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Decreto 17 giugno 2004
Ministero delle Attivitą Produttive. Modificazioni al decreto ministeriale 24 maggio 2000 recante la fissazione dei criteri per la determinazione dell'ammontare della cauzione prevista dall'art.5, comma 4-bis, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalitą e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivitą produttive nelle aree depresse del Paese.
(GU n. 148 del 26-6-2004)
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica
dell'intervento straordinario del Mezzogiorno;
Visto il proprio decreto 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche ed
integrazioni con il quale sono state determinate le modalita', le procedure e i
termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4-bis del suddetto decreto n. 527/95 che,
tra la documentazione da allegare alla domanda di agevolazione, prevede che vi
sia la ricevuta del versamento di una cauzione da parte dell'impresa istante,
ovvero una fideiussione bancaria o un polizza assicurativa di importo pari alla
cauzione medesima, a garanzia della volonta' dell'impresa di realizzare il
programma agevolato;
Considerato che il predetto art. 5, comma 4-bis prevede che l'ammontare relativo
alla citata cauzione, nonche' gli interessi sullo stesso riconosciuti, ovvero
alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa sia determinato sulla
base di criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ora Ministro delle attivita' produttive, tenuto anche conto
dell'entita' degli investimenti indicati dall'impresa nel modulo di domanda;
Visto il proprio decreto del 24 maggio 2000, con il quale sono stati fissati i
criteri per la determinazione dell'ammontare della suddetta cauzione;
Ravvisata l'opportunita' di provvedere ad un adeguamento dell'ammontare della
cauzione mediante la ridefinizione dei criteri di calcolo, al fine di assicurare
piena efficacia a tale meccanismoin relazione alla sua specifica finalita' di
garantire, attraverso il versamento di un importo adeguatamente commisurato all'entita'
degli investimenti, l'effettiva volonta' dell'impresa di portare a termine il
programma;
Considerato altresi' che detta garanzia e' finalizzata anche a ristorare
parzialmente l'amministrazione dei costi sostenuti per l'attivita' istruttoria a
fronte dei programmi agevolati che non vengono realizzati;
Decreta:
Articolo unico
Il comma 3 dell'articolo unico del decreto del 24 maggio 2000citato nelle
premesse e' sostituito dal seguente:
«3. L'ammontare della cauzione, della fideiussione o della polizza e'
determinato nelle misure di seguito indicate, rapportate, nella parte
progressiva, all'entita' degli investimenti del programma a fronte dei quali
l'impresa chiede le agevolazioni e non e' soggetto a modifiche in relazione ad
eventuali successive variazioni degli investimenti stessi a qualsiasi titolo
apportate:
un importo fisso di 2000 euro, al quale si aggiunge:
0,333% dell'entita' degli investimenti fino a 500.000 euro;
0,199 % per la parte eccedente e fino a 2.000.000 di euro;
0,084 % per la parte eccedente e fino a 5.000.000 di euro;
0,010 % per la parte eccedente e fino a 25.000.000 di euro;
0,006 % oltre i 25.000.000 di euro.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 17 giugno 2004
Il Ministro: Marzano