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Testo coordinato del Decreto-Legge 9 novembre 2004, n.266

 

Testo del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2004, n. 306 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2004), recante: "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative". 

 

(GU n. 15 del 20-1-2005)

 

 

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga o al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonche' per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica

1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e' prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini prevista da disposizioni legislative":
"Art. 16. - Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'art. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica".


Art. 2.
Servizio civile

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: "1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005".


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3, art. 14, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64" come modificato dalla legge qui pubblicata: 
"3. Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005.".

Art. 3.
Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi
1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005".


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" come modificato dalla legge qui pubblicata:
"1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto 8 marzo 1985 del Ministro dell'interno, nonche' all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attivita' ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonche' quelli previsti nei casi richiamati all'art. 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attivita' o gruppi di attivita' di cui all'allegato al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno. Tali direttive, ove non gia' emanate, devono essere adottate entro il 31 dicembre 2005".


Art. 4.
Ente irriguo umbro-toscano

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: "e' prorogato di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di quattro anni". 
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, recante: "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano" come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 5. - 1. Il termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, gia' prorogato dall'art. 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 dicembre 1991, n. 411, e' prorogato di quattro anni.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57":
"2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".


Art. 5.
Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:
(( a) al comma 3, dopo la parola: "attribuito," sono inserite le seguenti: "nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e", le parole: "per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009" e le parole: "da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da emanarsi entro il 31 dicembre 2004"))
b) al comma 5, dopo le parole: "dell'articolo 1, comma 2", sono aggiunte le seguenti: "del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 3 e 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, concernente "Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38" come modificato dalla legge qui pubblicata:
"3. Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, e successive modificazioni, e' attribuito, nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui all'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro il 31 dicembre 2004, sono determinate le modalita' di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.".
"5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.".
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, reca disposizioni "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137.


Art. 6.
Trattamento di dati personali
1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005";
b) al comma 3, le parole: "31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005".


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 180, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dalla legge qui pubblicata:
"1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2005".
"3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'art. 31, adeguando i medesimi strumenti al piu' tardi entro il 30 settembre 2005".


Art. 7.
Codice della strada
1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e' abrogato.
2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i ((semirimorchi)) adibiti al trasporto di cose, nonche' classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.";
b) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
"2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".


Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, reca: "Modifiche ed integrazioni al codice della strada".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: "Nuovo codice della strada".


Art. 7-bis. 

((Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard.

1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, e prorogato al 31 marzo 2005.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, anche in mancanza di normativa specifica, permane l'obbligo di utilizzo, per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, del casco protettivo omologato secondo gli standard previsti dalla normativa CE EN 1077))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", come modificato dalla presente legge:
"7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005".


Art. 8.
Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili
1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", come modificato dalla legge qui pubblicata:
"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazizoni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2005, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interressato, sentite le organizzazione sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono piu' proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in societa' per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attivita' analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione".


Art. 9.
Fornitura e manutenzione dei locali scolastici
1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.

((1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualita' di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, e' prorogata al 31 dicembre 2006.
1-ter. Ove le regioni, ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del termine relativo all'adeguamento al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142":
"1. Gli interventi previsti dall'art. 1-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 2 ottobre 1997, n. 340, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica":
"54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilita', delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo e' stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo e' riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. La quota residua del Fondo e' riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonche' per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse".
- Il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, reca "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica". 
- Si riporta il testo dell'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 2. - Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessita' del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, e' differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine e' interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto".


Art. 10.
Personale docente e non docente universitario
1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e universita":
"Art. 5. (Spese di personale docente e non docente universitario). - 1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle universita', per l'anno 2004, ai fini della valutazione del limite previsto dall'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto, salvo che ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle universita' previsti dall'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.
2. Per l'anno 2004, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attivita' in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'art. 51, comma 4, della 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".


Art. 11.
Programma Socrates
1. L'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante "Riordino del centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 2 (Trasformazione della biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. - 1. La biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'art. 292 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' trasformata in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le proprieta' strategiche alle quali l'Istituto si uniforma.
2. L'Istituto mantiene personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, ed e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'art. 3, comma 6.
3. All'Istituto sono trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dalla biblioteca di documentazione pedagogica, con sede in Firenze.
4. L'Istituto, in collegamento con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), cura lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale oltre che alla creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attivita' didattica e del processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le universita' e con gli organismi formativi nazionali e internazionali, curando la diffusione dei relativi risultati; collabora con il Ministero della pubblica istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti della Unione europea.
5. L'Istituto cura lo sviluppo delle attivita' di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia; sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della documentazione e della comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario gia' appartenente alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di banche dati".

Art. 12.
Consorzi agrari
1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2005".

((1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all'attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell'attivita' anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'impresa))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari" come modificato dalla legge qui pubblicata:
"4. Entro il 31 dicembre 2005 l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di societa' cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarita' delle attivita' d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.".


Art. 12-bis. 

Proroga di termini in materia di allevamento di animali.

((1. Il termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma I,. lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e' differito al 31 dicembre 2005.
[2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del numero 19 dell'Allegato previsto dall'articolo 2,, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, le parole: "e' vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e" sono sostituite dalle seguenti: "e' vietata'".]
(*)
3. Al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto capoverso, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"31 luglio 2008"(**);
[b) al settimo capoverso, le parole: '" 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013".](***)

 

(*) N.d.R.: Comma abrogato per effetto dell'art. 6, c. 8-novies del D.L. n. 300/2006, introdotto in sede di conversione in L. n. 17/2007  (GU n. 47 del 26-2-2007- Suppl. Ordinario n.48)

(**) N.d.R.: L'originario termine del 31 dicembre 2010 è stato così modificato dall'art. art. 6, c. 8-novies del D.L. n. 300/2006, introdotto in sede di conversione in L. n. 17/2007  (GU n. 47 del 26-2-2007- Suppl. Ordinario n.48)

(***) N.d.R.: Lettera b) abrogata dall'art. 6, c. 8-novies del D.L. n. 300/2006, introdotto in sede di conversione in L. n. 17/2007  (GU n. 47 del 26-2-2007- Suppl. Ordinario n.48)

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del numero 19, quinto periodo, dell'allegato previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti":
"A partire dal 1° gennaio 2004 e' vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda".
- Si riporta il testo del sesto e settimo capoverso del numero 22, dell'allegato previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti", come modificato dalla legge qui pubblicata: 
"Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2010".
"A partire dal 1° gennaio 2013 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresi' disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondita' di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie".

Art. 12-ter. Proroga di termine in materia di pesca. 

((1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: "1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2006"))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante "Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca", come modificato dalla legge qui pubblicata:
"3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'art. 22, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 2371/2002, alle navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata entro le venti miglia dalla costa fino al 1° gennaio 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto ministeriale 22 giugno 1982 del Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, nonche' le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000, recante regime definitivo di operativita' delle navi da pesca costiera locale".

Art. 13.
Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

((1-bis Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attivita' connesse alla definizione delle controversie, di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488", come modificato dalla legge qui pubblicata:
"2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2005, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento e' altresi' applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilita' dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva e' elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi".


Art. 14.
Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti
1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005.

((1-bis. La proroga del termine di cui al comma 1 per il completamento dell'adeguamento si applica alle strutture ricettive esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di -adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37))

 

N.d.R.: Si riporta il testo dell'art. 5 del D.L. 273/2005 convertito, con modificazioni, in L. 51/2006:

Art. 5. Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive - 1. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante "Proroghe e differimento dei termini", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463:
"1. Le attivita' ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto ministeriale 9 aprile 1994, del Ministro dell'interno pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Entro il 30 giugno 2003, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attivita' ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a nonna dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 2 (Parere di conformita). - 1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al comma 4 dell'art. 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.
2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessita' del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro quindici giorni dalla data di presentazione del progetto, e' differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine e' interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto".


Art. 15.
Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e' prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2, art. 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a nonna degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59":
"2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 e' effettuata con uno o piu' elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1° gennaio 2002".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".

Art. 16.
Canoni demaniali marittimi
1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' differito al 15 dicembre 2004.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica":
"2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attivita' economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui all'art. 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, e' differito al 30 ottobre 2004".


Art. 17.
Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006
1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "per il periodo 2000-2004" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo 2000-2006".


Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"18. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 1, nonche' al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader + "Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale", il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2006. Per le annualita' successive il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del Programma.".


Art. 18.
Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza
1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.
2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies ((dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni)), sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 4, della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante "Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari":
"1. La nomina a giudice onorario aggregato, salvo quanto previsto dal comma 4, ha durata quinquennale e puo' essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno.".
"4. Il Ministro di grazia e giustizia procede, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, alla redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli stessi o di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano aumentate le relative piante.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, recante "Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche' interventi per l'Amministrazione della giustizia":
"Art. 2 (Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza). -- 1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'art. 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.
1-bis. All'art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"".
-- Si riporta il testo dell'art. 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente: "Ordinamento giudiziario":
"Art. 42-quinquies (Durata dell'ufficio). - La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una sola volta. I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio gia' decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma. La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.".

Art. 18-bis. - (Modificazioni alla legge 2 agosto 2004, n. 210).
(( 1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 2 agosto 2004, n. 210, le parole: "data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1".))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera f) della legge 2 agosto 2004, n. 210, recante: "Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire", come modificato dalla presente legge:
"f) istituire un Fondo di solidarieta' a beneficio dell'acquirente che, a seguito dell'insolvenza del costruttore a fronte della quale, in un periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e la data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'art. 1, siano o siano state in corso procedure implicanti una situazione di crisi, dichiara di aver subito la perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto e il mancato conseguimento della proprieta' o dell'assegnazione del bene;".


Art. 19.
Tutela della salute dei non fumatori
1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' prorogato fino al 10 gennaio 2005.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 6 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione":
"6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2.".


Art. 19-bis. 

Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera.

((1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro i1 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi".
2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, sono prorogati al 31 dicembre 2005.))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, recante "Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque", come modificato dalla presente legge:
"Art. 10 (Venezia e Chioggia). - 1. I comuni di Venezia e Chioggia elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale n. 962 del 1° settembre 1989. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
2. I progetti di massima di cui al comma 1 sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", nonche' variante agli strumenti urbanistici generali.
3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, e' consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorche' non rientranti nella tipologia di cui all'art. 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale n. 962 del 1° settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purche' sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e piu' in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalita' e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sara' a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualita' delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, fatte salve specifiche e motivate prescrizioni integrative da parte delle autorita' sanitarie competenti.
4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unita' edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1° gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalita' di cui all'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi.
6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi.".
- Si riporta il testo dell'art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza":
"2. I termini di adeguamento di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 18 aprile 2000 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.".


Art. 19-ter. 

Societa' cooperative.

((1. Al settimo comma dell'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2005".
2. Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle societa' cooperative a mutualita' prevalente all'albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e' stabilito al 31 marzo 2005.))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato dalla presente legge:
"Conservano le agevolazioni fiscali le societa' cooperative e i loro consorzi che, con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall'art. 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le societa' cooperative a mutualita' prevalente entro il 31 marzo 2005".
- Si riporta il testo dell'art. 2512 del codice civile:
"Art. 2512 (Cooperativa a mutualita' prevalente). - Sono societa' cooperative a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attivita' prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', delle prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. 
Le societa' cooperative a mutualita' prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci".


Art. 19-quater.

Norme per la sicurezza degli impianti.

((1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.))


Riferimenti normativi:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.


Art. 19-quinquies.

Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica. 

((1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi" e all'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", come modificato dalla presente legge:
"150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi dell'art. 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data della ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui al citato art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203"
- Si riporta il testo dell'art. 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 1° agosto 2003, n. 200, come modificato dalla presente legge:
"Art. 17-ter (Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica). - 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'art. 11, comma 2, e dall'art. 12, comma 2 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' differita, da ultimo, dall'art. 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2005. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il finanziamento degli interventi cosi' attivati e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203".


Art. 19-sexies. 

Proroga dell'operativita' del Fondo regionale di protezione civile. 

((1. L'operativita' del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogata per gli anni 2005, 2006 e 2007, anche al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'impiego delle risorse umane necessarie al funzionamento della rete dei Centri funzionali di protezione civile.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 154.970.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": 
"16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamita' naturali di livello b) di cui all'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e' istituito il "Fondo regionale di protezione civile". Il Fondo e' alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento e' subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato "Fondo regionale di protezione civile". L'utilizzo delle risorse del Fondo e' disposto dal presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti autorita' di bacino in caso di calamita' naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed e' comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
17. In sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 e' assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'art. 52, comma 6, della presente legge. Per l'anno 2004 il Fondo e' alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 euro.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile":
"Art. 3 (Attivita' e compiti di protezione civile). - 1. Sono attivita' di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attivita' necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2.
2. La previsione consiste nelle attivita' dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del
territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attivita' volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilita' che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione. 
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. 
6. Le attivita' di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessita' imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio".


Art. 19-septies.

Modifica al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. 

((1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e' aggiunto il seguente:.
"Art. 23-bis. - (Disposizioni transitorie). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 6, per l'attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992".))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38":
"6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la commissione di cui all'art. 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarieta' di cui all'art. 118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilita' di avvalersi delle Capitanerie di porto o di altro soggetto.".
- Il testo del decreto ministeriale 3 marzo 1992, reca: "Modalita' tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca".


Art. 19-octies.

Denunce dei pozzi.

((1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreta legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: 30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", come modificato dalla legge qui pubblicata:
"6-bis. I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2005. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.".

 
Art. 19-nonies.

Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche. 

((1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "per un periodo di dodici mesi, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: fino al 30 settembre 2005".))

 
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante "Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" come modificato dalla presente legge:
"8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata, fino al 30 settembre 2005, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.".


Art. 19-decies. 

Consigli degli ordini professionali. 

((1. Le disposizioni previste per gli ordini professionali dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2005.))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo delle disposizioni per gli ordini professionali di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonche' di protezione dei dati personali:
"Art. 1. - 1. All'art. 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004"".
"1-bis. Il regolamento previsto dall'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia piu' lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati.".


Art. 20.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 novembre 2004
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli