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Decreto-Legge 30 dicembre 2005, n. 273
Definizione e proroga dei termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti.
(GU n. 303 del 30-12-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la proroga di
termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire la puntuale
attuazione di adempimenti da parte della pubblica amministrazione, nonche' per
corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza
dell'ex Agensud
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e
forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle
attivita' connesse alla definizione delle controversie di cui all'articolo 9-bis
del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data.
Art. 2.
Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche
1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n.
28, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 30 giugno 2006».
Art. 3.
Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, da ultimo prorogato al 31 dicembre
2005 dall'articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 2006, limitatamente agli enti di cui alla tabella «A» del
medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il termine per la revisione dello statuto, l'approvazione del regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'Istituto per la storia del Risorgimento
italiano, nonche' per il rinnovo dei relativi organi statutari, e' prorogato al
31 dicembre 2006.
Art. 4.
Mandato dei Consigli della rappresentanza militare
1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze
della rappresentanza militare, nonche' dei consigli centrali, intermedi e di
base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in
servizio permanente volontario, gia' prorogato al 15 maggio 2006 dall'articolo
5-quater del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 263, e' ulteriormente prorogato
al 30 giugno 2006.
Art. 5.
Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive
1. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti
relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14
del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006 per
le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco
entro il 30 novembre 2004.
Art. 6.
Iscrizioni alla scuola dell'infanzia
1. All'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, le parole:
«2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006» sono sostituite dalle seguenti: «2003-2004,
2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007».
Art. 7.
Universita' «Carlo Bo» di Urbino
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le parole:
«entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci mesi».
Art. 8.
Personale docente e non docente universitario
1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia' prorogati
al 31 dicembre 2005 dall'articolo 10 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006.
Art. 9.
Programma Socrates
1. L'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258,
e' autorizzato ad avvalersi fino al 30 giugno 2006, per la realizzazione del
programma Socrates, del personale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 306.
Art. 10.
Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 180:
1) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31
marzo 2006»;
2) al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2006»;
b) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».
Art. 11.
Procedure di integrazione della documentazione in materia edilizia
1. L'integrazione documentale prevista nell'allegato 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 10, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, puo' essere effettuata
entro il 30 aprile 2006.
Art. 12.
Diritto annuale delle Camere di commercio
1. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le
parole: «2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «2004, 2005 e 2006».
Art. 13.
Edilizia residenziale pubblica
1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le
parole: «ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30
aprile 1999, n. 136» e le parole: «da ratificare entro trentasei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da
ratificare entro il 31 dicembre 2007».
2. I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti dagli
articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia'
prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 19-quinquies del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.
Art. 14.
Attivita' di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole:
«per l'anno 2005» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2006».
Art. 15.
Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006».
Art. 16.
Permanenza in carica del Consiglio nazionale degli studenti universitari
1. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), rinnovato ai
sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, resta in carica, nella
sua attuale composizione, fino al 30 aprile 2007.
Art. 17.
Codice della strada
1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2-bis, ultimo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
b) al comma 2-ter il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli autoveicoli,
i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi,
di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di
precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in
Italia a decorrere dal 1ª gennaio 2007.».
Art. 18.
Giurisdizioni
1. I giudici onorari aggregati il cui mandato scade tra la data di entrata
in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2006, anche per effetto della
proroga disposta dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004,
n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, per
i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo
4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle proprie
funzioni fino al 31 dicembre 2006.
2. All'articolo 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186, le
parole: «nei primi quindici giorni del mese di gennaio» sono sostituite dalle
seguenti: «nei primi quattro mesi dell'anno».
3. La disposizione di cui alla lettera e) del comma 97 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che e' consentita
l'assunzione prioritaria degli idonei dell'ultimo concorso a posti di
consigliere di Stato espletato entro la data del 31 dicembre 2004.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 la dotazione organica del Consiglio di
Stato e' incrementata di una unita' a decorrere dal 1° gennaio 2006. Alla
relativa spesa si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse recate
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 21 luglio 2000,
n. 205.
Art. 19.
Conversione in tecnica digitale del sistema televisivo su frequenze terrestri
1. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole:
«entro l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2008. A tale
fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa
conversione».
Art. 20.
Interventi in materia di ammortizzatori sociali
1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, dopo
le parole: «puo' essere prorogato» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base di
specifici accordi in sede governativa,» e, nel secondo periodo, le parole: «43
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «63 milioni di euro».
2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da
ultimo modificato dall'articolo 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole:
«31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006» e dopo le
parole: «per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» sono inserite le seguenti:
«e di 45 milioni di euro per il 2006».
Art. 21.
Reclutamento nell'Arma dei carabinieri
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
le parole: «per gli anni dal 2001 al 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per
gli anni dal 2001 al 2007».
Art. 22.
Incenerimento dei rifiuti
1. All'articolo 21, commi 1 e 9, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.
133, le parole: «28 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio
2006».
Art. 23.
Disposizioni in materia di energia e attivita' produttive
1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' prorogato al 31 dicembre 2007
ed e' automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi
almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un
anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e
motivate ragioni di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' la facolta' di riscatto
anticipato durante il periodo transitorio, di cui al comma 1, se prevista
nell'atto di affidamento o di concessione.
4. I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la
realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai
sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9
della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno
decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze
finali dell'intervento.
5. I termini, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, previsti per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nei decreti
autorizzativi di impianti che generano emissioni in atmosfera sono prorogati di
sessanta giorni, decorrenti:
a) dalla «messa in esercizio dell'impianto», intesa come data di avvio delle
prime prove di funzionamento del medesimo;
b) dalla «entrata in esercizio dell'impianto», intesa come data successiva al
completamento del collaudo, a partire dalla quale l'impianto, nel suo complesso,
risulta in funzione nelle condizioni operative definitive, ossia quando, decorsi
sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si prevede il passaggio del
rilevamento delle emissioni da base giornaliera a base oraria.
Art. 24.
Termini in materia di assicurazioni
1. L'efficacia dell'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, della legge 29
ottobre 1961, n. 1216, introdotto dall'articolo 353 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
decorre dal 1° gennaio 2007.
Art. 25.
Disposizioni in materia di catasto
1. Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai
sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l'esercizio delle funzioni
previste dall'articolo 66 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, e'
prorogato di un anno.
Art. 26.
Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole:
«31 dicembre 2005», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
Art. 27.
Disposizioni in materia di Consorzi agrari
1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso il predetto termine, entro
trenta giorni il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede alla rideterminazione
della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in
liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria.».
2. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410»;
b) dopo le parole: «di liquidazione, valuta», sono inserite le seguenti: «, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e previo parere
della commissione di cui al comma 1-ter,».
3. All'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, dopo il comma 1-bis, e'
aggiunto il seguente: «1-ter. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e'
istituita una commissione di valutazione delle attivita' dei consorzi agrari. La
commissione e' composta da cinque membri, appartenenti alla pubblica
amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.».
Art. 28.
Personale del Ministero degli affari esteri
1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni
internazionali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, sono prorogate al 31 dicembre 2006.
Art. 29.
Trasformazione e soppressione di enti pubblici
1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
Art. 30.
Credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli
All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le
parole: «nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e nei limiti
della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2005 al
2009» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite della somma di dieci milioni
di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010» e le parole: «da
emanarsi entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi
entro trenta giorni dalla decisione della Commissione europea di approvazione
del regime di aiuti di cui al presente comma».
Art. 31.
Disposizioni in materia di fiscalita' di impresa
1. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati al 28 febbraio 2006. I
termini connessi sono prorogati di dodici mesi.
2. La disposizione di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, riferita all'anno finanziario 2006, e' specificata nel senso che
la stessa si applica al periodo di imposta 2005; conseguentemente il decreto di
cui al comma 340 e' adottato senza l'acquisizione dell'avviso di cui al primo
periodo del medesimo comma.
Art. 32.
Controllo sulla gestione degli enti
1. Il termine previsto dalle disposizioni vigenti per l'invio ai Ministeri
vigilanti dei bilanci degli enti che vi sono tenuti e' prorogato di sessanta
giorni per gli enti che, a decorrere dall'anno 2006, effettuano la trasmissione
in via telematica ai predetti Ministeri nonche', insieme ai conti consuntivi, ai
bilanci di previsione e alle relative variazioni, al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, cui gli stessi sono obbligatoriamente inoltrati
in via telematica, a decorrere dall'esercizio 2007. Con provvedimento del
Ragioniere generale dello Stato, sentiti i Ministeri vigilanti, adottato entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' applicative del presente articolo, incluse quelle
occorrenti per la fase della sua prima attuazione.
Art. 33.
Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy
1. Le risorse gia' previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui al comma
70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrate per
l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
costituiscono il patrimonio della Fondazione appositamente costituita dal
Ministro delle attivita' produttive per la gestione dell'Esposizione permanente
del design italiano e del made in Italy, di cui ai commi 68 e 69 del medesimo
articolo 4, e sono alla Fondazione stessa trasferite entro il 28 febbraio 2006,
al fine di favorirne l'immediata operativita'.
Art. 34.
Servizi pubblici di motorizzazione
1. In relazione alla pubblica utilita' del servizio erogato dal Centro
elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la piena continuita'
nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della
gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23
della legge 18 aprile 2005, n. 62, e' autorizzata, nei limiti della quota di
risorse disponibili per le attivita' del CED, ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo 23 della citata legge n. 62 del 2005, l'ulteriore proroga del contratto
vigente fino al 30 giugno 2006 e, comunque, per il tempo strettamente necessario
al completamento delle procedure per il nuovo affidamento.
Art. 35.
Procedure di reclutamento docenti universitari
1. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n.
230, le parole: «alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui
al comma 5 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, nel rispetto dei limiti di
cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
Art. 36.
Equiparazione dello stato di crisi a quello di insolvenza
1. All'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Ai fini di cui al
primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.».
Art. 37.
Interventi per taluni settori industriali
1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli
interventi di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
estesi alle aree ad elevata specializzazione settoriale del «Tessile -
Abbigliamento - Calzaturiero» individuate dalla regione Puglia nei comuni delle
aree P.I.T. n. 2 Area Nord Barese, P.I.T. n. 4 Area della Murgia e P.I.T. n. 9
Territorio Salentino-Leccese, pubblicate nel supplemento del Bollettino
ufficiale della regione Puglia n. 41 del 16 marzo 2005.
Art. 38.
Disposizioni per il servizio farmaceutico
1. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza
farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, le percentuali di sconto a
carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario
nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45 sono ulteriormente
ridotte, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre
2006, rispetto alla riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 1,
comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
nella misura stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per una maggiore spesa complessiva, a
carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,1 milioni di euro per
l'anno 2006.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 2.100.000,00
per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo
anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2001, n. 27.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39.
Conservazione delle quote dei limiti di impegno per le infrastrutture
1. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1
della legge 1° agosto 2002, n. 166, decorrenti dagli anni 2003 e 2004, non
impegnate al 31 dicembre 2005, costituiscono economie di bilancio e sono
reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei
rispettivi limiti.
Art. 40.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli