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Testo Coordinato del Decreto-Legge 21 febbraio 2005
Testo del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 42 del 21 febbraio 2005), coordinato con la legge di conversione 22 aprile 2005, n. 58, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5) recante: «Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica».
(GU n. 93 del 22-4-2005)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, comma 3, del
medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale ((
connesse al miglioramento della qualita' ambientale dell'aria e alla riduzione
delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, ))
con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra
le unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate.(*)
2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo
2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, e' autorizzata la
spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al conseguente
onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con
riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi
titolo assegnati a ciascun ente territoriale (( interessato ))
sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui a comma 3.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono
attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data
del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese
sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli
importi assegnati sono escluse dal patto di stabilita' interno.
(( 3-bis. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato derivanti
dalle sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina in materia di
autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti di competenza
statale, nonche' quelle derivanti dalle tariffe previste a copertura degli oneri
per prestazioni e controlli da eseguire da parte del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio al fine di dare attuazione alla direttiva 2002/96/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla direttiva
2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, sono
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle
pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per l'espletamento delle attivita'
di verifica e controllo di cui alle direttive comunitarie in materia.
3-ter. All'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a
quelli erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore del settore industria sono ridefiniti
con la contrattazione collettiva di categoria». ))
4. Nelle more della stipulazione del contratto di programma 2003-2005
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti
finanziari, e Anas S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a corrispondere alla Anas S.p.A., in relazione agli obblighi di
servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di
concessione, una
anticipazione a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, per
complessivi 650 milioni di euro, di cui, rispettivamente, per l'ammontare di 450
milioni di euro nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.2.45 e per
l'ammontare di 200 milioni di euro nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.2.3.48.
5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione
di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale, a decorrere dal 2005
e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.
6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati standard di
ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumita' pubblica, nell'ambito delle
finalita' di cui al comma 548 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, per l'anno 2005 e' autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro
per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri
e le altre forze messe a disposizione dalle autorita' provinciali di pubblica
sicurezza, e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alle somme di cui al
presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 549,
della citata legge
n. 311 del 2004. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione penitenziaria e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l'anno 2005.
7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo della guardia
di finanza, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo da ripartire, con una dotazione, per l'anno 2005,
di 20 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Ufficio centrale del
bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di
base del medesimo stato di previsione relative al Corpo della guardia di
finanza.
8. Il comma 235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
abrogato.
9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche'
l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. ((
Per le province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui al
periodo precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. ))
Non trova applicazione l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore del presente decreto, il gasolio usato come combustibile per
il riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato
secondo la formula e le modalita' stabilite dalla Agenzia delle dogane.
10. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 9,
relative all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, e'
rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della
presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle
dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante
disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di
trasporto merci, (( di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresi' ai fini delle
disposizioni di cui al titolo I del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, e' autorizzata la spesa di
euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2006. 11. Agli oneri derivanti dal
presentezione dei commi 2 e 4, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2005 ed a euro
248.070.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate
derivanti dal comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito il comma 432 dell'art.unico della L.
266/2005 - Legge finanziaria 2006: "Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela
ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e'
iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio con riserva del 50 per cento da
destinare per le finalita' di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni
o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi
urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico."
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 148 e 549 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (legge finanziaria 2005):
«148. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito del processo di
armonizzazione al regime generale e' abrogato l'allegato B al regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia,
riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti
nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le
norme, le modalita' e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria.
I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli
spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi dagli stessi,
previsti ed applicati alla predetta data ai sensi del citato allegato B e degli
accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle disciolte Casse di
soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1° gennaio 1980 all'INPS ai
sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino ad
eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di
lavoro.».
«549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 548
possono essere altresi' ripartite nel corso della gestione tra le unita'
previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.».
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca:
«Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
«154. La misura massima dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione
prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e'
elevata a lire 50 a litro. L'operativita' di eventuali aumenti erariali per l'accisa
sulla benzina per autotrazione e' limitata, nei territori delle regioni a
statuto ordinario, alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto della
citata imposta regionale, ove vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452 (Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per
autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui
rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita'
speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla
giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione
dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni) convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 27 febbraio 2002, n. 16:
«Art. 5 (Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli
autotrasportatori). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 giugno
2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato
dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con
riferimento al 31 dicembre 2001.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresi', ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di
trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative
leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale
di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del
Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto
legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporto di persone.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
(Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello
Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei
crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti; risultanti
dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti
relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla
fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al
secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta
dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662; d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in
una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e
dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese,
istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.
2-bis.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, reca:
«Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli
esercenti le attivita' di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della legge 23
dicembre 1998, n. 448.».
- Il titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali),
reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive».
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.