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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195
Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
(GU n. 222 del 23-9-2005; ripubblicato, con note, su GU n. 239 del 13-10-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/4/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2003, concernente l'accesso del pubblico all'informazione ambientale,
che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee
(Legge comunitaria 2003);
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, recante attuazione
della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle informazioni
in materia di ambiente;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e
successive modificazioni, recante regolamento per la disciplina delle modalita'
di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante
istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia
di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 giugno 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la funzione
pubblica e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia di
informazione ambientale, e' volto a:
a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle
autorita' pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le
modalita' per il suo esercizio;
b) garantire, ai fini della piu' ampia trasparenza, che l'informazione
ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del
pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli
strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a
tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Avvertenza:
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 13 ottobre 2005, si procedera'
alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo, corredato delle
relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 1986, n. 217.
Si procede alla
ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e
l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2003/4/CE e' pubblicata nella GUCE n. L. 41 del 14 febbraio 2003.
- La direttiva 90/313/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L. 158 del 23 giugno 1990.
- La legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca: «Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge
comunitaria 2003)».
- Il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, reca: «Attuazione della
direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in
materia di ambiente».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, reca:
«Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241».
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»:
«2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti
da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti
all'accesso ai sensi del comma 1.».
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente
e norme in materia di danno ambientale».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Codice in materia di
protezione dei dati personali».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca: «Codice dell'amministrazione
digitale».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione Province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione Nazionale
Comuni, Comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma
scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale
concernente:
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il
suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e
marine, la diversita' biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli
organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi
elementi;
2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti,
anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci
nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente,
individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni
legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto,
anche di natura amministrativa, nonche' le attivita' che incidono o possono
incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e
le misure o le attivita' finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate
nell'ambito delle misure e delle attivita' di cui al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione
della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e
gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli
elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da
qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);
b) «autorita' pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali,
locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di
pubblici servizi, nonche' ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni
pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilita'
amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;
c) «informazione detenuta da un'autorita' pubblica»: l'informazione ambientale
in possesso di una autorita' pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta
o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto;
d) «richiedente»: la persona fisica o l'ente che chiede l'informazione
ambientale;
e) «pubblico»: una o piu' persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le
organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche.
Art. 3.
Accesso all'informazione ambientale su richiesta
1. L'autorita' pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del
presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia
richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.
2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 5 e tenuto conto del termine
eventualmente specificato dal richiedente, l'autorita' pubblica mette a
disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e,
comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero
entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entita' e la complessita'
della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto
termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorita' pubblica informa
tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il
richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.
3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso e' formulata in maniera eccessivamente
generica l'autorita' pubblica puo' chiedere al richiedente, al piu' presto e,
comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di
specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la
propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso
dei cataloghi pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero puo', se lo
ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera c).
4. Nel caso in cui l'informazione ambientale e' richiesta in una forma o in un
formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'autorita'
pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:
a) l'informazione e' gia' disponibile al pubblico in altra forma o formato, a
norma dell'articolo 8, e facilmente accessibile per il richiedente;
b) e' ragionevole per l'autorita' pubblica renderla disponibile in altra forma o
formato.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l'autorita' pubblica comunica al
richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato
richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della
richiesta stessa.
6. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), numero 2), l'autorita' pubblica indica al richiedente, se
da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili,
le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi
d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato
per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia
normalizzata utilizzata.
7. L'autorita' pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o
formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite
reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.
Art. 4.
Cataloghi e punti d'informazione
1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento
dell'informazione ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'autorita' pubblica istituisce e aggiorna almeno annualmente
appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco
delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli
uffici per le relazioni con il pubblico gia' esistenti.
2. L'autorita' pubblica puo' evidenziare nei cataloghi di cui al comma 1 le
informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai
sensi dell'articolo 5.
3. L'autorita' pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di
accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente decreto.
Art. 5.
Casi di esclusione del diritto di accesso
1. L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso in cui:
a) l'informazione richiesta non e' detenuta dall'autorita' pubblica alla quale
e' rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorita' pubblica, se
conosce quale autorita' detiene l'informazione, trasmette rapidamente la
richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso
quale sia l'autorita' pubblica dalla quale e' possibile ottenere l'informazione
richiesta;
b) la richiesta e' manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalita' di
cui all'articolo 1;
c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente generici;
d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di
completamento. In tale caso, l'autorita' pubblica informa il richiedente circa
l'autorita' che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale
detto materiale sara' disponibile;
e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto
dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.
2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la divulgazione
dell'informazione reca pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita' pubbliche,
secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;
b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa
nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilita' per l'autorita'
pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo
quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un
legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza
statistica ed il segreto fiscale, nonche' ai diritti di proprieta' industriale,
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel
caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al
pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volonta' le
informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona
interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in
questione;
h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione,
come nel caso dell'ubicazione di specie rare.
3. L'autorita' pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo
restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una
valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e
l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di
accesso non puo' essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni
nell'ambiente.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l'autorita'
pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia
possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal
diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.
6. Nei casi in cui il diritto di accesso e' rifiutato in tutto o in parte, l'autorita'
pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via
informatica, entro i termini previsti all'articolo 3, comma 2, precisando i
motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame
prevista all'articolo 7.
Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, reca:
«Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273.
- Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vedi note alle premesse.
Art. 6.
Tariffe
1. L'accesso ai cataloghi previsti all'articolo 4 e l'esame presso il
detentore dell'informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto
stabilito all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, relativamente al rilascio di copie.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'autorita' pubblica puo', in casi
specifici, applicare una tariffa per rendere disponibile l'informazione
ambientale, dalla stessa determinata sulla base del costo effettivo del
servizio. In tali casi il pubblico e' adeguatamente informato sulla entita'
della tariffa e sulle circostanze nelle quali puo' essere applicata.
3. Nei casi in cui l'autorita' pubblica mette a disposizione l'informazione
ambientale a titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione della
raccolta e della pubblicazione dell'informazione l'impone, puo' essere prevista
una tariffa calcolata sulla base del mercato. Detta tariffa e' predeterminata e
pubblica.
Note all'art. 6:
- L'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 cosi' recita:
«Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi). - 1. Il
diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto
al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia
di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.».
Art. 7.
Tutela del diritto di accesso
1. Contro le determinazioni dell'autorita' pubblica concernenti il diritto
di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3,
comma 2, il richiedente puo' presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo
la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto
1990, n. 241, ovvero puo' chiedere il riesame delle suddette determinazioni,
secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n.
241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti
delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per
l'accesso di cui all'articolo 27 della citata
legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o
periferiche dello Stato.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 25, commi 4, 5, 5-bis e 6 e 27 della legge
7 agosto 1990, n. 241: «Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso e
ricorsi). - 1.-3. (Omissis).
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento
dello stesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente puo' presentare
ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero
chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni
comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al
difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato tale richiesta e' inoltrata presso la commissione per l'accesso di cui
all'art. 27. Il difensore civico o la commissione per l'accesso si pronunciano
entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente
tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la
commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne
informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non
emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione del difensore civico o della commissione, l'accesso e'
consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico
o alla commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di
ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore
civico o alla commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per motivi
inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la commissione
provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si
pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente
il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione
III del capo I, del titolo I, della parte III del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo
decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati
personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai
documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede
il parere, obbligatorio e non vincolante, della commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la
pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre
quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
decisione.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e
nei casi previsti dal comma 4 e' dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al
tribunale amministrativo regionale, il quale decide in Camera di consiglio entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i
difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso
presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, il ricorso puo' essere proposto con istanza presentata al
presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui e' assegnato il
ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene
deciso con ordinanza istruttoria adottata in Camera di consiglio. La decisione
del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa,
al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalita' e negli stessi
termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio
personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione puo' essere
rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purche' in possesso della
qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione
dei documenti richiesti.».
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). - 1. E'
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La commissione e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e' presieduta dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai
Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla
legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i
dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. E' membro di diritto della
commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri
che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della
commissione. La commissione puo' avvalersi di un numero di esperti non superiore
a cinque unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
3. La commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si
procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle
Camere nel corso del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono
determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
5. La commissione adotta le determinazioni previste dall'art. 25, comma 4;
vigila affinche' sia attuato il principio di piena conoscibilita' dell'attivita'
della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente
legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attivita' della
pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio
dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari
che siano utili a realizzare la piu' ampia garanzia del diritto di accesso di
cui all'art. 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel
termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa
richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art.
18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente
articolo».
Art. 8.
Diffusione dell'informazione ambientale
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, l'autorita' pubblica rende
disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie
attivita' istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di
telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita' pubblica stabilisce, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per
rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati
elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di
telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita'
pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in
attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:
a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti
legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto
l'ambiente;
b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente; c) le relazioni
sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), se
elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorita' pubbliche;
d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6,
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le eventuali
relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove
predisposte;
e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attivita' che
incidono o possono incidere sull'ambiente;
f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorita' in
applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in
materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui puo' essere richiesta
o reperita l'informazione, a norma dell'articolo 3;
g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli
elementi dell'ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero il
riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale puo' essere richiesta o
reperita a norma dell'articolo 3.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazione ambientale puo'
essere resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e a banche
dati elettroniche, anche gestiti da altre autorita' pubbliche, da rendere
facilmente accessibili al pubblico.
5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente, causata
da attivita' umane o dovuta a cause naturali, le autorita' pubbliche,
nell'ambito dell'espletamento delle attivita' di protezione civile previste
dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e dalle altre
disposizioni in materia, diffondono senza indugio le informazioni detenute che
permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a
prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano all'informazione
raccolta dall'autorita' pubblica precedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, a meno che tale informazione non sia gia' disponibile in
forma elettronica.
Note all'art. 8:
- L'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, cosi' recita:
«6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato
dell'ambiente.».
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: «Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile».
Art. 9.
Qualita' dell'informazione ambientale
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio garantisce, se
possibile, che l'informazione ambientale detenuta dall'autorita' pubblica sia
aggiornata, precisa e confrontabile.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici elabora, se necessario, apposite specifiche tecniche da
approvare con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, (Regolamento recante approvazione dello
statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a
norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300),
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2002, n. 222, supplemento
ordinario):
«Art. 15 (Sistema integrato di informazione e monitoraggio dell'ambiente e del
territorio). - 1.-4. (Omissis).
5. Tali attivita' sono svolte in collaborazione con le Agenzie regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso gruppi di lavoro. Gli
schemi delle specifiche tecniche, comprensive dei livelli di aggregazione e di
elaborazione dei dati, sono approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo.».
Art. 10.
Relazioni
1. A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008, entro il 30 dicembre di
ogni anno, l'autorita' pubblica trasmette al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio i dati degli archivi automatizzati previsti agli articoli
11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352,
relativi alle richieste d'accesso all'informazione ambientale, nonche' una
relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del
presente decreto.
2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio elabora, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e secondo le
modalita' definite a livello comunitario, una relazione sulla attuazione del
presente decreto.
3. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea.
Detta relazione e', altresi', presentata dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio al Parlamento e resa accessibile al pubblico.
4. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6,
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' pubblicata dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio con modalita' atte a garantire l'effettiva
disponibilita' al pubblico.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 12, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, (Regolamento per la disciplina delle
modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241), (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992, n.
177):
«Art. 11 (Archivio delle istanze di accesso). - 1. Al fine di consentire il piu'
celere ed agevole esercizio del diritto di accesso, ciascuna amministrazione
istituisce, presso i propri uffici, archivi automatizzati delle richieste di
accesso.
2. Gli archivi contengono i dati ricognitivi, soggettivi, oggettivi e
cronologici della richiesta di accesso e sono costantemente aggiornati con le
informazioni attinenti al relativo corso.
3. I dati contenuti nei singoli archivi periferici confluiscono in un archivio
centralizzato costituito presso ciascuna amministrazione, collegato
telematicamente con i suoi uffici centrali e periferici per l'accesso diretto ai
dati.
4. A tal fine, le amministrazioni costituiscono uffici centrali e periferici
contenenti le informazioni relative ai singoli procedimenti amministrativi,
nonche' un archivio centralizzato contenente i dati legislativi e normativi
relativi ai procedimenti di competenza.
5. Con appositi accordi le amministrazioni definiscono i termini e le modalita'
tecniche per lo scambio, con sistemi automatizzati, delle informazioni contenute
nei rispettivi archivi.
6. Gli archivi devono essere compatibili con quello generale costituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, a questo fine, il Presidente del
Consiglio dei Ministri adotta un apposito atto di indirizzo e coordinamento nei
confronti delle regioni, su conforme parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome.
7. In attesa che le amministrazioni interessate provvedano a realizzare gli
archivi automatizzati, sono costituiti appositi archivi cartacei contenenti le
stesse informazioni.».
«Art. 12 (Archivio centralizzato delle amministrazioni pubbliche). - 1. Ai fini
dell'aggiornamento dell'archivio generale costituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le amministrazioni forniscono alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri i dati e le notizie ritenuti necessari e individuati in
appositi questionari dalla commissione per l'accesso, alla quale vengono
periodicamente comunicate le risultanze delle elaborazioni effettuate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'archivio viene organizzato e gestito sulla base di apposite direttive della
commissione per l'accesso, che si avvale all'uopo del proprio ufficio di
segreteria.».
- Per l'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, vedi note all'art.
8.
Art. 11.
Aspetti organizzativi e procedimentali delle regioni e degli enti locali
1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti
organizzativi e procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali
debbono definire per l'attuazione del presente decreto sono individuati sulla
base di accordi, da raggiungere in sede di Conferenza unificata ai sensi della
legge 5 giugno 2003, n. 131, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Nell'ambito di tali accordi sono individuati:
a) le modalita' di coordinamento tra le Autorita' pubbliche;
b) i livelli minimi omogenei di informazione al pubblico in applicazione
dell'articolo 5, comma 4, in coerenza con le norme in materia di protezione di
dati personali e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di
riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico;
c) i criteri di riferimento per l'applicazione dell'articolo 5;
d) le modalita' di produzione della relazione annuale sull'applicazione del
presente decreto.
Art. 12.
Norme finanziarie e abrogazioni
1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
autorita' pubbliche si adeguano alle disposizioni del presente decreto.
2. Le autorita' pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui
agli articoli 3, comma 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di cui al comma 1 nell'ambito
delle proprie attivita' istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
4. E' abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri;
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie;
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Fini, Ministro degli affari esteri;
Castelli, Ministro della giustizia;
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze;
Baccini, Ministro per la funzione pubblica;
La Loggia, Ministro per gli affari regionali;
Visto, il Guardasigilli: Castelli