Copyright © AmbienteDiritto
Comunicato
Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formulazione delle tabelle di equiparazione del personale dirigente delle ARPA a quello appartenente all'area della dirigenza dei ruoli sanitari, tecnico, professionale ed amministrativo del servizio sanitario nazionale.
(GU n. 178 del 2-8-2005)
In data 21 luglio 2005, alle ore 11 presso la sede dell'ARAN ha avuto
luogo l'incontro tra:
l'ARAN:
nella persona del Presidente, avv. Guido Fantoni: (Firmato) e, per i
rappresentanti sindacali:
=====================================================================
Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali
=====================================================================
CGIL FP | CGIL (Firmato)
Sanita' (Firmato) |
CISL Fps-COSIADI (Firmato) | CISL (Firmato)
UIL Fpl (Firmato) | UIL (Firmato)
CIDA/SIDIRSS (Firmato) | CIDA (Firmato)
SINAFO (Firmato) | CONFEDIR (Non firmato)
AUPI (Firmato) |
CONFEDIR Sanita' (Non firmato) |
SNABI SDS (Firmato) |
Al termine e' stato sottoscritto,
tranne che dalla CONFEDIR, il Contratto collettivo nazionale di lavoro nel testo
che si allega, con le modifiche apportate all'art. 3, comma 4, a seguito del
verbale del 13 gennaio 2005:
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LA FORMULAZIONE DELLE TABELLE DI
EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE DELLE ARPA A QUELLO APPARTENENTE ALL'AREA
DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARI, TECNICO-PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dirigente delle
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) non rientrante
nell'area medico-veterinaria, proveniente da comparti o settori diversi da
quello del S.S.N. confluiti nella ARPA sulla base delle disposizioni regionali
di loro istituzione, al fine di consentirne il relativo inquadramento negli
organici delle Agenzie stesse, nonche' al personale dirigenziale gia'
appartenente al comparto del S.S.N. secondo quanto specificato all'art. 4.
2. Le tabelle di equiparazione del personale di cui al comma 1 con quelle del
personale incluso nell'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed
amministrativa del S.S.N. sono definite con il presente contratto ai sensi
dell'art. 63, secondo comma, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8
giugno 2000.
Art. 2.
Criteri per la formazione delle tabelle di equiparazione
1. Le tabelle di equiparazione allegato n. 1 sono formulate in base ai
criteri stabiliti dall'art. 63 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8
giugno 2000, facendo riferimento a:
a) contratti collettivi applicati ai dirigenti transitati da altre aree del
pubblico impiego o settori privati, attualmente in servizio;
b) qualifica e profilo di provenienza dei dirigenti.
Art. 3.
Struttura della retribuzione
1. Per effetto delle tabelle di equiparazione, al personale dirigente
confluito nelle ARPA, sono attribuiti il trattamento economico fondamentale ed
accessorio di cui all'art. 35, lettere a) e
b) dei Contratti collettivi nazionali di lavoro 8 giugno 2000, I e II biennio
economico;
Il trattamento economico del personale confluito e' formato dalle seguenti voci
nell'ammontare determinato dai Contratti collettivi nazionali di lavoro citati
al comma 1 alla data di decorrenza dell'inquadramento:
a) stipendio tabellare iniziale (articoli 36 e 37 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro (giugno 2000, I biennio, e dall'art. 2 del II biennio);
b) indennita' integrativa speciale (art. 38 del Contratto nazionale di lavoro 8
giugno 2000, I biennio);
c) retribuzione individuale di anzianita' eventualmente acquisita;
d) retribuzione di posizione minima, parte fissa e variabile, prevista dalla
tabella I allegata al Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996,
secondo biennio economico 1996-1997, come modificata dagli articoli 3 e 4 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, II biennio economico per
i dirigenti con piu' o meno di cinque anni di anzianita' al 1° febbraio 2001. Ad
essa si aggiunge l'eventuale ulteriore importo di parte variabile riconosciuto
presso ciascuna ARPA in relazione alla graduazione delle funzioni ed
all'incarico ricoperto;
e) per i dirigenti sanitari, indennita' di esclusivita' di cui all'art. 5 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, II biennio 2000-2001,
con decorrenza 1° gennaio 2000 e con le stesse modalita' temporali e condizioni
previste dalla disposizione contrattuale;
f) indennita' di struttura complessa nei casi e con le modalita' di cui all'art.
41 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, I biennio;
g) l'incremento di ". 2.900.000 della parte variabile della retribuzione di
posizione, a decorrere dal 1° gennaio 2000 per i dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo, alle stesse condizioni previste per i
corrispondenti dirigenti del S.S.N. dall'art. 11, comma 3 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, II biennio economico;
h) retribuzione di risultato secondo i criteri della contrattazione integrativa,
nonche' le voci corrisposte sulla base delle condizioni di lavoro, ove
spettanti.
3. Alla costituzione del trattamento economico di cui al comma 2 dei dirigenti
confluiti concorre ogni indennita' o trattamento economico comunque denominato,
avente natura fissa e ricorrente e avente riflessi ai fini del trattamento
previdenziale, agli stessi corrisposta in base al contratto di provenienza.
4. Nel caso in cui il trattamento economico in godimento da parte del dirigente
- con esclusione di quanto eventualmente corrisposto in base alla lettera h) -
dia luogo ad un saldo positivo rispetto al trattamento economico spettante, la
parte residua, viene conservata come assegno ad personam, utile ai fini
previdenziali ed assistenziali e del trattamento di fine rapporto, salvo che non
si tratti di somme percepite a titolo di retribuzione di risultato comunque
denominata negli enti o settori di provenienza. Tale assegno entra a far parte
della retribuzione di posizione individuale del dirigente ai sensi dell'art. 40
del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000.
5. Per la corresponsione delle voci di cui alle lettere d), f), g) e h), le ARPA
provvedono con i fondi formati con le regole previste dagli articoli 50, 51 e 52
del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, primo biennio
economico, come confermati dagli articoli 8 e 9 dello stesso contratto, II
biennio economico. Gli oneri per l'attribuzione del trattamento economico
iniziale nella misura minima contrattuale, ai sensi dell'art. 53 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, sono, comunque, a carico dei
bilanci delle ARPA nella misura in cui le risorse del comma 3 non fornissero la
completa copertura.
Art. 4.
Inquadramento dei dirigenti
1. Le tabelle di equiparazione producono i propri effetti economici con
l'inquadramento dei dirigenti confluiti nelle ARPA negli organici delle
medesime, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data
dell'inquadramento. Per le ARPA gia' attivate nel 1998, la data
dell'inquadramento del personale decorre dal 1° novembre 1998.
2. I dirigenti provenienti dal SSN mantengono l'inquadramento conseguito
all'atto del trasferimento e nei loro confronti trovano totale applicazione
sotto il profilo economico e normativo le clausole dei Contratti collettivi
nazionali di lavoro dell'8 giugno 2000, primo e secondo biennio economico, ivi
comprese quelle di salvaguardia economica previste dall'art. 39 dello stesso
contratto per i dirigenti sanitari gia' di II livello.
3. I dirigenti provenienti dai comparti o settori privati dovranno essere
ricondotti ai profili corrispondenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.
4. Le parti concordano di definire in successivi accordi l'inquadramento di
dirigenti confluiti da altri comparti o settori non ricompresi nell'allegata
tabella
Art. 5.
Il dirigente ambientale
1. A decorrere dal corrente quadriennio 2002-2005, con riferimento alle
necessita' operative delle ARPA, in via transitoria, nel ruolo tecnico e'
istituito il profilo professionale di «Dirigente Ambientale» sulla base delle
seguenti indicazioni:
a) le ARPA individuano nei propri regolamenti concorsuali i requisiti specifici
richiesti, ivi comprese le specializzazioni, per l'assunzione del dirigente
ambientale - in relazione ai propri settori di attivita';
b) i requisiti di accesso a tale figura dirigenziale sono quelli stabiliti
dall'art. 26 del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'anzianita' di servizio
puo' anche essere maturata nei profili di nuova istituzione di cui all'art. 50,
comma 2 (norma speciale per le ARPA) del Contratto collettivo nazionale di
lavoro integrativo del personale comparto stipulato il 20 settembre 2001.
2. In prima applicazione del presente contratto, a domanda da presentarsi entro
trenta giorni dalla sua istituzione, le ARPA inquadrano nel profilo di
«dirigente ambientale», i dirigenti ivi in servizio provenienti dai ruoli
professionale o tecnico del SSN, con esclusione dei profili di «avvocato» e
«sociologo» nonche' i dirigenti provenienti da altri comparti o settori privati
confluiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, appartenenti ad un profilo di natura
tecnico-ambientale o ad esso assimilabile per i requisiti specifici posseduti.
3. I dirigenti inquadrati nel nuovo profilo mantengono il trattamento economico
in godimento previsto dall'art. 3 del presente contratto, sino alla stipulazione
del contratto collettivo nazionale per il quadriennio di cui al comma 1 che
stabilira', in via definitiva, il trattamento economico di tutti i dirigenti ivi
compreso quello del nuovo profilo.
4. Nelle more di attuazione del comma 3, ai dirigenti ambientali di nuova
assunzione si applica il trattamento economico previsto per i dirigenti
appartenenti al ruolo tecnico.
5. I dirigenti ambientali gravano sul fondo di cui all'art. 50, comma 3 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 (confermato
dall'art. 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del II biennio). Nel
caso in cui il comma 2 non trovi applicazione per mancanza di dirigenti da
inquadrare ed i relativi posti debbano essere istituiti, le ARPA provvedono con
oneri a carico del proprio bilancio tenendo conto di quanto previsto dall'art.
53 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, I biennio
economico.
Art. 6.
Incarichi dirigenziali nelle ARPA
1. Ai dirigenti assunti presso le ARPA, ivi compresi quelli con incarico di
direzione di struttura complessa sulla base dei propri regolamenti concorsuali,
si applica la disciplina prevista dagli articoli da 26 a 34 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 per la graduazione delle
funzioni, conferimento, conferma e revoca degli incarichi. I criteri previsti
dal citato contratto sono integrati dalle ARPA con le procedure previste
dall'art. 6, comma 1 lettera b) del medesimo contratto.
2. In prima applicazione del presente contratto, per i dirigenti provenienti dal
servizio sanitario nazionale e dalle regioni autonomie locali, la corrispondenza
del livello di inquadramento nell'incarico di struttura complessa e' indicata
dalle tabelle di equiparazione, con applicazione, ai fini dell'attribuzione
della relativa indennita', delle medesime decorrenze - stabilite dall'art. 41
del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 ove in servizio a
quella data nella posizione riconosciuta corrispondente. Nell'indennita' viene
assorbito il maturato economico - ove in godimento - conservato ad personam
dall'art. 44, comma 2, lettera b) del Contratto collettivo nazionale di lavoro
del 5 dicembre 1996 per la dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico
ed amministrativa e dall'art. 35, comma 1, lettera b) del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del 10 aprile 1996 dell'area della dirigenza Regioni -
Autonomie locali.
3. Per i dirigenti provenienti da altri settori, l'incarico di struttura
complessa e' riconosciuto dalle ARPA applicando, ai fini della ricostruzione
economica, i criteri previsti dall'art. 3, commi 3 e 4, con decorrenza non
anteriore all'entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8
giugno 2000 e con oneri a proprio carico.
Art. 7.
Norme finali
1. Il servizio svolto dal personale dirigenziale presso i settori, gli enti
e le aziende di provenienza e' equiparato, ai fini delle procedure selettive e
concorsuali, al servizio svolto presso le ARPA.
2. I regolamenti concorsuali delle ARPA devono essere coerenti per i requisiti
generali, con le vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego.
Detti regolamenti, ove il personale appartenente ai profili di nuova istituzione
di cui all'art. 5 comma
2, ultimo periodo, vengano adibiti al settore sanitario, potranno prevedere i
requisiti individuati dall'art. 26 del decreto legislativo n. 165 del 2001 come
alternativi a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483
del 1997 per l'accesso alla dirigenza di detto ruolo.
3. E' conservato, a domanda, il regime previdenziale (ivi compresa la previdenza
complementare) ed assistenziale del settore, dell'ente o azienda di provenienza.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro dell'8 giugno 2000, I e II biennio
economico, i Contratti collettivi nazionali di lavoro del 22 febbraio 2001 e le
loro successive modificazioni ed integrazioni.
Tabella omessa
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le procedure concorsuali di cui ai regolamenti degli articoli 5, 6, e 7
tengono, altresi', conto della disciplina prevista dai decreti del Presidente
della Repubblica numeri 483 e 484 del 1997 per i corrispondenti dirigenti del
Servizio sanitario nazionale ove compatibile con le proprie specificita'.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
In riferimento all'art. 5, comma 2, le parti si danno atto che, ferme
rimanendo le opzioni gia' effettuate ai sensi del presente contratto, il termine
dell'opzione stessa potra' essere riaperto, ove ritenuto necessario dalle parti
a seguito della stipulazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al quadriennio 2002/2005.
FUNZIONE PUBBLICA CISL UIL CGIL FPS FPL
Le Federazioni Nazionali FP-CGIL, CISL-FPS, UIL-FPL, nel sottoscrivere il
presente accordo auspicano, ed in tal senso impegnano le proprie dirigenze
sindacali periferiche che, in sede di contrattazione aziendale e nell'ambito
degli istituti negoziali vigenti, si individuino soluzioni che possano dare
risposte in termini di equita' a tutti i dirigenti impegnati nell'attivita'
delle ARPA in attesa che con il prossimo CCNL, si possano individuare regole
generali che meglio consentano di dare risposte a tutte le aree dirigenziali
coinvolte nella attivita' istituzionale.
Roma, 21 luglio 2005
FP-CGIL CISL-FPS
UIL-FPL
(firmato) (firmato)
(firmato)