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Regione Veneto
Legge Regionale
n. 5 del 25 febbraio 2005

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alle leggi finanziarie finanziare 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica.

 

(B.U.R. VENETO N. 23 del 1 marzo 2005 )


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
 


TITOLO I
Disposizioni in materia di usi civici, foreste ed economia montana

ARTICOLO 1
Modifica della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme di materia di usi civici”.


1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è inserito il seguente articolo:
“Art. 3 bis - Comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico.
1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 “Costituzione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici fazionali.”, con decreto, indice le elezioni per la costituzione o il rinnovo dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico.”.
 
 
ARTICOLO 2
Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme di materia di usi civici”.


1. Al comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole “cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti “settantacinque per cento”.
 
 
ARTICOLO 3
Modifica alla legge regionale legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme di materia di usi civici”.


1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è inserito il seguente articolo:
“Art. 5 bis - Regime giuridico.
1. I beni di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge.


2. La Regione, a seguito dell'accertamento di cui all'articolo 4, provvede ad annotare entro novanta giorni nel registro immobiliare mediante apposizione nel foglio intestato al comune, ovvero per i beni frazionali e per quelli di cui al comma 3 dell'articolo 2 nel foglio intestato alla amministrazione separata dei beni di uso civico, o nel foglio relativo ai singoli beni, la dizione "Bene inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato all'esercizio dei diritti collettivi ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31". Il vincolo è riconosciuto di interesse generale.


3. Alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, regolarmente costituite, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico.


4. In relazione a detto riconoscimento, le amministrazioni separate dei beni di uso civico adottano con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti assegnati i seguenti atti:
a) lo statuto della amministrazione separata, redatto secondo le proprie consuetudini nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente;
b) l'elenco dei beni frazionali di uso civico.


5. Gli atti di cui al comma 4 sono approvati dalla assemblea dei frazionisti ed inoltrati, con il corredo degli atti e delle deliberazioni, al Presidente della Giunta regionale.”.

 
ARTICOLO 4
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme di materia di usi civici”.

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è sostituito dal seguente:
“1. I Comuni e le Amministrazioni separate frazionali interessate, nell’ambito delle operazioni di accertamento delle terre di uso civico di cui all’articolo 4, predispongono il piano di utilizzo delle terre stesse.”.


2. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è sostituito dal seguente:
“3. Il piano è approvato dalla Giunta regionale ed ha validità decennale.”.
 

CAPO II
Modifica alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” e successive modificazioni


ARTICOLO 5
Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” e successive modificazioni.


1. Dopo il comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:
“7 bis. Nel territorio appartenente alle Regole il permesso è rilasciato dal Presidente della Regola o da un suo delegato che comunica annualmente alla Giunta regionale il numero massimo di permessi da rilasciare.”.
 

CAPO III
Modifica alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52“Legge forestale regionale” e successive modificazioni


ARTICOLO 6
Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni.


1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole “arborea o arbustiva” sono sostituite dalle seguenti: “arborea associata o meno a quella arbustiva”.


2. Il comma 8 dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:
“8. Non si considerano a bosco i terreni in cui il grado di copertura arborea non supera il trenta per cento della relativa superficie e in cui non vi è in atto rinnovazione forestale e le macchie boscate, realizzate in base al Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in base ai relativi regolamenti precedenti.”.


3. Dopo il comma 8 dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, sono aggiunti i seguenti:
“8 bis. I boschi, come definiti al presente articolo, devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri.
8 ter. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter non si applicano nelle aree naturali protette e nei siti della rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualora i rispettivi piani di gestione o gli strumenti di pianificazione forestale di cui all’articolo 23, individuino valori parametrici di maggiore tutela.
8 quinquies. La definizione di bosco di cui al presente articolo si applica anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.”.
 
 
ARTICOLO 7
Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni.


1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, è sostituita dalla seguente:
“c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.”.


2. Al comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, le parole: “del RD 30 dicembre 1923, n. 3267” sono sostituite dalle seguenti: “della presente legge”.


3. Al comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, sono soppresse le parole: “nel fondo di cui al comma 2 lettera c)”.


4. Dopo il comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è aggiunto il seguente:
“6 bis. Le garanzie previste dal comma 6 non sono dovute nel caso di richiesta di riduzioni di superficie forestale inferiori ai 1.000 metri quadrati.”.
 
 
ARTICOLO 8
Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni.


1. Al comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 le parole: “del RD 30 dicembre 1923, n. 3267” sono sostituite dalle seguenti: “della presente legge.”.


2. Al comma 8 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, le parole: “perché lontani dalla normalità, i Piani economici di riassetto forestale di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “i Piani di cui ai commi 1 e 2”.


3. Al comma 9 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, dopo le parole: “pianificazione forestale” sono inserite le seguenti: “in conformità alle linee guida di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”,”.


4. Al comma 10 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, dopo le parole: “i piani di cui ai commi 1 e 2” sono inserite le seguenti “, nonché i piani di gestione forestale”.


5. Dopo il comma 10 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, è aggiunto il seguente:
“10 bis. Le utilizzazioni forestali eseguite in conformità al presente articolo sono da considerarsi tagli colturali ai sensi dell’articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se assunti in difformità alle modalità tecniche di attuazione di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.”.



CAPO IV
Modifica alla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 del “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” e successive modificazioni


ARTICOLO 9
Modifica all’articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” e successive modificazioni.

1. L’articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 - Interventi per la valorizzazione delle produzioni.
1. Al fine di valorizzare le produzioni agricole nelle zone montane attraverso l’adeguamento delle strutture e delle attrezzature sono concessi contributi a imprenditori agricoli anche non a titolo principale, a cooperative agricole e
ad associazioni di produttori.


2. I contributi di cui al comma 1 ammontano fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 55 per cento se i beneficiari sono giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.”.
 
 
ARTICOLO 10
Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” e successive modificazioni.


1. Al comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2, la parola “fustaie” è sostituta dalle parole “boschi pianificati”.


2. Al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le parole: “lire sei mila” sono sostituite dalla seguenti: “euro 3,50”.


3. Al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le parole: “lire dodicimila” sono sostituite dalla seguenti: “euro 7,00”.


4. Al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le parole: “lire venticiquemila” sono sostituite dalle seguenti: “euro 14,00”.


5. Al comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 dopo le parole: “dei piani” sono soppresse le parole “di riassetto forestale,”.


6. Al comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994 n. 2 sono soppresse le lettere c) ed e).


7. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.


TITOLO II
Disposizioni in materia di agricoltura

CAPO I
Modifica alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”


ARTICOLO 11
Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Qualora all’Agenzia venga affidata, ai sensi della presente legge, la gestione di interventi, la stessa esercita anche le funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi medesimi. I provvedimenti inerenti l’irrogazione delle sanzioni sono adottati dal Direttore.”.


2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata emanata dal Presidente della Giunta regionale l’ordinanza di ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.


CAPO II
Disposizioni in materia di regolarizzazione dei vigneti


ARTICOLO 12
Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati.


1. Per i vigneti abusivamente impiantati dal primo aprile 1987 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260
“Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526”, e che abbiano ottenuto, entro il 31 agosto 2005 la regolarizzazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258,00 euro per ogni ettaro della superficie vitata.


2. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 1493/1999, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 1.033,00 euro a 6.197,00 euro per ettaro, se l’impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della Giunta regionale;
b) da 2.582,00 euro a 12.911,00 euro per ettaro, se l’impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della Giunta regionale.


3. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1° aprile 1987 non si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, secondo quanto disposto dall’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.


4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti in base a procedimenti amministrativi posti in essere e conclusi a norma della disciplina antecedente alla presente legge.


CAPO III
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni


ARTICOLO 13
Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, è inserito il seguente:
“2 bis. Per gli aiuti che non possono essere esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004, si applicano i seguenti limiti massimi di aiuto:
a) 40 per cento per le aree non svantaggiate e 50 per cento per le aree svantaggiate;
b) 45 per cento per le aree non svantaggiate e 55 per cento per le aree svantaggiate, per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall’insediamento.”.


2. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, è così sostituito:
“3. I limiti di cui al comma 1 possono essere aumentati rispettivamente di 20 punti percentuali e di 25 punti percentuali, qualora gli investimenti aziendali comportino costi aggiuntivi connessi alla tutela e al miglioramento dell’ambiente ovvero al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali.”.
 
 
ARTICOLO 14
Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.


1. Dopo il comma 4 dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, è inserito il seguente:
“4 bis. Solo per la zona montana il numero minimo e la quota di produzione per le organizzazioni di produttori sono ridotte al 50 per cento dei valori stabiliti per le aree di pianura.”.

 
 
ARTICOLO 15
Modifiche all’allegato B) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” come modificato dall’articolo 21 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.


1. Alla lettera G) “Pataticolo” dell’allegato B della legge regionale 12 dicembre 2004, n. 40, il numero minimo di associati, pari a “200” è ridefinito in “50”.


2. Alla lettera M1) “Produzioni bovine” dell’allegato B della legge regionale 12 dicembre 2004, n. 40, il numero minimo di associati, pari a “200” è ridefinito in “100”.
 

CAPO IV
Modifica alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità” e successive modificazioni


ARTICOLO 16
Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è aggiunto i seguente:
“3 bis. In fase di avvio, il controllo del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione di cui al comma 3 viene affidato dalla Regione Veneto agli organi di controllo ufficiali previsti dalla legge.”.


2. Gli effetti del presente articolo sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


CAPO V
Modifica alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 “Abrogazione di norme del settore primario”


ARTICOLO 17
Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 “Abrogazione di norme del settore primario”.


1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18, è così sostituita:
“b) legge regionale 24 gennaio 1989, n. 1 “Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per gli interventi nel settore primario”.”.


2. La lettera h) del numero 15 dell’allegato A) all’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18, è soppressa.


3. Il numero 36 dell’allegato A) all’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18, è così sostituito:
“36. articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1996”.”.


4. Gli effetti delle novellazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 decorrono dalla data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 “Abrogazione di norme del settore primario”.


TITOLO III
Disposizioni in materia di bonifica

CAPO I
Modifica alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 “Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori” e successive modificazioni.


ARTICOLO 18
Modifica della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 “Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori”.


1. Dopo l’articolo 19 bis della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è inserito il seguente:
“Articolo 19 ter - Ufficiale rogante.
1. Le funzioni di ufficiale rogante riguardo agli atti dei Consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, relativi all’esecuzione delle opere pubbliche affidate in concessione, possono essere attribuite dal Consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo, di livello non inferiore a quadro e in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza.


2. L’ufficiale rogante può svolgere le funzioni di cui al comma 1 anche a favore di più Consorzi di bonifica che, previa apposita convenzione, costituiscono uffici comuni per l’esercizio di dette funzioni.”.



TITOLO IV
Disposizioni in materia di pesca

CAPO I
Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni


ARTICOLO 19
Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.


1. Il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:
“2. Gli scarichi degli impianti di acquacoltura devono osservare i parametri di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale.”.


2. Il comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è abrogato.
 

TITOLO V
Disposizioni finali

CAPO I
Dichiarazione d’urgenza


ARTICOLO 20
Dichiarazione d’urgenza.


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
 
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 febbraio 2005