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Decreto 20 aprile 2006
Ministero delle Difesa. Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.
(GU n. 167 del 20-7-2006)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal decreto
legislativo 15 marzo 2006, n. 151, recante norme di revisione della parte
aeronautica del codice della navigazione;
Visto l'art. 707, sesto comma, del Codice della navigazione, il quale prevede che, per gli aeroporti militari, le funzioni previste dal medesimo art. 707 sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa;
Visto l'art. 692, secondo comma, del
Codice della navigazione, il quale prevede che gli aeroporti militari fanno
parte del demanio militare aeronautico;
Visto l'art. 748, terzo comma, del Codice della navigazione, il quale prevede
che lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al
primo comma, tra i quali gli aeromobili militari, e' effettuato garantendo un
adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni
adottate dalle competenti amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo 16
luglio 1997, n. 264 e successive modificazioni, recante riorganizzazione
dell'area centrale del Ministero della difesa;
Visti i decreti ministeriali in data 26 gennaio 1998 e successive modificazioni,
concernenti la struttura ordinativa e le competenze delle direzioni generali del
Ministero della difesa;
Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro
della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e
dell'amministrazione della difesa, e il regolamento di attuazione, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive
modificazioni;
Ravvisata la necessita' di disciplinare le attivita' di competenza del Ministero
della difesa in materia di sicurezza del volo e di imposizione di limitazioni
alla proprieta' privata nelle zone limitrofe agli aeroporti e alle installazioni
adibite ad attivita' di volo;
Decreta:
Art. 1.
Sicurezza della navigazione aerea
1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea sugli aeroporti
militari, l'Aeronautica militare provvede al rilascio dell'autorizzazione allo
svolgimento dell'attivita' di volo militare sugli aeroporti, previsti
dall'allegato 1, e su ogni installazione militare adibita al decollo e
all'atterraggio di aeromobili.
2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, e' rilasciata, nel rispetto delle
direttive del Capo di stato maggiore della difesa, con provvedimento del Capo di
stato maggiore dell'Aeronautica, al quale e' attribuita la competenza in materia
di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza sugli aeroporti militari e su
ogni installazione militare adibita al decollo e all'atterraggio di aeromobili.
3. Il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica si avvale dei comandi di Forza
armata, nonche' delle Direzioni generali del Ministero della difesa, per l'alta
consulenza tecnica e per gli aspetti di specifica competenza, di cui ai decreti
ministeriali in data 26 gennaio 1998, richiamati nelle premesse.
Art. 2.
Norme tecniche per l'imposizione dei vincoli alla proprieta' privata
1. Al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali del
Ministero della difesa e la salvaguardia dell'incolumita' pubblica, le zone
limitrofe agli aeroporti militari e alle installazioni militari adibite al
decollo e all'atterraggio di aeromobili sono soggette alle limitazioni di cui al
presente articolo.
2. Nelle direzioni di decollo ed atterraggio degli aeroporti militari non
possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai
trecento metri dal perimetro dell'aeroporto stesso per un'area a forma
trapezoidale centrata e perpendicolare al prolungamento dell'asse pista avente
la base minore pari a metri trecento in corrispondenza della intersezione dello
stesso prolungamento con la recinzione aeroportuale e quella maggiore pari a
metri novecento in corrispondenza del limite dei trecento metri di distanza
dalla recinzione aeroportuale.
3. A partire dalla base maggiore del trapezio sopra individuato, l'altezza degli
ostacoli non puo' superare un valore di sei metri incrementato di un metro ogni
cinquanta fino ai milleottocento metri di distanza dalla recinzione
aeroportuale, per una larghezza che, partendo dai novecento metri, si incrementa
in modo costante e simmetrico rispetto al prolungamento dell'asse pista fino
alla misura massima di milleduecento metri. Oltre i milleottocento metri fino ad
una distanza di tre chilometri dalla recinzione aeroportuale, per una larghezza
che si mantiene costante e pari a milleduecento metri, l'altezza degli ostacoli
puo' aumentare di un metro ogni cinquanta.
Nei settori sopraindicati e' posta la condizione che gli ostacoli non
oltrepassino comunque i quarantacinque metri di altezza rispetto al livello
medio della pista di volo.
4. Oltre il limite di tre chilometri e fino alla distanza massima di quindici
chilometri dalla recinzione aeroportuale, lungo le direzioni di decollo ed
atterraggio per una larghezza di milleduecento metri, l'altezza delle opere e
delle costruzioni puo' aumentare di un metro ogni quaranta, a condizione che
fino alla distanza di sette chilometri e mezzo dalla recinzione aeroportuale non
superi i sessanta metri rispetto al livello medio della pista di volo. Oltre i
quindici chilometri non si applica alcuna limitazione.
5. Nelle direzioni diverse rispetto
a quelle di decollo ed atterraggio:
a) fino ad una distanza di trecento metri dal perimetro aeroportuale non possono
essere costituiti ostacoli che, rispetto al corrispondente tratto del perimetro
dell'aeroporto, superino l'altezza di un metro ogni sette metri di distanza dal
perimetro stesso;
b) dalla distanza di trecento metri dal perimetro aeroportuale e fino a tre
chilometri possono essere edificate opere e costruzioni la cui altezza massima
non superi i quarantacinque metri rispetto al livello medio della pista di volo;
c) oltre i tre chilometri e fino alla distanza di sette chilometri e mezzo,
l'altezza delle opere e delle costruzioni puo' aumentare fino a raggiungere
l'altezza massima di sessanta metri rispetto al livello medio della pista di
volo.
6. Il Ministero della difesa puo' imporre limitazioni alla proprieta' privata
meno restrittive rispetto a quelle derivanti dall'applicazione dei commi da 2 a
5, se l'Aeronautica militare ritiene autonomamente che sussistono le condizioni
atte a garantire comunque la sicurezza del volo e l'incolumita' pubblica. Le
limitazioni, in ogni caso, non possono essere inferiori a quelle previste dalla
normativa tecnica internazionale.
7. Salvo quanto previsto dal presente articolo, nelle aree limitrofe agli
aeroporti militari restano fermi i vincoli alla proprieta' privata imposti
precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 maggio
2005, n. 96 e successive modificazioni.
8. Le norme tecniche previste dai commi da 2 a 5 sono illustrate, a titolo
esemplificativo, negli elaborati grafici di cui agli allegati 2 e 3.
Art. 3.
Competenze degli organi del Ministero della difesa
1. Le competenze attribuite al Ministero della difesa dall'art. 710 del
Codice della navigazione sono cosi' suddivise:
a) la Direzione generale dei lavori e del demanio:
1) provvede alla pubblicazione delle
mappe aeronautiche mediante deposito nell'ufficio del comune interessato, in
conformita' alle procedure stabilite dall'art. 707 del Codice della navigazione;
2) impone i vincoli sulla proprieta' privata e le limitazioni alla costituzione
degli ostacoli nelle vicinanze degli aeroporti militari in applicazione dei
criteri stabiliti dall'art. 2;
3) autorizza, previa acquisizione del nulla osta ai fini della sicurezza del
volo e dei terzi sorvolati rilasciato dall'Aeronautica militare, la costituzione
di ostacoli compatibili con la sicurezza della navigazione aerea nelle vicinanze
degli aeroporti militari;
4) ordina, con provvedimento
motivato, su richiesta dell'Aeronautica militare, il collocamento di segnali
sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono
maggiore visibilita', e l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza
della navigazione, nonche' l'abbattimento degli ostacoli e l'eliminazione dei
pericoli per la navigazione aerea;
b) l'Aeronautica militare:
1) predispone le mappe aeronautiche con l'indicazione delle zone soggette a
vincoli;
2) provvede al monitoraggio dell'efficienza dei segnali posti in prossimita'
degli aeroporti militari.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a), numero 4),
sono a carico del proprietario ai sensi degli articoli 712 e 714 del Codice
della navigazione.
Roma, 20 aprile 2006
Il Ministro: Martino
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 8, foglio n. 3
Allegato 1
AEROPORTI MILITARI
Ancona Falconara |Frosinone |Piacenza S. Damiano
Amendola | |
Furbara |Pisa |
Aviano |Galatina (LE) |
Pratica di Mare | |
Brescia Montichiari |Ghedi |Rimini
Brindisi | |
Gioia del Colle |Rivolto |
Cagliari Elmas |Grazzanise |
Luni Sarzana | |
Cameri |Grosseto |Sigonella
Campoformido (UD) | |
Guidonia |Trapani Birgi |
Capua |Istrana |
Treviso Sant'Angelo | |
Cervia |Latina |Varese Venegono
Ciampino | |
Napoli Capodichino |Verona Villafranca |
Decimomannu |Palermo Boccadifalco |
Vicenza | |
Dobbiaco |Pantelleria |Viterbo
Allegato 2 omissis
Allegato 3 omissis