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Legge 15 dicembre 2004, n.308
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.
(GU n. 302 del 27-12-2004- Suppl. Ordinario n.187)
testo in vigore dal: 11-1-2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:
a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;
e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;
f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresi' i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresi' gli ambiti nei quali la potesta' regolamentare e' delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c), i predetti schemi devono altresi' essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 4 ed al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo puo' emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.
7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.
8. 1 decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonche' delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarieta', ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualita' dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni;
b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestivita' dei controlli ambientali, nonche' certezza delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente;
c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;
d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilita' ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonche' il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere piu' efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilita' dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali;
e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitivita' dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;
f) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio "chi inquina paga";
g) previsione di misure che assicurino la tempestivita' e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
h) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento dell'efficienza delle autorita' competenti;
i) garanzia di una piu' efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entita' delle sanzioni amministrative gia' stabiliti dalla legge;
l) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;
m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nell'attuazione dei principi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonche' alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;
n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e introduzione di agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001 prevedendo, ove possibile, il ricorso all' autocertificazione.
9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati agli obiettivi di massima economicita' e razionalita', anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:
a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne la quantita' e la pericolosita'; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne piu' efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonche' il recupero di energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa all'incenerimento dei rifiuti, ed innovando le norme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operativita' delle attivita' di riciclaggio anche attraverso l'eventuale transizione dal regime di obbligatorieta' al regime di volontarieta' per l'adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere l'attribuzione al presidente della giunta regionale dei poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, tramite la nomina di commissari ad acta e di poteri sostitutivi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio senza altri obblighi nel casti in cui il presidente della giunta regionale non provveda entro quarantacinque giorni; prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento delle attivita' di gestione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante una piu' razionale definizione dell'istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati, in applicazione della normativa vigente; definire le norme tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare pregiudizio all'ambiente nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attivita' produttive in esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi di qualita' ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo conto dell'approccio tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;
b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei principi di regolazione e vigilanza, come previsto dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti, precisando i poteri sostitutivi e rendendone semplice e tempestiva l'utilizzazione; prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni di nuovi impianti; prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' per la definizione dei meccanismi premiali in favore dei comuni compresi nelle aree ad elevata presenza di impianti di energia idroelettrica;
c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario che ostacolino il conseguimento della piena operativita' degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attivita' di pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilita' della risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'iter procedimentale;
d) confermare le finalita' della legge 6 dicembre 1991, n. 394; estendere, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e della volonta' delle popolazioni residenti e direttamente interessate, la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare, con adeguata motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni piu' rappresentative dei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio e del terzo settore, finalizzati allo
sviluppo economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano con l'approvazione del piano del parco o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei beni soggetti alla disciplina di cui all'articolo 1-quinquies del citato decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985; armonizzare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della biodiversita';
e) conseguire l'effettivita' delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di irrogazione e delle sanzioni medesime; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle autorita' competenti e il risarcimento del danno; definire le modalita' di quantificazione del danno; prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l'ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualita' dell'ambiente sul territorio nazionale;
f) garantire il pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, in materia di VAS e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere l'estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorita' competenti per il rilascio dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di' evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpare in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ma sottoposti a piu' di un'autorizzazione ambientale settoriale;
g) riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie e, in particolare, della direttiva 2001/ 81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, e degli accordi internazionali sottoscritti in materia, prevedendo:
1) l'integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile;
2) l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative anche mediante la disciplina della vendita dell'energia prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale, prolungando sino a dodici anni il periodo di validita' dei certificati verdi previsti dalla normativa vigente;
3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle attivita' agricole e zootecniche;
4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualita' dell'aria;
5) strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico;
6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti.
10. Per l'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere a), b) ed f) del comma 9, si intendono norme generali regolatrici della materia i principi previsti dalle medesime lettere per le deleghe legislative.
11. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di un anno, di una commissione composta da un numero massimo di ventiquattro membri scelti fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega.
12. La commissione di cui al comma 11 e' assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato e composta da venti unita', di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione e dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di supporto.
13. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica di cui ai commi 11 e 12, e' disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che ne disciplina altresi' l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 18, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
14. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori.
15. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni quattro mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma 11, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato dei lavori della medesima commissione.
16. Allo scopo di diffondere la conoscenza ambientale e sensibilizzare l'opinione pubblica, in merito alle modifiche legislative conseguenti all'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2004.
17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
18. Per l'attuazione dei commi 11 e 12 e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per l'anno 2005. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei commi 17 e 18.
20. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale e' garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".
21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica, non sia piu' esercitabile il diritto di edificare che sia stato gia' assentito a norma delle vigenti disposizioni, e' in facolta' del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilita' a fini edificatori.
22. In caso di accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del comma 21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta la contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell'area interessata dal vincolo sopravvenuto.
23. Il comune puo' approvare le varianti al vigente strumento urbanistico che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificare di cui al comma 21.
24. L'accoglimento dell'istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il titolare del diritto di edificare puo' richiedere l'indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22, e' computata ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.
[25. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera a) del comma 29, sono individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attivita' siderurgiche e metallurgiche, nonche' le modalita' affinche' gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.
26. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attivita' siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici.
27. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le modalita' specificate al comma 28.
28. E' istituita una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti,
di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'allegato C annesso al medesimo decreto legislativo, per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche riportate nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L'iscrizione e' effettuata a seguito di comunicazione all'Albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformita' a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorita' pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalita' di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione e' sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformita' dell'autorita' competente.
29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:
"q-bis) materia prima secondaria per attivita' siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre. specifiche nazionali e internazionali, nonche' i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate;
q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attivita' di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo previsto dall'articolo 30, nonche' nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) e' aggiunta la seguente:
"f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualita' elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002";
c) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'allegato B, la responsabilita' dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e' esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le relative modalita' di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio";
d) all'articolo 40, comma 5, le parole: "31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio di ogni anno".](*)
30. Il Governo e' autorizzato ad apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma 29, lettera b).
31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e' autorizzato ad apportare le modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso, affinche' non sia considerata come rifiuto derivante dalla produzione dell'industria agroalimentare, nonche' dirette a prevedere, oltre ai cementifici, le seguenti attivita' di recupero della polvere di allumina, in una percentuale dall' 1 al 5 per cento nella miscela complessiva:
a) produzione di laterizi e refrattari;
b) produzione di industrie ceramiche;.
c) produzione di argille espanse.
32. In considerazione del grave pregiudizio arrecato al paesaggio da vasti interventi di lottizzazione abusiva realizzati nella localita' denominata Punta Perotti nel comune di Bari, il direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita' culturali, verificato il mancato esercizio del potere di demolizione delle opere abusive gia' confiscate a favore del comune con sentenza penale passata in giudicato, diffida il comune medesimo a provvedere entro il termine di sessanta giorni, invitando la regione Puglia ad esercitare, ove occorra, il potere sostitutivo. Il direttore generale, accertata l'ulteriore inerzia del comune, nonche' il mancato esercizio del potere sostitutivo da parte della regione, provvede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tal fine delle strutture tecniche del Ministero della difesa, previa convenzione.
33. Per l'esecuzione della demolizione di cui al comma 32 il Ministero per i beni e le attivita' culturali si avvale delle anticipazioni e delle procedure di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per le medesime finalita', possono essere utilizzate le somme riscosse ai sensi del comma 38, secondo periodo, nonche', previa intesa tra il Ministero per i beni e le attivita' culturali e la regione Puglia, le somme riscosse dalla regione ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
34. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con la regione Puglia ed il comune di Bari e sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, effettuata la demolizione, procede all'elaborazione del progetto di recupero e di riqualificazione paesaggistica dell'area. Per l'esecuzione di tali interventi la regione o i comuni interessati utilizzano le somme riscosse ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero altre somme individuate dalla regione.
35. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o della regione interessata, sono individuati ulteriori opere o interventi realizzati da sottoporre ad interventi di demolizione, secondo le procedure e le modalita' di cui ai commi 32, 33 e 34. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
36. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 167, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Laddove l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorita' competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle modalita' operative previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero della difesa.";
b) all'articolo 167, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1, nonche' per effetto dell'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge recante: "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche per finalita' di salvaguardia nonche' per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalita' possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a cio' destinate dalle amministrazioni competenti.";
c) all'articolo 181, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell'articolo 136, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorita' amministrativa competente accerti la compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita' dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita' competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici' da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorita' amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1".
37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformita' da essa, l'accertamento di compatibilita' paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:
a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;
b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:
1) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla meta';
2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorita' amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro.
38. La somma riscossa per effetto della sanzione di cui al comma 37, lettera b), numero 1), e' utilizzata in conformita' a quanto disposto dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004. La somma determinata ai sensi del comma 37, lettera b), numero 2), e' riscossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali per essere utilizzata per le finalita' di cui al comma 33 e al comma 36, lettera b).
39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, presenta la domanda di accertamento di compatibilita' paesaggistica all'autorita' preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005. L'autorita' competente si pronuncia sulla domanda, previo parere della soprintendenza.
40. All'articolo 34 del codice della navigazione, le parole:
"dell'amministrazione interessata" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente".
41. A decorrere dall'anno 2004 le spese di funzionamento delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale sono iscritte in una specifica unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
42. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonche' di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacita' di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, e' istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una segreteria tecnica composta da non piu' di ventuno esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale ne e' stabilito anche il funzionamento. Per la costituzione ed il funzionamento della predetta segreteria e' autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2004, di 500.000 euro per l'anno 2005 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
43. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del comma 42 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2004-2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
44. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 43.
45. Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualita' dell'aria, anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
46. All'onere derivante dall'attuazione del comma 45 si provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
47. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 46.
48. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.";
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane".
49. Dall'attuazione del comma 48 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
50. Al fine di adeguare le strutture operative dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) alle esigenze di una maggiore presenza sul territorio anche a supporto tecnico degli enti locali nel coordinamento delle attivita' a livello locale nelle aree marine protette, negli scavi portuali e nella pesca, anche attraverso l'apertura di sedi decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, e' autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa di 7.500.000 euro annui.
51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 50 si provvede quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e' delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
52. Al fine di garantire la messa in sicurezza di emergenza e per la bonifica dei terreni e delle falde delle aree ex depositi POL della Marina Militare, zona "Celle" e zona "Cimitero" e della Aeronautica Militare, zona "Vecchia delle Vigne", nell'ambito dell'attuazione del piano intermodale dell'area Flegrea, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 5 milioni di euro per l'anno 2005.
53. All'onere derivante dall'attuazione del comma 52 si provvede quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2004 e a 5 milioni di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
54. Il Ministro delI'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei commi 51 e 53.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
(*) N.d.R.: Commi abrogati
dall'art. 2, c. 46 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n.
24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24
Data a Roma, addi' 15 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- L'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; o cittadinanza, stato civile e anagrafi;
i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale; organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni, province e citta' metropolitane;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con le altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.".
- L'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente:
"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa",
e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante; "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92.
- L'art. 174 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nella versione consolidata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. C 325/33 del 24 dicembre 2002, e' il seguente:
"Art. 174. - 1. La politica della Comunita' in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
salvaguardia, tutela e miglioramento della qualita' dell'ambiente;
protezione della natura;
utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello
regionale e mondiale.
2. La politica della Comunita' in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto delle
diversita' delle situazioni nelle varie regioni della Comunita'. Essa e' fondata sui principi della precauzione e
dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente,
nonche' sul principio "chi inquina paga". In tale contesto, le misure di armonizzazione
rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di
salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure
provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.
3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunita' tiene conto:
dei dati scientifici e tecnici disponibili;
delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunita';
dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
dello sviluppo socioeconomico della Comunita' nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole
regioni.
4. Nel quadro dello loro competenze rispettive, la Comunita' e gli Stati membri cooperano con i Paesi terzi e
le organizzazioni internazionali competenti. Le modalita' della cooperazione della Comunita' possono formare oggetto
di accordi negoziati e conclusi conformemente all'art. 300, tra questa ed i terzi interessati. Il comma precedente non
pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi
internazionali.".
- La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, n. L 257 del 10 ottobre 1996.
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive"; e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299.
- Il comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- L'art. 1, comma 1, della citata legge 21 dicembre 2004, n. 443, e' il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi
per il rilancio delle attivita' produttive). - 1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di
preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese nonche' per
assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e trasporti,
d'intesa con i Ministri competenti e le regioni autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa
intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento
di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le
infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo le finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza
strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei
servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricompresse nel programma. In sede di prima
applicazione della presente legge il programma e' approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti
dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle
risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere.
- Il regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 114/1 del 24 aprile 2001.
- La direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei
rifiuti, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 322 del 28 dicembre 2000.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, reca: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure di
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui
rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti
di imballaggio" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38.
- La legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante: "Disposizioni in materia di risorse idriche" e' pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14.
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: "Legge quadro sulle aree protette", e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292.
- L'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1985, n. 152, e' il seguente:
"Art. 1-quinquies. - Le aree e i beni individuati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 settembre
1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli di cui e'
vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'art. 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del
territorio nonche' ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore
degli edifici.".
- La direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, sulla valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 175 del
5 luglio 1985.
- La direttiva 97/11/CE, del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE, concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 073 del 14 marzo 1997.
- La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 197 del 21 luglio 2001.
- L'art. 1, comma 2, della citata legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' il seguente:
"2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un
quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai
sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del
disposto dell'art. 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificato dalla
direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli
articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, nonche' alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria
ed immediata applicazione delle direttive comunitarie nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale
privato, le infrastrutture e gli insedianti di cui al comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei
provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei
mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione
dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i comuni interessati, e ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibiita' ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la
cui durata non puo' superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione
delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilita' patrimoniali in caso di
mancata tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del
compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari,
comprensivi della localizzazione dell'opera, e ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di
advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' della eventuale collaborazione
richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero offerta dalle
regioni o province autonome interessate, con oneri a proprio carico;
d) modificazione della disciplina in materia di conferenza dei servizi, con la previsione della
facolta', da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati,
di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che
non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti
migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della
realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'art. 1 della direttiva 93/31/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze
specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
per l'esclusione della gestione dell'opera eseguita ed e' qualificato per specifici connotati di capacita'
organizzativa e tecnico realizzativi, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del
finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la
liberta' di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo
del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione
diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata
prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogativo rispetto alla citata legge n. 109 del
1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il
contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
un contraente generale, previsione che lo stesso, fermo restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare in ogni caso, la legislazione
antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilita' di costituire
una societa' di progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la
partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente
generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilita' di emettere titoli
obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti
finanziari, con la previsione del relativo regime di
garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione
vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il
regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato
l'esecuzione di proprie prestazioni;
i) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto
della redditivita' potenziale della stessa, della possibilita' di corrispondere al concessionario, anche in
corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto
aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonche' della possibilita' di fissare la durata della concessione
anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di
pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione, o affidamento a
contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma
specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una
provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di
collaudo.".
- La direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti
nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 309/22 del 27 novembre 2001.
- Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro). - 1. Al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e' attribuita la titolarita' dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' la titolarita' del potere di
vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi
degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione
dell'ICRAM.
1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale e'
garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.".
- L'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 8
agosto 2002, n. 178, recante: "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento
della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", pubblicata sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002, n. 187, e' il seguente:
"Art. 14 (Interpretazione autentica della definizione
di "rifiuto" di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22). - 1. Le parole
"si disfi", "abbia deciso" o "abbia fatto l'obbligo di disfarsi" di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo
n. 22", si interpretano come segue:
a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un
materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attivita' di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C
del decreto legislativo n. 22;
b) "abbia deciso": la volonta' di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli
allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni
di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorita' o
imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi
nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.
2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per i beni o sostanze e materiali
residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo
produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio
all'ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o
diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento senza che si rende necessaria alcuna operazione
di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.".
- Il comma 1, dell'art. 30, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
"1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume
la denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato
Albo, ed e' articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali,
istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I
componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica cinque anni.".
- Il testo dell'art. 6, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 6 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attivita' ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni
di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste
operazioni, nonche' il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche
omogenee;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
i) luogo di produzione: uno o piu' edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro
all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attivita' di produzione dalle quali originano i rifiuti;
l) stoccaggio: le attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonche' le attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa
in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policolorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 ppm ne'
policlorobifenile, policlorotrifenili in quantita' superiore a 25 ppm;
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con
cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantita' in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo
di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo e' di un
anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi l'anno o se, indipendentemente dalle
quantita', il deposito temporaneo e' effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con
cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantita' in deposito, ovvero, in alternativa, quando il
quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del
deposito temporaneo e' di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o
se, indipendentemente dalle quantita', il deposito temporaneo e' effettuato in stabilimenti localizzati nelle
isole minori;
4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme
tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti
pericolosi;
n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al
raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante
rispetto alle matrici ambientali circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato
all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e
che possieda caratteristiche specifiche con apposite norme tecniche;
q) composti da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel
rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualita';
q-bis) materia prima secondaria per attivita' siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi
derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre
specifiche nazionali e internazionali, nonche' i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o
provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le
medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate;
q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il
servizio di gestione dei rifiuti prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando
anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo.
L'impresa che intende svolgere l'attivita' di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo
previsto dall'art. 30, nonche' nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite
dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;".
- Il testo dell'art. 8, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla presente
legge e' il seguente:
"Art. 8 (Esclusioni). - 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi
emessi nell'atmosfera, nonche', in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate
nell'attivita' agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche
agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti
vegetali eduli;
c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi,
cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di
animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente
normativa;
d) (Omissis);
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso;
f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati
e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti
superiore ai limiti di accettabilita' stabiliti da norme vigenti;
f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal
decreto 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, provenienti da alvei di scolo ed irrigui,
utilizzabili tal quale come prodotto;
f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi come descritto dalle norme
tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualita' elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall'art. 2, comma 1,
lettera g), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall'art. 1 del decreto del Ministro delle
attivita' produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di
produzione di energia elettrica e i cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002;
1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e
di materiali da cava.".
- Il testo dell'art. 10, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 10 (Oneri dei produttori e dei detentori). - 1. Gli oneri relativi alle attivita' di smaltimento sono a
carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le
operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorita':
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti
urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalita' previste dall'art. 16 del presente decreto.
3. La responsabilita' del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento, a
condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto
termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le
spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere
effettuata alla regione.
3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento,
ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15
dell'allegato B, la responsabilita' dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e' esclusa a condizione
che questi ultimi oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di
avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12
del citato allegato B. Le relative modalita' di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio.".
- Il testo dell'art. 40, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla presente
legge e' il seguente:
"Art. 40 (Consorzi). - 1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta
dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private, ed il ritiro, su indicazione del Consorzio
Nazionale Imballaggi di cui all'art. 41, dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico, nonche' il
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita', i
produttori che non provvedono ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettere a) e c) costituiscono un Consorzio per ciascuna
tipologia di materiale da imballaggi.
2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalita' giuridica di diritto privato e sono retti da uno statuto
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti Consorzi sono costituiti dai proventi delle attivita' e dai
contributi dei soggetti partecipanti.
4. Ciascun consorzio mette a punto e trasmette al Consorzio nazionale imballaggi ed all'Osservatorio di cui
all'art. 26 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma
generale di cui all'art. 42.
5. Entro il 31 maggio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i Consorzi trasmettono al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art. 41 l'elenco degli associati ed
una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel
riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento
degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del
12 marzo 2002, reca "Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini
dell'inquinamento atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di
combustione.".
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 88, del 16 aprile 1998, reca "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.".
- Il comma 12, dell'art. 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante:
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici", pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 ottobre
2003, n. 229, e' il seguente:
"Art. 32 (Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione
dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle
occupazioni di aree demaniali). - 1. - 11 (Omissis).
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa
stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai
comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalita' di cui all'art. 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e all'art. 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche
disposti dall'autorita' giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le
anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo
stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme
a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale
provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le
somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalita' stabilite, il Ministro dell'interno provvede al
reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da
trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.".
- L'art. 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: "Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, abrogato dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recava: "Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennita'
pecuniaria.".
- L'art. 167, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24
febbraio 2004, n. 45, come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 167 (Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennita' pecuniaria). - 1. In caso di
violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore e' tenuto,
secondo che l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga piu' opportuno nell'interesse della
protezione dei beni indicati nell'art. 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma
equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma e'
determinata previa perizia di stima.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede
d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorita' amministrativa preposta
alla tutela paesaggistica non provvede d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima
autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla
suddetta competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle
modalita' operative previste dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a
seguito di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il
Ministero della difesa.
4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1, nonche' per effetto dell'art. 1, comma 38,
secondo periodo, della legge recante: "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione
delle rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche per finalita' di salvaguardia nonche' per interventi di
recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle
rimessioni in pristino. Per le medesime finalita' possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero
delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti
obbligati, ovvero altre somme a cio' destinate dalle amministrazioni competenti.".
- L'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, e' il seguente:
"Art. 2 (Interventi per la conservazione della natura). - 1. Nelle aree naturali protette nazionali
l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'art. 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle aree
protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione
di cui all'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente puo' procedere agli
interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base
di apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa di lire 500 milioni per
l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999.
2. In relazione al particolare valore ambientale dell'area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi
dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, il mancato
esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel
Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria in quanto in violazione di vincoli ambientali e
paesistici, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine di novanta giorni, accertata
l'ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale
fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa ai sensi dei comma 1 e nel limite dei fondi
dal medesimo previsti.
3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che
disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero
per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al comma 1, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad apposita unita' revisionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente,
per essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette per il ripristino naturalistico dei siti.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e
delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e
Lagonegrese.
6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'art. 34, comma 3,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia e' autorizzata la spesa di lire
1.000 milioni per gli anni 1998-1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.
8. All'art. 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'alinea, dopo le parole: "nella concessione di
finanziamenti" sono inserite le seguenti: "dell'Unione europea,".
9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344,
le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 sono destinate
all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese.
10. (Omissis).
11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999 provvede all'istruttoria tecnica necessaria per avviare
l'istituzione della area protetta marina di cui al comma 10, con il precipuo obiettivo della massima salvaguardia
dei mammiferi marini.
12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 le opportune iniziative a livello
comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al comma 10 alle acque territoriali dei Paesi
esteri confinanti ed alle acque internazionali.
13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalla legge 31 dicembre 1982,
n. 979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni
1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.
14. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinanti, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1979, e' soppressa
e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare
relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al
funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree
protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente e' istituita la segreteria tecnica
per le aree protette marine, composta da dieci esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell'art. 3,
comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l'istituzione della segreteria tecnica per le aree protette
marine, di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni annue a
decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a
decorrere dal 10 gennaio 1999, dal contingente integrativo previsto dall'art. 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997,
n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente ridotta, per un importo pari a lire 450 milioni,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che concorre alla
parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 1999.
15. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 5, della legge
8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e' destinata al
funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.
16. La Commissione di riserva, di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' istituita presso l'ente
cui e' delegata la gestione dell'area protetta marina ed e' presieduta da un rappresentante designato dal Ministro
dell'ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della
Commissione di riserva in qualita' di membro.
17. All'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "ai sensi dell'art. 28 della legge
31 dicembre 1982, n. 979" sono sostituite dalle seguenti:
"nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette".
18. Per l'espletamento delle funzioni relative all'ambiente marino previste dall'art. 1-bis, comma 6, del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,
l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e' autorizzato ad
incrementare la propria dotazione organica di dieci unita' di profilo professionale "ricercatore". Alla copertura dei
posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
19. La predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della
"Posidonia Oceanica", nonche' di studio delle misure di salvaguardia della stessa
da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni
annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi dei contributo delle
universita', degli enti di ricerca e di associazioni ambientaliste.
20. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' comandato presso gli Enti parco di cui all'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolge
funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti Enti, e' inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti
medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e secondo le procedure di cui all'art. 33
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80. Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un
numero di unita' pari al predetto personale.
21-23. (Omissis).
24. All'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)(omissis);
b) al comma 6, dopo la parola: "vice presidente" sono inserite le seguenti: "scelto tra i membri designati dalla
Comunita' del parco" e la parola: "eventualmente" e' soppressa;
c) al comma 8, le parole da "elabora lo statuto dell'Ente parco" fino alla fine del comma sono soppresse:
d) (omissis);
25. (Omissis).
26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinati i requisiti per l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 9, comma 11, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonche' le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i
direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' i soggetti inseriti nell'elenco
degli idonei di cui al decreto dei Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.
27. (Omissis).
28. All'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: "il rispetto delle caratteristiche" sono inserite le seguenti: "naturali,paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali";
b) (omissis);
c) al comma 6, dopo le parole: "sentita la Consulta e" sono soppresse.
29. (Omissis).
30. All'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "naturali e ambientali" sono inserite le seguenti "nonche' storici,
culturali, antropologici tradizionali";
b) (omissis);
31. (Omissis).
32. All'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, dopo le parole: "su proposta
dei Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo art. 4, comma 1,".
33. Al comma 6 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente".
34. (sostituisce il comma 3, dell'art. 31, della legge 6 dicembre 1991, n. 394).
35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3 dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 34 del presente articolo, e' effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato.
37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientalistiche anche consorziati tra loro.
L'art. 181, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 181 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa). - 1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformita' di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e' punito con le pene previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell'art. 136, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'art. 167, qualora l'autorita' amministrativa competente accerti la compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o in difformita' dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita' dell'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita' competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza, da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorita' amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato, di cui al comma 1.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e' stata commessa la violazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 34 del codice della navigazione, come modificato della presente legge:
"Art. 34 (Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici). - Con provvedimento del ministro per le comunicazioni su richiesta dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente, determinate perti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale.".
- L'art. 113, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica). - 1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta' degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilita' turistico-sportiva esercitati in aree montane.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di societa' di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui puo' essere affidata direttamente tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialita' nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedono, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualita' nella scelta della modalita' di conferimento del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'art. 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedura di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purche' qualificato ai sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle societa' controllate o collegate, alle loro controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.
8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e' consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo' essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti locali o delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o le loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato nel bando di gara.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonche' alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.
11. I rapporti degli enti locali e con le societa' di erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale puo' cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizio mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale concessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale interamente pubblico, che e' incedibile. Tali societa' pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito di espletare le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprieta' di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le parti e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni dei presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un contro periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresi' escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a societa' gia' quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonche' a societa' originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare caso per caso la cessazione di una data qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla costituzione di una nuova societa' capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla societa' maggiore; in questa ipotesi il differimento non puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il limite di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo' comunque essere superiore a due anni.
15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle societa' partecipanti alla stessa gara. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorita' indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati.".