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Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
(GU n. 80 del 5-4-2006- Suppl.
Ordinario n.83)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante delega al
Governo per il
riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;
Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2
dicembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei
deputati, resi, rispettivamente, in data 7 febbraio 2006 e 8 febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi
nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
Sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica,
per gli affari regionali, per i beni e le attivita' culturali, della giustizia,
delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I
ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Art. 1.
Struttura e funzioni
(articoli 1, 3 e 9, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio
1992, n. 225; articolo 14, comma 3, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato:
«Corpo nazionale», e' una struttura dello Stato ad ordinamento civile,
incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento»,
per mezzo della quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa
civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli
incendi su tutto il territorio nazionale, nonche' lo svolgimento delle altre
attivita' assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo
quanto previsto nel presente decreto legislativo.
2. Il Corpo nazionale e' componente fondamentale del servizio di protezione
civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubbica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore dell'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola al Governo dell'esercizio della funzione
legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di
prinicipi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229
(Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e
codificazione):
«Art. 11 (Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri
direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico,
prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi,
nonche' l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla
contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza
giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:
1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
negli interventi di soccorso pubblico;
2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza
antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti
socio-ambientali;
3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di
prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;
b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa
sullo sportello unico per le attivita' produttive;
c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e
agli accordi internazionali.
2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1
si provvede con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi
1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
citato comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della
pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe
legislative e altre disposizioni connesse):
«7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 2, comma 1, alinea, 4, comma 1, alinea, e 5, comma 1, alinea,
le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
b) all'art. 3, comma 1, alinea, le parole: "un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "diciotto mesi";
c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1, alinea, e 9, comma 1, alinea,
le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
d) all'art. 11, comma 1, alinea, le parole: "entro diciotto mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".
- Si riporta il testo degli articoli 107 e 108, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59):
«Art. 107 (Funzioni mantenute allo Stato).
- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti
relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle
province, dei comuni, delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata
presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello
stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per
l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o
maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali e'
intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'art. 8, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attivita' industriali,
civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti:
1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di
previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati,
dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e la loro attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e
lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di
emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali
ed antropici;
h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata
dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge
14 febbraio 1992, n. 185.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f)
del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.».
«Art. 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). 1. Tutte le
funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'art.
107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi,
sulla base degli indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal
verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in
caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n.
225 del 1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al
punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 107;
6) ;
7) agli interventi per l'organizzazione e
l'utilizzo del volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni
relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle
attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione
dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con
l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di
emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte
delle strutture provinciali di protezione civile, dei
servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in
caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle
attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione
dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi
quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari
ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi
in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o
intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e
di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
e, in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla
cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi
regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla
popolazione e degli interventi urgenti necessari a
fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle
strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione
civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base
degli indirizzi nazionali e regionali.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
«Art. 11 (Strutture operative nazionali del Servizio).
- 1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui
all'art. 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre
istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio
nazionale della protezione civile, le strutture operative
nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della
protezione civile, le attivita' previste dalla presente
legge nonche' compiti di supporto e consulenza per tutte le
amministrazioni componenti il Servizio nazionale della
protezione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di
partecipazione e collaborazione delle strutture operative
nazionali al Servizio nazionale della protezione civile
sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con le stesse modalita' di cui al comma 3 sono
altresi' stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e
relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme
regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle
funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze
di protezione civile.».
Art. 2.
Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale
(articoli 10, 11, 12, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 4, comma
4 e articolo 15, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si
articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, dall'articolo 12 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398.
2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano nei
seguenti uffici:
a) direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico
e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite
per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui
all'articolo 1;
b) comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale,
istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni di
cui all'articolo 1;
c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di
vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali;
d) reparti e nuclei speciali, per particolari attivita' operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonche' l'ausilio di mezzi speciali o di animali.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate l'organizzazione
e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di cui
al comma 2, lettera a). Con decreto del Ministro dell'interno di
natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello
dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi compiti e
gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).
4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 continuano
ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modifiche».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266):
«Art. 12 (Conferimento dei posti di funzione). - 1. Gli
incarichi di capo di Dipartimento o di ufficio di livello
equivalente, nonche' gli incarichi di titolare dell'ufficio
territoriale del Governo, sono conferiti a prefetti con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'interno. Gli incarichi di livello
dirigenziale generale, non ricompresi nel periodo
precedente, sono conferiti a prefetti con decreto del
Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio
dei Ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti il
collocamento a disposizione, il comando ed il collocamento
fuori ruolo dei prefetti.
2. I viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti sono
destinati esclusivamente alla copertura dei posti di
funzione individuati ai sensi dell'art. 10, comma 1,
nonche', ferma restando la possibilita' del conferimento di
incarichi commissariali, all'espletamento di incarichi
speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla
natura dell'incarico, d'intesa con il Ministro
dell'interno.
3. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai
viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei
Dipartimenti e degli uffici equiparati, dal capo del
Dipartimento o dal titolare dell'ufficio equiparato e,
nell'ambito degli uffici territoriali del Governo, dal
prefetto in sede.
4. Gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di
Gabinetto negli uffici territoriali del Governo e gli
incarichi di diretta collaborazione con i capi di
Dipartimento individuati con decreto del Ministro
dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del
Dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative
funzioni. Con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, si
provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di
nuovi incarichi di funzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398
(Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali
di livello dirigenziale generale del Ministero
dell'interno):
«Art. 6 (Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso
pubblico e della difesa civile). - 1. Il Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile svolge le funzioni e i compiti spettanti al
Ministero di seguito indicati:
a) soccorso pubblico;
b) prevenzione incendi e altre attivita' assegnate al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle vigenti
normative;
c) difesa civile;
d) politiche ed ordinanze di protezione civile.
2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile e' articolato nelle seguenti
direzioni centrali e uffici:
a) Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso
tecnico;
b) Direzione centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica;
c) Direzione centrale per la difesa civile e le
politiche di protezione civile;
d) Direzione centrale per la formazione;
e) Direzione centrale per le risorse umane;
f) Direzione centrale per le risorse finanziarie;
g) Direzione centrale per gli affari generali;
h) Direzione centrale per le risorse logistiche e
strumentali;
i) Ufficio centrale ispettivo.
3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile e' diretto da un Capo
Dipartimento e ad esso e' assegnato un vice capo
Dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale
compete, oltre alle funzioni previste dalla normativa
vigente per la posizione di ispettore generale capo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coordinamento
delle Direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d), f)
ed h) del comma 2. Ad un altro vice capo Dipartimento e'
affidata la responsabilita' della Direzione centrale per la
difesa civile e le politiche di protezione civile. Il capo
del Dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in
volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.
4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere
a), b), d) ed h), sono preposti dirigenti generali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
Art. 3.
Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco
(articolo 8, comma 9, legge 8 dicembre 1970, n. 996; articoli 1, 2,
8, legge 10 agosto 2000, n. 246; articolo 24, legge 5 dicembre 1988,
n. 521; articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577)
1. Al vertice del Corpo nazionale e' posto un dirigente generale
del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale -
Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni,
gia' affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in
particolare:
a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o
impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni
centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del
Corpo nazionale ed e' responsabile dei risultati raggiunti in
attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del
fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi;
c) e' componente di diritto della Commissione consultiva centrale
controllo armi;
d) e' componente di diritto del consiglio di amministrazione
dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo
nazionale, nonche' del consiglio di amministrazione del Ministero
dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale
del Corpo nazionale;
e) esprime parere sulle modalita' di svolgimento dei servizi
ispettivi sull'attivita' tecnica.
Nota all'art. 3:
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, vedi nota all'art. 2.
Art. 4.
Distaccamenti volontari
(articolo 10, commi 1 e 2, legge 10 agosto 2000, n. 246)
1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo l, il
Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di
bilancio, puo' promuovere la costituzione di distaccamenti volontari,
d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, cui e'
assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 9.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle intese di cui al
comma 1, possono contribuire al potenziamento delle dotazioni dei
distaccamenti volontari anche mediante l'assegnazione in uso gratuito
di strutture, mezzi e strumenti operativi da impiegare per le
attivita' di soccorso pubblico.
Art. 5.
Regioni a statuto speciale e province autonome
1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano le materie di cui al presente decreto continuano ad
essere disciplinate dai rispettivi statuti.
Capo II
Sezione I
Personale
Art. 6.
Disposizioni generali
(articolo 7, commi 1 e 2, articoli 8 e 17, legge 27 dicembre 1941, n.
1570; articoli 14 e 16, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1 e 2,
legge 30 settembre 2004, n. 252)
1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in permanente e
volontario. Il rapporto d'impiego del personale permanente e'
disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni
previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2
della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario non e'
legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione ed e' iscritto in
appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili
del fuoco, secondo quanto previsto nel regolamento di cui
all'articolo 8, comma 2, ed e' chiamato a prestare servizio secondo
quanto previsto nella sezione II del presente capo.
2. Nell'esercizio delle attivita' istituzionali, il personale di
cui al comma l svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale
appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni
di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli
altri ruoli dell'area operativa del Corpo nazionale sono attribuite
le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto
previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui
al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di
servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici
di trasporto urbano e metropolitano.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
30 settembre 2004, n. 252 (Delega al Governo per la
disciplina in materia di rapporto di impiego del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina dei
contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di
impiego del personale di cui all'art. 1 e del relativo
trattamento economico, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) istituzione di un autonomo comparto di
negoziazione, denominato "vigili del fuoco e soccorso
pubblico", con la previsione nel suo ambito di due
procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato
nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali
del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la
laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e
l'altro per il restante personale, distinti anche con
riferimento alla partecipazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative, diretti a disciplinare
determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun
procedimento, le delegazioni trattanti sono composte:
quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione
pubblica, in qualita' di presidente, dal Ministro
dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze,
o dai Sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di
parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali rispettivamente rappresentative a livello
nazionale, individuate con decreto del Ministro per la
funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di
cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. I contenuti dell'accordo negoziale che
conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte
dei conti da adottare, secondo le modalita' e i contenuti
di cui all'art. 47, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal
raggiungimento dell'accordo stesso. Sono demandati alla
disciplina del procedimento negoziale relativo al personale
attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei
profili professionali del settore operativo richiedenti, ai
fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali
titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e
accessorio; il trattamento economico di missione e di
trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine
rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo
di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la
reperibilita'; l'aspettativa per motivi di salute e di
famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il
patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di
indirizzo per la formazione e l'aggiornamento
professionale, per la garanzia e il miglioramento della
sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita'
socio-assistenziali del personale; gli istituti e le
materie di partecipazione sindacale e le procedure di
raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e
i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la
struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi
livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le materie di
partecipazione sindacale si applicano comunque gli
articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto
del procedimento negoziale riguardante il restante
personale le predette materie, nonche' le seguenti altre:
la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i
criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero
e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle
turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro
straordinario; i criteri per la mobilita' a domanda; le
linee di indirizzo di impiego del personale in attivita'
atipiche;
b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in
relazione alle esigenze operative, funzionali,
tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:
1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a
rafforzare la specificita' del rapporto di impiego, in
aggiunta ai peculiari istituti gia' previsti per il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge
10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di
settore;
2) la revisione o la soppressione dei ruoli,
qualifiche, aree funzionali e profili professionali
esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche,
anche con facolta' di istituire, senza oneri aggiuntivi,
apposite aree di vice dirigenza per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso di lauree specialistiche e di
eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto puo'
riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le
funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i
requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di
avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate
modalita' di sviluppo verticale e orizzontale basate
principalmente su qualificate esperienze professionali, sui
titoli di studio e sui percorsi di formazione e
qualificazione professionali;
c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui
alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del
ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche
dirigenziali e nei profili professionali del settore
operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea
specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:
1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei
requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla
dirigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle
quali e' richiesto un concorso esterno riservato ai
soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali
titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni
connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione
di ogni possibilita' di immissione dall'esterno e
abrogazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
2) l'individuazione, nell'organizzazione degli
uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno,
degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale
delle qualifiche dirigenziali, ferma restando
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;
3) la revisione dei criteri di attribuzione degli
incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla
capacita' professionale, alle peculiarita' della qualifica
rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle
funzioni da esercitare;
4) che il personale delle qualifiche dirigenziali
possa essere temporaneamente collocato, entro limiti
determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione
organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze
di servizio, in posizione di disponibilita' anche per
incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando
comunque la possibilita' per l'amministrazione di
provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per
i posti di funzione non coperti;
d) attuazione delle disposizioni dei decreti
legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o
piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1
e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
stessi;
e) indicazione esplicita delle disposizioni
legislative abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative a livello nazionale del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di
decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono
entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi
i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza
del parere.
3. Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate
disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure
stabiliti dal presente articolo».
Art. 7.
Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza
per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(articolo 17, legge 7 dicembre 1984, n. 818)
1. Il personale di cui all'articolo 6, che esplica il servizio di
istituto nelle localita' ove hanno sede le strutture dipendenti
dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo
nazionale o in localita' limitrofe, puo' essere utilizzato presso
tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture
stesse.
Sezione II
Personale volontario
Art. 8.
Reclutamento del personale volontario
(articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996)
1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato
nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di
addestramento iniziale.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le
modalita' di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il
rapporto di servizio e la progressione del personale volontario. Fino
all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il
decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri,
attribuzioni e responsabilita' previste per il personale permanente
di corrispondente qualifica.
4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli
altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'articolo 9,
hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio
2004, n. 76 reca: «Regolamento concernente disciplina delle
procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego
del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco».
Art. 9.
Richiami in servizio del personale volontario
(articolo 70, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 41,
legge 23 dicembre 1980, n. 930; articolo 12, comma 1, legge 10 agosto
2000, n. 246)
1. Il personale volontario puo' essere richiamato in servizio
temporaneo in occasione di calamita' naturali o catastrofi e
destinato in qualsiasi localita'.
2. Il personale di cui al comma 1 puo' inoltre essere richiamato in
servizio:
a) in caso di particolari necessita' delle strutture centrali e
periferiche del Corpo nazionale;
b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo
nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i
programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera a), sono
disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze
di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei
vigili del fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente
insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le
modalita' di avvicendamento del personale volontario richiamato in
servizio.
4. Al personale volontario puo' essere affidata, con provvedimento
del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, la custodia dei distaccamenti. L'incaricato
della custodia ha l'obbligo di ricevere le comunicazioni e le
richieste di intervento e di dare l'allarme; e' tenuto inoltre alla
manutenzione ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale
antincendio.
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Art. 10.
Trattamento economico ed assicurativo
(articoli 71 e 74, legge 13 maggio 1961, n. 469 articolo 16, legge
27 dicembre 1973, n. 850)
1. Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per
l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico
iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il
trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di
lavoro straordinario.
2. Il personale volontario e' assicurato contro gli infortuni in
servizio e le infermita' contratte per causa diretta ed immediata di
servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni
responsabilita'. La dipendenza da causa di servizio di infermita' o
lesioni e' accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il
personale civile delle amministrazioni dello Stato. Le spese di
degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite,
lesioni, infermita' contratte per causa diretta ed immediata di
servizio sono a carico dello Stato.
3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti
con provvedimento del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 11.
Disciplina
(articolo 35, legge 5 dicembre 1988, n. 521)
1. Il personale volontario del Corpo nazionale e' tenuto ai
medesimi obblighi di servizio del personale permanente ed e'
assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) censura;
b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni;
c) radiazione.
2. Le modalita' di applicazione e la gradazione delle sanzioni sono
stabilite con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo i principi
ed i criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni previste
per il personale permanente del Corpo nazionale. Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 febbraio 2004, n. 76.
3. Anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento
disciplinare il personale volontario puo' essere cautelativamente
sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, per gravi motivi,
ovvero nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale per
delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o beni
o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di
criminalita' organizzata.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 8.
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, vedi nota all'art. 8.
Nota all'art. 14
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 13 maggio
1940, n. 690 (Organizzazione e funzionamento del servizio
antincendi nei porti):
«Art. 8. Fermi restando i poteri loro conferiti dal
codice per la Marina mercantile, e da altri provvedimenti,
i comandanti di porto, ai fini della prevenzione degli
incendi, hanno facolta' di disporre:
a) che i comandanti delle navi mercantili nazionali
ed estere, durante la loro sosta in porto, presentino
all'ufficio marittimo i piani delle navi e i piani del
carico e forniscano tutti gli elementi che siano loro
richiesti, circa l'organizzazione del servizio antincendio
di bordo;
b) che le navi predette mantengano in efficienza e in
stato di rapido funzionamento, durante la sosta in porto,
gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e
l'estinzione degli incendi;
c) che sulle navi stesse sia stabilito un servizio
permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo o di
personale del luogo, a cio' espressamente autorizzato;
d) che le navi suddette si prestino ad esercitazioni
antincendi a bordo dei vigili del fuoco e delle squadre
ausiliarie di cui all'art. 9.
I comandanti di porto possono, ai fini di cui sopra,
disporre accertamenti a bordo, a mezzo dei vigili del fuoco
e degli altri organi dipendenti.».
Art. 12.
Cessazione dal servizio
(articoli 72 e 73, legge 13 maggio 1961, n. 469)
1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei
limiti di eta' stabiliti per il personale permanente di
corrispondente qualifica e negli altri casi previsti dal regolamento
di cui all'articolo 8.
2. Il personale volontario e' esonerato dal servizio qualora abbia
dato prova di incapacita' o insufficiente rendimento e, previa
diffida, nel caso di assenze dalle esercitazioni e dai turni senza
giustificato motivo.
Capo III
PREVENZIONE INCENDI
Art. 13.
Definizione ed ambito di esplicazione
(articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 1, comma 7,
lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 1, 2 e 4, decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita' delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.
2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed
organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito
caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione
della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della
sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose,
dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti
da costruzione.
Art. 14.
Competenza e attivita'
(articoli 22 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 2, legge
26 luglio 1965, n. 966; articolo 14, decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; articoli 1, 6 e 8, decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. La prevenzione incendi e' affidata alla competenza esclusiva del
Ministero dell'interno, che esercita le relative attivita' attraverso
il Dipartimento e il Corpo nazionale.
2. Le attivita' di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in
particolare:
a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;
b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di
autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di
certificazione, comunque denominati, attestanti la conformita' alla
normativa di prevenzione incendi di attivita' e costruzioni civili,
industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti,
apparecchiature e simili;
c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di
atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque
denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o
l'idoneita' a svolgere attivita' di certificazione, ispezione e prova
nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;
d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su
materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a
garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in
qualita' di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio
di prova;
e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione
incendi, all'attivita' di produzione normativa nell'ambito
dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla
relativa attivita' di recepimento in ambito nazionale;
f) la partecipazione alle attivita' di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;
g) le attivita' di formazione, di addestramento e le relative
attestazioni di idoneita';
h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;
i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico
spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da
notevole presenza di pubblico;
l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione
incendi di cui alla lettera a).
3. Il Corpo nazionale, oltre alle attivita' di cui al comma 2,
programma, coordina e sviluppa le attivita' di prevenzione incendi
nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo
svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attivita' di
normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni,
istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali
attivita' concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi
a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi,
relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, macchinari,
impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le
disposizioni comunitarie.
4. Le attivita' di prevenzione incendi sono esercitate in armonia
con le disposizioni sugli sportelli unici per le attivita' produttive
e per l'edilizia.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della
legge 13 maggio 1940, n. 690.
6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di
prevenzione incendi, la relativa organizzazione e' disciplinata
secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e
principi di economicita', efficacia ed efficienza.
Art. 15.
Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi
(articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1, comma 7,
lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 3 e 13, decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti
tecnico-scientificigenerali in relazione alle situazioni di rischio
tipiche da prevenire e specificano:
a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi
a ridurre le probabilita' dell'insorgere degli incendi attraverso
dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di
determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione,
sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi
a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi,
dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di
esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti,
compartimentazioni e simili.
2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni
culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali.
3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attivita',
costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla
disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che
si desumono dalle finalita' e dai principi di base della materia,
tenendo presenti altresi' le esigenze funzionali e costruttive delle
attivita' interessate.
Art. 16.
Certificato di prevenzione incendi
(articolo 4, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 1, legge
7 dicembre 1984, n. 818; articolo 3, decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; articoli 13, 14 e 17, decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle
prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali,
attivita', depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati,
in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili,
incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi
pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni ed in relazione alle
esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno,
sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto e' fissato il periodo di validita' del
certificato per le attivita' ivi individuate.
2. Il certificato di prevenzione incendi e' rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attivita' interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformita' sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attivita' alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita' medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attivita' ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco puo' acquisire, ai fini del parere di conformita' sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonche' richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.
4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il
Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire
direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti
responsabili delle attivita' di cui al comma 1 le certificazioni e le
dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' alla
normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o
professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed
iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno.
Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi
sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del
Ministro dell'interno.
5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei
requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il
Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone
comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre
autorita' competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei
rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale
sono atti definitivi.
6. Indipendentemente dal periodo di validita' del certificato di
prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1,
l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono
modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova
destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative
delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e
ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di
sicurezza precedentemente accertate.
7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni
attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di
prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il
rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del
provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione
incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle
attivita' in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non
consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli
obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita'.
8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della
legge 24 novembre 2000, n. 340.
Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 8.
- Si riporta il punto 28 dell'allegato A della legge
24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1999):
«28. Procedimento per la denuncia di apparecchi a
pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi
relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacita'
non eccedente 5 metri cubi.
Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;
legge 26 luglio 1965, n. 966;
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37.».
Art. 17.
Formazione
(articoli 8-bis e 12, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
articolo 3, commi 1, 2 e 3, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;
articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577; articolo 18, comma 6, legge 10 agosto 2000, n. 246)
1. Il Dipartimento e il Corpo nazionale promuovono la formazione
nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico,
nonche' la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendio,
anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione,
collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle
universitarie, anche internazionali, e la comunita' scientifica.
2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle
attivita' in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14,
da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato,
delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di
ogni altro soggetto interessato, il Dipartimento e il Corpo nazionale
definiscono, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le
modalita' per lo svolgimento, a pagamento, dell'attivita' formativa
ed addestrativa in materia. Le attivita' di cui al presente comma
sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta
dell'Amministrazione della difesa.
3. Le attivita' didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte
dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento e dalle
strutture territoriali del Corpo nazionale. La Direzione centrale per
la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento fornisce le
indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di
prevenzione incendi.
4. Il Corpo nazionale assicura l'attivita' formativa del personale
addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626. In tale ambito, le attivita' per le quali
e' richiesta al Corpo nazionale la formazione e l'addestramento del
personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla
gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro sono in particolare
quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai
sensi dell'articolo 16.
5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo
12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal
Dipartimento, dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, e'
rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di
idoneita'. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le
modalita' della separazione delle funzioni di formazione da quelle di
attestazione di idoneita'.
Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva
89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva
89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva
90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva
90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva
95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva
98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva
2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro):
«Art. 12. (Disposizioni generali) - 1. Ai fini degli
adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il
datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta anticendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di
attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a);».
Art. 18.
Servizi di vigilanza antincendio
(articolo 2, lettera b), e articolo 3, lettera b), legge 26 luglio
1965, n. 966; articolo 4, comma 3, decreto-legge 28 agosto 1995, n.
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n.
437)
1. La vigilanza antincendio e' il servizio di presidio fisico reso
in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio
personale e mezzi tecnici nelle attivita' in cui fattori
comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere
rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non
preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure
tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio e' finalizzata a
completare le misure di sicurezza peculiari dell'attivita' di
prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad
assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi
l'evento dannoso.
2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed
intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza
di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza
antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i
locali e le strutture esclusi da tale obbligo.
3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico
spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformita' alle
apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli
articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e
successive modificazioni.
4. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere
effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti,
stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili
diversi da quelli indicati al comma 2. I servizi sono resi
compatibilmente con la disponibilita' di personale e mezzi del Corpo
nazionale.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio,
nonche' dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale.
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 141-bis e 142 del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza):
«Art. 141-bis - Salvo quanto previsto dall'art. 142, la
commissione di vigilanza e' comunale e le relative funzioni
possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.
La commissione comunale di vigilanza e' nominata ogni
tre anni dal sindaco competente ed e' composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o
suo delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario
pubblico di base competente per territorio o da un medico
dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo
delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o
suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.
Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra,
uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina
tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del
locale o impianto da verificare.
Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un
rappresentante degli esercenti locali di pubblico
spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive
organizzazioni territoriali, tra persone dotate di
comprovata e specifica qualificazione professionale.
Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento,
attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o
elettronici e' comunque richiesta una relazione tecnica di
un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza
dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i
giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle
disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
Per ogni componente della commissione possono essere
previsti uno o piu' supplenti.
Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve
essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
Gli accessi della commissione sono comunicati al
destinatario del provvedimento finale, che puo'
parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e
presentare memorie e documenti.
Per l'esercizio del controllo di cui all'art. 141,
primo comma, lettera e), il presidente, sentita la
commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli
e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico
dell'organo sanitario pubblico di base competente per
territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo
delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.».
«Art. 142. Relativamente ai locali o agli impianti
indicati nel presente articolo e quando la commissione
comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono
esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo
comma dell'art. 141 provvede la commissione provinciale di
vigilanza.
La commissione provinciale di vigilanza e' nominata
ogni tre anni dal prefetto ed e' composta:
a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni
vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni
vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve
essere realizzato il locale o impianto o da un suo
delegato;
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario
pubblico di base competente per territorio o da un medico
dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell'organismo che, per
disposizione regionale, svolge le funzioni del genio
civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o
suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.
Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu'
esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in
relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto
da verificare.
Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un
rappresentante degli esercenti locali di pubblico
spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive
organizzazioni territoriali, tra persone dotate di
comprovata e specifica qualificazione professionale.
Per ogni componente possono essere previsti uno o piu'
supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due
o piu' sezioni della commissione provinciale. Relativamente
alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta'
di avvalersi di supplenti, il questore puo' delegare un
ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o
comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere
con funzioni del genio civile puo' essere sostituito dal
dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo
delegato.
Il parere della commissione o della sezione e' dato per
iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i
componenti.
Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo
dell'art. 141-bis.
Per l'esercizio del controllo di cui all'art. 141,
primo comma, lettera e), la commissione provinciale puo'
delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in
cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede
avvalendosi del personale specificamente indicato
dall'ottavo comma dell'art. 141-bis.
Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui
all'art. 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte
della commissione provinciale di cui al presente articolo
e' sempre prescritta:
a) nella composizione di cui al primo comma,
eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo
comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli
spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300
spettatori e per gli altri locali o gli impianti con
capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'art. 141-bis, terzo
comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature
da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che
comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del
pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli
indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della sanita'.».
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 9.
Art. 19.
Vigilanza
(art. 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia
amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della
normativa di prevenzione incendi in relazione alle attivita',
costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa
assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche,
verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo,
anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per
categorie di attivita' o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni
di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza, il Corpo nazionale puo' avvalersi di
amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi
specifica competenza.
2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli e' consentito: l'accesso alle attivita', costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documentinecessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attivita' necessaria all'esercizio della vigilanza.
3. Qualora nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza siano
rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di
prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi
a carico dei soggetti responsabili delle attivita', il Corpo
nazionale adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di
urgenza per la messa in sicurezza delle opere e da' comunicazione
dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al
sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli
atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di
competenza.
Art. 20.
Sanzioni penali e sospensione dell'attivita'
(articoli 1, 5, commi 1 e 2, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo
2, legge 26 luglio 1965, n. 966)
1. Chiunque, in qualita' di titolare di una delle attivita'
soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta
di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e'
punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a
2.582 euro, quando si tratta di attivita' che comportano la
detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o
esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per
l'incolumita' della vita e dei beni, da individuare con il decreto
del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del
rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi,
attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da
tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa
pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e
dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni
vigenti, il prefetto puo' disporre la sospensione dell'attivita'
nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere:
il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi;
i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed
intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza
di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La
sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
Art. 21.
Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi
(articoli 10 e 11 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577)
1. Nell'ambito del Dipartimento e' istituito il Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico
consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione
degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;
b) propone agli organi del Dipartimento l'effettuazione di studi,
ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di
normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con
altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo
internazionale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare a norma
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni
relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.
Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 8.
Art. 22.
Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi
(articolo 19, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; articolo
19, lettera c), e articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577)
1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' istituito un
Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo
tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la
prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i
seguenti compiti:
a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco,
esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per
l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti
di rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardanti
insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso;
b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attivita' presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.
2. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina per
l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti
rilevanti ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, il Comitato, nella composizione integrata prevista
dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
provvede a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla
presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell'articolo 8
dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 ed a formulare le
relative conclusioni.
3. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 21, comma 2, sono dettate le disposizioni relative alla
composizione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1.
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 72 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
«Art. 72 (Attivita' a rischio di incidente rilevante) -
1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative
relative alle industrie soggette agli obblighi di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti
discendenti dall'istruttoria tecnica, nonche' quelle che
per elevata concentrazione di attivita' industriali a
rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di
interventi di salvaguardia dell'ambiente e della
popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente
articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con
specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti
incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del
territorio e della popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per le procedure di dichiarazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 19 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose):
«Art. 8 (Rapporto di sicurezza). - 1. Per gli
stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in
quantita' uguali o superiori a quelle indicate
nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore e'
tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento
previsto all'art. 7, comma 1, e' parte integrante, deve
evidenziare che:
a) e' stato adottato il sistema di gestione della
sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati
individuati e sono state adottate le misure necessarie per
prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la
manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura
e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello
stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di
incidenti rilevante nello stesso, sono sufficientemente
sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'art.
14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti all'autorita' competente di cui all'art. 20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.
3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui all'allegato II ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, nonche' le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti, secondo le indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia' previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del rapporto di sicurezza i criteri per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonche' i criteri di valutazione del rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche.
5. Al fine di semplificare le procedure e purche' ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi, predisposti in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per costituire il rapporto di sicurezza.
6. Il rapporto di sicurezza e' inviato all'autorita' competente preposta alla valutazione dello stesso cosi' come previsto all'art. 21, entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio
dell'attivita';
b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti
alle disposizioni del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto;
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma
7, lettere a) e b).
7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame
biennale di cui all'art. 7, comma 4, deve riesaminare il
rapporto di sicurezza:
a) almeno ogni cinque anni;
b) nei casi previsti dall'art. 10;
c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del
Ministero dell'ambiente, eventualmente su segnalazione
della regione interessata, qualora fatti nuovi lo
giustifichino, o in considerazione delle nuove conoscenze
tecniche in materia di sicurezza derivanti dall'analisi
degli incidenti, o, in misura del possibile, dei
semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel
campo della valutazione dei pericoli o a seguito di
modifiche legislative o delle modifiche degli allegati
previste all'art. 15, comma 2.
8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle
autorita' di cui al comma 6 se il riesame del rapporto di
sicurezza di cui al comma 7 comporti o meno una modifica
dello stesso.
9. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui
all'art. 22, comma 2, il gestore predispone una versione
del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni
riservate, da trasmettere alla regione territorialmente
competente ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
10. Il Ministero dell'ambiente, quando il gestore
comprova che determinate sostanze presenti nello
stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento
stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare
alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in
conformita' ai criteri di cui all'allegato VII, la
limitazione delle informazioni che devono figurare nel
rapporto di sicurezza ala prevenzione dei rimanenti
pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle
loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, dandone
comunicazione alle autorita' destinatarie del rapporto di
sicurezza.
11. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla
Commissione europea l'elenco degli stabilimenti di cui al
comma 10 e le motivazioni della limitazione delle
informazioni.».
«Art. 19 (Composizione e funzionamento del Comitato
tecnico regionale o interregionale). - 1. Fino
all'emanazione da parte delle regioni della disciplina di
cui all'art. 18, il comitato tecnico regionale, di cui
all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, provvede a svolgere le istruttorie
per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del
rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 e a formulare le
relative conclusioni con le modalita' previste all'art. 21.
2. Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dal
comma 1 il Comitato e' integrato, nei limiti delle risorse
finanziarie previste dalla legislazione vigente,
decreto-legge comandante provinciale dei Vigili del fuoco
competente per territorio, ove non sia gia' componente,
nonche' da soggetti dotati di specifica competenza nel
settore e, precisamente:
a) due rappresentanti dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente, ove
costituita;
b) due rappresentanti del dipartimento periferico
dell'ISPESL territorialmente competenti;
c) un rappresentante della regione territorialmente
competente;
d) un rappresentante della provincia territorialmente
competente;
e) un rappresentante della comune territorialmente
competente.
3. Per ogni componente titolare e' nominato un
supplente.
4. Il Comitato e' costituito validamente con la
presenza dei due terzi dei componenti e delibera a
maggioranza dei presenti.
5. Il Comitato puo' avvalersi del supporto
tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche
competenti.».
Art. 23.
Oneri per l'attivita' di prevenzione incendi
(articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge
10 agosto 2000, n. 246)
1. I servizi relativi alle attivita' di prevenzione incendi di cui
all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a
titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attivita'
di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i
corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal
Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe e' annualmente
rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre
dell'anno precedente.
3. I decreti di cui al comma 2 prevedono, quanto ai servizi di
vigilanza antincendio, che l'onere finanziario per i soggetti
beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del
personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie.
Capo IV
SOCCORSO PUBBLICO
Art. 24.
Interventi di soccorso pubblico
(articoli 24, 25 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 1 e
2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992,
n. 225; articoli 3, 7, comma 3, lettera a), legge 21 novembre 2000,
n. 353; articolo 52, legge 28 dicembre 2001, n. 448)
1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumita' delle
persone e l'integrita' dei beni, assicura gli interventi tecnici
caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, peri quali siano richieste professionalita' tecniche anche ad alto
contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo
fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico
settore.
2. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico
del Corpo nazionale:
a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di
incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo
strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica
calamita';
b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego
dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche,
chimiche e radiologiche.
3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale,
di cui al comma 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente
urgente e cessano al venir meno della effettiva necessita'.
4. In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera
quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione
civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche di cui
all'articolo 1, la direzione degli interventi tecnici di primo
soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla
vigente legislazione.
5. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze
istituzionali, in materia di difesa civile:
a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
b) concorre alla preparazione di unita' antincendi per le Forze
armate;
c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e
territoriali di difesa civile;
d) provvede all'approntamento dei servizi relativi
all'addestramento e all'impiego delle unita' preposte alla protezione
della popolazione civile, ivi compresa l'attivita' esercitativa, in
caso di eventi bellici;
e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali
competenti in materia di difesa civile.
6. Ferme restando le competenze delle regioni, delle province
autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi
boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre
2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale
assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli
interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla
salvaguardia dell'incolumita' delle persone e dell'integrita' dei
beni. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo
nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi
e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi
boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo
nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere,
per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo
nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono
a carico delle regioni.
7. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di
reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al
comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di
esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonche' di reti di
telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il
rilevamento della radioattivita' e di ogni altra risorsa tecnologica
ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.
Note all'art. 24:
- Per il testo dell'art. 11 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, vedi nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge
21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di
incendi boschivi):
«3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi
dell'art. 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il
coordinamento delle proprie strutture antincendio con
quelle statali istituendo e gestendo con una operativita'
di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio
boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP),
avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri
mezzi aerei di supporto all'attivita' delle squadre a
terra:
a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in
base ad accordi di programma;
b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneita' fisica qualora impiegato nelle attivita' di spegnimento del fuoco;
c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessita', richiedendoli all'Autorita' competente che ne potra' disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;
d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi
di programma.».
Art. 25.
Oneri per i servizi di soccorso pubblico
(articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge
10 agosto 2000, n. 246)
1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non
comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne
beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle
persone o alle cose e ferme restando la priorita' delle esigenze di
soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento e'
tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno.
Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe si provvede con
il decreto di cui all'articolo 23, comma 2.
Art. 26.
Soccorso aeroportuale e portuale
(articoli 1, 2 e 10, legge 13 maggio 1940, n. 690; articolo 1, comma
1, lettera b), e comma 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1,
2, 3, legge 23 dicembre 1980, n. 930)
1. Il Corpo nazionale assicura con personale, mezzi e materiali propri il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale ed assume la direzione tecnica dei relativi interventi, secondo la normativa dell'aviazione civile applicabile agli aeroporti nazionali.
2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma l, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli aeroporti civili e
militari aperti al traffico commerciale in cui il Corpo nazionale
svolge direttamente i servizi di soccorso pubblico e di contrasto
agli incendi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le
modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi
del comma 2.
4. Negli aeroporti diversi da quelli indicati dal comma 2 il
servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi e'
assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale
o altro soggetto autorizzato dall'ENAC. Ferme restando le
disposizioni del codice della navigazione, con decreto del Ministro
dell'interno sono disciplinate le modalita' per l'istituzione del
servizio, nonche' fissati i requisiti e le caratteristiche per il suo
svolgimento e le procedure per il rilascio delle abilitazioni
previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.
5. Il Corpo nazionale assicura, con personale mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, assumendone la direzione tecnica, fatto salvo il potere di coordinamento degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalita'.
6. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2 e 5, da
adottarsi, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, continuano ad applicarsi, per quanto attiene
al soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alle leggi
23 dicembre 1980, n. 930, e 2 dicembre 1991, n. 384, nonche', per
quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge
13 maggio 1940, n. 690.
Note all'art. 26:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 8.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1980, n. 930 (Norme sui servizi antincendi
negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed
amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco):
«Art. 3. - Negli aeroporti non compresi nella tabella A
l'espletamento del servizio antincendi e' assicurato, a
proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui
all'art. 788 del codice della navigazione i quali abbiano
la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti
pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione
passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita
abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o
interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento
della sussistenza di adeguati requisiti di idoneita' e di
capacita' tecnica. Le modalita' per il conseguimento
dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai
fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei
titolari o degli enti sopra indicati.
Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attivita'
aerea sia gestita da piu' enti, questi dovranno
consorziarsi ai fini dell'espletamento dei servizi
antincendi.
Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima
di personale e la consistenza e le caratteristiche dei
mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di
cui al primo comma.
La responsabilita' della regolarita' e dell'efficienza
dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete
al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma.
Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione
del servizio antincendi, il Ministero dell'interno
riscontri inadempienze o difformita' rispetto a quanto
stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma,
non si fara' luogo all'emanazione di apposito decreto
ministeriale istitutivo del servizio antincendi.
Nel caso che la prestazione del servizio venga
effettuata in favore di terzi, a questi sara' richiesto un
corrispettivo la cui tariffa e' sottoposta all'approvazione
del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene
richiesto nel prevalente interesse del privato. Le
prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo
Stato sono effettuate gratuitamente.».
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, vedi nota alle premesse.
- La legge 2 dicembre 1991, n. 384 reca: «Modifiche
alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui
servizi antincendi negli aeroporti».
- Per l'argomento della legge 13 maggio 1940, n. 690,
vedi nota all'art. 14.
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
Art. 27.
Introiti derivanti da servizi a pagamento
(articolo 3, comma 2, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609)
1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo
nazionale sono versati alla competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato ed affluiscono ad apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata, per
essere riassegnati alla pertinente unita' previsionale di base della
spesa del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi
a pagamento e dall'attivita' di addestramento e formazione svolta dal
Corpo nazionale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, sono
destinati ad incrementare il fondo unico di amministrazione relativo
al personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8
della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno
perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione
di indennita' particolari):
«Art. 8. - In relazione ai versamenti affluiti in
Tesoreria delle somme dovute da enti e da privati ai sensi
della legge 26 luglio 1965, n. 966, per taluni servizi e
prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
Centro studi ed esperienze, con decreti del Ministro del
tesoro saranno disposte assegnazioni di fondi, nella misura
del 20 per cento delle somme versate in base alla tabella 1
allegata alla indicata legge n. 966, a favore di apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per essere destinate all'assistenza
dei figli del personale appartenente al citato Corpo, da
effettuarsi per il tramite dell'apposita opera nazionale di
assistenza.
Al personale direttivo, esclusi i dirigenti, e a quello
di concetto del ruolo tecnico dei servizi antincendi e
della protezione civile che effettuino i servizi e le
prestazioni di cui al primo comma fuori di turni ordinari e
straordinari possono essere corrisposti compensi per lavoro
straordinario anche in eccedenza ai limiti previsti dalle
vigenti disposizioni, entro un limite di spesa annua non
superiore alla differenza tra l'importo della quota dei
proventi loro attribuita nell'anno 1972, per i servizi di
cui al primo comma, e la spesa sostenuta per la
corresponsione del trattamento di missione e dell'assegno
perequativo pensionabile.».
- Si riporta il testo dell'art. 43 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica):
«Art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o
privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non
essenziali e misure di incentivazione della produttivita) -
1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione
amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonche'
una migliore qualita' dei servizi prestati, le pubbliche
amministrazioni possono stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti
privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite
con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere
dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono
escludere forme di conflitto di interesse tra l'attivita'
pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di
spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole
amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi cosi'
ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare
gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei
dirigenti appartenenti al centro di responsabilita' che ha
operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta
nelle disponibilita' di bilancio della amministrazione.
Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalita', con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attivita' non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonche' ogni altra disposizione speciale in materia.
3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni
pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti
pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso,
consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi,
ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di
bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che
non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed
ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le pubbliche amministrazioni individuano le
prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici
essenziali o non espletate a garanzia di diritti
fondamentali, per le quali richiedere un contributo da
parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge
23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sulla base di
criteri generali deliberati dal Consiglio dei Ministri; i
regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale
deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla
corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per
incrementare le risorse relative all'incentivazione della
produttivita' del personale e della retribuzione di
risultato dei dirigenti assegnati ai centri di
responsabilita' che hanno effettuato la prestazione.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i
titolari dei centri di responsabilita' amministrativa
definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire
in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della
gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese
di parte corrente, sia in termini di competenza che di
cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2
per cento. La meta' degli importi costituisce economia di
bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito
della medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad
incrementare le risorse relative all'incentivazione della
produttivita' del personale e della retribuzione di
risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla
contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni
culturali e ambientali l'importo che costituisce economia
di bilancio e' pari allo 0,50 per cento della quota
accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo
e' destinato ad incrementare le risorse relative
all'incentivazione della produttivita' del personale e le
retribuzioni di risultato del personale dirigente della
medesima amministrazione.
6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di
cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle
unita' previsionali di base «ammodernamento e rinnovamento»
(funzionamento), nonche' alle spese, specificamente
afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui
alla unita' previsionale di base «accordi ed organismi
internazionali» (interventi), di pertinenza del centro di
responsabilita' «Bilancio e affari finanziari».
7. Per le Amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le
risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate
all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione
di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le
modalita' determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il
personale del «comparto Ministeri», ad incrementare le
somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art.
2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.».
Art. 28.
Norme in materia di amministrazione e contabilita'
(articolo 5, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550)
1. Con regolamento da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono emanate le norme di amministrazione e contabilita' del Corpo nazionale, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, allo scopo di conseguire obbiettivi di snellimento ed accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente. Fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione e contabilita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per quanto non previsto nel regolamento da emanare ai sensi del
comma 1 e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1999, n. 550, continuano a trovare applicazione il decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e la legge e il
regolamento di contabilita' di Stato, di cui al regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
e successive modificazioni.
Note all'art. 28:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 8.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1999, n. 550 reca «Regolamento recante norme
per l'amministrazione e la contabilita' del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco».
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, vedi nota all'art. 26.
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 reca:
«Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato».
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 reca
«Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato».
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI
Art. 29.
Materiali e caserme
(articoli 20 e 21, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 107,
legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 13, comma 14, legge
11 febbraio 1994, n. 109)
1. Il Ministero dell'interno fornisce le caserme e gli altri locali
necessari ai servizi di istituto del Corpo nazionale, fatto salvo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio
antincendio negli aeroporti.
2. I progetti relativi alla costruzione e all'adattamento di
immobili da destinare ai servizi di istituto di cui al comma 1, sono
approvati dal Ministero dell'interno; ad essi e' riconosciuto, ai
fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilita'.
3. Il materiale destinato al servizio antincendio ed al soccorso
tecnico, compreso il materiale delle officine e dei laboratori e
quello di casermaggio e di mobilio, e' di proprieta' del Ministero
dell'interno, con esclusione del materiale concesso dalle regioni a
titolo di comodato.
4. L'immatricolazione degli automezzi e degli aeromobili del Corpo
nazionale curata dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo
138 del codice della strada e dell'articolo 748 del codice della
navigazione.
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 138 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada):
«Art. 138 (Veicoli e conducenti delle Forze armate) -
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei
veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici,
all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di
circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i
limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti,
per circolare sulle strade non militari, di una
autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando
militare sentiti gli enti competenti, conformemente a
quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta
provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi
del personale in servizio:
a) all'addestramento, all'individuazione e
all'accertamento dei requisiti necessari per la guida,
all'esame di idoneita' e al rilascio della patente militare
di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli
comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui
al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente
titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono
ottenere, senza sostenere l'esame di idoneita', la patente
di guida per veicoli delle corrispondenti categorie,secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero della difesa, sempreche' la richiesta venga
presentata per il tramite dell'autorita' dalla quale
dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla
data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare puo' ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalita' stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, purche' gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere
reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei
prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento
dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle
Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal
quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilita' del loro impiego
in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo
militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono
assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente art. si applicano
anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato,
della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia
penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di
Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della
Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei
Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della
Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente diguida e' sospesa dall'autorita' che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.
12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di
servizio rilasciata ai sensi dell'art. 139 possono guidare
veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con
targa civile purche' i veicoli stessi siano adibiti ai
servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 748 del regio decreto
30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):
«Art. 748 (Norme applicabili). - Salva diversa
disposizione, non si applicano le norme del presente codice
agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia
dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'art.
744.
L'utilizzazione degli aeromobili di cui all'art. 744,
quarto comma, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa,
diritto o tariffa, nonche' il diritto di priorita'
nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.
Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli
aeromobili di cui al primo comma e' effettuato garantendo
un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le
speciali regolamentazioni adottate dalle competenti
Amministrazioni dello Stato.
Le norme del presente codice, salva diversa specifica
disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli
impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero
della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano
aeromobili di Stato di loro proprieta'.».
Art. 30.
Alloggi di servizio
(articolo 129, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699; articolo 21,
legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 3, decreto-legge 18 maggio
1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
1995, n. 284; articolo 8, legge 10 agosto 2000, n. 246)
1. Gli alloggi di servizio sono attribuiti al personale del Corpo nazionale in relazione all'incarico ricoperto ed all'esigenza di garantire una immediata presenza in servizio, secondo quanto indicato nel regolamento di cui al comma 4.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati a titolo gratuito al dirigente generale - Capo del Corpo nazionale, ai dirigenti generali del Corpo nazionale con incarico di direttori centrali nell'ambito del Dipartimento, al dirigente della Scuola di formazione di base del Dipartimento, ai direttori regionali ed ai direttori interregionali, ai comandanti provinciali, nonche' al personale volontario con incarico di custode dei distaccamenti volontari.
3. L'assegnazione a titolo gratuito degli alloggi di cui al comma 2 esclude l'assunzione da parte della Amministrazione degli oneri relativi alle spese di ordinaria amministrazione, alle utenze ed ai danni causati da colpa, negligenza o non corretto uso dell'immobile.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
indicati i criteri, le modalita' di assegnazione e di rilascio degli
alloggi di servizio, nonche' i criteri per il calcolo del canone per
gli alloggi a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri.
Fino all'adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre
2003, n. 296.
Note all'art. 30:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 9.
- Il decreto ministeriale 6 ottobre 2003, n. 296 reca
«Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio
presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
Art. 31.
Uniformi ed equipaggiamento
(articolo 70, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 101 e 102,
regio decreto 16 marzo 1942, n. 699)
1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al
personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento
dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di
proprieta' dello stesso.
2. Il personale di cui al comma 1 e' munito di un distintivo di
qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre
sulle uniformi, nonche' di un distintivo metallico di riconoscimento
da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto
in abito civile.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono determinate le
caratteristiche e le modalita' di uso delle uniformi e degli
equipaggiamenti di cui al comma 1, nonche' le caratteristiche e le
modalita' di uso dei distintivi di cui al comma 2. Fino all'adozione
di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le prescrizioni
vigenti.
Art. 32.
Ricompense
(articoli 62-72, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 articolo 80,
legge 13 maggio 1961, n. 469)
1. Al personale del Corpo nazionale, oltre alle ricompense al
valore ed al merito civile, possono essere concessi per meriti di
servizio e per atti di coraggio compiuti nell'attivita' di soccorso
pubblico speciali segni di benemerenza ed insegne.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definite le caratteristiche, le modalita' di conferimento e le
modalita' di uso dei segni di benemerenza e delle insegne di cui al
comma 1. Fino alla adozione di tale decreto continuano ad applicarsi
le vigenti disposizioni.
Nota all'art. 32:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 9.
Art. 33.
Associazione nazionale dei vigili del fuoco
1. Il Dipartimento promuove, anche mediante la stipula di apposite
convenzioni, l'attivita' della «Associazione nazionale dei vigili del
fuoco del Corpo nazionale», associazione di diritto privato, senza
fini di lucro, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il
Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori
oneri a carico dello Stato.
Art. 34.
Disposizioni di attuazione
1. Fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici
istituti e' espressamente demandata a decreti ministeriali o
interministeriali, all'attuazione ed esecuzione delle disposizioni
del presente decreto si provvede con uno o piu' decreti del
Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno.
Nota all'art. 34:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 8.
Art. 35.
Norme abrogate
1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi
gli effetti gia' prodotti:
a) regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472;
b) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971;
c) legge 10 aprile 1936, n. 833; regio decreto 16 aprile 1940, n.
454;
d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli
articoli 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei
decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma;
18; 19; 22; 24; 30;
e) regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, ad eccezione degli
articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino
all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32;
f) regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;
g) regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502;
h) decreto legislativo C.P.S. 2 ottobre 1947, n. 1254;
i) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641;
l) legge 24 ottobre 1955, n. 1077;
m) legge 14 marzo 1958, n. 251;
n) legge 13 maggio 1961, n. 469, ad eccezione degli articoli 2
primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20,
primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78;
80; 84; 85; 106; 107;
o) legge 31 ottobre 1961, n. 1169;
p) legge 4 gennaio 1963, n. 10;
q) legge 2 marzo 1963, n. 364;
r) legge 26 luglio 1965, n. 966, ad eccezione dell'articolo 2,
primo comma, lettera c); 4 limitatamente agli aspetti non compresi
nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
s) legge 21 novembre 1966, n. 1046;
t) legge 9 marzo 1967, n. 212;
u) legge 8 dicembre 1970, n. 996, limitatamente agli articoli 8,
dal primo al quarto comma; 9, 10, 11,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
primo comma;
v) legge 2 luglio 1971, n. 599;
z) legge 27 dicembre 1973, n. 850, ad eccezione degli articoli 9,
14, 19 e 20;
aa) legge 15 febbraio 1974, n. 42;
bb) decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976, n. 557;
cc) decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 45;
dd) legge 11 gennaio 1979, n. 14;
ee) legge 5 agosto 1978, n. 472;
ff) legge 8 luglio 1980, n. 336;
gg) legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione degli
articoli 2, 3, 7, secondo comma; 32 per la parte relativa al
trasferimento in soprannumero, 33 e 38;
hh) decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1982, n. 86;
ii) legge 4 marzo 1982, n. 66;
ll) legge 7 dicembre 1984, n. 818, ad eccezione degli articoli 2,
dal primo al quarto comma, e 3 da mantenere in vigore fino
all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio 1998, n. 37, secondo quanto in esse espressamente
disposto; 16, 17;
mm) legge 13 maggio 1985, n. 197;
nn) decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, ad eccezione
dell'articolo 5;
oo) decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, limitatamente agli
articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
pp) legge 5 dicembre 1988, n. 521, limitatamente agli articoli,
9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34,
35, mantenuto in vigore fino alla emanazione del regolamento di cui
all'articolo 11;
qq) decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, ad eccezione
degli articoli 1, commi 3, 5, 7; 1-ter, 2; 3;
rr) legge 10 agosto 2000, n. 246, limitatamente all'articolo 10,
commi 1 e 2;
ss) legge 21 marzo 2001, n. 75;
tt) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, limitatamente agli articoli 1; 2; 3, commi 1 e 2, numeri 1) e
2); 7; 8; 10, successivamente all'emanazione del decreto di cui
all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 11, ad
eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino
all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del
presente decreto legislativo; 12; 17; 20, ad eccezione dei commi 2,
3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di
cui all'articolo 22, comma 3.
Note all'art. 35:
- La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, abrogata, con
esclusione delle parti indicate dall'art. 35 del presente
decreto recante «Nuove norme per l'organizzazione dei
servizi antincendi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
3 febbraio 1942, n. 27.
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, abrogata, con
esclusione delle parti indicate dall'art. 35 del presente
decreto recante «Norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico del personale non statale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco» e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 giugno
1942, n. 152.
- La legge 13 maggio 1961, n. 469, abrogata, con
esclusione delle parti indicate dall'art. 35 del presente
decreto recante «Ordinamento dei servizi antincendi e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e
trattamento economico del personale dei sottufficiali,
vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1961, n. 145.
- La legge 26 luglio 1965, n. 966, abrogata, con
esclusione delle parti indicate dall'art. 35 del presente
decreto recante «Disciplina delle tariffe, delle modalita'
di pagamento e dei compensi al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1965, n.
204.
- La legge 8 dicembre 1970, n. 996, abrogata, con
esclusione delle parti indicate dall'art. 35 del presente
decreto recante «Norme sul soccorso e l'assistenza alle
popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1970, n.
317.
- La legge 27 dicembre 1973, n. 850, abrogata, con
esclusione delle parti indicate dall'art. 35 del presente
decreto recante: «Aumento degli organici del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco» e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1973, n. 334.
- Per l'argomento della legge 23 dicembre 1980, n. 930,
vedi nota all'art. 26.
- La legge 7 dicembre 1984, n. 818, abrogata, con
esclusione delle parti indicate dall'art. 35 del presente
decreto recante: «Nulla osta provvisorio per le attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica
degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e
norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 aprile 1984, n. 338.
- Il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51 convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149,abrogata, con esclusione delle parti indicate dall'art. 35
del presente decreto recante: «Proroga di alcuni termini in
materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1987, n.
91.
- Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402,
abrogata, con esclusione delle parti indicate dall'art. 35
del presente decreto recante: «Disciplina temporanea dei
corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e
provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
ottobre 1987, n. 231.
- La legge 5 dicembre 1988, n. 521, abrogata, con
esclusione delle parti indicate dall'art. 35 del presente
decreto recante: «Misure di potenziamento delle forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1988, n.
290, S.O.
- Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609,
abrogata, con esclusione delle parti indicate dall'art. 35
del presente decreto recante: «Disposizioni urgenti
concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei
ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di
razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi
d'istituto», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30novembre 1996, n. 281.
- La legge 10 agosto 2000, n. 246, abrogata, con
esclusione delle parti indicate dall'art. 35 del presente
decreto recante: «Potenziamento del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4settembre 2000, n. 206.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, abrogata, con esclusione delle parti indicate
dall'art. 35 del presente decreto recante: «Approvazione
del regolamento concernente l'espletamento dei serviziantincendi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20
agosto 1982, n. 229.
Art. 36.
Norma finale
1. Eccetto i casi di abrogazione per incompatibilita', il
riferimento, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme
o provvedimenti, a disposizioni espressamente abrogate dall'articolo
35, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del
presente decreto, come riportato nella rubrica di ciascun articolo.
2. Fino all'emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali
previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione, in
quanto compatibili, le disposizioni vigenti.
3. Sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa negli
aeroporti e nelle infrastrutture militari, ai sensi del terzo comma
dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' le
competenze di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147 (legge di ratifica
della Convenzione di Amburgo 1979), ed al decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, relativi alla
salvaguardia della vita umana in mare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Castelli, Ministro della giustizia
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge
27 dicembre 1941, n. 1570:
«Art. 22. - Tutti i servizi pubblici di prevenzione e
di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono
assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal Corpo dei
vigili del fuoco.
Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare e'
ammesso. Sono ammesse soltanto le formazioni del genere
costituite obbligatoriamente da ditte ai sensi dell'art.
28, lettera d), nonche' quelle costituite da ditte
esercenti stabilimenti industriali, obbligate per legge ad
organizzare i servizi di protezione antiaerea.Nulla e' innovato per le formazioni del genere
dipendenti dalle Forze armate dello Stato.».
- La legge 3 aprile 1989, n. 147, reca: «Adesione alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio
marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile
1979, e sua esecuzione».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1994, n. 662, reca: «Regolamento di attuazione
della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione
alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il
salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile
1979».