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Legge 24 novembre 2006, n. 286
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
(GU n. 277 del 28-11-2006- Suppl. Ordinario n.223)
Testo aggiornato alla L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
D.L. 262/2006 | L. 286/2006 | |
ACQUA: | Art. 45.: Attivita' della pubblica amministrazione in materia di dighe | Art. 2, cc. 170-176 |
AGRICOLTURA: | Art. 4.: Disposizioni in materia di agricoltura; | Art. 2, cc. 31-38 (modificati) |
Art. 23.: Contributi previdenziali per il settore agricolo | Art. 2, c. 116 | |
AREE PROTETTE: | Art. 19.: Compensi agli organi degli Enti Parco nazionali | Art. 2, c. 108 (modificato) |
BENI CULTURALI: | Art. 15.: Organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali; | Art. 2, cc. 94 (modificato)- 95-96-97-98(modificato)-99 |
Art. 16.: Personale dirigenziale nel Ministero per i beni e le attivita' culturali; | Art. 2, cc. 100 (modificato) -101 | |
Art. 18.: Norme a favore del Teatro Petruzzelli di Bari | Art. 2, cc. 104-107 | |
ELETTROSMOG: | Art. 34.: Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche | Art. 2, c. 136 |
INQUINAMENTO/ENERGIA: | Art. 7.: Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonche' della sostenibilita' ambientale | Art. 2, 54-73 (modificati) |
Art. 38.: Razionalizzazione della spesa energetica degli enti pubblici | Art. 2, cc. 149-150 | |
RIFIUTI/INQUINAMENTO | Art. 13.: Attivita' di dragaggio | soppresso |
VARIE | Art. 20.: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici | Art. 2, c. 109 |
testo in vigore dal: 29-11-2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Testo coordinato del Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262
Testo del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2006), coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.».
(GU n. 277 del 28-11-2006- Suppl. Ordinario n.223)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonche'
potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria
1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma
telematica:
a) dei dati relativi alle contabilita' degli operatori, qualificati come
depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed
esercenti depositi commerciali, concernenti l'attivita' svolta nei settori degli
oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e
bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti
soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste
dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui
agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504.
2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 e' inserito
il seguente:
«2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di cui al comma 1, anteriormente
all'avvio della operativita' quali depositi IVA, presentano agli uffici delle
dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione
anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al
comma 2, quarto periodo, della congruita' della garanzia prestata in relazione
alla movimentazione complessiva delle merci.».
3. In applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento
(CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio doganale
competente, previo consenso del titolare del diritto di proprieta' intellettuale
e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate, puo'
disporre, a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime.
E' fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalita' e
tempi della procedura di cui al comma 3.
(( 4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei
reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati,
decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei
prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalita' definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente norma». ))
5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 52» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»;
(( b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per le
richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) del
secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore
regionale.». ))
6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
aggiunto il seguente:
(( «12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle
prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori
non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.». ))
7. All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei contratti
di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la
societa' percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalita' ed i
termini delle trasmissioni telematiche.».
(( 8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e' sostituito dal seguente:
«2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale,
anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle
disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e' disposta la
sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un
mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n.
472 del 1997, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Se
l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma
di euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi».
8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti i
seguenti:
«2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta dalla direzione regionale
dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio
fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro sei mesi da quando e' stata contestata la terza
violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni
di cui al comma 2 e' effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 e' assicurata con il
sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato
ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali».
8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 2-quater, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai
commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Per le violazioni gia' constatate alla medesima data si
applicano le disposizioni previgenti. ))
9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli,
motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a
titolo oneroso, la relativa richiesta e' corredata di copia del modello F24
((
per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, )) recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero telaio e
l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna. A tale
fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24
sono apportate le necessarie integrazioni.
10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione
e' subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante
l'assolvimento dell'IVA (( e contenente il riferimento all'eventuale
utilizzazione, da parte dell'importatore, della facolta' prevista dall'articolo
8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, nei limiti ivi stabiliti. ))
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e' fissata la
data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10
e sono individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni
di cui ai medesimi commi.
12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
parole da: «Con la convenzione» a: «e' definita» sono sostituite dalle seguenti:
«La convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e' gratuita e definisce
anche».
13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse le parole: «mediante posta
elettronica certificata».
14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo, accertamento e
riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attivita'
operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al
contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi
negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una
quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per
un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2008, e' destinata ad un apposito fondo
destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione
economico-finanziaria, (( per meta' delle risorse, )) nonche' delle
amministrazioni statali, (( per la restante meta' delle risorse, )) la
concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilita'
territoriale, l'erogazione di indennita' di trasferta, nonche' uno specifico
programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Governo procede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l'ordinamento
dell'Amministrazione economico- finanziaria, potenziando gli strumenti di
analisi della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e
controllo della spesa pubblica e l'azione di contrasto dell'evasione e
dell'elusione fiscale, con il predetto regolamento si dispone, in particolare,
anche la fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed
organismi.
16. Lo schema di regolamento (( previsto dal comma 15, corredato di relazione
tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, e'
trasmesso alle Camere per l'aquisizione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, )) le quali rendono il parere entro trenta giorni
dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento puo' essere comunque
emanato.
17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi
collegiali la struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( il comitato di coordinamento
del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo
strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonche' la
Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi. )) L'autorizzazione di
spesa prevista dall'art. 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, e' soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista per
l'attivita' della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dall'articolo
4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta a
4 milioni di euro annui; la meta' delle risorse finanziarie previste
dall'anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, puo'
essere utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'affidamento,
anche a societa' specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad
oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria.
18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai
seguenti: «Meta' dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i
dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza
professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti
componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.».
19. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 18 i
comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno
successivo.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 12, 25, 26, 29, 55, 61 e 62
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative):
«Art. 5 (Regime del deposito fiscale). - 1. La fabbricazione, la lavorazione e
la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono
effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le
fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.
2. Il regime del deposito fiscale e' autorizzato dall'amministrazione
finanziaria. L'esercizio del deposito fiscale e' subordinato al rilascio di una
licenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 63. A ciascun deposito fiscale
e' attribuito un codice di accisa.
3. Il depositario e' obbligato:
a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare
cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantita'
massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in
relazione alla capacita' di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso,
l'importo della cauzione non puo' essere inferiore all'ammontare dell'imposta
che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione
prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari
ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate.
L'amministrazione finanziaria ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo le
ditte affidabili e di notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere revocato in
qualsiasi momento ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici
giorni dalla notifica della revoca;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul
deposito fiscale;
c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito
fiscale;
d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o
accertamenti.
4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono
assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare,
tenendo conto dell'operativita' dell'impianto, la tutela fiscale anche
attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i
locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le
relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i
corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e di controllo svolta, su sua
richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.
5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli
prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonche'
del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, indipendentemente
dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato,
comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.».
«Art. 6 (Circolazione di prodotti soggetti ad accisa). - 1. La circolazione
nello Stato e nel territorio della Unione europea dei prodotti soggetti ad
accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto
salvo quanto stabilito dall'art. 8.
2. Il titolare del deposito fiscale mittente e' tenuto a fornire garanzia, anche
in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa
gravante sui prodotti trasportati. In luogo del depositario autorizzato mittente
la garanzia puo' essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della
merce. La garanzia deve essere prestata in conformita' delle disposizioni
comunitarie e, per i trasferimenti intracomunitari, deve avere validita' in
tutti gli Stati membri dell'Unione europea e ne e' disposto lo svincolo quando
e' data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario.
L'amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai depositari autorizzati
riconosciuti affidabili e di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di
prestare la garanzia per i trasferimenti, sia nazionali sia intracomunitari, di
oli minerali effettuati per via marittima o a mezzo di tubazioni.
3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve
avvenire con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa
comunitaria.
4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non e' prescritto per la
circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi
destinati, quando sono immessi in una zona franca o in un deposito franco o
quando sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'art.
84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12
ottobre 1992, istitutivo di un codice doganale comunitario, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 302 del 19 ottobre 1992. I
prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in
un determinato Stato membro, per essere esportati attraverso uno o piu' Stati
membri, circolano in regime sospensivo con la scorta del documento di cui al
comma 3, da appurare mediante certificazione da parte della dogana di uscita
dalla Comunita' che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio
comunitario.
5. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da Stati
membri verso un altro Stato membro o un Paese EFTA, attraverso uno o piu' Paesi
terzi non EFTA, utilizzando un carnet TIR o ATA, questo documento sostituisce
quello previsto dal comma 3. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad
accisa, effettuate fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, o da
uno Stato membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime di transito
comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo
documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi, dal
documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto
ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario,
per l'appuramento. Negli altri casi, i documenti saranno integrati con
l'osservanza delle modalita' di applicazione stabilite dai competenti organi
comunitari.
6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai prodotti assoggettati ad
accisa e gia' immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore
nell'esercizio della propria attivita' economica, sono avviati ad un deposito
fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere
presentata prima della loro spedizione. Per il rimborso si osservano le
disposizioni dell'art. 14.».
«Art. 8 (Operatore professionale). - 1. Destinatario di prodotti spediti in
regime sospensivo puo' essere un operatore che non sia titolare di deposito
fiscale e che, nell'esercizio della sua attivita' professionale, abbia chiesto,
prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso
l'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. All'operatore
registrato e' attribuito un codice d'accisa.
2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa
relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la contabilita'
delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e
sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.
3. Se l'operatore di cui al comma 1 non chiede di essere registrato, puo'
ricevere nell'esercizio della sua attivita' professionale e a titolo
occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della
spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico
di finanza, competente per territorio, e garantisce il pagamento dell'accisa;
egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva
ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta
dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio
tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di
accompagnamento previsto dall'art. 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa e' esigibile all'atto
del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalita' vigenti,
entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.».
«Art. 9 (Rappresentante fiscale). - 1. Per i prodotti soggetti ad accisa
provenienti da altro Stato della Unione europea, il depositario autorizzato
mittente puo' designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per
provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia depositario
autorizzato od operatore professionale di cui all'art. 8, agli adempimenti
previsti dal regime di circolazione intracomunitaria.
2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:
a) garantire il pagamento della accisa secondo le modalita' vigenti, ferma
restando la responsabilita' dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione
o del trasportatore;
b) pagare l'accisa entro il termine e con le modalita' previste dall'art. 8,
comma 4;
c) tenere una contabilita' delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio
finanziario competente gli estremi dei documenti di accompagnamento della merce
ed il luogo in cui la merce viene consegnata.
3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale
devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale
delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio in relazione
al luogo di destinazione delle merci. Si prescinde da tale autorizzazione per
gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall'art. 7, comma
1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. Ai rappresentanti fiscali e'
attribuito un codice di accisa.».
«Art. 10 (Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e gia' immessi in
consumo in altro Stato membro).
- 1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri
che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento
di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con
l'osservanza delle modalita' stabilite dai competenti organi comunitari.
3. L'accisa e' dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che
la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere presentata una
apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio
in relazione al luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il
pagamento dell'accisa.
Il pagamento deve avvenire secondo le modalita' vigenti entro il primo giorno
lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce
deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo della merce
e l'avvenuto pagamento dell'accisa.
4. Quando l'accisa e' a carico del venditore comunitario e in tutti i casi in
cui l'acquirente nazionale non ha la qualita' di esercente un deposito fiscale,
ne' quella di operatore professionale registrato o non registrato, l'accisa deve
essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato,
preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'art. 9.».
«Art. 12 (Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa). - 1.
Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti
assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalita'
stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a
quello previsto per la circolazione intracomunitaria. Nel caso di spedizioni fra
localita' nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro,
e' utilizzato il documento di cui all'art. 10, comma 2, ed e' presentata, da
parte del mittente e prima della spedizione delle merci, apposita dichiarazione
all'ufficio tecnico di finanza, competente per il luogo di provenienza.
2. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 non si applicano per i
prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato.».
«Art. 25 (Deposito e circolazione di oli minerali assoggettati ad accisa). - 1.
Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono
denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per
territorio, qualunque sia la capacita' del deposito.
2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al comma 1:
a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacita'
superiore a 25 metri cubi;
b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi
privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale
supera i 10 metri cubi.
3. Sono esentati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni
dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la
vendita al minuto, purche' la quantita' di oli minerali detenuta in deposito non
superi complessivamente i 500 chilogrammi.
4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono
muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a
contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti
depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono
esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli
esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli
esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione
sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita'
all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e sono esonerati
dalla tenuta del registro di carico e scarico.
5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a), nei casi previsti
dal secondo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la
licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta
del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di
carburanti la licenza e' intestata al titolare della gestione dell'impianto, al
quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il
titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di
distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per
gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi
commerciali di oli minerali denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi,
fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso
combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi
fiscali. Per gli oli minerali denaturati si applica il regime dei cali previsto
dall'art. 4.
7. La licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa, anche a richiesta
dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti
dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse
nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa,
punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento
di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di
assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza nonche'
l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni.
8. Gli oli minerali assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di
accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo gli oli
minerali trasferiti in quantita' non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi
non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio
liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.
9. Il trasferimento di oli minerali assoggettati ad accisa tra depositi
commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e confermato
all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo
fax, agli uffici tecnici di finanza nella cui circoscrizione territoriale sono
ubicati i depositi interessati alla movimentazione.».
«Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas metano).
- 1. E' sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00) destinato
all'autotrazione ed alla combustione per usi civili e per usi industriali [1].
2. Ai fini della tassazione si considerano metano anche le miscele con aria o
con altri gas nelle quali il metano puro e' presente in misura non inferiore al
70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura
inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di
metano, fermo restando l'applicazione dell'art. 21, comma 5, quando ne ricorrano
i presupposti. Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute
nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica con riguardo ai
quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali sopraindicate,
impiegati nelle miscelazioni. Per il gas metano ottenuto nelle officine del gas
di citta' od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che
utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di
metano puro che risulta in esso contenuta.
3. Non e' sottoposto ad accisa il metano biologico destinato agli usi propri
dello stesso produttore.
4. L'accisa e' dovuta, secondo le modalita' previste dal comma 8, dai soggetti
che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori
che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto
proprio. Sono considerati consumatori anche gli esercenti i distributori
stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano, presso l'impianto di
distribuzione, impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai.
Possono essere riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dell'accisa i
titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione
combinata di energia elettrica e di calore.
5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:
a) l'impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o
di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;
b) l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprieta' o
gestito da un'impresa di gas naturale; l'insieme di piu' concessioni di
stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo
ad un solo titolare possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico deposito
fiscale;
c) il terminale di trattamento ed il terminale costiero con le rispettive
pertinenze;
d) le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzioni locali, comprese le
reti interconnesse;
e) gli impianti di compressione.
6. Per il gas metano confezionato in bombole o in qualsiasi altro tipo di
contenitore di provenienza da Paesi terzi o da Paesi comunitari l'accisa e'
dovuta dall'importatore o dall'acquirente.
7. I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono prestare una cauzione
pari al 5 per cento dell'accisa dovuta per il quantitativo massimo di metano
presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese.
8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni
annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito
d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di
febbraio dell'anno successivo quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa
deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese,
calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a
conguaglio e' effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello
cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono
detratte dal successivo versamento di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha
facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati
tecnici e contabili disponibili.
8-bis. I depositari autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano sono
obbligati alla dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di
imposta.».
«Art. 29 (Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa). - 1. Gli
esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole
e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio
all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.
2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita
ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantita'
superiore a 300 litri.
3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:
a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti
di capacita' non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per
vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non
piu' di un litro di prodotto, muniti di contrassegno di Stato, ai sensi
dell'art. 13, comma 2;
b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori,
bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con
alcole non denaturato, in quantita' non superiore a 20 litri;
c) aromi alcolici per liquori in quantita' non superiore a 0,5 litri o a 0,5
chilogrammi, non destinati alla vendita;
d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo
le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantita' non
superiore a 5000 litri;
e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non
destinate, queste ultime, a distillerie;
f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata,
semplice o di soda, in recipienti contenenti quantita' non superiore a 10
centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in
volume.
4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla
denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a
revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a
contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi
dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita
di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche
condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro delle finanze,
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono
essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La
licenza e' revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione
clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.».
«Art. 55 (Accertamento e liquidazione dell'imposta). - 1-2. L'accertamento e la
liquidazione d'imposta per le officine che producono energia elettrica a scopo
di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio,
munite di misuratore, e' fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per
territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata dal
fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare
ed e' presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a
quello cui si riferisce.
3. I fabbricanti che distribuiscono energia elettrica, per uso promiscuo, ad
utenze con potenza impegnata non superiore a 200 kW devono convenire per tali
utenti, con l'ufficio tecnico di finanza, il canone d'imposta corrispondente, in
base ai presunti consumi tassabili ed alle rispettive aliquote. Il fabbricante
deve allegare alla prima dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti
utenti e comunicare mensilmente all'ufficio tecnico di finanza le relative
variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al fabbricante
le variazioni che importino sul consumo preso per base nella determinazione del
canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso si procede alla
revisione del canone. Per gli acquirenti non considerati fabbricanti che
utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, il fabbricante e'
tenuto a farne comunicazione all'ufficio tecnico di finanza.
4. Il fabbricante che fornisce l'energia elettrica a cottimo, per usi soggetti
ad imposta, per una determinata potenza in kW e' ammesso, per tale fornitura, a
pagare l'imposta con un canone stabilito in base alla potenza in kW installata
presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati
dall'ufficio tecnico di finanza.
5. La dichiarazione di consumo, oltre alle indicazioni occorrenti per
l'individuazione della ditta (denominazione, sede, ubicazione dell'officina,
codice fiscale e numero della partita I.V.A.), deve contenere tutti gli elementi
necessari per l'accertamento del debito d'imposta.
6. Le ditte fabbricanti devono, inoltre, compilare apposita dichiarazione per i
consumi di energia elettrica accertati in occasione della scoperta di
sottrazione fraudolente. Tale dichiarazione deve essere presentata appena i
consumi fraudolenti sono stati accertati e deve essere corredata dai verbali
degli agenti scopritori.
7. Gli esercenti un'officina di energia elettrica destinata all'uso proprio
dello stesso proprietario od esercente, non fornita di misuratori o di altri
strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, e gli esercenti le
officine di cui all'art. 54, comma 4, corrispondono l'imposta mediante un canone
annuo di abbonamento. Il fabbricante ha l'obbligo di dichiarare anticipatamente
le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo
preso per base nella determinazione del canone. In questo caso si procede alla
revisione straordinaria del canone. Gli esercenti officine costituite da
impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza
elettrica non superiore a 100 kW, potranno corrispondere l'imposta mediante
canone di abbonamento annuale.
8. Qualora in un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e si
richieda l'applicazione della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse
utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile
dell'amministrazione finanziaria, escluso il pericolo che l'energia elettrica
venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. L'amministrazione
finanziaria puo' prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di
speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego
dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.
9. Le ditte esercenti officine di produzione di energia elettrica a scopo di
vendita devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per
quelli a cottimo.».
«Art. 61 (Disposizioni generali). - 1. Le imposizioni indirette sulla produzione
e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II si applicano con le
seguenti modalita':
a) l'imposta e' dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed e'
esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione
in consumo;
b) obbligato al pagamento dell'imposta e':
1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di
provenienza comunitaria;
3) l'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi;
c) l'immissione in consumo si verifica:
1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori
o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della
merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera
effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del
venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti
che agiscono nell'esercizio di una impresa, arte o professione;
3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all'atto dell'importazione;
4) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non e'
possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;
d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono muniti di una licenza
fiscale rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.
Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale ed a prestare
cauzione per un importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il
prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per
il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del
pagamento dell'imposta;
e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi
richiesti dall'amministrazione finanziaria, che devono essere indicati nella
dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini
dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Entro lo
stesso termine deve essere effettuato il versamento dell'imposta. I termini per
la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono
essere modificati con decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il
Ministero del tesoro;
f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi l'imposta viene accertata e
riscossa dalle dogane con le modalita' previste per i diritti di confine, fermo
restando che il pagamento non puo' essere dilazionato per un periodo di tempo
superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali e comunitari;
g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si applicano le indennita' di mora e gli
interessi previsti nell'art. 3, comma 4.
2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni
degli articoli 3, comma 4, terzo periodo, 4, 5, commi 3 e 4, 6, commi 3 e 6, 14,
15, 16, 17, 18 e 19.
3. L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1, lettera d) e del divieto
di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, come richiamato al comma 2,
indipendentemente dall'azione penale per le violazioni che costituiscono reato,
comporta la revoca della licenza di cui al predetto comma 1, lettera d).
4. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta si applicano le
sanzioni stabilite dagli articoli 40 e 44. Se la quantita' sottratta al
pagamento dell'imposta e' inferiore a 100 chilogrammi, si applica la sanzione
amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni
caso a lire 1 milione. Si applicano le penalita' previste dagli articoli da 45 a
51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente
titolo III; in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell'art. 50, si
applica in caso di revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva
presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), e per ogni
altra violazione delle disposizioni del presente art. e delle modalita' di
applicazione, si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3
milioni.
5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase antecedente all'immissione
in consumo e' assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti
ad accisa.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i quantitativi di
prodotti, acquistati all'estero dai privati e da loro trasportati, che possono
essere introdotti in territorio nazionale senza la corresponsione
dell'imposta.».
«Art. 62 (Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio). - 1. Gli
oli lubrificanti (codice NC da 2710 00 87 a 2710 00 98), ferma restando la
tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, sono sottoposti ad imposta di consumo
[1] anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi
dalla combustione o carburazione.
2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono sottoposti ad imposta di
consumo.
3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti
utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non e'
dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione
della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti,
nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o
sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari
per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22, comma 2. Per gli oli
lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo
stesso trattamento previsto per i carburanti.
4. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai
bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri
prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.
5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla
rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia'
immessi in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50 per cento
dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli
altri prodotti. La percentuale anzidetta puo' essere modificata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare
competitivita' all'attivita' della rigenerazione, ferma restando, in caso di
diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti,
da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in
aumento dell'aliquota normale. Gli oli lubrificanti usati destinati alla
combustione non sono soggetti a tassazione. Gli oli minerali contenuti nei
residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione.
6. Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, gli oli minerali
greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le
miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri
poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima
imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in
vendita o usati per la lubrificazione meccanica.
7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi
utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di manufatti per
l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi
impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le
aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
8. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 6, si
considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi
archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio,
ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla
temperatura di 15 Celsius, contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5
per cento in volume.
9. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi
assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.».
- Si riporta il testo dell'art. 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
recante norme in materia di armonizzazione delle disposizioni in materia di
imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi
lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni
conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino
all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per
il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 50-bis (Depositi fiscali ai fini IVA). - 1. Sono istituiti, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo
denominati "depositi IVA", per la custodia di beni nazionali e comunitari che
non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi.
Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali
munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle
operanti nei punti franchi. Sono altresi' considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle
lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni
nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in
essi introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore
delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle
d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in
regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia
dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare entro il 1° marzo 1997, sono dettati le modalita' e i termini per il
rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione puo'
essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal
direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della
Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarita' nella gestione del
deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il
rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli
effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il
deposito e' destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione puo'
essere rilasciata esclusivamente a societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti, il cui
capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire.
Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti
da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunita' europea,
destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto
intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento
dell'estrazione dei beni.
2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di cui al comma 1, anteriormente
all'avvio della operativita' quali depositi IVA, presentano agli uffici delle
dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione
anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al
comma 2, quarto periodo, della congruita' della garanzia prestata in relazione
alla movimentazione complessiva delle merci.
Commi da 3 a 8 omissis.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1383/2003 del 22 luglio 2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo
all'intervento dell'autorita' doganale nei confronti di merci sospettate di
violare taluni diritti di proprieta' intellettuale e alle misure da adottare nei
confronti di merci che violano tali diritti.
«Art. 11 - 1. Quando le autorita' doganali hanno bloccato o sospeso lo svincolo
delle merci sospettate di violare un diritto di proprieta' intellettuale mentre
si trovavano in una delle situazioni di cui all'art. 1, paragrafo 1, gli Stati
membri possono prevedere, ai sensi della legislazione nazionale, una procedura
semplificata, previo consenso del titolare del diritto, in base a cui le
autorita' doganali possono disporre l'abbandono di tali merci ai fini della loro
distruzione sotto controllo doganale, senza che sia necessario determinare se vi
sia stata violazione di un diritto di proprieta' intellettuale secondo la
legislazione nazionale. A tal fine gli Stati membri, ai sensi della legislazione
nazionale, applicano le seguenti condizioni:
- entro un termine di dieci giorni lavorativi o tre giorni lavorativi, in caso
di merci deperibili, dalla ricezione della notifica di cui all'art. 9 il
titolare del diritto comunica per iscritto alle autorita' doganali che le merci
oggetto della procedura violano un diritto di proprieta' intellettuale di cui
all'art. 2, paragrafo 1, e forniscono per iscritto a tali autorita'
l'autorizzazione del dichiarante, detentore o proprietario delle merci, ad
abbandonare tali merci ai fini della loro distruzione. Con il consenso delle
autorita' doganali tali informazioni possono essere fornite direttamente alle
autorita' doganali dal dichiarante, detentore o proprietario delle merci. Si
ritiene che il consenso sia accordato se il dichiarante, il detentore o il
proprietario delle merci non si e' espressamente opposto alla loro distruzione
entro il termine prescritto. In casi giustificati tale termine puo' essere
prorogato di ulteriori dieci giorni lavorativi;
- se la legislazione nazionale non prevede diversamente, la distruzione e'
effettuata a spese del titolare del diritto e sotto la sua responsabilita' ed e'
sistematicamente preceduta da un prelievo di campioni conservati dalle autorita'
doganali in condizioni che consentano di costituire, se del caso, elementi di
prova ammissibili nei procedimenti giudiziari dello Stato membro interessato.
2. In tutti gli altri casi, ad esempio qualora il dichiarante, detentore o
proprietario si opponga o contesti la distruzione delle merci, si applica la
procedura di cui all'art. 13.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92,
recante modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di
tabacchi lavorati, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Custodia di tabacchi lavorati sequestrati). - 1. Salvo il compimento
delle operazioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66,
come sostituito dall'art. 7 della presente legge, quando il decreto di sequestro
o di convalida del sequestro di tabacchi lavorati emesso dall'autorita'
giudiziaria non e' piu' assoggettabile a riesame, l'autorita' giudiziaria ordina
la distruzione del tabacco lavorato sequestrato e dispone il prelievo di uno o
piu' campioni, determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita' di
cui all'art. 364 del codice di procedura penale. La competente autorita'
giudiziaria puo' autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali
ed esteri.
1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti,
l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un
anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa
campionatura da effettuare secondo modalita' definite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma.
2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 47-bis del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85.».
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41 (misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per
l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, della
legge 22 marzo 1995, n. 85, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 34 (Elenchi riepilogativi). - 1. Gli uffici abilitati a ricevere gli
elenchi riepilogativi ai sensi dell'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano
omissioni, irregolarita' od inesattezze nella loro compilazione, provvedono
direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al
contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non
hanno la disponibilita' dei dati esatti, inviano richiesta scritta al
contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a
trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare
all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le
irregolarita' e le inesattezze riscontrate. La presentazione degli elenchi
presso gli uffici abilitati puo' essere effettuata anche a mezzo raccomandata ed
in tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini, fara' fede il timbro postale.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dall'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto, previa comunicazione da parte della Guardia di
finanza o degli altri uffici abilitati dell'Amministrazione finanziaria delle
violazioni da essi rilevate. Ai fini dell'accertamento delle omissioni e delle
irregolarita' di cui ai commi precedenti e per le relative controversie si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 51, 52, 59, 63 e 64 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. Gli uffici doganali possono altresi' effettuare i controlli
necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonche' delle altre
infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei
poteri di cui agli articoli 51 e 52 del medesimo decreto. Le autorizzazioni per
le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) del
secondo comma dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore
regionale.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 110 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 110 (Norme generali sulle valutazioni). - Commi da 1 a 9 omissis.
10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi
derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate
fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi
regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di
Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di
tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della
mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri
equivalenti.
10-bis. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche alle prestazioni di
servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non
appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese
residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono
prevalentemente un'attivita' commerciale effettiva, ovvero che le operazioni
poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse
hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere
all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve
notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al
medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove
predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovra'
darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle
spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 e' comunque
subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei
relativi ammontari dedotti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni
intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli 167 o
168, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate.
12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di
servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non
appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in
materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 35 (Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale). - Commi da
1 a 35 omissis.
35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le societa' di
calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica all'Agenzia
delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni
professionali degli atleti professionisti, nonche' dei contratti riguardanti i
compensi per tali prestazioni e dei contratti di sponsorizzazione stipulati
dagli atleti medesimi in relazione ai quali la societa' percepisce somme per il
diritto di sfruttamento dell'immagine. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche
estere per le operazioni effettuate da societa' sportive professionistiche
residenti in Italia anche indirettamente con analoghe societa' estere. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il
contenuto, le modalita' ed i termini delle trasmissioni telematiche.
Commi 35-ter e 35-quater omissis.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 8, commi primo e secondo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante
istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
«Art. 8 (Cessioni all'esportazione). - Costituiscono cessioni all'esportazione:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o
spedizione di beni fuori del territorio della Comunita' economica europea, a
cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri
cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto
del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta
dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della
bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2, decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non e' prescritta, sul
documento di cui all'art. 21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui
avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita'
economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario
non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o
provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o
di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi
nei bagagli personali fuori del territorio della Comunita' economica europea;
l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o
dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e
dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo
effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si
avvalgono della facolta' di acquistare, anche tramite commissionari, o importare
beni e servizi senza pagamento dell'imposta.
Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza
pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed
ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente
comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilita', nei limiti
dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse
lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e
i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli
acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi
successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e
l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso
anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di
servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facolta' di acquistare beni e
servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero
oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima
operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte
nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone
comunicazione entro il 31 gennaio, per la facolta' di acquistare beni e servizi
senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun
mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi
precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia
revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata
all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che
iniziano l'attivita' o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno
solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della
facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone
preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento,
in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei
dodici mesi precedenti.
Omissis.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.
«Art. 17 (Oggetto) - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello
Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei
crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti
dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti
relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla
fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al
secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta
dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in
una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e
dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese,
istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 380, della legge 30 dicembre
311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Comma 380 - La convenzione prevista dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e' gratuita e definisce
anche la procedura di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate e
all'Agenzia delle dogane delle informazioni inviate dai soggetti di imposta ai
sensi del comma 378.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma quattordicesimo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni
relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Il contenuto, le modalita' ed i termini delle trasmissioni, nonche' le
specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.»
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 67, comma 3 e 73, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi' come
modificati dalla presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni di organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione
organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il
loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione
dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati
dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei
rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro
emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono
la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del
personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico
del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni
generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in
materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non
devono comunque comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono
tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri
fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di
ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con
decreto ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla
revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative
relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con
effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
«3. Il comitato di gestione e' nominato per la durata di tre anni con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Meta' dei componenti sono scelti tra i professori
universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica
competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I
restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.».
«Art. 73 (Gestione e fasi del cambiamento). - 1. Con decreto ministeriale puo'
essere costituita, alle dirette dipendenze del ministro delle finanze,
un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e
professionale. La struttura collabora con il ministro al fine di curare la
transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del
regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative
spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della
spesa del ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quando vengono trattate
questioni riguardanti le materie trattate dalle agenzie fiscali, alle riunioni
della struttura di cui al presente comma partecipano, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato, i direttori delle agenzie interessate.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 52, comma 37, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
«37. Allo scopo di promuovere l'attivita' di formazione internazionale e di
diffusione delle diverse culture nazionali, e' riconosciuto per gli istituti di
cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre
1960, n. 1574, ovvero diretta emanazione di universita' estere, appositamente
convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287, un contributo fruibile anche come credito di
imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui, per la realizzazione
di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il contributo
fruibile anche come credito di imposta, riconosciuto automaticamente secondo
l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente
di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31
marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
per le politiche fiscali, e' assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro
per ciascun istituto richiedente, non concorre alla determinazione della base
imponibile e puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sono determinate le modalita' di attuazione del presente comma e
sono individuate annualmente le categorie degli istituti per i quali e'
riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di imposta.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4, comma 61, della legge 23 dicembre
2003, n. 350 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).
«61. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un apposito
fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il
2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a
sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in
Italy», anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o
l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte
sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia
di origine, nonche' per il potenziamento delle attivita' di supporto formativo e
scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei
mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita
sezione dell'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare
attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del
territorio nazionale. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni
organiche, e' destinato all'attuazione delle attivita' di supporto formativo e
scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 10 milioni
di euro annui. Tale attivita' e' svolta prioritariamente dal personale del ruolo
di cui all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto ministeriale 28
settembre 2000, n. 301 del Ministro delle finanze, al quale, per la medesima
attivita', fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento
economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il
riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento
ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese
quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente
attribuite, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».
Art. 2.
(( 1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole
da: «la maggioranza» fino a: «ed» sono soppresse.
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma
6 e' inserito il seguente:
«6-bis. L'attivita' di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal
comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento
alla riscossione coattiva, e' remunerata con un compenso maggiorato del 25 per
cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle
predette entrate, in attuazione dell'articolo 17».
3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 17:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore:
a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque
non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale
caso, la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui al commi 1 e 2 e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno
dalla data di notifica della cartella;
b) del debitore, in caso contrario»;
3) al comma 7-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al
comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica
della stessa cartella di pagamento»;
b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 6 e 7-ter».
4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 e' inserito
il seguente:
«7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo
periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o
comunque esistenti a favore del venditore, nonche' le trascrizioni nei pubblici
registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria
compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore
dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione,
previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale».
5. All'articolo 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le
parole: «commi 118 e 119» sono sostituite dalle seguenti: «comma 118».
6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
l'articolo 72-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 72-bis (Pignoramento dei crediti verso terzi). - 1. Salvo che per i
crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi
quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento
dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di
cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura
civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario,
fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per
le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla
data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2».
7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 e' inserito
il seguente:
«25-bis. In caso di morosita' nel pagamento di importi da riscuotere mediante
ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della
riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di
acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individua- zione
dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di
soggetti terzi, possono esercitare le facolta' ed i poteri previsti dagli
articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
8. L'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
«Art. 75-bis (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Decorso inutilmente
il termine di cui all'art. 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di
procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli
articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente
all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto,
puo' chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o
dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le
cose e le somme da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e' fissato un termine per
l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di
inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa
sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione
procedente e con le modalita' previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia
delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui e'
stata rivolta la richiesta.
3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati
acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista
dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
9. Nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente:
«Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione
pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica
di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a
tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la
circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle fmanze, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».
10. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
«3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere effettuata con le
modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria
sia coattiva, della tariffa puo' altresi' essere affidata ai soggetti iscritti
all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica».
11. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
dopo la parola: «locali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' quella
della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152».
12. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: «comma 7,» sono inserite le seguenti: «complessivamente denominate
agenti della riscossione,».
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo
l'articolo 28-bis e' inserito il seguente:
«Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti
d'imposta). - 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle
entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso
affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della
riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso,
sulla contabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del
Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in
data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio
1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione
notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta
ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il
debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta
le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo
complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro
alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente
della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non
ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute
per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario
pari a quello di cui all'art. 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per
cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti
attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le
specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente
articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione e di rendicontazione
delle somme che transitano sulle contabilita' speciali di cui al comma 1,
nonche' le modalita' di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti
dal comma 5».
14. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 20 e'
inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). - 1. Puo' essere
effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento
di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia,
l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1
dello stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con
riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in
tale segnalazione.
2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una
convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da
parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato art. 28-ter, comma 1,
anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a
ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione e' regolata anche
la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi
spese spettanti all'agente della riscossione».
15. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
e' sostituito dal seguente:
«2. L'agente della riscossione puo' essere rappresentato dai dipendenti delegati
ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non
debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;
c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice
di procedura civile».
16. L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta
nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai
contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.
17. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' dovuto all'Agenzia delle
entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di
riscossione. Le modalita' di trasmissione dei flussi informativi, nonche' il
rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati
con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli enti
interessati.
18. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo
complessivo dei fabbricati strumentali e' assunto al netto del costo delle aree
occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo
da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in
precedenza, e' quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto
in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per
i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per
fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o
trasformazione di beni»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota
capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria.
Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene
conto della disposizione del periodo precedente»;
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le
norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per
le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati
o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini
della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del
valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata in
vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le
percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante
dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e
delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore
ammortizzabile e' pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle
quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul
costo complessivo».
19. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
le parole: «il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito
d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su
opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti» sono sostituite dalle seguenti:
«al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime previsto dall'art.
89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale regime
sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti».
20. La disposizione del comma 19 si applica ai contratti stipulati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. All'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
«12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
22. Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito
dal seguente:
«13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite
relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le
perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori
alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'art. 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
23. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito
dal seguente:
«11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai
redditi delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i
redditi delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta precedenti alla
predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
24. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
25. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 188 e' inserito il
seguente:
«Art. 188-bis (Campione d'Italia). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri
anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel
territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a
200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo
9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in
euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici
del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio
fiscale nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di Campione
d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione
elvetica».
26. Le disposizioni dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, si applicano a
decorrere dall'anno 2007. Per l'anno 2006, si applicano le disposizioni
dell'articolo 188 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
27. Il comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' abrogato.
28. Per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all'articolo
188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma
25 del presente articolo, e' pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.
29. I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell'articolo 51 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell'art. 36
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti: «La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua
attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la societa' risulti quotata
in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi
all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non
inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento
dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli
oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano
trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a
formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e'
assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione
ovvero la costituzione in garanzia».
30. L'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
e' sostituito dal seguente: «Restano fermi gli obblighi di certificazione
fiscale dei corrispettivi previsti dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696, nonche' di emissione della fattura su richiesta del
cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a
430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
31. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in
caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non
superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti
di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli
obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo
restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a
norma dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o
utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con
le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa
imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di
compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla
separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma
cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a
quello in cui e' stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia
superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori
agricoli hanno facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente comma.
In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita' stabilite dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 442, e successive modificazioni».
32. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante individuazione dei soggetti passivi dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del
predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a
7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sempreche' non abbiano rinunciato all'esonero a norma
del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34».
33. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del
cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle
banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualita' territoriale, a decorrere
dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole
particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti
dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini
dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n.
1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004
della Commissione, del 21 aprile 2004, esonerano i soggetti tenuti
all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la
dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve
contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi
compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e,
conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino delladichiarazione di
variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. All'atto della
accettazione della suddetta dichiarazione l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati
catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del
territorio ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della
banca dati. L'AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la
proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore
di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona
diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle
variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi
ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali
redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.
34. In sede di prima applicazione del comma 33, l’aggiornamento della
banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni
di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell’anno 2006 e messe a
disposizione della Agenzia del territorio dall’AGEA. L’Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i
nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche
sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In
deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’Agenzia del territorio, con apposito
comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun
comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i
sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni
interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i
risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere
proposti entro il 30 novembre 2007(**); i
nuovi redditi cosě attribuiti producono effetti fiscali dal 1ş gennaio 2006. In
tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall’articolo 3 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.(*)
(*) Nota: Comma cosě sostituito dall'art. 1, c. 339 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
(**) N.d.R.: Termine cosě modificato dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, in L. n. 127/2007
35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA,
sono stabilite le modalita' tecniche ed operative di interscambio dati e
cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che
l'AGEA si avvarra' degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e
cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN).
36. L’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni
fornite dall’AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da
sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell’ambito dei propri compiti
istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali
siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralitŕ ai fini
fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L’Agenzia del
territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
rende nota la disponibilitŕ, per ciascun comune, dell’elenco degli immobili
individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata,
della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto,
e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione
del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e
sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i
titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento
catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al
periodo precedente, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio
provvedono con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto
attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformitŕ
al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o
attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a
decorrere dal 1ş gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione,
dal 1ş gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo
periodo. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite modalitŕ tecniche ed operative per l’attuazione del
presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste
dall’articolo 28 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni. (*)
(*) Nota: Comma cosě sostituito dall'art. 1, c. 339 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
37. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo
le parole: «l'immobile e' asservito» sono inserite le seguenti: «, sempreche'
tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel
registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580,».
38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i
requisiti per il riconoscimento della ruralita' devono essere dichiarati al
catasto entro la data del 30 novembre 2007(*). In tale caso non si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,
n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le
disposizioni contenute nel comma 36.
(*) N.d.R.:
L'originario termine del 30 giugno 2007 č stato cosě prorogato dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, in L.
n. 127/2007.
39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in
misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a
38, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalita'
sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare,
si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione
all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
(*) N.d.R.: Comma cosě sostituito dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, in L.
n. 127/2007.
40. Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3,
E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili
destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi
diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
41. Le unita' immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40
richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono
essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza,
gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a
carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si
applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.
1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello
stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma
338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto
delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sono stabilite le modalita' tecniche e operative per l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonche' gli oneri di cui al comma 41.
43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41
e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.
44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende
comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successivi provvedimenti attuativi.
45. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei
fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del
40 per cento.
46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in
misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a
45, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalita'
sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare,
si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione
all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.(*)
(*) N.d.R.: Comma cosě sostituito dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, in L.
n. 127/2007.
47. E' istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di
beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla
costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui
al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del
24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.
48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti
all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo
netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore
complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, .000.000 di euro: 4 per
cento;
a-bis) devoluti a
favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per
ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in
linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6
per cento;
c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e
diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta e'
determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni
e dei diritti al netto degli oneri da cui e' gravato il beneficiario diversi da
quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione e' fatta
congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono compresi
piu' atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote
dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo
netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo
netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea
retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per
cento;
c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.(*)
(*) Nota: Comma cosě modificato dall'art. 1, c. 77 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 č una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.(*)
(*) Nota: Comma
aggiunto dall'art. 1, c. 77 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24
ottobre 2001.
51. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo
conto dell'indice del costo della vita.
52. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;
b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;
d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici
formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private
autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la
registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nonche' per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le
stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli
atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente.
54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47 a 52, per un
importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno
2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, e' destinata ad un fondo per
finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti
pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il
2007.
[55. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle
tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli di peso complessivo a
pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione
dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o
piu' posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, per i quali la tassazione
continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».]
(*) Nota: Comma
abrogato dall'art. 1, c. 241 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
56. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come
carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, e' ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di
prodotto.
57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato
I citato nel comma 56, e' aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.
58. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 57
e' rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito
della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia
delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento
recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni
di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti
salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10,
del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58.
59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare l’installazione su
autoveicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" di impianti a GPL o a metano
per autotrazione, č autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009(*)
(*) Nota: Comma cosě sostituito dall'art. 1, c. 238 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo
2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i
veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano,
appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la
prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo
periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualita'
successive. Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia
alimentazione, restano ferme le agevolazioni gia' disposte da precedenti
provvedimenti regionali.
61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica
regionale per cinque annualita' successive i veicoli immatricolati prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva n.
94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, appartenenti
alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di
alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
62. Le cinque annualita' di cui al comma 61 decorrono dal periodo d'imposta
seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del
sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha gia' corrisposto la
tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale
avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del
pagamento della tassa automobilistica e' stato precedentemente interrotto ai
sensi di legge.
63. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tassa
automobilistica di possesso sui motocicli e' rideterminata nelle misure
riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto. Gli
incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della citata
tabella 1.(*)
(*) Nota: Periodo
aggiunto dall'art. 1, c. 237 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari
al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63.
65. Alla tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente:
«55,00»;
b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti:
«L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente
su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione
commerciale. La tariffa e' raddoppiata per richieste relative a piu' di una
circoscrizione o sezione staccata»;
c) il numero d'ordine 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalita' di
un determinato giorno:
7.1. per ogni soggetto: 4,00 - L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio
sara' fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti
autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio
di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su
supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo
di euro 4,00 per ogni soggetto».
66. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 65 e dal comma 67, al
netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per 1'anno
2007, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito
fondo per finanziare le attivita' connesse al conferimento ai comuni delle
funzioni catastali. Il fondo di cui al presente comma e' comunque incrementato,
per l'anno 2008, di 10 milioni di euro.
67. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n.
533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come
da ultimo sostituito dall'allegato 2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto.
68. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalita' stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.
69. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e
successive modificazioni, le parole: «31 ottobre 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2006».
70. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
506, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «30 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
b) nell'articolo 164, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «secondo i seguenti criteri» sono sostituite dalle
seguenti: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive
lettere a), b) e b-bis)»;
2) alla lettera a), numero 2), le parole: «o dati in uso promiscuo ai dipendenti
per la maggior parte del periodo d'imposta» sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole da: «nella misura del 50 per cento» fino a: «per i
veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura
dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle
predette lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attivita' di
agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla
lettera a), numero 1)»; nella stessa lettera, le parole: «nella suddetta misura
del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per
cento»;
4) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) per i veicoli dati in
uso promiscuo ai dipendenti, e' deducibile l'importo costituente reddito di
lavoro».
72. Le disposizioni della lettera a) del comma 71 hanno effetto a
partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto. Le altre disposizioni del medesimo comma 71, in deroga
all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente, hanno effetto a partire dal
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli
fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive relative a detto periodo ed a quelli
successivi, il contribuente puo' continuare ad applicare le previgenti
disposizioni. Con regolamento ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, si provvede alla modifica delle misure recate dal
comma 71 del presente articolo, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti
dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea
dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva n. 77/388/CEE del
Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale
di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni
e delle relative spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica
e' effettuata, prioritariamente con riferimento alle disposizioni in materia
di reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71, in particolare, tenuto conto
degli effetti economici derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo
comma 71 del presente articolo.(*)
(*) Nota: Comma cosě
modificato dall'art. 1, c. 324 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
73. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo periodo della nota (1)
all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi
industriali gli impieghi del gas metano» sono aggiunte le seguenti: «nel settore
della distribuzione commerciale,».
74. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto- legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per
attivita' produttive, di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
75. Le proposte di contratti di programma gia' approvate dal CIPE ai sensi
dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in assenza del decreto di disciplina
dei criteri, delle condizioni e delle modalita' di concessione delle
agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e
riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione
delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 74 e del decreto di
cui al comma 76.
76. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 74 e delle
disposizioni di cui al comma 75, le risorse gia' attribuite dal CIPE al Fondo di
cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento
degli interventi di cui al predetto comma 74 con vincolo di utilizzazione per la
concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati
commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono prioritariamente
utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri
derivanti dalla concessione di incentivi gia' disposti ai sensi dell'articolo 2,
comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito
della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23
dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura
finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma
77, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la
concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 75; a tale
fine il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a
determinare, diminuendole, le intensita' massime degli aiuti concedibili.
77. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni di spesa
di cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono
rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50
milioni di euro. Le restanti risorse gia' poste a carico del Fondo per le aree
sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in
applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo,
rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno
2006, a 135 milioni per l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno 2008,
affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per le finalita' di
cui al comma 76.
78. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma
33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza della deroga di cui al
comma 74, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente,
l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.
79. Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle iniziative
imprenditoriali gia' avviate e che, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, risultino avere raggiunto almeno il 55 per
cento dell'investimento mediante agevolazioni a valere sui contratti d'area, per
le quali sia stata necessaria la notifica alla Comunita' europea ai sensi della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla
lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio
2000, n. 320, deve intendersi decorrere dall'ultima autorizzazione
amministrativa necessaria per l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla
ricezione dell'autorizzazione della Comunita' europea.
80. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «l'Agenzia del demanio» sono sostituite dalle
seguenti: «il Dipartimento del tesoro»;
b) al secondo periodo, le parole: «l'Agenzia del demanio» sono sostituite dalle
seguenti: «il Dipartimento del tesoro»;
c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'anticipazione e' regolata con
prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno
affluite le risorse corrispondenti».
81. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «di proprieta' di Ferrovie dello Stato
S.p.a.» sono inserite le seguenti: «o delle societa' dalla stessa direttamente o
indirettamente controllate»;
b) il terzo periodo e' soppresso.
82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce
parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della
prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche' in occasione degli aggiornamenti
periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche
della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in
vigore, nonche' quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione,
siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti
diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La
convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria,
nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla
data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano
i presupposti per la revisione della convenzione[; in fase di prima applicazione,
la convenzione unica e' perfezionata entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto].(*)
(*) Nota: Periodo
soppresso dall'art. 1, c. 1030 della L. n. 296/2006.
83. Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di
adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali
connessi all’approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio
secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualita' e in
condizioni di economicita' e di redditivita', e nel rispetto dei principi
comunitari e delle eventuali direttive del CIPE, le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso
adeguate in modo da assicurare:
a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il
riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione
dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonche' del tasso di
efficienza e qualita' conseguibile dai concessionari;
b) la destinazione della extraprofittabilita' generata in virtu' dello
svolgimento sui sedimi demaniali di attivita' commerciali;
c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di
investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo
precedente;
d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti
programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva
realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente;
e) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici,
finanziari, tecnici e gestionali che le societa' concessionarie trasmettono
annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi
poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria
volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle
infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo
nonche' vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di
ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalita' di
raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;
f) la individuazione del momento successivamente al quale l'eventuale variazione
degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del
concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
g) il riequilibrio dei rapporti concessori, [in particolare] per quanto riguarda
l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a
scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole
della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la
graduazione di tali sanzioni in funzione della gravita' dell'inadempimento;
i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio
di effettivita' della clausola di decadenza dalla concessione, nonche' di
maggiore efficienza, efficacia ed economicita' del relativo procedimento nel
rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.(*)
(*) Nota: Comma cosě
modificato dall'art. 1, c. 1030 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le
parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo
di consulenza per l’attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi
di pubblica utilita' (NARS), sono sottoposti all’esame del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), anche al fine di
verificare l’attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si
intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro
quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all’ordine del giorno. Gli
schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono
successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario.
Il parere e' reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non si
addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro quattro
mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il concessionario
formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il concedente ritenga
di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88.(*)
(*) Nota: Comma cosě
sostituito dall'art. 1, c. 1030 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 e'
sostituito dai seguenti:
«5. Le societa' concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita' patrimoniale, come individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli
affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza
comunitaria nonche' di lavori, ancorche' misti con forniture o servizi e in tale
veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni;
d) sottoporre gli
schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all’approvazione di
ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento:
in caso di inutile decorso del termine si applica l’articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per l’affidamento di
lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici
della relativa progettazione.
Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la
deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al
divieto di partecipazione all’azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti
che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita' e professionalita', nonche', per almeno alcuni di essi, di indipendenza;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorita' di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell'Autorita' e' aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i componenti del consiglio.(*)
(*) Nota: Lettere c),
d) ed f) cosě sostituite dall'art. 1, c. 1030 della L. n. 296/2006 (Finanziaria
2007)
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in
cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle
altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica».
86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di
accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al
rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo
11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85
del presente articolo, nonche' dei propri provvedimenti;
b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei
concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualita' riferiti
al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i
rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i
costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al
confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la
pubblicizzazione dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli
obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all'articolo 11, comma
5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del
presente articolo, nonche' dei propri provvedimenti o in caso di mancata
ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a
quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le
informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni
amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori
nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non e' ammesso quanto previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione
delle violazioni ha la facolta' di proporre al Ministro competente la
sospensione o la decadenza della concessione;
e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con
riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio
controllo, nonche' di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori,
forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di
violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
5-ter. L’affidamento
dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle
attivita' commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti
autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f) del
comma 5, avviene secondo i seguenti principi:
a) verifica preventiva della sussistenza delle capacita' tecnico-organizzative
ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la
regolarita' del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di
settore;
b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l’efficienza, la
qualita' e la varieta' dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata
degli affidamenti e la pluralita' dei marchi. I processi di selezione devono
assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto
alle condizioni economiche proposte;
c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitivita' dell’offerta in
termini di qualita' e disponibilita' dei servizi nonche' dei prezzi dei prodotti
oil e non oil.(*)
(*) Nota: Numero 5 ter
aggiunto dall'art. 1, c. 939 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
87. Nel caso in cui il concessionario, in occasione dell’aggiornamento del
piano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma 82,
non convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto dal
comma 88, il rapporto concessorio si estingue, salvo l’eventuale diritto di
indennizzo. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attivita'
del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel
conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilita'
presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario
cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di
cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i
termini e le modalita' per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del
concessionario cessato.(*)
(*) Nota: Comma cosě
modificato dall'art. 1, c. 1030 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
88. Qualora ANAS Spa ritenga motivatamente di non accettare la proposta
alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al
ricevimento della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si estingue,
salvo l’eventuale diritto di indennizzo.(*)
(*) Nota: Comma cosě sostituito dall'art. 1, c. 1030 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
89. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni
anno, le variazioni tariffarie che intende applicare.
Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della
correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una
sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze,
i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con
provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza
di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti,
il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la
componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal
concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi trenta
giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie,
trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle
infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano
o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta
giorni successivi al ricevimento della comunicazione»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.(*)
(*) Nota: Comma cosě
modificato dall'art. 1, c. 1030 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
90. Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
91. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: «ad una societa' per azioni al cui capitale
sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione
industriale con almeno il 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad una
societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a.. le regioni
Sicilia e Calabria, nonche' altre societa' controllate dallo Stato e
amministrazioni ed enti pubblici. Tale societa' per azioni e' altresi'
autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche
attraverso societa' partecipate, attivita' di individuazione, progettazione,
promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di
opere connesse»;
b) il secondo comma e' abrogato.
92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei
confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del
collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una
volta trasferite ad altra societa' controllata dallo Stato le azioni di Stretto
di Messina S.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in
due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare denominati
rispettivamente "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in
Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell’ambiente e difesa del suolo
in Sicilia e in Calabria"(*).
(*) Nota: Comma cosě
modificato dall'art. 1, c. 1155 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalita',
sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali
e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del
suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi
nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione
Calabria. Le modalita' di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli
interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le
regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia
ambientale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e
Calabria.
94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza
generale nel Ministero per i beni e le attivita' culturali, l'articolo 54 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Ordinamento). 1. - Il Ministero si articola in non piu' di dieci
uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali
generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonche' in due uffici
dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti,
ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di
livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo
interno del Ministero.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai
sensi dell'articolo 4».
95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come modificato dal comma 94 del presente articolo, entra in
vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento
di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto
compatibili con l'articolazione del Ministero.
96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «dal Capo del dipartimento per i beni
culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti:
«dal Segretario generale del Ministero»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «del dipartimento per i beni culturali e
paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero»;
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «sentito il capo del dipartimento per i
beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il
Segretario generale del Ministero».
97. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le
parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
98. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 19-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per
l'esercizio di tali funzioni e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo,
articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa
dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni
della Direzione generale del turismo che e' conseguentemente soppressa»;
b) al comma 19-quater, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti
alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1,
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, nonche' le
dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del
turismo del Ministero delle attivita' produttive»;
c) al comma 19-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con
propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo
iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
nonche' delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante
dall'attuazione del comma 1, dell’articolo 54 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, da destinare all'istituzione del Dipartimento per
lo sviluppo e la competitivita' del turismo».(*)
(*) Nota: Comma cosě
modificato dall'art. 1, c. 1134 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
99. Le modalita' di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni caso, essere
tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurare anche mediante
compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale
generale e non generale delle amministrazioni interessate.
100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema
museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni
istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica
dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un
contingente di quaranta unita' nella qualifica di dirigente di seconda fascia
tramite concorso pubblico per titoli ed esami.
101. Per le
finalita' di cui al comma 100 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
102. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
103. La localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonche' il controllo e
la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di
concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attivita'
culturali, con modalita' che saranno definite con decreto interministeriale. E'
affidata ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione
appaltante. Al fine di cui al precedente periodo, e' autorizzata la spesa di 7,9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attivita' culturali.
104. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque anni» e, al secondo periodo, la parola: «2008» e' sostituita
dalla seguente: «2010»;
b) il comma 6 e' abrogato.
105. Al fine di garantire la celere ripresa delle attivita' culturali di
pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la
proprieta' dell'intero immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le
dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti
di terzi.
106. Con uno o piu' provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo
spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa in materia di
espropriazioni, dedotte tutte le somme gia' liquidate dallo Stato e dagli enti
territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresi',
l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso dell'intero immobile, da
trasferire nella proprieta' comunale ai sensi del comma 105.
107. E' assegnato al Ministero per i beni e le attivita' culturali un contributo
di 8 milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di
ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.
108. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 e'
aggiunto il seguente:
«12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli
direttivi nonche' ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti
parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennita'
di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la
partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva,
nell'ammontare fissato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29
maggio 2001».
109. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e
l'efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure di
coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali
e delle province autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli 8,
9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
modificato come segue:
a) l'APAT e' persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo,
dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa,
gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
b) sono organi dell'Agenzia:
1) il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato, con
incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e
professionalita', con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
2) il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al
presidente, aventi comprovata esperienza e professionalita', nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province
autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina,
su proposta del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente
e dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
3) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed e' responsabile
dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; e' scelto
tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in
carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono
fissati dal consiglio di amministrazione;
d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con il regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' emanato il nuovo statuto dell'APAT, che tiene conto delle
modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di
detto regolamento valgono le norme statutarie del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto
compatibili con le presenti disposizioni;
e) all'attuazione delle lettere a) e b) si provvede nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio dell'APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
110. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza,
costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente
di elaborazione di orientamenti, linee e priorita' dell'attivita' di vigilanza»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati
entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine
di monitorare la congruita' dell'attivita' di vigilanza effettuata, propone
indirizzi ed obiettivi strategici e priorita' degli interventi ispettivi e
segnala altresi' al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli
aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore
efficacia dell'attivita' di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la
Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal
Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243»;
c) al comma 2, dopo le parole: «Comandante generale della Guardia di finanza;»
sono inserite le seguenti: «dal Comandante del Nucleo speciale entrate della
Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal
Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro;»;
d) al comma 3, dopo le parole: «invitati a partecipare» sono inserite le
seguenti: «i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale,» ed il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza puo', su questioni di carattere generale attinenti
alla problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza».
111. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «comandante regionale della Guardia di finanza;»
sono inserite le seguenti: «dal comandante regionale dell'Arma dei
carabinieri;»;
b) al comma 4, le parole: «ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri»
sono soppresse.
112. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Comandante provinciale della Guardia di
finanza,» sono inserite le seguenti: «il Comandante provinciale dell'Arma dei
carabinieri,»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Alle sedute del CLES puo', su
questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale,
essere invitato il Questore».
113. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 9 (Diritto di interpello). - 1. Gli organismi associativi a rilevanza
nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonche', di
propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni
sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare
alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di
ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi
chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti
gli enti previdenziali.
2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al
comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e
civili».
114. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale» fino a: «dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «su
delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il
Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il
Ministero della salute».
115. All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
«50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni». Al relativo onere,
pari a euro 120 milioni per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo della somma
di pari importo gia' affluita all'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 1, comma 107,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del
pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si
provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse
di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale
vigente del 2,5 per cento.
117. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle
disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese
editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo
nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti
obiettivi:
a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto
conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza
con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei
contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi,
dei tempi e delle modalita' di istruttoria, concessione ed erogazione, nonche'
dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;
c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi
di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto
editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:
1) occupazione;
2) tutela del prodotto editoriale primario;
3) livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato
editoriale;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.
118. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 117 sono trasmessi alle
Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari,
le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati.
119. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma,
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e' inserita la dichiarazione che la testata
fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
ove ricorra tale fattispecie.
120. All'articolo 11, comma 1, alinea, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le
parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti «a
decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».
121. All'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le
parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».
122. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e'
sostituito dal seguente:
«Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari
siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di
trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque
regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di
lavoro piu' di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno,
indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di
trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana».
123. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di
radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono
richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di
noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite,
riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da
societa' autorizzate ad espletare i predetti servizi.
124. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai
bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi
risultanti dal bilancio»;
b) al comma 9, le parole: «della media» sono soppresse;
c) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai
bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi
risultanti dal bilancio».
125. All'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, le parole: «precedente a quello» sono soppresse.
126. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
le parole: «fino a 40 mila copie di tiratura media» sono sostituite dalle
seguenti: «fino a 30.000 copie di tiratura media».
127. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato
disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalita' di calcolo, il
recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore
recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.
128. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli
anni precedenti.
129. All'articolo 1, comma 455, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
«dei costi complessivamente ammissibili» sono sostituite dalle seguenti: «degli
altri costi in base ai quali e' calcolato il contributo».
130. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si
interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per
l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione
dei contributi relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo
anno.
131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14
aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle
comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo
20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il
pagamento dei corrispettivi e' effettuato nell'anno successivo alla prestazione
dei servizi derivanti dalle convenzioni. Nell'ambito del progetto di
audiovideoteca di cui all'articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana
S.p.a., previa stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario
alla conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle
sedute del Parlamento.
132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre
1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle
biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, e' autorizzata la
spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno
2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso
il Ministero per i beni e le attivita' culturali del Fondo per il diritto di
prestito pubblico. Il Fondo e' ripartito dalla Societa' italiana degli autori ed
editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attivita'
di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, a valere sulle risorse del Fondo.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte
le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di
quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni
ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti.
All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: «, al quale non e' dovuta alcuna
remunerazione» sono soppresse.
133. All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l'anno 2006, a 2,2
milioni di euro per l'anno 2007 e a 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l'anno 2006, euro 1,2
milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2008 mediante
utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto
a euro 1 milione per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,
utilizzando per l'anno 2007 la proiezione dell'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
134. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
135. Le somme ancora dovute a Poste italiane S.p.a. ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa
determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle
comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di
dieci anni.
136. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00» e le parole: «di euro
5.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 50.000,00»;
b) al comma 5, le parole: «al doppio dei» sono sostituite dalle seguenti: «a
venti volte i»;
c) al comma 8, le parole: «da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00»;
d) al comma 9, dopo le parole: «articolo 32,» sono inserite le seguenti: «ai
soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel
quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero
commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro
600.000,00;» e le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00»;
e) al comma 11, le parole: «da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
f) al comma 13, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
g) al comma 14, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
h) al comma 16, le parole: «da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00»;
i) dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
«17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni».
137. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' aggiunto,
infine, il seguente periodo: «Il Ministero si articola in un Segretariato
generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonche' un incarico
dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni». Al comma 8-bis del medesimo
articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 233 del 2006, le parole: «, il Ministero dell'universita' e della
ricerca» sono soppresse.
138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualita' delle
attivita' delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati
destinatari di finanziamenti pubblici, nonche' dell'efficienza ed efficacia dei
programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attivita' di
ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalita' giuridica di
diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle attivita' delle universita' e degli
enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla
base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'universita' e della
ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita' di valutazione demandate
ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione.
139. I risultati delle attivita' di valutazione dell'ANVUR costituiscono
criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle
universita' e agli enti di ricerca.
140. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legg 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di
imparzialita', professionalita', trasparenza e pubblicita' degli atti, e di
autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti
anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennita'.
141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
140, contestualmente alla effettiva operativita' dell'ANVUR, sono soppressi il
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito
dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito
dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di
valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.
127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
4 giugno 2003, n. 128.
142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 141, nel limite di
spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie
riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonche', per la quota
rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
143. Allo scopo di razionalizzare le attivita' nel settore della ricerca,
contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, il Governo
e' autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o
piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, al fine di provvedere alla
ricognizione e al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere
non strumentale, vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca,
disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalita'
giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione, tenuto conto dei
principi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d),
14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997. n. 59, e successive modificazioni.
144. I regolamenti di cui al comma 143 sono emanati previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono
comunque essere emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono
abrogate le disposizioni vigenti relative alla disciplina degli enti sottoposti
a riordino.
145. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 143 non devono derivare
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
146. 11 comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398, e' sostituito dal seguente: «2-ter. Le disposizioni di cui al comma
2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o
magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in
esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive
modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dallanno accademico 2007-2008, con
regolamento del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1
puo' essere articolato sulla durata di un anno».
147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo
periodo, le parole: «e' riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «puo'
essere riconosciuto». Le universita' disciplinano nel proprio regolamento
didattico le conoscenze e le abilita' professionali, certificate ai sensi della
normativa vigente in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate in
attivita' formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti
formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non puo' essere superiore a
sessanta.
148. Per le finalita' di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i principi e i criteri enunciati
nella medesima disposizione e prevedendo altresi' idonei interventi di
valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario (CNVSU) sull'attivita' svolta, anche da parte delle universita' e
delle istituzioni gia' abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento, non puo' essere autorizzata
l'istituzione di nuove universita' telematiche abilitate al rilascio di titoli
accademici.
149. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione
dell'uso delle risorse energetiche, gli enti pubblici sono autorizzati ad
avviare procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione
comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione di societa' alle
quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti,
finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia
termica che elettrica.
150. Il corrispettivo delle societa' assegnatarie del servizio e' dato
esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica
rilasciati in conseguenza dell'attivita' svolta.
151. Nell'ambito delle autorita' nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 2,
primo paragrafo, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio,
del 28 giugno 2001, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del
Ministero dell'economia e delle finanze raccoglie i dati tecnici e statistici,
nonche' le relative informazioni, in applicahone degli articoli 7 e 8 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 409.
152. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle
monete metalliche in euro sospette di falsita', in applicazione dell'articolo 8,
comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, trasmettono al Ministero
dell'economia e delle finanze - Ufficio centrale antifrode dei mezzi di
pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti
all'identificazione dei sospetti casi di falsita', secondo modalita' stabilite
nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
153. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 152, i soggetti
obbligati al ritiro delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette
di falsita' provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di
pagamento dei dati e delle informazioni, secondo le modalita' di cui alle
vigenti disposizioni.
154. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla applicazione
dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, in merito alle spese per la
realizzazione, la gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di
prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli
strumenti per l'erogazione del credito al consumo, e' autorizzata la spesa di
euro 758.000 per l'anno 2007, di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000
per l'anno 2009.
155. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
«4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati
determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata
temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, e'
specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Presidente puo' ridefinire le finalita'
delle strutture di missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo
18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che
operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina
le strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di piu' dipartimenti
o uffici a questi equiparabili, il Presidente puo' istituire con proprio decreto
apposite unita' di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile e'
nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
156. Al comma 22-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il
secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «L'Unita' per la semplificazione e la
qualita' della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge,
tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il
Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche
di semplificazione e di qualita' della regolazione di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
157. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento
degli oneri connessi all'applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del
presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
si provvede, a valere sulle disponibilita' per l'anno 2006 previste
dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla
costituzione, presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo,
di una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale,
giuridica, economico-finanziaria e amministrativa. di non piu' di dieci
componenti, per curare la transizione fino al pieno funzionamento dell'assetto
istituzionale conseguente al predetti provvedimenti normativi. L'attivita' della
struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi
componenti, deve svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.
158. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dai Ministri dell'universita' e della
ricerca e della pubblica istruzione».
159. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo le parole: «gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3» sono
inserite le seguenti: «, al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,».
160. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 159 del presente articolo, si
applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
161. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 159 e
160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17
maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti
a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici
dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si
applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse
le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma e'
compensata riducendo automaticamente le disponibilita' del fondo di cui
all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali
corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una
riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di
prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto
al numero degli incarichi precedentemente in essere.
162. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
abrogato. In via transitoria le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
163. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica
predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della
qualita' dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di
servizi pubblici. Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle
amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di
sistemi di misurazione della qualita' dei servizi resi all'utenza.
164. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere
effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso
di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro
obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia
che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di
contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione»;
b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo,
ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona
fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di
fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 250 a euro 1.000».
165. 11 punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario
del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della
violazione, e' riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze
opera l'agente accertatore, che ne da' comunicazione in via telematica al Centro
elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri,
personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del
Ministero dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione gia'
sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso
articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia
contribuito la decurtazione dei punti da riattribuire a norma del presente
comma.
166. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo le parole: «il certificato di circolazione» sono inserite le
seguenti: «, quando previsto,»;
b) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si
procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facolta' degli enti da
cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di
chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo
ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti
istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di
accertata illegittimita' della confisca e distruzione. Alla violazione prevista
dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di
reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo
del veicolo e' disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8
e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».
167. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne,
dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo
amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un
motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni
previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per
novanta giorni».
168. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il
fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o
un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni
previste dal comma 1, il fermo del veicolo e' disposto per novanta giorni. La
custodia del veicolo e' affidata al proprietario dello stesso».
169. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, il comma 2-sexies e' sostituito dal seguente:
«2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un
ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia
che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato
commesso da un conducente minorenne».
170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' soppresso.
171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai
sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998,
nonche' dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate
con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del
citato regolamento, l'attivita' facente capo
agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata
presso le sedi e gli uffici gia' individuati ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n.
136.
172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita' gia' facenti capo
al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli
utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n.
136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a
carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unita' previsionale di base
inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella
medesima unita' previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari
attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle
infrastrutture per le attivita' del Registro italiano dighe.
173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la
quantificazione degli oneri connessi alle attivita' gia' facenti capo al
Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma
1 dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
174. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico
gia' facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione disposto ai sensi dei commi 170, 171, 172 e 173, e'
nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti
indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi
di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.
175. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe
conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.
176. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a
svolgere i compiti previsti ai sensi del citato regolamento, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle esigenze di segreteria della stessa
provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 171. A tale
fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del
citato articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 136 del 2003.
177. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole:
«centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
178. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, e dai commi 58, 59, 100,
101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151, 152, 153 e 154 del presente articolo,
pari a 27,05 milioni di euro per l'anno 2006, a 390,5 milioni di euro per l'anno
2007, a 402,3 milioni di euro per l'anno 2008, a 391,3 milioni di euro per
l'anno 2009 ed a 241,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
179. Parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, per un importo
pari a 140,2 milioni di euro per l'anno 2008 e 143,2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009, e' iscritta sul Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
180. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
181. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. ))
Riferimenti normativi al comma 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione). - 1-2
(Omissis).
3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede
all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; il
presidente del collegio sindacale e' scelto tra i magistrati della Corte dei
conti.
4-6 (Omissis).
7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle
societa' concessionarie del servizio nazionale della riscossione, puo'
acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali
societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione
diretta dell'attivita' di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta,
acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.;
il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del
capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti,
ferma restando la partecipazione dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle
medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della
Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai predetti soci privati possono essere
alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo
periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o
comunque esistenti a favore del venditore, nonche' le trascrizioni nei pubblici
registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria
compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore
dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, previa
pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
8 - 21 (Omissis).
22. Per lo svolgimento dell'attivita' di riscossione mediante ruolo, la
Riscossione S.p.a. e le societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7
sono remunerate: a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'art.
4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le
disposizioni di cui al comma 21; b) successivamente, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
23 - 27 (Omissis).
28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai
concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti
alla Riscossione S.p.a. ed alle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del
comma 7, complessivamente denominate agenti della riscossione, anche ai fini di
cui all'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all'art. 23-decies, comma
6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l'anno 2005 nulla e' mutato quanto agli
obblighi conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni. All'art. 1
del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.
29 - 42-sexies (Omissis).»
Riferimenti normativi ai commi 2 e 3:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 17, 20 e 41 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione,
in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, cosi'
come modificati dalla presente legge: «Art. 3 (Procedure di affidamento). - 1.
Le concessioni del servizio nazionale della riscossione sono affidate, per
ciascun ambito, mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle
norme nazionali e comunitarie.
2. La scelta del metodo di gara viene effettuata tenendo conto del trasferimento
di pubbliche funzioni disposto in concessione.
3. Ai fini dell'affidamento della concessione vengono necessariamente valutati,
con riferimento all'estensione dell'ambito, i seguenti elementi:
a) capacita' finanziaria;
b) capacita' tecnica ed organizzativa, anche in relazione alle attivita'
affidabili a terzi;
c) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinare al servizio;
d) percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'art. 17, comma 1.
4. La concessione viene affidata con decreto del Ministero delle finanze; con
tale decreto viene fissato il termine entro il quale il concessionario stipula
una convenzione accessoria all'atto di concessione nella quale si prevede
necessariamente l'obbligo per i concessionari di accettare gli incarichi di
svolgimento del servizio di riscossione coattiva mediante ruolo di cui al comma
6 su richiesta degli enti locali.
5. Per le province ed i comuni restano ferme le disposizioni contenute negli
articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, per gli
enti previdenziali, quelle contenute nel capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 .
6. La riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che non abbiano
esercitato la facolta' di cui agli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata dai concessionari
del servizio nazionale della riscossione.
6-bis. L'attivita' di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma
6, se esercitata con esclusivo riferimento alla riscossione spontanea, e'
remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello
ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in
attuazione dell'art. 17.
7. Gli enti territoriali, gli enti pubblici e le societa' per azioni o a
responsabilita' limitata, cui partecipino i predetti enti, possono, nel rispetto
delle norme sull'evidenza pubblica, incaricare i concessionari di gestire la
riscossione spontanea mediante versamento diretto delle proprie entrate. Nel
rispetto delle stesse norme gli enti territoriali possono affidare al
concessionario del servizio della riscossione anche il servizio di tesoreria.
8. I concessionari del servizio nazionale di riscossione possono, nel rispetto
delle norme vigenti, assumere il servizio di tesoreria degli enti locali.».
«Art. 17 (Remunerazione del servizio). - 1. L'attivita' dei concessionari viene
remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l'aggio e' pari
ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei
seguenti criteri:
a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al
carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei
concessionari aventi i piu' alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i
piu' bassi costi;
b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di
indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;
c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e
quello in cui il concessionario puo' porla in riscossione.
2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, e' aumentato, per i singoli
concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni
conseguite rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo stesso
ambito o, in caso esso sia variato, per ambito corrispondente. Tale percentuale
e' determinata, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di
incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1.
3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore:
a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque
non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale
caso, la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.
3-bis. Nel caso previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno
dalla data di notifica della cartella;
b) del debitore, in caso contrario.
4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di erogazione dell'aggio
previsto dal comma 1 vengono stabilite con decreto del Ministero delle finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene trattenuto dal concessionario
all'atto del versamento all'ente impositore delle somme riscosse.
5. Abrogato
5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali
l'aggio del concessionario e' stabilito, con il decreto di cui al comma 1,
tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in
misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante
ruolo.
6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle
finanze, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di erogazione del
rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti
di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di
inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1;
b) del debitore, negli altri casi.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore
al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il
delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che
riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, al
concessionario spetta un compenso per l'attivita' di esecuzione di tale
provvedimento; la misura e le modalita' di erogazione del compenso sono
stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e
riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2;
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del
debitore nella misura di euro 5,56; tale importo puo' essere aggiornato con
decreto del Ministero delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a),
sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa
cartella di pagamento.».
«Art. 20 (Procedura di discarico per inesigibilita' e reiscrizione nei ruoli). -
Commi 1-3 (Omissis).
3. In caso di diniego del discarico, il concessionario e' tenuto a versare
all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo
provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal
termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un quarto
dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalita' delle spese di cui all'art. 17,
commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore.
Commi 4-6 (Omissis.)».
«Art. 41 (Rappresentanza dei concessionari). - 1. Il legale rappresentante del
concessionario puo' delegare uno o piu' dipendenti che lo rappresentano nel
compimento degli atti inerenti il servizio di riscossione, dinanzi al giudice
dell'esecuzione.
2. L'agente della riscossione puo' essere rappresentato dai dipendenti delegati
ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non
debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'art. 101 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
b) al ricorso di cui all'art. 499 del codice di procedura civile;
c) alla citazione di cui all'art. 543, secondo comma, n. 4, del codice di
procedura civile.».
Riferimenti normativi al comma 10:
- Si riporta il testo dell'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 156 (Riscossione della tariffa). - 1. La tariffa e' riscossa dal gestore
del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito
separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa
tariffa e' riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al
successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla
riscossione.
2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono
definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di
riscossione.
3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere effettuata con le
modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria
sia coattiva, della tariffa puo' altresi' essere affidata ai soggetti iscritti
all'albo previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.».
Riferimenti normativi al comma 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a
norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337, cosi' come,
rispettivamente, modificati e aggiunti dal presente provvedimento:
«Art. 17 (Entrate riscosse mediate ruolo). - 1. (Omissis).
2. Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la
riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche
autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonche' quella della tariffa di
cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3 - 3-ter (Omissis).».
Riferimenti normativi ai commi 16 e 17:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello
Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei
crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti
dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti
relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla
fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al
secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta
dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in
una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e
dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese,
istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.».
Riferimenti normativi al comma 18:
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Recupero di base imponibile). - 1-6 (Omissis).
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo
complessivo dei fabbricati strumentali e' assunto al netto del costo delle aree
occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo
da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in
precedenza, e' quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto
in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per
i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per
fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o
trasformazione di beni.
7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota
capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria.
Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene
conto della disposizione del periodo precedente.
8. In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui
ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di
ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti
a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della
individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore
delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore
della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di
cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo
bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle
rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore
ammortizzabile e' pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle
quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul
costo complessivo.
9. All'art. 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Le perdite fiscali dei soci relative agli
esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle societa' partecipate.
10. All'art. 116, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto n. 917 del
1986, dopo le parole: "del terzo" sono inserite le seguenti: "e del quarto".
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai
redditi delle societa' partecipate relativi a periodi di imposta che iniziano
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i
redditi delle societa' partecipate relativi a periodi di imposta precedenti alla
predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
12. All'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole "primi tre periodi d'imposta" sono inserite le seguenti "dalla
data di costituzione";
2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "a condizione che si riferiscano
ad una nuova attivita' produttiva";
b) al comma 3, la lettera a) e' abrogata.
13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite
relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le
perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori
alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'art. 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
14 - 30 (Omissis).
31 - (Abrogato).
32 - 34-bis (Omissis).».
Riferimenti normativi al comma 19:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di
capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Modifiche all'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
- 1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1
dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'art. 1, comma 3, del presente decreto, al mutuatario e al cessionario a
pronti si applica il regime previsto dall'art. 89, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al
mutuante o al cedente a pronti.».
Riferimenti normativi al comma 21:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dal
presente provvedimento.
«Art. 496 - In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o
costruiti da non piu' di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della
cessione, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al
notaio, in deroga alla disciplina di cui all'art. 67, comma 1, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle
plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul
reddito, del 20 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche
all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di
cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio
comunica altresi' all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui
al primo periodo, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore
della predetta Agenzia».
Riferimenti normativi ai commi 24, 25, 26 e 29:
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 1, e 188 vigenti alla data del 3
luglio 2006 e il testo vigente dell'articolo 51, comma 2-bis, decreto del
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico
delle imposte sui redditi, cosi' come introdotto dalla presente legge:
«Art. 3 (Base imponibile). - 1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del
soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli
oneri deducibili indicati nell'art. 10, nonche' delle deduzioni effettivamente
spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12.»
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - 1. Il reddito di
lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano
percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza
sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o
di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore
complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per
l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue
fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1°
gennaio 2003 il suddetto importo e' determinato dalla differenza tra lire
6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla
lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 10, ai Fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festivita' o ricorrenze alla
generalita' o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a
lire 500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti
esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti
vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire
delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a
richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche' quelle in
mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le
indennita' sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre
strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in
zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita' o a
categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti
servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'art. 50;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 100 da
parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'art. 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da
parte dei familiari indicati nell'art. 12, nonche' per borse di studio a favore
dei medesimi familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo
non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal datore di
lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla
percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo
che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto e'
assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare
sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le
partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la
predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 e alle
condizioni ivi previste, nonche' le erogazioni effettuate dal datore di lavoro
in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lettera b).
Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal
datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers)
direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti
all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito
nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del
lavoratore, della facolta' di rinuncia all'accredito contributivo presso
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per
il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di
anzianita', dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano
esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente
intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. La
disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua
attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la societa' risulti quotata
in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi
all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non
inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento
dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli
oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano
trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a
formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e'
assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione
ovvero la costituzione in garanzia.
3 - 9 (Omissis).».
«Art. 188 (Campione d'Italia). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri
anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel
territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a
200.000 franchi sono computati in euro, in deroga alle disposizioni dell'art. 9,
sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della
variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in
euro.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri
anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi
domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di
Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della
Confederazione elvetica.».
Riferimenti normativi al comma 30:
- Si riporta il comma 34 dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 37 (Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure
di carattere finanziario). -
1-33 (Omissis).
34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le
modalita' tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle
informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5,
e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, comprese quelle previste dall'art. 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono
sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma 33. Restano fermi gli
obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'art. 12 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonche' di emissione della
fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati
all'art. 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».
Riferimenti normativi al comma 32:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali, cosi' come modificati
dalla presente legge:
«Art. 3 (Soggetti passivi). - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che
esercitano una o piu' delle attivita' di cui all'art. 2. Pertanto sono soggetti
all'imposta:
a) le societa' e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse
equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, del predetto testo unico, nonche' le
persone fisiche esercenti attivita' commerciali di cui all'art. 51 del medesimo
testo unico;
c) le persone fisiche, le societa' semplici e quelle ad esse equiparate a norma
dell'art. 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di
cui all'art. 49, comma 1, del medesimo testo unico;
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del
predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a
7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'art. 34, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sempreche' non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto
periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;
e) gli enti privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del citato testo
unico n. 917 del 1986, nonche' le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
dello stesso comma;
e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' le amministrazioni della Camera dei
Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della
Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
2. (Omissis).».
Riferimenti normativi al comma 33:
- Il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori.
- Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 reca
modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema
integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio.
- Il regolamento del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, reca
norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali
e delle conservatorie dei registri immobiliari.
Riferimenti normativi al comma 34:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a
norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
«Art. 3 (Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari). - 1. In caso di
omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno
luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei
terreni, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni».
Riferimenti normativi al comma 36:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 20, 28 e 31 del regio decreto legge
del 13 aprile 1939, n. 652 e convertito in legge, con modificazioni con legge 11
agosto 1939, n. 1249, recante accertamento generale dei fabbricati urbani,
rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio
urbano:
«Art. 20. - Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a
denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni
nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino
mutazioni ai sensi dell'art.
17. Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle
singole unita' immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da
una planimetria delle unita' variate, redatta su modello fornito
dall'Amministrazione dello Stato, in conformita' delle norme di cui all'art. 7.»
«Art. 28. - I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che
debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere
dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui
sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorche'
esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero
soggetti ad imposta mobiliare.
Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che
passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta. La
dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unita' immobiliare su apposita
scheda fornita dall'amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una
planimetria, designata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in
conformita' delle norme di cui all'art. 7.
I Comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti
per territorio, delle licenze di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31
della legge 17 agosto 1942, n. 1150».
«Art. 31. - Per le operazioni di formazione e di conservazione del nuovo catasto
edilizio urbano i funzionari degli uffici tecnici erariali, ed i componenti le
commissioni censuarie, espressamente delegati e muniti di speciale tessera di
riconoscimento, hanno diritto di accedere alle proprieta' private dietro
preavviso scritto di almeno sette giorni.
Chiunque fa opposizione e' punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000
a lire 200.000 a meno che il fatto costituisca reato piu' grave. Con la stessa
pena e' punito colui che non adempie gli obblighi di cui agli
articoli 3, 7, 20 e 28.».
Riferimenti normativi al comma 37:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, recante ulteriori interventi correttivi di
finanza pubblica per l'anno 1994. cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Istituzione del catasto dei fabbricati). - 1 e 2 (Omissis).
3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti
fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa
devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di
proprieta' o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del
terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui
l'immobile e' asservito sempreche' tali soggetti rivestano la qualifica di
imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580 o dai familiari conviventi a loro carico
risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di
trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in
agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla
lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti
attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per
un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto
della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette
all'attivita' di alpeggio in zone di montagna;
c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie non inferiore
a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di
reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in
serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato
in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31
gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce
il fondo deve risultare superiore alla meta' del suo reddito complessivo,
determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti
a seguito di attivita' svolta in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune
considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di
affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve
risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato
secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti
che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite
massimo previsto per l'esonero dall'art. 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unita'
immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le
caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13, L. 2 luglio 1949, n. 408, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono
comunque essere riconosciuti rurali.
3-bis - 14 (Omissis)».
Riferimenti normativi al comma 41:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, commi 336 e 338, della legge 30
dicembre 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
«336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprieta' privata non
dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non piu'
coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie,
richiedono ai titolari di diritti reali sulle unita' immobiliari interessate la
presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui
al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La
richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata,
la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, e'
notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di
notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i
soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla
notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono,
con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile
non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unita' immobiliari
segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si
applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'art. 28 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.»
«338. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per
l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 31 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,
n. 1249, dall'art. 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come
rideterminati dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con
riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e
28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente
a euro 258 e a euro 2.066.».
Riferimenti normativi al comma 45:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 52, comma 5, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
«Art. 52 (Rettifica del valore degli immobili e delle aziende). 1 - 3 (Omissis).
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili,
iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non
inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in
catasto e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto,
aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i valori
o corrispettivi della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli
immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale
base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente
comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno
effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e
gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a
quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le
scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.
La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.
5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in
caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro
delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto
per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti
giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di
pubblicazione del decreto nonche' per le scritture private non autenticate
presentate per la registrazione da tale data.
5-bis (Omissis).».
Riferimenti normativi al comma 55:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle
tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Determinazione della tassa). - Le tasse di cui al precedente articolo
sono commisurate:
a) omissis;
b) omissis;
c) omissis;
d) alla portata espressa in q.li (differenza tra peso massimo complessivo a
pieno carico e tara del veicolo) per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno
carico inferiore a 12 tonnellate ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati
o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o piu' posti e una portata inferiore
a chilogrammi 700, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in
base alla potenza effettiva dei motori.
(Omissis).».
Riferimenti normativi al comma 56:
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 reca il testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative.
Riferimenti normativi al comma 58:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per
autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui
rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita'
speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla
giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione
dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni.
«Art. 5 (Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli
autotrasportatori). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 giugno
2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato
dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con
riferimento al 31 dicembre 2001.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresi', ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di
trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative
leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale
di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del
Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto
legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio
pubblico per trasporto di persone.
3 - 5 (Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, reca
disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di
trasporto merci, a norma dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, recante
interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica:
«Art. 1. - 1 - 9. (Omissis).
10. Per i soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 9, relative
all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, e' rimborsato,
anche mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione
di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane,
secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante
disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di
trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui
al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, e'
autorizzata la spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2006.
11. (Omissis).».
Riferimenti normativi al comma 59:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novemb re 1997, n. 403, recante
ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione.
«Art. 1 (Incentivi per la rottamazione). - 1. Il contributo agli acquisti dei
veicoli di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e'
riconosciuto, fino a lire unmilionecinquecentomila, per quelli effettuati tra il
1° ottobre 1997 e il 31 gennaio 1998. Tale contributo, ferme restando le
disposizioni previste dal predetto art. 29, commi 2, 3, 4 e 5, viene corrisposto
ai soggetti indicati al comma 2, lettera b), del medesimo articolo purche'
risultino intestatari del veicolo da rottamare da data anteriore al 31 marzo
1997. Per gli acquisti di veicoli effettuati tra il 1° febbraio 1998 e il 31
luglio 1998 il predetto contributo e' commisurato al consumo di carburante,
certificato per cento chilometri, nei limiti che seguono:
a) fino a lire un milione per consumi compresi tra 7 e 9 litri;
b) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi inferiori a 7 litri.
2. A decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui
all'art. 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 e' riconosciuto, per gli
autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000.
Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilita'
finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorita', criteri, modalita',
durata ed entita' delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli
autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale
decreto dovra' determinare altresi' agevolazioni per l'installazione di impianti
di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro i tre anni successivi alla
data di immatricolazione dell'autoveicolo purche' quest'ultima abbia avuto luogo
a partire dal 1° agosto 1997.
2-bis - 3 (Omissis).».
Riferimenti normativi al comma 60:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2003, n. 350
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004).
«Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - (Omissis).
22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle
regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa
automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in
materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere
dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al
periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto
stabilito dalle medesime disposizioni nonche', relativamente ai profili non
interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che
disciplinano il tributo.
23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le regioni di
cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di
tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante
misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:
«Art. 17 (Disposizioni tributarie in materia di veicoli). - 1. - 4. (Omissis).
5. L'importo della tassa automobilistica e' ridotto ad un quarto per le
autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e
cose:
a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del
motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi
tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e
successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1°
ottobre 1991, e successive modificazioni;
b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al
quinquennio di esenzione previsto dall'art. 20 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. 6 e ss.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, recante modalita' e termini di pagamento
delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955,
n. 463.
«Art. 2 (Autoveicoli immatricolati per la prima volta).
- 1. Per i veicoli e autoscafi immatricolati per la prima volta, le tasse sono
dovute a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione e sono versate
entro tale mese o nel mese successivo a quello d'immatricolazione qualora questa
avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.
2. Per i veicoli indicati alla lettera a) dell'art. 1, le tasse sono corrisposte
per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o
dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti; per quelli indicati
alla lettera b), per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di
gennaio o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti; per tutti gli
altri veicoli: fino ad una delle scadenze dei periodi fissi per essi stabiliti
all'art. 1, escluso in ogni caso il pagamento per un solo mese.
3. Per i veicoli immatricolati per la prima volta soggetti a tassa fissa annua,
il tributo relativo all'anno di immatricolazione e' versato in unica soluzione
nel mese in cui avviene l'immatricolazione stessa, e qualora questa abbia luogo
negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa fissa annua puo' essere corrisposta
nel mese successivo».
Riferimenti normativi al comma 61:
- La direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo
1994 reca misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di
veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE.
Riferimenti normativi al comma 65:
- Si riporta il testo della tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, cosi' come modificata dal presente
provvedimento.
Tabella delle tasse ipotecarie
=====================================================================
N. ord| Operazioni |Tariffa in euro| Note
=====================================================================
|Esecuzione di | |
1 |formalita' | |
---------------------------------------------------------------------
| | |Compresa la
| | |certificazione di
| | |eseguita formalita' da
|per ogni nota di | |apporre in calce al
|trascrizione, | |duplo della nota da
|iscrizione o domanda | |restituire al
1.1 |di annotazione | 35,00 |richiedente.
---------------------------------------------------------------------
|per ogni formalita' | |
|con efficacia anche di| |
|voltura, oltre quanto | |
|previsto nel punto | |
1.2 |precedente | 55,00 |
---------------------------------------------------------------------
|Ispezione nell'ambito | |
|di ogni singola | |
|circoscrizione del | |
|servizio di | |
|pubblicita' | |
|immobiliare ovvero | |
|sezione staccata degli| |
|uffici provinciali | |
|dell'Agenzia del | |
2 |territorio | |
---------------------------------------------------------------------
|ispezione nominativa, | |
|per immobile o | |
|congiunta per | |
|nominativo e per | |
2.1 |immobile | |
---------------------------------------------------------------------
| | |L'importo e'
| | |comprensivo di 10
| | |formalita', o frazione
| | |di 10, contenute
| | |nell'elenco sintetico,
| | |incluse eventuali
| | |formalita' validate del
| | |periodo anteriore
| | |all'automazione degli
| | |uffici; l'indicazione
| | |della presenza di
| | |annotazione non si
| | |considera formalita'.
| | |L'importo e' dovuto
|ricerca su base | |all'atto della
|informativa: per ogni | |richiesta, salvo
|nominativo richiesto, | |specifica disciplina
|ovvero per ciascuna | |delle ipotesi per le
|unita' immobiliare | |quali viene corrisposto
|richiesta, ovvero per | |al momento
|ciascuna richiesta | |dell'erogazione del
2.1.1 |congiunta | 6,00 |servizio.
---------------------------------------------------------------------
|per ogni gruppo | |
|decreto-legge 5 | |
|formalita', o frazione| |L'importo e' dovuto per
|di 5, contenuto | |le formalita' contenute
|nell'elenco sintetico,| |nell'elenco sintetico
|incluse eventuali | |eccedenti le prime 10.
|formalita' validate | |L'indicazione della
|del periodo anteriore | |presenza di annotazione
|all'automazione degli | |non si considera
2.1.2 |uffici. | 3,00 |formalita'.
---------------------------------------------------------------------
| | |L'importo e' dovuto
| | |all'atto della
| | |richiesta. Per registri
| | |cartacei si intendono
| | |repertori, tavole,
| | |rubriche e schedari.
| | |Non e' consentita al
|ricerca nei registri | |pubblico l'ispezione
|cartacei: per ogni | |diretta di tavole,
2.1.3 |nominativo richiesto | 3,00 |rubriche e schedari.
---------------------------------------------------------------------
| | |E' consentito l'accesso
| | |diretto alla nota o al
| | |titolo solo se,
| | |unitamente
| | |all'identificativo
| | |della formalita' o del
| | |titolo, viene indicato
| | |il nominativo di uno
| | |dei soggetti ovvero
| | |l'identificativo
| | |catastale di uno degli
|per ogni nota o titolo| |immobili presenti sulla
2.1.4 |stampati | 4,00 |formalita'.
---------------------------------------------------------------------
| | |Per le note cartacee
| | |relative al periodo
| | |automatizzato e per
| | |quelle validate del
| | |periodo anteriore
| | |all'automazione degli
| | |uffici, l'importo e'
|per ogni nota o titolo| |dovuto in misura
2.1.5 |visionati | 4,00 |doppia.
---------------------------------------------------------------------
|Ricerca di un soggetto| |
3 |in ambito nazionale | |
---------------------------------------------------------------------
|per ogni nominativo | |Il servizio sara'
|richiesto in ambito | |fornito
3.1 |nazionale | 20,00 |progressivamente.
---------------------------------------------------------------------
|Ricerca continuativa | |
4 |per via telematica | |
---------------------------------------------------------------------
| | |L'importo e' dovuto
| | |anticipatamente. Il
| | |servizio sara' fornito
| | |progressivamente su
| | |base convenzionale ai
|per ogni nominativo e | |soli soggetti
|per ogni giorno, | |autorizzati alla
|nell'ambito di una | |riutilizzazione
|singola circoscrizione| |commerciale. La tariffa
|ovvero sezione | |e' raddoppiata per
|staccata degli uffici | |richieste relative a
|provinciali | |piu' di una
|dell'Agenzia del | |circoscrizione o
4.1 |territorio | 0,01 |sezione staccata.
---------------------------------------------------------------------
|contabilizzazione dei | |
|versamenti e del | |
|servizio reso, per | |L'importo e' dovuto
|ogni versamento | |oltre quanto previsto
|effettuato in via | |al precedente punto
4.2 |anticipata | 15,00 |4.1.
---------------------------------------------------------------------
5 |Certificazione: | |
---------------------------------------------------------------------
5.1 |certificati ipotecari | |
---------------------------------------------------------------------
| | |L'importo e' dovuto
| | |all'atto della
| | |richiesta. Se il
| | |certificato riguarda
| | |cumulativamente il
|per ogni stato o | |padre, la madre ed i
|certificato | |figli, nonche' entrambi
|riguardante una sola | |i coniugi, l'importo e'
5.1.1 |persona | 20,00 |dovuto una volta sola.
---------------------------------------------------------------------
|per ogni nota | |
|visionata | |Gli importi sono dovuti
|dall'ufficio, fino ad | |anche nel caso di
|un massimo di 1000 | |mancato ritiro del
5.1.2 |note | 2,00 |certificato.
---------------------------------------------------------------------
5.2 |rilascio di copia | |
---------------------------------------------------------------------
| | |L'importo e' dovuto
|per ogni richiesta di | |all'atto della
5.2.1 |copia di nota o titolo| 10,00 |richiesta.
---------------------------------------------------------------------
5.3 |altre certificazioni | |
---------------------------------------------------------------------
|per ogni altra | |
|certificazione o | |
5.3.1 |attestazione | 5,00 |
---------------------------------------------------------------------
6 |Note d'ufficio | |
---------------------------------------------------------------------
|per le rinnovazioni di| |
|ipoteca da eseguirsi | |
|d'ufficio e per ogni | |
|altra nota di cui agli| |
|articoli 2647, ultimo | |
|comma e 2834 del | |
6.1 |codice civile | 10,00 |
---------------------------------------------------------------------
|Trasmissione | |
|telematica di elenco | |
|dei soggetti presenti | |
|nelle formalita' di un| |
7 |determinato giorno: | |
---------------------------------------------------------------------
| | |L'importo e' dovuto
| | |anticipatamente. Il
| | |servizio sara' fornito
| | |progressivamente su
| | |base convenzionale ai
| | |soli soggetti
| | |autorizzati alla
| | |riutilizzazione
| | |commerciale. Fino
| | |all'attivazione del
| | |servizio di
| | |trasmissione telematica
| | |l'elenco dei soggetti
| | |continua ad essere
| | |fornito su supporto
| | |cartaceo a richiesta di
| | |chiunque, previo
| | |pagamento del medesimo
| | |tributo di euro 4,00
7.1 |per ogni soggetto: | 4,00 |per ogni soggetto.
Riferimenti normativi al comma 69:
- Si riporta il testo dell'art. 14-quinquies del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168,
recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della
pubblica amministrazione, cosi' come modificato dal presente provvedimento.
«Art. 14-quinquies (Differimento di termine). - 1. Per consentire il
completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni e le
organizzazioni sindacali delle categorie interessate nonche' con le associazioni
dei consumatori, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali
marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle
concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'art. 32, comma
22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differito al 31 dicembre 2006.».
Riferimenti normativi al comma 70:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 50 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997, come modificato dalla presente legge:
«3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1
e' fissata allo 0,9 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, puo' maggiorare l'aliquota
suddetta fino all'1,4 per cento.».
Riferimenti normativi al comma 71:
- Si riporta il testo degli articoli 51 e 164 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, cosi' come modificati dalla presente legge:
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). 1. Il reddito di
lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano
percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
2. (Omissis).
2-bis. (Omissis).
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi
quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a
familiari indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si
applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei
beni e dei servizi contenute nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura pari al
prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.
Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi
prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a
lire 500.000; se il predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi
in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una
percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo
chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile
club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare
al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre,
con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari
eventualmente trattenuti al dipendente;
(Omissis).».
«Art. 164 - Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi
relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni.
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a
motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono
deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive
lettere a) e b) e b-bis) e nei limiti ivi indicati:
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle
autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'art. 54
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli
destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
b) nella misura dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan,
di cui alle predette lettere dell'art. 54 del citato decreto legislativo n. 285
del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attivita'
di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato
alla lettera a), numero 1). Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma
individuale, la deducibilita' e' ammessa, nella misura del 25 per cento,
limitatamente ad un solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici
e da associazioni di cui all'art. 5, la deducibilita' e' consentita soltanto per
un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo
di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan,
lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare
dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede
i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria;
dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni
per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire
ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita'
svolte da societa' semplici e associazioni di cui al citato art. 5, i suddetti
limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con
riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio
vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle
variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture e'
elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o
rappresentanti di commercio.
b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, e' deducibile
l'importo costituente reddito di lavoro.».
Riferimenti normativi al comma 72:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). - 1. Salvo quanto previsto
dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a
carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al
sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non
possono essere prorogati.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della
loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del
17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta
sul valore aggiunto: base imponibile uniforme:
«Art. 27 (Misure di semplificazione) - 1. Il Consiglio, deliberando
all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' autorizzare ogni Stato membro
ad introdurre misure particolari di deroga alla presente direttiva, allo scopo
di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni
fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta
non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo
delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo
finale.
2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia
una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la
Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa
contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della
domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti. Non appena la
Commissione dispone di tutti i dati che ritiene utili per la valutazione, ne
informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella
lingua originale, agli altri Stati membri.
3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui all'ultima
frase del paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una proposta
appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una
comunicazione nella quale espone tali obiezioni.
4. In ogni caso la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev'essere completata
entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.
5. Gli Stati membri che il 1° gennaio 1977 applicano misure particolari del tipo
di quelle di cui al paragrafo 1 possono mantenerle purche' le notifichino alla
Commissione anteriormente al 1° gennaio 1978 e purche' tali misure siano
conformi, se si tratta di misure destinate a semplificare la riscossione
dell'imposta, al criterio definito al paragrafo 1.
- Si riporta il testo dell'art. 19-bis1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto.
«Art. 19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e
servizi). - 1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 19:
a) omissis;
b) omissis;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di
motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata
tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e'
ammessa in detrazione a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio
dell'Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/ CEE del Consiglio, del 17
maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione
dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative
spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova
contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio; (omissis).».
Riferimenti normativi al comma 73:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
cosi' come modificato dal presente provvedimento.
«Art. 26. (Disposizioni particolari per il gas metano) - 1. E' sottoposto ad
accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00) destinato all'autotrazione ed alla
combustione per usi civili e per usi industriali [1].
2 e ss. Omissis.
[1] Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas
metano nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori
dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attivita'
produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di
calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a
terzi per usi civili. Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi
del gas metano nel settore della distribuzione commerciale, nel settore
alberghiero, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti
esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestite senza fini di lucro, nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le
caratteristiche tecniche indicate nell'art. 11, comma 2, lettera b), della legge
9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili, e gli impieghi in
tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi e nelle attivita'
artigianali ed agricole. Si considerano altresi' compresi negli usi industriali,
anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano
utilizzato negli impianti sportivi e nelle attivita' ricettive svolte da
istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani
e degli indigenti. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la tassazione
dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi
industriali. L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas metano a
favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti
vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purche'
di societa' controllate o di societa' collegate con quella titolare della
concessione ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonche' sul gas metano
utilizzato per operazioni connesse con l'attivita' industriale.».
Riferimenti normativi al comma 74:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree
sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla competitivita' del
sistema produttivo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la concessione delle agevolazioni per investimenti in attivita'
produttive disposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, e successive modificazioni, e dell'art. 2, comma 203, lettere d), e) ed f),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' attribuita secondo i seguenti principi:
a) il contributo in conto capitale e' inferiore o uguale al finanziamento con
capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico
agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;
b) il CIPE, secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 356, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e le modalita' di erogazione e
di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;
c) il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico agevolato non e'
inferiore allo 0,50 per cento annuo;
d) e' previsto l'impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le
istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso unitario del
finanziamento pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal comma 4;
e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie ove previste sono limitati
nel numero, univocamente rappresentativi dell'obiettivo misurato, pienamente
verificabili e tali, tra l'altro, da premiare il minore ricorso al contributo in
conto capitale.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, per quanto riguardante le
attivita' della filiera agricola, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in conformita' alla vigente normativa di riferimento sono stabiliti i
criteri, le condizioni e le modalita' di attuazione della disposizione di cui al
comma 1, individuando, tra l'altro:
a) le attivita' e le iniziative ammissibili;
b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;
c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalita' della procedura
valutativa a graduatoria, ad eccezione della misura di cui all'art. 2, comma
203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d) gli indicatori per la formazione di graduatorie settoriali e territoriali,
secondo i principi di cui al comma 1, lettera e);
e) la misura dell'intervento agevolativo, assicurando che l'intensita' di aiuto
corrispondente sia contenuta nei limiti delle intensita' massime consentite
dalla normativa dell'Unione europea;
f) il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e finanziamento con
capitale di credito, entro la soglia di cui al comma 1, lettera a);
g) le modalita' e i contenuti dell'istruttoria delle domande, prevedendo la
stipula di apposite convenzioni, anche con la eventuale modifica di quelle
attualmente in essere, con soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici,
amministrativi e di terzieta'.»
- Si riporta il testo del comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e
privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico
delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli
enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti:
a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la regolamentazione
concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la
parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione
complessiva delle attivita' di competenza;
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale intendendosi l'accordo tra
amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali
soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica
delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle
procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano
pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La
gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di
piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni,
enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi
secondo le procedure e le modalita' previste dall'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) «Accordo di programma quadro», come tale intendendosi l'accordo con enti
locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la
definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o
funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare:
1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita'
di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i
soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del
soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o
inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra
i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le
diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti
responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di
programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I
controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente
alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di
programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e
nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di
valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla
lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono
comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti
dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti
locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di
cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi
caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) «Contratto di programma», come tale intendendosi il contratto stipulato tra
l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e
piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione
di interventi oggetto di programmazione negoziata;
f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo strumento operativo,
concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e
dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la
realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione
di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di
crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici
giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di
industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento
CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art.
32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida
attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse
private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti
d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi
previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.»
Riferimenti normativi al comma 76:
- Si riporta il testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
«Art. 60. (Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo). - 1. Gli
stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della
presente legge nonche' le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese
di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli
interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente
alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle
disponibilita' assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di
regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa
allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse
di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della
presente legge, e' effettuata in relazione rispettivamente allo stato di
attuazione degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in
merito alle singole misure di incentivazione e alla finalita' di accelerazione
della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le
amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle
disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi
candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e
il cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi finanziabili sono
attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma
quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno
prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio
idrogeologico.
2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in
base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di
intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi
effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato
complessivo di impiego delle risorse assegnate.
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un apposito fondo
in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di
cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le
disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali,
contratti d'area e contratti di programma, nonche' le risorse che gli siano
allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le economie
derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati,
nonche' quelle di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale,
di cui all'art. 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le
iniziative e le attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di
spesa di cui al fondo istituito dal presente comma, gravano su detto fondo. A
tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e' destinato
alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita'
culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i
criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale
di cui al precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni
infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere previsto il
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 145, comma 21, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie
dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza
tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attivita'
produttive e' autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni
a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.CIPE 17 marzo 2000,
n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il
Ministero delle attivita' produttive e' altresi' autorizzato, aggiornando le
condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con
gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle
attivita' previste dalle stesse convenzioni.»
Riferimenti
normativi al comma 77:
- Si riporta il testo dei commi 354 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005):
«354. E' istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti
Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla concessione
alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi,
costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che
assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro
pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive
variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in
relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e
comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato
fissati ai sensi del comma 361.».
«361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360 e' autorizzata la spesa
di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per
l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008,
e' posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi
finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari
rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, e' posta a carico
della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli
interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007e 2008,
pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009,
pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti
dal comma 300.»
Riferimenti normativi al comma 78:
- Si riporta il testo del comma 33 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266
del 2005:
«33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900
milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attivita'
produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i
pagamenti effettuati.».
Riferimenti normativi al comma 79:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 12 del regolamento di cui al decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio
2000, n. 320 (Regolamento concernente: «Disciplina per l'erogazione delle
agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali»):
«3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, anche su segnalazione del Responsabile unico o del Soggetto
responsabile, provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie,
nei seguenti casi:
a) qualora per la medesima iniziativa siano state assegnate agevolazioni di
qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o
comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o
immateriali, la cui realizzazione o acquisizione e' stata oggetto
dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione
dell'impianto; la revoca delle agevolazioni e' totale se la distrazione dall'uso
previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di
entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del
programma agevolato non autorizzata, determinando, di conseguenza, il mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa; altrimenti la revoca
e' parziale ed e' effettuata in misura proporzionale alle spese ammesse alle
agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente l'immobilizzazione
distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con
riferimento al prescritto quinquennio;
c) nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), ove non ricorrano i
presupposti di cui alla lettera b);
d) qualora sia stata accertata una grave violazione delle norme sul lavoro e dei
contratti collettivi di lavoro e non si sia provveduto da parte dell'impresa
alla regolarizzazione;
e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro quarantotto mesi dalla data di
inizio dell'istruttoria, convenzionalmente identificata con la data di
presentazione della relativa richiesta, salvo che il termine stesso sia
prorogato, la proroga puo' essere concessa una sola volta e per un periodo non
superiore a dodici mesi, per i patti territoriali approvati con deliberazioni
CIPE del 18 dicembre 1996, 23 aprile 1997 e 26 giugno 1997, il termine decorre
dalla data di rilascio della concessione provvisoria, se successiva a quella di
inizio dell'istruttoria; la revoca dell'agevolazione e' parziale, nella misura
del 10%, se l'iniziativa e' comunque ultimata entro i sei mesi successivi alla
scadenza della proroga; qualora per una iniziativa si sia resa necessaria la
notifica alla Commissione Europea ai sensi della disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato il termine decorre dalla ricezione
dell'autorizzazione;
f) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche
appartenenti all'ordinamento comunitario;
g) qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data
di entrata a regime, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale
superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi fra
gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale
pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti
percentuali. Non si provvede a revoca per scostamenti contenuti nel limite di 30
punti percentuali in diminuzione. Qualora sia intervenuta una riduzione
dell'investimento ammesso a consuntivo rispetto a quello ammesso in via
provvisoria, sempre che l'investimento realizzato risulti organico e funzionale,
si procedera' ad un adeguamento dell'obiettivo occupazionale proporzionale alla
diminuzione registrata. Per gli interventi in aree per le quali sia stato
riconosciuto lo stato di crisi, le percentuali di cui ai periodi precedenti sono
elevate rispettivamente a 100 e 50.».
Riferimenti normativi al comma 80:
- Si riporta il testo del comma 276 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 311
del 2004, cosi' come modificato dalla presente legge:
«276. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, oneri e ogni
ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai sensi dell'art. 4, comma
2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il Dipartimento del tesoro
puo' richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile
dell'anticipazione di tesoreria si provvede con le modalita' stabilite dal
predetto Dipartimento d'intesa con il Dipartimento del tesoro. L'anticipazione
e' regolata con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non
appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti.» Riferimenti normativi al
comma 81:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, e successive modificazioni (Disposizioni urgenti in materia di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«6-bis. I beni immobili non piu' strumentali alla gestione caratteristica
dell'impresa ferroviaria, di proprieta' di Ferrovie dello Stato S.p.A. o delle
societa' dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate ai
sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i
beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati e valorizzati da Ferrovie dello
Stato S.p.A., o dalle societa' da essa controllate, direttamente o con le
modalita' di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma
sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla
proprieta' e di quelli attestanti la regolarita' urbanistica, edilizia e fiscale
degli stessi beni.»
Riferimenti normativi al comma 85:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498
(Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11. - Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, emana
direttive per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'art. 3 della
legge 24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'art. 9 della legge
28 aprile 1971, n. 287, per la revisione delle convenzioni e degli atti
aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali, nonche' per la
revisione, a partire dall'anno 1994, delle tariffe autostradali, tenuto conto
dei piani finanziari, delle variazioni del costo della vita, dei volumi del
traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttivita'.
2. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente alle
direttive del CIPE, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione
economica.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con
il Ministro del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a
modificare, con proprio decreto, l'entita' dei sovrapprezzi di cui all'art. 11,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e a determinare, conformemente
alle direttive del CIPE, nell'ambito della viabilita' primaria ed autostradale,
criteri e finalita' di utilizzo di detti sovrapprezzi, sentite le competenti
commissioni parlamentari.
4. Il Ministro dei lavori pubblici indica, con proprio decreto, il quadro
informativo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le societa'
concessionarie devono annualmente trasmettere all'Azienda nazionale autonoma
delle strade (ANAS).
5. Le societa' concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita' patrimoniale, come individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli
affidamenti di lavori, forniture e servizi e in tale veste attuare gli
affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni;
d) sottoporre all'approvazione di ANAS S.p.a. gli schemi dei bandi di gara delle
procedure di aggiudicazione; vietare la partecipazione alle gare per
l'aggiudicazione dei contratti nei confronti delle societa', comunque collegate
ai concessionari, che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di
conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la
deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al
divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade S.p.a. di
soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della
mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore
sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilita',
professionalita' ed indipendenza, ai sensi dell'art. 2387 del codice civile e
dell'art. 10 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2003;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per
l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture.
Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorita' di cui all'art. 6 del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del
consiglio dell'Autorita' e' aumentata di due membri con oneri a carico del suo
bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i componenti del consiglio.
5-bis). Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in
cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle
altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica.
6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 15, quinto comma, lettera a),
della legge 12 agosto 1982, n. 531, e le disposizioni di cui all'art. 11, comma
3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.».
Riferimenti normativi al comma 86:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell'Ente nazionale per le strade):
«Art. 2. (Compiti dell'Ente). - 1. L'Ente provvede a:
a) gestire le strade e le autostrade di proprieta' dello Stato nonche' alla loro
manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle
strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in
concessione;
d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in
concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia
stato dato in concessione;
e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e
l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e
delle autostrade statali;
f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle
strade e delle autostrade statali, nonche' la tutela del traffico e della
segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza
del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed
autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente
proprietario;
g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di
viabilita', traffico e circolazione;
h) costituire e partecipare a societa' per lo svolgimento all'estero di
attivita' infrastrutturali, previa autorizzazione del Ministro dei lavori
pubblici;
i) effettuare, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre
amministrazioni od enti italiani e stranieri;
l) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3
dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.».
- Per il riferimento al comma 5 dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n.
498 vedasi nota al comma 85.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale): «Art. 16. (Pagamento in misura ridotta). - E'
ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del
massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu'
favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al
doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale
e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi,
[rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11
della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi
comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme
antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.».
- Si riporta il titolo della legge 10 ottobre 1990, n. 287: «Norme per la tutela
della concorrenza e del mercato» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
1990, n. 240).
Riferimenti normativi al comma 89:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 21 (Concessioni autostradali). -1. [Abrogato].
2. [Abrogato].
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di qualita' e le
modalita' di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di
migliorare qualita' e sicurezza del servizio, fluidita' in itinere e qualita'
ambientale. La formulazione integrativa dovra' basarsi su rilevazioni oggettive
e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovra' essere resa operativa in
tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni
contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.
4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o
modificazioni al piano degli investimenti e al parametro X della formula di
adeguamento tariffario di cui alla citata Del.CIPE 20 dicembre 1996, n. 319,
sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno,
le variazioni tariffarie. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni,
previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la
comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e
dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le variazioni nei
trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale
termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di
approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di
un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il
concessionario comunica al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la
componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal
concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi
quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il
silenzio equivale a diniego di approvazione.
6. [Abrogato].
7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade Spa, ora
Autostrade per l'Italia Spa, stipulato il 23 dicembre 2002, e' approvato a tutti
gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di tale
atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento
tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi
all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i
successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del
progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del singolo
intervento.».
Riferimenti normativi al comma 91:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158
(Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e
di altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente - opera di preminente
interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della
progettazione e della costruzione, nonche' dello esercizio del solo collegamento
viario, ad una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS
S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria, nonche' altre societa' controllate dallo
Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale societa' per azioni e' altresi'
autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche
attraverso societa' partecipate, attivita' di individuazione, progettazione,
promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di
opere connesse.
La concessione e' assentita con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per
i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e
la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per
la marina mercantile, sentito il CIPE.
Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione
delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS e previo parere del Consiglio di Stato,
la convenzione che disciplina la concessione.».
Riferimenti normativi al comma 94:
- Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato
dalla presente legge:
- Il titolo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 2004, n. 173 e' il seguente: «Regolamento di organizzazione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
luglio 2004, n. 166, S.O.).
Riferimenti normativi al comma 96:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3. (Il Ministro). - 1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
seguito denominato: «Ministro», e' l'organo di direzione politico-amministrativa
del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e
verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il Ministro e'
componente del CIPE.
2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di
consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'art. 4, il Comitato per i
problemi dello spettacolo di cui all'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'art.
154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che e' presieduta dal
Segretario generale del Ministero.
3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui
all'art. 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma
triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio
di cui all'art. 4. Il programma e' aggiornato annualmente con le medesime
procedure.
4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio
artistico istituito dal decreto 5 marzo 1992 del Ministro per i beni culturali e
ambientali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al
Ministro risponde altresi' il servizio di controllo interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 368 del
1998, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici). - 1. In ogni
regione a statuto ordinario, nonche' nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e
Sardegna, sono istituite le direzioni regionali per i beni culturali e
paesaggistici.
2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono
articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del Ministero ed
hanno sede nel capoluogo della rispettiva regione.
3. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici e'
conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della
regione, sentito il Segretario generale del Ministero.
4. Le direzioni regionali si articolano negli uffici dirigenziali operanti in
ambito regionale, nei limiti della relativa dotazione organica, individuati ai
sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni.
5. Il direttore regionale coordina e dirige le attivita' degli uffici di cui al
comma 4, esercitando le funzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e conferisce gli incarichi
dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo,
sentito il direttore generale competente per materia.
6. I compiti e le funzioni dei direttori regionali per i beni culturali e
paesaggistici sono stabiliti ai sensi dell'art. 11, comma 1. I medesimi
provvedimenti prevedono che i direttori regionali possono essere
contemporaneamente titolari delle soprintendenze dotate di autonomia istituite,
nell'ambito della stessa regione, ai sensi dell'art. 8.».
Riferimenti normativi al comma 97:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo 8 gennaio
2004, n. 3 (Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«4. Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono inoltre essere conferiti, al di fuori della relativa dotazione
organica, a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero appartenenti al
ruolo unico ed in servizio presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'art. 19,
comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, anche presso enti od organismi vigilati, fino a sei incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo.».
Riferimenti normativi al comma 98:
- Si riporta il testo del comma 19-bis dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle
attivita' produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite
al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico
concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e
l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al
turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per
l'esercizio di tali funzioni e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo,
articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa
dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni
della Direzione generale del turismo che e' conseguentemente soppressa.».
- Si riporta il testo del comma 19-quater dell'art. 1 del gia' citato
decreto-legge n. 181 del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge:
«19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per lo
sviluppo e la competitivita' del turismo sono trasferite le risorse finanziarie
corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1,
nonche' le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione
generale del turismo del Ministero delle attivita' produttive. In attesa
dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle
funzioni e' assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento
alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie della
soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico nonche' delle risorse corrispondenti alla
riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare
all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo.».
Riferimenti normativi al comma 100:
- Si riporta il testo del comma 95 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 311
del 2004:
«95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca
ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle
categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari
comunali e provinciali nonche' al personale di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni,
le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le
disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti
le assunzioni di personale contenute: nell'art. 3, commi 59, 70, 146 e 153, e
nell'art. 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'art. 2 del
decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2004, n. 87, nell'art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e
nell'art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le
assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed
alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresi', fatte salve le assunzioni
autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di
cui ai decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2004,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. E' consentito,
in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilita', anche
intercompartimentale.».
Riferimenti normativi al comma 102:
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le
attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti),
convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43:
«3. (Interventi per i beni e le attivita' culturali). - 1. Per l'utilizzazione
delle risorse da assegnare alla Societa' per lo sviluppo dell'arte, della
cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'art. 60
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005 e per l'anno 2006,
continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento
ivi previsto, le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli
esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli
stanziamenti previsti per le finalita' di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, e' destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la
conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attivita'
culturali e dello spettacolo».
Riferimenti normativi al comma 103:
- Si riporta il testo dell'art. 1 comma 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237
(Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni
culturali ed interventi a favore delle attivita' culturali):
«Art. 1 (Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle
arti contemporanee e di nuovi musei). - 1. E' istituito in Roma il Centro per la
documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di seguito
denominato «Centro», con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed
esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire
la ricerca, nonche' svolgere manifestazioni e attivita' connesse. Il Centro e'
sede del Museo delle arti contemporanee. Nell'ambito del Centro e' istituito il
Museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare
ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento
significativo della cultura architettonica del Novecento e contemporanea.
(Omissis)».
Riferimenti normativi al comma 104:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310
(Costituzione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari,
con sede in Bari, nonche' disposizioni in materia di pubblici spettacoli,
fondazioni lirico-sinfoniche e attivita' culturali), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari). - 1. E'
costituita, con sede in Bari, la «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e
Teatri di Bari», ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di
prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge 14
agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e del
decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 gennaio 2001, n. 6.
2. In attesa della partecipazione dei soggetti privati entro il termine previsto
dal comma 4, il consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1
e' composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri cosi'
individuati:
a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;
b) un componente designato dalla regione Puglia;
c) un componente designato dalla provincia di Bari;
d) un componente designato dal sindaco di Bari.
3. Per il componente del consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al
comma 1 designato dal sindaco di Bari non ha luogo la decadenza di cui all'art.
4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 24
novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
2001, n. 6, la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione di cui al
comma 1 avviene entro il 31 dicembre 2005.
5. Per l'anno 2004, e per i successivi cinque anni, alla Fondazione di cui al
comma 1 e' assegnato un contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 3,
comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A
decorrere dall'anno 2010, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle
risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.
6. (abrogato)».
Riferimenti normativi al comma 108:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 9. (Ente parco). - 1. L'Ente parco ha personalita' di diritto pubblico,
sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed e' sottoposto alla
vigilanza del Ministro dell'ambiente.
2. Sono organi dell'Ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunita' del parco.
3. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa
con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano
nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente
ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attivita', esplica le
funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti
urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo
nella seduta successiva.
4. Il Consiglio direttivo e' formato dal Presidente e da dodici componenti,
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate,
scelti tra persone particolarmente qualificate per le attivita' in materia di
conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunita' del parco di
cui all'art. 10, secondo le seguenti modalita':
a) cinque, su designazione della Comunita' del parco, con voto limitato;
b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate
ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in
materia naturalisticoambientale;
c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Societa'
botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle
ricerche e delle Universita' degli studi con sede nelle province nei cui
territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due
la scelta tra i soggetti indicati e' effettuata dal Ministro dell'ambiente;
d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.
5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta
del Ministro dell'ambiente. Qualora siano designati membri dalla Comunita' del
parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunita' montana, di una
provincia o di una regione presenti nella Comunita' del parco, la cessazione
dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata
dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della
designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei
consiglieri degli stessi enti.
6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto
tra i membri designati dalla Comunita' del parco ed una Giunta esecutiva formata
da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalita' e con le
funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.
7. Il Consiglio direttivo e' legittimamente insediato quando sia nominata la
maggioranza dei suoi componenti.
8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in
particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano
per il parco di cui all'art. 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale
economico e sociale di cui all'art. 14.
8-bis. Lo statuto dell'Ente e' deliberato dal consiglio direttivo, sentito il
parere della Comunita' del parco ed e' trasmesso al Ministero dell'ambiente che
ne verifica la legittimita' e puo' richiederne il riesame entro sessanta giorni
dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal
ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimita' del Ministero
dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro
dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta
giorni.
9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le
modalita' di partecipazione popolare, le forme di pubblicita' degli atti.
10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli
atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilita' dello Stato e sulla base
dei regolamenti di contabilita' dell'Ente parco, approvati dal Ministro del
tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei
conti e' nominato con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato da tre
componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero
tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati:
due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualita' di Presidente del Collegio;
uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.
11. Il direttore del parco e' nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente,
scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra
soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore
di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede
mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a
stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per
una durata non superiore a cinque anni.
12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.
12-bis. Ai Presidenti, ai Vice Presidenti e agli altri componenti dei Consigli
direttivi nonche' ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti
parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'art. 35, spetta un'indennita'
di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la
partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva,
nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14
febbraio 2001, e con la procedura indicata nella Circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.
13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima
legge.
14. La pianta organica di ogni Ente parco e' commisurata alle risorse
finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalita' di
cui alla presente legge e' consentito l'impiego di personale tecnico e di
manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei
contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.
15. Il Consiglio direttivo puo' nominare appositi comitati di consulenza o
avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attivita'
dell'Ente parco».
Riferimenti normativi al comma 109:
- Si riporta il testo degli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 8. (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le
previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed
enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche,
comprese anche quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono
sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo
e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e
secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del
decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformita'
alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei
ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite
dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche
sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e
della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competentenelle forme previste
dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa
predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali
settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il
compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad
esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere,
comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di approvazione dei
bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per
accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro
competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla
legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e
delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei
risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al ministero
competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali
l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria
organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva
lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del
ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro
competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti
all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi
compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con
quello del tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai
sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenza rispondente alle esigenze di
speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale
dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilita' di adeguare
l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello
inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di
mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre
all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro,
regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita'
dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita' pubblica».
«Art. 9. (Il personale e la dotazione finanziaria). -
1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per
ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti
pubblici, di cui al precedente art. 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del
decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1,
sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e
degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non
possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente
comma 1, e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento
dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo
collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto
disposto dal precedente comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le
amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza,
servizio, supporto, promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo
stanziato in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli
oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese
di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli
obiettivi gestionali».
«Art. 38. (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). -
1. E' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse
nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e
della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini
idrografici nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso
la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio
sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede
l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il
comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal
Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli
3, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi
tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il
relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia».
«Art. 39 (Funzioni dell'agenzia). - 1. L'agenzia svolge, in particolare, le
funzioni concernenti:
a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'art. 1 del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche' le
altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio;
b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque
di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' ogni
altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'art. 88 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione dell'emanazione della normativa
tecnica di cui all'art. 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano
dighe - RID».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207 reca
«Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
settembre 2002, n. 222, S.O.).
Riferimenti normativi al comma 110:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
(Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e
di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3. (Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza). -
1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza,
costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente
di elaborazione di orientamenti, linee e priorita' dell'attivita' di vigilanza.
1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati
entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine
di monitorare la congruita' dell'attivita' di vigilanza effettuata, propone
indirizzi ed obiettivi strategici e priorita' degli interventi ispettivi e
segnala altresi' al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli
aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore
efficacia dell'attivita' di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la
Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal
Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23
dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.
2. La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza,
nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e'
composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un
sottosegretario delegato, in qualita' di presidente; dal direttore generale
della Direzione generale, dal Direttore generale dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); dal Comandante generale
della Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate della
Guardia di Finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal
Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; dal Direttore
generale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende
sanitarie locali; dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del
lavoro non regolare di cui all'art. 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti
dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono
farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
3. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori generali delle altre
direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i
Direttori degli altri enti previdenziali, i Direttori generali delle direzioni
generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli ulteriori componenti
istituzionali della Commissione nazionale per la emersione del lavoro non
regolare ed il comandante del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del
lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita'
di vigilanza puo', su questioni di carattere generale attinenti alla
problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della Polizia
- Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Alla Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo'
essere attribuito il compito di definire le modalita' di attuazione e di
funzionamento della banca dati di cui all'art. 10, comma 1, e di definire le
linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di
rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza
obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza, nei cui confronti la Direzione
generale, al sensi dell'art. 2, esercita un'attivita' di direzione e
coordinamento.
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attivita' di vigilanza
ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non
spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al funzionamento
della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui
pertinenti capitoli di bilancio».
Riferimenti normativi al comma 111:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del gia' citato decreto legislativo n.
124/2004, cosi' come modificato dalla presente legge:
«4. (Coordinamento regionale dell'attivita' di vigilanza). - 1. Le direzioni
regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali dell'I.N.P.S. e dell'INAIL e
degli altri enti previdenziali, coordinano l'attivita' di vigilanza in materia
di lavoro e di legislazione sociale, individuando specifiche linee operative
secondo le direttive della Direzione generale. A tale fine, le direzioni
regionali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori regionali
dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno coordinare l'attivita' di tutti gli organi
impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare per i profili diversi
da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'art. 1,
secondo le indicazioni fornite dalla Direzione generale, il Direttore della
direzione regionale del lavoro convoca la commissione regionale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza.
3. La Commissione di cui al comma 2, nominata con decreto del Direttore della
direzione regionale del lavoro e' composta dal Direttore della Direzione
regionale del lavoro, che la presiede; dal Direttore regionale dell'I.N.P.S.;
dal Direttore regionale dell'I.N.A.I.L.; dal comandante regionale della Guardia
di finanza; dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri; dal Direttore
regionale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore regionale delle aziende
sanitarie locali; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro
rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. I componenti della
Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente
delegati.
4. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere invitati a
partecipare i Direttori regionali degli altri enti previdenziali e i componenti
istituzionali delle Commissioni regionali per l'emersione del lavoro non
regolare di cui agli articoli 78 e 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2
possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del
lavoro illegale, essere altresi' invitati uno o piu' dirigenti della Polizia di
Stato designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno.
5. La Commissione regionale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza
convoca, almeno sei volte all'anno, i presidenti dei comitati per il lavoro e
l'emersione del sommerso, di seguito denominati «CLES», di cui al decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266, al fine di fornire alla Direzione generale ogni elemento
di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attivita' di
vigilanza di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai
componenti della Commissione di cui al comma 3 ed ai soggetti eventualmente
invitati a partecipare ai sensi del comma 4 o convocati ai sensi del presente
comma, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al
funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa
vigente sui pertinenti capitoli di bilancio».
Riferimenti normativi al comma 112:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del gia' citato decreto legislativo 124/2004,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. (Coordinamento provinciale dell'attivita' di vigilanza). - 1. La
direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell'I.N.P.S.
e dell'INAIL, coordina l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le
direttive volte a razionalizzare l'attivita' di vigilanza, al fine di evitare
duplicazione di interventi ed uniformarne le modalita' di esecuzione. A tale
fine, le direzioni provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i
direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno coordinare, a livello provinciale, l'attivita' di
tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, i
CLES, cui partecipano il Comandante provinciale della Guardia di finanza, il
comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, un rappresentante degli Uffici
locali dell'Agenzia delle entrate presenti sul territorio provinciale ed il
presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non
regolare di cui all'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
forniscono, in conformita' con gli indirizzi espressi dalla Commissione centrale
di cui all'art. 3, indicazioni utili ai fini ell'orientamento dell'attivita' di
vigilanza. Alle sedute del CLES puo', su questioni di carattere generale
attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore.
3. Il CLES redige, con periodicita' trimestrale una relazione sullo stato del
mercato del lavoro e sui risultati della attivita' ispettiva nella provincia di
competenza, anche avvalendosi degli esiti delle attivita' di analisi e ricerca
delle citate Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro. Al termine di
ogni anno il CLES redige una relazione annuale di sintesi.
4. Ai componenti dei CLES, ed ai soggetti che eventualmente li integrano ai
sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di
missione. Al funzionamento dei CLES si provvede con le risorse assegnate a
normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio».
Riferimenti normativi al comma 114:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144.), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Rivalutazione delle rendite). - 1. Con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la
liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi
del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e'
rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa
conferenza dei servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei
casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della
variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra
determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione
retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e
4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base
per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
2. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte da
altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro previsti dal testo unico.».
Riferimenti normativi al comma 115:
- Si riporta il testo del comma 105 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato) (legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla presente legge:
«105. Per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, come prorogati dall'art. 45, comma 1, lettera b), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, e' autorizzata una ulteriore
spesa di 170 milioni di euro.».
- Si riporta il testo del comma 107 dell'art. 1 della sopra citata
legge266/2005:
«107. Relativamente all'anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i
lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3 e 3 super, e'
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti all'INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel
limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a
20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentito l'INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.».
Riferimenti normativi al comma 116:
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre
2005, n. 202 (Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria)
convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni:
«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e fino al 31 ottobre 2006, a favore
degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di
carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti
attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini
relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di
ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la
quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri
oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi
per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di
finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA).»
Riferimenti normativi al comma 117:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 20 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in
materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
«Art. 20 (Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. L'autorizzazione di spesa
di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno
2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le
provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.».
Riferimenti normativi al comma 119:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 8 febbraio1948, n. 47
(Disposizioni sulla stampa):
«Art. 2. (Indicazioni obbligatorie sugli stampati). - Ogni stampato deve
indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonche' il nome e il domicilio
dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle
agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la
indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del
domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice
direttore responsabile. All'identita' delle indicazioni, obbligatorie e non
obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identita' di
contenuto in tutti gli esemplari.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 250 reca «Provvidenze per l'editoria e riapertura
dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di
rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n.
67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa.».
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1990, n. 199).
Riferimenti normativi al comma 120:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo
della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione). - 1. Le imprese
di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica
giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano
quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi,
economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle
ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere
dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di
telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre
agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.».
Riferimenti normativi al comma 121:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della gia' citata legge 250/1990, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che
abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il
competente tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi informativi
su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari,
per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e
le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai
consumi di energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due
agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.».
Riferimenti normativi al comma 122:
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), con il comma 2 sostituito
dalla presente legge:
«Art. 27 (Contributi alle agenzie di stampa). - Per il quinquennio decorrente
dal 1° gennaio 1981 e' autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo
complessivo di lire quattro miliardi, in ragione di anno, in favore delle
agenzie di stampa a diffusione nazionale, che possiedano i requisiti di cui al
comma seguente da almeno tre anni.
Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari
siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di
trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque
regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di
lavoro piu' di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno,
indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di
trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana.
Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese
manifatturiere ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102,
dell'art. 1, legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'art. 2,
legge 5 agosto 1978, n. 502, degli articoli 1 e 2, decreto-legge 6 luglio 1978,
n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata legge 5 agosto
1978, n. 502, dell'art. 1, decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92 e dell'art. 1, legge
13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.
L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale e'
effettuata ripartendo un terzo dell'importo complessivo in parti uguali tra gli
aventi diritto e i restanti due terzi proporzionalmente al numero dei giornali
collegati a ciascuna azienda, al numero delle reti utilizzate e delle ore di
trasmissione.
Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 e' autorizzata la
corresponsione di contributi dell'importo complessivo di lire 500 milioni, in
ragione d'anno, alle agenzie di stampa che, non essendo provviste dei requisiti
di cui al secondo comma, abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a
tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano
contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici
quotidiani, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale
competente per territorio con la qualifica «agenzia di informazioni per la
stampa» o analoga, da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille
notiziari con cinquemila notizie, ovvero che abbiano registrato la testata cosi'
come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta
notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente.
L'erogazione di contributi alle agenzie di stampa di cui al presente art. e'
effettuata ripartendo il contributo in parti uguali fra gli aventi diritto, fino
alla concorrenza di lire 200 milioni. Le residue lire 300 milioni sono ripartite
fra le stesse agenzie tenendo conto: a) del numero dei collegamenti per
telescriventi ed altri analoghi;
b) dell'eventuale emissione di piu' bollettini giornalieri;
c) del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo.
Con le disposizioni di attuazione della presente legge sono stabiliti i criteri
per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
Nessuna agenzia di stampa puo' comunque ricevere un contributo globale che
superi il cinquanta per cento delle spese documentate, sostenute per il
personale e per le strutture. Le somme che in ciascun esercizio risultino
eventualmente dalla differenza fra la ripartizione di cui ai precedenti commi e
le erogazioni a norma del presente comma sono utilizzate negli anni successivi
per l'incremento degli stanziamenti in favore delle agenzie di stampa.».
Riferimenti normativi al comma 123:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n.
67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria):
«Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione). - 1. Le imprese
di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica
giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano
quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi,
economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle
ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere
dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di
telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre
agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.».
Riferimenti normativi ai commi 124, 125 e 126:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze
per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche,
per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11
della legge stessa), e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di
cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese
radiofoniche di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono concessi
ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi
degli articoli 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le
entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi
dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a
bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11
del presente articolo, il cui ammontare non puo' comunque superare il 50 per
cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio
dell'impresa stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle
imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli
effetti dell'art. 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano
i seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate
pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi
dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili
nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il
25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il
40 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per
diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale
quella cui almeno l'80 per cento della diffusione complessiva e' concentrata in
una sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente art.
non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i
contributi alla certificazione di una societa' di revisione scelta tra quelle di
cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non
superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle imprese
editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da
cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i
requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli
previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio
dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici, comunque costituite,
che editino giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto
Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali
quotidiani e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g)
del comma 2 del presente articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi
di cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio
dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano
i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente
articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una
relazione di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la normativa
dello Stato in cui ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente art. per i quotidiani per quanto
attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da
cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della legge 5
agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro
rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al
comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che
risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da
societa' la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da
cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono
corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30.000 copie di
tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al
presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare
testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma
sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori
complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti,
dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della
presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri
ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i
quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche
e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per
cento, e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la
maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come
modificato dall'art. 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione
ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono
trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della
societa' stessa. Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge si
applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli
9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di
cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di
altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono
pubblicita' per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici.
Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con
altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa,
il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa
editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli
amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima
condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la societa'
proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la
societa' deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la
societa' dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari
ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla
data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo
la societa' sia posta in liquidazione, dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato
netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una
somma parimenti calcolata dovra' essere versata dalla societa' quando, nei dieci
anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra
documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli
utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti
pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate
pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i
contributi di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella
seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento dei costi
risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a
lire 2 miliardi per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media
giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media
giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non puo' comunque
superare il 60 per cento dei costi risultanti dal bilancio, dei costi come
determinati dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre
1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data
organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per
l'accesso ai contributi previsti, nonche' a favore delle imprese editrici di
quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31
dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti
ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese
editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione
riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che
abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento
europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano,
nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilita' dello
stanziamento di bilancio, e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi
risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a
lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8,
per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i
suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400
milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al
30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per
cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della
rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice
dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da
una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da
parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono
componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del
comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a
condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese
collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la
controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi
soggetti che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non puo' comunque
superare il 70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono concessi a
condizione che le imprese non fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di
quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui
ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le
controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono corrisposti
alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle
previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto
comma dell'art. 7, legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle
vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei
ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11, legge
25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purche' sia
stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, e'
corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo
verra' effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa
editoriale e della necessaria certificazione nonche' della documentazione
richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di revisione, e' limitata
alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il
conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio».
Riferimenti normativi ai commi 128, 129 e 130:
- Si riporta il testo dei commi 461, 455 (modificato dalla presente legge) e 458
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006):
«461. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche' all'art. 23,
comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e
all'art. 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto
alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera
documentazione entro un anno dalla richiesta.».
«455. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi
previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese
quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento
degli altri costi in base ai quali e' calcolato il contributo».
«458. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui
all'art. 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da
giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici.».
Riferimenti normativi al comma 131:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103
(Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva):
«19. La societa' concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in
concessione, e' tenuta alle seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, le reti trasmittenti televisive nelle zone di confine
bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri
confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli
impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla
data di entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e
radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la
diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad
effettuare, sentita la stessa Commissione parlamentare, trasmissioni
radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e
ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli adempimenti di cui al
precedente art. sono stabiliti come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante separate pattuizioni da
effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di
confine interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofonici destinati
a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello
Stato entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo
art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per la
provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi
con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui al
precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste sono
regolate secondo le modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca
effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972,
e' forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre all'imposta sul valore
aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni
radiofoniche da radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308,in
considerazione dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni con
l'inclusione nei programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a lire
250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e
puo' essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua
francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive
in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' regolato con
apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al
capitolo aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata
per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonche' a
quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si
provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai
sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone
dovuto dalla concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo art. 46. Il Ministro
per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le
amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso apposite
convenzioni, con la societa' concessionaria le modalita' delle prestazioni e
l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della
Commissione parlamentare.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 24 del contratto di servizio di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003 (Approvazione del
contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2003-2005), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003:
«2. La RAI si impegna ad implementare il progetto di audiovideoteca sviluppato
ai sensi del contratto di servizio per il triennio 2000-2002 ed a realizzare la
catalogazione digitale dell'archivio storico registrato su nastro magnetico
analogico. L'archivio storico radiotelevisivo sara' progressivamente aperto al
pubblico, per la consultazione presso sedi della RAI, secondo modalita' e tempi
da definire d'intesa con il Ministero.».
Riferimenti normativi al comma 132:
- Si riporta il titolo della direttiva 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre
1992: «Direttiva del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di
prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprieta'
intellettuale» (Pubblicata nella G.U.C.E. 27 novembre 1992, n. L 346. Entrata in
vigore il 30 novembre 1992).
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 69 della legge 22 aprile 1941, n.
633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio), e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 69. - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e
degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio
personale, non e' soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo
diritto, e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture
musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno
diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero,
non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno
ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di
immagini.».
Riferimenti normativi al comma 135:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 353 (Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i
prodotti editoriali.), convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46:
«1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della societa' Poste
italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni
complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi
capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I
rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', rilasciata dalla societa' Poste italiane S.p.a., attestante
l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del
presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate
a favore di ogni soggetto avente titolo.».
Riferimenti normativi al comma 136:
- Si riporta il testo dell'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 98 (Sanzioni). - 1. Le disposizioni del presente art. si applicano alle
reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od
offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la
relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non
costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad
euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se il
fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici, la
sanzione minima e' di euro 50.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di
radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno
a tre anni. La pena e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo
ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con
la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore e'
tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti
amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35,
commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo
non inferiore all'anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorita' giudiziaria e
fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il
trasgressore non provveda, puo' provvedere direttamente, a spese del possessore,
a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per piu' di due
volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od
offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita' a
quanto dichiarato ai sensi dell'art. 25, comma 4, il Ministero irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 32, ai soggetti che commettono
violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni
poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00; ai soggetti che
non provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione
dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o
dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e
dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati
contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie attivita' non
corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall'art. 2621 del codice
civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide, impartiti ai
sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorita', gli stessi, secondo le
rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
120.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad
imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto
interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento
e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato
pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 34 e
35, nei termini previsti dall'allegato n. 10, se la violazione e' di particolare
gravita', o reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero o
l'Autorita', secondo le rispettive competenze e previa contestazione, possono
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi,
o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. Nei
predetti casi, il Ministero o l'Autorita', rimangono esonerati da ogni altra
responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei
confronti dell'impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente
Titolo, nonche' nell'art. 80, il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00
ad euro 2.500.000,00.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui
all'art. 96, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
170.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi e' di
particolare gravita' o reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, il
Ministero puo' disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non
superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di
integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1,
il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8
dell'art. 95, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo il
promuovimento dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore e' punito
con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 70,
71, 72 e 79 il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze,
comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad euro
580.000,00.
17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le sanzioni di
cui all'art. 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura
ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni .».
Riferimenti normativi al comma 137:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«8. E' istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca. A detto
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, nonche' quelle in materia di alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in
sei uffici di livello dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale ai
sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.»
- Si riporta il testo del comma 8-bis dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle
infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica
istruzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture
di primo livello del Ministero della solidarieta' sociale e del Ministero del
commercio internazionale.».
Riferimenti normativi al comma 140:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
Riferimenti normativi al comma 141:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204
(Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 5 (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca). - 1. E'
istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca (CIVR), composto da non piu' di 7 membri, anche stranieri, di comprovata
qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralita' di ambiti metodologici e
disciplinari. Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:
a) svolge attivita' per il sostegno alla qualita' e alla migliore utilizzazione
della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la
sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e
pratiche di valutazione della ricerca;
b) determina i criteri generali per le attivita' di valutazione svolte dagli
enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI,
verificandone l'applicazione;
c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attivita' di
valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche' di
progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;
d) predispone rapporti periodici sulle attivita' svolte e una relazione annuale
in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri
interessati e al CIPE;
e) determina criteri e modalita' per la costituzione, da parte di enti di
ricerca e dell'ASI, ove cio' sia previsto dalla normativa vigente, di un
apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e
tecnologici dell'attivita' complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli
istituti in cui si articola.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne e'
determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere
collocati in aspettativa per la durata del mandato. Il comitato elegge nel suo
seno il presidente.
3. ....
4. Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a
valere sullo stato di previsione del MURST.
5. ....
6. Le competenze di indirizzo e di promozione del comitato non possono essere
delegate ad altri soggetti. Il comitato si avvale della segreteria tecnica di
cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto e puo' ricorrere, limitatamente a
specifici adempimenti strumentali, a societa' od enti prescelti ai sensi del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di appalti di servizi.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
(Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica):
«Art. 2 (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario). - 1.
E' istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario,
costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed
esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralita' di settori
metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con distinto decreto
dello stesso Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi
componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicita' degli atti.
Il Comitato:
a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attivita' delle universita'
previa consultazione della Conferenza dei rettori delle universita' italiane
(CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale
degli studenti universitari (CNSU), ove costituito;
b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e
pratiche di valutazione;
c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di
valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione
degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di
valutazioni esterne delle universita' o di singole strutture didattiche,
approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, con particolare riferimento alla qualita' delle attivita'
universitarie, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale,
nonche' della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998,
sulla cooperazione in materia di garanzia della qualita' nell'istruzione
superiore;
e) predispone annualmente una relazione sulle attivita' di valutazione svolte;
f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in
vigore della presente legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 5 maggio 1999, n. 229;
g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, ulteriori attivita' consultive, istruttorie, di
valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica,
anche in relazione alle distinte attivita' delle universita', nonche' ai
progetti e alle proposte presentati dalle medesime.
2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con
proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui all'art. 5, commi
3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni,
un'ulteriore quota del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'
per l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi
predeterminati ed in relazione agli esiti dell'attivita' di valutazione di cui
all'art. 1 e al presente articolo.
3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario e' soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 88, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662; la relativa autorizzazione di spesa, da
intendere riferita alle attivita' del Comitato, e' integrata di lire 2 miliardi
a decorrere dal 1° gennaio 1999.
4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il
terzo periodo del comma 23 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127
(Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche - C.N.R.):
«Art. 10 (Comitato di valutazione). - 1. Il comitato di valutazione valuta
periodicamente i risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente, anche in
relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale, sulla base dei criteri di
valutazione e dei parametri di qualita' definiti, in deroga a quanto previsto
dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere
del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione e' composto da otto membri esterni all'ente,
scelti tra esperti anche stranieri, nominati dal consiglio di amministrazione,
di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, due dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dall'Unione italiana delle
camere di commercio, due dalla Conferenza dei rettori delle universita'
italiane. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il
comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione una relazione
di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128
(Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I.):
«Art. 10 (Comitato di valutazione). - 1. Il comitato di valutazione valuta
periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'Agenzia,
anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano aerospaziale nazionale, in
accordo con i criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto previsto
dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione e' composto da cinque membri esterni all'Agenzia,
ivi compreso il presidente, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui
due, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attivita'
produttive, uno designato dal Ministro della difesa ed uno designato dalla
Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Il presidente e i componenti
del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola
volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il
comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'Agenzia
una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca.»
Riferimenti normativi al comma 142:
- Si riporta il testo del comma 1, lettera a), dell'art. 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica):
«1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati
dallo Stato alle universita', sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'univerista' e della ricerca scientifica e
tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle universita', relativo alla quota a
carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per il personale docente,
ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture
universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata
ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le
attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394.».
Riferimenti normativi al comma 143:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
«1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu'
decreti legislativi diretti a: a)-c). (omissis).
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere
il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi
operanti nel settore stesso.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa):
«Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1,
dell'art. 11, il Governo perseguira' l'obiettivo di una complessiva riduzione
dei costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi generali
desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita' omologhe o complementari,
trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o
funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
ovvero in struttura di universita', con il consenso della medesima, ovvero
liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il
Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai
sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato
degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico
nonche' di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la personalita'
di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in societa' di
diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di
cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di
utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai
suddetti enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza,
anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e
riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale,
con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di
amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso
obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in
analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e l'ottimale utilizzo delle
strutture impiantistiche.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa):
«Art. 18. - 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera
d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'art. 14 della presente legge, si
attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della
politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea
e internazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore,
della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del
personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di
promuovere e di collegare realta' operative di eccellenza, di assicurare il
massimo livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una piu'
agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno
della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del
trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare
piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di
evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti,
sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando
gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di
valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 14 della presente legge,
favorendo inoltre la mobilita' del personale e prevedendo anche forme di
partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni
imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei
risultati dell'attivita' di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica
sulla vita economica e sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che
alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della
produzione e dei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi
generali della politica di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la professionalita' e l'autonomia dei
ricercatori e ne favoriscano la mobilita' interna ed esterna tra enti di
ricerca, universita', scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa
comunitaria in materia, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica e' autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le
forme e le modalita' di intervento e di finanziamento previsti dalle
disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'art. 20, comma 8,
della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 11, secondo comma,
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale
carico dello Stato.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette
alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca,
nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti gia' operanti nel settore o da
istituire, articolati per tipologie e funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di
governo e di funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la
valutazione, nonche' di quelli riguardanti la professionalita' e la mobilita'
dei ricercatori.
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa):
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita' di
interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione
alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data
del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a
definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita' e le
materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza
delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze
dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge
e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti
legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali,
nonche' di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di
competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie,
stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo,
l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria
regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato,
reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con
determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione
concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il
linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione
dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla
informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e
pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i
regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi
stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di
condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli
interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica,
all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela
della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute
pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta,
permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei
requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da
presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso,
comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita'
amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative
alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita' da svolgere,
eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato
apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti
in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita', anche alla
luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attivita'
economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la
realizzazione della solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione tipica e
tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e
delle certificazioni di conformita' da parte delle categorie produttive, sotto
la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino
e garantiscano la qualita' delle fasi delle attivita' economiche e
professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi
autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle
attivita' private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli
di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo
successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita', alla
riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse,
alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze
manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento
di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di
attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni
nelle materie di competenza legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa
alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il rapporto
relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa
il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente
al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme
regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai
successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base
della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto
concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi
risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero
delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori
omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri
interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare
competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei
principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze
riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei
tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche
mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo
degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa e ottimale
utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche
nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei
soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle
materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo' essere
perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi
soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei
rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i
criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilita' e
della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili
comunque denominati, nonche' delle conferenze di servizi, previste dalle
normative vigenti, aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu' schemi
base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano
stabilite le responsabilita', le modalita' di attuazione e le conseguenze degli
eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative
pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi
conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono
resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali,
del parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni
parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari
e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta.
Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni
dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono
essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti
legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono
abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al
comma 4, ai seguenti criteri e principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni
anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con
conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e
controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle
finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o
che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico
nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i
cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di
controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e
degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche
sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di
carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una
difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le
fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di
qualita' della regolazione con la definizione della posizione italiana da
sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di
semplificazione e di miglioramento della qualita' della regolazione interna e a
livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e
del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri
di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
garantisce anche l'uniformita' e l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di
inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative
di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva
individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle
organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti
dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azione amministrativa.».
Riferimenti normativi al comma 147:
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 22 della legge 28 dicembre 2001, n.
448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2002) cosi come modificato dalla presente legge:
«13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto
ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli
istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e
delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la
Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, puo' essere riconosciuto un credito formativo per
il conseguimento dei titoli di studio di cui all'art. 3 del regolamento di cui
al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica. Le modalita' di riconoscimento dei
crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le
amministrazioni interessate e le universita'.».
Riferimenti normativi al comma 148:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n.
289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003):
«5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono
determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a
distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli
accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e
dall'art. 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27
gennaio 1998, n. 25. Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio
dei titoli accademici, le istituzioni devono disporre di adeguate risorse
organizzative e gestionali in grado di:
a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in
modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattivita',
salvaguardando il principio della loro usabilita';
b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di
servizi di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di
apprendimento per ciascun courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la
gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l'offerta
di un articolato servizio di teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione
della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo
sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare
il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento
offerti.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della
loro emanazione.».
Riferimenti normativi al comma 151.
- Si riporta il testo dell'art. 2, primo paragrafo, lettera b) del Regolamento
(CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001 (Regolamento del Consiglio
che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la
falsificazione):
«b) «autorita' nazionali competenti», le autorita' designate dagli Stati membri
al fine di: individuare le banconote false e le monete false, raccogliere e
analizzare i dati tecnici e statistici relativi alle banconote false,
segnatamente le banche centrali nazionali o gli altri organismi autorizzati,
raccogliere e analizzare i dati tecnici e statistici relativi alle monete false,
segnatamente le Zecche nazionali, le banche centrali nazionali o gli altri
organismi autorizzati, raccogliere i dati sulla falsificazione dell'euro e
analizzarli, in particolar modo gli Uffici centrali nazionali di cui all'art. 12
della convenzione di Ginevra.».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 350 (Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di
tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute
all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie):
«Art. 7 (Trasmissione dei dati e delle informazioni sulla falsificazione dei
mezzi di pagamento). - 1. Per le finalita' di cui al regolamento (CE) n.
1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, e per le valutazioni sull'impatto
economico-finanziario delle falsificazioni delle banconote e delle monete
metalliche denominate in euro, nonche' degli altri mezzi di pagamento, le
autorita' nazionali competenti ad individuare, raccogliere ed analizzare i dati
tecnici e statistici, nonche' le altre informazioni sui casi di falsificazione,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni
di cui dispongono, secondo le modalita' e i termini stabiliti dallo stesso
Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno.
2. Per dati tecnici e statistici si intendono i dati che consentono di
identificare i mezzi di pagamento falsi cosi' come i dati relativi al numero e
alla provenienza geografica degli stessi.
3. Per informazioni si intendono tutte le altre notizie relative ai casi di
falsificazione, ad esclusione dei dati personali.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono,
d'intesa, le modalita' e i termini per lo scambio dei dati e delle informazioni
di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 8 (Obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e
delle monete in euro sospette di falsita). - 1. Le banche e gli altri soggetti
che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote e monete
metalliche in euro hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e
le monete metalliche in euro sospette di falsita' e di trasmetterle senza
indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato.
2. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
delle rispettive competenze, possono emanare disposizioni applicative del comma
1, anche con riguardo alle misure organizzative occorrenti per il rispetto degli
obblighi di ritiro e di trasmissione delle banconote e delle monete metalliche
in euro sospette di falsita'.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che violano le disposizioni
emanate dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, o
che comunque non ritirano dalla circolazione ovvero non trasmettono alla Banca
d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato le banconote o monete
metalliche in euro sospette di falsita', e' applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euro. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 145 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La competenza ad applicare la
sanzione spetta al Ministro dell'economia e delle finanze nei casi riguardanti
le monete metalliche in euro e al Governatore della Banca d'Italia nei casi
riguardanti le banconote in euro.».
Riferimenti normativi al comma 154:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166
(Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento):
«Art. 8 (Modifica all'art. 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300). -
1. All'art. 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, dopo le parole: «diversi dalla moneta» sono
inserite le seguenti: «nonche' sugli strumenti attraverso i quali viene erogato
il credito al consumo».».
Riferimenti normativi al comma 155:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
(Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Autonomia organizzativa). - 1. Per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali di cui all'art. 2, e per i compiti di organizzazione e gestione
delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri
decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si
articola il Segretariato generale.
2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attivita'
si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in
cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun
ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il
Ministro o Sottosegretario delegato.
4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati
determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata
temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, e'
specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Presidente puo' ridefinire le finalita'
delle strutture di missione gia' operanti: in tale caso si applica l'art. 18,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti
il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano
presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le
strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di piu' dipartimenti
o uffici a questi equiparabili, il Presidente puo' istituire con proprio decreto
apposite unita' di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile e'
nominato ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. Il Segretario generale e' responsabile del funzionamento del Segretariato
generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il
Segretario generale puo' essere coadiuvato da uno o piu' Vicesegretari generali.
Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilita' di
gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle
more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario
generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.
6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilita' dirigenziali
nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione
dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalita' da
definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali,
tenuto conto della peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il Segretario
generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari
delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonche' gli obiettivi
di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle
strutture individuate dal Presidente.
7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta
collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri
senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la
composizione.
8. La razionalita' dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza e'
sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture
specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati
della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica
e' effettuata dopo due anni.».
Riferimenti normativi al comma 156:
- Si riporta il comma 22-bis dell'art. 1 del gia' citato decreto-legge n. 181
del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge:
«22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di' cui all'art. 3, commi da
6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive
modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e' costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione, con relativa segreteria
tecnica. L'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione opera
in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'atro, compiti di supporto
tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per
l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di
qualita' della regolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova
conseguentemente applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Della Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono
scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed
ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero
foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti
delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalita'. Se
appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i
componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o
fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il
funzionamento dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di cui all'art. 3, comma
6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per
cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede,
altresi', al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente
comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
Riferimenti normativi al comma 157:
- Si riporta il testo del comma 261 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 311
del 2004:
«261. Per le attivita' di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal
Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione e
comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero il Ministro a cio' delegato, puo' avvalersi di enti o
istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti demoscopici nonche' di
consulenti dotati di specifica professionalita'. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.».
Riferimenti normativi al comma 158:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48
(Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione
economica), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 16. (Costituzione ed attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica). - E' costituito il «Comitato interministeriale per la
programmazione economica».
Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed e'
costituito in via permanente dal Ministro per il bilancio e per la
programmazione economica, che ne e' Vice-presidente, e dai Ministri per gli
affari esteri, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio, per
l'agricoltura e foreste, per il commercio con l'estero, per le partecipazioni
statali, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i
trasporti e l'aviazione civile, per la marina mercantile e per il turismo o lo
spettacolo nonche' dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
e nelle zone depresse del Centro-Nord e dai Ministri dell'universita' e della
ricerca e della pubblica istruzione.
Ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri e subordinatamente ad
esse, il Comitato interministeriale per la programmazione economica predispone
gli indirizzi della politica economica nazionale; indica, su relazione del
Ministro per il bilancio e la programmazione economica, le linee generali per la
elaborazione del programma economico nazionale, su relazione del Ministro per il
tesoro, le linee generali per la impostazione dei progetti di bilancio annuali e
pluriennali di previsione dello Stato, nonche' le direttive generali intese
all'attuazione del programma economico nazionale ed a promuovere e coordinare a
tale scopo l'attivita' della pubblica amministrazione e degli enti pubblici;
esamina la situazione economica generale ai fini dell'adozione di provvedimenti
congiunturali.
Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
bilancio e della programmazione economica, presenta al CIPE lo schema delle
linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale allegandovi
le relazioni programmatiche di settore, riunite e coordinate in un unico
documento e i relativi allegati. [Entro lo stesso termine gli schemi anzidetti
devono essere trasmessi alle regioni; su di essi la commissione interregionale
prevista dall'art. 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281, esprime il proprio
parere entro il mese di agosto].
Entro il 15 settembre il CIPE approva la relazione previsionale e programmatica,
le relazioni programmatiche di settore e le linee di impostazione dei progetti
di bilancio annuale e pluriennale.
Le regioni, con il concorso degli enti locali territoriali, determinano gli
obiettivi programmatici dei propri bilanci pluriennali in riferimento ai
programmi regionali di sviluppo e in armonia con gli obiettivi programmatici
risultanti dal bilancio pluriennale dello Stato.
Qualora il Governo riscontri la mancata attuazione della armonizzazione prevista
dal precedente comma, puo' promuovere la questione di merito per contrasto di
interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della
Costituzione.
Promuove, altresi', l'azione necessaria per l'armonizzazione della politica
economica nazionale con le politiche economiche degli altri Paesi della
Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), della Comunita'
economica europea (C.E.E.) e della Comunita' europea della energia atomica
(C.E.C.A.), secondo le disposizioni degli Accordi di Parigi del 18 aprile 1951,
ratificati con legge 25 giugno 1952, n. 766, e degli Accordi di Roma del 25
marzo 1957 ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
Sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, quando
vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza. Sono
altresi' chiamati i Presidenti delle Giunte regionali, i Presidenti delle
Province autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che
interessino i rispettivi Enti.
Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alle sedute del Comitato interministeriale per la programmazione economica
possono essere invitati ad intervenire il Governatore della banca d'Italia, il
Presidente dell'Istituto centrale di statistica, il segretario della
programmazione.
Per l'esame dei problemi specifici il Comitato puo' costituire nel suo seno
Sottocomitati.
I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla Direzione generale per
l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della
programmazione economica. Per tali servizi possono essere addetti presso il
Ministero funzionari di altra Amministrazione a richiesta della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.».
Riferimenti normativi al comma 159:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), cosi' come modificato dalla presente legge:
«8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-bis,
limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al
comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.».
Riferimenti normativi al comma 161:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 24 del gia' citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse
che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi
previsti dal presente articolo.».
Riferimenti normativi al comma 162:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115
e successive modificazioni (Completamento del riordino dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 2 (Organi). - 1. Sono organi dell'Agenzia il presidente del consiglio di
amministrazione, il consiglio di amministrazione, il direttore ed il collegio
dei revisori dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica
cinque anni e sono rinnovabili una sola volta.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione, che assume la rappresentanza
dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da quattro
membri. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I
membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanita'; due di essi
sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, unificati con la Conferenza Stato-Citta' ed
autonomie locali. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono
scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e
programmazione dei servizi sanitari, anche estranei alla pubblica
amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse modalita', una sola
volta.
4. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra
esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione
dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro
del direttore e' regolato da contratto di diritto privato e non e'
immediatamente rinnovabile; alla scadenza del triennio la nomina puo' essere
rinnovata per una sola volta, su proposta del consiglio di amministrazione
dell'Agenzia, motivata con riferimento all'eccellenza dei risultati raggiunti.
5. Il direttore esercita tutti i poteri di gestione dell'Agenzia, salvo quelli
attribuiti ad altri organi della medesima.».
Riferimenti normativi al comma 163:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni
interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente art. sono adottate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto
privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di
criteri oggettivi e trasparenti.».
Riferimenti normativi al comma 164:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (Nuovo codice della strada),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta
la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione
della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei
ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini
per la proposizione dei medesimi.Il predetto termine di trenta giorni decorre
dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della
sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero
dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere
effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso
di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro
obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia
che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di
contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona
giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire
gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art.
196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e
documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. La comunicazione al
Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.».
Riferimenti normativi al comma 166:
- Si riporta il testo dell'art. 97 del gia' citato decreto legislativo n. 285
del 1992, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 97 (Circolazione dei ciclomotori). - 1. I ciclomotori, per circolare,
devono essere muniti di: a) un certificato di circolazione, contenente i dati di
identificazione e costruttivi del veicolo, nonche' quelli della targa e
dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero
da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalita'
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.
2. La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene
in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate
allo Stato, che puo' affidarle con le modalita' previste dal regolamento ai
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. Ciascun ciclomotore e' individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di
targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione
di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato
intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione
d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo sono inseriti nel
sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola
notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato
di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri
di economicita' e di massima semplificazione.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che
sviluppino una velocita' superiore a quella prevista dall'art. 52 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad
aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti dall'art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o piu' delle
caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di
circolazione, ovvero che sviluppi una velocita' superiore a quella prevista
dallo stesso art. 52, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 35 a euro 143.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il
certificato di circolazione, quando previsto, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro
6.506,85.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano
chiaramente visibili e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 21 a euro 85.
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle
indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle
suddette targhe e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato richiesto
l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della
proprieta' secondo le modalita' previste dal regolamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro
1.376,55. Alla medesima sanzione e' sottoposto chi non comunica la cessazione
della circolazione. Il certificato di circolazione e' ritirato immediatamente da
chi accerta la violazione ed e' inviato al competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del
certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a
farne denuncia agli organi di polizia e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Alla medesima sanzione
e' soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di
circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla
distruzione del ciclomotore, fatta salva la facolta' degli enti da cui dipende
il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere
tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino
delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali
e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata
illegittimita' della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma
6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della
violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo e'
disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un
mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.».
Riferimenti normativi al comma 167.
- Si riporta il testo dell'art. 170 del gia' citato decreto legislativo n. 285
del 1992, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 170 (Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote).
- 1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero
uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione
corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in
caso di necessita' per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere
sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente,
salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato
di circolazione e che il conducente abbia un'eta' superiore a diciotto anni. Con
regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti le modalita' e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del
presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in
modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite
attrezzature del veicolo.
4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi
trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti che non siano
solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo
o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri,
ovvero impediscano o limitino la visibilita' al conducente. Entro i predetti
limiti, e' consentito il trasporto di animali purche' custoditi in apposita
gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente art. e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne,
dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo
amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II
del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un
motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni
previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per
novanta giorni.»
Riferimenti normativi al comma 168:
- Si riporta il testo dell'art. 171 del gia' citato decreto legislativo n. 285
del 1992, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 171 (Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote). - 1.
Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e
motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un
casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria
chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza
a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a
garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le
disposizioni del regolamento.
2. Chiunque viola le presenti norme e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso del
casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il
fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o
un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni
previste dal comma 1, il fermo del veicolo e' disposto per novanta giorni. La
custodia del veicolo e' affidata al proprietario dello stesso.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette
o ciclomotori di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorche' utilizzati, sono soggetti al sequestro
ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.».
Riferimenti normativi al comma 169:
- Si riporta il testo dell'art. 213 del gia' citato decreto legislativo n. 285
del 1992, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca
amministrativa). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la
violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della
violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1,
il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o
altro soggetto obbligato in solido, e' nominato custode con l'obbligo di
depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o di
custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio,
provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione
stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'ufficio di
appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo
deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalita'
stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione.
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi
anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini
per la loro proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento di confisca,
il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di
sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto
ai sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto
termine, il trasferimento del veicolo e' effettuato a cura dell'organo
accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di
quest'ultimo all'autorita' giudiziaria qualora si configurino a suo carico
estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo
dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro.
Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia
del demanio, sono stabilite le modalita' di comunicazione, tra gli uffici
interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al
presente articolo.
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo
solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie
spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,37 a
euro 6.197,48, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia
indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento
in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito
luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis. La
liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura
- ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di
confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a
decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con
il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la
mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in
sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'art. 196 o dell'autore della
violazione, determinera' l'immediato trasferimento in proprieta' al custode,
anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o
deterioramento. L'avviso e' notificato dall'organo di polizia che procede al
sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni
decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario
del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196. Decorso inutilmente il
predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale
entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il
trasferimento in proprieta', senza oneri, del veicolo al custode, con
conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello
Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni
dell'art. 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla
definizione del procedimento in relazione al quale e' stato disposto il
sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In
caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso
la medesima somma e' restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto
del sequestro in luogo della vendita e' disposta la distruzione. Per le
modalita' ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui
all'art. 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficolta'
oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato
dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel
ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del
comune dov'e' situata la depositeria.
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro
amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia
che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le
modalita' previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia,
individuato ai sensi dell'art. 214-bis, dove e' custodito per trenta giorni. Di
cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi
trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' fatto trasportare nel luogo di
custodia individuato ai sensi dell'art. 214-bis, il proprietario del veicolo
puo' chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le
disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento
in cui il veicolo e' stato sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un
ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia
che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato
commesso da un conducente minorenne.
3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso ricorso al prefetto ai sensi
dell'art. 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro e' confermato. La
declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare
ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il
prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 204,
ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie
prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca
del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma
ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo
esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del
veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o
dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia
proposta opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria, la cancelleria del
giudice competente da' comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della
proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al sequestro,
circola abusivamente con il veicolo stesso e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693 a euro 6.774. Si applica
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
tre mesi.
5.
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a
persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso puo' essere consentito
mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la confisca del veicolo e'
comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.».
Riferimenti normativi al comma 171:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
24 marzo 2003, n. 136 (Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il
funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'art. 91 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112):
«Art. 10 (Compiti ed attribuzioni del RID). - 1. Il RID, ai sensi dell'art. 91,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assolve a tutti i
compiti attribuiti dalle disposizioni vigenti al Servizio nazionale dighe;
2. Con il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei
progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto
dall'art. 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, saranno definite, ai sensi
dell'art. 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le
modalita' di espletamento dei compiti del RID, concernenti, fra l'altro, gli
aspetti ambientali e di sicurezza idraulica derivanti dalla gestione del sistema
costituito dall'invaso, dal relativo sbarramento e da tutte le opere
complementari e accessorie, nonche' la vigilanza sulle condotte forzate con
dighe a monte di cui all'art. 6, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Il RID fornisce consulenza tecnica specialistica per l'emanazione della
normativa tecnica in materia di dighe, nonche' dati e assistenza tecnica agli
organi competenti in materia di protezione civile, per situazioni nelle quali
siano coinvolte dighe.
4. Il RID altresi', sulla base di apposite convenzioni:
a) organizza corsi di formazione ed aggiornamento su argomenti interessanti il
campo delle dighe;
b) svolge, per opere non soggette alla successiva approvazione da parte del RID,
e su richiesta di amministrazioni, enti pubblici, o privati, funzioni di
assistenza tecnica, consulenza o di perizia tecnica in materia, valutazioni di
congruita' economica, avanzamento qualitativo e quantitativo ai fini di
certificazione di spesa, nonche' compiti di certificazione di qualita' ed
accreditamento, anche associandosi con altri organismi, per quanto attiene alla
progettazione, costruzione e all'esercizio delle dighe ed altri settori
tecnologicamente affini;
c) partecipa con propri rappresentanti ad organismi associativi, nazionali ed
internazionali, aventi come scopo l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e
tecniche nelle discipline correlate alle dighe;
d) promuove studi e conferenze di esperti e stipula accordi con organismi, anche
esteri, nelle materie di proprio interesse.
5. Il RID emana direttive nelle materie di competenza, nel rispetto di quanto
stabilito dalla normativa generale, con particolare riferimento ai seguenti
aspetti:
a) suddivisione delle dighe in classi di rischio, al fine di una
diversificazione delle modalita' di redazione e presentazione dei progetti e
delle condizioni imposte nelle fasi di costruzione e di esercizio delle opere;
b) individuazione dei codici di calcolo automatico di verificata affidabilita'
per la definizione e lo sviluppo dei progetti e indicazione delle modalita' di
rappresentazione dei relativi risultati;
c) determinazione e standardizzazione dei metodi e delle prove necessarie per
garantire i controlli qualitativi e quantitativi nel corso dei lavori;
d) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per
l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe;
e) individuazione delle modalita' di trattamento e archiviazione informatica dei
dati strumentali e della loro teletrasmissione alla banca dati del RID.».
- Si riporta il testo del comma 23 dell'art. 1 del gia' citato decreto-legge n.
181 del 2006:
«23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e
limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti
adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di
primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di
riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa
previsto per i Ministeri di origine e si resti altresi' entro il limite
complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per la totalita' delle strutture di cui al presente comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 136 del 2003:
«Art. 11 (Organizzazione del RID). - 1. L'organizzazione del RID e', in fase
transitoria, strutturata sulla base del soppresso Servizio nazionale dighe in
funzione degli ulteriori compiti e della personalita' giuridica attribuiti dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Territorialmente il RID e' articolato
in una sede centrale ed in uffici periferici. L'organico del servizio e'
determinato secondo l'allegata tabella A).
2. Gli uffici periferici in prima applicazione hanno sede in Torino, Milano,
Venezia, Firenze, Perugia, Napoli, Catanzaro, Cagliari e Palermo. In successiva
applicazione, sentite le regioni interessate, gli uffici possono avere
ubicazione diversa o aggiuntiva, in relazione al numero di dighe presenti sul
territorio ed alle eventuali situazioni di rischio, ovvero a sopravvenute
esigenze, con determinazione del consiglio di amministrazione.».
Riferimenti normativi al comma 172:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 12 del gia' citato decreto del
presidente della repubblica n. 136 del 2003:
«Art. 12 (Entrate del RID). - 1. Costituiscono entrate del RID:
a) le somme iscritte annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari
alle somme destinate nel corrente esercizio finanziario al funzionamento del
soppresso Servizio nazionale dighe, comprese nelle risorse iscritte nell'ambito
delle unita' previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di
pertinenza del centro di responsabilita' «servizi tecnici nazionali» nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) le entrate derivanti dalle prestazioni o convenzioni di cui all'art. 10;
c) le quote annue di iscrizione per le dighe di cui all'art. 13, comma 1, dovute
quale compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi, nei modi
previsti dalla legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, commi 2 e 3,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, nel rispetto del criterio della
proporzionalita' e dei vantaggi conseguiti; per le dighe in costruzione
l'iscrizione avviene all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e prima
dell'inizio dello stesso.»
Riferimenti normativi al comma 173:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n.
166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti):
«Art. 6 (Disposizioni relative al Registro italiano dighe). - 1. Nei trenta
giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del
Registro italiano dighe (RID) di cui all'art. 91 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di
cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al
RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attivita' di
vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti
concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei termini prescritti
all'obbligo d'iscrizione al RID e al versamento del contributo, nei loro
confronti e' applicata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il
contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione e contestualmente al
versamento del contributo e della sanzione, decadono dalla concessione. Per le
altre attivita' che il RID e' tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e
costruzione delle predette dighe, e' stabilito altresi', a carico dei
richiedenti, un diritto di istruttoria.».
Riferimenti normativi al comma 174:
- Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2004, n. 139 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di
grandi dighe e di edifici istituzionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 marzo 2004, n. 75.
Riferimenti normativi al comma 176:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del gia' citato decreto del presidente della
repubblica n. 136 del 2003: «Art. 8 (Consulta degli iscritti). - «1. E'
istituita la consulta degli iscritti con funzioni consultive e propositive
relativamente a questioni di prioritario interesse per gli iscritti di cui
all'art. 13, comma 1; dura in carica 5 anni e risiede presso la sede centrale
del RID, che provvede alle esigenze di segreteria.
2. Gli iscritti al RID eleggono i propri rappresentanti nella consulta ed
approvano un proprio regolamento.
3. La consulta viene convocata almeno una volta l'anno dal direttore generale
del RID, nonche' su richiesta di almeno la meta' dei componenti la consulta
medesima nella quale sono specificati gli argomenti da porre all'ordine del
giorno. I pareri della consulta sono trasmessi dal direttore generale al
consiglio di amministrazione, anche per le determinazioni di sua competenza, da
adottarsi ai sensi del comma 8.
4. La consulta e' costituita da:
a) cinque rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso
idroelettrico;
b) tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso irriguo;
c) tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso potabile;
d) un rappresentante degli iscritti che eserciscono serbatoi adibiti ad altro
uso. Ai fini della predetta costituzione, per i serbatoi ad uso promiscuo si fa
riferimento all'uso prevalente.
5. Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di prioritario interesse le
questioni relative alle materie di cui all'art. 4, comma 5, lettere: d), prima
parte, f) e g).
L'acquisizione del parere della consulta avviene altresi' sulle determinazioni
concernenti le entrate di cui all'art. 12, comma 1, lettera c).
6. La consulta elegge tra i propri membri il coordinatore.
7. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale del
RID, o un suo delegato; puo' altresi' parteciparvi un membro del collegio dei
revisori dei conti.
8. La consulta esprime i pareri entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione della relativa documentazione trasmessa a cura del direttore generale
del RID. In caso di mancata espressione dei pareri entro il predetto termine, il
consiglio di amministrazione adotta comunque le relative determinazioni.
9. Le spese per la partecipazione alle sedute della consulta non possono far
carico al bilancio del RID».
Riferimenti normativi al comma 177:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, cosi' come modificato dalla presente legge:
«4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono soppressi».
Riferimenti normativi al comma 179:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307 (disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica).
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). -
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate
dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo
le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti
per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato
una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in
2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate
derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui
costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro
per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Art. 3 - 47 (soppressi).
Art. 48.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
«Tabella 1
(prevista dall'art. 2, comma 63)
=====================================================================
Motocicli con cilindrata maggiore |
ai 50 cc, con le seguenti |
caratteristiche: | Tariffe:
=====================================================================
a) Euro 0 |fino a 11 kw euro 26;
---------------------------------------------------------------------
|per i motocicli con potenza
|superiore a 11 kw, oltre
|all'importo anzidetto, sono dovuti
|euro 1,70 per ogni kw di potenza;
---------------------------------------------------------------------
b) Euro 1 |fino a 11 kw euro 23;
---------------------------------------------------------------------
|per i motocicli con potenza
|superiore a 11 kw, oltre
|all'importo anzidetto, sono dovuti
|euro 1,30 per ogni kw di potenza;
---------------------------------------------------------------------
c) Euro 2 |fino a 11 kw euro 21;
---------------------------------------------------------------------
|per i motocicli con potenza
|superiore a 11 kw, oltre
|all'importo anzidetto, sono dovuti
|euro 1,00 per ogni kw di potenza;
---------------------------------------------------------------------
d) Euro 3 |fino a 11 kw euro 19,11;
---------------------------------------------------------------------
|per i motocicli con potenza
|superiore a 11 kw, oltre
|all'importo anzidetto, sono dovuti
|euro 0,88 per ogni kw di potenza.
Tabella 2
(prevista dall'art. 2, comma 67)
TRIBUTI SPECIALI CATASTALI
=====================================================================
N. d'ordine| OGGETTO |Tariffa in Euro| Note
=====================================================================
|Certificati, copie | |
|ed estratti delle | |
|risultanze degli | |
|atti e degli | |
|elaborati catastali | |
|conservati presso | |
1 |gli uffici: | |
---------------------------------------------------------------------
| | |Per i certificati
| | |richiesti dai
| | |privati per
| | |comprovare la
| | |situazione generale
| | |reddituale e
| | |patrimoniale ai fini
| | |della legislazione
| | |sul lavoro, di
| | |quella previdenziale
| | |e di quella sulla
|per ogni | |pubblica istruzione,
|certificato, copia o| |e' dovuto il diritto
1.1 |estratto. |16,00 |fisso di euro 4.
---------------------------------------------------------------------
|Oltre all'importo | |
|dovuto ai sensi del | |
|precedente | |
|punto 1.1, per ogni | |
|quattro elementi | |
|unitari richiesti, o| |
|frazioni di quattro,| |
|presenti nei | |
|rispettivi | |
|elaborati: | |
|- particella, per | |
|gli estratti e le | |
|copie autentiche | |
|dalle mappe e dagli | |
|abbozzi; - foglio di| |
|mappa, per la copia | |
|dei quadri di | |
|unione; - vertice o | |
|caposaldo, per le | |
|copie di monografia;| |
|- punto, per il | |
|quale si determinano| |
|le coordinate; | |
|- unita' | |
|immobiliare, per gli| |
|estratti storici e | |
|per soggetto; | |
|- unita' immobiliare| |Il tributo non si
|urbana per il | |applica ai primi
|rilascio di copia di| |quattro elementi ed
|planimetrie ed | |alle fattispecie
|elaborati | |diverse da quelle
1.1.1 |planimetrici. | 4,00 |elencate.
---------------------------------------------------------------------
| | |L'estratto e'
| | |utilizzabile
| | |esclusivamente per
|Per ogni estratto di| |la redazione di tipi
|mappa rilasciato in | |di aggiornamento
1.2 |formato digitale. |16,00 |geometrico.
---------------------------------------------------------------------
|Oltre all'importo | |
|dovuto ai sensi del | |
|precedente | |
|punto 1.2, per ogni | |
|quattro particelle | |Il tributo non si
|richieste, o | |applica alle prime
1.2.1 |frazioni di quattro.| 4,00 |quattro particelle.
---------------------------------------------------------------------
|Definizione ed | |
|introduzione delle | |
|volture, delle | |
|dichiarazioni di | |
|nuova costruzione e | |
|di variazione, dei | |
|tipi mappali, | |
|particellari e di | |
|frazionamento, ai | |
|fini | |
|dell'aggiornamento | |
|delle iscrizioni nei| |
|catasti e | |
|all'anagrafe | |
2 |tributaria: | |
---------------------------------------------------------------------
| | |Nei territori ove
| | |vige il sistema del
| | |libro fondiario, il
| | |tributo e' dovuto
| | |per ogni comune cui
| | |si riferiscono le
| | |particelle rurali,
|per ogni domanda di | |menzionate nel
2.1 |voltura; |55,00 |decreto tavolare.
---------------------------------------------------------------------
|per ogni unita' di | |
|nuova costruzione | |
|ovvero derivata da | |
|dichiarazione di | |
2.2 |variazione; |50,00 |
---------------------------------------------------------------------
|per ogni tipo, fino | |
|ad un massimo di 10 | |
|particelle edificate| |
2.3 |o derivate; |65,00 |
---------------------------------------------------------------------
|per ogni particella | |
2.3.1 |eccedente. | 3,00 |
---------------------------------------------------------------------
|Attestazione di | |
|conformita' degli | |
|estratti di mappa | |
|per tipi di | |
|aggiornamento | |
3 |geometrico: | |
---------------------------------------------------------------------
|per ogni estratto di| |
3.1 |mappa. |10,00 |
---------------------------------------------------------------------
|Oltre all'importo | |
|dovuto ai sensi del | |
|precedente punto | |
|3.1, per ogni | |
|quattro particelle | |Il tributo non si
|richieste, o | |applica alle prime
3.1.1 |frazioni di quattro.| 4,00 |quattro particelle.
L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella
viene applicata nei soli casi in cui essa e' prevista da specifiche disposizioni
di legge.
Per unita' immobiliare e' da intendersi, sia la particella dei terreni, sia
l'unita' immobiliare urbana».