni, sono inserite
automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al primo bando utile
successivo, nel pieno rispetto, tuttavia, delle condizioni vigenti con
riferimento a tale graduatoria e fatte salve eventuali diverse disposizioni
introdotte da modifiche normative che dovessero intervenire successivamente al
presente decreto, mantenendo valida, ai soli fini dell'ammissibilità' temporale
del programma, la data della domanda originaria, rimanendo comunque salve le
eventuali modifiche introdotte in ordine agli ulteriori criteri di
ammissibilità. Fatto sempre salvo quanto detto in merito alle eventuali
modifiche normative, qualora l'impresa intenda mantenere valida, ai soli fini
dell'ammissibilità' temporale del programma, la data della detta domanda
originaria e, al contempo, riformulare la domanda stessa, rinuncia al suddetto
inserimento automatico con nota raccomandata da inviare alla banca
concessionaria entro e non oltre il termine di cui all'art. 6, comma 8 citato e
ripresenta la domanda,
riformulata, entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile
successivo alla rinuncia medesima, termini che saranno fissati con decreto del
Ministro delle attività produttive. Le
predette modalità di inserimento automatico o di riformulazione si applicano
anche alle domande che, sempre a causa della insufficienza delle disponibilità
finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta
dell'impresa, alle condizioni richiamate al punto 5.6 della circolare n. 900315
del 14 luglio 2000.
2. Le iniziative collocate nelle graduatorie regionali
speciali che, a causa dell'insufficienza delle relative disponibilità
finanziarie, occupano una posizione che risulti non utile per la concessione
delle agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, concorrono
automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la relativa
graduatoria