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Provincia di Trento
Legge provinciale n. 10 del 15-12-2004
Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia
(B.U.R Trentino Alto Adige n. 50 Straordinario del 17.12.2004)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni in materia di urbanistica
ARTICOLO 1
Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di
siti per la localizzazione di impianti di
radiodiffusione)
1. L'articolo 2 della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. Disposizioni urbanistiche
1. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7.
2. La localizzazione e l'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, in esito al procedimento autorizzatorio disciplinato da quest'articolo, è consentita senza la necessità di specifiche previsioni o di adeguamenti degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.
3. Il rilascio della concessione e la presentazione della denuncia d'inizio di attività per gli interventi riguardanti gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono subordinati all'acquisizione preventiva degli atti di assenso di cui all'articolo 88 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), se necessari.
4. L'autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, qualora ne ricorrano i presupposti, è rilasciata dal servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, in deroga al capo IV del titolo VII della legge provinciale n. 22 del 1991. L'autorizzazione è resa nella riunione del comitato di cui al comma 5 dal funzionario che rappresenta il servizio provinciale.
5. Il rilascio della concessione e la presentazione della denuncia d'inizio di
attività sono comunque subordinati alla
determinazione favorevole di un comitato composto da:a) un funzionario del
servizio provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del
paesaggio;b) un funzionario della direzione competente in materia di igiene e
sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;c) un
funzionario dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;d) un
funzionario del servizio provinciale competente in materia di comunicazioni.
6. Per la costituzione e il funzionamento del comitato si osserva, in quanto
compatibile, l'articolo 9 della legge provinciale n. 22 del 1991, riguardante la
commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale. Per la validità
delle sedute è richiesta la partecipazione di tutti i componenti. Il presidente
del comitato è individuato dalla
Giunta provinciale con il provvedimento di nomina, su ndicazione dell'assessore
provinciale competente in materia di urbanistica. Le funzioni di segretario sono
esercitate da un dipendente provinciale.
7. Le determinazioni del comitato sono assunte entro novanta giorni dalla presentazione delle domande. Sono rese all'unanimità dei voti dei componenti; in assenza di unanimità la determinazione è negativa. Contro le determinazioni è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.
8. I soggetti interessati possono chiedere la determinazione del comitato per il tramite del comune competente per territorio, in deroga al capo III del titolo VII della legge provinciale n. 22 del 1991. In tal caso il termine per il rilascio della concessione e l'efficacia della denuncia d'inizio di attività sono sospesi sino al ricevimento da parte del comune della determinazione del comitato, e il termine previsto dal comma 7 decorre dalla data di ricevimento della documentazione trasmessa dal comune. La determinazione negativa del comitato estingue il procedimento di rilascio della concessione e determina l'inefficacia della denuncia d'inizio di attività.
9. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri concernenti gli aspetti paesaggistici, di prevenzione delle calamità pubbliche e di protezione dell'ambiente cui devono conformarsi gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.
10. La determinazione del comitato può contenere prescrizioni limitative circa la realizzazione, la modifica e la gestione degli impianti, secondo le direttive stabilite dalla Giunta provinciale, tenendo conto dei prevalenti interessi pubblici rappresentati nel comitato."
2. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 1997, è sostituito dal seguente:
"1. Ad avvenuta approvazione del piano nazionale di assegnazione delle
radiofrequenze per la radiodiffusione d'intesa con la Provincia, gli impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva non localizzati nei siti individuati dal
piano sono rimossi a cura e spese dei titolari degli impianti o dei proprietari
del suolo entro il congruo termine stabilito dalla Giunta provinciale in
coerenza con gli adempimenti disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo
61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla protezione
dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Entro il
medesimo termine i titolari degli impianti o i proprietari del suolo
ripristinano lo stato originario dei luoghi, nel rispetto delle eventuali
prescrizioni stabilite dalla
Provincia."
3. L'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 9 del
1997, sono abrogati.
ARTICOLO 2
Modificazioni dell'articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1,
relativo alla normativa in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio
1. All'articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 20, le parole: "articoli 2, 10, 11, 98, 99 e 127" sono sostituite
dalle seguenti: "articoli 2, 10, 11, 98 e 99";
b) nel comma 21, dopo le parole: "Le modificazioni apportate dal comma 15" sono
inserite le seguenti: ", lettere b) e c),".
ARTICOLO 3
Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)
1. All'articolo 21 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a) del comma 2 le parole: ", sugli interventi di restauro e
risanamento conservativo," sono soppresse;
b) la lettera m) del comma 2 è abrogata;
c) dopo il comma 2 sono inseriti seguenti:
"2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i metodi di
misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni. I comuni adeguano i
regolamenti edilizi nonché, se occorre, i piani regolatori generali alla
predetta deliberazione.
2 ter. I comuni possono avvalersi di commissioni edilizie intercomunali. La
costituzione della commissione edilizia con competenze intercomunali è
subordinata alla modifica da parte di ciascun comune delle norme del regolamento
edilizio concernenti la composizione e il funzionamento della commissione in
conformità a quanto stabilito dall'atto d'intesa fra i comuni interessati.
Nell'applicare a queste commissioni il comma 3 si considera la somma della
popolazione dei comuni che si avvalgono della commissione intercomunale."
2. All'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo il comma 6
sono aggiunti i seguenti:
"6 bis. Agli interventi previsti da questo articolo non si applica la legge
provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in
provincia di Trento).
6 ter. Agli interventi edilizi riguardanti immobili individuati dal piano
regolatore generale ai sensi della lettera a) del comma 2, con esclusione di
quelli soggetti a restauro, si applicano, qualora ne ricorrano i presupposti, le
disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 72 bis."
3. All'articolo 25 della legge provinciale n. 22 del 1991, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"4. Agli immobili realizzati ai sensi del comma 1 nonché a quelli ad uso
abitativo realizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, delle norme di
attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9
novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge
provinciale 7 agosto 2003, n. 7, non può essere mutata la destinazione d'uso per
un periodo di quindici anni, salva una diversa previsione degli strumenti di
pianificazione. I predetti immobili ad uso abitativo non possono altresì essere
ceduti separatamente dai fondi e dalle strutture produttive aziendali per il
medesimo periodo di quindici anni, salva autorizzazione del comune da
rilasciarsi in presenza di eventi eccezionali. I vincoli di cui al presente
comma sono annotati nel libro fondiario a cura del comune ed a spese del
concessionario."
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale n. 22 del 1991, è
aggiunto il seguente:
"2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, le
modalità e le scadenze temporali che i comuni osservano nel trasmettere al
sistema informativo territoriale i dati concernenti gli strumenti di
pianificazione."
5. Dopo l'articolo 39 della legge provinciale n. 22 del 1991, nel capo III del
titolo IV, è inserito il seguente:
"Art. 39 bis
Documento preliminare
1. Ai fini dell'adozione dei piani regolatori generali o delle relative
revisioni i comuni adottano un documento preliminare di carattere programmatico,
con cui individuano gli obiettivi da perseguire per raggiungere le finalità
previste dall'articolo 1 e definiscono le linee strategiche d'azione su cui
sviluppare le scelte del piano regolatore generale.
2. Il documento preliminare, corredato dalle argomentazioni e dalle informazioni
atte a consentire un'adeguata verifica degli obiettivi prefissati rispetto ai
contenuti del piano urbanistico provinciale, è trasmesso al servizio provinciale
competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per le eventuali
osservazioni, da formulare entro sessanta giorni. Su richiesta
dell'amministrazione comunale, o quando il servizio provinciale ritenga
opportuno approfondire le questioni attinenti la coerenza del documento
preliminare con il piano urbanistico provinciale, il servizio provinciale
convoca un tavolo di confronto con il comune, con funzione preparatoria e di
semplificazione del procedimento di approvazione del piano regolatore.
In tal caso il termine per la formulazione delle osservazioni è sospeso. Il
documento è definitivamente approvato in coerenza con le osservazioni del
servizio provinciale competente."
6. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge provinciale n. 22 del 1991, è
sostituito dal seguente:
"4. Contemporaneamente al deposito, il piano è trasmesso al servizio provinciale
competente in materia di urbanistica il quale, entro il termine di novanta
giorni dal ricevimento, sottopone il piano medesimo alle valutazioni della CUP e
trasmette al comune territorialmente competente il parere della CUP medesima."
7. All'articolo 41 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il piano regolatore generale definitivamente adottato è approvato dalla
Giunta provinciale, sentito il parere del servizio competente in materia di
urbanistica e tutela del paesaggio, entro centoventi giorni dal ricevimento da
parte del servizio della deliberazione di definitiva adozione del piano,
completa dei relativi elaborati tecnici. Ilservizio si esprime in merito alla
coerenza delle previsioni del piano regolatore con il piano urbanistico
provinciale e con le valutazioni espresse dalla CUP ai sensi dell'articolo 40,
comma 4, e alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del piano.";
b) dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente:
"e bis) il rispetto degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla Giunta
provinciale per la disciplina degli interventi di conservazione e valorizzazione
del patrimonio edilizio montano, previsti dall'articolo 24 bis."
8. All'articolo 42 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "pubbliche calamità" sono inserite le seguenti:
", quelle conseguenti all'individuazione di nuove aree da destinare all'edilizia
economica e popolare da assoggettare al piano attuativo di cui al comma 2
dell'articolo 45";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le varianti sono soggette al procedimento previsto dagli articoli 40 e 41,
con riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 40.
Per le varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a pubbliche
calamità il parere della CUP previsto dall'articolo 40, comma 4, è sostituito da
una valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di
urbanistica e tutela del paesaggio, espressa entro trenta giorni. Il termine di
cui all'articolo 41, comma 1, è ridotto a sessanta giorni; si prescinde dal
parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela
del paesaggio."
9. Il comma 6 dell'articolo 56 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, è
sostituito dal seguente:
"6. Qualora l'approvazione del programma richieda delle modifiche alle
previsioni del piano regolatore generale, la delibera di approvazione del
consiglio comunale costituisce adozione di variante al piano. L'approvazione del
programma con effetto di adozione di variante può essere deliberata anche prima
che siano decorsi due anni dalla deliberazione di adozione del piano regolatore
generale o della precedente variante, in deroga a quanto previsto dall'articolo
42, comma 2."
10. All'articolo 73 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Con la deliberazione di cui al comma 1 possono essere individuati i casi
di esenzione dall'obbligo di rispettare le quantità minime di parcheggio,
qualora sia accertata l'oggettiva impossibilità di reperire gli spazi richiesti;
la medesima deliberazione può inoltre stabilire in quali casi la predetta
esenzione è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al
costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli
spazi prescritti da determinare secondo i criteri e le modalità stabiliti con la
deliberazione di cui all'articolo 108, sentito il Consorzio dei comuni
trentini.";
b) nel comma 4, le parole: "ai sensi della lettera i)" sono sostituite dalle
seguenti: "ai sensi della lettera m)".
11. Al comma 1 dell'articolo 77 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea è sostituita dalla seguente: "1. Le attività comportanti
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio possono essere iniziate e
proseguite, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, solo
sulla base della concessione o a seguito di presentazione di denuncia d'inizio
di attività secondo le disposizioni di questa legge. Non sono subordinate a
concessione o a preventiva denuncia d'inizio di attività:";
b) dopo la lettera a bis) è inserita la seguente:
"a ter) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere
geognostico;";
c) alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole: "e con esclusione degli
interventi che comportano la trasformazione di un'area originariamente boscata".
12. Il comma 2 dell'articolo 81 della legge provinciale n. 22 del 1991, è
sostituito dal seguente:
"2. La costruzione di linee elettriche e di posti di trasformazione a palo non è
subordinata a concessione o a preventiva denuncia d'inizio di attività."
13. La rubrica del capo III del titolo VII della legge provinciale n. 22 del
1991, è sostituita dalla seguente: "Concessione e denuncia d'inizio di
attività".
14. Nel comma 1 dell'articolo 82 della legge provinciale n. 22 del 1991, le
parole: "ad autorizzazione ovvero a denuncia d'inizio di attività" sono
sostituite dalle seguenti: "a denuncia d'inizio di attività".
15. All'articolo 83 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Interventi soggetti a denuncia
d'inizio di attività";
b) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: "1. Sono soggetti a
denuncia d'inizio di attività i seguenti interventi:";
c) la lettera b) del comma 1 è abrogata;
d) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:"c) gli scavi e
successivi reinterri;";
e) dopo la lettera e) del comma 1 sono inserite le seguenti:
"e bis) gli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui
all'articolo 77 bis, comma 1, lettere e) ed f);
e ter) gli interventi previsti dai piani attuativi di cui al capo IV del titolo
IV, sempreché contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche e
formali;
e quater) le sopraelevazioni, gli ampliamenti e le pertinenze costituenti volume
prive di autonoma funzionalità di edifici esistenti, sempreché gli strumenti
urbanistici contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche e
formali;";
f) dopo la lettera i) del comma 1 è inserita la seguente:
"i bis) gli interventi relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva di cui alla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di
siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione), o agli impianti
fissi di telecomunicazione, di cui alle disposizioni regolamentari previste
dall'articolo 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernenti
la realizzazione su edifici esistenti di strutture a palo con altezza non
superiore a sei metri nonché l'installazione di nuove antenne su qualsiasi
struttura di sostegno già esistente e le modifiche tecniche o di potenziamento
degli apparati esistenti di ricezione, elaborazione e trasmissione dei
segnali;";
g) la lettera k) del comma 1 è abrogata;
h) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Resta ferma la necessità di acquisire le prescritte autorizzazioni
provinciali di cui ai commi 4, 4 bis e 5 dell'articolo 88 prima della
presentazione della denuncia d'inizio di attività."
16. L'articolo 84 della legge provinciale n. 22 del 1991, e il comma 11
dell'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono
abrogati.
17. Nel comma 1 dell'articolo 84 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, le
parole: "o dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "o la
presentazione della denuncia d'inizio di attività"; inoltre le parole: "è
ammesso" sono sostituite dalle seguenti: "sono ammessi".
18. L'articolo 86 della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito dal
seguente:
"Art. 86
Varianti in corso d'opera
1. Sono soggette a denuncia d'inizio di attività le variazioni di lieve entità
apportate in corso d'opera al progetto assentito, purché siano conformi agli
strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con
quelli adottati, purché non comportino, nel caso di edifici, variazioni
eccedenti il 5 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle
costruzioni preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la
superficie utile e l'altezza oppure modificazioni tali da alterare l'armonia dei
prospetti e la tipologia complessiva dell'intervento, e purché non modifichino
la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari,
nonché il loro numero. La variazione di superficie utile dei poggioli è
calcolata in relazione alla loro superficie.
2. Costituiscono varianti in corso d'opera ai sensi di quest'articolo anche le
variazioni al progetto riguardanti le
sistemazioni esterne dell'area di pertinenza delle opere.
3. La denuncia d'inizio di attività dev'essere presentata prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori. Qualora la denuncia non venga
presentata nei termini previsti si applica la sanzione stabilita dal comma 6
dell'articolo 128.
4. Il presente articolo non si applica agli immobili vincolati ai sensi della
parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.
137), e agli immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici ovvero
contenuti nell'elenco di cui all'articolo 24, qualora essi siano soggetti al
vincolo del restauro."
19. Nel comma 5 dell'articolo 87 della legge provinciale n. 22 del 1991, le
parole: "ad autorizzazione ovvero" sono soppresse.
20. All'articolo 88 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Presentazione della domanda di
concessione";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Possono richiedere la concessione i proprietari dell'immobile nonché i
soggetti in possesso di altro titolo idoneo. Nel caso di interventi da
realizzare in aree destinate ad insediamenti produttivi del settore secondario,
la richiesta deve essere presentata dal legale rappresentate della singola
impresa o delle imprese associate che intendono realizzare gli interventi per
svolgere una delle attività ammesse dalla destinazione di zona ovvero dai
soggetti cui è affidato l'apprestamento delle aree ai sensi della legge
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di
Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina
dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e
disposizione in materia di commercio).";
c) nel comma 2, le parole: "o di autorizzazione" sono soppresse;
d) nel comma 3, le parole: "ed autorizzazioni" sono soppresse;
e) l'alinea del comma 4 è sostituita dalla seguente: "4. La concessione edilizia
costituisce l'atto conclusivo finale per procedere alla realizzazione delle
opere richieste ed è subordinata all'avvenuto rilascio delle autorizzazioni,
visti, pareri o nulla-osta previsti:";
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Per le opere da destinare all'esercizio dell'attività agrituristica di
cui al capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina
dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori), il rilascio
della concessione è subordinato all'accertamento dell'iscrizione del richiedente
all'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica,
di cui all'articolo 3 della predetta legge provinciale n. 10 del 2001.
4 ter. Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di interventi
in aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi del
settore secondario a soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 è subordinato
alla stipula di una convenzione fra il comune, i richiedenti e le imprese che
hanno titolo per esercitare l'attività ammessa dal piano regolatore.";
g) nel comma 5, le parole: "l'autorizzazione o" sono soppresse.
21. L'articolo 91 della legge provinciale n. 22 del 1991, è abrogato.
22. L'articolo 91 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito dal
seguente:
"Art. 91 bis
Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività
1. Possono presentare denuncia d'inizio di attività i proprietari dell'immobile,
nonché i soggetti in possesso di altro titolo idoneo.
2. Fatto salvo l'obbligo di munirsi preventivamente degli atti di cui
all'articolo 88, commi 4 e 5, in quanto richiesti, i lavori possono essere
iniziati con il decorso dei seguenti termini minimi, computati a decorrere dalla
data di presentazione della denuncia:
a) trenta giorni per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e per
gli interventi di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 83 riguardanti
edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo nonché per le opere di
demolizione di immobili e per gli interventi di cui alle lettere e bis), e ter),
e quater), f), i bis) e m) del comma 1 dell'articolo 83;
b) quindici giorni per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 83 diversi
da quelli di cui alle lettere a) e c) di questo comma;
c) il giorno successivo per l'occupazione di suolo pubblico o privato con
depositi di materiale non superiori a venti metri cubi complessivi, attrezzature
mobili, esposizioni a cielo libero di veicoli e merci in genere nonché per gli
interventi di cui alle lettere c), h), i), j) e l) del comma 1 dell'articolo 83,
fermo restando il termine di trenta giorni per gli interventi di cui alla
predetta lettera j) riguardanti edifici soggetti a restauro e risanamento
conservativo, secondo quanto stabilito dalla lettera a) di questo comma.
3. Se gli strumenti di pianificazione o i regolamenti edilizi contengono precise
indicazioni o criteri in ordine alla tipologia, alle dimensioni, ai caratteri
architettonici e ai materiali per la realizzazione degli interventi di cui alla
lettera b) del comma 2, e se tale condizione è riconosciuta con provvedimento
del comune avente funzione ricognitiva di tali indicazioni o criteri, i relativi
lavori possono essere iniziati il giorno successivo a quello di presentazione
della denuncia.
4. La denuncia d'inizio di attività è corredata dalla prescritta documentazione
tecnica in adeguato numero di copie, dai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 88 - in quanto richiesti - e da
una dettagliata relazione, firmata da un progettista abilitato, in cui è
indicato il nominativo del direttore dei lavori, se richiesto ai sensi della
legge. La relazione, inoltre, assevera:
a) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti edilizi vigenti, e l'assenza di contrasti con quelli adottati;
b) il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
c) l'eventuale subordinazione dell'intervento ai vincoli indicati dall'articolo
88, e l'avvenuto rilascio di tutti i prescritti atti autorizzativi.
5. La relazione del comma 4 non necessita della firma del progettista abilitato
nel caso delle opere interne di cui alla lettera p) dell'articolo 83, purché
siano garantiti i requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 29.
6. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al titolo X, nei
termini di cui al comma 2, lettere a) e b), il comune verifica la completezza
della documentazione presentata, accerta che l'intervento rientri fra quelli di
cui all'articolo 83 e verifica l'avvenuto versamento del contributo di
concessione, in quanto dovuto, nonché l'esattezza del suo importo. Nel caso di
interventi di cui alle lettere e) ed e bis) del comma 1 dell'articolo 83
soggetti alla disciplina degli insediamenti storici, il controllo è esteso ai
contenuti della relazione di cui al comma 4. Per gli altri interventi è facoltà
del comune estendere i controlli ai contenuti della relazione. Ove sia
riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il sindaco
notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere denunciate e, se
ne ricorrono i presupposti, provvede alla comunicazione di cui all'articolo 120
bis, comma 2. In
tal caso il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso sino al ricevimento
dell'eventuale documentazione integrativa o delle modifiche necessarie agli
elaborati.
7. La denuncia d'inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni dalla data
di presentazione, termine prorogabile una sola volta, e solo per comprovate
ragioni tecniche, su richiesta motivata dell'interessato presentata prima della
scadenza. Se i lavori non sono ultimati entro tali termini, dev'essere
presentata una nuova denuncia d'inizio di attività.
8. L'interessato comunica al comune la data di ultimazione dei lavori. Alla
comunicazione va allegato un certificato finale sulla regolare esecuzione
redatto da un tecnico abilitato, che attesti la conformità delle opere al
progetto presentato. Si prescinde dal certificato di regolare esecuzione per i
lavori di cui al comma 5.
9. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle denunce d'inizio di
attività presentate. Si applicano alle denunce d'inizio di attività, inoltre, le
forme di pubblicità di cui all'articolo 89, commi 5 e 6.
10. I comuni effettuano controlli successivi sulle denunce d'inizio di attività,
anche mediante controlli su campioni che rappresentino almeno il 20 per cento
degli interventi in corso o realizzati. Resta fermo l'esercizio dei poteri di
vigilanza di cui al titolo X."
23. Nel comma 1 dell'articolo 92 della legge provinciale n. 22 del 1991, le
parole: "gli estremi della concessione ad edificare" sono sostituite dalle
seguenti: "gli estremi della concessione o della denuncia d'inizio di attività".
24. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 93 della legge provinciale n. 22
del 1991, le parole: "fuori dei centri abitati" sono sostituite dalla seguenti:
"nelle aree non destinate specificatamente all'insediamento dagli strumenti di
pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale".
25. All'articolo 94 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Fra i beni immobili di cui al comma 1 possono essere individuati anche
alberi monumentali caratterizzati da uno o più dei seguenti elementi distintivi:
rarità di specie, forma particolare o peculiare pregio estetico, testimonianza e
simboli della storia, della tradizione o della cultura locale nonché di attività
agricole cadute in oblio.";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. I comuni possono contribuire, in proprio o affidando l'intervento a
soggetti privati, alla valorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente
articolo, anche mediante la predisposizione di percorsi adeguatamente segnalati,
nonché alla manutenzione degli stessi. Le competenti strutture provinciali
possono fornire ai comuni o ai soggetti privati coinvolti, su richiesta degli
stessi, la consulenza necessaria per un'adeguata manutenzione degli alberi
monumentali e per il controllo fitosanitario degli stessi."
26. Nel comma 3 dell'articolo 95 della legge provinciale n. 22 del 1991, le
parole: ", dell'autorizzazione di cui all'articolo 83" sono soppresse.
27. All'articolo 98 della legge provinciale n. 22 del 1991, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. La CTC si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
della domanda o della documentazione integrativa eventualmente richiesta."
28. All'articolo 101 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "sentito il parere della CTP" sono sostituite dalle
seguenti: "sentito il parere del servizio competente in materia di urbanistica e
tutela del paesaggio per i provvedimenti di cui all'articolo 97 e della CTP per
i provvedimenti di cui all'articolo 98";
b) al comma 2, le parole: "termine perentorio di sessanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "termine di novanta giorni".
29. Nel comma 2 dell'articolo 103 della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo
le parole: "o di manutenzione straordinaria" sono inserite le seguenti: "ovvero
di valorizzazione dei beni ai sensi dell'articolo 94, comma 3 bis".
30. Dopo l'articolo 104 della legge provinciale n. 22 del 1991, è inserito il
seguente:
"Art. 104 bis
Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di
parcheggi residenziali in deroga
1. La realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e
di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici con
destinazione residenziale può essere autorizzata dal comune anche qualora
risulti in contrasto con le norme degli strumenti di pianificazione subordinati
al piano urbanistico provinciale e dei regolamenti edilizi, mediante il rilascio
della concessione in deroga ai sensi del presente articolo, senza ricorrere al
procedimento di cui all'articolo 104.
2. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 104, comma
2, stabilisce i criteri che i comuni devono osservare per il rilascio della
concessione edilizia in deroga.
3. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere
ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo
pertinenziale. Gli atti di cessione redatti in violazione di questo divieto sono
nulli, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122
(Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane
maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla
disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393)."
31. All'articolo 106 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Il comma 1 si applica alla presentazione della denuncia d'inizio di
attività qualora siano in questione interventi che comportano un aumento del
carico urbanistico.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il contributo è corrisposto al comune all'atto del rilascio della
concessione nonché, nei casi in cui sia dovuto, all'atto della presentazione
della denuncia d'inizio di attività. Nel caso della denuncia d'inizio di
attività il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui al comma 3
dell'articolo 89."
32. All'articolo 112 della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:
"1 bis. Le somme introitate dai comuni ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 73
sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici."
33. All'articolo 117 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: ", di autorizzazione " sono soppresse;
b) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Il servizio provinciale
competente in materia di urbanistica, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei
poteri attribuiti alla Provincia ai sensi degli articoli 134 e 135, provvede
alla verifica dei provvedimenti adottati dal comune ai sensi del presente
articolo, anche mediante controlli a campione che rappresentino almeno il 10 per
cento delle comunicazioni pervenute alla Provincia ai sensi del presente comma."
34. All'articolo 118 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, la parola: ", autorizzazione" è soppressa;
b) nel comma 3, le parole: "o dell'autorizzazione" sono soppresse.
35. All'articolo 119 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, le parole: "o dall'autorizzazione" sono soppresse;
b) nel comma 3, le parole: "o di autorizzazione" sono soppresse.
36. All'articolo 121 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
"a) in assenza di concessione o di denuncia d'inizio di attività, o in
difformità da esse;
b) in base al titolo abilitativo derivante dalla concessione o dalla
presentazione della denuncia d'inizio di attività annullate o scadute;";
b) nel comma 2, le parole: ", a autorizzazione" sono soppresse;
c) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
"b) le variazioni che, anche singolarmente, eccedono il 10 per cento ma non
superano il 30 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle
costruzioni legittimamente preesistenti concernenti il volume, la superficie
coperta, la superficie utile e l'altezza, fermo restando quanto previsto dalla
lettera c);";
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8 bis. Qualora i competenti organi comunali ritengano che le opere abusive di
cui ai commi 7 e 8 non risultino in contrasto con rilevanti interessi
urbanistici, in luogo delle sanzioni previste dai predetti commi possono essere
applicate le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 129,
maggiorate del 20 per cento e comunque in
misura non inferiore ad euro 4.000. Qualora le opere abusive di cui ai commi 7 e
8 risultino realizzate anche in assenza o difformità dalle autorizzazioni di cui
all'articolo 93, rimane ferma l'applicazione dell'articolo 127; in tale caso
l'accertamento sulla compatibilità paesaggistica delle opere spetta alla CTP, in
deroga a quanto stabilito dal comma 1 del citato articolo 127.";
e) al comma 9 le parole: "I commi 7 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "I
commi 7, 8 e 8 bis".
37. Nel comma 11 dell'articolo 122 della legge provinciale n. 22 del 1991, le
parole: "la richiesta di autorizzazione ovvero" sono soppresse.
38. All'articolo 127 della legge provinciale n. 22 del 1991, come sostituito
dall'articolo 28, comma 17, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera b) del comma 3 le parole: "per il rilascio dell'autorizzazione
o della concessione in sanatoria a termini degli articoli 128, comma 5, e 129,
commi 1 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "per il rilascio dei provvedimenti
di sanatoria di cui agli articoli 128 e 129";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Ai provvedimenti di cui al comma 2 si applica l'articolo 98, comma 3."
39. L'articolo 128 della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito dal
seguente:
"Art. 128
Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d'inizio
di attività
1. Nel caso di interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività eseguiti in
assenza della denuncia o in difformità da essa o iniziati prima dei termini di
cui al comma 2 dell'articolo 91 bis, il comune emette un'ingiunzione ai sensi
dell'articolo 122, commi 1 e 2.
2. Se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini di cui all'articolo
122, comma 1, il comune applica le seguenti sanzioni:
a) nel caso degli interventi di cui all'articolo 83, comma 1, lettere e bis), e
ter) ed e quater), le sanzioni previste dall'articolo 122;
b) nel caso di interventi diversi da quelli della lettera a) del presente comma,
fatto salvo quanto stabilito dal comma 3, una sanzione pecuniaria pari
all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle
opere e comunque non inferiore a 1.032 euro. Qualora le opere risultino in
contrasto con rilevanti interessi urbanistici, in luogo dell'applicazione della
sanzione pecuniaria il comune può ordinare la rimessa in pristino a spese dei
responsabili dell'abuso.
3. Quando le opere realizzate in assenza della denuncia o in difformità da essa
riguardano interventi eseguiti su immobili soggetti al vincolo del restauro o
risanamento conservativo ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici, se i
responsabili dell'abuso non provvedono nei termini di cui all'articolo 122,
comma 1, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2,
lettera a), del presente articolo, il comune può ordinare la restituzione in
pristino a spese del contravventore, irrogando inoltre una sanzione pecuniaria
da 516 a 5.160 euro.
4. Nel caso di violazione delle disposizioni concernenti l'abbattimento delle
barriere architettoniche il comune ordina la rimessa in pristino a spese del
contravventore in conformità al progetto autorizzato o alla relazione inoltrata
al comune ai sensi dell'articolo 91 bis.
5. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 122, comma 1, il
responsabile dell'abuso, fermo restando l'obbligo di munirsi preventivamente
degli atti di cui all'articolo 88, commi 4 e 5, in quanto richiesti, può
chiedere al comune il rilascio del provvedimento di sanatoria:
a) nel caso degli interventi di cui all'articolo 83, comma 1, lettere e bis), e
ter) ed e quater), alle condizioni previste
dall'articolo 129;
b) nel caso d'interventi diversi da quelli della lettera a) del presente comma,
qualora le opere realizzate in assenza o difformità dalla denuncia d'inizio di
attività risultino conformi agli strumenti urbanistici in vigore e non in
contrasto con quelli adottati, e risultino conformi, inoltre, al regolamento
edilizio vigente. In tal caso il rilascio del provvedimento di sanatoria è
subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 1.032 euro, oltre al
pagamento di eventuali oneri connessi al rilascio del provvedimento. Per la
procedura di rilascio del provvedimento di sanatoria si applicano i commi 2, 3 e
7 dell'articolo 129.
6. In caso di presentazione della denuncia d'inizio di attività quando le opere
sono in corso e nel caso d'inizio dei lavori prima che sia decorso il termine di
cui all'articolo 91 bis, comma 2, il comune applica la sanzione pecuniaria di
516 euro.
7. In caso di annullamento del titolo abilitativo derivante dalla presentazione
della denuncia d'inizio di attività, sempreché non sia possibile la preventiva
rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la rimessa in pristino, il
comune applica una sanzione pecuniaria pari all'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, e comunque non
inferiore a 1.032 euro.
8. Le sanzioni previste da quest'articolo non si applicano qualora le opere
siano eseguite a seguito di calamità naturali o di avversità atmosferiche
dichiarate di carattere eccezionale."
40. All'articolo 131 della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo il comma 3 è
inserito il seguente:
"3 bis. Qualora le violazioni di cui al comma 1 consistano nella manomissione,
nel danneggiamento o nella deturpazione di un albero monumentale individuato ai
sensi dell'articolo 94, si applica una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro
3.000. L'ammontare della sanzione è determinato dal servizio competente in
materia di urbanistica e tutela del paesaggio. Per il pagamento e la riscossione
della sanzione si applicano le procedure previste dai commi da 4 a 8."
41. I comuni adeguano i regolamenti edilizi alla deliberazione della Giunta
provinciale prevista dall'articolo 21, comma 2 bis, della legge provinciale n.
22 del 1991, come inserito dal comma 1 di quest'articolo, entro centottanta
giorni dalla pubblicazione della deliberazione nel Bollettino ufficiale della
Regione. Se l'adeguamento richiede anche delle varianti al piano regolatore
generale, esso è effettuato contestualmente alle modifiche da apportare al piano
con la prima revisione o variante successiva all'adozione della deliberazione
della Giunta provinciale. In tal caso le modifiche al regolamento edilizio
producono effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della revisione o
variante al piano. In attesa dell'adeguamento dei regolamenti edilizi nonché, se
occorre, dei piani regolatori generali, continuano ad applicarsi le norme dei
regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici vigenti.
42. Le modificazioni apportate dal comma 3 di quest'articolo all'articolo 25
della legge provinciale n. 22 del 1991 si applicano alle domande di concessione
ad edificare presentate dopo l'entrata in vigore di questa legge.
43. L'articolo 39 bis e le modificazioni agli articoli 40, 41 e 42 della legge
provinciale n. 22 del 1991, come rispettivamente inserito ed apportate da questo
articolo, non si applicano ai piani, o loro varianti, già adottati alla data di
entrata in vigore di questa legge, ai quali continuano ad applicarsi le
disposizioni previgenti.
44. Le modificazioni apportate da quest'articolo agli articoli 77, 81, 82, 83,
84, 84 bis, 86, 87, 88, 91, 91 bis, 92, 93, 95, 117, 118, 119, 121, 122, 127 e
128 della legge provinciale n. 22 del 1991 entrano in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione di questa legge nel Bollettino
ufficiale della Regione.
Per l'evasione delle domande di concessione e autorizzazione edilizia presentate
prima dell'entrata in vigore delle modificazioni, riguardanti opere soggette a
denuncia d'inizio di attività ai sensi delle modificazioni stesse, si applicano
le disposizioni previgenti.
45. Alle opere abusive soggette a denuncia d'inizio di attività ai sensi di
quest'articolo che risultino realizzate in difformità dalla concessione o
autorizzazione edilizia rilasciate ai sensi delle norme previgenti si applica
l'articolo 128 della legge provinciale n. 22 del 1991, come sostituito dal comma
39 di quest'articolo.
ARTICOLO 4
Disposizioni in materia di certificato di abitabilità
1. Alle richieste di rilascio del certificato di abitabilità presentate ai
comuni entro il 31 dicembre 1994 e non evase entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore di questa legge, si applica l'articolo 25, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia). È fatto
salvo quanto stabilito dall'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001.
ARTICOLO 5
Disposizioni in materia di edifici costituenti il patrimonio edilizio montano
esistente
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, i comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, possono specificare gli indirizzi e i criteri generali stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991 o possono dichiarare immediatamente applicabili i citati indirizzi e criteri generali. Il predetto termine può essere prorogato dalla Giunta provinciale di ulteriori sei mesi su richiesta del comune competente.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è affisso all'albo comunale per un periodo di trenta giorni entro il quale chiunque può presentare osservazioni. Contestualmente al deposito, il provvedimento è trasmesso alla Giunta provinciale per eventuali osservazioni da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento. Decorsi i predetti termini, il comune approva definitivamente il provvedimento tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute. L'approvazione definitiva del provvedimento costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.
3. Successivamente alla definitiva approvazione del provvedimento di cui al comma 1, i comuni provvedono con la prima revisione o variante al piano regolatore generale agli adempimenti previsti dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, nonché, qualora ritengano opportuno specificare ulteriormente quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 1, a quelli di cui alle lettere b) e c) del predetto comma 2. Le predette varianti possono essere deliberate anche prima che siano decorsi due anni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, della legge provinciale n. 22 del 1991.
4. Si prescinde dall'obbligo di cui al comma 3 nel caso di varianti relative a
singole opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità di cui all'articolo
42 della legge provinciale n. 22 del 1991.
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di gestione di rifiuti
ARTICOLO 6
Modificazioni della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 14 aprile 1998, n.
5, è inserito il seguente:
"1 bis. In coerenza coi principi stabiliti dalle norme statali in materia, con
regolamento sono dettate le disposizioni occorrenti affinché la Provincia, gli
enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei
servizi, coprano il fabbisogno annuale dei beni di consumo con una quota di
prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento. Per le
stesse finalità i citati enti dovranno coprire il proprio fabbisogno annuale di
materiali per la realizzazione di lavori ed opere pubbliche, compresa la
realizzazione di strade, reti e sottoservizi, con una quota di aggregati inerti
riciclati pari almeno al 30 per cento del fabbisogno stesso."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 5 del 1998, è
inserito il seguente:
"2 bis. Ai fini del comma 2, nel riutilizzo secondo le normali pratiche
agronomiche di materiale vegetale di scarto originato in agricoltura rientrano
le operazioni di combustione di tale materiale in modesta quantità, nonché la
combustione di materiale collocato in zone o siti che presentano difficile
accessibilità ai mezzi agricoli. Sono fatte salve le misure di controllo o i
divieti di combustione derivanti dalle disposizioni in materia di incendi, di
foreste e di tutela della qualità dell'aria."
3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con gli
stanziamenti già autorizzati in bilancio per i predetti fini. Alla copertura
delle spese derivanti da quest'articolo gli enti locali provvedono mediante
l'utilizzo delle risorse loro trasferite ai sensi delle disposizioni in materia
di finanza locale.
ARTICOLO 7
Modificazione dell'articolo 60 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1,
relativo al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 60 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n.
1, è inserito il seguente:
"6 bis. Sono a carico del titolare della rete di distribuzione o di adduzione
delle acque reflue destinate a riutilizzo gli oneri aggiuntivi di trattamento
sostenuti dal gestore dell'impianto di depurazione per conseguire i valori
limite più restrittivi stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale di
cui al comma 5 o dall'agenzia ai sensi del comma 6, secondo periodo."
Capo III
Disposizioni in materia di ambiente
ARTICOLO 8
Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio
1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in
materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., è aggiunto il seguente:
"5 bis. Alle acque scaricate dalle piscine a uso natatorio si applica la
disciplina stabilita dal piano provinciale di risanamento delle acque per le
acque meteoriche. I comuni, anche su richiesta dell'Agenzia provinciale per la
protezione dell'ambiente, possono prescrivere specifiche misure o trattamenti
delle acque scaricate dalle piscine, al fine di garantire il perseguimento degli
obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori."
2. L'articolo 17 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n.
1-41/Legisl. del 1987, è sostituito dal seguente:
"Art. 17 bis
Divieto di smaltimento di rifiuti in fognatura
1. Non è ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche triturati, in fognatura, ivi
compresi quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana,
misti ad acque domestiche e trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti
alimentari volti a ridurre la massa in particelle sottili.
2. Eventuali deroghe al divieto possono essere autorizzate dal piano provinciale
di risanamento delle acque o mediante deliberazione della Giunta provinciale
adottata in osservanza della procedura stabilita dall'articolo 6, commi 1 e 2,
del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg
(Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di
norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi
dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1).
Questi provvedimenti stabiliscono i casi, le modalità, le condizioni e i limiti
in base ai quali opera la deroga."
3. Il comma 4 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale, n. 1-41/Legisl. del 1987, è sostituito dal
seguente:
"4. Le acque intercettate nel corso dell'esecuzione di opere
pubbliche o private, compresa la realizzazione di gallerie, e le
sostanze liquide o convogliabili derivanti dall'esecuzione delle
medesime opere sono recapitate preferibilmente nei corpi idrici
superficiali in base a un programma redatto dal soggetto proponente e
autorizzato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente,
volto a definire il quadro previsionale delle operazioni nonché le
misure di prevenzione e di tutela del corpo idrico ricettore e del
sistema acquatico."
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. Ferme restando le eventuali autorizzazioni dell'autorità
competente in materia di polizia idraulica, il programma previsto dal
comma 4 è autorizzato dall'agenzia - entro trenta giorni dalla sua
ricezione - o in sede di conferenza di servizi, con eventuali
prescrizioni, tenendo conto degli obiettivi di qualità e delle
utilizzazioni in atto del corpo idrico ricettore, nonché della sua
capacità di recupero. In presenza di eventi non previsti dal programma
autorizzato, ivi compreso il rinvenimento di significativi volumi di
acque non considerati dal programma, il soggetto esecutore delle opere
adotta opportune misure di salvaguardia del corpo idrico ricettore e
del sistema acquatico, dandone immediata comunicazione all'agenzia, la
quale può fissare ulteriori prescrizioni e misure di controllo a
integrazione dell'autorizzazione.
4 ter. Qualora il programma dimostri che non sia tecnicamente
fattibile, in tutto o in parte, il convogliamento delle acque e delle
sostanze di cui al comma 4 in corpi idrici superficiali, l'agenzia
autorizza, secondo quanto previsto dal comma 4 bis, il loro recapito
in suolo con eventuali prescrizioni, sempre che il recapito non
comporti pericolo per l'ambiente o instabilità dei suoli.
4 quater. In caso di violazione dei commi da 4 a 4 ter l'agenzia
assume gli occorrenti provvedimenti ripristinatori ai sensi
dell'articolo 41."
5. Dopo il comma 9 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è inserito il seguente:
"9 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti, in
coerenza con le norme tecniche statali, i requisiti per la
costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati
destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi
commerciali e per la produzione industriale, nonché le modalità e i
tempi di adeguamento o di risanamento di quelli esistenti. Con la
medesima deliberazione sono definite le procedure di dismissione e
messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi."
6. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 1 bis, le parole: "o di altre leggi che lo richiamano"
sono sostituite dalle seguenti: "o di altre leggi che lo richiamano o
che sono da esso richiamate";
b) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:
"1 ter. Alla sanzione prevista dal comma 1 bis soggiace anche chi con
più azioni o omissioni, anche in tempi diversi, commette più
violazioni della stessa disposizione o di diverse disposizioni del
presente testo unico o di altre leggi che lo richiamano o che sono da
esso richiamate."
7. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) in fine al comma 1 sono aggiunte le parole: "e alla normativa
statale";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I predetti aggiornamenti delle tabelle entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della
relativa deliberazione della Giunta provinciale nel Bollettino
ufficiale della Regione. In ogni caso la deliberazione, se occorre,
indica i termini di adeguamento alle tabelle sostituite o modificate,
nel rispetto delle scadenze eventualmente stabilite dalle disposizioni
statali penalmente sanzionate.";
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare ai
sensi di quest'articolo, possono essere stabiliti, in particolare,
valori limite di emissione meno restrittivi di quelli fissati dalla
tabella G relativamente alle sostanze rappresentative del carico
organico contenuto nelle acque reflue biodegradabili provenienti da
cantine vinicole, qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) le acque reflue siano recapitate in pubblica fognatura presidiata
da impianto di depurazione biologica conforme alle previsioni del
piano provinciale di risanamento delle acque e in grado di garantire
il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane;
b) l'attività che origina lo scarico abbia ad oggetto la lavorazione
di uve provenienti prevalentemente dal territorio provinciale."
8. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 57 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è inserito il
seguente:
"2 ter. Al fine di garantire che l'impianto di depurazione finale
rispetti la disciplina degli scarichi di acque reflue urbane, il
servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie
può svolgere attività di controllo sugli scarichi immessi nelle reti
fognarie e sulle reti medesime, ai sensi degli articoli 37 e 61 del
presente testo unico, nonché per gli effetti dell'articolo 10, commi 7
e 8, del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg del 2002.
In esito ai controlli il servizio formula le prescrizioni tecniche
necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione
e le trasmette all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
o al comune interessato, secondo la rispettiva competenza, per
l'adozione degli occorrenti provvedimenti ripristinatori ai sensi
degli articoli 41 e 61 del presente testo unico"
9. Al comma 2 dell'articolo 63 bis del decreto del Presidente della
Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, destinate
all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e
macinati, nonché in differenti cicli di produzione industriale, ivi
inclusi il riempimento delle cave coltivate e la ricollocazione in
altro sito, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni
stabilite dall'articolo 1, commi 17, 18 e 19, della legge 21 dicembre
2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attività produttive). Con deliberazione della Giunta
provinciale, adottata su proposta dell'Agenzia provinciale per la
protezione dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'esecuzione
del controllo preventivo demandato all'agenzia dalle citate
disposizioni statali, anche sulla base di dichiarazioni o di
certificazioni rese dai soggetti interessati, e sono definiti i casi e
le eventuali soglie quantitative che esonerano l'utilizzo di terre e
rocce da scavo dal parere preventivo dell'agenzia;";
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d bis) le sostanze, i materiali e gli oggetti che, in base alle norme
statali, sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina sui
rifiuti."
10. All'articolo 66 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
"3 bis. In attesa dell'individuazione delle aree o delle zone ai sensi
dell'articolo 65, comma 1, lettere b) e c), e comma 5 bis, la
localizzazione degli impianti e delle attività di gestione dei
rifiuti, se non espressamente definita a livello cartografico dal
piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, è effettuata dalla
Giunta provinciale in osservanza delle procedure stabilite dai commi 2
e 3 dell'articolo 67 bis. È fatto salvo quanto diversamente disposto
dall'articolo 67 bis, commi 8, 8 bis e 9.";
b) il secondo periodo del comma 3 ter è soppresso;
c) il comma 3 quater è abrogato.
11. All'articolo 67 bis del decreto del Presidente della Giunta
provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Decorsi i termini stabiliti dal comma 2 la Giunta provinciale, su
proposta del servizio provinciale competente in materia di urbanistica
e tutela del paesaggio, adotta il provvedimento definitivo di
localizzazione dell'impianto, tenuto conto dei pareri acquisiti e
delle osservazioni pervenute.";
b) il terzo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente:
"Alternativamente a quanto stabilito dall'articolo 5 della legge
provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e
di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di
Trento), la localizzazione, nelle aree delimitate dal piano
provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi
dell'articolo 2 della legge provinciale n. 6 del 1980, di impianti e
attività destinati alla gestione di rifiuti speciali può essere
effettuata dalla Giunta provinciale osservando le procedure stabilite
dai commi 2 e 3 del presente articolo, acquisito il parere del
servizio minerario.";
c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8 bis. Il primo periodo del comma 8 e il comma 9 si applicano anche
con riferimento alle attività di recupero dei rifiuti indicate alle
lettere R10, R11, R13 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22 del
1997 sottoposte ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 84
della presente parte III, per gli effetti degli articoli 27, 28 e 29
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della
direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio). In relazione a quanto stabilito dai commi 8 e
9 l'approvazione del progetto, prevista per l'esercizio delle attività
di recupero ambientale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del
decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, è sostituita dal
provvedimento a carattere urbanistico o, comunque, dal provvedimento
amministrativo finale che consente l'installazione dell'attività di
recupero ambientale.";
d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"11 bis. Ai provvedimenti di localizzazione assunti ai sensi del
presente articolo si applica l'articolo 67, comma 1."
12. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
n. 1-41/Legisl. del 1987, è sostituito dal seguente:
"Art. 72
Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati
1. Alle fasi del servizio di gestione dei rifiuti urbani inerenti il
trattamento e lo smaltimento, ivi comprese la realizzazione e la
gestione degli impianti necessari, provvedono i comuni secondo quanto
previsto dal presente articolo. Non rientrano tra i predetti impianti
quelli di trattamento dei rifiuti urbani realizzati all'interno dei
perimetri di discarica per i fini di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti); tali impianti sono
gestiti dai soggetti previsti dall'articolo 70, comma 1. Resta fermo
quanto disposto dagli articoli 69, 70, 76 e 77 in materia di
discariche controllate e di stazioni di trasferimento nonché quanto
previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22. In attesa dell'entrata in vigore della legislazione
provinciale di riforma in materia di decentramento di funzioni
amministrative, resta altresì fermo l'articolo 12 della legge
provinciale 14 aprile 1998, n. 5.
2. Le fasi di gestione dei rifiuti urbani previste dal comma 1 sono
esercitate secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 della legge
provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di
organizzazione, di personale e di servizi pubblici). Ove le suddette
fasi del servizio comportino la realizzazione e la gestione di
impianti di trattamento e di smaltimento con recupero energetico, alle
medesime provvedono tutti i comuni, mediante convenzione tra loro,
all'interno di un unico ambito provinciale. La convenzione individua,
tra l'altro, il comune capofila, l'assetto proprietario relativo ai
predetti impianti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge
provinciale n. 6 del 2004, nonché le modalità di determinazione della
quota di tariffa relativa allo smaltimento con recupero energetico,
assicurando comunque la copertura dei costi di esercizio ivi compresi
gli oneri di ammortamento.
3. I servizi disciplinati dal presente articolo sono svolti nel
rispetto del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti nonché delle
altre prescrizioni stabilite con deliberazione della Giunta
provinciale, recanti, in particolare, la data e le modalità di entrata
in esercizio di ciascun impianto.
4. Al fine di assicurare che le fasi di cui al comma 1 soddisfino i requisiti di
garanzia e di sicurezza per i cittadini e per l'ambiente,
di efficienza e di economicità nonché di tempestività nella
progettazione e realizzazione degli impianti previsti, la Giunta
provinciale può adottare apposite direttive in coerenza con il piano
provinciale di smaltimento dei rifiuti, sentita l'Agenzia provinciale
per la protezione dell'ambiente nonché gli organismi di rappresentanza
dei comuni. Le direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale
della Regione e hanno efficacia vincolante per gli enti e i soggetti
che esercitano le attività da esse considerate.
5. Nel caso di mancata osservanza da parte dei comuni delle
direttive di cui al comma 4, ovvero di ritardo od omissione di
adempimenti previste da questa legge o dagli atti in essa contemplati,
la Giunta provinciale provvede in via sostitutiva ai sensi
dell'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo
ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige), sentiti
gli organismi rappresentativi dei comuni. La Giunta provinciale
provvede ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la
convenzione prevista dal comma 2 non sia conclusa entro il 31 dicembre
2008.
6. La Provincia può prestare attività di consulenza e assistenza ai
comuni per lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti da
quest'articolo.
7. Fino alla stipulazione della convenzione di cui al comma 2, alle
attività di costruzione e di gestione dell'impianto di trattamento e
di smaltimento con recupero energetico la cui localizzazione è
prevista nel territorio del comune di Trento, provvede
transitoriamente il medesimo comune con le modalità stabilite dalla
legge provinciale n. 6 del 2004. A tale fine il comune di Trento
subentra alla Provincia nelle posizioni e nei rapporti giuridici
costituiti in applicazione di quest'articolo nel testo previgente alla
data di entrata in vigore di questa disposizione. Ad avvenuta bonifica
delle aree funzionali alla realizzazione e alla gestione
dell'impianto, la Provincia trasferisce le stesse a titolo gratuito,
anche per lotti, al comune di Trento.
8. A decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto
previsto dal comma 7, così come individuata dalla Giunta provinciale
ai sensi del comma 3, i rifiuti urbani e speciali assimilati a valle
delle raccolte differenziate, prodotti nell'intero territorio
provinciale, sono avviati allo smaltimento presso il predetto
impianto, fatta salva la possibilità per la Giunta provinciale di
stabilire, transitoriamente e in relazione alla messa a regime
dell'impianto, modalità di smaltimento alternative. A decorrere dalla
medesima data le stazioni di trasferimento realizzate e gestite
secondo quanto previsto dagli articoli 69 e 70 sono trasferite ai
comuni e sono gestite in forma associata all'interno dell'ambito unico
previsto dal comma 2.
9. La convenzione di cui al comma 2 stabilisce altresì le modalità
con cui i comuni provvedono allo smaltimento delle scorie prodotte
dall'impianto di trattamento e smaltimento con recupero energetico
nelle discariche esistenti in misura proporzionale ai rifiuti urbani
prodotti sul proprio territorio al netto delle raccolte
differenziate."
13. L'articolo 72 bis del decreto del Presidente della Giunta
provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è abrogato.
[14. L'articolo 75 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
n. 1-41/Legisl. del 1987, è sostituito dal seguente:
"Art. 75
Misure di somma urgenza
1. Nei casi di particolare urgenza e necessità di tutelare le
risorse ambientali e la salute pubblica, la Giunta provinciale può
disporre o autorizzare, anche in deroga ai piani previsti
dall'articolo 65, il potenziamento o l'ampliamento delle discariche
esistenti per i rifiuti urbani o la realizzazione di nuovi impianti e
discariche, se non sussiste altra possibilità, oppure il ricorso ad
altre forme di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Per le
stesse finalità la Giunta provinciale può disporre o autorizzare il
conferimento e l'esportazione dei rifiuti urbani e assimilabili in
impianti localizzati fuori provincia, previa intesa, se occorre, con
la Regione, la Provincia autonoma e le amministrazioni pubbliche
interessate; inoltre la Giunta può rideterminare, anche in deroga ai
piani previsti dall'articolo 65, i bacini di conferimento degli
impianti ubicati in provincia, indicando le forme e le modalità di
coordinamento tra gli enti locali responsabili della gestione dei
rifiuti urbani.
2. Le misure e gli interventi annoverati dal comma 1 sono approvati
e autorizzati dalla Giunta provinciale, sentite l'Agenzia provinciale
per la protezione dell'ambiente e l'Azienda provinciale per i servizi
sanitari. La proposta di misura o d'intervento è trasmessa agli enti
locali interessati per l'eventuale formulazione, entro i trenta giorni
successivi alla sua ricezione, di osservazioni.
3. Ai provvedimenti della Giunta provinciale previsti da
quest'articolo si applica l'articolo 67, comma 1. Si applicano inoltre
l'articolo 67 e l'articolo 69, commi 1 e 2, del presente testo unico
nonché l'articolo 27, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto
legislativo n. 22 del 1997."](*)
15. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
"1 bis. Qualora, in sede di progettazione o di esecuzione di opere
pubbliche o private, sia rilevata nell'area di intervento la presenza
di discariche e di stoccaggi incontrollati di rifiuti, esclusi i
rifiuti pericolosi, realizzati prima del 16 dicembre 1999,
l'amministrazione o il soggetto interessato o il relativo appaltatore
provvede, per le finalità di bonifica del comma 1, con le seguenti
modalità:
a) ove il sito, in base alla sua destinazione, risulti inquinato ai
sensi dell'articolo 77 bis, è attivato il procedimento volontario di
bonifica di cui al comma 10 septies del medesimo articolo,
privilegiando, per quanto tecnicamente possibile, forme di bonifica
con messa in sicurezza permanente. In tal caso, l'opera pubblica o
privata è realizzata entro i limiti e con le modalità stabilite
dall'atto di approvazione del progetto definitivo di bonifica. Si
prescinde nel medesimo caso dal termine quinquennale per la
certificazione previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto del
Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, nonché - nell'ipotesi
di opera pubblica - dalla prestazione della garanzia finanziaria di
cui all'articolo 10, comma 9, del medesimo decreto;
b) ove non ricorrano le condizioni di contaminazione del sito di cui
alla lettera a), devono essere privilegiati interventi di messa in
sicurezza dei rifiuti all'interno dell'areale complessivo in cui gli
stessi sono rinvenuti, anche ricorrendo a tecniche che implichino la
movimentazione, la ricollocazione, il trattamento, la separazione e il
riutilizzo degli stessi, in modo da assecondare la realizzazione
dell'opera pubblica o privata. In ogni caso l'intervento di messa in
sicurezza deve assicurare che non si determino successivamente
situazioni di inquinamento.
1 ter. Il progetto e le operazioni di messa in sicurezza di cui al
comma 1 bis, lettera b), sono autorizzati dall'Agenzia provinciale per
la protezione dell'ambiente entro sessanta giorni dalla presentazione
della domanda, in osservanza delle seguenti disposizioni:
a) l'autorizzazione dell'agenzia tiene luogo di ogni altro
provvedimento di approvazione e di autorizzazione contemplato dal
decreto legislativo n. 22 del 1997;
b) l'impresa che esegue le operazioni di messa in sicurezza deve
operare sotto la direzione di un responsabile tecnico che presenti
adeguata qualificazione professionale, risultante da idoneo titolo di
studio e dall'esperienza maturata in materia di gestione dei rifiuti o
di bonifica di siti;
c) per l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza si
prescinde dalla prestazione di garanzie finanziarie, nonché dagli
adempimenti previsti dagli articoli 11, 12 e 15 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, tranne che per i rifiuti allontanati dal
sito;
d) l'agenzia determina le modalità di controllo e certificazione a
carico del proponente e include, a titolo ricognitivo, l'area oggetto
di messa in sicurezza nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999.
1 quater. Indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative e
dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e
per altre forme di smaltimento dei rifiuti, l'ordinanza di cui al
comma 1 può disporre il ricorso alle misure e alle procedure previste
dai commi 1 bis e 1 ter, qualora siano accertate discariche o comunque
significativi stoccaggi abusivi o incontrollati di rifiuti non
pericolosi, costituiti da rifiuti inerti o da materiali di scavo, in
misura almeno del 70 per cento del volume, ovvero da rifiuti
mineralizzati, realizzati antecedentemente al 16 dicembre 1999."
16. All'articolo 77 bis del decreto del Presidente della Giunta
provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla fine del comma 10 quater sono aggiunte le parole: ", a
eccezione di utilizzazioni o occupazioni temporanee, purché conformi
alla destinazione urbanistica dell'area e tali da non pregiudicare gli
interventi di messa in sicurezza e di bonifica del sito.";
b) dopo il comma 10 decies è aggiunto il seguente:
"10 undecies. I programmi integrati d'intervento e le varianti al
piano regolatore generale approvati ai sensi dei commi 10 novies e 10
decies possono comprendere, oltre alle aree contaminate da bonificare,
porzioni di aree contigue, qualora ciò sia espressamente previsto dal
piano regolatore vigente o, comunque, quando tale previsione sia
tecnicamente opportuna o necessaria per garantire la razionalità delle
funzioni e delle destinazioni urbanistiche della zona nella quale
insiste il sito da bonificare."
17. Dopo l'articolo 86 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è inserito il seguente:
"Art. 86 bis
Procedimento di regolarizzazione
1. Indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, le
attività o gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi
esercitati in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 84 o
in difformità da essa possono essere regolarizzati sotto l'aspetto
autorizzativo, qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) l'attività o l'impianto non comportino danni per l'ambiente e la
salute pubblica e siano suscettibili di regolarizzazione
autorizzativa, anche in forma semplificata. In tal caso la
prosecuzione dell'esercizio dell'attività o dell'impianto è
subordinata all'osservanza delle prescrizioni, anche di adeguamento e
di conformazione, stabilite dal provvedimento autorizzativo;
b) la localizzazione dell'attività o dell'impianto sia conforme a
quanto stabilito dalla presente parte III o, in caso contrario, intervenga il procedimento di localizzazione prima del rilascio
dell'autorizzazione a titolo di regolarizzazione;
c) gli impianti siano esclusi dalla procedura di valutazione
dell'impatto ambientale prevista dalle norme provinciali e statali in
materia.
2. Qualora sia attivata la regolarizzazione autorizzativa ai sensi
del comma 1 l'autorità competente, su richiesta dell'interessato,
sospende gli effetti del provvedimento ripristinatorio emanato ai
sensi della presente parte III o delle disposizioni da essa richiamate
ed eventualmente revoca il provvedimento alla conclusione positiva del
procedimento di regolarizzazione.
3. La regolarizzazione autorizzativa disciplinata da quest'articolo
esclude l'applicazione del tributo speciale per il deposito in
discarica e per altre forme di smaltimento dei rifiuti ed estingue i
relativi procedimenti eventualmente in corso.
4. Quest'articolo si applica anche alle violazioni commesse prima
della sua entrata in vigore, se sussistono le condizioni per attivare
la regolarizzazione autorizzativa."
18. All'articolo 95 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono aggiunti i seguenti commi:
"5 bis. Fino al 31 dicembre 2008, agli impianti di depurazione
pubblici esistenti alla data di entrata in vigore di questo comma
possono essere conferiti i rifiuti liquidi indicati dalla lettera d)
del comma 5 che non contengono le sostanze pericolose disciplinate dal
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6
novembre 2003, n. 367. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 ter, è
sempre ammesso il conferimento ai medesimi impianti di depurazione
pubblici, anche nelle forme indicate dall'articolo 17, comma 6, del
decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg del 2002, dei
rifiuti indicati dal comma 5, lettere a), b), c) ed e), ancorché
contenenti sostanze pericolose previste dal decreto ministeriale n.
367 del 2003, prescindendo dai limiti di accettabilità indicati dal
medesimo decreto ministeriale e nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 96.
5 ter. Entro il 31 dicembre 2008, il servizio provinciale competente
in materia di opere igienico-sanitarie provvede a dotare ciascun
impianto di depurazione pubblico, individuato ai sensi dell'articolo
96, di idonei sistemi di pretrattamento dei rifiuti di cui al comma 5,
in modo da garantire all'uscita dell'impianto di pretrattamento e
all'ingresso dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane il
rispetto dei limiti, anche per eventuali sostanze pericolose,
stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del medesimo articolo 96.
5 quater. I fanghi biologici derivanti dagli impianti di depurazione
pubblici, anche se trattano rifiuti secondo quanto previsto dai commi
5 bis e 5 ter, possono essere destinati a scopi agronomici o
utilizzati in agricoltura, nel rispetto delle norme tecniche e dei
limiti stabiliti dalle disposizioni statali concernenti il
compostaggio dei rifiuti e, rispettivamente, dal decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE
concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo,
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura)."
19. All'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta
provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Il regolamento previsto dal comma 1 detta anche le
disposizioni di specificazione e d'integrazione per l'applicazione di
quest'articolo, ivi comprese le eventuali condizioni cui è subordinata
l'applicazione del temperamento nel regime sanzionatorio.";
b) nel comma 7 le parole: "dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 11
ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 novembre 2001, n.
255" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2004".
20. Dopo il comma 2 dell'articolo 100 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono aggiunti i
seguenti:
"2 bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 105 dello
Statuto speciale, possono essere emanate apposite disposizioni
regolamentari recanti misure organizzative per assicurare
l'applicazione, nel territorio provinciale, delle norme statali di
recepimento della normativa comunitaria riguardante le materie
annoverate all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge
provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia
provinciale per la protezione dell'ambiente). In questi casi le
disposizioni regolamentari si attengono ai criteri e ai principi
stabiliti dell'articolo 55, comma 2, della legge provinciale 19
febbraio 2002, n. 1, intendendosi sostituiti i riferimenti alle
disposizioni statali ivi richiamate con i riferimenti alle norme
statali cui rinvia il presente comma.
2 ter. In assenza delle disposizioni regolamentari previste dal comma
2 bis continua ad applicarsi l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge
provinciale 27 agosto 1993, n. 21, concernente il coordinamento con le
norme statali attuative di direttive comunitarie, limitatamente alle
materie considerate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge
provinciale n. 11 del 1995.
2 quater. L'esercizio delle attività istruttorie finalizzate al
rilascio di autorizzazioni e lo svolgimento di attività di verifica,
di certificazione e di controllo da parte delle autorità competenti in
materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti non comportano
oneri o il pagamento di diritti o di tariffe a carico dei destinatari
di tale attività, all'infuori dei casi specificamente indicati dalla
legislazione provinciale in materia o dal tariffario previsto
dall'articolo 7, comma 4, della legge provinciale n. 11 del 1995,
anche se previsti da norme statali. Resta fermo l'obbligo di prestare
le garanzie finanziarie prescritte dalla normativa statale, se la
legislazione provinciale o i suoi atti attuativi non dispongono
diversamente. Se il tariffario previsto dall'articolo 7, comma 4,
della legge provinciale n. 11 del 1995 non dispone diversamente, resta
fermo l'obbligo del versamento dei diritti d'iscrizione annuali
correlati alle procedure semplificate di autorizzazione alla gestione
dei rifiuti, nonché l'obbligo del pagamento delle spese per
l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale,
secondo quanto stabilito dalle norme statali di riferimento."
21. I commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 50 del decreto Presidente
della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, come modificati dal
comma 6 di quest'articolo, si applicano anche alle violazioni
accertate prima dell'entrata in vigore di questa legge per le quali
non sia intervenuto, entro la medesima data, alcun pagamento della
sanzione, anche in forma rateale.
22. In relazione alla modifica dell'articolo 97 bis, comma 7, del
decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del
1987, disposta dal comma 19 di quest'articolo, sono estinti d'ufficio
i procedimenti finalizzati all'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie pendenti alla data di entrata in vigore di
questa legge, purché non sia intervenuto, entro la medesima data,
alcun pagamento della sanzione, anche in forma rateale.
23. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 18 di
quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata
tabella A.
(*) N.d.R.: Comma dichiarato
costituzionalmente illegittimo con Sent. Corte Cost. n. 378 del 14.11.2007
ARTICOLO 9
Attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
1. Quest'articolo detta la disciplina per l'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, di seguito indicata "direttiva 92/43/CEE", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Per quanto non previsto da quest'articolo, trovano applicazione le definizioni e le disposizioni stabilite dalla direttiva 92/43/CEE.
[2. La disciplina stabilita dal presente articolo si applica ai siti
e alle zone, ricadenti nel territorio provinciale, elencati ed
individuati da:
a) la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 4
della direttiva 92/43/CEE;
b) le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale in applicazione
dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge provinciale 9
dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia);
c) le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale ai sensi dei
commi 3 e 4 di quest'articolo nonché del comma 7 dell'articolo 10.](*)
[3. La Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, anche sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui al comma 7, designa i siti di importanza comunitaria di cui al comma 2, lettera a), come zone speciali di conservazione (ZSC) a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.](*)
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), la Giunta provinciale, con apposite deliberazioni, individua le zone di protezione speciale (ZPS) previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dall'articolo 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 (Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico). Le ZPS possono anche coincidere con le ZSC o, comunque, con i siti di importanza comunitaria.
5. Le misure di conservazione delle ZSC e ZPS sono adottate e
assicurate, secondo quanto disposto rispettivamente dall'articolo 6,
paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 4 della
direttiva 79/409/CEE:
a) dagli enti di gestione dei parchi provinciali disciplinati dalla
legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi
naturali), nell'ambito degli strumenti di pianificazione e
programmazione previsti dalla medesima legge, qualora le zone ricadano
all'interno dei parchi stessi, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera b);
b) dalla Giunta provinciale, secondo le procedure previste
dall'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 1986:
1) per le zone che coincidono con i biotopi di interesse
provinciale, anche se localizzati all'interno dei parchi naturali
provinciali;
2) per ogni altra zona che ricade all'esterno della superficie dei
parchi naturali provinciali.
6. Per l'adozione delle misure di conservazione relative alle zone ricadenti nel Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la disciplina stabilita dalla legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico).
7. Il corpo forestale provinciale, gli enti di gestione dei parchi provinciali e i custodi forestali dei comuni o loro consorzi svolgono attività di sorveglianza sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat previsti dal presente articolo, con particolare attenzione a quelli prioritari. Il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura svolge, ai medesimi fini, attività di monitoraggio, di studio e di proposta. Sono fatte salve le competenze del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio.
8. La valutazione di incidenza dei piani secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE è effettuata dall'autorità competente in via principale all'adozione del provvedimento di approvazione del piano, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura. La valutazione di incidenza dei piani è ricompresa nella valutazione strategica, in osservanza della disciplina stabilita dal regolamento previsto dall'articolo 11, comma 6.
9. La valutazione di incidenza dei progetti secondo quanto previsto
dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE:
a) è ricompresa nella valutazione d'impatto ambientale o nel
provvedimento di verifica regolati dalla legge provinciale 29 agosto
1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e
ulteriori norme di tutela dell'ambiente), e dal relativo regolamento
di esecuzione, con riferimento ai progetti assoggettati a procedura di
valutazione d'impatto ambientale o a procedura di verifica, sentito il
servizio provinciale competente in materia di conservazione della
natura;
b) è effettuata dal servizio provinciale competente in materia di
conservazione della natura - sentiti gli enti di gestione dei parchi
provinciali o del parco nazionale dello Stelvio, qualora
territorialmente interessati - con riferimento ai progetti, diversi da
quelli indicati alla lettera a), che interessino in tutto o in parte
siti o zone ricadenti nei parchi naturali provinciali o nel Parco
nazionale dello Stelvio o nei biotopi di interesse provinciale o nelle
riserve naturali;
c) è effettuata, in tutti gli altri casi, dall'autorità competente
all'adozione del provvedimento urbanistico-edilizio o, comunque, del
provvedimento amministrativo finale che consente la realizzazione del
progetto, sentito il servizio provinciale competente in materia di
conservazione della natura, anche nell'ambito delle conferenze di
servizi ai sensi delle leggi vigenti.
10. La valutazione di incidenza dei progetti prevista dal comma 9, lettere b) e c), è resa entro sessanta giorni dal deposito della domanda, salvo che nel frattempo siano stati richiesti elementi integrativi. La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta. La partecipazione pubblica è assicurata nello svolgimento dei procedimenti indicati dal comma 8 e per i procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale secondo le rispettive discipline.
[11. Qualora la valutazione di incidenza sui progetti - esperita nell'ambito della proceduta di verifica prevista dal comma 9, lettera a), ovvero effettuata ai sensi del medesimo comma 9, lettere b) e c) - dia luogo a conclusioni negative, il superamento di tali esiti può essere deciso esclusivamente dalla Giunta provinciale, su richiesta del soggetto interessato, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. I rapporti con la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, sono tenuti direttamente del Presidente della Provincia, che provvede ad informare anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.](*)
12. Con regolamento sono emanate le disposizioni necessarie per
l'esecuzione di quest'articolo e in particolare sono stabiliti:
a) eventuali tipologie di progetti che non presentano incidenze
significative sui siti o zone previsti da quest'articolo;
b) le procedure semplificate di verifica preventiva in ordine alla
sussistenza o meno, nei singoli casi, del requisito di incidenza
significativa;
c) le tipologie di piano da sottoporre a valutazione di incidenza;
d) lo schema della relazione per la valutazione di incidenza di
piani e progetti;
e) la disciplina relativa all'istituzione, presso il servizio
provinciale competente in materia di conservazione della natura, di un
registro degli atti e della documentazione afferenti l'attuazione di
quest'articolo. Gli enti e le autorità indicati dal regolamento sono
tenuti a fornire copia degli atti e della documentazione richiesti.
(*) N.d.R.: Comma dichiarato
costituzionalmente illegittimo con Sent. Corte Cost. n. 378 del 14.11.2007
ARTICOLO 10
Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 9, relativo alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche
1. Nelle more dell'adozione delle misure di conservazione indicate dall'articolo 9, comma 5, si applicano le misure di salvaguardia e di tutela previste dalle leggi provinciali n. 18 del 1988 e n. 14 del 1986 e dai relativi provvedimenti attuativi, relativamente ai siti o alle zone che ricadono nel territorio dei parchi naturali provinciali o che coincidono con le aree individuate a norma dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 1986. Nelle more dell'attuazione della legge provinciale n. 22 del 1993, per i medesimi siti o zone ricadenti all'interno del Parco nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione delle misure di conservazione stabilite dalla legislazione statale e provinciale recante la disciplina di salvaguardia e tutela del Parco medesimo. Per i siti o le zone che non ricadono nei territori indicati dai periodi precedenti, sono definite con deliberazione della Giunta provinciale le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie.
2. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1 è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La medesima deliberazione può estendere le misure di tutela da essa previste anche ai siti e alle zone previsti dal comma 1, primo e secondo periodo.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 9, comma 12, alla valutazione di incidenza sono sottoposti i piani indicati dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Parimenti, la relazione per la valutazione di incidenza dei piani e dei progetti è formulata in conformità ai contenuti prescritti dall'allegato G al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.
4. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 9, comma 12, lettera b), il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura verifica, su richiesta dei soggetti interessati, se il progetto debba essere sottoposto o meno alla procedura di valutazione di incidenza.
5. Alla valutazione di incidenza disciplinata dall'articolo 9 sono assoggettati i piani e i progetti che non siano stati approvati o autorizzati in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, relativamente ai
progetti approvati o autorizzati in via definitiva nel periodo
compreso tra la data di pubblicazione dell'elenco dei siti di
importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina individuati
dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 4
della direttiva 92/43/CEE e la data di entrata in vigore di questa
legge, in assenza della preventiva valutazione di incidenza, le
autorità competenti all'emanazione del provvedimento finale che
consente la realizzazione degli interventi comunicano al servizio
provinciale preposto alla conservazione della natura l'elenco dei
progetti approvati o autorizzati, unitamente ad una relazione
illustrativa di ciascun progetto. La comunicazione è inoltrata entro
sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge.
Il medesimo servizio effettua entro i novanta giorni successivi la
verifica di cui al comma 4, determinando in quali casi si renda
necessario attivare la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo
9; il termine per la verifica può essere prorogato di ulteriori trenta
giorni nei casi di particolare complessità.
7. Al fine di garantire la tempestiva conformazione all'ordinamento comunitario, la Giunta provinciale provvede, con apposite deliberazioni da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione delle ZPS, in deroga alla procedura indicata dall'articolo 9, comma 4, tenendo anche conto degli studi e delle proposte elaborati dallo Stato. Le predette deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. La Giunta provinciale, in esito alle attività di sorveglianza e
di monitoraggio di cui all'articolo 9, comma 7, nonché alle
valutazioni di incidenza effettuate, può proporre al ministero
competente e alla Commissione europea l'avvio delle procedure di
valutazione e di revisione previste dall'articolo 9 della direttiva
92/43/CEE.
ARTICOLO 11
Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia
di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario
1. In attesa della riforma della legislazione provinciale in materia
di tutela dell'ambiente, con uno o più regolamenti sono dettate le
disposizioni per l'applicazione, nel territorio provinciale, delle
seguenti disposizioni statali e comunitarie:
a) decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
b) decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della
direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso);
c) direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai criteri e ai principi stabiliti dall'articolo 55, comma 2, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, intendendosi sostituiti i riferimenti alle disposizioni statali ivi richiamate con i riferimenti alle norme statali e comunitarie indicate dal comma 1 di quest'articolo, e fatto salvo quanto ulteriormente disposto da quest'articolo.
3. Le disposizioni regolamentari emanate per l'applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 e del decreto legislativo n. 209 del 2003 garantiscono il rispetto dei criteri di riparto delle funzioni provinciali, comunali e comprensoriali previsti dalla parte III del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) con riferimento alle discariche e ai centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili. Le disposizioni regolamentari individuano anche le disposizioni legislative provinciali e gli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali, o assunti d'intesa con lo Stato, che prevalgono sulla disciplina statale riguardante l'ubicazione delle discariche e dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso.
4. In relazione alle peculiarità delle condizioni orografiche e ambientali del territorio provinciale, il regolamento adottato ai sensi del comma 1 per l'applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 può, con riferimento alle discariche esistenti nonché alle nuove discariche per rifiuti inerti, derogare alle disposizioni del predetto decreto legislativo che regolano gli aspetti di carattere procedurale, i contenuti dell'autorizzazione e le prescrizioni di carattere tecnico e finanziario nonché dettare la disciplina transitoria applicabile per l'adeguamento delle discariche esistenti. Il regolamento di cui a questo comma assicura i requisiti tecnici e operativi nonché i livelli di protezione ambientale e di tutela della salute stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE.
5. Per favorire la corretta gestione dei rifiuti inerti prodotti
dalla cittadinanza in modeste quantità, i comuni possono installare -
anche all'interno dei centri di raccolta materiali - e gestire
piattaforme o aree di deposito preliminare o di messa in riserva di
rifiuti inerti, realizzate nel rispetto delle indicazioni tecniche
stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. I rifiuti inerti
sono periodicamente conferiti dal gestore agli impianti di recupero o
di smaltimento di rifiuti inerti regolarmente autorizzati. Ai fini
della localizzazione e dell'autorizzazione delle piattaforme e delle
aree previste da questo comma si applica l'articolo 6, comma 2 e comma
3, secondo periodo, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5
(Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Nella gestione
delle piattaforme o aree il registro di carico e scarico di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi esui rifiuti di imballaggio), è compilato esclusivamente
nella parte afferente lo scarico, in relazione all'avviamento dei
rifiuti inerti a successivi impianti di recupero o di smaltimento.6. Le disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 1,
lettera c), assicurano che la valutazione ambientale dei piani e dei
programmi prevista dall'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE sia
armonizzata, sotto l'aspetto procedurale, con la valutazione di
incidenza prevista dall'articolo 9, e che le relative analisi tecniche
e istruttorie siano svolte dall'autorità ambientale.
ARTICOLO 12
Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28
(Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori
norme di tutela dell'ambiente)
1. Alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
"Art. 9 bis
Efficacia della valutazione dell'impatto ambientale delle cave
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, la valutazione
positiva dell'impatto ambientale relativa ai progetti esecutivi ovvero
ai progetti di massima concernenti la coltivazione delle cave, delle
torbiere e delle discariche di cui all'articolo 7 della legge
provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e
di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di
Trento), nonché quella relativa ai programmi di attuazione di cui
all'articolo 6 della medesima legge provinciale, ha efficacia fino
alla data di completamento delle attività autorizzate, in relazione
alle caratteristiche del progetto.
2. Il proponente del progetto o del programma concernente le
attività indicate al comma 1 presenta all'Agenzia provinciale per la
protezione dell'ambiente specifici rapporti sullo stato di avanzamento
delle attività autorizzate con i contenuti e secondo la periodicità
stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale che approva la
valutazione dell'impatto ambientale.
3. La Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per
l'ambiente, può disporre, in esito all'esame del rapporto di cui al
comma 2 e alle correlate verifiche istruttorie dell'agenzia,
prescrizioni e modifiche al progetto autorizzato, cui è subordinata
l'ulteriore prosecuzione dell'attività.
4. L'esercizio delle attività considerate dai progetti o dai
programmi di cui al comma 1, che abbiano acquisito la valutazione
positiva di impatto ambientale precedentemente alla data di entrata in
vigore di quest'articolo, può essere proseguito anche dopo la scadenza
di efficacia della valutazione dell'impatto ambientale, qualora
ricorrano le seguenti condizioni:
a) prima della scadenza di efficacia della predetta valutazione sia
stata presentata domanda di proroga dell'efficacia medesima ovvero sia
stato depositato un nuovo progetto o programma alla valutazione
dell'impatto ambientale;
b) la prosecuzione dell'attività avvenga nel rispetto delle modalità
e delle previsioni, anche volumetriche, del progetto o programma
precedentemente autorizzato;
c) la prosecuzione dell'attività sia autorizzata ai sensi della
legge provinciale n. 6 del 1980.";
b) il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 11 è sostituito dal
seguente: "In caso d'inerzia vi provvede in via sostitutiva la Giunta
provinciale che, fissato un breve termine per l'adempimento, dispone
l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per la riduzione in
pristino, a spese del contravventore."
ARTICOLO 13
Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11
(Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)
1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge provinciale 11 settembre
1995, n. 11, è sostituito dal seguente:
"6. Le attività di laboratorio reciprocamente prestate dall'Agenzia
provinciale per la protezione dell'ambiente e dall'Azienda provinciale
per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sono
remunerate in conformità al rispettivo tariffario."
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 11
del 1995, è aggiunto il seguente:"4 bis. La Giunta provinciale, con apposita deliberazione, determina
le direttive, i criteri e le modalità d'attuazione della
raccomandazione 2001/331/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 aprile 2001, che stabilisce criteri minimi per le ispezioni
ambientali negli Stati membri, tenendo conto degli indirizzi e degli
obiettivi eventualmente fissati in materia dallo Stato."
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 11
del 1995, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Per le finalità indicate dal comma 1, la Giunta provinciale
può definire un progetto di razionalizzazione, d'integrazione e di
unificazione, presso il laboratorio dell'agenzia, delle attività di
laboratorio in campo ambientale svolte dagli enti e dalle strutture
provinciali citati nel comma 1. Le modalità di razionalizzazione -
anche attraverso eventuali trasferimenti delle strutture, delle
attrezzature e del personale appartenenti agli enti interessati - sono
disciplinate con regolamento in coerenza col progetto."
4. Il comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 11 del
1995, è sostituito dal seguente:
"5. Il personale dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi
sanitari collocato a disposizione della Provincia alla data di entrata
in vigore del presente comma, ai sensi del comma 3 del presente
articolo e dell'articolo 18, continua a prestare servizio presso
l'agenzia. Al personale in questione continua ad applicarsi il
trattamento giuridico ed economico derivante dal contratto del
personale del comparto sanità."
5. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 11 del
1995, è sostituito dal seguente:
"3. Il personale con qualifica di dirigente messo a disposizione
dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari può essere incaricato
della direzione del settore competente in materia di attività di
laboratorio. L'incarico è conferito dalla Giunta provinciale, sentito
il direttore dell'agenzia, per un periodo non superiore a cinque anni
ed è rinnovabile. Al responsabile del settore spetta il trattamento
economico fondamentale e accessorio specificamente previsto dal
contratto del personale del comparto sanità per il personale messo a
disposizione dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari."
ARTICOLO 14
Modificazioni degli articoli 60 e 61 della legge provinciale 11
settembre 1998, n. 10, relativi all'inquinamento acustico e ai campi
elettromagnetici
1. All'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) in fine al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "Il
provvedimento di diffida può contenere, in alternativa, misure e
prescrizioni di minimizzazione delle emissioni, ove siano avviati
programmi o procedure di rilocalizzazione o di dismissione
dell'attività e degli impianti, e stabilire il termine finale entro il
quale dev'essere sospesa l'attività o devono essere chiusi o
disattivati gli impianti e i macchinari.";
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8 bis. I comuni possono esonerare dall'osservanza dei valori limite
differenziali d'immissione gli impianti a ciclo produttivo continuo
esistenti il 31 dicembre 2003 che rispettino o possano rispettare,
anche a seguito di misure di risanamento, i valori limite assoluti di
immissione, ove sia dimostrata l'impossibilità di rispettare il
criterio differenziale in ragione dell'assetto urbanistico esistente e
dell'eccessiva onerosità dell'intervento di adeguamento."
2. L'articolo 61 della legge provinciale n. 10 del 1998, è
sostituito dal seguente:
"Art. 61
Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnatici
1. La disciplina per la protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici è stabilita con apposito
regolamento, in coerenza con le finalità, i principi di riforma
economico-sociale e le definizioni stabiliti dalla legge 22 febbraio
2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici), nell'ambito delle
competenze spettanti alla Provincia in base allo Statuto speciale e
alle sue norme d'attuazione.
2. In particolare il regolamento stabilisce:
a) i criteri e le procedure per la localizzazione delle stazioni e
sistemi o impianti radioelettrici - ferma restando l'applicazione per
gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva della legge
provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la
localizzazione di impianti di radiodiffusione) - nel rispetto delle
disposizioni statali approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
lettera a), della legge n. 36 del 2001 e dei principi stabiliti dal
regolamento previsto dall'articolo 5 della medesima legge, nonché in
conformità agli obiettivi di qualità di cui alla lettera c) del
presente comma;
b) i criteri e le procedure per la definizione dei tracciati degli
elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw o comunque rientranti
nella competenza della Provincia ai sensi delle norme di attuazione
dello Statuto speciale, nel rispetto delle disposizioni statali
approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei
principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5 della legge
n. 36 del 2001, nonché degli obiettivi di qualità di cui alla lettera
c) del presente comma. A tal fine sono previste fasce di rispetto per
gli elettrodotti determinate secondo i parametri definiti dallo Stato
e con obbligo di segnalarle, all'interno delle quali non è consentita
alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico,
sanitario o a un uso che comporti una permanenza superiore a quattro
ore;
c) le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, quali
criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e
incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
d) le modalità per il rilascio delle concessioni o delle
autorizzazioni alla realizzazione, alla modificazione e al
potenziamento delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici,
fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge provinciale
n. 9 del 1997, relativamente agli impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva;
e) le modalità e le procedure d'integrazione del procedimento
amministrativo previsto dalla legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7
(Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere
elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt), nonché dei
procedimenti amministrativi relativi agli elettrodotti riservati alla
competenza della Provincia dalle norme di attuazione dello Statuto
speciale, con una fase istruttoria atta a garantire il rispetto del
presente articolo, delle sue disposizioni regolamentari e delle
disposizioni statali da esso richiamate;
f) i criteri, le modalità e le procedure di adeguamento, di
risanamento o di delocalizzazione delle stazioni, dei sistemi o
impianti radioelettrici e degli elettrodotti di competenza
provinciale, anche a modifica della legge provinciale n. 7 del 1995;
g) le procedure per l'emanazione dei provvedimenti conseguenti a
controllo;
h) l'individuazione delle strutture provinciali o degli enti
funzionali alla Provincia e degli enti locali competenti
all'emanazione degli atti previsti dal regolamento in attuazione delle
lettere da a) a g), al controllo e all'irrogazione e introito delle
sanzioni amministrative previste dalle disposizioni statali;
i) le modalità di espressione del parere previsto dall'articolo 01,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n.
235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di energia);
j) le modalità per la realizzazione e la gestione del catasto
provinciale, in coordinamento con quello nazionale, delle sorgenti
fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di
rilevare i livelli dei campi nel territorio provinciale, con
riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
k) la disciplina per la stipulazione di accordi di programma in
alternativa o a integrazione delle procedure previste per la
costruzione, l'adeguamento, il risanamento o la delocalizzazione degli
elettrodotti e delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, al
fine di promuovere tecnologie che consentano di minimizzare le
emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio.
3. Ai fini della localizzazione, gli impianti indicati dal comma 2,
lettere a) e b), sono considerati opere di infrastrutturazione del
territorio ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del
piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9
novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con
legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7.
4. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 81 della legge
provinciale 5 settembre 1991, n. 22, relativamente alle linee
elettriche, il procedimento concessorio o autorizzatorio relativo
all'installazione degli impianti di telecomunicazione, diversi dagli
impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, consente
l'installazione di essi senza necessità di specifiche previsioni o di
adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati al piano
urbanistico provinciale. Tuttavia il regolamento di cui al comma 2
stabilisce criteri e indirizzi a carattere paesaggistico-ambientale
per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione, anche
demandandone la specificazione ad apposite deliberazioni della Giunta
provinciale, e può riservare ai comuni l'emanazione di direttive o di
disposizioni regolamentari per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici.
5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento provinciale
previsto dal presente articolo, avuto anche riguardo alle disposizioni
transitorie che saranno dallo stesso stabilite, continua ad applicarsi
il decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n.
13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione
dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai
sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n.
10), nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente
articolo, intendendosi sostituiti i limiti di esposizione, i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo, da
esso previsti con quelli stabiliti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per
la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e
magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del
2001.
6. In attesa della definizione delle metodologie di calcolo per la
determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 luglio 2003, si applicano le disposizioni dell'articolo 16
del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13-31/Leg. del
2000. Eventuali deroghe alle disposizioni del citato articolo 16
possono essere motivatamente disposte dalla Giunta provinciale,
acquisito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente, formulato in accordo con l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici.
7. La disciplina delle procedure di autorizzazione stabilita dalla
legge provinciale n. 9 del 1997, dal regolamento che sarà emanato ai
sensi del presente articolo e dal regolamento richiamato al comma 5
prevale sulle corrispondenti disposizioni della legge n. 36 del 2001 e
del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche)."
Capo IV
Disposizioni in materia di energia, di acque pubbliche e di opere
idrauliche
ARTICOLO 15
Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni
per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per
l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante
alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il
Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della
distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980,
n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)
1. Il comma 1 dell'articolo 1 bis della legge provinciale 6 marzo
1998, n. 4, è sostituito dal seguente:
"1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 1, la Provincia può
esercitare la facoltà di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici), dandone preavviso agli
interessati almeno tre anni prima della scadenza delle concessioni di
grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui all'articolo 1 bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977."
2. Dopo l'articolo 1 bis della legge provinciale n. 4 del 1998, è
inserito il seguente:
"Art. 1 bis 1
Disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo
idroelettrico
1. In relazione alle procedure d'infrazione n. 1999/4902 e n.
2002/2282, promosse dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
226 del trattato che istituisce la Comunità europea, i procedimenti
amministrativi per l'assegnazione di grandi derivazioni di acque
pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'articolo 1 bis, commi da 6
a 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977,
sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni di quest'articolo
e dalla normativa da esso richiamata. Non trova conseguentemente
applicazione il disposto dell'articolo 1 bis, commi da 6 a 12, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977.
2. Almeno cinque anni prima della scadenza di ciascuna concessione,
nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano generale di
utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige
in materia di urbanistica ed opere pubbliche), la Giunta provinciale
con proprio provvedimento, avente valore di disdetta delle concessioni
in scadenza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dopo aver valutato per
la medesima concessione la non sussistenza di un prevalente interesse
pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte
incompatibile con il mantenimento dell'uso a scopo idroelettrico,
indice una gara e approva il relativo bando di gara. La data di
scadenza delle concessioni di cui al presente articolo è quella
risultante dall'atto di concessione, salvo quanto previsto dal comma
15 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n.
235 del 1977. Il bando:
a) individua l'oggetto della nuova concessione e la relativa durata,
che è commisurata all'entità degli investimenti richiesti e al loro
ammortamento, sia con riferimento alle opere che agli impianti nonché
agli interventi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica
di cui alle lettere b) e d); la durata non può comunque eccedere il
periodo di trenta anni;
b) individua le caratteristiche degli impianti e delle opere;
c) determina i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici minimi
che dovranno essere posseduti dai soggetti che partecipano alla gara;
tali requisiti sono espressi mediante indicatori numerici o altri
parametri comunque oggettivi attinenti la solidità finanziaria, la
capacità organizzativa e tecnica; i medesimi requisiti devono essere
coerenti e proporzionati rispetto all'oggetto della concessione e
devono essere volti ad assicurare le migliori condizioni sia per la
sicurezza degli impianti, delle opere e dei territori interessati
dalla concessione, che per il migliore utilizzo degli impianti
produttivi;
d) stabilisce per ciascuna concessione e a carico del relativo
concessionario:
1) gli obblighi ed i vincoli inerenti la tutela della sicurezza
delle persone e del territorio, con riguardo anche alle esigenze di
laminazione delle piene, e quelli inerenti la tutela e la
valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, con riguardo anche al
mantenimento di specifiche quote di invaso in determinati periodi
dell'anno;
2) gli eventuali obblighi riguardanti la cessione di acque, in
presenza di situazioni straordinarie, da destinare all'uso potabile,
agricolo o ad altri usi produttivi nonché ad attività di prevenzione
di calamità o degli incendi (comprese le quantità idriche necessarie
per il mantenimento e le prove periodiche di impianti appositi) o agli
interventi necessari a seguito del loro verificarsi;
3) le soglie quantitative e di durata degli obblighi di cui ai
numeri 1) e 2), oltre le quali il concessionario, fermo restando
l'obbligo di provvedere, ha diritto ad un indennizzo, nonché le
modalità di calcolo e di corresponsione dello stesso, anche mediante
forme di compensazione;
e) determina i canoni annui e i criteri per il loro adeguamento,
dovuti dal concessionario e posti a base di gara per:
1) l'utilizzo delle acque pubbliche, in proporzione all'entità delle
stesse e sulla base di quanto disposto dall'articolo 7 (Disposizioni
in materia di canoni di concessione) della legge provinciale 28
gennaio 1991, n. 2;
2) l'utilizzo dei beni immobili di cui all'articolo 25, primo comma,
del regio decreto n. 1775 del 1933; il canone è calcolato sulla base
del valore dei predetti beni la cui stima è definita tenendo conto del
valore più economico tra il costo di costruzione a nuovo ed il costo
di rimpiazzo a nuovo, ridotto in ragione del deperimento fisico e
dell'obsolescenza funzionale che caratterizzano i beni medesimi;
3) l'utilizzo degli impianti e degli altri beni di cui all'articolo
25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per i quali sia
stata esercitata la facoltà di cui all'articolo 1 bis della presente
legge; il canone è calcolato secondo le modalità previste dal numero
2);
f) determina il prezzo a base di gara per l'eventuale vendita al
nuovo concessionario degli impianti e degli altri beni di cui
all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933,
per i quali sia stata esercitata la facoltàdi cui all'articolo 1 bis
della presente legge;
g) determina gli ulteriori oneri a carico dei concessionari, inclusi
i sovracanoni a favore degli enti locali del bacino idrografico di
pertinenza; tali oneri terranno conto degli effetti delle
trasformazioni ambientali provocati dall'impianto o dagli impianti
oggetto della gara;
h) individua le nuove opere da realizzare, le modifiche e le
integrazioni da apportare a quelle esistenti, i contenuti minimi dei
programmi di eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza
installata nonché dei programmi di miglioramento e risanamento
ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza;
i) fissa la data per la presentazione della domanda di ammissione
alla gara e stabilisce la documentazione da produrre unitamente alla
domanda, comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera c),
e all'accettazione di tutti gli obblighi, i vincoli e i limiti
previsti dal presente articolo;
l) fissa il termine entro il quale i soggetti richiedenti ammessi
alla gara a seguito dell'istruttoria delle domande devono presentare
le offerte contenenti tutti gli elementi previsti dal bando, ad
esclusione di quelli di cui alla lettera i);
m) stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei programmi di cui
alla lettera h) e delle offerte di cui alla lettera l).
3. Il provvedimento e il bando di cui al comma 2 possono riguardare
congiuntamente anche più concessioni aventi scadenza nello stesso
anno. La nuova concessione può riguardare più derivazioni per le quali
in precedenza erano previste distinte concessioni aventi scadenza nel
medesimo anno, quando la gestione unitaria risulti opportuna sotto il
profilo economico-produttivo ovvero sotto il profilo della tutela e
della valorizzazione ambientale o in relazione agli altri interessi
pubblici coinvolti.
4. Il concessionario uscente è obbligato a consentire l'accesso ai
luoghi, agli impianti, agli edifici e ai macchinari funzionali alla
gestione della concessione a personale incaricato dalla Provincia
autonoma di Trento, nonché a rappresentanti qualificati di soggetti
ammessi a partecipare alla gara per consentire l'esame delle opere di
cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933,
nonché l'eventuale esame delle opere di cui al secondo comma del
medesimo articolo qualora la Provincia eserciti la facoltà di cui al
medesimo articolo 25. L'inosservanza dell'obbligo di cui al presente
articolo costituisce causa di esclusione dalla gara del concessionario
uscente.
5. Per l'espletamento della gara di cui al comma 2 la Provincia si
avvale di apposita commissione tecnica costituita da almeno tre
esperti, rispettivamente in materia giuridico-economica, ambientale o
idraulica e delle tecnologie produttive in campo idroelettrico,
nominata dalla Giunta provinciale. Nell'atto di nomina della
commissione sono indicati il componente che ne assume la presidenza e
le modalità per il suo funzionamento, nonché la data entro la quale
deve essere conclusa l'istruttoria per l'individuazione del nuovo
concessionario.
6. La Giunta provinciale con proprio provvedimento approva le
risultanze dell'istruttoria e in conformità ad esse assegna la
concessione. Dell'esito della gara è data notizia mediante
pubblicazione di apposito avviso nel Bollettino ufficiale della
Regione e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7. Fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti
per il concessionario dal comma 2, nonché quanto disposto dai commi 3
e 4 in quanto compatibili, in alternativa alla gara di cui ai commi da
2 a 6 la Provincia può promuovere la costituzione di società per
azioni alle quali può essere affidata direttamente, per un periodo di
tempo massimo di trenta anni, la gestione di grandi derivazioni di
acqua a scopo idroelettrico. La Provincia può partecipare al capitale
sociale della società anche mediante il conferimento totale o parziale
dei canoni di cui al comma 2, lettera e), numeri 2) e 3), nonché dei
beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775
del 1933, nel caso in cui la Provincia abbia esercitato la facoltà ivi
prevista. Gli enti locali, i loro enti strumentali e le società di
capitale controllate dagli enti locali medesimi possono partecipare al
capitale sociale della società.
8. L'affidamento della gestione ai sensi del comma 7 alle società
ivi previste è subordinato:
a) all'acquisto da parte di imprese idonee, in possesso dei
requisiti prescritti dal comma 2, lettera c), e scelte con procedura
ad evidenza pubblica, di una quota di capitale sociale comunque non
inferiore al 49 per cento;
b) all'assunzione da parte del soggetto vincitore della gara di cui
alla lettera a) dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando, di
assicurare alla società, per il tempo corrispondente alla durata della
gestione, tutte le risorse, anche tecniche, finanziarie, organizzative
e di personale, necessarie affinché la stessa risulti in possesso dei
requisiti previsti per il concessionario dal comma 2, lettera c).
9. Le società di cui al comma 7 non possono partecipare a procedure
di evidenza pubblica per la concessione di grandi derivazioni di acque
pubbliche a scopo idroelettrico. A tali società possono partecipare,
oltre al vincitore della gara, esclusivamente la Provincia e gli enti
locali, ovvero loro enti strumentali o società a capitale interamentedi proprietà di tali enti.
10. Il bando della gara prevista dal comma 8, lettera a), per la
scelta del socio privato deve comunque stabilire:
a) il prezzo posto a base di gara per l'acquisto della quota di
capitale sociale della società di gestione della grande derivazione di
cui al comma 7; salvo quanto disposto alla lettera b), tale quota è
cedibile solo previa autorizzazione della Provincia;
b) l'obbligo dell'aggiudicatario della quota di capitale sociale di
cui alla lettera a) di cedere la quota medesima, alla scadenza del
termine di durata della gestione, al vincitore della nuova gara nonché
il criterio di calcolo del prezzo di cessione;
c) i contenuti dello statuto della società e dei patti parasociali
inerenti la regolazione dei rapporti tra i soci della società di
gestione di cui alla lettera a), nonché i contenuti del contratto di
gestione della grande derivazione di acque pubbliche, che il vincitore
è tenuto a sottoscrivere; in ogni caso deve essere previsto che al
vincitore della gara sia riservata la conduzione
tecnico-amministrativa, industriale e commerciale della società; sono
inoltre individuate le modalità attraverso le quali il vincitore
assolve all'obbligo di assicurare alla società il possesso e il
mantenimento dei requisiti prescritti per tutta la durata della
gestione;
d) i criteri e le modalità per il calcolo e il rimborso al vincitore
della gara, in modo frazionato su tutto l'arco di durata della
gestione, degli eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dal medesimo
vincitore per l'acquisizione della quota azionaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 si applicano, in quanto
compatibili, anche alle concessioni da rilasciare a seguito di
decadenza, di rinuncia o di revoca di concessione già in essere, dopo
l'accertamento da parte della Giunta provinciale che non sussiste un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque in tutto o
in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine
idroelettrico, nonché per le nuove concessioni che la Giunta
provinciale intende assentire nel rispetto di quanto previsto dal
piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del
1974.
12. In sede di prima applicazione di quest'articolo, con riferimento
alle concessioni che scadono entro il 31 dicembre 2010, la Giunta
provinciale, su istanza degli interessati, da presentare entro
centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione del provvedimento di disdetta delle relative
concessioni di cui al comma 2, può disporre il rinnovo delle
concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico in
atto alla data di entrata in vigore di quest'articolo, secondo quanto
disposto dai commi 13 e 14. Laddove alla medesimadata sia già stata
comunicata al concessionario uscente la disdetta della concessione, il
predetto termine di centottanta giorni decorre dalla data di entrata
in vigore di quest'articolo.
13. Il rinnovo di cui al comma 12 può essere concesso per un periodo
massimo di dieci anni, senza necessità di procedura di evidenza
pubblica, a favore dei concessionari uscenti, che ne abbiano fatto istanza. Ai fini del rinnovo si applicano le seguenti disposizioni:
a) è previamente accertata la non sussistenza di un prevalente
interesse pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in parte
incompatibile con il mantenimento dell'uso a scopo idroelettrico;
b) si applica quanto previsto dal comma 4 di quest'articolo e
dall'articolo 25 del regio decreto n. 1775 del 1933;
c) la concessione rinnovata prevede:
1) l'oggetto nel rispetto di quanto previsto da quest'articolo e
delle indicazioni contenute nel piano generale di utilizzazione delle
acque pubbliche;
2) il rispetto degli obblighi, dei vincoli e di tutti gli altri
elementi previsti dal comma 2, lettera d);
3) i canoni e i criteri per il loro adeguamento stabiliti secondo
quanto disposto dal comma 2, lettera e), e gli ulteriori oneri a
carico del concessionario uscente di cui al comma 2, lettera g);
4) l'eventuale prezzo di cui al comma 2, lettera f);
5) le nuove opere da realizzare, le modifiche e le integrazioni da
apportare alle opere esistenti, nonché i contenuti minimi di tutti i
programmi di cui al comma 2, lettera h);
d) i contenuti del nuovo disciplinare di concessione previsti dalla
lettera c) di questo comma possono costituire oggetto di accordo tra
la Provincia e i concessionari uscenti che abbiano presentato
l'istanza di cui al comma 12; l'accordo può altresì prevedere la
costituzione di una società alla quale è rilasciata la concessione di
cui al comma 12 per la durata prevista dal presente comma; a tale
società, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui
ai commi da 7 a 10.
14. Il provvedimento di rinnovo o di diniego della concessione è
emanato dalla Giunta provinciale entro due anni dalla data di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento
di cui al comma 12. Nel caso di mancata presentazione dell'istanza
ovvero di diniego, la Giunta provinciale provvede secondo quanto
previsto nei commi da 2 a 11 e 16 di quest'articolo. Nel caso in cui
il provvedimento di disdetta sia già stato comunicato al
concessionario uscente prima della data di entrata in vigore di
quest'articolo, il predetto termine di due anni decorre dalla data di
entrata in vigore di questa legge.
15. Nel caso in cui dopo l'entrata in vigore di quest'articolo, in
relazione alle procedure di infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282 la
normativa statale in materia di concessioni di grandi derivazioni di
acqua a scopo idroelettrico di adeguamento all'ordinamento comunitario
preveda un termine di proroga o di rinnovo delle concessioni in atto
inferiore a dieci anni, i provvedimenti di cui ai commi da 12 a 14 di
quest'articolo sono uniformati a tale termine e gli eventuali rinnovi
già rilasciati sono adeguati di diritto ad esso.
16. Fatti salvi tutti gli effetti prodotti dall'articolo 23
(Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque
pubbliche a scopo idroelettrico) della legge provinciale 12 maggio
2004, n. 4, per l'affidamento in gestione di cui ai commi da 7 a 10
ovvero per il rilascio delle concessioni di grande derivazione di
acque pubbliche a scopo idroelettrico, con riferimento alle
concessioni che scadono entro il 31 dicembre 2010 i provvedimenti e i
bandi di gara sono adottati entro tre anni dalla data di entrata in
vigore di quest'articolo. La sospensione dei procedimenti
amministrativi per l'assegnazione delle concessioni di grandi
derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico prevista
dall'articolo 23 della legge provinciale n. 4 del 2004 continua ad
operare, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4, fino alla data
di adozione dei provvedimenti per l'avvio delle procedure previsti da
quest'articolo."
3. Sono fatti salvi i provvedimenti e gli atti adottati dalla
Provincia fino alla data di entrata in vigore di questa legge in
applicazione dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), e
dell'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).
4. Fermi restando i diritti, le garanzie e le facoltà riconosciuti
ai clienti finali dalla normativa comunitaria e nazionale e in
relazione a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 235 del 1977, l'energia elettrica prodotta da
impianti, alimentati da fonti rinnovabili e senza limitazioni di
potenza di produzione, di proprietà dei soggetti individuati dal
medesimo articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 235 del 1977, è considerata prodotta dai soggetti
distributori ed immessa direttamente nella loro rete di distribuzione
qualora la stessa sia ceduta o scambiata tra i soggetti individuati
dal medesimo comma 3.
ARTICOLO 16
Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge provinciale 22 marzo
2001, n. 3 relativo alla distribuzione di energia elettrica
1. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, è
inserito il seguente:
"Art. 13 bis
Disposizioni particolari per il trasferimento del servizio pubblico di
distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento
1. Allo scopo di assicurare la continuità del servizio pubblico di
distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento attraverso
il passaggio unitario e contestuale degli impianti di distribuzione da
ENEL s.p.a., o sue società controllate o collegate, il trasferimento
degli impianti, dei beni mobili ed immobili inerenti all'attività di
distribuzione, ivi compresi i pertinenti impianti di trasporto e di
trasformazione, nonché i relativi rapporti giuridici, in alternativa a
quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 235 del 1977, può formare oggetto di un accordo
integralmente sostitutivo del decreto del Presidente della Provincia,
senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. Per la determinazione del valore degli impianti esistenti
all'atto del trasferimento delle imprese elettriche a ENEL in
attuazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e per gli impianti e
le opere di ammodernamento poste in essere da ENEL, ENEL s.p.a., o da
sue società controllate o collegate, ricompresi nell'accordo di cui al
comma 1, si applicano le modalità ed i criteri di valutazione di cui
all'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 235 del 1977.
3. L'accordo sostitutivo del provvedimento può avere ad oggetto
l'acquisizione dell'intera partecipazione nel capitale sociale di una
o più società che sia proprietaria di tutti i beni, immobili e mobili,
e titolare dei rapporti giuridici, anche relativi al personale,
inerenti l'esercizio del servizio pubblico di distribuzione
dell'energia elettrica di cui al comma 1, fermo restando quanto
previsto dal comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche ai
procedimenti in corso per i quali non sia intervenuta l'integrale
esecuzione del provvedimento di trasferimento o sia pendente
controversia giudiziaria; alla definizione dell'accordo il decreto del
Presidente della Provincia emanato ai sensi dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 è ritirato.
5. L'accordo di cui ai commi precedenti sostituisce e produce gli
effetti del decreto del Presidente della Provincia di cui al comma 1,
ivi compreso il riconoscimento in capo alla società costituita ai
sensi dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000, ovvero a
società da essa controllate, del titolo ad esercitare il servizio
pubblico di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi
dell'articolo 1 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 235
del 1977.
6. Le azioni della società costituita ai sensi dell'articolo 18
della legge provinciale n. 3 del 2000, di proprietà della Provincia e
dell'ente di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 1998,
possono essere integralmente o parzialmente trasferite a titolo
gratuito agli enti locali sul cui territorio il servizio pubblico di
distribuzione dell'energia elettrica è esercitato alla data di entrata
in vigore di quest'articolo, in tutto o in parte, da ENEL, ENEL
s.p.a., o da sue società controllate o collegate. Con deliberazione
della Giunta provinciale, sentita la rappresentanza unitaria dei
comuni di cui all'articolo 22 della legge provinciale 15 novembre
1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), sono stabiliti i
criteri, le modalità ed i vincoli per il trasferimento delle azioni di
cui al presente comma nel rispetto dei bacini territoriali e degli
standard definiti ai sensi dell'articolo 13."
ARTICOLO 17
Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in
materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi
provinciali)
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 8
luglio 1976, n. 18, è aggiunto il seguente:
"Le opere contemplate da quest'articolo sono considerate opere di
infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 30 delle
norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con
legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la
variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, e sono
realizzate senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamento
degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico
provinciale. Ferma restando l'applicazione a tali opere della
normativa in materia di ambiente e di tutela del paesaggio, la loro
realizzazione non è soggetta alle concessioni, autorizzazioni o
accertamenti di conformità previsti dalle norme urbanistiche; resta
fermo quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della legge
provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli
appalti)."
2. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge provinciale n. 18 del
1976, è abrogato.
3. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge provinciale n. 18 del
1976, è abrogato.
4. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge provinciale n.
18 del 1976, è aggiunto il seguente:
"Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni
amministrative previste dalla legislazione in materia di demanio
idrico alle quali si applicano le disposizioni procedurali
dell'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo
unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti)."
5. Il comma 4 dell'articolo 16 bis della legge provinciale n. 18 del
1976, è sostituito dal seguente:
"4. Il servizio competente in materia di utilizzazione delle acque
pubbliche può autorizzare prelievi di acque pubbliche su richiesta di
soggetti pubblici o privati preposti ad assicurare il riequilibrio
degli ecosistemi o la tutela dagli incendi. L'autorizzazione è
rilasciata nei casi e secondo le modalità stabilite con deliberazione
della Giunta provinciale, anche con riferimento ai prelievi già in
atto, fatti salvi i diritti dei terzi."
6. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 16 sexies della legge
provinciale n. 18 del 1976, è aggiunto il seguente:
"1 ter. Le concessioni relative a piccole derivazioni a scopo
idroelettrico funzionalmente connesse con grandi derivazioni a scopo
idroelettrico hanno la medesima scadenza delle concessioni di grande
derivazione a scopo idroelettrico, anche per gli effetti dell'articolo
1 bis, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235
del 1977. Il presente comma si applica anche se le piccole derivazioni
scadono anticipatamente, salvo che l'interessato non presenti espressa
rinuncia alla piccola derivazione almeno un anno prima della sua
scadenza."
7. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 novies della legge provinciale
n. 18 del 1976, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il piano di tutela delle acque predisposto secondo quanto
previsto dal comma 5 dell'articolo 55 (Misure urgenti di adeguamento
della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti al quadro normativo statale) della legge provinciale 19
febbraio 2002, n. 1, stabilisce i valori del minimo deflusso vitale da
applicare alle nuove derivazioni di acque pubbliche nel rispetto dei
valori indicati dal piano generale di utilizzazione delle acque
pubbliche, avendo riguardo al valore di riferimento di 2 litri al
secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso alle singole opere
di presa. Nelle more di approvazione del piano generale, il piano di
tutela fa riferimento ai valori indicati dal progetto di piano
generale adottato dal comitato di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
2. Nel quadro dei valori di riferimento di cui al comma 1, il piano
di tutela stabilisce inoltre i valori del deflusso minimo vitale,
nonché i termini e le modalità di adeguamento agli stessi per le
derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del piano
medesimo.
3. Nelle more di approvazione del piano di tutela, le concessioni di
nuove derivazioni di acque pubbliche devono prevedere il rilascio del
minimo deflusso vitale nella misura pari a 2 litri al secondo per
chilometro quadrato di bacino sotteso alle singole opere di presa.
L'obbligo di rilascio del minimo deflusso vitale di cui al presente
articolo non si applica alle derivazioni per uso potabile, a quelle
sottese a bacini con ampiezza inferiore ai 5 chilometri quadrati ed
alle sorgenti."
8. Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della legge provinciale n.
18 del 1976, sono aggiunti i seguenti:
"Nel rispetto delle norme d'attuazione dello Statuto speciale e dei
principi stabiliti dalla vigente legislazione statale e provinciale in
materia di utilizzazione delle acque pubbliche, con uno o più
regolamenti sono emanate disposizioni per la delegificazione, la
semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi
relativi alle derivazioni di acque superficiali e sotterranee
disciplinati dal regio decreto n. 1775 del 1933, dalla presente legge,
dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e dalla legge
provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, nonché di quelli che agli stessi
risultano strettamente connessi o strumentali. I regolamenti si
conformano ai criteri e ai principi stabiliti dall'articolo 20, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), nonché a quelli che seguono:
a) differenziazione dei procedimenti in ragione della quantità di
risorsa idrica interessata dalla derivazione e del periodo di
utilizzo, nell'obiettivo di snellire i procedimenti che riguardano una
quantità minima di acqua o derivazioni per periodi limitati;
b) semplificazione dei procedimenti di rinnovo dei titoli a
derivare, qualora non vi siano rilevanti variazioni nell'utilizzo
della risorsa idrica;
c) riduzione delle fasi anche attraverso apposite conferenze di
servizi per definire contestualmente procedimenti, anche di competenza
di amministrazioni diverse.
I regolamenti previsti dal terzo comma individuano le disposizioni
provinciali che risultano abrogate a decorrere dalla data di
applicazione dei regolamenti medesimi nonché le disposizioni statali
che cessano di applicarsi alla medesima data."
ARTICOLO 18
Modificazioni degli articoli 48 e 51 della legge provinciale 11
settembre 1998, n. 10, relativi all'utilizzazione delle acque
pubbliche
1. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre
1998, n. 10, è sostituito dal seguente:
"2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le domande presentate
per i casi e nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo e
dall'articolo 7 (Differimento dei termini per le domande di
riconoscimento o concessione di acque pubbliche) della legge
provinciale 1 agosto 2003, n. 5, nonché le domande di riconoscimento,
di concessione, di variante o di rinnovo presentate prima del 3
ottobre 2000 e relative a utilizzazioni già in atto alla predetta
data, sono accolte di diritto e costituiscono titolo a derivare acqua
pubblica, fermo restando il pagamento dei canoni dovuti."
2. Al comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 10 del
1998, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Agli enti locali o ai soggetti cui è affidata la gestione del
servizio di acquedotto è riconosciuto il titolo a derivare fino alla
data prevista dal comma 2 con riguardo alle utilizzazioni in atto
volte ad assicurare il servizio medesimo, che risultino dalla
ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici approvata con
deliberazione della Giunta provinciale, usufruite prima del 3 ottobre
2000 e non ancora formalmente assentite. Per tali casi si applica la
disciplina concernente il pagamento del canone prevista dal comma 1
dell'articolo 51 nonché l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo
50."
3. All'articolo 51 della legge provinciale n. 10 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il servizio competente in materia di utilizzazione delle acque
pubbliche chiede il pagamento dei canoni dovuti con riferimento ai
dati riportati nelle domande. Se, a seguito di verifiche dell'utenza,
si accerta un'utilizzazione quantitativamente o tipologicamente
difforme da quella risultante dalla domanda, sono disposti il
conguaglio dei pagamenti effettuati e la rettifica del titolo a
derivare.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Quest'articolo si applica anche in tutti i casi in cui venga
accertata l'esistenza di utenze in atto sprovviste di titolo a
derivare. In tal caso rimane ferma l'applicazione dell'articolo 16
sexies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e dell'articolo 54
di questa legge, e il rilascio della concessione eventualmente
richiesta è subordinato al pagamento dei canoni dovuti."
Capo V
Disposizioni in materia di comunicazioni e di trasporti
ARTICOLO 19
Disposizioni per lo sviluppo della larga banda
1. La Provincia riconosce la larga banda quale fattore primario dello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale usufruibile dalle comunità, dalle imprese e dai singoli, e quale strumento per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni ad ordinamento regionale e provinciale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia realizza l'infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi e individua le strategie operative di carattere tecnico ed economico per la realizzazione dell'infrastruttura medesima.
3. L'infrastruttura prevista dal comma 2, o parte di essa, può
essere realizzata anche da una società controllata, anche
indirettamente, dalla Provincia, alla quale può essere conferita anche
la parte di infrastruttura realizzata direttamente dalla Provincia
medesima. Per la realizzazione dell'infrastruttura la Provincia può
concedere a tale società specifici contributi previa stipulazione di
una convenzione che definisce:
a) gli obblighi della società, ivi compreso il rispetto dell'atto di
indirizzo previsto dal medesimo comma 2;
b) i criteri e le modalità per l'eventuale avvalimento delle
competenti strutture provinciali da parte della società, con riguardo
alla progettazione e alla realizzazione dell'infrastruttura.
4. L'infrastruttura è realizzata anche utilizzando, attraverso apposite convenzioni, infrastrutture di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e statali in materia di coubicazione e di condivisione delle infrastrutture.
5. L'infrastruttura realizzata ai sensi dei commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 6, può essere messa a disposizione dei soggetti interessati per la realizzazione di reti pubbliche o private per le comunicazioni elettroniche; in tal caso la messa a disposizione è effettuata a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
6. L'infrastruttura realizzata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 può essere utilizzata dalla Provincia per lo sviluppo della propria rete di comunicazione elettronica privata finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico destinati a soddisfare le esigenze di comunicazione della Provincia medesima e dei soggetti aderenti al sistema informativo elettronico provinciale (SIEP). Per la realizzazione di tale rete la Provincia, anche nell'ambito della convenzione prevista dal comma 3, può riservare parte delle disponibilità strutturali derivanti dalla realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3. Nel rispetto del diritto comunitario, la gestione della predetta rete può essere affidata ad una società avente le caratteristiche previste dal predetto comma 3.
7. In attesa della realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3, la Provincia può concedere uno specifico contributo alla società prevista dall'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), al fine di incrementare la disponibilità di connettività per la rete privata della pubblica amministrazione.
8. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia può promuovere la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico partecipando, costituendo o promuovendo la costituzione, direttamente o attraverso società dalla stessa controllate, di una società avente i requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
9. La Provincia può conferire alla società prevista dal comma 3 l'infrastruttura e la rete provinciale utilizzata per la diffusione del servizio radiomobile professionale; per il completamento e l'ammodernamento di tale infrastruttura si applica quanto previsto dal medesimo comma 3. A tale società ovvero ad una distinta società avente comunque le caratteristiche previste dal comma 3, la Provincia e i suoi enti funzionali nonché i soggetti aderenti al sistema di prevenzione e protezione della protezione civile possono affidare, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, la fornitura del servizio radiomobile professionale di rispettivo interesse.
10. Gli interventi d'infrastrutturazione previsti da quest'articolo costituiscono lavori pubblici d'interesse provinciale. Per la loro realizzazione si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche.
11. Le disposizioni di attuazione delle leggi provinciali che
autorizzano la concessione di contributi e di finanziamenti
finalizzati alla realizzazione di interventi di carattere
infrastrutturale da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2
della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di
lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli
appalti), possono prevedere che la concessione di tali finanziamenti
sia subordinata alla realizzazione, nell'ambito dei predetti
interventi, di opere funzionali al completamento o all'ammodernamento
delle infrastrutture previste dai commi 2, 3 e 9; i rapporti
finanziari relativi alla realizzazione delle predette opere funzionali
sono regolati secondo le modalità indicate nel provvedimento di
concessione del contributo o del finanziamento.
12. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si
provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.
ARTICOLO 20
Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina
dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento)
1. Nel comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16, le parole: "il servizio comunicazioni e trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "il servizio competente in materia di trasporti per i trasporti su strada, e il servizio competente in materia di infrastrutture ferroviarie per i trasporti su ferrovia".
2. Nel comma 3 dell'articolo 34 della legge provinciale n. 16 del
1993, le parole: "da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite
dalle seguenti: "da 51 a 510 euro".
ARTICOLO 21
Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale 15 novembre
2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul
lago di Garda)
1. Nel comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale 15 novembre
2001, n. 9, le parole: "e della balneazione" sono soppresse.
Capo VI
Disposizioni in materia di servizi antincendi
ARTICOLO 22
Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in
materia di servizi antincendi)
1. All'articolo 4 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera b) del comma 1, le parole: "strutture civili" sono
sostituite dalle seguenti: "competente in materia di protezione
civile";
b) nella lettera d) del comma 1 le parole: "funzionario
responsabile" sono sostituite dalla seguente: "direttore".
2. All'articolo 5 della legge provinciale n. 26 del 1988, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) del comma 1 è sostituta dalla seguente:
"c) approva il piano pluriennale delle dotazioni di attrezzature,
automezzi, macchinari ed equipaggiamenti necessari per il
funzionamento del corpo permanente;";
b) in fine alla lettera f) del comma 1 sono aggiunte le parole: "che
non costituiscono svolgimento di attività di gestione";
c) dopo la lettera f) del comma 1 è inserita la seguente:
"f bis) delibera i trasferimenti all'Opera nazionale di assistenza per
il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituita con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630, in
relazione alle tariffe per l'attività di prevenzione incendi, sulla
base dei criteri fissati dalla Giunta provinciale;";
d) nella lettera g) del comma 1, dopo la parola: "delibera" sono
inserite le seguenti: "i criteri per";
e) dopo la lettera h) del comma 1 è inserita la seguente:
"h bis) disciplina l'attività e il finanziamento del gruppo sportivo
del corpo permanente dei vigili del fuoco;";
f) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Con regolamento interno il consiglio di amministrazione può
attribuire al dirigente del servizio antincendi la competenza ad
adottare i provvedimenti di spesa indicati dal comma 1 assimilabili
allo svolgimento di attività di gestione."
3. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 26 del
1988, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) stipula, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione,
le convenzioni, le intese e gli accordi che non costituiscono
svolgimento di attività di gestione;";
b) le lettere e), f) e g) sono abrogate.
4. All'articolo 8 della legge provinciale n. 26 del 1988, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: "dei servizi
antincendi" sono aggiunte le parole: "e delle organizzazioni di
volontariato convenzionate con la protezione civile provinciale";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La scuola può organizzare e finanziare l'allenamento delle
squadre provinciali composte da soggetti che operano nel settore
antincendi e della protezione civile, nonché la loro partecipazione a
competizioni nazionali e internazionali, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 18 bis, comma 2 bis.";
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6 bis. La Giunta provinciale disciplina con regolamento
l'organizzazione interna e l'autonomia finanziaria della scuola
provinciale antincendi, le funzioni del direttore e del personale
assegnato, il valore dei diplomi e delle attestazioni conseguenti alla
frequenza e al superamento dei corsi, nonché il coinvolgimento nella
formulazione degli indirizzi didattici della federazione provinciale
dei vigili del fuoco volontari e delle organizzazioni di volontariato
che operano nel settore della protezione civile."
5. All'articolo 9 della legge provinciale n. 26 del 1988, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La direzione tecnica e amministrativa è affidata a un esperto del
settore, nominato dalla Giunta provinciale, anche con contratto a
tempo determinato, su designazione del consiglio di amministrazione
della cassa.";
b) nel comma 3 le parole: "funzionario responsabile" sono sostituite
dalla seguente: "direttore";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. All'attribuzione degli incarichi d'insegnamento provvede il
direttore, previo parere del consiglio di amministrazione della cassa.
Il direttore, previo parere del consiglio di amministrazione, affida a
personale estraneo all'amministrazione consulenze, studi e ricerche
finalizzate al funzionamento della scuola."
6. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 26 del
1988, le parole: "funzionario responsabile" sono sostituite dalla
seguente: "direttore".
7. All'articolo 13 della legge provinciale n. 26 del 1988, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 2) del comma 1 è inserito il seguente:
"2 bis) stipula i contratti e le convenzioni che costituiscono
svolgimento di attività di gestione;";
b) nel numero 3) del comma 1, la parola: "controfirma" è sostituita
dalle seguenti: "liquida le spese e firma";
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Il regolamento disciplinato dall'articolo 8, comma 6 bis, può
prevedere che le funzioni indicate nel comma 1, qualora riguardino
attività rientranti nella competenza della scuola provinciale
antincendi, siano esercitate dal direttore della scuola."
8. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 26
del 1988, è inserito il seguente:
"1 bis. Nell'ambito del corpo permanente dei vigili del fuoco la
gestione del nucleo elicotteri previsto dall'articolo 18 della legge
provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, è affidata a un funzionario
responsabile individuato dalla Giunta provinciale tra personale
esperto nella materia, anche assunto con contratto di diritto privato
a tempo determinato."
9. Al comma 6 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 26 del
1988, è aggiunto il seguente periodo: "Tale procedura può trovare
applicazione anche per l'acquisto delle dotazioni di servizio da parte
delle associazioni di volontariato operanti nel settore della
protezione civile convenzionate con la Provincia."
10. All'articolo 18 bis della legge provinciale n. 26 del 1988, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. La federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco
volontari può svolgere le attività previste dall'articolo 8, comma 4,
anche nell'ambito delle iniziative del 'Comité technique international
de prévention et d'extinction du feu' (CTIF), con riferimento ai
vigili del fuoco volontari.
2 ter. La Provincia promuove la valorizzazione, da parte della
federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari e dei
singoli corpi, dei vigili del fuoco volontari che cessino dal servizio
attivo. L'individuazione dei compiti da assegnare a tale personale
nonché le modalità organizzative e i criteri inerenti il loro utilizzo
sono individuati dalla federazione nell'ambito del proprio statuto. La
Provincia sostiene la valorizzazione e il reimpiego del predetto
personale con gli strumenti e nell'ambito dei finanziamenti previsti
dall'articolo 2.";
b) nel comma 3, le parole: "al comma 2" sono sostituite dalle
seguenti: "al presente articolo".
Capo VII
Disposizioni in materia di lavori pubblici
ARTICOLO 23
Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme
in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la
trasparenza negli appalti) e abrogazione dell'articolo 18 della legge
provinciale 25 luglio 2002, n. 9
1. L'articolo 4 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4
Competenze degli organi provinciali
1. Le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate
dalla presente legge sono attribuite agli organi provinciali secondo
il riparto di competenze previsto dalla legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia
autonoma di Trento), fatti salvi i casi espressamente disciplinati
dalla presente legge."
2. In fine al comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 26
del 1993, sono aggiunte le parole: "o, congiuntamente, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione dei relativi lavori, secondo
quanto previsto dal regolamento d'attuazione".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 26 del
1993, sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Sulla base di accordi con i soggetti interessati le
amministrazioni aggiudicatrici possono realizzare direttamente,
anticipando le relative somme, opere e interventi di competenza di
altre amministrazioni, nonché di soggetti che gestiscono servizi
pubblici o reti destinate a tali servizi, su aree interessate da opere
o interventi delle stesse amministrazioni aggiudicatrici o in zone
contigue. Gli accordi definiscono i rapporti finanziari, i tempi e le
modalità di esecuzione dei lavori, nonché lo svolgimento delle
procedure amministrative necessarie.
3 ter. Se i lavori previsti dal comma 1 sono già appaltati,
l'amministrazione aggiudicatrice può modificare il progetto
originario. La modificazione costituisce variante ai sensi
dell'articolo 51, nei limiti ivi previsti, ed è ammessa per i lavori
che, svolti in periodi diversi, possono interferire con le opere
pubbliche già realizzate o da realizzare, nonché per i lavori
strettamente connessi. Qualora non vi sia corrispondenza con i prezzi
previsti nel contratto originario si applica, salvo specifiche
valutazioni in senso contrario, il ribasso medio del contratto
originario, con riferimento all'elenco provinciale dei prezzi."
4. L'articolo 7 bis della legge provinciale n. 26 del 1993, è
sostituito dal seguente:
"Art. 7 bis
Accesso alle informazioni
1. In materia di accesso alle informazioni nell'ambito delle
procedure concorsuali previste dalla presente legge si applicano le
disposizioni statali vigenti in materia."
5. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 26 del
1993, la lettera c) è abrogata.
6. All'articolo 13 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3, le parole: "e comunque non oltre la data del 31
marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non
oltre il 30 giugno di ogni anno";
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6 bis. Il dipartimento competente in materia di lavori pubblici
svolge le attività preordinate all'elaborazione dell'elenco prezzi di
cui al comma 1 nonché le funzioni di supporto al responsabile del
procedimento nella valutazione dell'anomalia delle offerte, anche a
favore di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia ove
lo richiedano. La pubblicazione dell'elenco prezzi è disposta sentite
le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali di
categoria."
7. Nel comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 26 del
1993, le parole: "non può superare il 10 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "non può superare il 20 per cento".
8. Al comma 4 bis dell'articolo 18 della legge provinciale n. 26 del
1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione
avviene nelle forme e nei modi previsti dalla legge provinciale 30
novembre 1992, n. 23.";
b) il quarto periodo è soppresso;
c) nel quinto periodo le parole: "individuale o, nel caso di
comunicazione collettiva, dal termine del periodo di pubblicazione
dell'apposito avviso all'albo comunale" sono soppresse.
9. All'articolo 20 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3, le parole: "a liberi professionisti, singoli o
associati, anche temporaneamente, di riconosciuta e specifica
competenza in relazione ai lavori da progettare" sono sostituite dalle
seguenti: "ai seguenti soggetti di riconosciuta e specifica competenza
in relazione ai lavori da progettare:
a) liberi professionisti singoli;
b) liberi professionisti in studi associati;
c) società di professionisti;
d) società d'ingegneria;
e) raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui alle lettere a),
b), c) e d), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di
essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti, o che s'impegnino a costituire il
raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione
del contratto, conformemente alla vigente normativa in materia;
f) consorzi stabili di società di professionisti e di società
d'ingegneria;
g) persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati
aderenti all'Unione europea abilitate nei loro paesi d'origine.";
b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. Gli affidamenti previsti da quest'articolo d'importo inferiore
alla soglia di applicazione della normativa comunitaria possono essere
effettuati direttamente, senza previo confronto concorrenziale, dai
responsabili dei servizi competenti per materia, sulla base di
programmi di spesa concordati con il loro dirigente generale o, in
mancanza di tali programmi, dopo aver acquisito il parere del
dirigente generale. Per affidamenti d'importo inferiore o uguale a
26.000 euro si prescinde dagli schemi-tipo previsti da
quest'articolo."
10. All'articolo 21 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole: "Concorso di idee" sono aggiunte
le seguenti: "e concorso di progettazione";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per quanto non diversamente previsto dai commi 3, 3 bis, 3 ter e
3 quater, i concorsi d'idee e i concorsi di progettazione sono
disciplinati dalle norme statali in materia.";
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi
d'idee e di progettazione, nominati in quanto dipendenti di
amministrazioni pubbliche, non spetta alcun compenso né rimborso; ad
essi spetta tuttavia il trattamento di missione, nella misura e con le
modalità previste per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui non
sia loro corrisposto alcun compenso o rimborso dall'amministrazione di
appartenenza.
3 ter. Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi
d'idee e di progettazione, nominati in quanto esperti, anche se su
designazione di altri enti o ordini o collegi professionali, spetta un
gettone di presenza fino a 1.000 euro per ogni giornata di
partecipazione alle riunioni. Ad essi spetta inoltre il rimborso delle
spese di viaggio, di vitto - con esclusione dei pasti consumati in
occasione delle riunioni di lavoro secondo quanto previsto dal comma 3
quater - e di pernottamento, nella misura effettivamente sostenuta,
nonché l'indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute
per l'uso del proprio automezzo nella misura e con le modalità
previste per i dipendenti provinciali. La misura unitaria
dell'indennità chilometrica è quella vigente per i dipendenti
provinciali l'1 gennaio di ogni anno.
3 quater. Se la durata delle riunioni è complessivamente superiore a
sei ore, la Provincia può sostenere direttamente le spese per i pasti
consumati in occasione del loro svolgimento dai componenti e
segretari, nonché dai dipendenti o da altri soggetti esterni
all'amministrazione invitati a partecipare alle riunioni dal
presidente della commissione. Si applicano i limiti massimi d'importo
dei pasti e le eventuali riduzioni dei trattamenti di missione dei
dipendenti pubblici, previsti dalla normativa vigente in materia di
comitati e commissioni della Provincia."
11. Il comma 3 dell'articolo 28 della legge provinciale n. 26 del
1993, è sostituito dal seguente:
"3. L'amministrazione aggiudicatrice, entro dieci giorni dalla
conclusione della procedura di gara, ne comunica l'esito
all'aggiudicatario e a tutti i partecipanti, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento."
12. Nel comma 4 dell'articolo 30 della legge provinciale n. 26 del
1993, le parole: "da parte della Giunta provinciale" sono soppresse.
13. All'articolo 32 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3, la parola: "tecnici" è sostituita dalla seguente:
"esperti";
b) nel comma 6, le parole: "La Giunta provinciale" sono sostituite
dalle seguenti: "Il dirigente del servizio competente";
c) nel comma 7, le parole: "la Giunta provinciale" sono sostituite
dalle seguenti: "il dirigente del servizio competente".
14. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 26 del
1993, è sostituito dal seguente:
"3. Il ricorso alla procedura negoziata, previo confronto
concorrenziale tra almeno dieci imprese, è comunque consentito qualora
l'importo a base d'asta dei lavori non sia superiore a un milione di
euro. Entro tale limite le amministrazioni aggiudicatrici diverse
dalla Provincia e dai suoi enti strumentali o funzionali possono
disciplinare autonomamente le soglie di applicazione della procedura
negoziata."
15. L'articolo 34 della legge provinciale n. 26 del 1993, è
sostituito dal seguente:
"Art. 34
Requisiti di partecipazione
1. Le imprese che partecipano alle procedure di affidamento di
lavori d'importo superiore a 150.000 euro sono sottoposte al sistema
di qualificazione previsto dalle norme statali.
2. Qualora l'importo dei lavori sia inferiore o pari a quello
indicato dal comma 1, la qualificazione è sostituita dall'iscrizione
nel registro delle imprese oppure, se si tratta d'imprese stabilite in
altri paesi, da un'iscrizione equivalente nel paese di appartenenza.
3. Nelle procedure riguardanti lavori d'importo superiore a 300.000
euro, congiuntamente all'offerta dev'essere presentata una cauzione,
anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 5 per
cento dell'importo dei lavori a base d'asta. La cauzione copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile
all'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione. La cauzione prestata da chi non è risultato
aggiudicatario è restituita subito dopo l'aggiudicazione."
16. All'articolo 35 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: "dalla procedura di affidamento" sono
sostituite dalle seguenti: "dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti e delle concessioni e non può stipulare i
relativi contratti";
b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"c) nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna
passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
che incidono sull'affidabilità morale e professionale. Il divieto
opera se la sentenza è stata emessa: nei confronti del titolare o del
direttore tecnico, se si tratta d'impresa individuale; del socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altri tipi di
società o consorzi. Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata. Resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice
penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;";
c) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"e) che non sia in possesso del documento unico di regolarità
contributiva previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25
settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione
del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), ovvero,
laddove tale documento non sia acquisibile, che non sia in regola con
gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti
in materia contributiva e assicurativa, ivi compresi i versamenti alla
cassa edile, secondo la legislazione italiana e i contratti collettivi
vigenti o, se trattasi di soggetto di altro Stato, secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.";
d) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per
concorrere ad appalti o concessioni risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei lavori pubblici.";
e) la lettera i) del comma 1 è abrogata.
17. L'articolo 37 della legge provinciale n. 26 del 1993, è
sostituito dal seguente:
"Art. 37
Requisiti dei soggetti riuniti
1. In materia di requisiti dei soggetti riuniti si applicano le
norme statali vigenti in materia."
18. Il comma 3 dell'articolo 39 della legge provinciale n. 26 del
1993, è sostituito dal seguente:
"3. In alternativa al criterio stabilito dal comma 1, lettera a), i
lavori d'importo non superiore a 1.000.000 di euro possono essere
aggiudicati con il sistema del prezzo più basso, determinato mediante
il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto."
19. L'articolo 41 della legge provinciale n. 26 del 1993, è
sostituito dal seguente:
"Art. 41
Verifica dei requisiti
1. Il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalle norme
vigenti è verificato, ove possibile, direttamente dall'amministrazione
aggiudicatrice nei confronti dell'aggiudicatario prima della
stipulazione del contratto.
2. Qualora, per effetto della verifica di cui al comma 1,
l'amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato possesso dei
requisiti di partecipazione, annulla con atto motivato
l'aggiudicazione, incamera la cauzione provvisoria, esclude il
concorrente dalla partecipazione alle gare di appalto in corso nonché
da quelle indette dall'amministrazione per un periodo compreso tra 3 e
6 mesi dall'adozione del provvedimento, segnala il fatto all'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e aggiudica i lavori al concorrente che
segue in graduatoria.
3. Il possesso dei requisiti di carattere tecnico-economico è
provato dall'aggiudicatario entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui all'articolo 28, comma 3.
4. Qualora tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta
conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione,
l'amministrazione aggiudicatrice procede ai sensi del comma 2.
5. L'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di procedere alle
verifiche di cui ai commi 1 e 3 nei confronti di concorrenti non
aggiudicatari. Qualora, per effetto di tali verifiche,
l'amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato possesso dei
requisiti di partecipazione, procede all'esclusione dalla
partecipazione alle gare d'appalto in corso nonché da quelle indette
dall'amministrazione per un periodo compreso tra 3 e 6 mesi
dall'adozione del provvedimento e alla segnalazione del fatto
all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo
4 della legge n. 109 del 1994.
6. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di verifica
dei requisiti di partecipazione previste dal presente articolo."20. All'articolo 42 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è abrogato;
b) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:
"4 ter. Il regolamento d'attuazione fissa regole omogenee a garanzia
dell'identificabilità dei dipendenti dell'appaltatore e dei
subappaltatori che operano negli stessi cantieri, anche per agevolare
la verifica del rispetto delle disposizioni sulla sicurezza."
21. All'articolo 45 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per l'approvazione dei progetti definitivi di lavori d'importo
superiore alla soglia comunitaria rientranti nella competenza della
Provincia o dei suoi enti funzionali, e negli ulteriori casi
individuati da disposizioni provinciali, si applicano le procedure
previste dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8
settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere
pubbliche.";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Per l'approvazione di progetti definitivi diversi da quelli
indicati dal comma 1 e rientranti nella competenza della Provincia o
dei suoi enti funzionali la conferenza di servizi è indetta qualora si
debbano acquisire pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nulla-osta
o assensi comunque denominati di altre strutture o amministrazioni
pubbliche e anche uno solo di essi non sia stato rilasciato entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta o nel diverso termine
stabilito dal regolamento d'attuazione. La conferenza può essere
indetta, inoltre, quando le questioni tecniche e amministrative
attinenti gli atti d'assenso da acquisire sono particolarmente
complesse e quand'è necessario determinare l'effetto di variante degli
strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.
2 ter. La conferenza di servizi può essere convocata prima
dell'approvazione dei progetti preliminari dei lavori indicati dai
commi 2 e 2 bis perché valuti tali progetti, specificando quali sono
le condizioni per ottenere sui progetti definitivi i pareri, le
autorizzazioni, le intese, i concerti, i nulla-osta o gli atti di
assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente. Le
strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi,
comprese quelle preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della
salute, si pronunciano sulle soluzioni progettuali prescelte per
quanto riguarda l'interesse tutelato da ciascuna. La conferenza di
servizi sul progetto preliminare è convocata una prima volta con
finalità istruttorie e in una seconda occasione, entro sessanta
giorni, per la formulazione dei pronunciamenti delle strutture o delle
amministrazioni coinvolte. Qualora il rappresentante di una delle
strutture o amministrazioni coinvolte non sia presente alla riunione
in cui si formulano i pronunciamenti o non sia fornito di adeguato
potere di rappresentanza, si presume acquisito l'assenso della
relativa struttura o amministrazione sulle soluzioni progettuali
presentate in conferenza, salva la possibilità di far pervenire un
motivato dissenso alla struttura competente per la realizzazione
dell'opera entro quindici giorni dalla riunione. L'atto di
approvazione del progetto preliminare richiama i dissensi e le
osservazioni formulate dalle strutture o amministrazioni coinvolte. In
sede di conferenza di servizi sul progetto definitivo le strutture e
le amministrazioni coinvolte nella conferenza sul progetto preliminare
valutano soltanto le nuove soluzioni progettuali, nonché quelle già
contenute nel progetto preliminare sulle quali hanno formulato
dissensi o osservazioni."
22. Nel comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale n. 26 del
1993, le parole: "La Giunta provinciale" sono sostituite dalle
seguenti: "Il dirigente del servizio competente".
23. All'articolo 46 ter della legge provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Pagamenti
all'appaltatore";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Il regolamento disciplina i limiti di ammissibilità e i
criteri di calcolo dei premi di accelerazione per l'anticipata
conclusione dei lavori rispetto al termine contrattuale, anche per il
caso in cui i premi non siano previsti nel bando di gara o nel
capitolato speciale."
24. All'articolo 51 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3, dopo le parole: "approvate dal dirigente del
servizio competente per materia" sono inserite le seguenti: "mediante
verbale di accertamento";
b) nella lettera a) del comma 3 le parole: "del progetto
originariamente impegnato" sono sostituite dalle seguenti: "impegnato
per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute";
c) nella lettera b) del comma 3 le parole: "di progetto
originariamente impegnato" sono sostituite dalle seguenti: "impegnato
per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute";
d) il primo periodo del comma 4 è soppresso.
25. All'articolo 52 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "200.000 ECU" sono sostituite dalle
seguenti: "500.000 euro";
b) nel comma 7, le parole: "lire 10.000.000" sono sostituite dalle
seguenti: "10.000 euro";
c) nel comma 9, le parole: "50 milioni di lire" sono sostituite
dalle seguenti: "50.000 euro";
d) nel comma 10 bis, le parole: "50.000,00 euro" sono sostituite
dalle seguenti: "100.000 euro";
e) nel comma 10 ter, le parole: "50.000 ECU" sono sostituite dalle
seguenti: "100.000 euro".
26. All'articolo 53 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "1.000 milioni di lire" sono sostituite
dalle seguenti: "un milione di euro" e le parole: "300 milioni di
lire" sono sostituite dalle seguenti: "400.000 euro";
b) al comma 3, le parole: "la Giunta provinciale" sono sostituite
dalle seguenti: "il dirigente del servizio competente".
27. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale n. 26 del
1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera b), dopo le parole: "qualora si tratti di lavori"
sono inserite le seguenti: "d'importo superiore a un milione di euro";
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) alle proposte di transazione o di accordo bonario riguardanti
vertenze sorte con gli appaltatori in corso d'opera o in sede di
collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali,
qualora l'importo delle concessioni fatte alla controparte dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dai beneficiari di contributi
provinciali sia superiore a 200.000 euro;".
28. All'articolo 55 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera c) del comma 2 le parole: ", relativamente a
contratti di importo superiore ai 1.000 milioni di lire" sono
soppresse;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Per le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia
e dai suoi enti funzionali il comitato esprime il parere previsto
dall'articolo 54, comma 1, lettera c), solo su transazioni o accordi
bonari relativi a lavori finanziati con specifici trasferimenti della
Provincia. Al di fuori di questi casi il parere è reso dall'organo
tecnico individuato dagli ordinamenti interni di ciascuna
amministrazione.";
c) nel comma 7 bis le parole: "5.000 milioni di lire" sono
sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro".
29. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale n. 26 del
1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) è abrogata;
b) dopo la lettera g bis) è aggiunta la seguente:
"g ter) progetti relativi alle iniziative adottate dalla Provincia in
attuazione della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno
della cooperazione allo sviluppo), e della legge provinciale 3
novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati
all'estero e dei loro discendenti)."
30. Dopo l'articolo 58 della legge provinciale n. 26 del 1993, in
fine al capo X, è aggiunto il seguente:
"Art. 58 bis
Accordo bonario
1. Qualora, a seguito d'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, l'importo economico dei lavori affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici possa variare per più del 10 per cento
del corrispettivo contrattuale o comunque in misura sostanziale, il
responsabile del procedimento acquisisce le osservazioni del direttore
dei lavori e dell'organo di collaudo eventualmente costituito e,
sentito l'appaltatore, formula una proposta motivata di accordo
bonario entro novanta giorni dal ricevimento delle citate osservazioni
del direttore dei lavori ovvero entro novanta giorni dal ricevimento
delle osservazioni dell'organo di collaudo eventualmente costituito.
Il responsabile della struttura competente per la realizzazione
dell'opera si pronuncia sulla proposta entro sessanta giorni dal suo
ricevimento.
2. L'accordo bonario, utilizzabile anche per i lavori d'importo
superiore alla soglia di applicazione del diritto comunitario, è
definito secondo le forme dell'accordo transattivo disciplinato
dall'articolo 30 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23
(Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni
della Provincia autonoma di Trento)."
31. L'articolo 18 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9,
relativo all'anticipazione delle spese per la realizzazione di opere
pubbliche, è abrogato.
32. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma
10 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
ARTICOLO 24
Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 8 settembre
1997, n. 13, in materia di procedure per l'esecuzione delle opere
pubbliche
1. All'articolo 6 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13,
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Qualora il progetto definitivo da sottoporre all'approvazione finale ai sensi degli articoli 4 e 5 non risulti pienamente conforme
al progetto preliminare sul quale è stata resa la valutazione di
impatto ambientale, il medesimo progetto definitivo è trasmesso al
comitato provinciale per l'ambiente il quale verifica se sussiste la
coerenza sostanziale con il progetto originario ovvero se le
difformità tra i progetti richiedono una nuova valutazione
dell'impatto ambientale sulle medesime."
Capo VIII
Disposizioni in materia di caccia
ARTICOLO 25
Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme
per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della
caccia)
1. All'articolo 6 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente:"e bis) zone di gestione speciale destinate a introdurre, anche in via
sperimentale, forme particolari di gestione conservativa, riferita a
una o più specie.";
b) alla fine del comma 4 è aggiunto il periodo: "Le deliberazioni di
cui alla lettera e bis) del comma 1 sono adottate dalla Giunta
provinciale, sentiti l'osservatorio faunistico provinciale e l'ente
gestore della caccia, che si esprimono entro trenta giorni dalla
richiesta; trascorso tale termine, la Giunta provinciale provvede
comunque all'istituzione delle zone di gestione speciale."
2. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 24 del
1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:"f) le forme di partecipazione alla vigilanza venatoria nonché
l'obbligo di adottare per il personale dipendente addetto alla
vigilanza un contratto collettivo aziendale che assicuri un
trattamento economico del personale stesso non inferiore a quello
attribuito agli agenti ittico-venatori della Provincia;";
b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:"f bis) le specie e le modalità con le quali l'ente gestore provvede
alla predisposizione dei programmi di prelievo previsti dall'articolo
28, con riferimento allo stato di conservazione delle specie e alla
dotazione del necessario personale tecnico;".
3. L'articolo 21 della legge provinciale n. 24 del 1991, è
sostituito dal seguente:
"Art. 21
Concorso finanziario della Provincia
1. La Provincia concorre alle seguenti spese sostenute dall'ente
gestore per:
a) la partecipazione all'attività di gestione indicata dall'articolo
15, comma 2, lettera g), nella misura massima del 50 per cento della
spesa ammissibile relativa al personale di vigilanza;
b) la predisposizione dei programmi di prelievo previsti
dall'articolo 28 e per lo svolgimento di altre eventuali attività a
tal fine espressamente indicate dalla convenzione prevista
dall'articolo 15, nella misura massima del 70 per cento della spesa
ammissibile.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i
criteri per la determinazione della spesa ammissibile relativa
all'attività prestata dall'ente gestore ai sensi del comma 1, lettere
a) e b)."
4. All'articolo 23 della legge provinciale n. 24 del 1991, nel comma
2, lettera c), le parole: "il cui padre o la cui madre" sono
sostituite dalle seguenti: "il cui padre e i suoi genitori o la cui
madre e i suoi genitori".
5. L'articolo 28 della legge provinciale n. 24 del 1991, è
sostituito dal seguente:
"Art. 28
Programmi di prelievo
1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano faunistico o, in
mancanza dello stesso, delle indicazioni fornite dall'osservatorio
faunistico provinciale, sono condotti censimenti faunistici e sono
predisposti programmi di prelievo riferiti alle specie previste dal
piano medesimo. I programmi di prelievo sono predisposti secondo
quanto previsto dai commi 2 e 3 in forma di progetto, contenente anche
l'analisi dei parametri relativi allo stato e alle dinamiche delle
popolazioni, e sono approvati dal comitato faunistico provinciale.
2. Nei casi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 16, comma
1, lettera f bis), i programmi di prelievo sono predisposti dall'ente
gestore nel rispetto degli obiettivi e dei criteri stabiliti dal
servizio provinciale competente, con riferimento ad ambiti
territoriali omogenei predeterminati dalla Giunta provinciale, sentito
l'ente gestore. I programmi di prelievo sono trasmessi per
l'approvazione al comitato faunistico provinciale.
3. Per i casi non previsti dalla convenzione di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera f bis), i programmi di prelievo sono predisposti dal
servizio provinciale competente e trasmessi per l'approvazione al
comitato faunistico provinciale.
4. La Giunta provinciale definisce le modalità per la verifica
dell'attuazione dei programmi di prelievo."
6. L'articolo 36 della legge provinciale n. 24 del 1991, è
sostituito dal seguente:
"Art. 36
Detenzione di fauna selvatica
1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n.
150, concernente 'Disciplina dei reati relativi all'applicazione in
Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3
marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento
(CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e
rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità
pubblica', la detenzione di fauna selvatica è soggetta ad
autorizzazione rilasciata dal servizio provinciale competente in
materia.
2. I casi per i quali è richiesta l'autorizzazione, i criteri, le
modalità per il rilascio e per la revoca dell'autorizzazione sono
stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge."
7. Al comma 2 dell'articolo 49 della legge provinciale n. 24 del
1991, le parole: "In relazione alle violazioni indicate dal comma 1
nonché per quelle di cui alle lettere l), m), n) ed o) del comma 1
dell'articolo 46" sono sostituite dalle seguenti: "In relazione alle
violazioni indicate dal comma 1 nonché per quelle di cui alla lettera
b), primo periodo, e alle lettere l), m), n) ed o) del comma 1
dell'articolo 46".
8. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo
36 della legge provinciale n. 24 del 1991, come sostituito dal comma 6
di quest'articolo, per il rilascio delle autorizzazioni alla
detenzione di animali si applicano l'articolo 36 della legge
provinciale n. 24 del 1991 e le relative disposizioni regolamentari
nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge.
9. Le modifiche apportate da quest'articolo agli articoli 16, 21 e
28 della legge provinciale n. 24 del 1991, hanno effetto con la
sottoscrizione della nuova convenzione da stipularsi ai sensi della
predetta legge provinciale alla scadenza di quella in atto alla data
di entrata in vigore di questa legge.
10. La modifica apportata da quest'articolo all'articolo 23 della
legge provinciale n. 24 del 1991, ha effetto a partire dalla stagione
venatoria per l'anno 2005. Continua a essere considerato cacciatore di
diritto della riserva il cacciatore che, antecedentemente all'entrata
in vigore della presente legge, abbia ottenuto il permesso annuale
quale cacciatore di diritto ai sensi dell'articolo 23, comma 2,
lettera c), della legge provinciale n. 24 del 1991 nel testo
previgente a questa modifica.
11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di
quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata
tabella A.
Capo IX
Disposizioni finanziarie e finali
ARTICOLO 26
Riferimento delle spese e copertura degli oneri
1. Per i fini degli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le
spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di
spesa e dei limiti d'impegno disposti per i fini di cui alle
disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di
accompagnamento e di specificazione del bilancio 2004-2006, indicati
nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di
riferimento.
2. Per il triennio 2004-2006 alla copertura delle nuove o maggiori
spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo
le modalità riportate nell'allegata tabella B. Per gli esercizi
finanziari successivi si provvede secondo le previsioni del bilancio
pluriennale della Provincia.
ARTICOLO 27
Variazioni di bilancio
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni
conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27,
terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in
materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma
di Trento).
ARTICOLO 28
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 15 dicembre 2004
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
ALLEGATO 1:
Tabella A
Riferimento delle spese (articolo 26, comma 1)
ARTICOLO 1
articolo |
descrizione |
capitolo |
unità previsionale di base |
8, comma 18 |
Sistemi di pretrattamento dei rifiuti |
52111 |
60.2.210 |
19 |
Sviluppo infrastrutture per la larga banda |
55984 |
72.2.230 |
25 |
Protezione della fauna |
55845 |
69.5.130 |
ALLEGATO 2:
Tabella B
Copertura degli oneri (articolo 26, comma 2)
ARTICOLO 1
in migliaia di euro
articolo |
descrizione |
2004 |
2005 |
2006 |
ONERI COMPLESSIVI DA COPRIRE |
|
|
|
|
23 |
Compensi commissioni giudicatrici di concorsi di idee |
50 |
50 |
50 |
MEZZI DI COPERTURA |
|
|
|
|
unità previsionale di base 95.1.110 |
Fondo per nuove leggi - spese correnti |
50 |
50 |
50 |