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Regione Veneto
Legge Regionale n. 8
del 25 febbraio 2005
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge
finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità,
mobilità, urbanistica ed edilizia.
(B.U.R. VENETO N. 23 del 1 marzo 2005 )
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
CAPO I
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
ARTICOLO 1
Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina
per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica”.
1. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“4. Un’ulteriore aliquota pari al dieci per cento è riservata per assegnazioni
annuali a favore delle forze dell’ordine. Qualora tale aliquota rimanga
totalmente o parzialmente inutilizzata per mancanza di interessati, la
disponibilità si aggiunge alla riserva di cui al comma 1. Nel caso in cui la
suddetta aliquota rimanga inutilizzata in quanto frazione di unità, la stessa
viene aggiunta a quella degli anni successivi sino al raggiungimento
dell'unità abitativa.”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n.
10, è inserito il seguente:
“4 bis. L'ente gestore è tenuto, con riferimento all'aliquota di cui al comma 4,
a determinare, sulla base dei propri programmi, il numero di alloggi da
assegnare alle forze dell'ordine.”.
3. Al comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, le
parole: “con ordinanza del Sindaco, su proposta annuale della prefettura
interessata” sono sostituite dalle seguenti: “dall'ente gestore, sulla base di
una graduatoria formata, entro il 31 marzo di ogni anno, dalla prefettura
territorialmente competente”.
ARTICOLO 2
Modifica dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:“m) l’autorizzazione alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di
edilizia residenziale pubblica, dei comuni e delle aziende territoriali per
l’edilizia residenziale (ATER), con l’obbligo per gli stessi di reinvestire i
proventi nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica,
ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti;”.
2. Dopo il comma 1 quater dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11, è aggiunto il seguente:
“1 quinquies. Al fine di cui al comma 1, lettera m), sono considerati alloggi di
edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati dai comuni e dalle
ATER per le finalità dell’edilizia residenziale pubblica, con onere a totale
carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché
quelli acquisiti in proprietà dagli stessi enti a seguito del trasferimento del
patrimonio abitativo pubblico.”.
CAPO II
Disposizioni in materia di viabilità e mobilità
ARTICOLO 3
Introduzione dell’articolo 96 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Dopo l’articolo 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e
successive modificazioni è aggiunto il seguente:
“Art. 96 bis - Espletamento dei servizi di polizia stradale.
1. La tutela ed il controllo sull’uso delle strade di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni, possono essere esercitate, previo superamento dell’apposito esame di qualificazione previsto dall'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto legislativo, dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità della Regione, delle province, dei comuni e dei loro concessionari, limitatamente alle strade di proprietà degli enti medesimi.
2. Per i concessionari, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate, in
particolare, dal proprio personale addetto ai servizi di manutenzione e
vigilanza stradale, limitatamente alle strade o ai tratti di strada affidati
alla
loro sorveglianza.”.
ARTICOLO 4
Modifica alla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una
società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione
e vigilanza delle reti stradali”.
1. All’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, è aggiunto il
seguente comma:
“1 bis. La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di specifici accordi di
programma con enti locali, ed eventuali altri soggetti interessati, ad
attribuire
alla Società la progettazione e l’esecuzione delle opere stradali riconosciute
dalla Giunta stessa di interesse regionale, opere di volta in volta
riconducibili al demanio regionale, provinciale o comunale, a seconda delle
tipologia della rete viaria oggetto delle stesse. Le relative risorse assegnate
alla Società, sulla base degli accordi stipulati tra gli enti interessati e
destinate alla realizzazione dell’intervento, sono soggette al regime dei
trasferimenti pubblici, secondo le disposizioni vigenti.”.
ARTICOLO 5
Disposizioni transitorie relative all'erogazione di contributi nel settore della
mobilità e dei trasporti.
1. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 54 della legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di
interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", trova
applicazione anche per gli interventi, già finanziati alla data di entrata in
vigore della medesima legge, relativi a contributi concessi ai sensi delle
leggi regionali 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il
potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei
trasporti", 29 dicembre 1988, n. 62 "Interventi in favore della aeroportualità
turistica nel Veneto", 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della
mobilità e della sicurezza stradale", 9 agosto 1999, n. 36 "Norme per la
razionalizzazione del traffico e della distribuzione delle merci e per
l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico all'interno delle aree urbane" e
ai sensi della legge 19 ottobre 1988, n. 366 "Norme per il finanziamento
della mobilità ciclistica".
ARTICOLO 6
Disposizioni transitorie per l'assegnazione di contributi per la mobilità
comunale.
1. Per l'anno 2005, in deroga alle procedure di cui all'articolo 9, commi 2 e
3, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della
mobilità e della sicurezza stradale" e successive modificazioni, la somma
destinata agli interventi sulla mobilità comunale è assegnata
prioritariamente agli interventi di cui all'allegato C - annesso 2 - della DGR
n.
3214 del 15 ottobre 2004 "Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, articolo
9 e s.m.i.. Riparto per l'anno 2004 e segnalazione interventi prioritari per
l'anno 2005", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n.
117 del 23 novembre 2004.
ARTICOLO 7
Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
“Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30
dicembre 1991, n. 39, è aggiunta la seguente lettera:
"b bis) favorire, per i conducenti di ciclomotori e motocicli, la percorribilità
in
condizioni di sicurezza di tutte le reti stradali urbane ed extra-urbane
mediante l'adeguamento delle infrastrutture e l'ammodernamento delle
dotazioni di sicurezza.".
ARTICOLO 8
Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale e disposizioni
transitorie".
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:
"4 bis. L'ambito della laguna di Venezia è escluso dall'applicazione delle
norme relative ai servizi autorizzati di cui ai commi 3 e 4, in considerazione
delle peculiari caratteristiche locali che richiedono una specifica disciplina
dei trasporti nelle vie d'acqua lagunari.".
2. Le autorizzazioni già rilasciate nell'ambito della laguna di Venezia ai
sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 e successive modificazioni, restano valide fino alla scadenza fissata dalle
medesime autorizzazioni.
ARTICOLO 9
Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25,
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".
1. Dopo il comma 11 dell'articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998,
n. 25 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"11 bis. Nel caso di scissione societaria ai sensi dell'articolo 35, comma 9,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive
modificazioni, o negli altri casi previsti dall'articolo 113 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni, le società titolari delle reti,
degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali possono essere destinatarie dei
contributi per gli investimenti previsti dal presente articolo e sono sottoposte
agli stessi obblighi e vincoli previsti per i soggetti beneficiari.".
ARTICOLO 10
Modifica dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale.
1. Al comma 1 dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 le parole “al corpo degli agenti di custodia” e “di servizio” sono sostituite
rispettivamente con le parole “alla polizia penitenziaria” e “di
riconoscimento”.
ARTICOLO 11
Modifiche dell'articolo 47, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".
1. Alla alinea del comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 30 ottobre
1998, n. 25, dopo le parole "Relativamente al finanziamento dei servizi"
sono aggiunte le parole: "ed all’espletamento delle relative funzioni
strumentali".
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 30
ottobre 1998, n. 25, dopo le parole "del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422" sono aggiunte le seguenti: ", agli oneri connessi
all'espletamento delle procedure concorsuali attribuite alla Regione ai sensi
del comma 1, lettera l), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti
finalizzati al monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli
d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale
e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1;".
3. Alla lettera b), del comma 3, dell'articolo 47, della legge regionale 30
ottobre 1998, n. 25, dopo le parole "di cui agli articoli 20 e 32" sono aggiunte
le parole ", agli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali
attribuite alla Regione ai sensi del comma 1 ter, dell'articolo 22 e del comma
1, lettere l) e n), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti
finalizzati al monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli
d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale
e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1;".
4. Alla lettera c), del comma 3, dell'articolo 47, della legge regionale 30
ottobre 1998, n. 25, dopo le parole "dei servizi lacuali di cui all'articolo 29"
sono aggiunte le parole ", agli oneri connessi all'espletamento delle
procedure concorsuali attribuiti alla Regione ai sensi del comma 1, lettera l),
dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al
monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e
congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi
del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1.".
ARTICOLO 12
Interventi regionali per favorire il trasferimento delle merci su rotaia.
1. In attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e
regionale nel settore del trasporto delle merci, per sviluppare il trasporto
ferroviario, più compatibile alle criticità di natura ambientale, la Giunta
regionale è autorizzata a promuovere accordi di programma con soggetti
pubblici o privati per definire agevolazioni tariffarie.
ARTICOLO 13
Modifiche degli articoli 4 e 5 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22
"Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di
trasporto non di linea per via di terra".
1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996,
n. 22 sono aggiunte le parole: “È vietata l’installazione a bordo di
strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato
su piazza delle richieste di servizio degli utenti. Lo svolgimento del servizio
con le modalità di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di
taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio.”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n.
22 è aggiunto il seguente comma:
“6 bis. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a
seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima
dell’inizio del servizio.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1996, n.
22 sono aggiunti i seguenti commi:
“1 bis. È vietata l’installazione a bordo delle autovetture adibite a noleggio
con conducente di strumentazioni quali tassametri, apparecchi
cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta ad indicare importi
e/o tariffe.
1 ter. Sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente non è
consentito apporre scritte adesive od esporre insegne, anche amovibili, che
utilizzino il termine taxi.”.
CAPO III
Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia e modifica dell’articolo 3
della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30
[ARTICOLO 14
Installazione, modifica e adeguamento degli impianti per la telefonia mobile.(*)
1. Ai fini della verifica di compatibilità igienico-sanitaria, l’installazione,
la
modifica e l’adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la
modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al
rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte dei comuni
territorialmente interessati nelle forme e nei tempi previsti dall’articolo 87
del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni
elettroniche”.
2. Ai fini della conformità urbanistica ed edilizia l’installazione, la modifica
e
l’adeguamento degli impianti per la telefonia mobile necessitano del rilascio
del permesso di costruire ai sensi degli articoli 10 e 3, comma 1, lettere e.2)
ed e.4) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”.]
(*) La sentenza della Corte
Costituzionale n. 265 del 6 luglio 2006 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 14.
ARTICOLO 15
Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27
"Prevenzione dei danni derivanti da campi elettromagnetici generati da
elettrodotti".
1. Alla lettera b), comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale 30
giugno 1993, n. 27 e successive modificazioni, dopo le parole: “servizi
igienici” sono aggiunte le parole: “nonché le costruzioni pertinenziali prive di
funzionalità autonoma.”.
ARTICOLO 16
Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002,n. 33 “Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
1. Alla fine del comma 17 dell'articolo 25 della legge regionale 4 novembre
2002, n. 33 è aggiunta la seguente frase: "Le altezze dei locali di edifici da
adibire alle destinazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 1, costruiti
anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975
“Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente
all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali
d’abitazione” possono derogare ai minimi di legge e, comunque, non
devono essere inferiori a quelle esistenti.".
ARTICOLO 17
Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002,n. 33 “Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
1. Il comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
è cosi sostituito:
“6. Non sono soggetti a permesso di costruire o denuncia di inizio attività
(DIA) gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, roulotte o caravan,
mobilhome o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti devono:
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli
allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni
momento.”.
ARTICOLO 18
Modifiche degli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 7
“Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti
urbanistici generali in favore delle persone handicappate gravi”.
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 è così
sostituito:
“2. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge
ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al Decreto
Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti, anche in deroga agli
indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per una sola volta,
interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 mc.,
realizzati in aderenza agli edifici esistenti, limitatamente ad un singolo
intervento per nucleo famigliare.”
2. All’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003,
n. 7 le parole:”della concessione edilizia” sono sostituite dalle parole “dei
titoli abilitativi edilizi”.
3. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile
2003, n. 7 è così sostituita:
“a) una certificazione medica dell'ULSS, attestante la situazione di handicap
grave, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate" ,o equivalente certificazione medica ai sensi del
comma 3 dell’articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria
2003) già rilasciata o da rilasciare, della persona ivi residente;
4. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 le
parole “della concessione edilizia” sono sostituite dalle parole: “dei titoli
abilitativi edilizi”.
ARTICOLO 19
Interpretazione autentica e modifica dell’articolo 3 della legge regionale
legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono
edilizio”.
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre
2004, n. 21 per ampliamento si intende “l’ampliamento della costruzione
esistente all’esterno della sagoma esistente” così come previsto dall’articolo
3, comma 1, lettera e.1) del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 5
novembre 2004, n. 21 devono intendersi sanabili, alle medesime condizioni,
gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DPR
n.
380 del 2001, ancorché gli stessi non siano connessi ad un mutamento di
destinazione d'uso.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004,
n. 21 è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. Qualora l’opera abusiva superi i 450 metri cubi, la domanda di
sanatoria edilizia è integrata, anche su richiesta del comune, dalla perizia
giurata di cui all’articolo 32, comma 35, lettera b) della legge sul condono.”.
ARTICOLO 20
Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme
per il governo del territorio”.
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è
così sostituito:
“2. Le basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo sono parte
del sistema informativo comunale, provinciale, regionale e dei soggetti
pubblici e privati, ivi compresi i soggetti gestori di impianti di distribuzione
di
energia, che svolgono funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di
dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente; dette
basi
informative contengono dati ed informazioni finalizzati alla conoscenza
sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della
pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.”.
ARTICOLO 21
Modifiche dell’articolo 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme
per il governo del territorio”.
1. L’articolo 11 della regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
“Art. 11 - Parametri per la validazione del quadro conoscitivo.
1. La Giunta regionale verifica, mediante l’impiego di idonee procedure, gli
archivi alfa-numerici dei dati e delle informazioni necessari per la
formazione del quadro conoscitivo di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 50, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ).
2. La Giunta regionale definisce i parametri di valutazione e stabilisce il
valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) da assegnare ai
contenuti del quadro conoscitivo di cui alla lettera f) del comma 1
dell’articolo 50.”.
ARTICOLO 22
Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme
per il governo del territorio”.
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
dopo le parole “e successive modificazioni” sono aggiunte le parole “o in
caso di impedimento, dal dirigente regionale competente in materia
urbanistica”.
ARTICOLO 23
Disposizioni transitorie relative ai contributi di cui all’articolo 47 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Per l’anno 2004, in deroga alle procedure di cui all’articolo 47 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” i
contributi previsti dal medesimo articolo, sono assegnati dalla Giunta
regionale ai comuni che predispongono piani di assetto del territorio
intercomunali (PATI).
ARTICOLO 24
Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme
per il governo del territorio”.
1. L’articolo 48, comma 1 quater, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
è così modificato: dopo le parole “articolo 11” sono aggiunte le parole “e
terzultimo comma dell’articolo 27”.
ARTICOLO 25
Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30
“Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto
pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina
ed organizzazione del trasporto pubblico locale “ e successive
modificazioni”.
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30
le parole “sino alla data del 31 dicembre 2005” sono sostituite con le parole
“sino alla medesima data di proroga della gestione dei servizi minimi e dei
relativi contratti di servizio di cui al comma 1”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004,
n. 30, sono inseriti i seguenti commi:
“3 bis. Al fine di introdurre elementi di concorrenzialità nella gestione dei
servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, nel periodo
transitorio di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 26
della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, ed in particolare dal comma 1
del medesimo articolo, gli attuali affidatari dei servizi che alla data del 31
dicembre del 2004 hanno effettuato più di cinque milioni di chilometri annui
devono subaffidare, entro il 30 giugno 2005, almeno il cinque per cento dei
servizi minimi complessivamente esercitati.
3 ter. Il mancato subaffidamento previsto dal comma 3 bis comporta
l’applicazione da parte della Giunta regionale di una sanzione
amministrativa pari al cinque per cento del finanziamento regionale
assegnato per l’espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale
di cui all’articolo 32 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25.
3 quater. Le somme introitate ai sensi del comma 3 ter sono destinate alla
promozione del trasporto pubblico locale.
3 quinquies. Qualora le imprese dimostrino che il mancato subaffidamento
di cui al comma 3 bis è dovuto a cause alle stesse non imputabili, la
sanzione di cui al comma 3 ter non si applica.”.
ARTICOLO 26
Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38.
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è
così sostituito:
“4. Il piano ambientale provvede, inoltre, ad individuare e a disciplinare le
zone di pre-parco, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 16 agosto
1984, n. 40, in coerenza con le altre normative del piano ambientale stesso,
al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 63, comma 1, lettera
a)
della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112”. L’individuazione di tali zone avviene
mediante variazione al piano stesso secondo le procedure di cui all’articolo
7, comma 3, sentita la competente commissione consiliare.".
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione veneta.
Venezia, 25 febbraio 2005