Copyright © AmbienteDiritto
Testo coordinato del Decreto-Legge 30 dicembre 2004, n.314
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004), coordinato con la legge di conversione 1° marzo 2005, n. 26 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: «Proroga di termini».
(GU n. 50 del 2-3-2005)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di
conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Bilanci di previsione degli enti locali
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno
2005 da parte degli enti locali e' prorogato al 31 marzo 2005.
(( 1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si
applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3,
del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2004, n. 140 )).
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (disposizioni
urgenti in materia di enti locali. Proroga dei termini di deleghe legislative),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140,
reca: «Art. 1 (Disposizioni per l'approvazione dei bilanci di previsione 2004).
- 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004
da parate degli enti locali e' prorogato al 31 maggio 2004.
2. Le disposizioni dell'art. 1, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti
l'ipotesi di scioglimento prevista dall'art. 141, comma 1, lettera c),
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano per l'esercizio
finanziario 2004, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli
enti
locali.
3. La procedura prevista dall'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75,
si applica per l'esercizio finanziario 2004 anche nell'ipotesi di scioglimento
per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di
riequilibrio previsti dall'art. 193 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000».
Art. 1-bis.
Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di
spese in conto capitale
(( 1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 gennaio 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «30 aprile 2005» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, cosi' come modificato dalla presente legge:
«27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di
spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un
apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e
prestiti S.p.a. Il fondo e' dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le
anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i
relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai
commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 dal
Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di
euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. direttamente ai soggetti beneficiari
secondo indicazioni e priorita' fissate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa
depositi e prestiti S.p.a., entro il 30 aprile 2005, le spese che presentano le
predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si
riferiscono, nonche' le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti
beneficiari».
Art. 1-ter.
Contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente e dei beni
culturali
(( 1. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
l'ultimo periodo e' soppresso.
2. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, e'
sostituito dal seguente:
«29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua,
in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli
enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei
contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non
risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati
secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto
pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalita', la dichiarazione
di assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di
destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del
finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun
anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito
dal predetto decreto» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 28 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo
sviluppo economico, e' autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005,
di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la
concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a
tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo
economico e sociale del territorio».
Art. 1-quater.
Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili
(( 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i
termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il
31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle
annualita' d'imposta 2000 e successive )).
Riferimenti normativi:
- L'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente), reca:
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). - 1. Salvo quanto previsto
dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a
carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al
sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non
possono essere prorogati.».
Art. 2.
Procuratore nazionale antimafia
1. Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di
entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie
funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di eta'. (( Ai fini
delle procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si
considera vacante da tale data )).
Art. 3.
Liberazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di
terzi
1. L'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.
395, cosi' come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «30
giugno 2006».
Riferimenti normativi:
- L'art. 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente), reca:
«Art. 22 (Disposizioni transitorie). - 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1,
del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, e' prorogato alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui all'art. 22 e comunque non oltre il 1° luglio
2001.
1-bis. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno
2006, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore e
di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilita',
capacita' finanziaria e capacita' professionale, essere iscritti all'albo degli
autotrasportatori per conto terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione
d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra
impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attivita'.
1-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 continuano
ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 16 maggio 1991,
n. 198, e decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448, del Ministro dei
trasporti.» )).
Art. 4.
Finanziamento provvisorio alle regioni
1. Entro il (( 30 aprile 2005, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 )), il Governo approva le proposte normative per adeguare
il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel titolo
V della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi
finanziarie. Sino alla detta data e' sospesa l'applicazione dell'articolo 7 del
decreto legislativo n. 56 del 2000, nonche' l'efficacia del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, adottata ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. (( Sino alle
medesima data, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere anticipazioni, salvo conguaglio, per le finalita' dell'articolo 13,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, ferme restando,
relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 )).
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali),
reca:
«Art. 2 (Compiti). - 1. Al fine di garantire partecipazione delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano a tutti i processi decisionali di
interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza
Stato-regioni:
a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 3;
b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;
c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale
e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti o
soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse
aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province
di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra il Governo, le regioni e
province di Trento e di Bolzano secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione
delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province di
Trento e di Bolzano, anche a fini di perecuazione;
g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti
pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di
pubblico interesse;
i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi
che svolgono attivita' o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni
concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e
delle regioni di uffici statali e regionali.
2. Ferma la necessita' dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle
lettere f), g) ed i) del comma 1 e' espresso, quando non e' raggiunta l'unanimita',
della maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da assessori da
essi delegati a rappresentarli nella singiola seduta.
3. La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente sentita in ordine agli
schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo
nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e
di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i
provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure
di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Conferenza e' sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il
Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame,
anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di
urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni
e' consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:
a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di
conversione dei decreti-legge;
b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al
parere delle commissioni parlamentari.
6. Quando il parere concerne provvedimenti gia' adottati in via definitiva, la
Conferenza Stato-regioni puo' richiedere che il Governo lo valuti ai fini
dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.
7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati
raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in
ordine ai quali si e' pronunciata.
8. Con le modalita' di cui al comma 2 la Conferenza Stato-regioni delibera,
altresi':
a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e
terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto
dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si
discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'art.
1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionale
individuati, ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni
soppressi ai sensi dell'art. 7.
9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'art.
5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della
sanita' di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 7 e 13 del decreto legislativo n. 56 del
18 febbraio 2000 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133):
«Art. 2 (Compartecipazione regionale all'IVA). - 1. E' istituita una
compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA.
2. A decorrere dall'anno 2001, la compartecipazione regionale all'IVA per
ciascun anno e' fissata nella misura del 25,7 per cento del gettito IVA
complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in onsiderazione,
al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.
3. L'importo della compartecipazione regionale all'IVA di cui al comma 2 e'
attribuito alle regioni utilizzando come indicatore di base imponibile la media
dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello regionale negli
ultimi tre anni disponibili.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il
Ministero della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono
stabilite annualmente entro il 30 settembre di ciascun anno per il triennio
successivo, per ciascuna regione sulla base dei criteri previsti dall'art. 7:
a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al comma 3;
b) la quota di concorso alla solidarieta' interregionale;
c) la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale;
d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.».
«Art. 7 (Fondo perequativo nazionale e criteri per le assegnazioni alle
regioni). - 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica il "Fondo perequativo nazionale"
al fine di consentire che una parte del gettito della compartecipazione all'IVA
venga destinata alla realizzazione degli obiettivi di solidarieta'
interregionale. Le quote di compartecipazione all'IVA di cui all'art. 2, comma
4, lettere b) e c), e l'entita' del Fondo perequativo nazionale sono determinate
annualmente con le procedure di cui all'allegato A).
2. Al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le
proprie funzioni, di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali
ed uniformi su tutto il territorio nazionale e per tener conto delle capacita'
fiscali insufficienti a far consentire tali condizioni e dell'esigenza di
superare gli squilibri socio-economici territoriali, la determinazione delle
quote di cui all'art. 2, comma 4, lettera d), e' effettuata in funzione di
parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacita' fiscale, le cui
distanze rispetto alla media dovranno essere ridotte del 90 per cento, ai
fabbisogni sanitari e alla dimensione geografica di ciascuna regione, come
definiti e determinati dalle specifiche tecniche di cui all'allegato A). A
decorrere dal 2004 possono essere apportate modifiche alle specifiche tecniche
di cui al predetto allegato A), relativamente al parametro della dimensione
geografica, con il decreto di cui all'art. 2, comma 4. Le quote di cui al
presente comma sono fissate in modo tale da assicurare comunque la copertura del
fabbisogno sanitario alle regioni con l'insufficiente capacita' fiscale.
3. Per l'anno 2001 a ciascuna regione e' comunque corrisposto un importo pari
alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito
derivante dall'aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle
benzine di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 4. L'importo cosi' determinato
viene rapportato all'importo della compartecipazione all'IVA determinato in
applicazione dell'art. 2, comma 2, e al fine di individuare la quota di
incidenza della spesa storica.
4. Per gli anni 2002 e 2003 la quota di cui al comma 3 e' ridotta del 5 per
cento ogni anno. A decorrere dall'anno 2004, per una efficace implementazione
dei criteri di perequazione, la quota di cui al comma 3 e' ridotta di un
ulteriore 9 per cento ogni anno fino a totale azzeramento nel 2013. Le risorse
che residuano in ciascuno anno sono ripartite in base ai parametri di cui
all'allegato A).».
«Art. 13 (Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP alle regioni a statuto
ordinario). - 1. A decorrere dall'anno 2001 sono soppressi l'art. 41, comma 1, e
42, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e cessano
di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le disposizioni
previste dagli articoli 38 e 39, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo n.
446 del 1997.
2. Per l'anno 2001, ai fini della determinazione del Fondo nazionale di parte
corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni a statuto ordinario
si considera come dotazione propria il gettito dell'addizionale regionale
all'IRPEF, commisurato all'aliquota dello 0,5 per cento e il gettito dell'IRAP
al netto dell'ammontare della quota di cui all'art. 26, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, delle spettanze determinate, per il
medesimo anno 2001, in applicazione dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, nonche', limitatamente alla regione Toscana, della somma
spettante ai sensi dell'art. 4 della legge 8 aprile 1999, n. 87.
3. Per il periodo 2001-2004 e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo di garanzia
per compensare le regioni a statuto ordinario delle eventuali minori entrate
dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello
0,5 per cento rispetto alle previsioni delle imposte medesime contenute nel
documento di programmazione economico-finanziaria.
4. Per le regioni a statuto ordinario che realizzano in ciascuno degli anni
relativi al periodo 2001-2004 un gettito complessivo dell'IRAP e
dell'addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per
cento superiore a quello previsto, si provvede al recupero delle eventuali
maggiori entrate a valere sulle somme spettanti ai sensi dell'art. 7 ovvero
sulle spettanze a titolo di compartecipazione all'accisa delle benzine.
5. Alla quantificazione del fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni da
accreditare sui conti correnti di cui all'art. 40, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in essere presso la tesoreria centrale
dello Stato in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti
dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato finanziamento della
spesa sanitaria corrente. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono stabilite le modalita' di attuazione delle
disposizioni del presente comma.
7. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6
si considerano i gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF,
commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento, affluiti sui conti correnti
infruttiferi di tesoreria centrale di cui all'art. 40 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.».
- Il comma 184 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2005), reca:
«184. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione dell'incremento del
finanziamento a carico dello Stato:
a) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma 6, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli
anni 2005, 2006 e 2007, e' autorizzato a concedere alle regioni a statuto
ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 164, al
netto di quelle indicate al comma 181, da accreditare sulle contabilita'
speciali di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere
presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento
delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento
della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla
deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie
regionali;
b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella
misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di
finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE
per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni
delle medesime regioni;
c) all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di
finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001 per
l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei
confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli
adempimenti di cui ai commi 173 e 181;
d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell'art. 2 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonche' della stipula dell'intesa di cui al
comma 173, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento
corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla
deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal
2005;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero
rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle
regioni per gli esercizi successivi.».
Art. 4-bis.
Adeguamento degli edifici scolastici
(( 1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
306, e' prorogato di sei mesi )).
Riferimenti normativi:
- L'art. 9 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 (Proroga o differimento di
termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, reca:
«Art. 9 (Fornitura e manutenzione dei locali scolastici). - 1. Al fine di
consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a
norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze,
possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'art. 15, comma 1,
della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005,
relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi
programmi di intervento.
1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualita' di
cui all'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, e' prorogata al 31 dicembre 2006.
1-ter. Ove le regioni ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del
termine relativo all'adeguamento al decreto ministeriale 26 agosto 1992 del
Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16
settembre 1992, la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti per i
quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei
vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di
conformita' previsto dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.».
Art. 5.
Personale a tempo determinato della Croce Rossa
1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attivita'
dell'Associazione italiana della Croce Rossa, la medesima e' autorizzata a
prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i contratti di lavoro a tempo determinato,
sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in
applicazione delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale che li hanno
determinati.
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2001), reca: (Attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES).
Art. 6.
Contributi allo spettacolo dal vivo
1. In attesa della riforma della disciplina in materia di spettacolo dal
vivo, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, i vigenti criteri e
modalita' per l'erogazione dei contributi alle relative attivita', di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, sono confermati per l'anno 2005. I termini per la
presentazione delle relative domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle attivita' in materia
di spettacolo si applica la disciplina prevista dall'art. 23, comma 6, del
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 27 febbraio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2003, ((
come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e
le attivita' culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004 )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva
nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni,
province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; rdinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle regioni.
La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni,
le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine
alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- La legge 30 aprile 1985, n. 163 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 104 del 4 maggio 1985), reca: (Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello spettacolo).
- Il comma 6 dell'art. 23 del decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 1° aprile 2003 (Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore
delle attivita' teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico
per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), reca:
«6. In considerazione dell'emanazione, del presente decreto ad attivita' gia'
iniziata, per il solo anno 2003 la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
e' autorizzata a liquidare, in ragione del cinquanta per cento dell'ultima rata
del contributo percepito con riferimento al triennio 2000-2002, anticipazioni
sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare
domanda di contributo anche nei termini previsti dal comma 1, che siano stati
destinatari del contributo per piu' di tre anni e che abbiano regolarmente
documentato l'attivita' dell'ultimo triennio.».
- Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del
24 maggio 2004 (Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle
attivita' teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), reca:
«Art. 3 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. In considerazione
dell'emanazione del presente decreto ad attivita' gia' iniziata, per il solo
anno 2004 la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e' autorizzata a
liquidare, in ragione del cinquanta per cento del contributo percepito con
riferimento all'anno 2003, una anticipazione sui contributi ancora da assegnarsi
a soggetti che abbiano presentato regolare domanda di contributo nei termini
previsti dall'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 27 febbraio 2003 del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e che abbiano regolarmente
documentato l'attivita' dell'ultimo triennio. Con successivo provvedimento del
direttore generale per lo spettacolo dal vivo potranno essere stabilite garanzie
in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente articolo.».
Art. 6-bis.
Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali
(( 1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalla seguenti: «31
dicembre 2005»;
b) al comma 3, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«31 marzo 2006» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive
modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 180 (Misure di sicurezza). - 1. Le misure minime di sicurezza di cui agli
articoli da 33 a 35 e all'allegato B), che non erano previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31
dicembre 2005.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di
strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in
tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'art. 34
e delle corrispondenti modalita' tecniche di cui all'allegato B), descrive le
medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria
struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di
sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare,
anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un
incremento dei rischi di cui all'art. 31, adeguando i medesimi strumenti al piu'
tardi entro il 31 marzo 2006.».
Art. 6-ter.
Termini per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994
(( 1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383,
gia' differiti dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con
modificazioni dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti
al 30 giugno 2005 )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, (Regolamento
concernente i contribuiti al pagamento degli interessi ai fini della ripresa
delle attivita' fa parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali
della prima decade del mese di novembre 1994 in sostituzione delle disposizioni
contenute nel D.M. 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro, nonche' le modalita'
per l'annullamento delle revoche gia' avvenute ai sensi delle medesime
disposizioni).
«Art. 1 (Documentazione delle spese sostenute con i finanziamenti agevolati). -
1. Entro il 31 marzo 2004 le imprese che hanno beneficiato dei contributi
previsti dall'art. 2, comma 2 e dell'art. 3, comma 2, della legge, qualora non
abbiano gia' provveduto, presentano alla banca finanziatrice le fatture o altra
idonea documentazione che attesti le spese sostenute, ai fini della ripresa
dell'attivita', non prima del 4 novembre 1994 e non oltre il 31 dicembre 2001,
anche in difformita' con le voci di spesa preventivate nei piani di
investimento, purche' attinenti all'attivita' di impresa, unitamente ad una
relazione dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto. Possono
essere ricomprese tra le predette spese anche quelle sostenute per l'estinzione
dei finanziamenti connessi con l'attivita' d'impresa antecedenti al mese di
novembre 1994, nonche' quelle derivanti da lavori svolti in economia, con
attrezzature e personale di pertinenza dell'impresa, finalizzati alla
ricostruzione dell'azienda o dimostrate mediante autocertificazione. La banca
trasmette la predetta documentazione e la relazione ricevuta a MCC S.p.a. ovvero
ad Artigiancassa S.p.a.
Art. 2 (Modalita' e termini di presentazione delle domande di revisone delle
revoche e di riammissione alla agevolazioni). - 1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento le imprese di cui all'art. 1, comma
1, nei confronti delle quali siano state assunte da parte di MCC S.p.a. o di
Artigiancassa S.p.a. deliberazioni di revoca totale o parziale dei contributi
medesimi per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
decreti ministeriali 23 marzo 1995, presentano alla banca che ha concesso il
finanziamento oggetto di revoca dell'intervento agevolativo domanda di revisione
dalla revoca e di riammissione alle agevolazioni.
2. Alla domanda e' allegata la documentazione della spesa sostenuta, qualora
diversa da quella gia' in possesso di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. e la
relazione dell'impresa beneficiaria di cui all'art. 1.
3. La banca, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette a
MCC S.p.a. o ad Artigiancassa S.p.a. la documentazine di cui al comma 2,
corredato di una relazione sullo stato del finanziamento agevolato.».
Art. 6-quater
Occupazioni d'urgenza
(( 1. E' differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21
dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, in materia di efficacia dei
decreti di occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di
ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 )).
Riferimenti normativi:
- Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni (Disposizioni
urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di
agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonche' di personale
di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione
commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina
tributaria concernente taluni fondi immobiliari), reca:
«Art. 1 (Proroga dei contratti di lavoro presso il CNIPA). - 1. Il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubbica, e' autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo
determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004, ed in essere alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La predetta proroga non puo'
comunque superare la data del 31 dicembre 2004.».
Art. 6-quinquies.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici
sanitari di radiologia medica
(( 1. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza
nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall'art. 1, commi 1,
1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31
dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni
dai provvedimenti di finanza pubblica )).
Riferimenti normativi:
- I commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, dell'art. 1, del decreto-legge 12 novembre
2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1
(Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario),
recano:
«Art. 1 (Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri
dipendenti ed emergenza infermieristica).
- 1. In caso di accertata impossibilita' a coprire posti di infermiere e tecnico
sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le
Aziende unita' sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie
assistenziali e le case di riposo previa autorizzazione della Regione e nei
limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di
organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'art. 19 e 20-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, hanno facolta',
non oltre il 31 dicembre 2003:
a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica
che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro da non oltre cinque
anni nel rispetto della procedura di cui all'art. 24 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001;
b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori
delle ipotesi previste dall'art. 31 del CCNL integrato del 20 settembre 2001,
per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalita' ed i criteri
indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo.
1-bis. La facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta, non oltre il 31 dicembre
2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti
delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico
ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non oltre
il 31 dicembre 2003, le Aziende unita' sanitarie locali, le Aziende ospedaliere,
le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo, previa
autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti in
forza di un contratto con l'azienda prestazioni orarie aggiuntive rese al di
fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di
dipendenza, tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono
assimilate, ancorche' rese all'amministrazione di appartenenza al lavoro
subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i
contributi versati all'INAIL.
3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici
sanitari di radiologia medica dipendenti dalla stesa Amministrazione, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno dal almeno sei mesi;
b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come
certificate dal medico competente;
c) non beneficiarie, nel mese in cui e' richiesta la prestazione aggiuntiva, di
istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi
titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.
4. L'Amministrazione interessata utilizza in via proritaria le prestazioni
aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attivita'
delle sale operatorie.
5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di
appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura
compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, letterea b), 2 e 5 si applicano, ai sensi
dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino
all'entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque, non
oltre la data del 31 dicembre 2003.».
Art. 6-sexies.
IVA agricola
(( 1. Le disposioni di cui all'articolo 34, comma 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano con decorrenza
dal 1° gennaio 2006 )).
Riferimenti normativi:
- Il comma 10 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto); reca: «Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli).
1. - 9. (Omissis). - 10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36, le
attivita' svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i
prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso
unitariamente considerate.».
Art. 6-septies.
Iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da aziende con
meno di quindici dipendenti o licenziati per giustificato motivo oggettivo
(( 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 135, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «31
dicembre 2005» e le parole: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come
modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Disposizioni in materia di sostegno al
reddito). - 1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma
17, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di iscrizione
nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche
meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a
riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, e' prorogato
fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31
dicembre 2005 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle
liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per l'anno
1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000, e 2001 nonche'
di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148(3), convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), previa rendicontazione.».
Art. 6-octies.
Codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinari
(( 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla
distribuzione dei medicinali veterinari, di cui all'articolo 13-undecies, comma
1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e' prorogato al 31 dicembre 2007 )).
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 1 dell'art. 13-undecies del decreto-legge 25 ottobre 2002,
n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza), reca:
«Art. 13-undecies (Proroga del termine per l'applicazione di un codice a barre
relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari). - 1. Il termine per
l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali
veterinari di cui all'art. 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto
ministeriale 16 maggio 2001, n. 306 del Ministro della sanita', e' prorogato al
1° settembre 2005.».
Art. 6-nonies.
Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis del decreto-legge n.
143 del 1991
(( 1. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma
6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e' differito al 1° luglio 2005 )).
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 6-bis dell'art. 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (Provvedimenti
urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio), reca: «Art. 5 (Sanzioni, procedure, controlli). - 6-bis. La
violazione della prescrizione di cui all'art. 1, comma 2-bis, per un importo
fino a Euro 250.000,00 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino
al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a Euro
250.000,00 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per
cento del saldo.».
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.