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Testo coordinato del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273
Testo del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303
del 30 dicembre 2005), coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2006,
n. 51, (in questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Definizione e proroga di
termini, nonche'
conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di
deleghe
legislative»
(GU n. 49 del 28-2-2006-
Suppl. Ordinario n.47)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza
dell'ex Agensud
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e
forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle
attivita' connesse alla definizione delle controversie di cui all'articolo 9-bis
del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2, art. 9-bis del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96
(Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 9-bis (Definizione delle controversie). - 1. Per i progetti speciali e le
opere di cui al comma 1 dell'art. 9, per i quali, in attuazione della delibera
CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato gia' disposto il trasferimento a regioni,
enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per
le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi
rapporti e' attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalita' di cui
all'art. 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla
data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura
contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo,
il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso
definito.
2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al
comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite
transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da
presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2006, nel limite del 25 per cento
delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria,
interessi, spese e onorari. Tale procedimento e' altresi' applicato a tutti gli
interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella
contabilita' dei lavori.
Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione
giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva e'
elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di
rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva
si applica un coefficiente di maggiorazione forfetario pari al 5 per cento annuo
comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.
2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla
data di ricezione di ciascuna istanza.
Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del
procedimento. Nel caso di accettazione della proposta l'Amministrazione puo'
ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi
nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le
norme di contabilita' pubblica. In tal caso il termine e' interrotto per il
tempo occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura generale
dello Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richiesta
da parte dell'Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio
assenso.
L'Amministrazione provvede al
pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione del parere
dell'Avvocatura generale dello Stato.
3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i termini
relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si
applica altresi' ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE
8 aprile 1987, n. 157, individuati all'art.2, comma 2, della legge 19 dicembre
1992, n. 488, gia' trasferiti dal commissario ad acta ai sensi dell'art. 9 del
presente decreto.
4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza
di definizione transattiva, nonche' alla definizione delle istanze non esaminate
dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvede il
Ministero dei lavori pubblici.
5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 19,
limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a
decorrere dalla cessazione dell'attivita' dello stesso commissario, al Ministero
dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il commissario ad acta, fino alla
data del 30 aprile 1995.
Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione
delle attivita'.
6. Per la definizione delle attivita' previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9,
dal comma 5 del presente articolo, nonche' dall'art. 10, in favore del
commissario ad acta possono essere disposte apposite aperture di credito. I
relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma
stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati
emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.
7. Per lo svolgimento delle proprie attivita' il commissario ad acta si avvale
anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori
pubblici.
8. Per gli eventuali completamenti, nonche' per la realizzazione di nuovi
interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute
nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla
contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni,
salva l'applicazione della normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.
9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario ad acta, nonche'
per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro
dei lavori pubblici in data 1° settembre 1993 e per non piu' di cinque
consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a
carico della quota del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, assegnata al
Ministero dei lavori pubblici.».
Art. 1-bis.
Servizi a domanda individuale
(( 1. Tra i servizi a domanda individuale di cui agli articoli 172, comma 1,
lettera e), e 243, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono compresi quelli inerenti i collegamenti
con le centrali operative della Polizia locale degli impianti di allarme
collocati presso abitazioni private ed attivita' produttive e dei servizi. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo della lettera e) del comma 1 dell'art. 172 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali):
«1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
a)-d) (omissis);
e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo,
le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;».
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 2 dell'art. 243 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali):
«2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli
centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli
verificano mediante un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale,
riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi
tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a
tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento
del loro ammontare;».
Art. 2.
Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche
1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 30 giugno 2006».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) cosi'
come modificato dalla presente legge:
«8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata, non
oltre il 30 giugno 2006, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito
cinematografico e teatrale S.p.a.».
Art. 3.
Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, da ultimo prorogato al 31 dicembre
2005 dall'articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 2006, limitatamente agli enti di cui alla tabella «A» del
medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il termine per la revisione dello statuto, l'approvazione del regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'Istituto per la storia del Risorgimento
italiano, nonche' per il rinnovo dei relativi organi statutari, e' prorogato al
31 dicembre 2006.
(( 2-bis. All'articolo 18, comma 3-ter, alinea, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: «un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «due anni». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma
degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 e'
effettuata con uno o piu' elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la
trasformazione degli enti decorre dal 1° gennaio 2002.».
- Si riporta il testo della tabella «A» del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 1)
Giunta centrale per gli studi storici
Istituto italiano di numismatica
Istituto storico italiano per il medio evo
Istituto storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea
Istituto italiano per la storia antica
Istituto per la storia del Risorgimento italiano
Ente per le ville vesuviane
Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani"
Ente "Casa di Oriani"
Centro nazionale di studi leopardiani
Istituto di studi filosofici "Enrico Castelli"
Istituto italiano per la storia della musica
Istituto italiano di studi germanici (Roma)
Istituto nazionale di studi verdiani (Parma)
Centro nazionale di studi manzoniani (Milano)
Ente "Casa Buonarroti" (Firenze)
Ente "Domus Galileana" (Pisa)
Istituto "Domus mazziniana" (Pisa)
Centro nazionale di studi alfieriani (Asti)
Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Firenze)
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Milano)
Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte (Roma)
Centro internazionale di studi di architettura "Andrea Palladio" (Vicenza)
Istituto internazionale di studi giuridici (Roma)
Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Roma)
Erbario tropicale di Firenze
Ente nazionale della cinofilia italiana.».
- Si riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 18 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59) cosi' come modificato dalla presente legge:
«3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica gia' avviate o
concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento,
fino a un massimo di due anni, in favore di soggetti che, entro il termine del
periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti
condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la
cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20
per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei
servizi eserciti a societa' di capitali, anche consortili, nonche' a cooperative
e consorti, purche' non partecipate da regioni o da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno
due societa' affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale ovvero alla costituzione di una societa' consortile, con
predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due
societa' affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale. Le societa' interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di
societa' consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in
bacini di traffico uniti da contiguita' territoriale in modo tale che tale nuovo
soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizio di
trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruita' definiti dalle
regioni.».
Art. 4.
Mandato dei Consigli della rappresentanza militare
1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze
della rappresentanza militare, nonche' dei consigli centrali, intermedi e di
base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in
servizio permanente volontario, gia' prorogato al 15 maggio 2006 dall'articolo
(( 5-quater )) del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 263, e' ulteriormente prorogato
al 30 giugno 2006.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5-quater del decreto-legge 10 settembre 2004, n.
238 (Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle
Forze di polizia e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di
Stato e i consigli della rappresentanza militare), convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 263:
«Art. 5-quater (Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare).
- 1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della
rappresentanza militare, nonche' dei consigli centrali, intermedi e di base
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio
permanente e volontario, e' prorogato fino al 15 maggio 2006.».
Art. 4-bis.
Accatastamento di immobili in uso al Ministero della difesa
(( 1. All'articolo 3, comma 2,
della legge 2 aprile 2001, n. 136, le parole: «per la durata di cinque anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge 2 aprile 2001, n. 136
(Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio
immobiliare dello Stato, nonche' altre disposizioni in materia di immobili
pubblici) cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. Al fine di consentire l'espletamento delle attivita' inerenti
all'accatastamento delle infrastrutture dell'amministrazione della difesa, fino
al 30 giugno 2009, la medesima amministrazione puo' affidare a tecnici liberi
professionisti, attraverso apposite convenzioni stipulate dalla direzione
generale competente secondo la normativa vigente, gli incarichi concernenti
l'attuazione degli atti afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro
assunzione in consistenza, nonche' la redazione delle tabelle millesimali
concernenti gli alloggi di servizio. La facolta' di cui al periodo precedente
puo' essere esercitata nel limite delle disponibilita' finanziarie derivanti
dalle riassegnazioni disposte ai sensi dell'art. 3, comma 109, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e degli articoli 19 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e dell'art. 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
Art. 4-ter.
Differimento di termini in materia fiscale
(( 1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto
periodo, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2006»;
b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: «30 settembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006» e le parole: «31 ottobre 2005»
sono sostituite dalle seguenti:
«31 ottobre 2006». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della
Costituzione e in attesa ella legge quadro sul federalismo fiscale:
a) (omissis);
b) fermo restando quanto stabilito dall'Accordo interistituzionale tra il
Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunita' montane stipulato il
20 giugno 2002, e' istituita l'Alta Commissione di studio per indicare al
Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), i principi generali del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire
l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi
erariali riferibili al territorio di comuni, province, citta' metropolitane e
regioni, previsto dall'art. 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al
precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la
regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o
parte dell'attivita' produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini
dell'applicazione del disposto dell'art. 37 dello statuto della Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta
Commissione propone le modalita' mediante le quali, sulla base dei criteri
stabiliti dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che
esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal
territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o
impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della
Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le
riforme istituzionali e la devoluzione, e' definita la composizione dell'Alta
Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e
degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni
occorrenti per il suo funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle sue
attivita'.
Il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al precedente periodo e' emanato entro il 31
gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione
entro il 30 settembre 2006; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi
trenta giorni una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche
di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'art. 119 della
Costituzione. Per l'espletamento della sua
attivita' l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della
Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale e' soppressa con decorrenza
dalla data di costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia e
delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta
Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il
funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono
destinate al funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri
relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. Se la scadenza del 30 settembre 2006 non
e' rispettata, la Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri decadono e il
Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2006, i motivi per i
quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione dell'art. 119 della
Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali
dell'autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province,
delle citta' metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al
gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio.».
Art. 4-quater.
Infrastrutture militari e assegnazione di fondi al Ministero della difesa
(( 1. All'articolo 26, comma 11-quater, alinea, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole: «non ubicati nelle infrastrutture militari» si
intendono riferite agli alloggi non posti al diretto e funzionale servizio di
basi, impianti o installazioni militari, ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 18 agosto 1978, n. 497.
2. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono
destinate, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla riduzione del debito.
3. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota del predetto importo, pari a
250 milioni di euro, e' destinata, per 50 milioni di euro, al rifinanziamento
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 maggio 1975,
n. 169; la restante parte, pari a 200 milioni di euro, e' assegnata al Ministero
della difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti
fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati,
con decreto del Ministro
della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonche'
alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 11-quater dell'art. 26 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«11-quater. Con le modalita' ed alle condizioni previste al capo I del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli
alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle
infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto
e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della
difesa, ne' classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico
occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al
presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle
seguenti situazioni:».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 18 agosto 1978, n. 497
(Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il
personale militare e disciplina delle relative concessioni):
«Art. 5. - Tutti i fabbricati realizzati, anche anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, su aree ubicate all'interno di basi,
impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio
sono considerati, a tutti gli effetti di legge, infrastrutture militari. Fanno
eccezione gli alloggi ex INCIS/militari ora IACP. Tali alloggi rimangono
sottoposti al regime previsto dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e
successive
integrazioni e modificazioni, anche se costruiti in data anteriore all'entrata
in vigore dello stesso.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266
(Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006):
«5. A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla
dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati
alla riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al
Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all'art. 2 della legge 27
ottobre 1993, n. 432. L'eventuale diversa destinazione di quota parte di tali
proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea della
compatibilita' con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di
stabilita' e
crescita presentato all'Unione europea.».
- Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla presente legge:
«40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38 e'
contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la restituzione
parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la
riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria. Una quota del predetto importo,
pari a 250 milioni di euro, e' destinata, per 50 milioni di euro, al
rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge 19
maggio 1975, n. 169; la restante parte, pari a 200 milioni di euro, e'
assegnata al Ministero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi
intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della
gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'Ufficio
centrale di bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla
Corte dei conti».
Art. 5.
Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive
1. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti
relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14
del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' ulteriormente prorogato al (( 31 dicembre
2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili
del fuoco entro il 30 giugno 2005. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266
(Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306: «Art. 14
(Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive
esistenti). - 1. Il termine di cui all'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23
novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre
2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005. 1-bis. La proroga del termine di
cui al comma 1 er il completamento dell'adeguamento si applica alle strutture
ricettive esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005,
al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per
l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'art. 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.».
Art. 6.
Iscrizioni alla scuola dell'infanzia
1. All'articolo 7, comma 4, della
legge 28 marzo 2003, n. 53, le parole: «2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006» sono
sostituite dalle seguenti: «2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53
(Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale), cosi' come modificato dalla presente legge:
«4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007 possono
iscriversi, secondo criteri di gradualita' e in forma di sperimentazione,
compatibilmente con la disponibilita' dei posti e delle risorse finanziarie dei
comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei
limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilita', al primo anno della
scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di eta'
entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla
data del 30 aprile di cui all'art. 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico
2003-2004 possono scriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti
delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono
i sei anni di eta' entro il 28 febbraio 2004.».
Art. 7.
Universita' «Carlo Bo» di Urbino
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le parole:
«entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci mesi».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto
2005, n. 168, cosi' come modificato dalla presente legge: «2. Il consiglio di
amministrazione dell'universita',
integrato da due esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile
nominati per gli anni 2005 e 2006 dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
provvede, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
alla definizione di un piano programmatico per il risanamento
economico-finanziario dell'universita', salvaguardandone le finalita'
istituzionali e prevedendo in particolare:».
Art. 8.
Personale docente e non docente universitario
1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia' prorogati
al 31 dicembre 2005 dall'articolo 10 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita»,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143:
«Art. 5 (Spese di personale docente e non docente universitario). - 1. In attesa
di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e
finanziamento delle universita', per l'anno 2004, ai fini della valutazione del
limite previsto dall'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non
si tiene conto, salvo che ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 53,
quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei costi derivanti dagli
incrementi per il personale docente e ricercatore delle universita' previsti
dall'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione
dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed
amministrativo a decorrere dall'anno 2002.
2. Per l'anno 2004, le spese per il personale universitario, docente e non
docente che presta attivita' in regime convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste
dall'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266
recante «Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni
legislative», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 306:
«Art. 10 (Personale docente e non docente universitario). - 1. Gli effetti
dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi all'anno 2004, sono
prorogati fino al 31 dicembre 2005».
Art. 9.
Programma Socrates
1. L'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258,
e' autorizzato ad avvalersi fino al (( 31 dicembre 2006, )) per la realizzazione
del programma Socrates, del personale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 306.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n.
258, recante «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di
documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale
della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 2 (Trasformazione della biblioteca di documentazione pedagogica in
Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa).
- 1. La biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'art. 292 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' trasformata in Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. L'Istituto e'
sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro
della pubblica istruzione con propria direttiva individua le proprieta'
strategiche alle quali l'Istituto si uniforma.
2. L'Istituto mantiene personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia
amministrativa, ed e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare
e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'art. 3,
comma 6.
3. All'Istituto sono trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dalla
biblioteca di documentazione pedagogica, con sede in Firenze.
4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), cura lo sviluppo di un
sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione
didattica e pedagogica in ambito nazionale internazionale oltre che alla
creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attivita' didattica e del
processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con riferimento ai risultati
della ricerca; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo
sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza coerenti
progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le universita' e con gli
organismi formativi nazionali e internazionali, curando la diffusione dei
relativi risultati; collabora con il Ministero della pubblica istruzione per la
gestione dei programmi e dei progetti della Unione europea.
5. L'Istituto cura lo sviluppo delle attivita' di raccolta, elaborazione,
valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della
documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia; sostiene
lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della
documentazione e della comunicazione nelle scuole; cura la
valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario gia' appartenente
alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un settore bibliotecario
interno funzionale alla creazione di banche dati».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
recante «Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni
legislative», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 306:
«Art. 11 (Programma Socrates). - 1. L'istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'art. 2 del decreto legislativo
20 luglio 1999, n. 258, e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005,
del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con
scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates».
Art. 10.
Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali
1. Al codice in materia di
protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 180:
1) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31
marzo 2006»;
2) al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2006»;
b) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle
seguenti: (( «15 maggio 2006». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 180 e 181 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»,
cosi' come modificati dalla presente legge:
«Art. 180 (Misure di sicurezza). - 1. Le misure minime di sicurezza di cui agli
articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31
marzo 2006.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di
strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in
tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'art. 34
e delle corrispondenti modalita' tecniche di cui all'allegato B), descrive le
medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria
struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di
sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare,
anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un
incremento dei rischi di cui all'art. 31, adeguando i medesimi strumenti al piu'
tardi entro il 30 giugno 2006».
«Art. 181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i trattamenti di dati
personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima
applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di
operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e'
effettuata, ove mancante, entro il 15 maggio 2006;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'art. 26,
commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e' adottata, ove mancante, entro il 30
giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono effettuate entro il 30 aprile
2004;
d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono effettuate entro il 30 giugno
2004;
e); f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87, comma 2, e' obbligatoria
a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'art. 21-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'art. 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata
in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53,
da riportare nell'allegato C), e' effettuata in sede di prima applicazione del
presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi
dell'art. 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le
opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto
in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi
dell'interessato ai sensi dell'art. 52, comma 4, e' effettuata sulle sentenze o
decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente
codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti
pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su
supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice,
abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le
garanzie di cui all'art. 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attivita'
di trattamento nel rispetto delle medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti
prescritti ai sensi dell'art. 132, comma 5, per la conservazione del traffico
telefonico si osserva il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171».
Art. 11.
Procedure di integrazione della documentazione in materia edilizia
1. L'integrazione documentale prevista nell'allegato 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 10, comma 1,
lettera (( b), )) del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, puo' essere effettuata
entro il 30 aprile 2006.
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'allegato 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata entro il
31 ottobre 2005 dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e della
documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo
frazionamento;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico».
Art. 12.
Diritto annuale delle Camere di commercio
1. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le
parole: «2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «2004, 2005 e 2006».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 44 della legge 12 dicembre 2002, n.
273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 4 dell'art. 18 della citata
legge n. 580 del 1993, e successive modificazioni, si applicano per gli anni
2003, 2004, 2005 e 2006.»
Art. 13.
Edilizia residenziale pubblica
1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e ((
successive modificazioni )) le parole: «ai sensi dell'articolo 11 della legge 30
aprile 1999, n. 136» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11
e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136» e le parole: «da ratificare entro
trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «da ratificare entro il 31 dicembre 2007».
2. I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti dagli
articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia'
prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 19-quinquies del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 150 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», cosi' come
modificato dalla presente legge:
«150. Qualora la regione
interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto
proponente, all'attivazione degli accordi di programma per la localizzazione
degli interventi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano
stati attuati ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n.
136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla rilocalizzazione del programma in
altra regione. A tale fine, il presidente della giunta regionale ed il sindaco
del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di
programma, ai sensi dell'art. 34 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro il 31 dicembre 2007. Il
finanziamento dei programmi e'
comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data della ratifica da
parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla
realizzazione del programma di cui al citato art. 18 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203».
Art. 14.
Attivita' di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole:
«per l'anno 2005» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2006».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, recante «Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le
attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Interventi per i beni e le attivita' culturali). - 1. Per
l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Societa' per lo sviluppo
dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4
dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005 e per l'anno
2006, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore
delregolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge
22 marzo 2004, n.
72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128».
Art. 15.
Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
1. All'articolo 17, comma 10,
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le parole: «e comunque non oltre
il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30
giugno 2006».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
188, recante «Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE
e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria», cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 17 (Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria). - 1. Ai fini
dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura
ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e
delle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, acquisita una motivata relazione da parte del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
limitatamente ai servizi di loro competenza, e' stabilito il canone dovuto per
l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il decreto e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale
delle Comunita' europee.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto disposto al
comma 1, calcola il canone dovuto dalle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie e dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e
procede alla riscossione dello stesso.
3. Ai fini della determinazione del canone sono presi in considerazione i costi
diretti e indiretti di circolazione, i costi di energia sostenuti dal gestore
dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della corrispondente
attivita', nonche' le spese generali dirette e quota di quelle indirette. Dai
costi cosi' considerati devono dedursi gli eventuali indennizzi e gli eventuali
contributi pubblici di qualsiasi natura previsti nel contratto di programma di
cui all'art. 14.
4. Per impedire discriminazioni, deve essere garantito che gli importi medi e
marginali del canone per usi equivalenti dell'infrastruttura siano comparabili e
che i servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato siano soggetti al
pagamento dello stesso canone. Del rispetto di tali garanzie deve essere data
dimostrazione nel prospetto informativo della rete.
5. Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria, si applicano i seguenti parametri:
a) qualita' dell'infrastruttura
ferroviaria, intesa come velocita' massima e attrezzatura tecnica ed
impiantistica della linea;
b) saturazione, legata alla densita' dei convogli sulle singole tratte
infrastrutturali all'interno della giornata e all'intensita' di utilizzo dei
nodi ferroviari;
c) usura del binario e della linea elettrica, legata al peso e alla velocita'
del convoglio,
nonche' alle caratteristiche del contatto tra pantografo e catenaria;
d) velocita', intesa come grado di assorbimento di capacita' sulla linea
percorsa in relazione
alla tipologia della fascia oraria in cui si inserisce la traccia oraria
richiesta;
e) consumo energetico, legato alla tipologia di trazione utilizzata.
6. Il parametro indicato al comma 5, lettera a), viene utilizzato per il calcolo
del diritto di
prenotazione dovuto da ciascun assegnatario di capacita' per le tracce orarie
programmate
nell'orario ferroviario. Gli altri parametri di cui al comma 5 si applicano su
base
chilometrica.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' individuare con proprio
decreto,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, previa consultazione del
gestore
dell'infrastruttura, le ulteriori eventuali tipologie di costo da prendere in
considerazione ai
fini della determinazione del canone.
8. Il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e' soggetto a
revisione
annuale in base al tasso di inflazione programmato. Eventuali modifiche agli
elementi
essenziali per il calcolo del canone devono essere rese pubbliche con almeno tre
mesi di
anticipo rispetto alla data di applicazione.
9. In sede di applicazione del decreto di cui al comma 1, il gestore
dell'infrastruttura
ferroviaria puo', sulla base dei principi stabiliti dal Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, adeguare l'ammontare del canone in funzione dei volumi e della
qualita' delle
capacita' richieste, nonche' in relazione alla situazione del mercato dei
trasporti e del
livello di congestionamento dell'infrastruttura, con corrispondenti variazioni
dei
corrispettivi globalmente intesi. In ogni caso il canone per l'utilizzo
dell'infrastruttura
ferroviaria deve essere calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente e
non
discriminatorio.
10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, della conseguente
determinazione
dei canoni da parte del gestore dell'infrastruttura e del recepimento delle
modalita' e termini
di calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, e comunque non oltre
il 30 giugno
2006, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere
calcolati sulla
base dei criteri dettati dal decreto ministeriale 21 marzo 2000 e dal decreto
ministeriale 22
marzo 2000 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicati nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive
modifiche ed
integrazioni.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per
l'accesso
all'infrastruttura ed i principi e procedure per l'assegnazione della capacita'
di cui all'art.
27 e per il calcolo del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e
dei
corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'art. 20. Con lo stesso
decreto sono
definite le regole in materia di servizi di cui all'art. 20».
Art. 16.
Permanenza in carica del Consiglio nazionale degli studenti universitari
1. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), rinnovato ai
sensi dell'articolo
3-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11
luglio 2003, n. 170, resta in carica, nella sua attuale composizione, fino al 30
aprile 2007. ((Gli studenti eletti dal CNSU quali rappresentanti in seno al Consiglio
universitario nazionale
partecipano alle sedute dello stesso Consiglio con diritto di voto. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
recante
«Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in
materia di
abilitazione all'esercizio di attivita' professionali», convertito, con
modificazioni, dalla
legge 11 luglio 2003, n. 170:
«Art. 3-bis (Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale degli studenti
universitari e il
Consiglio universitario nazionale). - 1. Al fine di soddisfare esigenze di
continuita'
operativa, soprattutto in considerazione degli adempimenti in materia di
attuazione della nuova
disciplina concernente l'autonomia didattica universitaria, il Consiglio
nazionale degli
studenti universitari (CNSU) e' prorogato nella sua attuale composizione fino
all'insediamento
del nuovo Consiglio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003. Le elezioni per
il rinnovo del
CNSU sono indette entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione
del presente decreto e sono effettuate entro il mese di novembre 2003.
L'elettorato attivo e
passivo e' attribuito a tutti gli studenti iscritti ai corsi di diploma
universitario, di
laurea, di laurea specialistica per l'elezione dei ventotto componenti previsti
dall'art. 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997,
n. 491, nonche' a
tutti gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di
ricerca per
l'elezione dei rispettivi componenti. Le candidature relative alla elezione dei
componenti del
CNSU sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a
sistema
proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi
nel distretto,
piu' due. Il mandato dei componenti del CNSU rinnovato ha la durata di due anni
ed entro tale
termine coloro che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica
qualora si iscrivano
ad un corso di laurea specialistica entro l'anno accademico successivo al
conseguimento della
laurea stessa. Lo stesso mandato e' rinnovabile una sola volta.
2. Il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella composizione
esistente alla data
del 30 aprile 2003, fino al 30 aprile 2004, per assicurare continuita' al
processo di riforma
degli ordinamenti didattici universitari avviato con i decreti adottati in
attuazione dell'art.
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127».
Art. 17.
Codice della strada
1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, ultimo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite
dalle seguenti: (( «31 dicembre 2006»; ))
b) al comma 2-ter il primo periodo (( e' sostituito dai seguenti: )) «Gli
autoveicoli, i rimorchi
ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno
carico superiore
a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la
nebulizzazione
dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli
nuovi immatricolati
in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive
modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 72 (Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi).
- 1. I
ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con: a)
dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono
essere muniti del
dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresi' essere
equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli
predisposti fin
dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche
indicate, per
ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'art. 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi
adibiti al
trasporto di cose, nonche' classificati per uso speciale o per trasporti
speciali o per
trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno
carico superiore a
3,5 t, devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali
retroriflettenti.
Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con
decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto
dal regolamento
internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere
equipaggiati con
i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione
entro il 31
dicembre 2006.
2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di
cose, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi,
di tipo
omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di
precipitazioni. La
prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal
1° gennaio
2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto
del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il
pagamento automatico
di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni
sulle condizioni di
viabilita'. Possono altresi' essere equipaggiati con il segnale mobile
plurifunzionale di
soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel
regolamento.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi
1, 2 e 3, in
quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1,
lettere a) ed
e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i
rimorchi devono
altresi' essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'interno, con
propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono
essere
equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro
particolare destinazione
o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti,
stabilisce norme
specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere
condotti dagli
invalidi ovvero al loro trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da
parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri,
secondo modalita' stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, salvo
quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti e' indicata la
documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresi' stabilite, per i dispositivi
indicati nei
precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle
caratteristiche costruttive
e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la
conformita'
dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le
modalita'
dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di
direttive
comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette
direttive, salvo il
caso dei dispositivi presenti al comma
7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione e'
effettuata in
applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle
raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
economica per
l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui
sopra puo'
essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocita' e fatti salvi
gli accordi
internazionali.
12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' essere
reso obbligatorio
il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed
attinenti alle
caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al
presente
articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui
alcuno dei
dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite
nei previsti
provvedimenti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 71 a
euro 286».
Art. 18.
Giurisdizioni
(( 1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato e' scaduto o scade tra il
15 settembre 2005 ed
il 31 dicembre 2006, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 18,
comma 1, del
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre
2004, n. 306, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4,
comma 1, della
legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo
4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle proprie funzioni fino al 31
dicembre 2006. ))
2. All'articolo 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186, le
parole: «nei primi
quindici giorni del mese di gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi
quattro mesi
dell'anno».
3. La disposizione di cui alla lettera e) del comma 97 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre
2004, n. 311, si interpreta nel senso che e' consentita l'assunzione prioritaria
degli idonei
dell'ultimo concorso a posti di consigliere di Stato espletato entro la data del
31 dicembre
2004.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 la dotazione organica del Consiglio di
Stato e'
incrementata di una unita' a decorrere dal 1° gennaio 2006. Alla relativa spesa
si fa fronte
mediante l'utilizzo delle risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 20
della legge 21 luglio 2000, n. 205.
(( 4-bis. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51, le parole:
«sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni».
4-ter. Per assicurare il completamento della redistribuzione territoriale e
della
razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali presso gli
organi di giustizia
tributaria, con l'obiettivo del piu' spedito conseguimento della definitivita'
dei giudizi
necessaria ad assicurare la stabilizzazione delle entrate tributarie connesse
agli accertamenti
tributari oggetto di contenzioso, in coerenza con le modifiche apportate alla
giurisdizione
tributaria e alla durata dell'incarico dei singoli componenti degli organi
giudicanti, ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche¨ con la riforma del sistema della
riscossione, entro
il termine previsto dall'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto-legge, si
provvede alla
revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia tributaria e delle
relative sezioni
con l'obiettivo della progressiva concentrazione e contenimento del numero degli
stessi rispetto
alle consistenze accertate alla data del 31 dicembre 2005, senza nuovi o
maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Per consentire l'adeguamento delle sezioni di ciascun
organo di giustizia
tributaria e dei relativi componenti in funzione del relativo flusso medio dei
processi, come
previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, si
procede alle occorrenti rilevazioni statistiche sulla base dell'andamento di un
triennio,
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Fino alla definizione del processo di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma e'
prorogato il termine di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n.
545 del 1992. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266,
recante «Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative»
convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306:
«1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in
vigore del
presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la
proroga di cui
all'art. 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il
disposto di cui
all'art. 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle
funzioni fino al
31 dicembre 2005».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante
«Disposizioni per
la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari
aggregati e
istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari»:
«Art. 4 (Durata dell'ufficio). - 1. La nomina a giudice onorario aggregato,
salvo quanto
previsto dal comma 4, ha durata quinquennale e puo' essere prorogata per una
sola volta e per
il termine massimo di un anno».
2. Il giudice aggregato cessa dall'incarico in caso di definizione delle cause
di cui all'art.
1, comma 1, pendenti presso l'ufficio giudiziario cui e' assegnato, salvo quanto
disposto dal
comma 5 del presente articolo, nonche' all'atto del compimento del
settantaduesimo anno di eta'
e nelle ipotesi di cui all'art. 7.
3. Il Ministro di grazia e giustizia, decorsi venti mesi dall'inizio della
attivita' delle
sezioni stralcio, verifica l'andamento della definizione dei procedimenti di cui
all'art. 1,
comma 1, e, in relazione ai risultati di tale verifica, ridetermina, se del
caso, con le stesse
modalita' di cui all'art. 1, comma 3, le piante organiche dei giudici onorari
aggregati e
quelle del relativo personale ausiliario.
4. Il Ministro di grazia e giustizia procede, su deliberazione del Consiglio
superiore della
magistratura, alla redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante revoca
e contestuale
nomina degli stessi o di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano
aumentate lerelative piante.
5. Il Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore
della
magistratura, puo' assegnare ad altro tribunale, se ne fanno richiesta e non
sussistono cause
di incompatibilita', i giudici onorari aggregati i cui posti vengano soppressi,
per avvenuta
definizione dei procedimenti o per altre cause.
6. Qualora non sia possibile operare ai sensi del comma 5, i posti vengono
coperti facendo
ricorso alle graduatorie del singolo ufficio e, nel caso di esaurimento,
mediante nuova
pubblicazione dei posti».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, recante
«Ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario
del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19 (Nomina a consigliere di Stato). - I posti che si rendono vacanti nella
qualifica di
consigliere di Stato sono conferiti:
1) in ragione della meta', ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale
che ne facciano
domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
La nomina ha
luogo previo giudizio favorevole espresso dal consiglio di presidenza a
maggioranza dei suoi
componenti, fermo restando il disposto di cui all'art. 12, primo comma, su
proposta di una
commissione formata dai componenti di cui al n. 2) dell'art. 7 e, tra i
componenti di cui al n.
4) dello stesso articolo, da quello avente qualifica piu' elevata o, a parita'
di qualifica,
maggiore anzianita', in base alla valutazione dell'attivita' giurisdizionale
svolta e dei
titoli, anche di carattere scientifico, presentati nonche' dell'anzianita' di
servizio. I
magistrati dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato, conservando,
agli effetti del
quarto comma dell'art. 21, l'anzianita' maturata nella qualifica di consigliere
di tribunale
amministrativo regionale;
2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie
giuridiche o ad
avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano
iscritti negli
albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali od
equiparati dei
Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche
nonche' a
magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d'appello
o equiparata.
La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione
del Consiglio
dei ministri, previo parere del consiglio di presidenza espresso come al
precedente n. 1),
contenente valutazioni di piena idoneita' all'esercizio delle funzioni di
consigliere di Stato
sulla base dell'attivita' e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e
delle doti
attitudinali e di carattere;
3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami
teorico-pratici, al
quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali
con almeno un
anno di anzianita', i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di
anzianita', i
magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati dello Stato con almeno un
anno di
anzianita', i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e
della Camera
dei deputati con almeno quattro anni di anzianita', nonche' i funzionari delle
Amministrazionidello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica
dirigenziale,
appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in
giurisprudenza. Il
concorso e' indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quattro mesi
dell'anno. I
vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre
dell'anno precedente
a quello in cui e' indetto il concorso stesso. Con regolamento approvato dal
Consiglio dei
ministri, sentito il consiglio di presidenza, saranno stabilite le norme di
attuazione e le
modalita' di svolgimento del concorso. Nelle more dell'entrata in vigore del
nuovo regolamento,
si continuano ad applicare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 21 aprile
1942, n. 444».
- Si riporta il testo del comma 97 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge
finanziaria 2005)»:
«97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione
di cui al comma
96 e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a
compiti di
sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di
prevenzione e
vigilanza antincendio nonche':
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due
anni in
posizione di comando o distacco presso l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e
per i servizi tecnici ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari
C1 e nei ruoli
dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli
idonei al concorso
pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al
concorso a posti di
consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuita', i
requisiti per la
nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente
legge;
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia
e delle finanze
delle agenzie fiscali, ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, previo
superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato
dalla Scuola
superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto non
regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del
2001. A tal
fine e per le ulteriori finalita' istituzionali della suddetta Scuola, possono
essere
utilizzate le attivita' di cui all'art. 19, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni
internazionali e il
controllo dei confini dello Stato;
h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli
arsenali della
Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004;
h-bis) la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro gia' prorogati
presso l'Inpdap,
l'Inps e l'Inail in contratti a tempo indeterminato, da destinare agli uffici
con maggiori
carenze di organico».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205 recante
«Disposizioni in
materia di giustizia amministrativa», che aggiunge l'art. 53-bis della legge 27
aprile 1982, n.
186:
«Art. 20 (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi
regionali). - 1. ....(Aggiunge l'art. 53-bis legge 27 aprile 1982, n. 186)».
«53-bis (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi
regionali). - 1. A decorrere dall'anno 2001 il consiglio di presidenza della
giustizia
amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio
di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita
unita'
previsionale di base denominata Consiglio di Stato e tribunali amministrativi
regionali,
nell'ambito del centro di responsabilita' Tesoro dello stato di previsione della
spesa del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il bilancio
preventivo ed
il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della
Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina
l'organizzazione, il
funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi
regionali.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 245 del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51
recante «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado»,
cosi' come
modificato dalla resente legge:
«Art. 245. - 1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come
modificate o
introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al
tribunale
ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario
magistrati onorari, si
applicano fino a quando non sara' attuato il complessivo riordino del ruolo e
delle funzioni
della magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma, della
Costituzione, e
comunque non oltre nove anni dalla data di efficacia del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, recante
«Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e
finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248:
«Art. 3-bis (Disposizioni in materia di giustizia tributaria). - 1. All'art. 2
del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "tributi di ogni genere e specie" sono inserite
le seguenti:
"comunque denominati";
b) al comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: "Appartengono alla giurisdizione
tributaria
anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di
spazi ed aree
pubbliche previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive
modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e
per lo
smaltimento dei rifiuti urbani, nonche' le controversie attinenti l'imposta o il
canone
comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni".
2. L'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 545, e successive
modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per
trasferimento). - 1. La
nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali
non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali,
indipendentemente dalle
funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del
settantacinquesimo anno
di eta'.
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni
tributarie
provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della
medesima
commissione per piu' di cinque anni consecutivi.
4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento
dei componenti
delle commissioni tributarie in servizio e' disposta nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice
presidente e di
componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e' annunciata
dal Consiglio di
presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni
tributarie in
servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro
il quale i
componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;
b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in
conformita' a
quanto previsto dall'art. 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti e'
fatta dal
Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui
alle tabelle E e
F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44-ter,
allegate al presente
decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosita' e della diligenza di
ciascuno di
essi e, nel caso di parita' di punteggio, della maggiore anzianita' di eta';
c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o
dall'incarico
svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due
anni dal giorno
in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.
5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi
di cui al comma
4, si applica il procedimento previsto dall'art. 9, riservato a coloro che
aspirano, per la
prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e
regionali".
3. All'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la
lettera d) e'
sostituita dalla seguente:
"d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per
la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di eta';".
4. All'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le
parole: "fino
alla cessazione della sua attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla
cessazione
dell'attivita' di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte
dell'ordinamento
giudiziario tributario e"».
5. All'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 e'
abrogato.
6. All'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole:
"commissione tributaria adita," sono inserite le seguenti: "o trasmette a mezzo
posta, in plico
raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,".
7. All'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e'
aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di
ufficiale giudiziario,
l'appellante deve, a pena d'inammissibilita', depositare copia dell'appello
presso l'ufficio di
segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza
impugnata".
8. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare
nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di
assistenza
tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono abilitati
all'assistenza
tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi
professionali, gli
avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonche'
i consulenti
del lavoro purche' non dipendenti dall'amministrazione pubblica";
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le
materie concernenti
le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli
obblighi di
sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime," sono soppresse.
10. All'art. 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma, e'
inserito il
seguente: "I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti
dei contribuenti
non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'art. 34, comma 4, del
decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».
- Si riporta il testo dei commi 7 e 8 dell'articolo 3 del succitato
decreto-legge 203/2005:
«7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle
societa'
concessionarie del servizio nazionale della riscossione, puo' acquistare una
quota non
inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali societa' ovvero il ramo
d'azienda delle
banche che hanno operato la gestione diretta dell'attivita' di riscossione, a
condizione che il
cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della
stessa Riscossione
S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le
percentuali del capitale
sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma
restando la
partecipazione dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime
proporzioni previste
nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi
ventiquattro mesi
dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai predetti
soci privati
possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci
pubblici.
8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a.
riacquistano le azioni
cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione
S.p.a. acquista
le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle societa' da essa non
interamente
partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci
pubblici possono
cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformita' alle regole di
evidenza
pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della
Riscossione S.p.a.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545
recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli
uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413»:
«4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione puo' essere adeguato, in
relazione al
flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro
del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia».
- Si riporta il testo dell'art. 18 del succitato decreto legislativo n.
545/1992:
«Art. 18. (Durata). - 1. Il consiglio di presidenza dura in carica per quattro
anni.
2. I componenti del consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio
cessano per
qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualita' di giudice, conseguono
la nomina a
presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di
corrispondente
qualifica».
Art. 19.
Conversione in tecnica digitale del sistema televisivo su frequenze terrestri
1. All'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «entro l'anno 2006»
sono sostituite
dalle seguenti: «entro l'anno 2008. A tale fine sono individuate aree all
digital in cui
accelerare la completa conversione».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2-bis del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5
recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti
radiotelevisivi»,
convertito con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, cosi' come
modificato dalla
presente legge:
«5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su
frequenze terrestri
devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2008. A
tale fine sono
individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione».
Art. 19-bis.
Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(( 1. L'art. 58, comma 2, del
codice del
consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica anche
in deroga alle
norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206 recante
«Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»:
«Art. 58 (Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza). -
1. L'impiego da
parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi
automatizzati di
chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso
preventivo delconsumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1,
qualora consentano
una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il
consumatore
non si dichiara esplicitamente contrario».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 reca «Codice in materia di
protezione dei dati
personali» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.).
Art. 20.
Interventi in materia di ammortizzatori sociali
1. All'art. 1., comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, dopo le parole: «puo'
essere prorogato»
sono aggiunte le seguenti: «, sulla base di specifici accordi in sede
governativa,» e, nel
secondo periodo, le parole: «43 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«63 milioni di
euro».
2. All'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato
dall'art. 6-septies
del decreto-legge 30 dicem-bre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° marzo
2005, n. 26, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2006» e
dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» sono inserite le
seguenti: «e di 45
milioni di euro per il 2006».
(( 2-bis. Le risorse finanziarie per l'anno 2005 previste dall'art. 13, comma 2,
lettera a), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n.
80, possono affluire nella speciale evidenza contabile istituita nell'ambito del
bilancio
dell'I.N.P.S. fino al 30 giugno 2006. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249 recante
«Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali», convertito
con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per
l'occupazione di
cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell'attivita'
dell'intera azienda, di un settore di attivita', di uno o piu' stabilimenti o
parte di essi, il
trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale puo'
essere prorogato,
sulla base di specifici accordi in sede governativa, per un periodo fino a
dodici mesi nel caso
di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla
ricollocazione dei
lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti
nei primi dodici
mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A
tale finalita' il
Fondo per l'occupazione e' integrato di 63 milioni di euro per l'anno 2004. Al
relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai
fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4 recante
«Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione
all'occupazione e di
carattere previdenziale», convertito con modificazioni, dalla legge 20 marzo
1998, n. 52, come
da ultimo modificato dall'art.
6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con
modificazioni, dalla legge
1° marzo 2005, n. 26, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di sostegno al reddito). - 1. Il termine
previsto dalle
disposizioni di cui all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative
alla possibilita'
di iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da imprese che
occupano anche
meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a
riduzione,
trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, e' prorogato fino alla
riforma degli
ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006 ai fini dei
benefici
contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo
massimo di 9
miliardi di lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni
1999, 2000 e
2001 nonche' di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per
ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005 e di 45 milioni di euro per il 2006 a carico del Fondo
per l'occupazione
di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del
lavoro e della
previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della
previdenza sociale
(INPS), previa rendicontazione».
- Si riporta il testo del comma 2 lettera a) dell'articolo 13 del decreto-legge
14 marzo 2005,
n. 35 recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo
sviluppo economico,
sociale e territoriale», convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80:
«2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema
degli incentivi
all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006, con decorrenza, in ogni caso, non
anteriore alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati i seguenti
interventi:
a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31
dicembre 2006 la
durata dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui
all'art. 19,
primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni, e' elevata a
sette mesi per i
soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i
soggetti con eta'
anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale di commisurazione
alla
retribuzione della predetta indennita' e' elevata al cinquanta per cento per i
primi sei mesi ed
e' fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi e al trenta per cento
per gli
ulteriori mesi. Resta confermato il riconoscimento della contribuzione
figurativa per il periodo
di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con
eta' anagrafica
inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con eta' anagrafica
pari o superiore a
cinquanta anni. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma
non si applicano
ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, ne' all'indennita'
ordinaria conrequisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'indennita'
di
disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di
disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di
lavoro. Per le
finalita' di cui alla presente lettera, e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una
speciale
evidenza contabile a cui affluisce per l'anno 2005 l'importo di 307,55 milioni
di euro e per
l'anno 2006 l'importo di 427,23 milioni di euro;».
Art. 20-bis.
Modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40
(( 1. Alla legge 14 febbraio 1987,
n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 18 della legge 21
dicembre 1978, n.
845» sono sostituite dalle seguenti: «come definite dall'articolo 117, secondo
comma, lettera m),
della Costituzione e dalle vigenti normative in materia»;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «siano emanazione o delle organizzazioni
democratiche e
nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli
imprenditori, o di
associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o
del movimento
cooperativo;» sono soppresse;
c) all'articolo 2, comma 1, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle
seguenti: «15 febbraio»;
d) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabiliti criteri e
modalita' per la determinazione dell'entita' dei contributi».
2. Per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e' autorizzata
per l'anno 2006 la
spesa di 13 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politichesociali. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1987,
n. 40 (Norme per
la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori
di attivita'
formative), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1987, n. 45, cosi'
come modificati
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli
enti privati, che
svolgono attivita' rientranti nell'ambito delle competenze statali come definite
dall'art. 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione e dalle vigenti normative in
materia, contributi
per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a
livello nazionale
degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.
2. Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti privati che
applichino per il
personale il contratto nazionale di lavoro di categoria; rendano pubblico il
bilancio annuale per
ciascun centrodi attivita'; non perseguano scopi di lucro; abbiano carattere
nazionale; operino
in piu' di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa
idonea allo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della succitata legge n. 40/1987, cosi' come
modificato dalla
presente legge:
«Art. 2. - 1. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge e'
effettuata,
nell'ambito delle disponibilita' di cui al successivo art. 4, sulla base di
richieste presentate
dagli enti entro il 15 febbraio di ogni anno. In sede di prima applicazione
della presente legge,
le predette richieste devono essere presentate entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della
legge medesima.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabiliti criteri e
modalita' per la determinazione dell'entita' dei contributi».
Art. 21.
Reclutamento nell'Arma dei carabinieri
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
le parole: «per gli
anni dal 2001 al 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al
2007».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 26 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n.
78.»,cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Transiti dai ruoli dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica). -
1. In relazione
alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione
del ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della
difesa, su proposta
del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001
al 2007,
transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unita', di
ufficiali
provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai
gradi ove risultino
eccedenze rispetto ai volumi organici fissati».
Art. 22.
Incenerimento dei rifiuti
1. All'articolo 21, commi 1 e 9, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.
133, le parole: «28
dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».
(( 1-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, dopo
il comma 10 e'
aggiunto il seguente: «10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale
consiste nella
produzione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio
prodotti
trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli art. 4, 5 e 6 del regolamento
(CE) n. 1774/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, il termine di cui ai
commi 1 e 9 e'
fissato al 28 dicembre 2007». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 9 dell'art. 21 del decreto legislativo 11
maggio 2005, n.
133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei
rifiuti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Gli impianti esistenti si
adeguano alle
disposizioni del presente decreto entro il 28 febbraio 2006.
2-8 (Omissis).
9. Fino all'adeguamento e comunque non oltre il termine del 28 febbraio 2006,
previsto nel
comma 1, si applicano agli impianti esistenti le norme tecniche previgenti alla
data di entrata
in vigore del presente decreto.».
Art. 22-bis.
Conferimento in discarica dei rifiuti
(( 1. Al comma 9 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: «di tipo A»
sono inserite le seguenti: «, di tipo ex 2A e alle discariche per inerti». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 11-quaterdecies del decreto-legge 30
settembre
2005, n. 203 recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in
materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005,n. 248, cosi' come modificato dalla presente legge:
«9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «31
dicembre 2006». La disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II
categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle discariche per inerti cui si
conferiscono materiali
di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di
conferimento e' fissato
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Art. 23.
Disposizioni in materia di energia e attivita' produttive
1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5,
del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' prorogato al 31 dicembre 2007 ed e'
automaticamente
prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle
condizioni indicate al
comma 7 del medesimo art. 15.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un
anno, con atto
dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di
pubblico interesse.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del
decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, nonche' la facolta' di riscatto anticipato durante il
periodo
transitorio, di cui al comma 1, se prevista nell'atto di affidamento o di
concessione.
4. I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la
realizzazione delle reti e
la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della
legge 28 novembre
1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono
prorogati fino al
dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 23 maggio
2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto
del Ministero
dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali
dell'intervento.
5. I termini, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, previsti
per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi di
impianti che generano
emissioni in atmosfera sono prorogati di sessanta giorni, decorrenti:
a) dalla «messa in esercizio dell'impianto», intesa come data di avvio delle
prime prove di
funzionamento del medesimo;
b) dalla «entrata in esercizio dell'impianto», intesa come data successiva al
completamento del
collaudo, a partire dalla quale l'impianto, nel suo complesso, risulta in
funzione nelle
condizioni operative definitive, ossia quando, decorsi sei mesi dalla
comunicazione di cui
all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, si
prevede il passaggio del rilevamento delle emissioni da base giornaliera a base
oraria.
(( 5-bis. I termini scaduti nel 2005 per la presentazione delle domande di
liquidazione degli
interventi per le finalita' di cui all'articolo 103, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n.
388, sono prorogati fino al 31 marzo 2006. Le disponibilita' finanziarie per i
medesimi
interventi che a tale data dovessero risultare ancora non liquidate possono
essere destinate alla
prosecuzione delle incentivazioni al commercio elettronico con provvedimento del
Ministero delle
attivita' produttive da adottare entro il 30 giugno 2006. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 15 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164
(Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno
del gas
naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144):
«5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni
in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' quelli alle societa'
derivate dalla
trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita,
se compresa
entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti
e le
concessioni in essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o e'
previsto un
termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del
periodo
transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle
concessioni in
essere e' riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del
comma 8 dell'art.
14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti
e, per quanto
non desumibile dalla volonta' delle parti, con i criteri di cui alle lettere a)
e b) dell'art.
24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la
valutazione del mancato
profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 15 del gia' citato decreto
legislativo n. 164 del
2000:
«9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore
del presente
decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati
attribuiti
mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire
dal 31 dicembre
2000.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (Norme
per la
ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento
dell'industria
chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della
produzione e della
gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione
del progetto di
metanizzazione):
«11. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per
gli interventi
straordinari per il Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle
regioni
meridionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, interessati
all'attuazione del
programma medesimo, nonche' dei tempi di realizzazione delle opere.
Il programma generale dovra' essere approvato dal CIPE con la stessa procedura
di cui al
precedente comma entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'attuazione del programma di cui ai comma precedenti e' autorizzata la
spesa di lire 605
miliardi destinata alle seguenti finalita':
a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per
l'utilizzazione
di questo nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi per il
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218;
b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini
della
realizzazione delle reti, di cui alla precedente lettera a), nonche' della
trasformazione o
dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti;
c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi per la realizzazione o la
trasformazione
o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera a).
A tal fine e' autorizzata:
1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale,
fino ad un massimo
del 30 per cento della spesa preventiva per le opere e le finalita' indicate dal
precedente
comma;
2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per
l'assunzione di
mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 20
per cento della
spesa per le opere indicate dal precedente comma. In sostituzione dei contributi
sugli
interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un
contributo in conto
capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in
valore attuale
secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro.
3) la concessione all'ENI di contributi in conto capitale, nel limite massimo
del 40 per cento
della spesa preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari aventi
caratteristiche di
infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini
dell'attuazione del
programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, come previsto dal primo
comma del
presente articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi. La
individuazione degli
adduttori secondari da ammettere a contributo avviene contestualmente e con le
procedure
previste dal primo comma.
I criteri e le modalita' per la concessione dei mutui di cui al numero 2) del
quarto comma del
presente articolo, fermo il principio che le annualita' di ammortamento
decorrono, a carico dei
comuni, o dei consorzi dei comuni, a far tempo dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello
effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti o di completamento delle
opere di
trasformazione o di ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il
parere del
comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'ANCI e la CISPEL, con
decreto del
Ministro del tesoro.
In sede di approvazione del programma di cui al primo comma del presente
articolo, il CIPE
stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti
rispettivamente dai
numeri 1) e 2) del quarto comma del presente articolo e le procedure per la
concessione dei
contributi indicati nel citato numero 1). Il CIPE, nel determinare i criteri e
le modalita' per
la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo, deve altresi'
stabilire le
modalita' per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo da parte
della Cassa
depositi e prestiti ogni volta che le provvidenze disposte con la presente legge
ed altre
eventuali previste da leggi nazionali o regionali, o da interventi comunitari,
non garantiscono
il finanziamento totale delle opere da realizzare.
L'art. 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' abrogato.
I termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, nazionali o
regionali, per
l'approvazione degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la
realizzazione del
programma di metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla
meta'.
I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano
deliberato di concedere a terzi la gestione del servizio e che per la
realizzazione di nuove
reti di distribuzione o la trasformazione o l'ampliamento di reti esistenti
intendano ottenere i
contributi e i mutui previsti dalla presente legge, nell'adottare le relative
deliberazioni
debbono adeguare, in quanto necessario, le concessioni per tener conto dei
benefici assicurati
ai comuni dalle presenti norme.
I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di metanizzazione, che
alla data di
entrata in vigore della presente legge dispongono di un servizio di
distribuzione di gas per
usi civili dato in concessione a terzi, e che intendano trasformare gli impianti
o ampliare la
rete di distribuzione, ove deliberino, per la scadenza normale o per diritto
contrattuale,
l'assunzione del servizio in gestione attraverso preesistenti aziende
municipalizzate per i
servizi, ovvero preesistenti o nuove forme associative intercomunali, in ogni
caso con
riferimento a bacini di utenza, hanno diritto, oltre alle provvidenze previste
dalla presente
legge, ad ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, il mutuo necessario alla
copertura degli
oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono tenuti a sostenere. Ove i
comuni non
dispongano delle delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene
concessa, con decreto
del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato, nel limite del 50 per cento
dell'ammontare del
mutuo.
Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla base dei criteri
e delle
modalita' fissate dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa
istruttoria tecnica
della Cassa per il Mezzogiorno.
I contributi in conto capitale nonche' quelli concessi dal Fondo europeo di
sviluppo regionale
sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti che a tal fine istituisce apposita
contabilita'
separata alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi
finanziari con
decreto del Ministro del tesoro. I contributi sono erogati ogni qualvolta
l'avanzamento
dell'opera raggiunge una entita' non inferiore al trenta per cento del complesso
dell'opera
stessa ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento.
Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di societa'
concessionarie per la gestione
del servizio oltre che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento,
comunque
certificato dal comune, e' presentato dal legale rappresentante della societa',
sotto la sua
personale responsabilita', corredato da una dichiarazione resa da un tecnico
competente iscritto
negli appositi albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha
luogo dietro
prestazione ai comuni o loro consorzi di una idonea garanzia per il
completamento della parte
dell'opera non coperta dai contributi.
Per le societa' concessionarie a partecipazione statale o regionale la garanzia
e' rappresentata
da una dichiarazione dell'ente a partecipazione statale cui fa capo la societa'
o della regione.
In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire
dal Fondo europeo
di sviluppo regionale sull'adduttore principale e le bretelle economicamente
forti di cui al
numero 8 della delibera del CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari
sono messi a
disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo
scopo di
accelerare la realizzazione delle opere previste dal presente articolo, ivi
compresi gli
adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche.
Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'art. 2 della legge 26 novembre 1975,
n. 748,
stabilisce con propri decreti le modalita' per la messa a disposizione dei
predetti mezzi
finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonche' i criteri, le misure e
le modalita' per
la concessione delle citate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui
contributi di cui
al precedente comma.
La Cassa depositi e prestiti puo' affidare con apposite convenzioni ad istituti
ed aziende di
credito l'istruttoria delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al
presente articolo.
Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del presente articolo e' esente dall'imposta di consumo, istituita con l'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ogni anno e sino alla completa attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del programma.
L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sara' iscritta, negli anni
finanziari dal 1980 al
1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Per l'anno
finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 190 miliardi.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi
urgenti per
l'economia):
«Art. 9 (Metanizzazione del Mezzogiorno). - Al fine di consentire il
completamento del
programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della
legge 28 novembre
1980, n. 784 e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa massima di lire
400 miliardi
per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
utilizzando le somme
assegnate per gli interventi di metanizzazione dell'art. 1, comma 79, della
legge 28 dicembre
1995, n. 549 e dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonche' a valere sulle
disponibilita' sui
mutui di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tal fine sono autorizzate:
a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale
fino ad un
massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto;
b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi sugli interessi per
l'assunzione di
mutui ventennali al tasso del 3 per cento, per un ulteriore ammontare fino al 25
per cento del
costo dell'investimento previsto;
c) la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione degli
adduttori secondari
aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare
importanza ai fini
dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno,
secondo le modalita'
previste dall'art. 11, quarto comma, numero 3) della legge 28 novembre 1980, n.
784, con una
spesa massima di lire 100 miliardi.
1-bis. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga
un'entita' non
inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento.
2. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la
concessione dei
contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi,
secondo le seguenti
priorita': a) concessione alle citta' capoluogo di provincia che non abbiano
presentato, nei
tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE
dell'11 febbraio
1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 75
del 30 marzo 1988,
e del 25 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio
1992;
b) avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna;
c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo
triennio
operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE dell'11 febbraio 1988 anche
per i comuni
appartenenti a bacini di utenza gia' parzialmente finanziati.
3. Nell'ambito delle priorita' di cui al comma 2, il CIPE da' preferenza ai
comuni o loro
consorzi che presentino progetti immediatamente eseguibili entro il termine
fissato dal CIPE
stesso.
4. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al 2 per cento della
durata di dieci anni
fino ad un massimo del 25 per cento del costo dell'opera. Le facilitazioni
complessive non
possono superare il 75 per cento del costo previsto.
5. Alle Regioni che inseriscono gli interventi di cui al presente articolo in
sede di
riprogrammazione ai sensi dell'art. 2, commi 1996 e 97, della legge 23 dicembre
1996, n. 662,
puo' essere concesso dal CIPE, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1,
un contributo a
fondo perduto pari a un terzo della quota parte del contributo comunitario
riconosciuto
dall'Unione europea per gli interventi ammessi.
5-bis. E' concesso un contributo decennale a decorrere dall'anno 2000 fino
all'anno 2009 di lire
10 miliardi annue quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la
Cassa depositi e
prestiti e' autorizzata a concedere, ai comuni montani del centro-nord o ai loro
consorzi, anche
non compresi nelle aree in cui opera la legislazione per le aree depresse di cui
al regolamento
(CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni,
per consentire il
completamento della rete di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord,
di cui all'art. 1,
comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19
marzo 1993, n. 68 e l'approvvigionamento, anche con fonti energetiche
alternative al metano. Il
relativo riparto e' effettuato dal CIPE sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a lire 10
miliardi per gli anni
2000 e 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita'
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo
scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia.
5-quater. All'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai commi 1 e
5-bis si provvede,
a decorrere dall'anno 2000, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni.
5-quinquies. Il programma di metanizzazione della Sardegna e' attuato anche
attraverso la
realizzazione di reti comunali di distribuzione del gas metano esercibili, in
via transitoria,
con fluidi diversi dal metano. Si applicano le disposizioni delle leggi
concernenti il programma
di metanizzazione del Mezzogiorno.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 24
maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884,
84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici
agenti inquinanti,
e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15
della legge 16
aprile 1987, n. 183):
«2. Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli
impianti, l'impresa
comunica alla regione e ai comuni interessati i dati relativi alle emissioni
effettuate da tale
data per un periodo continuativo di dieci giorni.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n.
388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria
2001):
«5. Per lo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico, di cui all'art. 21
del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per
gli aiuti de
minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che puo' essere utilizzato
dal soggetto
beneficiario in una o piu' soluzioni, per i versamenti di cui all'art. 17 del
decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di
tre anni dalla
ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore produttivo tessile,
dell'abbigliamento
e calzaturiero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
adotta specifiche
misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti
de minimis.».
Art. 23-bis.
Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane
(( 1. Le convenzioni
per le concessioni relative alle agevolazioni,sovvenzioni, contributi o
incentivi alle imprese
artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489,
ed all'articolo
15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con
atti integrativi
delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non
superiore alla meta'
dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle
relative commissioni. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n.
489 (Proroga del
termine di cui all'art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante
disposizioni per
la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito
di diritto
pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi):
«3. - 1. Le societa' per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito
centrale e della
Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle
attribuzioni e nelle
situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di
leggi, di
provvedimenti amministrativi e di contratti. Le societa' per azioni di cui al
precedente periodo
stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le
amministrazioni competenti per
le agevolazioni, provvedendo altresi' alla istituzione di distinti organi
deliberativi e separate
contabilita' relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la
gestione dei
provvedimenti agevolativi sara' affidata anche ad una o piu' societa' che
presentino adeguati
requisiti di affidabilita' imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresi'
i compensi e i
rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 15. (Agevolazioni alle imprese artigiane). - 1. Le regioni provvedono
all'incentivazione
delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale.
Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi
derivanti dalle
convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di
emanazione del
presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle
convenzioni stesse
per i necessari adeguamenti.
2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di
agevolazioni, sovvenzioni,
contributi o incentivi comunque denominati.».
Art. 23-ter.
Convenzione di Parigi per il disarmo chimico
(( 1. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 4,della legge
18 novembre 1995, n.
496, e rinnovati ai sensi dell'art.25 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si
intendono rinnovabili
allerispettive scadenze per ulteriori due anni. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 9 della legge 18 novembre 1995, n.
496 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione,
immagazzinaggio ed uso
di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13
gennaio 1993):
«4. Per lo svolgimento delle sue attivita', il Ministero degli affari esteri si
avvale di
proprio personale, nonche' di personale di altri Ministeri interessati in
posizione di comando e
puo' conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei
all'Amministrazione, nei limiti
di un contingente di quindici unita', per sopperire ad esigenze che richiedono
oggettive
professionalita' non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione. Della stessa
facolta' puo'
avvalersi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini
degli
adempimenti di sua competenza, nei limiti di un contingente di cinque unita'.
Gli incarichi sono conferiti e i relativi compensi stabiliti, rispettivamente,
con decreto del
Ministro degli affari esteri o del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro. Detti incarichi, della durata massima di
due anni
rinnovabili una sola volta per un anno, non possono essere conferiti a chiunque
svolga attivita'
di collaborazione, anche senza rapporto di subordinazione, con i soggetti tenuti
agli obblighi di
cui alla presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
(Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione):
«Art. 25 (Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita' nazionale per l'attuazione
della legge sulla
proibizione delle armi chimiche). - 1. Gli incarichi di cui all'art. 9, comma 4,
della legge 18
novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti
nominati ai sensi della
medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza del primo
rinnovo, per la
durata di due anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni.».
Art. 23-quater.
Denunce dei pozzi
(( 1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 152, le parole:
«31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n.
152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti
agricole), cosi' come modificato dalla presente legge:
«6-bis. I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 18
febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di
concessione
preferenziale di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
dall'art. 2 della
legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 30
giugno 2006. In tali
casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.».
Art. 23-quinquies.
Differimento di termini e agevolazioni concernenti aree colpite da calamita'
naturali
(( 1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al
decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, gia' differiti dal
decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005,
n. 26, nonche¨ i
termini di cui all'art. 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 13 aprile 2000, n. 125, e
all'articolo 1-bis, comma
5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 ottobre
2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2006.
2. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, riammessi
alle agevolazioni
ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto 10
dicembre 2003, n. 383,
beneficiano delle provvidenze di cui agli articoli 4-quinquies, comma 4, del
decreto-legge 19
maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997,
n. 228, e 4-bis,
comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11
dicembre 2000, n. 365.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento di cui al decreto
10 dicembre
2003, n. 383, relativamente ai lavori svolti in economia nonche' le disposizioni
di cui agli
articoli 5, 6 e 7 del medesimo regolamento, si applicano anche ai finanziamenti
di cui
all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni. Ai fini delle
disposizioni di cui
all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica 24 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
171 del 24 luglio
1998, sono ammesse alle agevolazioni, nel limite della capacita' produttiva,
anche se prodotte
oltre la data del 31 dicembre 2002, le richieste di integrazioni per maggiori
spese sostenute
entro il periodo di preammortamento. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze 10 dicembre 2003, n. 383 (Regolamento concernente i contributi al
pagamento degli
interessi ai fini della ripresa delle attivita' da parte delle imprese
danneggiate dagli eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 in sostituzione delle
disposizioni
contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro,
nonche' le modalita'
per l'annullamento delle revoche gia' avvenute ai sensi delle medesime
disposizioni):
«Art. 1. (Documentazione delle spese sostenute con i finanziamenti agevolati). -
1. Entro il 31
marzo 2004 le imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'art. 2,
comma 2 e
dall'art. 3, comma 2, della legge, qualora non abbiano gia' provveduto,
presentano alla banca
finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti le spese
sostenute, ai fini
della ripresa dell'attivita', non prima del 4 novembre 1994 e non oltre il 31
dicembre 2001,
anche in difformita' con le voci di spesa preventivate nei piani di
investimento, purche'
attinenti all'attivita' di impresa, unitamente ad una relazione dalla quale
risulti l'utilizzo
del finanziamento ottenuto. Possono essere ricomprese tra le predette spese
anche quelle
sostenute per l'estinzione dei finanziamenti connessi con l'attivita' d'impresa
antecedenti al
mese di novembre 1994, nonche' quelle derivanti da lavori svolti in economia,
con attrezzature e
personale di pertinenza dell'impresa, finalizzati alla ricostruzione
dell'azienda e dimostrate
mediante autocertificazione. La banca trasmette la predetta documentazione e la
relazione
ricevuta a MCC S.p.a. ovvero ad Artigiancassa S.p.a.»
«Art. 2. (Modalita' e termini di presentazione delle domande di revisione delle
revoche e di
riammissione alle agevolazioni). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente
regolamento le imprese di cui all'art. 1, comma 1, nei confronti delle quali
siano state assunte
da parte di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. deliberazioni di revoca totale
o parziale dei
contributi medesimi per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e
2 del decreto
ministeriale 23 marzo 1995, presentano alla banca che ha concesso il
finanziamento oggetto di
revoca dell'intervento agevolativo domanda di revisione della revoca e di
riammissione alle
agevolazioni.
2. Alla domanda e' allegata la documentazione della spesa sostenuta, qualora
diversa da quella
gia' in possesso di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. e la relazione
dell'impresa beneficiaria
di cui all'art. 1.
3. La banca, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette a
MCC S.p.a o ad
Artigiancassa S.p.a. la documentazione di cui al comma 2, corredata di una
relazione sullo stato
del finanziamento agevolato.».
Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° marzo
2005, n. 26, recante: «Proroga di termini», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre
2004, n. 306.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7 del regolamento di cui al decreto
del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 aprile 2000, n. 125
(Regolamento recante
criteri e modalita' per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi
degli articoli 2 e
3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35):
«Art. 7 (Procedimento di rinegoziazione). - 1. I soggetti interessati presentano
alle banche
richiesta di rinegoziazione dei finanziamenti in essere entro sei mesi dalla
data di entrata in
vigore del presente regolamento. Non e' ammessa la rinegoziazione per le
operazioni finanziarie
in relazione alle quali e' gia' avvenuto il recupero delle somme da parte delle
banche o il
pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1-bis del decreto-legge 3 agosto
2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 (Disposizioni
urgenti in
materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione
(CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese
danneggiate da
eventi alluvionali nonche' di personale di pubbliche amministrazioni, di
differimento di termini,
di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di
disciplina
tributaria concernente taluni fondi immobiliari):
«5. La durata dei finanziamenti di cui all'art. 4-quinquies del decreto-legge 19
maggio 1997, n.
130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e
successive
modificazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversita'
atmosferiche di cui al
comma 1, e' fissata in venticinque anni, compreso il periodo di tre anni di
preammortamento.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Misure
urgenti per la
ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle
eccezionali
avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese
di novembre 1994):
«Art. 2. - 1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi,
istituito presso
il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18
novembre 1966, n. 976,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e'
incrementato della somma
di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1996 e di
lire 117 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1997.
2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla
corresponsione di
contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese
industriali,
commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede
nelle regioni di
cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali
avversita'
atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre
1994.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche
migliorativo
degli impianti e delle strutture aziendali, purche' entro il limite del valore
dei beni
danneggiati, nonche' alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in
attivita' differenti da
quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti
finanziamenti non puo'
superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
anni e di un
periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole
scorte la durata
dello stesso non puo' superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di
preammortamento
di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti
sono concessi in
misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non
superiore al 75
per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al
50 per cento
dell'ulteriore eccedenza.
4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di
cui al presente
articolo e' pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere
dall'inizio del periodo di
ammortamento del finanziamento.
4-bis.
5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse
agevolato di cui al
comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui
al comma 1, un
contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo
applicato dalle
banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad
imposta del mese
precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla
rilevazione della
Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso
agevolato del 3 per
cento.
Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico
del Fondo di
cui al comma 1.
6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale
S.p.a. ai sensi
dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato della somma di lire 30 miliardi
per ciascuno
degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999.
7. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura
dei rischi
derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione
dei relativi
interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai
finanziamenti di cui al
presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del
relativo
intervento e' fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di
aver sofferto.
8. A valere sulle somme predette, puo' essere corrisposto, previo avvio delle
procedure di
recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un
acconto, nei limiti di
garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo
conguaglio in sede di
definitiva determinazione della perdita.
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano
a tutti i
finanziamenti anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia
di cui al comma
6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto
dall'art. 2-bis,
comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2
e 3 del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio
1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento
del Fondo centrale
di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.
9. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito
centrale S.p.a. e
dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente
articolo e
dell'art. 3 sono stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro
del tesoro, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli
si applica
l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.».
«Art. 3. - 1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito
dall'art. 37
della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese
artigiane S.p.a.
- Artigiancassa e' incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno
1995. Tale somma e'
soggetta a gestione separata.
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di
contributi agli
interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi
sede nelle
regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle
eccezionali
avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese
di novembre 1994.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche
migliorativo
degli impianti e delle strutture aziendali, purche' entro il limite del valore
dei beni
danneggiati, nonche' alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in
attivita' differenti da
quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti
finanziamenti non puo'
superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
anni e di un
periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella
misura massima del
95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per
cento della spesa
eccedente fino a lire 3 miliardi.
4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti
di cui al
presente articolo e' pari al tre per cento nominale annuo posticipato a
decorrere dall'inizio del
periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento
l'onere per interessi
rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1.
5. Le somme di cui al comma 1, sono altresi' finalizzate a ridurre al 3 per
cento annuo il tasso
di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle
banche con i
prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese
artigiane S.p.a. -
Artigiancassa ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n.
317.
6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge
14 ottobre 1964,
n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. -
Artigiancassa sono estesi
ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5
del presente
articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere e' posto a carico delle
imprese beneficiarie.Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo e'
trasformata da
sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento e' fissata al 100
per cento della
perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
7. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono
chiedere
l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza
nella misura
massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia e' conguagliata alla
chiusura delle
procedure stesse.
7-bis. La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile fino al cento per cento con
altre forme di
garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano
a tutti i
finanziamenti anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia,
di cui al citato
comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto
precisato dall'art.
2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli
articoli 2 e 3 del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio
1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento
del Fondo centrale
di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.»
- Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' citato decreto n. 383 del 2003:
«Art. 3 (Annullamento della revoca e riammissione al contributo). - 1. MCC
S.p.a. ovvero
Artigiancassa S.p.a., sulla base della documentazione pervenuta ai sensi
dell'art. 2, comma 3,
provvedono entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa:
a) all'annullamento della revoca totale o parziale deliberata per inosservanza
delle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1995;
b) alla riammissione al contributo rideterminato ai sensi dell'art. 1 e del
decreto ministeriale
23 marzo 1995;
c) all'invio della deliberazione alla banca che ne da' comunicazione
all'impresa;
d) alla restituzione dei contributi gia' rimborsati dall'impresa a seguito dei
provvedimenti di
revoca annullati.»
- Si riporta il testo dell'art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n.
130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 (Disposizioni
urgenti per
prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche'
interventi in
materia di protezione civile, ambiente e agricoltura):
«Art. 4-quinquies (Rilocalizzazione di attivita' produttive collocate in aree a
rischio di
esondazione). -
1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi,
turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette
a vincolo
derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorita' di
bacino del fiume
Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
dell'art. 12 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993,
n. 493, possono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle attivita'
produttive danneggiate
dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre
1994, di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di
rilocalizzare in
condizioni di sicurezza la propria attivita' al di fuori delle citate fasce
fluviali, nell'ambito
del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non piu' di trenta
chilometri, nel
limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla
Cassa per il
credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati
articoli 2 e 3 del
decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35
del 1995.
2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di
realizzazione
degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti
produttivi, nonche'
delle abitazioni funzionali all'impresa stessa nel limite della pari capacita'
produttiva nonche'
di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono
concessi fino al 95
per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per
cento per spesa
prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa
prevista superiore
a lire dieci miliardi.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese
che
contestualmente ampliano la propria capacita' produttiva o attuano interventi di
innovazione
tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.
4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di
cui al comma 1,
che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691 del 1994,
convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni, in quanto
danneggiate
dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di
cui al comma 1
ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico
delle
disponibilita' finanziarie di cui al medesimo comma 1.
4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994,
n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive
modificazioni,
l'estinzione del finanziamento ai sensi del comma 4 e' da considerare contributo
in conto
capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma
16-quinquies, del
decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio
1995, n. 22, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del
reddito d'impresa del
soggetto che ha fruito della predetta estinzione.
5. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito
centrale S.p.a. e
della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sui
finanziamenti
concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non
gia' disciplinate,
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro
delegato per il
coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si
applica l'art. 3
della legge 26 novembre 1993, n. 489.
6. I limiti e le condizioni di cui all'art. 3, comma 214, della legge 23
dicembre 1996, n. 662,
e all'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui
conti aperti presso
la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla
Cassa per il credito
alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ed al Mediocredito centrale S.p.a..
6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione
del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unita'
previsionale di base 3.2.1.8
«Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera», ai titolari di aziende
agricole, singole e
associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione,
commercializzazione e vendita
dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attivita', si
applicano i commi 1,
2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilita' di accedere
ai finanziamenti
di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' il comma 5 del
presente articolo.
6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente articolo, i
proprietari dei
territori resi liberi, ricompresi nelle fasce A e B del piano-stralcio adottato
dall'Autorita' di
bacino del fiume Po, possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili,
iscritte nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 3.2.1.8, «Sviluppo dell'esportazione e della
domanda estera»,
ai crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare sui medesimi
terreni
attivita' agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato
ad interventi
di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento ricomprende gli oneri
relativi alla
bonifica e all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di
rinaturalizzazione
della porzione allo scopo riservata, all'avviamento dell'attivita' produttiva ed
all'acquisto di
mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del
comma 2.
I crediti agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei terreni
medesimi.
L'esercente l'attivita' agricola deve assicurare idonea manutenzione anche delle
porzioni di
terreno sulle quali ha attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena
l'avvio del
procedimento di revoca del credito agevolato. Le condizioni e le modalita'
dell'intervento
agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle
imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa, ove non gia' disciplinate con il decreto ministeriale
emanato ai sensi
del comma 5, vengono disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche
agricole, con il
Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
delegato per il
coordinamento della protezione civile.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Interventi
urgenti per le
aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile,
nonche' a favore di
zone colpite da calamita' naturali):
«5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attivita' professionale,
alle organizzazioni
di volontariato e del terzo settore, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali
della prima decade
del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a
fondo perduto
fino al 100 per cento dell'entita' dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie
dei finanziamenti
agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale
del mese di ottobre
2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'art. 4, possono
estinguere il mutuo
contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con
modificazioni,
dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita'
residue del
medesimo decreto.»
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 7 del gia' citato decreto n. 383 del
2003:
«Art. 5 (Cessazione dell'attivita' dell'impresa). - 1. In caso di cessazione
dell'attivita' il
mutuatario, che abbia regolarmente sostenuto le spese oggetto delle
agevolazioni, puo' proseguire
nel pagamento delle rate residue del finanziamento erogato, beneficiando dei
contributi concessi
e della garanzia.»
«Art. 6 (Fallimento dell'impresa beneficiaria). - 1. In caso di fallimento
dell'impresa purche'
la stessa abbia regolarmente sostenuto le spese oggetto delle agevolazioni la
domanda di cui
all'art. 2 e' presentata dal curatore direttamente a MCC S.p.a. o ad
Artigiancassa S.p.a.
2. Il contributo e' concesso fino al giorno antecedente la data della sentenza
dichiarativa di
fallimento dell'impresa.»
«Art. 7 (Garanzia). - 1. La revoca del contributo per inosservanza delle
disposizioni di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1995 o la cessazione dell'attivita'
non
producono la decadenza della garanzia prevista dagli articoli 2 e 3 della
legge.»
Art. 24.
Termini in materia di assicurazioni
1. L'efficacia dell'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, dellalegge 29
ottobre 1961, n.
1216, introdotto dall'articolo 353 delcodice delle assicurazioni private, di cui
al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, decorre dal 1° gennaio 2007.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1-bis della legge 29 ottobre 1961,
n. 1216 (Nuove
disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti
vitalizi):«Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a
motore e dei
natanti). - 1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilita' civile per i
danni causati
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi
nella misura del
dodicivirgolacinque per cento. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con
lo stesso
contratto siano assicurati, insieme al rischio della responsabilita' civile,
anche altri rischi
inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.»
Art. 24-bis.
Tutela del risparmio
(( 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2,lettere
b) e c), e comma 3,
limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2,
della legge 28
dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge 28 dicembre 2005, n.
262
(Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari):
«2. All'art. 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni
intercorrenti con
societa' controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli
stessi soggetti
svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonche' con le
societa' da queste
controllate o che le controllano o sono ad esse collegate»;
b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei
commi 1, 2 e
2-bis».»
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 11 della gia' citata legge n.
262 del 2005:
«2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 30, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli
strumenti
finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione,
fermo restando
l'obbligo di consegna del prospetto informativo»;
b) la lettera f) del comma 1 dell'art. 100 e' abrogata;
c) dopo l'art. 100 e' inserito il seguente:
«Art. 100-bis (Circolazione dei prodotti finanziari). - 1. Nei casi di
sollecitazione
all'investimento di cui all'art. 100, comma 1, lettera a), e di successiva
circolazione in Italia
di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali
che li
trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 21, rispondono
della solvenza
dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori
professionali, per la
durata di un anno dall'emissione.
Resta fermo quanto stabilito dall'art. 2412, secondo comma, del codice civile.
2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna un documento
informativo contenente le
informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano investitori
professionali,
anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta
all'intermediario l'onere
della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma»;
d) all'art. 118, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'art. 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche,
diversi dalle
azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere
azioni».
«3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'art. 25 e' aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di
assicurazione). - 1. Gli
articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti
finanziari emessi
da banche nonche', in quanto compatibili, da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle
finalita' di cui
all'art. 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese
di assicurazione i
poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'art. 6,
comma 2,
all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i poteri di cui
all'art. 7, comma 1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il
controllo sulla
gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti
gli atti o i
fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano
costituire una
violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni
generali o particolari
emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
4. Le societa' incaricate della revisione contabile delle imprese di
assicurazione comunicano
senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
dell'incarico, che
possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo
ovvero delle
disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo
e alle societa'
incaricate della revisione contabile presso le societa' che controllano
l'impresa di
assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile.
6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna
disposte sulle
imprese di assicurazione. Ciascuna autorita' puo' chiedere all'altra di svolgere
accertamenti su
aspetti di propria competenza».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 25 della gia' citata legge n. 262
del 2005:
«2. Le competenze stabilite dall'art. 109, comma 4, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n.
174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera a)
della tabella di
cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo sono esercitate dall'ISVAP
d'intesa con la
CONSOB.»
Art. 25.
Disposizioni in materia di catasto
1. Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai
sensi dell'articolo
7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.
112, per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 66 del citato decreto
legislativo n.
112 del 1998, e' prorogato di un anno.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo
1998, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa):
«Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli
articoli 1, 3 e 4 e
con le scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da
trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti
trasferimenti si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri interessati e
il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque
essere congruo
rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela
soppressione o il
ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti
residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il parere della
Commissione di
cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali allargata ai
rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli
organismi
rappresentativi degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere
espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti
possono comunque essere
emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si
provvede, con le
modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400,
introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni
dalla adozione di
ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i
regolamenti di
riordino, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
giorni ed e' reso
entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il
termine di novanta
giorni, il regolamento e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri. In sede
di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato
della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere della Commissione di
cui all'art. 5,
entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i
regolamenti
possono essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle competenti
Commissioni
parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale
comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai
commi 10 e 11
dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.»
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
I. «Art. 7 (Attribuzione delle
risorse). - 1. I provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti
locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo,
contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi' efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal
presente decreto legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i
provvedimenti
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le
risorse da
ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i
seguenti criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti
contestualmente
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
organizzative e
strumentali, puo' essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il
trasferimento
entro il 31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse
erariali deve
garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del
presente articolo,
degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel
rispetto
dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega
regionale agli enti
locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da
garantire la
congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate,
nell'ambito dellerisorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la
compensazione con la
diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime
entrate alle regioni ed
agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle
regioni e agli
enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti
beni e risorse
corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio
delle medesime
funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si
tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale
pluriennale, da un
minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale
nel medesimo
periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e
delle spese
pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria,
approvati dalle
Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento,
sia agli esercizi
considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento
medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
provvede alla
individuazione delle modalita' e delle procedure di trasferimento, nonche' dei
criteri di
ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa
degli enti
territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque garantito il
mantenimento della
posizione retributiva gia' maturata. Il personale medesimo puo' optare per il
mantenimento del
trattamento previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e
delle comunita'
montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul
salario
accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto
regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite
incrementano in pari
misura il tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
7.
Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del
presente decreto
legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi
pluriennali di spesa
mantenendo gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla
programmazione finanziaria
triennale. Sono finanziati altresi', nella misura prevista dalla legge
istitutiva, i fondi
gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri,
la Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui al
decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», promuove
accordi tra
Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del
medesimo decreto
legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre
l'esercizio delle
funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e
risorse erariali da
devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 della legge 27
dicembre 1997, n.
449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla
ripartizione
delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo
professionale, del
personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e
del personale da
trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla
concreta ripartizione
di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di
effettivo esercizio
delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente
articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei ministri
provvede, acquisito il
parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti
di attuazione
entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente
decreto legislativo,
la Conferenza unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento
e inviarlo al
Presidente del Consiglio dei ministri, per le iniziative di cui all'art. 7 della
legge 15 marzo
1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'art.
2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi
dell'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali
interessati chiedono
alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del
Consiglio dei
ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine
il Presidente
del Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta.»
- Si riporta il testo dell'art. 66 del gia' citato decreto legislativo n. 112
del 1998:
«Art. 66 (Funzioni conferite agli enti locali). - 1. Sono attribuite, ai sensi
dell'art. 4,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:
a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto
terreni e del
catasto edilizio urbano, nonche' alla revisione degli estimi e del classamento,
fermo restando
quanto previsto dall'art. 65, lettera h); b); c) alla rilevazione dei consorzi
di bonifica e
degli oneri consortili gravanti sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate
dalle comunita'
montane d'intesa con i comuni componenti.»
Art. 26.
Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura
1. All'articolo 1, comma 1, del (( decreto-legge 23 ottobre 1996,n. 552, ))
convertito, con
modificazioni, dalla legge (( 20 dicembre 1996, n. 642, e successive
modificazioni, )) le parole:
«31 dicembre 2005», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 552,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 e successive
modificazioni
(Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il
1996), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura
e contributi ad
enti irrigui ed al settore degli allevamenti). - 1. Il termine di cui all'art. 7
del
ddecreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 ottobre
1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in
agricoltura, di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e
successive integrazioni,
e' prorogato al 31 dicembre 2007. La gestione del Fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in
agricoltura e' affidata alle regioni.»
Art. 27.
Disposizioni in materia di Consorzi agrari
1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive
modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Decorso il predetto termine, entro trenta giorni il Ministro delle attivita'
produttive, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede alla
rideterminazione
della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in
liquidazione coatta
amministrativa o in amministrazione straordinaria».
2. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e
successive
modificazioni»;
b) dopo le parole: «di liquidazione, valuta», sono inserite le seguenti: «, di
concerto con il
Ministero delle politiche agricole e forestali e previo parere della commissione
di cui al comma
1-ter,».
3. All'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il
seguente:
«1-ter. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro delle
politiche agricole e forestali, e' istituita una commissione di valutazione
delle attivita' dei
consorzi agrari. La commissione e' composta da cinque membri, appartenenti alla
pubblica
amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 della legge 28 ottobre 1999, n.
410 e successive
modificazioni (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari), cosi' come modificato
dalla presente
legge:
«4. Entro il 31 dicembre 2005 l'autorita' amministrativa che vigila sulla
liquidazione revoca
l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in
liquidazione
coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed
autorizzata domanda di
concordato ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia
stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in
favore di un altro
consorzio agrario o di societa' cooperativa agricola operanti nella stessa
regione o in
regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria.
Il cessionario succede nella titolarita' delle attivita' d'impresa cedute, ivi
compresi i
contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.
Decorso il predetto
termine, entro trenta giorni il Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, provvede alla rideterminazione della
composizione degli
organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in liquidazione coatta
amministrativa o in
amministrazione straordinaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306 (Proroga o differimento di
termini previsti
da disposizioni legislative), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Consorzi agrari). - 1. All'art. 5, comma 4, della legge 28 ottobre
1999, n. 410, le
parole: «Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2005».
1-bis. Decorso il termine di cui all'art. 5, comma 4, della legge 28 ottobre
1999, n. 410, e
successive modificazioni, il Ministero delle attivita' produttive, che vigila
sulla procedura di
liquidazione, valuta, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e
forestali e
previo parere della commissione di cui al comma 1-ter, la sussistenza di
eventuali situazioni
oggettive ostative all'attivazione della soluzione concordataria e individua le
soluzioni atte a
garantire lo svolgimento dell'attivita' anche mediante autorizzazione alla
ulteriore prosecuzione
dell'esercizio provvisorio dell'impresa.
1-ter. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro delle
politiche agricole e forestali, e' istituita una commissione di valutazione
delle attivita' dei
consorzi agrari. La commissione e' composta da cinque membri, appartenenti alla
pubblica
amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.».
Art. 28.
Personale del Ministero degli affari esteri
1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni
internazionali, le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto del Presidente
della Repubblica 6
settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre
2005, sono prorogate
al 31 dicembre 2006.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 10 dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 6
settembre 2005 (Autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche
amministrazioni, a
norma dell'art. 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311):
«Art. 1. - 1. Ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e
fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, le
amministrazioni, di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, sono
autorizzate ad
assumere, nell'anno 2005, un contingente di personale a tempo indeterminato pari
a complessive
4.213 unita', come risulta dalle citate tabelle 1 e 2, corrispondente ad una
spesa di Euro
30.216.348,00 quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva
annua lorda pari ad
Euro 113.462.227,00 a decorrere dall'anno 2006, da far valere sul fondo di cui
all'art. 1,
comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2.-9. (Omissis).
10. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 30
novembre 2005, a
trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche
amministrazioni, e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato,
IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di
assunzione, distinti per
profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o
ridotto,
indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time,
nonche' l'eventuale
amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o
area
professionale, la spesa per l'anno 2005, nonche' quella annua lorda a regime
effettivamente da
sostenere. Al completamento delle procedure di assunzione va, altresi', fornita
dimostrazione da
parte delle amministrazioni interessate del rispetto dei limiti di spesa
previsti dal presente
decreto.».
Art. 28-bis.
Riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati dai territori
attualmente italiani,
gia' austroungarici, e ai loro discendenti.
(( 1. Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),della legge 14
dicembre 2000, n.
379, il termine di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 e'
prorogato di
ulteriori cinque anni. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000,
n. 379
(Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone
nate e gia'
residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro
discendenti):
«Art. 1. - 1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2,
originarie dei
territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio
1920, e ai loro
discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:
a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b) i territori gia' italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato
a Parigi il 10
febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato
28 novembre 1947, n. 1430;
2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa
di Jugoslavia
firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai
sensi della legge
14 marzo 1977, n. 73.
2. Alle persone nate e gia' residenti nei territori di cui al comma 1 ed
emigrate all'estero, ad
esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonche'
ai loro
discendenti, e' riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una
dichiarazione in
tal senso con le modalita' di cui all'art. 23 della legge 5 febbraio 1992, n.
91, entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
Art. 29.
Trasformazione e soppressione di enti pubblici
1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,(( e
successive modificazioni,
)) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2006 ».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e
successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002), cosi' come modificata dalla presente legge:
«Art. 28 (Trasformazione e soppressione di enti pubblici). - 1. Al fine di
conseguire gli
obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la
qualita' dei servizi,
con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2006, il Governo, su proposta del Ministro
per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro
interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi
sulla
destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse
le agenzie,
vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni
non possono piu'
proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati,
disponendone se
necessario anche la trasformazione in societa' per azioni o in fondazioni di
diritto privato,
ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attivita'
analoghe o
complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia
provveduto agli
adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non
sia stato adottato
alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione.».
Art. 30.
Credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004,n. 99,
(( e
successive
modificazioni, )) le parole: «nel limite della somma di 9.921.250 euro per
l'anno 2004 e nei
limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2005 al 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «nel limite della somma di dieci milioni di euro
annui per
ciascuno degli anni dal 2006 al 2010» e le parole: «da emanarsi entro il 31
dicembre 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro trenta giorni dalla decisione
della Commissione
europea di approvazione del regime di aiuti di cui al presente comma».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, e
successive modificazioni (Disposizioni in materia di soggetti e attivita',
integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettere d), f), g),
l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che
accedono al
premio di primo insediamento di cui all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1257/1999
del 17 maggio 1999, del Consiglio, e successive modificazioni, e' attribuito nel
limite della
somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010 un
ulteriore aiuto,sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni.
Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui
al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle
imposte sui redditi.
Non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui all'art. 96 del testo unico
delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ed e'
utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e
delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi
entro trenta
giorni dalla decisione della Commissione europea di approvazione del regime di
aiuti di cui al
presente comma, sono determinate le modalita' di applicazione del presente
comma, tenuto conto
delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.».
Art. 31.
Disposizioni in materia di fiscalita' di impresa
1. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1,comma 4, del
decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, sono
prorogati al 28 febbraio 2006. I termini connessi sono prorogati di dodici mesi.
2. La disposizione di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266,
riferita all'anno finanziario 2006, e' specificata nel senso che la stessa si
applica al periodo
di imposta 2005; conseguentemente il decreto di cui al comma 340 e' adottato
senza l'acquisizione
dell'avviso di cui al primo periodo del medesimo comma.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265
(Disposizioni urgenti in
materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione
fiscale, di crediti
di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di
adempimenti per i
oncessionari della riscossione e di imposta di bollo):
«4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque
milioni di euro,
derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie
realizzate, anche a seguito di piu' atti di disposizione, a decorrere dal
periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente
comunica all'Agenzia
delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento
della
conformita' dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis del
decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del
Direttore
dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del
presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione,
nonche' le
procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta
o infedele, la
minusvalenza realizzata e' fiscalmente indeducibile. In attuazione delle
disposizioni previste
dal presente comma, l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai
quali derivano
maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490
milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004. Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attivita'
prevista
ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuita'
dell'azione
amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194
del 9 maggio 2002,
ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla
predetta data,
qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione
espletate in diretta
applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza,
continua ad
essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una
specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad
esplicare le
relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'art. 2 della legge 13 agosto
1984, n. 476,
come modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
per le esigenze di
qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche
amministrazioni. All'art.
12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo e' soppresso.».
- Si riporta il testo del comma 337 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria
2006):
«337. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo
quanto gia' dovuto
dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una
quota pari al 5 per
mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle
seguenti
finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di
cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni,
nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale, regionali e
provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre
2000, n. 383, e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art.
10, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.».
- Si riporta il testo del comma 340 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266
del 2005:
«340. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del
Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita'
di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' del
riparto delle somme
stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle
finalita' di cui al
comma 337, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unita' previsionali di base
dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite
all'entrata per
essere destinate ad alimentare un apposito fondo.».
Art. 31-bis.
Differimento di termini in materia di etichettatura
(( 1. L'efficacia della
disposizione di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6
settembre 2005, n. 206, decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla
data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 10 del predetto codice. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229):
«Art. 6 (Contenuto minimo delle informazioni). - 1. I prodotti o le confezioni
dei prodotti
destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano,
chiaramente
visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un
importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno
all'uomo, alle cose
o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano
determinanti per la
qualita' o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove
utili ai fini di
fruizione e sicurezza del prodotto.».
Art. 32.
Controllo sulla gestione degli enti
1. Il termine previsto dalle disposizioni vigenti per l'invio ai Ministeri
vigilanti dei bilanci
degli enti che vi sono tenuti e' prorogato di sessanta giorni per gli enti che,
a decorrere
dall'anno 2006, effettuano la trasmissione in via telematica ai predetti
Ministeri nonche',
insieme ai conti consuntivi, ai bilanci di previsione e alle relative
variazioni, al Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, cui gli stessi sono obbligatoriamente
inoltrati in via
telematica, a decorrere dall'esercizio 2007. Con provvedimento del Ragioniere
generale delloStato, sentiti i Ministeri vigilanti, adottato entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' applicative del
presente articolo,
incluse quelle occorrenti per la fase della sua prima attuazione.
Art. 33.
Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy
1. Le risorse gia' previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui al comma 70
dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrate per l'anno 2005
dall'articolo 1, comma 230,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituiscono il patrimonio della
Fondazione appositamente
costituita dal Ministro delle attivita' produttive per la gestione
dell'Esposizione permanente
del design italiano e del made in Italy, di cui ai commi 68 e 69 del medesimo
articolo 4, e sono
alla Fondazione stessa trasferite entro il 28 febbraio 2006, al fine di
favorirne l'immediata
operativita'.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 70 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
«70. Per l'attuazione dei commi 68 e 69 e' autorizzata una spesa pari a 1
milione di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui al comma
61.».
- Si riporta il testo del comma 230 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria
2005):
«230. Le risorse del fondo di cui all'art. 4, comma 61, della legge 24 dicembre
2003, n. 350,
sono complessivamente destinate alle attivita' previste ai commi 61, 68, 76 e 77
del citato art.
4 della legge n. 350 del 2003, nonche' alle attivita' di cui al comma 232 del
presente articolo.
Il relativo riparto e' stabilito con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto stabilito
nell'art. 4, comma
70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalita' di cui al citato
comma 70 e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.».
Art. 34.
Servizi pubblici di motorizzazione
1. In relazione alla pubblica utilita' del servizio erogato dal Centro
elaborazione dati (CED)
del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, al
fine di garantire la piena continuita' nelle more del completamento delle
procedure per il nuovo
affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 23
della legge 18 aprile 2005, n. 62, e' autorizzata, nei limiti della quota di
risorse disponibili
per le attivita' del CED, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 23 della
citata legge n. 62
del 2005, l'ulteriore proroga del contratto vigente fino al (( 31 dicembre 2006
)) e, comunque,
per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per il
nuovo affidamento.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62
(Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge
comunitaria 2004):
«Art. 23 (Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche
amministrazioni per
la fornitura di beni e servizi). - 1. L'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2,
della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e' soppresso.
2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, gia' scaduti o che
vengano a scadere
nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge,
possono essere
prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di
espletamento
di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i
sei mesi e che il
bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di
entrata in vigore
della presente legge.
3. I contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi
pubblici non ricadenti
nell'ambito di applicazione dell'art. 113 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, in scadenza entro sei mesi dalla data
di entrata in
vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta per un
periodo di tempo
non superiore alla meta' della originaria durata contrattuale, a condizione che
venga concordata
una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento. Resta fermo che la
durata dei contratti
prorogati ai sensi del presente comma in ogni caso non puo' superare la data del
31 dicembre
2008.».
Art. 35.
Procedure di reclutamento docenti universitari
1. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n.
230, le parole:
«alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in
vigore del decreto
legislativo di attuazione della delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre
il 30 giugno
2006, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n.
449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n.
230 (Nuove
disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al
Governo per il
riordino del reclutamento dei professori universitari), cosi' come modificato
dalla presente
legge:
«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
bandite per la
copertura dei posti di professore ordinario e professore associato
esclusivamente le procedure di
cui al comma 5, lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione
comparativa per posti di
professore e ricercatore gia' bandite alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di
attuazione della delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30 giugno
2006, nel rispetto
dei limiti di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
all'art. 1, comma
105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I candidati giudicati idonei, e non
chiamati a seguito
di procedure gia' espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano
l'idoneita' per un
periodo di cinque anni dal suo conseguimento. La copertura dei posti di
professore ordinario e di
professore associato da parte delle singole universita', mediante chiamata dei
docenti risultati
idonei, tenuto conto anche di tutti gli incrementi dei contingenti e di tutte le
riserve
previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in ogni caso
avvenire nel rispetto
dei limiti e delle procedure di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449,
e all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».
Art. 36.
Equiparazione dello stato di crisi a quello di insolvenza
1. All'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, dopo il
primo comma e' aggiunto il seguente: «Ai fini di cui al primo comma per stato di
crisi si intende
anche lo stato di insolvenza».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive
modificazioni (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), cosi' come modificato
dalla presente
legge:
«Art. 160 (Condizioni per l'ammissione alla procedura).
- L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo' proporre ai creditori un
concordato
preventivo sulla base di un piano che puo' prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma,
anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi
compresa
l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di
azioni, quote, ovvero
obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e
titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di
concordato ad un
assuntore;
possono costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi
partecipate o da
costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad
essere attribuite
ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e
interessi economici
omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di
insolvenza.».
Art. 37.
Interventi per taluni settori industriali
1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi
di cui
all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi alle aree ad elevata
specializzazione (( del
settore «Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero» individuate dalla regione
Puglia nei comuni
ricompresi nelle aree di cui ai progetti integrati territoriali P.I.T. n. 2 Area
Nord Barese,
P.I.T. n. 4 Area della Murgia e P.I.T. n. 9 Territorio Salentino-Leccese, ))
pubblicate nel
supplemento del Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 41 del 16 marzo
2005.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 11 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Disposizioni
urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale):
«8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi
di
reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1°
aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi,
nei limiti delle
risorse di cui al comma 9, anche alle aziende operanti in aree di crisi del
comparto degli
elettrodomestici, nonche' al territorio dei comuni individuati con decreto del
Presidente del
Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti
territoriali e
parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 266 e
267, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.»
Art. 38.
Disposizioni per il servizio farmaceutico
1. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza
farmaceutica
territoriale anche nelle zone disagiate, le percentuali di sconto a carico delle
farmacie con un
fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non
superiore ad euro
258.228,45 sono ulteriormente ridotte, limitatamente all'arco temporale
decorrente dal 1° marzo
al 31 dicembre 2006, rispetto alla riduzione prevista dall'ultimo periodo
dell'articolo 1, comma
40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nella
misura stabilita con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, per
una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non
superiore a 2,1
milioni di euro per l'anno 2006.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 2.100.000,00
per l'anno 2006,
si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno 2006,
dell'autorizzazione di
spesa di cui articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e
successive modificazioni (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
«40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al
pubblico delle
specialita' medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'articolo 8,
comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i
grossisti e per
i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per
cento sul prezzo
di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il
Servizio sanitario
nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto,
trattiene a titolo
di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al
3,75 per cento
per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore
a lire 50.000, al
6 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
e' compreso tra
lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialita' medicinali il cui
prezzo di vendita
al pubblico e' compreso tra lire 100.000 e lire 199.999, al 12,5 per cento per
le specialita'
medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra euro 103,29 e
euro 154,94 e al
19 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
e' superiore a
euro 154,94. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione
annuale gli intervalli
di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma. Per le farmacie
rurali che godono
dell'indennita' di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968,
n. 221, e
successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario
nazionale al
netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di
sconto di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie
con un fatturato
annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore
a lire 500
milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari
al 60 per cento.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 29 dicembre
2000, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 (Proroga
della partecipazione
militare italiana a missioni internazionali di pace, nonche' dei programmi delle
Forze di polizia
italiane in Albania):
«2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4-bis, valutato in lire
25.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003,
mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno
2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno per
lire 7.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 5.000 milioni per ciascuno degli
anni 2002 e 2003, nonche' l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione
per lire 18.000
milioni nell'anno 2001 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e
2003.»
Art. 39.
Conservazione delle quote dei limiti di impegno per le infrastrutture
1. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'art. 13, comma 1, della
legge 1° agosto
2002, n. 166, decorrenti dagli anni 2003 e 2004, non impegnate al 31 dicembre
2005, costituiscono
economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi
successivi a quelli
terminali dei rispettivi limiti.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n.
166 (Disposizioni
in materia di infrastrutture e trasporti):
«Art. 13 (Attivazione degli interventi previsti nel programma di
infrastrutture). - 1. Per la
progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse
nazionale,
individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per
la programmazione
economica (CIPE), e per le attivita' di istruttoria e monitoraggio sulle stesse,
nonche' per
opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire
continuita'
dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle
infrastrutture e
dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000
euro per l'anno
2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004.
Le predette
risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalita',
devono essere
destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle
provenienti da
rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati
allo scopo
disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati
a contrarre
mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno
assegnate, sono
stabilite le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti
finanziatori ai mutuatari
e le quote da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria e
monitoraggio. Le somme
non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere
sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del
Ministro
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al
presente articolo.»
[Art. 39-bis.
Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146
(( 1. Al punto 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e successive modificazioni, le parole da: «A partire dal 1° gennaio 2013» fino alla fine sono soppresse. ))] (*)
(*) N.d.R.: Articolo abrogato per
effetto dell'art. 6, c. 8-novies, del D.L. 300/2006, introdotto in sede di
conversione in L. n. 17/2007 (GU n. 47 del 26-2-2007- Suppl. Ordinario n.48)
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 146, e
successive modificazioni (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla
protezione degli
animali negli allevamenti), nonche' del punto 22 dell'allegato di cui al
precedente comma 1
dell'art. 2, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali). -
1. Il proprietario
o il custode ovvero il detentore deve:
a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e
affinche' non
vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;
b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in
conformita' alle
disposizioni di cui all'allegato.»
«22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per
il valore della
loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.
Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera
con esclusione del
nido:
per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;
per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio,
centimetri quadrati
2550.
L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.
Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm
30 ed una
lunghezza non inferiore a cm 70.
Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di
ristrutturazione degli
esistenti.
Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a centimetri
quadrati 1600 e/o
altezza inferiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il
31 dicembre 2001;
tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri
quadrati 1600 e/o
altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il
31 dicembre
2010.»
Art. 39-ter.
Differimento di termine in materia di sicurezza di impianti sportivi
(( 1. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro
dell'interno 6 giugno
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, e'
prorogato all'inizio
della stagione calcistica 2006-2007. ))
Art. 39-quater.
Modifica al processo civile
(( 1. Ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del
decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come
sostituiti ed
introdotti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente,
dall'articolo 1, comma 6,
della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: «1° gennaio 2006», ovunque
ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2006».
2. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole:
«1° gennaio 2006»
sono sostituite dalle seguenti:«1° marzo 2006». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'art. 2 del
decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e
territoriale), come sostituiti ed introdotti dall'art. 8 del decreto-legge 30
giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 e
dall'articolo 1, comma
6 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1), entrano in
vigore il 1°
marzo 2006.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis),
c-ter),
c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano
in vigore il 1°
marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data
di entrata in
vigore.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis),
e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006
e si applicano
anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando
tuttavia e' gia'
stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in
vigore.
L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se
avvenuto prima
del 1° marzo 2006.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263
((Interventi correttivi
alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14
marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonche'
ulteriori modifiche
al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al
regolamento di cui
al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla L. 21 gennaio
1994, n. 53, e
disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilita' del coniuge
divorziato) cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 92, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente
indicati nella
motivazione, il giudice puo' compensare, parzialmente o per intero, le spese tra
le parti";
b) all'art. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia
ricevuta, o e'
rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica";
2) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta
elettronica nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi";
c) all'art. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero al
portiere dello stabile
in cui e' la sede. La notificazione puo' anche essere eseguita, a norma degli
articoli 138, 139 e
141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare
ne sia indicata
la qualita' e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale";
2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero alla
persona fisica
che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la
qualita' e risultino
specificati residenza, domicilio e dimora abituale";
3) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma dei commi precedenti, la
notificazione
alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, puo' essere
eseguita anche a
norma degli articoli 140 o 143";
d) l'art. 147 e' sostituito dal seguente:
"Art. 147 (Tempo delle notificazioni). - Le notificazioni non possono farsi
prima delle ore 7 e
dopo le ore 21";
e) all'art. 149, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "La notifica si
perfeziona, per
il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale
giudiziario e, per il
destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto";
f) all'art. 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"La proroga prevista dal quarto comma si applica altresi' ai termini per il
compimento degli
atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del
sabato.Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attivita'
giudiziaria, anche
svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto e'
considerata lavorativa";
g) all'articolo 163-bis, primo comma, le parole:
«sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni" e le parole:
"centoventi
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni";
h) all'art. 170, quarto comma, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il
giudice puo'
autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo
scambio o la
comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o
posta elettronica
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte
che vi procede in
relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria
del giudice che ha
emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto
difensivo utile il
numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di
voler ricevere le
comunicazioni";
i) all'art. 186-bis, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se
l'istanza e'
proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed
assegna il termine
per la notificazione";
l) all'art. 186-ter, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se
l'istanza e'
proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed
assegna il termine
per la notificazione";
m) all'art. 186-quater, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto
dell'istanza se la
parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza
o dalla
comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in
cancelleria, la volonta'
che sia pronunciata la sentenza";
n) all'art. 255, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore
puo' ordinare una
nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad
altra successiva. Con
la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza
giustificato motivo,
puo' condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore
a 1.000 euro";
o) all'art. 256, le parole: "Il giudice puo' anche ordinare l'arresto del
testimone" sono
soppresse;
p) all'art. 269, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni
ricollegate
alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma
dell'articolo 183
sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo";
q) l'art. 283 e' sostituito dal seguente:
"Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). - Il giudice
dell'appello, su
istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella
incidentale, quando
sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita' di
insolvenza di una
delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione
della sentenza
impugnata, con o senza cauzione";
r) all'art. 293, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"La parte che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi in ogni momento del
procedimento
fino all'udienza di precisazione delle conclusioni";
s) all'art. 642, secondo comma, dopo le parole:
"grave pregiudizio nel ritardo," sono inserite le seguenti:
"ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore,
comprovante il
diritto fatto valere;" e la parola: "ma" e' soppressa;
t) all'art. 787, primo comma, le parole: «il notaio delegato» sono sostituite
dalle seguenti:
"il professionista delegato";
u) all'art. 788 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore
provvede con ordinanza
a norma dell'art. 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessita'
della vendita";
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La vendita si svolge davanti al
giudice
istruttore.
Si applicano gli articoli 570 e seguenti";
3) al quarto comma, la parola: "notaio" e' sostituita dalla seguente:
"professionista".
2. All'art. 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "tre giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"sette giorni";
b) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"L'intimazione a cura del difensore contiene:
1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonche' gli
estremi dell'ordinanza
con la quale e' stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonche' il giudice davanti al
quale la
persona deve presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato
motivo, la persona
citata potra' essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non
inferiore a 100 euro e
non superiore a 1.000 euro".
3. All'art. 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: ", ancorche' festivo" sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: "Nei giorni festivi si chiude alle dodici" sono
soppresse.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si
applicano ai
procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».
Art. 39-quinquies.
Finanziamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(( 1.
Nell'articolo 1, comma 68,
della legge 23 dicembre 2005, n.266, l'ultimo periodo e' soppresso e dopo il
medesimo comma e'
inserito il seguente:
«68-bis. Fermo restando il comma 66 del presente articolo,l'entita' della
contribuzione a carico
dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, gia'
determinata ai sensi
dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995,n. 481,
resta fissata in una
misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo
bilancio approvato prima
della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni
della misura,
necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento,
e delle modalita'
della contribuzione possono essere adottate dalla Autorita' per l'energia
elettrica e il gas
entro il predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dal
bilancio approvato
relativo all'esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la
medesima procedura
disciplinata dal comma 65. L'articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995,
n. 481, e'
abrogato». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 68 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266
del 2005, come
modificato dalla presente legge:
«68. All'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo,
le parole:
«nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 2» ed il
secondo periodo sono soppressi. L'art. 40, comma 2, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e'
abrogato.».
Art. 39-sexies.
Risorse per apprendistato per ultra diciottenni
(( 1. All'articolo 118, comma
16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni
di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100
milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e
successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001), cosi' come modificato dalla presente legge:
«16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto,
destina
nell'ambito delle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge
17 maggio 1999, n.
144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001 e di 100 milioni di
euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, per le attivita' di formazione
nell'esercizio
all'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di
eta', secondo le
modalita' di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.».
Art. 39-septies.
Validita' del documento unico di regolarita' contributiva
(( 1. Il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 3,
comma 8, del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validita' di tre mesi. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 3 del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494
(Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili):
«8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento
dei lavori ad
un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi
in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di
commercio,
industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo,
distinto per
qualifica, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai
lavoratori
dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di regolarita' contributiva. Tale certificato puo'
essere
rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva
competenza, anche dalle
casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti
al fine del
rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori,
oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di inizio di attivita', il nominativo
delle imprese
esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e
b-bis). In assenza
della certificazione della regolarita' contributiva, anche in caso di variazione
dell'impresa
esecutrice dei lavori, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativi.».
Art. 39-octies.
Fondo di garanzia per la costruzione di infrastrutture
(( 1. All'articolo 6
della legge 28 marzo
1968, n. 382, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: «Il fondo e'
altresi' autorizzato a
concedere garanzie, a condizioni di mercato, in relazione alla costruzione,
manutenzione e
gestione di infrastrutture autostradali pedaggiabili, ivi compresi gli
interventi per il
miglioramento ambientale e culturale delle infrastrutture stesse, ovvero alla
erogazione delle
somme necessarie per assicurare l'equilibrio dei piani finanziari dei
concessionari interessati
al versamento al fondo di cui al presente comma.
Qualora soggetti interessati ad avvalersi delle garanzie per finanziamenti per
la costruzione,
manutenzione e gestione di infrastrutture diverse da quelle autostradali versino
al fondo
specifici apporti, potranno avvalersi delle garanzie rilasciate dal fondo, in
misura
proporzionale a quanto versato.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il Ministro
dell'economia e delle finanze determina i criteri di assegnazione delle
disponibilita' del fondo,
anche con riferimento agli impegni gia' assunti, da destinare alle attivita'
autorizzate dai
commi secondo e terzo ed approva le modificazioni alle norme regolamentari del
fondo stesso,
occorrenti per adeguarne le modalita' d'intervento ai nuovi compiti». ))
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382 (Norme per
agevolare il
finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di
autostrade), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 6. - E' istituito un fondo centrale di garanzia a cui saranno imputati,
previa
autorizzazione del Ministero del tesoro, gli oneri derivanti dall'operativita'
della garanzia
statale prevista dalla presente legge.
Il fondo e' altresi' autorizzato a concedere garanzie, a condizioni di mercato,
in relazione
alla costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture autostradali
pedaggiabili, ivi
compresi gli interventi per il miglioramento ambientale e culturale delle
infrastrutture
stesse, ovvero alla erogazione delle somme necessarie per assicurare
l'equilibrio dei piani
finanziari dei concessionari interessati al versamento al fondo di cui al
presente comma.
Qualora soggetti interessati ad avvalersi delle garanzie per finanziamenti per
la costruzione,
manutenzione e gestione di infrastrutture diverse da quelle autostradali versino
al fondo
specifici apporti, potranno avvalersi delle garanzie rilasciate dal fondo, in
misura
proporzionale a quanto versato.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il Ministro
dell'economia e delle finanze determina i criteri di assegnazione delle
disponibilita' del fondo,
anche con riferimento agli impegni gia' assunti, da destinare alle attivita'
autorizzate dai
commi secondo e terzo ed approva le modificazioni alle norme regolamentari del
fondo stesso,
occorrenti per adeguarne le modalita' d'intervento ai nuovi compiti.
Il fondo centrale di garanzia ha personalita' giuridica e gestione autonoma ed
e' amministrato
da un comitato composto di cinque membri, dei quali due in rappresentanza del
Ministero del
tesoro, uno in rappresentanza del Consorzio di credito per le opere pubbliche,
uno in
rappresentanza degli altri istituti che operano nel settore ed uno in
rappresentanza degli enti
concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade.
Il collegio sindacale del "Fondo" e' composto di tre membri, in rappresentanza,
rispettivamente,
del Ministero del tesoro, degli istituti di credito operanti nel settore e degli
enti
concessionari suindicati.
I membri del comitato e del collegio sindacale sono nominati con decreto del
Ministro per il
tesoro e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, tra i
membri, il
presidente dei suddetti organi.
Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.».
Art. 39-novies.
Termine di efficacia e trascrivibilita' degli atti di destinazione per fini
meritevoli di tutela
(( 1. Dopo l'articolo 2645-bis del codice civile e' inserito il seguente:
«Art. 2645-ter (Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di
interessi
meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilita', a pubbliche
amministrazioni, o ad
altri enti o persone fisiche). Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili
o beni mobili
iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a
novanta anni o per
la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di
interessi
meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilita', a pubbliche
amministrazioni, o ad
altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono
essere
trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione;
per la
realizzazione di tali interessi puo' agire, oltre al conferente, qualsiasi
interessato anche
durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono
essere impiegati
solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto
di esecuzione,
salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti
per tale scopo.
))
Art. 39-decies.
Perseguitati politici
(( 1. Al quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e
successive
modificazioni, le parole: «terzo anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto
anno». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del quarto comma dell'art.4 della legge 10 marzo 1955, n.
96, e successive
modificazioni (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o
razziali e dei loro
familiari superstiti), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando
siano
riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella
pubblica
amministrazione, e' concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data
della loro
assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del quinto anno
successivo al limite di
eta' per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi
dipendenti si
applica l'art.16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.».
Art. 39-undecies.
Interventi per la ricostruzione del Belice
(( 1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5,
della legge 11 marzo
1988, n. 67, e' autorizzato un contributo triennale di 5 milioni di euro annui a
decorrere dal
2006.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2006,
2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art.17 della legge 11 marzo 1988, n. 67
(Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1988):
«5. Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per
la ricostruzione
e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle
zone del Belice
colpite dal terremoto del 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'art.6,
comma 3, della legge
22 dicembre 1986, n. 910, sono incrementate ai sensi dell'art.36 della legge 7
marzo 1981, n. 64,
della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi
nell'anno 1988, di
lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per
ciascuno degli
anni 1991 e 1992.».
Art. 39-duodecies.
Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi
sismici
(( 1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e' autorizzato un contributo triennale di1 milione di euro annui a decorrere dal 2006.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26
settembre 1981, n. 536, recante: «Interventi in favore di alcune zone della
Sicilia occidentale
colpite da eventi sismici.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio
1981, n. 208.
Art. 39-terdecies.
Utilizzo di somme residue dell'8 per mille
(( 1. Le somme iscritte nel fondo da
ripartire ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, di
pertinenza del centro di
responsabilita' «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del
Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relative all'unita' previsionale
di base 4.1.2.10
«8 per mille IRPEF Stato», non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono
conservate nel
conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro
dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita' previsionali
di base delle
amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del
predetto fondo. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art.47 della legge 20 maggio 1985, n. 222
(Disposizioni
sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio
nelle diocesi):
«A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille
dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e'
destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a
diretta gestione
statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della
Chiesa cattolica.».
Art. 39-quaterdecies.
Modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n. 659 3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio
1974, n. 195
(( 1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n.659, e
successive
modificazioni, le parole: «i cinque milioni di lire, somma da intendersi
rivalutata nel tempo
secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso» sono sostituite dalle
seguenti: «euro
cinquantamila».
2. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, le parole: «e' interrotto» sono
sostituite dalle
seguenti: «e' comunque effettuato»;
b) all'articolo 1, comma 6, il quarto periodo e' soppresso;
c) all'articolo 1, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme
erogate o da
erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro,
vantato dai
partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di
cartolarizzazione e sono
comunque cedibili a terzi»;
d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis. (Garanzia patrimoniale). - 1. Le risorse erogate ai partiti ai
sensi della presente
legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai
fini dell'esatto
adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici
beneficiari
delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente
legge non possono
pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle
obbligazioni del
partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo
o colpa grave.
2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati
in epoca
antecedente all'entrata in vigore della presente legge e' istituito un fondo di
garanzia
alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziate per i fondi indicati
all'articolo 1. Le
modalita' di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del
Ministro
dell'economia e delle finanze».
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera d), si applica anche per i giudizi
e procedimenti
in corso.
4. All'articolo 6 della legge 2 maggio 1974, n. 195, il primo ed il secondo
periodo sono
soppressi. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art.4 della legge 18 novembre 1981,
n. 659, e
successive modificazioni (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n.
195, sul
contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), cosi' come
modificato dalla
presente legge:
«Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati
nell'art. 7, legge 2
maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che
nell'anno superi
euro cinquantamila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di
servizi, il
soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne
dichiarazione congiunta,
sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera
dei deputati
ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento.
Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna
elettorale, possono
anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La
disposizione di cui al
presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da
istituti di
credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi
interbancari.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art.1 della legge 3 giugno 1999, n. 157,
e successive
modificazioni (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni
elettorali e
referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai
movimenti e partiti politici), cosi' come modificato dalla presente legge:
«6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro
il 31 luglio di
ciascun anno.
L'erogazione dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione di alcuna forma di
garanzia bancaria
o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso
di scioglimento
anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento
delle quote
annuali dei relativi rimborsi e' comunque effettuato. Il versamento della quota
annua di
rimborso, spettante sulla base del presente comma, e' effettuato anche nel caso
in cui sia
trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del
presente articolo ed
ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici
possono
costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a
terzi.».
- Si riporta il testo dell'art.6 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 6. I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna
tassa ne'
imposta, diretta o indiretta.».
Art. 39-quinquiesdecies.
Genova capitale europea della cultura 2004
(( 1. Per gli interventi connessi al programma «Genova capitale europea della
cultura 2004», di
cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, e' destinato un
contributo di 8.000.000
di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme
resesi disponibili
per pagamenti non piu' dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma
1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 8.000.000 di euro,
sono mantenute nel
conto dei residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio
dello Stato ai
fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero per
i beni e le
attivita' culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art.4 della legge 23 febbraio 2001, n. 29 (Nuove
disposizioni in
materia di interventi per i beni e le attivita' culturali):
«Art. 4 (Interventi per Genova capitale europea della cultura 2004). - 1. Al
fine di consentire
i primi interventi propedeutici al programma «Genova capitale europea della
cultura 2004», e'
autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
L'individuazione degli interventi e' effettuata con decreto del Ministro per i
beni e le
attivita' culturali, previa intesa con il sindaco di Genova.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art.1 della legge 18 marzo 1991, n. 99
(Interventi
urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1.1. - Per l'immediata realizzazione di interventi diretti al
completamento dell'area
spositiva della esposizione internazionale "Colombo '92", nonche' alla
realizzazione di opere
strettamente correlate all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a
stipulare, anche oltre i
limiti di indebitamento previsti dalla normativa vigente, mutui quindicennali
fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta miliardi a decorrere
dal secondo
semestre del 1991, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di preammortamento -
maggiorato degli
ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata
dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto
previsto per le
operazioni di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara' corrisposto
unitamente alla
prima rata di ammortamento. In relazione agli oneri di ammortamento e di
preammortamento sono
autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere
dall'anno 1991 e di
lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Art. 39-sexiesdecies.
Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge
dicembre 2005, n. 248, e alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(( 1. All'articolo
11-bis, comma 1,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, al terzo periodo, le parole: «28 febbraio 2006» sono
sostituite dalle
seguenti: «30 aprile 2006» e, al quinto periodo, le parole: «30 marzo 2006» sono
sostituite dalle
seguenti: «31 maggio 2006».
2. Il secondo periodo del comma 138 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e'
sostituito dal seguente: «Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai
commi 140 e 141
non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».
3. L'alinea del comma 140 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e' sostituito
dal seguente: «Per gli stessi fini di cui al comma 138:». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art.11-bis del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di
contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11-bis (Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e
sociale). - 1.
E' autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 e di euro 5 milioni
per l'anno 2006
per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli
interventi di cui
all'art.1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni.
All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si
provvede ai sensi del
comma 29, primo e secondo periodo, dell'art.1 della medesima legge n. 311 del
2004, e successive
modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di
bilancio,
programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 30 aprile
2006, non risultino
impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la
procedura di cui al
precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre
annualmente, per
la stessa finalita', la dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine
al rispetto del
vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del
finanziamento,
l'ente beneficiario trasmette entro il 31 maggio 2006 apposita attestazione al
dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui
al citato comma
29, primo periodo, dell'art.1 della legge n. 311 del 2004.».
- Si riporta il testo del comma 138 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266 Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«138 Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e a modifica di
quanto
stabilito per il patto di stabilita' interno dall'art.1, commi da 21 a 41, della
legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province
autonome di Trento e
di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e
le comunita'
montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi
da 139 a 150, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Limitatamente
all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 non si applicano ai
comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti.».
- Si riporta il testo del comma 140 dell'art.1 della gia' citata legge n. 266
del 2005, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«140. Per gli stessi fini di cui al comma 138:
a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle
di carattere
sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia e per
ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti non puo' essere superiore al
corrispondente ammontare di
spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli
enti locali che nel
triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite
inferiore a quella media
pro capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento
per i restanti
enti locali. Per le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000
abitanti la riduzione e'
del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene
conto della
media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese
correnti, e per
l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe
demografica, si tiene
conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri
previsti
dall'art.156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. Per tali
fini, le classi demografiche e la spesa media pro capite sono cosi' individuate:
1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a
3.000 chilometri
quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro;
2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie
superiore a 3.000
chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 euro;
3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie
fino a 3.000
chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03 euro;
4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie
superiore a 3.000
chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 113,24 euro;
5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 589,89
euro;
6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a
617,49 euro;
7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a
662,74 euro;
8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a
768,37 euro;
9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a
854,59 euro;
10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a
1.194,38 euro;
11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro
capite pari a
1.167,47 euro;
b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si applica una
riduzione dello 0,3
per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno
2006 e, per l'anno
2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento al complesso delle corrispondenti
spese correnti
dell'anno 2007.».
Art. 39-septiesdecies.
Rideterminazione di contributi
(( 1. La rideterminazione dei contributi previsti per gli anni 2006 e 2007
dall'articolo 1, comma
28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e
dall'articolo 2-bis del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n.
43, per effetto delle rimodulazioni operate dalla legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' effettuata
in misura proporzionale all'entita' dei contributi individuati per ciascun ente
beneficiario
negli elenchi allegati ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del
18 marzo 2005,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo
2005, e dell'8
luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2005.
2. All'articolo 11-quaterdecies, comma 20, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: «n. 174,»
sono inserite le seguenti: «nonche' per la realizzazione di opere di natura
sociale, culturale e
sportiva, ». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e
successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005):
«28. - Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo
sviluppo
economico, e' autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro
176.500.000 per
l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di
contributi statali al
finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e
comunque a
promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (Disposizioni urgenti per
l'universita' e la
ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi
opere strategiche,
per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte
di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti):
«Art. 2-bis. - Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali,
nonche' per lo
sviluppo economico e sociale del territorio.
1. E' autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l'anno 2004, di euro
10.230.000 per l'anno
2005, di euro 23.755.000 per l'anno 2006 e di euro 2.600.000 per l'anno 2007 per
la concessione
di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma
28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'erogazione degli ulteriori
contributi disposti dal
presente comma si provvede ai sensi del comma 29 dell'articolo 1 della medesima
legge n. 311 del
2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 65.000.000 per
l'anno 2004, a
euro 10.230.000 per l'anno 2005, a euro 23.755.000 per l'anno 2006 e a euro
2.600.000 per l'anno
2007, si provvede: per l'anno 2004, quanto a euro 45.000.000, mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e
successive modificazioni, e, quanto a euro 20.000.000, mediante corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e
successive modificazioni; per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita'
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a
euro 3.230.000 per il 2005 e a euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2006 e
2007,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a euro 7.000.000 per
il 2005 e a euro
21.155.000 per il 2006 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivita'
culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 20 dell'articolo 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
(Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«20. - Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge
30 luglio 2002,
n. 174, nonche' per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e'
autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2006.».
Art. 39-duodevicies.
Proroga del termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
13 maggio 2005
(( 1. Il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2005, relativo allo
stato di emergenza
concernente la situazione socio-economica, ambientale determinatasi nella Laguna
di Grado e
Marano, e' prorogato fino al 30 novembre 2006. ))
Art. 39-undevicies.
Disposizioni concernenti le cooperative edilizie
(( 1. Al testo unico delle
disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n.
1165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 97:
1) alla lettera b), le parole: «, gli ufficiali generali e i colonnelli
comandanti di corpo o
capi di servizio dell'Esercito, nonche' gli ufficiali di grado e carica
corrispondenti delle
altre Forze Armate dello Stato» sono soppresse;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della guardia di
finanza e alle
Forze di polizia ad ordinamento civile»;
b) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.
2. L'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' abrogato.
3. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «del Ministero dei lavori pubblici» fino alla fine
sono sostituite
dalle seguenti: «dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti, gia'
provveditorati regionali
alle opere pubbliche, e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le
modalita' prescritte
per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle societa' per
azioni. Qualora la
cooperativa abbia realizzato piu` interventi edilizi in varie localita',
l'autorizzazione deve
essere concessa per singolo intervento edilizio a cura del Servizio integrato
infrastrutture e
trasporti competente per territorio»;
b) al comma 2:
1) alla fine della lettera a), e' aggiunto il seguente periodo:
«In caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun intervento
edilizio, essi
devono comunque essere tutti assegnati, eventualmente anche con riserva di
consegna»;
2) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprieta'
individuale che riguardi
almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte
dell'insediamento
oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui una
cooperativa
realizzi con un intervento edilizio piu` edifici separati ed i soci assegnatari
degli alloggi
compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della facolta' prevista
nel comma 3,
ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprieta' individuale che
riguardi almeno il
50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del medesimo
intervento
edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non
riguardi la totalita'
degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a
provvedere alla diretta
gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprieta' individuale». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art.97 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165
(Approvazione del
testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), cosi' come
modificato dalla
presente legge:
«Art. 97. - Il requisito della lettera b) dell'art. 95 non e' richiesto:
a) per i membri delle due Camere del Parlamento;
b) per gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione,
i consoli
generali, i consoli di carriera, i prefetti, i professori universitari di ruolo,
i primi
presidenti e i procuratori generali presso le Corti d'Appello;
c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della guardia di
finanza e alle
Forze di polizia ad ordinamento civile;
d) per il personale indicato nell'art. 91, lettera b), comunque destinato a
prestare servizio
presso gli uffici dell'Amministrazione centrale decentrati.»
- Si riporta il testo dell'art.9 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per
il sostegno ed il
rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di
opere a carattere
ambientale), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 9. (Cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e
alle Forze di
polizia). -
1. Le cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite tra appartenenti
alle Forze armate e
alle Forze di polizia, che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'art. 7,
terzo comma, del
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 ottobre 1975,
n. 492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in cooperative edilizie
a proprieta'
individuale, previa autorizzazione dei Servizi integrati infrastrutture e
trasporti, gia'
provveditorati regionali alle opere pubbliche, e con delibera adottata
dall'assemblea dei soci
con le modalita' prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto delle
societa' per azioni.
Qualora la cooperativa abbia realizzato piu' interventi edilizi in varie
localita',
l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio a cura del
Servizio
integrato infrastrutture e trasporti competente per territorio.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata:
a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nell'edificio assistito
dal contributo
statale, da effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art.98 del testo unico
delle disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938,
n. 1165, e
dell'art.1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131. In caso di mancata consegna di
tutti gli alloggi
sociali di ciascun intervento edilizio, essi devono comunque essere tutti
assegnati,
eventualmente anche con riserva di consegna;
b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari;
b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprieta'
individuale che riguardi
almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte
dell'insediamento
oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui una
cooperativa
realizzi con un intervento edilizio piu' edifici separati ed i soci assegnatari
degli alloggi
compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della facolta' prevista
nel comma
3, ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprieta' individuale
che riguardi
almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del
medesimo
intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione
non riguardi la
totalita' degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno
a provvedere alla
diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprieta'
individuale.
3. Nel caso in cui una cooperativa realizzi piu' edifici separati, a seguito
della consegna di
tutti gli alloggi compresi in un medesimo edificio, i soci assegnatari possono
costituirsi,
previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, in cooperativa a se'
stante.
4. Alle cooperative a proprieta' indivisa, che si trasformano avvalendosi della
facolta'
prevista dal presente articolo, si applicano le disposizioni dettate in materia
di cooperative
edilizie a proprieta' individuale dal testo unico delle disposizioni
sull'edilizia popolare
ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive
modificazioni.
5. E' autorizzato, per l'anno 1999, un limite di impegno della durata di
trentacinque anni, pari
a lire 20 miliardi annue, per la concessione di contributi integrativi da
destinare
prioritariamente alle cooperative che abbiano iniziato o ultimato il programma
dei lavori per
le finalita' di cui all'art.7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n.
376,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.
L'entita' dei contributi integrativi e' determinata dal Ministro dei lavori
pubblici in misura
tale che il contributo complessivo, per ciascun intervento, sia pari al 4 per
cento della spesa
riconosciuta ed approvata, inclusi gli oneri finanziari.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5,
valutati in lire
20 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede, per gli anni 1999,
2000 e 2001,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 1999, a tal fine utilizzando, per un importo pari a lire 10 miliardi
annue
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e per un importo pari a
lire 10 miliardi
annue l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del
tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Art. 39-vicies.
Conto residui di somme per le scuole non statali
(( 1. Le somme iscritte nello
stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per
l'anno 2005 sulle
unita' previsionali di base denominate «Scuole non statali», non impegnate al
termine
dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'esercizio
successivo. ))
Art. 39-vicies semel.
Partecipazione di personale militare a missioni internazionali .
(( 1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
2. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 3. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 111.918.982 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, di seguito elencate:
a) Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
c) Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje
(NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU)
in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 21.285.597 per la
proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in
Bosnia-Erzegovina,
denominata ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno
2005, n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui ambito opera la missione
Integrated Police
Unit-IPU.
5. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per la
proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione
europea nei
territori della ex Jugoslavia- EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 28 giugno
2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
6. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per la
proroga della
partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary
International
Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge
28 giugno 2005, n.
111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
7. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.037.774 per la
proroga della
partecipazione di personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui
all'articolo 1,
comma 8, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31
luglio 2005, n. 157.
8. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 297.528 per la
proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nation
Mission in Sudan
(UNMIS), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111,
convertito dalla legge
31 luglio 2005, n. 157.
9. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 114.106 per la
proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione
europea nella
Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo
3 del
decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n.
157.
10. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594 per la
partecipazione di
personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle
frontiere per il valico
di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui
all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005.
11. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 136.311 per la
partecipazione di
personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
Peacekeeping Force
in Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di
sicurezza il 14
dicembre 2005.
12. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 6.525.541 per la
partecipazione di
personale militare alla missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan.
13. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate
albanesi, di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa di euro
5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la
realizzazione di
interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di
telecomunicazione,
secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
1997, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, il Ministero della difesa e'
autorizzato, in caso di
necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
15. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 49.354 per l'invio
in Afghanistan
di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere
diplomatico del
comandante della missione ISAF, di cui al comma 2.
16. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 43.186 per l'invio
in Bosnia di un
funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere
diplomatico del
comandante della missione ALTHEA, di cui al comma 4.
17. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione
locale, compreso il
ripristino dei servizi essenziali, nell'ambito delle missioni ISAF, Joint
Enterprise e ALTHEA, di
cui ai commi 2, 3, lettera c), e 4, i comandanti dei contingenti militari sono
autorizzati, nei
casi di necessita' e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad
acquisti e lavori da
eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale
dello Stato,
entro i seguenti limiti complessivi:
a) euro 2.800.000, per la missione ISAF;
b) euro 500.000, per la missione Joint Enterprise;
c) euro 15.000, per la missione ALTHEA.
18. Per le finalita' di cui al comma 17 e' autorizzata, per l'anno 2006, la
spesa di euro
3.315.000.
19. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.444.396 per il
sostegno logistico
della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n.
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
20. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404 per la
proroga della
partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations
Mission in
Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno
2005, n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
21. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.908.511 per la
proroga dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi
dell'area
balcanica, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n.
111, convertito
dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
22. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 792.264 per la
proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri
alla missione in
Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 28 giugno
2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
23. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 120.415 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
24. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per la
partecipazione di
personale della Polizia di Stato alle attivita' per l'istituzione di una
missione dell'Unione
europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in
Moldavia e
Ucraina.
25. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio
aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio
nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 1, 2, 3,
lettere a), b), c)
ed e), 4, 6, 10, 12 e 20, e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in
aggiunta allo
stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo,
l'indennita' di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.941, nella misura del 98 per
cento, detraendo
eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente
dagli organismi
internazionali.
26. La misura dell'indennita' di cui al comma 25, per il personale che partecipa
alle missioni
di cui ai commi 1, 2 e 12 nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in
servizio di
sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, e' calcolata sul
trattamento
economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e
Oman.
27. L'indennita' di cui al comma 25 e' corrisposta al personale che partecipa
alla missione di
cui al comma 24 nella misura intera.
28. L'indennita' di cui al comma 25 e' corrisposta al personale che partecipa
alle missioni di
cui ai commi 3, lettera d), 5, 7, 8, 9, 11, 22 e 23 nella misura intera,
incrementata del 30 per
cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti.
29. L'indennita' di cui al comma 25 e' corrisposta ai funzionari diplomatici di
cui ai commi 15
e 16 nella misura intera incrementata del 30 per cento. Per il funzionario
diplomatico di cui al
comma 15, l'indennita' e' calcolata sul trattamento economico all'estero
previsto con riferimento
ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
30. Al personale che partecipa alla missione di cui al comma 21 si applica il
trattamento
economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale,
di cui
all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno
di lungo servizio
all'estero.
31. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco
svolti dagli
ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le
unita', i reparti e
gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al
presente articolo
sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2
e 3 allegate ai
decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e
successive
modificazioni.
32. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano il codice
penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n.
421, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
33. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o
di cittadini
italiani partecipanti alle missioni di cui ai commi 1 e 2, sono puniti sempre a
richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi
a danno di
appartenenti alle Forze armate.
34. Per i reati di cui al comma 33 la competenza territoriale e' del Tribunale
di Roma.
35. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 21, 22 e 23 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9,
commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 6 del 2002.
36. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, sono
estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti
individuali e si applicano
entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di
cui al comma 44.
37. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al
presente
articolo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2,
9, 13 e 14,commi
1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 15.
38. E' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per la
prosecuzione dello studio
epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei
livelli di uranio e
di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di
militari impiegati
nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni
espositive idonee a
costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del
decreto-legge 20
gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n.
68.
39. L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo
comma, lettera
b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a),
della legge 27
dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi
previsti hanno
natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati
all'impiego, obblighi
di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, nonche' in sostituzione
dei compensi per
il lavoro straordinario.
40. All'articolo 1, comma 102, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, le parole:
«al personale militare estero» sono sostituite dalle seguenti: «al personale
militare e civile
delle Forze armate estere».
41. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n.
1185, dopo le
parole: «titolare esclusivo della potesta' sul figlio» sono aggiunte le
seguenti: «ovvero, ai
soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato
in missioni
militari internazionali».
42. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere
dall'anno 2005»;
b) al comma 3, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono
inserite le
seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione, a
decorrere dal
medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1,
della legge 23
agosto 2004, n. 226,».
43. All'articolo 23, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «821 unita» sono sostituite dalle seguenti: «478
unita»;
b) alla lettera c), le parole: «749 unita» sono sostituite dalle seguenti: «406
unita».
44. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, esclusi i commi
42 e 43, pari
complessivamente a euro 324.508.207 per l'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23
dicembre 2005, n.
266.
45. II Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 giugno 2005,
n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157 (Disposizioni urgenti per la
partecipazione
italiana a missioni internazionali):
«Art. 1 (Partecipazione di personale militare a missioni internazionali). - 1.
E' autorizzata,
fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 16.235.103 per la proroga della
partecipazione di
personale militare alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni
Active Endeavour
e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'art.1, comma 1, della legge 21
marzo 2005, n.
39.
2. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 138.262.283 per la
proroga della
partecipazione di personale militare alla missione internazionale International
Security
Assistance Force-ISAF, di cui all'art.1, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n.
39. 3. E'
autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 126.285.892 per la
proroga della
partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al
corpo militare
dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta,
speciale
ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui
all'art.1, comma 3, della
legge 21 marzo 2005, n. 39, di seguito elencate:
a) Over the Horizon Force in Bosnia;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in
Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU)
in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 36.332.846 per la
proroga della
partecipazione di personale militare all'operazione dell'Unione europea in
Bosnia-Erzegovina,
denominata ALTHEA, di cui all'art.2 della legge 21 marzo 2005, n. 39, nel cui
ambito opera la
missione Integrated Police Unit-IPU.
5. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 614.078 per la
proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione
europea nei
territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'art.1, comma 5, della legge 21
marzo 2005, n. 39.
6. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 588.866 per la
proroga della
partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary
International
Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'art.1, comma 6, della legge 21 marzo
2005, n. 39. 7. E'
autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 1.747.501 per la proroga
della
partecipazione di personale militare alla missione internazionale United Nations
Mission in
Etiopia ed Eritrea (UNMEE), di cui all'art.1, comma 7, della legge 21 marzo
2005, n. 39. 8. E'
autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 344.870 per la proroga
della
partecipazione di personale militare al processo di pace in corso per il Sudan,
di cui all'art.1,
comma 8, della legge 21 marzo 2005, n. 39.».
«Art. 2. (Missione ONU in Sudan). - 1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005,
la spesa di
euro 15.801.814 per la partecipazione di personale militare alla missione
denominata United
Nation Mission in Sudan, di cui alla risoluzione n. 1590 approvata dal Consiglio
di sicurezza
dell'ONU il 24 marzo 2005.».
«Art. 3 (Missione UE nella Repubblica democratica del Congo). - 1. E'
autorizzata, fino al 31
dicembre 2005, la spesa di euro 116.149 per la partecipazione di personale
militare alla missione
di polizia dell'Unione europea a Kinshasa, denominata EUPOL Kinshasa, di cui
all'azione comune
2004/847/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004.».
- Si riporta il testo dell'art.12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15 (Disposizioni urgenti per la
proroga della
partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali):
«Art. 12 (Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate
albanesi). - 1. Per lo
sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate
albanesi di cui
all'art.1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge
13 marzo 1998, n. 42, e' autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per la
fornitura di mezzi,
materiali e servizi, nonche' per la realizzazione di interventi infrastrutturali
e l'acquisizione
di apparati informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni
dell'art.3, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 giugno 1997,
n. 174. 2. Per le finalita' ed entro i limiti di spesa previsti dal comma 1, si
applicano le
disposizioni di cui all'art.8, comma 2. 3. Nell'ambito del programma di
riorganizzazione delle
Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera e' autorizzata
la cessione di
beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'art.3, comma 1,
del decreto-legge
24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno
1997, n. 174. 4. Al
personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato,
nell'ambito degli accordi
bilaterali nel settore della difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in
attivita'
congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui
all'art.1, comma
102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art.3 del decreto-legge 24 aprile 1997,
n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174
(Partecipazione italiana alle
iniziative internazionali in favore dell'Albania):
«Art. 3 (Cessioni di beni e servizi). - 1. Per le finalita' umanitarie di cui al
presente
decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione
dell'Albania, e nei
limiti temporali di cui al comma 1 dell'art.1, e' autorizzata la cessione a
titolo gratuito
alle Autorita' albanesi, sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di
mezzi, materiali
di consumo e di supporto logistico, nonche' di servizi.».
- Si riporta il testo dell'art.11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15 (Disposizioni urgenti per la
proroga della
partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali):
«Art. 11 (Compagnia di fanteria rumena). - 1. E' autorizzata, per il periodo dal
1° gennaio 2002
al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di
fanteria rumena da
inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione
internazionale di pace in
Kosovo, entro il limite di euro 425.250.».
- Si riporta il testo dell'art.7 del gia' citato decreto-legge 28 giugno 2005,
n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157:
«Art. 7 (Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni
internazionali). - 1. E'
autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 692.907 per la proroga
della
partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations
Mission in
Kosovo (UNMIK), di cui all'art.5, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
2. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 4.319.622 per la
proroga dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi
dell'area
balcanica, di cui all'art.5, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 646.968 per la
proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri
alla missione in
Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'art.5, comma 3, della legge 21
marzo 2005,n. 39.
4. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 166.693 per la
proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri
alla missione di
polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui
all'art.5, comma 4,
della legge 21 marzo 2005, n. 39.».
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante:
«Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione
all'estero.»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1926, n. 134.
- Si riporta il testo dell'art.3 della legge 8 luglio 1961, n. 642 («Trattamento
economico del
personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente
all'estero presso
Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi
internazionali.»:
«Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere attribuita, qualora
l'assegno di lungo
servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari
condizioni di
servizio, una indennita' speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno
di lungo
servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27 della legge 26 marzo
1958, n. 361.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante: «Riordino del
reclutamento, dello
stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art.1, comma
97, della legge 23
dicembre 1996, n. 662» e' pubblicato nel Supplemento ordinario n. 17 del 22
gennaio 1997. Le
tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo, come modificate dalla legge 2
dicembre 2004, n.
299, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16
dicembre 2004,
prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per
l'avanzamento nel
sruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante: «Riordino del
reclutamento, dello
stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a
norma dell'art.1
della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto
legislativo
prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per
l'avanzamento nel
ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.
- Si riporta il testo dell'art.9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6 (Disposizioni urgenti per la
partecipazione di
personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»):
«Art. 9 (Disposizioni processuali). - 1. Non si applicano le disposizioni
contenute nel Libro IV
del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra,
approvato con
regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.
2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario
militare di guerra,
contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con
regio decreto 9
settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.
3. La competenza territoriale e' del tribunale militare di Roma.
4. Oltre che nei casi previsti dall'art.380, comma 1, del codice di procedura
penale gli
ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque e'
colto in flagranza
di uno dei seguenti reati militari:
a) disobbedienza aggravata previsto dall'art.173, secondo comma, del codice
penale militare di
pace;
b) rivolta, previsto dall'art.174 del codice penale militare di pace;
c) ammutinamento, previsto dall'art.175 del codice penale militare di pace;
d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art.186 del codice penale
militare di pace, e
violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'art.195, secondo comma,
del medesimo
codice;
e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella,
vedetta o scolta,
previsto dall'art.124 del codice penale militare di guerra;
f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art.138, commi secondo e terzo, del
codice penale
militare di guerra.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od
operative non
consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione
dell'autorita' giudiziaria
militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purche' il relativo
verbale pervenga,
anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e
l'udienza di convalida
si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive
quarantotto ore. In
tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati
da parte del
pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive
circostanze
belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte
del pubblico
ministero, ai sensi dell'art.388 del codice di procedura penale, e all'udienza
di convalida
davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art.391 del codice
di procedura
penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo,
realizzabile anche
con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula
ove si svolge
l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalita' tali
da assicurare la
contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in
entrambi i luoghi e la
possibilita' di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali
per la copia
degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi
riservatamente, per
mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e'
presente nel luogo in
cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identita' dando atto
che non sono
posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' a lui
spettanti e
redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestivita'
dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi' diritto di essere assistito, nel
luogo dove si trova,
da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo.
Senza pregiudizio per
i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel
territorio
nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme
ordinarie.
6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della
persona
sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando
questa non possa
essere condotta, nei termini previsti dall'art.294 del codice di procedura
penale, in un carcere
giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorita' giudiziaria
militare.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14
del gia' citato
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio
2002, n. 15:
«Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel
territorio,
nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla
data di uscita
dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale e'
corrisposta, in aggiunta
allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e
continuativo, l'indennita'
di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del
90 per cento per
tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennita' e contributi
corrisposti agli
interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennita' e'
corrisposta in euro,
sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° giugno al 30
novembre 2001. Per il
personale che partecipa all'operazione di cui all'art.1, comma 3, la misura del
90 per cento e'
calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad
Arabia Saudita,
Emirati Arabi e Oman.
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore,
fruiti fuori dal
teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della
Polizia di Stato e'
corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera
percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di missione i volontari in ferma
annuale, in
ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai
volontari di truppa in
servizio permanente.».
«Art. 3 (Trattamento assicurativo e pensionistico). - 1. Al personale militare e
della Polizia
di Stato e' attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio
1982, n. 301, con
l'applicazione del coefficiente previsto dall'art.10 della legge 26 luglio 1978,
n. 417,
ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con
il grado di
sergente maggiore o grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di servizio si applicano,
rispettivamente,
l'art.3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le
disposizioni in
materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul
trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto
del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il
trattamento previsto
per i casi di decesso e di invalidita' si cumula con quello assicurativo di cui
al comma 1,
nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico
previsti,
rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15
luglio 1926, n.
1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni,
nei limiti
stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita' contratta in servizio
si applica
l'art.4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art.3-bis del decreto-legge
19 luglio 2001,
n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.».
«Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). - 1. Le disposizioni di
cui agli articoli
2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della
Polizia di Stato in
stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale
disperso e'
computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».
«Art. 5 (Disposizioni varie). - 1. Al personale che partecipa alle operazioni
internazionali di
cui all'art.1:
a) non si applica l'art.3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre
1967, n. 1185, al
fine del rilascio del passaporto di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;
c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di
servizio, se non
risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato,
fatte salve le
priorita' correlate alle esigenze operative.».
«Art. 7 (Personale civile). - 1. Al personale civile eventualmente impiegato
nelle operazioni
militari di cui all'art.1 si applicano le disposizioni del presente decreto per
quanto
compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'art.6.».
«Art. 8 (Disposizioni in materia contabile). - 1. In relazione alle operazioni
di cui all'art.1,
in caso di urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei contingenti, gli
Stati maggiori di
Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata
l'impossibilita' di
provvedere attraverso contratti accentrati gia' operanti, possono disporre
l'attivazione delle
procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni
e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art.1, il
Ministero della
difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle
vigenti
disposizioni di contabilita' generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a
ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro
5.164.569, a
valere sullo stanziamento di cui all'art.15, in relazione alle esigenze di
revisione generale di
mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali
aggiuntive e
integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa
nucleare, biologica e
chimica.».
«Art. 9 (Prolungamento delle ferme). - 1. Per le esigenze connesse con le
operazioni di cui
all'art.1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'art.16,
comma 2, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, puo' essere prolungato da un minimo
di ulteriorisei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».
«Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il personale militare che
ha presentato
domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa
per il personale
in servizio e non puo' partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto
impiegato
nell'operazione di cui all'art.1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio
nazionale per
attivita' connesse alla predetta operazione, e' rinviato d'ufficio al primo
concorso utile
successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti
dal bando diconcorso per il quale ha presentato domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo
superamento del
relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa
anzianita'
assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e
l'anzianita' relativa
determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.».
«Art. 14 (Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane
in Albania e nei
Paesi dell'area balcanica). - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad
adottare un programma
straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle
albanesi, nonche' ad
assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le
Forze di polizia
degli altri Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attivita' di
criminalita'
organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori
illegalmente diretti verso
il territorio della Repubblica italiana.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno
provvede
all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da
personale della
Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di
Finanza, nonche' a
sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli
altri Paesi
dell'area balcanica.
3. Al personale di cui al comma 2 si applica il trattamento economico previsto
dalla legge 8
luglio 1961,
n. 642, e l'indennita' speciale di cui all'art.3 della medesima legge, nella
misura del 50 per
cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Il trattamento economico
aggiuntivo e'
corrisposto in euro, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, sulla
base dei cambi
registrati nel periodo 1° giugno-30 novembre 2001.
4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero previsti
dalle vigenti
disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed
in costanza di
missione, e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria estera
percepita.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
dell'art.3 della
legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento e' assicurato dal Ministero
dell'interno.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1ª gennaio 2002 e fino
al 31 marzo
2002.
7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione
sulla realizzazione
degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli
interventi effettuati.».
- Si riporta il testo dell'art.13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 (Proroga della partecipazione
italiana a
operazioni internazionali):
«Art. 13-ter (Attivita' di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria).
- 1. E'
autorizzata la spesa di euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di
uno studio
epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei
livelli di uranio e
di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di
militari impiegati
nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni
espositive idonee a
costituire fattore di rischio per la salute.».
- Si riporta il testo dell'art.1 del gia' citato regio decreto n. 941 del 1926:
«Art. 1. - a) Ai personali civili e militari dello Stato, destinati in missione
all'estero, sono
corrisposte le seguenti indennita' giornaliere, coll'aumento del relativo aggio
sull'oro:
Caporali, soldati e gradi equiparati.... |L. 12
---------------------------------------------------------------------
Sottufficiali (esclusi i marescialli), e gradi equiparati.... | " 20
---------------------------------------------------------------------
Marescialli dei tre gradi, maestri d'arme e capi maniscalchi |
delle tre classi, e gradi quiparati | " 25
---------------------------------------------------------------------
Personale subalterno civile ed equiparato.... | " 25
---------------------------------------------------------------------
Personale dal 13° al 10° grado.... | " 30
---------------------------------------------------------------------
Personale del 9° grado.... | " 35
---------------------------------------------------------------------
Personale dell'8° e 7° grado.... | " 40
---------------------------------------------------------------------
Personale del 6° e 5° grado.... | " 45
---------------------------------------------------------------------
Personale del 4° grado.... | " 50
---------------------------------------------------------------------
Personale del 3° e 2° grado.... | " 60
---------------------------------------------------------------------
Personale del 1° grado.... | " 70
Le indennita' di cui sopra valgono anche per il personale non di ruolo, che a
tale effetto e'
parificato ai gradi del personale di ruolo, cui sia assegnato uno stipendio e un
supplemento di
servizio attivo non inferiori, nel complesso all'importo della retribuzione di
cui il detto
personale non di ruolo e' provvisto, escluse le indennita' temporanee mensili
(caro-viveri) anche
se conglobate nella retribuzione medesima.
In ogni caso la indennita', di cui al precedente comma, non puo' essere
inferiore a quella
assegnata al personale di ruolo dei gradi dal 13° al 10°, ovvero al personale
subalterno, a
seconda delle funzioni disimpegnate.
b) Nei paesi la cui valuta legale sia quotata sopra o alla pari con l'oro,
ovvero non perda
rispetto all'oro piu' del 2 per cento, nonche' nelle regioni della Cina, le
diarie suddette sono
aumentate come segue:
per i gradi dal 1° all'8° incluso, lire 18 giornaliere oro;
per i gradi dal 9° al 13° incluso, lire 13 giornaliere oro;
pei marescialli e personale subalterno, lire 10 giornaliere oro;
gradi inferiori, lire 6 giornaliere oro.
Tale aumento non si applica per il soggiorno negli Stati che non hanno sistema
monetario
proprio; e qualora in essi si faccia prevalentemente uso di valuta a corso
inferiore alla pari, o
con aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, si applicano le
riduzioni del
comma seguente.
c) Nei paesi a valuta deprezzata rispetto alla lira (esclusa la Turchia, pel
quale Stato il
trattamento di missione e' quello di cui alla lettera a) o con un aggio rispetto
alla lira non
superiore al 50 per cento, le diarie base suindicate sono diminuite di:
lire 10 oro per il personale dal 1° all'8° grado;
lire 8 oro per il personale del 9° grado;
lire 5 oro per il personale dal 10° al 13° grado e per i subalterni civili e
sottufficiali;
lire 5 oro per i caporali e soldati.
d) Agli effetti dei precedenti comma il corso dell'oro e' ragguagliato, per la
liquidazione
dell'indennita' relativa a ciascun mese, alla media dei corsi del mese
precedente pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale del regno.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642
(Trattamento
economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato
isolatamente
all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti,
comandi od organismi
internazionali):
«Art. 1. - Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
destinato
isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all'estero, per un
periodo superiore a
6 mesi, percepisce:
a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo
previsti per
l'interno;
b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30
diarie intere
come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
c) le indennita' che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute
negli articoli che
seguono.
Le disposizioni che precedono si applicano altresi' in caso di destinazione
all'estero presso
enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti
stipendi o paghe.
Eventuali particolari indennita' o contributi alle spese connesse alla missione,
direttamente
corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti
dal trattamento
di cui al primo comma.».
«Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere attribuita, qualora
l'assegno di lungo
servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari
condizioni di
servizio, una indennita' speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno
di lungo
servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27 della legge 26 marzo
1958, n. 361.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art.4 della legge 27 dicembre 1973, n.
838 (Ordinamento
degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in
servizio all'estero
e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato):
«Art. 4. - 1. Al personale di cui all'art.2 competono lo stipendio e gli altri
assegni fissi e
continuativi previsti per l'interno, tranne che per essi sia diversamente
disposto. Al personale
stesso e' esteso il seguente trattamento economico previsto dal decreto del
Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello
spettante al personale
del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze
diplomatiche ove hanno
sede gli uffici degli addetti:
a) indennita' di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di rischio e
disagio,
nonche' per situazione di famiglia;
b) indennita' di sistemazione;
c) indennita' di richiamo dal servizio all'estero;
d) indennita' e rimborsi per licenze o congedi di cui all'art.8 della presente
legge;
e) contributo spese per abitazione;
f) contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di
rappresentanza;
g) provvidenze scolastiche;
h) indennita' e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e
dovunque compiuti;
i) assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli addetti, addetti
aggiunti e
assistenti;
l) indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini, fatti bellici,
nonche' di eventi
connessi con la posizione all'estero del personale;
m) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a
carico o dei
domestici.»
- Si riporta il testo del comma 102 dell'art.1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«102. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di
sviluppo sociale,
tecnico e culturale, il Ministro della difesa e' autorizzato ad ammettere,
annualmente, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, e nei limiti degli
appositi stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari
delle Forze
armate italiane, assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese
per la frequenza,
il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico,
nonche' le spese per
il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli
eventuali
spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi, personale militare estero
facente parte di
Forze armate di Stati: a) nei confronti dei quali non sia in corso embargo
deliberato in
sede ONU o di Unione europea; b) nei confronti dei quali non siano state
accertate, da parte
delle appropriate istanze delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni
della convenzione
internazionale in materia di diritti dell'uomo; c) che non destinino, ricevendo
dall'Italia
assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio militare risorse eccessive in
relazione alle
proprie esigenze di difesa. Il Ministro della difesa e', altresi', autorizzato a
concedere
contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale militare e civile
delle Forze
armate estere ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo
gratuito.».
- Si riporta il primo comma dell'art.3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185
(Norme sui
passaporti), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. - Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potesta' o alla
potesta' tutoria,
siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di
affidamento a persona
diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del
giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del
giudice tutelare;
l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso
dell'altro genitore, o
quando sia titolare esclusivo della potesta' sul figlio ovvero, ai soli fini del
rilascio del
passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari
internazionali;
c);
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta' personale o
soddisfare una
multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che deve
curare
l'esecuzione della sentenza, sempreche' la multa o l'ammenda non siano gia'
state convertite in
pena restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione non importi una
pena superiore a
mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad
una misura di
prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423;
f) [coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di
leva o risultino
vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni
legislative, quando
il Ministro per la difesa o l'autorita' da lui delegata non assenta al rilascio
del passaporto];
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il
1° gennaio
dell'anno in cui compiono il 20° anno di eta', non abbiano regolarizzato la loro
posizione in
rapporto all'obbligo del servizio militare.».
- Si riporta il testo dell'art.4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37 (Proroga della partecipazione
italiana alla
missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttivita'
del personale dei
Ministeri della difesa e degli affari esteri), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4-bis. (Incentivazione della produttivita' del personale dei Ministeri
della difesa e
degli affari esteri). - 1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze
connesse
all'intensificarsi delle attivita' di supporto alle Forze armate impiegate nelle
missioni
internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti
dall'accresciuta
complessita' delle funzioni assegnate al personale appartenente alle aree
professionali in
servizio presso il Ministero della difesa, e' autorizzata, a decorrere dall'anno
2005, la spesa
di euro 5.000.000, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva
nazionale integrativa,
all'incentivazione della produttivita' del predetto personale.
2. E' autorizzata a decorrere dal 2005 la spesa di euro 3.000.000 da destinare,
attraverso la
contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della
produttivita' del
personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari
esteri in relazione
all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto della
missione umanitaria, distabilizzazione e di ricostruzione di cui all'art.1, ivi inclusi la gestione
amministrativa
degli interventi, l'invio di esperti, nonche' l'attivita' amministrativa
connessa
all'operativita' dell'ambasciata d'Italia a Baghdad e del Consolato generale a
Bassora.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro
8.000.000 per l'anno
2005, si provvede, quanto a euro 5.000.000 di cui al comma 1, mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'art.1, comma 233, della legge 30
dicembre 2004, n. 311,
e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione, a decorrere
dal medesimo anno,dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.32, comma 1, della legge 23 agosto
2004, n. 226, e
quanto a euro 3.000.000 di cui al comma 2, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al
Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con
propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art.23 della legge 23 agosto 2004, n. 226
(Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma
prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la
normativa di
settore), cosi' come modificato dalla presente legge:
«5. - Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in
attivita' operative, a
decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle
consistenze stabilite, per
gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli
anni successivi,
dal decreto di cui al comma 2, e' computato un contingente di volontari in ferma
prefissata di un
anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di
seguito indicate:
a)
4.021 unita' nell'anno 2005;
b) 478 unita', in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;
c) 406 unita', in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.»
- Si riporta il testo del comma 1997 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria
2006):
«97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze
connesse con la
proroga delle missioni internazionali di pace e' stabilito in 1.000 milioni di
euro. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle
deliberazioni
relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione
alle competenti
Commissioni parlamentari.».
Art. 39-viciesbis.
Missione umanitaria, di stabilizzazione
e di ricostruzione in Iraq
(( 1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa
di euro
22.928.310 per la prosecuzione della missione umanitaria, distabilizzazione e di
ricostruzione in
Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, convertito
dalla legge 31
luglio 2005, n. 158, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno
nella
ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella risoluzione
delle Nazioni
Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attivita' operative della missione sono
finalizzate, oltre
che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003,
n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in
particolare, alla
prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative
concordate con il
Governo iracheno e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli
della
popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione,
delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei
servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il
Ministero degli affari
esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti
e lavori da
eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale
dello Stato.
4. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata la
direzione in loco
della missione di cui ai commi da 1 a 8.
5. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui ai commi da 1 a 8
si applicano
l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi
1, 2 e 3-bis,
del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o agosto
2003, n. 219.
6. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui
all'articolo 4, comma
1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 219
del 2003, si applicano altres` le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49.
7. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.895 per lo
svolgimento in Italia
di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del
Ministero della
giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata
EUJUST LEX.
8. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 7, con decreto del Ministro
della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura
delle indennita'
orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli
interpreti, la misura
delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi,
la misura delle
spese per i sussidi didattici.
9. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.965.418 per la
proroga della
partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, di
cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18
marzo 2005, n. 37.
10. Nell'ambito della missione di cui al comma 9, il comandante del contingente
militare e'
autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a disporre interventi urgenti o a
ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di
contabilita'
generale dello Stato, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di
sopperire a
esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino
dei servizi
essenziali. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno
2006, la spesa
di euro 4.000.000.
11. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 541.297 per la
partecipazione di
esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e
dell'interno
iracheni, nonche' alle attivita' di formazione e addestramento del personale
delle Forze armate
irachene.
12. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della
missione di cui
ai commi da 1 a 8, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata
d'Italia e del
Consolato generale, e' attribuito il trattamento assicurativo previsto
dall'articolo 3 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio
2002, n. 15. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per
l'anno 2006, la spesa
di euro 8.605.
13. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio
aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio
nazionale, al personale di cui al comma 9, e' corrisposta per tutta la durata
del periodo, in
aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e
continuativo,
'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella
misura del 98 per
cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati
direttamente
dagli organismi internazionali.
14. La misura dell'indennita' di cui al comma 13 e' calcolata sul trattamento
economico
all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
15. L'indennita' di cui ai commi 13 e 14 e' corrisposta nella misura intera
incrementata del 30
per cento al personale di cui al comma 11, e, nell'ambito della missione di cui
al comma 9, al
personale impiegato nella NATO Training Mission (NTM), se il personale non
usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
16. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco
svolti dagli
ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le
unita', i reparti e
gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni di cui al presente
articolo sono validi ai
fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate
ai decreti
legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive
modificazioni.
17. Al personale militare impiegato nella missione di cui ai commi da 9 a 11 si
applicano il
codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre
2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
18. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno a danno dello Stato
o di cittadini
italiani partecipanti alle missioni di cui al presente articolo sono puniti
sempre a richiesta
del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati
commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
19. Per i reati di cui al comma 18 la competenza territoriale e'del Tribunale di
Roma.
20. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui al comma 22.
21. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla missione
internazionale di
cui ai commi da 9 a 11 si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 4, 5, 7, 8,
commi 1 e 2, 9 e 13
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27
febbraio 2002, n. 15.
22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
complessivamente a euro
217.633.525 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art.1 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112,
convertito dalla
legge 31 luglio 2005, n. 158 (Disposizioni urgenti per la partecipazione
italiana alla missione
internazionale in Iraq):
«Art. 1 (Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq). -
1. E'
autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 19.222.168 per la
prosecuzione della
missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui
all'art.1 del
decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 2005, n.
37, al fine di fornire sostegno al Governo iracheno nella ricostruzione e
nell'assistenza alla
popolazione.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella risoluzione
delle Nazioni
Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attivita' operative della missione sono
finalizzate, oltre
che ai settori di cui all'art.1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n.
165, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla
prosecuzione dei
relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il
governo iracheno e
destinate, tra l'altro:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli
della
popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle
infrastrutture,
dell'informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico.
3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il
Ministero degli
affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad
acquisti e lavori
da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilita'
generale dello Stato.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art.1 del decreto-legge 10 luglio 2003,
n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219 (Interventi
urgenti a favore
della popolazione irachena):
«2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in particolare:
a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle
strutture
clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema
di sanita'
pubblica, con particolare riferimento alla attivita' di prevenzione e profilassi
delle malattie
trasmissibili;
b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla
riabilitazione ed al
risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche,
agricole e delle
comunicazioni, anche elettroniche;
c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione
funzionale delle relative
strutture;
d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino
della
funzionalita' delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello
stesso, nonche' al
restauro dei beni culturali danneggiati.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art.2, dell'art.3 e 4 del gia' citato
decreto-legge 10
luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 219:
«2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalita' di cui al presente
Capo e'
corrisposta l'indennita' di missione prevista dal decreto ministeriale 13
gennaio 2003 del
Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
51 del 3 marzo
2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura
intera maggiorata del
30 per cento.».
«Art. 3 (Regime degli interventi). - 1. Per la realizzazione degli interventi di
cui all'art.1
si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al
decreto-legge 1°
luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 426, in quanto
compatibili. Si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio
1992, n. 180,anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli
incarichi e alla
stipula dei contratti di cui all'art.4, nonche' all'acquisizione delle dotazioni
materiali e
strumentali di cui al medesimo articolo.
2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere
distrutte o
danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari
esteri puo'
procedere ai sensi dell'art.24, comma 1, lettera b), e comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni.
3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica
l'art.7, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in
materia di
acquisizione di forniture si applica l'art.9, comma 4, lettera d), del testo
unico delle
disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto
legislativo 24
luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga a quanto
previsto
dall'art.24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina
in materia di
spese in economia.
5. Le disposizioni di cui all'art.5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, si
applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente
decreto.
Quando tali enti sono soggetti privati e' necessaria la presentazione di idonea
garanzia
fideiussoria bancaria.
6. Per le attivita' di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari
impiegati dalla Croce
Rossa Italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del
posto di lavoro per
un impegno non superiore a 90 giorni annui anche non continuativi, che il datore
di lavoro e'
tenuto a consentire. In virtu' dell'impegno medesimo viene altresi' riconosciuta
e corrisposta, a
titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29
lordi oltre a
quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai
datori di
lavoro. Il rimborso di tali somme potra' avvenire previa apposita richiesta alla
Croce Rossa
Italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di
cui al presente
Capo.».
«Art. 4 (Risorse umane e dotazioni strumentali). - 1. Il Ministero degli affari
esteri e'
autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e
organismi di diritto
privato o pubblico specializzati ed a stipulare contratti di lavoro previsti
dalla legislazione
vigente con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di
specifiche
professionalita' in deroga a quanto stabilito dall'art.34, comma 13, della legge
27 dicembre
2002, n. 289.
2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per la durata degli
interventi di cui
all'art.1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, di cui
all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in
posizione di comando
oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilita' di cui all'art.30, comma
1, del medesimo
decreto legislativo.
3. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a stipulare contratti per
l'acquisizione dei
locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la
realizzazione delle
attivita' di cui al comma 1, con le procedure previste dall'art.3, comma 3.
3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare
l'intervento di
organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini
umanitari.».
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante: «Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia
con i Paesi in via di sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale
28 febbraio 1987, n. 49.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art.4 del decreto-legge 19 gennaio 2005,
n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37 (Proroga della
partecipazione
italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della
produttivita' del
personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri):
«Art. 4 (Partecipazione di personale militare alla missione internazionale in
Iraq). - 1. E'
differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'art.4, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno
2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207,
relativo
alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq.
Per le finalita'
di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro
267.805.813.».
Art. 39-viciester.
Attivita' socialmente utili
(( 1. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al primo
periodo, dopo le
parole: «e' autorizzato a prorogare» sono inserite le seguenti: «previa intesa
con la regione
interessata». ))
- Si riporta il testo del comma 430 dell'art.1 della gia' citata legge n. 266
del 2005, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e
delle politiche
sociali e' autorizzato a prorogare previa intesa con la regione interessata,
limitatamente
all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa
vigente relativa ai
lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di
attivita' socialmente
utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di
misure di
politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella
disponibilita' degli
stessi comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti, provenienti dal
medesimo bacino,
utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'art.10, comma
3, del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate
nelle more di una
definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle
suddette convenzioni
il termine di cui all'art.78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
prorogato al 31
dicembre 2006. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato
a stipulare nel
limite complessivo di 1 milione di euro per l'esercizio 2006, previa intesa in
sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano,
con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente
utili e per
l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori
impegnati in ASU,
nella disponibilita' da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a
50.000 abitanti.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta altresi' analoga
procedura per
l'erogazione del contributo previsto all'art.3, comma 82, della legge 24
dicembre 2003, n. 350,
e all'art.1, comma 263, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai fini di cui al
presente comma
il Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148,
per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede
mediante
riduzione per l'importo di 150 milioni di euro, per l'anno 2006, del fondo per
le aree
sottoutilizzate di cui all'art.61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
Art. 39-viciesquater.
Formazione di personale sanitario
(( 1. All'articolo 1 della legge 3 aprile
2001, n. 120, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. La formazione dei soggetti di cui
al comma 1 puo'
essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di
lucro nonche' dagli
enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo
nazionale e che
dispongano di una rete di formazione». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art.1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei
defibrillatori
semiautomatici in ambiente extraospedaliero), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - E' consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonche' al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attivita' di rianimazione cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle
aziende sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo
extraospedaliero dei
defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema
di emergenza 118
competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la
responsabilita' dell'azienda
unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei
criteri indicati
dalle linee guida adottate dal Ministro della sanita', con proprio decreto,
entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere svolta anche
dalle
organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti
operanti nel settore
dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di
una rete di
formazione.».
Art. 39-viciesquinquies.
Modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287
(( 1. All'articolo 2,
comma 6, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, dopo le
parole: «in base
ai rispettivi ordinamenti» sono aggiunte le seguenti: «nonche' tra persone in
possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dall'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art.2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 287, e
successive modificazioni (Riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e
riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art.11 della legge
15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«6. Il dirigente amministrativo e' scelto tra i dirigenti di prima fascia dello
Stato e i
dirigenti di amministrazioni pubbliche di livello equivalente in base ai
rispettivi ordinamenti
nonche' tra persone in possesso delle specifiche qualita' professionali
richieste dall'art.19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ed e'
incaricato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
per la funzione
pubblica, ove nominato, su proposta del direttore. Il dirigente amministrativo
resta in carica
per quattro anni e puo' essere confermato.».
Art. 39-vicies sexies.
Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche
(( 1.
All'articolo 12 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, al comma 1, le parole: «da sette membri»
sono sostituite
dalle seguenti: «da sette a nove membri». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art.12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
(Disposizioni
per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni
di diritto
privato), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Consiglio di amministrazione). - 1. Lo statuto deve prevedere che la
fondazione sia
gestita da un consiglio di amministrazione, composto da sette a nove membri,
compreso chi lo
presiede.
2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto
previsto dagli
articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilita' e
professionalita' dei componenti
dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attivita' della
fondazione. In ogni
caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorita'
di Governo
competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la
fondazione. A
ciascuno di tali soggetti e' attribuito almeno un rappresentante nel consiglio
di
amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio.
Per le
fondazioni il cui consiglio di amministrazione e' composto da nove membri, lo
statuto deve
prevedere che all'autorita' di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti
almeno due
rappresentanti.
3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla
trasformazione
dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e' composto da tredici membri,
compresi il presidente
ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'autorita' di Governo
competente per lo
spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e cinque
eletti dal corpo
accademico.
4. Il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di esercizio;
b) nomina e revoca il sovrintendente;
c) approva le modifiche statutarie;
d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione ai
vincoli di bilancio, i
programmi di attivita' artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni
che ne dimostrino
la compatibilita' con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci
preventivi
dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il
programma di attivita';
e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;
f) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che
non sia attribuito
dalla legge o dallo statuto ad altro organo.
5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente,
durano in carica
quattro anni e possono essere riconfermati.
6. Il consiglio di amministrazione puo' delegare ad uno o piu' dei suoi
componenti particolari
poteri, determinando i limiti della delega.
7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione,
con i medesimi
poteri e prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi di cui al
comma 4, lettere b)
e d). Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare i
componenti del
collegio dei revisori.
8. Lo statuto puo' prevedere che determinate deliberazioni siano prese con
maggioranze
qualificate.».
Art. 39-vicies septies.
Interventi per il patrimonio culturale
(( 1. La disposizione di cui all'articolo
4, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n.
240, si applica
anche nei confronti della soprintendenza archeologica di Pompei. Per l'anno
2006, ai fini della
realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei beni
culturali, il Ministro per
i beni e le attivita' culturali puo' destinare, nel limite massimo di 30 milioni
di euro, gli
introiti derivanti dai biglietti d'ingresso ai complessi archeologici, riscossi
dalla
soprintendenza nei precedenti esercizi, previo accertamento della non
sussistenza di impegni
contabili o contrattuali sui predetti fondi, all'attuazione di un programma di
interventi sui
beni culturali immediatamente cantierabili.
2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti, iscritti nello stato
di previsione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, non impegnati alla data di
entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, possono essere destinati, con
decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, all'attuazione di interventi sul
patrimonio
culturale immediatamente cantierabili, nonche' ad interventi di sviluppo della
gestione dei
complessi monumentali o museali. A tal fine il Ministro dell'economia e delle
finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art.4 del decreto del Presidente della
Repubblica 29
maggio 2003, n. 240 (Regolamento concernente il funzionamento
amministrativo-contabile e la
disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia
gestionale):
«3. Al fine di consentire il riequilibrio finanziario nell'ambito delle
soprintendenze speciali
ed autonome, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' annualmente
disporre con
proprio decreto che una quota non superiore al trenta per cento delle entrate di
cui al comma2 sia versata in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnata con
decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero
per i beni e le
attivita' culturali. Tale quota e' ripartita tra le soprintendenze interessate
con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali in relazione alle rispettive
esigenze
finanziarie.».
Art. 39-duodetricies.
Commissione per le adozioni internazionali
(( 1. Al comma 3 dell'articolo 38
della legge 4
maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, la parola: «due» e' sostituita
dalla seguente:
«quattro». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art.38 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
e successive
modificazioni (Diritto del minore ad una famiglia), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«3. Il presidente dura in carica quattro anni e l'incarico puo' essere rinnovato
una sola
volta.».
Art. 39-undetricies.
Indennita' di trasferta per le Forze armate e di polizia
(( 1. All'articolo 1,
comma 213, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «nonche' alle Forze di polizia ad
ordinamento civile
e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il
personale delle
Forze armate» sono soppresse.
2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213, e'
inserito il
seguente:
«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale
delle Forze armate e
di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 213 dell'art.1 della gia' citata legge n. 266
del 2005, cosi'
come modificata dalla presente legge:
«213. L'indennita' di trasferta di cui all'art.1, primo comma, della legge 26
luglio 1978, n.
417, e all'art.1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16
gennaio 1978, n.
513, l'indennita' supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'art.14
della legge
18 dicembre 1973, n. 836, nonche' l'indennita' di cui all'art.8 del decreto
legislativo
luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le
analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento
degli accordi
sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e
diplomatica.».
Art. 39-tricies.
Contributi per la ricostruzione a favore di territori colpiti da calamita'
naturali
(( 1. Al
comma 100, quinto periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
le parole:
«articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 15». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 100 dell'art.1 della gia' citata legge n. 266
del 2005, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«100. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad erogare ai
soggetti competenti
contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei
territori colpiti da
calamita' naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero
intervenga la
dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art.5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del
Consiglio dei
Ministri, adottate ai sensi dell'art.5, comma 2, della citata legge n. 225 del
1992. A tal fine,
a valere sulle medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui
all'art.3, comma 2,
della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone
colpite dagli eventi
sismici del 1980-81, e' autorizzato un contributo quindicennale in favore della
regione Puglia
per l'importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, da destinare al
completamento
delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di
Foggia colpiti
dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze
del Presidente
del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'art.5, comma 2, della citata
legge n. 225 del
1992. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa annua di
26 milioni
di euro per quindici anni dei quali 10 milioni di euro annui sono destinati alla
ricostruzione
delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni di
euro annui sono
destinati alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori
delle regioni Marche
e Umbria di cui all'art.15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2 milioni di euro per la
prosecuzione degli
interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004,
a decorrere
dall'anno 2006. A valere sulle risorse di cui al presente comma, e' concesso
all'Agenzia
interregionale per il fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui per
quindici anni a
decorrere dall'anno 2006 per la realizzazione di opere a completamento del
sistema arginale
maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del fiume Po, sentita
l'Autorita' di bacino
competente. Per l'anno 2006 e' altresi' autorizzata la spesa di ulteriori 15
milioni di euro per
la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del
Molise.».
Art. 40.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua
pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la
conversione in legge.