AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


   Copyright © Ambiente Diritto.it

 

Regione Basilicata

Legge Regionale n. 11 del 14-07-2006

 

Riforma e riordino degli enti ed organismi subregionali.

 

(B.U.R Basilicata n. 36 del 15 luglio 2006 - Il numero del Bollettino Ufficiale è: 36 bis)

 


 


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
Finalità della legge
1. La presente legge detta disposizioni di riordino e di revisione degli  enti ed organismi cui afferiscono le nomine e le designazioni di competenza  regionale in attuazione dell’articolo 1 della Legge Regionale 16 novembre 2005  n. 29.
2. Le norme di cui alla presente legge sono dirette a realizzare una più  organica definizione dell’assetto delle funzioni e dei poteri tra Regione,  Enti ed altre istituzioni. A tal fine esse stabiliscono principi generali  comuni di organizzazione e controllo, in termini di maggiore  responsabilizzazione, semplificazione organizzativa, riaccorpamento funzionale  e riduzione dei costi.

ARTICOLO 2
Relazioni funzionali tra amministrazione regionale ed enti subregionali
1. L’articolazione delle funzioni e delle competenze degli enti ed  organismi di cui alla presente legge risponde al principio della distinzione e  del raccordo tra indirizzo politico, posto in capo al governo regionale, ed  autonomia gestionale, affidata agli organi di vertice degli enti.

2. La Giunta regionale procede alla verifica della congruità delle  relazioni funzionali tra gli enti strumentali e gli uffici regionali e  provvede all’eventuale ridefinizione delle declaratorie funzionali. 

TITOLO II
SOPPRESSIONE DI ENTI ED ORGANISMI

ARTICOLO 3
Soppressione del Comitato Regionale di Controllo e delle Sezioni Territoriali di Potenza, Matera, Lagonegro e Melfi.
1. Il Comitato Regionale di Controllo e le Sezioni Territoriali di Potenza,  Matera, Lagonegro e Melfi sono soppressi.
2.I servizi di consulenza agli enti locali, già attribuiti agli organismi di  cui al precedente comma 1 con Legge Regionale 7 agosto 2002 n. 30, sono  esercitati dalle strutture e con le modalità indicate con provvedimento della
Giunta regionale, da adottarsi entro il 31.10.2006. 3. Sono abrogate le Leggi Regionali 16 maggio 1991 n. 10 e 7 agosto  2002 n. 30.

ARTICOLO 4
Soppressione del Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro (CREL)
1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio  regionale dell’Economia e del Lavoro (CREL), istituito dall’articolo 14 della  Legge Regionale 24 giugno 1997 n. 30, è soppresso.

2. Gli artt. 14 e 15 della Legge Regionale 24 giugno 1997 n. 30 e la  Legge Regionale 9 dicembre 1997 n. 51 sono abrogati.

ARTICOLO 5
Modifiche alla Legge Regionale 24 giugno 1997 n. 30
1. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 4 della presente legge,  la Legge Regionale 24 giugno 1997 n. 30 è così modificata:
a) articolo 4:
1.al comma 3 sono soppresse le parole “ed al Consiglio regionale dell’Economia  e del Lavoro (C.R.E.L.) di cui al successivo articolo 14.”;
2.al comma 4 è soppresso l’ultimo periodo;
3.il comma 6 è soppresso;
4.al comma 7 sono soppresse le parole “e dal C.R.E.L.”;
b) articolo 5:
1-al comma 3 sono soppresse le parole “e del C.R.E.L.”;
c) articolo 6:
1. al comma 2 sono soppresse le parole “ed il C.R.E.L.”;
2.al comma 4 sono soppresse le parole “e del C.R.E.L.”;
d) articolo 8:
1.al comma 3 sono soppresse le parole “del C.R.E.L. e”.
2. Sono abrogati tutti i riferimenti al C.R.E.L. contenuti anche in altre disposizioni normative regionali.

ARTICOLO 6
Soppressione dell’Istituto F.S. Nitti – Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Risorse Amministrative ed Organizzative
1. L’Istituto F.S. Nitti – Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Risorse Amministrative ed Organizzative, istituito con Legge Regionale 26 gennaio 1998 n. 6, è soppresso.
2. La Legge Regionale 26 gennaio 1998 n. 6 è abrogata.

3. Entro e non oltre il 31.12.2006, i compiti e le funzioni propri del soppresso Istituto nonché le attività in corso sono trasferiti alla Regione Basilicata che succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente.
4. Con proprio provvedimento, da adottarsi entro il 31.10.2006, la Giunta regionale individua le strutture cui affidare le funzioni del soppresso istituto.

ARTICOLO 7
Soppressione dell’Ente Basilicata Lavoro (ELBA)
1. L’Ente Basilicata Lavoro (ELBA), istituito con Legge Regionale 8 settembre 1998 n. 29, è soppresso.
2. Sono abrogati gli articoli da 7 ad 11 della Legge Regionale 8 settembre 1998 n. 29, nonché l’articolo 2 della Legge Regionale 14 aprile 2000 n. 44.
3. Entro e non oltre il 31.12.2006, i compiti e le funzioni propri dell’ente soppresso nonché le attività in corso, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali, sono trasferiti alla Regione Basilicata che succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente. Il rapporto dei lavoratori trasferiti prosegue senza interruzione con la Regione Basilicata con conservazione della posizione giuridica e del trattamento economico fondamentale in godimento alla data del trasferimento. Dalla stessa data si applicano ad essi le disposizioni normative e sul trattamento economico accessorio previste dalla contrattazione decentrata valevole per i dipendenti della Giunta regionale.

4. Con proprio provvedimento, da adottarsi entro il 31.10.2006, la Giunta regionale individua le strutture regionali cui affidare le funzioni dell’ente soppresso.

ARTICOLO 8
Modifiche alla Legge Regionale 8 settembre 1998 n. 29
1. Per effetto di quanto disposto dal precedente articolo 7, la lettera f) dell’articolo 2 della Legge Regionale 8 settembre 1998 n. 29 è soppressa.
2. I riferimenti al Direttore dell’Ente Basilicata Lavoro – E.L.B.A. -, contenuti nell’articolo 5, comma 6, e nell’articolo 6, comma 5, della Legge Regionale n.29/1998, nonché in ogni altra disposizione normativa, devono intendersi trasferiti ai responsabili pro-tempore delle strutture individuate ai sensi del comma 4 dell’articolo 7 della presente legge.

ARTICOLO 9
Gestione straordinaria dell’Azienda di Promozione Turistica e modifiche alla Legge Regionale 30 luglio 1996 n. 34
1. Ai fini e nelle more della riorganizzazione del sistema turistico regionale, la gestione dell’Azienda di promozione turistica istituita con la Legge Regionale n. 34/96 è affidata ad un Commissario straordinario, nominato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Il Commissario straordinario dura in carica sino all’entrata in vigore della legge di riorganizzazione di cui al comma 1, e, comunque, non più di un anno.
3. Al Commissario è riconosciuto un compenso annuo pari al 70% di quello previsto per i Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali.
4. L’articolo 14 della Legge Regionale n. 34/96 è così sostituito:

“1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare.
2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un’anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.

3. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.”
5. L’articolo 15 della Legge Regionale n. 34/96 è abrogato.
6. Al comma 1 dell’articolo 16 della Legge Regionale n. 34/96 le parole “dal Presidente della Giunta Regionale” sono sostituite dalle parole “dalla Giunta Regionale”;
7. Il comma 2 dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 34/96 è così sostituito:
2. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241 D.Lgs. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti
regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%.”

ARTICOLO 10
Gestione straordinaria dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) e modifiche alla Legge Regionale 7 agosto 1996 n. 38
1. Ai fini e nelle more della riorganizzazione dell’attività amministrativa nel settore agricolo regionale, la gestione dell’A.L.S.I.A. istituita con la Legge Regionale n. 38/96 è affidata ad un Commissario straordinario, nominato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2 Il Commissario straordinario dura in carica sino all’entrata in vigore della legge di riorganizzazione di cui al comma 1, e, comunque, non più di un anno.
3. Al Commissario è riconosciuto un compenso annuo pari al 70% di quello previsto per i Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali.
4. L’articolo 7 della Legge Regionale n. 38/96 è così riformulato:“Collegio dei Revisori dei Conti
1.” Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare.

2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un’anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.

3. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241 D.Lgs. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%.

4. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.”
5. Gli artt. 9 e 10 della Legge Regionale n. 38/96 sono abrogati.
6. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 11 della Legge Regionale n. 38/96 il riferimento alla Legge Regionale n. 18/1978 è da intendersi alla Legge Regionale 6 settembre 2001 n. 34.
7. Il comma 3 dell’articolo 12 della Legge Regionale n. 38/96 è abrogato.
8. Al primo comma dell’articolo 14 della Legge Regionale n. 38/96 le parole “il programma regionale di sviluppo” sono sostituite dalle parole “la programmazione regionale”.
9. Al comma 3 dell’articolo 16 della Legge Regionale n. 38/96 le parole “con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme delibera della Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “con delibera della Giunta regionale”.
10. Il comma 8 dell’articolo 16 della Legge Regionale n. 38/96 è così riformulato:
“8. Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica spetta, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza pari a € 50,00 fino ad un massimo di sei sedute annue oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali.”
11. Al comma 2 dell’articolo 22 della Legge Regionale n. 38/96 i riferimenti normativi riportati in parentesi sono soppressi.

TITOLO III
RIFORMA DI ENTI ED ORGANISMI

ARTICOLO 11
Modifiche alla Legge Regionale 24 giugno 1996 n. 29 – Riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della Legge Regionale n. 29/96 le parole “di cui alla Legge Regionale 31 maggio 1993 n. 27” sono sostituite con le parole “secondo le procedure previste dalla normativa per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale”.
2. Il comma 1 dell’articolo 9 della Legge Regionale n. 29/96 è sostituito dal seguente:
“1. Il collegio dei revisori di ciascuna A.T.E.R. è composto di tre membri nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un’anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 9 della Legge Regionale n. 29/96 è così sostituito:
“Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.”
4. Al comma 3 dell’articolo 9 della L. R. n. 29/96 le parole “e viene rinnovato nei modi e nei termini di cui alla Legge Regionale 31 maggio 1993 n. 27” sono soppresse.
5. La rubrica dell’articolo 12 della Legge Regionale n. 29/96 è così sostituita:
“Indennità di carica e compensi”
6. I commi 2 e 3 dell’articolo 12 della Legge Regionale n. 29/96 sono così sostituiti:
“2. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241 D.Lgs. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%.

3. Ai componenti del Comitato Provinciale di Indirizzo e del Comitato Tecnico delle A.T.E.R. spetta, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza pari a € 50,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali.”
7. L’articolo 15 della Legge Regionale n. 29/96 è abrogato.

ARTICOLO 12
Modifiche alla Legge Regionale 12 marzo 2001 n. 15 – Istituzione dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.)
1. L’articolo 11 della Legge Regionale n. 15/2001 è così riformulato:
“Il Collegio dei revisori
“1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare.
2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un’anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.

4. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.

5. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241 D.Lgs. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%.”
2. Alla lett. b) del comma 2 dell’articolo 12 della Legge Regionale n. 15/2001, le parole “con le procedure di cui alla Legge Regionale n. 32/2000” sono sostituite dalle parole “con le procedure previste dalla normativa per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale;”
3. L’articolo 16 della Legge Regionale n. 15/2001 è abrogato.

ARTICOLO 13
Modifiche alla Legge Regionale 4 marzo 1997 n. 11 – Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Basilicata –
1. Al nono alinea dell’articolo 4, comma 2, le parole “Consiglio di Amministrazione” sono sostituite dalle parole “Comitato paritetico di Amministrazione”.
2. L’articolo 6 della L. R. n. 11/97 è soppresso.
3. L’articolo 7 della Legge Regionale n.11/97 è così sostituito:

“Organi
1. Sono organi dell’Azienda:
a) Presidente
b) Comitato Paritetico di Amministrazione
c) Collegio dei Revisori.
4. L’articolo 8 della Legge Regionale n.11/97 è così sostituito:

“Comitato Paritetico di Amministrazione
1. Il Comitato Paritetico di Amministrazione è composto da:
a) tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di Presidente, individuati tra persone aventi specifica competenza tecnico-amministrativa acquisita nella gestione di strutture pubbliche o private;
b) due rappresentanti designati dall’Università, di cui uno eletto dalla rappresentanza studentesca.
2. Il Comitato Paritetico di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
3. La componente studentesca viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo dell’Università; in ogni caso, tutti i componenti del Comitato decadono al termine del mandato dell’organo che li ha designati o eletti e possono essere confermati per una sola volta.
4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, i componenti del Comitato sono sostituiti con atto dell’organo dell’ente di cui erano espressione; se il componente è un rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella lista.

5. I componenti del Comitato che siano nominati successivamente alla costituzione del Comitato,restano in carica fino alla scadenza dello stesso.”
5. L’Articolo 9 della Legge Regionale n.11/97 è così sostituito:

“Attribuzioni del Comitato paritetico di amministrazione.
1. Il Comitato paritetico di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. In particolare sono di competenza del Comitato:

a - il piano annuale delle attività e degli interventi predisposto sulla base degli indirizzi eventualmente formulati
dalla Giunta regionale;

b - i regolamenti attuativi dei servizi ed interventi;
c - il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo;
d - la tariffazione dei servizi.”.
6. L’articolo 10 della Legge Regionale n. 11/97 è soppresso.
7. Al primo e al secondo comma dell’articolo11 della Legge Regionale n. 11/97 le parole “Consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle parole “Comitato paritetico di amministrazione”.
8. Il terzo ed il quarto comma dell’articolo11 della Legge Regionale n. 11/97 sono soppressi.
9. L’articolo 12 della Legge Regionale n. 11/97 è così riformulato:

“Collegio dei Revisori dei Conti

“1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale.

Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare.

2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un’anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.
4. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241 D.Lgs. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%.

5. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.”
10. Il secondo comma dell’articolo 13 della Legge Regionale n. 11/97 è così riformulato:
“2. Ai componenti del Comitato Paritetico di Amministrazione spetta un’indennità mensile lorda pari al 10% di quella spettante al Presidente dell’Azienda.”
11. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 14 della Legge Regionale n. 11/97 sono così sostituiti:
“Direttore

1. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale, secondo le procedure previste dalla normativa per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale, ed individuato senza vincolo di comparazione tra persone in possesso dei titoli di studio,dei requisiti, delle esperienze e delle competenze previste da apposito avviso pubblico emanato dalla Giunta medesima.
L’incarico ha durata corrispondente a quella della legislatura regionale nella quale è conferito e comunque sino alla nomina del nuovo direttore.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta regionale. L’incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato. Per i dipendenti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.
3. La revoca dell’incarico è disposta per accertate gravi violazioni di legge, per persistenti inadempienze relative ad atti dovuti, per gravi irregolarità della gestione e per manifesta inosservanza delle direttive degli organi regionali nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali. A seguito della revoca, viene nominato dalla Giunta regionale per la provvisoria gestione dell’Ente un Commissario scelto tra i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 5. Il trattamento economico annuo lordo del Direttore è pari al 70% di quello previsto per i Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali.
12. Il comma 4 dell’articolo 14 della Legge Regionale n. 11/97 è così riformulato:
“4. Il Direttore cura la gestione finanziaria,tecnica ed amministrativa dell’Azienda, adotta tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa e di controllo, ed è responsabile
della gestione e dei relativi risultati, nonché della legittimità degli atti dell’Amministrazione.”
13. Al penultimo ed ultimo alinea dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 11/97 sono aggiunte le parole “previa richiesta delle prescritte autorizzazioni alla Giunta regionale.”
14. Gli articoli 35 e 36 della Legge Regionale n. 11/97 sono abrogati.
15. Tutti i riferimenti al Consiglio di Amministrazione contenuti nella Legge Regionale n. 11/97 devono intendersi al Comitato Paritetico di Amministrazione.

ARTICOLO 14
Modifiche alla Legge Regionale 19 maggio 1997 n. 27 – Istituzione dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)

1. Al comma 1 lett. a) dell’articolo 6 della Legge Regionale n. 27/97 la parola “generale” è soppressa.
2. Al titolo e ai commi 1-2-3-4-5-6 e 7 dell’art. 7 della L.R. n. 27/97 eliminare, dopo la parola “Direttore”,la parola “generale”.
3. L’articolo 8 della Legge Regionale n. 27/97 è così riformulato:“Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare.

2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un’anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.
4. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241 D.Lgs. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti
regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%.
5. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.”
4. Il comma 1 dell’articolo 9 della Legge Regionale n. 27/97 è così riformulato:
“Con delibera della Giunta regionale è istituito il Comitato regionale di Indirizzo.”
5. Al comma 2 dell’articolo 9 della Legge Regionale n. 27/97 sono soppresse le parole “di cui ai successivi artt. 22 e 23” e al comma 6 la parola “generale”.
6. Ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell’articolo 10 della Legge Regionale n. 27/97 la parola “generale” è soppressa.
7. Il comma 6 dell’articolo 10 della Legge Regionale n. 27/97 è così riformulato:
“6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico indicati al precedente comma 2 lett. e) ed f) spetta, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza pari a € 100,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali.”
8. Al comma 1 dell’articolo 11 della Legge Regionale n. 27/97 la parola “generale” é soppressa.
9. Ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 13 della Legge Regionale n. 27/97 la parola “generale” é soppressa.
10. Al comma 1 dell’articolo 14 della Legge Regionale n. 27/97 sono soppresse le parole “ed approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale”.
11. Al comma 2, lettera j) dell’articolo 14 della Legge Regionale n. 27/97 la parola “generale” é soppressa.
12. Al comma 2 dell’articolo19 della Legge Regionale n. 27/97 le parole “di una quota parte del fondo sanitario regionale “ sono soppresse.
13. Al comma 2 dell’articolo 21 della Legge Regionale n. 27/97 le parole “ed approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 23, comma 2, della presente legge” sono soppresse.
14. Gli artt. 22 e 23 della Legge Regionale n. 27/97 sono abrogati.
15. Al comma 1 dell’articolo 24 della Legge Regionale n. 27/97 la parola “generale” é soppressa.
16. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 25 della Legge Regionale n. 27/97 la parola “generale” é soppressa.
17. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 27 della Legge Regionale n. 27/97 è soppressa.
18. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 27 della Legge Regionale n. 27/97 è così sostituita:
“b.un apposito stanziamento previsto dal bilancio regionale a titolo di concorso della Regione alle spese generali e alle spese dell’ Agenzia per l’espletamento delle attività ordinarie assegnate all’ARPAB dalla Regione stessa”.
19. Il comma 2 dell’articolo 29 della Legge Regionale n. 27/97 è così sostituito:
“2. Per quanto attiene alla spesa in conto capitale si provvederà ad assegnare annualmente all’Agenzia, con le leggi di bilancio, le somme per l’espletamento delle attività di cui al precedente articolo17, comma 4, nonché, eventualmente, per spese di investimento”.
20. Le parole “Direttore Generale” contenute in ogni altra parte della Legge Regionale n. 27/97 sono sostituite dalla parola “Direttore”.

ARTICOLO 15
Modifiche alla Legge Regionale 7 gennaio 1998 n. 2 – Istituzione dell’Ente di gestione del Parco archeologico storico-naturale delle Chiese rupestri del Materano
1. L’articolo 8 della Legge Regionale n. 2/98 è così sostituito:“Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, di cui due nominati dal Consiglio regionale secondo le procedure ed i requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale ed il terzo designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. I membri del Collegio dei revisori devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed avere esperienza nel settore della contabilità pubblica.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.
4. Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, esso deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.
5. Le modalità di funzionamento dell’organo sono determinate dallo Statuto dell’Ente.
6. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241 D.Lgs. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti. Per il Presidente del collegio il predetto compenso è incrementato del 10%.”
2. L’articolo 9, comma 2, della Legge Regionale n. 2/98 è così sostituito:“Lo Statuto dell’Ente Parco determina altresì, nel rispetto della normativa vigente, l’ammontare dell’indennità mensile di carica spettante al Presidente e ai componenti del Consiglio direttivo, nonché l’ammontare dell’indennità di presenza spettante ai componenti della Comunità del Parco.”.

ARTICOLO 16
Modifiche alla Legge Regionale 24 novembre 1997 n. 47 – Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato–Piccole Dolomiti Lucane

1. L’articolo 11 della Legge Regionale n. 47/97 è così sostituito:
“Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, di cui due nominati dal Consiglio regionale secondo le procedure ed i requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale ed il terzo designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. I membri del Collegio dei revisori devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed avere esperienza nel settore della contabilità pubblica.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.
4. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.
5. Le modalità di funzionamento dell’organo sono determinate dallo Statuto dell’Ente.
6. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241 D.Lgs. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 4.000 abitanti. Per il Presidente del collegio il predetto compenso è incrementato del 10%.”
2. L’articolo 12, comma 2, della Legge Regionale n. 47/’97 è così sostituito:
“2. Lo Statuto dell’Ente Parco determina altresì, nel rispetto della normativa vigente, l’ammontare dell’indennità mensile di carica spettante al Presidente e ai componenti del Consiglio direttivo, nonché l’ammontare dell’indennità di presenza spettante ai componenti della Comunità del Parco”.
 

TITOLO IV
CONTROLLO E VIGILANZA

ARTICOLO 17
Controllo
1. Fatti salvi gli eventuali controlli imposti dalla normativa nazionale e comunitaria, il controllo regionale sugli atti degli Enti di cui alla presente legge è esercitato secondo le disposizioni seguenti.
2. Sono sottoposti a controllo preventivo di merito e di legittimità del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, e della Giunta Regionale, secondo le rispettive competenze sulla base delle disposizioni normative e statutarie vigenti:

a) i bilanci di previsione annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
b) Gli Statuti;
c) Le assunzioni del personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni;
d) La costituzione di aziende, la partecipazione a società di capitale, gli atti costitutivi e modificativi di forme associative, gli atti dispositivi del patrimonio;
e) La contrazione di mutui, le emissioni di prestiti obbligazionari, l’assunzione di obbligazioni di garanzia in favore di terzi..
3. Il controllo è esercitato per il tramite delle strutture regionali competenti, individuate con provvedimento della Giunta Regionale.

ARTICOLO 18
Modalità del controllo
1. Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi, entro dieci giorni dalla loro adozione, in duplice esemplare alle strutture di cui al comma 3 dell’articolo 17 della presente legge. Decorsi i termini utili per l’invio gli atti s’intendono decaduti.
2. Il controllo è esercitato dal Consiglio e dalla Giunta regionali, ciascuno per gli atti di propria competenza, attraverso i seguenti provvedimenti:

a) approvazione;
b) annullamento;
c) richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio.
3. Gli atti sottoposti a controllo della Giunta divengono esecutivi a seguito di provvedimento favorevole, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previa istruttoria da parte delle competenti strutture. Gli atti divengono altresì esecutivi se, nel predetto termine, la Giunta non si sia espressa.
4. Il termine dei 30 giorni è interrotto, per una sola volta, se prima della sua scadenza, la Giunta chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’ente deliberante.
5. Gli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, si intendono decaduti, ove non sia fatta pervenire risposta alle strutture di cui al comma 1 entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.
6. I bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti sono approvati con legge unitamente al bilancio regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione; i relativi assestamenti e variazioni sono approvati con provvedimenti amministrativi, secondo le modalità e nei termini di seguito prescritti.
7. La Giunta regionale, previa istruttoria da parte delle strutture competenti, esamina e trasmette al Consiglio il bilancio di previsione ed il rendiconto di ciascun Ente, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio e del rendiconto della Regione.
8. La Giunta Regionale, previa istruttoria da parte delle strutture competenti, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, esamina e trasmette l’assestamento e le variazioni di bilancio al Consiglio regionale, che si pronuncia entro i successivi trenta giorni dal ricevimento.
9. Il termine dei 30 giorni è interrotto, per una sola volta, se prima della sua scadenza, il Consiglio chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’ente deliberante. In tal caso trova applicazione la disciplina di cui al comma 5. In mancanza del pronunciamento del Consiglio nei termini assegnati vale la decisione della Giunta.
10. Il testo integrale dei provvedimenti di cui al comma 2, deve essere trasmesso all’Ente deliberante entro i successivi dieci giorni.
11. Dallo scioglimento del Consiglio Regionale all’insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, fino all’insediamento delle Commissioni Consiliari permanenti, l’attività di controllo sugli atti degli Enti spettante Consiglio regionale è demandata alla Giunta Regionale.

ARTICOLO 19
Vigilanza
1. Gli enti di cui alla presente legge sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale.
2. Gli enti in particolare forniscono al Dipartimento regionale competente in materia, nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso, gli statuti e i regolamenti di organizzazione nonché tutte le informazioni necessarie per la valutazione della corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, dell’imparzialità e del buon andamento delle attività, nonché della qualità degli interventi.
3. Nell’esercizio di tale potere la Giunta regionale:
a) dispone ispezioni a mezzo di propri funzionari;
b) provvede, previa diffida agli organi dell’Ente, al compimento di atti obbligatori per legge, quando l’Ente ne ometta, rifiuti o ritardi l’adempimento.
4. In caso di persistenti, gravi e ripetute violazioni di legge o di direttive regionali, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario, il quale gestisce l’Ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi.

TITOLO V
Disciplina delle nomine di competenza regionale

ARTICOLO 20
Modifiche alla Legge Regionale 5 aprile 2000 n. 32 Nuove norme per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale
1. La rubrica dell’articolo 3 della Legge Regionale 5 aprile 2000, n.32, è così riformulata:
“Elenco delle nomine e avvisi”.
2. Il comma 1 dell’articolo 3 della Legge Regionale n.32/2000 è così riformulato:
“Il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale dispongono, all’inizio di ogni legislatura e comunque entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla elezione del Presidente del Consiglio regionale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’elenco e degli avvisi pubblici per le designazioni e delle nomine di rispettiva competenza.”
3. La lett. c) del comma 2 dell’articolo 3 della Legge Regionalen.32/2000 è soppressa.
4. La lett. e) del comma 2 dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 32/2000 è così sostituito:
“e) le indennità o il trattamento economico previsti per ogni incarico;”
5. Al comma 3 dell’articolo 3 della Legge Regionalen.32/2000 le parole “il Presidente del Consiglio provvede” sono sostituite con le parole “i Presidenti del Consiglio e della Giunta provvedono”.
6. Il comma 4 dell’articolo 3 della Legge Regionalen.32/2000 è soppresso.
7. Al comma 1 dell’articolo 4 della Legge Regionale 32/2000, le parole “al Presidente del Consigli regionale” sono sostituite dalle parole “agli organi regionali cui spetta provvedere” .
8. Al comma 2 dell’articolo 4 della Legge Regionale 32/2000 sono aggiunte le parole “ad eccezione che per le nomine per le quali è richiesta una specifica competenza”.
9. I commi 5, 7 e 8 dell’articolo 4 della Legge Regionalen.32/2000 sono soppressi.
10. Al comma 1 dell’articolo 5 della Legge Regionalen.32/2000, dopo la parola “designazioni” sono soppresse le parole “di cui alla” e sono inserite le parole “di competenza del Consiglio regionale, disciplinate dalla”.
11. Al comma 5 dell’articolo 5 della Legge Regionalen.32/2000 le parole “l’organo competente” sono sostituite dalle parole “il Consiglio regionale”.
12. Al comma 6 dell’articolo 5 della Legge Regionalen.32/2000 le parole “gli organi competenti ritengano” sono sostituite con “il Consiglio regionale ritenga” e le parole “devono riformulare” con “deve riformulare”.
13. L’articolo 7 della Legge Regionale n.32/2000 è così riformulato:“Nomina dei Revisori dei Conti e dei componenti i collegi sindacali.
1. Per le nomine e le designazioni dei revisori dei conti e dei componenti i collegi sindacali si procede attraverso la
pubblicazione degli elenchi ed avvisi di cui all’articolo3 della presente legge.
2. Le candidature per l’incarico di revisore dei conti e di componente di collegi sindacali devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso e devono essere corredate dalla medesima dichiarazione prevista al comma 4 dell’articolo 4 della presente legge, nonché di ogni altra documentazione richiesta nell’avviso pubblico.
3. I revisori dei conti ed i componenti dei collegi sindacali sono nominati o designati dal Consiglio regionale senza vincolo di comparazione, tra i candidati che siano revisori contabili ai sensi dell’articolo 1 della D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 ed abbiamo esercitato tale attività in enti pubblici o società private per almeno tre anni e che non si trovano in alcuna delle situazioni di cui alla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni, né in altre situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti.
4. Il Presidente del Collegio è nominato dal Consiglio regionale con il medesimo provvedimento di nomina del Collegio”.

5. La revoca dell’incarico è disposta in caso di accertate gravi violazioni di legge o per persistenti inadempienze relative ad atti dovuti”.
14. Al comma 2 dell’articolo 11 della Legge Regionale n. 32/00, sono aggiunte le parole “salvo quanto previsto al successivo comma 3.”
15. All’articolo 11 della Legge Regionale n. 32/00, è aggiunto il seguente comma:
“3. Alla scadenza della legislatura regionale nella quale sono stati nominati, i revisori dei conti ed i componenti dei collegi sindacali non possono essere rinnovati nell’incarico presso lo stesso ente.”
16. Al comma 2 dell’articolo 12 della Legge Regionale n.32/2000, dopo la parola “sentita” sono aggiunte le parole “per le nomine di competenza del Consiglio”.
17. Il comma 3 dell’articolo 12 della Legge Regionale n.32/2000 è soppresso.

TITOLO VI
NORME FINALI

ARTICOLO 21
Abrogazioni
1. L’articolo 7 della Legge Regionale 26.11.1991, n. 27, è così modificato:

“1. La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio alla quale compete garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria per l’espletamento di tutte le funzioni e compiti propri della Commissione.
2. Al Presidente della Commissione è riconosciuta una indennità mensile di carica equivalente al 20% dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali. Agli altri componenti spetta un gettone di presenza pari ad € 50 a seduta.
3. Per la partecipazione alle sedute della Commissione spetta inoltre, a tutti i componenti della stessa, una indennità chilometrica per le spese di viaggio nella misura fissata dall’articolo 4 della Legge Regionale 5 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 13 della Legge Regionale 6 giugno 1986, n. 9 é abrogato.
3. La Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 48 è abrogata.
4. L’articolo 17 della Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 29, è abrogato.
5. Al comma 7 dell’articolo 26 della Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 33, sono soppresse le parole “nonché del parere del C.T.C.”.
6. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 13 della Legge Regionale 31 gennaio 2002, n. 10 sono abrogati.
7. Sono abrogate tutte le altre norme in contrasto con la presente legge.

ARTICOLO 22
Norma transitoria
1. Gli organismi di cui all’articolo 3 della presente legge decadono entro la data fissata nel provvedimento di cui al comma 2 dello stesso articolo.
2. Gli organi degli Enti soppressi decadono con il definitivo trasferimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 3 dell’articolo 6 ed al comma 3 dell’articolo 7 della presente legge.
3. Entro trenta giorni dall’adozione degli atti di cui al comma 4 dell’articolo 6 e al comma 4 dell’articolo 7 della presente legge, gli enti interessati trasmettono alla Regione il conto consuntivo dell’anno 2006 per l’approvazione da parte del Consiglio regionale entro il 31.12.2006.
4. I revisori dei conti in carica ai sensi delle LL.RR. n. 32/2000 e n. 29/2005 decadono all’atto della nomina dei nuovi revisori effettuata ai sensi della presente legge.
5. Il termine di cui agli artt. 2 e 3 della Legge Regionale n. 29/2005 è ulteriormente differito fino all’effettuazione delle nomine e designazioni dei nuovi organi secondo le modalità di cui al successivo comma.
6. L’articolo 4 della Legge Regionale n. 29/2005 è così modificato:
“Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono pubblicati gli avvisi per la presentazione delle candidature di cui alla Legge Regionale n. 32/2000. Sono fatte salve le candidature già presentate, se ed in quanto
compatibili con le disposizioni della presente legge”.

ARTICOLO 23
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Formula Finale:
Potenza, lì 14 luglio 2006

DE FILIPPO