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Decreto 20 aprile 2006

 

Ministero delle Difesa. Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.

 

(GU n. 167 del 20-7-2006)

 



IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, recante norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Visto l'art. 707, sesto comma, del Codice della navigazione, il quale prevede che, per gli aeroporti militari, le funzioni previste dal medesimo art. 707 sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa;

Visto l'art. 692, secondo comma, del Codice della navigazione, il quale prevede che gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico;
Visto l'art. 748, terzo comma, del Codice della navigazione, il quale prevede che lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma, tra i quali gli aeromobili militari, e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 e successive modificazioni, recante riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa;
Visti i decreti ministeriali in data 26 gennaio 1998 e successive modificazioni, concernenti la struttura ordinativa e le competenze delle direzioni generali del Ministero della difesa;
Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa, e il regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni;
Ravvisata la necessita' di disciplinare le attivita' di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza del volo e di imposizione di limitazioni alla proprieta' privata nelle zone limitrofe agli aeroporti e alle installazioni adibite ad attivita' di volo;
Decreta:


Art. 1.
Sicurezza della navigazione aerea
1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea sugli aeroporti militari, l'Aeronautica militare provvede al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di volo militare sugli aeroporti, previsti dall'allegato 1, e su ogni installazione militare adibita al decollo e all'atterraggio di aeromobili.
2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, e' rilasciata, nel rispetto delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, con provvedimento del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, al quale e' attribuita la competenza in materia di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza sugli aeroporti militari e su ogni installazione militare adibita al decollo e all'atterraggio di aeromobili.
3. Il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica si avvale dei comandi di Forza armata, nonche' delle Direzioni generali del Ministero della difesa, per l'alta consulenza tecnica e per gli aspetti di specifica competenza, di cui ai decreti ministeriali in data 26 gennaio 1998, richiamati nelle premesse.

Art. 2.
Norme tecniche per l'imposizione dei vincoli alla proprieta' privata
1. Al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero della difesa e la salvaguardia dell'incolumita' pubblica, le zone limitrofe agli aeroporti militari e alle installazioni militari adibite al decollo e all'atterraggio di aeromobili sono soggette alle limitazioni di cui al presente articolo.
2. Nelle direzioni di decollo ed atterraggio degli aeroporti militari non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto stesso per un'area a forma trapezoidale centrata e perpendicolare al prolungamento dell'asse pista avente la base minore pari a metri trecento in corrispondenza della intersezione dello stesso prolungamento con la recinzione aeroportuale e quella maggiore pari a metri novecento in corrispondenza del limite dei trecento metri di distanza dalla recinzione aeroportuale.
3. A partire dalla base maggiore del trapezio sopra individuato, l'altezza degli ostacoli non puo' superare un valore di sei metri incrementato di un metro ogni cinquanta fino ai milleottocento metri di distanza dalla recinzione aeroportuale, per una larghezza che, partendo dai novecento metri, si incrementa in modo costante e simmetrico rispetto al prolungamento dell'asse pista fino alla misura massima di milleduecento metri. Oltre i milleottocento metri fino ad una distanza di tre chilometri dalla recinzione aeroportuale, per una larghezza che si mantiene costante e pari a milleduecento metri, l'altezza degli ostacoli puo' aumentare di un metro ogni cinquanta.
Nei settori sopraindicati e' posta la condizione che gli ostacoli non oltrepassino comunque i quarantacinque metri di altezza rispetto al livello medio della pista di volo.
4. Oltre il limite di tre chilometri e fino alla distanza massima di quindici chilometri dalla recinzione aeroportuale, lungo le direzioni di decollo ed atterraggio per una larghezza di milleduecento metri, l'altezza delle opere e delle costruzioni puo' aumentare di un metro ogni quaranta, a condizione che fino alla distanza di sette chilometri e mezzo dalla recinzione aeroportuale non superi i sessanta metri rispetto al livello medio della pista di volo. Oltre i quindici chilometri non si applica alcuna limitazione.

5. Nelle direzioni diverse rispetto a quelle di decollo ed atterraggio:
a) fino ad una distanza di trecento metri dal perimetro aeroportuale non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al corrispondente tratto del perimetro dell'aeroporto, superino l'altezza di un metro ogni sette metri di distanza dal perimetro stesso;
b) dalla distanza di trecento metri dal perimetro aeroportuale e fino a tre chilometri possono essere edificate opere e costruzioni la cui altezza massima non superi i quarantacinque metri rispetto al livello medio della pista di volo;
c) oltre i tre chilometri e fino alla distanza di sette chilometri e mezzo, l'altezza delle opere e delle costruzioni puo' aumentare fino a raggiungere l'altezza massima di sessanta metri rispetto al livello medio della pista di volo.
6. Il Ministero della difesa puo' imporre limitazioni alla proprieta' privata meno restrittive rispetto a quelle derivanti dall'applicazione dei commi da 2 a 5, se l'Aeronautica militare ritiene autonomamente che sussistono le condizioni atte a garantire comunque la sicurezza del volo e l'incolumita' pubblica. Le limitazioni, in ogni caso, non possono essere inferiori a quelle previste dalla normativa tecnica internazionale.
7. Salvo quanto previsto dal presente articolo, nelle aree limitrofe agli aeroporti militari restano fermi i vincoli alla proprieta' privata imposti precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 e successive modificazioni.
8. Le norme tecniche previste dai commi da 2 a 5 sono illustrate, a titolo esemplificativo, negli elaborati grafici di cui agli allegati 2 e 3.

Art. 3.
Competenze degli organi del Ministero della difesa
1. Le competenze attribuite al Ministero della difesa dall'art. 710 del Codice della navigazione sono cosi' suddivise:
a) la Direzione generale dei lavori e del demanio:

1) provvede alla pubblicazione delle mappe aeronautiche mediante deposito nell'ufficio del comune interessato, in conformita' alle procedure stabilite dall'art. 707 del Codice della navigazione;
2) impone i vincoli sulla proprieta' privata e le limitazioni alla costituzione degli ostacoli nelle vicinanze degli aeroporti militari in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 2;
3) autorizza, previa acquisizione del nulla osta ai fini della sicurezza del volo e dei terzi sorvolati rilasciato dall'Aeronautica militare, la costituzione di ostacoli compatibili con la sicurezza della navigazione aerea nelle vicinanze degli aeroporti militari;

4) ordina, con provvedimento motivato, su richiesta dell'Aeronautica militare, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilita', e l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione, nonche' l'abbattimento degli ostacoli e l'eliminazione dei pericoli per la navigazione aerea;
b) l'Aeronautica militare:
1) predispone le mappe aeronautiche con l'indicazione delle zone soggette a vincoli;
2) provvede al monitoraggio dell'efficienza dei segnali posti in prossimita' degli aeroporti militari.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a), numero 4), sono a carico del proprietario ai sensi degli articoli 712 e 714 del Codice della navigazione.


Roma, 20 aprile 2006
Il Ministro: Martino

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 8, foglio n. 3


Allegato 1
 

                         AEROPORTI MILITARI
Ancona Falconara      |Frosinone              |Piacenza S. Damiano
Amendola              |                       |
Furbara               |Pisa                   |
Aviano                |Galatina (LE)          |
Pratica di Mare       |                       |
Brescia Montichiari   |Ghedi                  |Rimini
Brindisi              |                       |
Gioia del Colle       |Rivolto                |
Cagliari Elmas        |Grazzanise             |
Luni Sarzana          |                       |
Cameri                |Grosseto               |Sigonella
Campoformido (UD)     |                       |
Guidonia              |Trapani Birgi          |
Capua                 |Istrana                |
Treviso Sant'Angelo   |                       |
Cervia                |Latina                 |Varese Venegono
Ciampino              |                       |
Napoli Capodichino    |Verona Villafranca     |
Decimomannu           |Palermo Boccadifalco   |
Vicenza               |                       |
Dobbiaco              |Pantelleria            |Viterbo


 


Allegato 2 omissis

Allegato 3 omissis