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Testo coordinato del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203
Testo del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2005), coordinato con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 (in questo stesso supplemento ordinario - alla pag. 3), recante: «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria».
(GU n. 281 del 2-12-2005- Suppl.
Ordinario n.195)
Testo coordinato alla Finanziaria 2007
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Titolo I
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE
Art. 1.
Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale
(( 1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione
dei principi di economicita', efficienza e collaborazione amministrativa, la
partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e' incentivata mediante il
riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a
tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del
comune che abbia contribuito all'accertamento stesso )).
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le
modalita' tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni,
anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti
in essi residenti, nonche' quelle della partecipazione dei comuni
all'accertamento fiscale di cui al comma 1 (( anche attraverso societa' ed enti
partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attivita' di
supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali )). Con il medesimo
provvedimento sono altresi' individuate le ulteriori materie per le quali i
comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il
provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio
per i tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche una applicazione
graduale in relazione ai diversi tributi.
(( 2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto
previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed in
particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di finanza regionale e provinciale):
«Art. 13. - 1. La regione e le province, per l'espletamento della loro
collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti
aventi domicilio fiscale nei rispettivi territori, hanno facolta' di prendere
visione delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni annuali dei
sostituti d'imposta, nonche' dei certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con
modalita' da concordare con il Ministero delle finanze.
2. Le amministrazioni comunali e gli enti pubblici operanti nell'ambito
provinciale sono tenuti a fornire a richiesta qualsiasi informazione utile per
le finalita' di cui all'art. 82 dello statuto.
3. La regione e le province possono, con proprie leggi, disciplinare le
modalita' per la messa a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello
Stato, d'intesa con la medesima, di beni, attrezzature e personale.».
Art. 1-bis.
Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle
imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative - REA
(( 1. Con uno o piu' regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2,
sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro
delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che
dovranno prevedere in particolare:
a) la razionalizzazione delle forme di pubblicita' per le imprese in
coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, di cui al
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanate in attuazione della legge 3
ottobre 2001, n. 366;
b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione
delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo
criteri di omogeneita' di disciplina, unicita' di responsabilita', snellimento
di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i principi di
telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall'articolo 31 della
legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, prevedendo
l'attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e
l'utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;
c) l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in
attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi
informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel repertorio
delle notizie economiche e amministrative (REA), prevedendo altresi' interventi
di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti
a carico delle imprese;
d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di
euro 50 ed un ammontare massimo di euro 500, per il ritardo o l'omissione della
presentazione delle domande d'iscrizione al REA, secondo criteri di tassativita',
trasparenza e proporzionalita';
e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne
faccia richiesta, di certificati e visure, attestanti l'iscrizione nel registro
delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti a tal fine richiesti, o che
attestino la mancanza di iscrizione, nonche¨ di copia integrale o parziale di
ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro
delle imprese e nel REA, in conformita' alle norme vigenti;
f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento,
distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque di
impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da
disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuita' di gestione
amministrativa delle attivita' di pubblicita' presso il registro delle imprese;
g) l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonche¨ delle
disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle
imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento ai
regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
h) l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per
l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, ai sensi
dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio di Stato nonche¨
delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e
del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello
delle Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai precedenti, entro
sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque
emanati.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
(Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura):
«Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito presso la camera di
commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice
civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli
articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonche' alle disposizioni della
presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto
la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo
di provincia.
3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del
segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di
nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. [Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli
imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le societa' semplici. Le
imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443,
sono altresi' annotate in una sezione speciale del registro delle imprese].
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica
e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo
tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento
dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita' di
pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare piena
attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a
curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di
attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle
imprese con il Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a
responsabilita' limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa'
cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive
modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne
faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di
certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati
che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale
di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro
delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la
tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti
ed aggravi di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni
altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista
ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando
in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni
speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma
1, lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione della presente
legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere
di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti
all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio
cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del
registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o
parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito,
con le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8.».
- Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della
disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione
della legge 3 ottobre 2001, n. 366), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 2003, n. 17, supplemento ordinario.
- La legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto
societario), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2001, n.
234.
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340
(Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999):
«Art. 31 (Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di
pubblicita). - 1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle
province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale
25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30
giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio
decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n.
583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del
registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori
individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su
supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59. Le modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli
imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalita' indicate al comma 2 dovranno essere
eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante
allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di
legge.
2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le
formalita' di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne
direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalita',
verificata la regolarita' formale della documentazione.
2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'art. 2435
del codice civile puo' essere effettuato mediante trasmissione telematica o su
supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma
digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al
comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali
depositati presso la societa'. La societa' e' tenuta al deposito degli originali
presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli
albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di
firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della societa', possono
richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti
societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge
non richieda espressamente l'intervento di un notaio.
3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli
annunzi legali come unica forma di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata
nella Gazzetta Ufficiale.
4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicita'
legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento
dell'obbligo e' effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli
strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di
atti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581
(Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558
(Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di
registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi
alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo
delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di
attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272.
- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326:
«Art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale).
- 1. L'art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui
al comma 5 del medesimo art. 9, cosi' come sostituito dall'art. 11 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al comma 1
dell'art. 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al
comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i
produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo
per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25
maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali. Nei confronti
dei predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile
previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'art. 1, comma
3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianita'
contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1°
della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al
momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i
quali abbiano svolto l'attivita' di produttori di terzo e quarto gruppo,
risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1
gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi e' maggiorato di un interesse
annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento puo' essere
effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a
trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di
due punti. I contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione
commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa. A decorrere dal 1°
gennaio 2004 i soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale e gli
incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo
derivante da dette attivita' sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del
contributo da parte dei soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo
occasionale si applicano le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori
coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata.
3. All'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La presente lettera, sostituita dalla legge di conversione 24 novembre 2003,
n. 326, sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell'art. 14, decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669;
b) La presente lettera, modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003,
n. 326, sostituisce il comma 1-bis dell'art. 14, decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669.
4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma
dell'art. 442 del codice di procedura civile, puo' essere proposta solo dopo che
siano decorsi centoventi giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il
pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice
fiscale del creditore, nonche' i dati necessari per l'identificazione del
credito.
5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva, le
aziende, istituti, enti e societa' che stipulano contratti di somministrazione
di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonche' le societa'
ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori
di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze
contenuti nei rispettivi archivi. Le modalita' di fornitura dei dati, anche
mediante collegamenti telematici, sono definite con apposite convenzioni da
stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti
per la fornitura dei dati. Gli Enti previdenziali in possesso dei dati personali
e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, in qualita'
di titolari del trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell'art. 29 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. L'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che, nel corso di un anno
solare, il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei
massimali ivi previsti, per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei
ratei di mensilita' aggiuntive.
7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, e'
presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Qualora, a seguito della
stima tecnica di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375
del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della
prestazione lavorativa, l'I.N.P.S. disconosce la stessa prestazione ai fini
della tutela previdenziale.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le domande di iscrizione alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura delle imprese artigiane, nonche'
di quelle esercenti attivita' commerciali di cui all'art. 1, comma 202 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i
presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e
del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti. A tal fine le camere di
commercio, industria artigianato e agricoltura integrano la modulistica in uso
con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione
agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite. Le Camere
di commercio, industria, artigianato ed agricoltra, attraverso la struttura
informatica di Unioncamere, trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze
delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni e le variazioni relative ai
soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalita' di trasmissione dei
dati concordate tra le parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione,
gli Enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e
richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati
le cancellazioni e le variazioni intervenute. A partire dal 1° gennaio 2004 i
soggetti interessati dal presente comma sono esonerati dall'obbligo di
presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali. Entro
l'anno 2004 gli Enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze
del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione,
cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2004. E'
abrogata la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 marzo 1993, n. 63, concernente l'impugnazione dei provvedimenti adottati
dalle Commissioni provinciali dell'artigianato.
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio
2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui
all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati
di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i
dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per
l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione
delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di
riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti dell'Istituto
Nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)
con riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione
di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
il cui personale e' iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli
enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali
necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una
sperimentazione operativa con un campione significativo di aziende, enti o
amministrazioni, distinto per settori di attivita' o comparti, che dovra'
concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine
di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni
sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal
decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a
trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo
le modalita' stabilite dallo stesso Istituto.
9-bis. Il presente comma, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003,
n. 326, sostituisce il comma 7 dell'art. 41, legge 27 dicembre 2002, n. 289.
9-ter. Al comma 8 dell'art. 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
soppresse le parole: "di 6.667.000 euro per l'anno 2003". Al medesimo comma le
parole: "di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005"
sono sostituite dalle seguenti: "di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006
e 2007".
9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e
di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All'onere per gli anni
2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo dicastero.
9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio
2003, secondo le modalita' previste dal medesimo art. 3 del citato decreto
legislativo, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Art. 2.
Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate,
della Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza
1. All'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Se vi e' pericolo per la
riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti
dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonche¨
dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 »;
b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione, » sono inserite le
seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis,
emerge un'imposta o una maggiore imposta,».
2. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi
fiscali e all'economia sommersa, nonche¨ le attivita' connesse al controllo,
alla verifica e al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a valere
sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto, e'
autorizzata la spesa, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2006, di 80
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per procedere, anche in deroga ai
limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per
l'amministrazione dell'economia e delle finanze e all'incremento di organico ed
alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale,
nell'ambito del contingente massimo consentito ai sensi del precedente periodo,
assegnate alle articolazioni dell'amministrazione dell'economia e delle finanze,
nonche¨ all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo
della Guardia di finanza e sono stabilite le modalita', anche speciali, per il
reclutamento, ivi inclusa la possibilita' di utilizzare graduatorie formate a
seguito di procedure selettive gia' espletate, anche ai sensi dell'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla
mobilita'. In relazione al maggior impegno derivante dall'attuazione del
presente decreto, a valere sulle disponibilita' di cui al primo periodo,
l'Agenzia delle entrate e' autorizzata, anche in deroga ai limiti previsti dalle
disposizioni vigenti, a procedere ad assunzioni di personale nel limite di
spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di euro per il 2006 e di 69,5 milioni di
euro a decorrere dal 2007, anche utilizzando le graduatorie formate a seguito di
procedure selettive bandite ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
3. L'Agenzia delle dogane, attraverso le misure di potenziamento delle attivita'
di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, previste dal comma 4
dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, consegue maggiori diritti
accertati per imposta sul valore aggiunto pari ad almeno 350 milioni di euro per
l'anno 2006 ed a 364 e 385 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2007 e
2008. A tale fine, in attesa delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo
indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche, l'Agenzia
delle dogane si avvale di personale con contratto di formazione e lavoro,
utilizzando i fondi destinati alla stessa Agenzia ai sensi del disposto di cui
al n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre
1989, n. 349, (( nell'ambito della relativa quota individuata dall'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 17 milioni di
euro nel 2006 e 10 milioni di euro nel 2007 )).
4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, per il rilancio del sistema portuale, riguardano tutti
gli uffici dell'Agenzia delle dogane ove si provvede ad operazioni di
sdoganamento.
(( 4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «sanzione amministrativa
pecuniaria» sono inserite le seguenti: «da 100 euro» e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale
o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' stabilita da un minimo di 20.000 euro fino
ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di
polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981,
all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa»;
b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di sanzioni
applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per
cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato,
secondo le modalita' di cui al primo periodo».
4-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6, e' inserito
il seguente:
«6-bis. Al fine di potenziare l'attivita' della SIMEST S.p.a. a supporto
dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in
gestione alla societa' stessa propri fondi rotativi con finalita' di venture
capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un
massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di societa' o imprese
partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi
e restano distinti dal patrimonio di SIMEST S.p.a.».
4-quater. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 e'
sostituito dal seguente:
«6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. e' composto da undici
membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attivita' produttive,
compreso il presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri
degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; uno su proposta della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della SIMEST S.p.a. sono
effettuate dall'assemblea».
4-quinquies. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e' rinnovato il consiglio di amministrazione della SIMEST
S.p.a. e viene adeguato lo statuto della societa' )).
5. Le intese di cui al comma 59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, finalizzate all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse
si intendono positivamente acquisite.
6. Al fine di intensificare la sua azione, il Corpo della Guardia di finanza,
fermo restando l'espletamento delle ordinarie attivita' ispettive nell'ambito
delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria, sviluppa nel triennio
2005-2007 appositi piani di intervento finalizzati al contrasto dell'economia
sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il
controllo economico del territorio, anche al fine di proseguire il controllo dei
prezzi.
7. Per le finalita' (( di cui al comma 6 )), a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, la Guardia di finanza
sviluppa un incremento dell'impiego delle risorse di personale nel contrasto
all'economia sommersa, alle frodi fiscali e all'immigrazione clandestina, in
misura non inferiore al 25 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato
per l'anno 2005.
8. Al primo ed al secondo periodo del numero 2) del secondo comma dell'articolo
51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le
parole: «o dell'articolo 63, primo comma», sono inserite le seguenti: «, o
acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
9. Al primo ed al secondo (( periodo del numero 2) del primo comma )),
dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, dopo le parole «terzo comma» sono aggiunte le seguenti parole: «, o
acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
10. All'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Se vi e' pericolo per la
riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti
delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo
e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta»;
b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione, » sono inserite le
seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis,
emerge un'imposta o una maggiore imposta, ».
(( 10-bis. I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, hanno facolta', a partire dal febbraio 2006, di
effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite le
procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati
nell'articolo 3 richiamato )).
11. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e
successive modificazioni, dopo le parole: «controlli automatici» sono inserite
le seguenti: «, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, ».
12. Il quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' abrogato.
13. Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 14
dicembre 2001, n. 454, e' sostituito dal seguente:
«5. Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei principi fissati
dall'articolo 2219 del codice civile, e' detenuto dal titolare unitamente ai
documenti fiscali a corredo ed e' dallo stesso custodito per un periodo di
cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione».
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, primo comma, lettera e), le parole: « concessioni in materia
edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
relativamente ai beneficiari delle concessioni (( ed ai progettisti dell'opera;»
)), sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, (( le seguenti parole: «;
immatricolazione )) e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi»;
b) nell'articolo 7, quinto comma, dopo le parole: «attivata l'utenza» sono
aggiunte le seguenti: «, dichiarati dagli utenti»;
(( c) nell'articolo 7, sesto comma:
1) dopo la parola: « effettui » sono inserite le seguenti: «, per conto proprio
ovvero per conto o a nome di terzi,»;
2) dopo le parole: «operazione di natura finanziaria» sono aggiunte le seguenti:
«ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale
per un importo unitario inferiore a 1.500 euro»;
c-bis) nell'articolo 7, undicesimo comma:
1) le parole: «di cui ai commi dal primo all'ottavo» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le rilevazioni e le
evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e
delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni»;
d) nell'articolo 13, comma 1, lettera c), dopo le parole: «codice fiscale», sono
aggiunte le seguenti: «e i dati catastali di cui all'articolo 7, quinto comma».
14-bis. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificate dal comma
14 del presente articolo, hanno effetto dal 1° gennaio 2006.
14-ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1° gennaio 2006 e relativamente
alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative
ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto,
le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
e dei relativi provvedimenti di attuazione.
14-quater. All'articolo 38, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole:
«nei cinque precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nei quattro
precedenti».
14-quinquies. La disposizione di cui al comma 14-quater ha effetto per gli
accertamenti notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
14-sexies. All'articolo 1, comma 426, terzo periodo, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, le parole: «la prima pari al 40 per cento del totale, da versare
entro il 30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «la prima pari al 40
per cento del totale, da versare entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, e comunque
entro il 20 dicembre 2005 ».
14-septies. All'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, indipendentemente dalle
risultanze contabili del contribuente, la data di effettuazione delle operazioni
si intende quella risultante dagli atti di accertamento definitivo
dell'amministrazione finanziaria o dalle eventuali sentenze passate in giudicato
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni). - 1.
Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede,
entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative
all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle
dichiarazioni presentate dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle
dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria,
l'amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella
determinazione del volume d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle
eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei
versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di
acconto e di conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli
articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche
prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la
tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1999, n. 542, nonche' dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto
a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti
dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi e per gli effetti di
cui al comma 6 dell'art. 60 al contribuente, nonche' per evitare la reiterazione
di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o
elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi,
lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria
entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo
si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 36 (Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale). - 1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni
sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle
forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste
dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei
contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri
rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in
applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'art. 23
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, dall'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997,
n. 196, nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa
disciplina.
2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando
ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di
disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2005, n. 80 (Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale) cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e
sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo). - 1. Per il
rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo di consentire l'ingresso
e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione europea in tempi
tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonche' per l'incentivazione dei
sistemi logistici nazionali in grado di rendere piu' efficiente lo stoccaggio,
la manipolazione e la distribuzione delle merci, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' definito, ferme restando le vigenti disposizioni
in materia di servizi di polizia doganale, il riassetto delle procedure
amministrative di sdoganamento delle merci, con l'individuazione di forme di
semplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle dogane,
per le procedure di competenza di altre amministrazioni che concorrono allo
sdoganamento delle merci, e comunque nell'osservanza dei principi della massima
riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della uniformazione dei
tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi, della
disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso
diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione,
dell'accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita',
dell'adeguamento delle procedure alle tecnologie informatiche, del piu' ampio
ricorso alle forme di autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti
in materia. E' fatta salva la disciplina in materia di circolazione in ambito
internazionale dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte
certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la presentazione di
certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.
3. Al comma 380 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le
parole: "Agenzia delle entrate" sono inserite le seguenti: "e all'Agenzia delle
dogane".
4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature
scanner in dotazione all'Agenzia delle dogane installate nei maggiori porti ed
interporti del territorio nazionale, favorire la presenza delle imprese sul
mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali corrette ed il
contrasto di quelle fraudolente, nonche' assicurare un elevato livello di
deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalita'
internazionale, l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta
milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate
all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3) della lettera i) del
comma 1 dell'art. 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per
l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali nonche' finalizzate al
potenziamento delle attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle
frodi.
5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito
Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro
per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a
decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema
d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri
dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE
dell'8 giugno 2004 del Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma
si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
dei Ministri competenti. All'onere di cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per ciascuno degli
anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per ciascuno
degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal 2008,
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione
dell'art. 7, comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il 2006 e ad euro
1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.
6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla
legge 24 aprile 1990, n. 100, e' elevato al 49 per cento per gli investimenti
all'estero che riguardano attivita' aggiuntive delle imprese, derivanti da
acquisizioni di imprese, "joint-venture" o altro e che garantiscano il
mantenimento delle capacita' produttive interne. Resta ferma la facolta' del
CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta
partecipazione.
6-bis. Al fine di potenziare l'attivita' della SIMEST S.p.a. a supporto
dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in
gestione alla societa' stessa propri fondi rotativi con finalita' di venture
capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un
massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di societa' o imprese
partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi
e restano distinti dal patrimonio di SIMEST S.p.a.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o
l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a
qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualita' o per la condizione di chi le
offre o per l'entita' del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le
norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di
proprieta' intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche
a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo
alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima
provenienza. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di
cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70. Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore
commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente
finale, la sanzione amministrativa pecuniaria e' stabilita da un minimo di
20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando
quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della citata legge n. 689 del 1981,
all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa.
8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi
capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di revisione del Ministero
delle attivita' produttive e del Ministero degli affari esteri, da destinare
alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di
polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale
competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalita' di
cui al primo periodo.
9. All'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole:
«fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le seguenti: «o di origine».
10. All'art. 517 del codice penale, le parole: "due milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "ventimila euro"
11. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'art.
1-quater, opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri
Paesi esteri.
12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990,
n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre
2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo
all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle
attivita' di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonche' di una parte
sostanziale delle attivita' produttive.
13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attivita' all'estero in
data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che
intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle
agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle
previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE
n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6
maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 156 del-l'8 luglio 2003.
14. Allo scopo di favorire l'attivita' di ricerca e innovazione delle imprese
italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di
internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi
dell'art. 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del 25
per cento del capitale o fondo sociale della societa' nel caso in cui le imprese
italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo
di durata del contratto.
15. I funzionari delegati di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare
trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su capitoli
relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dell'unita' previsionale
di base "Uffici all'estero" dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati al
competente centro di responsabilita', all'ufficio centrale del bilancio e alla
Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e delle
conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del Ministro degli
affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di
attuazione delle norme di cui al presente comma.
15-bis. I fondi di cui all'art. 25, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle
rappresentanze diplomatiche, per le finalita' della legge 26 febbraio 1987, n.
49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla
base di interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi documenti
analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi deliberanti.
15-ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio finanziario di competenza, si applicano le disposizioni dell'art.
61-bis, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 440, ove cio' sia
indispensabile alla prosecuzione o al completamento dell'intervento, progetto o
programma, debitamente attestati da parte del capo missione.
15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al
rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo stato di
realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale
e' altresi' corredata da una relazione del capo missione, attestante l'effettiva
realizzazione dell'intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
15-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate disposizioni per la
definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo
dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al
31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano sia alla
gestione dei finanziamenti disposti a valere sull'ex "Fondo speciale per la
cooperazione allo sviluppo", sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti
capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell'art. 4 della legge
23 dicembre 1993, n. 559.
15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'art. 11
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, mediante fondi
accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione puo' stipulare
convenzioni con le organizzazioni non governative che operano localmente. La
congruita' dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative
per la realizzazione di programmi di microcredito e' attestata dal capo della
rappresentanza diplomatica.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera i), n. 3), della legge 10
ottobre 1989, n. 349 (Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento,
la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale,
per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette,
in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei
magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti
magazzini generali, nonche' delega ad adottare un testo unico in materia
doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo):
«1. Le norme da emanare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, sulla nuova
organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane ed
imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale dovranno rispondere
ai seguenti principi e criteri direttivi:
(Omissis);
i) con riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93, sara' prevista la revisione
del trattamento economico accessorio del personale in funzione dei servizi resi
e comunque dell'esigenza di omogeneizzazione con il trattamento del personale di
altre amministrazioni operante in analoghe situazioni. In particolare:
(Omissis);
3) dovra' stabilirsi che dall'esercizio finanziario 1990 le maggiori somme,
rispetto all'esercizio precedente, versate all'Italia dalle Comunita' europee a
titolo di partecipazione alle spese di esazione delle risorse proprie CEE siano
stanziate in integrazione ai capitoli di spesa del dipartimento destinati alla
acquisizione di mezzi tecnici e strumentali e finalizzate al potenziamento delle
attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100 (Norme
sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Il Ministro del commercio con l'estero e' autorizzato a promuovere
la costituzione di una Societa' finanziaria per azioni, denominata «Societa'
italiana per le imprese all'estero - SIMEST S.p.a», con sede in Roma, avente per
oggetto la partecipazione ad imprese e societa' all'estero promosse o
partecipate da imprese italiane ovvero da imprese aventi stabile organizzazione
in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane, nonche' la
promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di
specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed
industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle
di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle
commerciali, artigiane e turistiche.
2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei
servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito
centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenzino gli
obiettivi di ciascuna iniziativa:
a) a promuovere la costituzione di societa' all'estero da parte di societa' ed
imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono
partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;
b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'art. 3, comma
1, a societa' ed imprese all'estero, anche gia' costituite;
c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati
di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle societa' ed
imprese di cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera b);
d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di
cooperazione tra societa' ed imprese all'estero, con il limite previsto alla
lettera b);
e) ad effettuare, a favore delle societa' ed imprese partecipate, ogni altra
operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;
f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilita', anche
mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di societa' ed
imprese all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio
estero (ICE);
g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o
esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione
nelle societa' ed imprese, nel rispetto del limite di cui alla lettera b);
h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e societa' consortili,
fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi
reali a favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre
agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore a otto anni, alle
imprese o societa' estere di cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25
per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa
o societa' estera; tale limite e' aumentato al 50 per cento per le piccole e
medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento,
al destinatario dello stesso, nonche' all'impegno previsto dal programma
economico dell'impresa o societa' estera, non si applicano alle operazioni
effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla
International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie
internazionali di cui lo Stato italiano e' membro;
h-ter) a partecipare a societa' italiane o estere che abbiano finalita'
strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di
sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di
collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali societa'
finanziarie, assicurative, di leasing, di factoring e di general trading;
h-quater) a costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali destinato in via
esclusiva ad uno specifico affare;
h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attivita'
produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell'art. 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonche' i fondi rotativi di cui all'art. 5,
comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai
sensi dell'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
3. Le finalita' di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 possono essere
perseguite anche avvalendosi dei consorzi e societa' consortili di cui alla
lettera h) del medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla
legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento dei corrispettivi,
secondo i valori di mercato, da parte dell'impresa italiana o mista interessata
puo' essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di
esercizio dell'impresa mista.
4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non puo' essere superiore a
lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore nominale di lire
mille ciascuna, ed e' sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Ministro del
commercio con l'estero, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Per 30
milioni di azioni esso puo' essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche
in deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale puo' essere
sottoscritto da enti pubblici, da regioni nonche' dalle province autonome di
Trento e di Bolzano e da societa' finanziarie di sviluppo controllate dalle
regioni e dalle province autonome, da istituti ed aziende di credito ammessi ad
operare ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel rispetto della relativa
normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria delle
imprese di cui ai commi 1 e 2 e da societa' a partecipazione statale.
5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi negli anni
1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100
miliardi annui riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale possono
essere sottoscritti anche dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura
proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente detenute.
6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. e' composto da undici
membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attivita' produttive,
compreso il presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri
degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; uno su proposta della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della SIMEST S.p.a. sono
effettuate dall'assemblea.
7. Il collegio sindacale della SIMEST S.p.a. e' formato da tre membri effettivi
e due supplenti. Il presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del
tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.
8. La SIMEST S.p.a. e' regolata da un proprio statuto ed e' soggetta alla
normativa sulle societa' per azioni.».
- Si riporta il testo del comma 59 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004):
«59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle
operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi
fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una
durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'art. 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241.».
- Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto).
- Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni
presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale
omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o
maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla
fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e
degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione
delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto
all'autorita' giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo
delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno
omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati
annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacita'
operativa degli uffici stessi.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art.
52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone
il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire
documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di
scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini
degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del
numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell'art. 52, ultimo
comma, o dell'art. 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a
norma del numero 7) e dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art. 63, primo comma, o
acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti
previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto
conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia
le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota
in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata.
Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del
sesto comma dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a
restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di
carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di
loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia
fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle
operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici
non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie
o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o
per categorie. Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i
rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e
notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione,
all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda
della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa
parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e
agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse
dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla societa' Poste
italiane S.p.a., per le attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento
collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle
societa' fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i
notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale,
ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una
dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste
italiane S.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del
risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e
coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le
cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla
societa' Poste italiane S.p.a., per le attivita' finanziarie e creditizie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e
alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati,
con i loro clienti, nonche' alle garanzie prestate da terzi. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte
nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro,
specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalita' dei
soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati.
La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia
immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine
non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non
inferiore a trenta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di
venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate,
ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Si
applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonche' le relative risposte,
anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
disposizioni attuative e le modalita' di trasmissione delle richieste, delle
risposte, nonche' dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le
operazioni indicati nel citato numero 7).
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si
applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici
delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del
successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per
mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del
numero 7), ovvero rilevati a norma dell'art. 33, secondo e terzo comma, o
acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle
operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'art. 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se
il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del
reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle
stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi o compensi a base delle stesse
rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto
beneficiario e sempreche' non risultino dalle scritture contabili, i
prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od
operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da
verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in
mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il
contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti
e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i
documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di
scritture contabili secondo le disposizioni del Titolo III puo' essere richiesta
anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti
dalle disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia ovvero trattenerli,
rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla
ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a
restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi e alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici
non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie
o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o
per categorie. Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i
rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e
notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione,
all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda
della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa
parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica,
agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse
dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), alle banche, alla societa'
Poste italiane S.p.a., per le attivita' finanziarie e creditizie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e
alle societa' fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i
notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di
conformita' all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale,
ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una
dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste
italiane S.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del
risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e
coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le
cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla
societa' Poste italiane S.p.a., per le attivita' finanziarie e creditizie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e
alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati,
con i loro clienti, nonche' alle garanzie prestate da terzi. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte
nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro,
specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalita' dei
soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati.
La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia
immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, notizie e documenti
relativi ad attivita' svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti
di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia
fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici
rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie
e documenti relativi alla gestione condominiale.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati
ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato
dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere inferiore a quindici giorni,
ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine puo' essere
prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario,
per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale
per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal
comandante regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche' le relative risposte,
anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
disposizioni attuative e le modalita' di trasmissione delle richieste, delle
risposte, nonche' dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le
operazioni indicati nel citato numero 7).
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri
non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di cio' l'ufficio deve
informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma non operano nei confronti
del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di
primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i
registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle
richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.».
- Si riporta il testo dell'art. 36-bis del gia' citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei
rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo
di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla
liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai
sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle
dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria,
l'amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella
determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle
eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella
prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella
prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista
dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei
versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto
e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche
prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la
tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei
premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate
in qualita' di sostituto d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto
a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti
dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente o al sostituto
d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la
regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il
contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non
considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso
puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i
trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo
si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal
sostituto d'imposta.».
- Si riporta il testo dei commi 2 e 2-bis dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (Regolamento
recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte
sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662):
«2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella unificata,
sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai soggetti tenuti per il
periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla
presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto con
esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un
volume di affari inferiore o uguale ad euro 10.000, dai soggetti tenuti alla
presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'art. 4 e
dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore. Le
predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico
Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate e' gratuito per
gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione
della dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche in forma unificata, in
relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la
presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un
incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa' o ente rientra tra i
soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o
piu' soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel.
Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e le
societa' da questi controllate come definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni (Norme di semplificazione, degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello
Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei
crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti
dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti
relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla
fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al
secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta
dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche];
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in
una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e
dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese,
istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.
2-bis. [Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i
debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle societa' e degli
enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a
norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633].».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462 e successive modificazioni (Unificazione ai fini fiscali e
contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a
norma dell'art. 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662),
cosi' come modificato dalla presente legge:
1. Le somme che, a seguito dei controlli automati, ovvero dei controlli eseguiti
dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo
d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti gia' utilizzati,
nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono
iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 54 del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - L'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal
contribuente quando ritiene che ne risulti una imposta inferiore a quella dovuta
ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal
contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni
di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve
essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella
dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e
mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di
altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi
previsti negli articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte
indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e
notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purche'
queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa
ispezione della contabilita' del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o
l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla
detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51, dagli
elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi
ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche' da altri atti
e documenti in suo possesso.
(Comma abrogato).
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti
dall'art. 57, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli
accessi, ispezioni e verifiche nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla
Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio
della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza
o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso
dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire
l'esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o
di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in
base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor
credito spettante, nonche' l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse
le ipotesi di cui all'art. 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste
dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. [Le disposizioni di cui al comma
precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento
induttivo del volume di affari, di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,
e successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei motivi addotti
dal contribuente con le modalita' di cui al comma 1 dello stesso art. 12].
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera
avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal
destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi
se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto
o in parte.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 6 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le
modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati
nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura
e nella florovivaistica), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto impiego
negli usi agevolati). - 1. Soggetti di cui all'art. 2, comma 1, titolari del
libretto di controllo rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 2, si riforniscono
di prodotti petroliferi denaturati per l'agricoltura presso i depositi fiscali e
presso i depositi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, nei limiti delle
assegnazioni effettuate dall'ufficio regionale o provinciale, annotandone di
volta in volta qualita' e quantita' sul libretto medesimo. Tali annotazioni sono
convalidate, all'atto di effettuazione della fornitura, dall'esercente il
deposito o da un suo delegato, con apposizione del proprio timbro e firma sul
libretto stesso.
2. Entro la scadenza del semestre e comunque entro la fine dell'anno solare di
riferimento, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) annotano
sul libretto richiamato al comma 1, i consumi complessivi di prodotti
petroliferi, apponendovi la dichiarazione che i lavori colturali eseguiti sono
conformi a quelli previsti per le colture oggetto della richiesta di cui
all'art. 2, comma 3.
3. I consorzi di bonifica e di irrigazione integrano le annotazioni di cui al
comma 2, specificando l'area di intervento.
4. Le imprese agromeccaniche indicano entro cinque giorni dal termine dei
lavori, nel libretto di controllo in loro possesso oppure in schede distinte per
cliente e per provincia, le lavorazioni complessive eseguite per ciascuna
coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati in ciascuna azienda
agricola, specificando i nominativi degli esercenti attivita' agricole per conto
dei quali le lavorazioni sono state effettuate e gli estremi di
iscrizione nel registro delle imprese, nonche' l'estensione e l'ubicazione delle
relative aziende.
5. Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei principi fissati dall'art.
2219 del codice civile, e' detenuto dal titolare unitamente ai documenti fiscali
a corredo ed e' dallo stesso custodito per un periodo di cinque anni dalla data
dell'ultima scritturazione.
6. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di
controllo presentano all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite
delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli
minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti in cui indicano,
complessivamente, i quantitativi utilizzati nei suddetti impieghi e quelli non
utilizzati e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno solare
successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nonche' le lavorazioni eseguite
in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalita' dei
titolari, la ragione sociale e la sede legale.
7. Alla dichiarazione prevista dal comma 6 e' allegata copia del libretto di
controllo con le debite annotazioni; le cooperative allegano, inoltre, un elenco
nominativo contenente, distintamente per ciascun socio, le generalita' dello
stesso, le lavorazioni effettuate ed i relativi consumi di oli minerali, nonche'
gli elementi identificativi dei terreni ai quali si riferiscono le lavorazioni;
le imprese agromeccaniche allegano un elenco nominativo, per provincia, degli
esercenti imprese agricole in favore delle quali sono state eseguite le
lavorazioni indicando, per ciascun soggetto, i lavori complessivi eseguiti per
ciascun tipo di coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati,
nonche' copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei
destinatari delle prestazioni.
8. Gli stessi adempimenti previsti dai commi 6 e 7 sono effettuati in caso di
cessazione dell'attivita' nel corso dell'anno, entro trenta giorni dalla data di
cessazione e, in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal
verificarsi dell'evento. Nell'ipotesi in cui residuino rimanenze di prodotti
denaturati, nella dichiarazione vengono indicati anche gli estremi
identificativi di altro soggetto, in possesso dei requisiti per l'utilizzo dei
prodotti, ovvero del deposito abilitato alla loro commercializzazione ai quali
si intendono cedere tali prodotti.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe
tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:
a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti
l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente;
b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente articolo,
degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai
soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, esclusi gli
atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al
presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facolta', con proprio decreto,
di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici
indicativi di capacita' contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti
o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva. Non e' obbligatoria
l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione
degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1°
gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la
registrazione prima di tale data, nonche' nelle note di trascrizione da prodursi
al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio
1978 relativamente ai veicoli gia' iscritti nel pubblico registro
automobilistico;
c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla
societa' emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla societa'
emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonche' agli altri
soggetti per cui tale indicazione e' richiesta nel modello di comunicazione
approvato con decreto del Ministro per le finanze. Non e' obbligatoria
l'indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario
generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre
operazioni effettuati anteriormente al l° gennaio 1978;
d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul
reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
l'imposta locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta
ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi,
relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse
indicati o indicati in elenchi nominativi la cui allegazione e' prescritta da
leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti di
imposta e nei relativi certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale
e' limitata ai soggetti per i quali e' stata operata la ritenuta alla fonte. Per
le persone a carico, l'indicazione del numero di codice fiscale nelle
dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e'
limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della
posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli uffici
finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle
dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli
elenchi non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale dei
soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono e' cessato
anteriormente al 1° gennaio 1978; non e' obbligatoria l'indicazione del numero
di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui all'art. 3, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dalle amministrazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale per le somme corrisposte e le ritenute operate per il periodo precedente
il 1° gennaio 1978; distinte e bollettini di conto corrente postale per i
versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui
redditi, relativamente ai soggetti da cui provengono i versamenti; bollettini di
conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo,
relativamente ai soggetti tenuti al pagamento; atti di delega alle aziende di
credito previsti dall'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e
conseguenti attestazioni di pagamento rilasciate dalle aziende delegate,
relativamente ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli uffici
distrettuali delle imposte dirette a norma dell'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai soggetti
in essi indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai soggetti
interessati. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale
nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture
private autenticate anteriormente al l° gennaio 1978; dichiarazioni e relativi
allegati, da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in essi
indicati. Non e' obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare alle
dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione
del numero di codice fiscale dei contraenti per le operazioni effettuate, ai
sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, anteriormente al 1° gennaio 1978; distinte e dichiarazioni di
incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero delle finanze
all'accertamento e alla riscossione dei tributi, relativamente ai soggetti
tenuti alla compilazione dei documenti; denunce di successione, relativamente al
dante causa ed agli aventi causa. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero
di codice fiscale del dante causa se il decesso e' avvenuto anteriormente al 1°
gennaio 1978; dichiarazioni decennali da presentare ai sensi dell'articolo 18,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, relativamente ai soggetti interessati; note di trascrizione, iscrizione ed
annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con
esclusione di quelle relative agli atti degli organi iurisdizionali, con le
modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Il
Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' escludere dall'obbligo le note
relative ad atti non indicativi di capacita' contributiva;
e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialita'
medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici
usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici; domande per
autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di
acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione
all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche,
idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio
del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e
loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di
esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per
licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di
informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa
di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o
mediazione di oggetti e metalli preziosi; domande per concessioni di aree
pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande
per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque
sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di
autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori,
bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni all'apertura ed al
funzionamento di scuole non statali; domande ad amministrazioni statali per la
concessione di contributi e di agevolazioni; domande per altre autorizzazioni,
concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha facolta' di indicare con
proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a decorrere
dal 1° gennaio dell'anno successivo; immatricolazione e reimmatricolazione di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
e-bis) denunce di inizio attivita' presentate allo sportello unico comunale per
l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque
denominato in materia di attivita' edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti
dell'opera;
f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e
negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano
l'attivita'; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi,
registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attivita' professionali e di
altre attivita' di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano
l'attivita'; domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi,
traslativi, od estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di godimento,
nonche' dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unita' da
diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli
uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica;
domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di
trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di
altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad
iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonche' dichiarazioni di
esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal
direttore della circoscrizione di aeroporto competente;
g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e
licenze di cui alla precedente lettera e), relativamente ai soggetti
beneficiari. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale
negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima del 1° gennaio 1978;
g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni
dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da
quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di
lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della
spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie
nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto,
dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni;
g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla
responsabilita' civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente
ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, di
servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti;
g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai
ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio, con la modalita' ed i termini
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 605 del 1973, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - Gli uffici pubblici devono
comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di
cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6.
A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le
notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui
alla lettera f) dell'art. 6, anche se relative a singole unita' locali. Le
comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli
artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei
registri delle ditte.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di
albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le
finanze, devono comunicare alla anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e
cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate
dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere
eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno elativamente
agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute
nell'anno precedente.
Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono comunicare all'anagrafe
tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera
g-ter) del primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle attivita'
economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e
locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati
catastali identificativi dell'immobile presso cui e' attivata l'utenza,
dichiarati dagli utenti.
Le banche, la societa' Poste italiane S.p.a., gli intermediari finanziari, le
imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
le societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro operatore finanziario,
fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 6 per i soggetti non
residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi,
compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi
rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,
qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate
mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore
a 1.500 euro.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di
albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali
l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale
devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il
completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non
siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
o dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta
estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.
Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente
all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio
e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle
finanze sono stabiliti il contenuto, le modalita' e i termini delle
comunicazioni.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice
fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne e'
autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello
Stato la comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha
emesso il provvedimento.
Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo
del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le
modalita' e i termini delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del
formato dei dati sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono
utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui
all'art. 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'art. 51, secondo
comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni.
Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il direttore
dell'Agenzia delle entrate puo' richiedere a pubbliche amministrazioni, enti
pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di
effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro
possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le
modalita' delle comunicazioni.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 del gia' citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«13. Sanzioni.
1. E punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro
milioni chi:
a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui cio' sia
espressamente previsto, richiede piu' volte l'attribuzione del numero del codice
fiscale;
b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice
fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo, aver ricevuto la comunicazione
del numero definitivo o quello emesso in data meno recente;
c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di
codice fiscale e i dati catastali di cui all'art. 7, quinto comma;
d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti;
e) non presenta entro il termine prescritto dall'art. 21 la richiesta di
integrazione degli atti o delle iscrizioni ivi previste;
f) non ottempera in qualita' di pubblico ufficiale alla previsione disposta
dall'art. 11;
g) non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all'art. 8.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (Provvedimenti
urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio):
«Art. 2 (Obblighi di identificazione e di registrazione).
1.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da
ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e le relative norme di
attuazione trovano applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di cui
all'articolo 1 del presente decreto e hanno effetto dal trentesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli
strumenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo art. 13 del decreto-legge n.
625 del 1979 devono essere messi a disposizione del personale incaricato entro
un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni parlamentari,
entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione delle norme
relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui al citato art. 13
del decreto-legge n. 625 del 1979, come da ultimo sostituito dal comma 1 del
presente articolo.».
- Si riporta il testo del quinto comma dell'articolo 38 del gia' citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, cosi' come modificato dalla
presente legge:
Art. 38 (Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche). - L'ufficio delle
imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone
fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello
effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal
reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione. La rettifica
deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico
ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella
dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla
dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla
base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e
dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi,
determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in
relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il
reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello
dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali
l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in
relazione ad elementi indicativi di capacita' contributiva individuati con lo
stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai
predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in
relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume
sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti,
nell'anno in cui e' stata effettuata e nei quattro precedenti.
Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione
dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile
sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da
idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri
di cui all'articolo 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti
dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente e'
considerato reddito di capitale salva la facolta' del contribuente di provarne
l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente
non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32,
primo comma, numeri 2), 3) e 4).».
- Si riporta il testo del comma 426 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005) cosi' come modificato dalla presente legge:
«426. E' effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per
inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione
all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate
riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore
della riscossione, fermi restando i casi di responsabilita' penale, i
concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari
governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facolta' di sanare le responsabilita'
amministrative derivanti dall'attivita' svolta fino al 30 giugno 2005 dietro
versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti
territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004.
L'importo dovuto e' versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del
totale, da versare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, e comunque entro il 20
dicembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da
versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre
2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di applicazione delle disposizioni del presente comma.».
- Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 3 delle legge 17 gennaio 2000,
n. 7 (Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva
98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«11. Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero 11), e 68, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono
intendersi applicabili alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina se
effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. A
tal fine, indipendentemente dalle risultanze contabili del contribuente, la data
di effettuazione delle operazioni si intende quella risultante dagli atti di
accertamento definitivo dell'amministrazione finanziaria o dalle eventuali
sentenze passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.».
Art. 2-bis.
Comunicazione degli esiti della liquidazione delle
dichiarazioni(*)
1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1ş gennaio 2006, l’invito previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, č effettuato: a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito; b) mediante raccomandata in ogni altro caso.
2. L’Agenzia delle entrate puň, su istanza motivata, derogare all’obbligo previsto dalla lettera a) del comma 1, qualora siano riconosciute difficoltŕ da parte degli intermediari nell’espletamento delle attivitŕ di cui alla medesima lettera a).
(*) Nota: Articolo cosě
sostituito dall'art. 1, c. 62 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n.
212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente):
«5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di
tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti
rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il
contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i
chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo
e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La
disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la
spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La
disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i
quali il contribuente non e' tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono
nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente
comma.».
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica
mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati
della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei
periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed
esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza
o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art.
32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze
etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e
pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni (Unificazione ai fini fiscali
e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a
norma dell'art. 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il
contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le
modalita' indicate nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
concernente le modalita' di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli
36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei
chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso,
l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo e gli
interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello
dell'elaborazione della comunicazione.».
Art. 2-ter.
Prodotti con false o fallaci indicazioni
(( 1. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, dopo le parole: «L'importazione e l'esportazione a
fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione» sono inserite le
seguenti: «o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla
commercializzazione.» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 49 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004):
«49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la
commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di
provenienza o di origine costituisce reato ed e' punita ai sensi dell'articolo
517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in
Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa
europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia
indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di
segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il
prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin
dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in
consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace
indicazione delle merci puo' essere sanata sul piano amministrativo con
l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o
di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine
italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o
merci puo' essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta
indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy»".
Titolo II
RIFORMA DELLA RISCOSSIONE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Art. 3.
Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione
1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, e' soppresso il sistema di affidamento in
concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla
riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita
mediante la societa' di cui al comma 2.
2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al conseguimento
dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della
disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad
adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione
della «Riscossione S.p.a. », con un capitale iniziale di 150 milioni di euro,
((
di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento
versato dall'INPS )).
3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede
all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; la
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione e' composta da dirigenti
di vertice dall'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed il presidente del
collegio sindacale e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, (( senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica )), di personale dell'Agenzia delle entrate e
dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre societa' per azioni, partecipate ai
sensi del comma 7:
a) effettua l'attivita' di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le
disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' l'attivita' di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
b) puo' effettuare:
1) le attivita' di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle
entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e
delle loro societa' partecipate, (( nel rispetto di procedure di gara ad
evidenza pubblica; qualora dette attivita' riguardino entrate delle regioni o di
societa' da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della
regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso ));
2) altre attivita', strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche
attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, puo'
assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 4, lettera a), il Corpo
della Guardia di finanza, con i poteri e le facolta' (( previsti )) all'articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di
collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, (( sentiti ))
il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il
direttore dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresi',
essere stabilite le modalita' applicative agli effetti dell'articolo 27, comma
2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
6. La Riscossione S.p.a. effettua le attivita' di riscossione senza obbligo di
cauzione ed e' iscritta di diritto, per le attivita' di cui al comma 4, lettera
b), n. 1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle
societa' concessionarie del servizio nazionale della riscossione, puo'
acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali
societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione
diretta dell'attivita' di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta,
acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.;
il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del
capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti,
ferma restando la partecipazione (( dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS,
nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo )), in misura non
inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni
della Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai predetti soci privati possono
essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a.
riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso
termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute
da privati nelle societa' da essa non interamente partecipate. (( Dopo la
scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono
cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformita' alle regole di
evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della
Riscossione S.p.a.))
9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono
stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni
finanziarie, scelte con procedure competitive.
10. A seguito degli acquisti delle societa' concessionarie previsti dal comma 7,
si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a
qualunque titolo in conseguenza dell'attivita' di riscossione svolta fino alla
data dell'acquisto, nonche' di quelle dovute per l'eventuale adesione alla
sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge30 dicembre
2004, n. 311.
11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo
stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalita' stabilite
dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante
pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della
Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento della
garanzia prestata dalla societa' concessionaria; nel contempo, tale ultima
garanzia e' svincolata.
12. Per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle societa' ((
partecipate )) dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le
comunicazioni di inesigibilita' sono presentate entro il 31 ottobre 2008.
13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di
essi:
a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo
del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali di pari
importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito
di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento
sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui
si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono
il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;
c) gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle
domande di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilita' presentate prima
della data di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini
della restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una
riduzione del 10 per cento e che, comunque, e' effettuata, a decorrere dal 2008,
in venti rate annuali, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di
0,50 punti; la tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento
sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
d) la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non erariali
gravate dall'obbligo del non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui
alla lettera c), avviene, per l'intero ammontare di tali anticipazioni, con le
modalita' e alle condizioni previste dalla stessa lettera c), a decorrere
dall'anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento
una relazione sullo stato dell'attivita' di riscossione; a tale fine, l'Agenzia
delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze i
risultati dei controlli da essa effettuati sull'efficacia e sull'efficienza
dell'attivita' svolta dalla Riscossione S.p.a.
15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari -
C.N.C., previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di societa' per azioni.
16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle societa' non (( partecipate ))
dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro e'
ancora in essere alla predetta data del l° ottobre 2006, sono trasferiti alla
stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative
di quest'ultima, senza soluzione di continuita' e con garanzia della posizione
giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica,
economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore
del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni
dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla
legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni
straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375, sono ammessi i soggetti
individuati dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la
relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in
vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo
costituito ai sensi del decreto n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei
mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che
consegnano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla
maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o di vecchiaia.
19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'associazione nazionale fra i
concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di
cui al comma 15 ovvero delle societa' da quest'ultimo partecipate, per il quale
il rapporto di lavoro e' in essere con la predetta associazione o con il
predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed e' regolato dal contratto
collettivo nazionale di settore, e' trasferito, a decorrere dalla stessa data
del 1° ottobre 2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla societa' di cui al
citato comma 15, senza soluzione di continuita' e con garanzia della posizione
giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
(( 19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e
19 non puo' essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede
territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i
miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel
contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo e' in corso alla
predetta data, nei limiti di quanto gia' concordato nel settore del credito )).
20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta
indiretta, diversa dall'imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.
21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento
dei costi dell'attivita' di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto
agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale
attivita', risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l'anno 2007, 160
milioni di euro per l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009.
22. Per lo svolgimento dell'attivita' di riscossione mediante ruolo, la
Riscossione S.p.a. e le societa' dalla stessa (( partecipate )) ai
sensi del comma 7 sono remunerate:
a) per gli anni 2007 e 2008, secono quanto previsto dall'articolo 4, commi 118 e
119, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui
al comma 21;
b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
23. Le societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7
restano iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i
requisiti previsti per tale iscrizione.
23-bis. Agli agenti della
riscossione non si applicano l’articolo 2, comma 4, del regolamento approvato
con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, e le
disposizioni di tale regolamento relative all’esercizio di influenza dominante
su altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i legali
rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti
ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici
dipendenti.(*)
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio
capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o
contestualmente alla stessa, (( le aziende concessionarie ))
possono trasferire ad altre societa' il ramo d'azienda relativo alle attivita'
svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonche' a quelle di
cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
In questo caso:
a) fino al (( 31 dicembre 2010 )) ed in mancanza di diversa
determinazione degli stessi enti, le predette attivita' sono gestite dalle
societa' cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i
requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione
avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti
dell'effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i
quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo
sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
25. Fino a (( 31 dicembre 2010 )) in mancanza di trasferimento
effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente
creditore, le attivita' di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla
Riscossione S.p.a. o dalle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma
7, (( fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino
alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti
locali e le societa' iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le societa' di cui al comma 24,
lettera a), la Riscossione S.p.a. e le societa' da quest'ultima partecipate
possono svolgere l'attivita' di riscossione delle entrate degli enti pubblici
territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza
pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma 4, lettera
b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere
svolte da Riscossione S.p.a. e dalle societa' da quest'ultima partecipate a
decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza
pubblica )).
25-ter. Se la titolarita' delle
attivita' di cui al comma 24 non e' trasferita alla Riscossione Spa o alle sue
partecipate, il personale delle societa' concessionarie addetto a tali attivita'
e' trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai
soggetti che esercitano le medesime attivita'.(**)
26. Relativamente alle societa' concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a.
non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale
sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza
dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:
a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a
quello di riconoscimento dell'inesigibilita';
b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di
riconoscimento dell'inesigibilita'.
27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del
servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente
stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati
provvisoriamente alla riscossione.
28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai
concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti
alla Riscossione S.p.a. ed alle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del
comma 7, anche ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed
all'articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l'anno
2005 nulla e' mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione delle
predette disposizioni. (( All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre
2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31,
sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6 )).
29. Ai fini di cui al capo II (( del titolo III della parte I ))
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le
societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai
soggetti pubblici; ad esse si applicano altresi' le disposizioni previste
dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.
(( 29-bis. Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle
entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte
dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra societa'
per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate,
opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione
S.p.a. ))
30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma
15 provvede all'approvazione del bilancio di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.
31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all'obbligo di preventiva
autorizzazione.
32. Nei confronti delle societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi
del comma 7 non si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di
gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di
trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le
convenzioni gia' stipulate ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000,
n. 342.
36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a: «telematica» sono sostituite dalle
seguenti: «, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti
a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici»;
2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite le seguenti: «di natura
non regolamentare»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. I concessionari
possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2
senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196»;
b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la parola: «segnalazioni»,
sono inserite le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»;
c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il
controllo di cui al comma 1 e' effettuato a campione, sulla base dei criteri
stabiliti da ciascun ente creditore»;
(( c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio
delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali
predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del
sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici» ));
d) nell'articolo 59:
1) e' abrogato il comma 4-bis;
2) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: «4-quater. Per i ruoli
consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilita' di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30 giugno 2006»;
3) al comma 4-quinquies, le parole: «1° ottobre 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «1° luglio 2006».
37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 118:
1) le parole: «Nell'anno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni
2004, 2005 e 2006 »;
2) dopo le parole: «un importo», e' inserita la seguente: «annuo»;
b) nel comma 119, la parola: «2004» e' sostituita dalle seguenti: «degli anni
2004, 2005 e 2006».
38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20 novembre 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2005»;
b) nel comma 426-bis:
1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2003»;
2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre
2006»;
3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre
2006»;
c) dopo il comma 426-bis e' inserito il seguente: «426-ter. Le somme versate ai
sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini
della determinazione del reddito delle societa' che provvedono a tale
versamento»;
d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre».
39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole:
«30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».
40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 47, (( e' inserito il seguente: «Art. 47-bis (Gratuita'
di altre attivita' e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi
di beni mobili) )). - 1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio
rilasciano
gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli
immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e (( svolgono ))
gratuitamente le attivita' di cui all'articolo 79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita e'
curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di
dieci euro»;
b) dopo l'articolo 72, e' inserito il seguente:
(( «72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri
emolumenti connessi ai rapporti di lavoro) )). - 1. L'atto di
pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di
cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile,
l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a
concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura
civile:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto
degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla
data di tale notifica, il diritto alla percezione;
b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle
somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro».
(( b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: «tre milioni di lire» sono
sostituite dalle seguenti: «ottomila euro».
b-ter) nell'articolo 85:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono
sostituite dalle seguenti: «del prezzo per il quale e' stata disposta
l'assegnazione»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono
sostituite dalle seguenti: «del prezzo di assegnazione» )).
41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino
all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo
puo' essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle
disposizioni, relative allemodalita' di iscrizione e di cancellazione ed agli
effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7
settembre 1998, n. 503.
(( 41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' comunque gratuita, anche se
effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico,
qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi
giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonche', limitatamente ai casi
in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attivita'
affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della
riscossione; su tali forniture non e' dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI)
alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico».
42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «rivenditori di generi di monopolio,» sono
inserite le seguenti: «nonche' presso».
42-bis. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta
assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria
del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto
di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di
monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore
ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque, quando, a seguito
dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo
mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione
eccessiva in relazione alla domanda. La possibilita' di assegnazione e' estesa,
qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai
coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo
grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere
rispettati i parametri vigenti di distanza e redditivita'.
42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che,
successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57,
comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo
stesso articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
puo' essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico
Agenzia del demanio.
42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di
riscossione.
42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti «31
dicembre 2008».
42-sexies. Al fine di rendere piu' efficienti per la finanza pubblica le
operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonche' in funzione di
una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le
disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali
agricoli )).
(*) Nota: Il comma 23-bis č stato aggiunto dall'art. 1, c. 294 della L. n.
296/2006 (Finanziaria 2007)
(**) N.d.R.: Il comma 25-ter č stato introdotto dalla L. 266/2005 - Legge finanziaria 2006
Riferimenti normativi:
- Il titolo I, capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), reca:
«Capo II - Riscossione mediante ruoli».
- Il titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), reca:
«Titolo II - Riscossione coattiva».
- Si riporta il testo dei commi 426 e 426-bis dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«426. E' effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per
inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione
all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate
riscosse ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della
riscossione, fermi restando i casi di responsabilita' penale, i concessionari
del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati
provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, hanno facolta' di sanare le responsabilita' amministrative derivanti
dall'attivita' svolta fino al 30 giugno 2005 dietro versamento della somma di 3
euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati
in concessione alla data del 1° gennaio 2004.
L'importo dovuto e' versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del
totale, da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30
per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra
il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del
presente comma.
426-bis. Per effetto dell'esercizio della facolta' prevista dal comma 426, le
irregolarita' compiute nell'esercizio dell'attivita' di riscossione non
determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per
inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche
delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le
comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli consegnati entro il 30
settembre 2003 sono presentate entro il 30 settembre 2006; per tali
comunicazioni il termine previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):
«Art. 28 (Modalita' di prestazione della cauzione). -
1. La cauzione puo' essere prestata:
a) mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazione
autorizzati con decreto del Ministero delle finanze;
b) mediante fidejussione bancaria.
2. La polizza e la fidejussione previste dal comma 1 sono redatte in conformita'
allo schema tipo approvato con decreto ministeriale e la mora nel pagamento dei
premi non libera l'istituto e la banca dalla garanzia assunta per tutto il
periodo per cui e' stata prestata la garanzia stessa e fino all'emissione del
decreto di svincolo.
3. Per i gruppi di societa' con patrimonio netto risultante dal bilancio
consolidato superiore a cinquecento miliardi di lire, la garanzia puo' essere
prestata anche mediante la diretta assunzione, da parte della societa'
capogruppo di cui all'art. 2359 del codice civile, dell'obbligazione di
integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva degli interessi,
anche per il caso di cessione della partecipazione nella societa' controllata o
collegata. In ogni caso, la societa' capogruppo e' tenuta a comunicare in
anticipo l'intendimento di cedere.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 (Adeguamento del Consorzio nazionale
obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del
servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge
4 ottobre 1986, n. 657):
«1. Il consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette
in carica per la meccanizzazione dei ruoli, costituito con decreto del
Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, assume, con decorrenza dal
1° gennaio 1989, la denominazione di "Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i
Concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di
pertinenza dello Stato e di enti pubblici".».
- Si riporta il testo dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 1990):
«Art. 47 (Trasferimenti di azienda). - 1. Quando si intenda effettuare, ai sensi
dell'art. 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono
complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il
trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo art. 2112, il
cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno
venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il
trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se
precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'art. 19 della legge
20 maggio 1970, n. 300, nelle unita' produttive interessate, nonche' ai
sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato
nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette
rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti
dei sindacati di categoria comparativamente piu' rappresentativi e puo' essere
assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale
alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a)
la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato
trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali
per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi
ultimi.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di
categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di
cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette
giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i
soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora,
decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi
previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art.
28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente
articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al
trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata
trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non
giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.
5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unita' produttive delle quali il
CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'art. 2, quinto
comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti
delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato
preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione
straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata
disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti
commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale
dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con
l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 del codice civile, salvo che
dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo puo'
altresi' prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e
che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze
dell'alienante.
6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente,
dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni
che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero
entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei
lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal
subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova
applicazione l'art. 2112 del codice civile.».
- La legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni (Norme sul
riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1958, n. 98.
- Si riporta il testo del comma 1, lettera b), n. 1) dell'art. 5 del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375 (Regolamento per
l'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale
del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali):
«1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui
al precedente art. 2, comma 1:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi
nazionali o comunitari;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati
da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita'
lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti
dalla legislazione vigente;
b) in via straordinaria:
1) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma
rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'art. 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a
fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione
avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno
straordinario e' pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale,
calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del 12
dicembre 2001, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata,
che pertanto non verra' versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma
rateale. (omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto n. 375 del 2003:
«Art. 2 (Finalita' del Fondo). - 1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei
confronti dei lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000,
dipendenti:
a) delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e
delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende
concessionarie, iscritti alla data del 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di
previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni,
nonche' di quelli inquadrati come ausiliari;
b) dell'associazione nazionale di categoria (Ascotributi);
c) del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC),
interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o
di situazioni di crisi, ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di
attivita' o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di disposizioni
legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalita'; b)
realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.».
- Si riporta il testo dei commi 118 e 119 dell'art. 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2004):
«118. Negli anni 2004, 2005 e 2006, ai concessionari e ai commissari governativi
del servizio nazionale della riscossione e' corrisposto, quale remunerazione per
il servizio svolto, un importo annuo pari a 470 milioni di euro, che tiene
luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell'aggio di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'art. 12,
comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del
debitore, previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
119. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare
entro il 30 luglio degli anni 2004, 2005 e 2006, l'importo di cui al comma 118
e' ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i
commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno
usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i
commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della
redazione bilingue degli atti.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):
«Art. 17 (Remunerazione del servizio). - 1. L'attivita' dei concessionari viene
remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l'aggio e' pari
ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei
seguenti criteri:
a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al
carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei
concessionari aventi i piu' alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i
piu' bassi costi;
b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di
indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;
c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e
quello in cui il concessionario puo' porla in riscossione.
2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, e' aumentato, per i singoli
concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni
conseguite rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo stesso
ambito o, in caso esso sia variato, per ambito corrispondente. Tale percentuale
e' determinata, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di
incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1.
3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore in misura non superiore al
4,65 per cento della somma iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio e' a
carico dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore e' dovuto soltanto in
caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento e la sua
misura e' determinata con il decreto previsto dal comma 1.
4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di erogazione dell'aggio
previsto dal comma 1 vengono stabilite con decreto del Ministero delle finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene trattenuto dal concessionario
all'atto del versamento all'ente impositore delle somme riscosse.
5. [A ciascun concessionario e' riconosciuta, a titolo di anticipazione della
remunerazione, una somma pari ad una percentuale, comunque non inferiore all'1
per cento del carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto
previsto dal comma 1, del costo di cui alla lettera a) dello stesso comma 1].
5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali
l'aggio del concessionario e' stabilito, con il decreto di cui al comma 1,
tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in
misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante
ruolo.
6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle
finanze, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di erogazione del
rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti
di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di
inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1;
b) del debitore, negli altri casi.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore
al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il
delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che
riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, al
concessionario spetta un compenso per l'attivita' di esecuzione di tale
provvedimento; la misura e le modalita' di erogazione del compenso sono
stabilite con il decreto previsto dal comma
6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai
commi 1 e 2;
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del
debitore nella misura di euro 5,56; tale importo puo' essere aggiornato con
decreto del Ministero delle finanze.».
- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1910, n. 227. -
Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337):
«Art. 18 (Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli
seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di
competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate
riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle
relative sanzioni ed accessori.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79
(Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140:
«Art. 9 (Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione). -
1. I concessionari della riscossione, entro il 30 dicembre di ogni anno, versano
il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle
disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138,
dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la
disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di
acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Con decreto ministeriale, emanato annualmente, sono stabilite la ripartizione
tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno
precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi
ambiti territoriali, le modalita' di versamento, nonche' ogni altra disposizione
attuativa del presente articolo.
3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi
all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43.
4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 e' determinato con il
decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori
entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997
ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998
e 1999.».
- Si riporta il testo del comma 6, dell'articolo 23-decies, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative),
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47:
«6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro
il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, nella stessa misura fissata, per l'anno 2003, dal decreto di cui al
comma 2 del predetto art. 9. L'acconto e' determinato con decreto ministeriale
in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello
Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di
euro per l'anno 2006.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341
(Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti
unitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2004, n. 32:
«Art. 1. - 1. (Abrogato).
2. [A decorrere dall'anno 2004, le banche di cui al comma 1 versano, entro il
penultimo giorno lavorativo di ciascun anno, un importo pari all'1 per cento
della differenza tra il valore delle riscossioni dell'anno precedente e quello
rilevato nel secondo anno precedente].
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
7. Il potere di cui al comma 8, dell'articolo 21, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, rientra nell'attivita' gestionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e lo stesso puo' essere esercitato
dall'amministrazione competente entro il termine di cui al medesimo comma 8,
prorogato al 31 dicembre 2004.
8. Il potere di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' sospeso per l'anno 2003; per il medesimo anno, gli effetti finanziari di
cui all'articolo 21, comma 9, della citata legge n. 289 del 2002, sono
assicurati dalle disposizioni del presente articolo.».
- Il capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), reca: «Capo
II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici».
- Si riporta il testo dell'articolo 66 del gia' citato decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):
«Art. 66 (Materia tributaria e doganale). - 1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivita' dei soggetti
pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e
ai responsabili di imposta, nonche' in materia di deduzioni e detrazioni e per
l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le attivita' dirette, in materia di imposte, alla prevenzione
e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonche' al
controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi,
alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla
qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.».
- Si riporta il testo del comma 2, lettera a), dell'articolo 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 (Adeguamento del Consorzio
nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova
disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera c), della legge 4 ottobre 1986, n. 657):
«2. Ai fini di cui al comma 1, il collegio arbitrale ivi previsto:
a) compila un bilancio straordinario, da sottoporre all'approvazione del
Ministro delle finanze, per la determinazione delle attivita' del consorzio
esistenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del servizio
della riscossione dei tributi;
(Omissis).»
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale
della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre
1998, n. 337) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n.
97.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del gia' citato decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in
attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):
«Art. 5 (Vigilanza). - 1. Il Ministero delle finanze esercita la vigilanza sui
concessionari della riscossione al fine di assicurare la regolarita', la
tempestivita', l'efficienza e l'efficacia del servizio della riscossione, fermi
restando gli altri controlli previsti da leggi e regolamenti, sui predetti
soggetti.
2. Nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza il Ministero delle finanze emana
istruzioni e, per fini specifici, puo' impartire disposizioni ai concessionari.
3. L'amministrazione finanziaria puo' effettuare controlli nei confronti dei
concessionari, anche avvalendosi della Guardia di finanza e tramite ispezioni ed
acquisizione di copie di atti e documenti.».
- Si riportano il testo degli articoli 14 e 16 del gia' citato decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della
riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998,
n. 337):
«Art. 14 (Residui di gestione). - 1. I residui di gestione sono costituiti dalle
entrate da riscuotere mediante ruoli, limitatamente alle rate gia' scadute
durante la gestione del concessionario comunque cessato dalla titolarita' del
servizio, del commissario governativo ovvero durante la vacanza della
concessione.
2. I residui di cui al comma 1 riferiti alla gestione del commissario
governativo o del concessionario cessato per motivi diversi dalla revoca e dalla
decadenza, sono trasmessi, unitamente alle entrate gia' affidate a tali soggetti
e per le quali, alla data del cambiamento di gestione, non sia ancora scaduto il
termine di pagamento, al subentrante concessionario o commissario governativo
mediante appositi elenchi.
«Art. 16 (Trasmissione e riscossione dei residui). - 1. Le modalita' di
compilazione e trasmissione degli elenchi dei residui di gestione sono definite
con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
2. In tutte le ipotesi di cambiamento di gestione il subentrante concessionario
o commissario governativo continua, ove possibile, la procedura di riscossione
gia' avviata dal cessato concessionario o commissario governativo, ovvero pone
in riscossione i residui e le altre entrate ricevute in carico secondo la
procedura prevista dal presente decreto. A tal fine la consegna dei residui e'
equiparata alla consegna dei ruoli e fino alla consegna i termini di cui
all'articolo 19, comma 2, lettere a), b) e c), sono interrotti e riprendono a
decorrere dalla data di tale consegna.
3. Su segnalazione dell'ente creditore, ed a spese del medesimo, il commissario
governativo o il concessionario subentrante provvede alla interruzione dei
termini di prescrizione.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 29
del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio
nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28
settembre 1998, n. 337):
«1. Se nel corso della gestione l'ammontare di cui all'articolo 27, comma 1, e'
aumentato di almeno il dieci per cento, il Ministero delle finanze notifica
apposito avviso al concessionario, che e' tenuto a provvedere, ntro
trenta giorni, ad integrare proporzionalmente la cauzione; il termine puo'
essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni al ricorrere di
particolari circostanze. Se tale ammontare e' diminuito di almeno il dieci per
cento, la cauzione, su richiesta del concessionario, e' proporzionalmente
ridotta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 61 del citato decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):
«Art. 61 (Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei
ruoli non erariali e rimborso delle anticipazioni). - 1. Le disposizioni dei
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 60 possono applicarsi ai ruoli degli enti
previdenziali.
2. Le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 2 e 3, possono essere applicate
anche ai ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione,
nella quale e' determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare.
2-bis. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti
territoriali eseguita ai sensi del comma 2 produce effetti anche sulle
addizionali erariali contenute in tali ruoli.
2-ter. Il pagamento ai concessionari delle somme ad essi dovute ai sensi del
comma 2-bis avviene con le modalita' indicate nell'articolo 57-bis, comma 2.».
- Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 79, della legge 21 novembre
2000, n. 342 (Misure in materia fiscale):
«5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nonche' quelle di cui all'articolo
60, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, possono applicarsi
ai ruoli degli enti previdenziali ed ai ruoli degli altri enti creditori, per
questi ultimi sulla base di apposita convenzione nella quale e' determinata la
percentuale delle anticipazioni da rimborsare.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 18, del citato decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della
riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998,
n. 337) cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono
autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i
dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici, con facolta'
di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei
debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonche' di ottenere, in carta libera,
le relative certificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 18, del citato decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della
riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998,
n. 337) cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle finanze, sentito
il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti
e le modalita' di esercizio delle facolta' indicate nei commi 1 e 2 e le cautele
a tutela della riservatezza dei debitori.».
- Si riporta il testo del comma 2, lettera d-bis) dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale
della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre
1998, n. 337) cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:
a) - d) omissis;
d-bis) il mancato svolgimento delle attivita' conseguenti alle segnalazioni di
azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;».
- Si riporta il testo dell'articolo 59, del citato decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337) cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 59 (Procedure in corso). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilita'
giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente
decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio non ha
fornito le indicazioni di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal
concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato domanda di rimborso o
di discarico, procede nei confronti del debitore, previo accesso al sistema
informativo del Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'articolo 18,
comma 2, del presente decreto.
3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la possibilita' di
procedere nell'azione esecutiva, il concessionario e' autorizzato a presentare
documentata domanda di rimborso o di discarico, che e' esaminata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. In caso
contrario, nonche' nelle ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il
visto di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede in conformita' alle
disposizioni del presente decreto, nonche' del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso,
decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata domanda di cui al comma 3
o della comunicazione di inesigibilita', il concessionario ha diritto al
rimborso provvisorio del 90 per cento di tali somme.
4-bis. (Comma abrogato).
4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:
a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore
alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'articolo
17, comma 2;
b) non si applica l'articolo 19, comma 2, lettera a);
c) il termine previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), secondo periodo,
decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze;
d) [la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), deve essere
presentata entro il 1° ottobre 2004];
e) le informazioni di cui all'articolo 36, comma 1, sono trasmesse con le
modalita' e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c).
4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di
inesigibilita' di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro
il 30 giugno 2006.
4-quinquies. Per le comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli di cui al
comma 4-quater il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, decorre dal 1°
luglio 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 118 e 119 dell'articolo 4 della citata legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) cosi' come modificati dalla
presente legge:
«118. Negli anni 2004, 2005 e 2006, ai concessionari e ai commissari governativi
del servizio nazionale della riscossione e' corrisposto, quale remunerazione per
il servizio svolto, un importo annuo pari a 470 milioni di euro, che tiene
luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell'aggio di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo
12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico
del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112.
119. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare
entro il 30 luglio degli anni 2004, 2005 e 2006, l'importo di cui al comma 118
e' ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i
commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno
usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i
commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della
redazione bilingue degli atti.».
- Si riporta il testo dei commi 426, 426-bis e 427 dell'articolo 1 della citata
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) cosi' come
modificati dalla presente legge:
«426. E' effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per
inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione
all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate
riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore
della riscossione, fermi restando i casi di responsabilita' penale, i
concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari
governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facolta' di sanare le responsabilita'
amministrative derivanti dall'attivita' svolta fino al 30 giugno 2005 dietro
versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti
territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004.
L'importo dovuto e' versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del
totale, da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30
per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra
il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del
presente comma.
426-bis. Per effetto dell'esercizio della facolta' prevista dal comma 426, le
irregolarita' compiute nell'esercizio dell'attivita' di riscossione non
determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per
inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche
delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le
comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli consegnati entro il 30
settembre 2003 sono presentate entro il 30 settembre 2006; per tali
comunicazioni il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006.
427. La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e
degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla
riscossione, e' prorogata al 30 settembre 2006.».
- Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 1, del citato decreto-legge 17
giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di entrate) convertito con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«5. Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426, dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativo al
versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle
irregolarita' compiute dai concessionari del servizio nazionale della
riscossione, e' prorogato al 29 dicembre 2005.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 76, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito) cosi' come modificato dalla presente
legge:
«1. Il concessionario puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo
complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila
euro. Tale limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle
finanze.».
- Si riporta il testo dell'articolo 85 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito) cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 85 (Assegnazione dell'immobile allo Stato). - 1. Se il terzo incanto ha
esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al
giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor
prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede,
depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del
procedimento.
2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura
prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il
versamento del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione non puo'
essere inferiore a sei mesi.
3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il
processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni
successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione
dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto
per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto.
Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito
negativo.».
- Si riporta il testo dell'art. 86 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito):
«Art. 86. (Fermo di beni mobili registrati). - 1. Decorso inutilmente il termine
di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario puo' disporre il fermo dei
beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri,
dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di
residenza.
2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei
registri mobiliari a cura del concessionario, che ne da' altresi' comunicazione
al soggetto nei confronti del quale si procede.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e'
soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le
procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.».
- Il decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503 (Regolamento
recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed
autoscafi, ai sensi dell'articolo 91-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1997, n. 30) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio
1999, n. 26.
- Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 7, della legge 9 luglio 1990,
n. 187 (Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici
del pubblico registro automobilistico) cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7. - 1. I servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro
automobilistico sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici. A
tal fine presso l'Automobile club d'Italia e' istituito un archivio magnetico
centrale contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai
veicoli. I registri previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 15 marzo
1927, n. 436, tenuti presso le sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia,
sono sostituiti con archivi magnetici.
2. Gli uffici del pubblico registro automobilistico rilasciano, al momento della
prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva formalita' il
certificato di proprieta' attestante lo stato giuridico del medesimo. Tale
certificato sostituisce il foglio complementare previsto dall'articolo 6 del
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e la sua presentazione agli uffici e'
condizione per l'espletamento delle formalita' richieste successivamente alla
sua emissione.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono
determinate le modalita' e le procedure concernenti il funzionamento degli
uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la
conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei
dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le
modalita' di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli
uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove procedure. E'
comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite
collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali,
agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonche¨,
limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello
svolgimento dell'attivita' affidata in concessione, ai concessionari del
servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non e' dovuto
all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il
collegamento telematico.
4. La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato viene stabilita
per ciascun ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico dalla
procura della Repubblica territorialmente competente.
5. Le richieste di formalita' presentate senza l'osservanza delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia sono irricevibili.
6. Fino alla data di cui al comma 4 i servizi delle conservatorie dei registri
del pubblico registro automobilistico continuano ad essere effettuati presso
ciascun ufficio secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, possono essere apportate
modifiche ed aggiunte alle voci di cui alla tabella allegato B al decreto
legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Norme in materia di tasse
automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro
automobilistico) cosi' come modificato dalla presente legge:
«La vendita al pubblico dei valori bollati puo' farsi soltanto dalle persone e
dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza. Il
pagamento con modalita' telematiche puo' essere eseguito presso i rivenditori di
generi di monopolio, nonche' presso gli ufficiali giudiziari e gli altri
distributori autorizzati alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte
degli stessi di convenzione disciplinante le modalita' di riscossione e di
riversamento delle somme introitate nonche' le penalita' per l'inosservanza
degli obblighi convenzionali.»
- Si riporta il testo del quinto comma dell'art. 69 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato):
«Art. 69. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti,
i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in
cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione
centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il
pagamento.
La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che
risultino gia' emessi. Potra', per altro, il creditore fare tale notificazione
all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli
ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera a).
Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca,
rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da
scrittura privata, autenticata da notaio.
I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti
nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
Nessun impedimento puo' essere costituito mediante semplici inibitorie o
diffide.
Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di
credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda
la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del
provvedimento definitivo.
Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso
istituite, anche quando dotate di personalita' giuridica. Alle predette
amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle
funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia
della qualita', relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai
sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive
modificazioni».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 57, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate,
delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del
ministero sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane,
l'agenzia del territorio e l'agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie
fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici,
poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina
dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia.».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 3, del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche
nelle aree svantaggiate), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178:
«3. L'Agenzia delle entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, puo'
procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui
gettito e' di esclusiva spettanza dello Stato in caso di accertata maggiore
economicita' e proficuita' rispetto alle attivita' di riscossione coattiva,
quando nel corso della procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o
questi e' assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede con
atto approvato dal direttore dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della
Commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 6, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresi' gli altri pareri
obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri si
intendono rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine
predetto. La transazione puo' comportare la dilazione del pagamento delle somme
iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui
all'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 della citata legge 23 dicembre
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo)
cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i
crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le
somme aggiuntive come definite all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS, gia'
maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008, sono ceduti a titolo
oneroso, in massa, anche al fine di rendere piu' celere la riscossione.
A tal fine l'INPS si avvale di uno o piu' consulenti con comprovata esperienza
tecnico-economica scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie
banche italiane ed estere. L'INPS si avvale altresi' di un consulente terzo per
il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo
procedure competitive. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS,
riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione
della societa' di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti.».
Art. 3-bis.
Disposizioni in materia di giustizia tributaria
(( 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «tributi di ogni genere e specie» sono inserite
le seguenti: «comunque denominati»;
b) al comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: «Appartengono alla giurisdizione
tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone
per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei
rifiuti urbani, nonche' le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale
sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni».
2. L'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per
trasferimento). - 1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle
commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso
rapporto di pubblico impiego.
2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali,
indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al
compimento del settantacinquesimo anno di eta'.
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni
tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa
sezione della medesima commissione per piu' di cinque anni consecutivi.
4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento
dei componenti delle commissioni tributarie in servizio e' disposta nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice
presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali
e' annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i
componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle
funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che
aspirano all'incarico devono presentare domanda;
b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra
gli aspiranti e' fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di
valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegate al
presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosita' e della
diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parita' di punteggio, della
maggiore anzianita' di eta';
c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o
dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi
prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni
dell'incarico ricoperto.
5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi
di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9,
riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle
commissioni tributarie provinciali e regionali».
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la
lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di
eta';».
4. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
le parole: «fino alla cessazione della sua attivita» sono sostituite dalle
seguenti: «fino alla cessazione dell'attivita' di tale organo, a partire da tale
data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario e».
5. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3
e' abrogato.
6. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
dopo le parole: «commissione tributaria adita,» sono inserite le seguenti: «o
trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di
ricevimento,».
7. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il ricorso non sia notificato a
mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilita',
depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione
tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata».
8. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia
di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono abilitati
all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei
relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i
ragionieri e i periti commerciali, nonche' i consulenti del lavoro purche' non
dipendenti dall'amministrazione pubblica»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i consulenti del lavoro, per le
materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed
assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute
medesime,» sono soppresse.
10. All'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma e'
inserito il seguente: «I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei
confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui
all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Oggetto della giurisdizione tributaria). - 1. Appartengono alla
giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di
ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali
e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonche' le
sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da
uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla
giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di
pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano
ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica.
2. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le controversie promosse
dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura,
l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i
compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le
controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita'
immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla
giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone
per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei
rifiuti urbani, nonche' le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale
sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui
dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione,
fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o
la capacita' delle persone, diversa dalla capacita' di stare in giudizio.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Requisiti generali). - 1. I componenti delle commissioni tributarie
debbono:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per
contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati
sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di
eta';
e) avere idoneita' fisica e psichica;
f) avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella
quale ha sede la commissione tributaria».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 44 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)
cosi' come modificato dalla presente legge: 1. Coloro che sono rimasti a
comporre la commissione tributaria centrale fino alla cessazione dell'attivita'
di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell'ordinamento
giudiziario tributario e sono nominati nelle commissioni tributarie provinciali
e regionali, su loro domanda, con precedenza sugli altri aspiranti con i criteri
di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F ed, a parita' di punteggio,
secondo la maggiore anzianita' di eta».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Poteri delle commissioni tributarie). - 1. Le commissioni tributarie,
ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte
le facolta' di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti
conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.
2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di
particolare complessita', possono richiedere apposite relazioni ad organi
tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il
Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi
spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge
8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.
3. (Comma abrogato).
4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto
generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione
all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa
sede competente.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22 del citato decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)
cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita'
deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita o trasmette a
mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,
l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del
codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per
posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per
raccomandata a mezzo del servizio postale.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 53 del citato decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)
cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. Il ricorso in appello e' proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e
2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo
grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. Ove il
ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve,
a pena d'inammissibilita', depositare copia dell'appello presso l'ufficio di
segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza
impugnata.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) cosi' come
modificato dalla presente legge: «Art. 12 (L'assistenza tecnica). - 1. Le parti,
diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui
confronti e' stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da
un difensore abilitato.
2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se
iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori
commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonche¨ i consulenti del
lavoro purche¨ non dipendenti dall'amministrazione pubblica. Sono altresi'
abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se
iscritti nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti, i
geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari,
per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la
ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una
stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unita'
immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri
doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle
dogane. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di
esercizio di attivita' di consulenza tributaria e del conseguente riordino della
materia, sono, altresi', abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in
appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i
soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di
diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di
registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG,
nonche' i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle
imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti,
rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione
delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza
tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di
categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza
di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto
pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un
atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa e' certificata
dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito
oralmente e se ne da' atto a verbale.
4. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, puo'
essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.
5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti
atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonche' i ricorsi di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n.
787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei
procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi
e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di
controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e'
costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della
sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di
assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa e' tenuta, a
pena di inammissibilita', a conferire l'incarico a un difensore abilitato.
6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in
giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Oggetto dell'attivita). - I consulenti del lavoro, con le eccezioni di
cui al quarto comma dell'articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di
lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del
personale dipendente. I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei
confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui
all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti
in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e
conseguente, a quanto previsto nel comma precedente.
Ferma restando la responsabilita' personale del consulente, questi puo'
avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione dei
compiti esecutivi inerenti all'attivita' professionale.».
Art. 3-ter.
Differimento di termine
(( 1. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le
parole: «31 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2005» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14-quinquies del decreto-legge 30
giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di
settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 agosto 2005, n. 168 cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 14-quinquies (Differimento di termine). - 1. Per consentire il
completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni e le
organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla
rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero,
all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo,
il termine di cui all'art. 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
differito al 15 dicembre 2005.».
Titolo III
PEREQUAZIONE DELLE BASI IMPONIBILI, INTERVENTI PER L'UTILIZZO DI GPL E METANO
PER AUTOTRAZIONE E DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ANAS SPA
Art. 4
Ambito di applicazione
1. In anticipazione del disegno di perequazione delle basi imponibili
contenuto nella legge finanziaria per l'anno 2006, operano le disposizioni del
presente titolo.
Art. 5.
Plusvalenze finanziarie delle societa'
1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
(( a) all'articolo 64, il comma 1 e' sostituito dal seguente: ))
«1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti
di cui all'articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute
ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello
dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote
acquisite in data piu' recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo
di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla
percentuale di cui all'articolo 58, comma 2.»;
b) all'articolo 87, comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «Non concorrono alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti» sono inserite le seguenti:
(( «nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007» ));
nello stesso comma, lettera a), la parola: «dodicesimo» e' sostituita dalla
seguente: «diciottesimo»;
c) all'articolo 97, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Agli
effetti del comma 1, il requisito di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a),
si intende conseguito qualora le partecipazioni (( siano )) possedute
ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della
fine del periodo d'imposta»;
d) all'articolo 101, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per i
beni di cui all'articolo 87, fermi restando i requisiti ivi (( previsti al comma
1, lettere b), c) e d) )), l'applicazione del comma 1 (( del presente articolo
e' )) subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese
precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le
azioni o quote acquisite in data piu' recente».
(( 2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i commi da 171 a 184 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati)).
3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni
effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 3-bis. Alla Regione siciliana per la definizione dei rapporti
finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004 sono attribuiti, a titolo di
acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc
auto, derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 13 ottobre
2004, contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006,
di 40 milioni di euro dal 2007 e di ulteriori 36 milioni di euro dal 2008.
3-ter. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di
cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e' corrisposto alla Regione, a titolo di
contributo di solidarieta' nazionale per l'anno 2008, un contributo
quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2008.
L'erogazione dei predetti contributi e' subordinata alla redazione di un piano
economico degli investimenti, che la Regione siciliana e' tenuta a realizzare,
finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale )).
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
«Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 64 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica:
«1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui
all'art. 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo
giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione,
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente,
ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono
indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'art. 58, comma
2».
- Si riporta il testo dell'art. 87 del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 87 (Plusvalenze esenti). - 1. Non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto esenti nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a
decorrere dal 2007 le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi
dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di
partecipazioni in societa' ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le societa'
semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'art. 73, comprese quelle non
rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del diciottesimo mese precedente
quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote
acquisite in data piu' recente;»
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo
bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale della societa' partecipata in uno Stato o territorio
diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'art. 167, comma 4, o, alternativamente, l'avvenuta
dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del
comma 5, lettera
b), dello stesso art. 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito,
sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in
Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al
predetto decreto ministeriale;
d) esercizio da parte della societa' partecipata di un'impresa commerciale
secondo la definizione di cui all'art. 55. Senza possibilita' di prova contraria
si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni
in societa' il cui valore del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni
immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e'
effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati
utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente
utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione
finanziaria e i terreni su cui la societa' partecipata svolge l'attivita'
agricola.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), devono sussistere
ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo
d'imposta anteriore al realizzo stesso.
3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi
previste, alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 86, commi 1 e 2,
relativamente agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'art.
44 ed ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b).
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui
alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in societa' i cui
titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate
mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e
3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera
d).
5. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita' consiste in via esclusiva
o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere
c) e d) del comma 1 si riferiscono alle societa' indirettamente partecipate e si
verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che
rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della
partecipante.
6. Nei casi di cui all'art. 47, comma 5, alle somme ed al valore normale dei
beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve ivi previste per la parte
che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione si applica
quanto previsto nei precedenti commi.
7. Nei casi di cui all'art. 47, comma 7, l'esenzione di cui al presente articolo
si applica, alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, alla differenza
tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del
capitale e delle riserve di cui all'art. 47, comma 5, e il valore fiscalmente
riconosciuto della partecipazione».
- Si riporta il testo dell'art. 97 del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 97 (Pro rata patrimoniale). - 1. Nel caso in cui alla fine del periodo
d'imposta il valore di libro delle partecipazioni di cui all'art. 87 eccede
quello del patrimonio netto contabile, la quota di interessi passivi che residua
dopo l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 98, al netto degli
interessi attivi, e' indeducibile per la partecorrispondente al rapporto fra
tale eccedenza ed il totale dell'attivo patrimoniale ridotto dello stesso
patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile
determinata ai sensi del periodo precedente e' ridotta in misura corrispondente
alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse
partecipazioni di cui all'art. 87.
1-bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all'art. 87, comma 1,
lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni siano possedute
ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della
fine del periodo d'imposta.
2. Per il calcolo dell'eccedenza di cui al primo comma:
a) il patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile dell'esercizio, e'
rettificato in diminuzione con gli stessi criteri di cui all'art. 98, comma 3,
lettera
e), numeri 1) e 3);
b) non rilevano:
1) le partecipazioni in societa' il cui reddito concorre insieme a quello della
partecipante alla formazione dell'imponibile di gruppo di cui alle sezioni II e
III del presente capo, salvo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 124,
comma 1, lettera a), e 138, comma 1, delle predette sezioni;
2) quelle in societa' il cui reddito e' imputato ai soci anche per effetto
dell'opzione di cui all'art. 115.
Tuttavia, nel caso in cui entro il terzo anno successivo all'acquisto avvenga la
cessione di tali partecipazioni, il reddito imponibile e' rettificato in aumento
dell'importo corrispondente a quello degli interessi passivi dedotti nei
precedenti esercizi per effetto della previsione di cui al primo periodo».
- Si riporta il testo dell'art. 101 del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 101 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite). - 1. Le
minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli
articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la
determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi
dell'art. 86, commi 1, lettere a), b) e c), e 2.
1-bis. Per i beni di cui all'art. 87, fermi restando i requisiti ivi previsti al
comma 1, lettere b), c) e d), l'applicazione del comma 1 del presente articolo
e' subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese
precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le
azioni o quote acquisite in data piu' recente.
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lettera e), che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni
dell'art. 94; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani
o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza
tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese
controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4), del
codice civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a titolo di
ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente
alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o
altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,
il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi
che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta
insussistenza di attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse
da quelle di cui all'art. 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato
di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi
e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e'
assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si
considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione
coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato
preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi.
6. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo
e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale
alle societa' indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi
soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si
aggiunge al costo della partecipazione».
- Si riporta il testo dell'art. 38 dello statuto della regione siciliana di cui
al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 recante «Approvazione dello
statuto della Regione siciliana», convertito dalla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2:
«Art. 38. - Lo Stato versera' annualmente alla Regione, a titolo di solidarieta'
nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico,
nell'esecuzione di lavori pubblici.
Questa somma tendera' a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro
nella Regione in confronto alla media nazionale.
Si procedera' ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con
riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo».
Art. 5-bis.
Ammortamento dell'avviamento
(( 1. All'articolo 103, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ventesimo».(*)
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di
avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 103 (Ammortamento dei beni immateriali). - 1. Le quote di ammortamento del
costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti
industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in
misura non superiore a un terzo del costo; quelle relative al costo dei marchi
d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri
diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla
legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del
bilancio sono deducibili in misura non superiore a un ventesimo del valore
stesso.
4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 102».
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito
il testo del comma 521 della L. 266/2005 - Legge Finanziaria 2006: "All'articolo
103, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "un ventesimo" sono sostituite dalle
seguenti: "un diciottesimo"."
Art. 5-ter.
Durata del contratto di leasing immobiliare
(( 1. All'articolo 102, comma 7, primo periodo, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le parole da: «a otto anni» fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: «alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita'
esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e
comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso
ha per oggetto beni immobili».
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione relativamente ai
contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 7 dell'art. 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi», cosi' come modificato dalla presente legge:
«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa
a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento
finanziario e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai
criteri di contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice e' ammessa la
deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non
sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita'
esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e
comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso
ha per oggetto beni immobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel
limite della meta', la predetta durata minima dei contratti ai fini della
deducibilita' dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la
misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma
3».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 102 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica:
«1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per
l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in
funzione del bene.».
Art. 5-quater.
Modifica all'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(( 1. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio, la
perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio,
nonche' le perdite relative ai due periodi d'imposta successivi, sono
computabili in diminuzione, anche in deroga al limite temporale previsto dal
comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a
concorrenza del 50 per cento dei redditi imponibili del periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi.» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 65 (Operazioni sui titoli di Stato). - 1. Ai fini dell'art. 8,
ventinovesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive
modificazioni, i titoli di Stato di cui all'art. 2, comma 1, della legge 26
novembre 1993, n. 483, possono essere concambiati con effetto dal 30 dicembre
2002 con altri titoli di Stato per un ammontare di pari valore di mercato,
previa intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca
d'Italia. Modalita' e termini dell'operazione sono disciplinati con apposita
convenzione.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio, la
perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto con
cambio, nonche' le perdite relative ai due periodi d'imposta successivi, sono
computabili in diminuzione, anche in deroga al limite temporale previsto dal
comma 1 dell'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a
concorrenza del 50 per cento dei redditi imponibili del periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi.
3. A copertura della minusvalenza di cui al comma 2, la Banca d'Italia puo'
utilizzare, in esenzione d'imposta, i Fondi costituiti con la rivalutazione
dell'oro, per le quote accertate al 1° gennaio 1999 e ancora esistenti alla data
del concambio. Il costo fiscalmente riconosciuto dell'oro e' pari al valore
iscritto in bilancio, al netto del relativo conto rivalutazione che residua dopo
il concambio.
4. E' abrogata la lettera b) del comma 1 dell'art. 104 del citato testo unico.».
Art. 5-quinquies.
Indeducibilita' di minusvalenze su dividendi non tassati
(( 1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo ii comma
3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni,
quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti
di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non
imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze
negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d),
e i relativi costi.
«3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle
azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei
trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per
l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate
nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle minusvalenze e alle
differenze negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006.
3. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1,
di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri
titoli negoziati, anche a seguito di piu' operazioni, in mercati regolamentati
italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il
contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al
fine di consentire l'accertamento della conformita' delle relative operazioni
alle disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle
comunicazioni, nonche' le procedure e i termini delle stesse. In caso di
comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza e la differenza
negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili.
4. Ai fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive relativi al periodo di imposta che ha
inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006, gli acconti sono calcolati assumendo
come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo
conto delle disposizioni del presente articolo )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 109 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante «Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi», cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali
le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente,
concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi,
le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia
ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di
acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e
per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica
l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale.
Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprieta'. La locazione con
clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti e'
assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le
spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di
locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi
periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la
differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota
determinata in conformita' al piano di ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a
formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 101 sulle azioni, quote e
strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui
all'art. 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei
dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il
realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i
ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e
d), e i relativi costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni,
quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui
alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'art. 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate
nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis.».
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e
nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo
all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili
internazionali. Sono tuttavia deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la
deduzione e' stata rinviata in conformita' alle precedenti norme della presente
sezione che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per
disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le
altre rettifiche di valore, gli accantonamenti e le differenze
tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'art. 102, comma 7, e la somma
degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi
passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono
deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e' indicato
il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei
fondi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili
d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si
riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui
l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva
legale, e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza
degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti
rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte
differite correlato agli importi dedotti. L'ammontare dell'eccedenza e' ridotto
degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore
relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonche' delle riserve di
patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla
formazione del reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e
gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico
concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in
cui risultano da elementi certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi,
tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se
e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi
o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in
quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi
di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non
computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 96.
Le plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del
periodo precedente.
6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di
cui al comma 3 dell'art. 96 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi,
fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri
componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini
del rapporto previsto dal predetto art. 96, non si tiene conto di un ammontare
corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
7. In deroga al comma 1, gli interessi di mora concorrono alla formazione del
reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del
diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'art. 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'art. 44, per
la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti
allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari
sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di
cui all'art. 2554 del codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi».
- Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 reca «Riforma dell'imposizione
sul reddito delle societa', a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n.
80.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2003, n. 291, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi»:
«Art. 37-bis (Disposizioni antielusive). - 1. Sono inopponibili
all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati
tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o
divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte
o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti
mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte
determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per
effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito
del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti
operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni
ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle
formate con utili;
b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad oggetto il trasferimento o
il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante
disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime
fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le
classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui
all'art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
f-bis) cessioni di beni effettuate tra i soggetti ammessi al regime della
tassazione di gruppo di cui all'art. 117 del testo unico delle imposte sui
redditi;
f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-quater, qualora detti
pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente
da uno o piu' soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea.
4. L'avviso di accertamento e' emanato, a pena di nullita', previa richiesta al
contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per
iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta nella
quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1
e 2.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 42, l'avviso d'accertamento deve
essere specificamente motivato, a pena di nullita', in relazione alle
giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte
devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni
di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei
tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai
relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi
precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei
comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti
soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e'
divenuto definitivo o e' stato definito mediante adesione o conciliazione
giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti
dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali
procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi,
limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive
altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate
qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti
elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare
istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio,
descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di
cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinate le modalita' per l'applicazione del presente comma.»
Art. 5-sexies.
Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione
(( 1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano
per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n.
403, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro
per l'anno 2005.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono
inseriti i seguenti:
«2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di
alimentazione a metano o a GPL puo' essere recuperato, mediante credito
d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
dall'interessato alla filiera di settore, secondo modalita' che verranno
definite con accordo di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e
le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 luglio
2003, n. 183.
2-ter. il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla
comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta
non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del
rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
3. Il Ministero delle attivita' produttive, raggiunto il limite dell'80 per
cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella Gazzetta
Ufficiale indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a
promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro delle attivita' produttive, emanato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le
modalita' di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter
dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del
presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni
di euro per l'anno 2005, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti
dal presente decreto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio )).
Riferimenti normatvi:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a
completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»:
«Art. 29 (Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della
rottamazione di analoghi beni usati).
- 1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione
finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione
un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1987 o che nel periodo
di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione
e' riconosciuto un contributo statale fino a lire unmilionecinquecentomila per i
veicoli di cilindrata fino a 1.300 centimetri cubici e fino a lire due milioni
per i veicoli di cilindrata superiore, sempre che sia praticato dal venditore
uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo e' corrisposto
dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio 1997 e il
30 settembre 1997 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e
dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:
a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto
promiscuo, di cui all'art. 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza;
b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura o un autoveicolo
per trasporto promiscuo, di cui all'art. 54, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che sia intestato, da data
anteriore al 30 giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo
o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo,
ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al
soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato
e' destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato
e del contributo statale di cui al comma precedente.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore
ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere
direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al
pubblico registro automobilistico.
3-bis. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in
circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente
autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza,
della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al
venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di
imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro
dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene
richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di
proprieta' e per i successivi.
5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata
emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano
la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o
del certificato di proprieta' del veicolo usato; in caso di loro mancanza, copia
dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e
originale del certificato di proprieta' rilasciato dal pubblico registro
automobilistico;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera
b).
5-bis. Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per l'annotazione nel
pubblico registro automobilistico della cessazione dalla circolazione dei
veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 1987 ed
intestati a persone fisiche, non e' dovuta l'imposta di bollo e gli emolumenti
in favore dell'Automobile club d'Italia sono a carico del bilancio dello Stato,
se la richiesta della formalita' e' presentata nel periodo compreso fra la data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 31
dicembre 1998. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalita' di corresponsione di
detti emolumenti. Per conseguire i benefici indicati nel primo periodo, il
richiedente la formalita' deve espressamente dichiarare, nel relativo modello,
di non fruire del contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa
dichiarazione i predetti benefici sono revocati di diritto.
6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni di
attuazione del presente articolo.
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato
per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
il predetto importo e' iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati
capitoli dell'entrata.
8. Con provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, gli eventuali
miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999
dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite
realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno,
in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione
dell'accantonamento di cui al comma 7».
- Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 luglio 2003, 183, reca
«Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n.
209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella
preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento della
direttiva 98/72/CE.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2000, n. 155.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca «Interventi urgenti per il
sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi
dell'Amministrazione giudiziaria». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio
1993, n. 168.
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 reca «Istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote
e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali». Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
«approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
Art. 6.
Banche ed assicurazioni
1. Al1'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si tiene conto delle
svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti effettuati ai sensi
dell'articolo 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173.
2. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3 le parole:
«in misura pari al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari
al 60 per cento».
3. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:
«0,60 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per
cento».
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina dei tributi locali, cosi' come modificato dalla presente legge»:
«1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile e' determinata dalla
differenza tra la somma: a) dei premi e degli altri proventi tecnici, b) dei
proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri
investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di
rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonche' da profitti sul
realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma, c) delle
provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione, d)
degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione, e) degli
oneri di gestione degli investimenti, degli interessi passivi, delle rettifiche
di valore su investimenti non durevoli, nonche' delle perdite sul realizzo di
investimenti mobiliari non durevoli nonche' delle perdite sul realizzo di
investimenti mobiliari non durevoli, f) delle variazioni delle riserve tecniche
obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri
tecnici, g) dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali, h) delle altre
spese amministrative. Non si tiene conto delle svalutazioni, delle riprese di
valore e degli accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 16, comma 9, ultimo
periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.».
- Si riporta il comma 3 dell'art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
recante «approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», cosi' come
modificato dalla presente legge: «3. La variazione della riserva sinistri
relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile
alla componente di lungo periodo, e' deducibile nell'esercizio in misura pari al
60 per cento dell'importo iscritto in bilancio; l'eccedenza e' deducibile in
quote costanti nei nove esercizi successivi. E' considerato componente di lungo
periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri».
- Si riporta il comma 3 dell'art. 106 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al suddetto D.P.R.:
«3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo
non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di
erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a
Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle
esportazioni italiane o delle attivita' ad esse collegate, sono deducibili in
ciascun esercizio nel limite dello 0,40 per cento del valore dei crediti
risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni
dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,40
per cento e' deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini
del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei
crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle
svalutazioni e' inferiore al limite dello 0,40 per cento, sono ammessi in
deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli
accantonamenti non sono piu' deducibili quando il loro ammontare complessivo ha
raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine
dell'esercizio».
Art. 6-bis.
Tassa sui contratti di borsa
(( 1. Le societa' di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa
sui contratti di borsa in modo virtuale con le modalita' da stabilirsi con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze )).
Art. 6-ter.
Disposizioni concernenti l'ANAS S.p.a.
(( 1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1-bis e' abrogato;
b) al comma 1-quater, nel primo periodo, le parole: «alla somma del valore netto
della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del» sono
sostituite dalla seguente: «al» e il secondo periodo e' soppresso;
c) al comma 1-quinquies, le parole: «La riscossione delle entrate derivanti
dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS S.p.a., ai sensi del
comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«Sono di competenza dell'ANAS S.p.a. le entrate derivanti dall'utilizzazione dei
beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente
proprietario in virtu' della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione»;
d) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche tenendo conto
delle diverse caratteristiche economiche e tecniche della rete stradale, nonche'
i relativi contratti di servizio»;
e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. L'ANAS S.p.a., in
conformita' con l'atto di indirizzo adottato, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'
subconcedere ad una o piu' societa' da essa costituite i compiti ad essa
affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a talune tratte stradali o
autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo. La
societa' subconcessionarie, cui saranno trasferite le
pertinenti organizzazioni aziendali, saranno tenute nei confronti dell'ANAS
S.p.a. agli stessi obblighi e condizioni assunti dall'ANAS S.p.a. nei confronti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i medesimi compiti,
restando l'ANAS S.p.a., comunque responsabile del loro adempimento nei confronti
del Ministero concedente»;
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le azioni sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
2. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti
funzioni:
a) programmazione decennale degli interventi di progressivo miglioramento,
adeguamento e implementazione della rete delle strade e autostrade statali,
della relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori;
b) programmazione triennale attuativa della lettera a);
c) individuazione delle misure di carattere generale di miglioramento della
sicurezza del traffico e della segnaletica.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'atto di indirizzo di
cui al comma 4, puo' prevedere di esercitare tali funzioni avvalendosi del
supporto delle strutture appartenenti all'ANAS S.p.a. In tale caso l'ANAS S.p.a.
conferisce ad una societa' da essa costituita il ramo d'azienda relativo alle
attivita' di cui al comma 2. Contestualmente al conferimento, le azioni di tale
societa' sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle
finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Le attivita' di questa societa' sono
svolte sulla base di un contratto di servizio stipulato con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari. Ai corrispettivi
previsti nel contratto di servizio si fa fronte tramite una corrispondente
riduzione dei trasferimenti all'ANAS S.p.a.
[4. Con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le tratte stradali ed autostradali di cui al comma 1,
lettera e), sono disciplinate le modalita' con cui l'ANAS S.p.a. procede alla
gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di
maggioranza, delle societa' subconcessionarie di cui al medesimo comma 1,
lettera e), delle tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi reali o
virtuali. Con il medesimo atto di indirizzo sono individuate le modalita' di
gestione e dell'eventuale trasferimento, anche a societa' all'uopo costituita,
delle partecipazioni gia' possedute dall'ANAS S.p.a. in societa' concessionarie
autostradali, ivi comprese le modalita' di designazione degli organi sociali in
sede di costituzione delle nuove societa' di cui al comma 1, lettera e).
5. Lo Stato definanzia per un importo pari agli introiti netti derivanti dalle
cessioni di cui al comma 4 i trasferimenti attualmente previsti per l'ANAS
S.p.a. ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze )).](*)
(*) Nota: Commi abrogati
dall'art. 1, c. 1024 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 recante
«Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento
della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (ANAS). - 1. In attuazione delle disposizioni contenute nel capo III del
titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente
realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente nazionale per le strade ANAS
e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di: «ANAS Societa'
per azioni - anche ANAS» con effetto dalla data dell'assemblea di cui al comma
7.
1-bis. (Comma abrogato).
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS S.p.a., con
proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte,
l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS S.p.a. medesima e in essere al
31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalita' di erogazione
dello stesso.
1-quater. L'ANAS S.p.a. e' autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto
patrimoniale, un fondo speciale di importo pari al valore dei residui passivi
dovuto all'ANAS S.p.a. di cui al comma 1-ter. E' escluso dal Fondo il valore
delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attivita' della stessa
societa' e gia' trasferite in proprieta' all'Ente dall'art. 3, commi da 115 a
119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete autostradale e stradale
nazionale.
1-quinquies. Sono di competenza dell'ANAS S.p.a. le entrate derivanti
dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti
ed i poteri dell'ente proprietario in virtu' della concessione di cui al comma
2, la cui riscossione e' effettuata con le modalita' previste dal capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS S.p.a.
e l'Agenzia delle entrate.
1-sexies.
2. All'ANAS S.p.a. sono attribuiti con concessione ai sensi dell'art. 14 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata «concessione», i compiti di cui
all'art. 2, comma 1, lettere da a) a g), nonche' l), del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143. L'ANAS S.p.a. approva i progetti di cui al decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS S.p.a. approva i progetti dei
lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di
tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. La concessione e' assentita entro il 31 dicembre 2002 dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti
finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 e' stabilita nella
convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:
a) le modalita' di esercizio da parte del concedente dei poteri di vigilanza e
di indirizzo sull'attivita' del concessionario;
b) le modalita', ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a terzi da
parte di ANAS S.p.a., per gestione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento
delle strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove strade ed
autostrade statali;
c) le modalita' per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per
l'espletamento dei compiti affidati in concessione, e per la copertura degli
oneri a carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti esercitati
fino alla trasformazione;
d) la durata della concessione, comunque, non superiore a trenta anni.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato lo schema dello statuto
di ANAS S.p.a. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli
aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine, e' approvato lo schema
della convenzione di concessione. Con le medesime modalita' sono approvate le
eventuali successive modifiche dello statuto o della convenzione di concessione
anche tenendo conto delle diverse caratteristiche economico e tecniche della
rete stradale, nonche' i relativi contratti di servizio.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il
capitale sociale di ANAS S.p.a., in base al netto patrimoniale risultante
dall'ultimo bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono designati uno o piu' soggetti di
adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del
patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il
consiglio di amministrazione della societa' determina il valore definitivo del
capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa
e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei
criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342
5-bis. L'ANAS S.p.a., in conformita' con l'atto di indirizzo adottato, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' subconcedere ad una o piu' societa' da essa
costituite i compiti ad essa affidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a talune
tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o
figurativo. La societa' subconcessionarie, cui saranno trasferite le pertinenti
organizzazioni aziendali, saranno tenute nei confronti dell'ANAS S.p.a. agli
stessi obblighi e condizioni assunti dall'ANAS S.p.a. nei confronti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i medesimi compiti, restando
l'ANAS S.p.a., comunque responsabile del loro adempimento nei confronti del
Ministero concedente;
6. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che
esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali
previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene
convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente nazionale per le strade - ANAS,
entro trenta giorni dalla emanazione dei decreti di cui al comma 4.
8. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo
degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti
dalle vigenti disposizioni.
9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'Ente nazionale per
le strade - ANAS al momento della trasformazione prosegue con ANAS S.p.a. e
continua ad essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.
10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in societa'
per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all'art. 19 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'art. 4, comma
4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalita' previste
dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. L'ANAS S.p.a. puo' avvalersi del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
12. In via transitoria, sono confermati per la medesima durata della carica
attualmente ricoperta, quali componenti del primo consiglio di amministrazione e
del primo collegio sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del collegio
dei revisori dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Sono assicurate per le
attivita' oggetto di concessione ad ANAS S.p.a. le risorse gia' assegnate
all'Ente nazionale per le strade - ANAS. Fino alla efficacia della concessione
di cui al comma 2 l'ANAS S.p.a. continua nell'adempimento di tutti i compiti e
le funzioni attribuiti all'Ente nazionale per le strade - ANAS utilizzando le
risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa si applicano le norme ed i
provvedimenti pertinenti il predetto Ente. L'ANAS S.p.a. succede nei rapporti
attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Ogni riferimento
all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o provvedimenti, deve intendersi
effettuato all'ANAS S.p.a.
12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere
alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono da intendere a
tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' per l'ammortamento del debito.».
Art. 7.
Immobili di proprieta' delle imprese
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 90, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione
ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la
realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti
superiore al reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e'
determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale
riduzione»;
b) nell'articolo 144, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per
i redditi derivanti da immobili locati non relativi all'impresa si applicano
comunque le disposizioni dell'articolo 90, comma 1, ultimo periodo».
(( 1-bis. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7
dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso
che gli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2,
secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali costituiscono
un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di
attivita' commerciale, qualora siano locati a terzi, non si intendono destinati
a struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati
allo svolgimento di attivita' d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato
testo unico )).
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente
articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
(( 2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle
attivita' indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura
eventualmente commerciale delle stesse )).
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante
«Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 90 di cui al suddetto decreto del
Presidente della Repubblica, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e'
diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare
determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili
situati nel territorio dello Stato e a norma dell'art. 70 per quelli situati
all'estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari,
dei terreni derivanti dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art.
32, pur se nei limiti ivi stabiliti. In caso di immobili locati, qualora il
canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15
per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed
effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario
dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in misura pari a quella del
canone di locazione al netto di tale riduzione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 144 di cui al suddetto decreto del
Presidente della Repubblica, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli
enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in
base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano.
Si applicano, se nel presente capo non e' diversamente stabilito, le
disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie. Per i
redditi derivanti da immobili locati non relativi all'impresa si applicano
comunque le disposizioni dell'art. 90, comma 1, ultimo periodo.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001)»:
«7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo
periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il
credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il
costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta
successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi,
ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero
destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto
all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in
cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa
categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo
il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i
costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le
disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma e'
versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi
dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 43 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al gia' menzionato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
«2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili
utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese
commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se
non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto
nell'art. 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui
all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'art. 95 per il medesimo periodo
temporale ivi indicato.».
- Si riporta il testo dell'art. 55 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al gia' menzionato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 55 (Redditi d'impresa). - 1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano
dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si
intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle
attivita' indicate nell'art. 2195 del codice civile, e delle attivita' indicate
alle lettere b) e
c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non
organizzate in forma d'impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate in forma
d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195
del codice civile;
b) i redditi derivanti dall'attivita' di sfruttamento di miniere, cave,
torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attivita'
agricole di cui all'art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice nonche' alle stabili
organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attivita' di impresa.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle
attivita' commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le
attivita' indicate nel presente articolo.».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera i) dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante «Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:
«1. Sono esenti dall'imposta:
a), b), c), d), e), f), g), h) (omissis);
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati
esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche'
delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n.
222.».
Art. 7-bis.
Disposizioni in materia di unita' immobiliari degli enti previdenziali
(( 1. Sono estesi i diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di
prezzo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli
occupanti delle unita' immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali
di cui al medesimo decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in
vigore del medesimo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare
avvenuta entro la stessa data, purche¨ essi risultino in possesso dei requisiti
previsti dalla vigente normativa sulle assegnazioni degli alloggi di enti
pubblici e provvedano al pagamento dell'indennita' di occupazione, nella misura
equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di
inizio dell'occupazione, ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il
medesimo periodo, nonche¨ alla rinunzia ai giudizi eventualmente pendenti. 2.
Gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati a definire bonariamente
la posizione debitoria dei conduttori degli immobili ad uso abitativo di cui al
comma 1, maturata al 30 dicembre 2004, purche¨ detti conduttori, previa formale
rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in un'unica soluzione
e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle
scritture contabili a titolo di morosita' locativa per canone ed oneri
accessori.
3. Sono esclusi dal dispositivo del presente articolo i soggetti la cui condotta
integri ipotesi di reato diverse dalla descritta occupazione abusiva.» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410:
«Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). -
1. I beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 possono essere trasferiti a
titolo oneroso alle societa' costituite ai sensi del comma 1 dell'art. 2 con uno
o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L'inclusione nei decreti
produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti
sono determinati:
a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a titolo definitivo a fronte
del trasferimento dei beni immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale
residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le societa'
realizzano per finanziare il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione
di cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei portatori dei
titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela
dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle
condizioni dell'operazione;
c) l'immissione delle societa' nel possesso dei beni immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da
regolarsi in via convenzionale con criteri di remunerativita';
e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili
trasferiti.
1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza
di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono
adottati di concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato di
particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali.
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 i
gestori degli stessi, individuati ai sensi del comma 1, lettera d), sono
responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per l'adeguamento dei beni
alla normativa vigente.
3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a
mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto disposto dai
commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio dell'opzione sono determinate con i
decreti di cui al comma 1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8
dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. Le medesime
agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle unita' ad uso residenziale
trasferite alle societa' costituite ai sensi del comma 1 dell'art. 2.
3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma
individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le
modalita' di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti di
cui al comma 1.
4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, con reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le
modalita' previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni, inferiore a 19.000 euro, al rinnovo del contratto di locazione
per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto
successiva al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al
comma 1 dell'art. 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto
alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti
ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del reddito familiare
complessivo lordo, determinato con le modalita' indicate nel periodo precedente,
e' pari a 22.000 euro. Nei casi previsti dai primi due periodi del presente
comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente
rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del
comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni
decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unita' immobiliare alle
societa' di cui al comma 1 dell'art. 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di
locazione se fosse stato rinnovato. Per le unita' immobiliari occupate da
conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi
soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea
retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e' consentita l'alienazione della sola nuda proprieta', quando essi abbiano
esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento
al solo diritto di usufrutto.
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale, delle unita' immobiliari ad uso diverso
da quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei terreni, solo per
il caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio
dell'opzione. Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge
ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso diverso da quello
residenziale puo' essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata
degli immobili. La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in
cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a
condizioni specificatamente riferite a tale unita'. Il diritto di prelazione
sussiste anche se la vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla
vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l'esercizio
del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari.
6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei terreni sono riconosciuti se
essi sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre
che non sia stata accertata l'irregolarita' dell'affitto o della locazione. Sono
inoltre riconosciuti i diritti dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non
siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo
familiare nel comune di residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano
anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del conduttore con lui
conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in caso di
eliminazione del servizio di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita' immobiliari e' determinato
in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a
riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita' immobiliari
aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le unita' immobiliari liberi ovvero
i terreni e le unita' immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non
hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita al
miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche
sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di
prelazione di cui al comma.
7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello
residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione
all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia
conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unita' facenti
parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto e' quello risultante
all'esito della procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di esercizio
del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i
decreti di cui al comma 1.
8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso residenziale, escluse
quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che
acquistano in forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse unita'
immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili e'
altresi' confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti
in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di
mandato collettivo unita' immobiliari ad uso residenziale che rappresentano
almeno l'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile, al
netto di quelle libere. Per i medesimi immobili e' concesso, in favore dei
conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno
il 50 per cento, ma meno dell'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al
primo periodo fino a un massimo dell'8 per cento. Le modalita' di applicazione
degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di mercato degli stessi
immobili liberi, diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto agli affittuari il
diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e nei termini
di cui al comma 3 del presente articolo. Agli affittuari coltivatori diretti o
imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e'
concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a
quelle previste dal presente comma e determinate con i decreti di cui al comma
1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere
all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001,
approvato dalla Commissione europea con decisione comunitaria n. SG (2001)
D/288933 del 3 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate
attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste
dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'art. 7 della legge 14
agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie
per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina previste dalla
legge 6 agosto 1954, n. 604.
9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e
unita' immobiliare, nonche' l'espletamento, ove necessario, delle attivita'
inerenti l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della
documentazione ad essi relativa, possono essere affidati all'Agenzia del
territorio e a societa' aventi particolare esperienza nel settore immobiliare,
individuate con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate
dai decreti di cui al comma 1.
10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei programmi
straordinari di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, che non sono stati aggiudicati alla data del 31
ottobre 2001, sono alienati con le modalita' di cui al presente decreto.
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da quelli di cui
al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono
alienati con le modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non si
applica ai beni immobili ad uso prevalentemente strumentale. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali emana direttive agli enti previdenziali
pubblici per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e' corrisposto agli enti
previdenziali titolari dei beni medesimi. Le relative disponibilita' sono
acquisite al bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati
intestati all'ente venditore; sulle giacenze e' riconosciuto un interesse annuo
al tasso fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E'
abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La
copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali
pubblici vincolati a costituirle e' realizzata anche utilizzando il
corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi di cui all'art. 4.
Viene estesa all'INPDAI la facolta' di accesso alla Tesoreria centrale dello
Stato per anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle gestioni
previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della legge 12 agosto
1974, n. 370, nonche' dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Agenzia del territorio,
sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano comunque di pregio gli
immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati
nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Agenzia del territorio, che si
trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia.
14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili ad uso residenziale non
di pregio ai sensi del comma 13 acquistati per effetto dell'esercizio del
diritto di opzione e del diritto di prelazione prima che siano trascorsi cinque
anni dalla data dell'acquisto.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero dell'economia e delle
finanze convoca una o piu' conferenze di servizi o promuove accordi di programma
per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili
individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti
i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento
di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del
ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati.
16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1 produce gli effetti previsti
dall'art. 2644 del codice civile in favore della societa' beneficiaria del
trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni immobili
trasferiti ai sensi del comma 1, non si applica al trasferimento ivi previsto e
puo' essere esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da parte
delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite non
sono soggetti alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto dal comma 113
dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di
prelazione degli enti locali territoriali, e dall'art. 19 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 2001, n.
136, concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di
beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici
territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi
acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto nel
terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali
che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a
finalita' istituzionali degli enti stessi.
17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica
agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unita' immobiliari
residenziali poste in vendita ai sensi dell'art. 3 che risultano libere ovvero
per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei
conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma
4, ai fini dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti soggetti. Ai
fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli
altri enti pubblici territoriali possono costituire societa' per azioni, anche
con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di
evidenza pubblica.
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei
documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita'
urbanistica-edilizia e fiscale. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni
trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore delle
societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni
ad esse trasferiti e dei canoni di affitto o locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti, le societa' sono
esonerate dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti
relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e
fiscale. La garanzia per vizi e per evizione e' a carico dello Stato ovvero
dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore delle
societa'. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 59, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, si applicano alle rivendite da parte delle societa' di tutti i
beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi
alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla
meta'. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione
di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi
disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori detti onorari sono
ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita,
provvederanno a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di
voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2
dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano
state gia' eseguite.
20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26
settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo
e alle altre condizioni indicati nell'offerta. Le unita' immobiliari, escluse
quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori,
in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volonta' di
acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla
normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta' di
acquisto. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di
prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e' confermato limitatamente ad
acquisti di sole unita' immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino
almeno l'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile, al
netto di quelle libere.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 16
febbraio 1996, n. 104 recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 3,
comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335.»:
«1. Il presente decreto legislativo, in attuazione delle norme di cui all'art.
3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplina l'attivita' in campo
immobiliare degli enti previdenziali di natura pubblica elencati al numero 1
della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed altresi' di quelli di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e di enti previdenziali
pubblici successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione dei beni,
alle forme del trasferimento della proprieta' degli stessi e alle forme di
realizzazione di nuovi investimenti immobiliari secondo principi di trasparenza,
economicita' e congruita' di valutazione economica.».
Art. 7-ter.
Privatizzazione di enti e aziende delle regioni
(( 1. All'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto
ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla
legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai
precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle
societa' di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni.» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 115 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante «testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 115 (Trasformazione delle aziende speciali in societa' per azioni). - 1. I
comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale,
trasformare le aziende speciali in societa' di capitali, di cui possono restare
azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla
trasformazione. Il capitale iniziale di tali societa' e' determinato dalla
deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione
delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e
comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la
costituzione delle societa' medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto
conferito e' imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le
denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie.
Le societa' conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle
aziende originarie.
2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente, ferma
l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e
2330-bis del codice civile.
3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti,
entro tre mesi dalla costituzione delle societa', gli amministratori devono
richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione
giurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343, primo comma, del codice
civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i
sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato
le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi,
aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di
conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle
societa' sono inalienabili.
4. Le societa' di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini
dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
5. [Le partecipazioni nelle societa' di cui al comma 1 possono essere alienate
anche ai fini e con le modalita' di cui all'art. 116].
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende
speciali alle societa' di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali,
dirette e indirette, statali e regionali.
7. La deliberazione di cui al comma 1 puo' anche prevedere la scissione
dell'azienda speciale e la destinazione a societa' di nuova costituzione di un
ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonche' agli
articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla
trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale
l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla
societa' hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto
a bilancio della relativa quota di capitale.
7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario
e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione
regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.
Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle societa' di
capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni.».
Art. 7-quater.
Rappresentanza presso gli uffici dell'amministrazione
(( 1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, dopo le parole: «nell'elenco previsto dal terzo comma» sono
inserite le seguenti: «ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1,
lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante «Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.», cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 63 (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti). - Presso gli uffici
finanziari il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore generale o
speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma.
La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata.
L'autenticazione non e' necessaria quando la procura e' conferita al coniuge o a
parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone
giuridiche. Quando la procura e' conferita a persone iscritte in albi
professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma ovvero ai soggetti indicati
nell'art. 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545 e' data facolta' agli stessi rappresentanti di autenticare la
sottoscrizione. Il Ministero delle finanze puo' autorizzare all'esercizio
dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli
impiegati delle carriere dirigenziale direttiva e di concetto
dell'amministrazione finanziaria nonche' gli ufficiali e i sottufficiali della
guardia di finanza collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo
servizio.
L'autorizzazione puo' essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato.
Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie
delle commissioni tributarie le relative variazioni.
A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla guardia di
finanza, ancorche' iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel
precedente comma, e' vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto
d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli
uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie.
Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in
violazione del presente articolo e' punito con la multa da lire cinquantamila a
lire cinquecentomila».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545 recante «Ordinamento degli organi speciali di
giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413»:
«1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:
a) i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, e
gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;
b) i dipendenti civili dello Stato, o di altre amministrazioni pubbliche in
servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui
almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza
o in economia e commercio o altra equipollente;
c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio
permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;
d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali
ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;
e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualita' di ragionieri o
periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di
terzi, attivita' nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;
f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei
conti o dei revisori contabili, ed hanno svolto almeno cinque anni di attivita';
g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie
giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno
cinque anni attivita' di insegnamento;
h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 5;
i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio;
l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei
periti edili, dei periti industriali, dei dottori in agraria, degli agronomi e
dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive
professioni.».
Art. 7-quinquies.
Competenza sull'assistenza fiscale e norme di coordinamento
(( 1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.
139, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) l'assistenza fiscale
nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di
impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241». 2. All'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ai
commi 3 e 4 le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»
sono soppresse )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 28 giugno
2005, n. 139 recante «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n.
34», cosi' come modificato dalla presente legge:
«4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo e' riconosciuta
competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attivita':
a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della
documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni,
persone fisiche o giuridiche diverse dalle societa' di capitali;
b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli
ulteriori adempimenti tributari;
c) rilascio dei visti di conformita', asseverazione ai fini degli studi di
settore e certificazione tributaria, nonche' esecuzione di ogni altra attivita'
di attestazione prevista da leggi fiscali;
d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo
contabile nonche', sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi art.
2409-bis del codice civile;
e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono
contributi dallo Stato, regioni, province, comuni ed enti da essi controllati o
partecipati;
f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e
documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni.
f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di
reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'art. 34, comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
- Si riportano i testi dei commi 3 e 4 dell'art. 78 (Disposizioni di
coordinamento) del gia' citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, cosi'
come modificati dalla presente legge:
«3. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti
contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti agli
iscritti negli Albi dei "dottori commercialisti" ed agli iscritti negli Albi dei
"ragionieri e periti commerciali".
4. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai Consigli locali e nazionali
"dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili" contenuti nelle
disposizioni vigenti, si intendono riferiti, nell'ambito delle rispettive
competenze, ai Consigli territoriali e nazionali dei dottori commercialisti e ai
Consigli territoriali e nazionali dei ragionieri e periti commerciali.».
Art. 7-sexies.
Asseverazione degli studi di settore
(( 1. Nell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma
3-bis, e' inserito il seguente: «3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi
o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere
attestate le cause che giustificano la non congruita' dei ricavi o compensi
dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi.
Possono essere attestate, altresi', le cause che giustificano un'incoerenza
rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione
e' rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere
a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei
centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 32,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dai dipendenti e
funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di
cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546.».
2. Nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
31 maggio 1999, n. 164, il comma 2 e' abrogato )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 recante
«Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema
tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche'
disposizioni varie di carattere finanziario», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di
accertamento). - 1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui
all'art. 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei
confronti dei contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con le
modalita' di cui al presente articolo.
2. Nei confronti degli esercenti attivita' d'impresa in regime di contabilita'
ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni,
la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi
d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare,
l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di
settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con
riferimento agli stessi periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova
applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attivita' d'impresa in
regime di contabilita' ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono
significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica,
finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di
cui al comma 7.
3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei
contribuenti in regime di contabilita' ordinaria, anche per effetto di opzione,
l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto
ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilita'
della contabilita' ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarita'
delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi
direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570.
3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio, prima della notifica
dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi
dell'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla
base degli studi di settore, possono essere attestate le cause che giustificano
la non congruita' dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti
dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresi', le
cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati
dai predetti studi. Tale attestazione e' rilasciata, su richiesta dei
contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria
abilitati all'assistenza tecnica di cui all'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano nei
confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma
1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all'art. 50, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di
settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non puo', comunque, essere
superiore a 10 miliardi di lire. Le citate disposizioni non si applicano,
altresi', ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attivita' nel periodo
d'imposta ovvero che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attivita'.
5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o
compensi, determinato sulla base dei predetti studi di settore, si applica,
tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra
l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti all'applicazione
degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto
dell'adeguamento di cui all'art. 2 del regolamento recante disposizioni
concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non
rilevano ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi
dell'art. 331 del codice di procedura penale.
7. Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita una commissione di
esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto anche conto delle segnalazioni
delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La
commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di
settore, esprime un parere in merito alla idoneita' degli studi stessi a
rappresentare la realta' cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso per
l'attivita' consultiva dei componenti della commissione.
8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti
criteri e modalita' di annotazione separata dei componenti negativi e positivi
di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti
dei soggetti che esercitano piu' attivita'.
9. Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136, legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono disciplinati i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di
settore, anche in deroga al comma 10 del presente articolo ed al comma 125
dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996.
10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di cui al comma 1 non
possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella
dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello
derivante dall'applicazione degli studi di settore; in tal caso, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ma non e'
dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non
annotati, ivi previsto. Per il medesimo periodo di imposta, ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto, l'adeguamento al volume d'affari risultante
dall'applicazione degli studi di settore puo' essere operato, senza applicazione
di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro
il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; i maggiori
corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
11. Nell'art. 62-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, sono soppresse le parole: ", con particolare riferimento agli acquisti di
beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e
sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attivita' lavorativa, ai beni
strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e ad altri elementi
significativi in relazione all'attivita' esercitata".
12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche' ogni altra attivita' di
studio e ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in concessione,
ad una societa' a partecipazione pubblica. Essa e' costituita sotto forma di
societa' per azioni di cui il Ministero delle finanze detiene una quota di
capitale sociale non inferiore al 51 per cento. Dall'applicazione del presente
comma non potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico del
bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette spese
aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2 miliardi alla quale si
provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 recante «Regolamento
recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte
sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.»:
«3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica
mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati
della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei
periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed
esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza
o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art.
32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze
etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e
pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni»:
«1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati "Centri", possono
essere costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno
dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale con
riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli
appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti
dalla camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture organizzate in
almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa
delega della propria associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od
organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno
cinquantamila aderenti;
e) sostituti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente
almeno cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti
ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 recante «Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413»:
«2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie,
se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i procuratori legali,
i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Sono altresi'
abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se
iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le
materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed
assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute
medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori
in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le materie concernenti
l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i
compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, la consistenza,
il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della
rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i
tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane. In attesa dell'adeguamento alle
direttive comunitarie in materia di esercizio di attivita' di consulenza
tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresi', abilitati
alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le
direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'art. 63, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i
soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti
tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente
alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi
locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonche' i dipendenti delle
associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente
alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le
imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della
relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo.
Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni
tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano
iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per
territorio, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 recante «Regolamento recante norme per
l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per
i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Asseverazione). - 1. Gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore per le singole attivita'
esercitate, oggetto dell'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono individuati con decreto
direttoriale del Dipartimento delle entrate di approvazione dei modelli di
dichiarazione.
2. (Comma abrogato).».
Titolo IV
PREVIDENZA E SANITA' ULTERIORI INTERVENTI
Art. 8.
Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche
complementari e al Fondo per l’erogazione del TFR(*)
1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1ş gennaio 2008, č riconosciuto, in funzione compensativa, l’esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell’allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L’esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternitŕ e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l’esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’importo differenziale č trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’INPS medesimo. L’onere derivante dal presente comma č valutato in 414 milioni di euro per l’anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
(*) N.d.R.: Articolo cosě sostituito dall'art. 1, c. 766 della L. n.
296/2006 (Finanziaria
2007)
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 100, lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti
dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo'
destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di
un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo
scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli
istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del
Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge
14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra
finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un
massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'art. 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire
300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui
all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337):
«Art. 17 (Entrate riscosse mediante ruolo). - 1. Salvo quanto previsto dal comma
2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato,
anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici,
anche previdenziali, esclusi quelli economici.
2. Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la
riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche
autonome, dei comuni e degli altri enti locali.
3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate
gia' riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione
coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per
azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza
pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la
societa' interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e
l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'art. 2,
primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate
competente in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio della
societa' che l'ha richiesta».
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88
(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
«Art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la
disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la
cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per
l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per
l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni
familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed
operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui
all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei
lavoratori extracomunitari istituito dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle
pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di
"Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai
preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attivita' e le passivita' ed
eroga le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppresso il Fondo
per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di
navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941
e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale, come da bilancio
consuntivo della gestione del predetto fondo, e' contabilizzata nella gestione
dei trattamenti familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per ciascuna forma di
previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina
del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica):
«Art. 2 (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto"
con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del
medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120
del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai
sensi dell'art. 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la
pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il
caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito,
ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato
preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il
pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei
relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente
corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'art.
101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma
precedente puo' essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o
dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione
del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda
puo' essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato
passivo, di cui all'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero,
ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di
lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di
lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati
membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato
sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia
abitualmente svolto la sua attivita' in Italia.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura
parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il
pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreche', a seguito
dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito
relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto
o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia,
esegue il pagamento del trattamento insoluto.
6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la
risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano
intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente
articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta
dell'interessato. Il fondo e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi
aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai
sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso
pagate.
8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una contabilita' separata
nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, e'
alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per
cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo
si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione
dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le
disponibilita' del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate
al di fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al fine di
assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva puo' essere
modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il
consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio
consuntivo del fondo medesimo.
9. Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'art. 4, primo
comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione,
nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari
all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonche' dei dati
relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed
all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano
altresi' le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 del
predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al
rapporto di lavoro domestico.
10. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto e' gestito, rispettivamente,
dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni
Amendola" e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845
(legge-quadro in materia di formazione professionale):
«Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per favorire l'accesso al
Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli
organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione
fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione e' fissata in lire
100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di
un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per l'anno 1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote
contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo
1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114,
e modificato dall'art. 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi
dell'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura pari allo
0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contribuitivo di cui
al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme
dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di
ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione
della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente
infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al
Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'art. 8
della decisione del consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1°
febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE 20 dicembre 1977.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente legge:
«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la
consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati al
comma 1, entro il 30 giugno 2006.».
- Si riporta il testo del comma 255 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)]:
«255. Agli enti non commerciali di cui all'art. 41, comma 7, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede
operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica
la sospensione dei termini di cui all'art. 4 del citato decreto-legge n. 245 del
2002 fino al 31 dicembre 2005 nonche', per i versamenti non eseguiti a questa
ultima data, compresi i sostituti di imposta, l'art. 3, comma 2, e l'art. 4,
comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004,
n. 3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004».
- Si riporta il testo dei commi da 3 a 6 dell'art. 11 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
«3. E' istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli
Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficolta' con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di
euro per l'anno 2005.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Le attivita' di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al comma
3 sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera sulla base degli indirizzi
formulati dalle amministrazioni competenti. Le amministrazioni competenti si
avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a. per la valutazione ed attuazione dei citati
interventi senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
6. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono dettati i criteri e le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione,
alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma
8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al
finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al
predetto Fondo».
Art. 8-bis.
Incremento dei livelli occupazionali
(( 1. Al fine di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva
dell'incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate
dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio
2004 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a
tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili,
individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e' erogato
un contributo complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2006, ripartito
proporzionalmente tra i comuni interessati, finalizzato alla proroga per il
citato anno 2006 dei rapporti di lavoro a tempo determinato in atto. I
conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al
presente comma, nonche¨, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel
rispetto della normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione
del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati
certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono
esclusi i comuni che abbiano gia' goduto di analogo beneficio. Al relativo onere
si provvede nel limite di 18 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sul Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, provvede al reintegro di pari importo, per l'anno 2006, del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Limitatamente al periodo necessario all'integrazione del Fondo per l'occupazione
da parte del CIPE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
a rideterminare gli interventi posti a carico del Fondo
per l'occupazione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»)).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali):
«Art. 3 (Obiettivo n. 1). - 1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni
corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unita' territoriali
statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato
sulla base degli standard del potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai
dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo 1999,
e' inferiore al 75% della media comunitaria.
Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria,
Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia l'obiettivo n. 1 concerne le
regioni corrispondenti al livello NUTS II il cui prodotto interno lordo (PIL)
pro capite, misurato in base alla parita' del potere d'acquisto e calcolato con
riferimento ai dati comunitari degli anni 1997-1998-1999 sia inferiore al 75%
della media comunitaria al momento della conclusione dei negoziati di adesione.
Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi
d'oltremare, Azzorre, Madera e isole Canarie), tutte al di sotto della soglia
del 75% e le zone rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n. 6
dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, durante il
periodo 1995-1999.
2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo 1, primo e secondo comma,
stabilisce l'elenco delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, salvo il
disposto dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4, secondo comma.
Tale elenco e' valido per sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per la
Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta,
la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia tale elenco e' valido dalla data di
adesione sino al 31 dicembre 2006».
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 reca «Integrazioni e modifiche
della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2,
della legge 17 maggio 1999, n. 144» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
aprile 2000, n. 82).
- Per il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 vedasi in nota
all'art. 8.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)]:
«1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30
giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate
dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo
autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato
1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di
650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005».
Art. 9.
Potenziamento di strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario
1. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata
gestione delle risorse programmate nell'ambito del livello di finanziamento cui
concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, nonche¨ il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario,
a decorrere dal biennio economico 2006-2007, per le regioni al cui finanziamento
concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce
obbligo ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005,
(( pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005 )), la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio
delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei
contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale (SSN) e degli accordi collettivi nazionali per il personale
convenzionato con il SSN, nell'ambito del proprio territorio, quantificati sulla
base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione
da' evidenza di tale accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di
cui al decreto del Ministro della sanita' in data 16 febbraio 2001, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001, e al
decreto del Ministro della sanita' in data 28 maggio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001. Qualora dai dati del monitoraggio
trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di
accompagnamento del conto economico, di cui all'articolo 6 dell'Intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale
accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.
2. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione
delle risorse programmate nell'ambito del livello di finanziamento cui concorre
lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, nonche¨ il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, per
l'anno 2005, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto
della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato, secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla
conseguente Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, la costituzione di
accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli
oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali ((
dell'area della dirigenza medico-veterinaria, dell'area della dirigenza dei
ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo )) e del
personale del comparto del SSN, biennio economico 2004-2005, nell'ambito del
proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti
dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione da' evidenza di tale
accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui ai citati decreti
in data 16 febbraio 2001 e 28 maggio 2001. Qualora dai dati del monitoraggio
trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di
accompagnamento del conto economico, di cui all'articolo 6 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale
accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.
Riferimenti normativi:
- Si riportano i testi dei commi 164 e 173 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005)]:
«164. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello
complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento
concorre lo Stato, e' determinato in 88.195 milioni di euro per l'anno 2005,
89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007.
I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per
ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello
Stato per l'ospedale "Bambino Gesu'". Lo Stato, in deroga a quanto stabilito
dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei
disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal
fine e' autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000
milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al
ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti dal
finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesu'". Le predette disponibilita'
finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni.».
«173. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da
quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di cui all'accordo
Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del
7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a
decorrere dal 2005, e' subordinato alla stipula di una specifica intesa tra
Stato e regioni ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:
a) gli adempimenti gia' previsti dalla vigente legislazione;
b) i casi nei quali debbano essere previste modalita' di affiancamento dei
rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze ai
fini di una migliore definizione delle misure da adottare;
c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria
nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;
d) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di
garantire l'effettivita' del processo di razionalizzazione delle reti
strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con
particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per
lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno, nonche' alla realizzazione degli interventi
previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale
dell'aggiornamento del personale sanitario, coerentemente con il Piano sanitario
nazionale;
e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di
quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore,
secondo modalita' che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non
sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati
previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali
costi di personale di competenza di precedenti esercizi;
f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di
programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle
proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere
universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede
di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica
trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorieta'
dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si
prospettassero situazioni di squilibrio, nonche' l'ipotesi di decadenza del
direttore generale».
- Si riporta il testo dell'art. 6 dell'Intesa Stato-regioni (Intesa, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art.
1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) del 23 marzo 2005:
«Art. 6 (Obbligo di garantire l'equilibrio economico finanziario). - 1. Con
riferimento a quanto previsto sub f) dall'art. 1, comma 173, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le regioni si impegnano a rispettare l'obbligo in capo
alle stesse di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con
gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche,
l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo
complesso, con riferimento alle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere,
aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari e gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia in sede di preventivo
annuale, che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale
della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche e a rispettare l'obbligo dell'adozione di misure -
compresa la disposizione per la decadenza dei direttori generali delle aziende
unita' sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie,
ivi compresi i policlinici universitari e gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico - per la riconduzione in equilibrio della gestione, ove si
prospettassero situazioni di squilibrio, fermo restando quanto disposto dal
comma 174 dell'art. 1 della richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, ove
necessario, quanto disposto dal comma 180 del medesimo articolo. Limitatamente
all'anno 2005, nelle more del perfezionamento del procedimento attuativo
dell'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, i bilanci regionali
fanno riferimento alle risorse indicate nella delibera CIPE di riparto del
fabbisogno 2005, commisurate al 99% dell'importo attribuito alle singole
regioni, salvo eventuali modifiche derivanti dall'applicazione dell'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 56/2000, secondo quanto disposto dall'art. 4 del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, nella
legge 1° marzo 2005, n. 26.
2. A tal fine le regioni:
provvedono alla verifica trimestrale del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione, coerentemente con l'obiettivo
sull'indebitamento delle Amministrazioni pubbliche, assegnati in sede di
bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento. Conseguentemente i
direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,
delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici
universitari, e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono
tenuti a presentare per via informatica alla regione, al Ministero dell'economia
e delle finanze, al Ministero della salute, ogni tre mesi, una certificazione di
accompagnamento del Conto economico trimestrale, in ordine alla coerenza con gli
obiettivi sopra indicati. In caso di certificazione di non coerenza con i
predetti obiettivi, i direttori generali delle aziende sanitarie, aziende
ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i Policlinici
universitari, e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono
tenuti contestualmente a presentare un piano, con le misure idonee a ricondurre
la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati. La certificazione di non
coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco delle
assunzioni del personale dell'azienda e dell'affidamento di incarichi esterni
per consulenze non a carattere sanitario per l'esercizio in corso. La
riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere
assicurata entro il 30 settembre qualora la situazione di disequilibrio sia
stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre
qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o
quarto trimestre; in caso contrario la regione dichiara la decadenza dei
direttori generali. Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario
assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili
con gli obiettivi, i direttori generali devono ottenere preventiva
autorizzazione dalla giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti contingibili
ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico
servizio per i quali le aziende danno comunicazione alla giunta regionale entro
i successivi quindici giorni. La decadenza opera, in particolare, nei seguenti
casi:
a) mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale di cui
sopra, nei termini stabiliti dalla regione;
b) mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla
regione;
c) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al
30 settembre ovvero al 31 dicembre, come sopra stabilito;
adottano i provvedimenti per definire l'obbligo per le aziende sanitarie,
aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i
policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico ad effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi
economico-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico per
l'anno di riferimento.
3. Le informazioni contabili riportate nella verifica trimestrale devono in ogni
caso corrispondere alle informazioni contabili periodicamente inviate al Sistema
Informativo Sanitario attraverso i modelli CE ed SP contenuti nel decreto
ministeriale 16 febbraio 2001 e nel decreto ministeriale 28 maggio 2001.».
Art. 10
Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidita' civile e
certificazione di regolarita' contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari.
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra
nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidita'
civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap e disabilita', gia' di competenza
del Ministero dell'economia e delle finanze. (( Resta ferma la
partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in
rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili,
dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza dei sordomuti )).
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni
trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da
trasferire.
3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento
giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non
economici, in cui il personale trasferito dovra' confluire. A seguito del
trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni
organiche del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono
trasferite all'I.N.P.S.
4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in
materia processuale, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in
vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte
dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero
dell'economia e delle finanze e' assunta, ai sensi del predetto art. 42, comma
1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da
avvocati dipendenti dall'I.N.P.S.
6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle
funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in
materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap e
disabilita', nonche¨ le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi
devono essere notificati anche all'I.N.P.S. La notifica va effettuata sia presso
gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali
dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma
l'I.N.P.S. e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di
procedura civile e, limitatamente al giudizio di primo grado, e' rappresentato e
difeso direttamente da propri dipendenti.
7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i
settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarita' contributiva
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 42 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici):
«1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidita'
civile, la cecita' civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilita' ai fini
del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al
Ministero dell'economia e delle finanze. La notifica va effettuata sia presso
gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le competenti Direzioni provinciali dei
servizi vari del Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell'economia e
delle finanze e' litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 del codice di
procedura civile e puo' essere difeso, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, da
propri funzionari ovvero, in base ad apposite convenzioni stipulate con
l'I.N.P.S. e con l'INAIL, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti. Nei casi in cui il giudice
nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste un componente delle
Commissioni mediche di verifica indicato dal Direttore della Direzione
Provinciale su richiesta, formulata a pena di nullita', del consulente nominato
dal giudice. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel secondo
comma dell'art. 194 del codice di procedura civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
(Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato):
«Art. 11. Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione
giudiziale, nonche' le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di
giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od
innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato
presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorita'
giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del Ministro
competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati
presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorita'
giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le
notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la
competente Avvocatura dello Stato a pena di nullita' da pronunciarsi anche d'ufficio.».
- Si riporta il testo dell'art. 102 del codice di procedura civile:
«Art. 102 (Litisconsorzio necessario). - Se la decisione non puo' pronunciarsi
che in confronto di piu' parti, queste debbono agire o essere convenute nello
stesso processo [codice civile 67, 184, 247, 248, 704, 1010, 1012, 2733, 2738,
2900; codice di procedura civile 784]. Se questo e' promosso da alcune o contro
alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio
[codice di procedura civile 268, 331, 354] in un termine perentorio da lui
stabilito [codice di procedura civile 307].».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266
(Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti
di lavoro a tempo parziale):
«Art. 2 (Norme in materia di appalti pubblici). - 1. Le imprese che risultano
affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione
appaltante la certificazione relativa alla regolarita' contributiva a pena di
revoca dell'affidamento.
1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle
imprese che gestiscono servizi e attivita' in convenzione o concessione con
l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della
concessione stessa.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'I.N.P.S. e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento
unico di regolarita' contributiva.
3. All'art. 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2006.».
Art. 10-bis.
Efficienza delle amministrazioni pubbliche
(( 1. In considerazione delle disposizioni di legge rivolte al
contenimento delle spese per incarichi e rapporti di collaborazione da parte
delle pubbliche amministrazioni e al fine di assicurare trasparenza ed efficacia
all'attivita' amministrativa, anche tramite l'attivazione di un numero verde per
la segnalazione, da parte dei cittadini, di ritardi o inadempienze, all'articolo
60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in
particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di
collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, l'ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'ispettorato,
inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o
pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o inadempienze delle
amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, puo' richiedere chiarimenti e
riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di
rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli
accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono
obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilita' e
delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per
l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni,
hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le
condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le
irregolarita' riscontrate».
2. Al fine di garantire il rafforzamento delle attivita' di semplificazione
delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi
dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonche¨ delle
attivita' connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli
34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a
quattro anni, di un contingente di personale di 30 unita'.
3. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo temporaneo
dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186, gia' in posizione di disponibilita' ai sensi dell'articolo 101 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con
invarianza del trattamento economico complessivo. L'utilizzo temporaneo cessa
nel caso di conferimento di incarico ai segretari da parte di un comune o di una
provincia.
4. Le modalita' di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di
cui al comma 3 e di trasferimento delle relative risorse sono disciplinate con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneita' su tutto il territorio
nazionale dell'attivita' di rilevazione statistica, l'ISTAT e' autorizzato a
costituire una societa' di rilevazione statistica con la partecipazione di
regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica. La societa' di rilevazione statistica nazionale puo'
avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di
collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l'ISTAT e le
amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti alla societa' puo'
transitare in questa per trasferimento di attivita' ai sensi dell'articolo 31
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con apposito regolamento, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione ed il
funzionamento della societa' . I contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT
in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione
statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato, possono essere
prorogati fino alla costituzione della societa' di cui al presente comma e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007(*). I relativi oneri continuano ad essere
posti a carico del bilancio dell'Istituto.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito, senza oneri
aggiuntivi a carico dello Stato, un apposito Comitato per il riordino e
l'accorpamento degli uffici e delle sedi della Organizzazione delle Nazioni
Unite (ONU) presenti in Italia.
7. Il Comitato di cui al comma 6, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, e' composto da cinque esperti, scelti tra professori
universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello
Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici
anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni
pubbliche ed esperti di elevata professionalita'. Il Comitato si avvale del
supporto tecnico del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. Il Comitato di cui al comma 6, previa individuazione dei criteri cui
attenersi nella valutazione dei progetti e nell'individuazione delle modalita'
con cui procedere alle operazioni necessarie, provvede all'istruttoria dei
progetti presentati finalizzati a realizzare l'accorpamento in un'unica sede,
sita nell'area della provincia di Roma, degli uffici e delle sedi dell'ONU
presenti in Italia.
9. All'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il comma 8 e' sostituito dal
seguente: «8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e
all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e' elevato ad euro
5.000 e puo' essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT
sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente della Corte dei conti».
10. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
639 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si
interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel
merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalita'
di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l'ammontare degli
onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere
di congruita' dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di
rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza.» )).
(*) Nota: Termine cosě prorogato
dall'art. 1, c. 535 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2006)
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), cosi' come modificato dalla presente legge:
«6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 puo'
partecipare l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette
dipendenze del Ministro per la funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale
di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di finanza, in
posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze,
funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori
ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'ambito di personale di altre
amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale
si applicano l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'art.
56, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. L'ispettorato
svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la
conformita' dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon
andamento, l'efficacia dell'attivita' amministrativa, con particolare
riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, e
l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti
e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro. Per l'esercizio delle
funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli
incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, l'ispettorato si avvale dei dati
comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai
sensi dell'art. 53. L'ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a
segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte
irregolarita', ritardi o inadempienze delle amministrazioni, di cui all'art. 1,
comma 2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali
l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via
telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti
delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai
fini dell'individuazione delle responsabilita' e delle eventuali sanzioni
disciplinari di cui all'art. 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori,
nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno
l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale
della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.».
- Si riporta il testo degli articoli 34 e 34-bis del gia' citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 34 (Gestione del personale in disponibilita). - 1. Il personale in
disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di
sospensione del relativo rapporto di lavoro.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli
enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco,
avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e
della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle
strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui
al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture regionali e
provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di
riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del
personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego,
si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha diritto
all'indennita' di cui all'art. 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista.
La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino
al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo
massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di
lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto
previsto nell'art. 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al
momento del collocamento in disponibilita' sono corrisposti dall'amministrazione
di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la
riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'art. 33 o
collocato in disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla
ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata
impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto
nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa
per effetto del collocamento in disponibilita' restano a disposizione del loro
bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del
personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, relative al collocamento in disponibilita' presso gli enti che hanno
dichiarato il dissesto.».
«Articolo 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita' del personale). - 1. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, con esclusione delle
amministrazioni previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale,
sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3, l'area, il
livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso
nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita'
richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le
strutture regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3, provvedono, entro
quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianita' di
iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata
l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni
che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le
informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che
intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto
dall'art. 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione
destinataria iscrive il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione
di bandire il concorso.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di
cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici
nazionali, comprese le universita', e per conoscenza per le altre
amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le
posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi
del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di
diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu' tempestiva ricollocazione del
personale in disponibilita' iscritto nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le
amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in
mobilita' dei medesimi dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 1995, n. 273.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 (Disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica
amministrazione):
«3-ter (Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali). - 1. In
via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i segretari comunali e
provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilita' nell'anno
2002, non ricollocati presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali sino al passaggio in mobilita', nella piena salvaguardia della
posizione giuridica ed economica.
2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall'anno 2003,
sia terminato il quadriennio di disponibilita' si applicano gli articoli 33 e 34
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prima del collocamento in
disponibilita', l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali verifica ai sensi dell'art. 33, comma 7, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 ogni possibilita' di impiego diverso all'interno o
con mobilita' verso altre amministrazioni.
3. Per la mobilita' volontaria dei segretari comunali e provinciali si applica
l'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono abrogati l'art. 18, ad
eccezione del comma 11, e l'art. 19, comma 11, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.»
- Si riporta il testo dell'art. 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 101 (Disponibilita' e mobilita). - 1. Il segretario comunale o provinciale
non confermato, revocato o comunque privo di incarico e' collocato in posizione
di disponibilita' per la durata massima di due anni.
2. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto all'albo ed e' posto a
disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'art. 102 per le attivita'
dell'Agenzia stessa o per l'attivita' di consulenza, nonche' per incarichi di
supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti
alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo
richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il
periodo di disponibilita' al segretario compete il trattamento economico in
godimento in relazione agli incarichi conferiti.
2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale e'
utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra
analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso
previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilita' resta
sospeso.
3. Nel caso di collocamento in disponibilita' per mancato raggiungimento di
risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti
violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il
trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i
compensi percepiti a titolo di indennita' per l'espletamento degli incarichi di
cui al comma 2.
4. Decorsi due anni senza che abbia preso servizio in qualita' di titolare in
altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilita' presso altre
pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed
economica.
4-bis. Le disposizioni di cui all'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai
dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilita' per effetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario
comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilita'
nell'ambito dell'albo di appartenenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 31 del gia' citato decreto legislativo n. 165
del 2001:
«Art. 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita). -
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o
conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o
loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale
che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice
civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui
all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Giudizi di responsabilita). - 1. Prima di emettere l'atto di citazione
in giudizio, il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno
a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica
della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti.
Nello stesso termine il presunto responsabile puo' chiedere di essere sentito
personalmente. Il procuratore regionale emette l'atto di citazione in giudizio
entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
deduzioni da parte del presunto responsabile del danno. Eventuali proroghe di
quest'ultimo termine sono autorizzate dalla sezione giurisdizionale competente,
nella camera di consiglio a tal fine convocata; la mancata autorizzazione
obbliga il procuratore ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre
l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni.
2. Quando ne ricorrano le condizioni, anche contestualmente all'invito di cui al
comma 1, il procuratore regionale puo' chiedere, al presidente della sezione
competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di
beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute,
nei limiti di legge.
3. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede
con decreto motivato e procede contestualmente a:
a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato,
entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;
b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a
trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.
4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 3, il giudice, con ordinanza,
conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con il decreto. Nel caso in
cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 3
sono quadruplicati.
5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima
dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a
sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione
giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il correlativo giudizio di
merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento
all'ufficio del procuratore regionale.
6. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 2, il procuratore
regionale, nelle istruttorie di sua competenza, puo' disporre:
a) l'esibizione di documenti, nonche' ispezioni ed accertamenti diretti presso
le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze
finanziarie a carico dei bilanci pubblici;
b) il sequestro dei documenti;
c) audizioni personali;
d) perizie e consulenze.
7. [Per il pagamento delle parcelle dovute ai consulenti tecnici si applica la
procedura prevista dalla normativa vigente in materia di spese di giustizia].
8. Il limite di somma di cui all'art. 55 del testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e all'art. 49 del
regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e' elevato ad euro 5.000 e puo' essere
aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente della Corte dei conti.».
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
639 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti):
«2-bis. In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal
comma 1 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti
al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di
appartenenza.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135
(Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione):
«1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilita' civile, penale e
amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali
in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con
l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento
che escluda la loro responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di
appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le
amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere
anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva
che accerti la responsabilita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di procedura civile: «Art. 91
(Condanna alle spese). - Il giudice, con la sentenza che chiude il processo
davanti a lui [c.p.c. 277], condanna la parte soccombente al rimborso delle
spese a favore dell'altra parte [c.p.c. 97, 306, 385, 391, 449, 633, n. 2] e ne
liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa [c.p.c. 54]. Eguale
provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza [c.p.c.
49].
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla
stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo [c.p.c.
474] e del precetto [c.p.c. 480] sono liquidate dall'ufficiale
giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le
forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene
il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.».
Art. 10-ter.
Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia S.p.a. ad ISA S.p.a.
(( 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, Sviluppo Italia S.p.a. trasferisce
all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., senza alcun costo o
spesa, ad eccezione dei costi notarili a carico di ISA S.p.a, ed in coerenza con
le risultanze della «Relazione dell'anno 2004 sullo stato di attuazione dei
progetti approvati», predisposta ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto
2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, il
seguente patrimonio:
a) credito risultante dal finanziamento ad ISA S.p.a. erogato da Sviluppo Italia
S.p.a. il 4 aprile 2005, pari a euro 200.000.000;
b) partecipazioni acquisite ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19
dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, e dell'articolo 23 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, al netto dei fondi rettificativi e comprensive di
ogni e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;
c) crediti derivanti da finanziamenti erogati ai sensi delle medesime
disposizioni di cui alla lettera b) al netto dei fondi rettificativi e
comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del
trasferimento;
d) disponibilita' liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla
lettera b) per un importo pari a euro 50.000.000;
e) debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai sensi
dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con il relativo residuo
beneficio del rimborso da parte dello Stato.
Sono altresi' trasferiti ad ISA S.p.a.:
a) gli impegni assunti nei confronti di terzi, ivi compresi quelli conseguenti a
deliberazioni adottate ed ancora in fase di attuazione, nello svolgimento delle
attivita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e
dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ed ogni altro e qualsiasi
diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;
b) le competenze relative agli interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90
del 4 agosto 2000.
3. Resta a carico di ISA S.p.a l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10,
comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
4. La quota di partecipazione di Sviluppo Italia S.p.a in ISA S.p.a. e'
trasferita al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'importo di
euro 240.000. Al relativo onere si provvede per l'anno 2005 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo.
5. Sviluppo Italia S.p.a. e' autorizzata ad iscrivere nelle proprie scritture
contabili patrimoniali esclusivamente i decrementi conseguenti al trasferimento
delle poste patrimoniali di cui al comma 1.
6. ISA S.p.a. iscrivera' nelle proprie scritture contabili le poste
patrimoniali, di cui al comma 1, trasferite al valore di libro come iscritte in
Sviluppo Italia S.p.a. al momento del trasferimento apponendo una riserva
speciale di natura patrimoniale esente da imposte e tasse, senza vincoli di
utilizzo.
7. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposte
dirette ed indirette e da tasse, in base a quanto disposto dall'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.
8. Gli interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, ed alla legge 7
agosto 1997, n. 266, possono accedere alle risorse del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni dettate
dall'articolo 66, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002 e secondo i criteri stabiliti dal CIPE.(*)
9. All'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:
«relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e
successive modificazioni, nonche¨ quelle» sono soppresse.
10. All'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei predetti limiti e per un importo
massimo di 560.000 euro, il commissario ad acta opera anche attraverso
specifiche convenzioni con l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA)
S.p.a., per l'attivita' inerente la prosecuzione degli interventi relativi al
progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la
valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di cui alla delibera CIPE n. 132
del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre
1999».
11. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 132 e' sostituito dal seguente: «132. L'Istituto per lo sviluppo
agroalimentare (ISA) S.p.a., nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle
partecipazioni azionarie e di erogazioni di finanziamenti a societa' ed
organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, puo' definire condizioni compatibili con i principi di
economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali, tra l'altro, gli
altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di
mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le
azioni o le quote sociali acquisite»;
b) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti: «132-bis. ISA S.p.a., con le
medesime modalita' di cui al comma 132, partecipa ad iniziative promosse da
societa', enti, fiere ed altri organismi allo scopo di predisporre studi,
ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali
dei prodotti agricoli ed agroindustriali. 132-ter. Per le finalita' di cui ai
commi 132 e 132-bis, ISA S.p.a. si avvale dei propri fondi eventualmente
integrati con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal CIPE».
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio )).
(*) N.d.R.: Le parole: "in attuazione delle disposizioni dettate dall'art.
66, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002 e" sono state inserite dalla L.
266/2005 - Legge finanziaria 2006
- Si riporta il titolo della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000. «Delibera
Num. 090 Delibera quadro su criteri e modalita' degli interventi ex RIBS S.p.a.
- di Sviluppo Italia S.p.a..» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
ottobre 2000).
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n.
700, e successive modificazioni (Norme per il risanamento, la ristrutturazione e
lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero):
«Art. 2. - Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sara'
costituita la societa' «Interventi a sostegno del settore agro industriale -
RIBS - S.p.a.», con sede in Roma e con capitale di lire un miliardo, ripartito
in 1.000 azioni del valore nominale di un milione ciascuna. Il capitale e'
sottoscritto per 950 azioni dal Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e per la quota restante dall'EFIM.
La RIBS S.p.a. ha per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero,
secondo le direttive del CIPE, al fine di promuovere il risanamento, la
riorganizzazione e il riordinamento produttivo e commerciale. A tal fine:
a) promuovere la costituzione di societa' con imprese, consorzi di imprese,
produttori agricoli anche associati, cooperative e loro consorzi, enti pubblici
anche territoriali, enti pubblici economici o societa' da questi partecipate,
gruppi composti da imprenditori anche associati e da enti o organismi pubblici o
privati;
b) partecipa al capitale di societa' gia' costituite ed operanti nel settore;
c) eroga finanziamenti agevolati a favore delle societa' ed organismi di cui
alle precedenti lettere a) e b).
Il Fondo sottoscrive gli ulteriori aumenti di capitale necessari per
l'attuazione dei piani specifici di cui al precedente art. 1.
La RIBS S.p.a. e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da
sei membri, dei quali il presidente e' nominato dal Ministro dell'agricoltura e
delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, mentre i restanti membri sono nominati, rispettivamente, dal
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dal Ministro del bilancio e della programmazione
economica e dall'EFIM.
Per l'attuazione di un programma di ricerca sperimentazione e divulgazione nel
settore bieticolo-saccarifero, e' autorizzata la spesa di lire un miliardo da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per l'anno 1984.
Il programma, sul quale saranno sentite le regioni, dovra' essere conforme agli
obiettivi indicati dal piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre
1977, n. 984, e dal piano bieticolo e saccarifero.
Il collegio sindacale e' nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste ed e' costituito da un magistrato amministrativo, che lo presiede,
da due rappresentanti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un
rappresentante del Ministro del tesoro e da un rappresentante del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Due dei sindaci devono essere
scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Non si fa
luogo a nomina di supplenti.».
«Art. 3. - Gli interventi della RIBS S.p.a. devono esaurirsi nel termine massimo
di cinque anni dall'adozione dei singoli piani specifici di cui al precedente
art. 1. La RIBS S.p.a., nel consociarsi con i soggetti o nel partecipare al
capitale di societa' ai sensi del precedente art. 2, secondo comma, stipula
appositi accordi con i quali si stabilisce che le azioni o quote sociali nelle
societa' partecipate vengono acquisite dalla stessa RIBS S.p.a. al loro valore
nominale e che gli altri soci si impegnano a riscattare al valore nominale, alla
fine del periodo di intervento ed in ogni caso nel termine massimo di cui al
comma precedente, le azioni o le quote sociali di cui la RIBS S.p.a. e'
titolare.
La RIBS S.p.a. e' tenuta a promuovere la liquidazione di quelle societa' che nei
due esercizi finanziari anteriori alla scadenza del suo periodo di intervento
abbiano registrato perdite, in ciascun esercizio, in misura superiore ad un
terzo del capitale sociale.
Allo scioglimento o alla messa in liquidazione della RIBS S.p.a., il relativo
patrimonio viene devoluto allo Stato.».
«Art. 4. - I mutui di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 12
agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11
ottobre 1983, n. 546, da ammortizzarsi entro il termine massimo di cinque anni
dalla erogazione, sono assistiti da privilegio speciale sul prodotto conferito
di cui alla legge 5 dicembre 1972, n. 848, sul prodotto trasformato e sulle
attrezzature dell'impresa mutuataria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266
(Interventi urgenti per l'economia):
«Art. 23. (Norme concernenti la RIBS S.p.a.). - 1. Nel quadro dell'intervento
per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli e zootecnici, la RIBS Spa, in attuazione degli indirizzi
approvati dal CIPE e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro per le
politiche agricole di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone e
approva i programmi ed i progetti specifici di intervento, comprensivi degli
aspetti occupazionali, con l'indicazione dei relativi fabbisogni finanziari.
2. Il Ministro per le politiche agricole sottopone all'approvazione del CIPE una
delibera quadro contenente la determinazione dei criteri e delle modalita' di
intervento della RIBS Spa, ai fini della sua comunicazione alla Commissione
delle Comunita' europee, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.
3. Il Ministero per le politiche agricole verifica la rispondenza dei programmi
e dei progetti ai suddetti criteri, indirizzi e direttive, anche sulla base di
apposite schede di valutazione predisposte dalla RIBS Spa. La verifica deve
avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione del programma o del progetto, che
divengono esecutivi, una volta decorso tale termine.
4. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, le
parole «Risanamento agro industriale zuccheri» sono sostituite dalle seguenti:
«Interventi a sostegno del settore agro-industriale». Al quarto comma del
medesimo art. 2, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei».
5. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, il comma 5
dell'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48 e il comma 8 dell'articolo 2
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423
(Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e
zootecnico):
«Art. 2 (Interventi integrativi). - 1. Per gli interventi previsti dall'articolo
23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' concesso un contributo quindicennale di
lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 1998, quale concorso dello Stato a
fronte degli oneri di ammortamento per capitale e interessi derivanti dalla
contrazione di operazioni finanziarie che la RIBS Spa e' autorizzata ad
effettuare. Ciascuna annualita' e' trasferita alla RIBS Spa entro il 31 gennaio
di ogni anno; per l'anno 1998 si provvede entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e
2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
per le politiche agricole.».
- Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 10 del gia' citato
decreto-legge n. 35 del 2005:
«Art. 10. (Disposizioni in materia di agricoltura). - 1. All'art. 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c) le cooperative e
loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi
della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti
prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o
previa manipolazione o trasformazione, nonche' gli enti che provvedono per
legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per
conto dei produttori soci.»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che il
cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.»;
d) il comma 10 e' abrogato;
e) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai
soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta
nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 442.».
2. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite
dalle seguenti: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono
sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per
ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite
dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro».
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre
2005, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono rideterminate le percentuali di compensazione
applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a
20 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le
nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con effetto dal 1° gennaio 2006, in
misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006 rispettando in ogni caso per ciascuna categoria delle
accise di cui al comma 2 i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel
medesimo comma 2.
5. All'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole:
«contratti di filiera», sono inserite le seguenti: «e di distretto».
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per
l'attivazione di contratti di distretto di cui al comma 5, prevedendo anche la
possibilita' di partecipazione attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari
di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.
7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 512, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e'
soppresso.
8. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5 dopo le parole: «dal presente articolo», sono inserite le
seguenti: «, nonche' di quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma
512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Le garanzie prestate ai
sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato
secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione
della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta
garanzia e' elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.».
9. Il Fondo per il risparmio idrico ed energetico, di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 settembre 2003, n. 268, e' soppresso. Le disponibilita' finanziarie accertate
alla data di entrata in vigore del presente decreto sul Fondo per lo sviluppo
della meccanizzazione dell'agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n.
910, gia' destinate al Fondo per il risparmio idrico ed energetico, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente trasferite all'ISMEA
per le finalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102.
10. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed
agroalimentari italiani il Ministero delle politiche agricole e forestali
promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai
mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari. Il
Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale, per l'attuazione del
programma di cui al presente comma, della societa' «Buonitalia» S.p.a., di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. A tale
fine e' destinata, per l'anno 2005, quota parte, nel limite di 50 milioni di
euro, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, comma 42, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, con riferimento all'attuazione degli interventi di cui
alla delibera CIPE n. 90/2000 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, e successive modificazioni. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' e le
procedure per l'attuazione del presente comma, ivi inclusa l'individuazione
delle risorse effettivamente disponibili da destinare allo scopo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57):
«Art. 36 (Disposizioni finanziarie). - 1. Agli oneri derivanti dal presente
decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e
in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per
l'articolo 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per l'articolo 3, lire 12 miliardi a
decorrere dal 2002 per l'articolo 8, lire 56 milioni per l'articolo 9, lire
7,824 miliardi per l'articolo 10, si provvede:
a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata
dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata - ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del gia' citato decreto
legislativo n. 228 del 2001:
«2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli
ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente
ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9
gennaio 1999, n. 1 (Riordino degli enti e delle societa' di promozione e
istituzione della societa' «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«2. Le operazioni previste dal presente decreto, comprese quelle di acquisizione
e di conferimento di partecipazioni detenute dallo Stato o da societa' da esso
controllate, nonche' le operazioni di ristrutturazione societaria preordinate
all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, anche complementari e
strumentali, sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse.».
- Si riporta il testo degli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
«Art. 60 (Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo) - 1. Gli
stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
presente legge nonche' le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese
di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli
interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente
alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle
disponibilita' assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di
regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa
allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse
di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
presente legge, e' effettuata in relazione rispettivamente allo stato di
attuazione degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in
merito alle singole misure di incentivazione e alla finalita' di accelerazione
della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le
amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle
disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi
candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e
il cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi finanziabili sono
attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma
quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno
prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca,
acqua e rischio idrogeologico.
2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in
base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di
intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi
effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato
complessivo di impiego delle risorse assegnate.
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un apposito fondo
in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di
cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le
disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali,
contratti d'area e contratti di programma, nonche' le risorse che gli siano
allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le economie
derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati,
nonche' quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n.
266.
Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale,
di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le
iniziative e le attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di
spesa di cui al fondo istituito dal presente comma, gravano su detto fondo. A
tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e' destinato
alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita'
culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti
i criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione della quota
percentuale di cui al precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni
infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere previsto il
rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 145, comma 21, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie
dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza
tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attivita'
produttive e' autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni
a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del. CIPE 17 marzo 2000,
n. 31 e Del. CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il
Ministero delle attivita' produttive e' altresi' autorizzato, aggiornando le
condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con
gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle
attivita' previste dalle stesse convenzioni.».
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree).
- 1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree
sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di
cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse
disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e
sociale di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di
euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni
di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle
disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE
adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle
risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate
a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata
legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre
disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei
criteri e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n.
448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia
complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e semplicita', sulla base dei
risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione
economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di
spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della
Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al
fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2
dell'articolo 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma,
ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio
periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di
attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE
approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in
corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il
Ministro per gli affari regionali in qualita' di presidente della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in
rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al
Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti
Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, anche
con riferimento all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unita'
previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle
agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' quelle
di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono
utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive per la copertura degli oneri
statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali
e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese
nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, oltre che per gli
interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite
del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti
di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota
pari all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n.
1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del
Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita'
europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. - 12. (Omissis).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse
agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle
agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e
c), del trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di
penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche
aree territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta sulle spese
documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese
pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli
aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola «de minimis»
di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il
CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei
conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base
6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta' di
presentazione e le modalita' delle relative istanze. I soggetti che intendano
avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza
all'Agenzia elle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale
accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora
l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato
decade dal diritto al contributo e non puo' presentare una nuova istanza nei
dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 27 maggio 2001, n. 122
(Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore agricolo e forestale), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Societa' di forestazione controllate dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Trasferimento di risorse finanziarie
alla regione Calabria). - 1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'art.
21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7
aprile 1995, n. 104, relativo al trasferimento alle regioni dei contratti in
essere delle societa' di forestazione gia' controllate dalla societa'
Finanziaria agricola meridionale (FINAM) spa in liquidazione, e' fissato in tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Qualora le regioni territorialmente competenti non subentrino nei rapporti
contrattuali di cui al comma 1 entro il termine perentorio indicato al medesimo
comma 1, i liquidatori delle societa' di forestazione, nominati i
sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni, procedono agli atti necessari per l'estinzione di tutti i
rapporti giuridici facenti capo alle societa', anche mediante cessione a terzi
dei rapporti contrattuali.
3. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare con l'accordo di
programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della
manutenzione del territorio, della forestazione e difesa del suolo sottoscritto
nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e regione
Calabria, stipulata il 19 ottobre 1999, previa approvazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella riunione del 29
settembre 1999, e' autorizzata, in aggiunta alle risorse gia' disponibili, a
carico del bilancio della regione Calabria, e alle risorse trasferite a carico
del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per l'anno 2001.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2001 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata
dalla Tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato e
connesse unita' di ricerca forestale di Roma-Casalotti e aziende sperimentali di
Mezzi, Cesurni e Ovile, nonche' l'azienda di San Giovanni Arcimusa, gia'
concessi in comodato nell'ambito della liquidazione dell'Ente nazionale per la
cellulosa e per la carta e della Societa' agricola e forestale per le piante da
cellulosa e da carte - SAF S.p.a. al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero delle
politiche agricole e forestali per essere utilizzati nell'ambito della riforma
degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Fino all'attuazione di tale
riforma al personale addetto alle strutture devolute al Ministero delle
politiche agricole e forestali si applicano le disposizioni dell'articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337. Qualora le regioni nel cui
territorio sono situati ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, gli altri beni patrimoniali non
occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
sono devoluti a titolo gratuito alle regioni medesime per essere destinati ad
attivita' di ricerca e sperimentazione agraria ed all'adempimento dei loro fini
istituzionali in materia di forestazione, agricoltura e tutela ambientale.
6. Il termine di cui al comma 26 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e' ulteriormente prorogato di tre mesi.
7. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale
promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei
prodotti agricoli tipici, approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6
agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 189 alla Gazzetta Ufficiale
n. 255 del 29 ottobre 1999, e' autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per
ciascuno degli anni 2001 e 2002.
7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il commissario
ad acta per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104, puo' operare, anche attraverso specifiche convenzioni con l'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di produzioni
agricole colpite da crisi di mercato, anche in aree diverse da quelle di cui al
comma 7, purche' classificate come svantaggiate, con possibilita' di destinare
le produzioni ritirate a finalita' di utilita' sociale. Nell'ambito dei predetti
limiti e per un importo massimo di 560.000 euro, il Commissario ad acta opera
anche attraverso specifiche convenzioni con l'Istituto per lo sviluppo
agroalimentare (I.SA.) S.p.A., per l'attivita' inerente la prosecuzione degli
interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del
Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di cui alla
delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
255 del 29 ottobre 1999.
8. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale per gli
interventi di forestazione produttiva e protettiva nelle aree a rischio
idrogeologico della Campania, approvato con la citata deliberazione del CIPE n.
132 del 6 agosto 1999, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno
degli anni 2001 e 2002.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a lire 130 miliardi per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.».
Art. 11.
Totalizzazione dei periodi assicurativi ed integrazione tabella C della legge 30
dicembre 2004, n. 311
1. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esercizio
del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge
23 agosto 2004, n. 243, e' autorizzata la spesa di 160 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2006. (( Gli enti previdenziali interessati provvedono
al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di
esercizio della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e
delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo
strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle
eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si
provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. (Soppresso) )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.
243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza
obbligatoria):
«2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal
titolo V della parte II della Costituzione, si atterra' ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati
contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni;
b) liberalizzare l'eta' pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del
datore di lavoro per il proseguimento dell'attivita' lavorativa qualora il
lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con
l'applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve le
disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le
lavoratrici, e facendo comunque salva la facolta' per il lavoratore, il cui
trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema
contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attivita' lavorativa
fino all'eta' di sessantacinque anni;
c) ampliare progressivamente la possibilita' di totale cumulabilita' tra
pensione di anzianita' e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione
dell'anzianita' contributiva e dell'eta';
d) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della
facolta' di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a due
anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
e) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entita' dei flussi di
finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali,
con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilita',
prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa esplicita volonta' espressa dal lavoratore,
del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo
che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia, le
condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di
previdenza complementare per i quali e' ammessa l'adesione, nonche' sulla
facolta' di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di
fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e
tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che gia' prevedono
l'accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti
previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto
legislativo n. 124 del 1993;
2) l'individuazione di modalita' tacite di conferimento del trattamento di fine
rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture
pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure in base ai
contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, nonche' ai fondi istituiti in base alle lettere c) e
c-bis) dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel caso in
cui il lavoratore non esprima la volonta' di non aderire ad alcuna forma
pensionistica complementare e non abbia esercitato la facolta' di scelta in
favore di una delle forme medesime entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1
e del presente comma, ovvero entro sei mesi dall'assunzione;
3) la possibilita' che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del
datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo
affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso alla quale
egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito
ai sensi del numero 2);
4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e
circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza
complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla
comparabilita' dei costi, alla trasparenza e portabilita', al fine di tutelare
l'adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei vincoli posti
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche;
l'attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma
collettiva ai fondi pensione aperti, nonche' il riconoscimento al lavoratore
dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma pensionistica
all'altra del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in
precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire
anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'eta' pensionabile;
6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il
conferimento dell'incarico di responsabile dei fondi pensione nonche'
l'incentivazione dell'attivita' di eventuali organismi di sorveglianza previsti
nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme
pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di
fine rapporto non altrimenti devolute;
8) l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarita' con i propri iscritti
del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui e'
tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le
modalita' di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle
controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonche' l'eventuale danno
derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;
9) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto, di cui
ai numeri 1) e 2), all'assenza di oneri per le imprese, attraverso
l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilita' di
accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di
equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo
relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine
rapporto;
10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee d'investimento tali da
garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di
fine rapporto;
11) l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in
tema di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' analoghi a quelli
previsti per la previdenza di base;
f) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di
forme di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo
dell'importo al massimo entro un anno dall'inizio dell'erogazione;
g) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di
esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti
collettivi aziendali o di secondo livello;
h) perfezionare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema di vigilanza
sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le
forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento, e
semplificare le procedure amministrative tramite:
1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attivita'
di alta vigilanza mediante l'adozione, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, di direttive generali in materia;
2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme
restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire
disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra
tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di
cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di
disciplinare e di vigilare sulle modalita' di offerta al pubblico di tutti i
predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la
sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare l'adesione
consapevole dei soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di
riconoscimento della personalita' giuridica dei fondi pensione e di approvazione
degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione
delle risorse, prevedendo anche la possibilita' di utilizzare strumenti quale il
silenzio assenso e di escludere l'applicazione di procedure di approvazione
preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta
dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con
riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari delle piccole e
medie imprese, la deducibilita' fiscale della contribuzione alle forme
pensionistiche complementari, collettive e individuali, tramite la fissazione di
limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e
l'applicazione di quello piu' favorevole all'interessato, anche con la
previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli
contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale
nell'esercizio della facolta' di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere
la tassazione dei rendimenti delle attivita' delle forme pensionistiche
rendendone piu' favorevole il trattamento in ragione della finalita'
pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle
prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga
le prestazioni;
l) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute ad
esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate
all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti
sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti
dalle contribuzioni degli iscritti cosi' come nell'esercizio dei diritti legati
alla proprieta' dei titoli in portafoglio;
m) realizzare misure specifiche volte all'emersione del lavoro sommerso di
pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in
materia di emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da lavoro
dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;
n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza, prevedendo
che gli enti previdenziali predispongano, all'interno del bilancio, poste
contabili riferite alle attivita' rispettivamente assistenziali e previdenziali
svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri
finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli
interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica;
o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi
assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilita' di sommare i
periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di
consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di eta' sia al lavoratore che abbia complessivamente
maturato almeno quaranta anni di anzianita' contributiva, indipendentemente
dall'eta' anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo
previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni
di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sara' tenuto
pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole
di calcolo. Tale facolta' e' estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorche'
deceduto prima del compimento dell'eta' pensionabile;
p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente
comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento
di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di
lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto
con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori
e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie
funzionali, tenendo conto delle specificita' dei singoli settori e
dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di
efficienza dell'apparato amministrativo pubblico;
q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, ad esclusione
di quelle degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel calcolo
della pensione, al fine di ottenere, a parita' di anzianita' contributiva e di
retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;
r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa per i
soggetti che presentano situazioni di disabilita' riconosciuta ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' per i
soggetti che assistono familiari conviventi che versano nella predetta
situazione di disabilita';
s) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori
che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianita';
t) prevedere la possibilita', per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando
l'obbligo contributivo nei confronti di tale gestione, l'autorizzazione alla
prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza
obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a
pensione a carico delle predette forme;
u) stabilire, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre
2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a
venticinque volte il valore di cui al secondo periodo, un contributo di
solidarieta' nella misura del 4 per cento, non deducibile dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento e' quello stabilito
dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai
fini in esame, fino all'anno 2007, nella misura stabilita dall'articolo 38,
comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001 e, per gli anni
successivi, in base alle variazioni integrali del costo della vita. All'importo
di cui al primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai
soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che
garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' le forme pensionistiche
che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze
delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e degli enti di cui
alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi comprese la gestione speciale ad
esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale
addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende
private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie
delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base.
L'importo complessivo assoggettato al contributo non puo' comunque risultare
inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo
della presente lettera;
v) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina
prevista nei decreti legislativi.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di
entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il
Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e
delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al
Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.
La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai
fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle
finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche'
riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle
relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale
recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare
maggiori oneri.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11 della gia' citata legge n.
468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel
bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da
finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse
specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre
misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione,
afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con
effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le
correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a
carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio
di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di
spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione
e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di
spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per
non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto
capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di
competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno
o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in
conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le
corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel
bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del
trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria
dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando
escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse
si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui
alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui
contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia,
con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi
di cui all'articolo 11-ter, comma 7.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione):
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione,
alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma
8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al
finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al
predetto Fondo.».
Art. 11-bis.
Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale
(( 1. E' autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 e di euro 5
milioni per l'anno 2006(*) per la
concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di
cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente
comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo
1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e
lavori pubblici. I contributi che, alla data del 28 febbraio 2006, non risultino
impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la
procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto
pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalita', la dichiarazione
di assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di
destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del
finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 marzo 2006 apposita
attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo
schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo,
dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a euro
100.000.000, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, risultanti dall'elenco allegato al conto consuntivo
dell'esercizio 2004, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; quanto a euro 122.000.000,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a euro 117.000.000, l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero e, quanto a euro 5.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero per
i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio )).
(*) N.d.R.: Le parole "e di euro
5 milioni per l'anno 2006" sono state aggiunte dalla L. 266/2005 (legge
finanziaria 2006)
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005):
«28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo
sviluppo economico, e' autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005,
di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la
concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a
tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo
economico e sociale del territorio. [Possono accedere ai contributi gli
interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali]».
«29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua,
in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli
enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei
contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non
risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati
secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto
pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalita', la dichiarazione
di assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di
destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del
finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun
anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito
dal predetto decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002):
«Art. 55 (Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse
locale). - 1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e
delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie
locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione
dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di
sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire l'efficace raccordo,
in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, tra la realizzazione del piano straordinario delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze
infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono finalizzati alla
realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la
valorizzazione delle risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di
decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle
competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere emanato. In sede di prima
applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti
erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e' determinata in 50 milioni di euro.
Per gli anni successivi il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di
cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le
disposizioni per l'attuazione del presente articolo.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 11-bis della gia' citata legge
n. 468 del 1978:
«5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a
progetti di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte
capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie
di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero
ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'articolo 11, la copertura finanziaria prevista per il primo
anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si
riferisce purche' il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le
economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano
oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro
entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del
Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal
perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i
provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal
comma 3, lettera b), dell'articolo 11.».
Art. 11-ter.
Contenimento spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non
territoriali
(( 1. Per l'anno 2005, le dotazioni di competenza e di cassa delle unita'
previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese
per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, esclusi i comparti della
difesa, della sicurezza e del soccorso, sono ridotte secondo gli importi
indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati al presente decreto.
2. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del Fondo speciale
di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005 e' ridotto di 31 milioni di euro per il medesimo anno.
3. Per l'anno 2005 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e' ridotta di 116 milioni di euro e
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e all'articolo
37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla tabella C della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di 30 milioni di euro in termini di
competenza e di 70 milioni di euro in termini di cassa.
4. Gli stanziamenti per l'anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi dei
bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano
contabilita' anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e
6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle aziende sanitarie
ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti
zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella
misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilita' non impegnate
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilita' esclusivamente
civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo
comma, lettera b), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei
rispettivi budget 2005, concernenti i beni di consumo, i servizi ed il godimento
di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento.
5. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al comma 4 sono versate da
ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle amministrazioni
vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli
amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla
gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 4 e al primo
periodo del presente comma.
6. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo
11-quater del presente decreto, un importo pari a 50 milioni di euro e' iscritto
in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, la cui utilizzazione e' effettuata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata richiesta delle
amministrazioni interessate, per indifferibili esigenze connesse alle spese per
consumi intermedi )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter della gia' citata legge n. 468 del
1978:
«Art. 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi
permanenti di natura corrente). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istituito il "Fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti
di natura corrente, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni", il cui
ammontare e' annualmente determinato dalla legge finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro interessato, che ne da' contestuale
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal
Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa
delle unita' previsionali di base degli stati di previsione delle
amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze
delle dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di
finanza pubblica.».
- Si riporta il titolo della legge 3 gennaio 1981, n. 7: «Stanziamenti
aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1981, n. 12).
- Si riporta il testo dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49
(Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo):
«Art. 37 (Stanziamenti). - 1. Con legge finanziaria e' determinata ogni anno l'entita'
globale dei fondi destinati per il triennio successivo alla "Cooperazione allo
sviluppo", bilaterale e multilaterale.
2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati
all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere calcolati
tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.
3. [Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attivita' di
cooperazione sono integrati di diritto dalle somme stanziate e non erogate alla
data di entrata in vigore della presente legge, in base alle preesistenti
disposizioni di legge sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e sugli
interventi straordinari contro la fame nel mondo].
4. Con gli stanziamenti disposti sull'apposita rubrica di cui all'articolo 14,
comma 1, lettera a), la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e'
autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui agli
articoli 12 e 16; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il
funzionamento della Direzione generale stessa e della Segreteria del CICS, del
Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai relativi
fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e
operativo, direttamente e senza le formalita' previste nell'articolo 24 del
regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni; per l'indennita'
di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario,
comandato e aggiuntivo; per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla
Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e
valutazione di cui agli articoli 10 e 12, nonche' per il finanziamento delle
visite in Italia di qualificate personalita' di Paesi in via di sviluppo e di
organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione, con
la Direzione generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente
legge, alla cooperazione allo sviluppo. Il CICS determina sulla base delle
esigenze di programmazione annuale o pluriennale la quota massima di
stanziamento sul fondo da destinare alle spese di cui al presente comma, tenendo
conto che in nessun caso detta quota potra' superare la media delle spese di
funzionamento riscontrate nel triennio precedente.»
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 5 e 6 dell'articolo 1 della gia' citata legge n.
311 del 2004:
«5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio
2005-2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato
alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
non oltre il 31 luglio di ogni anno, non puo' superare il limite del 2 per cento
rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come
risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.».
«6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi
costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui
titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi
e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse proprie.».
- Si riporta l'articolo 2425 del codice civile: «Art. 2425 (Contenuto del conto
economico). - Il conto economico deve essere redatto in conformita' al seguente
schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto
esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad
imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso
imprese controllate e collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17-bis).
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni. Totale delle rettifiche (18 - 19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui
ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui
effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a
esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
23) utile (perdite) dell'esercizio.».
Art. 11-quater.
Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attivita'
regolate
1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto opera la disciplina del presente articolo
relativamente all'ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio
delle seguenti attivita' regolate:
(( a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di
attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione
nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per
l'esercizio delle attivita' regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura
non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le
rispettive vite utili cosi' come determinate ai fini tariffari dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento(*):
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate «durata convenzionale tariffaria delle
infrastrutture» ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 30 settembre
2005, n. 206, rispettivamente per l'attivita' di trasporto e distribuzione di
gas naturale. Per i fabbricati iscritti a bilancio fino all'esercizio in corso
al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5,
per l'attivita' di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata
«capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti».
3. Per i beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui
al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta
presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di
eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni
di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in
funzione del bene e per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario fino
all'esercizio in cui avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata del
possesso.
4. Non e' ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per
una piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.
Resta ferma, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui
all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini
tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della
determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai
criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete
all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella
concedente, concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni
di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura
risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Quanto previsto dai precedenti commi si applica esclusivamente ai beni
classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad
applicarsi l'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. La disposizione di cui al comma 6 si applica ai contratti di locazione
finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto.
9. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in
funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in
base alla vita utile residua dei beni.
10. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito
delle societa' (IRES) e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, calcolato in ogni caso in base alle disposizioni generali sui
versamenti degli acconti delle imposte sui redditi di cui alla legge 23 marzo
1977, n. 97, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni del presente articolo; eventuali conguagli sono
versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto. [Per il periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP
si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.](**)
11. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle
utilizzate ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, sono interamente destinate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica )).
(*) N.d.R.: Le parole " e riducendo il risultato del 20% sono state inserite
dalla L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006)
(**) Il secondo periodo del comma 10 č stato soppresso dalla L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006)
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante
norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144):
«1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) - m) (omissis);
n) "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti
locali per la consegna ai clienti;
o) - hh) (omissis);
ii) "trasporto": il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti,
esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le
definizioni di cui ai seguenti commi.
2. Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica
e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per
uso delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa'
controllate dalla medesima controllante, nonche' per uso dei soci delle societa'
cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art.
4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai
consorzi o societa' consortili costituiti per la produzione di energia elettrica
da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti
industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Clienti sono le imprese o societa' di distribuzione, gli acquirenti grossisti
e gli acquirenti finali di energia elettrica.
4. Cliente finale e' la persona fisica o giuridica che acquista energia
elettrica esclusivamente per uso proprio.
5. Cliente grossista e' la persona fisica o giuridica che acquista e vende
energia elettrica senza esercitare attivita' di produzione, trasmissione e
distribuzione nei Paesi dell'Unione europea.
6. Cliente idoneo e' la persona fisica o giuridica che ha la capacita', per
effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi
produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.
7. Cliente vincolato e' il cliente finale che, non rientrando nella categoria
dei clienti idonei, e' legittimato a stipulare contratti di fornitura
esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area
territoriale dove e' localizzata l'utenza.
8. Cogenerazione e' la produzione combinata di energia elettrica e calore alle
condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che
garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni
separate.
9. Contratto bilaterale e' il contratto di fornitura di servizi elettrici tra
due operatori del mercato.
10. Dispacciamento e' l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per
l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della
rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.
11. Dispacciamento di merito economico e' l'attivita' di cui al comma 10,
attuata secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.
12. Dispacciamento passante e' l'attivita' di cui al comma 10, condizionata
unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.
13. Dispositivo di interconnessione e' l'apparecchiatura per collegare le reti
elettriche.
14. Distribuzione e' il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su
reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti
finali.
15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche, le
risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia
elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici.
16. Linea diretta e' la linea elettrica di trasporto che collega un centro di
produzione ad un centro di consumo, indipendentemente dal sistema di
trasmissione e distribuzione.
17. Piccola rete isolata e' ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel
1996, ove meno del 5 per cento e' ottenuto dall'interconnessione con altre reti.
18. Produttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica
indipendentemente dalla proprieta' dell'impianto.
19. Produzione e' la generazione di energia elettrica, comunque prodotta.
20. Rete di trasmissione nazionale e' il complesso delle stazioni di
trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul
territorio nazionale gestite unitariamente.
21. Rete interconnessa e' un complesso di reti di trasmissione e distribuzione
collegate mediante piu' dispositivi di interconnessione.
22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di
trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di
regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione
e riavviamento della rete.
23. Sistema elettrico nazionale: il complesso degli impianti di produzione,
delle reti di trasmissione e di distribuzione nonche' dei servizi ausiliari e
dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio
nazionale.
24. Trasmissione e' l'attivita' di trasporto e trasformazione dell'energia
elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai
clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai sensi del
comma 2.
25. Utente della rete e' la persona fisica o giuridica che rifornisce o e'
rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione.».
- Si riporta il titolo della delibera 29 luglio 2005, n. 166: «Criteri per la
determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas
naturale» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 2005, n. 196. Emanata
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas).
- Si riporta il titolo della delibera 30 settembre 2005, n. 206: «Disposizioni
urgenti in materia di determinazione delle tariffe di distribuzione di gas
naturale e di distribuzione e fornitura di gas diversi da gas naturale
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2005, n. 241).
- Si riporta il titolo della delibera 30 gennaio 2004, n. 5 (Del.Aut.en.el. e
gas 30-1-2004 n. 5/04 - Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di
regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e
diritti fissi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2004, n. 83,
supplemento ordinario).
- Si riporta il testo dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi): «Art. 102 (Ammortamento dei beni materiali). - 1. Le quote di
ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio
dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del
bene.
2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante
dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
ridotti alla meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per
categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo
nei vari settori produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere superata in proporzione
alla piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.
La misura stessa puo' essere elevata fino a due volte, per ammortamento
anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima
volta e nei due successivi; nell'ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di
altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito dal nuovo
utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la indicata misura massima
puo' essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in
relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni in particolari processi
produttivi.
4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal
complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in deduzione.
5. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 516,46 euro e' consentita
la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono
state sostenute.
6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che
dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si
riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di
tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio
dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il
limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo
quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso
dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e'
commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza e'
deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici
settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta
ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei compensi periodici
dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui
costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra
indicato.
7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa
a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento
finanziario e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai
criteri di contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice e' ammessa la
deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non
sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla meta'
del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa, se il
contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma
3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad aumentare o diminuire,
nel limite della meta', la predetta durata minima dei contratti ai fini della
deducibilita' dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la
misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.
8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono
deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o
dell'usufruttuario.
9. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di
noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, come sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre 1995, del Ministro
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995,
sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al
precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad
impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte
delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun
veicolo.».
- Si riporta il titolo della legge 23 marzo 1977, n. 97: «Disposizioni in
materia di riscossione delle imposte sui redditi» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 aprile 1977, n. 92).
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente):
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). - 1. Salvo quanto previsto
dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore delle disposizioni che le prevedono.&0;
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a
carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al
sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non
possono essere prorogati.».
Art. 11-quinquies.
Dismissione di immobili
(( 1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione di
tali immobili e' considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui
prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia
del demanio e' autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a
vendere con le modalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico,
ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter
dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, per la dismissione dei beni gia' individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis
e 13-ter; del medesimo articolo 27, la vendita fa venir meno l'uso governativo,
le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi
anche in caso di rivendita. Si intendono applicabili, anche quanto alle
dichiarazioni urbanistiche nonche¨ agli attestati inerenti la destinazione
urbanistico edilizia previsti dalla legge, le disposizioni di cui al secondo
periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni, nonche¨ al primo ed al secondo periodo del comma 18 e
al comma 19 del medesimo articolo 3. Resta ferma l'applicazione degli articoli
12, 54, 55, 56 e 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le
procedure di dismissione successive a quelle di cui al primo periodo.
3. Agli atti di alienazione di cui al comma 1 del presente articolo o comunque
connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprieta' dello Stato
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riconosciuti
all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attivita' connesse
all'attuazione del presente articolo, a valere sulle conseguenti maggiori
entrate.
5. All'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo
periodo e' soppresso.
6. Il disposto dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, deve interpretarsi nel senso che lo Stato, gli enti pubblici nonche¨ le
societa' di cui al comma 1 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 351 del
2001 sono esonerati anche dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche
richieste dalla legge per la validita' degli atti nonche¨ dall'obbligo di
allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le
prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal trasferimento.
7. Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Oppio n. 12,
gia' inseriti nelle procedure di vendita di cui al decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, sono esclusi da dette procedure di vendita )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 (Disposizioni
urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di
procedure di contabilita):
«Art. 7 (Dismissione di beni immobili dello Stato). - 1. Nell'ambito delle
azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la
dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili e'
considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di
vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio
e' autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili
appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati A e B al presente
decreto. La vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e
l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'art. 3
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' al primo ed al secondo periodo del
comma 18 del medesimo art. 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare
pubblico). - 1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni,
alle province, alle citta' metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed
istituto pubblico, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio
culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, e' effettuata
dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose
appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato
l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione
delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.
4. L'esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti al
demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, e'
comunicato ai competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione,
qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse da valutarsi da parte
del Ministero interessato.
5.
6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformita' agli indirizzi
generali richiamati al comma 2, l'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di
tutela. L'accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli
articoli 6 e 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 ed
e' trascritto nei modi previsti dall'art. 8 del medesimo testo unico.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma
1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la
loro natura giuridica.
8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la competente filiale
dell'Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale, entro trenta
giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli
immobili di proprieta' dello Stato o del demanio statale sui quali la verifica
deve essere effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati
conoscitivi relativi ai singoli immobili.
9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalita' di redazione
delle schede descrittive, nonche' le modalita' di trasmissione dei predetti
elenchi e delle schede descrittive anche per il tramite di altre amministrazioni
interessate sono stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, da emanare di concerto con l'Agenzia del demanio e con la Direzione
generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto-legge.
10. La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dalle
soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel termine
perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di
verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse culturale dell'immobile con
provvedimento motivato e ne da' comunicazione all'agenzia richiedente, entro
sessanta giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva. La mancata
comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della
scheda equivale ad esito negativo della verifica.
11. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato oggetto di
verifica positiva, integrate con il provvedimento di cui al comma 10,
confluiscono in un archivio informatico accessibile ad entrambe le
amministrazioni, per finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di
programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze
istituzionali.
12. Per gli immobili appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, nonche' per quelli di proprieta' di altri enti ed istituti
pubblici, la verifica e' avviata a richiesta degli enti interessati, che
provvedono a corredare l'istanza con le schede descrittive dei singoli immobili.
Al procedimento cosi' avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17
dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3 al
5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni
immobili di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' a quelli individuati
ai sensi del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44 della legge 23 dicembre
1998, n. 448. All'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e 3.
13-bis. L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori
e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso
all'amministrazione della difesa non piu' utili ai fini istituzionali da
inserire in programmi di dismissione per le finalita' di cui all'art. 3, comma
112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della
difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia
del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso
all'Amministrazione della difesa, non piu' utili ai fini istituzionali, da
dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze
e, per esso, all'Agenzia del demanio. [Entro i centoventi giorni successivi alla
data di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia del
demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella Gazzetta
Ufficiale, nonche' sul sito Internet dell'Agenzia, con l'indicazione del valore
base degli immobili medesimi].
13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter
entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere
assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8 nonche' alle
procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti
ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili
individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e
di diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili individuati e consegnati
ai sensi del comma 13-ter e' sottoposto al Ministro per i beni e le attivita'
culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione
del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti
soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro
dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti
modifiche all'elenco degli immobili.
13-quinquies. La Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla
data di individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni
finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili
individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e,
comunque, non superiore a 1.357 milioni di euro. Le condizioni generali ed
economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformita' con le condizioni
praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme
anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle
dismissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e
prestiti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Dicastero della Difesa su appositi fondi relativi ai consumi
intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della
gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle Commissioni
parlamentari competenti e alla Corte dei conti. Sull'obbligo di rimborso alla
Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi
interessi puo' essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalita' da
stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui
all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si
provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n.
468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005 e corrispondenti per gli anni successivi.
13-sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 13-quinquies, a valere sulle
risorse derivanti dall'applicazione delle procedure di valorizzazione e
dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa, non piu' utili
ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-bis, e individuati dal
Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto
con l'Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 una somma di
30 milioni di euro e' destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli
arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto. Inoltre, una
somma di 30 milioni di euro per l'anno 2005 e' destinata al finanziamento di un
programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate
dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.».
- Si riportano i commi 17, 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, e successive modificazioni (Disposizioni urgenti in materia di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare):
«17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni immobili
trasferiti ai sensi del comma 1, non si applica al trasferimento ivi previsto e
puo' essere esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da parte
delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite non
sono soggetti alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto dal comma 113
dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di
prelazione degli enti locali territoriali, e dall'art. 19 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 2001, n.
136, concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di
beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici
territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi
acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto nel
terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali
che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a
finalita' istituzionali degli enti stessi.».
«18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei
documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita'
urbanistica-edilizia e fiscale. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni
trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore delle
societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni
ad esse trasferiti e dei canoni di affitto o locazione.».
«19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti, le societa' sono
esonerate dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti
relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e
fiscale. La garanzia per vizi e per evizione e' a carico dello Stato ovvero
dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore delle
societa'. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 59, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, si applicano alle rivendite da parte delle societa' di tutti i
beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi
alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla
meta'. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione
di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi
disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori detti onorari sono
ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita,
provvederanno a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di
voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2
dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano
state gia' eseguite.».
- Si riporta il testo degli articoli 12, 54, 55, 56 e 57 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le cose immobili e mobili
indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la
cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la
verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai
soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi,
verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di
carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare
uniformita' di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e' corredata
da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione delle schede
descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del
Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente
Direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri
decreti i criteri e le modalita' per la predisposizione e la presentazione delle
richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte
degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato
l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione
delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello
Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda
contenente i relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche' ne
dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni
dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico
interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia
proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del
presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico, effettuato in conformita' agli indirizzi generali di cui al
comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15, comma 2. I beni
restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato oggetto di
verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'agenzia
del demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di
programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze
istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma
1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la
loro natura giuridica.
10. Resta fermo quanto disposto dall'art. 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella
legge 24 novembre 2003, n. 326.».
«Art. 54 (Beni inalienabili). - 1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali
di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi.
2. Sono altresi' inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'art. 10,
comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga
ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la
sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall'art. 12;
b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti
di cui all'art. 53;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'art. 53, nonche' gli
archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli
indicati al medesimo art. 53;
d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'art. 53 dichiarate di
interesse particolarmente importante quali testimonianze dell'identita' e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi dell'art.
10, comma 3, lettera d).
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di
trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati
esclusivamente secondo le modalita' e per i fini previsti dal Titolo II della
presente Parte.».
«Art. 55 (Alienabilita' di immobili appartenenti al demanio culturale). - 1. I
beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra
quelli elencati nell'art. 54, commi 1 e 2, non possono essere alienati senza
l'autorizzazione del Ministero.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata a condizione che:
a) l'alienazione assicuri la tutela e la valorizzazione dei beni, e comunque non
ne pregiudichi il pubblico godimento;
b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate destinazioni d'uso
compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili e tali da non
recare danno alla loro conservazione.
3. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei beni
culturali cui essa si riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi
dell'art. 12, comma 7.».
«Art. 56 (Altre alienazioni soggette ad autorizzazione). - 1. E' altresi'
soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli
altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli
54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da
quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di
lucro, ad eccezione delle cose e dei beni indicati all'art. 54, comma 2, lettere
a) e c).
2. L'autorizzazione e' richiesta anche nel caso di vendita parziale, da parte
dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e
di raccolte librarie.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle costituzioni di
ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione
dei beni culturali ivi indicati.
4. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore dello Stato,
ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono
soggetti ad autorizzazione.».
«Art. 57 (Regime dell'autorizzazione ad alienare). - 1. La richiesta di
autorizzazione ad alienare e' presentata dall'ente cui i beni appartengono ed e'
corredata dalla indicazione della destinazione d'uso in atto e dal programma
degli interventi conservativi necessari.
2. Relativamente ai beni di cui all'art. 55, comma 1, l'autorizzazione puo'
essere rilasciata dal Ministero su proposta delle soprintendenze, sentita la
regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati,
alle condizioni stabilite al comma 2 del medesimo art. 55. Le prescrizioni e le
condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione sono riportate
nell'atto di alienazione.
3. Il bene alienato non puo' essere assoggettato ad interventi di alcun genere
senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi
dell'art. 21, comma 4.
4. Relativamente ai beni di cui all'art. 56, comma 1, lettera a), e ai beni
degli enti ed istituti pubblici di cui all'art. 56, comma 1, lettera b) e comma
2, l'autorizzazione puo' essere rilasciata qualora i beni medesimi non abbiano
interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla
loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
5. Relativamente ai beni di cui all'art. 56, comma 1, lettera b) e comma 2, di
proprieta' di persone giuridiche private senza fine di lucro, l'autorizzazione
puo' essere rilasciata qualora dalla alienazione non derivi un grave danno alla
conservazione o al pubblico godimento dei beni medesimi.».
- Si riporta il testo del comma 275 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 311
del 2004:
«275. Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli
atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprieta'
dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n.
410 del 2001, in favore di fondazioni o societa' sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni
altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.».
Art. 11-sexies.
Razionalizzazione ed incremento dell'efficienza del settore del controllo del
traffico aereo
(( 1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «ed i voli » sono sostituite dalle
seguenti: «, comunitari e»;
b) al comma 3 le parole da: «secondo la formula: » fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «secondo la formula: «T=CTT * p * a», nella quale «T»
e' l'ammontare della tassa, «CTT» e' il coefficiente unitario di tassazione di
terminale, «p» e' il coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo
dell'aeromobile al decollo come definito dall'articolo 6 della legge 11 luglio
1977, n. 411, ad un valore determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di erogazione
del servizio di controllo al volo in base al peso degli aeromobili. Fino
all'emanazione di detto decreto il valore cui elevare il peso e' stabilito in
0,95. Il coefficiente «a» e' determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di assistenza
al volo sostenuto per categoria di aeroporto; fino all'emanazione del decreto di
determinazione del coefficiente, «a» e' pari a 1 per tutti gli aeroporti »;
c) al comma 4, le parole da: « costo complessivo previsto » a: « intera rete
aeroportuale » sono sostituite dalle seguenti: « costo complessivo ammesso per i
servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti
negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di
unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di
applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore
ad un numero di unita' di servizio stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nonche¨ della sommatoria dei costi previsti nei restanti
aeroporti per fornire un numero di unita' di servizio pari all'1,5 per cento del
totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete
nazionale e comunque non superiore ad un numero di unita' di servizio stabilito
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: « 5. Per i soli voli nazionali e
comunitari, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b), puo' essere
applicata in misura ridotta fino al 50 per cento. La quota di riduzione e'
stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; fino all'emanazione di
tale decreto la riduzione e' stabilita nella misura del 50 per cento»;
e) al comma 6 le parole: « dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995,
n. 575 »;
f) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. I coefficienti unitari di
tassazione, di cui al comma 4 del presente articolo e di cui all'articolo 3
della legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo parametri di
efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma di cui
all'articolo 9, comma 2, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di
programma e' assegnato all'Azienda un obiettivo di recupero della produttivita'
tenendo conto del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, delle
esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo
delle strutture di assistenza al volo, dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi di sicurezza, nonche¨ di un sistema di contabilita' analitica,
certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione
dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi,
regolamentati e non regolamentati»;
g) al comma 8, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i mancati
introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente
articolo»;
h) al comma 9, le parole da: «di cui al comma 1» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «e' determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC sentita
l'Azienda».
2. Per l'anno 2006, l'obiettivo di recupero della produttivita' di cui al comma
7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 77 del 1989, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 160 del 1989, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, e' determinato in misura non inferiore al 5 per cento.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), e' autorizzata la spesa di
32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Per gli interventi di cui
al comma 1, lettera d), e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006 )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 (Disposizioni
urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono istituite le seguenti tasse:
a) la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali forniti
dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;
b) la tassa di terminale per i voli nazionali, comunitari e internazionali.
2. La tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali, di cui al
comma 1, lettera a), nonche' la tassa per l'utilizzazione delle installazioni e
del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta cui sono assoggettati
i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo
nazionale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
aereo generale, sono determinate secondo i criteri di cui alla legge 11 luglio
1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25.
3. La tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali di cui al
comma 1, lettera b), e' determinata secondo la formula: «T = CTT*p*a», nella
quale "T" e' l'ammontare della tassa, "CTT" e' il coefficiente unitario di
tassazione di terminale, "p" e' il coefficiente di peso ricavato elevando il
peso massimo dell'aeromobile al decollo come definito dall'articolo 6 della
legge 11 luglio 1977, n. 411, ad un valore determinato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di
erogazione del servizio di controllo al volo in base al peso degli aeromobili.
Fino all'emanazione di detto decreto il valore cui elevare il peso e' stabilito
in 0,95. Il coefficiente "a" e' determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di assistenza
al volo sostenuto per categoria di aeroporto; fino all'emanazione del decreto di
determinazione del coefficiente, "a" e' pari a 1 per tutti gli aeroporti.
4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) e' calcolato
mediante il rapporto: "CTT = CT/UST", nel quale "CT" e' il costo complessivo
ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei
costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico
in termini di unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto
per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque
non superiore ad un numero di unita' di servizio stabilito con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' della sommatoria dei costi previsti nei
restanti aeroporti per fornire un numero di unita' di servizio pari all'1,5 per
cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera
rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unita' di servizio
stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed «UST» e' il numero
totale delle unita' di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte
nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unita' di servizio
prodotte e' in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero
dei voli. Il CTT come innanzi determinato e' applicato anche alle unita' di
servizio fornite ai voli civili assistiti dall'Aeronautica militare.
5. Per i soli voli nazionali e comunitari, la tassa di terminale di cui al comma
1, lettera b), puo' essere applicata in misura ridotta fino al 50 per cento. La
quota di riduzione e' stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; fino
all'emanazione di tale decreto la riduzione e' stabilita nella misura del 50 per
cento.
6. Per il pagamento delle tasse di cui al presente articolo valgono le esenzioni
previste dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575.
7. Le tasse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite in modo da assicurare, per
l'anno 1989, la copertura del 60 per cento del costo dei servizi di assistenza
in rotta ai voli nazionali e di quelli di terminale con incrementi annui pari al
10 per cento fino alla copertura, nell'anno 1993, dell'intero costo dei servizi.
Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono stabiliti i termini e le modalita' per l'accertamento delle tasse stesse.
7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al comma 4 del presente
articolo e di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, sono
determinati secondo parametri di efficientamento dei costi indicati nel
contratto di programma di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 21 dicembre
1996, n. 665. Nel contratto di programma e' assegnato all'Azienda un obiettivo
di recupero della produttivita' tenendo conto del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi offerti, delle esigenze di recupero dei costi, in base
a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture di assistenza al volo,
dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di sicurezza, nonche' di un sistema
di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile, che
consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a
ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati.
8. Sono a carico dello Stato:
a) il mancato gettito di tassazione dei servizi di assistenza alla navigazione
aerea in rotta, sia nazionale che internazionale, nonche' di quelli di
terminale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma 6, sulla base del
numero delle unita' di servizio rese;
b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 del
presente articolo;
c) la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla
gradualita' delle tasse stesse di cui al comma 7.
9. Il coefficiente unitario di tassazione per la tassa di terminale di cui al
comma 1 e' determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base
di un'istruttoria effettuata dall'ENAC sentita l'Azienda.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 fanno carico al capitolo
4640 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.».
Art. 11-septies.
Interventi a favore della sicurezza degli impianti ed operativa
(( 1. All'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:
«per la parte eccedente 30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV S.p.a., secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge
21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la
sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto
alla residua quota,».
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2006 )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 350
del 2003, cosi' come modificato dalla presente legge:
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri
sulle aeromobili. L'addizionale e' pari a 2 euro per passeggero imbarcato ed e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione
quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV S.p.a., secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui all'art. 9 della legge 21
dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la
sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto
alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero
dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo
i seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con
lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di
superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale
del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di
100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita' delle
persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di
misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali
stazioni ferroviarie.».
Art. 11-octies.
Compensazione per gli eventi dell'11 settembre 2001
(( 1. E' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2005 per la
liquidazione dei risarcimenti dei danni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del
decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 14. Le modalita' e i termini delle liquidazioni dei
predetti risarcimenti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1-septies
dall'articolo 2 del decreto-legge n. 450 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 14 del 2002 )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14 (Proroga di
termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari
categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di
trasporto aereo):
«Art. 2 (Proroga del termine della copertura assicurativa per le imprese
nazionali di trasporto aereo).
- 1. Il termine di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante
disposizioni urgenti per il trasporto aereo, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, e' prorogato sino al 31 marzo 2002.
1-bis. Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002 lo Stato garantisce
la copertura assicurativa per il risarcimento dei danni subiti da terzi, in essi
inclusi i passeggeri trasportati e i dipendenti delle imprese di trasporto
aereo, in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del
servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di
valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92
del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000,
e successive modificazioni, per il trasporto aereo di passeggeri o passeggeri e
merci a titolo oneroso, nonche' in favore delle imprese nazionali di gestione
aeroportuale. La copertura assicurativa statale opera da un massimale di 50
milioni di dollari statunitensi fino ad un importo massimo, per ciascuna delle
predette imprese e per singolo sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi
limitatamente alla parte di danni priva di copertura assicurativa da parte delle
imprese commerciali.
1-ter. Le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1-bis, per la parte
garantita dallo Stato e previa presentazione al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro di idonea documentazione relativa alle
coperture assicurative assunte sul mercato, devono corrispondere un premio da
versare al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, cosi' determinato:
a) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per
la copertura del massimale da 50 milioni fino a 150 milioni di dollari
statunitensi. Dal 1° febbraio 2002 il premio e' aumentato a 0,40 dollari
statunitensi per passeggero trasportato per volo;
b) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per
la copertura del massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1
miliardo di dollari statunitensi;
c) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per
la copertura del massimale fino a 2 miliardi di dollari statunitensi.
1-quater. Le altre imprese di cui al comma 1-bis devono corrispondere, con le
medesime modalita' di cui al comma 1-ter, un premio cosi' determinato:
a) imprese di gestione aeroportuale:
1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati
commerciali, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11
settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo
di polizza;
2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la
copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima del-l'11 settembre
2001: premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto
dal mercato commerciale per la copertura parziale;
b) esercenti attivita' di cargo: la copertura di attivita' di cargo e' soggetta
ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo
della polizza prima dell'11 settembre 2001.
1-quinquies. I premi vengono corrisposti dalle imprese di cui al comma 1-bis con
decorrenza 27 novembre 2001. Le imprese di trasporto aereo corrispondono il
relativo premio nella stessa misura fissata per il mese di gennaio 2002.
1-sexies. E' esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle
imprese di cui al comma 1-bis, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.
1-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attivita' produttive, sono
stabilite le modalita' di operativita' dell'intervento di cui al presente
articolo.».
Art. 11-nonies.
Razionalizzazione e incremento dell'efficienza del settore dei gestori
aeroportuali
(( 1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 10 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente: «10. La misura dei
diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata per
i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresi' fissata,
per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la
variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La
variazione e' determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione
programmato, l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato al gestore
aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei
nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono
stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della
produttivita' assegnato vengono determinati tenendo conto:
a) di un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione
contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza
afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo
svolgimento di attivita' commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di
sviluppo delle strutture aeroportuali;
d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;
e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore
aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale
di attivita' non regolamentate»;
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: «10-bis. E' soppressa la
maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di
approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324.
10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' definire norme semplificative,
rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti
aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unita' di
carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.
10-quater. La metodologia di cui al comma 10 si applica anche per la
determinazione dei corrispettivi per i servizi di sicurezza previsti
dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, nonche¨ per la
determinazione della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via
aerea in base al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117».
2. Il comma 190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
abrogato )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica), cosi' come modificato dalla
presente legge: «Art. 10 (Prezzi e tariffe). - 1. La determinazione dei prezzi
demandata ad organismi pubblici prevista dalle vigenti disposizioni di legge non
puo' eccedere del 20 per cento il prezzo di riferimento di corrispondenti beni e
servizi scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di pubblica utilita'
vengono fissate e aggiornate, ove le condizioni di mercato lo richiedano, in
base a parametri di riferimento idonei a determinare le modalita' di recupero
dei costi, con criteri di efficienza. L'individuazione dei prezzi e delle
tariffe di riferimento e' effettuata sulla base delle rilevazioni e delle
analisi svolte dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico
nazionale. I dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi.
2. I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attivita' sottoposti a
riserva originaria sono aumentati annualmente secondo i criteri:
dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato
nell'anno solare precedente; dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati da
altri concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in
relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attivita'
concesse.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono
tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50 per
cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli anni successivi, da
calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari
medesimi. A decorrere dalla stessa data, sono modificate le clausole
convenzionali in materia di canone di concessione o di devoluzione allo Stato
degli utili di esercizio. I rapporti relativi al periodo precedente sono
convenzionalmente definiti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)
anche in via transattiva.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono stabilite le modalita' di versamento del canone di cui al comma 3.
5. Sono abrogati i primi tre commi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1961, n.
729, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1971, n. 287, nonche' la
lettera i) del primo comma e il secondo comma dell'art. 5 della legge 28 marzo
1968, n. 385.
6. Per favorire il processo di dismissioni della Societa' Autostrade S.p.a.,
sono abrogati l'art. 16, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729,
limitatamente alla parte in cui impone all'Istituto per la ricostruzione
industriale di detenere la maggioranza delle azioni della concessionaria, e il
primo comma dell'art. 6, della legge 28 marzo 1968, n. 385, come sostituito
dall'art. 10, della legge 12 agosto 1982, n. 531. La costruzione e la gestione
delle autostrade e' l'oggetto sociale principale della Societa' Autostrade
S.p.a.
7. (Omissis).
8. Con il rinnovo delle convenzioni revisionate in applicazione dell'art. 11
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si definisce la natura privata dell'attivita'
svolta dalle societa' concessionarie di autostrade nonche' la esclusione della
garanzia dello Stato per la contrazione di mutui.
9. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e
nazionali, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni
ed integrazioni, e' elevata per l'anno 1994 del 10 per cento.
10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324,
e' determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE,
con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresi'
fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni,
la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La
variazione e' determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione
programmato, l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato al gestore
aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei
nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono
stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della
produttivita' assegnato vengono determinati tenendo conto:
a) di un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione
contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza
afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo
svolgimento di attivita' commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di
sviluppo delle strutture aeroportuali;
d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;
e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore
aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale
di attivita' non regolamentate.
10-bis. E' soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali
applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5
maggio 1976, n. 324.
10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' definire norme semplificative,
rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti
aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unita' di
carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.
10-quater. La metodologia di cui al comma 10 si applica anche per la
determinazione dei corrispettivi per i servizi di sicurezza previsti dall'art.
5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, nonche' per la
determinazione della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via
aerea in base al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117.
11. I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto disposto ai commi 9 e 10
sono destinati al finanziamento di programmi di sviluppo delle infrastrutture e
dei servizi aeroportuali proposti dai relativi enti o societa' di gestione e
approvati dal CIPE.
12. Entro l'anno 1995, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra
e' determinato sulla base delle normative comunitarie, avendo riguardo alla
tutela dell'economicita' delle gestioni e dei livelli occupazionali.
13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite societa' di capitale per la
gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti
gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette societa' possono partecipare
anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di
cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
14. Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione e' ridotto della somma di lire 20 miliardi per
l'anno 1994. Il medesimo capitolo ed il relativo stanziamento sono soppressi a
decorrere dall'anno 1995.».
Art. 11-decies.
Competitivita' del sistema aeroportuale
(( 1. Al fine di incrementare la competitivita' e razionalizzare il sistema
del trasporto aereo nazionale, i canoni di concessione demaniale, istituiti dal
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1995, n. 351, sono ridotti del 75 per cento fino alla data di
introduzione del sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui
all'articolo 11-nonies del presente decreto.
2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio
1976, n. 324, secondo le modalita' previste nel comma 10 dell'articolo 10 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 11-nonies del
presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore e'
ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui
al comma 1 del presente articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10
per cento per i gestori che non adottano un sistema di contabilita' analitica,
certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione,
per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a
ciascun singolo servizio.
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate
in 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede ai sensi
dell'articolo 12 )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il titolo del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351: «Disposizioni urgenti in
materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti
a servizi di emergenza». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1995, n.
150 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 3
agosto 1995, n. 351 (Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1995, n. 197).
- Si riporta il titolo della legge 5 maggio 1976, n. 324: «Nuove norme in
materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile»
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1976, n. 142).
Art. 11-undecies.
Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali
(( 1. La programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore
dell'aviazione civile, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, soddisfa, in via prioritaria, le esigenze dei collegamenti con gli
aeroporti d'interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di
Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.
2. I piani d'intervento infrastrutturale dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile (ENAC) e dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV Spa) sono
redatti in coerenza con le linee d'indirizzo contenute nella programmazione di
cui al comma 1, consultate le associazioni rappresentative dei vettori aerei e
dei gestori aeroportuali )).
Art. 11-duodecies.
Sicurezza aeroportuale
(( 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministro dell'interno, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previa istruttoria effettuata dall'ENAC, sono
definite le attivita' necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa
al controllo bagagli e passeggeri, lo svolgimento delle quali e' affidato ai
gestori aeroportuali ed ai vettori, individuando le diverse competenze e
responsabilita' agli stessi assegnate.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto
della imputazione delle attivita' definite con il decreto di cui al comma 1, e'
definita la ripartizione, tra gestori aeroportuali e vettori, dei corrispettivi
stabiliti in base all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217
(Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle
infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia):
«3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresi' gli
importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza
a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso.».
Art. 11-terdecies.
Royalties sui carburanti
(( 1. In applicazione alla normativa di settore, per i servizi regolamentati
o comunque sottoposti alla vigilanza dell'ENAC in base alla direttiva 96/67/CE
del Consiglio, del 15 ottobre 1996, non possono essere applicati dai gestori
aeroportuali e dai fornitori dei servizi sovrapprezzi, in particolare royalties
sulla fornitura di carburanti, non effettivamente connessi ai costi sostenuti
per l'offerta del medesimo servizio )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il titolo della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre
1996: «Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso
al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita»
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 272 del 25 ottobre 1996 pag.
0036-0045).
Art. 11-quaterdecies.
Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione
(( 1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si
terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara
nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A
tal fine e' autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a
decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni
a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
[2. Per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla
realizzazione del convegno internazionale interconfessionale, e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006.](*)
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 279,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la spesa di
ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'articolo 1, comma 278, della citata legge n. 311 del 2004 in favore della
Facolta' ivi indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti
regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi,
distinti per sesso e classi di eta', regolamentare il prelievo di selezione
degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi
e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
6. Al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e' aggiunta la seguente lettera: «e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di
breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati». A
tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise, e' erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e
Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la
stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente. Le relative
stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni,
anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che
presta attivita' professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a
decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto
personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di
cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del
fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e'
sostituito dal seguente: «12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La disposizione del presente
comma non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex
2A e alle discariche per inerti(**), cui si
conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, e' aumentato, a
decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento
delle finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista
dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2003, n. 291, viene riconosciuto alla
Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita' un
contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un contributo di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale
riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, n. 516.
Il contributo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario; a decorrere
dall'anno 2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui all'articolo
1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. In favore della Lega
italiana tumori e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella
sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle
patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione
«G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. Allo
scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti
livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la concessione di un
contributo associativo nel limite di 50.000 euro annui per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione
europea (Hope) con sede in Belgio. E' autorizzata la spesa di 219.000 euro, per
l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per
l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in
Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel Mondo, il
Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie attuano
congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi congiuntamente costituita
in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di
aziende ed istituti di credito nonche' da parte di intermediari finanziari, di
cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione
annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla
scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta' superiore ai 65 anni
compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno
o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
impianti all'interno degli edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla
lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali secondo i principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche
tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai
provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo
52, comma 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la
lettera p-terdecies), e aggiunta la seguente: «p-quaterdecies) area del
territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso
decreto si interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del
medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2006 in favore dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di
raccordo stradale.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e' determinata
annualmente la quota risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto, agli interventi
previsti dal comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 155 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' sostituito dal seguente: «Il reddito imponibile dei soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico
internazionale delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi noleggiate il cui
tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente
utilizzato, e' determinato ai sensi della presente sezione qualora il
contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro
tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne
con le modalita' di cui al decreto previsto dall'articolo 161».
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 30
luglio 2002, n. 174, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di
euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, al comma 3 dopo le parole:
«dell'ambiente naturale» sono inserite, le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da piu' di
quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca
oncologica» )).
(*) N.d.R.: comma abrogato dalla L. 266/2005 (legge finanziaria 2006)
(**) N.d.R.: Le parole ",
di tipo ex 2A e alle discariche per inerti", sono state aggiunte con D.L.
273/2005, in sede di conversione in L. n. 51/2006
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 279 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2005):
«279. Per dare attuazione alle azioni della Convenzione sulla biodiversita'
fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui alla legge 14 febbraio 1994, n.
124, e per dare avvio all'esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla
prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversita'
biologica, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, di cui alla legge 15 gennaio
2004, n. 27, e' autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno
2005 per campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite alle citate
Convenzioni internazionali.».
- Si riporta il testo del comma 278 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2005):
«278. Per il potenziamento delle attivita' di ricerca, formazione e studi
internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet,
costituita in facolta', e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e
fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'.), convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori
di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei
terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1°
gennaio 2005. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30
giugno 2006; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la
predetta data del 30 giugno 2006.»
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1. Per prestazioni di lavoro
accessorio si intendono attivita' lavorative di natura meramente occasionale
rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati
nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con
handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di
edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o
caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo
svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamita' o eventi
naturali improvvisi, o di solidarieta';
e-bis) dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile,
limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario,
effettuata da studenti e pensionati.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di piu'
beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria,
intendendosi per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo, con
riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso
di un anno solare.
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio
per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a
10.000 euro.».
- Si riporta il testo del comma 96 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2005):
«96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare
rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere
ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel
limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine e' costituito un
apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005,
a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a
360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno
iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono
concesse secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
- Il testo del comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette), prima della modifica apportata dalla seguente legge
era il seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono
essere confermati una sola volta.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 6, lettera a) dell'art. 17 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti) e successive modificazioni, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le discariche gia'
autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state
autorizzate.
2. Fino al 31 dicembre 2006 e' consentito lo smaltimento nelle nuove discariche,
in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilita' previsti dalla
Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'art.
6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994,
nonche' dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:
a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a
discariche di II categoria, tipo A;
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente
avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati
alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore
della discarica, presenta all'autorita' competente un piano di deguamento
della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie
finanziarie di cui all'art. 14.
4. Con motivato provvedimento l'autorita' competente approva il piano di cui al
comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando
i lavori di adeguamento, le modalita' di esecuzione e il termine finale per
l'ultimazione degli stessi, che non puo' in ogni caso essere successivo al 16
luglio 2009. Nel provvedimento l'autorita' competente prevede anche
l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'art. 4. Le
garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorita' competente concorrono alla
prestazione della garanzia finanziaria.
5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorita'
competente prescrive modalita' e tempi di chiusura della discarica,
conformemente all'art. 12, comma 1, lettera c).
6. Sono abrogati:
a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei
paragrafi 5 e 6 della citata Delib. 27 luglio 1984 del Comitato
interministeriale; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 31 dicembre
2006 i valori limite e le condizioni di ammissibilita' previsti dalla
deliberazione;
b) il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 del Ministro dell'ambiente;
c) l'art. 5, commi 6 e 6-bis, e l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n.
22 del 1997, e successive modificazioni;
d) l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.
7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.».
- La legge 23 settembre 1993, n. 379 (Concessione di un contributo annuo dello
Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per
la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca,
formazione, orientamento professionale) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 settembre 1993, n. 228.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 29 ottobre 2003, n. 291
(Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali, lo
sport, l'universita' e la ricerca e costituzione della Societa' per lo sviluppo
dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.):
«Art. 1 (Interventi nei settori dei beni e delle attivita' culturali, dello
sport, dell'universita' e della ricerca). - 1. E' autorizzata la spesa di
53.229.000 euro per l'anno 2003, di 48.679.000 euro per l'anno 2004 e di
51.629.000 euro per l'anno 2005 per gli interventi di cui alla tabella A
allegata alla presente legge, per le finalita', con gli importi e in favore dei
soggetti ivi indicati.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a euro
2.500.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per l'anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e, quanto a euro
53.229.000 per l'anno 2003, a euro 46.179.000 per l'anno 2004 e a euro
51.629.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a euro 1.850.000 per l'anno 2003 e a euro 1.600.000 per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca;
b) quanto a euro 6.550.000 per l'anno 2003, a euro 5.800.000 per l'anno 2004 e a
euro 4.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno;
c) quanto a euro 5.450.000 per l'anno 2003, a euro 4.250.000 per l'anno 2004 e a
euro 3.250.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
d) quanto a euro 32.779.000 per l'anno 2003, a euro 30.029.000 per l'anno 2004 e
a euro 37.779.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali;
e) quanto a euro 5.850.000 per l'anno 2003 e a euro 3.750.000 per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze;
f) quanto a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 113 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2005):
«113. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime
civili di guerra e' aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000.».
- Si riporta il testo del comma 187 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2005):
«187. In considerazione del rilievo nazionale ed internazionale nella
sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle piu'
rilevanti patologie, per l'anno 2005 e' autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro in favore della fondazione «Centro San Raffaele del Monte Tabor».
- Si riporta il testo dell'art. 106 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia):
«Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle
attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in
cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco
tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere
esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita'
previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti
condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di
societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo
previsto per la costituzione delle societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti
aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali
circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando
sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita',
puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi
requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle
iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco,
l'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti
e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari
stessi, anche con la collaborazione di altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo
stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di
qualsiasi natura.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti
in base agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (7). Alle
riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo del comma 21 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2003):
«21. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati
oncologici, e' assegnato al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO)
l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005 per la realizzazione di un centro nazionale di
adroterapia oncologica integrato con strutture di ricerca e sviluppo di
tecnologie utilizzanti fasci di particelle ad alta energia.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), cosi' come modificato dalla
presente legge: «4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse
nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio
ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal
Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'art. 18, comma 1,
lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte;
p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
p-quater) Pioltello e Rodano;
p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da
bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima;
p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
p-undecies) aree del litorale vesuviano;
p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p-terdecies) area industriale della Val Basento.
p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
122 del 27 maggio 2005.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli
enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.
- Si riporta il testo del comma 1, lettera b) dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1:
a) (omissis);
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in
base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle
possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti
agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita'. Sono
considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai
soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9, sui quali persiste l'utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un area sita nel proprio
territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46
(Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale):
«Art. 14. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e' istituito il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il
Fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della
legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto
programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici
finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di
prodotti o processi produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di
contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le
attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e
i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati.
[Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del Fondo, indica la
priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia
nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria].
Il Ministro delle attivita' produttive provvede con proprio decreto, adottato
previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale
delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo
precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non puo'
essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili.».
- Si riporta il testo del comma 270 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2005):
«270. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del
commercio, il fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e'
destinato altresi' ai programmi di investimento delle imprese dei settori del
commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della
classificazione delle attivita' economiche ISTAT 91) rivolti:
a) alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o
aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro
attivazione, alla formazione e consulenza necessarie all'avvio dei processi
innovativi;
b) all'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;
c) alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi
all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software
per la gestione automatica di spazi espositivi);
d) all'acquisizione di servizi di connessione a larga banda;
e) al check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in
azienda concernente gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione,
il personale, le risorse strumentali;
f) alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa
quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all'innovazione
dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale;
g) alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di
sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per
la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel
magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione
commerciale.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 155 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi), cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a),
derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'art.
8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate,
nonche' delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quellocomplessivamente utilizzato, e determinato ai sensi della
presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso
all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a
partire dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al decreto previsto
dall'art. 161. L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi sociali e puo'
essere rinnovata. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata
relativamente a tutte le navi aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1,
gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la
societa' controllante e le controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174 (Norme per
il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale, in Milano, ed altri interventi):
«Art. 2. (Completamento della diga foranea di Molfetta). - 1. Per la
realizzazione dei lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di
raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, e' autorizzato a favore del
comune di Molfetta un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a
decorrere dal 2002. A tal fine il comune medesimo e' autorizzato a contrarre
mutui utilizzando le quote del limite di impegno ad esso attribuito.
2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353
(Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti
editoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti
editoriali). - 1. A decorrere dal l° gennaio 2004, le imprese editrici di
quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)
e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali
per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate,
anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 3, con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
applicando la tariffa piu' bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui
tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004, l'entita'
dell'agevolazione tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto
resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre
2002.
2. Accedono altresi' alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni
senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano
avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento
nonche', relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini
professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le
associazioni d'arma e combattentistiche.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'art. 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai
sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed
associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonche' gli enti
ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno
cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente
naturale, le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di
attivita' di ricerca oncologica e le associazioni dei profughi istriani, fiumani
e dalmati.
3-bis. A decorrere dall'anno 2005, i soggetti aventi titolo presentano domanda
per ogni anno entro il 30 settembre dell'anno precedente.».
Art. 11-quinquiesdecies.
Contrasto alla diffusione del gioco illegale
(( 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato definisce con propri provvedimenti entro il 30
aprile 2006, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi, le regole
della raccolta, attraverso internet, televisione digitale, terrestre e
satellitare, nonche' attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del
concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle
scommesse a totalizzatore previste dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova
scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. I provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela dell'ordine pubblico
e del giocatore, le attuali reti di raccolta dei giochi e la diffusione dei
mezzi di pagamento on line, prevedono, in particolare:
a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del lotto, di cui all'articolo
1, comma 489, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' l'effettuazione
giornaliera del concorso pronostici enalotto;
b) l'estensione, nel caso in cui non sia gia' previsto dalle vigenti convenzioni
di concessione, dell'oggetto, alle condizioni vigenti, delle concessioni del
lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base
sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale
2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1,
comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al gioco raccolto con i mezzi
di partecipazione a distanza sopra indicati. La predetta estensione esclude ogni
diversa modifica dell'oggetto delle concessioni e non comporta, l'attribuzione
per ciascun concessionario, di giochi diversi da quelli dallo stesso gestiti in
virtu' della o delle concessioni conferite;
c) la possibilita' di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera b) da
parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio o per la raccolta dei
giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongono di un
sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato definiscono criteri di connessione tra i soggetti che effettuano la
raccolta a distanza e i soggetti titolari di concessione di cui alla lettera b),
che garantiscono la sicurezza nelle transazioni in rete e la possibilita' di
collegamento tra tutti i concessionari di giochi, nonche' le modalita' di
retribuzione di tali soggetti;
d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi dell'articolo 1,
commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, attraverso le attuali
reti di raccolta, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi
pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato
decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di
cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assicurando
che ciascuna rete commercializzi in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi
ai giochi da essa gestiti. I mezzi di pagamento sono utilizzati anche per la
partecipazione a distanza dei giochi di cui al comma 292 del citato art. 1 della
legge n. 311 del 2004. Per tali attivita' e' riconosciuto un aggio pari al 6 per
cento del valore dei mezzi di pagamento venduti.
2. Per il triennio 2006-2008 e' introdotto, in via sperimentale, un meccanismo
di variazione dell'aggio sui giochi del lotto, del concorso pronostici enalotto,
del concorso pronostici totip, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle
scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278,
della scommessa tris e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma
498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello di raccolta
conseguito nell'anno precedente, basato sui seguenti criteri:
a) nel caso in cui nell'anno 2006, la raccolta dei giochi sopra richiamati,
nonche' di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia
superiore a 11.200 milioni di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la
raccolta relativa all'anno 2007 e' fissato nella misura del 9 per cento della
raccolta ed il prelievo erariale relativo al concorso pronostici enalotto, al
concorso pronostici totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle
scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278,
alla scommessa tris ed alla nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma
498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' diminuito di un punto percentuale
rispetto alla raccolta;
b) nel caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei giochi sopra richiamati,
nonche' di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia
superiore a 11.600 milioni di euro, e' confermata, per gli anni 2008 e
successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera a).
3. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individua, con proprio
provvedimento, le modalita' di determinazione e di pubblicizzazione del livello
di raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 1.
4. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' e le disposizioni tecniche occorrenti per
l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari al concorso pronostici
enalotto ed al gioco del lotto, senza variazioni nella misura dell'aggio, basate
sui seguenti principi:
a) posta di gioco per ogni combinazione pari a 0,50 euro;
b) restituzione al giocatore non inferiore al 50 per cento dell'ammontare
complessivo delle poste di gioco;
c) autonomia dei premi rispetto a quelli previsti dalle formule di gioco
attuali;
d) introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a
punteggio;
e) possibilita' di accesso al gioco attraverso mezzi di comunicazione a distanza
ai sensi del comma 1.
5. Per garantire l'effettiva concorrenza e competitivita' nel settore del gioco
e delle scommesse, il concessionario delle scommesse ippiche e sportive non puo'
essere titolare di oltre cento agenzie sul territorio nazionale. A tal fine, nel
numero di agenzie si considerano anche i soggetti controllanti o controllati,
ovvero sottoposti, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile.
6. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria
attivita' anche mediante l'apertura di tre sportelli distaccati, presso sedi
diverse dai locali nei quali si effettua gia' la raccolta delle scommesse, ma
comunque ubicati nella stessa regione, da attivare entro il 31 marzo 2006 e fino
alla operativita' del riordino del settore delle scommesse sportive di cui
all'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
L'apertura degli sportelli distaccati non determina alcun diritto preferenziale
nell'ambito della procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive di
cui ai citati commi. Con uno o piu' provvedimenti, da adottare entro il 31
gennaio 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato determina le modalita' di apertura degli
sportelli distaccati di raccolta delle scommesse, assicurando priorita' ai
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da
agenzie di scommesse.
[7. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunta la seguente lettera: «e-bis) le operazioni inerenti e
connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo
10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione
relative a dette operazioni»;
b) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di
cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10,
numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione
relative a dette operazioni».
8. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 e' subordinata alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.](*)
9. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse
da quelle sulle corse dei cavalli e' stabilita in 1 euro e l'importo minimo per
ogni biglietto giocato non puo' essere inferiore a tre euro. Eventuali
variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate
con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
10. Il personale dipendente dalla CONI servizi S.p.A. per effetto dell'articolo
8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, in posizione di distacco presso l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e con oneri a carico della predetta
Amministrazione, e' trasferito, a domanda, nei ruoli della citata
Amministrazione, con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 124, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. Ferme restando le previsioni dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con
propri provvedimenti, misure per la regolamentazione della raccolta a distanza
delle scommesse, del bingo e delle lotterie attraverso Internet, televisione
digitale, terrestre e satellitare, nonche' attraverso la telefonia fissa e
mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalita' di gioco atte a garantire la
sicurezza del giocatore, la tutela dell'ordine pubblico e la possibilita' di
connessione a tutti gli altri operatori,
prevedono in particolare:
a) la possibilita' di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per
l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali
dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed
organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza previste
dall'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale
attivita' e' riconosciuto un aggio pari all'8 per cento della raccolta
effettuata;
b) la possibilita' di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio
delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore,
in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica
delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali
scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle
scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a
distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonche' dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze
2 giugno 1998, n. 174;
c) le modalita' di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a
distanza, affidata agli attuali concessionari, del gioco previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
12. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per le scommesse:
1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi
dell'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo
stabilita per ciascuna scommessa;
2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n.
311: 15,70 per cento della quota prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal
1° gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta
fino a sette eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa
composta da piu' di sette eventi; dal l° gennaio 2007, nel caso in cui la
raccolta dell'intero anno 2006 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette
eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2007
afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli
sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna
scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 6,6 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli:
20 per cento di ciascuna scommessa.».
13. Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
indira' apposita lotteria ad estrazione istantanea dedicata ai Giochi olimpici
invernali «Torino 2006» )).
(*) Nota: Commi abrogati
dall'art. 1, c. 35 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, reca «Regolamento
recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a
quota fissa, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133»
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1999, n. 187).
- Si riporta il testo dei commi 498 e 489 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005)]:
«498. E' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il
Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei
prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa ippica a
totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite
le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi
nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e
sportive nonche' negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere
ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attivita'
di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attivita' dei
punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta
unica e il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE».
«489. Il primo comma dell'art. 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e'
sostituito dal seguente: «Il gioco del lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da
1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota
nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a
ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma»».
- Si riportano i commi 290, 291 e 292 dell'art. 1 della gia' citata legge n.
311/2004:
«290. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una piu'
efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
adotta i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con
organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la
partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere
abilitati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato anche per le transazioni relative a forme di gioco non a
distanza.
291. Per le attivita' di diffusione e gestione di cui al comma 290, il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva del Ministro,
puo' costituire societa' di scopo ovvero puo' procedere, attraverso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'individuazione di uno o
piu' soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria.
292. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee, con
partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta di
gioco relativamente all'erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonche' i
criteri e le modalita' di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche».
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate
societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu'
di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche
i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona
interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita
un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato
almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in
mercati regolamentati».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, reca
«Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa,
funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei
cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
giugno 1998, n. 125).
- Il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, reca «Regolamento
recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore
ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai
sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995» (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129).
- Si riporta il testo dei commi 286 e 287 dell'art. 1 della gia' citata legge n.
311/2004:
«286. Con uno o piu' decreti, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al
riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su
eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti
organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonche' a
quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.
287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalita'
di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei
cavalli e su eventi non sportivi, da adottare nel rispetto della disciplina
comunitaria e nazionale, secondo principi di:
a) armonizzazione delle modalita' di commercializzazione a quella dei concorsi
pronostici;
b) economicita' ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telematiche;
c) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;
d) sicurezza e trasparenza del gioco nonche' tutela della buona fede dei
partecipanti;
e) salvaguardia dei diritti derivanti dall'applicazione del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Detrazione). - 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma
del primo comma dell'art. 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art.
30, e' detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni
effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui
addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o
acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla
detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge
nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e puo' essere esercitato, al piu'
tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui
il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento
della nascita del diritto medesimo.
2. Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni
e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo
il disposto dell'art. 19-bis2. In nessun caso e' detraibile l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione
di manifestazioni a premio.
3. La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi
indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla
legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427;
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se
effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione
dell'imposta;
c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f);
d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono
oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;
e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al
primo comma dell'art. 74, concernente disposizioni relative a particolari
settori.
e-bis) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio
delle attivita' di cui all'art. 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato,
mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette
all'imposta la detrazione non e' ammessa per la quota imputabile a tali
utilizzazioni e l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criteri
oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi
criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa
ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei
all'esercizio dell'impresa, arte e professione».
5. Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che danno luogo ad operazioni
che conferiscono il diritto alla detrazione sia attivita' che danno luogo ad
operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla detrazione dell'imposta
spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo
ammontare e' determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'art.
19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione e' provvisoriamente operata con
l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo
conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita' operano la
detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente,
salvo conguaglio alla fine dell'anno. La disposizione di cui al presente comma
non si applica alle operazioni di cui all'art. 10, numeri 6) e 7) e alle
prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette
operazioni.
5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la
limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con
riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche
intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari,
e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad
essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per
loro conto, nonche' per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso
o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento».
- Si riporta il testo dell'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea:
«Art. 88 (ex art. 93). - 1. La Commissione procede con gli Stati membri
all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone
a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal
funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le
loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, oppure
che tale aiuto e' attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve
sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa
non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente la Corte di giustizia,
in deroga agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il
Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o
da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il
mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui
all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.
Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura
prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura
fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il
Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la
Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue
osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che
un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la
Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente.
Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138
(Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento
della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178:
«Art. 8 (Riassetto del CONI). - 1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si
avvale della societa' prevista dal comma 2.
2. E' costituita una societa' per azioni con la denominazione «CONI Servizi spa».
3. Il capitale sociale e' stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al
capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della
societa', dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro
per i beni e le attivita' culturali.
4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il
presidente della societa' e gli altri componenti del consiglio di
amministrazione sono designati dal CONI. Il presidente del collegio sindacale e'
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del
medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attivita' culturali.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali
previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e
le attivita' culturali, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e
qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale.
Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di
amministrazione o l'amministratore unico della societa', sentito il collegio
sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del
valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non
superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 11,
comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima
si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da
conferire alla Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati
ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo
degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti
dalle vigenti disposizioni.
8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono
disciplinati da un contratto di servizio annuale.
9. La CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche con le regioni, le
province autonome e gli enti locali.
10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con le
modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI
Servizi spa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI e', dall'8 luglio 2002,
alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti
attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella
titolarita' dei beni facenti capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalita' attuative del
trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi spa, anche ai fini della
salvaguardia, dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione della
presente disposizione, delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in servizio presso
l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto
rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianita' maturate
fino alla predetta data.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della societa' e di
conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono,
pertanto, effettuati in regime di neutralita' fiscale.
13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via provvisoria, tutte le
disposizioni legislative e statutarie che disciplinano il CONI. Dalla predetta
data tali disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero
per i beni e le attivita' culturali sul CONI.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si
provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
- Si riporta il testo del comma 124 dell'art. 1 della gia' citata legge n.
311/2004:
«124. Nulla e' dovuto a titolo di indennita' o trattamento economico aggiuntivo
comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso enti e
societa' derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni pubbliche
esercenti attivita' e servizi in regime di monopolio e gia' proveniente dalle
predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il semplice
consenso dell'ente o della societa' e dell'amministrazione di destinazione
presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».
- Il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n.
174, reca «Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle
scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate
dal CONI, da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del
1995» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129).
- Il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000,
n. 29, reca «Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai
sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133» (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2000, n. 43).
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n.
288), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Aliquota). - 1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle
misure seguenti:
a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della base imponibile; resta salva
la rideterminazione della predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della
delega di cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998,
n. 288, ove necessario per garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello
Stato;
b) per le scommesse:
1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi
dell'art. 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo
stabilita per ciascuna scommessa;
2) per ogni altro tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa,
salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n.
311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal
1° gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta
fino a sette eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa
composta da piu' di sette eventi; dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui la
raccolta dell'intero anno 2006 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette
eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2007
afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli
sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna
scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 6,6 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli:
20 per cento di ciascuna scommessa.
2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle scommesse di cui al numero 1)
della lettera b) del comma 1 e' stabilita nella misura del 32 per cento».
Art. 11-sexiesdecies
Applicazione degli articoli 11-sexies 11-septies, 11-nonies e 11- decies
(( 1. Le disposizioni di cui agli articoli 11-sexies, 11-septies, 11-nonies e
11-decies del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio
2006 )).
Art. 12.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti (( dall'attuazione degli articoli da 3 a 11 ))
del presente decreto, pari a 76,5 milioni di euro per l'anno 2005, 412
milioni di euro per l'anno 2006, 655 milioni di euro per l'anno 2007 e 987
milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:
a) per l'anno 2005, quanto a 76,5 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 14, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. (( Per la compensazione degli effetti sul
fabbisogno di cassa si provvede mediante riduzione di 73,5 milioni di euro, per
l'anno 2005, della dotazione di cassa relativa all'unita' previsionale di base
3.2.3.20 «Banche, Fondi ed Organismi internazionali» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze ));
b) per gli anni successivi, quanto a 86 milioni di euro a decorrere dal 2006,
mediante utilizzo di parte delle risorse riveniente dalla soppressione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, prevista dall'articolo 3, comma 36, lettera
d), numero 1);
c) quanto a 65 milioni di euro per il 2007 e 160 milioni di euro a decorrere dal
2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in relazione a
quanto disposto dall'articolo 3, comma 21;
d) quanto a 326 milioni di euro per il 2006, 504 milioni di euro per il 2007 e
741 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate recate dal presente decreto.
(( 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11-sexies,
comma 1, lettere c) e d), 11-septies, 11-octies e 11-decies, pari a 13 milioni
di euro per l'anno 2005 e a 124 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si
provvede per l'anno 2005 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 11-quater. Per gli anni successivi si provvede ai sensi
dei commi 1-ter e 1-quater.
1-ter. Una quota delle risorse rivenienti dal presente decreto, pari a 372
milioni di euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il
predetto importo e' versato su apposita contabilita' speciale, ai fini del
riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2006 al 2008,
per 124 milioni di euro all'anno. Della predetta somma una quota pari a 30
milioni di euro resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato a copertura
delle minori entrate derivanti dall'articolo 11-septies e la restante quota di
94 milioni di euro e' riassegnata per provvedere alle spese recate dagli
articoli 11-sexies, comma 1, lettere c) e d), 11-octies e 11-decies. Alla
compensazione degli effetti finanziari derivanti dal precedente periodo, in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche,
si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1-quater. A decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante utilizzo di parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 1-quinquies. Agli
ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto
)).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
«14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva in corso,
gli apporti al capitale della Ferrovie dello Stato S.p.A., previsti dall'art. 6,
comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come modificati dal decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, e dall'art. 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono
rideterminati complessivamente in lire 19.118 miliardi, da erogare per lire
2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell'anno 1998, per lire
3.104 miliardi nell'anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annue nel periodo
2000-2002. Tale programma di investimenti dovra' rispettare quanto disposto dai
commi 1 e 2 dell'art. 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 550».
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 59 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in
attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337): «4-bis.
[Le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono
restituite ai concessionari:
a) per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti dall'anno 2006; il numero
delle rate e' individuato, nel numero massimo di dieci e nei limiti degli
stanziamenti delle pertinenti unita' previsionali di base, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono, altresi', definite
le modalita' di restituzione;
b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione].
4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:
a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore
alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'art. 17,
comma 2;
b) non si applica l'art. 19, comma 2, lettera a);
c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera b), secondo periodo,
decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze;
d)
e) le informazioni di cui all'art. 36, comma 1, sono trasmesse con le modalita'
e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c)».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del succitato decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112:
«Art. 17 (Remunerazione del servizio). - 1. L'attivita' dei concessionari viene
remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l'aggio e' pari
ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei
seguenti criteri:
a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al
carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei
concessionari aventi i piu' alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i
piu' bassi costi;
b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di
indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;
c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e
quello in cui il concessionario puo' porla in riscossione.
2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, e' aumentato, per i singoli
concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni
conseguite rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo stesso
ambito o, in caso esso sia variato, per ambito corrispondente. Tale percentuale
e' determinata, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di
incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1.
3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore in misura non superiore al
4,65 per cento della somma iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio e' a
carico dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore e' dovuto soltanto in
caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento e la sua
misura e' determinata con il decreto previsto dal comma 1.
4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di erogazione dell'aggio
previsto dal comma 1 vengono stabilite con decreto del Ministero delle finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene trattenuto dal concessionario
all'atto del versamento all'ente impositore delle somme riscosse.
5. [A ciascun concessionario e' riconosciuta, a titolo di anticipazione della
remunerazione, una somma pari ad una percentuale, comunque non inferiore all'1
per cento del carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto
previsto dal comma 1, del costo di cui alla lettera a) dello stesso comma 1].
5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali
l'aggio del concessionario e' stabilito, con il decreto di cui al comma 1,
tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in
misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante
ruolo.
6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle
finanze, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di erogazione del
rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti
di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di
inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1;
b) del debitore, negli altri casi.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore
al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il
delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che
riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, al
concessionario spetta un compenso per l'attivita' di esecuzione di tale
provvedimento; la misura e le modalita' di erogazione del compenso sono
stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e
riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2;
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del
debitore nella misura di euro 5,56; tale importo puo' essere aggiornato con
decreto del Ministero delle finanze».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica)
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui
costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro
per l'anno 2005, derivanti dal comma 1».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
«14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva in corso,
gli apporti al capitale della Ferrovie dello Stato S.p.A., previsti dall'art. 6,
comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come modificati dal decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, e dall'art. 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono
rideterminati complessivamente in lire 19.118 miliardi, da erogare per lire
2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell'anno 1998, per lire
3.104 miliardi nell'anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annue nel periodo
2000-2002. Tale programma di investimenti dovra' rispettare quanto disposto dai
commi 1 e 2 dell'art. 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 550».
Art. 13.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Omissis