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Decreto 2 maggio 2006

 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela della Territorio. Disciplina per l'esecuzione del monitoraggio della spesa e altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

(GU n. 107 del 10-5-2006)
 

(con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 č stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'art. 55, commi 4 e 5;
Visto l'art. 1, comma 557, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Considerato che entrambe le disposizioni richiamate demandano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il compito di definire con proprio decreto i criteri e le modalita' di esercizio delle predette attivita';
Considerato che entrambe le disposizioni richiamate prevedono che per l'attuazione delle suddette finalita' venga annualmente destinato un contributo forfetario da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a favore dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani, da determinarsi nel suo ammontare con le modalita' ed i criteri definiti con il presente decreto;
Ritenuta la necessita' di assicurare il coordinamento delle due diverse fonti normative al fine di incrementare l'efficacia e la qualita' delle attivita' demandate all'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani;
Visto l'Accordo quadro stipulato in data 24 luglio 2003 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani per una piu' organica collaborazione in tema di politica ambientale;
Vista la convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 2004 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n. DEC/DSA/2004/01278 del 22 dicembre 2004, avente ad oggetto, in attuazione dell'art. 6 dell'Accordo quadro stipulato in data 24 luglio 2003, il monitoraggio della spesa in materia di
investimenti in campo ambientale, effettuata od intrapresa da regioni, province, comuni ed altri enti istituzionali;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n. GAB/DEC/104/2004 in data 22 ottobre 2004 con il quale, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della predetta convenzione, si e' provveduto alla nomina del Comitato di indirizzo e di vigilanza per le attivita' ad esso convenzionalmente demandate;
Vista la nota del 2 marzo 2006 prot. n. 132/TAPI/SS/dr con la quale l'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani, in attuazione dell'art. 3, comma 12, della predetta convenzione, ha ottemperato all'obbligo di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la natura, la composizione e la consistenza della struttura attuativa costituita ai sensi del medesimo art. 3, comma 12, della convenzione;
Ritenuto che, al fine di garantire la sollecita prosecuzione delle prestazioni gia' in corso in forza della richiamata convenzione del 22 dicembre 2004 e di salvaguardare il mantenimento dei livelli qualitativi sinora assicurati, e' necessario confermare tutti gli atti ed i provvedimenti attuativi della convenzione medesima, ivi compresi quelli costitutivi del Comitato di indirizzo e di vigilanza e della struttura attuativa, nonche' i documenti prodotti, ivi compreso il Programma operativo pluriennale per il periodo 2005-2010, gia' ritenuto meritevole di attuazione;
Preso atto del capitolato sottoscritto dall'ANCI con il quale detta associazione si e' gia' conformata, accettandoli incondizionatamente, al contenuto, agli indirizzi ed alle prescrizioni dettati con il presente decreto;

Decreta:

Art. 1.
Finalita'
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'art. 55, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente decreto disciplina la prosecuzione, senza alcuna soluzione di continuita', delle attivita' di monitoraggio della spesa ambientale gia' assicurate dall'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani in forza della convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 2004 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'ANCI medesima, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n. DEC/DSA/2004/01278 del 22 dicembre 2004.
2. Il presente decreto disciplina, inoltre, l'esecuzione delle attivita' di raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti e tutte quelle finalizzate ad elaborare e mantenere aggiornata, precisa, disponibile e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, nonche' le attivita' conoscitive di cui all'art. 55 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.
Monitoraggio della spesa ed altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale
1. Al fine di disporre di dati ed informazioni organiche sulle azioni e sugli interventi in campo ambientale realizzati dai vari livelli istituzionali competenti, necessari per una piu' efficace ed efficiente programmazione e pianificazione degli interventi stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani per lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio delle spese per investimenti in campo ambientale effettuate o intraprese da regioni, province, comuni e altri enti istituzionali.
2. L'attivita' di monitoraggio si attua, in conformita' al Programma operativo pluriennale di cui al successivo art. 6, principalmente mediante il reperimento coordinato e la raccolta, anche su base informatizzata, di dati e notizie sugli investimenti ambientali, ivi compresa la normativa di riferimento, i quali, una volta aggregati e sistematizzati, saranno messi a disposizione del Ministero per le proprie finalita' istituzionali.
3. L'attivita' di raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati riguarda le spese in conto capitale sostenute dalle Amministrazioni dello Stato, dalle regioni a statuto ordinario e speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane e dagli altri organismi di diritto pubblico per interventi nei seguenti settori:
a) inquinamento dell'aria;
b) inquinamento delle acque, riqualificazione fluviale e ciclo idrico integrato;
c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
d) tutela del territorio;
e) sviluppo sostenibile;
f) ciclo integrato dei rifiuti;
g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
h) parchi ed aree protette.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, altresi', dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani per l'assolvimento di tutte le attivita' occorrenti, anche mediante l'ottimizzazione dei dati di cui ai commi precedenti, per elaborare e mantenere aggiornata, precisa, disponibile e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, nonche' di quelle finalizzate agli obiettivi conoscitivi di cui all'art. 55 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Le attivita' attribuite all'ANCI non attengono a compiti di controllo sulle funzioni e prerogative costituzionalmente o legislativamente garantite delle regioni e degli altri enti istituzionali.

Art. 3.
Articolazione delle attivita'
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani assicurano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, l'individuazione degli indirizzi strategici delle attivita' come definite all'art. 2 del presente decreto.
2. Ai fini di cui al comma precedente, nell'ambito del principio di leale collaborazione tra enti istituzionali, viene istituito un organo paritetico denominato «Comitato di indirizzo e di vigilanza», con le funzioni ed i compiti di cui al successivo art. 4.
3. Al fine di garantire la piena funzionalita' delle attivita' e di conseguire obiettivi di efficienza, efficacia e qualita' del servizio, viene individuata una «Struttura attuativa» che, sotto il coordinamento e la piena responsabilita' dell'ANCI ed in diretto collegamento con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicura stabilmente lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.
Comitato di indirizzo e di vigilanza
1. Al «Comitato di indirizzo e vigilanza» vengono attribuiti tutti i compiti di indirizzo programmatico e metodologico, coordinamento e controllo delle attivita' svolte in attuazione del presente decreto.
Il Comitato svolge altresi' funzioni di raccordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, l'ANCI e la struttura attuativa. Per i compiti ricadenti sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di cui al presente decreto e' inserito nell'ambito della Direzione generale per la salvaguarda ambientale.
2. Ai fini di cui al comma precedente, al Comitato di indirizzo e vigilanza vengono demandati i seguenti specifici compiti:
a) trasmettere alla struttura attuativa, entro il 30 settembre di ciascun anno, le linee di indirizzo strategico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'ANCI in relazione alle attivita' di cui al presente decreto, elaborando altresi' le linee guida alle quali la struttura attuativa dovra' attenersi al fine di determinare gli specifici obiettivi delle attivita' da inserire negli strumenti di programmazione per l'anno successivo;
b) approvare il Programma operativo pluriennale ed i relativi aggiornamenti di cui all'art. 6 del presente decreto presentati dalla struttura attuativa, valutandone preventivamente la coerenza con gli obiettivi strategici conseguiti anche in relazione a quelli posti e la validita' dei risultati attesi;
c) verificare, sulla base del rapporto di attuazione semestrale, la qualita' delle attivita' svolte dalla struttura attuativa, analizzando gli eventuali scostamenti tra gli obiettivi posti, le scelte operative effettuate ed i risultati conseguiti, identificandone le cause ed i fattori ostativi ed i possibili rimedi per il raggiungimento degli obiettivi programmati;
d) relazionare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sull'andamento delle attivita' e sui risultati conseguiti, sui programmi operativi approvati ed i relativi aggiornamenti, nonche' sui rapporto di attuazione semestrale.
Per meglio esplicare i propri compiti, il Comitato puo' disporre l'audizione dei responsabili della struttura attuativa per esaminare eventuali questioni specifiche ed adottare le necessarie e conseguenti decisioni.
3. Il Comitato e' composto da un numero di membri pari a sette o nove, compreso il presidente, dei quali la meta', oltre il presidente, nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'altra meta' dall'ANCI, i quali durano in carica cinque anni. In sede di prima applicazione del presente decreto, e' confermato nell'attuale composizione dei suoi membri, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato di indirizzo e vigilanza gia' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n. GAB/DEC/104/2004 in data 22 ottobre 2004, il quale prosegue in tutte le attivita' previste nel presente decreto senza necessita' di ratifica o conferma.
4. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, viene coordinato dal Presidente e nomina tra i propri membri un Segretario. Per il collegamento con la Struttura attuativa il Comitato si avvale di una Segreteria tecnico-amministrativa coordinata dal Segretario e costituita da risorse umane e tecniche messe a disposizione dall'ANCI a valere sul contributo di cui al successivo art. 7.
5. Il Comitato regolamenta, con proprio atto interno approvato a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il proprio funzionamento. Sino a quando non sia adottato un nuovo atto di regolamentazione continuano ad applicarsi le norme interne di funzionamento gia' adottate dal Comitato di indirizzo e vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n. GAB/DEC/104/2004 in data 22 ottobre 2004.
6. Al fine di assicurare in via stabile e continuativa il funzionamento del Comitato ed in ragione dell'impegno prevedibile, viene riconosciuta al Presidente e al Segretario un'indennita' forfetaria annuale pari ad euro 15.000,00 (quindicimilaeuro) ed a ciascuno degli altri suoi componenti un'indennita' forfetaria annuale pari ad euro 12.000,00 (dodicimilaeuro). Tali indennita' sono a carico del contributo di cui al successivo art. 7 e sono erogate dall'ANCI.

Art. 5.
Struttura attuativa
1. La Struttura attuativa rappresenta lo strumento che, sotto il coordinamento e la piena responsabilita' dell'ANCI, assicura stabilmente lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2 del presente decreto in diretto collegamento con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Lo specifico dettaglio delle attivita' che la Struttura attuativa dovra' assicurare e' definito dal Programma operativo pluriennale e dai suoi successivi aggiornamenti annuali di cui all'art. 6 del presente decreto.
3. La Struttura attuativa viene individuata nella struttura gia' costituita dall'ANCI in attuazione dell'art. 3, comma 12, della Convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 2004 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'ANCI stessa, nella composizione comunicata con nota ANCI del 2 marzo 2006 prot. n. 332/TAPI/SS/dr.
4. In attuazione del presente decreto tutti gli atti ed i provvedimenti gia' posti in essere tra l'ANCI e la Struttura attuativa si intendono conformati alla disciplina dettata dal presente decreto.
5. Al fine di dare piena attuazione alle finalita' di cui al presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio rende disponibili alla Struttura attuativa i dati e i documenti, anche non definitivi, di qualsiasi natura e specie che risultino in possesso, stabile od occasionale, del medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e che siano pertinenti alle attivita' di cui all'art. 2, fermo restando che le concrete
modalita' di raccolta dei predetti dati e documenti sono definite dallo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in relazione alle specificita' dei dati richiesti e che i dati e documenti di carattere riservato e con tale veste conferiti alla Struttura attuativa non potranno in alcun modo essere divulgati senza la preventiva autorizzazione del Ministero stesso.
6. Al medesimo fine, e' fatto obbligo alle Amministrazioni locali nonche' a tutti gli enti pubblici e privati che saranno interpellati dalla Struttura attuativa nell'esercizio dei compiti ad essa affidati di mettere a disposizione della medesima dati e documenti che siano pertinenti alle attivita' di cui all'art. 2 del presente decreto, fermo restando che i dati e documenti di carattere riservato e con tale veste conferiti alla Struttura attuativa non potranno in alcun modo essere divulgati senza la preventiva autorizzazione dell'ente conferente.
7. L'omissione o il ritardo nel conferimento dei dati e documenti predetti e' oggetto di specifica segnalazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituira' elemento di valutazione per l'erogazione dei contributi pubblici in materia ambientale.

Art. 6.
Programmazione delle attivita'
1. Lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto da parte della Struttura attuativa avviene sulla base di un Programma operativo pluriennale quinquennale, a scorrimento e con articolazione annuale, contenente, anche con riferimento ai settori di cui al precedente art. 2, comma 3:
a) gli eventuali studi preliminari che si dovessero ravvisare necessari al fine di definire le linee e le modalita' di attuazione degli indirizzi programmatici ricevuti, oltre quelli necessari a dare attuazione all'art. 2, comma 4, del presente decreto;
b) le azioni previste e le relative modalita' attuative che si intendono seguire nell'esecuzione delle attivita' affidate;
c) il cronoprogramma di ciascuna attivita' prevista e dell'intero Programma, con l'indicazione delle priorita' e degli eventuali obiettivi intermedi.
2. Ai fini di cui al comma precedente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura attuativa provvedera' ad apportare al Programma operativo pluriennale le modifiche necessarie per tener conto degli ulteriori obiettivi strategici e delle ulteriori attivita' e modalita' di attuazione stabiliti con il presente decreto.
3. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, sulla base delle linee di indirizzo programmatico indicate dal Comitato di indirizzo e vigilanza, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), la Struttura attuativa provvedera' ad aggiornare a scorrimento il Programma operativo pluriennale in relazione agli obiettivi conseguiti, ai nuovi obiettivi programmatici e/o alle nuove priorita' eventualmente indicate dal Comitato ed a quant'altro si rendesse necessario per il miglior raggiungimento delle finalita' di cui al presente decreto. Il Programma operativo pluriennale di cui al presente articolo ed i suoi successivi aggiornamenti annuali a scorrimento saranno trasmessi al Comitato di indirizzo e vigilanza che, verificatane la coerenza con gli obiettivi strategici conseguiti anche in relazione a quelli posti e la validita' dei risultati attesi, provvedera' alla loro approvazione entro i successivi trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione, ovvero a richiedere alla Struttura attuativa, entro lo stesso termine, le modifiche ritenute opportune per il miglior raggiungimento degli obiettivi programmatici previsti, fermo restando che nel caso in cui lo stesso Comitato di indirizzo e vigilanza non esprima rilievi entro il suddetto termine, il Programma operativo pluriennale si intendera' approvato.
4. In corso di esecuzione delle attivita' annuali, il Comitato di indirizzo e vigilanza e la Struttura attuativa potranno esaminare e valutare congiuntamente eventuali proposte di modifica al Programma operativo pluriennale approvato che siano ritenute necessarie od opportune per il miglior conseguimento degli obiettivi programmati o per la piu' efficace ed efficiente gestione delle attivita', purche' dette modifiche non comportino la necessita' di risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare del contributo forfetario di cui all'art. 7. L'introduzione di eventuali varianti che comportino la necessita' di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle di cui al successivo art. 7 e' rimessa in via esclusiva al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
5. Nel corso dell'esecuzione delle attivita', la Struttura attuativa redigera' con cadenza semestrale un Rapporto di attuazione inteso a rappresentare lo stato di attuazione delle attivita' previste ed i risultati conseguiti.
6. I Rapporti di attuazione semestrali saranno trasmessi al Comitato di indirizzo e vigilanza che, verificatane la rispondenza e completezza in relazione agli obiettivi programmati di cui al Programma operativo pluriennale approvato, relazionera' al Ministro ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d).

Art. 7.
Impegno finanziario
1. Al fine di assicurare la migliore esecuzione di tutte le attivita' necessarie per dare attuazione a quanto previsto nel presente decreto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio riconosce all'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani un contributo forfetario annuo calcolato sul valore minimo previsto dall'art. 55, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con impegno a carico di un apposito capitolo di Bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso.
2. L'erogazione del contributo all'ANCI da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio avviene in due quote semestrali anticipate di pari importo.

Art. 8.
Principio di collaborazione
1. In ossequio al principio di leale collaborazione tra enti istituzionali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Associazione nazionale dei comuni italiani si impegnano, ciascuno nel proprio ordinamento, a dare piena attuazione al presente decreto anche al fine di garantire l'ottimale utilizzazione delle risorse assegnate.

Art. 9.
Disposizioni finali e transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 2004 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n. DEC/DSA/2004/01278 del 22 dicembre 2004, cessa di avere effetto e viene sostituita dal presente decreto e dal capitolato sottoscritto dall'ANCI indicato nelle premesse. Sono fatti salvi tutti gli atti ed i provvedimenti adottati nonche' le obbligazioni insorte in forza della predetta Convenzione, ivi compresi quelli costitutivi del
Comitato di indirizzo e di vigilanza e della Struttura attuativa.
2. Come prima annualita' di riferimento del presente decreto si intende il periodo di nove mesi a decorrere dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre 2006.
3. Ai fini dell'allineamento dell'annualita' prevista nel Programma operativo pluriennale con decorrenza 1° aprile 2006/31 marzo 2007, approvata dal Comitato in data 29 marzo 2006, con la cadenza temporale prevista al precedente comma 2 e con la nuova disciplina del rapporto con l'ANCI, la cadenza della predetta annualita' 1° aprile 2006/31 marzo 2007 viene ridotta da 12 mesi a 9 mesi. Pertanto le conseguenti variazioni nelle attivita', disposte anche ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, terranno conto anche della relativa riduzione temporale.
4. Fatte salve le attivita' in corso di esecuzione, anche ai sensi della nota GAB/2006/2104/A06 in data 8 marzo 2006, e ferme restando le risorse finanziarie gia' pianificate per l'esercizio finanziario 2006, la Struttura attuativa e' impegnata a ripianificare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attivita' previste nel predetto Programma operativo pluriennale al fine di uniformare all'anno finanziario la durata delle singole annualita' e di inserire nei predetti strumenti di programmazione gli obiettivi ridefiniti con il presente decreto.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura attuativa e' impegnata a produrre uno studio volto a verificare la fattibilita' di eventuali forme di raccordo con altri soggetti istituzionali, a livello internazionale, nazionale e regionale, per la realizzazione di piu' estese forme di monitoraggio della spesa in campo ambientale, definendone il modello organizzativo. Nello stesso termine la medesima Struttura attuativa provvede ad elaborare uno studio volto ad individuare un modello di attuazione, interrelazione e raccordo tra le diverse attivita' previste nell'art. 2 del presente decreto.
5. Per l'esercizio finanziario 2006, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede, cosi' come previsto dalla Convenzione 22 dicembre 2004, nella misura prevista dal Programma operativo pluriennale di cui al comma 2 del presente articolo, a valere sul Fondo per la difesa del suolo e la tutela ambientale, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, del presente decreto.
6. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro: Matteoli