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Legge 18 aprile 2005, n.62

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004.

(GU n. 96 del 27-4-2005 - S.O. n.76)


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE, 2003/122/Euratom, 2004/8/CE, 2004/12/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/25/CE, 2004/35/CE, 2004/38/CE, 2004/39/CE, 2004/67/CE e 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.(*)

5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE(**)
6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.

 

(*) N.d.R.: Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art. 16 della L. 29/2006 (Legge Comunitaria 2005)

(**) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 16 della L. 29/2006 (Legge Comunitaria 2005)

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- La direttiva 2003/10/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2003, n. L 42.
- La direttiva 2003/20/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 9 maggio 2003, n. L 115.
- La direttiva 2003/35/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2003, n. L 156.
- La direttiva 2003/42/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 luglio 2003, n. L 167.
- La direttiva 2003/59/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 10 settembre 2003, n. L 226.
- La direttiva 2003/85/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2003, n. L 306.
- La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.
- La direttiva 2003/99/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 dicembre 2003, n. L 325.
- La direttiva 2003/122/Euratom e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.
- La direttiva 2004/8/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 21 febbraio 2004, n. L 52.
- La direttiva 2004/12/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 febbraio 2004, n. L 47.
- La direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 134.
- La direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 134.
- La direttiva 2004/22/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 135.
- La direttiva 2004/25/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 142.
- La direttiva 2004/35/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 143.
- La direttiva 2004/38/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 158.
- La direttiva 2004/39/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 145.
- La direttiva 2004/67/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 127.
- La direttiva 2004/101/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 13 novembre 2004, n. L 338.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.».
- L'art. 81 della Costituzione, cosi' recita:
«Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.».
- L'art. 117 della Costituzione, quinto comma, cosi' recita:
«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».


Art. 2.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopraindicate sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attivita' commerciali e professionali, una disciplina piu' restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri.

Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari):
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».


Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.

Note all'art. 3:
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993».
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza, dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997)».
- Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi le note all'art. 1.

Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli)
1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge, nonche' di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Nota all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, reca: «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59».


Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 5, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, un testo unico in materia di disposizioni finalizzate a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, inteso a riordinare la legislazione vigente in materia e ad apportarvi le modifiche necessarie in conformita' dei seguenti principi:
a) garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
b) garantire l'economicita', l'efficienza e l'efficacia del procedimento ove siano previste sanzioni amministrative per la violazione della normativa antiriciclaggio.
4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.
6. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.


CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6.
(Abrogazione della legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico)
1. La legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico, e' abrogata, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 15 gennaio 2002 nella causa C439/99.

Nota all'art. 6:
- La legge 11 gennaio 2001, n. 7, abrogata dalla presente legge, recava: «Legge quadro sul settore fieristico».

Art. 7.
(Modifica dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, in materia di ordinamento della professione di consulente in proprieta' industriale)
1. In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 13 febbraio 2003 nella causa C131/01, l'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, recante l'ordinamento della professione di consulente in proprieta' industriale e la formazione del relativo Albo, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Requisiti per l'iscrizione all'Albo). - 1. Puo' essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili nel proprio ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocita';
c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
d) abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 6 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprieta' industriale all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2. Sono altresi' ammessi all'attivita' di rappresentanza professionale di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, con carattere di temporaneita', previa dichiarazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi e al Consiglio dell'Ordine, i cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso delle qualifiche professionali richieste dallo Stato membro nel quale essi esercitano stabilmente e legalmente la professione corrispondente a quella di consulente in proprieta' industriale.
3. La prestazione di servizi di cui al comma 2 comporta l'iscrizione temporanea e automatica all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni relative al godimento dei diritti e all'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale, in quanto compatibili.
4. Per l'iscrizione temporanea non si applicano i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1. Gli iscritti a titolo temporaneo non partecipano all'assemblea degli iscritti all'Albo e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell'Ordine. L'iscrizione decade con il decorso del periodo per il quale l'iscrizione e' stata effettuata.
5. La prestazione di servizi di cui al comma 2 e' effettuata utilizzando, in lingua originale, o il titolo professionale, se esistente, o il titolo di formazione prevista dallo Stato membro di cui allo stesso comma.
6. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'Ordine su presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione e' prontamente comunicata dal Consiglio dell'Ordine all'Ufficio italiano brevetti e marchi".

Note all'art. 7:
- Il decreto ministeriale del 30 maggio 1995, n. 342, reca: «Regolamento recante l'ordinamento della professione di consulente in proprieta' industriale e la formazione del relativo Albo».
- Per opportuna conoscenza si riporta il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni):
«2. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprieta' industriale.».

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, in materia di distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. L'autorita' competente che ha concesso l'autorizzazione di cui al comma 1, qualora modifichi, sospenda o revochi la stessa, in quanto sono venuti meno i requisiti sulla cui base detta autorizzazione e' stata concessa, informa immediatamente il Ministero della salute inviando copia del provvedimento di sospensione o revoca.
4-ter. Il Ministero della salute, acquisita copia dei provvedimento di sospensione o revoca di cui al comma 4-bis, adottati dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorita' da loro delegate, ne informa la Commissione europea e gli altri Stati membri.
4-quater. Su richiesta della Commissione europea o di uno Stato membro, il Ministero della salute fornisce qualunque informazione utile relativa all'autorizzazione di cui al presente articolo".

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 (Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Procedura di autorizzazione). - 1. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, l'autorita' competente comunica all'interessato l'esito della stessa. Se i dati forniti dall'interessato non sono sufficienti a dimostrare il rispetto delle condizioni previste dall'art. 3, la stessa autorita' puo' richiedere le necessarie integrazioni; in tal caso il termine di novanta giorni e' sospeso fino alla presentazione dei dati complementari richiesti.
2. L'autorizzazione, da rilasciarsi previa ispezione del magazzino, deve specificare:
a) la sede del magazzino;
b) le generalita' della persona responsabile ai sensi dell'art. 3;
c) i medicinali o il tipo di medicinali che possono essere oggetto dell'attivita' di distribuzione all'ingrosso, in relazione alle attrezzature di cui dispone il magazzino;
d) il territorio geografico entro il quale il grossista ha dichiarato di essere in grado di operare nel rispetto del disposto del comma 2, dell'art. 7.
3. Contemporaneamente alla notifica all'interessato, l'autorita' competente provvede ad inviare copia dell'autorizzazione al Ministero della sanita'.
4. In caso di diniego dell'autorizzazione, che deve essere in ogni caso motivato, sono comunicati agli interessati i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore e il termine entro cui il ricorso deve essere proposto.
4-bis. L'autorita' competente che ha concesso l'autorizzazione di cui al comma 1, qualora modifichi, sospenda o revochi la stessa, in quanto sono venuti meno i requisiti sulla cui base detta autorizzazione e' stata concessa, informa immediatamente il Ministero della salute inviando copia del provvedimento di sospensione o revoca.
4-ter. Il Ministero della salute, acquisita copia del provvedimento di sospensione o revoca di cui al comma
4-bis, adottati dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorita' da loro delegate, ne informa la Commissione europea e gli altri Stati membri.
4-quater. Su richiesta della Commissione europea o di uno Stato membro, il Ministero della salute fornisce qualunque informazione utile relativa all'autorizzazione di cui al presente articolo.».

Art. 9.
(Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE)
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite";
2) al comma 5-bis, le parole "equivalenti a quelle vigenti in Italia" sono soppresse;
3) al comma 7, sono aggiunti i seguenti periodi: "Le autorita' competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato. Le predette autorita' possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine";
b) all'articolo 64, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;";
c) all'articolo 97, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione del prospetto fino alla conclusione della sollecitazione;";
d) all'articolo 103, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data della pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa;";
e) l'articolo 114 e' sostituito dal seguente:
"Art. 114. - (Comunicazioni al pubblico) - 1. Fermi gli obblighi di pubblicita' previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le societa' controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalita' e i termini di comunicazione delle informazioni, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla societa' di gestione del mercato con le proprie e puo' individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b).
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinche' le societa' controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le societa' controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria responsabilita', ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento, sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB, con regolamento, puo' stabilire che l'emittente informi senza indugio la stessa autorita' della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e puo' individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.
4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.
5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1 che siano resi pubblici, con le modalita' da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza la CONSOB provvede direttamente a spese degli interessati.
6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, puo' escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonche' ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonche' dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei
soggetti sopra indicati, nonche' negli altri casi individuati dalla CONSOB con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La CONSOB individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalita' e i termini delle comunicazioni, le modalita' e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonche' i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle societa' in rapporto di controllo con l'emittente nonche' ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.
8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, comprese le societa' di rating, riguardanti strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonche' i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce.
9. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) disposizioni di attuazione del comma 8;
b) le modalita' di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonche' da soggetti in rapporto di controllo con essi.
10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purche' la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La CONSOB valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.
11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani";
f) all'articolo 115, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera: "c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies";
g) dopo l'articolo 115, e' inserito il seguente: "Art. 115-bis. - (Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate) - 1. Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attivita' lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1.
La CONSOB determina con regolamento le modalita' di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri";
h) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: "Gli articoli 114" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione del comma 7,";
i) all'articolo 132, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da societa' con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parita' di trattamento tra gli azionisti, secondo modalita' stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento";
l) nella parte V, titolo I, capo I, dopo l'articolo 170, e' inserito il seguente:
"Art. 170-bis. - (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB) -
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila";
m) all'articolo 190, comma 1, dopo le parole: "50, comma 1; 65" sono inserite le seguenti: "; 187-nonies";
n) all'articolo 193:
1) al comma 1, dopo le parole: "tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115" sono inserite le seguenti: "o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis" e le parole: "da lire dieci milioni a lire duecento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro cinquemila ad euro cinquecentomila";
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le societa' e gli enti che svolgono le attivita' indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica che svolge le attivita' indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attivita' di giornalista";
3) al comma 2, le parole: "da lire dieci milioni a lire duecento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro cinquemila ad euro cinquecentomila";
4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche recanti nuove disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato:
a) nella parte V, titolo I, la partizione "Capo IV - Abusi di informazioni privilegiate e aggiotaggio su strumenti finanziari" comprendente gli articoli da 180 a 187-bis e' sostituita dal seguente titolo:

"TITOLO I-BIS
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 180. - (Definizioni) - 1. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) ''strumenti finanziari'': gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonche' qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;
b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonche' qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;
c) "prassi di mercato ammesse": prassi di cui e' ragionevole attendersi l'esistenza in uno o piu' mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformita' alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003;
d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 181. - (Informazione privilegiata) - 1. Ai fini del presentetitolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non e' stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o piu' emittenti strumenti finanziari o uno o piu' strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumentifinanziari.
2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non e' stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o piu' derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.
3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verra' ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verifichera';
b) e' sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o piu' emittenti di strumenti finanziari o uno o piu' strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
Art. 182. - (Ambito di applicazione). - 1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.
Art. 183. - (Esenzioni). - 1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;
b) alle negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di societa' controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento.

CAPO II
SANZIONI PENALI

Art. 184. - (Abuso di informazioni privilegiate). - 1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualita' di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attivita' lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attivita' delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensivita' del fatto, per le qualita' personali del colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
Art. 185. - (Manipolazione del mercato). - 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensivita' del fatto, per le qualita' personali del colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
Art. 186. (Pene accessorie). - 1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonche' la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
Art. 187. (Confisca). - 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo e' disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

CAPO III
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 187-bis. - (Abuso di informazioni privilegiate). - 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualita' di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attivita' lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attivita' delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualita' personali del colpevole ovvero per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo e' equiparato alla consumazione.
Art. 187-ter. - (Manipolazione del mercato). - 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attivita' professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di piu' persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o piu' strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualita' personali del colpevole, per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, puo' individuare, con proprio regolamento, in conformita' alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.
Art. 187-quater. - (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilita' per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle societa' di gestione del mercato, nonche' per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di societa' quotate, l'incapacita' temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societa' quotate e di societa' appartenenti al medesimo gruppo di societa' quotate.
2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravita' della violazione e del grado della colpa, puo' intimare ai soggetti abilitati, alle societa' di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle societa' di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attivita' professionale.
Art. 187-quinquies. - (Responsabilita' dell'ente). - 1. L'ente e' responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1 il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non e' responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.
Art. 187-sexies. - (Confisca). - 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente.
3. In nessun caso puo' essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.
Art. 187-septies. - (Procedura sanzionatoria). - 1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente.
2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per estratto nel Bollettino della CONSOB. Avuto riguardo alla natura delle violazioni e degli interessi coinvolti, possono essere stabilite dalla CONSOB modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. La CONSOB, anche dietro richiesta degli interessati, puo' differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla integrita' del mercato ovvero questa possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo puo' proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso in opposizione alla corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, e' competente la corte d'appello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, e' competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso deve essere notificato alla CONSOB e depositato presso la cancelleria della corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme previste dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
7. Copia della sentenza e' trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello alla CONSOB ai fini della pubblicazione per estratto nel Bollettino di quest'ultima.
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO IV
POTERI DELLA CONSOB

Art. 187-octies. - (Poteri della CONSOB). - 1. La CONSOB vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.
2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.
3. La CONSOB puo' nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti:
a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
c) procedere ad audizione personale;
d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell' articolo 187-sexies;
e) procedere ad ispezioni;
f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. La CONSOB puo' altresi':
a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalita' indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonche' acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;
e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.
5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione e' necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.
6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del presente titolo, la CONSOB puo' in via cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte.
7. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
9. Quando si e' proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.
10. Sull'opposizione la decisione e' adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:
a) e' deceduto l'autore della violazione;
b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito;
c) l'atto di contestazione degli addebiti non e' notificato nei termini prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non e' stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione.
12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB puo' avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla CONSOB.
14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.
15. Quando l'autore della violazione esercita un'attivita' professionale, il provvedimento che infligge la sanzione e' trasmesso al competente ordine professionale.
Art. 187-novies. - (Operazioni sospette). - 1. I soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le societa' di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla CONSOB le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni di cui al presente titolo. La CONSOB stabilisce, con regolamento, le categorie di soggetti tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonche' le modalita' e i termini di tali segnalazioni.

CAPO V
RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI

Art. 187-decies. - (Rapporti con la magistratura). - 1. Quando ha notizia di uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB.
2. Il Presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivita' di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al piu' tardi al termine dell'attivita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, capo III.
3. La CONSOB e l'autorita' giudiziaria collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento delle violazioni di cui al presente titolo anche quando queste non costituiscono reato. A tale fine la CONSOB puo' utilizzare i documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei modi e con le forme previsti dall'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 187-undecies. - (Facolta' della CONSOB nel procedimento penale). - 1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la CONSOB esercita i diritti e le facolta' attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.
2. La CONSOB puo' costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrita' del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensivita' del fatto, delle qualita' personali del colpevole e dell'entita' del prodotto o del profitto conseguito dal reato.
Art. 187-duodecies. - (Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione). - 1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui all'articolo 187-septies non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione. Art. 187-terdecies. - (Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale). - 1. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 195, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato e' limitata alla parte eccedente quella riscossa dall'Autorita' amministrativa.
Art. 187-quaterdecies. - (Procedure consultive). - 1. La CONSOB definisce entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, le modalita' e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali";
b) nella parte V, titolo II, prima dell'articolo 188, e' inserito il seguente:
"Art. 187-quinquiesdecies. - (Tutela dell'attivita' di vigilanza della CONSOB). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro duecentomila";
c) l'articolo 195 e' sostituito dal seguente: "Art. 195. - (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.
2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo e' ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorita' che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale delle parti.
7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorita' che ha adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima.
9. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili".
3. Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:
"Art. 25-sexies. - (Abusi di mercato). - 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".
4. All'articolo 2637 del codice civile, le parole: "strumenti finanziari, quotati o non quotati," sono sostituite dalle seguenti: "strumenti finanziari non quotati o per i quali non e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,".
5. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo le parole: "reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attivita' finanziaria," sono inserite le seguenti: "abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato,".
6. Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito. Per ogni altro effetto si applica l'articolo 2 del codice penale. L'autorita' giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti piu' reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di assoluzione o di proscioglimento con
formula che esclude la rilevanza penale del fatto, dispone la trasmissione degli atti alla CONSOB. Da tale momento decorre il termine di centottanta giorni per la notifica dell'atto di contestazione delle violazioni.
7. Le disposizioni recate dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dal comma 2, lettera c), del presente articolo, si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati con lettere di contestazione inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 195 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad essere applicate ai procedimenti sanzionatori avviati prima della suddetta data.
8. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dal presente articolo, il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, e' aumentato da 450 a 600 unita'. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato e' stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2. Gli oneri derivanti sono coperti secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.


Note all'art. 9:
- La direttiva 2003/6/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile 2003, n. L 96.
- La direttiva 2003/124/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 dicembre 2003, n. L 339.
- La direttiva 2003/125/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 dicembre 2003, n. L 339.
- La direttiva 2004/72/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 162.
- Si riporta il testo degli articoli 4, 64, 97, 103, 115, 116, 132, 190 e 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), come modificati dalla presente legge:
«Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
3. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni:
a) con autorita' amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;
c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati;
d) con le societa' di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono cedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato. Le predette autorita' possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.
8. Restano ferme e norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.
9. La Banca d'Italia puo' concordare con le autorita' di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di ciascuna autorita', per l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' paesi.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.
12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.».
«Art. 64 (Organizzazione e funzionamento del mercato).
- 1. La societa' di gestione:
a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;
b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento;
b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;
c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni;
d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;
e) provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114;
f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla CONSOB».
«Art. 97 (Obblighi informativi). - 1. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti si applicano:
a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione del prospetto fino alla conclusione della sollecitazione;
b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'art. 94 fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione.
2. La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'art. 95, comma 2, nonche' ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'art. 1, comma 6, lettera e).
3. Gli emittenti sottopongono al giudizio di una societa' di revisione ai sensi dell'art. 156 il bilancio d'esercizio e quello consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo della sollecitazione.
4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente capo o delle relative norme regolamentari, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, puo' richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta puo' essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi e' fondato sospetto che svolgano attivita' di sollecitazione all'investimento in violazione delle disposizioni previste dall'art. 94.».
«Art. 103 (Svolgimento dell'offerta). - 1. L'offerta e' irrevocabile. Ogni clausola contraria e' nulla. L'offerta e' rivolta a parita' di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto.
2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti si applicano:
a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data della pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa;
b) l'art. 115, dalla data della comunicazione prevista dall'art. 102, comma 1, e fino a un anno dalla chiusura dell'offerta.
3. L'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sull'offerta.
4. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina:
a) il contenuto del documento da pubblicare nonche' le modalita' per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta;
b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta;
c) le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo.
5. La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 2 si applicano, nei periodi ivi indicati, agli offerenti, ai soggetti in rapporto di controllo con gli offerenti e con l'emittente nonche' agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni.
«Art. 115 (Comunicazioni alla CONSOB). - 1. La CONSOB, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico puo', anche in via generale:
a) richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle societa' dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalita';
b) assumere notizie dagli amministratori, dai sindaci, dalle societa' di revisione e dai dirigenti delle societa' e dei soggetti indicati nella lettera a);
c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nella lettera a);
c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'art. 187-octies.
2. I poteri previsti dalle lettere a) e b) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 o che partecipano a un patto previsto dall'art. 122.
3. La CONSOB puo' altresi' richiedere alle societa' o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a societa' con azioni quotate l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di societa' fiduciarie, dei fiducianti.».
«Art. 116 (Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico). - 1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorche' non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La CONSOB stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e puo' dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione europea o in mercati di Paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.
2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4.».
«Art. 132 (Acquisto di azioni proprie e della societa' controllante). - 1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, n. 1, del codice civile, da societa' con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parita' di trattamento tra gli azionisti, secondo modalita' stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento.
2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'art. 2359-bis del codice civile da parte di una societa' controllata.
3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della societa' controllante possedute da dipendenti della societa' emittente, di societa' controllate o della societa' controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile.».
«Art. 190. (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di societa' o enti, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma l; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 187-nonies ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.
2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della societa' indicata nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi da 2 a 6.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
«Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle societa' di revisione). - 1. Nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquecentomila per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le societa' e gli enti che svolgono le attivita' indicate all'art. 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'art. 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica che svolge le attivita' indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attivita' di giornalista;
2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3, e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti dall'art.
120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecunaria da euro cinquemila ad euro cinquecentomila.
3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
a) ai sindaci che omettono le comunicazioni previste dall'art. 149, comma 3;
b) agli amministratori delle societa' di revisione che violano le disposizioni contenute nell'art. 162, comma 3.
3-bis. Alle sanzioni amministrative pecunarie previste dal presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca: «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reca: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali.».
- Il decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212, reca:
«Disciplina delle modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria».
- La legge 30 dicembre 1991, n. 413 reca: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale».
- La legge 5 luglio 1991, n. 197, reca: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.».
- La legge 6 febbraio 1980, n. 15, reca: «Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».
- Si riporta il testo dell'art. 2637 del codice civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2637 (Aggiotaggio). - Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.»
- Si riporta il testo dell'art. 266 c.p.p., come modificato dalla presente legge:
«Art. 266 (Limiti di ammissibilita). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e' consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'art. 600-ter, terzo comma, del codice penale.
2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale l'intercettazione e' consentita solo se vi e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosa.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
«Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1974, n. 94, e convertito in legge con l'art. 1, legge 7 giugno 1974, n. 216:
«Art. 1. - 1. E' istituita con sede in Roma la Commissione nazionale per le societa' e la borsa. La Commissione ha in Milano la sede secondaria operativa. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha personalita' giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge. La Commissione e' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta. Le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al presidente e ai membri. Il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attivita' professionale, neppure di consulenza, ne' essere amministratori, ovvero soci a responsabilita' illimitata, di societa' commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne' essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati e' sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.
Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge, il presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni; non e' ammessa delega permanente di funzioni ai commissari.
La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione
finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione. La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari anche ai fini della relazione in Commissione su singoli affari; quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimita' in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.
Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la Commissione puo' avvalersi anche dell'Avvocatura dello Stato.
Il presidente della Commissione tiene informato il Ministro del tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in volta richiesti; in ogni caso gli comunica gli atti di natura regolamentare diversi da quelli disciplinati dai commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma dell'art. 2 del presente decreto. Il Ministro del tesoro puo' formulare le proprie valutazioni alla Commissione, informando il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa altresi' il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione quando li ritenga rilevanti al fine del corretto funzionamento del mercato dei valori mobiliari. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al Ministro del tesoro una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali valutazioni.
Nel caso di impossibilita' di funzionamento o di continuata inattivita', il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove intenda proporre lo scioglimento della Commissione ne da' motivata comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di scioglimento e' nominato un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i membri della Commissione disciolta. Al commissario straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' ed indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilita', le disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle previste dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina del presidente e dei membri della Commissione. Il commissario straordinario resta in carica fino all'insediamento della Commissione. Il decreto di scioglimento della Commissione e di nomina del commissario straordinario determina il compenso dovuto al commissario medesimo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.».
«Art. 2. - E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
Il numero dei posti previsti dalla pianta organica e' aumentato fino a trecentocinquanta unita'. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente art. 1, ottavo comma, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico che intervengano nel predetto contratto collettivo, in quanto applicabili.
Il regolamento indicato nel precedente comma puo' prevedere, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina e' adottata con non meno di quattro voti favorevoli.
Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono attribuiti dalla Commissione, anche in sede di inquadramento, con deliberazione adottata con non meno di quattro voti favorevoli.
Al personale in servizio presso la Commissione e' in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attivita' professionali, commerciali o industriali.
L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attivita' istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati.
La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di centoventicinque unita'. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.
La Commissione puo' inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.
La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine di trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 40, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione delta finanza pubblica):
«3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti.».


Art. 10.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Con specifico riferimento alla disciplina relativa all'indicazione degli ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze, come individuati dall'allegato III-bis della direttiva 2003/89/CE, il Governo nell'adozione del suddetto decreto legislativo si conforma ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del Ministro della salute, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza dei suddetti ingredienti;
b) qualora sia accertato, sulla base dei migliori studi scientifici disponibili a livello internazionale, che la soglia di tossicita' degli ingredienti di cui all'alinea, per i soggetti affetti da allergia o intolleranza, sia superiore a quella di cui alla lettera a), nelle etichette dei prodotti alimentari puo' essere indicato che i suddetti ingredienti sono presenti, ma in misura inferiore alla soglia di tossicita';
c) stabilire le procedure di autocertificazione che le imprese devono adottare per la verifica della presenza degli ingredienti di cui all'alinea nei propri prodotti, in relazione alle materie prime ed ai processi di lavorazione utilizzati;
d) stabilire la disciplina relativa all'indicazione delle informazioni di cui al presente comma in etichetta, al fine di garantire l'agevole leggibilita' delle medesime da parte dei consumatori.

Note all'art. 10:
- La direttiva 2003/89/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 novembre 2003, n. L 308.
- La direttiva 2000/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 6 maggio 2000, n. L 109.

Art. 11.
(Modifica all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile)
1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115".


Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dalla presente legge: «Art. 5. Per ottenere la nomina a notaro e' necessario:
1° essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni 21;
2° essere di moralita' e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;
3° non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato;
4° essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una universita' italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;
5° avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e coll'approvazione del Consiglio.
Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo.
La pratica incominciata in un distretto puo' essere continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovra' trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione gia' ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla;
6° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneita', dopo compiuta la pratica notarile. I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115».

Art. 12.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari)
1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, il Governo e' delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi ed ai criteri direttivi generali indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1.

Note all'art. 12:
- La direttiva 91/414/CEE pubblicata nella G.U.C.E. 19 agosto 1991, n. L 230.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, reca: «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997).»

Art. 13.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";
c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformita' dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;
d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettivita', proporzionalita' e dissuasivita', ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
2. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.

Note all'art. 13:
- La legge 19 ottobre 1984 n. 748, reca: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti».
- Il regolamento (CE) 2003/2003 pubblicato nella G.U.U.E. 21 novembre 2003, n. L 304.

Art. 14.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitivita' del sistema industriale nazionale incentivando, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;
b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;
c) assicurare la trasparenza e il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
d) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicita' delle infrazioni stesse e delle relative sanzioni;
e) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di efficienza gia' raggiunti dal sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attivita' contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialita' di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, Clean Development Mechanism e Joint Implementation, secondo quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
f) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, di cui alla lettera e), al piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo le modalita' stabilite dalla delibera del CIPE del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, allo scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli devono tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sia dell'efficienza gia' raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel
confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;
g) valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, il formato e le modalita' di comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE, da parte dei gestori degli impianti in esercizio rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della citata direttiva, nonche' le modalita' di informazione e di accesso del pubblico.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 14:
- La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.
- La direttiva 1996/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n. L 257.
- La direttiva 2003/4/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 febbraio 2003, n. L 41.

Art. 15.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE).
1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti connessi della normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato anche ai clienti civili si attui secondo i tempi previsti dalla direttiva 2003/54/CE ed in ondizioni di trasparenza e di reciprocita', promuovendo idonee misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura del servizio di ultima istanza;
b) assicurare ai clienti un'informazione chiara sulle condizioni della fornitura, l'accesso non discriminatorio alle reti di distribuzione e al servizio di misura prevedendone la separazione almeno amministrativa dalle attivita' di produzione e di vendita dell'energia elettrica;
c) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilita' sotto il profilo ambientale, con la chiara identificazione degli obblighi di servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale ed in maniera omogenea, efficiente e non discriminatoria alle imprese che operano nel settore, evitando effetti distorsivi dovuti a ritardi nello sviluppo delle reti dell'energia elettrica e del gas naturale;
d) definire indirizzi e priorita' che, nel rispetto delle regole di libera concorrenza, sono impartiti per la loro attuazione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e al Gestore della rete di trasmissione nazionale ai fini della gestione degli scambi e dello sviluppo delle interconnessioni con altri Paesi; garantire, attraverso l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la regolazione unitaria delle condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione, secondo criteri di efficienza, qualita' del servizio e non discriminazione;
e) monitorare il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e della contrattazione bilaterale, anche definendo idonee misure per la promozione della concorrenza tra operatori;
f) sviluppare l'impiego delle nuove fonti rinnovabili di energia e della cogenerazione attraverso strumenti di mercato, prevedendo il riordino degli interventi esistenti con misure anche differenziate per tipologie di impianto e introducendo meccanismi di incentivazione basati su gare per la promozione delle soluzioni tecnologiche piu' avanzate e ancora lontane dalla competitivita' commerciale, e ferma restando, alla scadenza delle convenzioni in essere, la cessazione, senza possibilita' di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili;
g) definire la durata delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in relazione all'eliminazione di clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni, anche allo scopo di porre le imprese nazionali in linea con la media europea, e alla realizzazione da parte delle stesse imprese di adeguati interventi di ammodernamento degli impianti;
h) prevedere che il Ministero delle attivita' produttive, in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti operativi per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale e l'economicita' delle forniture, salvaguardando la competitivita' del sistema produttivo nazionale nell'ambito del contesto europeo;
i) promuovere lo sviluppo e la diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW attraverso la semplificazione e la riduzione degli adempimenti previsti per la loro realizzazione, ivi comprese le procedure di valutazione di impatto ambientale;
l) promuovere la penetrazione delle imprese nazionali sui mercati esteri dell'energia anche agevolando la definizione di accordi tra imprese italiane ed estere e di iniziative di collaborazione e di partecipazione in programmi europei per lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi per la produzione dell'energia elettrica, ivi incluse le tecnologie nucleari, nonche' lo svolgimento di attivita' di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli impianti elettronucleari, localizzati all'estero.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nota all'art. 15:
- La direttiva 2003/54/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 luglio 2003, n. L 176.

Art. 16.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE)
1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, e per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, il potenziamento di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento;
b) stabilire norme affinche' il mercato nazionale del gas risulti sempre piu' integrato nel mercato interno europeo del gas naturale, promuovendo la formazione di un'offerta concorrenziale e l'adozione di regole comuni per l'accesso al sistema del gas europeo, e garantendo effettive condizioni di reciprocita' nel settore con le imprese degli altri Stati membri dell'Unione europea, soprattutto se in posizione dominante nei rispettivi mercati nazionali, anche individuando obiettive e non discriminatorie procedure per il rilascio di autorizzazioni o concessioni, ove previsto dalle norme vigenti;
c) prevedere lo sviluppo delle capacita' di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas, in relazione allo sviluppo della domanda e all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale, definendo le componenti dello stoccaggio relative alla prestazione dei servizi essenziali al sistema e quelle funzionali al mercato;
d) integrare le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema nazionale del gas naturale relativamente alle nuove importanti infrastrutture e all'aumento significativo della capacita' di quelle esistenti, e alle loro modifiche che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento, per assicurarne la conformita' alla disciplina comunitaria;
e) promuovere una effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attivita' di trasporto, distribuzione estoccaggio e le imprese operanti nelle attivita' di produzione, approvvigionamento, misura e commercializzazione, promuovendo la gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di impreseindipendenti;
f) incentivare le operazioni di aggregazione territoriale delle attivita' di distribuzione del gas, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, in base a criteri oggettivi, trasparenti enon discriminatori, prevedendo meccanismi che tengano conto degli investimenti effettuati e incentivi, anche di natura fiscale, per la rivalutazione delle attivita' delle imprese concessionarie, anche afavore dell'efficienza complessiva del sistema;
g) stabilire misure per lo sviluppo di strumenti multilaterali di scambio di capacita' e di volumi di gas, al fine di accrescere gli scambi e la liquidita' del mercato nazionale, avviando adoperativita', con l'apporto dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la borsa nazionale del gas, anche considerando i risultati della prima esperienza di funzionamento del punto virtuale discambio;
h) rafforzare le funzioni del Ministero delle attivita' produttive in materia di indirizzo e valutazione degli investimenti in nuove infrastrutture di approvvigionamento affinche' gli stessi sianocommisurati alle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas nonche' in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas, l'economicita' delle forniture, anche promuovendo le attivita' di esplorazione e di sfruttamento di risorse nazionali e la costruzione di nuove interconnessioni con altri Paesi e mercati.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nota all'art. 16:
- La direttiva 2003/55/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 luglio 2003, n. L 176.

Art. 17.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale)
1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire norme per la sicurezza degli approvvigionamenti trasparenti e non discriminatorie cui devono conformarsi i soggetti operanti nel sistema nazionale del gas, specificandone i ruoli e le responsabilita';
b) stabilire misure atte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza per i clienti civili nelle eventualita' di una parziale interruzione degli approvvigionamenti o di avversita' climatiche o di altri eventi eccezionali, nonche' la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle stesse circostanze;
c) stabilire gli obiettivi minimi indicativi in relazione al contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo;
d) definire strumenti ed accordi con altri Stati membri per l'utilizzo condiviso, qualora le condizioni tecniche, geologiche e infrastrutturali lo consentano, di stoccaggi di gas naturale insotterraneo tra piu' Stati;
e) stabilire procedure per la redazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza nazionali per il sistema del gas naturale, per il loro coordinamento a livello di Unione europea e per la gestione di emergenze dei sistemi nazionali del gas naturale di uno o piu' Stati membri;
f) prevedere che il Ministero delle attivita' produttive predisponga ogni tre anni il programma pluriennale per la sicurezza degliapprovvigionamenti di gas naturale e che tale programma venga presentato al Parlamento prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas e misure per lo sviluppo delle capacita' di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nota all'art. 17:
- La direttiva 2004/67/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 127.

Art. 18.
(Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonche' a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento)
1. Lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, di seguito denominati: "PCB", soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e dei PCB in essi contenuti e' effettuato nel rispetto del seguente programma temporale:
a) la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005;
b) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007;
c) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2009;
d) i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 1999.
2. Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti, entro le scadenze di cui al comma 1, a soggetti autorizzati a riceverli ai fini del loro smaltimento.
3. I soggetti autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti avviano allo smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dalla data del loro conferimento.
4. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e le sanzioni previste dalla normativa vigente, il mancato smaltimento finale nei tempi previsti dal comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
5. Le comunicazioni previste dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 209 del 1999 sono integrate con l'indicazione del programma temporale di cui al comma 1, nonche' con l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.

Note all'art. 18:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, reca: «Attuazione della direttiva CEE numero 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 (Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili):
«Art. 3 (Inventario). - 1. I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm (elevato a) 3, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm (elevato a) 3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo;
b) collocazione e descrizione degli apparecchi;
c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;
d) date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;
e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;
f) data della denuncia effettuata ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216.
2. I detentori di apparecchi di cui al comma 1 comunicano solo le informazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, nel caso in cui gli apparecchi contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso.
3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantita' di PCB detenuti. Tale comunicazione e' effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 1999.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse dalle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente che provvede all'elaborazione dei dati cosi' raccolti ed alla predisposizione dell'inventario degli apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi contenuti. I dati e l'inventario sono trasmessi al Ministero dell'ambiente, alle regioni ed alle province autonome.».

Art. 19.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonche' alle loro modifiche;
b) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonche' la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;
d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;
e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive;
f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;
g) assicurare la complementarieta' con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;
h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;
i) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nota all'art. 19:
- La direttiva 2001/42/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 21 luglio 2001, n. L 197.

Art. 20.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)
1. Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 1° luglio 2005, con le modalita' di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per recepire la direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la citata direttiva 96/82/CE, nonche' per introdurre, contestualmente, le disposizioni correttive necessarie
per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2003/2014 avviata per recepimento non conforme della predetta direttiva 96/82/CE, apportando a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 20:
- La direttiva 2003/105/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 dicembre 2003, n. L 345.
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, reca: «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose».

Art. 21.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento, basate sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, secondo obiettivi di accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dell'efficienza energetica, nonche' di tutela dell'ambiente;
b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della cogenerazione di cui alla lettera a) con il quadro normativo e regolatorio nazionale sul mercato interno dell'energia elettrica e con le misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, garantendo altresi' la stabilita' del quadro normativo per gli investimenti effettuati;
c) prevedere l'avvio di un regime di garanzia d'origine dell'elettricita' prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e, in coordinamento con le amministrazioni territoriali interessate,l'istituzione di un sistema nazionale per l'analisi delle potenzialita' della cogenerazione e per il monitoraggio sulle realizzazioni e sull'efficacia delle misure adottate, anche ai fini di cui agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;
d) agevolare l'accesso alla rete dell'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento e semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali, a parita' di gettito complessivo, per la realizzazione di unita' di piccola cogenerazione e di microcogenerazione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nota all'art. 21:
- La direttiva 2004/8/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21 febbraio 2004, n. L 52.

Art. 22.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la prescrizione dell'utilizzo, per le funzioni di misura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, di tutti i dispositivi e sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici MI-001, MI-002, MI-003, MI-004, M1-005, MI-006, MI-007, MI-008, MI-009 e MI-010;
b) prevedere, per tutti gli strumenti di misura di cui agli allegati della direttiva, la valutazione della conformita', come previsto dall'articolo 9 della direttiva stessa;
c) prevedere l'obbligo dell'utilizzo di strumenti di misura recanti la marcatura di conformita', di cui all'articolo 7 della direttiva, nel caso la funzione della misura investa motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti, lealta' delle transazioni commerciali;
d) prevedere per il Ministero delle attivita' produttive la qualita' di autorita' competente per gli adempimenti connessi alla designazione, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 12 della direttiva, nonche' alla relativa notifica, agli Stati membri e alla Commissione europea, degli organismi nazionali abilitati aicompiti previsti dai moduli di valutazione della conformita', di cui all'articolo 9 della direttiva;
e) prevedere che gli strumenti di misura, soggetti a controlli metrologici legali, non conformi alle prescrizioni della direttiva, non possono essere commercializzati ne' utilizzati per le funzioni di cui alla lettera c);
f) prevedere che, qualora venga accertata l'indebita apposizione della marcatura "CE", nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 21 della direttiva, vengano introdotte misure finalizzate a stabilire l'obbligo di:
1) conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di marcatura "CE";
2) limitare o vietare l'utilizzo o la commercializzazione dello strumento di misura non conforme;
3) ritirare dal mercato, ove necessario, lo strumento non conforme;
g) prevedere sanzioni amministrative volte a dissuadere la commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura non conformi alle disposizioni della direttiva;
h) prevedere l'armonizzazione della disciplina dei controlli metrologici legali intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui e' destinato.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nota all'art. 22:
- La direttiva 2004/22/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 135.

Art. 23.
(Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi)
1. L'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e' soppresso.
2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, gia' scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[3. I contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta per un periodo di tempo non superiore alla meta' della originaria durata contrattuale, a condizione che venga concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento. Resta fermo che la durata dei contratti prorogati ai sensi del presente comma in ogni caso non puo' superare la data del 31 dicembre 2008](*)

 

(*) NdR: Comma abrogato dalla L. 6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella GU n. 40 del 17-2-2007 – S.o. n. 41/L

Note all'art. 23:
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 6 (Contratti pubblici). - 1. (Omissis). 2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.».
- Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica). - 1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta' degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di societa' di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui puo' essere affidata direttamente tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialita' nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualita' nella scelta della modalita' di conferimento del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'art. 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purche' qualificato ai sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle societa' controllate o collegate, alle loro controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.
8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e' consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi non puo' essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti locali o delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato nel bando di gara.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonche' alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le societa' di erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale puo' cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale interamente pubblico, che e' incedibile. Tali societa' pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera
a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito di espletare le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprieta' di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative autorita' dispongano diversamente. Tra le parti e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresi' escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a societa' gia' quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonche' a societa' originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore. 15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla costituzione di una nuova societa' capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla societa' maggiore; in questa ipotesi il differimento non puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo' comunque essere superiore a due anni;
15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle societa' partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le autorita' indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati.».

[Art. 24.
(Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994 e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale) (*)
1. L'articolo 8, comma 11-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria, previste rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento".
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto".
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Questa disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto".
4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "ovvero nella forma di societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a)".
5. L'articolo 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' etrasparenza".
6. All'articolo 30, comma 6-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza".
7. L'articolo 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"14. Nel caso in cui il valore delle attivita' di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista e' consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione".
8. All'articolo 188 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono abrogati i commi 8, 9, 10 e 11.
9. All'articolo 37-bis, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'avviso deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 37-ter, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. L'avviso deve, altresi', indicare espressamente che e' previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente piu' vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005 non contengano quest'ultima indicazione espressa".
10. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il soggetto aggiudicatore di un appalto pubblico, all'atto di una aggiudicazione definitiva, ne invia comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo svincolo delle garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la partecipazione alla gara.
11. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le parole: ", prima dell'avvio dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "; il formale provvedimento di autorizzazione a costruire non puo' essere rilasciato se non e' concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale".
12. All'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le parole: "che puo' disporre" sono sostituite dalle seguenti: "il quale, ove ritenga, previa valutazione della Commissione stessa, che le varianti abbiano significativo impatto sull'ambiente, dispone".]

 

(*) N.d.R.: l'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62 è abrogato per effetto dell'art. 256 del D.Lgs. 163/2006

Note all'art. 24:
- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge). - 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attivita' di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti i lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.».
- Il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), come modificato dalla presente legge e' il seguente:
«Art. 3 (Appalti pubblici di servizi). - 1. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2.
2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21.
3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Questa disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.
4. Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi e' superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto.
5. Il presente decreto si applica anche agli appalti di servizi sovvenzionati, in misura superiore al 50 per cento, da un'amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicati dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati agli appalti di lavori di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1991, n. 406.».
- Il testo vigente dell'art. 17, commi 6, 12 e 14 della citata legge n. 109 del 1994, e' il seguente:
«Art. 17 (Effettuazione delle attivita' di progettazione, direzione dei lavori e accessorie). - 1. - 5. (Omissis).
6. Si intendono per:
a) (omissis).
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di' impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attivita' professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
7 - 11. (omissis).
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza.
12-bis - 13. (omissis).
14. Nel caso in cui il valore delle attivita' di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista e' consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
14-bis - 14-septies (omissis).».
- Il testo vigente del comma 6-bis dell'art. 30 della citata legge n. 109 del 1994 come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative). - 1 - 6. (omissis).
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 188 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni), come modificato dalla presente legge:
«Art. 188 (Nomina del collaudatore). - 1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessita' ed al relativo importo.
2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione nonche', ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
3. Il collaudatore e' nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore e' affidato a soggetti esterni scelti ai sensi del comma 11.
4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attivita' di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare.
5. Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di piu' professionalita' diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo e' affidato ad una commissione composta da tre membri. La commissione non puo' essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all'organico della stazione appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante designa altresi' il membro della commissione che assume la funzione di presidente.
6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo e' affidato anche il collaudo statico, purche' essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo e' esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
7. Ai fini del divieto di cui al comma 4 si intende per attivita' di controllo e vigilanza quella di cui all'art. 16, comma 6 e all'art. 30, comma 6 della legge.
8 - 11 (abrogati).
12. Il soggetto che e' stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non puo' essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto e' stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa e' articolata su basi locali, il divieto e' limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.
13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi dei collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. In assenza dell'elenco, le stazioni appaltanti possono affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma 12.».
- Il testo vigente del comma 2-bis dell'art. 37-bis della citata legge n. 109 del 1994, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di' cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalita' di cui all'art. 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonche' pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso e' trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne da' pubblicita'. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta' di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalita', nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge. L'avviso deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 37-ter, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. L'avviso deve, altresi', indicare espressamente che e' previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente piu' vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si' siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005 non contengano quest'ultima indicazione espressa.».
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, reca: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.».
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 17 e del comma 5 dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 190 del 2002, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale e' obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed e' concluso, secondo le previsioni del presente capo; il formale provvedimento di autorizzazione a costruire non puo' essere rilasciato se non e' concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.».
«5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della Commissione stessa, che le varianti abbiano significativo impatto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.».


Art. 25.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli strumenti giuridici;
c) conferimento all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente disciplina; l'Autorita', caratterizzata da indipendenza funzionale e autonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono svolti nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Autorita', che vi provvede con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4.
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni.

Note all'art. 25:
- La direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 134;
- La direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 134;
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
- L'art. 8 del citato decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca: «Attuazione delle direttive n. 90/531/CEE e n. 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi».

Art. 26.
(Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
1. All'articolo 3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto".

Note all'art. 26:
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».
- Il testo vigente del comma 29 dell'art. 3 della citata legge, e' il seguente:
«29. L'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonche' per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualita' e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 27.
(Procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002)
1. In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, il recupero degli importi delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle societa' per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si effettua secondo le disposizioni del presente articolo, in
attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002.
2. Il recupero delle minori imposte corrisposte e' eseguito, fatto salvo quanto stabilito dalle presenti disposizioni, secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione dei tributi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali individuano i beneficiari del regime di esenzione di cui al comma 1 e ne comunicano gli estremi alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti in funzione dei relativi domicili fiscali.
3. Entro il termine di cui al comma 2, i beneficiari di cui al medesimo comma, indipendentemente dalla comunicazione ivi prevista, presentano alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti una dichiarazione dei redditi dei periodi d'imposta nei quali il regime di esenzione e' stato fruito, con l'autoliquidazione delle imposte dovute. Il modello e' presentato anche in caso di autoliquidazione negativa.
4. Il recupero non si applica nelle ipotesi in cui i singoli casi rientrano nella categoria de minimis e in quelle nelle quali, per ragioni attinenti al caso specifico, le esenzioni non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1.
5. L'Agenzia delle entrate provvede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di termini per l'effettuazione degli accertamenti, entro e non oltre sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di accertamento contenenti la determinazione delle imposte corrispondenti all'aiuto vietato, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, della decisione di cui al comma 1. La motivazione, oltre agli elementi previsti dalla legge, si basa sulle operazioni compiute ai sensi del comma 2 e deve indicare le ragioni per le quali la decisione e' applicabile nei confronti del destinatario. Non si faluogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di
natura tributaria comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Le imposte dovute sono riscosse secondo le ordinarie procedure, anche mediante compensazione senza limitazioni quantitative. E' fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante compensazione, delle imposte corrisposte ai sensi delle presenti disposizioni in ogni caso di annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilita' della decisione della Commissione di cui al comma 1.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' applicative delle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di cui al comma 4.
7. Le maggiori entrate derivanti dalle presenti disposizioni affluiscono in apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento per le politiche fiscali.Il conto speciale e' impignorabile.
8. In attuazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, sono definite ai commi successivi le modalita' per il recupero delle somme relative a prestiti a tassi agevolati concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alle societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. Il recupero e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Le societa' per azioni a prevalente capitale pubblico che hanno ottenuto la concessione di mutui dalla Cassa depositi e prestiti Spa a decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1998, o quelle attualmente titolari, a seguito di trasformazioni, di fusioni o di altre operazioni, dei finanziamenti indicati, sono tenute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze il numero identificativo dei mutui ottenuti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti Spa, ridetermina i piani di ammortamento di ciascun mutuo in base ai tassi di
interesse indicati dalla Commissione e quantifica i benefici goduti in relazione a ciascuno di essi, risultanti dalla differenza tra il tasso applicato per ciascuna operazione di prestito e il tasso di riferimento indicato dalla Commissione.
11. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle fattispecie rientranti nella categoria de minimis e degli ulteriori casi che per ragioni attinenti al caso specifico non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, a richiedere espressamente il pagamento delle somme equivalenti ai benefici goduti nei riguardi delle societa' di cui al comma 10, calcolate a far data dalla prima rata di ammortamento e fino all'ultima rata scaduta prima della richiesta di pagamento, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalita' regionale. Contestualmente, il Ministero dell'economia e delle finanze invia alle societa' di cui al comma 10 il nuovo piano di ammortamento per ciascun mutuo, che sara' vincolante, per le stesse, a partire dalla prima rata immediatamente successiva alla richiesta di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni
dalla richiesta e versato su apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Il conto speciale e' impignorabile. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni ed esenzioni dall'applicazione delle presenti disposizioni.
12. In caso di mancato versamento nei termini stabiliti e' dovuta, oltre agli interessi di cui al comma 11, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme dovute.
13. Le societa' interessate possono chiedere, prima della scadenza del termine per il pagamento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI, la rateizzazione in non piu' di ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione si intende accordata.
14. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, in caso di mancato o incompleto versamento, provvede, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, alla riscossione coattivadegli importi dovuti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
15. Alle societa' che omettono di effettuare la comunicazione di cui al comma 10, in aggiunta agli interessi di cui al comma 11, e' applicata una sanzione pari al 30 per cento delle somme dovute.
16. E' fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante compensazione, delle somme corrisposte ai sensi del comma 11 in ogni caso di annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilita' della decisione della Commissione di cui al comma 1.

Note all'art. 27:
- Il comma 70 dell'art. 3 della citata legge n. 569 del 1995, cosi' recita:
«70. Le disposizioni dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applicano a decorrere dalla data di acquisto della personalita' giuridica o di trasformazione in aziende speciali consortili fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alle predette date e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dal-l'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427:
«14. Nei confronti delle societa' per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge si applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a quello rispettivamente di acquisizione della personalita' giuridica o della trasformazione in, aziende speciali consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza.».
- La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca: «Ordinamento delle autonomie locali».
- La legge 27 luglio 2000, n. 212, reca: «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».
- L'art. 3 della citata legge n. 212 del 2000, cosi' recita:
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, reca: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi».
- L'art. 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, cosi' recita: Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena, di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.».
- La legge 9 agosto 1986, n. 488, reca: «Provvedimenti urgenti per la finanza locale».
- L'art. 9-bis della citata legge n. 488 del 1986 cosi' recita:
Art. 9-bis (Contrazione di mutui da parte di aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili). - 1. Le aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, previa deliberazione del consiglio o dell'assemblea dell'ente proprietario, e le societa' per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi sono autorizzate a contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti di previdenza e con gli altri istituti di credito che concedono mutui agli enti locali. Ai mutui di cui sopra si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9.
2. Ai mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 537, modificata, da ultimo, dalla legge 3 novembre 1971, n. 1069.
3. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali, e' consentita la costituzione di nuove aziende speciali per la gestione di servizi in concessione o appaltati a terzi ovvero gestiti direttamente in economia, esclusivamente qualora si accresca l'efficienza del servizio qualora si produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali.
4. E' in ogni caso consentita l'assegnazione di nuovi servizi, comunque gestiti, a preesistenti aziende speciali, nonche' la costituzione di nuove aziende speciali consorziali in sostituzione di una o piu' preesistenti aziende speciali municipalizzate da porre, contestualmente, in liquidazione.».
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, reca: «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337».
- Il comma 1 dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 46 del 1999, cosi' recita: «Art. 17 (Entrate riscosse mediante ruolo). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.».

Art. 28.
(Modifica all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di bilanci delle societa' sportive)
1. All'articolo 18-bis, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: "ai fini civilistici e fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli fini civilistici".

Note all'art. 28:
- La legge 23 marzo 1981, n. 91, reca: «Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti».
- Il testo del vigente del comma 2 dell'art. 18-bis della legge n. 91 del 1981, e' il seguente:
«Art. 18-bis (Disposizioni in materia di bilanci). -
1. (Omissis).
2. Le societa' che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1 devono procedere ai soli fini civilistici all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di' pari importo.».

Art. 29.
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01)
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento".
2. All'allegato XV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo il paragrafo 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro.
2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
2-bis.2 La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura (velocita', pressione, eccetera) devono poter essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modificarilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
2-bis.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
2-bis.4 Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi
protettivi che:
a) devono essere di costruzione robusta;
b) non devono provocare rischi supplementari;
c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
e) non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro".
3. Il datore di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma 8-quinquies dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge.

Note all'art. 29:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».
- Il testo del vigente art. 36 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e' il seguente:
«Art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro). - 1. - 7. (Omissis).
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo allorche' esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalita' di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.
8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all'art. 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento.».
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari».
- L'art. 5 della citata legge n. 183 del 1997, cosi' recita:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di' un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».


Art. 29-bis.

Attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali(*)

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura
stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE e' informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alle condizioni per l'esercizio dell'attivita' e ai
compiti di vigilanza, nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari e organizzative alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i seguenti aspetti:
1) l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare quelle che prevedono l'adozione delle misure dirette a conseguire la corretta gestione delle forme pensionistiche complementari e ad evitare o sanare eventuali irregolarita' che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari, incluso il potere di inibire o limitare l'attivita';
2) l'irrogazione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario, da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nel rispetto dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, nonche' dei seguenti criteri direttivi: nell'ambito del limite minimo di 500 euro e massimo di 25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve essere sancita la responsabilita' degli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni, e regolato il diritto di regresso verso i predetti responsabili;
3) la costituzione e la connessa certificazione di riserve tecniche e di attivita' supplementari rispetto alle riserve tecniche da parte dei fondi pensione che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni;
4) la separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme pensionistiche complementari con riguardo alle forme interne a enti diversi dalle imprese bancarie e assicurative;
5) l'esclusione dell'applicazione della direttiva 2003/41/CE alle forme pensionistiche complementari che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19 della direttiva e delle misure di vigilanza che la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione ritenga necessarie e opportune nell'esercizio dei suoi poteri. In ogni caso deve prevedersi il diritto di applicare le disposizioni della direttiva su base volontaria, ferme le esclusioni poste dall'articolo 2, paragrafo 2, della stessa direttiva;
b) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'esercizio dell'attivita' transfrontaliera, da parte delle forme pensionistiche complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da parte delle forme pensionistiche complementari ivi operanti, in particolare individuando i poteri di autorizzazione, comunicazione, vigilanza, anche con riguardo alla vigente normativa in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, nonche' in materia di informazione agli aderenti;
c) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni tra la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le altre autorita' di vigilanza, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, sia nella fase di costituzione che nella fase di esercizio delle forme pensionistiche complementari, regolando, in particolare, il divieto di opposizione reciproca del segreto d'ufficio fra le suddette
istituzioni;
d) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni fra le istituzioni nazionali, le istituzioni comunitarie e quelle degli altri Paesi membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
4. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della direttiva 2003/41/CE, provvede al coordinamento delle disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme previste dall'ordinamento interno, in particolare con le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante i principi fondamentali in materia di forme pensionistiche complementari, eventualmente adattando le norme vigenti in vista del perseguimento delle finalita' della direttiva medesima.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 3.

 

(*) N.d.R:: Articolo aggiunto dall'art. 18 della L. 29/2006 (Legge Comunitaria 2005)

[Art. 30.
(Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di impatto ambientale)
1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale e' facolta' del proponente, prima dell'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, richiedere alla competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un parere in merito alle informazioni che devono essere contenute nello studio di impatto ambientale. A tale fine il proponente presenta una relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni in esso contenute e il relativo livello di approfondimento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche nel caso in cui detto parere sia stato reso, puo' chiedere al proponente, successivamente all'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione presentata.]
(*)


(*) N.d.R.: articolo
abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Ai sensi dell'art. 52 di detto D.Lgs, la parte seconda entra in vigore centoventi giorni dopo la pubblicazione nella G.U., avvenuta il 14.4.2006)

 

Nota all'art. 30:
- La direttiva 85/337/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 luglio 1985, n. L 175;


Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.
2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi espressi in euro.
2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorita' competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.
2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.
2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane.
2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.
2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.
2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.

Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.
2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa', delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di taluni tipi di societa'.
2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della societa' cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali.
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.
2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'.
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.
2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.