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Regione Friuli-Venezia Giulia
Legge Regionale n. 17 del 25-08-2006
Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.
(B.U.R. Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga:
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 23/2001)
1. Dopo il comma 10 bis dell'articolo 5 (Finanziamento di interventi nel settore
della cultura, dell'istruzione e dello sport) della legge regionale 12 settembre
2001, n. 23, e' inserito il seguente:
"10 ter. Per le finalita' e nei territori di cui al comma 10, i contributi
concessi a istituzioni e associazioni della minoranza slovena ai sensi
dell'articolo 25, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n.
35, sono concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta
ammissibile.".
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 10 ter, della
legge regionale 23/2001, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unita'
previsionale di base 8.4.330.2.1920 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con
riferimento al capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
ARTICOLO 2
(Modifiche alla legge regionale 13/2001 concernente interventi in zone montane)
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove
disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n.
97), dopo le parole: "e degli altri soggetti di gestione associata" sono
inserite le seguenti: ", ivi comprese le associazioni di imprese boschive
costituite da almeno dieci soci,".
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge
regionale 13/2001, come modificato dal comma 1, continuano a far carico
all'unita' previsionale di base 11.6.330.2.3 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno
2006, con riferimento al capitolo 2843 del documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi, la cui denominazione e' sostituita dalla seguente "Contributi al
consorzio boschi carnici, ad altri consorzi forestali pubblici e privati e ad
aziende speciali per la gestione e il potenziamento dei beni silvo-pastorali dei
comuni, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento, nonche'
per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale, nonche'
spese per la costituzione e l'avviamento dei consorzi agro-silvo-pastorali e
degli altri soggetti di gestione associata, ivi comprese le associazioni di
imprese boschive costituite da almeno dieci soci.".
3. L'articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dall'articolo
28, comma 1, della legge regionale 18/2004, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17
(Servizio scolastico)
1. Al fine di concorrere al miglioramento del servizio scolastico nei territori
montani, con particolare riferimento all'obiettivo di creare condizioni che
assicurino la continuita' didattica nell'offerta formativa, la Regione e'
autorizzata a intervenire, a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti
dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli
istituti ubicati nei territori medesimi, mediante la concessione di:
a) contributi pluriennali, articolati su una durata massima di cinque anni, a
beneficio di insegnanti nominati a tempo indeterminato che assumono quale sede
permanente di servizio un istituto scolastico ubicato nei territori di cui
all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei
Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;
b) contributi annuali a beneficio di insegnanti nominati a tempo determinato
che, avendo prestato almeno un anno di servizio in un istituto ubicato nei
territori di cui alla lettera a), riconfermano senza interruzione la scelta
della medesima sede di servizio. L'importo del contributo puo' essere fissato in
modo differenziato, in relazione al numero di anni di servizio precedentemente
prestati nella medesima sede scolastica.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a favore di insegnanti la cui
residenza e' situata in un comune posto a una distanza di almeno venti
chilometri dal comune ove e' ubicato l'istituto ove gli stessi prestano
servizio.
3. Le spese di cui al comma 1 sono poste a carico del Fondo regionale per lo
sviluppo montano di cui all'articolo 20 della legge regionale 33/2002, e sono
assegnate con le modalita' e nei termini di cui agli articoli 19 e 20 della
medesima legge regionale 33/2002.
4. Le Comunita' montane e le Province competenti per territorio provvedono alla
concessione dei contributi per il tramite dei Comuni ove ha sede l'istituto
scolastico presso il quale i beneficiari prestano servizio. La misura dei
contributi, i criteri di priorita' e le modalita' di concessione ed erogazione
degli stessi sono stabiliti con apposito regolamento regionale di esecuzione.
5. Tra le priorita' disciplinate dal regolamento di cui al comma 4 sono
previste, nell' ordine, le seguenti:
a) insegnanti che risiedono a maggiore distanza dall'istituto ove prestano
servizio;
b) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell'istruzione secondaria
di primo grado;
c) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell'istruzione secondaria
di secondo grado;
d) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell'istruzione primaria.".
4. In via transitoria, per le sole domande presentate, ai sensi dell'articolo 17
della legge regionale 13/2001, prima dell'entrata in vigore della presente
legge, e' destinata la spesa di 155.000 euro a valere sul Fondo regionale per lo
sviluppo montano e a esse continua ad applicarsi la disciplina normativa
previgente.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 17 della legge regionale
13/2001, come sostituito dal comma 3, fanno carico all'unita' previsionale di
base 11.8.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con
riferimento ai capitoli 1047, 1048 e 1051 del documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi.
ARTICOLO 3
(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 25/1996 concernente edifici
destinati all'agriturismo)
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1996, n.
25 (Disciplina dell'agriturismo), e' aggiunto il seguente:
"5 bis. Al fine di favorire una maggiore connessione tra l'attivita' agricola e
le attivita' commerciali che ne derivano, nei centri aziendali collocati in zona
agricola, ove venga svolto un processo di trasformazione e commercializzazione
del prodotto agricolo coltivato, e' ammessa la costruzione di nuovi edifici a
uso agrituristico, nel rispetto di un indice di fabbricabilita' fondiaria
massimo pari a 0,05 mc/mq e comunque non superiore a 2.500 metri cubi.".
ARTICOLO 4
(Aiuti "de minimis" nei settori dell'agricoltura e della pesca)
1. La Giunta regionale con atto di indirizzo determina l'ambito di
applicazione sul territorio regionale del Regolamento (CE) n. 1860/2004 della
Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato (CE) agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della
pesca.
ARTICOLO 5
(Modifica alla legge regionale 80/1982 concernente il fondo di rotazione
regionale nel settore agricolo)
1. Alla lettera g) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20
novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per
interventi nel settore agricolo), e successive modifiche, dopo le parole: "della
legge regionale 15 maggio 2002, n. 13" le parole: ", entro i limiti di spesa di
300.000 euro" sono soppresse.
ARTICOLO 6
(Interventi a garanzia delle operazioni di credito agrario a breve termine)
1. Ai beneficiari della legge regionale 80/1982, che estinguono anticipatamente
i prestiti e mutui agevolati in ammortamento alla data di entrata in vigore
della presente legge, possono essere erogati, ai sensi della medesima legge
regionale 80/1982, dei finanziamenti agevolati per un importo pari al debito
residuo dei prestiti e mutui estinti.
2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico
all'unita' previsionale di base 11.1.330.2.828 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno
2006, con riferimento al capitolo 7290 del documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi.
ARTICOLO 7
(Trebbiatura e sgranatura a macchina di cereali e leguminose)
1. Sono soppresse la licenza e la denuncia relative alla trebbiatura e
sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose di cui al decreto
legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l'esercizio e
l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e
sistemi dei cereali e delle leguminose).
ARTICOLO 8
(Modifiche alla legge regionale 15/2000 concernente i prodotti biologici nelle
mense pubbliche)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme
per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense
pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), dopo le parole: "tutelare
la salute dei cittadini" sono aggiunte le seguenti: "e lo sviluppo
dell'agricoltura biologica in Friuli Venezia Giulia".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2000 e' inserito il
seguente:
"1 bis. Per ottenere i contributi previsti dall'articolo 1, i prodotti di cui al
comma 1 devono provenire almeno per il 40 per cento da aziende singole o
associate con sede operativa o Unita' Tecnica Economica nella regione Friuli
Venezia Giulia.".
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000 le
parole: "dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 90 per cento".
4. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000 le parole: "ai sensi
dell'articolo 2, comma 3" sono soppresse.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2000, come modificato dal comma 3,
fanno carico all'unita' previsionale di base 11.5.330.1.375 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del
bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 6804 e 6807 del documento
tecnico allegato ai bilanci medesimi.
ARTICOLO 9
(Organizzazioni dei produttori)
1. La Regione riconosce le organizzazioni dei produttori attive nella
produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del trattato che istituisce la
Comunita' europea, conformemente agli scopi previsti dalla normativa nazionale
vigente.
2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta della Giunta regionale,
conformemente alla normativa nazionale vigente, sono stabilite le procedure per
il riconoscimento e la revoca dello stesso.
3. Ai fini del riconoscimento e della revoca si fa riferimento al numero minimo
di produttori aderenti nonche' al volume minimo di produzione conferita dagli
associati e commercializzata come stabilito dalla normativa nazionale vigente.
4. E' istituito presso la Direzione centrale risorse agricole, naturali,
forestali e montagna l'elenco regionale delle organizzazioni dei produttori
agricoli suddiviso per settori produttivi. Al suddetto elenco sono altresi'
iscritte le associazioni dei produttori tutt'ora riconosciute ai sensi della
legge regionale 23 agosto 1984, n. 41 (Norme regionali per l'attuazione del
Regolamento del Consiglio delle Comunita' europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e
della legge 20 ottobre 1978, n. 674, riguardanti le Associazioni dei produttori
agricoli e le relative Unioni), e in attesa della loro trasformazione in una
delle forme societarie previste nei tempi e modi dalla normativa nazionale
vigente. Al suddetto elenco sono altresi' iscritte, ai fini del riconoscimento,
le organizzazioni di produttori o loro consorzi partecipati da enti locali, o
comunque a partecipazione pubblica, che ne facciano richiesta.
5. Con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e
montagna sono dettate le disposizioni per la tenuta dell'elenco.
ARTICOLO 10
(Aiuti finanziari alle organizzazioni dei produttori)
1. La Regione puo' concedere alle organizzazioni dei produttori riconosciute
contributi per la costituzione e l'avviamento nei settori per i quali non sono
previste misure analoghe di sostegno nell'ambito delle organizzazioni comuni di
mercato.
2. I contributi per l'avviamento di cui al comma 1 sono concessi per un periodo
non superiore a cinque anni a decorrere da quello successivo a quello di
riconoscimento e comunque per un periodo non oltre l'arco di un settennio.
La misura massima del contributo puo' raggiungere il 100 per cento dei costi
sostenuti nel primo anno di esercizio, l'80 per cento nel secondo anno, il 60
per cento nel terzo anno, il 40 per cento nel quarto anno e il 20 per cento nel
quinto anno.
3. La Regione, al fine di favorire lo svolgimento da parte delle organizzazioni
dei produttori di programmi annuali di attivita' finalizzati all'attuazione
degli scopi previsti dalla normativa nazionale, puo' concedere contributi, in
conformita' a quanto disposto in materia di aiuti di stato. La Regione puo'
altresi' concedere contributi destinati ad alimentare il fondo di esercizio
delle organizzazioni dei produttori previsto dalla normativa nazionale; il
contributo non puo' superare l'importo dei contributi annuali versati dai soci
ed e' concesso nella misura massima del 5 per cento del valore della produzione
fatturata nell'anno precedente alla concessione.
4. Con regolamento regionale sono stabilite le tipologie di spese ammissibili al
contributo, gli importi massimi per beneficiario nonche' le priorita' nella
concessione dei contributi stessi; l'efficacia del regolamento e' subordinata
alla comunicazione dello stesso alla Commissione europea.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi in conformita' alla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.
6. Per le finalita' previste dai commi da 1 a 5 e' autorizzata la spesa di
10.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base
11.5.330.1.367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al
capitolo 6898 (2.1.163.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 217 - Produzioni
agricole con la denominazione "Contributi alle organizzazioni dei produttori
attive nella produzione di prodotti di cui all'Allegato I del trattato che
istituisce la Comunita' europea per la costituzione e l'avviamento e per lo
svolgimento di attivita' finalizzate all'attuazione degli scopi previsti dalla
normativa nazionale" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2006.
7. All'onere di 10.000 euro per l'anno 2006 derivante dall'autorizzazione di
spesa disposta con il comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a
carico dell'unita' previsionale di base 11.3.330.1.11 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per
l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6860 del documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative
autorizzazioni di spesa.
ARTICOLO 11
(Controllo e vigilanza sulle organizzazioni dei produttori)
1. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna svolge
i controlli e la vigilanza sulle organizzazioni dei produttori al fine di
accertare il permanere dei requisiti richiesti per il riconoscimento.
2. Le organizzazioni dei produttori perdono il riconoscimento qualora:
a) venga meno uno dei requisiti essenziali per il loro riconoscimento;
b) non vengano rispettate per due anni consecutivi le disposizioni statutarie.
ARTICOLO 12
(Prosecuzione delle attivita' di tutela delle produzioni agricole)
1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle azioni di tutela delle produzioni
agricole, per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 1, della legge
regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale -ERSA),
per l'esercizio delle competenze previste dall'articolo 3 della medesima legge
regionale 8/2004 e' autorizzata la spesa di 176.612,52 euro per l'anno 2006 a
carico dell'unita' previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per
l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi.
2. All'onere di 176.612,52 euro per l'anno 2006, derivante dall'autorizzazione
di spesa disposta con il comma 1, si fa fronte mediante storno dalle seguenti
unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con
riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di
seguito elencati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, intendendosi
corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
UPB 11.5.330.1.373 capitolo 6876 storno di 42.000 euro per l'anno 2006;
UPB 11.5.330.1.373 capitolo 6878 storno di 26.198,94 euro per l'anno 2006;
UPB 11.6.330.2.973 capitolo 2837 storno di 108.413,58 euro per l'anno 2006.
ARTICOLO 13
(Controlli amministrativi in materia di avversita' atmosferiche)
1. Al fine di consentire la concessione delle sovvenzioni per i danni alle
produzioni previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38),
l'Amministrazione regionale, con apposito regolamento, introduce elementi di
semplificazione, economicita' e razionalizzazione delle procedure di verifica
attinenti la quantificazione dei danni riferiti alle singole aziende colpite,
nonche' criteri di parametrazione riferiti ai valori medi di riferimento e
ulteriori verifiche tecniche da espletarsi a campione su una percentuale non
inferiore al 5 per cento delle domande pervenute, utilizzando criteri di
omogeneita', in relazione alle diverse classi aziendali e situazioni
territoriali riscontrate.
ARTICOLO 14
(Norme urgenti in materia di avversita' atmosferiche)
1. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e'
autorizzata ad avvalersi dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA),
gia' convenzionati con la Regione, dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale
- ERSA e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) nei
procedimenti amministrativi di competenza, ai sensi del decreto legislativo
102/2004, relativi alla stima provvisoria dei danni causati da calamita'
naturali o da eventi eccezionali, alla delimitazione del territorio colpito e
all'accertamento definitivo dei danni conseguenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni del
regolamento di cui all'articolo 13.
3. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo
straordinario fino a 5.000 euro a valere sulle disponibilita' del Fondo
regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito con legge
regionale 13 agosto 2002 n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione
delle emergenze in agricoltura), a favore delle aziende agricole della regione
che, a seguito di verifiche, anche a campione, eseguite dai soggetti di cui al
comma 1, hanno subito danni alla produzione lorda vendibile, con esclusione
delle produzioni zootecniche, non inferiori al 40 per cento a causa degli eventi
siccitosi verificatisi nel corso dell'anno 2006.
4. Le aziende agricole di cui al comma 3 presentano agli Ispettorati provinciali
dell'agricoltura competenti per territorio una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' in cui dichiarano l'entita' percentuale del danno subito alla
propria produzione lorda vendibile, escluse le produzioni zootecniche, e di non
avere beneficiato di altri aiuti compensativi per il medesimo evento.
5. Nel caso di successiva erogazione alle aziende agricole della regione del
contributo statale previsto dal Fondo di solidarieta' nazionale di cui al
decreto legislativo 102/2004 per il medesimo evento siccitoso, la misura di tale
contributo e' decurtata dell'importo pari al contributo regionale straordinario
precedentemente erogato ai sensi del comma 3.
6. Con regolamento regionale sono stabiliti eventuali ulteriori criteri e
modalita' per l'attuazione dell'intervento finanziario.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 3 fanno carico
all'unita' previsionale di base 11.4.330 2.1001 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno
2006, con riferimento al capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi.
ARTICOLO 15
(Modifiche alla legge regionale 23/1999 concernente raccolta, coltivazione,
conservazione e commercio dei tartufi)
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23
(Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi),
dopo le parole: "degli Enti gestori dei parchi" sono aggiunte le seguenti: ",
sentite le associazioni dei tartufai".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 23/1999 e' aggiunto il
seguente:
"1 bis. In attesa della costituzione dei consorzi di cui al comma 1,
l'Amministrazione regionale riconosce quali interlocutori per la promozione,
tutela e sviluppo del settore le associazioni dei tartufai costituite in ambito
regionale.".
3. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 23/1999 e' sostituito dal
seguente:
"1. L'autorizzazione alla raccolta del tartufo e' rilasciata previo superamento
di esame di idoneita' sostenuto presso un'apposita commissione istituita presso
l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, costituita con decreto del
Direttore generale dell'Agenzia. La commissione e' composta da un rappresentante
dell'ERSA, con funzione di presidente, da un rappresentante della federazione
gruppi micologici Friuli Venezia Giulia, da un rappresentante delle associazioni
dei tartufai e da un rappresentante, designato congiuntamente, delle
organizzazioni professionali agricole. Le funzioni di segreteria sono svolte da
un dipendente dell'ERSA.".
4. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23/1999 dopo le parole:
"secondo il modello uniforme predisposto dalla stessa Direzione" sono aggiunte
le seguenti: "ai residenti nel territorio regionale".
5. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 23/1999 le parole: "a
privati" sono sostituite dalle seguenti: "alle associazioni dei tartufai".
6. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 23/1999 dopo le parole:
"gli istituti universitari," sono inserite le seguenti: "le associazioni dei
tartufai,".
7. Con regolamento regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il
riconoscimento delle associazioni dei tartufai costituite in via prevalente da
conduttori di tartufaie coltivate e controllate, raccoglitori di tartufi, di cui
all'articolo 12 della legge regionale 23/1999, e micologi. Possono aderire alle
predette associazioni i soggetti operanti nel mondo della ristorazione e della
commercializzazione dei tartufi, nonche' ogni persona fisica o giuridica che si
propone lo scopo della tutela, incremento, sviluppo, conservazione, promozione,
studio, ricerca e diffusione della conoscenza del tartufo.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1, della legge
regionale 23/1999, come sostituito dal comma 3, continuano a far carico
all'unita' previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno
2006, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15, comma 3, della legge
regionale 23/1999, come modificato dal comma 5, continuano a far carico
all'unita' previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno
2006, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi.
ARTICOLO 16
(Modifiche alla legge regionale 12/2000 concernente la raccolta e la
commercializzazione dei funghi)
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12
(Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel
territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale
34/1981, in materia di vigilanza), e' sostituito dal seguente:
"2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina la materia nel rispetto dei
seguenti principi:
a) le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle Province, dalle
Comunita' montane e dai Comuni;
b) la raccolta dei funghi e' esercitata, subordinatamente al versamento del
corrispettivo annuale determinato per la zona del territorio regionale nel cui
ambito ricade il luogo di raccolta, dai soggetti maggiorenni in possesso di
autorizzazione con validita' permanente, rilasciata previo superamento di un
colloquio, fatti salvi i casi di esonero di cui alla lettera f), che accerti la
conoscenza, da parte del candidato, delle piu' diffuse specie regionali di
funghi eduli e velenosi, delle norme vigenti in materia di raccolta e trasporto,
dei corretti metodi di preparazione e conservazione dei funghi raccolti e del
loro peculiare rapporto con l'ambiente. Non si fa luogo al superamento del
colloquio qualora il richiedente l'autorizzazione sia in possesso di requisiti
soggettivi certificati ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della
Repubblica italiana;
c) per completare l'offerta turistica nei territori montani, la raccolta e'
esercitata altresi' da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei,
di durata non superiore a quindici giorni, e non rinnovabili, rilasciati dai
Comuni e dalle Comunita' montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e
con validita' per i rispettivi territori;
d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi praticano, per qualsiasi
finalita', la raccolta negli stessi senza limitazioni di quantita' e senza il
possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera b) o del permesso di cui alla
lettera c);
e) le autorizzazioni e i permessi temporanei consentono la raccolta anche da
parte dei familiari;
f) i soggetti maggiorenni residenti, titolari di permessi di raccolta ai sensi
delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge per almeno
tre periodi negli ultimi sette anni, possono ottenere il rilascio
dell'autorizzazione di cui alla lettera b) senza il superamento del colloquio;
sono altresi' esentati i cittadini
in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del
Ministro della sanita' 29 novembre 1996, n. 686;
g) i proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei
funghi previa idonea tabellazione degli stessi;
h) la quantita' massima di raccolta giornaliera e' fissata in 3 chilogrammi pro
capite;
i) per i residenti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 352/1993, che
effettuano la raccolta per mantenere o integrare il loro reddito familiare, il
limite giornaliero massimo di raccolta e' fissato in 15 chilogrammi pro capite;
j) la Regione puo' stabilire divieti permanenti o temporanei di raccolta, per
una o piu' specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o
sanitari, sentito il parere della Commissione di cui alla lettera l);
k) speciali autorizzazioni temporanee, con validita' limitata e per la raccolta
di alcune predeterminate specie e quantita' di funghi, sono rilasciate a persone
fisiche in possesso di specifici requisiti, per motivi di studio o per
l'allestimento di rassegne micologiche;
l) istituzione di una Commissione scientifica regionale per la micologia quale
organismo di consultazione, con rappresentanti delle Universita' degli studi di
Trieste e di Udine, degli Ispettorati micologici, delle Aziende per i servizi
sanitari, delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente
rappresentative e delle strutture regionali competenti nella materia;
m) istituzione, presso le Province e le Comunita' montane, delle Commissioni per
lo svolgimento dei colloqui per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla
lettera b) con componenti designati dagli stessi enti, dalle Aziende per i
servizi sanitari e, tramite rose di nominativi, dalle principali associazioni
micologiche;
n) le Province e le Comunita' montane promuovono annualmente, anche avvalendosi
delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di preparazione al
colloquio, anche in sede decentrata;
o) istituzione degli Ispettorati micologici di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, da parte delle
Aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto
del Ministro della sanita' del 16 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1998, entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora non
gia' istituiti;
p) la Regione determina annualmente, in modo differenziato tra residenti in
regione e non residenti, i corrispettivi per l'esercizio della raccolta con
l'autorizzazione rispettivamente nei territori di ciascuna Comunita' montana e
nel restante territorio regionale, e i corrispettivi per il rilascio dei
permessi temporanei. Le Comunita' montane possono consentire riduzioni sino al
100 per cento a favore dei residenti nei Comuni del proprio territorio. I Comuni
e le Comunita' montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a
favore dei richiedenti il permesso temporaneo che soggiornano nel proprio
territorio. Il corrispettivo annuale dell'autorizzazione e' introitato
dalla Comunita' montana nel cui territorio il possessore del tesserino ha scelto
di esercitare la raccolta, mentre i corrispettivi per il rilascio dei permessi
temporanei sono introitati dagli enti competenti al rilascio; per l'esercizio
della raccolta al di fuori del territorio delle Comunita' montane il
corrispettivo annuale dell'autorizzazione e' introitato, nel caso di primo
rilascio, dalle Province e, nel caso di versamento per gli anni successivi al
primo, dall'Amministrazione regionale che ne devolve il ricavato ai Comuni
esterni al territorio delle Comunita' montane, secondo criteri stabiliti con
deliberazione della Giunta regionale;
q) disciplina transitoria per un periodo non superiore a tre anni, durante i
quali sono rilasciati permessi temporanei di raccolta, di durata non superiore a
un anno, dai Comuni e dalle Comunita' montane, validi per i rispettivi
territori, nel numero massimo dagli stessi stabilito. Il corrispettivo per il
rilascio e' determinato con le modalita' e per le finalita' di cui alla lettera
p);
r) la vigilanza sull'applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le
rispettive competenze, al personale del Corpo forestale regionale, delle
Province e dei Comuni.".
2. Il comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 12/2000 e' abrogato.
3. Al comma 3 bis dell'articolo 1 della legge regionale 12/2000 le parole: ", la
cui durata non puo' essere superiore a sei ore," sono soppresse.
4. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 12/2000 e' inserito il seguente:
"Art. 4 bis
(Sanzioni)
1. Chiunque eserciti la raccolta di funghi senza le autorizzazioni o i permessi
di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), c) e k), e' soggetto alla sanzione
amministrativa da 100 euro a 300 euro.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e
i), superando il limite di raccolta giornaliero stabilito, e' soggetto alla
sanzione amministrativa da 10 euro a 30 euro per ogni chilogrammo di funghi
raccolto. Alla medesima sanzione e' soggetto chiunque raccolga l'Amanita
caesarea allo stato di ovolo chiuso e chiunque raccolga esemplari appartenenti
al gruppo del Boletus edulis (B. edulis, pinophilus, aestivalis e aereus) il cui
diametro del cappello risulti inferiore a 3 centimetri, in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del regolamento, approvato con
decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres. (Regolamento
per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale).
3. Chiunque violi le altre disposizioni del regolamento, approvato con decreto
del Presidente della Giunta n. 0436/Pres. del 2000, diverse da quelle sanzionate
ai sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 25 euro a 75
euro.
4. La raccolta dei funghi in violazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3
comporta la confisca dei funghi raccolti, nonche' la sanzione accessoria del
ritiro dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), per
l'anno solare in corso e la revoca immediata del permesso temporaneo o
dell'autorizzazione speciale previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere c) e k).
5. Alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni provvedono gli
Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio con
l'osservanza della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per
l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).".
5. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui l'articolo 1, comma 2,
lettera l), della legge regionale 12/2000, come sostituito dal comma 1, fanno
carico all'unita' previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per
l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi.
6. Per le finalita' previste dall'articolo 4 bis della legge regionale 12/2000,
come inserito dal comma 4, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio
pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, e' istituita
"per memoria", al titolo III - categoria 3.5 - l'unita' previsionale di base
3.5.114, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 214 - Affari generali, amministrativi
e politiche comunitarie - con la denominazione <<Proventi derivanti da sanzioni
amministrative>> con riferimento al capitolo 41 (3.5.0)
che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi con la denominazione <<Proventi delle sanzioni pecuniarie
amministrative in materia di raccolta di funghi>>.
ARTICOLO 17
(Norme in materia di pesca)
1. L'esercizio della pesca, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave
e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprieta' private o appartenenti al
patrimonio degli enti pubblici, anche comunicanti con acque pubbliche, non e'
soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 maggio
1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio
della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia), e successive
modifiche.
2. L'autorizzazione alla gestione degli impianti di cui al comma 1 viene
rilasciata dall'Ente Tutela Pesca ai titolari ovvero ai conduttori degli
impianti medesimi che ne fanno richiesta.
3. Dagli impianti di cui al comma 1 non puo' essere trasferito alcun esemplare
ancora in vita, salvo il caso di trasporto di materiale ittico prelevato dal
titolare o dal conduttore, direttamente o indirettamente, per il ripopolamento
di impianti analoghi.
4. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 sono stabiliti:
a) la superficie dei bacini;
b) la durata dell'attivita';
c) il rifornimento idrico;
d) le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria disposte
dall'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente;
e) gli accorgimenti tecnici da
mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche e idrauliche
eccezionali, che non avvenga la migrazione delle specie ittiche dal bacino
idrografico all'impianto in cui ha luogo la pesca e viceversa;
f) le specie ittiche oggetto di immissione;
g) le forme prescritte per dimostrare la provenienza del pescato.
5. Negli impianti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni contenute
nel calendario di pesca sportiva e nel regolamento gare annualmente approvati
dall'Ente Tutela Pesca.
6. Per le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 l'Ente Tutela
Pesca applica le seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 euro a 2.000 euro per i titolari
e i conduttori degli impianti che consentono l'esercizio della pesca di cui al
comma 1 privi dell'autorizzazione di cui al comma 2;
b) sanzione pecuniaria amministrativa da 300 euro a 800 euro per la violazione
del divieto di cui al comma 3;
c) sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.000 euro e sospensione
dell'autorizzazione, da un mese a due anni, per l'inosservanza delle condizioni
specificate nell'autorizzazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e) e
f);
d) sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 300 euro per l'inosservanza
della condizione specificata nell'autorizzazione di cui al comma 4, lettera g).
ARTICOLO 18
(Modifiche alla legge regionale 13/2000 e alla legge regionale 31/1996
concernente il personale dell'Ente Tutela Pesca)
1. All'articolo 11 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca
nelle acque interne) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, dopo il comma
16 e' aggiunto il seguente:
"16 bis. L'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia e' altresi' autorizzato
ad assumere manodopera a tempo determinato per l'esecuzione, in economia, in
amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a
carattere straordinario od occasionale.".
2. L'articolo 53 (Assunzioni temporanee di personale per esigenze di carattere
straordinario) della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, e' abrogato.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11,
comma 16 bis, della legge regionale 13/2000, come aggiunto dal comma 1, fanno
carico all'unita' previsionale di base 11.3.330.1.1235 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per
l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4276 del documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi.
ARTICOLO 19
(Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque
dall'inquinamento da nitrati di origine agricola)
1. I programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque
dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola previsti dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole), sono approvati con decreto del
Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su
proposta congiunta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e
montagna e dell'Assessore all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile.
ARTICOLO 20
(Modalita' di attuazione dell'articolo 6, comma 18, della legge regionale 2/2006
concernente l'attivita' di spandimento degli effluenti di allevamento)
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 18,
della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), trovano
applicazione le disposizioni statali di cui al decreto ministeriale 7 aprile
2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo
38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), in sostituzione di
disposizioni amministrative regionali emanate nelle more dall'Amministrazione
regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 18, lettera b), della legge regionale
2/2006.
ARTICOLO 21
(Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi e riserve naturali)
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42
(Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), le parole:
"l'Amministrazione regionale provvede, in sede di prima applicazione della legge
istitutiva," sono sostituite dalle seguenti: "l'Organo gestore provvede".
2. Al comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996 le parole: "In sede
di prima applicazione, l'Amministrazione regionale, d'intesa con l'Organo
gestore, apporta al PCS le modificazioni ritenute accoglibili. Per quanto
previsto al comma 2," sono soppresse.
3. Dopo l'articolo 43 della legge regionale 42/1996 e' inserito il seguente:
"Art. 43 bis
(Istituzione della Riserva naturale della Val Alba)
1. E' istituita la Riserva naturale regionale della Val Alba.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in
via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000
allegata alla presente legge (Allegato 3 bis).
3. Entro il 31 dicembre 2007 l'Amministrazione regionale e l'Organo gestore
provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento
della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a
18.".
4. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 43 bis della
legge regionale 42/1996, come inserito dal comma 3, fanno carico all'unita'
previsionale di base 11.6.330.2.133 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con
riferimento al capitolo 3139 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
ARTICOLO 22
(Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversita')
1. Sino all'approvazione della normativa regionale organica in materia di
misure di conservazione a tutela della Rete ecologica Natura 2000 del Friuli
Venezia Giulia, nel SIC IT 3310009 <<Magredi del Cellina>> e' vietato:
a) il transito con veicoli a motore su percorsi diversi da strade statali,
provinciali e comunali, con le medesime eccezioni di cui all'articolo 3 della
legge regionale 15 aprile1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a
motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla
legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), fermo restando il divieto assoluto per
tutte le manifestazioni motoristiche;
b) lo sfalcio dei prati e dei prati-pascoli nel periodo compreso tra il 15
aprile e il 15 luglio, fatti salvi i terreni oggetto delle misure del Piano di
sviluppo rurale per la programmazione 2000-2006;
c) il pascolo con carico superiore a
due UBA per ettaro per anno, fermo restando l'obbligo, per chi effettui il
pascolo transumante con piu' di trecento capi, di effettuare una preventiva
dichiarazione all'Ispettorato forestale competente, con le medesime modalita'
previste dall'articolo 29, comma 7, del regolamento forestale approvato con
decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. (Regolamento
forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei
terreni soggetti a vincolo idrogeologico), e comunque il divieto assoluto di
pascolo tra l'1 marzo e il 15 luglio;
d) il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico
vegetale e la composizione floristica dei prati naturali e seminaturali di cui
alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei
prati stabili naturali);
e) condurre senza guinzaglio o lasciar vagare i cani nel periodo dall'1 marzo al
15 settembre, fatta salva l'attivita' venatoria autorizzata.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce la Zona di Protezione
Speciale <<Magredi di Pordenone>> alla quale si applicano le norme di
salvaguardia di cui al comma 1.
3. L'Amministrazione regionale avvia iniziative volte a informare i cittadini
residenti in merito alle disposizioni previste dal presente articolo.
4. L'Amministrazione regionale definisce nel Programma di Sviluppo Rurale per la
programmazione comunitaria 2007 - 2013 le modalita' di attuazione della misura "Indennita'
Natura 2000 e indennita' connesse alla direttiva 2000/60/CE" prevista
all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
5. Le imposizioni e le limitazioni di cui al presente articolo per i fondi in
concessione demaniale entrano in vigore alla data di scadenza delle concessioni
in essere.
ARTICOLO 23
(Sanzioni)
1. Ferme restando le disposizioni e le sanzioni relative al danno
ambientale, alle violazioni delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 22
si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per la violazione
dell'articolo 22, comma 1, lettera a); le sanzioni sono raddoppiate qualora in
conseguenza della violazione sussista un degrado o una perturbazione
significativa dell'habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici;
b) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per la violazione
dell'articolo 22, comma 1, lettera b);
c) sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro per ogni UBA o
frazione di essa pascolata in violazione all'articolo 22, comma 1, lettera c);
d) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ogni decara o
frazione di essa dissodata o alterata in violazione all'articolo 22, comma 1,
lettera d);
e) sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 250 euro per la violazione
dell'articolo 22, comma 1, lettera e);
f) rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat eventualmente
danneggiati, limitatamente alle violazioni di cui all'articolo 22, comma 1,
lettere a), c), d) ed e).
2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede il direttore della
struttura territoriale forestale competente secondo le modalita' della legge
regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni
amministrative regionali).
3. Il ripristino degli habitat previsto dal comma 1, lettera f), e' effettuato
secondo le modalita' tecniche stabilite dal direttore della struttura
territoriale forestale competente; in caso di inosservanza degli obblighi,
l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.
4. Per le finalita' previste dal comma 1 nello stato di previsione dell'entrata
del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006,
e' istituita "per memoria", al titolo III - categoria 3.5 - l'unita'
previsionale di base 3.5.115, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 256 - Tutela
ambienti naturali e fauna - con la denominazione <<Proventi derivanti da
sanzioni amministrative in materia di beni ambientali>> con riferimento al
capitolo 42 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi con la denominazione <<Proventi delle sanzioni
pecuniarie amministrative in materia di danno ambientale>>.
ARTICOLO 24
(Monitoraggio delle specie e degli habitat)
1. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
provvede allo svolgimento delle attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della
fauna selvatiche), avvalendosi di soggetti dotati della necessaria
professionalita', anche mediante collaborazioni con gli Enti locali, con le
Universita' e con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e successive modifiche.
2. Gli oneri derivanti dalle finalita' di cui al comma 1 fanno carico all'unita'
previsionale di base 11.6.330.1.950 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con
riferimento al capitolo 3100 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
ARTICOLO 25
(Demanio idrico regionale)
1. Per le esigenze di conservazione, miglioramento e mantenimento della
biodiversita', nonche' per le iniziative riguardanti la fruizione didattica e le
attivita' di ricerca scientifica, le porzioni di demanio idrico regionale che
presentano caratteri di naturalita' particolarmente significativi, in
particolare per quanto riguarda la presenza di specie e habitat di interesse
comunitario o specie animali o vegetali endemiche rare o minacciate, sono
attribuite alla disponibilita', alla gestione e alla vigilanza del competente
Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e
montagna mediante deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta
dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna
di concerto con l'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle
risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari
opportunita'.
ARTICOLO 26
(Fruizione turistico-ricreativa di proprieta' regionali)
1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalita' di fruizione
turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali e dei parchi di proprieta'
regionale.
2. Per le violazioni alle norme previste dal regolamento di cui al comma 1, la
sanzione pecuniaria amministrativa varia da un minimo di 30 euro a un massimo di
300 euro.
3. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al comma 2, qualora la
violazione comporti altresi' manomissione, alterazione o deterioramento dei beni
compresi nei compendi e nei parchi di proprieta' regionale, i responsabili sono
obbligati alla rimessa in pristino. In caso di inosservanza dell'obbligo
l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.
Qualora il ripristino del bene non sia possibile o lo sia in modo soltanto
parziale viene irrogata un'ulteriore sanzione pecuniaria da un minimo di 200
euro a un massimo 20.000 euro in rapporto alla gravita' del danno arrecato.
4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 1/1984 e'
escluso il pagamento in misura ridotta.
5. Per le finalita' previste dai commi da 2 a 4 nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per
l'anno 2006, all'unita' previsionale di base 3.5.115 e' istituito "per memoria"
il capitolo 43 (3.5.0) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la
denominazione <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di
fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali e dei parchi di
proprieta' della Regione>>.
ARTICOLO 27
(Modifiche alla legge regionale 34/1981)
1. Al fine di assicurare il massimo utilizzo delle risorse finanziarie
nell'area montana, al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 3 giugno
1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale
27 dicembre 1979, n. 78), dopo la parola: "riferimento" sono aggiunte le
seguenti: ", ovvero nell'anno successivo,".
ARTICOLO 28
(Modifiche alla legge regionale 10/2003 concernente la conservazione degli
uccelli selvatici)
1. Per assicurare una regolare applicazione delle normative europee in
materia di biodiversita', il capo I (Disciplina del regime di deroga previsto
dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli
uccelli selvatici) della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10, e' abrogato.
ARTICOLO 29
(Termini di validita' delle domande di autorizzazioni regionali di aziende
faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie)
1. Al fine di assicurare un'adeguata gestione del territorio agricolo, in
fase di primo rinnovo delle autorizzazioni regionali di aziende faunistico-venatorie
e agri-turistico-venatorie, sono considerate valide le domande presentate dagli
aventi diritto entro il termine di scadenza delle autorizzazioni in essere.
ARTICOLO 30
(Norma in materia di espropriazione per pubblica utilita')
1. I Consorzi di bonifica, in qualita' di autorita' espropriante, possono
procedere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione e pubblica utilita' (Testo A)), per le fasi procedimentali non
ancora concluse, anche per i progetti la cui pubblica utilita' sia intervenuta
prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 327/2001, a meno che non vi abbiano espressamente rinunciato.
2. Per le opere pubbliche di bonifica realizzate dai Consorzi di bonifica in
regime di delegazione amministrativa intersoggettiva o di concessione, i cui
rapporti contributivi non sono ancora stati definiti con provvedimento finale,
possono essere riconosciute, in sede di rendicontazione finale, le spese per
l'acquisizione di aree e di immobili, nonche' i relativi oneri per
frazionamenti, rogiti notarili, imposte e tasse, nei limiti del finanziamento
complessivamente assentito.
ARTICOLO 31
(Procedure per i piani di ricomposizione fondiaria)
1. Ferme restando le disposizioni relative ai piani di ricomposizione fondiaria
di cui al capo IV del titolo II del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215
(Nuove norme per la bonifica integrale), i progetti preliminari adottati dai
Consorzi di bonifica sono depositati presso le segreterie dei Comuni
interessati.
2. I progetti preliminari, oltre ai contenuti di cui all'articolo 8, comma 3,
della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori
pubblici), devono contenere anche i seguenti elaborati:
a) planimetrie del riassetto delle proprieta' in scala 1: 2000;
b) progetto del riassetto dell'eventuale nuova viabilita'.
3. I Consorzi di bonifica danno contestualmente notizia dell'avvenuto deposito
mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e affissione
all'Albo pretorio dei Comuni interessati, nonche' mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno ai proprietari dei terreni interessati.
4. Le eventuali osservazioni od opposizioni sono presentate, entro trenta giorni
dall'avvenuta pubblicazione, o dalla data del ricevimento della raccomandata, a
uno dei Comuni presso i quali e' avvenuto il deposito che provvede, nei quindici
giorni successivi, a trasmetterle ai Consorzi attuatori dei piani unitamente
alle proprie valutazioni in merito al riassetto e alla classificazione della
viabilita'.
5. I Consorzi, valutate ed eventualmente recepite le osservazioni, sottopongono
i progetti preliminari per l'esame alla conferenza di servizi, di cui alla legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
6. Per i piani di ricomposizione fondiaria e le opere connesse finanziati dallo
Stato, il Direttore centrale della struttura competente approva il progetto
preliminare, anche ai fini della pubblica utilita', sulla base delle risultanze
della conferenza dei servizi di cui al comma 5 e della valutazione delle
osservazioni presentate; in conseguenza della suddetta approvazione, il
direttore del Servizio competente autorizza l'avvio delle successive fasi
previste dalla normativa vigente.
ARTICOLO 32
(Fasce di rispetto cimiteriale nei Comuni montani)
1. Al fine di favorire l'ammodernamento delle infrastrutture pubbliche
nell'area montana, i comuni classificati montani, con il piano regolatore
comunale o le sue varianti approvate con le procedure dell'articolo 32 bis della
legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di
pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, qualora
ricorrano le necessita' di ampliamento di cimiteri preesistenti, previo parere
favorevole della struttura dell'Azienda per i servizi sanitari competenti per
territorio, possono ridurre la fascia di rispetto ambientale sino a 35 metri.
ARTICOLO 33
(Norme di semplificazione delle procedure per l'attuazione di opere pubbliche di
bonifica e irrigazione)
1. Dopo l'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991 e' inserito il seguente:
"Art. 32 ter
(Varianti per opere pubbliche di bonifica e irrigazione)
1. Al fine di valorizzare il territorio agricolo per le opere pubbliche di
bonifica e irrigazione che ricadano interamente in zona omogenea E e non
interessino aree e localita' sottoposte al vincolo paesaggistico di cui alla
parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137), o cose immobili soggette alla parte seconda del decreto medesimo, il
recepimento del progetto definitivo da parte del Consiglio comunale o del
diverso organo previsto dallo statuto comunale, costituisce adozione di variante
allo strumento urbanistico generale del Comune, per la parte in cui la variante
medesima assoggetta il sedìme delle opere al vincolo preordinato all'esproprio
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita' (Testo A)), o alla servitu' di
attraversamento; copia del progetto viene allegata al PRGC per costituirne parte
integrante senza ulteriore necessita' di individuazione planimetrica dei
vincoli, cosi' introdotti, nella tavola di zonizzazione del piano.
2. La variante al PRGC costituita dal progetto definitivo di cui al comma 1
segue, ai fini dell'entrata in vigore, le procedure di cui ai commi da 1 a 5
dell'articolo 45.
3. Nel caso in cui le opere di cui al comma 1 siano realizzate in regime di
delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 51 della legge
regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici),
nonche' siano compatibili con gli obiettivi e le strategie del PRGC e
interessino esclusivamente beni immobili per i quali gli interessati abbiano
preventivamente dato il proprio assenso all'esecuzione delle opere medesime,
l'approvazione della variante avviene contestualmente al recepimento del
progetto definitivo delle opere e la deliberazione di approvazione, divenuta
esecutiva, e' pubblicata nell'albo comunale per quindici giorni consecutivi;
copia del progetto definitivo delle opere e' inviata all'Amministrazione
regionale.".
ARTICOLO 34
(Modifica all'articolo 38 della legge regionale 52/1991 concernente la decadenza
dei vincoli urbanistici e competenze urbanistiche comunali)
1. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 52/1991 e' sostituito dal
seguente:
"2. Sono altresi' consentite le varianti da assumersi ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 127, comma 2, anche per le finalita' delle espropriazioni per
scopi di pubblica utilita', nonche' le varianti determinate a seguito delle
procedure di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 7/2000 e successive
modifiche.".
ARTICOLO 35
(Autorizzazione edilizia in precario nelle zone montane)
1. Nell'ambito delle politiche attive in favore della montagna, e
limitatamente ai comuni classificati montani o parzialmente montani e agli
interventi destinati allo svolgimento di attivita' agricole, agrituristiche e
forestali, il termine di validita' delle vigenti autorizzazioni edilizie in
precario, rilasciate ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 52/1991, e'
prorogato di diritto al 31 dicembre 2008.
ARTICOLO 36
(Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 26/2004
relativamente agli interventi ricadenti in aree naturali)
1. Al fine di salvaguardare la continuita' delle attivita' agricole
preesistenti, in via di interpretazione autentica gli interventi di cui
all'articolo 3 (Opere non suscettibili di sanatoria), comma 1, lettera b), della
legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26, sono quelli realizzati successivamente
all'entrata in vigore delle norme statali ivi citate e relative
all'individuazione delle zone di protezione speciale e dei siti di importanza
comunitaria.
ARTICOLO 37
(Disciplina dell'attivita' di pesca del novellame da destinare all'allevamento
esercitata nella laguna di Marano-Grado)
1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale organica per il settore
ittico e al fine di tutelare le risorse biologiche della laguna di Marano-Grado
con disciplina univoca, l'attivita' di pesca del novellame da destinare
all'allevamento, esercitata nella laguna di Marano-Grado, e' stabilita con
regolamento regionale, adottato entro centoventi giorni, previo parere della
competente Commissione consiliare. Detto regolamento comunque:
a) non puo' eccedere i limiti previsti dal decreto del Ministero delle risorse
agricole 7 agosto 1996 (Nuova disciplina della pesca del novellame da
allevamento);
b) deve prevedere che l'attivita' di pesca del novellame sia esercitata nel
periodo primaverile per un massimo di quindici giorni;
c) deve prevedere che i quantitativi siano commisurati, di anno in anno, alla
presumibile disponibilita' del novellame e per il ristretto fabbisogno degli
allevamenti e delle valli del Friuli Venezia Giulia;
d) puo' prevedere forme di coordinamento tra le rappresentanze dei pescatori e
la Regione per la programmazione dell'esercizio e delle modalita' della pesca
del novellame.
2. La violazione degli obblighi stabiliti nel regolamento di cui al comma 1 e'
soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
euro a 10.000 euro.
3. Il regolamento di cui al comma 1 dispone altresi' in merito agli organi
competenti alle attivita' di vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni
amministrative.
ARTICOLO 38
(Disposizioni ulteriori concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella
laguna di Marano - Grado)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31
(Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di
Marano - Grado), dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
"d bis) previsione che le amministrazioni comunali competenti debbano provvedere
a bandire le procedure dirette alla selezione dei concessionari entro termini
certi, decorrenti dal momento in cui l'individuazione delle aree interessate
viene effettuata;
d ter) garanzia che le procedure
dirette alla selezione dei concessionari siano bandite dalle amministrazioni
comunali con modalita' tali da consentire all'eventuale concessionario gia'
presente, in tutto o in parte, sullo specchio acqueo interessato, di programmare
la propria attivita' di allevamento, concludendo, ove possibile, il naturale
ciclo di sviluppo del prodotto seminato;
d quater) garanzia per il concessionario neo-aggiudicatario di un periodo di
permanenza nella titolarita' della concessione, salve le ipotesi di rinuncia o
decadenza, non inferiore a nove anni;
d quinquies) garanzia in ogni caso che nell'ipotesi di sostituzione di un
concessionario a un altro a seguito di regolare aggiudicazione, il subentrante
sia tenuto a rilevare dall'uscente, a prezzo stimato da perito imparziale, il
prodotto presente nello specchio acqueo, nonche' le attrezzature a mare,
condizionando il rilascio dell'area al regolare adempimento dell'obbligo.".
Formula Finale:
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 25 agosto 2006.
ALLEGATO 1
Cartografia alla scala 1:50.000 del territorio della Riserva naturale regionale
della VAL ALBA.
(omesso)