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Decreto 7 novembre 2005
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n.298 Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato.
(GU n. 36 del 13-2-2006)
Corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, integrato e corretto dal
decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, concernente il riordino delle
carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, concernente il nuovo ordinamento del
Corpo forestale dello Stato e successive modificazioni e integrazioni; Visto
l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e
successive modificazioni che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali per la disciplina del corso di formazione
dirigenziale per la nomina a primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo
forestale dello Stato;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 3;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo
forestale dello Stato maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2005;
Ritenuto, rispetto a quanto osservato dal Consiglio di Stato nella predetta
adunanza, di non operare una distinzione nell'attribuzione del punteggio delle
prove di esame di fine corso, consistenti nella discussione di due elaborati
scelti dai frequentatori tra le materie indicate dalla commissione di esame ed
in un colloquio, ma di effettuare una valutazione complessiva, in analogia a
quanto previsto per il corso di formazione dirigenziale per il personale della
Polizia di Stato, al fine di conseguire il principio di omogeneita' di
disciplina sancito dalla citata legge 31 marzo 2000, n. 78;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 2737
Ris. del 12 ottobre 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento del corso
di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente del ruolo dei
dirigenti del Corpo forestale dello Stato, le modalita' di svolgimento
dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine
corso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155,
e' il seguente:
"5. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le
modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione
della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro
competente, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni.".
- Il testo dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e' il
seguente:
"Art. 3 (Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato). - 1. Il
Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino dei
ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire,
tenuto conto delle rispettive specificita', omogeneita' di disciplina con i pari
qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti
disposizioni transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello
Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione
delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonche' delle
modalita' di progressione di carriera e del corso di formazione;
b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per
l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di
primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a), e
prevedendo altresi' la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;
c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove
qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle
modalita' di accesso, di formazione e di progressione.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del ruolo
dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di
ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del
Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giomi;
gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed
agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica per il parere delle commissioni parlamentari
competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700
milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8.".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il
seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.".
Art. 2.
Finalita' del corso
1. Il corso di formazione dirigenziale, ad indirizzo professionale, ha la
durata di tre mesi ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze e le
competenze di carattere giuridico, tecnico e gestionale necessarie per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali nel Corpo forestale dello Stato e per
l'assunzione delle connesse responsabilita'.
Art. 3.
Piano di studio
1. Il piano di studio del corso, contenente le materie, gli incarichi di
insegnamento ed i relativi programmi, nonche' gli esami, le prove e gli altri
obiettivi formativi, e' stabilito con decreto del Capo del Corpo forestale dello
Stato.
2. Il piano di studio si articola in due macroaree, a loro volta suddivise in
aree, la prima relativa alla figura del dirigente e all'organizzazione e l'altra
relativa alle funzioni istituzionali.
3. Le attivita' didattiche costituiscono un percorso formativo coerente con le
finalita' del corso.
Art. 4.
Articolazione del corso
1. I corsi hanno di norma carattere residenziale. Il percorso formativo e'
sviluppato dal calendario settimanale delle attivita' che costituisce per i
frequentatori orario di servizio.
2. Le attivita' didattiche si svolgono di massima nelle ore antimeridiane e
pomeridiane, dal lunedi' al venerdi' e sono articolate in ore didattiche e pause
di intervallo per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore
effettive settimanali.
Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attivita' possono
essere organizzate anche in orari e giornate diversi ed in eccedenza rispetto al
limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero
nelle quattro settimane successive, della giornata festiva eventualmente non
fruita.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice dell'esame finale del corso e' nominata con
decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato ed e' presieduta da un
dirigente del Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore a
dirigente superiore e composta da un numero pari di componenti non inferiore a
quattro, individuati tra i docenti del corso.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo del Corpo
forestale dello Stato.
3. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o piu' componenti ed un
segretario supplenti in caso di impedimento dei titolari.
Art. 6.
Esame finale e formulazione dei giudizi di idoneita'
1. Al termine del corso, i funzionari sostengono un esame finale consistente
nella discussione di due elaborati ed in un colloquio, su argomenti compresi
nelle aree tematiche sviluppate durante il corso.
2. La commissione di esame provvede a stabilire gli argomenti nell'ambito dei
quali i frequentatori sceglieranno di svolgere gli elaborati ed a fissare, in
relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna degli
stessi.
3. Le prove d'esame formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che
si conclude con il giudizio di "insufficiente profitto", "sufficiente profitto",
"buon profitto", "segnalato profitto".
4. Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a "sufficiente
profitto".
Art. 7.
Sessioni straordinarie
1. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal presidente
della commissione di esami, non si presentano all'esame finale vengono
considerati rinunciatari e non superano il corso.
2. I frequentatori che per malattia o per altro grave motivo accertato dal
presidente della commissione di esami, non abbiano potuto partecipare all'esame
finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi
entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame medesimo.
Art. 8.
Graduatoria finale
1. Ai fini della nomina alla qualifica di primo dirigente e della
determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale e' formata
sulla base del giudizio finale, dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno
riportato il giudizio di "segnalato profitto", "buon profitto", "sufficiente
profitto". 2. A parita' di valutazione, ha precedenza il frequentatore meglio
posizionato nella graduatoria per lo scrutinio per merito comparativo,
effettuato ai fini dell'ammissione al corso.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto a visto ed
alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 novembre 2005
Il Ministro: Alemanno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1,
foglio n. 114