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Legge 23 dicembre 2005, n.266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
(GU n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n.211)
(testo coordinato alle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di
7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di
competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006.
2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in
20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l'anno 2007 e
3.150 milioni di euro per l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 225.000
milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico
degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare e'
determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di
euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle
previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela
della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla
dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati
alla riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al
Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all'articolo 2 della legge 27
ottobre 1993, n. 432. L'eventuale diversa destinazione di quota parte di tali
proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea della
compatibilita' con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita presentato all'Unione europea.
6. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unita' previsionali di base
degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi
intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono
rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente
legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera
lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
[7. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2006, le amministrazioni dello Stato,
escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente
impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da
ciascuna unita' previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi,
retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero
non frazionabili in dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi
internazionali, obblighi derivanti
dalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno e rate di
ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva
agli effetti della responsabilita' contabile. ]
(*) N.d.R.: Comma abrogato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
8. Per assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio, resta comunque ferma
la possibilita' di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente
normativa, e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
9. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a
soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, esclusi le universita', gli enti di ricerca e gli
organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potra' essere superiore al
40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. (comma così modificato
per effetto del D.L. 223/2006)
10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalita'. (comma
così modificato per effetto del D.L. 223/2006)
11. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di
quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006
non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2004.
12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle regioni,
alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale.
13. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unita' previsionali di base
degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti
fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono
rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla presente
legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera
lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i centri di
accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro
dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di
marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e
la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di
armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare
d'appalto.
15. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun
Ministero e' istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi
indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio
relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto
della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi,
delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle
classificate spese obbligatorie.(*)
16. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per
l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione
nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi
confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le
unita' previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.(*)
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 3, c. 34 della L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285:
"34. A decorrere dall’esercizio
2008 i commi 15 e 16 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
cessano di avere efficacia. Le disponibilità dei fondi da ripartire per i
trasferimenti correnti per le imprese, di cui ai predetti commi, sono destinate
alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate nell’elenco 3 della
medesima legge n. 266 del 2005."
17. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse con la
salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per
l'anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del
bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di
base interessate del medesimo stato di previsione.
18. Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti e'
incrementato, a decorrere dall'anno 2006, di 10 milioni di euro.
19. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311,
resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall'anno 2006.
20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di
assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio, le autorizzazioni di spesa
direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono
rideterminate le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base degli
stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione
non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle
spese in annualita' ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle
Tabelle C ed F della presente legge, nonche' a quelli concernenti i fondi per i
trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui,
rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione della
spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da
ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale e'
costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti
dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del
fondo e' disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli
Uffici centrali del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e
alla Corte dei conti per la registrazione.
21. Qualora nel corso dell'esercizio l'Ufficio centrale del bilancio segnali che
l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del
Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto
delle originarie previsioni di spesa, il Ministro dispone con proprio decreto,
anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o
dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o piu' capitoli di
bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi,
assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonche'
spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle
entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad
obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualita' relative ai
limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione e'
disposta su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con
riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di
realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attivita' non
risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro e'
comunicato, anche con evidenze informatiche, al Presidente del Consiglio dei
ministri che ne da' comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Le disponibilita'
dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di
variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di
previsione della spesa.
22. A decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio
delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare
il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilita' e crescita
presentato agli organi dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome,
degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, hanno l'obbligo
di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di
prezzo-qualita' ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l'acquisto di
beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai
sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantita' fisiche dei
beni acquistati e il volume dei servizi non puo' eccedere quelli risultanti
dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione degli
obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto
il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente
derivanti dai predetti contratti. L'accertamento dei presupposti di cui al
presente comma e' effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
[23. In considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra
strutturale adottati dalla Commissione europea per la verifica degli adempimenti
assunti in relazione al patto di stabilita' e crescita, a decorrere dall'anno
2006 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con eccezione
degli enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per un importo
non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente
triennio.
24. Per garantire effettivita' alle prescrizioni contenute nel programma di
stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, in attuazione dei principi
di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della
Costituzione e ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, in
particolare come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi
dei trasferimenti erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti al
patto di stabilita' interno, delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo
spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel
2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel
precedente quinquennio per la stessa finalita'. Nei confronti delle regioni e
delle province autonome viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti
statali a qualsiasi titolo spettanti.
25. Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto di immobili
da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.
26. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati
con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilita' e crescita, le
amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere, utilizzando
il sistema web laddove previsto, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una comunicazione contenente
le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili
per esigenze di attivita' istituzionali o finalita' abitative entro trenta
giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalita' e lo schema
della comunicazione di cui al periodo precedente. Tale comunicazione e' inviata
anche all'Agenzia del territorio che procede a verifiche sulla congruita' dei
valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi
competenti per le eventuali responsabilita'.](*)
(*) Nota: Commi 23-26 abrogati
dall'art. 1, c. 694 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
27. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un Fondo
da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni
di euro, di 30 milioni di euro per l’anno 2007 e di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra
le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.(*)
(*) Nota: Comma così modificato
dall'art. 1, c. 1344 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine,
e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un
Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel
corso della gestione tra le unita' previsionali di base con decreti del Ministro
dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
29. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un Fondo
da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una
dotazione, per l'anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro
della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede
alla ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base del centro di
responsabilita' "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione.
30. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione
delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e'
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e
delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalita' di prosecuzione dei predetti interventi.
31. Il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa determinano
con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalita' di calcolo del
tasso da corrispondere a decorrere dal 1° gennaio 2005 sulle giacenze dei conti
correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la
raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una
riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo
dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005.
32. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi
compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non
possono superare complessivamente l'ammontare di 2.193 milioni di euro.
(comma così modificato per effetto del D.L. 223/2006)
33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900
milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attivita'
produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i
pagamenti effettuati.
34. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese
relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del
corrispondente importo pagato nell'anno 2004.
35. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilita' speciali aperte presso le
sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre
pagamenti per un importo complessivo superiore all'80 per cento di quello
rilevato nell'esercizio 2005.
36. La disposizione di cui al comma 35 non si applica alle contabilita' speciali
intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato,
alle contabilita' speciali di servizio istituite per operare girofondi di
entrate contributive e fiscali, alle contabilita' speciali aperte per interventi
di emergenza e alle contabilita' speciali per interventi per le aree depresse e
per l'innovazione tecnologica.
37. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle
finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35 per effettive, motivate e
documentate esigenze. L'accoglimento della richiesta, ovvero l'eventuale diniego
totale o parziale, e' disposto con decreto dirigenziale.
38. Fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per
l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle
contabilita' speciali, di cui all'articolo 585 del regolamento di cui al regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di
tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati
anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli
accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al
regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, e' versata ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio
2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto
dell'importo di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni
di euro per l'anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento puo' essere
incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma
38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38 e'
contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la restituzione
parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la
riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.
41. La quota del fondo patrimoniale dell'Istituto per il credito sportivo
costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da
restituire allo Stato, gia' stabilita con il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze del 22 luglio 2005, e' rideterminata nella misura di 450 milioni
di euro. La restituzione avviene con le modalita' e nel termine del 29 dicembre
2005 previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7
dicembre 2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno
stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
42. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103),
dopo le parole: "editoriali e simili;" sono inserite le seguenti: "energia
elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di
scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;".
L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
43. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per
l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dagli uffici metrici provinciali e
trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono
altresi' soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di
misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attivita'
produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle
aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio
2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze
depositate dalle Camere di commercio nelle contabilita' speciali di tesoreria
unica e' disposto in cinque annualita' entro il 30 giugno di ciascuno degli anni
dal 2006 al 2010.
46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di
entrate non potra' superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo
delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle di cui al
successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le
quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato
delle pubbliche amministrazioni, nonche' a quelle riguardanti l'attuazione di
interventi cofinanziati dall'Unione europea.
47. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le
parole: "degli uffici giudiziari", sono aggiunte le seguenti: ", e allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti
il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali". Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali e' autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per
l'anno 2006.
48. Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonche' le somme di cui all'articolo 1, comma 8,
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno
2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo
2961.
49. E' fatto divieto alle Autorita' vigilanti di approvare i bilanci di enti ed
organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente
dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni
di cui al comma 48.
50. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti
pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di
enti, societa', persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con
una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del
predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministro competente.
51. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche
amministrazioni, le stesse possono, nell'ambito delle risorse disponibili e
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, stipulare
convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto
informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni.
A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi
informatici e telematici che assicurino l'integrita' del messaggio nella fase di
trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale o
altri strumenti tecnologici che garantiscano l'integrita' legale del contenuto,
la marca temporale e l'identita' dell'ente certificatore che presidia il
processo. Il concessionario del servizio postale universale ha facolta' di
dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche i documenti
cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i
dirigenti preposti alla certificazione di conformita' del documento informatico
riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su supporto cartaceo,
generate mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto
di legge l'originale da cui sono tratte se la conformita' all'originale e'
assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
52. Le indennita' mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono
rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi
dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e'
diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle
indennita' mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia
ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
53. E' altresi' ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai
sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n.
212.
54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in
riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla
data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennita' di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province
e delle regioni, ai presidenti delle comunita' montane, ai presidenti dei
consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti
degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati
enti;
b) le indennita' e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri
circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunita' montane;
c) le utilita' comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi
collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica
rivestita.(*)
(*) Nota: Con sentenza n. 157 dell'8 maggio 2007, la Corte Costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 54, nella parte in cui si
riferisce ai titolari degli organi politici regionali.
55. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un
periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del
medesimo comma 53.
56. Le somme riguardanti indennita', compensi, retribuzioni o altre utilita'
comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla
data del 30 settembre 2005.
57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un
periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non
puo' stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo
superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre
2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.
58. Le somme riguardanti indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre
utilita' comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo,
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque
denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente
ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30
settembre 2005.
59. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un
periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del
medesimo comma 58.
60. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e 59 si
applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nonche' agli
altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il cui
trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti delle
citate strutture. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'indennita' di carica
spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della
Scuola superiore dell'economia e delle finanze e' ridotta del 10 per cento e non
puo' essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal
presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
61. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al
Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione
sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti
effetti finanziari.
62. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura
ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei componenti del
Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dei componenti
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10
per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La
riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della
magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali,
del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana,
dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria e' proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo
complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.
63. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60,
nonche' le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la
Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare,
affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano
alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio
sanitario nazionale.
65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di
competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di
contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel
rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle
medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini
e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione
con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di
venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le
deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono
esecutive.
66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entita' della
contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di
cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481,
e' fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita'
della contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei
ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della
delibera.
67. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, cui e' riconosciuta
autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi
relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente
l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati,
sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione, ivi
compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori
economici quale condizione di ammissibilita' dell'offerta nell'ambito delle
procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima
applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo
0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici puo', altresi', individuare quali servizi siano
erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo
effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente
comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalita' e
della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo
dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono
essere adottate dall'Autorita' ai sensi del comma 65. In via transitoria, per
l'anno 2006, nelle more dell'attivazione delle modalita' di finanziamento
previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell'Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con
il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvedera' a
versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' disciplinata l'attribuzione
alla medesima Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze
necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla
sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.
68. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo
periodo, le parole: "nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione
di spesa di cui al comma 2" ed il secondo periodo sono soppressi. L'articolo 40,
comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' abrogato. [L'articolo 2, comma
38, lettera b), e il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono
abrogati.](N.d.R:
Periodo soppresso con D.L. n. 6 del 17 gennaio 2006, pubblicato nella GU n. 13
del 17 gennaio 2006)
68-bis. Fermo restando il comma
66 del presente articolo, l'entita' della contribuzione a carico dei soggetti
operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, gia' determinata ai sensi
dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995,n. 481,
resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi
risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore
della presente legge. Successive variazioni della misura, necessarie ai fini
della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalita'
della contribuzione possono essere adottate dalla Autorita' per l'energia
elettrica e il gas entro il predetto limite massimo dell'uno per mille dei
ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente
precedente la variazione stessa, con la medesima procedura disciplinata dal
comma 65. L'articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e'
abrogato.(N.d.R: Il
comma 68-bis. aggiunto con D.L. n. 6 del 17 gennaio 2006, è stato così
modificato in sede di conversione del D.L. 273/2005 in L. n. 51/2006)
69. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e'
inserito il seguente:
"7-bis. L'Autorita', ai fini della copertura dei costi relativi al controllo
delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni
dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo
16, comma 1. A tal fine, l'Autorita' adotta criteri di parametrazione dei
contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attivita' di controllo
delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione
sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non
superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e
massime della contribuzione".
[70. All'articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, la parola: "diecimila" e' sostituita dalla seguente:
"mille".
71. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione
delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, sono direttamente versati all'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici.]
(N.d.R.: i commi 70 e 71 sono stati
abrogati per effetto dell'art. 256 del D.Lgs. 163/2006)
72. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e' sostituito dal seguente:
"2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo
da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del
recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono
accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilita' speciale soggetta ai
vincoli del sistema di tesoreria unica".
73. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso
l'ente pubblico economico "Agenzia del demanio", sono determinate con la legge
di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.
74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono
rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio
consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello
Stato, relativamente alle unita' previsionali di base dello stato di previsione
dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno
precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.(*)
(*) Nota: Comma così modificato
dall'art. 1, c. 1232 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
75. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato l'andamento
dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base
all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unita' previsionali di
base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla
presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto
generale delle amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari
precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori
normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo
in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74.
76. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.
77. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al
livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unita'
previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge e alla
verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle
convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, puo' con proprio decreto, da emanare entro il
mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le
nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed
aggiornare il predetto elenco 4.
78. E' autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici
anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali. All'interno di
tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:
a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse
nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
[b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel
settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali
di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili;](*)
c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i
capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all'1 per cento
delle risorse disponibili;
d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro
sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle
opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di
infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione
economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento
delle risorse disponibili;
e) realizzazione delle opere di cui al "sistema pedemontano lombardo,
tangenziali di Como e di Varese", in una misura non inferiore al 2 per cento
delle risorse disponibili;
f) completamento del "sistema accessibilita' Valcamonica, strada statale 42 -
del Tonale e della Mendola", in una misura non inferiore allo 0,5 per cento
delle risorse disponibili;
g) realizzazione delle opere di cui al "sistema accessibilita' della
Valtellina", per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;
h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e
delle infrastrutture portuali di competenza di Autorita' portuali di recente
istituzione e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
i) interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui
alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento
di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore
al 2 per cento delle risorse disponibili;
l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilita'
accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all'1 per
cento delle risorse disponibili;
m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale 12, con
collegamento alla strada provinciale 450, per un importo di 1 milione di euro
annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;
n) opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della
viabilita' di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all'1,5
per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo
rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo;
o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di
interesse storico, artistico e culturale per un importo di 4 milioni di euro per
quindici anni, nonche' gli interventi di restauro della Domus Aurea.
(*) N.d.R.: Lettera soppressa dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
79. Infrastrutture Spa e' fusa per incorporazione con effetto dal 1° gennaio
2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume tutti i beni, diritti
e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il
patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
anche processuali.
80. L'atto costitutivo della Cassa depositi e prestiti Spa non subisce
modificazioni.
81. La Cassa depositi e prestiti Spa continua a svolgere, attraverso il
patrimonio separato, le attivita' connesse agli interventi finanziari intrapresi
da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo
quanto previsto dal citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i mutui
contratti da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della
presente legge sono integralmente garantiti dallo Stato.
82. Nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 81, continuano ad applicarsi
le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa, ivi comprese quelle relative al
regime fiscale e al patrimonio separato.
83. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo
degli atti e delle relative iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice
civile, omessa ogni altra formalita'.
84. Sono concessi, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a Ferrovie dello Stato Spa o a
societa' del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a
decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta
velocita'/alta capacita' Torino- Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a
decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete
tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. (*)
(*) Nota: Comma così sostituito
dall'art. 1, c. 975 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
85. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le
parole: "di procedure" sono inserite le seguenti: "cautelari, di esecuzione
forzata e".
86. Il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale,
compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme
erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il
Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di
contabilita' regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli
ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalita'. La modifica
del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo
Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di
contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi,
non riducono il valore fiscale del bene.
87. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della
infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri
e spese direttamente riferibili alla stessa nonche', per il periodo di durata
dell'investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi
diretti, degli oneri connessi al finanziamento dell'infrastruttura medesima, e'
ammortizzato con il metodo "a quote variabili in base ai volumi di produzione",
sulla base del rapporto tra le quantita' prodotte nell'esercizio e le quantita'
di produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Nell'ipotesi di
preesercizio, l'ammortamento inizia dall'esercizio successivo a quello di
termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono
determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza
con le quote di ammortamento di cui al comma 86.
[88. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' aggiunto il seguente
comma:
"6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle societa'
dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si
presumono costruiti in conformita' alla legge vigente al momento della loro
edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello
Stato Spa e le societa' dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente
controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, possono procedere all'ottenimento di documentazione che tenga
luogo di quella attestante la regolarita' urbanistica ed edilizia mancante, in
continuita' d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo
scopo, dette societa' possono proporre al comune nel cui territorio si trova
l'immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a)
dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla
documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per
le quali si rende la dichiarazione; b) quando l'opera supera i 450 metri cubi
una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una
certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione
attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata
in precedenza collaudata, tale certificazione non e' necessaria senon e' oggetto
di richiesta motivata da parte del sindaco; c) denuncia in catasto dell'immobile
e documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del
relativo frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10
per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di
una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito
il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle
norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia e lo notifichi
all'interessato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potra' valere come
una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di
controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti
immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle societa' dalla stessa direttamente
o indirettamente integralmente controllate e' attribuita la stessa facolta', ma
la somma da corrispondere e' pari al triplo di quella sopra indicata".]
(*)
(*) N.d.R.: Con sentenza n.
9 del 25 gennaio 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma 88
89. L’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e
delle finanze è soppresso.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le competenze
dell’Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
90. Il personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, e successive modificazioni, è destinato alle altre attività
istituzionali del citato Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli
enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli
articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei
servizi ai fini dell’indennità di anzianità e del trattamento integrativo di
previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto
personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL, limitatamente ai trattamenti
pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano
con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione
delle predette posizioni previdenziali, l’ammontare dei capitali di copertura
necessari. L’INPS e l’INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di
perfezionamento dell’accordo con il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, al Ministero dell’economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al
giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni
previdenziali del personale degli enti soppressi.(*)
(*) Nota: Commi 89, 90 e 91 così
sostituiti dall'art. 1, c. 486 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
92. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 459,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzato un contributo quindicennale
di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sulle risorse previste
ai sensi del comma 78.
93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa,
delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo
economico del territorio, al fine di conseguire l'ammodernamento e la
razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonche' per
il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006,
e' autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni,
nonche' un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il
completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo, e la spesa
di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni
organiche.
94. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le
parole: "residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati," sono inserite
le seguenti: "ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purche' con
titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A
delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12
aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime
aeroportuale".
95. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma
177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30
milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007
e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la
prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unita' navali
della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni
operative, nonche' per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I
predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive.
96. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il
Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa,
in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti
postali, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere a Poste italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze
connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace e' stabilito in
1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad
inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo,
delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari.
98. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'iniziativa G8 per la
cancellazione del debito dei Paesi poveri altamente indebitati, con un
contributo di euro 63 milioni, per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30
milioni per l'anno 2006, in euro 29 milioni per l'anno 2007 e in euro 4 milioni
per l'anno 2008.
99. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'International Finance
Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo globale di euro 504
milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad
euro 3 milioni per l'anno 2006, ad euro 6 milioni per l'anno 2007 e valutato in
euro 27,5 milioni a decorrere dall'anno 2008.
100. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad erogare ai
soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di
ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali per i quali sia
intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
citata legge n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle medesime risorse, per
il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23
gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli
eventi sismici del 1980-81, e' autorizzato un contributo quindicennale in favore
della regione Puglia per l'importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del
subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla
ripartizione dei contributi
si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa annua di 26 milioni
di euro per quindici anni dei quali 10 milioni di euro annui sono destinati alla
ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise,
4 milioni di euro annui sono destinati alla prosecuzione degli interventi di
ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2 milioni di euro per la prosecuzione degli
interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004,
a decorrere dall'anno 2006. A valere sulle risorse di cui al presente comma, e'
concesso all'Agenzia interregionale per il fiume Po un contributo di 1 milione
di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per la realizzazione
di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi
dei nodi idraulici del fiume Po, sentita l'Autorita' di bacino competente. Per
l'anno 2006 e' altresi' autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per
la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del
Molise.
101. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e delle
attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che
si terranno nel 2008 e' autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall'anno 2006 a favore degli enti locali
organizzatori.
102. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e' sostituito
dal seguente:
"3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3
e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere
sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa
della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilita' finanziarie.
La regione Lombardia e' tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri l'assetto del piano aggiornato".
103. Le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al
Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilita'
civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a
trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5
tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con
decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla
concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in
compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite
di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in
compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle
entrate, provvede a riversare sulla contabilita' speciale 1778 "Fondi di
bilancio" le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito
delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104 a
111.
104. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, e' autorizzato il rimborso per
ulteriori 30 milioni di euro.
105. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge
23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, e' autorizzata una ulteriore
spesa di 50 milioni di euro.
106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005,
la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma
5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i
trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in
cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante
per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.
Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonche', relativamente all'anno
2005, dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto
dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' autorizzato
uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006.
107. Relativamente all'anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i
lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, e'
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti all'INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel
limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a
20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentito l'INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.
108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto
di merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32, favorendo la
riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita
dimensionale delle imprese, in modo da renderle piu' competitive sul mercato
interno ed internazionale, e' istituito nello stato di previsione della spesa
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo
per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo
sviluppo della logistica", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per
l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.
109. All'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonche' degli autotrasportatori di cose per conto terzi".
110. All'articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265, le parole: "a decorrere dall'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall'anno 2006".
111. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.
395, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26,
le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
112. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' abrogata.
113. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 103 a 111 si provvede:
a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili
per pagamenti non piu' dovuti, relative all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive
modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere versate,
nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato;
b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla
presente legge.
114. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di
cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarieta' nazionale
per l'anno 2006 e' corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni
di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 282
milioni di euro per l'anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalita' e'
corrisposto alla Regione siciliana, per l'anno 2007, un contributo quindicennale
di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei
predetti contributi e' subordinata alla redazione di un piano economico degli
investimenti, che la Regione siciliana e' tenuta a realizzare, finalizzato
all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
31 dicembre 2006, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, nonche' la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma
1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo,
l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) e' stabilita in euro
256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali,
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per
combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni
ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge
28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il
gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e
dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
116. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua
ad esplicare i suoi effetti [e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo
62 la denominazione "oli usati" deve intendersi riferita ad oli usati raccolti
in Italia](*). A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'imposta di consumo
sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo unico e' fissata
in euro 842 per mille chilogrammi.
(*) N.d.R.: periodo soppresso
dall'art.13 del D. L. n. 135/2009, pubblicato nella G.U. n. 223 del 25-9-2009
117. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2006".
118. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, le parole da: "per i sei periodi d'imposta
successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i
sette periodi d'imposta successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9
per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota e'
stabilita nella misura del 3,75 per cento".
119. Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
120. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31
dicembre 2007.(*)
(*) Nota: Termine così prorogato
dall'art. 1, c. 392 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
121. Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari
complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in
materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006
al 31 dicembre 2006;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre
2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o
assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007.
121-bis. Le agevolazioni di cui
al precedente comma spettano a condizione che il costo della relativa manodopera
sia evidenziato in fattura. (comma aggiunto per effetto del D.L. 233/2006)
122. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004 e 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006".
123. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di
lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui
all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.
124. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2006,
possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore
al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se piu'
favorevoli.
125. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2006";
2) le parole: "al 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'85 per
cento";
b) al comma 5, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per
cento".
126. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002,
n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2006.
127. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2006".
128. La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicita', in qualunque
modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta
all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive
dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, e' esente dall'imposta
sulla pubblicita' di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507.
129. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di
impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2006.
130. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo il comma 430, e'
inserito il seguente: "430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica,
con le modalita' di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi le
caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate agli oneri
di collegamento telematico ivi indicati".
131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze
realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate anche
successivamente al periodo di imposta indicato all'articolo 4, comma 1, lettere
c) e d), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente
rilevante delle relative partecipazioni e' assunto al netto delle svalutazioni
dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
132. All'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "degli importi delle" sono sostituite dalle seguenti:
"degli aiuti equivalenti alle";
b) al comma 2, primo periodo, le parole: "delle minori imposte corrisposte" sono
sostituite dalle seguenti: "degli aiuti di cui al comma 1" e le parole: "dei
tributi" sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate dello Stato; alla
riscossione coattiva provvede il Ministero dell'interno"; al secondo periodo, le
parole: "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di
cui al comma 6" e dopo le parole: "comunicano gli estremi" sono inserite le
seguenti: "al Ministero dell'interno nonche'";
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", come individuate
in applicazione del decreto di cui al comma 6";
d) al comma 5, primo periodo, le parole da: "L'Agenzia delle entrate" fino a:
"degli accertamenti" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'interno,
tenuto conto dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate sulla base delle
dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l'obbligo di
restituzione,", le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6",
le parole: "di accertamento" sono soppresse e le parole: "delle imposte" sono
sostituite dalle seguenti: "degli aiuti"; al terzo periodo, dopo le parole:
"natura tributaria" sono inserite le seguenti: "e di ogni altra specie"; al
quarto periodo, le parole: "Le imposte dovute" sono sostituite dalle seguenti:
"Gli aiuti dovuti"; al quinto periodo, le parole: "delle imposte corrisposte"
sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti corrisposti";
e) al comma 6, primo periodo, le parole: "del direttore dell'Agenzia delle
entrate" sono sostituite dalle seguenti: "dirigenziale del Ministero
dell'interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al secondo periodo,";
f) al comma 6, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di
rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta
valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la
quantificazione dell'aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti criteri:
osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai
principi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza
dei principi costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente e delle
regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento della
parita' di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe
potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1;
riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti gia' attuate mediante
reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate; riconoscimento
della estraneita' al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attivita'
non concorrenziali; riconoscimento della parita' di accesso agli istituti
fiscali ordinariamente applicabili alla generalita' dei contribuenti nei periodi
d'imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per effetto di specifica
dichiarazione di volersene avvalere".
133. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta".
134. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive
modificazioni, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette
anni".
135. Per la valorizzazione delle attivita' di ricerca avanzata, alta formazione,
interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta
formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai
consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29
agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna delle due
destinazioni sopra indicate e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto
negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
136. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di
accessibilita' al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito "Accessibilita'
Fiera di Milano" previsto dalla delibera del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo
2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore dell'ANAS, per le opere di
viabilita' per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni
di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008; a favore del
comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere
di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 1,25 milioni di
euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di
euro per l'anno 2008.
137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e
riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del
debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante della
dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche
alle dichiarazioni eseguite con il modello "730". Se la dichiarazione modello
"730" viene comunque presentata non e' dovuto, ai soggetti che prestano
assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta, alcun compenso a carico del
bilancio dello Stato.
138. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e a modifica di
quanto stabilito per il patto di stabilita' interno dall'articolo 1, commi da 21
a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione
superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione. Limitatamente all'anno 2006, le
disposizioni di cui ai commi 139 e 140 non si applicano ai comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti.
139. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto
ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non puo' essere superiore, per
l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004
diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non puo' essere
superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente
aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli
stessi anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del
comma 143, non puo' essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente
ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 4,8 per cento
e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese
in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.
140. Per gli stessi fini di cui al comma 139:
a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle
di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia
e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non puo' essere
superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito
del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004
hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media
pro capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento
per i restanti enti locali. Per le comunita' montane con popolazione superiore a
50.000 abitanti la riduzione e' del 6,5 per cento. Per l'individuazione della
spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto
competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione
della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene
conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri
previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro
capite sono cosi' individuate:
1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a
3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro;
2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie
superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47
euro;
3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie
fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03 euro;
4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie
superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 113,24
euro;
5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 589,89 euro;
6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 617,49 euro;
7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 662,74 euro;
8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 768,37 euro;
9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 854,59 euro;
10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 1.194,38 euro;
11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro
capite pari a 1.167,47 euro;
b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si applica una
riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese
correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per
cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.
141. Per gli stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso delle spese in
conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non puo' essere superiore,
per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale
dell'anno 2004 aumentato dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e
2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno
precedente aumentato del 4 per cento.
142. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere
calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto
delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanita' per le sole regioni, cui si applica la specifica
disciplina di settore;
c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
gennaio 1996, n. 194; e) spese per interessi passivi;
f) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di
emergenza nonche' quelle sostenute dai comuni per il completamento
dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte
delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005,
nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti
dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il
2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per
cento, ai sensi del comma 139, e' ridotto in misura pari ai predetti
trasferimenti correnti.
143. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve
essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al
netto delle:
a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT
nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) spese derivanti da concessioni di crediti;
c) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di
emergenza nonche' quelle sostenute dai comuni per il completamento
dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte
delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005,
nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti
dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il
2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento,
ai sensi del comma 139, e' ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in
conto capitale.
144. Gli enti di cui al comma 138 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti
dai commi 139 e 141 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da
corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle
stabilite dai commi 139 e 140.
145. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141
per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti
diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e
liberalita'.
146. I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141 per
spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di
partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
147. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di
cui ai commi 139 e 141 e' calcolato anche al netto delle spese in conto capitale
derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le
corrispondenti quote di parte nazionale. Le spese in conto capitale relative
agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della
Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilita' interno.
(periodo aggiunto per effetto del D.L. 223/2006)
148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno,
con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti
e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento,
per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12
dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di
Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano
le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti
locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalita' di cui ai commi da
138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti
di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e
province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si
applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni
previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facolta' delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto
di stabilita' interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
149. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono
soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno in cui e'
disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.
150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall’articolo 1, commi
30, 32 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.(*) All'articolo 1,
commi 30 e 31, della citata legge n. 311 del 2004, le parole: "i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "i
comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti".
(*) Nota: Periodo così sostituito
dall'art. 1, c. 701 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
151. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le
parole: "1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2006". Il
decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 e' adottato entro il 15
gennaio 2006.
152. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al
gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31,
comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gia' confermate, per l'anno 2004,
dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno
2005, dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
prorogate per l'anno 2006.
153. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono
determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
154. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui
all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati
nello stesso importo per l'anno 2006.
155. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006
da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2006.
156. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e
della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate,
per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° marzo 2005, n. 26.
157. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi
comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilita' interno, alla
realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' al fine di realizzare le migliori condizioni per
l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della
concorrenza, i commi 158, 159 e 160 stabiliscono le disposizioni per assicurare
il coordinamento della finanza pubblica.
158. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse
anche ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano
le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti
regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare
operano valutazioni in ordine alla utilizzabilita' delle suddette convenzioni
stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di
qualita-prezzo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488.
159. Resta salva la facolta' delle amministrazioni ed enti regionali o locali di
aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel
rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.
160. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e
gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto
della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi
dell'articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
161. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo 28, commi 3, 4
e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto
economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato
dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al periodo precedente non
si applica agli organi costituzionali.
162. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui
all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' autorizzata la spesa di 20
milioni di euro per l'anno 2006.
163. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 2
e' sostituito dal seguente:
"2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai
sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il
regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti
territoriali emittenti ed e' agli stessi versata con le modalita' di cui al capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
164. La disciplina del conto economico prevista dall'articolo 229 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
165. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite con le seguenti:
"31 dicembre 2006".
166. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del
coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione
economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di
competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.
167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui
debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione
economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166,
che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti
dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia
di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni
grave irregolarita' contabile e finanziaria in ordine alle quali
l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo
di revisione.
168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino,
anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi
dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con
il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte
dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e
limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di
stabilita' interno.
169. Per l'esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la Corte dei
conti puo' avvalersi della collaborazione di esperti anche estranei alla
pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci unita', particolarmente
qualificati nelle materie economiche, finanziarie e statistiche, nonche', per le
esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle
procedure concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino
ad un massimo di cinquanta unita', in possesso di laurea in scienze economiche
ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di
fuori ruolo o di comando.
170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti del
Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al presente comma che non
abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte
trasmette la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti
provvedimenti.
171. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma 3 e'
inserito il seguente:
"3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti
del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e
seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa
sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei
conti".
172. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le
parole: "agli organi elettivi" sono inserite le seguenti: ", entro sei mesi
dalla data di ricevimento della relazione,".
173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a
5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti
per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.
174. Al fine di realizzare una piu' efficace tutela dei crediti erariali,
l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto
1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte
dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore
previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.
175. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di cui ai
commi da 166 a 174, la Corte dei conti puo' avviare apposito concorso pubblico
su base regionale per il reclutamento di un contingente complessivo non
superiore a cinquanta unita' di personale amministrativo a tempo indeterminato
dell'area C in possesso di laurea in scienze economiche o statistiche e
attuariali, da destinare alle sezioni regionali di controllo. Le conseguenti
assunzioni sono disposte in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
176. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva
nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'articolo 3, comma 46, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a
decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche
all'incentivazione della produttivita'.
177. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al
rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio
2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006
con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195.
178. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio
contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa
sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per
il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per
un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La
presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' agli enti locali ricadenti nel
territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale
si applica il comma 182.
179. Al riparto delle risorse indicate al comma 178 tra le amministrazioni dei
comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi
contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalita' e dei
criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
180. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
181. Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive degli oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
182. Per le finalita' indicate al comma 178, in deroga a quanto stabilito
dall'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma
173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il concorso dello Stato al
finanziamento della spesa sanitaria e' incrementato, in via aggiuntiva, di 213
milioni di euro a decorrere dal 2006.
183. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio
statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati
complessivamente in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2007.
184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del
rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate
complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e
105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
185. Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli oneri contributivi e
dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
186. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2006-2007, nonche' quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse,
attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello
Stato di cui al comma 183. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei
dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati
dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati
concernenti il personale dipendente.
187. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi
di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della
spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2003. Per il comparto scuola e
per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilita' erariale.(*)
(*) Nota: Si riporta l'art. 1, c.
538 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007): "538. Con effetto dall’anno 2007, all’articolo 1, comma 187, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"40 per cento"."
188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita' (ISS), l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),
l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), nonche' per le universita' e le scuole superiori ad
ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte
comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca
e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di
servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei
bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o
del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'.
189. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello
Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici
indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e delle universita', determinato ai sensi delle rispettive
normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto per l'anno 2004 come
certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39,
comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
190. E' fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da
parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilita'
economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.
191. L'ammontare complessivo dei fondi puo' essere incrementato degli importi
fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino gia'
confluiti nei fondi dell'anno 2004.
192. A decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di
costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono
coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle
amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.
193. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna
area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti
fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per
essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o
di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio
a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono
riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.
194. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del
finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di
rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in
materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.
195. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 189 a 197 costituiscono
economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli
enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di
bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi
negli anni successivi.
196. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza
l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione
della normativa di cui ai commi da 189 a 197 anche ai fini di quanto previsto
dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in ordine alla nullita' ed inapplicabilita' delle clausole
contrattuali difformi.
197. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione
delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme
assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni con
esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica
sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al
personale del Dipartimento della protezione civile, al personale
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per il personale
impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i
servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli
internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonche' per la trattazione
dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalita' organizzata.
198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi
1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonche' gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il
conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP,
non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente
ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano
anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme
di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
199. Ai fini dell'applicazione del comma 198, le spese di personale sono
considerate al netto:
a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi
dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente
all'anno 2004.
200. Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare
riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi
di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente
legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa
e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonche' alle altre
specifiche misure in materia di personale.
201. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresi' concorrere al
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti
alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da
adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative
vigenti.
[202. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono
le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate
dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.](*)
(*) Nota: Con sentenza n. 169 del
17 maggio 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma 202
203. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma
198 costituiscono strumento di rafforzamento dell'intesa Stato-regioni del 23
marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonche' di quelle previste per i
medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell'ambito del tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima
intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli
obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di
cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198,
in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi
previsti, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al
citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo
tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi
enti esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento degli affari regionali, con l'obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la
documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata
dall'organo di revisione contabile, delle misureadottate e dei risultati
conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalita' operative, anche campionarie per i
comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunita' montane
con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica
dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di
spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalita' operative di cui alla
lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della
disposizione ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale
della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198.(comma così
modificato per effetto dell'art. 30 del D.L. 233/2006)
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al
comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai
fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui
alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il
divieto di assunzione a qualsiasi titolo. (comma aggiunto per effetto
dell'art. 30 del D.L. 233/2006)
205. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall'attuazione
del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento
dei relativi saldi.
206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono principi fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
[207. L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, che prevede la possibilita' di ripartire una quota percentuale
dell'importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli
incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della
direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori, si
interpreta nel senso che tale quota percentuale e' comprensiva anche degli oneri
previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.]
(N.d.R.: il comma 207 è abrogato per
effetto dell'art. 256 del D.Lgs. 163/2006)
208. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque
dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche
sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare
comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
209. L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni,
si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la
disponibilita' o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il
cambiamento della localita' sede di servizio e' da considerare, ai fini del
riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come
domanda di trasferimento di sede.
210. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante
per la perdita dell'integrita' fisica riconosciuta dipendente da causa di
servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data
di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci
retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.
211. La disposizione di cui al comma 210 non si applica ai dipendenti che
abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1° gennaio 2006.
212. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi' come interpretato
dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad
applicarsi anche nel triennio 2006-2008.
213. L'indennita' di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge
26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennita' supplementare
prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre
1973, n. 836, nonche' l'indennita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le
analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei
provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli
relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonche' alle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di
concertazione per il personale delle Forze armate.
213 bis (omissis)
214. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per
i quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in deroga
alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti
determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria
autonomia organizzativa.
215. Tutte le indennita' collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o
comunque rapportate all'indennita' di trasferta, comprese quelle di cui alla
legge 29 marzo 2001, n. 86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e
successive modificazioni, e all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133,
restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente
alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o
viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo
spetta nel limite delle spese per la classe economica. E' abrogato il quinto
comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
217. L'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e
successive modificazioni, e' abrogato.
218. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta
nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale e' inquadrato, nelle
qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli
statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto
del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo
pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre
1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianita'
nonche' da eventuali indennita', ove spettanti, previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data
dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione
stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre
1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile,
previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione
stipendiale. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di
entrata in vigore della presente legge.
219. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
"Per le infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio, e' a carico
dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la
perdita dell'integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato".
220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonche' la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la
legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione
delle leggi stesse.
221. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono
le spese di cura a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti
collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali,
ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonche'
alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle
di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze
armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione
della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia
che abbia contratto malattia o infermita' nel corso di missioni compiute al di
fuori del territorio nazionale.
222. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune
sede di corte di appello";
b) all'articolo 11, primo comma, il numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni
capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello".
223. Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220 costituiscono
norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
224. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1,
secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 e' ricompreso
l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione
nelle festivita' civili nazionali ricadenti di domenica. E' fatta salva
l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
225. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti, l'articolo 42, comma
3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si
interpreta nel senso che l'applicazione del trattamento economico previsto dal
terzo periodo e' subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico
ed economico e dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto
dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo e' sospesa
qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in
giudicato concernenti l'applicazione del suddetto trattamento economico.
226. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei confronti
del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione
dell'assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il
trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di
risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di
specifici risultati o obiettivi.
227. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il personale
del comparto Ministeri e' stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno
2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
[228. Al fine di potenziare l'attuazione della mobilita', e' costituito un fondo
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006. Tale fondo e' destinato alle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, agli enti
pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che attivino mobilita' di personale di livello non dirigenziale
attraverso bandi e avvisi o per mobilita' collettiva con il vincolo della
destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per
cento.
229. I criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 228
sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, solo subordinatamente all'effettivo perfezionamento dei
trasferimenti per mobilita'.](*)
(*) Nota: Commi 228 e 229
abrogati dall'art. 1, c. 539 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
230. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il
comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".
231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di
responsabilita' dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui
confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla
competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento
venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento
e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.
232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il
procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di
accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento
del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per
il versamento.
233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di
deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di
appello.
234. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo dei
seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e'
autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008.
235. Per il piu' efficace perseguimento degli obiettivi nella lotta alla
contraffazione, l'Alto Commissario, istituito con l'articolo 1-quater del
decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, si avvale di due Vice Alti Commissari, nominati dal
Ministro delle attivita' produttive. Per ottimizzare le condizioni di
espletamento delle relative attribuzioni e potenziare le strutture di supporto
e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006.
236. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole: ",
per l'anno 2005," sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2005".
237. I Ministeri per i beni e le attivita' culturali, della giustizia, della
salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31
dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo
determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai
sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
238. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, puo' continuare ad avvalersi, fino al 31
dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite
di spesa di 6 milioni di euro.
239. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa
nonche' i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL gia'
prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti
predetti.
240. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
puo' continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in
servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o
con altra forma di flessibilita' e di collaborazione nel limite massimo di spesa
complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta
Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il
CNIPA e' autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro
del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005. I
relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del CNIPA.
241. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS) puo' continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del
personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo
determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo
stesso personale nell'anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a
carico del bilancio dell'ENPALS.
242. Il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31
dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5
aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale
nell'anno 2005.
243. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei
contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto
delle limitazioni e delle modalita' previste dalla normativa vigente per
l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati
con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati
al 31 dicembre 2006.
244. I comandi del personale delle societa' Poste italiane Spa e Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo 1, comma 123, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.
245. Per la proroga delle attivita' di cui all'articolo 78, comma 31, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.
246. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' assicurata l'assunzione di 2.500 unita' di
personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica,
di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unita' si
provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e dell'economia e delle finanze.
247. Al fine di assicurare con carattere di continuita' la prosecuzione delle
attivita' svolte dal personale di cui ai commi da 237 a 242, le amministrazioni
ivi richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per
il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unita' di
personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono
considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche
amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le
amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti
dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali e' richiesto
il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto
contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalita' di cui al
comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate,
corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da
inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle
finanze.
248. Le amministrazioni di cui al comma 247 sono tenute a trasmettere
previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia
e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.
249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni
2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalita' previste dal comma 250. Per i
medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 247 possono
continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della
progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure
concorsuali di cui ai commi da 246 a 253.
250. Ai fini di quanto previsto dal comma 247, le amministrazioni predispongono
piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei
concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la
decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente
complessivo di cui al comma 247. I predetti piani, corredati da una relazione
tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 249,
nonche' la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare
lo svolgimento delle attivita' istituzionali nelle more della conclusione delle
procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, a decorrere dall'anno
2007 e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per
un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al
trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento
previste dai commi da 247 a 253 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti
con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 247 a 253 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.
252. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei
concorsi di cui al comma 247, le relative amministrazioni non possono avvalersi
di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 247.
253. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 252.
254. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: "L'Alto Commissario" sono inserite le seguenti:
", che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di
personale, nell'ambito delle quali e' scelto il Commissario,";
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) supporto di un vice
Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati
obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive
amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che
disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se
appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno
di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza,
nonche' altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi
ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'ufficio del Commissario il
servizio e' equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le
amministrazioni di appartenenza".
255. Per le finalita' di cui al comma 254 e' autorizzata la spesa di euro
1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006.
256. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il
datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di
regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro
associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello
nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito
delle risorse umane e strumentali gia' operanti presso la Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11
gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati
nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di
certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le
province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla
commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali".
257. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della
Polizia penitenziaria, con le modalita' previste dal comma 97 dello stesso
articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.
258. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole:
"300.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "230.000 abitanti", dopo le
parole: "un contributo complessivo" sono inserite le seguenti: "una tantum", e
le parole: "a tempo determinato" sono soppresse.
259. Allo scopo di incrementare la funzionalita' all'Amministrazione della
pubblica sicurezza anche attraverso una piu' razionale valorizzazione delle
risorse dirigenziali della Polizia di Stato, all'articolo 42 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "nel termine massimo di tre anni dal conseguimento
della qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine non inferiore a
tre anni dal conseguimento della qualifica";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d'ufficio per il
raggiungimento del limite di eta' prima dell'inquadramento di cui al comma 3,
sono corrisposti, se piu' favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e
privilegiato, e l'indennita' di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga
anzianita' di servizio e destinatari delle indennita' di posizione di base di
direttore centrale o equiparato".
260. In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere dal 1° gennaio
2006, sono attribuiti:
a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella
qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di
quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennita' di buonuscita spettanti ai
dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianita' di
servizio;
b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di
anzianita' nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale
di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal
servizio.
261. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli
del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di
grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle
Forze armate, e' sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; alle esigenze di carattere
funzionale si provvede:
a) mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza "sostituti commissari", delle funzioni di cui all'articolo
31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, e successive modificazioni;
b) mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari,
per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle
assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito della dotazione organica del
ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del
predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.
262. All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione dei commi 259 e 260, pari a
918.000 euro per l'anno 2006, 1.063.000 euro per l'anno 2007 e 2.221.000 euro a
decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo per le esigenze correnti di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
263. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' stabilito per l'anno 2006:
a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori,
nonche' in favore dell'ENPALS;
b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione
esercenti attivita' commerciali e della gestione artigiani.
264. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 263, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2006 in
16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera a), e in
3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera b).
265. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 263 e 264 sono ripartiti tra
le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 263, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni
di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo
ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche'
al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
266. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per
l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli invalidi civili, ciechi e
sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
valutati in 369 milioni di euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro
per l'anno 2005:
a) per l'anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per
l'anno 2004, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per
prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69
milioni di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione,
come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto,
per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate
per i rispettivi scopi;
b) per l'anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la gestione di cui al
numero 1) della lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di
euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo
35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul
fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro
complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle
predette gestioni, evidenziate nella contabilita' del predetto Istituto ai sensi
dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un
ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.
267. Il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS previsto
dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' soppresso.
268. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi
stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6
giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la
prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti e' determinata dall'importo dell'indennita' mensile
effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della citata legge della
Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n.
214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di
interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma dell'articolo 1
della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28
marzo 1991, n. 105.
269. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Dal 1° gennaio
2008 e' istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle
imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme
pensionistiche complementari. Il predetto Fondo e' alimentato da un contributo
dello Stato, per il quale e' autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per
ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013,
comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all'intero
ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle
imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi";
b) al comma 2, al primo periodo, la parola: "2006" e' sostituita dalla seguente:
"2008" e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'onere derivante dal presente comma e' valutato in 176 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008";
c) la Tabella A e' sostituita dalla seguente:
"TABELLA A
(prevista dall'articolo 8, comma 2)
2008 0,19 punti percentuali;
2009 0,21 punti percentuali;
2010 0,23 punti percentuali;
2011 0,25 punti percentuali;
2012 0,26 punti percentuali;
2013 0,27 punti percentuali;
dal 2014 0,28 punti percentuali".
270. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, e' rideterminata per l'anno 2006 in 3 milioni di
euro, per l'anno 2007 in 3 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, in 530
milioni di euro.
271. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 269 e 270, per gli anni 2006
e 2007, concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
272. A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27
giugno 1980 e' riconosciuta una indennita' nel limite di spesa complessivo di 8
milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell'interno sono
stabilite le modalita' per l'attuazione del presente comma.
273. Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis
dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell'articolo 1
del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura
degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni
datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione
dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti
oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalita' di riparto delle somme.
274. Nell'ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli
obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
restano fermi:
a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la
citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire
l'equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di
assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario
previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni
di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di
piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori
generali;
b) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all'articolo 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
275. Fra gli adempimenti regionali indicati all'articolo 1, comma 173, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:
a) stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2006, anche a stralcio
degli accordi regionali attuativi dell'accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale entrato in vigore il
23 marzo 2005, accordi attuativi dell'articolo 59, lettera B - Quota variabile
finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed
organizzativi - comma 11, del medesimo accordo nazionale, prevedendo di
subordinare l'accesso all'indennita' di collaborazione informatica al riscontro
del rispetto della soglia del 70 per cento della stampa informatizzata delle
prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche
effettuate da parte di ciascun medico e provvedendo al medesimo riscontro
mediante il supporto del sistema della tessera sanitaria di cui all'articolo 50
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ferma restando la disposizione contenuta
nel citato articolo 59, lettera B, comma 11, per la corresponsione dell'indennita'
forfettaria mensile, la sua erogazione, oltre il termine del 31 marzo 2006, in
assenza della stipula dei previsti accordi regionali, non e' imputabile sulle
risorse del Servizio sanitario nazionale. La mancata stipula dei medesimi
accordi regionali costituisce per le regioni inadempimento. Le disposizioni di
cui alla presente lettera si applicano anche per l'attuazione del corrispondente
accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
pediatri di libera scelta;
b) adottare provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime regioni deliberino
l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in
funzione della condizione economica dell'assistito, a fare riferimento esclusivo
alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito,
assumendo come tale quello individuato con il decreto del Ministro della sanita'
22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.
276. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti:
"31 marzo 2006";
b) al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti:
"Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma
5 del presente articolo, e' riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo,
nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita convenzione tra il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le
associazioni di categoria interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' erogative. Al relativo onere si
provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12";
c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
"8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta
per la quale la violazione si e' verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di
uno o piu' elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del
presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro
per ogni ricetta per la quale la violazione si e' verificata;
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter e'
effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che trasmette l relativo
rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari
competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura
del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della
direzione provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale
dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il
codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente
articolo, l'azienda sanitaria locale competente non procede alla relativa
liquidazione, fermo restando che, in caso di ricette redatte manualmente dal
medico, il farmacista non e' responsabile della mancata rispondenza del codice
fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta che fara' comunque
fede a tutti gli effetti";
d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette
resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilita', anche
amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale
gli stessi sono tratti".
277. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i provvedimenti necessari per
il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario
ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno
di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla
vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e
le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad
acta non possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota
delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti
d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte".
278. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
di cui al comma 274, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario
nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma
164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementato di 1.000 milioni di
euro annui limitatamente all'anno 2006(*). L'incremento di cui al primo periodo e'
da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalita' concessive definiti con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano
comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti
all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al
fine della riduzione strutturale del disavanzo.
(*) Nota: Comma così modificato
dall'art. 1, c. 796 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
279. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio
sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine e' autorizzata, a
titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno
2006. L'erogazione del suddetto importo da parte dello Stato e' subordinata
all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo
disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni.
280. L'accesso al concorso di cui al comma 279, da ripartire tra tutte le
regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del Ministro della
salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' subordinato all'espressione, entro il
termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'intesa sullo
schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonche', entro il medesimo
termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da
parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di
contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa e che
contempli:
a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di
assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8
febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine
di novanta giorni dalla stipula dell'intesa, nel rispetto della normativa
regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;
b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei
tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano
direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla
stipula dell'intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1,
comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il
recepimento, da parte delle unita' sanitarie locali, dei tempi massimi di
attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonche' in coerenza
con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di
cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le
prestazioni di cui all'elenco previsto dalla lettera a), con l'indicazione delle
strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono
assicurati nonche' delle misure previste in caso di superamento dei tempi
stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come
partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;
d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione
di specifici progetti regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della
medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano nazionale di
contenimento dei tempi di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle
regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con
gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le
altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di
medicina generale ed i pediatri di libera scelta;
e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico
flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca
obbligo informativo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005;
f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in
attuazione del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, provveda il
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA), di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23
marzo 2005.
281. L'accesso al concorso di cui al comma 279 e' altresi' subordinato, per le
regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto registrare, in base ai dati
risultanti dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, un
disavanzo medio pari o superiore al 5 per cento, ovvero che abbiano fatto
registrare nell'anno 2005 un incremento del disavanzo rispetto all'anno 2001
pari o superiore al 200 per cento, alla stipula di un apposito accordo tra la
regione interessata e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze,
ovvero all'integrazione di accordi gia' sottoscritti ai sensi dell'articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'adeguamento alle
indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento
dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
282. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere e' vietato sospendere le attivita' di
prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano adottano, [sentite le associazioni a difesa dei
consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti
nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206,](*) disposizioni per regolare i casi in cui la
sospensione dell'erogazione delle prestazioni e' legata a motivi tecnici,
informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute
secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2002.
(*) Nota: Con sentenza n. 162
dell'8 maggio 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma 282 limitatamente alle parole «sentite le associazioni
a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e
presenti nell’elenco previsto dall’articolo 137 del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
283. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, e' istituita la Commissione nazionale
sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione
di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i
soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e
predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorita' di
appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza
delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonche' di promozione di analoghi
organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della
salute e' fissata la composizione della Commissione, che comprende la
partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica
ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di
rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un
rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le
linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione
della Commissione. Alla Commissione e' altresi' affidato il compito di fissare i
criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma
284. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A
tal fine e' autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno
2006.
284. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 282 e'
applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di
6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all'obbligo di cui
all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' applicata la
sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro.
Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri
fissati dalla Commissione prevista dal comma 283.
285. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione
dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,
le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione,
ristrutturazione e adeguamento di presidi ospedalieri ad interventi relativi a
presidi comprensivi di degenze per acuti con un numero di posti letto non
inferiore a 250 ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione con un numero
di posti letto non inferiore a 120, nonche' agli interventi necessari al
rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici dei presidi attivi
avviati alla data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall'atto di indirizzo e
coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 1997.
286. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali
dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e altre organizzazioni
similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di
sviluppo o in transizione e' promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali
italiani nel mondo, di seguito denominata "Alleanza". Gli enti del Servizio
sanitario nazionale comunicano all'Alleanza, secondo modalita' con essa
preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilita' delle
attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione
interessata.
287. L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere
i necessari contatti per facilitare le donazioni nonche' a tenere un inventario
aggiornato delle attrezzature disponibili. L'Alleanza provvede, altresi', alla
produzione di un rapporto biennale sulle attivita' svolte indirizzato al
Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
288. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti
siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di
efficienza ed appropriatezza, e' realizzato un Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni
svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione
organizzativa (SAR), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n.
528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e
all'articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le
attivita' di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall'articolo 87
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, nonche' del Comitato di cui all'articolo 9
della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006,
sono definite le modalita' di attuazione del SiVeAS.
289. Per le finalita' di cui al comma 288, il Ministero della salute puo'
avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di
istituti di ricerca, societa' scientifiche e strutture pubbliche o private,
anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi
sanitari, nonche' di esperti nel numero massimo di 20 unita'. Per la copertura
dei relativi oneri e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno
2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Con le risorse di cui al
presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal
Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze per
l’attività di affiancamento alle regioni impegnate nei Piani di rientro dai
disavanzi di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri
incaricato di tali attività.(*)
(*) Nota: Comma così modificato
dall'art.1, c. 798 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
290. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall'articolo 57
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal
predetto articolo, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della
Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su
qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.
291. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalita' di
certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende
ospedaliere universitarie.
292. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale:
a) con le procedure di cui all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati
al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e
successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza,
finalizzata all’inserimento, nell’elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero,
nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno;(*)
b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si
provvede alla modifica di quanto gia' previsto dal regolamento di cui al decreto
del Ministro della sanita' 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere
che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la
prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello
essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei
presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario
nazionale.
(*) Nota: lettera così sostituita
dall'art. 1, c. 796, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
293. Per le finalita' di cui al comma 292, lettera a), con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle
aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 6,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
294. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari
delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a
servizi e finalita' di sanita' pubblica nonche' al pagamento di emolumenti di
qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi
e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione
forzata.
294-bis. Non sono soggetti
ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e
forniture aventi finalita' giudiziaria o penitenziaria,
nonche' gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal
Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,
accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli
uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici
giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del
Consiglio dei ministri(*)
(*) Nota: Comma aggiunto dall'art. 1, c. 1348 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
295. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono direttamente al
bilancio dell'Agenzia";
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed
affluiscono direttamente al bilancio della stessa.
10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'articolo 7,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio
della stessa";
c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute
sono trasferiti in proprieta' all'Agenzia i beni mobili del Ministero della
salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004".
296. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di versamento
riferite all'attuazione di quanto previsto al comma 295.
297. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'AIFA finalizzate a
garantire il monitoraggio in tutte le sue componenti dell'andamento della spesa
farmaceutica e il rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione, la
dotazione organica complessiva della medesima Agenzia e' determinata dal 1°
gennaio 2006 nel numero di 190 unita', con oneri finanziari a carico del
bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sara'
determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3,
lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui al
decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245. Ai fini del
coordinamento del monitoraggio sull'andamento della spesa farmaceutica, l'AIFA
trasmette al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze
una relazione mensile.
298. Al comma 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole:
"al netto" sono sostituite dalla seguente: "decurtate".
299. Le regioni che si sono avvalse della facolta' di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime
agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di
servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza.
300. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: "di formazione-lavoro"
sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";
b) all'articolo 39:
1) il comma 2 e' abrogato;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il trattamento economico e' costituito da una parte fissa, uguale per tutte
le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile,
ed e' determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso
formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni
accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potra' eccedere il 15
per cento di quella fissa";
3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle universita' delle
risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti
per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'economia e delle finanze";
c) all'articolo 41, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione
specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26,
primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326";
d) all'articolo 46, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Agli oneri recati
dal titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle
risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
e dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge
8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici
specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2007";
e) all'articolo 46, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere
dall'anno accademico 2006-2007. I decreti di cui all'articolo 39, commi 3 e
4-bis, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Fino
all'anno accademico 2005- 2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257".
301. I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla base
delle finalita' annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i
singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare in ciascun anno, in
relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione
degli interventi deliberati dall'INAIL e' approvata dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nel rispetto delle compatibilita' degli obiettivi di finanza pubblica
assunti con il patto di stabilita' e crescita.
302. Per favorire la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un
programma straordinario a carattere nazionale per l'anno 2006, comprensivo anche
di progetti di innovazione tecnologica e di progetti di collaborazione
internazionale.
303. Le linee generali del programma di cui al comma 302, le modalita' di
attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria di cui
all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nonche' l'individuazione dei soggetti pubblici e
privati attraverso cui il programma straordinario e' realizzato, sono adottate
con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006.
304. Per la realizzazione del programma straordinario a carattere nazionale di
cui al comma 302 e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006,
da assegnare ai soggetti individuati ai sensi del decreto del Ministro della
salute di cui al comma 303, previa stipula di apposite convenzioni con il
Ministero della salute. Sicurezza alimenti destinati all’uomo e agli animali
305. Per favorire la ricerca finalizzata alla sicurezza degli alimenti destinati
all'uomo e agli animali, nonche' sulla salute e il benessere degli animali, da
realizzare da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell'ambito del
programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei relativi
finanziamenti, e' riservata, per l'anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.
306. Il comma 467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
abrogato.
307. Considerato che i farmaci di automedicazione gia' dispongono di confezioni
di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter
del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad
esclusione dei farmaci di automedicazione".
308. Per consentire all'ASSR di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai
compiti previsti dai commi 280 e 282 in materia di liste di attesa, e in
particolare per l'attivita' di supporto al Ministero della salute nel
monitoraggio dei tempi di attesa, nonche' ai compiti fissati dall'articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla citata intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute puo' disporre presso
l'Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unita' di
personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attivita' dell'Agenzia
prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la
realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
309. Al fine di assicurare, con carattere di continuita', la realizzazione del
programma di attivita', connesso allo specifico piano di lavoro finalizzato allo
svolgimento dei compiti per la riduzione delle liste di attesa, agli organi
dell'Agenzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
115, e successive modificazioni, non si applica, limitatamente agli anni 2006,
2007 e 2008, l'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
310. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione
del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti,
limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa
richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero
della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei
corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla
parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda
di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile
al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi
medesimi, nonche' alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al
finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla
regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto
all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della
salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al
presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualita' di
riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.
311. Le risorse resesi disponibili a seguito dell'applicazione di quanto
disposto dal comma 310, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di
programma, nonche' per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per
le strutture necessarie all'attivita' liberoprofessionale intramuraria, per le
strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli
ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel
rispetto delle quote gia' assegnate alle singole regioni o province autonome sul
complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni.
312. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia
autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno
2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' essere disposto che la risoluzione degli
accordi gia' sottoscritti, di cui al comma 310, con la revoca dei corrispondenti
impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti,
corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine
perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di
spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero
della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi
interventi.
313. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 58 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e
nel rispetto dell'importo finanziario fissato dal comma 2, lettera f), del
medesimo articolo, con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale
investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il
triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, entro dieci mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad
individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte
dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi accordi
di programma che prevedono in particolare l'attribuzione temporanea del "premio
di prezzo" (premium price).
314. Gli accordi di programma di cui al comma 313 determinano le attivita' e il
piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in
particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione
sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli
specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla
ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di
sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore;
numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle aziende
farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei
Paesi dell'Unione europea; valore ed incremento dell'export e dei relativi
certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e
per i prodotti finiti.
315. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 314, viene
attribuito il premio di prezzo, la cui entita' non puo' superare il 10 per cento
dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese
destinatarie dell'accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione
dei prezzi. Gli accordi individuano, altresi', le procedure ed i soggetti
responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti
dall'attuazione degli interventi programmati.
316. Per le medesime finalita', l'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da
parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno
finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni, nel
rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di
cui al comma 278, puo' fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello
fissato dal comma 2, lettera f), dell'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, fino ad un ammontare complessivo per l'anno 2006 di 100 milioni di euro.
A tal fine l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e' corrispondentemente ridotta.
317. All'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le parole da: "con decreto del Ministro della salute"
fino a: "Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),"
sono soppresse.
[318. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, e' erogato in
parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo,
per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo
2 della medesima legge.] (*)
(*) N.d.R.: Comma abrogato dalla L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
319. Per gli anni dal 2002 fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione, il decreto di cui all'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, puo' apportare le modifiche
alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di
rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 320.
320. Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 56 del 2000 e' ridotta del 5 per cento e, a decorrere dall'anno
2003, e' ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse
rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri
di cui all'allegato A), le cui specifiche tecniche possono essere modificate al
fine di rispettare le quote annuali determinate ai sensi del presente comma. A
decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi
attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e
l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo
decreto al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa
sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non puo' essere
superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un
importo pari alla suddetta somma.
321. Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni di
cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si
provvede nel quadro delle misure adottate per l'attuazione dell'articolo 119
della Costituzione; conseguentemente, il fondo di garanzia di cui all'articolo
13 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000 e' attribuito fino al
predetto termine tenendo conto che l'aliquota dell'addizionale regionale
all'IRPEF e' commisurata allo 0,9 per cento dall'anno 2004.
322. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in
applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320 sono corrisposte
secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31
marzo 2006.
323. [Ai fini della determinazione dell'aliquota provvisoria di cui all'articolo
5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 si tiene conto,
dall'anno 2006, delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 6 dello stesso
decreto legislativo n. 56 del 2000.](*) Il comma 2 del citato articolo 6 e'
abrogato.
(*) Nota: Periodo soppresso
dall'art. 1, c. 674 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
324. All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
parole: "dell'aliquota definitiva" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'aliquota provvisoria".
325. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102, e' inserito il
seguente:
"Art. 102-bis. - (Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di
alcune attivita' regolate). - 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali
strumentali per l'esercizio delle seguenti attivita' regolate sono deducibili
nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma
restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo
102:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione
della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione
nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per
l'esercizio delle attivita' regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura
non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata
delle rispettive vite utili cosi' come determinate ai fini tariffari dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle
infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre
2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente
per l'attivita' di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati
iscritti in bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume
una vita utile pari a 50 anni;
b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5,
per l'attivita' di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata
"capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di
cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta
presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di
eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni
di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in
funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino
al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla
durata del possesso.
4. Non e' ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per
una piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini
tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas successivamente
all'entrata in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della
determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai
criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete
all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella
concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni
di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura
risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni
classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad
applicarsi l'articolo 102.
8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in
funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in
base alla vita utile residua dei beni".
326. Nell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per
i beni di cui all'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie
di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile".
327. Le disposizioni dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, introdotto dal comma 325, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del
comma 6 dello stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione
finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
328. E' soppresso il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 11-quater del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248.
329. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il
28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie,
anche penali. L'attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a
100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno
2007.
330. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno
delle famiglie e della solidarieta' per lo sviluppo socio-economico, e'
istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per
l'anno 2006, destinata alle finalita' previste ai sensi della presente legge.
331. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 e' concesso un assegno
pari ad euro 1.000.
332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 e' concesso per ogni figlio nato
nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.
333. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il
15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli
assegni possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui al comma 331
e, previa verifica dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a
quello di nascita o di adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in
materia di minori, dall'esercente la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e
332, sempreche' residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente
a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini
dell'assegno di cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di cui al
comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s'intende quello
di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 22 gennaio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione
reddituale di cui al presente comma e' autocertificata dall'esercente la
potesta', all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia
delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l'attuazione del
presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.
334. Per le finalita' di cui ai commi da 331 a 333 e' autorizzata la spesa di
696 milioni di euro per l'anno 2006.
335. Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute
dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per
un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio
ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del
19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
[336. Per l'anno 2006 e' istituito, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di
garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili,
agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui,
diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte
di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:
a) siano di eta' non superiore a 35 anni;
b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000
euro;
c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo
determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme
contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.](*)
(*) La sentenza della Corte
Costituzionale n. 137 del 27 aprile 2007 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma 336
337. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo
quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle
persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa e' destinata
in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti
dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
338. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio
1985, n. 222.
339. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono determinate
sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base
delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello
Stato.
340. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti
ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme stesse, sentite le
Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalita' di cui al comma
337, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad
alimentare un apposito fondo.
341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle
biotecnologie, nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e
tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del Consiglio
dei ministri e' autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalita' da
esso stabilite con proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30
milioni di euro per l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza
con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.
342. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla
riduzione dei danni per l'uomo e le cose da rischio sismico,
idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l'individuazione di nuove
tecnologie e metodologie avanzate, l'Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV)
insieme al Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo (CGIAM)
provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la
mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tale fine e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008.
343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario,
sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto
non altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito
fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
fondo e' alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento
al bilancio dello Stato.
344. Ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che
hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli
obbligazionari della Repubblica argentina.
345. Il fondo e' alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti
bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonche' del
comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso
regolamento sono altresi' definite le modalita' di rilevazione dei predetti
conti e rapporti.
346. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le cessioni degli
stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico
hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti,
ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Tale comunicazione puo' essere effettuata attraverso qualsiasi
forma, purche' recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri
trattamenti previsti nel quarto comma e' fatto salvo l'importo corrispondente al
trattamento minimo";
b) all'articolo 5, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere
conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle
condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi";
c) all'articolo 5, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora il debitore
ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova
applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi
ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e
altri emolumenti, secondo le modalita' individuate dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro
dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005";
d) all'articolo 28, secondo comma, le parole: "a decorrere dal primo del mese
successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione" sono sostituite
dalle seguenti: "nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma";
e) all'articolo 52, secondo comma, le parole: "di cui al presente comma" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al precedente e al presente comma";
f) all'articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: "38, primo e secondo
comma,".
347. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, sono altresi' stabilite le modalita' di accesso alle
prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato, anche per i pensionati gia' dipendenti pubblici che
fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato
Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui
all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per i
dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni
previdenziali diverse dall'INPDAP.
348. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma
152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'entita' e i
criteri del rimborso, nonche' le modalita' di presentazione delle istanze. In
ogni caso, i rimborsi non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
349. Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle
attivita' di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei
minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come
rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008.
350. E' istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti regionali
per l'innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, con la dotazione di 2
milioni di euro per l'anno 2006. Il Fondo di cui al periodo precedente e'
ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno, sulla base dei progetti presentati dalle regioni
entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006.
351. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni
governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.
352. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli
atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo
il numero 27-ter e' aggiunto il seguente:
"27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia
di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilita' e di
brevetti per modelli e disegni ornamentali".
353. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi
trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o
liberalita', dalle societa' e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle societa' (IRES) in favore di universita', fondazioni universitarie
di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di
istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle
fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di
attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del
Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL,
nonche' degli enti parco regionali e nazionali.
354. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 353
sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e
da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti
di donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90 per cento.
355. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
lettera c) e' abrogata. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 e'
abrogato.
356. All'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, sono soppresse le parole: "recante anche l'indicazione
degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente";
b) nel terzo periodo, dopo le parole: "restituito al cedente" sono inserite le
seguenti: ", recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro
documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale".
357. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per
l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito denominato "fondo",
destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la
crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di
Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17
giugno 2005, nonche' interventi di adeguamento tecnologico nel settore
sanitario.
358. Fermo quanto stabilito ai sensi del comma 5, gli interventi e i progetti
previsti ai sensi del comma 357 possono essere realizzati sui presupposti del
reperimento delle necessarie risorse finanziarie con successivi provvedimenti
legislativi, e della identificazione di ulteriori coperture finanziarie
concordate e verificate con la Commissione europea in termini di compatibilita'
con gli impegni comunitari in sede di valutazione del programma italiano di
stabilita' e crescita.
359. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal
Piano di cui al comma 357, nonche' tra gli interventi di adeguamento tecnologico
nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere
del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli
interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento
dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore
sanitario.(*)
(*) Nota: Con sentenza n. 201 del
18 giugno 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma 359 nella parte in cui non prevede uno strumento idoneo
a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni
360. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di
spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
361. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e
della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di
cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' di riduzione del
costo del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e' riconosciuto ai datori di
lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione
nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.
362. L'esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere sull'aliquota
contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di
lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per
il nucleo familiare e' dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo
120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto
percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti
dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 361,
prioritariamente considerando i contributi per maternita' e per disoccupazione e
in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di
fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e
successive modificazioni, nonche' il contributo di cui all'articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
363. Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del
1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui
termine e' stato prorogato al 30 giugno 2006 dall'articolo 1, comma 142, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il termine di versamento di cui al secondo
periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo
periodo del medesimo comma 17 e' fissato al 1° ottobre 2006.
364. La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL e' rideterminata, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura
corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento
infortunistico delle singole gestioni e dell'attuazione della normativa in tema
di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonche' degli oneri che concorrono
alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque
l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di
finanza pubblica.
365. La rideterminazione di cui al comma 364 e' disposta in presenza di
variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun
anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 364 con
delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 28 febbraio 2006.
366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 371, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalita'
di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese
articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di
accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare
l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di
sussidiarieta' verticale ed orizzontale, anche individuando modalita' di
collaborazione con le associazioni imprenditoriali.(*)(**)
(*) Nota: Comma così modificato dall'art. 1, c. 889 della L. n. 296/2006
(Finanziaria 2007)
(**) Nota: Con sentenza n. 165
dell'11 maggio 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma 366 nella parte in cui non prevede che le
caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi siano
definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole
e forestali, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Regioni interessate
367. L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed
agricole e della pesca e' libera.
368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni: a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono
congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini
dell'applicazione dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli
117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione
di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al
comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai
commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi
appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonche' dei tributi,
contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base
concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri
seguenti;
6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche indipendentemente
dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i
distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con l'Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle
imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun
esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle imprese
stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi,
determinati anche su base presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate e' rimessa
al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parita' di
trattamento, sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme
percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita
dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6)
vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle
categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento
degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle
disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed
elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli
elementi di cui al numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e
vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il
volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese
appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata tenendo conto della attitudine
alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita
economica e sociale dei territori interessati.
In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto
e' determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al
concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa
consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero
7) tra le imprese interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in base a
criteri di trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di principi di
mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a
scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato;
b) amministrative:
1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicita' per le imprese
che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti
con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici,
ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite
del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste,
istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto
ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest'ultimo,
le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai
distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro
riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto
dichiari altresi' di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la
sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione,
necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento
amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonche' per la sua
conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese
aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza
altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle
attivita' previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in
modalita' telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che
accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalita'. I distretti
possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e
detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalita'
applicative delle disposizioni del presente numero;(*)
2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo
sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le
imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le
relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche
mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi
che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono,
qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati
contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresi' provvedere,
ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con
gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia
per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' applicative della presente disposizione;(**)
3) i distretti hanno la facolta' di stipulare, per conto delle imprese, negozi
di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli
1703 e seguenti del codice civile;
c) finanziarie:
1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese,
con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro
delle attivita' produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con
le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,
applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti
concessi da una pluralita' di banche o intermediari finanziari alle imprese
facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica societa' cessionaria;
2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le
garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza
delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere
destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei
distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130,
si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti
parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al
numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o
alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa
cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n.
130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti,
effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al
numero 1);
5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e
delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di
sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o
propone le misure occorrenti per:
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale
strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei
requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo
accordo di Basilea;
5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operativita';
anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20
dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati
anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del
merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del
calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo
standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in
vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti
pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle
imprese che fanno parte del distretto;
d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacita' competitiva delle piccole e medie imprese
e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e
delle relative applicazioni industriali, e' costituita l'Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata "Agenzia";
2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema
produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove
conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala
nazionale ed internazionale;
3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che
ne condividono le finalita';
4) l'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attivita' produttive, nonche'
il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalita' per lo
svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia e' soggetto
all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.(***)
(*) Nota: Con sentenza n. 165 dell'11 maggio 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 368, lett. b, n. 1, nella parte in cui non prevede che le modalità applicative della norma siano stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
(**) Nota: Con sentenza n. 165 dell'11 maggio 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 368, lett. b, n. 2, nella parte in cui non prevede che le modalità applicative della norma siano stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
(***) Nota:
Con sentenza n. 165 dell'11
maggio 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma 368, lett. d, n. 4, nella parte in cui non prevede che
criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali della Agenzia
per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione siano definiti con decreti
di natura non regolamentare della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero
dell’economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il
Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
369. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 366 si
applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi
produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale
definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche'
ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.
370. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono aggiunte le seguenti parole: "anche avvalendosi delle strutture
tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo
36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317".
371. Fatta salva la compatibilita' con la normativa comunitaria, le disposizioni
di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione in via sperimentale nei
riguardi di uno o piu' distretti individuati con il decreto di cui al comma 366.
Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni e' in
ogni caso realizzata progressivamente.
371-bis. In attesa dell’adozione
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 366, puo' essere riconosciuto un contributo statale a
progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un
ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente
impiegate in ciascun progetto.
371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al
comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali
ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di
cui al comma 372. (*)
(*) Nota: Commi 371 bis e ter aggiunti dall'art. 1, c. 890 della L. n. 296/2006
(Finanziaria 2007)
372. Dall'attuazione dei commi da 366 a 371-ter non devono derivare oneri superiori
a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.(*)
(*) Nota: Comma così modificato
dall'art. 1, c. 891 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
373. In considerazione del contenzioso in essere, relativamente alla rete
nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui al comma 4
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e' prorogata al 31 dicembre
2008.
374. Il comma 8 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
sostituito dai seguenti:
"8. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel
registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonche' da quelle esercenti
attivita' commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge,
anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei
contributi agli stessi dovuti.
8-bis. Per le finalita' di cui al comma 8, il Ministero delle attivita'
produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per
l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le
indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti
previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni e
le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo
modalita' di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni
dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli
interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi
dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni
intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed
annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura
tecnologica del portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni
del presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono
esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti
previdenziali. Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri
archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle
domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1°
gennaio 2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri
a carico del bilancio dello Stato".
375. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa con i
Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali,
sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli
clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione
della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie
economicamente disagiate.
376. Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno e'
costituita, in forma di societa' per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di
seguito denominata "Banca". Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con il decreto di cui al comma 377, e' istituito il
comitato promotore con il compito di dare attuazione a quanto previsto dal
presente comma.
377. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono disciplinati:
a) lo statuto della Banca, ispirato ai principi gia' contenuti negli statuti dei
banchi meridionali e insulari;
b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le
ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all'azionariato popolare
diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei
banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione
di soci fondatori;
c) le modalita' per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche,
all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessita'
operative della stessa Banca, di rami di azienda gia' appartenuti ai banchi
meridionali e insulari;
d) le modalita' di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti
internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da
organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
378. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale
della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.
379. All'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera g), prima della parola: "strumenti" sono inserite le seguenti:
"prodotti e";
b) alla lettera h), dopo la parola: "titoli" sono inserite le seguenti: "e
prodotti finanziari".
380. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, prima della parola:
"strumenti" sono inserite le seguenti: "prodotti e".
381. Al fine di favorire i processi di privatizzazione e la diffusione
dell'investimento azionario, gli statuti delle societa' nelle quali lo Stato
detenga una partecipazione rilevante possono prevedere l'emissione di strumenti
finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice
civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del
codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti,
che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di
richiedere l'emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore
nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di
voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo
statuto, anche in relazione alla quota di capitale detenuta all'atto
dell'attribuzione del diritto. Gli strumenti finanziari e le azioni che
attribuiscono i diritti previsti dal presente comma possono essere emessi a
titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di
uno o piu' azionisti, individuati anche in base all'ammontare della
partecipazione detenuta; i criteri per la determinazione del prezzo di emissione
sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti
gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma godono di un
diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo
residuo in sede di liquidazione e la relativa emissione puo' essere fatta in
deroga all'articolo 2441 del codice civile.
382. Le deliberazioni dell'assemblea che creano le categorie di azioni o di
strumenti finanziari di cui al comma 381, nonche' quelle di cui al comma 384,
non danno diritto al recesso.
383. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi 381 e 384 sono
modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni
statutarie, e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte
dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari
di cui ai commi da 381 a 384.
384. Lo statuto delle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio puo' prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle
modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle
clausole introdotte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo
il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata
all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o
degli strumenti finanziari di cui al comma 381. In tal caso non si applica il
secondo periodo del citato comma 3. Con l'approvazione comunitaria delle
disposizioni previste dai commi da 381 a 383 e le modifiche statutarie apportate
in esecuzione di quanto disposto ai sensi dei medesimi commi cessa di avere
effetto l'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
385. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dell'articolo 7 del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, nonche' relative a violazioni valutarie
previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche
e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108,
eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio
2002-2003, attestati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinati
al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della
citata legge n. 108 del 1996.
386. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del
Fondo di cui al comma 385, entro sei mesi dalla cessazione dell'attivita',
scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di
mancato utilizzo per le finalita' previste dei contributi assegnati per due
esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il
contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del
Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione
in favore degli aventi diritto, in conformita' alla disciplina vigente. Per le
somme impegnate la restituzione dovra' avvenire entro sei mesi dal rimborso dei
prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale
termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo
l'escussione delle garanzie.
387. L'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro in materia di sanzioni antiriciclaggio,
riscossione delle medesime e contenzioso puo' essere delegato alle Direzioni
provinciali dei servizi vari.
388. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 71, e'
inserito il seguente:
"71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che
l'incremento del valore nominale delle nuove passivita' non superi di 5 punti
percentuali il valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale
ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo
restando che all'atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la
commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini
percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema bancario".
389. All'articolo 7-bis, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e
successive modificazioni, le parole: "67, terzo comma" sono sostituite dalle
seguenti: "67, quarto comma".
[390. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto
l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli e' effettuata
dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai
funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti
al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai
funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' dai funzionari del pubblico
registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai
titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8
agosto 1991, n. 264, presso le quali e' stato attivato lo sportello telematico
dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un
notaio iscritto all'albo.
391. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero
dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il
Ministero dell'interno, sono disciplinate le concrete modalita' applicative
dell'attivita' di cui al comma 390 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai
fini della progressiva attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma
390.] (commi abrogati per effetto del D.L. 223/2006)
392. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono
abrogati.
393. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
"3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica gia' avviate o
concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento,
fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del
periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti
condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la
cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20
per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei
servizi eserciti a societa' di capitali, anche consortili, nonche' a cooperative
e consorti, purche' non partecipate da regioni o da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno
due societa' affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale ovvero alla costituzione di una societa' consortile, con
predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due
societa' affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale. Le societa' interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di
societa' consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in
bacini di traffico uniti da contiguita' territoriale in modo tale che tale nuovo
soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di
trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruita' definiti dalle
regioni.
3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di
trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati
dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali
affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico gia' in essere ai
sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso
il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69
del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per
gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi periodi, gli
affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti,
provvedono, in particolare:
a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicita' ed efficacia dei
servizi offerti nonche' della qualita' dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilita'
ai servizi in termini di frequenza, velocita' commerciale, puntualita' ed
affidabilita';
b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilita' ambientale;
c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso
integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche
ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui
ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione
delle reti anche attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro
individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse
modalita' di trasporto.
3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei servizi ai sensi
dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 1,
lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con
procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei
servizi eserciti a soggetti privati o a societa', purche' non partecipate dalle
medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.
3-septies. Le societa' che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi
3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa non possono partecipare a
procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per
l'affidamento di servizi".
394. Al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2006".
395. Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole:
"fino a non oltre tre anni dalla stessa data" sono sostituite dalle seguenti:
"fino a non oltre cinque anni dalla stessa data".
396. All'articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, dopo le parole: "delle piccole e medie imprese", sono aggiunte le
seguenti: "nonche' le attivita' relative alla promozione commerciale all'estero
del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso
l'Italia".
397. All'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' a fronte di attivita' relative
alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia".
398. Per il sostegno del settore turistico, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministero delle attivita'
produttive si provvede all'attuazione del presente comma.
399. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 95, primo comma, alinea,
dopo le parole: "da cooperative" sono inserite le seguenti: ", oltre quelli
prescritti dall'articolo 31";
b) all'articolo 95, primo comma, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) la residenza anagrafica o attivita' lavorativa esclusiva o principale nel
comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove e' localizzato
l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello
individuato dalle delibere regionali di programmazione".
400. Ai fini del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
previsti nel patto di stabilita' e crescita, favorendo la dismissione di
immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti in forza di legge ad enti
privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non piu' utili al
perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione degli stessi comporta
l'applicazione dell'articolo 29, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e fa venire meno l'eventuale vincolo di destinazione
precedentemente previsto. Restano fermi in ogni caso l'osservanza delle
prescrizioni urbanistiche vigenti, nonche' gli eventuali vincoli storici,
artistici, culturali, architettonici e paesaggistici sui predetti beni. A tal
fine, all'atto della cessione, il cedente provvede all'istanza di cui
all'articolo 12, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
401. La limitazione di cui al comma 187 non si applica al personale impiegato
per far fronte alle emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e dall'articolo 1, comma
4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
402. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla
lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli
animali, il Ministero della salute e' autorizzato a convertire in rapporti di
lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996,
n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai
veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione
frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi
comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute,
previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneita'.
403. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo
dell'influenza aviaria e' consentita, per l'anno 2006, la deroga alle
limitazioni di cui al comma 198 per l'assunzione nei servizi veterinari degli
enti del Servizio sanitario nazionale di un numero complessivo massimo a livello
nazionale di 300 unita' di personale veterinario e tecnico a tempo determinato.
Tale deroga e' subordinata alla preventiva definizione di apposito accordo
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le regioni delle predette
unita' di personale e per la definizione delle misure compensative aggiuntive
rispetto a quelle previste dai commi da 198 a 206 da adottare ai fini del
rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di
cui al comma 278.
404. I progetti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, finanziati con
fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni
della spesa pubblica.
405. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21
dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1991, n. 48, e' incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006.
406. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni e del
maggior numero di compiti di coordinamento delle attivita' regionali,
individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 1 della
legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo per la modernizzazione dei
settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'alimentazione e
delle foreste, le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole
e forestali, ivi compresi quelli inerenti l'attivita' dell'Ispettorato centrale
repressione frodi, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall'anno 2006.
407. All'onere derivante dall'attuazione del comma 406 si provvede, a decorrere
dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
408. Al comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la
lettera f) e' inserita la seguente:
"f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1,
ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f), ad una
temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal
Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento".
409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio
sanitario nazionale: a) la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1
dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' approvata con decreto
del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome,
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono
stabilite: 1) le modalita' di alimentazione e aggiornamento della banca dati del
Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del
repertorio generale dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi
nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di
incidenti; 2) le modalita' con le quali le aziende sanitarie devono inviare al
Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei
dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della
citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero
della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i
medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di
inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 292, lettera b), del presente
articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la
procedura di cui alla lettera a) viene stabilita, con l'istituzione del
repertorio generale dei dispositivi medici, la data a decorrere dalla quale
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati,
utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio
medesimo; c) le aziende che producono o commercializzano in Italia
dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i
dispositivi su misura sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta
al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici,
entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta
nell'anno precedente per le attivita' di promozione rivolte ai medici, agli
operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai
farmacisti, nonche' la ripartizione della stessa nella singole voci di costo, a
tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute
nell'allegato al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attivita'
promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche; d) entro il 30
aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate
del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto.
L’importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo
rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l’anno di
riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di
quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o
più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulle corrispondenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute
e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il
miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi
medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato,
anche attraverso l’aggiornamento e la manutenzione della classificazione
nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla
lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del
personale ispettivo, all’attività di informazione nei riguardi degli operatori
professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di
valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che
implichino l’utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di
convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del settore;
e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di
comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal
comma 3-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e
successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi,
e dall’articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono
soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni,
alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell’articolo 23 del
decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell’articolo 19 del decreto
legislativo n. 332 del 2000. Per l’inserimento delle informazioni nella banca
dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi
medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al
pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per
ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento
della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo
criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati
con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per
l’inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi
nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e
dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla
lettera a).(*)
(*) Nota: Comma così modificato
dall'art. 1, c. 825 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
410. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite
complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive
modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre entro il 31 dicembre
2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di
continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilita' e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed
aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il
30 giugno 2006 che recepiscono le intese gia' stipulate in sede istituzionale
territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari
interessate dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui
al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere
prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di
gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede governativa
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero
dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per cento nel caso di
prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento
per le proroghe successive. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo
7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "31 dicembre 2005"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
411. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi
di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi del presente comma ed ai
sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e non completamente utilizzate, possono essere
impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilita' e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero
possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle
suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni interessate
d'intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici
accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno
del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31
dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta
del 10 per cento nel caso di prima proroga in deroga, del 30 per cento nel caso
di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le successive proroghe in
deroga. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di
crisi di settori produttivi e di aree territoriali possono essere utilizzate per
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di
disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere
destinate a programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette
crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni d'intesa con le
province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato.
412. Al fine di rendere piu' efficiente l'utilizzo degli strumenti di
incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al
comma 1, lettera c), sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere
le richieste di ammissione all'agevolazione, secondo l'ordine cronologico di
presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilita'";
b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
"Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima
di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta
giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia
delle entrate. In tal caso l'istanza e' completata, a pena di decadenza, con la
comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta
giorni".
413. Al comma 8 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: "legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni," sono
inserite le seguenti: "in attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo
66, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002 e".
414. Al comma 132-ter dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'articolo 10-ter, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le
parole da: "eventualmente integrati" fino alla fine del comma sono soppresse.
415. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria
del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito
territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto
della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita
riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto
capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che,
consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di
cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e
reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
416. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia
e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i
criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle
province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma
415, favorendo criteri di mercato e tempestivita'.
417. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A valere sulle
risorse del fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la
ristrutturazione di imprese della filiera agro-alimentare, con particolare
riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori
agricoli".
418. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La concentrazione si considera
realizzata anche attraverso il controllo di societa' di cui all'articolo 2359
del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attivita'
di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice
civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo
2545-septies del codice civile".
419. All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6 e' inserito il
seguente:
"6-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' esteso agli imprenditori agricoli".
420. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "giovani imprenditori agricoli," sono inserite le
seguenti: "anche organizzati in forma societaria,";
b) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Le societa'
subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede
legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2".
421. All'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "un contingente annuo di 200.000 tonnellate"
sono sostituite dalle seguenti: "un contingente di 200.000 tonnellate di cui
20.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali,
a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati
nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera";
b) dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente: "Con il medesimo decreto e'
altresi' determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da
immettere al consumo sul mercato nazionale".
422. L'importo previsto dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell'anno
2005 e' destinato per l'anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per
l'aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da
utilizzare con le modalita' previste dal decreto di cui al medesimo comma 421,
nonche' fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del
Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il
restante importo e' destinato alla costituzione di un apposito fondo per la
promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso
l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di
biocombustibili da trazione[, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo
definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387].(*)
(*) Nota: Periodo soppresso
dall'art. 1, c. 378 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
423. Ferme restando le
disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica
da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti
da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti
chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo
effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi
dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive
di reddito agrario,
fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari,
previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.(*)
(*) Nota: Comma così sostituito dall'art. 1, c. 369 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), poi modificato dalla L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008)
424. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'articolo 11-quinquiesdecies sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "sentite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la
raccolta dei giochi" sono inserite le seguenti: " nonche' l'UNIRE per le
scommesse sulle corse dei cavalli ";
b) al comma 9, dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ",
sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli";
c) il comma 5 e' abrogato.
425. L'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si interpreta nel senso che
la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della
raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con
esclusione di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini, che resta di
titolarita' dell'UNIRE. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno
1998, n. 174, non puo' esercitare la propria attivita' mediante l'apertura di
sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua gia'
la raccolta delle scommesse.
426. Al fine di razionalizzare gli interventi a sostegno della promozione, dello
sviluppo e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle
produzioni tipiche e della ricerca nel campo agroalimentare, il Ministero delle
politiche agricole e forestali e' autorizzato a partecipare, anche attraverso
l'acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalita'.
A tale fine e' autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l'anno
2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
427. E' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006 per
l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo
1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
428. All'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9settembre 2005, n.
182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le
parole: "anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102" sono sostituite dalle seguenti: "per le finalita' di cui
al comma 2".
429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della Fondazione di cui
all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un
contributo di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008.
A tal fine e' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Le risorse
pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328. (*)
(*) Nota: Comma così modificato
dall'art. 1, c. 1269 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare previa intesa con la
regione interessata(*), limitatamente all'esercizio
2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa
ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di
attivita' socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di
13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a
lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita' degli stessi comuni da almeno
un triennio, nonche' ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati
attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e
prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali
soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo
78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre
2006. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a
stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'esercizio 2006,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i comuni, nuove
convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione
di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU,
nella disponibilita' da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a
50.000 abitanti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta
altresi' analoga procedura per l'erogazione del contributo previsto all'articolo
3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 263,
della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Ai fini di cui al presente comma il Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
e' rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l'anno 2006. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 150 milioni di
euro, per l'anno 2006, del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(*) periodo inserito per effetto del
D.L. n. 273/2005, convertito in L. n. 51/2006
431. Per assicurare la prosecuzione delle attivita' di rilevante valore sociale
e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo,
di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e' concesso un contributo di 2 milioni
di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro
sperimentale di cinematografia.
432. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e' iscritto a decorrere
dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio con riserva del 50 per cento da destinare per le finalita'
di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali
interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del
suolo nelle aree a rischio idrogeologico.
433. Per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto, ratificato
ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e ricomprese nella delibera CIPE n.
123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo
2003, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006. Bonifica
aree procedure fallimentari
434. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la
realizzazione degli interventi di messa in sicurezzad'emergenza,
caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le
quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di
programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la
regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la
destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento
urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione
dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle
aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonche' le risorse
finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto
sottoscrittore e le modalita' per individuare il soggetto incaricato di
sviluppare l'iniziativa.
435. Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 434 concorre il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse
assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali
delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e
successive modificazioni, nonche' con le risorse di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004.
436. L'accordo di programma di cui al comma 434 individua il soggetto pubblico
al quale deve essere trasferita la proprieta' dell'area. Il trasferimento della
proprieta' avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di
fallimento qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza
d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.
437. Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, e' in ogni caso fatta salva la
vigente disciplina normativa in materia di responsabilita' del soggetto che ha
causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 434.
438. Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme versate in favore dello
Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della
sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative
al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
439. Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela dell'ambiente
accertino un fatto che abbia provocato un danno ambientale come definito e
disciplinato dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 aprile 2004, e non siano avviate le procedure di ripristino ai sensi
della normativa vigente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
con ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino
della situazione ambientale come definito dalla citata direttiva 2004/35/CE a
titolo di risarcimento in forma specifica entro il termine fissato. Qualora il
responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale non provveda al
ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte
impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell'articolo 2058 del
codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con
successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta giorni
di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza e' emessa
nei confronti del responsabile del danno ambientale come definito e disciplinato
dalla citata direttiva 2004/35/CE.
440. La quantificazione del danno e' effettuata sulla base del pregiudizio
arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto dannoso e del costo
necessario per il ripristino nel rispetto delle norme di cui alla citata
direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II alla stessa. In caso di riparazione
del danno ai sensi del presente comma e del comma 439 e' esclusa la possibilita'
che si verifichi un aggravio dei costi in capo all'operatore come conseguenza di
una azione concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti proprietari di beni
danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio nei
confronti del responsabile a tutela dell'interesse proprietario leso.
441. Per la riscossione delle somme di cui e' ingiunto il pagamento con
l'ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
442. Le disposizioni previste dai commi da 439 a 441 non si applicano ai danni
ambientali presi in considerazione nell'ambito diprocedure transattive ancora in
corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, a
condizione che esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, ne' alle
situazioni di inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia
avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
443. Avverso l'ordinanza di cui ai commi precedenti e' ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro il termine di
sessanta giorni o, alternativamente, al Presidente della Repubblica entro il
termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua
notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
444. L'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi
nel senso che le indennita' di occupazione costituiscono reddito imponibile e
concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti
nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti
urbanistici.
445. All'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, la parola:
"quindici" e' sostituita dalla seguente: "venticinque".
446. Restano fermi i criteri e le modalita' applicati per l'articolo 1-bis,
comma, 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.
447. All'attuazione degli interventi previsti dal comma 445 si provvede nei
limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19
dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, e successive modificazioni.
448. Ai fini dell'attuazione del comma 445 eventuali esigenze di trasferimento
delle risorse disponibili di cui al comma 447, tra Mediocredito centrale Spa e
Artigiancassa Spa, saranno preventivamente autorizzate dal Dipartimento del
tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di
credito e verificata dallo stesso Dipartimento.
449. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai commi da 439 a
441, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni a favore
dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via
di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino
ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo
il risarcimento del danno ambientale, nonche' altri interventi per la protezione
dell'ambiente e la tutela del territorio.
450. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalita' di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma
449, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di
anticipazione.
451. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 3-ter, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265, come rimodulate dall'articolo 1, comma 200,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, originariamente destinate alla dotazione
infrastrutturale diportistica nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data
di entrata in vigore della presente legge non e' stato adottato alcun
provvedimento di attuazione, sono destinate al finanziamento delle iniziative
infrastrutturali occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui
all'articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
452. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, introdotto
dall'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "reale o
figurativo", sono inserite le seguenti: "o corrispettivi di servizi".
453. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi abitativi di cui
all'articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo
18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e' abolito l'obbligo della contiguita' delle
aree e detti interventi possono essere localizzati in piu' ambiti all'interno
della stessa regione.
454. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, non e' piu' corrisposta
l'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990,
n. 250. I contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno
successivo a quello di riferimento.
455. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi
previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi
comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per
cento degli altri costi in base ai quali e' calcolato il contributo. (Comma
così modificato dal D.L. n. 262/2006)
456. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;
b) al comma 2-ter, dopo le parole: "I contributi previsti dalla presente legge"
sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quelli previsti dal comma 11,";
c) al comma 2-quater, dopo le parole: "della legge 5 agosto 1981, n. 416" sono
aggiunte le seguenti: ", con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro
rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al
comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11".
457. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale
previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e' elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31
dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicita' della testata
successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con
riferimento alla nuova periodicita'.
458. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui
all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte
esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici. (N.d.R.:
si riporta di seguito l'art. 30, c. 3 del D.L. 262/2006: "Il comma 458
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso
che la composizione prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle
provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi
relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.")
459. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese
editrici che abbiano gia' maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai
contributi di cui al medesimo comma 2-bis.
460. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e
11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, sono percepiti a condizione che: a) l'impresa editrice sia
proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;
b) l'impresa editrice sia una societa' cooperativa i cui soci non partecipino ad
altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi
contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono
dalla possibilita' di accedere ai contributi;
c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese
editrici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia'
maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non e'
ammesso l'affitto della testata.
461. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche' all'articolo
23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e
all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal
diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera
documentazione entro un anno dalla richiesta. (N.d.R.: Si riporta di seguito
l'art. 30, c. 1 del D.L. 262/2006: "Il termine di decadenza previsto
dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende
riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.".)
462. L'entita' del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non
vedenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e' fissata
in 1.000.000 di euro annui.
463. Per le finalita' di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62,
sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno
2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.
464. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005,
ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della
citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre
2004, e' aumentato di 20 milioni di euro.
465. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, le parole: "L. 200" sono sostituite dalle seguenti: "0,2 euro".
466. E' istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti
titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonche' dai
soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella
misura del 25 per cento. L'addizionale e' indeducibile ai fini delle imposte sul
reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente
corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla
produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico
e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o
compensi; al fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese
e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente
alle predette attivita' e ad altre attivita', sono deducibili in base al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi
derivanti da tali attivita' e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e
proventi o compensi. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico e di
incitamento alla violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i
relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva,
sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto
informatico o telematico, nonche' ogni altro bene avente carattere pornografico
o suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria
accompagnata da immagini pornografiche, come determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la
dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il
contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si
applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e'
dovuto un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d'imposta
precedente.
467. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123-ter, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione
di programmi di contenuto pornografico".
468. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 25-bis, e'
inserito il seguente:
"25-ter. Se la titolarita' delle attivita' di cui al comma 24 non e' trasferita
alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle societa'
concessionarie addetto a tali attivita' e' trasferito, con le stesse garanzie
previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime
attivita'.".
469. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla
sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive
modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 473, puo'
essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo
all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
470. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera
fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a
decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale e'
stata eseguita.
471. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni
ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, e' versata entro
il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita.
472. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di
cui al comma 469 puo' essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 7 per cento.
L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali,
senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento
nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475, 477 e 478, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
473. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n.
342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili
non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli
edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio e'
diretta l'attivita' d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio
relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i
soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilita', essere annotati
alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili
appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese
in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione
urbanistica.
474. La disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione che
l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorche' previa demolizione del
fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione
della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo
34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area.
475. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento, deve essere
obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi,
entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi,
rispettivamente secondo i seguenti importi:
a) 40 per cento nel 2006;
b) 35 per cento nel 2007;
c) 25 per cento nel 2008.
476. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 469 e 473 si fa
riferimento, per quanto compatibili, alle modalita' stabilite dai regolamenti di
cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
477. Per il potenziamento dell'attivita' di riscossione delle entrate degli enti
pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel
patto di stabilita' interno, garantendo effettivita' e continuita' alle forme di
autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell'articolo
4, comma 2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso
che fino all'adozione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono
essere esercitate esclusivamente le attivita' disciplinate ai sensi dei commi
2-octies e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilita'
esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle
facolta' previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei
commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonche' di procedere anche ad
accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le
entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi
titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalita' ordinariamente previste per
la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.
478. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione
stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con
proprietari privati sono rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata
di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10
per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime
amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di
ipotesi allocative meno onerose.
479. Al fine di ottimizzare le attivita' istituzionali dell'Agenzia del demanio
di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e' operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la
Commissione per la verifica di congruita' delle valutazioni
tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute, locazioni e
concessioni di immobili di proprieta' dello Stato e ad acquisti di immobili per
soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonche' ai fini del
rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse
amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
480. Per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti
e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonche' gli enti inseriti nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco
ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, possono presentare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, specifici progetti da finanziare anche a
valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'INAIL che risultino disponibili
per investimenti. Nei successivi sessanta giorni, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli
obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilita' e crescita.
481. All'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono
inseriti i seguenti:
"2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui
all'articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato
gestito da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma
1 e' applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai
soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o
indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonche' dai
soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a
sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro
rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione
mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in
Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa'
di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi
dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti
negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di
cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione
finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto
assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta".
[482. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 5, il Ministero della difesa -
Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito
decreto gli immobili militari da alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, in deroga alla
legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di
cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme della
contabilita' generale dello Stato, fermi restando i principi generali
dell'ordinamento giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero
della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che puo' avvalersi
del supporto tecnico-operativo di societa' pubblica o a partecipazione pubblica
con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel
settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta e' decretata
dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruita'
emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa,
presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e
composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle
finanze, nonche' da un esperto in possesso di comprovata professionalita' nella
materia. Con la stessa determinazione, per i beni valorizzati sono stabiliti i
criteri di assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di
una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del
ricavato attribuibile alla vendita degli immobili valorizzati;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero
della difesa. L'approvazione puo' essere negata per sopravvenute esigenze di
carattere istituzionale dello stesso Ministero;
d) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a
trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi
della lettera b), sia inferiore a quattrocentomila euro;
e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con
cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme
alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attivita' culturali che
si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla
ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse
storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi
soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui
all'articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di tale
interesse, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13 dello stesso codice. Le approvazioni e le autorizzazioni
previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono
rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le
disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,
parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.](*)
(*) Nota: Comma abrogato
dall'art. 1, c. 264 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
483. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una
concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di
decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove
non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle
acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine
idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della
normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza,
liberta' di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione
a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo
particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del
bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della
potenza installata.
2. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di
trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti
organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta
e della potenza installata concernenti la procedura di gara";
b) i commi 3 e 5 sono abrogati.(*)
(*) N.d.R.: Con sentenza n. 1 del
18 gennaio 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma 483 nella parte in cui non prevede un adeguato
coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del
provvedimento del Ministero delle attività produttive, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della
rete di trasmissione nazionale, che determina i requisiti organizzativi e
finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza
installata concernenti la procedura di gara.
484. E' abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
485. In relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e
integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per
quanto riguarda la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e
parita' di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi
concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di
scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, purche' siano effettuati congrui interventi di ammodernamento
degli impianti, come definiti al comma 487.
486. Il soggetto titolare della concessione versa entro il 28 febbraio per
quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo unico, riferito
all'intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza
nominale installata e le somme derivanti dal canone affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per l'importo di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai
comuni interessati nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno.
487. Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si considerano congrui interventi
di ammodernamento tutti gli interventi, non di manutenzione ordinaria o di mera
sostituzione di parti di impianto non attive, effettuati o da effettuare nel
periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e le scadenze previste dalle norme
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali
comportino un miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali
dell'impianto per una spesa complessiva che, attualizzata alla data di entrata
in vigore della presente legge sulla base dell'indice Eurostat e rapportata al
periodo esaminato, non risulti inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione
netta media annua degli impianti medesimi. Per le concessioni che comprendano
impianti di pompaggio, la produzione media netta annua di questi ultimi va
ridotta ad un
terzo ai fini del calcolo dell'importo degli interventi da effettuare
nell'ambito della derivazione.
488. I titolari delle concessioni, a pena di nullita' della proroga,
autocertificano entro sei mesi dalle scadenze di cui ai commi precedenti l'entita'
degli investimenti effettuati o in corso o deliberati e forniscono la relativa
documentazione. Entro i sei mesi successivi le amministrazioni competenti
possono verificare la congruita' degli investimenti autocertificati. Il mancato
completamento nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati o in corso
e' causa di decadenza della concessione.
489. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi primo e secondo, del
testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara
per concessioni idroelettriche puo' anche prevedere il trasferimento della
titolarita' del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione,
comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo
concessionario, secondo modalita' dirette a garantire la continuita' gestionale
e ad un prezzo, entrambi predeterminati dalle amministrazioni competenti e dal
concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di
gara.
490. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni
attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi di cui due indicati
rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed
il terzo dal presidente del tribunale territorialmente competente, che operano
secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di
mercato.
491. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di competenza
legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione e attuano i principi comunitari resi nel parere motivato
della Commissione europea in data 4 gennaio 2004.
492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
le regioni e le province autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme
dei commi da 483 a 491.
493. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall'anno 2006, sono assicurate maggiori
entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2
sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2003, n. 83.
494. A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono sospesi i trasferimenti erariali per
le funzioni amministrative trasferite in attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, con riferimento a quegli enti che gia' fruiscono dell'integrale
finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni. A
valere sulle risorse derivanti dall'attuazione del presente comma, i
trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle
di Trento e di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro. La
ripartizione è effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione e per il
10 per cento in base al territorio, assicurando il 40 per cento del fondo
complessivo ai soli comuni confinanti con il territorio delle province autonome
di Trento e di Bolzano.(*)
(*) Nota: Periodo aggiunto
dall'art. 1, c. 709 della L. n. 296/2006)
495. Nel quadro delle attivita' di contrasto all'evasione fiscale, l'Agenzia
delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza destinano quote significative
delle loro risorse al settore delle vendite immobiliari, avvalendosi delle
facolta' rispettivamente previste dal titolo IV del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e 52 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o
costruiti da non piu' di cinque anni, [e di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della
cessione](*), all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al
notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle
plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul
reddito, del 12,50 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede
anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della
plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il
notaio comunica altresi' all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni
di cui al primo periodo, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del
direttore della predetta Agenzia.
(*) Nota: Periodo soppresso
dall'art. 1, c. 310 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
497. In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l’applicazione
dell’articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei
confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o
professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative
pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa
al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo
pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare
nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del
30 per cento.(*)
(*) Nota: Comma così modificato
per effetto del D.L. 223/2006, nonchè dell'art. 1, c. 309 della L. n. 296/2006
498. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e
497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non
trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma
1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
131 del 1986. Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le
imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta
dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto
l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. (periodo
aggiunto per effetto del D.L. 223/2006)
[499. E' introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 2006, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono
accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui
si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in
corso al 1° gennaio 2004. L'accettazione della programmazione fiscale determina
preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di
durata inferiore, per le societa' in liquidazione, la base imponibile
caratteristica dell'attivita' svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della
imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella
programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attivita' produttive.
500. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito
d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi
di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio
2004;
b) che svolgono dal 1° gennaio 2005 una attivita' diversa da quella esercitata
nell'anno 2004;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attivita' svolta nel
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 o che hanno presentato per tale
periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti
per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto per il periodo d'imposta 2004 o che hanno presentato per tale
annualita' una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della
proposta di cui al comma 501;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1°
gennaio 2004.
501. La proposta individuale di programmazione fiscale e' formulata sulla base
di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze
dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati
sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di
attivita', della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra
informazione disponibile riferibile al contribuente.
502. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruita' dei
ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per
ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al
contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base
imponibile caratteristica dell'attivita' svolta, esclusi gli eventuali
componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.
La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali di
constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attivita' istruttorie
effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonche' di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in
corso al 1° gennaio 2004, comporta che la proposta di cui al comma 501 sia
formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
503. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale e' comunicata dal
contribuente entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo termine la proposta puo'
essere altresi' definita in contraddittorio con il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in
cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati
contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
504. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base
imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base
delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando
l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo
ai fini dell'imposta sul reddito, nonche' quella applicabile ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa', sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte
programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi;
restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato,
nonche' la facolta' di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attivita' produttive si applica esclusivamente per
la parte programmata.
505. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 504, ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e
sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia
di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare
rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto
della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi
speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle
disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
506. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e
quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata
ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad
accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione
nonche', per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari
corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le
ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima
ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto
dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze
degli studi di settore o dei parametri.
507. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a),
b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo
55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 504,
lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da
quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali
di cui al comma 505, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto
regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano
comunque le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), qualora il
reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello
dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505,
lettera c), e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b),
c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le
fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74.
508. Salva l'applicazione del comma 503, nei casi in cui a seguito di controlli
e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano
dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a
base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di
imposta 2004, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a
5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti
non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505,
lettera c), nonche' le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d). Le
disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformita' dei
dati ed elementi sia di scarsa entita' tale da determinare una variazione degli
importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la
maggiore imposta comunque dovuta nonche' i relativi interessi.
509. Nel caso in cui l'attivita' effettivamente esercitata vari nel corso del
triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal
periodo d'imposta nel corso del quale si e' verificata la variazione. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
e' possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi
progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della
programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di
cui al comma 500, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale
opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 499.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della
proposta di cui al comma 501. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le modalita' di invio delle proposte, anche in via
telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli
intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' le
modalita' di adesione.
510. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al
comma 499, l'Agenzia delle entrate formula altresi' una proposta di adeguamento
dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonche' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, relativi ai periodi di
imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le
dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di
maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate
dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 501.
511. Agli importi di cui al comma 510 si applica, per le societa' di capitali
che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative
addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, del 28 per
cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
512. L'accettazione delle proposte di cui al comma 510 comporta il pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei
maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d'affari dichiarato.
513. L'adeguamento di cui al comma 510, consentito ai contribuenti che si
avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499, si perfeziona con il
versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto
previsto dal comma 499, degli importi di cui ai commi 511 e 512. Per ciascun
periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso
non possono essere inferiori a 3.000 euro per le societa' di capitali e 1.500
euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed
interessi.
514. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al
comma 510 eccedano la somma di 10.000 euro per le societa' di capitali e 5.000
euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente puo' essere
versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a
decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 513. L'omesso
versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina
l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte
alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo,
nonche' alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo al termine del versamento, ed e' dovuta una sanzione pari al 30
per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli
interessi legali. Non e' applicabile l'istituto del ravvedimento di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
515. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 510 rende applicabili
le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
516. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 510 esclude la
rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla
dichiarazione. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo
delle predette perdite. E' altresi' escluso il riporto al periodo d'imposta
successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle
dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonche' il
rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
517. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di
applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, di processi verbali di
constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attivita' istruttorie
effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonche' di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 510, comporta
l'integrale applicabilita' delle disposizioni di cui al citato decreto
legislativo n. 218 del 1997.
518. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 510 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi
di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;
b) che non erano in attivita' in uno dei periodi di imposta di cui al comma 510;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attivita' svolta nei
periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi
d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per
l'elaborazione della proposta di cui al comma 510;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto per le annualita' d'imposta oggettodi definizione o che hanno
presentato per tali annualita' una dichiarazione con dati insufficienti per
l'elaborazione della proposta di cui al comma 510;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma
510;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il
primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, per i periodi
di imposta di cui al comma 510 e per le annualita' di imposta 2003 e 2004 ai
fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5,
8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.] (i commi 499-518
sono abrogati per effetto del D.L. 223/2006)
519. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 387 a 398,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. [I contribuenti che si avvalgono
dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai
fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute
per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile
derivante dalla programmazione medesima.] (periodo abrogato per effetto del
D.L. 223/2006)
520. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano
l'impiego di maggiore capacita' operativa per l'attivita' di contrasto
all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione la
programmazione fiscale.
521. All'articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5-bis,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "un ventesimo"
sono sostituite dalle seguenti: "un diciottesimo".
522. Nell'articolo 11-quater, comma 2, alinea, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e riducendo il risultato del
20 per cento".
523. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando l'espletamento delle
ordinarie attivita' ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento dell'attivita' di vigilanza,
conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi
assicurativi evasi nonche' per sanzioni amministrative e civili. A tal fine, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, nel triennio
2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione
sociale, attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche
mediante attivita' congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e
irregolare nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva
nonche' attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale
ispettivo nell'attivita' di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura
non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per
l'anno 2005.
524. Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e' altresi' autorizzato, in deroga al divieto di procedere a nuove
assunzioni disposto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75
ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15
novembre 2004 e del 16 novembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La
finalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
e' ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. La finalizzazione di
cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ridotta a
5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
525. Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione
di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico
definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di
abilita' o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il
costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita e' di
quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di
valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le
vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker
o comunque le sue regole fondamentali;
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un
collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali
apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle
specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza, riferite anche al sistema
di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli
apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti
autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli
apparecchi di cui alla presente lettera".
526. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento
del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non
puo' essere inferiore all'8 per cento ne' superiore al 12 per cento delle somme
giocate.
527. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis e'
sostituito dal seguente:
"13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le
modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi
da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni".
528. All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, le parole: "commi 6 e 7" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 6, lettera a), e 7".
529. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, e'
necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma,
lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni".
530. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalita' definite con provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato:
a) gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono
installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta
di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete
telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano
la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e della trasmissione dei
dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono
definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la
conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e' fissato nella misura
dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007;
c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a decorrere dal 1°
gennaio 2007 riconosce ai concessionari
della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per
cento delle somme giocate, definito in relazione:
1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);
2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento
degli apparecchi di gioco. (le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2007" sono
state aggiunte per effetto del D.L. 223/2006)
531. A partire dal 1° gennaio 2007, il prelievo erariale unico sulle somme
giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e' fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.
(comma così modificato per effetto del D.L. 223/2006)
532. In relazione agli interventi previsti dal comma 530, necessari ad adeguare
la rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il
termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica e'
prorogato al 31 ottobre 2010.
533. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi
eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della
rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro
il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei
soggetti incaricati.
534. Il terzo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza e' altresi'
necessaria:
a) per l'attivita' di produzione o di importazione;
b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli gia'
in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui
all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od
in circoli privati".
[535. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove
il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita' alla rete
Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o
agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi,
scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione,
autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o,
comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o
delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.
536. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire
l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali
forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei
concorsi pronostici, di cui al comma 535, adottando a tal fine misure tecniche
idonee in conformita' a quanto stabilito con uno o piu' provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato.
537. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 536, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna
violazione accertata. L'autorita' competente e' l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
538. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di
finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 536 e 537, secondo i criteri e le modalita'
individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza.](*)
(*) Nota: I commi da 535 a 538
sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della
L. n. 296/2006 - Finanziaria 2007 - e tutti gli atti adottati cessano di avere
effetto (cfr. art. 1, c. 51 della L. n. 296/2006)
539. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le
parole: "apposita autorizzazione", sono inserite le seguenti: "del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
540. Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i
circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di
apparecchi da gioco, e' esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed
approvata dal questore e vidimata dalle autorita' competenti al rilascio della
licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che
lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonche' le
prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da
biliardo deve essere, altresi', esposto in modo visibile il costo della singola
partita ovvero quello orario".
541. Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 e' consentita
esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al
pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli
articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle
attivita' di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel
rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti".
542. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la
chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni e' punito
chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione
del divieto posto dal comma 8".
543. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice
penale:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale,
apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche
ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale,
apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori
previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque
consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque,
consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle
caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di
legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle
vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque
consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano
stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b),
c) e d) e' preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilita' di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori
concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento,
per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non
siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500
a 3.000 euro per ciascun apparecchio".
544. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
"9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli
autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano
rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e
nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e'
disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta la distruzione
degli apparecchi e dei congegni, con le modalita' stabilite dal provvedimento
stesso.
9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto e' presentato
al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui e' stata
commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto e'
presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato competente per territorio.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie
di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951,
n. 168".
545. Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza ai
sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un
periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai
sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate
dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste
dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal
questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88".
546. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono
riscontrate violazioni di rilevante gravita' in relazione al numero degli
apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza
dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni,
informandone l'autorita' competente al rilascio. Il periodo di sospensione,
disposto a norma del presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
accessoria".
547. Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in
data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si
applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.
548. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, sono inseriti i seguenti:
"Art. 14-ter. - (Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e
congegni per il gioco lecito). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento
dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli
apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' per
gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti,
l'esito del controllo automatizzato e' comunicato al contribuente per evitare la
reiterazione di errori. Il contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalita' di effettuazione dei
controlli automatici di cui al comma 1.
Art. 14-quater. - (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli
automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai
sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli
intrattenimenti, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso
versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo
definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per
la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita'
della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere
notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo
a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.
3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente
provvede a pagare, con le modalita' indicate nell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo
14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei
chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni
amministrative previste e' ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino
all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della
comunicazione.
Art. 14-quinquies. - (Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli
intrattenimenti). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater
possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il
recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle
entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli
intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si
applicano le disposizioni in materia di IVA".
549. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2007";
b) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "La disposizione di cui al
primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la
scadenza della convenzione di concessione";
c) al quarto periodo, le parole: "di cui al secondo e terzo periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al terzo e quarto periodo".
550. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e
successive modificazioni, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi
lavorati, e' sostituito dal seguente:
"Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con
riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinate
ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre
solare".
551. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei
provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei
tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della
legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, puo' essere aumentata
l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo
28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il
mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi.
552. Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali,
l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui al comma 188 e' estesa anche ad altre tipologie di contratti
di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime
amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 188.
553. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la
realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a
presentare il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
554. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie
per le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione, per
l'anno 2006, e' fissata nel limite di 25 milioni di euro.
555. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 554 sono successivamente
ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalita'.
556. Al fine di prevenire
fenomeni di disagio giovanile legato all’uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale l’"Osservatorio per il
disagio giovanile legato alle dipendenze"..
Con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e l’organizzazione
dell’Osservatorio.
Presso il Ministero di cui al presente comma e' altresı' istituito il "Fondo
nazionale per le comunita' giovanili", per azioni di promozione della salute e
di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei
giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle
dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006,
2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento e'
destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarieta' sociale di
comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il
Ministero si avvale del parere dell’Osservatorio per il disagio giovanile legato
alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle
associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di
natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l’accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.(*)
(*) Nota: Comma così sostituito
dall'art. 1, c. 1293 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
557. Per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della
spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili anche per mantenere
aggiornata e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, in
conformita' ai principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, e' disposta la prosecuzione delle attivita' gia'
convenzionalmente assicurate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani a
favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le proprie
finalita' istituzionali. Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformita' alla convenzione in
essere, criteri e modalita' di funzionamento per regolamentare la prosecuzione
delle suddette attivita'. Per l'attuazione delle suddette finalita' viene
annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 "Fondo da ripartire per la
difesa del suolo e tutela ambientale", una somma non inferiore all'1 per cento e
non superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di spesa
e determinata nel suo ammontare annuo con le modalita' ed i criteri definiti con
il predetto regolamento.
558. All'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione
sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per
un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di
ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella
percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al
1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni
sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di
assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma".
559. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le
parole: "servizi radiotelevisivi" sono inserite le seguenti: "nonche' alle
singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal
Ministero delle comunicazioni".
560. Il comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e' sostituito dal seguente:
"3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il
completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla
sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche' al fine di contenere
i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime
ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed
apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti di sicurezza e
segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e
relativi provvedimenti di attuazione". Le disposizioni del comma 3-bis
dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal
presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni gia'
realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate,
comunque avviati ai sensi della previgente normativa.
561. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive
modificazioni, dopo la lettera p-quaterdecies), sono aggiunte le seguenti:
"p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n.
679;
p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995".
562. Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore
delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere
individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel
limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici
deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio
o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni
riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego
internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano
contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il
decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate
dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da
causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinati i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze,
entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai
commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
566. Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio
climatico e ambientale nell'ambito del programma promosso dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite "Atmospheric Brown Cloud" e "SHARE-Asia", anche ai fini
delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai
progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro
del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite, e' assegnato al Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR) un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per
l'anno 2006. Il Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182,
assicura il collegamento e lo scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero
delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda l'attuazione del
programma SHARE-Asia.
567. Per i lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto di previdenza per
il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata dell'esposizione
all'amianto sono accertate e certificate dall'IPSEMA. Per i predetti lavoratori,
restano valide le domande di certificazione gia' presentate all'INAIL, in
ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27
ottobre 2004, emanato in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.
568. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento,
ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e
strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, il
Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale
dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' autorizzato a
stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con
soggetti pubblici e privati.
569. Con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalita'
per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della
vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicita'.
570. Al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi
internazionali ed interforze, anche a valenza internazionale, e specialmente
europea, idonei a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva
dell'industria nazionale, e' autorizzata la spesa annua di 55 milioni di euro
per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per l'erogazione di contributi
pluriennali alle imprese nazionali di riferimento, ai sensi dell'articolo 4,
comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
571. Lo stanziamento di cui al comma 570 e' iscritto nell'ambito delle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa il
quale con propri atti provvede all'individuazione sia delle procedure attuative
per l'erogazione dei contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui
corrispondere i contributi stessi.
572. Per l'anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione
delle aree all digital Sardegna e Valle d'Aosta e di quattro ulteriori aree all
digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonche'
degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime
aree attraverso il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in regola per
l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non
abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 4, comma 1, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 211, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, che acquistino o noleggino un apparato idoneo a
consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il
fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, e'
riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio
effettuati dal 1° al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1°
gennaio 2006. Il contributo e' riconosciuto a condizione che sia garantita la
fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che
siano fornite prestazioni di interattivita', anche da remoto, attraverso
interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ai sensi
dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le
reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonche' a
condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica
commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di
accesso, la classe di velocita' V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocita'
almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti
pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive,
campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il contributo e'
riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico.
La concessione del contributo e' disposta entro il limite di 10 milioni di euro.
573. La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione
Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni
interessati, delle risorse finanziarie gia' stanziate sulla base dell'estensione
delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno
aderire all'intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione
dei propri consigli.
574. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n.
250, qualora siano presentate piu' domande, tutte le imprese editrici
interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili
per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112,
non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del
tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi.
575. Il comma 2 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e' abrogato. Conseguentemente, all'articolo 11-bis, comma 1, del medesimo
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "222 milioni per l'anno 2005"
sono inserite le seguenti: "e di euro 5 milioni per l'anno 2006".
576. All'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le
parole: "societa'" sono inserite le seguenti: "di cartolarizzazione,
associazioni riconosciute".
577. I dipendenti dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 30, comma 2-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativamente ai quali non sono esaurite,
alla data del 31 dicembre 2005, le procedure di trasferimento conseguenti
all'esercizio del diritto di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei
ruoli delle amministrazioni dello Stato per le quali gli stessi hanno esercitato
l'opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della funzione pubblica, su
proposta dell'Agenzia del demanio, sentite le amministrazioni interessate, sono
individuate le unita' di personale destinate a ciascuna di tali amministrazioni
nonche' la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici del relativo
transito.
578. Al fine di assicurare l'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e garantire
continuita' alle iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per l'alta
formazione tecnologica, favorendo cosi' lo sviluppo del sistema produttivo
nazionale, e' autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008 e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10
dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' rideterminata in 80
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'articolo 4, comma 10, primo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' soppresso.
579. Per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche
attraverso l'incentivazione delle forme di raccolta di finanziamenti per le
stesse necessarie al rilancio degli investimenti, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le caratterisitiche dei titoli di debito
che possono essere emessi dalle societa' per azioni a ristretta base azionaria,
rappresentati da titoli a medio e lungo termine con un tasso di interesse
prefissato secondo le ordinarie condizioni di mercato e non rimborsabili
anticipatamente per tutta la durata del prestito. Con lo stesso decreto, nel
rispetto del principio di invarianza del gettito fiscale complessivo, possono
essere disciplinate anche particolari forme di incentivi fiscali per certificati
di deposito emessi dagli istituti di credito a medio termine per il
finanziamento di piccole e medie imprese.
580. Al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), cui la legge 15 luglio 2003, n.
189, ha attribuito compiti relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra
le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le
organizzazioni sportive per disabili, e' concesso un contributo di 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica
sportiva di base e agonistica.
581. Al fine di garantire un adeguato sostegno al potenziamento delle attivita'
di ricerca e sviluppo industriali nel settore oncologico svolte da strutture di
eccellenza specializzate nel settore, e' destinato un importo pari a 50 milioni
di euro a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
582. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare
le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli
anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in
vigore della presente legge, ad esclusione delle somme destinate a spese
obbligatorie, anche per fare fronte a spese di investimento per le
infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilita' di
cui al presente comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che
individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle
medesime risorse.
583. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualita', i soggetti di
cui al comma 586, di seguito denominati "promotori", possono presentare alla
regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti
turistici di qualita' di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni
demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con
finalita' turistico-ricreative gia' operanti ai sensi dell'articolo 03, comma 1,
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di
insediamenti e impianti preesistenti.
584. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 583 non si
applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura
del canone e' determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei
canoni e' attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e
nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati,
proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non
determinato dai commi da 583 a 593, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.
585. Gli insediamenti turistici di qualita' di cui ai commi da 583 a 593 sono
caratterizzati dalla compatibilita' ambientale, dalla capacita' di tutela e di
valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul
territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneita' ad
attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti
turistici di cui ai commi da 583 a 593 devono assicurare un ampliamento della
base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a
250 unita'. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di
qualita' sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 586 a 593 e
ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
586. Possono presentare le proposte di cui al comma 583 gli enti locali
territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all'articolo 10
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con
gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti
finanziatori, nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici,
organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto
del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
587. Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilita' ambientale, il
piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei
servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilita',
nonche' la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e
sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 586. La
realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi puo' essere affidata allo
stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si
applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
588. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilita'
e della qualita' costruttiva, urbanistica e ambientale, nonche' della qualita'
progettuale, della funzionalita', del costo di gestione e di manutenzione, dei
tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle
infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via
prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree
compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.
589. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di
elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e
sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi
sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a
trasmettere documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio,
al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.
590. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla
regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della
documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza
pubblica ai sensi del comma 592, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro
lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate
proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione,
entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha
l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi
quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un
accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
591. La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione,
approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e
l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nella proposta
approvata, e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni
degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel
rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni di
cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.
592. Nel caso di piu' proposte relative alla stessa concessione di beni
demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una
gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le
procedure di cui all'articolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
593. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 583 a
592, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati
ai fini del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' l'esenzione, ovvero
l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
594. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e'
autorizzato a rinnovare per l'anno 2006 gli accordi di cui all'articolo 3, comma
22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure
di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.
595. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche e' fatto divieto
di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il
personale a tempo determinato non puo' superare il 20 per cento dell'organico
funzionale approvato. 596. Per l'anno 2006 i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa stipulati nell'anno 2005 dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo
determinato nel limite massimo di 95 unita'.
597. Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia di
alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti medesimi. Il decreto, da
emanare previo accordo tra Governo e regioni, e' predisposto sulla base della
proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e
delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
598. I principi fissati dall'accordo tra Governo e regioni e regolati dal
decreto di cui al comma 597 devono consentire che:
a) il prezzo di vendita delle unita' immobiliari sia determinato in proporzione
al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero,
laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;
b) per le unita' ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio
del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio
coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di
rinunzia da parte dell'assegnatario, subentrino, con facolta' di rinunzia, nel
diritto all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni,
il convivente more uxorio purche' la convivenza duri da almeno cinque anni, i
figli conviventi, i figli non conviventi;
c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi
alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie
per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri
degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.
599. Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta
attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.
600. Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di
dismissione immobiliare, gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare a
societa' di comprovata professionalita' ed esperienza in materia immobiliare e
con specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica, la gestione delle
attivita' necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei
singoli beni immobili.
601. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23
agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si
prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati,
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A
e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale destinato alle spese in
conto capitale.
602. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006
e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella
C allegata alla presente legge.
603. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia
classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata
alla presente legge.
604. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto
1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima Tabella.
605. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata
alla presente legge.
606. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a
carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti
pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri
nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni
gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
607. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5
agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di
spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
608. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi
per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato
sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.
609. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti,
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel
Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11,
comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo
il prospetto allegato.
610. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
611. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento
della finanza pubblica per gli enti territoriali.
612. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 13
gennaio 2006 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge
corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Allegato
Omesso