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Provincia autonoma di Bolzano
Legge provinciale 18 ottobre 2006, n. 11
Modifiche di leggi provinciali in vari settori
(B.U.P. Bolzano n. 44 del 31-10-2006)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifiche della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, recante “Misure per
garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del “marchio
di qualità con indicazione di origine”“
1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 22
dicembre 2005, n. 12, è aggiunta la seguente lettera:“f) prodotti di produzione
biologica di cui al regolamento 91/2092/CEE del Consiglio del 24 giugno 1991.”
2. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è
così sostituito:“1. Per le finalità di cui all’articolo 1 e per la
valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard
qualitativo controllato è introdotto il “Marchio di qualità con indicazione
d’origine”, secondo l’allegato A. La dizione “Qualità”di cui all’allegato
A può essere usata in diverse varianti linguistiche.”
3. L’allegato A di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 22
dicembre 2005, n. 12, è sostituito dall’allegato A alla presente legge.
ARTICOLO 2
Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, recante “Ordinamento
forestale”
1. L’articolo 59 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così
sostituito: “Art. 59 (Funzioni) - 1. Il personale di cui agli articoli 56 e 57
esercita la sorveglianza e la tutela del patrimonio forestale e alpicolo e, in
generale, nell’ambito delle competenze della Provincia, le funzioni di polizia e
di servizio d’istituto spettanti al Corpo forestale dello Stato, quelle a loro
affidate dalla presente legge nonché gli eventuali ulteriori compiti stabiliti
da altra normativa.
2. Costituiscono compiti istituzionali del servizio forestale provinciale la
gestione sostenibile del suolo nel rispetto del vincolo idrogeologico-forestale,
la relativa vigilanza e sorveglianza nonché la vigilanza sul rispetto di altre
disposizioni attribuite al Corpo forestale provinciale, l’esecuzione dei lavori
forestali in economia, la concessione di provvidenze, la consulenza nonché tutte
le attività connesse e, in particolare, anche le attività scientifiche e
amministrative concernenti lo svolgimento di detti compiti.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per l’esecuzione dei
lavori in economia e degli interventi previsti agli articoli 25, 28, 31, 32 e
33, il direttore della Ripartizione provinciale Foreste provvede all’acquisto di
beni e servizi, nel rispetto dei limiti e degli ambiti di competenza stabiliti
dalla vigente normativa provinciale in materia di procedure negoziali, compreso
l’acquisto di abbigliamento, equipaggiamento e armamento di servizio, macchinari
e veicoli speciali.
4. Le stazioni forestali
sono rette di norma da personale provinciale in possesso della qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria.
5. Le strutture di cui all’articolo 56, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono
rette da personale laureato in scienze forestali e munito del titolo di
abilitazione all’esercizio della relativa professione.”
ARTICOLO 3
Modifica alla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, recante “Disciplina
dell’educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”
1. Il comma 4 dell’articolo 24 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e
successive modifiche, è così sostituito:“4. Per l’esercizio a tempo pieno delle
funzioni di bibliotecario responsabile nelle biblioteche locali e nelle
biblioteche comprensoriali delle località ladine è richiesto il diploma di
istruzione superiore. Per il direttore di biblioteche centro di sistema è
richiesto il diploma di Magister, il diploma di laurea o il diploma di
bibliotecario qualificato.”
2. Il comma 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e
successive modifiche, è così sostituito:
“3. Alle biblioteche
centro di sistema che abbiano un bacino di utenza di meno di 25.000 abitanti ed
un orario di apertura settimanale di almeno 30 ore ovvero un bacino di utenza
tra 25.000 e 50.000 abitanti ed un orario di apertura settimanale di
almeno 40 ore, la Giunta provinciale concede, su domanda, finanziamenti per far
fronte agli oneri riferiti al direttore di biblioteca e ad un coadiutore di
biblioteca.“
ARTICOLO 4
Modifica della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante “Provvedimenti
concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti”
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 21 agosto 1978,
n. 46, è così sostituita: “Per l’accesso alle singole prestazioni non devono
essere superati i seguenti limiti di reddito personale annuo imponibile:”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 21 agosto 1978, n.
46, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:“1-bis. Per i fini di
cui al comma 1 il reddito di lavoro degli invalidi civili parziali è ridotto del
50 per cento.”
ARTICOLO 5
Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, recante “Disciplina
degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea”
1. L’articolo 41 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così
sostituito: “Art. 41 (Dispositivi per la segnalazione degli ostacoli alla
navigazione aerea) - 1. Al fine di tutelare la sicurezza dei velivoli, gli
ostacoli alla navigazione aerea, a seconda della loro ubicazione ed
altezza, vanno dotati di idonea segnalazione permanente. L’ubicazione degli
ostacoli va comunicata alle autorità competenti in materia di volo. Il relativo
procedimento e le caratteristiche tecniche delle segnalazioni sono
disciplinati con regolamento di esecuzione, nel rispetto delle prescrizioni di
cui all’articolo 709 del codice della navigazione.”
ARTICOLO 6
Modifiche della legge
provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto
pubblico di persone”
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n.
16, è aggiunto il seguente comma:“4. La determinazione del contributo ordinario
costituisce un anticipo sul contributo integrativo di cui all’articolo 17. In
tal senso i contributi succitati, se pur liquidati in due fasi successive, vanno
considerati come un contributo unico la cui determinazione, in base alla
correlazione ai costi, avviene in sede di determinazione del contributo
integrativo.”
2. Il comma 2
dell’articolo 15 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive
modifiche, è così sostituito:“2. Il contributo viene concesso nella misura
massima del 100 per cento della spesa sostenuta e, comunque, nella misura
massima del 100 per cento di quella ritenuta ammissibile, fatto salvo quanto
previsto all’articolo 12, comma 1. Nel decreto di assegnazione del contributo
devono essere precisati il periodo di normale utilizzo del bene e gli
specifici obblighi di destinazione.”
ARTICOLO 7
Modifiche della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante “Tutela del
paesaggio”
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 1-bis della legge provinciale 25
luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituita:“b) i fiumi, i
torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per
una fascia di 150 metri ciascuna;”
2. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e
successive modifiche, è così sostituito: “2. In tale occasione, ai fini di un
migliore coordinamento con la pianificazione urbanistica, è obbligatoria la
presenza dell’esperto della Ripartizione provinciale Urbanistica.”
3. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: “4. Dopo l’entrata in vigore della legge sul piano territoriale provinciale ovvero dopo l’approvazione del piano urbanistico comunale o dei piani di attuazione di cui al comma 3, si provvede all’adeguamento del vincolo paesaggistico, ad eccezione dei parchi naturali, dei biotopi e dei monumenti naturali, in modo tale da renderlo compatibile con le prescrizioni del piano territoriale provinciale ovvero del piano urbanistico comunale.”
4. Il comma 2
dell’articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive
modifiche, è così sostituito: “2. Entro i 60 giorni di cui al comma 1 il
sindaco, d’intesa con l’esperto di cui all’articolo 115, comma 1, lettera c),
della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, può trasmettere la domanda
dell’interessato con la prescritta documentazione, accompagnata dal parere
della commissione edilizia comunale, al direttore della Ripartizione provinciale
Natura e paesaggio. Ad eccezione degli interventi di cui al comma 1-bis, la
trasmissione è obbligatoria, qualora le disposizioni di vincolo prevedano
l’esame del progetto da parte dell’autorità paesaggistica provinciale. Il
sindaco comunica al richiedente l’invio della pratica al direttore della
Ripartizione provinciale Natura e paesaggio. In questo caso il termine di cui al
comma 1 è prorogato di 60 giorni.”
5. Il comma 6 dell’articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e
successive modifiche, è così sostituito:“6. L’ordine del giorno contenente
l’elencazione delle domande da esaminare e l’indicazione degli elementi
essenziali dei singoli progetti di costruzione deve pervenire al direttore della
Ripartizione provinciale Natura e paesaggio e all’esperto rappresentante
provinciale almeno otto giorni prima della seduta della commissione edilizia
comunale.”
6. Il comma 10 dell’articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e
successive modifiche, è così sostituito:“10. La validità dell’autorizzazione è
limitata a cinque anni dalla data del rilascio; trascorso tale periodo
l’esecuzione dei lavori progettati è soggetta a nuova autorizzazione.”
7. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio
1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituita:“a) tutti gli interventi
nell’ambito delle categorie di tutela “monumenti naturali”, “biotopi” e
“giardini e parchi”;”
8. La lettera o) del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio
1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituita:“o) tutti i progetti
presentati entro cinque anni dalla data della prima autorizzazione rilasciata
dal sindaco, che presentano delle connessioni causali e ambientali con i
progetti approvati e superano complessivamente i limiti sopra stabiliti.”
9. Il comma 9 dell’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e
successive modifiche, è così sostituito:“9. La validità dell’autorizzazione è
limitata a cinque anni dalla data del rilascio; trascorso tale periodo
l’esecuzione dei lavori progettati è soggetta a nuova autorizzazione.”
10. Il comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e
successive modifiche, è così sostituito:“1. Ferme restando le sanzioni comminate
in base ad altre disposizioni di legge vigenti, il contravventore alla presente
legge è tenuto ad eseguire lavori per il ripristino dello stato originario o al
restauro a proprie spese o al risarcimento in denaro del danno arrecato alla
natura e al paesaggio. I relativi provvedimenti, avverso i quali è ammesso
ricorso alla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, sono adottati dal direttore della Ripartizione
provinciale Natura e paesaggio. Qualora l’intervento abusivo non risulti
immediatamente o integralmente compensabile attraverso il restauro, l’autorità
competente, in aggiunta, ordina il pagamento di un risarcimento in denaro.”
11. Il comma 2 dell’articolo 21 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e
successive modifiche, è così sostituito:“2. Il direttore della Ripartizione
Natura e paesaggio può adottare, nei casi di pregiudizio imminente e
irreparabile, i provvedimenti contingibili e urgenti che secondo le circostanze
sono più idonei ad assicurare la tutela del paesaggio. Egli può ordinare la
sospensione di lavori iniziati senza previa autorizzazione paesaggistica ovvero
in deroga alla stessa.”
ARTICOLO 8
Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante “Nuovo
ordinamento del commercio”
1. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è
così sostituito:“1. L’attività inerente l’installazione e l’esercizio degli
impianti di distribuzione di carburanti, compresi quelli siti su autostrade e
superstrade nonché quelli ubicati all’interno di stabilimenti, cantieri,
magazzini e simili, destinati esclusivamente al prelevamento del carburante
occorrente agli automezzi di cui l’impresa dispone, è soggetta ad
autorizzazione. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante
ad uso privato interno non possono cedere, a qualsiasi titolo, carburante a
terzi.”
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n.
7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:“2-bis. Chiunque
esercita la vendita della stampa quotidiana e periodica senza la prescritta
autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 2.939 a euro 17.631 e il sindaco ordina l’immediata cessazione
dell’attività di vendita. La violazione delle disposizioni previste dal
regolamento di esecuzione in materia di vendita della stampa quotidiana e
periodica di cui all’articolo 8-bis è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 588 a euro 3.526.”
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n.
7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3-bis e 3-ter:“3-bis.
In caso di installazione ed esercizio di impianti di distribuzione di
carburante senza autorizzazione, il sindaco dispone la chiusura dell’impianto
con la rimozione di tutte le attrezzature e tutti i serbatoi a spese
dell’esercente dell’impianto abusivo. 3-ter. La violazione della disposizione di
cui all’articolo 16, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa di euro
2.500. La sanzione è quintuplicata in caso di recidiva. Coloro che si
riforniscono abusivamente di carburante da un impianto di distribuzione di
carburante ad uso privato interno sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.”
4. Dopo il comma 7 dell’articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n.
7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:“7-bis. Coloro che hanno
installato e conducono senza la prescritta autorizzazione un impianto di
distribuzione di carburante ad uso privato interno possono chiedere, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il rilascio
dell’autorizzazione in sanatoria. Essi si devono impegnare a comprovare, nel
termine di giorni 90 dalla presentazione della domanda, la conformità
dell’impianto alla vigente normativa in materia. Fino a tale data
l’impianto non può essere esercitato. In ogni caso è dovuta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma pari alla metà di quella stabilita
all’articolo 22, comma 1. La presente disposizione si applica anche nel caso in
cui sia già stato avviato il procedimento per l’applicazione di una sanzione
amministrativa.”
ARTICOLO 9
Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante “La gestione dei
rifiuti e la tutela del suolo”
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 26 maggio
2006, n. 4, è così sostituita: “b) le terre e le rocce da scavo nonché i residui
della lavorazione della pietra non contaminati, destinati all’effettivo utilizzo
per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati;”
2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 26 maggio
2006, n. 4, è così sostituita:“b) ai trasporti di rifiuti speciali che non
eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri al giorno, effettuati dal
produttore dei rifiuti speciali stessi. In questo caso il gestore dell’impianto
di trattamento deve rilasciare una conferma scritta, secondo le modalità fissate
dalla Giunta provinciale.”
3. L’articolo 20 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così
sostituito:“Art. 20 (Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali) - 1. Per
lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica
dei siti contaminati, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed
intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, di gestione di
impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti nonché di gestione di impianti
mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti è prevista l’iscrizione all’Albo
nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo nazionale, ai sensi
dell’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Con riguardo
all’obbligo e alle modalità di iscrizione all’Albo nazionale, la Giunta
provinciale può emanare, ai sensi dell’articolo 32, norme in deroga, onde
consentire l’iscrizione con procedure semplificate oppure l’esenzione
dall’obbligo di iscrizione.”
ARTICOLO 10
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 31, 32 e
33 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41;
b) il comma 3 dell’articolo 5, l’articolo 10 e l’articolo 19 della legge
provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.
ARTICOLO 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 18 ottobre 2006
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER