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Regione Campania
Legge Regionale n. 10 del 23-02-2005
“Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale”
(B.U.R. Campania n. 14 del 28-2-2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La regione Campania, in attuazione delle competenze statutarie, riconosce
l’importanza della valorizzazione delle risorse naturali e culturali, ne
favorisce l’attività di tutela per una migliore qualità della vita e per lo
sviluppo sostenibile delle attività umane e adotta le misure necessarie per:
a) la salvaguardia dell’ambiente e del territorio, ivi comprese le acque dolci e
marine;
b) la diffusione del rispetto dei valori e della cultura ambientali;
c) la prevenzione delle catastrofi ecologiche;
d) la collaborazione con le autorità competenti in caso di pubbliche calamità ed
emergenze di carattere ecologico;
e) l’accertamento delle violazioni alle norme vigenti in materia ambientale.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la regione Campania
promuove l’istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale, svolto
da guardie ambientali volontarie, di seguito denominate GAV,
prevedendone l’autonomia operativa ed un espletamento uniforme delle funzioni
nel territorio regionale.
ARTICOLO 2
Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale
1.Sono preposti alla istituzione di un proprio servizio volontario di
vigilanza ambientale i seguenti enti:
a) le province;
b) le comunità montane;
c) gli enti parco - nazionali e regionali - e gli enti di gestione delle aree
protette;
d) gli enti ed associazioni venatorie, zoofile, ittiche e, in generale, di
protezione ambientale operanti sul territorio nazionale ed iscritti nell’albo
regionale della Campania.
ARTICOLO 3
Guardie ambientali volontarie
1. Sono nominate guardie del servizio volontario di vigilanza ambientale
-GAV-, istituito con la presente legge:
a) i soggetti che hanno frequentato i corsi di formazione professionale
organizzati dalla provincia ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b) ,
secondo le direttive regionali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b) ,
previo superamento dell’esame finale;
b) le guardie volontarie appartenenti agli enti e alle associazioni di cuiall’articolo
2, che hanno frequentato i corsi di aggiornamento , organizzati dalla provincia
ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b) , secondo le direttive regionali
di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b) , previo superamento dell’esame
finale;
c) i soggetti che hanno conseguito la stessa qualifica in altra regione, previa
frequenza di un corso di riqualificazione mirato alla conoscenza dell’ambiente e
della normativa regionale della Campania secondo quanto stabilito nel
regolamento regionale di cui all’articolo 5.
2. Sono previsti corsi di aggiornamento per le guardie ambientali volontarie già
in servizio le cui modalità sono stabilite dalla provincia secondo le linee di
indirizzo del regolamento regionale di cui all’articolo 5.
3. Alle GAV e’ affidata la vigilanza sull’applicazione delle leggi regionali in
materia di protezione della flora, della fauna, della pesca e dell’ambiente nel
suo complesso, ivi comprese le acque marine e dolci.
ARTICOLO 4
Nomina e figura giuridica delle GAV
1. La nomina a guardia volontaria ambientale avviene con provvedimento della
Giunta regionale, su designazione della provincia competente, dopo il
superamento dell’esame finale dei corsi di formazione di cui agli articoli 5 e
6. L’atto di nomina definisce i compiti che ogni guardia ambientale volontaria è
chiamata ad espletare in relazione alle diverse normative ambientali.
2. L’accesso al servizio di cui alla presente legge deve uniformarsi al
principio di pari opportunità tra uomini e donne.
3. Le GAV durante l’espletamento della loro attività sono pubblici ufficiali e
svolgono funzioni di polizia amministrativa assumendo la qualifica degli agenti
di cui alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12, concernente “Norme in materia
di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza”.
4. Le GAV sono dotate di un tesserino di riconoscimento e di un distintivo,
rilasciati dalla provincia competente in conformità al modello indicato dalla
giunta regionale nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 5.
5. L’espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non dà luogo a
costituzione di rapporto di pubblico impiego o, comunque, di lavoro subordinato
ed autonomo in quanto prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
ARTICOLO 5
Funzioni della Regione
1.La regione Campania esercita funzioni di indirizzo e coordinamento del
servizio volontario di vigilanza ambientale.
2. La Giunta regionale, al fine di uniformare le modalità di svolgimento del
servizio sull’intero territorio regionale, entro centoventi giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente,
previa approvazione del Consiglio regionale, emana un regolamento di attuazione
nel quale sono definiti:
a) le linee fondamentali dei programmi di attività;
b) le materie dei corsi di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione ed
i criteri per la composizione delle commissioni di esame e per lo svolgimento
degli esami finali;
c) le direttive per la formulazione del regolamento di servizio;
d) gli schemi generali di convenzione con gli enti e le associazioni
protezionistiche di cui all’articolo 2;
e) il modello del distintivo e del tesserino di riconoscimento delle GAV.
ARTICOLO 6
Funzioni delle province
1. Le funzioni amministrative di organizzazione e gestione del servizio
volontario di vigilanza ambientale sono svolte dalle province.
2. Alle province è affidato il compito di:
a) redigere i programmi per lo svolgimento delle attività;
b) organizzare, sentiti gli enti e le associazioni di cui all’articolo 2, i
corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione delle GAV ;
c) formulare il regolamento di servizio delle GAV ;
d) stipulare le convenzioni con gli enti e le associazioni protezionistiche per
l’espletamento del servizio di cui alla presente legge;
e) stipulare idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile
verso terzi ed assistenza legale connessa con l’attività di servizio delle GAV
ai sensi della legge n. 266/91, articolo 4;
f) provvedere alla dotazione, conservazione e manutenzione dei mezzi e
attrezzature necessari all’espletamento del servizio delle GAV;
g) vigilare e controllare il regolare svolgimento del servizio e l’osservanza
dei compiti affidati e previsti nel decreto di nomina.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a) , b) , c) e d) , sono svolte in
conformità alle linee di indirizzo stabilite nel regolamento regionale di cui
all’articolo 5.
4. Le province presentano alla Giunta regionale una relazione annuale
sull’attività del servizio volontario di vigilanza ambientale.
ARTICOLO 7
Compiti e doveri delle guardie ambientali
1. Le GAV operano, nell’ambito territoriale di competenza, per favorire e
vigilare sull’applicazione delle norme in materia di protezione ambientale ed in
particolare per:
a) prevenire le violazioni delle normative ambientali, con riferimento ai
parchi, alle riserve naturali, alle aree naturali protette ed ai territori
sottoposti a vincolo paesaggistico;
b) svolgere attività di prevenzione e vigilanza in tutti i casi di violazione
della normativa vigente e, soprattutto, in caso di incendi boschivi, degrado
ambientale, abusivismo edilizio, smaltimento dei rifiuti ed escavazione di
materiali;
c) garantire la tutela e valorizzazione dell’ambiente terrestre, marino,
fluviale e lacustre;
d) operare per la protezione della flora, soprattutto di quella endemica e rara,
e della fauna, anche in riferimento allo svolgimento della caccia e della pesca
nonché alla tutela degli animali di affezione;
e) collaborare, con gli enti e gli organismi pubblici competenti, per le
operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di pubblica calamità e di
emergenza;
f) contribuire, con gli organismi preposti, alla sensibilizzazione e
informazione sulle normative in materia ambientale soprattutto nell’ambito
scolastico.
2) Le G.A.V. :
a) svolgono le proprie funzioni con prudenza, diligenza e perizia secondo gli
orari e le modalità previste dal regolamento di servizio di cui all’articolo 6,
lettera c) .
b) compilano in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di
accertamento da trasmettere con tempestività al responsabile del servizio presso
la provincia o l’ente parco, unitamente a fogli di raccolta dei dati ambientali
della zona nella quale hanno prestato servizio;
c) si qualificano esibendo il distintivo ed il tesserino di riconoscimento
rilasciato dalla provincia competente;
d) usano con la massima cura i mezzi e le attrezzature in dotazione di cui hanno
diretta responsabilità;
e) collaborano con tutti gli altri servizi di tutela ambientale per l’attività
di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento dei reati commessi
contro il patrimonio forestale, marittimo, lacustre e fluviale, nonché quello
faunistico ed ittico.
ARTICOLO 8
Sospensione e revoca dal servizio
1. Gli enti locali, gli enti parco e le associazioni di protezione
ambientale sono tenuti a segnalare alla provincia competente ogni violazione dei
doveri di cui all’articolo 7 riscontrata nell’espletamento dei compiti assegnati
alle GAV.
2. La provincia, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, o comunque sulla
base di ogni elemento utile di conoscenza, effettuati gli opportuni accertamenti
e sentito l’interessato, propone alla Giunta regionale di
adottare la sospensione della GAV per un periodo massimo di sei mesi.
3. In caso di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che hanno comportato già
la sospensione dell’attività per almeno due volte e per un periodo complessivo
pari ad almeno dodici mesi, a seguito dell’accertamento di
nuove violazioni, sentito l’interessato nonché l’associazione di protezione
ambientale di appartenenza, la provincia propone alla Giunta regionale la revoca
della nomina.
4. Il provvedimento di revoca è comunicato alla provincia competente ed all’ente
od alla associazione cui appartiene la GAV destinataria del provvedimento.
ARTICOLO 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte
con la legge di bilancio.
2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.
ARTICOLO 10
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Napoli, 23 febbraio 2005
-BASSOLINO-