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Regione Lombardia
Legge Regionale n. 9 del 28-02-2005

Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.

 (B.U.R. Lombardia n. 9 del 1.3.2005 - S.O. n. 1)


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:



IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale


ARTICOLO 1
(Finalità del servizio volontario di vigilanza ecologica)
1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico, integrandone l'attività nel quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di vigilanza ecologica.
2. II servizio volontario di vigilanza ecologica è istituito per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali, da attuarsi anche con le seguenti specifiche attività:
a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
b) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale;
c) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;
d) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico.
3. II servizio volontario di vigilanza ecologica:
a) è organizzato con criteri unitari per l'intero territorio regionale e svolto da guardie ecologiche volontarie operanti presso gli enti di cui all'articolo 3, comma 3;
b) è iscritto di diritto nell'apposita sezione del registro generale regionale del volontariato ai sensi della legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato);
c) è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese autorizzate, e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.

ARTICOLO 2
(Requisiti della guardia ecologica volontaria)
1. L'aspirante guardia ecologica volontaria deve:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea e maggiorenne;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non avere subito condanne penali definitive;
d) possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio;
e) frequentare i corsi di formazione ed effettuare l'addestramento pratico;
f) superare l'esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale di cui all'articolo 5;
g) conseguire la nomina a guardia giurata.

ARTICOLO 3
(Organizzazione dei servizio volontario di vigilanza ecologica)
1. La Regione:
a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica e ne individua, tramite decreto del Presidente della Giunta regionale, gli ambiti normativi di competenza, anche con riferimento ad eventuali norme contenute in regolamenti di parchi regionali, province, comunità montane e comuni capoluogo di provincia;
b) emana direttive per l'organizzazione dei corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie e cura i corsi di aggiornamento e specializzazione dei volontari, dei responsabili locali e dei coordinatori del servizio volontario di vigilanza ecologica;
c) verifica l'idoneità delle aspiranti guardie ecologiche volontarie mediante esami teorico-pratici tramite la commissione regionale di cui all'articolo 5;
d) cura pubblicazioni specialistiche e materiale divulgativo a supporto del servizio volontario di vigilanza ecologica;
e) rilascia alle province i tesserini personali ed i distintivi delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie e definisce le caratteristiche dei capi di abbigliamento;
f) garantisce alle guardie ecologiche volontarie ed alle guardie ecologiche onorarie la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
g) assegna, nell'ambito della programmazione economico-finanziaria regionale, contributi al servizio volontario di vigilanza ecologica, sulla base dei programmi presentati dalle province e dagli enti gestori dei parchi
regionali.
2. La provincia:
a) esercita, sulla base delle direttive approvate dalla Regione, funzioni di coordinamento e vigilanza del servizio volontario di vigilanza ecologica nell'intero territorio provinciale;
b) promuove la costituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica presso gli enti di cui al comma 3, salva l’autonoma iniziativa degli stessi;
c) programma il numero dei volontari in funzione delle esigenze del servizio nelle singole aree;
d) conferisce gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche volontarie ed alle guardie ecologiche onorarie e consegna loro i tesserini personali ed i distintivi, rilasciati dalla Regione;
e) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 9 eventualmente necessari nei confronti di singole guardie ecologiche volontarie, su segnalazione degli enti organizzatori del servizio;
f) approva, con periodicità annuale, il rendiconto finale delle attività svolte e il programma delle attività da svolgere nell'intero territorio provinciale, sentiti gli enti organizzatori del servizio e assegna agli stessi contributi finanziari ed eventuali mezzi e attrezzature; il programma provinciale è sottoposto al parere consultivo della Commissione provinciale per l'ambiente naturale, di cui all'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
g) presenta alla Giunta regionale entro il 31 marzo una relazione sul servizio ecologico dell'intero territorio provinciale; la relazione contiene una sezione riguardante i provvedimenti di sospensione e revoca degli incarichi con le relative motivazioni ed una riguardante lo stato di conservazione della rete ecologica Natura 2000 esterna ai parchi regionali.
3. L'organizzazione delle guardie ecologiche volontarie è affidata:
a) agli enti gestori dei parchi regionali, alle comunità montane e ai comuni capoluogo di provincia;
b) nel rimanente territorio, a raggruppamenti di comuni promossi dalla provincia, previe intese con i comuni stessi, in aree omogenee, in particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e monumenti naturali regionali, parchi locali d'interesse sovracomunale e reti ecologiche.
4. I comuni di cui al comma 3, lettera b), associati nelle forme anche convenzionali disciplinate dalla legislazione vigente, definiscono le modalità di gestione del servizio e in particolare individuano l'amministrazione
comunale referente e le modalità di nomina del responsabile del servizio.

ARTICOLO 4
(Compiti degli enti organizzatori)
1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) e l'amministrazione referente di cui all'articolo 3, comma 4:
a) organizzano i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), volte ad uniformarne contenuti, modalità e termini sull'intero
territorio della Regione;
b) designano un responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, scelto tra il personale con funzione di guardia ecologica volontaria;
c) approvano con periodicità annuale il programma delle attività da svolgere e il rendiconto finale delle attività svolte, da presentare alla provincia territorialmente competente e, nel caso di enti gestori dei parchi
regionali, alla Regione;
d) assicurano la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere ecologico;
e) articolano il servizio volontario di vigilanza ecologica, salva l'unità organizzativa dello stesso, in gruppi legati al territorio delle singole province.
2. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica:
a) convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;
b) predispone gli ordini di servizio indicando le zone dove questo deve essere espletato, nonché le modalità e la durata e contemperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;
c) cura la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul corretto uso e la manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;
d) riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;
e) comunica alla competente struttura organizzativa della Giunta regionale la denuncia di eventi dannosi ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato);
f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei tesserini personali; la richiesta costituisce atto dovuto, salvo che non sussistano giustificati motivi riguardanti l'organizzazione del servizio, da
comunicarsi alla Giunta regionale per il relativo assenso;
g) cura il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla provincia territorialmente competente e, nel caso di enti gestori di parchi regionali, alla Regione entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;
h) predispone programmi di rilevamento ambientale riservati alle guardie ecologiche volontarie in possesso di un brevetto di specializzazione; l’attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previi accordi con gli enti interessati, sull’intero territorio regionale.
3. I siti compresi nella rete ecologica Natura 2000, i biotopi ed i complessi di biotopi di particolare rilevanza, individuati nella normativa regionale e nei piani territoriali di coordinamento provinciali, sono visitati regolarmente dalle guardie ecologiche volontarie, le quali compilano un formulario per ogni visita e un rapporto annuale sullo stato di conservazione.
4. II direttore del parco regionale ed il responsabile della gestione della riserva naturale regionale presentano annualmente una relazione alla Giunta regionale e alla provincia territorialmente competente sul servizio
volontario di vigilanza ecologica. La relazione contiene una sezione riguardante lo stato di conservazione dell'ambiente, con particolare riferimento al territorio a parco naturale ed alla rete ecologica Natura 2000.

ARTICOLO 5
(Esami)
1. Al termine dei corsi di formazione le aspiranti guardie ecologiche volontarie sostengono un esame davanti ad una commissione regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da:
a) il dirigente della competente struttura organizzativa regionale in qualità di presidente;
b) quattro esperti in discipline ecologiche e ambientali, di cui due membri effettivi e due supplenti;
c) quattro esperti in discipline giuridiche, di cui due membri effettivi e due supplenti;
d) due funzionari di pubblica sicurezza, di cui un membro effettivo ed uno supplente;
e) due funzionari della competente struttura organizzativa regionale, di cui un membro effettivo ed uno supplente, designati dal dirigente della struttura stessa;
f) due funzionari del Corpo forestale regionale, di cui un membro effettivo ed uno supplente, designati dal direttore generale competente.
2. II presidente designa un componente effettivo della commissione quale vice presidente, con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
3. La commissione opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti; le relative funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato della competente struttura organizzativa regionale.
4. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, nonché l'eventuale rimborso delle spese nella misura stabilita dal provvedimento di cui all'Articolo 26, comma 2, della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 (Revisione dell’ordinamento del personale regionale).

ARTICOLO 6
(Nomina a guardia giurata)
1. I responsabili del servizio volontario di vigilanza ecologica presentano istanza al Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata di coloro che hanno superato l'esame e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. I decreti di approvazione delle nomine di guardia giurata sono trasmessi alla provincia, sul cui territorio ha sede l’ente organizzatore, per il provvedimento di incarico di cui all'articolo 7.

ARTICOLO 7
(Incarico di guardia ecologica volontaria)
1. La provincia, sul cui territorio ha sede l’ente organizzatore e su proposta dello stesso, conferisce l'incarico di guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate; il decreto di incarico individua l'ambito territoriale di competenza e le norme oggetto del potere di accertamento in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). Il potere di accertamento può essere esteso alle norme contenute in regolamenti di parchi regionali, province, comunità montane e comuni capoluogo di provincia , previe intese con gli enti stessi.
2. La guardia ecologica è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato giuramento davanti al sindaco del comune di residenza o ad un suo delegato, ai sensi dell'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
3. Nell'espletamento del servizio di istituto, la guardia ecologica porta il distintivo approvato dal Prefetto ai sensi dell’articolo 254 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.).

ARTICOLO 8
(Doveri delle guardie ecologiche volontarie)
1. Nell'espletamento delle sue funzioni la guardia ecologica volontaria, oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di esecuzione, deve:
a) assicurare almeno dieci ore di servizio mensili, dando comunicazione della disponibilità di giornate e di orari;
b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell'ordine di servizio redatto dal responsabile;
c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
d) compilare in modo chiaro e completo i formulari ed i rapporti di servizio, nonché i verbali, facendoli pervenire nelle successive quarantotto ore al responsabile del servizio dell’ente organizzatore;
e) qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo;
f) usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione.
2. Al fine dell'espletamento del servizio le guardie ecologiche volontarie che siano lavoratori dipendenti hanno diritto di usufruire, nel rispetto della normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle
turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o d'ufficio.

ARTICOLO 9
(Sospensione e revoca dell'incarico)
1. L'ente organizzatore del servizio è tenuto a segnalare alla provincia, nonché al Prefetto competenti per territorio, ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed addebitabili al comportamento delle guardie ecologiche volontarie, anche ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di revoca dell'incarico, che competono alla provincia.
2. I procedimenti di cui al comma 1 garantiscono il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica; dall'avvio dei suddetti procedimenti e fino alla loro conclusione, le guardie ecologiche sono in via cautelare sospese dall'incarico.
3. I provvedimenti di sospensione o di revoca sono immediatamente comunicati al Prefetto competente.
4. Nei casi di dimissioni, revoca e decadenza dall'incarico, la guardia ecologica volontaria restituisce all'ente organizzatore il tesserino, il distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e attrezzature personali.

ARTICOLO 10
(Cooperazione con i servizi di polizia locale, idraulica, forestale e con l'ARPA)
1. Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria autonomia, cooperano con i servizi di polizia locale di cui alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana):
a) nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e l’accertamento degli illeciti amministrativi contro la natura, l'ambiente e il territorio;
b) nell'attività di monitoraggio e controllo ambientale del territorio e in particolare dei parchi e giardini;
c) nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione ed informazione attinenti la natura, l'ambiente e il territorio.
2. Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria autonomia, cooperano con i servizi di polizia idraulica di cui all’articolo 3, commi 108, lettera i) e 114, lettera a) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1
(Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”):
a) nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e l’accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica);
b) nell'attività di monitoraggio e controllo delle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);
c) nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione e informazione attinenti i corpi d'acqua e le risorse idriche.
3. II servizio volontario di vigilanza ecologica coopera alle attività di controllo ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).
4. II servizio volontario di vigilanza ecologica coopera con il Corpo forestale nazionale e regionale nell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo concernenti:
a) la tutela dell'ambiente forestale ed agro-silvo-pastorale e connesse alla protezione della natura ed all'assetto del territorio;
b) l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
c) la parte lombarda del parco nazionale dello Stelvio, previa intesa tra l'ente organizzatore del servizio territorialmente competente ed il comitato di gestione.
5. Per l'attuazione delle eventuali forme di cooperazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le province promuovono intese ed accordi tra gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica e gli enti responsabili dei servizi di polizia locale ed idraulica, l’ARPA ed il Corpo forestale.
6. Per assicurare uniformità comportamentali, un efficace scambio d'informazioni ed un rapido intervento sul territorio, la Giunta regionale :
a) definisce una modulistica unica sul territorio regionale in tema di accertamento di illeciti amministrativi;
b) promuove il raccordo telematico tra il servizio volontario di vigilanza ecologica ed i servizi di polizia locale, idraulica e forestale.
7. Le guardie ecologiche volontarie in servizio, che partecipano con esito positivo ad appositi corsi di formazione integrativi, sono iscritte, a domanda, negli elenchi degli idonei di cui all'articolo 35, comma 5 della legge
regionale 4/2003; le modalità organizzative, i contenuti, la durata nonché le prove finali dei corsi integrativi sono definiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione ai sensi dell’articolo 35, comma 3 della legge
regionale 4/2003.

ARTICOLO 11
(Guardie ecologiche onorarie)
1. Le guardie ecologiche volontarie che abbiano svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare allo svolgimento del servizio e richiedere all’ente di appartenenza l’iscrizione nell’elenco provinciale delle guardie ecologiche onorarie
2. La provincia, sul cui territorio ha sede l’ente di appartenenza e su richiesta dello stesso, conferisce l’incarico di guardia ecologica onoraria alle guardie ecologiche volontarie di cui al comma 1; il decreto di incarico
individua l’ente di appartenenza e dispone l’iscrizione nell’elenco provinciale delle guardie ecologiche onorarie.
3. Le guardie ecologiche onorarie offrono la propria disponibilità all’ente di appartenenza per collaborare in attività di:
a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
b) raccolta di dati e informazioni relativi all’ambiente e monitoraggio ambientale.
4. I responsabili dei servizi volontari di vigilanza ecologica assicurano il coordinato svolgimento delle attività delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie.

ARTICOLO 12
(Finanziamenti)
1. I programmi annuali del servizio volontario di vigilanza ecologica di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f) ed i programmi annuali approvati dagli enti gestori dei parchi regionali sono ammessi al contributo regionale, entro i limiti delle spese autorizzate per i singoli esercizi finanziari.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le province e gli enti gestori dei parchi regionali presentano alla Giunta regionale un dettagliato preventivo di tutte le spese connesse con le attività programmate, facenti capo ai singoli gruppi di guardie ecologiche volontarie operanti sul proprio territorio, nonché il rendiconto dei finanziamenti dell'anno precedente.
3. Nei successivi sessanta giorni il dirigente della competente struttura regionale approva il riparto dei contributi complessivi alle province ed agli enti gestori dei parchi regionali e stabilisce la quota riservata alla Regione per gli interventi di propria competenza, relativi a:
a)corsi di aggiornamento e specializzazione delle guardie ecologiche, dei responsabili locali del servizio volontario di vigilanza ecologica e dei coordinatori provinciali;
b)redazione, stampa e acquisto di pubblicazioni specialistiche, nonché di materiale divulgativo a supporto dell'attività delle guardie ecologiche;
c)acquisto di segni di riconoscimento delle guardie ecologiche volontarie.
4. Divenuto esecutivo il provvedimento di cui al comma 3, si provvede all'erogazione delle somme spettanti alle province ed agli enti gestori dei parchi regionali con decreto del dirigente della competente struttura
regionale.
5. Le province provvedono a ripartire ed eventualmente integrare con fondi propri i contributi regionali ai singoli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica, secondo parametri omogenei.

ARTICOLO 13
(Norma finanziaria)
1. Alle spese relative al funzionamento delle commissioni regionali di esame, di cui all’articolo 5, si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l’esercizio 2005 e successivi all’UPB 5.0.2.0.1.184 “Spese postali, telefoniche e altre spese generali”.
2. Per la concessione dei contributi e per le attività di competenza della Regione di cui all’articolo 12, si provvede con le risorse stanziate alle UPB 4.9.6.1.2.156 “Pianificazione delle aree protette”, per le spese correnti, e 4.9.6.1.3.157 “Pianificazione delle aree protette”, per le spese in capitale, del bilancio di previsione per l’esercizio 2005 e successivi.
3. A decorrere dall’anno 2006, le spese di cui al comma 2 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

ARTICOLO 14
(Norma transitoria)

1. Le guardie ecologiche volontarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti alle dipendenze delle province, sono assegnate da queste ultime, sentiti gli interessati, ai raggruppamenti di
comuni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni in materia di vigilanza ecologica volontaria da parte dei raggruppamenti medesimi. Sino a tale data alla gestione delle predette guardie ecologiche continua a provvedere l'amministrazione provinciale di appartenenza, che esercita le funzioni di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 15
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica);
b) la legge regionale 19 agosto 1983, n. 63 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica");
c) la legge regionale 15 aprile 1992, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica");
d) l'articolo 1, comma 4 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);
e) la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 25 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica").

ARTICOLO 16
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 28 febbraio 2005
( Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1169 del 16 febbraio 2005 )