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Regione Toscana. Legge Regionale n. 23 del 19-04-2004
Contributi finanziari per interventi di controllo dei culicidi (zanzare) ed altri artropodi ematofagi.
(B.U.R. Toscana n.16 del 28-4-2004)
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità della legge
1. La Regione Toscana, al fine di contribuire alla tutela della salute dei cittadini e al sostanziale miglioramento della qualità della vita nelle zone del territorio regionale soggette a infestazioni da culicidi (zanzare) ed altri artropodi ematofagi d'importanza sanitaria, eroga per un triennio contributi a sostegno degli interventi di controllo di tali infestanti.
ARTICOLO 2
Soggetti beneficiari
1. Possono usufruire del contributo i comuni, singoli od associati, i consorzi di bonifica, le comunità montane, le province e società ed enti il cui capitale o fondo di dotazione sia in maggioranza detenuto dai precedenti soggetti.
ARTICOLO 3
Iniziative ammissibili a contributo
1. Sono ammessi a contributo regionale i progetti che riguardano gli interventi di controllo di larve e/o adulti di zanzare e di altri artropodi infestanti.
2. I soggetti indicati all'articolo 2 possono avvalersi della consulenza della struttura regionale di prevenzione collettiva di zoologia ambientale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Grosseto per la predisposizione dei progetti mirati e per l'attività di controllo.
3. Nell'ambito di un progetto mirato, ai sensi del comma 1, sono ammessi a contributo anche gli interventi di:
a) mappatura delle aree di intervento, realizzazione di reti di rilevamento e realizzazione di un archivio dati;
b) sperimentazione di nuove tecniche di controllo applicabili di cui è riconosciuta la non nocività per l'uomo e l'ambiente;
c) formazione del personale all'uso di tecniche di sorveglianza del territorio e delle metodiche di controllo degli infestanti, comprese quelle biologiche e/o naturali;
d) interventi di informazione e di divulgazione diretti alla popolazione.
4. Il contributo per gli interventi indicati al comma 2 non deve superare il 50 per cento del costo dell'intero progetto.
ARTICOLO 4
Presentazione delle domande
1. Le domande di contributo, indirizzate alla Giunta regionale, sono presentate entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello di intervento e sono corredate di:
a) relazione descrittiva dell'iniziativa, articolata in un progetto complessivo e nelle eventuali fasi e tipologie di intervento secondo quanto previsto all'articolo 3;
b) elenco delle aree comunali interessate dagli interventi;
c) preventivo di spesa articolato per tipologia di intervento;
d) indicazione dei formulati che si intendono utilizzare per gli eventuali interventi di controllo;
e) parere sanitario espresso dal dipartimento della prevenzione, unità funzionali di igiene e sanità pubblica, delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, sui progetti proposti, sui formulati che si intendono utilizzare, sui mezzi, le procedure e le misure di tutela igienico-sanitaria ed ambientale da adottarsi nelle operazioni di disinfestazione.
2. I pareri di cui al comma 1, lettera e), sono rilasciati dalle unità funzionali di igiene e sanità pubblica delle aziende unità sanitarie locali ai soggetti richiedenti, di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. Il richiedente è tenuto a rispettare eventuali prescrizioni o indicazioni specifiche contenute nel parere espresso dall'azienda unità sanitaria locale.
ARTICOLO 5
Concessione dei contributi
1. La Giunta regionale definisce annualmente, entro il 31 gennaio, con propria deliberazione, le modalità di selezione e l'entità complessiva dei contributi da destinare ai progetti, sulla base di quanto disposto all'articolo 6.
2. La Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi nell'entità finanziaria prevista all'articolo 3, comma 4.
3. I progetti pervenuti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, sono prioritariamente ammessi al contributo qualora:
a) prevedano l'uso prevalente di metodi biologici e/o naturali per il controllo di stadi larvali/preimaginali di culicidi;
b) coinvolgano più comuni tramite associazioni, consorzi, comunità montane od altri enti e società il cui fondo di dotazione o il cui capitale sia detenuto in maggioranza dagli stessi comuni;
c) riguardino singoli territori comunali caratterizzati da specificità ambientali o colturali.
4. I parametri di valutazione delle priorità indicati al comma 3 possono essere oggetto di aggiornamento annuale attraverso deliberazione della Giunta regionale. L'istruttoria delle domande è svolta dalla Direzione generale Diritto alla salute e delle Politiche di solidarietà.
ARTICOLO 6
Erogazione dei contributi. Modalità
1. L'erogazione del contributo avviene secondo le seguenti modalità:
a) per gli interventi di controllo antilarvale e/o adulticida l'erogazione del contributo avviene per il 70 per cento alla presentazione della certificazione di inizio degli interventi approvati e per il rimanente 30 per cento alla completa esecuzione delle iniziative previste dal programma, previa presentazione degli atti di contabilità finale e della dichiarazione del beneficiario che attesti il rispetto del progetto autorizzato;
b) per gli interventi di mappatura delle aree, realizzazione delle reti di rilevamento e degli archivi dei dati, sperimentazione e iniziative di divulgazione, l'erogazione avviene per il 50 per cento all'inizio dell'esecuzione del progetto e per il restante 50 per cento ad ultimazione delle iniziative, certificate dall'autorità beneficiaria del contributo e accompagnate dalla dichiarazione che attesti il rispetto del progetto autorizzato;
c) nel caso di progetti contenenti interventi previsti sia alla lettera a) che alla lettera b), si procede all'erogazione secondo le modalità previste alla lettera a).
2. I soggetti beneficiari riporteranno su appositi registri, i tempi, le località, le modalità di esecuzione ed i formulati utilizzati nei vari interventi, al fine di consentire alle aziende unità sanitarie locali la sorveglianza sulla corretta esecuzione dei piani di controllo antilarvale e/o adulticida.
3. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo regionale è ridotto in proporzione.
ARTICOLO 7
Debito informativo
1. Gli enti che hanno ottenuto il contributo forniscono entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento una relazione tecnica e finanziaria alla Giunta regionale. Tali soggetti sono inoltre obbligati a fornire dati e informazioni nell'ambito dei progetti ammessi a contributo, richiesti dalla Regione relativamente a specifici piani di sorveglianza, secondo procedure stabilite dalla stessa.
2. La Giunta regionale riferisce annualmente alla commissione consiliare competente ed al Consiglio regionale sull'entità finanziaria dei progetti e sulla loro effettiva attuazione.
ARTICOLO 8
Revoca del contributo
1. Il contributo regionale è revocato, con provvedimento motivato della Giunta regionale, qualora:
a) le iniziative approvate non siano iniziate entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo;
b) le iniziative non siano state ultimate entro i limiti stabiliti nell'atto di concessione del contributo o da eventuali proroghe autorizzate;
c) le iniziative siano realizzate solo in parte, oppure risultino sostanzialmente difformi da quelle autorizzate;
d) nel corso della realizzazione non siano state osservate le normative vigenti in materia di sanità e tutela ambientale;
e) siano state accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
f) non siano state osservate le disposizioni di cui all'articolo 7.
2. Il contributo è in ogni caso revocato, entro sessanta giorni dall'avvenuta esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, qualora il destinatario non fornisca gli atti necessari al completamento della documentazione per l'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione.
3. La restituzione del contributo revocato deve effettuarsi entro novanta giorni dalla notifica della revoca.
4. La mancata restituzione del contributo revocato comporta, oltre al recupero coatto nelle forme di legge, l'esclusione, per tre anni, del soggetto richiedente da ogni forma di contribuzione da parte della Regione.
ARTICOLO 9
Attività di controllo e formazione del personale sanitario
1. La Direzione generale Diritto alla salute e delle Politiche di solidarietà promuove corsi di formazione per il personale sanitario e tecnico della azienda unità sanitaria locale che esamina i progetti e svolge azioni di verifica sugli interventi di controllo.
ARTICOLO 10
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e previsti in euro 309.870,938 si fa fronte per l'esercizio 2004 con risorse iscritte alla UPB 264 "Servizi di prevenzione-spese correnti" del bilancio di previsione 2004.
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con le relative leggi di bilancio.
ARTICOLO 11
Disposizioni transitorie
1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, sulla base di quanto disposto all'articolo 6, le modalità di selezione e l'entità complessiva dei contributi da destinare ai progetti nell'anno 2004.
2. Le domande per l'anno 2004 sono presentate alla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale prevista al comma 1.
3. Possono accedere al contributo regionale anche i progetti, finalizzati agli interventi di controllo di larve e/o adulti di zanzare e di altri artropodi infestanti, in corso di attuazione all'entrata in vigore della presente legge, di cui siano titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.
4. Per l'anno 2004 il limite per il contributo di cui all'articolo 3, comma 4, è elevato all'80 per cento.
Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 19 aprile 2004
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 14.04.2004.