Copyright © AmbienteDiritto
Legge 4 febbraio 2005, n.11
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
(GU n. 37 del 15-2-2005)
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita'
1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione
italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione
europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarieta', di
proporzionalita', di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:
a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la
Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee, della incompatibilita' di norme legislative e regolamentari
dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento
comunitario;
c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'ambito della
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Art. 2.
Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei
1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di
formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti
comunitari e dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei
compiti di cui alla presente legge, e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari
europei (CIACE), che e' convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il
Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri
Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle
tematiche inseriti all'ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche
le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui
delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle
associazioni rappresentative degli enti locali.
3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite
dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato
tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche
comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o
da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o
alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna
delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano
anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli
assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, e'
convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con
il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati,
rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con
decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3.
Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni
comunitarie e dell'Unione europea
1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonche' gli atti
preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono
trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per
l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data
presunta per la loro discussione o adozione.
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di
consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti
dalla Commissione delle Comunita' europee.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui
progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche
comunitarie informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle
proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle
riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo,
riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro
richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del
Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche
comunitarie riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore
interesse decisi o in discussione in ambito comunitario e informa i competenti
organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri
dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo
svolgimento delle stesse.
7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi
parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di
indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite
del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche
comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati,
delle eventuali osservazioni espresse da soggetti gia' consultati nonche'
dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e sull'attivita' dei cittadini e delle imprese.
Art. 4.
Riserva di esame parlamentare
1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo puo' procedere alle attivita' di
propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione
europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di
cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea
la riserva di esame parlamentare.
2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o
di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo puo' apporre, in sede
di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare
sul testo o su una o piu' parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle
Camere il testo sottoposto alla decisione affinche' su di esso si esprimano i
competenti organi parlamentari.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alle Camere di avere
apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei Ministri
dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta
comunicazione, il Governo puo' procedere anche in mancanza della pronuncia
parlamentare alle attivita' dirette alla formazione dei relativi atti comunitari
e dell'Unione europea.
Art. 5.
Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative
alla formazione di atti normativi comunitari
1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono
trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le
politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla
Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle
province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e
delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o
adozione.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e
alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e
sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e
delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province
autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del
ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono
trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro
per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della
Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle
province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia
attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e
una o piu' regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine
di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata
sopravvenuta, il Governo puo' procedere anche in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei
Ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei
Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di
Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni
dalla predetta comunicazione, il Governo puo' procedere anche in mancanza della
pronuncia della predetta Conferenza alle attivita' dirette alla formazione dei
relativi atti comunitari.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e
delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata
all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente
quello della discussione in sede comunitaria, il Governo puo' comunque procedere
alle attivita' dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di
coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province
autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai
fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per
materia, in sede di Unione europea.
8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche
comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il
tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle
regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno
delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche
comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo,
riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle
proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome
che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il
Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresi', su richiesta della
predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione
europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle
materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano
inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende
assumere.
11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche
comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione
europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza,
entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n.
131.
Note all'art. 5:
- L'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), cosi' recita:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella
Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro
trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto
e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con
deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza
l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati
sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici
giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive».
- L'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59), cosi' recita:
«Art. 3 (Partecipazione all'Unione europea). - 1. (Omissis).
2. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilita' per l'attuazione degli
impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente si
avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale
struttura si avvale, altresi', per il coordinamento, nella fase di
predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato
competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti
sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da
sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione
europea.
3. (Omissis)».
- L'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Cost. 18 ottobre 2001, n.3), cosi'
recita:
«Art. 5 (Attuazione dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione sulla
partecipazione delle regioni in materia comunitaria). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie
di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari,
partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attivita' del
Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della
Commissione europea, secondo modalita' da concordare in sede di Conferenza
Stato-regioni che tengano conto della particolarita' delle autonomie speciali e,
comunque, garantendo l'unitarieta' della rappresentazione della posizione
italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni
del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Nelle materie che spettano alle regioni ai sensi dell'art. 117, quarto
comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che puo' essere anche un
Presidente di Giunta regionale o di provincia autonoma, e' designato dal Governo
sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di
cooperazione tra Governo, regioni a statuto ordinario e a statuto speciale
stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni. In attesa o in mancanza di tale
accordo, il Capo delegazione e' designato dal Governo. Dall'attuazione del
presente art. non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, il Governo puo' proporre ricorso dinanzi alla
Corte di giustizia delle Comunita' europee avverso gli atti normativi comunitari
ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle regioni o delle province
autonome. Il Governo e' tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia
richiesto dalla Conferenza Stato-regioni a maggioranza assoluta delle regioni e
delle province autonome».
Art. 6.
Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti
normativi comunitari
1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3
riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli
enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. Tali progetti e atti sono altresi' trasmessi, per il tramite della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative
degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le
associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente
del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono
richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.
2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie convoca
alle riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 esperti designati dagli enti
locali secondo modalita' da stabilire in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo
entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in
mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede
comunitaria, il Governo puo' comunque procedere alle attivita' dirette alla
formazione dei relativi atti comunitari.
Art. 7.
Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni
relative alla formazione di atti comunitari
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche
comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i
progetti e gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 3 riguardanti materie di
particolare interesse economico e sociale. Il CNEL puo' fare pervenire alle
Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai
sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine,
il CNEL puo' istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o piu'
comitati per l'esame degli atti comunitari.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche
comunitarie, al fine di assicurare un piu' ampio coinvolgimento delle categorie
produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL,
apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le
associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunita' montane e
ogni altro soggetto interessato.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n.
936 (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro):
«Art. 10 (Attribuzioni). - 1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 99,
secondo e terzo comma, della Costituzione, il CNEL:
a) esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e proposte sui piu' importanti
documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale, anche con
riferimento alle politiche comunitarie;
b) esamina, in apposita sessione, la relazione previsionale e programmatica che
il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del
tesoro sono tenuti a presentare al Parlamento a norma dell'art. 15 della legge 5
agosto 1978, n. 468;
c) approva in apposite sessioni con periodicita' da esso stesso stabilita,
ovvero, in relazione ad esigenze specifiche, su richiesta delle Camere o del
Governo, rapporti predisposti da apposito comitato o dalla commissione di cui
all'art. 16 sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del
lavoro, sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione
collettiva, procedendo ad un esame critico dei dati disponibili e delle loro
fonti, al fine di agevolare l'elaborazione di risultati univoci sui singoli
fenomeni;
d) esprime proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in
sessioni semestrali, dettando a tal fine proprie direttive agli istituti
incaricati di redigere il rapporto di base;
e) esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche
comunitarie e la loro attuazione e a tal fine mantiene i contatti con i
corrispondenti organismi delle Comunita' europee e degli altri Stati membri;
f) contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di
politica economica e sociale esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su
richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province autonome;
g) puo' formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie di
cui ai punti precedenti, previa presa in considerazione da parte dell'assemblea
con le stesse modalita' previste per la propria iniziativa legislativa;
h) compie studi e indagini di propria iniziativa, sulle materie di cui ai punti
precedenti;
i) ha l'iniziativa legislativa;
l) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge».
«Art. 12 (Contributo all'elaborazione della legislazione). - 1. Le osservazioni
e le proposte del CNEL vengono trasmesse al Governo, nonche' alle Camere e alle
regioni e alle province autonome, che ne disciplinano le modalita' di
utilizzazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
2. Nelle materie di cui all'art. 10 il CNEL puo' far pervenire alle Camere e al
Governo i contributi che ritiene opportuni anche in riferimento all'attivita'
delle Comunita' europee e di organismi internazionali ai quali l'Italia
partecipa».
Art. 8.
Legge comunitaria
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria
competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche
comunitarie informa con tempestivita' le Camere e, per il tramite della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali
e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti
normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle
Comunita' europee.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche
comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate,
lo stato di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica
del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le
risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo
alle misure da intraprendere per assicurare tale conformita', agli organi
parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei
presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per
la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza
le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformita' dei propri
ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.
4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3,
il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche
comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri
Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un
disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; tale titolo e'
completato dall'indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall'anno di
riferimento.
5. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:
a) riferisce sullo stato di conformita' dell'ordinamento interno al diritto
comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto,
in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita'
europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi
comunitari da parte della Repubblica italiana;
b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
c) da' partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle
direttive il cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui
termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi
previsti per l'esercizio della delega legislativa;
d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi
dell'articolo 11, nonche' l'indicazione degli estremi degli eventuali
regolamenti di attuazione gia' adottati;
e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e
province autonome si e' provveduto a dare attuazione alle direttive nelle
materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento
eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco e'
predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque,
non oltre il 25 gennaio di ogni anno.
Art. 9.
Contenuti della legge comunitaria
1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento
comunitario e' assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in
contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti
oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunita'
europee nei confronti della Repubblica italiana;
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli
atti del Consiglio o della Commissione delle Comunita' europee di cui alle
lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al
Governo di delega legislativa;
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le
direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali
conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;
f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali
le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per
dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di
cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di
decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni
comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;
h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui
all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformita' ai principi e
nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3.
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici
pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla
legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti
interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del
servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le
tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
Note all'art. 9:
- L'art. 117 della Costituzione, cosi' recita:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni
nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva
nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non apportenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezioni
del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni,
province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologia e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle meterie di legislazione
esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle
regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane
hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinanti da leggi dello Stato.».
Art. 10.
Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento
comunitario
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche
comunitarie puo' proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei
provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze
degli organi giurisdizionali delle Comunita' europee e dell'Unione europea che
comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti
anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria
relativa all'anno in corso.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per i rapporti con il
Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame
parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza
legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie
informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove
necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato
tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio
dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei
Ministri le opportune iniziative ai tini dell'esercizio dei poteri sostitutivi
di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della
Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e
16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in
materia.
4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di
disposizioni attuative delle medesime, la cui delega e' contenuta in leggi
diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della
delega, ove non in contrasto con il diritto comunitario, e in aggiunta a quelli
contenuti nelle normative comunitarie da attuare, sono adottati nel rispetto
degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge
comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli
altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa(*)
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresi', all'emanazione di
testi unici per il riordino e 1'armonizzazione di normative di settore nel
rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.
(*) N.d.R.: comma così sostituito dall'art. 2 della L. n. 29/2006 (Legge comunitaria 2005). Il testo previgente recava: "4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega e' contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati."
Note all'art. 10:
- Per l'art. 117 della Costituzione, vedi le note all'art. 9.
- L'art. 120 della Costituzione, secondo comma, cosi' recita:
«Il Governo puo' sostituirsi a organi delle regioni, delle citta' metropolitane,
delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita'
e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita'
giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione».
Art. 11.
Attuazione in via regolamentare e amministrativa
1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
gia' disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le
direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge
comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge
comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede
l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d). 2. I regolamenti di
cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con
gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento e' acquisito il
parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni
dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento e' altresi' acquisito, se cosi'
dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai
quali
gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato
il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni
dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche
in mancanza di detti pareri.
3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali,
nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da
attuare:
a) individuazione della responsabilita' e delle funzioni attuative delle
amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarieta';
b) esercizio dei controlli da parte degli organismi gia' operanti nel settore e
secondo modalita' che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerita';
c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformita' alle
peculiarita' socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;
d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali
modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della
loro adozione.
5. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non
disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e
non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con
regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da
parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli
altri Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono attuate le successive
modifiche e
integrazioni delle direttive.
6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalita'
della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i
principi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni
necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le
autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti
all'applicazione della nuova disciplina.
7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, comma
1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese o minori entrate.
8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere
adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel
dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali
adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza
del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria,
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere
cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono
sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Note all'art. 11:
- Per l'art. 117 della Costituzione, vedi le note all'art. 9.
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina l'attivita' di
Governo e rdinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della
loro emanazione».
- L'art. 20, comma 5; della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), cosi'
recita:
«5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o
il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta».
Art. 12.
Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via
regolamentare
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, la legge comunitaria puo'
disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare
mediante regolamento ai sensi dell'articolo 11, si provveda con la procedura di
cui al comma 2 del medesimo articolo 11.
Art. 13.
Adeguamenti tecnici
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia'
recepite nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui
all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere
adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel
dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali
adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza
del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano
l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del
carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.
Note all'art. 13:
- Per l'art. 117 della Costituzione, vedi le note all'art. 9.
Art. 14.
Decisioni delle Comunita' europee
1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla
Commissione delle Comunita' europee, destinate alla Repubblica italiana, che
rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano
rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie,
consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa
con essi, ne riferisce al Consiglio dei Ministri.
2. Il Consiglio dei Ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della
decisione, emana le direttive opportune per l'esecuzione della decisione a cura
delle autorita' competenti.
3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una
provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma
interessata interviene alla riunione del Consiglio dei Ministri, con voto
consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche
comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla
Commissione delle Comunita' europee alle Camere per la formulazione di eventuali
osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di
competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono
trasmesse altresi' agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle
province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.
Art. 15.
Relazione annuale al Parlamento
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una
relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare
riferimento alle attivita' del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri
dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne
dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli
affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con
l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana
nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari
e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria,
sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti
normativi che rivestono rilievo di politica generale;
c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale,
l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con
riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunita' europee
per cio' che concerne l'Italia;
d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonche' le
osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della
Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle
province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei
provvedimenti conseguentemente adottati;
e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle
attivita' svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno
in corso.
Art. 16.
Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province
autonome
1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza,
possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di
competenza concorrente la legge comunitaria indica i principi fondamentali non
derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle
contrarie disposizioni eventualmente gia' emanate dalle regioni e dalle province
autonome.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare
attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza
legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva
attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie.
3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le
disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi
comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle
condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo
periodo.
4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui
hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive
ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del
soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli
obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti
dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia
esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge
comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, e' esercitata mediante
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalita'
di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Note all'art. 16:
- Per l'art. 117 della Costituzione, vedi le note all'art. 9.
- L'art. 8 della citata legge n. 59 del 1997, cosi' recita:
«Art. 8. - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonche' le
direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione
l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con
deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza
l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo
adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i
successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri e' tenuto a riesaminare i
provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico,
nonche' le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono
trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e
coordinamento dello Stato:
a) l'art. 3, legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle
parole da: "nonche' la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e
con la Comunita' economica europea", nonche' il terzo comma del medesimo
articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle,
ed";
c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita'
amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie,
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano";
d) l'art. 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di
indirizzo e coordinamento";
e) l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'art. 17
della legge 16 maggio 1970. n. 281».
Art. 17.
Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni sei mesi, o
anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione
speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata
alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse
regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui
risultati emersi da tale sessione.
2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:
a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli
atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
b) sui criteri e le modalita' per conformare l'esercizio delle funzioni
regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1,
comma 1;
c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 8 sulla base di quanto
previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato
interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza
di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Note all'art. 17:
- L'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), cosi' recita:
«Art. 5 (Rapporti tra regioni e Unione europea). - 1. La Conferenza
Stato-regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno
al fine di:
a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli
atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza
di queste ultime;
b) esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge che reca:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea». Decorso il termine di venti giorni dalla
richiesta del parere, il disegno di legge e' presentato al Parlamento anche in
mancanza di tale parere».
- L'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari),
cosi' recita:
«Art. 2 (Competenze del comitato interministeriale per la programmazione
economica). - 1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
salve le attribuzioni del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'azione
necessaria per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche
comunitarie: a) esamina le connessioni fra le politiche delle Comunita' europee
e la programmazione economica nazionale;
b) elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede
comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa
interessate nonche' per la partecipazione finanziaria dello Stato al
bilancio comunitario;
c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia
comunitari che nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti,
dettando altresi' i criteri generali per il controllo della spesa.
2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si attengono,
nelle materie di rispettiva competenza, il comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI) e il comitato interministeriale
per la politica economica estera (CIPES).
3. Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa
parte dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonche' del comitato
interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attribuite a tali
comitati sono esercitate su iniziativa dei Ministri competenti d'intesa col
suddetto Ministro».
Art. 18.
Sessione comunitaria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche
comunitarie convoca almeno una volta l'anno, o anche su richiesta delle
associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali
interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di
interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalita'
per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali
all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 19.
Utilizzo di strumenti informatici
1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui
alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per
le politiche comunitarie puo' avvalersi di strumenti informatici.
Art. 20.
Regioni a statuto speciale e province autonome
1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto
previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.
Art. 21.
Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della
Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate,
derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita
indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.
Nota all'art. 21:
- Per l'art. 117 della Costituzione, si vedano le note all'art. 9.
Art. 22.
Abrogazioni
1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.
2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, e' abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Note all'art. 22:
- Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), abrogati
dalla presente legge, recavano rispettivamente:
«Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari».
«Adeguamenti tecnici»
- La legge 9 marzo 1989, n. 86, abrogata dalla presente legge, recava «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari».
Data a Roma, addi' 4 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli