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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Legge 4 agosto 2006, n. 248
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione -
(G.U. n. 186 dell'11.08.2006 - S.O. n. 183)
Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per
il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Le modifiche apportate dalla
legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
Testo coordinato alla L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
TITOLO I
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E
DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI
SETTORI PRODUTTIVI.
Art. 1.
Finalità e ambito di intervento
1. Le norme del presente titolo,
adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della
Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale
della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure
necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e
86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza
delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e
vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare
la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di
mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio
dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività
imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
((1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in
conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione. ))
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi
professionali
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello
di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di
assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri
diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative
e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali
e intellettuali:
((a) l'obbligatorietà di tariffe)) fisse o minime ovvero il
divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti;
((b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa
i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio
offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo
criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e' verificato
dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra
professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività
libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non
può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere
resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria
personale responsabilità.))
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni
reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale
con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a
tutela degli utenti. ((Il giudice provvede alla liquidazione delle spese
di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e
di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure
ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove
motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la
determinazione dei compensi per attività professionali.
2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e' sostituito dal
seguente:
«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati
ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi
professionali».))
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che
contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione
di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1°
gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le
norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
Art. 3.
Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di
tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al
fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari
opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' di
assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di
accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai
sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione,
((le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande)) sono svolte
senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali
soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, ((fatti salvi quelli
riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e
delle bevande));
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali
appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli
esercizi commerciali, ((fatta salva la distinzione tra settore alimentare
e non alimentare));
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul
volume delle vendite a livello territoriale ((sub)) regionale;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non
siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine
temporale o ((quantitativo)) allo svolgimento di vendite
promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali,
((tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per
i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il
consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato,
utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio
assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni
igienico-sanitarie.))
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite
sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del
settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui
al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e
regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1°
gennaio 2007.
Art. 4.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane
1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia
accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956,
n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di
panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da
presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata
dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai
requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, ((nonche'
dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che
assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti,
l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro
e la qualità del prodotto finito.
2-bis. E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2
l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo
immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del
servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni
igienico-sanitarie.
2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con
il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario:
a) la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che svolgono
l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime
alla cottura finale;
b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un
processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al
congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie
prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo
l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del
processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto
delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione dello stato o
del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di
confezionamento e di vendita, nonche' delle eventuali modalità di conservazione
e di consumo.))
3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le
rispettive funzioni di vigilanza
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai
sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
Art. 5.
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e
f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività
di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o
prodotti non soggetti a prescrizione medica, ((previa comunicazione al
Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio)) e
secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma
incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di apertura
dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito
reparto, ((alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al
cliente)) di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della
professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi,
le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul
prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco
((rientrante nelle categorie di cui al comma 1)), purche' lo
sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a
tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e' nulla. Sono
abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra
norma incompatibile.
((3-bis. Nella provincia di Bolzano e' fatta salva la vigente normativa in
materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette
e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici
come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574)).
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi
commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle
specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da
parte del Servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del
rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono
soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo
sono soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la societa»;
al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge e' soppressa la
parola: «distribuzione,».
((6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre
1991, n. 362.
6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono
sostituiti dai seguenti:
«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una
società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo
periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine
di due anni dall'acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia
privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo
12 della legge 2 aprile 1968, n. 475».
6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e'
inserito il seguente:
«4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare
dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha
sede legale.».
7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
e' abrogato.))
Art. 6.
((Interventi per il potenziamento del servizio di taxi
1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei
livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del
diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di
libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei
servizi, nonche' la funzionalità e l'efficienza del medesimo servizio adeguati
ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del
Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e
117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le
commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio
1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando
idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio
nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla
presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina
di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla
guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I
sostituti alla guida devono espletare l'attività in conformità alla vigente
normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il
giorno precedente all'avvio del servizio;
b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione
numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il
rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai
soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge
n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed
individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della
procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non
inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo
comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il
finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità
degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei
passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;
c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti
dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti
di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli
autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare
particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;
d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di
soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n.
21 del 1992, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi
per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal
caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto
dalla lettera a);
e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con
obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite
autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;
f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate
dal comune per percorsi prestabiliti;
g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine
di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di
orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla
domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di
mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle
associazioni degli utenti.
2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente
programmazione numerica e il divieto di cumulo di più licenze al medesimo
intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina
adottata dalle regioni.))
Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati
1. L'autenticazione ((della sottoscrizione)) degli atti e
delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e
rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere
richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro
delegati,(*) degli sportelli telematici
dell'automobilista di cui all'articolo 2 del ((regolamento di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono
tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria,
nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
abrogati.
(*) Nota: Periodo aggiunto dall'art. 1, c. 68 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto
1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole
sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità
europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto
alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove
clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi
minimi o di sconti massimi per l'offerta ((ai consumatori)) di
polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti
assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo
responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative individuate, o
che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo
praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto
previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima
della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla
loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai
sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un
mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti
massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti che regolano il
rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all'assicurazione
obbligatoria per responsabilità civile auto.
((3-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti i
seguenti:
«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto,
l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle
provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per
conto di cui opera. L'informazione e' affissa nei locali in cui l'intermediario
opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di
tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonche' lo sconto complessivamente
riconosciuto al sottoscrittore del contratto».))
Art. 9.
Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari
1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter,
sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il
sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti
agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il
collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo
le modalità prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la
pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate
giornalistiche ed emittenti radio televisive ((e gestori del servizio di
telefonia)).».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la
lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate,
rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.».
Art. 10.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
((1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei
contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora
sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere
comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo
evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con
preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto
durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata
ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In
tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto
all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il
cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica
monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e
si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente».
2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di
recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.))
Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni
1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25
agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni
titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3
febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal
Ministero dello sviluppo economico e dalle ((camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.))
3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21
febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni, non possono far parte gli
iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3
maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle
((camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)) e dal
Ministero dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le ((camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura)) per la rilevazione degli usi
commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse
diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.
Art. 12.
Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e
intercomunale
1. Fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza
dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto
maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il
pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i comuni possono
prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in
ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte
e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari
requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2
ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti
soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale e'
comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori
autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza
degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilità
urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra
gli operatori economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà,
proporzionalità e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle
diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in
relazione alle specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e
di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì essere
previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le
infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante
l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica ((nel rispetto
della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati
personali)).
Art. 13.
Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a
tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del
mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale
interamente pubblico o misto, costituite ((o partecipate)) dalle
amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi
strumentali all'attività di tali enti, ((in funzione della loro attività,
con esclusione dei servizi pubblici locali)), nonche', nei casi
consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti
costituenti ((o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni
a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne'
con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che
svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di
cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di
partecipazione ad altre società od enti.)).
2. Le società ((di cui al comma 1)) sono ad oggetto sociale
esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società
di cui al comma 1 cessano entro ventiquattro(*) mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere,
((nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica)), le attività non
consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società
[da
collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro
ulteriori ((diciotto)) mesi](**). ((I contratti relativi alle
attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono
efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente
comma.))
4. I contratti conclusi, ((dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto)), in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli.
((Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i
contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in
esito a procedure di aggiudicazione bandite(***) prima della predetta data)).
(*) Nota: Termine così prorogato dall'art.1 , c. 720 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
(**) Nota: Periodo soppresso dall'art. 1, c. 720 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
(***) Nota: L'originario termine "perfezionate" è stato così sostituito dall'art. 1, c. 720 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
Art. 14.
Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
1. Al capo II ((del titolo II)) della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis. - (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio
di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio,
ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare
l'adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 ((non possono essere in ogni
caso rinnovate o prorogate)).
3. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone
misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3
per cento del fatturato.
((Art. 14-ter. - (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica
dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli
articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le
imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili
anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di
tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli
obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare
l'infrazione.))
2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai
sensi del comma 1 può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10
per cento del fatturato.
3. L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la
decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono
incomplete inesatte o fuorvianti».
2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con
proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata
collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle
regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria ((può essere
non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto
comunitario)).».
((Art. 14-bis.
Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate e'
parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura
delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi
correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli
articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati nelle
raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi
del settore delle comunicazioni elettroniche.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini
rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli obbligatori
per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi
obbligatori dall'Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle
discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa
incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorità tiene conto dell'attuazione
dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento
sanzionatorio applicabile al caso concreto. ))
Art. 15.
Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato
1. All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del ((testo unico di cui
al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «31 dicembre
2006» sono sostituite dalle seguenti: ((«31 dicembre 2006, relativamente
al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007».))
TITOLO II
MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI PER IL
SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
PUBBLICA.
Capo I
MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
Art. 16.
Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni
di euro annui e' corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale
direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza
dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti
erariali nei confronti delle predette regioni.
2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Le spese in conto capitale relative agli
interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale
della Repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno.».
Art. 17.
ANAS e Ferrovie S.p.A.
1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocita/alta
capacita», per l'anno 2006, e' concesso un contributo in conto impianti nel
limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A.
o a società del gruppo.
2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come
modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «1.913 milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «2.913 milioni». ((Le risorse integrative
di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri
aperti.))
((Art. 17-bis.
Modifiche a disposizioni concernenti le Autorità portuali
1. All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, le parole: «nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di 60
milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007»;
b) al comma 3, le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e
2007» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2006 e 90
milioni di euro per l'anno 2007». ))
Art. 18.
Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per
le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo.
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 30 milioni di
euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo
20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella
C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 300 milioni di euro
annui per il triennio 2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
((Art. 18-bis.
Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi
1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle
attività antincendi boschivi di competenza, e' autorizzata la spesa di 4 milioni
di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno
2006, quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e a 200.000 euro quello relativo al Ministero per
i beni e le attività culturali; per l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a
5.000.000 di euro quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000
euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a
1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali; per l'anno 2008, quanto a 5.650.000 euro l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri, a 1.550.000 euro quello relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a 1.900.000 euro quello
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000
euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a
400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Capo II
INTERVENTI PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, PER LE POLITICHE GIOVANILI E PER LE
POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ
Art. 19.
Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della
famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali,
nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo
per le politiche della famiglia», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di
euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e
professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi
volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione,
nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e
servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e' assegnata la somma di
3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Capo III
MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Art. 20.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come
determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di
1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno
2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le
provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006.
((3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «Gli stessi
contributi» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2002 i
contributi di cui ai commi 8 e 11».
3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell'alinea
dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, non e' richiesto per le imprese editrici di quotidiani o
periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici
che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi
di cui al medesimo comma 10. ))
Art. 21.
Spese di giustizia
((1. Per il pagamento delle spese di giustizia non e' ammesso il ricorso
all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di
notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di
espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a
carico dell'erario.))
2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le
ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale
dello Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come
integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, iscritto nell'unità previsionale di base 2.1.2.1 capitolo 1360) dello stato
di previsione del Ministero della giustizia, e' ridotto di 50 milioni di euro
per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
a decorrere dal 2008.
4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e
al Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi
previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli
previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
((per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di
soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato)) e per i ricorsi
((di esecuzione della sentenza o di)) ottemperanza ((del
giudicato)) il contributo dovuto e' di euro 250. ((L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte
soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se
essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si
determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non e' dovuto alcun
contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del
1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.))
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 6-bis e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese
riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali.».
((4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis,
introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro a
decorrere dall'anno 2007, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo di
parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per gli anni
successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni
2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.))
5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si
applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.».
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le
parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti: «e allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti
il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali.».
Art. 22.
Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non
territoriali
1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi
dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano
contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e
6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie
ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti
zooprofilattici sperimentali, ((degli enti e degli organismi gestori delle
aree naturali protette)) e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti
nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non
impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed
organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i
costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B),
numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006,
concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono
ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al
presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006,
all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio
2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle
iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti
alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono
appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno
di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo
X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i
bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano
espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato
alle disposizioni del presente articolo.
((Art. 22-bis.
Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in
materia di attività libero-professionale intramuraria.
1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale e' soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per
cento.
2. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 luglio 2006»
sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data, certificata dalla regione o
dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di
appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio
dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio
2007».
3. L'esercizio straordinario dell'attività libero-professionale intramuraria in
studi professionali, previa autorizzazione aziendale, e' informato ai principi
organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della
rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base dei principi previsti
nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121
del 26 maggio 2000.
4. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività istituzionale e
attività libero-professionale intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo
di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni i controlli sulle
modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale della dirigenza del
Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare, previo
congruo termine per provvedere da parte delle aziende risultate inadempienti,
interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta.
In ogni caso l'attività libero-professionale non può superare, sul piano
quantitativo nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente.
))
Art. 23.
Parere del Consiglio Universitario Nazionale
1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione di parere
da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure preordinate
al reclutamento di professori universitari ordinari, associati e dei
ricercatori, nonche' alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14, comma 4, del
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, e' abrogato e nell'articolo 2, comma
4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole: «, nonche' alla
loro conferma in ruolo».
Art. 24.
Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la
misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D
allegata al ((regolamento di cui al)) decreto del Ministro della
giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i
componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in
parte da avvocati. La misura del compenso spettante all'arbitro unico di cui al
punto 8 della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato.
Art. 25.
Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni
1. Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni centrali,
approvati con la legge 23 dicembre 2005, n. 267, sono accantonate e rese
indisponibili alla gestione le quote di stanziamento delle unità previsionali di
base indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Nello stesso elenco
sono indicate le riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio a
legislazione vigente per il triennio 2007-2009.
2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle
scritture contabili registrate nel Sistema informativo della Ragioneria generale
dello Stato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30
novembre 2006.
3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il versamento di
cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate esigenze gestionali, il
Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, alla
Corte dei conti, ed al ((rispettivo)) Ufficio centrale di
bilancio, può modificare gli accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il
mantenimento dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.
4. Su richiesta delle Amministrazioni può essere effettuata una diversa
distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate
nell'elenco di cui al comma 1, in sede di legge finanziaria per il triennio
medesimo.
Art. 26.
Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle
spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle
pubbliche amministrazioni.
1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui
all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte degli
enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, fatte salve le
esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti statali a qualsiasi
titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze
di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e
2007. Gli enti interessati che non ricevono contributi a carico del bilancio
dello Stato sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il 30 settembre rispettivamente
degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo pari alle eccedenze risultanti dai
predetti conti consuntivi. Le amministrazioni vigilanti sono tenute a dare,
rispettivamente, entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione
delle predette eccedenze di spesa al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 27.
Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.
1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
Art. 28.
Diarie per missioni all'estero
1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella
((Gazzetta Ufficiale)) n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20
per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La
riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive
modificazioni e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e
militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno
2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 29.
Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi
1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni,
e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai
suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie
misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per
le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche
mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli
organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I
provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni
omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente
indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi.
((e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni,
con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente
soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati
dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del
termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai
commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per
l'eventuale proroga della durata dello stesso.))
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo
stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di
natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla
verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione
dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei
predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
((4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2
e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono soppressi.))
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia
provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle amministrazioni
di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle
regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio
sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini
del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e(*) agli organi di
direzione, amministrazione e controllo.
(*) Nota: Periodo aggiunto dall'art. 1, c. 421 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
Art. 30.
Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti locali
1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
sostituito dai seguenti:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in
caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi
previsti, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al
citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo
tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi
enti esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Dipartimento degli affari regionali ((e del Ministero
dell'interno)), con l'obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la
documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata
dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati
conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i
comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con
popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica
dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di
spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla
lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della
disposizione ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale
della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al
comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai
fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui
alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il
divieto di assunzione a qualsiasi titolo.».
(( 204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis,
limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi
tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a
contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione
coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005». ))
Art. 31.
Riorganizzazione del servizio di controllo interno
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
le parole: «anche ad un organo collegiale» sono sostituite dalle seguenti: «ad
un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un
organo con tre componenti viene nominato un presidente.».
2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attività di
valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il numero massimo di
unità pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di
diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.
Art. 32.
Contratti di collaborazione
1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza
pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
((il comma 6 e' sostituito)) dai seguenti:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad
esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti
specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i
propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del ((testo unico
di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai
principi di cui al comma 6.».
Art. 33.
Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 16, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono soppressi.
2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti
alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e
delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del
personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali alla
data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata
la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età,
possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche,
anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al
momento dell'accoglimento della richiesta.
3. I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici
risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini
dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6,
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 34.
Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di
consulenza
1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori
massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e
perequazione.».
2. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Le amministrazioni rendono noti,
mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e
il compenso dell'incarico.».
3. All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta le relative
misure di pubblicità e trasparenza».
((Art. 34-bis.
Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero
dell'interno
1. All'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono
aggiunti i seguenti periodi: «Con i decreti indicati nel comma 1 e' determinata,
altresì, annualmente e con le modalità stabilite dal presente comma, la quota
parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali
proventi specificamente destinati alla copertura dei costi del servizio. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui
all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
Art. 34-ter.
Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili
1. All'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le
parole: «enti territoriali» sono inserite le seguenti: «e degli enti
previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
Art. 34-quater.
Controllo del costo del lavoro
1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le comunicazioni previste dal presente
comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche
all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM),
per via telematica».
Art. 34-quinquies.
Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e
successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti
di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione». [Per l'anno 2006 non si
applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.](*)))
(*) Nota: Periodo soppresso dall'art.1, c. 673 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
TITOLO III
MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI RECUPERO
DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI
E IN MATERIA DI GIOCHI
Art. 35.
Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis.
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle
discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di
intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le
cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui
al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni
imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al ((secondo comma))
sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai
sensi dell'articolo 14 del presente decreto.».
3. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la
costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni,
la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà
dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti
beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, ((di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917»)).
4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' abrogato.
5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al ((quinto comma)) si applicano anche
alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel
settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che
svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei
confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.».
6. ((Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano)) alle
prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura
ai sensi dell'articolo 27 della ((direttiva 77/388/CEE del Consiglio)),
del 17 maggio 1977.
((6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola:
«quinto» sono inserite le seguenti: «e sesto».
6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora il
volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia
costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di
contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 1.000.000 di euro)).
7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-bis sono
inseriti i seguenti:
«Art. 10-ter. (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di cui
all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non
versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale,
entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta
successivo.
Art. 10-quater. (Indebita compensazione). - 1. La disposizione di cui
all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non
versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o
inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
((a) all'articolo 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di
terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di
veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione
edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i
beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e
c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli
di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma,
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per
le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla
detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio
di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente
manifestato l'opzione per l'imposizione»));
b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole: «o la
rivendita» sono soppresse;
c) (soppressa);
d) nell'allegata Tabella A, parte III, ((la voce di cui al numero 127-ter
e' soppressa.».
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, in
relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e
8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non
si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta prevista dall'articolo
19-bis2 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi
da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4
luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il
termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione
dell'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista
dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «operazioni esenti ai sensi dell'articolo
10, numeri 8), 8-bis)», sono sostituite dalle seguenti: «operazioni esenti e
imponibili ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis), 8-ter),»;
b) all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di
immobili strumentali, ancorche' assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di
cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) e'
inserita la seguente:
«a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali ancorche' assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per
cento».
10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «a norma dell'articolo 2» sono
aggiunte le seguenti: «, anche se relative a immobili strumentali, ancorche'
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo
comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633»;
b) dopo l'articolo 1 della Tariffa e' inserito il seguente:
«1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà
di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero
8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o
trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento».
10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni
immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi
immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di locazione
finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e
107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
limitatamente all'acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in
locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come
modificate dal comma 10-bis, del presente articolo, sono ridotte della metà. La
disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 1° ottobre 2006.
10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la
locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di
aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal
valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali di cui
all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i contratti
di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla
base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare
per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale può essere
esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto
decreto n. 131 del 1986, l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10,
primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono
stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento
dell'imposta.
10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui
all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione finanziaria,
anche se assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni
immobili strumentali di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a-bis), della
Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere
portate, nel caso di riscatto della proprietà del bene, a scomputo di quanto
dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale)).
11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il
settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti,
sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione,
risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto
privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime
proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del
testo unico delle imposte sui redditi, ((di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)), ai fini delle imposte
dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.
12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo il secondo comma sono ((inseriti)) i seguenti: «I soggetti di
cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o
postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse
nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il
pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi
esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre
modalità di pagamento bancario o postale nonche' mediante sistemi di pagamento
elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.».
12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1º luglio 2009.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1º luglio 2008
al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il
Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione
sull’applicazione del presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive
del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati
nel presente comma.(*)
13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, ((di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato
la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359,(( primo comma)), del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in
alternativa:
a) sono ((controllati)), anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel
territorio dello Stato;
b) sono ((amministrati)) da un consiglio di amministrazione, o
altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri
residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma
5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o
periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le
persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui
all'articolo 5, comma 5.».
14. La disposizione di cui al ((comma 13)) ha effetto a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
15. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice,
nonche' le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova
contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi
delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal
conto economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che
risultano applicando ((le seguenti percentuali)):
a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, ((di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e
da beni indicati nell'articolo ((8-bis, primo comma)), lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;
c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione
finanziaria. Le disposizioni ((del primo periodo)) non si
applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, e' fatto
obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si
trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione
controllata o straordinaria; 4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati
in mercati regolamentati italiani; 5) alle società esercenti pubblici servizi di
trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 100.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul
reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si
presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare
della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni
posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali:
a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;
b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni
immobili e da beni indicati nell'((articolo 8-bis, primo comma)),
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;
c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in
locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere
computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo
di cui al presente comma.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante
dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e'
ammessa al rimborso ne' può costituire oggetto di compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai
sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per
tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non
effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non
inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al
comma 1, l'eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo
dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno
reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e
dei proventi nonche' del reddito determinati ai sensi del presente articolo,
ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può
richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi
dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.».
16. Le disposizioni del ((comma 15)) si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, ((di
cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del
comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato
negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato
in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione
al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data
antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.».
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e
fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni deliberate
anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo ((37-bis del decreto del Presidente della Repubblica))
29 settembre 1973, n. 600.
19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il ((comma
121)) e' inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni di cui al comma
121 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato
in fattura.».
20. La disposizione del comma 19 si applica in relazione alle spese sostenute a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Le parti hanno comunque
l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito»;
2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 498, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Se viene occultato,
anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero
importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al
cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in
base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione
eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».
22. All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le
parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del
corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di
dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società; d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.
22.1. In caso di assenza
dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge
3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad
effettuare specifica segnalazione all’Agenzia delle entrate di competenza. In
caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si
applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini
dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di
valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.(**)
((22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e' aggiunta la seguente:
«b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di
intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare
da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000
per ciascuna annualita»)).
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle
scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla
pubblicazione nella ((Gazzetta Ufficiale)) del presente decreto.
((23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati
mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di
cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore
all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato.
23-ter. All'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle
cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate
dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni».))
24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente:
«Art. 53-bis (Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i
poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere
esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonche' delle imposte
ipotecaria ((e catastale previste dal testo unico di cui al)) decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
b) all'articolo 74, dopo il comma 1 e' ((aggiunto)) il seguente:
«1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis,
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.».
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa
partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della
riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata ((dai
direttori generali)) degli agenti della riscossione, possono utilizzare
i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
26. Ai medesimi fini previsti dal ((comma 25)), gli agenti della
riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti,
presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o
privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia
degli atti riguardanti i predetti dati, nonche' di ottenere, in carta libera, le
relative certificazioni.
((26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle
entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione
che possono utilizzare ed accedere ai dati.
26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a
titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli
interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del
pagamento.
26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista non produce effetti sulle responsabilità amministrative delle società
concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari
governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:
a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al
discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era
pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;
b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se
definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore
della stessa legge n. 311 del 2004.
26-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:
«e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni»)).
27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle
assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di
qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei
danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in
deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate,
il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui
prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma
liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme
erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. ((I dati acquisiti ai sensi del
presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento
effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai
fini della quantificazione della somma liquidata)). Il contenuto, le
modalità ed i termini delle trasmissioni ((mediante posta elettronica
certificata)), nonche' le specifiche tecniche del formato, sono definite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e
del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore.
29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo
la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli
adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il
pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore
della predetta documentazione.
30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non
possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto
dall'appaltatore al subappaltatore.
31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al
subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in
solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali e'
comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.
32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione
attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di
lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono
stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 e' punita
con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti
di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti
l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente
eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della
presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione
commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente
sanzione e' comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.
((34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano,
successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante
l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti
di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che
stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti
attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità
solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi
di lavoro dipendente.))
35. L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto
delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore
in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai
sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facoltà di procedere,
con le modalità previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei documenti
relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di
costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione,
l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalità di cui
al presente comma, la richiesta di informazioni e di documenti può essere
rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle
società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e
alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito,
trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l'elaborazione
dei dati per le finalità di cui al presente comma e' considerata di rilevante
interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del ((codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al)) decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di
informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede
all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000
euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca
delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti.
((35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le
società di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica
all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni
professionali degli atleti professionisti, nonche' dei contratti riguardanti i
compensi per tali prestazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere
per le operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in
Italia anche indirettamente con analoghe società estere.
35-ter. E' prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi
previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio
edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006.
35-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma
121-bis e' inserito il seguente: «121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al
31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 e' pari al 36 per cento nei limiti
di 48.000 euro per abitazione»)).
(*) Nota: Comma così sostituito dall'art. 1, c. 69 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
(**) Nota: Comma così sostituito dall'art. 1, c. 48 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), Si riporta di seguito il c. 49: "49. Le disposizioni di cui al comma 22 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.".
Art. 36.
Recupero di base imponibile
1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti
all'aliquota del 10 per cento, e' ((soppressa la voce di cui al numero
123-bis)).
2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, del ((testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, del ((testo unico delle imposte sui redditi, di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale
adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:
«gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e
agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti».
4. Le disposizioni del ((comma 3)) si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
((4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, le parole: «utili relativi alla partecipazione
al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle
seguenti: «utili provenienti»)).
5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole: «La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento
anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima
volta e nei due successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione
per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può
essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in
cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i
beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico ((di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)), acquistati nel
corso di precedenti periodi di imposta.
((6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per i beni di cui
all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione
finanziaria e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia
inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del comma 2».
6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni
relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo
dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree
occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.
((Il costo delle predette aree e' quantificato in misura pari al valore
risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi
degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e
comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30
per cento del costo complessivo)).
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di
ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi
di imposta precedenti.
9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le perdite fiscali dei soci relative
agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.».
10. All'articolo 116, comma 2, del ((citato testo unico di cui al decreto n. 917
del 1986)), dopo le parole: «del terzo» sono ((inserite)) le
seguenti: «e del quarto».
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta
dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con
riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta
chiusi a partire dalla predetta data.
12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, ((di cui
al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole «primi tre periodi d'imposta» sono ((inserite))
le seguenti «dalla data di costituzione»;
2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che si riferiscano
ad una nuova attività produttiva»;
b) al comma 3, la lettera a) e' ((abrogata)).
13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti di
cui all'articolo 84, comma 2, del ((citato testo unico di cui al decreto n. 917
del 1986)), come modificato dal comma 12 ((del presente articolo)), formatesi in
esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere
computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello
di formazione, con le modalità previste al comma 1 del medesimo articolo 84, ma
non oltre l'ottavo.
14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti le
cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
((15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici
particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di
edilizia residenziale convenzionata(*), comunque denominati, realizzati in
accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di
cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli
atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto)).
16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
b) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui
all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a
formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente,
nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59».
17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
((di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le parole: «lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti:
«lettere a) e b),».
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi ((di cui
al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
il comma 3 e' ((abrogato)).
21. Le disposizioni del ((comma 20)) si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22. Nel testo unico delle imposte sui redditi, ((di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 22 ((dicembre)) 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'imposta si
applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i
redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10,
nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e
12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello
Stato»;
b) nell'articolo 24, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo.
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, ((di cui
al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 ((dicembre))
1986, n. 917, il comma 4-bis e' ((abrogato. La disciplina di cui al
predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme
corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, nonche' con riferimento alle somme
corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o
accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del
presente decreto)).
24. All'articolo 25, ((primo comma)), primo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «o
nell'interesse di terzi» sono ((inserite)) le seguenti: «o per
l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere».
((25. All'articolo 51, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono aggiunti i seguenti periodi: «La disposizione di cui alla lettera
g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non
siano comunque cedute ne' costituite in garanzia prima che siano trascorsi
cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate
non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda
annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni
siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha
concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il
reddito ed e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la
cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni
assegnate e' superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle
azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente
concorre a formare il reddito.».
25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini
contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di
piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo
delle prestazioni, alle anzianità maturate in data successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto.)).
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui
assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 8. (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo
si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non
concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non
ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui
all'articolo 5, nonche' quelle delle società semplici e delle associazioni di
cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si
imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo
5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare
del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei
soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti
dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice
nonche' quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate
attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate
in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la
differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che
trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo
84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice,
quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84».
28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite
realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, ((di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 54:
1) dopo il comma 1 sono ((inseriti)) i seguenti:
«1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei
beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o
da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la
perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente
l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o
negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non
ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore
normale del bene e il costo non ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di
cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili
all'attività artistica o professionale»;
2) nel comma 5, dopo il primo periodo, e' ((inserito)) il
seguente: «Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal
committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura»;
b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) e' ((inserita))
la seguente:
«g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in
unica soluzione;».
30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni
di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi
((di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui
al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, ((di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' abrogato.
32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi
deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in
conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi, se
prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente
dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via
transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di
imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non e'
stata già effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in
vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi e' stato sospeso
in conseguenza di calamità pubbliche.
33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; l'articolo 28 della legge 13
maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre
1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.
46.
34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella
determinazione dell'acconto dovuto ((dai soggetti di cui all'articolo 73
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini
dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività
produttive)) per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente
decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata
dell'acconto.
((34-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non
siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come
redditi diversi.
(*) Nota: L'originaria dicitura "edilizia residenziale convenzionata pubblica" è stata così sostituita dall'art. 1, c. 306 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
Art. 36-bis.
Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della
sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel
settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni,
nonche' le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente
in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di
sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri
l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei
lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti
uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano
tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture
dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte
di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari
alla citata sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a
due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività
necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il
coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione
e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle
ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. E' comunque fatta
salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
b-bis) il pagamento di una
sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b),
ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente
irrogate.(*)
3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere
dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente
nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde
in solido il committente dell'opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo
di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere
vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da
tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato
nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si
tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei
rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione,
in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro
500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento
di cui al comma 3 che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non
e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e' sostituito dal seguente:
«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i
datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa».
7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in
vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria e' altresì punito con la sanzione amministrativa da
euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per
ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse
all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di
cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000,
indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti
della sanzione non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».
8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano
applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile
in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità
contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non
trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato
condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla
pronuncia della sentenza.
9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni non si
applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL)».
10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
dopo le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano,».
11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della
legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno
1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della
predetta legge n. 335 del 1995, e' prorogato fino al 31 dicembre 2007.
12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo
1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni
di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni
di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni. ))
(*) Nota: Lettera aggiunta dall'art. 5 della L. n. 123/2007, pubblicata nella G.U. n. 185 del 10-8-2007
Art. 37.
Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di
carattere finanziario
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «le persone fisiche che esercitano arti
o professioni,» sono inserite le seguenti: «il curatore fallimentare, il
commissario liquidatore».
2. Con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione
della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) nel comma 3-bis le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti:
«al comma 1»;
c) al comma 4 le parole «dei commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti:
«del comma 1».
3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine di
presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'adeguamento alle risultanze degli studi di
settore, ((ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, può essere
effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le modalità ivi
previste.
4. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le seguenti: «;
l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli stessi sono
((comunicate)) all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita
sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice
fiscale»;
b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le rilevazioni e le
evidenziazioni» sono ((inserite)) le seguenti: «, nonche' le
comunicazioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni
comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione
mediante ruolo, ((nonche' dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,
lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai
fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e
all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento
penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali
successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità
di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione
delle misure di prevenzione»)).
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare ai
sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche, le
modalità ed i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al
((comma 4)), relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal
((1° gennaio 2005)), ancorche' cessati, nonche' per l'aggiornamento
periodico delle medesime informazioni.
6. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1. dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione» ((sono inserite le
seguenti)): (dei dati, delle notizie e);
2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ((dell'articolo)) 51,
secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633»;
b) dopo il comma 1 e' ((inserito)) il seguente:
«1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli
obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».
7. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, dopo le parole «individuazione del soggetto» e' inserita
la seguente: «ovvero».
8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica,
all'articolo 8-bis del ((regolamento di cui al)) decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della
comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei
soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce
la comunicazione nonche', in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei
soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai
fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto
sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni
effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione
dell'imponibile, dell'imposta, nonche' dell'importo delle operazioni non
imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, da pubblicare nella ((Gazzetta Ufficiale)):
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti
dal presente comma, nonche' le modalità per la presentazione, esclusivamente in
via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito
per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a
particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione
dei dati da trasmettere»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonche' per
l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471».
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture
comprende i soli titolari di partita IVA.
10. Al ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono
sostituite dalle seguenti: «1 gennaio»; inoltre, dopo le parole «non coincidente
con l'anno solare,» sono inserite le seguenti: «relativamente ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2,»;
b) all'articolo 2:
1. al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via
telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1°
maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio»;
2. al comma 2 le parole: «di cui all'articolo 3:» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del
settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta»; inoltre
sono abrogate le lettere a) e b);
c) all'articolo 3:
1. al comma 1 il terzo periodo e' soppresso;
2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con esclusione delle
persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari
inferiore o uguale ad euro 10.000»; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le
seguenti parole: «e dei parametri»;
3. al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «entro quattro mesi»;
d) all'articolo 4:
1. al comma 3-bis le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 marzo»;
2. al comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 marzo»;
3. al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 28 febbraio»;
e) all'articolo 5:
1. al comma 1 le parole: «, per il tramite di una banca o un ufficio postale,
ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo», ovunque ricorrano,
sono soppresse;
2. al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle seguenti: «del
settimo»;
f) all'articolo 5-bis «per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero
entro l'ultimo giorno del decimo mese », ovunque ricorrano, sono soppresse;
g) all'articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di presentazione in via
telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti:
«, in via telematica».
11. All'articolo 17, comma 1, del ((regolamento di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero «20»,
ovunque ricorra, e' sostituito dal seguente: «16».
12. Al ((regolamento di cui al)) decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: «15 giugno» sono sostituite
dalle seguenti: «mese di maggio»;
b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».
13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
le parole: «30 giugno», ((ovunque ricorrano)), e «20 dicembre»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre».
14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
l'articolo 32 e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis. (Contribuenti minimi in franchigia). - 1. I contribuenti persone
fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno
solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono
di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno
effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono
esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal
presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione
delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e
comunicazione telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di
rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti,
anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono
di regimi speciali di determinazione ((dell'imposta e)) i soggetti
non residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via
esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8), ((del
presente decreto)) e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53,
comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, ((con
modificazioni)), dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto
direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di
partita IVA.
6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o
professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno
comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività
di cui all'articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono
optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per
almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di
permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno
successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
La revoca e' comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto
dall'anno in corso.
8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della
detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il
contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In
relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto
della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 e' versata in tre rate annuali da
corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere
dall'anno nel quale e' intervenuta la modifica. La prima rata e' versata entro
il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il
mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la
riscossione coattiva.
9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta e' applicata nei modi
ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni
indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si e' ancora
verificata l'esigibilità.
10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza
detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai
soggetti di cui al comma 1 e' utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le
altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la
fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle
operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo
delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli
adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente
in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una
apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la
connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il
contribuente e' assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul
valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno
dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal
contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del
cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta
relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero
anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti
relativi al medesimo periodo.
14-bis. Resta ferma la
disposizione di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, concernente la adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi
indicata.
I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del
1997 possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative
successive a quelle contenute dal presente decreto regolino la materia, a meno
che la legge successiva non lo escluda espressamente.(*)
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i
termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente
articolo».
16. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le
parole «Stato membro», sono aggiunte le seguenti «nonche' le cessioni di beni
effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia di cui
all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633».
17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo
di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
18. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA ((determina la))
esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di
rischio connessi al rilascio dello stesso ((nonche' l'eventuale))
effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei
poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio
di attività;
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita
IVA ((determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui
all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,
a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per
la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al
volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.».
c) (Soppressa) )).
19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di
attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere ((dal 1°
novembre 2006)).
20. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano specifici
controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali e' attribuito il numero di
partita IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della disposizione
di cui al comma 18.
21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano
all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico
elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione,
variazione e cancellazione, di cui alla ((lettera f) del primo comma))
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonche' i dati dei bilanci di
esercizio depositati.
((21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle
entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del
formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e
degli altri atti al registro delle imprese ed e' fissata la data, comunque non
successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria
l'adozione di tale modalità di presentazione)).
22. Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli
atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al ((comma
21)), senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.
23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero
dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalità delle
trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima
trasmissione e' effettuata entro il 31 ottobre 2006.
24. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «In caso di
violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del
codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati
relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione».
25. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «In caso di violazione
che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente
al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione».
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
27. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) del primo comma e' ((inserita)) la seguente:
«b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto o dell'avviso, il
messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede
a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione,
dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto
stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una
ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o
dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: «l'avviso del deposito
prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile» sono inserite le
seguenti: «, in busta chiusa e sigillata,»;
c) dopo la lettera e) del primo comma e' inserita la seguente:
«e-bis) e' facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi
ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità
di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli
avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto
o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti e'
eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento;»;
d) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «L'elezione di domicilio non
risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno
successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla
lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente»;
e) al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo a quello
dell'avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «dal
trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica»;
f) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Qualunque notificazione a mezzo
del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini
che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e'
ricevuto».
28. Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le
seguenti: «, sul ((quale)) non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso»;
b) al comma 3, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le
seguenti: «, sul ((quale)) non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,».
29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei
questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con
risposte incomplete o non veritiere, nonche' l'inottemperanza all'invito a
comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.
30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al comma 29 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
31. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, le parole «nonche' gli organi giurisdizionali civili e
amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' gli organi
giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e,
previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria».
32. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti» sono ((inserite))
le seguenti: «nonche' nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano
intrattenuto rapporti»;
b) al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di
lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono sostituite dalle seguenti: «,
rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e
prestatori di lavoro autonomo».
33. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1,
comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente
all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare
complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633
del 1972.
34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le
modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni,
nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, ((e 71
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82)), comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono
sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al ((comma 33)).
Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del
cliente.
((35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli
apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18,
finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore
medesimo, e' concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Il credito compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e
del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dai
misuratori adattati)).
36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni
degli obblighi di registrazione e ((di)) quelli relativi alla
contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti ((dai commi 33
e 34)) e' punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
37. L’efficacia delle
disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente
individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il 1º giugno 2008.(**)
37-bis. Gli apparecchi misuratori
di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a
decorrere dal 1º gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica
prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione
integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state
sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 102, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi
misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione
periodica di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre
2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino
non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di
cui al comma 37-ter.
37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le
modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore
fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi
medesimi. (***)
38. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «o donazione» sono soppresse;
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni
decorre dalla data di acquisto da parte del donante».
39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il
primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per gli immobili di cui alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di
acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.».
40. La lettera a) dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituita dalla seguente: «a) del
terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a
quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il
versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre
dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano
dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' del
quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del
sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19
e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;».
41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, le parole «iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti
«iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle
spettanti».
42. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:
a) al comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione» sono soppresse;
b) e' abrogato il comma 1-bis.
43. Per le indennità di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonche' per le altre indennità e somme e per le indennità
equipollenti ivi indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui
all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio
2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, ne' all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o
a credito e' inferiore a cento euro.
44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo
previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, e' eseguita, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre 2008. Entro il medesimo termine e' eseguita la notifica delle cartelle
di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2,
lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti
dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai
sensi dell'articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002.
45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole «a un terzo del costo» sono sostituite dalle
parole «al 50 per cento del costo»;
b) nel secondo periodo, le parole «un decimo del costo» sono sostituite dalle
seguenti: «un diciottesimo del costo».
46. Le disposizioni del comma 45 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote
di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta
precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma
45, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti.
47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
((di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, il secondo periodo della lettera b) e' sostituito dal seguente: «Gli
ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore,
gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le
differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma
7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e
degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto
economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei
redditi e' indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei
beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.».
48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e
ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono
tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento
telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate
spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1,
dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun
caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.
51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499 a 518,
nonche' del comma 519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
52. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, le parole «un numero massimo di» sono soppresse.
53. A decorrere dall'anno 2007, e' soppresso l'obbligo di presentazione della
dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n.
1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli
adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.
((Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e
fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore
dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della
dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista
dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446)). Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione
nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti
per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la
disciplina del modello unico informatico.(****)
54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7-bis, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione della base dei dati
catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il 31
dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i costi a
loro carico per la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono
unicamente quelli di connessione.
55. L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di
dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le
modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita
la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i termini e le
modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma.
56. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le offerte in opzione siano
inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo
superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i
coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in
epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di
garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia
effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di
ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a
quelli relativi al secondo semestre 2005.».
57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione dei decreti
legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22
dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CEE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi,
pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di
euro per l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si
provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal
fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato, per
gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione della predetta
autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli anni
successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.
(*) Nota: Comma aggiunto dall'art. 1, c. 293 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
(**) Nota: Comma così sostituito dall'art. 1, c. 327 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
(***) Nota: I commi 37 bis e 37 ter sono stati agigunti dall'art. 1, c. 328 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
(****) Nota: Periodo aggiunto dall'art. 1, c. 174 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
Art. 38.
Misure di contrasto del gioco illegale
1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare la
tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma
1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre
2006:
a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra
i singoli giocatori;
b) i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato
dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei
giocatori. L'aliquota d'imposta unica e' stabilita in misura pari al 3 per cento
della somma giocata; i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano
organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia
costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati
giochi di abilità;(*)
c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi
come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici
le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco
((disciplinato dal regolamento)) di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' gli ulteriori punti di vendita
aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici di cui ai commi 2 e 4.
2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito
dal seguente:
«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità
di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle
scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei
cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici
denominato totip, delle scommesse ippiche di cui al comma 498, nonche' di ogni
ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli
da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato
membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione
europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in
possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di
vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in
esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non
inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attività principale
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in
proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già
assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di
200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita
già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non
inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di
200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non
inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei
punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più
procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere
inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro
settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi
inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo versamento di un
corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta
di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli
disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.».
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
successive modificazioni, ((il numero 3) )) della lettera b), con
effetti dal 1° gennaio 2007, e' sostituito dal seguente:
«3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e
per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori:
3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante
dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia
superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna
scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di
interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per
ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante
dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia
superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna
scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di
interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per
ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante
dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia
superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna
scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di
interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per
ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante
dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia
superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna
scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di
interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per
ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante
dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia
superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna
scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalità di interazione
diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna
scommessa composta da più di sette eventi;».
4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare la
tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle
finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove
modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a
quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva,
del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni
ulteriore gioco pubblico;
b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che
esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea,
degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio,
e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di
affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di
vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in
esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non
inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività principale
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi
come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici
in considerazione dei punti di vendita già assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di
200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita
già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non
inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di
200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non
inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei
punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui
all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più
procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere
inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro
settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi
inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo il versamento di un
corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta
di scommesse ippiche ((disciplinate dal regolamento)) di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito
dal seguente:
«6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110,
commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere
installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi
autorizzati nonche' le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono
definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi
come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici,
i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per
la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la natura
dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie
degli stessi.».
6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di
giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell'economia e delle
finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica
del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli
stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i
soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della raccolta
di giochi, concorsi o scommesse.
7. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, le parole «in monete metalliche» sono soppresse.
8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 530:
1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal
1° gennaio 2007»;
2. alla lettera c), dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato » sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1° gennaio 2007,»;
b) al comma 531, le parole: «1° luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1°
gennaio 2007».
(*) Nota: Periodo aggiunto dall'art. 1, c. 93 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39.
Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI
1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis e'
sostituito dal seguente:
«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività
indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura
commerciale».
Art. 39-bis.
Disposizioni in materia di rimborsi elettorali
((1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da
attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per
le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della
Costituzione, per l'elezione delle Camere»;
b) al comma 4, le parole: «lire mille» sono sostituite dalle seguenti: «un euro»
e le parole: «lire 5 miliardi annue» sono sostituite dalle seguenti: «euro
2.582.285 annui»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese
sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5
relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei
deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare.
Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso
tra le ripartizionidella circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva
popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione e' suddivisa tra le
liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della
ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano
ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito
almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della
ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13
dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.»;
d) al comma 6, le parole: «commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1
e 1-bis» e dopo le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono inserite le
seguenti: «I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione,
entro il 31 luglio dell'anno in cui si e' svolta la consultazione referendaria».
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole:
«fondi medesimi» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione degli importi di cui
al comma 5-bis dello stesso articolo 1,».
3. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) al comma 3, le parole: «per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare
in ragione proporzionale» sono soppresse.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai
rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, per l'anno 2006,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli
anni successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 40.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dal presente decreto, ad eccezione di quelli relativi agli
articoli 18-bis, 21 e 39-bis, pari a complessivi 4.384,4, milioni di euro per
l'anno 2006, a 2.066,6 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3.013,7 milioni di
euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e
delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 40-bis.
Norma transitoria
1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque
posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale in applicazione ed osservanza della disciplina
normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione
della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del
decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)).
Art. 41.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella ((Gazzetta Ufficiale)) della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.