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Legge 18 aprile 2005, n.62
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004.
(GU n. 96 del 27-4-2005 - S.O. n.76)
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
COMUNITARI
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli
altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE,
2003/87/CE, 2003/99/CE, 2003/122/Euratom, 2004/8/CE, 2004/12/CE, 2004/17/CE,
2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/25/CE, 2004/35/CE, 2004/38/CE, 2004/39/CE,
2004/67/CE e 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire
il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione,
per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono
essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata
nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 5-bis.(*)
5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE,
relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le
offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 2 e con la procedura prevista dal presente
articolo, puo' emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere
conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione
europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 64, paragrafo
2, della direttiva 2004/39/CE, e all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva
2004/25/CE(**)
6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non
sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza
del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa
di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti
legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole
delle disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu' deleghe
di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal
termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi
addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni
quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e
delle province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al
comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che
deve essere espresso entro venti giorni.
(*) N.d.R.: Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art. 16 della L. 29/2006 (Legge Comunitaria 2005)
(**) N.d.R.: Comma aggiunto
dall'art. 16 della L. 29/2006 (Legge Comunitaria 2005)
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo
ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione,
nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di
delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato
dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal
Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno
venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti
suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'
atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine
finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente
le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda
i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli
schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti
delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando
specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle
direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi,
esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La direttiva 2003/10/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2003, n. L
42.
- La direttiva 2003/20/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 9 maggio 2003, n. L 115.
- La direttiva 2003/35/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2003, n. L 156.
- La direttiva 2003/42/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 luglio 2003, n. L 167.
- La direttiva 2003/59/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 10 settembre 2003, n. L
226.
- La direttiva 2003/85/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2003, n. L
306.
- La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L
275.
- La direttiva 2003/99/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 dicembre 2003, n. L
325.
- La direttiva 2003/122/Euratom e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003,
n. L 346.
- La direttiva 2004/8/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 21 febbraio 2004, n. L 52.
- La direttiva 2004/12/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 febbraio 2004, n. L
47.
- La direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 134.
- La direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 134.
- La direttiva 2004/22/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 135.
- La direttiva 2004/25/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 142.
- La direttiva 2004/35/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 143.
- La direttiva 2004/38/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 158.
- La direttiva 2004/39/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 145.
- La direttiva 2004/67/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 127.
- La direttiva 2004/101/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 13 novembre 2004, n. L
338.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio):
«2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di
iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere
corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti
e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna
disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la
spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione
relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in
relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e
i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i
regolamenti parlamentari.».
- L'art. 81 della Costituzione, cosi' recita:
«Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi
e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.».
- L'art. 117 della Costituzione, quinto comma, cosi' recita:
«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
Art. 2.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei
decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di
delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi,
sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti,
rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre
anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti.
In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le
infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un
danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e' prevista per le
infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra
indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni
sopraindicate sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che
impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona
o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni
identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita'
ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle
direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati
alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di
cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare
complessivo non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate
con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni
alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto
delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni
diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni
statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le
procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la
trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parita' di
trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri
dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di
armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed
evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini
italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare
riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attivita' commerciali e
professionali, una disciplina piu' restrittiva di quella applicata ai cittadini
degli altri Stati membri.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183
(Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari):
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del
tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della
legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto
corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato
denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863,
che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del
fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e
sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base
delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle
autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse
finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio
dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le
Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26
novembre 1975, n. 748.».
Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni
comunitarie)
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie
nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e'
delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24
aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai
sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del
parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei
termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.
Note all'art. 3:
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993».
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dalla appartenenza, dell'Italia alle Comunita' europee.
(Legge comunitaria 1995-1997)».
- Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi le note all'art. 1.
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli)
1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici
pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei
soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del
servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite
all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge,
nonche' di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite
alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
Nota all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, reca:
«Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento
di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la
spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti
dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997,
n. 59».
Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle
direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai commi 2 e
3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in
attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie,
al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse
materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la
semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo
restando quanto disposto al comma 5, le disposizioni contenute nei testi unici
non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in
modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare,
derogare, sospendere o modificare.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui al comma 3
dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, un testo unico
in materia di disposizioni finalizzate a prevenire l'utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio, inteso a riordinare la legislazione vigente
in materia e ad apportarvi le modifiche necessarie in conformita' dei seguenti
principi:
a) garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale
della normativa;
b) garantire l'economicita', l'efficienza e l'efficacia del procedimento ove
siano previste sanzioni amministrative per la violazione della normativa
antiriciclaggio.
4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto
previsto al comma 6 dell'articolo 1.
6. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del
lavoro.
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 6.
(Abrogazione della legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico)
1. La legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico, e' abrogata, in
esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del
15 gennaio 2002 nella causa C439/99.
Nota all'art. 6:
- La legge 11 gennaio 2001, n. 7, abrogata dalla presente legge, recava: «Legge
quadro sul settore fieristico».
Art. 7.
(Modifica dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, in
materia di ordinamento della professione di consulente in proprieta'
industriale)
1. In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
europee del 13 febbraio 2003 nella causa C131/01, l'articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
30 maggio 1995, n. 342, recante l'ordinamento della professione di consulente in
proprieta' industriale e la formazione del relativo Albo, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 2. - (Requisiti per l'iscrizione all'Albo). - 1. Puo' essere iscritta
all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati qualsiasi persona
fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili nel proprio ordinamento nazionale e sia
persona di buona condotta civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione
europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di
reciprocita';
c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia salvo che si
tratti di cittadino di Stati che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a
corrispondenti albi senza tale requisito;
d) abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 6 o abbia superato
la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprieta' industriale
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2. Sono altresi' ammessi all'attivita' di rappresentanza professionale di fronte
all'Ufficio italiano brevetti e marchi, con carattere di temporaneita', previa
dichiarazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi e al Consiglio dell'Ordine,
i cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso delle qualifiche
professionali richieste dallo Stato membro nel quale essi esercitano stabilmente
e legalmente la professione corrispondente a quella di consulente in proprieta'
industriale.
3. La prestazione di servizi di cui al comma 2 comporta l'iscrizione temporanea
e automatica all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale al fine di
assicurare l'applicazione delle disposizioni relative al godimento dei diritti e
all'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale, in quanto
compatibili.
4. Per l'iscrizione temporanea non si applicano i requisiti di cui alle lettere
c) e d) del comma 1. Gli iscritti a titolo temporaneo non partecipano
all'assemblea degli iscritti all'Albo e non possono essere eletti quali
componenti del Consiglio dell'Ordine. L'iscrizione decade con il decorso del
periodo per il quale l'iscrizione e' stata effettuata.
5. La prestazione di servizi di cui al comma 2 e' effettuata utilizzando, in
lingua originale, o il titolo professionale, se esistente, o il titolo di
formazione prevista dallo Stato membro di cui allo stesso comma.
6. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'Ordine su presentazione di
un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di
cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge.
L'avvenuta iscrizione e' prontamente comunicata dal Consiglio dell'Ordine
all'Ufficio italiano brevetti e marchi".
Note all'art. 7:
- Il decreto ministeriale del 30 maggio 1995, n. 342, reca: «Regolamento recante
l'ordinamento della professione di consulente in proprieta' industriale e la
formazione del relativo Albo».
- Per opportuna conoscenza si riporta il comma 2 dell'art. 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE
relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre
anni):
«2. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale se
riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e
di consulente per la proprieta' industriale.».
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, in
materia di distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo il
comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. L'autorita' competente che ha concesso l'autorizzazione di cui al comma
1, qualora modifichi, sospenda o revochi la stessa, in quanto sono venuti meno i
requisiti sulla cui base detta autorizzazione e' stata concessa, informa
immediatamente il Ministero della salute inviando copia del provvedimento di
sospensione o revoca.
4-ter. Il Ministero della salute, acquisita copia dei provvedimento di
sospensione o revoca di cui al comma 4-bis, adottati dalle regioni e dalle
province autonome o dalle autorita' da loro delegate, ne informa la Commissione
europea e gli altri Stati membri.
4-quater. Su richiesta della Commissione europea o di uno Stato membro, il
Ministero della salute fornisce qualunque informazione utile relativa
all'autorizzazione di cui al presente articolo".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
538 (Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione
all'ingrosso dei medicinali per uso umano), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Procedura di autorizzazione). - 1. Entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, l'autorita' competente comunica
all'interessato l'esito della stessa. Se i dati forniti dall'interessato non
sono sufficienti a dimostrare il rispetto delle condizioni previste dall'art. 3,
la stessa autorita' puo' richiedere le necessarie integrazioni; in tal caso il
termine di novanta giorni e' sospeso fino alla presentazione dei dati
complementari richiesti.
2. L'autorizzazione, da rilasciarsi previa ispezione del magazzino, deve
specificare:
a) la sede del magazzino;
b) le generalita' della persona responsabile ai sensi dell'art. 3;
c) i medicinali o il tipo di medicinali che possono essere oggetto dell'attivita'
di distribuzione all'ingrosso, in relazione alle attrezzature di cui dispone il
magazzino;
d) il territorio geografico entro il quale il grossista ha dichiarato di essere
in grado di operare nel rispetto del disposto del comma 2, dell'art. 7.
3. Contemporaneamente alla notifica all'interessato, l'autorita' competente
provvede ad inviare copia dell'autorizzazione al Ministero della sanita'.
4. In caso di diniego dell'autorizzazione, che deve essere in ogni caso
motivato, sono comunicati agli interessati i mezzi di ricorso previsti dalla
legislazione in vigore e il termine entro cui il ricorso deve essere proposto.
4-bis. L'autorita' competente che ha concesso l'autorizzazione di cui al comma
1, qualora modifichi, sospenda o revochi la stessa, in quanto sono venuti meno i
requisiti sulla cui base detta autorizzazione e' stata concessa, informa
immediatamente il Ministero della salute inviando copia del provvedimento di
sospensione o revoca.
4-ter. Il Ministero della salute, acquisita copia del provvedimento di
sospensione o revoca di cui al comma
4-bis, adottati dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorita' da
loro delegate, ne informa la Commissione europea e gli altri Stati membri.
4-quater. Su richiesta della Commissione europea o di uno Stato membro, il
Ministero della salute fornisce qualunque informazione utile relativa
all'autorizzazione di cui al presente articolo.».
Art. 9.
(Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla
manipolazione del mercato - abusi di mercato - e delle direttive della
Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE)
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei
commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi ne' ad altre autorita'
italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
consenso dell'autorita' che le ha fornite";
2) al comma 5-bis, le parole "equivalenti a quelle vigenti in Italia" sono
soppresse;
3) al comma 7, sono aggiunti i seguenti periodi: "Le autorita' competenti di
Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente
decreto, un'indagine sul territorio dello Stato. Le predette autorita' possono
chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di
accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante
l'espletamento dell'indagine";
b) all'articolo 64, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare
abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;";
c) all'articolo 97, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione del prospetto fino
alla conclusione della sollecitazione;";
d) all'articolo 103, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data della pubblicazione del documento
d'offerta e fino alla chiusura della stessa;";
e) l'articolo 114 e' sostituito dal seguente:
"Art. 114. - (Comunicazioni al pubblico) - 1. Fermi gli obblighi di pubblicita'
previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti
che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni
privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti
e le societa' controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalita' e i
termini di comunicazione delle informazioni, detta disposizioni per coordinare
le funzioni attribuite alla societa' di gestione del mercato con le proprie e
puo' individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni
previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b).
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinche' le
societa' controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli
obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le societa' controllate
trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria responsabilita',
ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle
ipotesi e alle condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento, sempre che
cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e
che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB,
con regolamento, puo' stabilire che l'emittente informi senza indugio la stessa
autorita' della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di
informazioni privilegiate e puo' individuare le misure necessarie a garantire
che il pubblico sia correttamente informato.
4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome
o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni indicate al comma 1
ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale,
regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma
1 ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di
divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non
intenzionale.
5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel
comma 1 che siano resi pubblici, con le modalita' da essa stabilite, notizie e
documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza
la CONSOB provvede direttamente a spese degli interessati.
6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo motivato, che
dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma
5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi.
La CONSOB, entro sette giorni, puo' escludere anche parzialmente o
temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che cio' non possa
indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale
termine, il reclamo si intende accolto.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di
direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a
informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare
decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive
future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al
10 per cento del capitale sociale, nonche' ogni altro soggetto che controlla
l'emittente quotato, devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni,
aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad
esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale
comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente,
dai figli, anche del coniuge, a carico, nonche' dai genitori, i parenti e gli
affini conviventi dei
soggetti sopra indicati, nonche' negli altri casi individuati dalla CONSOB con
regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29
aprile 2004. La CONSOB individua con lo stesso regolamento le operazioni, le
modalita' e i termini delle comunicazioni, le modalita' e i termini di
diffusione al pubblico delle informazioni, nonche' i casi in cui detti obblighi
si applicano anche con riferimento alle societa' in rapporto di controllo con
l'emittente nonche' ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati
svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.
8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, comprese le
societa' di rating, riguardanti strumenti finanziari indicati all'articolo 180,
comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonche' i soggetti che
producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono
strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico,
devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di
ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari
cui l'informazione si riferisce.
9. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) disposizioni di attuazione del comma 8;
b) le modalita' di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al
comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonche'
da soggetti in rapporto di controllo con essi.
10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del
comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di
autoregolamentazione equivalenti purche' la loro applicazione consenta di
conseguire gli stessi effetti. La CONSOB valuta, preventivamente e in via
generale, la sussistenza di dette condizioni.
11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad
influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati
all'articolo 180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in
modo corretto e trasparente.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti
italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata
presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati
regolamentati italiani";
f) all'articolo 115, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera: "c-bis)
esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies";
g) dopo l'articolo 115, e' inserito il seguente: "Art. 115-bis. - (Registri
delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate) - 1. Gli emittenti
quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che
agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere
regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attivita'
lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno
accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1.
La CONSOB determina con regolamento le modalita' di istituzione, tenuta e
aggiornamento dei registri";
h) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: "Gli articoli 114" sono inserite
le seguenti: ", ad eccezione del comma 7,";
i) all'articolo 132, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e
2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da societa' con azioni
quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parita' di
trattamento tra gli azionisti, secondo modalita' stabilite dalla CONSOB con
proprio regolamento";
l) nella parte V, titolo I, capo I, dopo l'articolo 170, e' inserito il
seguente:
"Art. 170-bis. - (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB) -
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque
ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB e' punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro
duecentomila";
m) all'articolo 190, comma 1, dopo le parole: "50, comma 1; 65" sono inserite le
seguenti: "; 187-nonies";
n) all'articolo 193:
1) al comma 1, dopo le parole: "tenuti a effettuare le comunicazioni previste
dagli articoli 113, 114 e 115" sono inserite le seguenti: "o soggetti agli
obblighi di cui all'articolo 115-bis" e le parole: "da lire dieci milioni a lire
duecento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro cinquemila ad euro
cinquecentomila";
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali
esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le
societa' e gli enti che svolgono le attivita' indicate all'articolo 114, commi 8
e 11, nonche' i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma
7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche' di quelle di
attuazione emanate dalla CONSOB.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile in caso di
inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11,
nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della
persona fisica che svolge le attivita' indicate nel comma 1-bis e, quando non
ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei
confronti della persona fisica che svolge l'attivita' di giornalista";
3) al comma 2, le parole: "da lire dieci milioni a lire duecento milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro cinquemila ad euro cinquecentomila";
4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo
non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche recanti nuove disposizioni
in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato:
a) nella parte V, titolo I, la partizione "Capo IV - Abusi di informazioni
privilegiate e aggiotaggio su strumenti finanziari" comprendente gli articoli da
180 a 187-bis e' sostituita dal seguente titolo:
"TITOLO I-BIS
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 180. - (Definizioni) - 1. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) ''strumenti finanziari'': gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1,
comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una
richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o
di altro Paese dell'Unione europea, nonche' qualsiasi altro strumento ammesso o
per il quale e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni
in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;
b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3,
relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali e' stata presentata
una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonche' qualsiasi altro strumento
derivato relativo a merci ammesso o per il quale e' stata presentata una
richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un
Paese dell'Unione europea;
c) "prassi di mercato ammesse": prassi di cui e' ragionevole attendersi
l'esistenza in uno o piu' mercati finanziari e ammesse o individuate dalla
CONSOB in conformita' alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003;
d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231.
Art. 181. - (Informazione privilegiata) - 1. Ai fini del presentetitolo per
informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che
non e' stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o
piu' emittenti strumenti finanziari o uno o piu' strumenti finanziari, che, se
resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali
strumentifinanziari.
2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende
un'informazione di carattere preciso, che non e' stata resa pubblica,
concernente, direttamente o indirettamente, uno o piu' derivati su merci, che i
partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di
ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.
3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa
ragionevolmente prevedere che verra' ad esistenza o ad un evento verificatosi o
che si possa ragionevolmente prevedere che si verifichera';
b) e' sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul
possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera
a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile
sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che
presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi
su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a
strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche
l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in
attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o
indirettamente, uno o piu' emittenti di strumenti finanziari o uno o piu'
strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile
sui prezzi di tali strumenti finanziari.
Art. 182. - (Ambito di applicazione). - 1. I reati e gli illeciti previsti dal
presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi
all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali e'
stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185,
187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi
alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione
alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi
dell'Unione europea.
Art. 183. - (Esenzioni). - 1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si
applicano:
a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o
alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato
membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una
Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro
ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli
stessi;
b) alle negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri
quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte
dell'emittente o di societa' controllate o collegate, ed alle operazioni di
stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite
dalla CONSOB con regolamento.
CAPO II
SANZIONI PENALI
Art. 184. - (Abuso di informazioni privilegiate). - 1. E' punito con la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua
qualita' di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo
dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero
dell'esercizio di un'attivita' lavorativa, di una professione o di una funzione,
anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per
conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le
informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del
lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle
operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di
informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attivita'
delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo
di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la
rilevante offensivita' del fatto, per le qualita' personali del colpevole o per
l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare
inadeguata anche se applicata nel massimo.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da
uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
Art. 185. - (Manipolazione del mercato). - 1. Chiunque diffonde notizie false o
pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a
provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, e'
punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a
euro cinque milioni.
2. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo
di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la
rilevante offensivita' del fatto, per le qualita' personali del colpevole o per
l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare
inadeguata anche se applicata nel massimo.
Art. 186. (Pene accessorie). - 1. La condanna per taluno dei delitti previsti
dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli
articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore
a sei mesi e non superiore a due anni, nonche' la pubblicazione della sentenza
su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
Art. 187. (Confisca). - 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal
presente capo e' disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal
reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa
puo' avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni
dell'articolo 240 del codice penale.
CAPO III
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 187-bis. - (Abuso di informazioni privilegiate). - 1. Salve le sanzioni
penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo
in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualita' di membro
di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della
partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attivita'
lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un
ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per
conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le
informazioni medesime;
b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro,
della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle
operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in
possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione
di attivita' delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da
uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di
informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria
diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi
descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono
aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o
il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualita' personali del
colpevole ovvero per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito
dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo e' equiparato
alla consumazione.
Art. 187-ter. - (Manipolazione del mercato). - 1. Salve le sanzioni penali
quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di
informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci
o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire
indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attivita'
professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle
norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali
soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto
dalla diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire
indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo
di strumenti finanziari;
b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una
o di piu' persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di
uno o piu' strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro
tipo di inganno o di espediente;
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito
all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non puo' essere
assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi
legittimi e in conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato
interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono
aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o
il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualita' personali del
colpevole, per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito
ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se
applicate nel massimo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su
proposta della medesima, puo' individuare, con proprio regolamento, in
conformita' alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate
dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17,
paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a
quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del
presente articolo.
7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze
da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a
costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle
disposizioni di attuazione della stessa.
Art. 187-quater. - (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. L'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la
perdita temporanea dei requisiti di onorabilita' per gli esponenti aziendali ed
i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle societa' di gestione
del mercato, nonche' per i revisori e i promotori finanziari e, per gli
esponenti aziendali di societa' quotate, l'incapacita' temporanea ad assumere
incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societa'
quotate e di societa' appartenenti al medesimo gruppo di societa' quotate.
2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non
inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravita' della
violazione e del grado della colpa, puo' intimare ai soggetti abilitati, alle
societa' di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle societa' di
revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attivita' e per un
periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai
competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto
all'ordine dall'esercizio dell'attivita' professionale.
Art. 187-quinquies. - (Responsabilita' dell'ente). - 1. L'ente e' responsabile
del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa
irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a
suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia
finanziaria o funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la
gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di
cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1 il prodotto
o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e'
aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non e' responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1
hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo
agli illeciti previsti dal presente titolo.
Art. 187-sexies. - (Confisca). - 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o
del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa
puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore
equivalente.
3. In nessun caso puo' essere disposta la confisca di beni che non appartengono
ad una delle persone cui e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.
Art. 187-septies. - (Procedura sanzionatoria). - 1. Le sanzioni amministrative
previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB con provvedimento
motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le
deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine
gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente.
2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio,
della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della
distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per estratto
nel Bollettino della CONSOB. Avuto riguardo alla natura delle violazioni e degli
interessi coinvolti, possono essere stabilite dalla CONSOB modalita' ulteriori
per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione. La CONSOB, anche dietro richiesta degli
interessati, puo' differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la
pubblicazione del provvedimento, quando da questa possa derivare grave
pregiudizio alla integrita' del mercato ovvero questa possa arrecare un danno
sproporzionato alle parti coinvolte.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente
capo puo' proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso
in opposizione alla corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede legale o
la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza
nello Stato, e' competente la corte d'appello del luogo in cui e' stata commessa
la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, e' competente la
corte d'appello di Roma. Il ricorso deve essere notificato alla CONSOB e
depositato presso la cancelleria della corte d'appello nel termine di trenta
giorni dalla notificazione.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte
d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto
motivato.
6. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme previste dall'articolo 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
7. Copia della sentenza e' trasmessa a cura della cancelleria della corte
d'appello alla CONSOB ai fini della pubblicazione per estratto nel Bollettino di
quest'ultima.
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si
applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
CAPO IV
POTERI DELLA CONSOB
Art. 187-octies. - (Poteri della CONSOB). - 1. La CONSOB vigila sulla osservanza
delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le altre disposizioni
emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.
2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni
delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa
attribuiti dal presente decreto.
3. La CONSOB puo' nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti:
a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il
termine per la relativa comunicazione;
b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per
la relativa comunicazione;
c) procedere ad audizione personale;
d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai
sensi dell' articolo 187-sexies;
e) procedere ad ispezioni;
f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. La CONSOB puo' altresi':
a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo
la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui
all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed
accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalita'
previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991,
n. 212;
b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di
cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei
depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
secondo le modalita' indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197, nonche' acquisire anche mediante accesso diretto i dati
contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;
e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati
contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla
deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del
29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.
5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono
esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta
autorizzazione e' necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al
comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti
diversi dai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell'articolo 114, commi
1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.
6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni
delle norme del presente titolo, la CONSOB puo' in via cautelare ordinare di
porre termine alle relative condotte.
7. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200,
201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto
processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati,
dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali
sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
9. Quando si e' proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli
interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.
10. Sull'opposizione la decisione e' adottata con provvedimento motivato emesso
entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:
a) e' deceduto l'autore della violazione;
b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito;
c) l'atto di contestazione degli addebiti non e' notificato nei termini
prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non e' stata applicata entro il termine
di due anni dall'accertamento della violazione.
12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB puo'
avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo
con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di
finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal
segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla
CONSOB.
14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria ha
efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il
pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme
previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli
enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.
15. Quando l'autore della violazione esercita un'attivita' professionale, il
provvedimento che infligge la sanzione e' trasmesso al competente ordine
professionale.
Art. 187-novies. - (Operazioni sospette). - 1. I soggetti abilitati, gli agenti
di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le societa' di gestione del
mercato devono segnalare senza indugio alla CONSOB le operazioni che, in base a
ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle
disposizioni di cui al presente titolo. La CONSOB stabilisce, con regolamento,
le categorie di soggetti tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze da
prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a
costituire operazioni sospette, nonche' le modalita' e i termini di tali
segnalazioni.
CAPO V
RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI
Art. 187-decies. - (Rapporti con la magistratura). - 1. Quando ha notizia di uno
dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza ritardo il
Presidente della CONSOB.
2. Il Presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero, con una relazione
motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivita' di
accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la
esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene
al piu' tardi al termine dell'attivita' di accertamento delle violazioni delle
disposizioni di cui al presente titolo, capo III.
3. La CONSOB e l'autorita' giudiziaria collaborano tra loro, anche mediante
scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento delle violazioni di
cui al presente titolo anche quando queste non costituiscono reato. A tale fine
la CONSOB puo' utilizzare i documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla
Guardia di finanza nei modi e con le forme previsti dall'articolo 63, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
dall'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
Art. 187-undecies. - (Facolta' della CONSOB nel procedimento penale). - 1. Nei
procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la CONSOB esercita i
diritti e le facolta' attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle
associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.
2. La CONSOB puo' costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione
dei danni cagionati dal reato all'integrita' del mercato, una somma determinata
dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensivita'
del fatto, delle qualita' personali del colpevole e dell'entita' del prodotto o
del profitto conseguito dal reato.
Art. 187-duodecies. - (Rapporti tra procedimento penale e procedimento
amministrativo e di opposizione). - 1. Il procedimento amministrativo di
accertamento e il procedimento di opposizione di cui all'articolo 187-septies
non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad
oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa
definizione. Art. 187-terdecies. - (Esecuzione delle pene pecuniarie e delle
sanzioni pecuniarie nel processo penale). - 1. Quando per lo stesso fatto e'
stata applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione amministrativa
pecuniaria ai sensi dell'articolo 195, la esazione della pena pecuniaria e della
sanzione pecuniaria dipendente da reato e' limitata alla parte eccedente quella
riscossa dall'Autorita' amministrativa.
Art. 187-quaterdecies. - (Procedure consultive). - 1. La CONSOB definisce entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con
proprio regolamento, le modalita' e i tempi delle procedure consultive da
attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi
dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti
vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di
mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali";
b) nella parte V, titolo II, prima dell'articolo 188, e' inserito il seguente:
"Art. 187-quinquiesdecies. - (Tutela dell'attivita' di vigilanza della CONSOB).
- 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non
ottempera nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritarda l'esercizio
delle sue funzioni e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila ad euro duecentomila";
c) l'articolo 195 e' sostituito dal seguente: "Art. 195. - (Procedura
sanzionatoria). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni
amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia
o dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato,
previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni
dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.
2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio,
della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della
distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per estratto
nel Bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. La Banca d'Italia o la
CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti,
possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento,
ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente
titolo e' ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la
societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in
cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata
commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorita' che ha adottato il
provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere
depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla
notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte
d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto
motivato.
6. La corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la
presentazione di memorie e documenti, nonche' consentire l'audizione anche
personale delle parti.
7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello
all'Autorita' che ha adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per
estratto, nel Bollettino di quest'ultima.
9. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni
rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di
pubblicita' previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare
il diritto di regresso verso i responsabili".
3. Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
e' inserito il seguente:
"Art. 25-sexies. - (Abusi di mercato). - 1. In relazione ai reati di abuso di
informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V,
titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille
quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il
profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata
fino a dieci volte tale prodotto o profitto".
4. All'articolo 2637 del codice civile, le parole: "strumenti finanziari,
quotati o non quotati," sono sostituite dalle seguenti: "strumenti finanziari
non quotati o per i quali non e' stata presentata una richiesta di ammissione
alle negoziazioni in un mercato regolamentato,".
5. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale,
dopo le parole: "reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attivita'
finanziaria," sono inserite le seguenti: "abuso di informazioni privilegiate,
manipolazione del mercato,".
6. Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui
al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle
violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia
stato definito. Per ogni altro effetto si applica l'articolo 2 del codice
penale. L'autorita' giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le
violazioni non costituenti piu' reato, pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o
sentenza di assoluzione o di proscioglimento con
formula che esclude la rilevanza penale del fatto, dispone la trasmissione degli
atti alla CONSOB. Da tale momento decorre il termine di centottanta giorni per
la notifica dell'atto di contestazione delle violazioni.
7. Le disposizioni recate dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dal comma 2, lettera c),
del presente articolo, si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati con
lettere di contestazione inoltrate successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 195 nel testo
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad essere applicate ai procedimenti sanzionatori avviati prima della
suddetta data.
8. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti
derivanti dal presente articolo, il numero complessivo dei posti della pianta
organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni, e' aumentato da 450 a 600 unita'. La ripartizione dei posti
suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella
del personale a contratto a tempo determinato e' stabilita con apposita
deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma
dell'articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. Resta fermo il
disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2. Gli oneri derivanti sono
coperti secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo
40, comma 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Note all'art. 9:
- La direttiva 2003/6/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile 2003, n. L 96.
- La direttiva 2003/124/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 dicembre 2003, n. L
339.
- La direttiva 2003/125/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 dicembre 2003, n. L
339.
- La direttiva 2004/72/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 162.
- Si riporta il testo degli articoli 4, 64, 97, 103, 115, 116, 132, 190 e 193
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52), come modificati dalla presente legge:
«Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto d'ufficio). - 1. La Banca
d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e
l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorita' non
possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche mediante scambio di
informazioni, con le autorita' competenti dell'Unione europea e dei singoli
Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
3. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche
mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti degli Stati
extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei
commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi ne' ad altre autorita'
italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
consenso dell'autorita' che le ha fornite.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni:
a) con autorita' amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di
liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti
abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;
c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle
negoziazioni dei mercati;
d) con le societa' di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare
funzionamento nei mercati da esse gestiti.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di Paesi extracomunitari e'
subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere
rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si puo'
prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati
dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorita' e su
richiesta delle medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o
extracomunitari possono cedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare
per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul
territorio dello Stato. Le predette autorita' possono chiedere che venga
consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale
della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.
8. Restano ferme e norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i
dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.
9. La Banca d'Italia puo' concordare con le autorita' di vigilanza di altri
Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei
compiti di ciascuna autorita', per l'esercizio della vigilanza su base
consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' paesi.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in
ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro
dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per
le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono
pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione
tutte le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.
12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si
avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e
documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita'
delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.».
«Art. 64 (Organizzazione e funzionamento del mercato).
- 1. La societa' di gestione:
a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i
corrispettivi a essa dovuti;
b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e
verifica il rispetto del regolamento;
b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare
abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;
c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti
finanziari e degli operatori dalle negoziazioni;
d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le
iniziative assunte;
e) provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni e dei
documenti indicati nei regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114;
f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla CONSOB».
«Art. 97 (Obblighi informativi). - 1. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo
I, agli emittenti si applicano:
a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione del prospetto fino
alla conclusione della sollecitazione;
b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'art. 94 fino a
un anno dalla conclusione della sollecitazione.
2. La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel
comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati
nell'art. 95, comma 2, nonche' ai soggetti che prestano i servizi indicati
nell'art. 1, comma 6, lettera e).
3. Gli emittenti sottopongono al giudizio di una societa' di revisione ai sensi
dell'art. 156 il bilancio d'esercizio e quello consolidato eventualmente
approvati o redatti nel periodo della sollecitazione.
4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute
nel presente capo o delle relative norme regolamentari, la CONSOB, allo scopo di
acquisire elementi conoscitivi, puo' richiedere, entro un anno dall'acquisto o
dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di
atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari,
fissando i relativi termini. Il potere di richiesta puo' essere esercitato anche
nei confronti di coloro per i quali vi e' fondato sospetto che svolgano
attivita' di sollecitazione all'investimento in violazione delle disposizioni
previste dall'art. 94.».
«Art. 103 (Svolgimento dell'offerta). - 1. L'offerta e' irrevocabile. Ogni
clausola contraria e' nulla. L'offerta e' rivolta a parita' di condizioni a
tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto.
2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti si applicano:
a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data della pubblicazione del documento
d'offerta e fino alla chiusura della stessa;
b) l'art. 115, dalla data della comunicazione prevista dall'art. 102, comma 1, e
fino a un anno dalla chiusura dell'offerta.
3. L'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per
l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sull'offerta.
4. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente
sezione e, in particolare, disciplina:
a) il contenuto del documento da pubblicare nonche' le modalita' per la
pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta;
b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari
oggetto dell'offerta;
c) le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei
rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo.
5. La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel
comma 2 si applicano, nei periodi ivi indicati, agli offerenti, ai soggetti in
rapporto di controllo con gli offerenti e con l'emittente nonche' agli
intermediari incaricati di raccogliere le adesioni.
«Art. 115 (Comunicazioni alla CONSOB). - 1. La CONSOB, al fine di vigilare sulla
correttezza delle informazioni fornite al pubblico puo', anche in via generale:
a) richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle
societa' dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti,
fissandone le relative modalita';
b) assumere notizie dagli amministratori, dai sindaci, dalle societa' di
revisione e dai dirigenti delle societa' e dei soggetti indicati nella lettera
a);
c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nella lettera a);
c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'art. 187-octies.
2. I poteri previsti dalle lettere a) e b) possono essere esercitati nei
confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi
dell'art. 120 o che partecipano a un patto previsto dall'art. 122.
3. La CONSOB puo' altresi' richiedere alle societa' o agli enti che partecipano
direttamente o indirettamente a societa' con azioni quotate l'indicazione
nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di societa'
fiduciarie, dei fiducianti.».
«Art. 116 (Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico). - 1. Gli articoli 114,
ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti
finanziari che, ancorche' non quotati in mercati regolamentati italiani, siano
diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La CONSOB stabilisce con
regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e puo' dispensare,
in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti
articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di
altri Paesi dell'Unione europea o in mercati di Paesi extracomunitari, in
considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della
quotazione.
2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di esercizio e
quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una societa' di revisione
iscritta nel registro dei revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli
articoli 155, comma 2, 156, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4.».
«Art. 132 (Acquisto di azioni proprie e della societa' controllante). - 1. Gli
acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis,
primo comma, n. 1, del codice civile, da societa' con azioni quotate, devono
essere effettuati in modo da assicurare la parita' di trattamento tra gli
azionisti, secondo modalita' stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento.
2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai
sensi dell'art. 2359-bis del codice civile da parte di una societa' controllata.
3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della
societa' controllante possedute da dipendenti della societa' emittente, di
societa' controllate o della societa' controllante e assegnate o sottoscritte a
norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile.».
«Art. 190. (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli
intermediari e dei mercati). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e i dipendenti di societa' o enti, i quali non
osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1;
9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma l; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3;
30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6
e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42,
commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 187-nonies ovvero le
disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB
in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.
2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai
dipendenti delle societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle
emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai
dipendenti delle societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base
ad esse;
c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e
70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della societa'
indicata nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle
medesime.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che
svolgono funzioni di controllo nelle societa' o negli enti ivi indicati, i quali
abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano
vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro ufficio, affinche' le
disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica
nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi da 2 a 6.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si
applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
«Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle societa' di
revisione). - 1. Nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso societa', enti o associazioni tenuti a effettuare
le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 o soggetti agli obblighi
di cui all'articolo 115-bis e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro cinquemila ad euro cinquecentomila per l'inosservanza delle disposizioni
degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le
comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la
sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali
esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le
societa' e gli enti che svolgono le attivita' indicate all'art. 114, commi 8 e
11, nonche' i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'art. 114, comma 7, in
caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche' di quelle di
attuazione emanate dalla CONSOB.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile in caso di
inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 114, commi 8 e 11, nonche' di
quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica
che svolge le attivita' indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa
di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona
fisica che svolge l'attivita' di giornalista;
2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti
parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3, e 4, e 122,
commi 1 e 2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti dall'art.
120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione
amministrativa pecunaria da euro cinquemila ad euro cinquecentomila.
3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
a) ai sindaci che omettono le comunicazioni previste dall'art. 149, comma 3;
b) agli amministratori delle societa' di revisione che violano le disposizioni
contenute nell'art. 162, comma 3.
3-bis. Alle sanzioni amministrative pecunarie previste dal presente articolo non
si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca: «Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reca:
«Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, reca:
«Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Codice in materia di
protezione dei dati personali.».
- Il decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212, reca:
«Disciplina delle modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche al
sistema informativo dell'anagrafe tributaria».
- La legge 30 dicembre 1991, n. 413 reca: «Disposizioni per ampliare le basi
imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili
delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso per la definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la
concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di
assistenza fiscale e del conto fiscale».
- La legge 5 luglio 1991, n. 197, reca: «Provvedimenti urgenti per limitare
l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.».
- La legge 6 febbraio 1980, n. 15, reca: «Misure urgenti per la tutela
dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, reca:
«Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».
- Si riporta il testo dell'art. 2637 del codice civile, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2637 (Aggiotaggio). - Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in
essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i
quali non e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in
un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo
sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di banche
o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque
anni.»
- Si riporta il testo dell'art. 266 c.p.p., come modificato dalla presente
legge:
«Art. 266 (Limiti di ammissibilita). - 1. L'intercettazione di conversazioni o
comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e' consentita
nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma
dell'art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attivita' finanziaria, abuso di
informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato, molestia o disturbo alle
persone col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'art. 600-ter, terzo comma, del codice penale.
2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di comunicazioni tra
presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614
del codice penale l'intercettazione e' consentita solo se vi e' fondato motivo
di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosa.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
«Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei
titoli azionari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1974, n. 94, e
convertito in legge con l'art. 1, legge 7 giugno 1974, n. 216:
«Art. 1. - 1. E' istituita con sede in Roma la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa. La Commissione ha in Milano la sede secondaria operativa.
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha personalita' giuridica di
diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge. La
Commissione e' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone
di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' e
indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta.
Le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6 7 e 8 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del presidente e dei membri
della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla
audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti
parlamentari.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
del tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al presidente e ai membri.
Il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di
decadenza dall'ufficio, alcuna attivita' professionale, neppure di consulenza,
ne' essere amministratori, ovvero soci a responsabilita' illimitata, di societa'
commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti
pubblici o privati, ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne'
essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti
statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono
collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati
e' sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.
Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di
urgenza previsti dalla legge, il presidente sovrintende all'attivita'
istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni; non e' ammessa delega
permanente di funzioni ai commissari.
La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di
previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio
di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti
delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo
comma, che disciplina anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il
rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno
successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio
preventivo e il rendiconto della gestione
finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione. La Commissione
delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, disciplinando in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i
commissari anche ai fini della relazione in Commissione su singoli affari;
quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e
l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione
delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai
precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I
predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei Ministri,
il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimita' in
relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e
integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di
venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine
suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere
effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole
disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento
senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.
Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita'
giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali,
la Commissione puo' avvalersi anche dell'Avvocatura dello Stato.
Il presidente della Commissione tiene informato il Ministro del tesoro sugli
atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di
volta in volta richiesti; in ogni caso gli comunica gli atti di natura
regolamentare diversi da quelli disciplinati dai commi ottavo e nono del
presente articolo e dal terzo comma dell'art. 2 del presente decreto. Il
Ministro del tesoro puo' formulare le proprie valutazioni alla Commissione,
informando il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa altresi' il Parlamento
degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o
comunicazione quando li ritenga rilevanti al fine del corretto funzionamento del
mercato dei valori mobiliari. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione
trasmette al Ministro del tesoro una relazione sull'attivita' svolta, sulle
questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende
seguire. Entro 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette detta
relazione al Parlamento con le proprie eventuali valutazioni.
Nel caso di impossibilita' di funzionamento o di continuata inattivita', il
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove
intenda proporre lo scioglimento della Commissione ne da' motivata comunicazione
al Parlamento. Lo scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di
scioglimento e' nominato un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri
e delle attribuzioni della Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente
ed i membri della Commissione disciolta. Al commissario straordinario, scelto
tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa
moralita' ed indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilita', le
disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle previste dall'art. 7
della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Entro quarantacinque giorni dallo
scioglimento si procede alla nomina del presidente e dei membri della
Commissione. Il commissario straordinario resta in carica fino all'insediamento
della Commissione. Il decreto di scioglimento della Commissione e di nomina del
commissario straordinario determina il compenso dovuto al commissario medesimo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.».
«Art. 2. - E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
Il numero dei posti previsti dalla pianta organica e' aumentato fino a
trecentocinquanta unita'. Il trattamento giuridico ed economico del personale e
l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente
art. 1, ottavo comma, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di
lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali ed organizzative della Commissione. Il regolamento detta altresi'
norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed
economico che intervengano nel predetto contratto collettivo, in quanto
applicabili.
Il regolamento indicato nel precedente comma puo' prevedere, per il
coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale, determinandone
le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla
Commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina e' adottata con non meno
di quattro voti favorevoli.
Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono attribuiti dalla Commissione,
anche in sede di inquadramento, con deliberazione adottata con non meno di
quattro voti favorevoli.
Al personale in servizio presso la Commissione e' in ogni caso fatto divieto di
assumere altro impiego o incarico o esercitare attivita' professionali,
commerciali o industriali.
L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami con
richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di
attivita' istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa
Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati.
La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, puo' assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle
norme di diritto privato, in numero di centoventicinque unita'. Le relative
deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.
La Commissione puo' inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da
consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe
professionali.
La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione
agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel
termine di trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 40, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(Misure di razionalizzazione delta finanza pubblica):
«3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB
determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti
sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni
la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti
dal complesso delle attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di
soggetti.».
Art. 10.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in materia di
indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con le modalita' di cui all'articolo 1, un
decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva
2000/13/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti
alimentari. Con specifico riferimento alla disciplina relativa all'indicazione
degli ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze, come
individuati dall'allegato III-bis della direttiva 2003/89/CE, il Governo
nell'adozione del suddetto decreto legislativo si conforma ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del Ministro della salute,
sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, la soglia al di
sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza dei suddetti
ingredienti;
b) qualora sia accertato, sulla base dei migliori studi scientifici disponibili
a livello internazionale, che la soglia di tossicita' degli ingredienti di cui
all'alinea, per i soggetti affetti da allergia o intolleranza, sia superiore a
quella di cui alla lettera a), nelle etichette dei prodotti alimentari puo'
essere indicato che i suddetti ingredienti sono presenti, ma in misura inferiore
alla soglia di tossicita';
c) stabilire le procedure di autocertificazione che le imprese devono adottare
per la verifica della presenza degli ingredienti di cui all'alinea nei propri
prodotti, in relazione alle materie prime ed ai processi di lavorazione
utilizzati;
d) stabilire la disciplina relativa all'indicazione delle informazioni di cui al
presente comma in etichetta, al fine di garantire l'agevole leggibilita' delle
medesime da parte dei consumatori.
Note all'art. 10:
- La direttiva 2003/89/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 novembre 2003, n. L
308.
- La direttiva 2000/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 6 maggio 2000, n. L 109.
Art. 11.
(Modifica all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di
accesso alla professione notarile)
1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere sostituiti
dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115".
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
(Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dalla
presente legge: «Art. 5. Per ottenere la nomina a notaro e' necessario:
1° essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea ed
aver compiuto l'eta' di anni 21;
2° essere di moralita' e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;
3° non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non
inferiore nel minimo a sei mesi, ancorche' sia stata inflitta una pena di durata
minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la
sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo
proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato;
4° essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una
universita' italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della
legge 11 luglio 2002, n. 148;
5° avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti
presso un Consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni continui,
dopo l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col
consenso del notaro stesso e coll'approvazione del Consiglio.
Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due
anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da
almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo.
La pratica incominciata in un distretto puo' essere continuata in un altro
distretto; nel qual caso il praticante dovra' trasferire presso il Consiglio
notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione gia' ottenuta nell'altro e fare
la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla;
6° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneita', dopo compiuta la
pratica notarile. I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono
essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale
emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115».
Art. 12.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari)
1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari, il Governo e' delegato, fatte salve le
norme penali vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti sanzioni penali o
amministrative per violazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai
principi ed ai criteri direttivi generali indicati dall'articolo 2, comma 1,
lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del
parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei
termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1.
Note all'art. 12:
- La direttiva 91/414/CEE pubblicata nella G.U.C.E. 19 agosto 1991, n. L 230.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, reca:
«Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari
e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997).»
Art. 13.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, di cui
alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in conformita' ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue
molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai
sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita
dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi
sul mercato con l'indicazione "concimi CE";
c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la
conformita' dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 2003/2003;
d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettivita',
proporzionalita' e dissuasivita', ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE)
n. 2003/2003.
2. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto
previsto al comma 6 dell'articolo 1.
Note all'art. 13:
- La legge 19 ottobre 1984 n. 748, reca: «Nuove norme per la disciplina dei
fertilizzanti».
- Il regolamento (CE) 2003/2003 pubblicato nella G.U.U.E. 21 novembre 2003, n. L
304.
Art. 14.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio
di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la
direttiva 96/61/CE del Consiglio)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo
1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, un decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della
competitivita' del sistema industriale nazionale incentivando, nell'ambito del
processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione
di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;
b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;
c) assicurare la trasparenza e il pieno accesso del pubblico alle informazioni
relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle
emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale;
d) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni
della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote,
assicurando anche la pubblicita' delle infrazioni stesse e delle relative
sanzioni;
e) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di
emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da recepire, con il piano di
azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per
l'aumento del loro assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione
dei livelli di efficienza gia' raggiunti dal sistema industriale nazionale, con
particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto
costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle
emissioni per le attivita' contemplate nell'allegato I della direttiva, sia
delle potenzialita' di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni,
attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, Clean
Development Mechanism e Joint Implementation, secondo quanto previsto
dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi
amministrativi per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie
informatiche;
f) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, di
cui alla lettera e), al piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli
di emissione di gas a effetto serra e per l'aumento del loro assorbimento,
preventivamente revisionato, secondo le modalita' stabilite dalla delibera del
CIPE del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22
marzo 2003, allo scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai
settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli devono
tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sia dell'efficienza gia'
raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel
confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;
g) valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di programmazione
negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale
le misure di attuazione della direttiva.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministero delle attivita' produttive, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, il
formato e le modalita' di comunicazione dei dati necessari ai fini
dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE, da parte dei gestori degli impianti
in esercizio rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I
della citata direttiva, nonche' le modalita' di informazione e di accesso del
pubblico.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 14:
- La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L
275.
- La direttiva 1996/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n. L
257.
- La direttiva 2003/4/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 febbraio 2003, n. L 41.
Art. 15.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE).
1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore
elettrico, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui all'articolo 1,
uno o piu' decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 2003/54/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
96/92/CE, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti connessi della
normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto delle competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione e nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato anche ai clienti civili si attui secondo
i tempi previsti dalla direttiva 2003/54/CE ed in ondizioni di trasparenza e di
reciprocita', promuovendo idonee misure per la riduzione dei costi dell'energia
e per la fornitura del servizio di ultima istanza;
b) assicurare ai clienti un'informazione chiara sulle condizioni della
fornitura, l'accesso non discriminatorio alle reti di distribuzione e al
servizio di misura prevedendone la separazione almeno amministrativa dalle
attivita' di produzione e di vendita dell'energia elettrica;
c) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di
energia elettrica che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti
e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilita' sotto il profilo
ambientale, con la chiara identificazione degli obblighi di servizio pubblico
imposti nell'interesse economico generale ed in maniera omogenea, efficiente e
non discriminatoria alle imprese che operano nel settore, evitando effetti
distorsivi dovuti a ritardi nello sviluppo delle reti dell'energia elettrica e
del gas naturale;
d) definire indirizzi e priorita' che, nel rispetto delle regole di libera
concorrenza, sono impartiti per la loro attuazione all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas e al Gestore della rete di trasmissione nazionale ai fini
della gestione degli scambi e dello sviluppo delle interconnessioni con altri
Paesi; garantire, attraverso l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la
regolazione unitaria delle condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di
trasmissione e distribuzione, secondo criteri di efficienza, qualita' del
servizio e non discriminazione;
e) monitorare il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e della
contrattazione bilaterale, anche definendo idonee misure per la promozione della
concorrenza tra operatori;
f) sviluppare l'impiego delle nuove fonti rinnovabili di energia e della
cogenerazione attraverso strumenti di mercato, prevedendo il riordino degli
interventi esistenti con misure anche differenziate per tipologie di impianto e
introducendo meccanismi di incentivazione basati su gare per la promozione delle
soluzioni tecnologiche piu' avanzate e ancora lontane dalla competitivita'
commerciale, e ferma restando, alla scadenza delle convenzioni in essere, la
cessazione, senza possibilita' di proroghe, di ogni incentivazione per gli
impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili;
g) definire la durata delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua a
scopo idroelettrico, in relazione all'eliminazione di clausole di preferenza nel
rinnovo delle concessioni, anche allo scopo di porre le imprese nazionali in
linea con la media europea, e alla realizzazione da parte delle stesse imprese
di adeguati interventi di ammodernamento degli impianti;
h) prevedere che il Ministero delle attivita' produttive, in materia di
sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti operativi per
migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale e l'economicita' delle
forniture, salvaguardando la competitivita' del sistema produttivo nazionale
nell'ambito del contesto europeo;
i) promuovere lo sviluppo e la diffusione degli impianti di produzione di
energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW attraverso la semplificazione e la
riduzione degli adempimenti previsti per la loro realizzazione, ivi comprese le
procedure di valutazione di impatto ambientale;
l) promuovere la penetrazione delle imprese nazionali sui mercati esteri
dell'energia anche agevolando la definizione di accordi tra imprese italiane ed
estere e di iniziative di collaborazione e di partecipazione in programmi
europei per lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi per la produzione
dell'energia elettrica, ivi incluse le tecnologie nucleari, nonche' lo
svolgimento di attivita' di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi
compresi gli impianti elettronucleari, localizzati all'estero.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 15:
- La direttiva 2003/54/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 luglio 2003, n. L 176.
Art. 16.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE)
1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas
naturale, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui all'articolo 1,
uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2003/55/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni
per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, e
per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti
tutte le componenti rilevanti del sistema del gas naturale, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la
realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e
stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, il potenziamento di quelle esistenti,
anche mediante la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, e la
diversificazione delle fonti di approvvigionamento;
b) stabilire norme affinche' il mercato nazionale del gas risulti sempre piu'
integrato nel mercato interno europeo del gas naturale, promuovendo la
formazione di un'offerta concorrenziale e l'adozione di regole comuni per
l'accesso al sistema del gas europeo, e garantendo effettive condizioni di
reciprocita' nel settore con le imprese degli altri Stati membri dell'Unione
europea, soprattutto se in posizione dominante nei rispettivi mercati nazionali,
anche individuando obiettive e non discriminatorie procedure per il rilascio di
autorizzazioni o concessioni, ove previsto dalle norme vigenti;
c) prevedere lo sviluppo delle capacita' di stoccaggio di gas naturale in
sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas, in
relazione allo sviluppo della domanda e all'integrazione dei sistemi europei del
gas naturale, definendo le componenti dello stoccaggio relative alla prestazione
dei servizi essenziali al sistema e quelle funzionali al mercato;
d) integrare le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema nazionale
del gas naturale relativamente alle nuove importanti infrastrutture e
all'aumento significativo della capacita' di quelle esistenti, e alle loro
modifiche che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento, per
assicurarne la conformita' alla disciplina comunitaria;
e) promuovere una effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure relative
alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti
nelle attivita' di trasporto, distribuzione estoccaggio e le imprese operanti
nelle attivita' di produzione, approvvigionamento, misura e commercializzazione,
promuovendo la gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di
impreseindipendenti;
f) incentivare le operazioni di aggregazione territoriale delle attivita' di
distribuzione del gas, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione,
in base a criteri oggettivi, trasparenti enon discriminatori, prevedendo
meccanismi che tengano conto degli investimenti effettuati e incentivi, anche di
natura fiscale, per la rivalutazione delle attivita' delle imprese
concessionarie, anche afavore dell'efficienza complessiva del sistema;
g) stabilire misure per lo sviluppo di strumenti multilaterali di scambio di
capacita' e di volumi di gas, al fine di accrescere gli scambi e la liquidita'
del mercato nazionale, avviando adoperativita', con l'apporto dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, la borsa nazionale del gas, anche considerando i
risultati della prima esperienza di funzionamento del punto virtuale discambio;
h) rafforzare le funzioni del Ministero delle attivita' produttive in materia di
indirizzo e valutazione degli investimenti in nuove infrastrutture di
approvvigionamento affinche' gli stessi sianocommisurati alle previsioni di
sviluppo della domanda interna di gas nonche' in materia di sicurezza degli
approvvigionamenti, prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza del sistema
nazionale del gas, l'economicita' delle forniture, anche promuovendo le
attivita' di esplorazione e di sfruttamento di risorse nazionali e la
costruzione di nuove interconnessioni con altri Paesi e mercati.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 16:
- La direttiva 2003/55/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 luglio 2003, n. L 176.
Art. 17.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26
aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale)
1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale, il Governo e' delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi per dare
attuazione alla direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004,
concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas
naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire norme per la sicurezza degli approvvigionamenti trasparenti e non
discriminatorie cui devono conformarsi i soggetti operanti nel sistema nazionale
del gas, specificandone i ruoli e le responsabilita';
b) stabilire misure atte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza per i
clienti civili nelle eventualita' di una parziale interruzione degli
approvvigionamenti o di avversita' climatiche o di altri eventi eccezionali,
nonche' la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle stesse circostanze;
c) stabilire gli obiettivi minimi indicativi in relazione al contributo alla
sicurezza degli approvvigionamenti che deve essere fornito dal sistema nazionale
degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo;
d) definire strumenti ed accordi con altri Stati membri per l'utilizzo
condiviso, qualora le condizioni tecniche, geologiche e infrastrutturali lo
consentano, di stoccaggi di gas naturale insotterraneo tra piu' Stati;
e) stabilire procedure per la redazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza
nazionali per il sistema del gas naturale, per il loro coordinamento a livello
di Unione europea e per la gestione di emergenze dei sistemi nazionali del gas
naturale di uno o piu' Stati membri;
f) prevedere che il Ministero delle attivita' produttive predisponga ogni tre
anni il programma pluriennale per la sicurezza degliapprovvigionamenti di gas
naturale e che tale programma venga presentato al Parlamento prevedendo
strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas e misure per
lo sviluppo delle capacita' di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 17:
- La direttiva 2004/67/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 127.
Art. 18.
(Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e
policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui
all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 216, soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonche' a carico dei soggetti autorizzati a
ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento)
1. Lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e
policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui
all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 216, di seguito denominati: "PCB", soggetti ad inventario ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e dei PCB in
essi contenuti e' effettuato nel rispetto del seguente programma temporale:
a) la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti alla data
del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005;
b) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data
del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007;
c) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre
2002 avviene entro il 31 dicembre 2009;
d) i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra
lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso possono essere smaltiti alla fine
della loro esistenza operativa nel rispetto delle condizioni stabilite
dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 1999.
2. Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti, entro le
scadenze di cui al comma 1, a soggetti autorizzati a riceverli ai fini del loro
smaltimento.
3. I soggetti autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi
contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti avviano allo smaltimento finale detti
rifiuti entro sei mesi dalla data del loro conferimento.
4. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
209, e le sanzioni previste dalla normativa vigente, il mancato smaltimento
finale nei tempi previsti dal comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
5. Le comunicazioni previste dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n.
209 del 1999 sono integrate con l'indicazione del programma temporale di cui al
comma 1, nonche' con l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento degli
apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.
Note all'art. 18:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, reca:
«Attuazione della direttiva CEE numero 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT)
della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle
restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e
preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n.
183.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209
(Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili):
«Art. 3 (Inventario). - 1. I detentori di apparecchi contenenti PCB per un
volume superiore a 5 dm (elevato a) 3, inclusi i condensatori di potenza per i
quali il limite di 5 dm (elevato a) 3 deve essere inteso come comprendente il
totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono tenuti a comunicare
alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le
seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo;
b) collocazione e descrizione degli apparecchi;
c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;
d) date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;
e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;
f) data della denuncia effettuata ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216.
2. I detentori di apparecchi di cui al comma 1 comunicano solo le informazioni
di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, nel caso in cui gli apparecchi
contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005%
in peso.
3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata con cadenza
biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal
verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB
o delle quantita' di PCB detenuti. Tale comunicazione e' effettuata per la prima
volta entro il 31 dicembre 1999.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse dalle sezioni regionali
e delle province autonome del catasto dei rifiuti all'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente che provvede all'elaborazione dei dati cosi' raccolti
ed alla predisposizione dell'inventario degli apparecchi soggetti a
comunicazione e dei PCB in essi contenuti. I dati e l'inventario sono trasmessi
al Ministero dell'ambiente, alle regioni ed alle province autonome.».
Art. 19.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo di recepimento della
direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e
programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonche' alle
loro modifiche;
b) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al
pubblico, nonche' la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a
disposizione delle informazioni sulla decisione;
c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;
d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni
preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;
e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei
programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi
e della adozione delle misure correttive;
f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma
possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;
g) assicurare la complementarieta' con gli altri strumenti di valutazione
d'impatto ambientale, ove previsti;
h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione
urbanistica e di gestione territoriale esistenti;
i) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il
procedimento.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 19:
- La direttiva 2001/42/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea 21 luglio 2001, n. L 197.
Art. 20.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE, come
modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)
1. Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE sul
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 1° luglio 2005, con le
modalita' di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per recepire
la direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2003, che modifica la citata direttiva 96/82/CE, nonche' per introdurre,
contestualmente, le disposizioni correttive necessarie
per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della
procedura d'infrazione 2003/2014 avviata per recepimento non conforme della
predetta direttiva 96/82/CE, apportando a tali fini le necessarie modifiche al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 20:
- La direttiva 2003/105/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 31 dicembre 2003, n. L 345.
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, reca: «Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose».
Art. 21.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che
modifica la direttiva 92/42/CEE)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo
1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per il
recepimento della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una
domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la
direttiva 92/42/CEE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione ad alto
rendimento, basate sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia
primaria, secondo obiettivi di accrescimento della sicurezza
dell'approvvigionamento energetico e dell'efficienza energetica, nonche' di
tutela dell'ambiente;
b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della
cogenerazione di cui alla lettera a) con il quadro normativo e regolatorio
nazionale sul mercato interno dell'energia elettrica e con le misure per la
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, garantendo altresi' la
stabilita' del quadro normativo per gli investimenti effettuati;
c) prevedere l'avvio di un regime di garanzia d'origine dell'elettricita'
prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e, in coordinamento con le
amministrazioni territoriali interessate,l'istituzione di un sistema nazionale
per l'analisi delle potenzialita' della cogenerazione e per il monitoraggio
sulle realizzazioni e sull'efficacia delle misure adottate, anche ai fini di cui
agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;
d) agevolare l'accesso alla rete dell'elettricita' da cogenerazione ad alto
rendimento e semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali, a parita' di
gettito complessivo, per la realizzazione di unita' di piccola cogenerazione e
di microcogenerazione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 21:
- La direttiva 2004/8/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 21 febbraio 2004, n. L 52.
Art. 22.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli
strumenti di misura)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo
1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti
di misura, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la prescrizione dell'utilizzo, per le funzioni di misura di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, di tutti i dispositivi e sistemi
con funzioni di misura definiti agli allegati specifici MI-001, MI-002, MI-003,
MI-004, M1-005, MI-006, MI-007, MI-008, MI-009 e MI-010;
b) prevedere, per tutti gli strumenti di misura di cui agli allegati della
direttiva, la valutazione della conformita', come previsto dall'articolo 9 della
direttiva stessa;
c) prevedere l'obbligo dell'utilizzo di strumenti di misura recanti la marcatura
di conformita', di cui all'articolo 7 della direttiva, nel caso la funzione
della misura investa motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza
pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori,
imposizione di tasse e diritti, lealta' delle transazioni commerciali;
d) prevedere per il Ministero delle attivita' produttive la qualita' di
autorita' competente per gli adempimenti connessi alla designazione, nel
rispetto dei criteri previsti dall'articolo 12 della direttiva, nonche' alla
relativa notifica, agli Stati membri e alla Commissione europea, degli organismi
nazionali abilitati aicompiti previsti dai moduli di valutazione della
conformita', di cui all'articolo 9 della direttiva;
e) prevedere che gli strumenti di misura, soggetti a controlli metrologici
legali, non conformi alle prescrizioni della direttiva, non possono essere
commercializzati ne' utilizzati per le funzioni di cui alla lettera c);
f) prevedere che, qualora venga accertata l'indebita apposizione della marcatura
"CE", nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 21 della direttiva,
vengano introdotte misure finalizzate a stabilire l'obbligo di:
1) conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di marcatura "CE";
2) limitare o vietare l'utilizzo o la commercializzazione dello strumento di
misura non conforme;
3) ritirare dal mercato, ove necessario, lo strumento non conforme;
g) prevedere sanzioni amministrative volte a dissuadere la commercializzazione e
la messa in servizio di strumenti di misura non conformi alle disposizioni della
direttiva;
h) prevedere l'armonizzazione della disciplina dei controlli metrologici legali
intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le
funzioni cui e' destinato.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 22:
- La direttiva 2004/22/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 30 aprile 2004, n. L 135.
Art. 23.
(Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche
amministrazioni per la fornitura di beni e servizi)
1. L'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e successive modificazioni, e' soppresso.
2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, gia' scaduti o che
vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula
dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a
condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara
venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
[3. I contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi
pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 113 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, possono essere prorogati per una sola volta per un periodo di
tempo non superiore alla meta' della originaria durata contrattuale, a
condizione che venga concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5
per cento. Resta fermo che la durata dei contratti prorogati ai sensi del
presente comma in ogni caso non puo' superare la data del 31 dicembre 2008](*)
(*) NdR: Comma abrogato dalla L.
6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella
GU n. 40 del 17-2-2007 – S.o. n.
41/L
Note all'art. 23:
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica), come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 6 (Contratti pubblici). - 1. (Omissis). 2. E' vietato il rinnovo tacito
dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e
servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in
appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono
nulli.».
- Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica). - 1. Le disposizioni del presente articolo che
disciplinano le modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali
concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle
discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle
di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di
applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti
legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del
trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta' degli impianti, delle reti e
delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al
comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di
trasporti a fune per la mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attivita' di
gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi
pubblici locali di cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti
legittimati all'erogazione dei relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, per la
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli
enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di societa' di capitali con la
partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui puo' essere affidata
direttamente tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu'
importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano;
b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai
sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel
rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarita'
del servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con
procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato
venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza
pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie
in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorita'
competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti
pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che
la controllano.
5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici,
possono introdurre regole che assicurino concorrenzialita' nella gestione dei
servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui
al comma 5, criteri di gradualita' nella scelta della modalita' di conferimento
del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con
l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica,
i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei
lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante
contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito
di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'art.
24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'art. 143 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la
gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata
affidata con procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente
i lavori connessi alla gestione della rete, purche' qualificato ai sensi della
normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la
gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi.
Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del
servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le
procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le societa' che,
in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in
virtu' di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a
seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle societa' controllate
o collegate, alle loro controllanti, nonche' alle societa' controllate o
collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma
4.
7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto degli standard qualitativi,
quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza
definiti dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di essa, dagli
enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base del migliore livello di qualita'
e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli
impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti di
innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del
contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono
considerarsi integrative delle discipline di settore.
8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e' consentito l'affidamento
contestuale con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali diversi da
quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento,
unica per tutti i servizi non puo' essere superiore alla media calcolata sulla
base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di
affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di
proprieta' degli enti locali o delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati
al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro
porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani
di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto
da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora
ammortizzati, il cui ammontare e' indicato nel bando di gara.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di
pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonche' alla concessione da
chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le societa' di erogazione del servizio e
con le societa' di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da
contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i
livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto
dei livelli previsti.
12. L'ente locale puo' cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle
societa' erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da
rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta
effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato
dalle normative di settore, possono conferire la proprieta' delle reti, degli
impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale interamente
pubblico, che e' incedibile. Tali societa' pongono le reti, gli impianti e le
altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della
gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei
gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente
Autorita' di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla societa' suddetta
gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera
a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito di espletare le gare
di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le
altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono
di proprieta' di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere
autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano
rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non
superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o le relative autorita' dispongano diversamente. Tra le parti e' in ogni caso
stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite,
tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se
incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme
di attuazione.
15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non
stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle
disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con
procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la
data del 31 dicembre 2006, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a societa' a
capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto
mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonche' quelle
affidate a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti
pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che
la controllano. Sono altresi' escluse dalla cessazione le concessioni affidate
alla data del 1° ottobre 2003 a societa' gia' quotate in borsa e a quelle da
esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie
esclusive del servizio, nonche' a societa' originariamente a capitale
interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul
mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in
entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del
termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate
nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la
possibilita' di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva
qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari
investimenti effettuati da parte del gestore. 15-ter. Il termine del 31 dicembre
2006, di cui al comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva,
previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle
condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine
si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla costituzione di una nuova
societa' capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a
due volte quello originariamente servito dalla societa' maggiore; in questa
ipotesi il differimento non puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa
affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si trovi ad operare in un
ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello
ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il
differimento non puo' comunque essere superiore a due anni;
15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma
6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad
oggetto i servizi forniti dalle societa' partecipanti alla gara stessa. Con
regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le autorita' indipendenti del
settore e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle
gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la
gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a
condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e
siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati.».
[Art. 24.
(Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in
materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
servizi, al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994 e al decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di infrastrutture e insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale) (*)
1. L'articolo 8, comma 11-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e'
sostituito dal seguente:
"11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di
sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la
garanzia fidejussoria, previste rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2
dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate,
del 50 per cento".
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo
periodo e' sostituito dai seguenti: "Nei contratti misti di lavori, forniture e
servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si
applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo
superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori
abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto
in contratto".
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
"3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando
comprendono lavori si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Questa
disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio
rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto".
4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "ovvero nella forma
di societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a)".
5. L'articolo 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' sostituito
dal seguente:
"12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei
lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni
appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere
all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' etrasparenza".
6. All'articolo 30, comma 6-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli incarichi di verifica di
ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti
scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza".
7. L'articolo 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' sostituito
dal seguente:
"14. Nel caso in cui il valore delle attivita' di progettazione e direzione
lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva
comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al
progettista e' consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara
della progettazione".
8. All'articolo 188 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono abrogati i commi 8, 9, 10 e 11.
9. All'articolo 37-bis, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'avviso deve contenere i criteri,
nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 37-ter, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. L'avviso deve, altresi',
indicare espressamente che e' previsto il diritto a favore del promotore ad
essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera
b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte
economicamente piu' vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse
a seguito di aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto, i cui
avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005 non contengano
quest'ultima indicazione espressa".
10. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il soggetto aggiudicatore di un
appalto pubblico, all'atto di una aggiudicazione definitiva, ne invia
comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo svincolo delle
garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la
partecipazione alla gara.
11. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le
parole: ", prima dell'avvio dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "; il
formale provvedimento di autorizzazione a costruire non puo' essere rilasciato
se non e' concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale".
12. All'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le
parole: "che puo' disporre" sono sostituite dalle seguenti: "il quale, ove
ritenga, previa valutazione della Commissione stessa, che le varianti abbiano
significativo impatto sull'ambiente, dispone".]
(*) N.d.R.: l'articolo 24 della
legge 18 aprile 2005, n. 62 è abrogato per effetto dell'art. 256 del D.Lgs.
163/2006
Note all'art. 24:
- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
(Legge quadro in materia di lavori pubblici), come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge). - 1. Ai
sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'art.
3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo, le attivita' di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche
di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti
misti i lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi
quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i
lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non
si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto
all'oggetto principale dedotto in contratto.».
- Il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157
(Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
servizi), come modificato dalla presente legge e' il seguente:
«Art. 3 (Appalti pubblici di servizi). - 1. Gli appalti pubblici di servizi sono
contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e
un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi ad oggetto la
prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2.
2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il
valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui
all'allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8,
comma 3, 20 e 21.
3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando
comprendono lavori si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Questa
disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio
rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.
4. Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di
servizi quando il valore totale di questi e' superiore al valore delle forniture
comprese nell'appalto.
5. Il presente decreto si applica anche agli appalti di servizi sovvenzionati,
in misura superiore al 50 per cento, da un'amministrazione aggiudicatrice ed
aggiudicati dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati agli appalti di
lavori di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
19 dicembre 1991, n. 406.».
- Il testo vigente dell'art. 17, commi 6, 12 e 14 della citata legge n. 109 del
1994, e' il seguente:
«Art. 17 (Effettuazione delle attivita' di progettazione, direzione dei lavori e
accessorie). - 1. - 5. (Omissis).
6. Si intendono per:
a) (omissis).
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di cui ai capi V, VI e VII del
titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di societa'
cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile
che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) che eseguono studi di
fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di' impatto ambientale. Ai
corrispettivi relativi alle predette attivita' professionali si applica il
contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la
Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa
riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive
Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
7 - 11. (omissis).
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei
lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni
appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere
all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza.
12-bis - 13. (omissis).
14. Nel caso in cui il valore delle attivita' di progettazione e direzione
lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva
comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al
progettista e' consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara
della progettazione.
14-bis - 14-septies (omissis).».
- Il testo vigente del comma 6-bis dell'art. 30 della citata legge n. 109 del
1994 come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative). - 1 - 6. (omissis).
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la
verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli
incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono
essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 188 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio
1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici e successive
modificazioni), come modificato dalla presente legge:
«Art. 188 (Nomina del collaudatore). - 1. Le stazioni appaltanti entro trenta
giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei
lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del
collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla
tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessita' ed al relativo
importo.
2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo
le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente
della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali,
l'abilitazione all'esercizio della professione nonche', ad esclusione dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque
anni nel rispettivo albo professionale.
3. Il collaudatore e' nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle
proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare
preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in
possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del
procedimento, l'incarico di collaudatore e' affidato a soggetti esterni scelti
ai sensi del comma 11.
4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e
procuratori dello Stato;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo
o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attivita' di controllo,
progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da
collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di
controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare.
5. Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di piu' professionalita' diverse
in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo
e' affidato ad una commissione composta da tre membri. La commissione non puo'
essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all'organico della
stazione appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante designa
altresi' il membro della commissione che assume la funzione di presidente.
6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad
uno dei componenti della commissione di collaudo e' affidato anche il collaudo
statico, purche' essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i
lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo e' esteso alla
verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
7. Ai fini del divieto di cui al comma 4 si intende per attivita' di controllo e
vigilanza quella di cui all'art. 16, comma 6 e all'art. 30, comma 6 della legge.
8 - 11 (abrogati).
12. Il soggetto che e' stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una
stazione appaltante, non puo' essere incaricato dalla medesima di un nuovo
collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni
del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto e'
stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura
organizzativa e' articolata su basi locali, il divieto e' limitato alla singola
articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di
collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.
13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi dei
collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua
entrata in vigore. In assenza dell'elenco, le stazioni appaltanti possono
affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in
possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma 12.».
- Il testo vigente del comma 2-bis dell'art. 37-bis della citata legge n. 109
del 1994, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di' cui al
comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli
stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le
modalita' di cui all'art. 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria
sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonche' pubblicando lo stesso
avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 24 della
legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico.
L'avviso e' trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne da'
pubblicita'. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni
aggiudicatrici hanno facolta' di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a
differenti modalita', nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 1,
della presente legge. L'avviso deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli
indicati dall'articolo 37-ter, in base ai quali si procede alla valutazione
comparativa tra le diverse proposte. L'avviso deve, altresi', indicare
espressamente che e' previsto il diritto a favore del promotore ad essere
preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove
lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente piu'
vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti
sulle procedure in corso che non si' siano ancora chiuse a seguito di
aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto, i cui avvisi
indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005 non contengano quest'ultima
indicazione espressa.».
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, reca: «Attuazione della legge
21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.».
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 17 e del comma 5 dell'art. 20 del
citato decreto legislativo n. 190 del 2002, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale e' obbligatorio e
vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti
disposizioni ed e' concluso, secondo le previsioni del presente capo; il formale
provvedimento di autorizzazione a costruire non puo' essere rilasciato se non e'
concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.».
«5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello
preliminare, la Commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della Commissione
stessa, che le varianti abbiano significativo impatto sull'ambiente, dispone,
nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore,
concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto
ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale
invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.».
Art. 25.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di
trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo
1, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un quadro normativo
finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di
trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative
in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando
anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato
istitutivo dell'Unione europea;
b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta
applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento
dei tempi e la massima flessibilita' degli strumenti giuridici;
c) conferimento all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, in
attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori
oggetto della presente disciplina; l'Autorita', caratterizzata da indipendenza
funzionale e autonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti dal proprio
ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della
normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti
amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti di cui
alla presente lettera sono svolti nell'ambito delle competenze istituzionali
dell'Autorita', che vi provvede con le strutture umane e strumentali disponibili
sulla base delle disposizioni normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato;
d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine
i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed
integrative nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4.
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al
settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e successive modificazioni.
Note all'art. 25:
- La direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 134;
- La direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 134;
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
- L'art. 8 del citato decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca: «Attuazione delle
direttive n. 90/531/CEE e n. 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei
settori esclusi».
Art. 26.
(Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
1. All'articolo 3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, le parole: "in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per
i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri
rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50
per i restanti tipi di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non
inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili
al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non
inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti
ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi
ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto".
Note all'art. 26:
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: «Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica».
- Il testo vigente del comma 29 dell'art. 3 della citata legge, e' il seguente:
«29. L'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge della regione entro il 31
luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti:
in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti
ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'art.
2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non
inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti
ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi
ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata
determinazione dell'importo da parte delle regioni entro 31 luglio di ogni anno
per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo e'
determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso
in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonche' per un coefficiente
di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualita' e delle
condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione
dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.».
Art. 27.
(Procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla
decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002)
1. In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla Corte di
giustizia delle Comunita' europee, il recupero degli importi delle imposte non
corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per
effetto degli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66,
comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle societa' per
azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici
locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si effettua
secondo le disposizioni del presente articolo, in
attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002.
2. Il recupero delle minori imposte corrisposte e' eseguito, fatto salvo quanto
stabilito dalle presenti disposizioni, secondo i principi e le ordinarie
procedure di accertamento e riscossione dei tributi. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali individuano i
beneficiari del regime di esenzione di cui al comma 1 e ne comunicano gli
estremi alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competenti in funzione dei relativi domicili fiscali.
3. Entro il termine di cui al comma 2, i beneficiari di cui al medesimo comma,
indipendentemente dalla comunicazione ivi prevista, presentano alle Direzioni
regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti una
dichiarazione dei redditi dei periodi d'imposta nei quali il regime di esenzione
e' stato fruito, con l'autoliquidazione delle imposte dovute. Il modello e'
presentato anche in caso di autoliquidazione negativa.
4. Il recupero non si applica nelle ipotesi in cui i singoli casi rientrano
nella categoria de minimis e in quelle nelle quali, per ragioni attinenti al
caso specifico, le esenzioni non rientrano nell'ambito di applicazione della
decisione della Commissione di cui al comma 1.
5. L'Agenzia delle entrate provvede, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e all'articolo 43
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in
materia di termini per l'effettuazione degli accertamenti, entro e non oltre sei
mesi successivi al termine di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di
accertamento contenenti la determinazione delle imposte corrispondenti all'aiuto
vietato, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo
comma, della decisione di cui al comma 1. La motivazione, oltre agli elementi
previsti dalla legge, si basa sulle operazioni compiute ai sensi del comma 2 e
deve indicare le ragioni per le quali la decisione e' applicabile nei confronti
del destinatario. Non si faluogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per
violazioni di
natura tributaria comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti
disposizioni. Le imposte dovute sono riscosse secondo le ordinarie procedure,
anche mediante compensazione senza limitazioni quantitative. E' fatta in ogni
caso salva la restituzione, anche mediante compensazione, delle imposte
corrisposte ai sensi delle presenti disposizioni in ogni caso di annullamento,
perdita di efficacia o inapplicabilita' della decisione della Commissione di cui
al comma 1.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
modalita' applicative delle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per le politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per una
corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di cui al comma 4.
7. Le maggiori entrate derivanti dalle presenti disposizioni affluiscono in
apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'economia e delle
finanze-Dipartimento per le politiche fiscali.Il conto speciale e' impignorabile.
8. In attuazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, sono
definite ai commi successivi le modalita' per il recupero delle somme relative a
prestiti a tassi agevolati concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ai
sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alle societa' per azioni a
prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142.
9. Il recupero e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Le societa' per azioni a prevalente capitale pubblico che hanno ottenuto la
concessione di mutui dalla Cassa depositi e prestiti Spa a decorrere dal 1°
gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1998, o quelle attualmente titolari, a
seguito di trasformazioni, di fusioni o di altre operazioni, dei finanziamenti
indicati, sono tenute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze il
numero identificativo dei mutui ottenuti. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti Spa, ridetermina i piani di
ammortamento di ciascun mutuo in base ai tassi di
interesse indicati dalla Commissione e quantifica i benefici goduti in relazione
a ciascuno di essi, risultanti dalla differenza tra il tasso applicato per
ciascuna operazione di prestito e il tasso di riferimento indicato dalla
Commissione.
11. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle
fattispecie rientranti nella categoria de minimis e degli ulteriori casi che per
ragioni attinenti al caso specifico non rientrano nell'ambito di applicazione
della decisione della Commissione di cui al comma 1, a richiedere espressamente
il pagamento delle somme equivalenti ai benefici goduti nei riguardi delle
societa' di cui al comma 10, calcolate a far data dalla prima rata di
ammortamento e fino all'ultima rata scaduta prima della richiesta di pagamento,
maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso di riferimento
utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a
finalita' regionale. Contestualmente, il Ministero dell'economia e delle finanze
invia alle societa' di cui al comma 10 il nuovo piano di ammortamento per
ciascun mutuo, che sara' vincolante, per le stesse, a partire dalla prima rata
immediatamente successiva alla richiesta di pagamento. Il pagamento deve essere
effettuato entro trenta giorni
dalla richiesta e versato su apposita contabilita' speciale intestata al
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Il conto
speciale e' impignorabile. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche
comunitarie, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle
eccezioni ed esenzioni dall'applicazione delle presenti disposizioni.
12. In caso di mancato versamento nei termini stabiliti e' dovuta, oltre agli
interessi di cui al comma 11, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre
o sua frazione, calcolata sulle somme dovute.
13. Le societa' interessate possono chiedere, prima della scadenza del termine
per il pagamento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro, Direzione VI, la rateizzazione in non piu' di ventiquattro mesi delle
somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale. Salvo rifiuto
motivato, la rateizzazione si intende accordata.
14. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, in caso
di mancato o incompleto versamento, provvede, anche avvalendosi dell'Agenzia
delle entrate, alla riscossione coattivadegli importi dovuti ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
15. Alle societa' che omettono di effettuare la comunicazione di cui al comma
10, in aggiunta agli interessi di cui al comma 11, e' applicata una sanzione
pari al 30 per cento delle somme dovute.
16. E' fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante compensazione,
delle somme corrisposte ai sensi del comma 11 in ogni caso di annullamento,
perdita di efficacia o inapplicabilita' della decisione della Commissione di cui
al comma 1.
Note all'art. 27:
- Il comma 70 dell'art. 3 della citata legge n. 569 del 1995, cosi' recita:
«70. Le disposizioni dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
applicano a decorrere dalla data di acquisto della personalita' giuridica o di
trasformazione in aziende speciali consortili fino al 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in corso alle predette date e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1999.».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 66 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli
minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in
materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a
detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta,
l'esclusione dal-l'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente
al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie),
convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427:
«14. Nei confronti delle societa' per azioni e delle aziende speciali istituite
ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' nei
confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della
medesima legge si applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio
successivo a quello rispettivamente di acquisizione della personalita' giuridica
o della trasformazione in, aziende speciali consortili, le disposizioni
tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza.».
- La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca: «Ordinamento delle autonomie locali».
- La legge 27 luglio 2000, n. 212, reca: «Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente».
- L'art. 3 della citata legge n. 212 del 2000, cosi' recita:
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). - 1. Salvo quanto previsto
dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a
carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al
sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non
possono essere prorogati.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600,
reca: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi».
- L'art. 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
cosi' recita: Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di accertamento
devono essere notificati, a pena, di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto
anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nei casi
di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione
nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo'
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento
puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso
devono essere specificatamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e
gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle
imposte.».
- La legge 9 agosto 1986, n. 488, reca: «Provvedimenti urgenti per la finanza
locale».
- L'art. 9-bis della citata legge n. 488 del 1986 cosi' recita:
Art. 9-bis (Contrazione di mutui da parte di aziende speciali municipalizzate,
provincializzate o consortili). - 1. Le aziende speciali municipalizzate,
provincializzate o consortili, previa deliberazione del consiglio o
dell'assemblea dell'ente proprietario, e le societa' per azioni a prevalente
capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi sono
autorizzate a contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi e prestiti, con
gli istituti di previdenza e con gli altri istituti di credito che concedono
mutui agli enti locali. Ai mutui di cui sopra si applicano le norme di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell'art. 9.
2. Ai mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 4
luglio 1967, n. 537, modificata, da ultimo, dalla legge 3 novembre 1971, n.
1069.
3. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento dei
servizi pubblici degli enti locali, e' consentita la costituzione di nuove
aziende speciali per la gestione di servizi in concessione o appaltati a terzi
ovvero gestiti direttamente in economia, esclusivamente qualora si accresca
l'efficienza del servizio qualora si produca lievitazione degli oneri a carico
degli enti locali.
4. E' in ogni caso consentita l'assegnazione di nuovi servizi, comunque gestiti,
a preesistenti aziende speciali, nonche' la costituzione di nuove aziende
speciali consorziali in sostituzione di una o piu' preesistenti aziende speciali
municipalizzate da porre, contestualmente, in liquidazione.».
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, reca: «Riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1, della legge 28
settembre 1998, n. 337».
- Il comma 1 dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 46 del 1999, cosi'
recita: «Art. 17 (Entrate riscosse mediante ruolo). - 1. Salvo quanto previsto
dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate
dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri
enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.».
Art. 28.
(Modifica all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di
bilanci delle societa' sportive)
1. All'articolo 18-bis, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le
parole: "ai fini civilistici e fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli
fini civilistici".
Note all'art. 28:
- La legge 23 marzo 1981, n. 91, reca: «Norme in materia di rapporti tra
societa' e sportivi professionisti».
- Il testo del vigente del comma 2 dell'art. 18-bis della legge n. 91 del 1981,
e' il seguente:
«Art. 18-bis (Disposizioni in materia di bilanci). -
1. (Omissis).
2. Le societa' che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1 devono
procedere ai soli fini civilistici all'ammortamento della svalutazione iscritta
in dieci rate annuali di' pari importo.».
Art. 29.
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di
sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
delle Comunita' europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01)
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis
dell'allegato XV le attrezzature di lavoro gia' messe a disposizione dei
lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di
attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di
carattere costruttivo.
8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare
attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta
misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma
2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma
8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento".
2. All'allegato XV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo il
paragrafo 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature
di lavoro.
2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi
rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto
dell'attrezzatura di lavoro.
2-bis.2 La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente
dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di
funzionamento di un'attrezzatura (velocita', pressione, eccetera) devono poter
essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando
concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modificarilevante delle
condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per il
lavoratore esposto.
2-bis.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario
rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di
lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve
essere interrotta.
2-bis.4 Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di
contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di
protezioni o di sistemi
protettivi che:
a) devono essere di costruzione robusta;
b) non devono provocare rischi supplementari;
c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
e) non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro".
3. Il datore di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma 8-quinquies
dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede a carico del fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti
delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente
legge.
Note all'art. 29:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione della
direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE,
della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva
90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della
direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della
direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro».
- Il testo del vigente art. 36 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994,
e' il seguente:
«Art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro). - 1. - 7.
(Omissis).
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il
30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, gia'
messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette
a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti
disposizioni di carattere costruttivo allorche' esiste per l'attrezzatura di
lavoro considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono
adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un
livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito
dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per
migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle
modalita' di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo
periodo, del predetto decreto.
8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis
dell'allegato XV le attrezzature di lavoro gia' messe a disposizione dei
lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di
attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di
carattere costruttivo.
8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare
attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta
misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all'art. 1, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma
8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1, comma
3, secondo periodo, del predetto regolamento.».
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari».
- L'art. 5 della citata legge n. 183 del 1997, cosi' recita:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del
tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della
legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di' un apposito conto
corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato
denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863,
che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del
fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e
sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base
delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle
autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse
finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio
dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le
Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26
novembre 1975, n. 748.».
Art. 29-bis.
Attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali(*)
1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un
decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa
alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti
dal comma 3, e con la procedura
stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, puo' emanare
disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE e' informata ai principi in essa
contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alle condizioni
per l'esercizio dell'attivita' e ai
compiti di vigilanza, nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze
regolamentari e organizzative alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
i seguenti aspetti:
1) l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare quelle che
prevedono l'adozione delle misure dirette a conseguire la corretta gestione
delle forme pensionistiche complementari e ad evitare o sanare eventuali
irregolarita' che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari,
incluso il potere di inibire o limitare l'attivita';
2) l'irrogazione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario, da parte
della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nel rispetto dei principi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, nonche' dei
seguenti criteri direttivi: nell'ambito del limite minimo di 500 euro e massimo
di 25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che
ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo'
recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve
essere sancita la responsabilita' degli enti ai quali appartengono i
responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni, e regolato il
diritto di regresso verso i predetti responsabili;
3) la costituzione e la connessa certificazione di riserve tecniche e di
attivita' supplementari rispetto alle riserve tecniche da parte dei fondi
pensione che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento
degli investimenti o un determinato livello di prestazioni;
4) la separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme pensionistiche
complementari con riguardo alle forme interne a enti diversi dalle imprese
bancarie e assicurative;
5) l'esclusione dell'applicazione della direttiva 2003/41/CE alle forme
pensionistiche complementari che contano congiuntamente meno di cento aderenti
in totale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19 della direttiva e delle
misure di vigilanza che la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione ritenga necessarie e opportune nell'esercizio dei
suoi poteri. In ogni caso deve prevedersi il diritto di applicare le
disposizioni della direttiva su base volontaria, ferme le esclusioni poste
dall'articolo 2, paragrafo 2, della stessa direttiva;
b) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze
regolamentari alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'esercizio
dell'attivita' transfrontaliera, da parte delle forme pensionistiche
complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da parte delle forme
pensionistiche complementari ivi operanti, in particolare individuando i poteri
di autorizzazione, comunicazione, vigilanza, anche con riguardo alla vigente
normativa in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, nonche' in
materia di informazione agli aderenti;
c) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni tra la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le altre autorita' di vigilanza, il
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, sia nella fase
di costituzione che nella fase di esercizio delle forme pensionistiche
complementari, regolando, in particolare, il divieto di opposizione reciproca
del segreto d'ufficio fra le suddette
istituzioni;
d) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni fra le
istituzioni nazionali, le istituzioni comunitarie e quelle degli altri Paesi
membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
4. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della
direttiva 2003/41/CE, provvede al coordinamento delle disposizioni di attuazione
della delega di cui al comma 1 con le norme previste dall'ordinamento interno,
in particolare con le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, recante i principi fondamentali in materia di forme pensionistiche
complementari, eventualmente adattando le norme vigenti in vista del
perseguimento delle finalita' della direttiva medesima.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 3.
(*) N.d.R:: Articolo aggiunto
dall'art. 18 della L. 29/2006 (Legge Comunitaria 2005)
[Art. 30.
(Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di impatto ambientale)
1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale e' facolta'
del proponente, prima dell'avvio del procedimento di valutazione di impatto
ambientale, richiedere alla competente direzione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio un parere in merito alle informazioni che devono
essere contenute nello studio di impatto ambientale. A tale fine il proponente
presenta una relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti
ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di
impatto ambientale, le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle
informazioni in esso contenute e il relativo livello di approfondimento. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche nel caso in cui
detto parere sia stato reso, puo' chiedere al proponente, successivamente
all'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, chiarimenti e
integrazioni in merito alla documentazione presentata.] (*)
(*) N.d.R.: articolo
abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda del D. Lgs.
152/2006. Ai sensi dell'art. 52 di detto D.Lgs, la parte seconda entra in vigore
centoventi giorni dopo la pubblicazione nella G.U., avvenuta il 14.4.2006)
Nota all'art. 30:
- La direttiva 85/337/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 luglio 1985, n. L 175;
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.
2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva
78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di societa' per quanto
concerne gli importi espressi in euro.
2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato
III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva
77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorita' competenti degli
Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.
2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e
le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali
per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.
2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003,
relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane.
2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva
2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di
taluni prodotti.
2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che
modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai
medicinali veterinari.
2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa
alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di
solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per
carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite
dell'originale.
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che
istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori.
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002,
concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto.
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che
modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che
modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di
sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che
prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e
programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla
giustizia.
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa
alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali.
2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa
alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che
modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative
ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa', delle banche
e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa
a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la
direttiva 96/92/CE.
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa
a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva
98/30/CE.
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che
modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti
di pubblicita' di taluni tipi di societa'.
2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla
qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che
abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della
societa' cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori.
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che
modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle
sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali.
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie
di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le
decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al
ricongiungimento familiare.
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto
serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che
modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli
ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.
2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva
77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia
elettrica.
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'.
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle
misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica
della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE
del Consiglio.
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che
modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei
cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante
il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.
2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla
promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato
interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che
modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che
coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi.
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa
agli strumenti di misura.
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
concernente le offerte pubbliche di acquisto.
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla
responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale.
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE.
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa
ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e
93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul
rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante
modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.