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Decreto 19 settembre 2005
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Norme per la progettazione, la costruzione e l'approvazione dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame utilizzato in agricoltura.
(GU n. 286 del 9-12-2005)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
che ha approvato il «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che
ha approvato il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada» e successive modificazioni;
Visti i decreti ministeriali 27 settembre 1982, 30 maggio 1984, e 27 maggio 1985
che recano norme per la progettazione, costruzione, approvazione e mantenimento
in servizio dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame;
Considerata l'esigenza di adeguare i criteri di costruzione e di approvazione
dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame a standard
comunitari, al fine di perseguire il miglioramento della sicurezza dei trasporti
e la semplificazione delle procedure di approvazione;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Per liquame, si intendono le deiezioni animali, nonche' i percolati, le
acque di lavaggio, gli effluenti del macero di prodotti agricoli, utilizzati in
agricoltura quali fertilizzanti.
2. Per spandiliquame, si intende un veicolo, semovente o trainato, attrezzato
con serbatoio e con gli eventuali dispositivi di scarico e di spargimento,
adibito alla movimentazione, al trasporto e alla distribuzione del liquame
utilizzato in agricoltura.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai veicoli destinati al trasporto su
strada di liquame non assimilabile alle materie, di cui alle disposizioni degli
allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci
pericolose su strada (ADR).
Art. 3.
Norme e disposizioni
1. Per quanto attiene ai requisiti di sicurezza specifici ed ai relativi
metodi di verifica per la progettazione e per la costruzione, ai veicoli
spandiliquame, ivi compresi i loro dispositivi di spargimento o iniezione, si
applicano le pertinenti norme UNI EN in vigore.
2. Ai fini dell'omologazione e/o all'accertamento dei requisiti di idoneita'
alla circolazione, ai veicoli spandiliquami si applicano le norme prescritte in
materia per le macchine agricole e quelle contenute nel decreto ministeriale 2
maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni.
3. Per essere ammesso alla circolazione su strada, lo spandiliquame, e' soggetto
all'omologazione del tipo, se prodotto in serie, ovvero all'accertamento dei
requisiti di idoneita' alla circolazione, ai sensi dell'art. 107 del nuovo
codice della strada.
4. Agli spandiliquame, si applicano inoltre le disposizioni contenute
nell'allegato al presente decreto.
Art. 4.
Norme transitorie
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore
obbligatoriamente trascorso un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. E' consentita l'applicazione delle disposizioni del presente decreto a fronte
di richiesta formale da parte del costruttore dei veicoli.
Art. 5.
Norme abrogate
1. I decreti ministeriali 27 settembre 1982, 30 maggio 1984 e 27 maggio 1985
sono abrogati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19 settembre 2005
Il Ministro: Lunardi
Allegato
CARATTERISTICHE GENERALI
1. I veicoli spandiliquame sono ammessi alla circolazione su strada se sono
progettati in modo tale da mantenere il liquame trasportato in diretta
comunicazione con l'ambiente esterno o, comunque, permanentemente a pressione
atmosferica.
2. Ai fini del riconoscimento della portata utile del veicolo e' ammissibile non
tener conto della capacita' del serbatoio installato, a condizione che tale
serbatoio sia dotato di:
a) appositi tramezzi o frangiflutti, trasversali e longitudinali, conformi alle
disposizioni di cui al punto 6.8.2.1.20 dell'Accordo europeo relativo al
trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR);
b) un dispositivo che impedisca il superamento del livello massimo del liquame
trasportato, compatibile con la portata utile del veicolo, ovvero un indicatore
di livello non alterabile, esterno al serbatoio ed atto a segnalare il
raggiungimento del predetto livello massimo del liquame trasportato.