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Testo coordinato del Decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173
Testo del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228 (in questa Gazzetta Ufficiale - alla pagina 4), recante: «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa».
(GU n. 160 del 12-7-2006)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Proroga di termini in materia di protezione dei dati personali
(( 1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni, le parole: «15 maggio 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2006».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 «Codice in materia di protezione dei dati personali.», cosi' come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i trattamenti di dati
personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del
presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di
operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e'
effettuata, ove mancante, entro il 31 dicembre 2006;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'art. 26,
commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e' adottata, ove mancante, entro il 30
giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono effettuate entro il 30 aprile
2004;
d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono effettuate entro il 30 giugno
2004;
e)
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87, comma 2, e' obbligatoria a
decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'art. 21-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'art. 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata
in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53,
da riportare nell'allegato C), e' effettuata in sede di prima applicazione del
presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi
dell'art. 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le
opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto
in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi
dell'interessato ai sensi dell'art. 52, comma 4, e' effettuata sulle sentenze o
decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente
codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti
pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su
supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice,
abbiano determinato e adottato nell'ambito dal rispettivo ordinamento le
garanzie di cui all'art. 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attivita'
di trattamento nel rispetto delle medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti
prescritti al sensi dell'art. 132, comma 5, per la conservazione del traffico
telefonico si osserva il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171.».
Art. 1-bis
Proroga di termini in materia di previdenza agricola
(( 1. All'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «31
luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2006».
2. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 e' sostituito dal
seguente:
«16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma
7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'articolo 1, comma 553, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le
prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro
per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,
utilizzando per l'anno medesimo l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2
(Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della
pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa) convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata: «Art. 01 (Disposizioni in materia di previdenza agricola).
- 1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui
all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni
contributive previste dall'art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi' determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva
compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di
lavoro, previsti dal citato art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67
del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i
territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione
contributiva compete nella misura del 68 per cento.
3. Al fine di verificare la possibilita' di definire modalita' di estinzione dei
debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ivi compresi quelli che
hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituita
una Commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia
e delle finanze e uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali. La
Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri le proposte per
l'estinzione dei predetti debiti entro il 15 ottobre 2006. Fino a tale data sono
sospesi i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi al
suddetti carichi contributivi risultanti alla data del 30 giugno 2005.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo
dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori
agricoli a tempo determinato e indeterminato, e' quella indicata all'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima decorrenza ivi prevista,
vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli
operai agricoli a tempo determinato e assimilati.
6. A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono
trasmettere all'INPS per via telematica trimestralmente, entro il mese
successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola
con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei
contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per
l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'I.N.P.S. emana le relative
istruzioni tecniche e procedurali.
7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attivita' devono
ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalita' previste dall'art.
44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
8. A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via
telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS. Ai datori di lavoro che
assumono operai a tempo determinato e' fatto obbligo di inserire nel predetto
modello l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto,
nonche' il presunto fabbisogno di manodopera. L'INPS procede alla verifica delle
denunce aziendali con priorita' a quelle che presentano valori di manodopera
impiegata inferiori a quelli calcolati sulla base dei valori medi d'impiego di
manodopera, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 della legge 12 marzo
1968, n. 334.
9. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di
trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente,
dall'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
dall'art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'art. 21
della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per via
telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'I.N.P.S.
provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal presente comma al servizio
competente di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL).
10. A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva
applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico
dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile,
gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per il tramite
dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive
modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di
legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo.
11. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e della vigente
dotazione organica di personale, istituisce un'apposita struttura centrale e
periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le
relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori
e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia
con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale,
e' affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore
generale.
12. Al fine di rendere piu' efficaci i controlli finalizzati all'emersione del
lavoro irregolare in agricoltura, l'I.N.P.S. e l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), con le risorse umane gia' assegnate a legislazione vigente,
procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con
particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli
allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle
quali insistono i terreni.
13. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3 e 15 del presente articolo, pari a 304
milioni di euro per l'anno 2006, a 336 milioni di euro per l'anno 2007, a 369
milioni di euro per l'anno 2008 e a 167 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, si provvede:
a) quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2006, a 48 milioni di euro per l'anno
2007 e a 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo
delle maggiori entrate recate dai commi 1 e 2;
b) quanto a 262 milioni di euro per l'anno 2006, a 288 milioni di euro per
l'anno 2007, a 315 milioni di euro per l'anno 2008 e a 113 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate di
cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n, 289, come
rideterminata dalle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini
dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni, l'importo relativo al limite di cui al comma 33 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotto di 50 milioni di euro; la
percentuale stabilita dal comma 34 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del
2005 e' rideterminata in misura corrispondente ad una riduzione dei pagamenti
per spese relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro; il
predetto Fondo per le aree sottoutilizzate e' ridotto per l'anno 2007 di
ulteriori 200 milioni di euro.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'art. 10, comma 7,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni
lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006.
17. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi da 1 a 16.».
Art. 1-ter
Proroga del termine per la gestione finanziaria del Fondo per le attivita'
cinematografiche
(( 1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, e successive modificazioni, le parole: «non oltre il 30 giugno 2006», sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2006».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche, a norma dell'art. 10, della legge 6 luglio 2002, n. 137) cosi'
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata, fino al
31 dicembre 2006, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito
cinematografico e teatrale S.p.a.».
Art. 1-quater
Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo
(( 1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27
maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
n. 148, e' prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma
13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 5-bis del decreto-legge 27 maggio
2005, n. 86 (Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i
conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo
conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio), convertito con modificazioni
dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e il testo del comma 13 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203 (Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per
i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo
conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio), convertito con modificazioni
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248:
«2. Le disposizioni del capo V della parte II del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere
dal 1° luglio 2006.».
«13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno
o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti
a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
impianti all'interno degli edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla
lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali secondo i principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche
tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai
provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).».
Art. 1-quinquies
Proroga del termine di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151
(( 1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, e' prorogato fino all'emanazione dei provvedimenti
attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto
legislativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 20, del comma 8 dell'art. 13 e del
comma 1 dell'art. 15, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione
della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva
2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei
rifiuti.).
«5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 1 e 3, 7,
comma 18, comma 19, comma 1, 10, 11, 12 e 13 si conformano alle disposizioni dei
medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.».
«Art. 13 (Obblighi di informazione). - 1-7 omissis.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di
funzionamento del Registro di cui all'art. 14, di iscrizione allo stesso, di
comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonche' di costituzione
e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai
produttori, per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi
collettivi, a garanzia di comuni omogenee e uniformi condizioni operative.».
«1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti
compiti:
a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all'art. 14, comma 1, sulla base
delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso art. 14,
comma 3;
b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai
prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono
tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell'art. 13, commi 6 e 7;
c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di
mercato dei produttori;
d) programrnare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei
confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera
b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b);
e) vigilare affinche' le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto
2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio di cui all'art. 13,
comma 4, e affinche' i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed
elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il registro
sulla conformita' alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3;
f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all'art. 9, comma
2, e predisporre le relazioni previste all'art. 17.».
Art. 1-sexies
Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria
(( 1. Al fine di garantire la copertura degli insegnamenti, mediante
affidamento e supplenze, le universita' continuano ad applicare, fino al termine
dell'anno accademico 2006-2007, le disposizioni di cui all'articolo 12 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.))
Riferimenti normativi:
- L'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari), abrogato dal comma 22 dell'art. 1 della legge 4
novembre 2005, n. 230, recava: «Attivita' di docenza».
Art. 1-septies
Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(( 1. All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le parole da: «centoventi giorni» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 gennaio 2007».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 52, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 52 (Entrata in vigore). - 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49
e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 gennaio 2007.
2. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della
parte seconda del presente decreto, nonche' i procedimenti per i quali a tale
data sia gia' stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte
dell'interessato, si concludono in conformita' alle disposizioni ed alle
attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta
istanza.».
Art. 1-octies
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(( 1. Al codice del contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 177, comma 4, la lettera f) e' abrogata;
b) all'articolo 253, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al
presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi
con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua
entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
presente codice non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte»;
c) all'articolo 253, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori
ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui
bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:
a) articolo 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo periodo, limitatamente
alle sole centrali di committenza;
b) articolo 49, comma l0;
c) articolo 58;
d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori
ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3 e 56 si
applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1°
febbraio 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per
le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1°
febbrio 2007»;
d) all'articolo 257, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a
decorrere dal 1° febbraio 2007».
2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi
o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a
presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano
disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di
pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti.
A tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del citato codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie
di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, continuano ad applicarsi
per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 177, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 177 (Procedure di aggiudicazione). - 1. L'aggiudicazione delle concessioni
e degli affidamenti a contraente generale avviene mediante procedura ristretta.
2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto
preliminare; per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il
progetto preliminare ovvero quello definitivo.
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in
relazione all'importanza e alla complessita' delle opere da realizzare, il
numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare
offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto
numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare
redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non
discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti nel bando di
gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non puo' essere
inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni
caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una
effettiva concorrenza.
4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene: al prezzo piu'
basso ovvero all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base
di una pluralita' di criteri fra i quali:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo di esecuzione;
d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalita'
di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare
all'utenza, nonche' l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell'art.
174, comma 2;
f) abrogata;
g) la maggiore entita', rispetto a quella prevista dal bando, del
prefinanziamento che il candidato e' in grado di offrire;
h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle
opere da realizzare.
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 208
a 214, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme
della parte III.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non
previsto nel presente articolo, le norme della parte II che costituiscono
attuazione della direttiva 2004/18.
7. Per l'affidamento di servizi si applica l'art. 164.».
- Si riporta il testo dell'art. 253, commi 1, 1-bis e 1-ter del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificati dalla legge qui pubblicata:
«Art. 253 (Norme transitorie). - 1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e
1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e
ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche', in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi alle procedure e ai contratti in
cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.
1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori
ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui
bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:
a) art. 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo periodo limitatamente alle
sole centrali di commitenza;
b) art. 49, comma 10;
c) art. 58;
d) art. 59, limitatamente al settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo nei settori
ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3 e 56 si
applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1°
febbralo 2007. Le disposizioni dell'art. 57 si applicano alle procedure per le
quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° febbraio
2007.».
«Art. 257 (Entrata in vigore). - 1. Il presente codice entra in vigore sessanta
giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo all'entrata in vigore del
presente codice:
a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorita'
e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
b) l'art. 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le forniture.
2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 6 hanno efficacia a decorrere
dal 1° febbraio 2007.
3. L'art. 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per
l'anno 2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua
ad applicarsi l'art. 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 256 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 256 (Disposizioni abrogate). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del
presente codice, sono o restano abrogati:
gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F;
l'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'art. 24 del regolamento
approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
la legge 8 agosto 1977, n. 584;
l'art. 5, commi 4 e 5, e l'art. 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'art. 4;
gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
l'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
l'art. 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
l'art. 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
la legge 11 febbraio 1994, n. 109; e' fatto salvo l'art. 8 della legge 18
ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
l'art. 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995,
n. 216;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
l'art. 5, comrna 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella
legge 28 maggio 1997, n. 140;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;
l'art. 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
la legge 18 novembre 1998, n. 415;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;
il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4,
92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122,
142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
la legge 7 novembre 2000, n. 327;
l'art. 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e
tranne la tariffa allegata;
gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001,
n. 384;
l'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
l'art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n.
63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;
l'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella
legge 26 luglio 2005, n. 152;
l'art. 14-vicies-ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole ci
criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente piu'
vantaggiosa e»;
il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni
al decreto legislativo n. 190 del 2002;
il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante «Finanza di progetto -
Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima
della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del
diritto di prelazione a favore del promotore»;
l'art. 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. In relazione all'art. 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni
diversa disposizione, anche di natura ragolamentare, anteriore alla data di
entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui
all'art. 245.
4. Il regolamento di cui all'art. 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza
dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle
disposizioni contenute nei seguenti atti: gli articoli 337; 338; 342; 343; 344;
348; 351; 352; 353; 354; 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema
di qualificazione del contraente generale;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante
«affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».
5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice,
ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali,
elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.».
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.