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Legge 13 febbraio 2006 n.83
Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sui privilegi e le immunita' del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1° luglio 1997.
(GU n. 60 del 13-3-2006)
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.1
(Autorizzazione all'adesione)
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'Accordo sui
privilegi e le immunita' del Tribunale internazionale del diritto del mare,
adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1° luglio 1997.
Art. 2
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 30, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo al quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6085):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini), il 20 settembre 2005.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 ottobre
2005 con pareri delle commissioni I, II, V e VI.
Esaminato dalla III commissione il 19 ottobre 2005; 17 novembre 2005 ed il 1°
dicembre 2005.
Esaminato in aula il 20 dicembre 2005 e approvato il 22 dicembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3703):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 gennaio
2006 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 8ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 24 gennaio 2006.
Relazione scritta presentata il 30 gennaio 2006 (atto n. 3703-A relatore sen.
Sodano).
Esaminato in aula ed approvato il 31 gennaio 2006.
Accordo Omissis
(Traduzione non ufficiale)
ACCORDO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE DEL DIRITTO
DEL MARE
Gli Stati Parti al presente Accordo,
Considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
istituisce il Tribunale internazionale del diritto del mare,
Considerando che il Tribunale deve godere sul territorio di ciascuno Stato Parte, della capacita' giuridica e dei privilegi ed immunita' di cui necessita' per esercitare le sue funzioni,
Ricordando che lo Statuto del
Tribunale stabilisce nel suo articolo 10 che i membri del Tribunale, godono
nell'esercizio delle loro funzioni, di privilegi e di immunita' diplomatiche,
Considerando che le persone che partecipano alla procedura, nonche' i funzionari
del Tribunale devono poter beneficiare dei privilegi e delle immunita' loro
necessarie per esercitare in completa indipendenza le loro funzioni presso il
Tribunale,
Hanno convenuto quanto segue
Articolo primo
Uso dei termini Ai fini del presente Accordo:
a) per "Convenzione" s'intende la Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare del 10 dicembre 1982;
b) per "Statuto" s'intende lo Statuto del Tribunale internazionale del mare,
riprodotto all'annesso VI della Convenzione;
e) per "Stati Parti" s'intendono gli Stati Parti al presente Accordo;
d) per "Tribunale" s'intende il Tribunale internazionale del diritto del mare;
e) per "membri del Tribunale" s'intendono i membri eletti del Tribunale o
qualsiasi persona scelta in conformita' all'articolo 17 dello Statuto ai fini di
un determinato caso;
f) per "Cancelliere" s'intende il Cancelliere del Tribunale o qualsiasi
funzionario del Tribunale che svolge funzioni di cancelliere;
g) per "funzionari del Tribunale" s'intendono il Cancelliere e gli altri membri
del personale dell'Ufficio di Cancelleria;
h) per "Convenzione di Vienna" s'intende la Convenzione di Vienna sulle
relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.
Articolo 2
Personalita' giuridica del Tribunale
Il Tribunale ha personalita' giuridica. Esso ha capacita':
a) di contrattare;
b) di acquisire e di alienare beni immobili e mobili;
c) di stare in giustizia.
Articolo 3
Inviolabilita' dei locali del Tribunale
I locali del Tribunale sono inviolabili, fatte salve le condizioni che
potrebbero essere stabilite di comune accordo con lo Stato Parte interessato.
Articolo 4
Bandiere ed emblema
Il Tribunale ha diritto d'inalberare la sua bandiera ed il suo emblema nei
suoi locali e sui veicoli destinati ai suoi usi
ufficiali.
Articolo 5
Immunita' del Tribunale e dei suoi beni, averi e fondi
1. Il Tribunale e' immune da qualsiasi forma di azione legale, salvo se vi
rinuncia espressamente in un determinato caso. Rimane tuttavia inteso che la
rinuncia all'immunita' non puo' applicarsi a misure esecutive.
2. I beni, gli averi ed i fondi del Tribunale, ovunque si trovino ed a
prescindere da chi li detiene, sono esenti da perquisizione, requisizione,
confisca, sequestro, esproprio e, da ogni altra forma di coercizione derivante
da una misura del potere esecutivo, amministrativo, giudiziario o legislativo.
3. I beni, gli averi ed i fondi del Tribunale sono esenti da qualsiasi
limitazione, regolamentazione, controllo e da qualunque tipo di moratoria, cio'
al fne di consentirgli di adempiere le sue funzioni.
4. Il Tribunale sottoscrive un'assicurazione riguardo a terzi per i veicoli di
cui e' proprietario o che sono utilizzati per suo conto, come previsto dalle
leggi e dai regolamenti dello Stato in cui tali veicoli sono utilizzati.
Articolo 6
Archivi
Gli archivi del Tribunale e tutti i documenti di sua appartenenza o in suo
possesso sono inviolabili in ogni circostanza e ovunque si trovino. Lo Stato
Parte in cui tali archivi e documenti si trovano e' informato del luogo dove
sono custoditi.
Articolo 7
Casi in cui il Tribunale esercita le sue funzioni fuori sede
Quando il Tribunale ritiene di dover sedere o diversamente esercitare le sue
funzioni fuori sede, esso puo' concludere con lo Stato interessato un accordo
per la fornitura delle strutture che gli consentiranno di adempiere alle sue
funzioni.
Articolo 8
Comunicazioni
1. Ai fini delle sue comunicazioni e della sua corrispondenza ufficiale, il
Tribunale beneficia, sul territorio di ciascuno Stato Parte, compatibilmente con
gli obblighi internazionali a carico dello Stato interessato, di un trattamento
almeno altrettanto favorevole di quello concesso da questo Stato ad ogni altra
organizzazione inter-governativa o missione diplomatica per quanto concerne le
priorita', le tariffe e le tasse che si applicano al corriere ed alle diverse
forme di comunicazioni e di corrispondenza.
2. Il Tribunale puo' utilizzare tutti i mezzi di comunicazione appropriati ed utilizzare codici o una cifra per le sue comunicazioni o la sua corrispondenza ufficiale. Le comunicazioni e la corrispondenza ufficiali del Tribunale sono inviolabili.
Il Tribunale ha diritto di spedire e
di ricevere corrispondenza ed altri documenti o comunicazioni per corriere o
valigie sigillate, che beneficiano degli stessi privilegi, immunita' e
facilitazioni dei corrieri e delle valigie diplomatiche.
Articolo 9
Esonero da imposte e diritti doganali e da limitazioni all'importazione o
all'esportazione
1. Il Tribunale, i suoi averi, redditi ed altri beni, come pure le sue
operazioni e transazioni, sono esonerati da qualsiasi imposta diretta. Rimane
inteso tuttavia che il Tribunale non chiedera' l'esonero da imposte che di fatto
costituiscono un corrispettivo per servizi di utilita' pubblica.
2. Il Tribunale e' esonerato da qualsiasi diritto doganale e da imposte sul suo
fatturato all'importazione; e' esentato da qualsiasi proibizione e limitazione
all'importazione o all'esportazione per quanto riguarda oggetti che importa o
esporta per suo uso ufficiale
3. Gli articoli in tal modo importati o acquistati in franchigia non saranno ne'
venduti ne' alienati sul territorio di uno Stato Parte, tranne che in condizioni
ammesse dal governo di detto Stato Parte. Inoltre, il Tribunale e' esentato da
qualsiasi diritto doganale e da imposte sul fatturato all'importazione e da
qualsiasi proibizione e restrizione all'importazione ed all'esportazione
attinente alle sue pubblicazioni.
Articolo 10
Rimborso di diritti e/o tasse
1. In linea di massima, il Tribunale non rivendica l'esonero da diritti e
tasse incluse nel prezzo di beni mobili o immobili, e da tasse che vengono
riscosse per servizi resi. Tuttavia, quando il Tribunale effettua per suo uso
ufficiale acquisti importanti di beni e di articoli, o di servizi il cui prezzo
comprende diritti e tasse di questo tipo, gli Stati Parti prenderanno adeguati
provvedimenti amministrativi in vista di esonerarlo da tali diritti o tasse o di
rimborsargli l'ammontare dei diritti e/o tasse pagati.
2. Gli articoli acquistati in franchigia o che sono oggetto di un rimborso, non
possono essere venduti o diversamente alienati, tranne che alle condizioni
enunciate dallo Stato Parte che ha concesso l'esonero o il rimborso. Nessun
esonero o rimborso e' concesso ove si tratti del corrispettivo di servizi di
utilita' pubblica forniti al
Tribunale.
Articolo 11
Regime fiscale
1. Le retribuzioni, gli emolumenti e le indennita' corrisposte ai membri ed
ai funzionari del Tribunale sono esentati da qualsiasi imposta.
2. Nel caso in cui l'incidenza di una qualunque imposta sia subordinata alla
residenza del contribuente, i periodi durante i quali i membri o i funzionari
del Tribunale si trovano sul territorio di uno Stato per l'esercizio delle loro
funzioni non sono considerati come periodi di residenza, se tali membri o
funzionari beneficiano di privilegi, immunita' ed agevolazioni diplomatiche.
3. Le Parti al presente Accordo non
sono tenute ad esentare dall'imposta sul reddito le pensioni o le rendite
versate agli ex-membri ed agli ex-funzionari del Tribunale.
Articolo 12
Abolizione di restrizioni in materia di cambio
Senza essere assoggettato ad alcun controllo, regolamentazione o moratoria
finanziaria e, nell'esercizio delle sue attivita':
a) il Tribunale puo' detenere fondi, ogni tipo di valuta o oro ed avere conti in
qualsiasi moneta;
b) il Tribunale puo' liberamente trasferire i suoi fondi, il suo oro o le sue
valute da un paese all'altro o all'interno di qualunque paese e convertire tutte
le valute da esso detenute, in qualsiasi altra moneta;
c) il Tribunale puo' ricevere, detenere, negoziare, trasferire o convertire
cauzioni ed altre garanzie finanziarie e procedere ad ogni altra operazione al
riguardo.
2. Nell'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti al paragrafo 1 di cui
sopra, il Tribunale terra' conto di qualsiasi rivendicazione fatta valere da uno
Stato Parte, qualora ritenga di potervi dare seguito senza arrecare pregiudizio
ai propri interessi.
Articolo 13
Membri del Tribunale
1. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri del Tribunale godono dei
privilegi, immunita', agevolazioni e prerogative concesse ai capi delle
rappresentanze diplomatiche ai sensi della Convenzione di Vienna.
2. 1 membri del Tribunale ed i loro familiari conviventi beneficeranno di
agevolazioni per lasciare il paese in cui si
trovano, nonche' per accedere al paese in cui il Tribunale ha sede ed uscirne.
Durante gli spostamenti connessi all'esercizio dello loro funzioni, essi
beneficiano in tutti i paesi che devono attraversare, dei privilegi, immunita'
ed agevolazioni concessi da tali paesi agli agenti diplomatici in circostanze
analoghe.
3. Se, al fine di mantenersi a disposizione del Tribunale, i membri del
Tribunale, i loro congiunti e familiari e le altre persone che vivono sotto il
loro tetto, risiedono in un paese diverso da quello di cui sono cittadini o
residenti stabili, essi godono di privilegi, immunita' ed agevolazioni durante
il periodo in cui vi risiedono.
4. I membri del Tribunale beneficiano per se' stessi e per i loro familiari conviventi, delle stesse agevolazioni di rimpatrio in periodo di crisi internazionale di quelle concesse agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna,
5. I membri del Tribunale
sottoscrivono un'assicurazione riguardo a terzi per i veicoli di cui sono
proprietari o che utilizzano, come previsto dalle leggi e dai regolamenti dello
Stato in cui tali veicoli sono utilizzati.
6. I paragrafi da 1 a 5 continuano ad essere applicabili ai membri del Tribunale
dopo la loro sostituzione se gli stessi continuano esercitare le loro funzioni
in conformita' al paragrafo 3 dell'articolo 5 dello Statuto.
7. In vista di assicurare ai membri del Tribunale una completa liberta' di
parola ed una completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, continua
ad essere loro concessa l'immunita' da qualsiasi forma di azione legale per
parole, scritti ed atti derivanti dall'adempimento delle loro funzioni, anche se
non sono piu' membri del Tribunale o hanno cessato di esercitare le loro
funzioni.
Articolo 14
Funzionari
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Cancelliere gode di privilegi,
immunita' ed agevolazioni diplomatiche.
2. Gli altri funzionari del Tribunale, nei paesi in cui soggiornano per esigenze
di servizio, o in quelli che attraversano per lo stesso motivo, godono dei
privilegi, immunita' ed agevolazioni richiesti per l'esercizio indipendente
delle loro funzioni, in particolare:
a) dell'immunita' da arresto o detenzione e dal sequestro dei loro effetti
personali;
b) del diritto d'importare in franchigia la loro mobilia ed i loro effetti in
occasione dell'assunzione iniziale dello loro funzioni nel paese interessato e
di riesportarli in franchigia nel paese dove hanno il domicilio;
c) dell'esenzione da qualsiasi ispezione dei loro effetti personali, salvo se
esistono motivi validi di ritenere che gli effetti contengono articoli non
destinati al loro uso personale o articoli la cui importazione o esportazione e'
vietata dalla legge o dipende dalla regolamentazione dello Stato Parte
interessato in materia di quarantena. In questo caso, si procede all'ispezione
in presenza del funzionario interessato;
d) dell'immunita' da qualsiasi forma di azione legale per le loro parole,
scritti ed atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Questa
immunita' continua ad essere loro concessa anche dopo che hanno cessato di
esercitare le loro funzioni;
e) dell'esenzione da qualsiasi
obbligo relativo al servizio nazionale;
f) per loro stessi e per i loro familiari conviventi, dell'esenzione da misure
restrittive relative all'immigrazione e da formalita' relative alla
registrazione degli stranieri,
g) degli stessi privilegi ed agevolazioni di cambio di quelli concessi ai
funzionari di rango paragonabile appartenenti alle rappresentanze diplomatiche
accreditate pressi il governo interessato;
h) per loro stessi e per i loro familiari conviventi, delle stesse agevolazioni
di rimpatrio di quelle concesse in periodo di crisi internazionale agli agenti
diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna.
3. I funzionari del Tribunale sono tenuti a sottoscrivere un'assicurazione
riguardo a terzi per i veicoli di cui sono
proprietari, o che utilizzano, come previsto dalle leggi e dai regolamenti dello
Stato in cui tali veicoli sono utilizzati.
4. Il Tribunale informa tutti gli Stati Parti circa le categorie di funzionari
cui si applicano le disposizioni del presente articolo e comunica loro
periodicamente i nominativi dei funzionari compresi in queste categorie.
Articolo 15
Esperti designati in conforrita' all'articolo 289 della Convenzione
Gli esperti designati in conformita' all'articolo 289 della Convenzione
godono durante tutta la loro missione, ivi compresa la durata del viaggio, dei
privilegi, immunita' ed agevolazioni necessarie per garantire la loro
indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare:
a) dell'immunita' da arresto o detenzione e dal sequestro dei loro effetti
personali;
b) dell'esenzione da qualsiasi ispezione dei loro effetti personali, a meno che
esistano motivi validi di ritenere che gli effetti contengono articoli non
destinati al loro uso personale o articoli la cui importazione o esportazione e'
vietata dalla legge o dipende dalla regolamentazione dello Stato Parte
interessato in materia di quarantena. In questo caso, si procede all'ispezione
in presenza dell'esperto interessato;
e) dell'immunita' da qualsiasi forma di azione legale per le loro parole o i
loro scritti e per gli atti da essi compiuti
nell'esercizio delle loro funzioni. Questa immunita' continua ad essere loro
concessa anche dopo che hanno cessato di esercitare le loro funzioni;
d) inviolabilita' di tutta la documentazione e documenti personali;
e) dell'esenzione da misure restrittive relative all'immigrazione e da
formalita' relative alla registrazione degli stranieri;
f) delle stesse agevolazioni, per quanto concerne le restrizioni monetarie e di
cambio, di quelle concesse ai rappresentanti di governi stranieri in missione
ufficiale temporanea;
g) delle stesse agevolazioni di rimpatrio in periodo di' crisi internazionale di
quelle concesse agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna.
Articolo 16
Agenti, consulenti legali e avvocati
1. Gli agenti, i consulenti legali e gli avvocati presso il Tribunale
godono, durante la durata della loro missione, ivi compreso in occasione di
viaggi effettuati nell'ambito di missioni, dei privilegi, immunita' ed
agevolazioni richieste dell'esercizio indipendente delle loro funzioni, in
particolare;
a) dell'immunita' da arresto o detenzione e dal sequestro dei loro effetti
personali;
b) dell'esenzione da qualsiasi ispezione dei loro afferri personali, a meno che
esistano motivi validi di ritenere che gli effetti contengono articoli non
destinati al loro uso personale o articoli la cui importazione o esportazione e'
vietata dalla legge o dipende dalla regolamentazione dello Stato Parte
interessato in materia di quarantena. In questo caso, si procede all'ispezione
in presenza dell'agente, del consulente legale o dell'avvocato interessato;
c) dell'immunita' da qualsiasi forma di azione legale per le loro parole, i loro
scritti e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni
di rappresentanti delle parti dinanzi al Tribunale; tale immunita' sussiste
anche dopo che hanno cessato di esercitare le loro funzioni;
d) dell'inviolabilita' di tutta la documentazione e documenti personali;
e) del diritto di ricevere documenti o corrispondenza tramite corriere o valigie
sigillate;
f) dell'esenzione da qualsiasi misura restrittiva relativa all'immigrazione e da
qualsiasi formalita' di registrazione degli stranieri;
g) delle stesse agevolazioni, per quanto concerne i loro effetti personali e le
loro transazioni monetarie o di cambio, di quelle concesse ai rappresentanti di
governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
h) delle stesse agevolazioni di rimpatrio in periodo di crisi internazionale di
quelle concesse agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna.
2. Dopo che le parti alla procedura dinanzi al Tribunale gli hanno notificato la
designazione di un agente, di un consulente legale o di un avvocato, il
Cancelliere firma un certificato che attesta Io status del rappresentante e che
e' valido per un ragionevole periodo di tempo richiesto dalla procedura.
3. Le autorita' competenti dello Stato interessato concedono privilegi,
immunita', agevolazioni e prerogative agli agenti, consulenti legali ed avvocati
di cui al presente articolo, dietro presentazione del certificato di cui al
paragrafo 2.
4. Nel caso in cui l'incidenza di una qualunque imposta sia subordinata alla
residenza del contribuente, i peritili durante i quali gli agenti, i consulenti
Iegali o gli avvocati si trovano sul territorio di uno Stato per l'esercizio
dello loro funzioni non sono considerati come periodi di residenza,
Articolo 17
Testimoni, esperti e persone che compiono missioni
1. I testimoni, gli esperti e le persone che compiono missioni per ordine
del Tribunale, godono, durante la durata della loro missione, ivi compreso in
occasione di viaggi effettuati nell'ambito di missioni, dei privilegi, delle
immunita' e delle agevolazioni previste ai capoversi da a) ad O dell'articolo
15.
2. I testimoni, gli esperti e le persone che compiono missioni beneficiano di
agevolazioni di rimpatrio in periodi di crisi internazionale.
Articolo 18
Connazionali e residenti stabili
Fatti salvi i privilegi e le immunita' supplementari eventualmente concesse
dallo Stato Parte interessato, e fermo restando l'articolo 11, qualsiasi persona
che gode di privilegi e di immunita' ai sensi del presente Accordo beneficia,
sul territorio dello Stato Parte di cui ha la nazionalita' o in cui ha uno
status di residente stabile,
unicamente dell'immunita' da qualsiasi forma di azione legale, e dell'inviolabilita'
per le sue parole, i suoi scritti e tutti gli atti da essa compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni. Tale immunita' sussiste anche dopo che ha
cessato di esercitare le sue funzioni presso il Tribunale.
Articolo 19
Rispetto delle leggi e dei regolamenti
1. I privilegi, le immunita', le agevolazioni e le prerogative previste agli
articoli da 13 a 17 del presente Accordo sono concesse alle persone interessate,
non a loro vantaggio personale ma per garantire la loro indipendenza
nell'esercizio delle funzioni che esse svolgono presso il Tribunale,
2. Fatti salvi i loro privilegi e le
loro immunita', tutte le persone di cui agli articoli da 13 a 17 hanno l'obbligo
di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte in cui soggiornano per
esigenze di servizio, o dei paesi che attraversano per lo stesso motivo. Esse
hanno altresi' l'obbligo di non immischiarsi negli affari interni di detto
Stato.
Articolo 20
Abolizione dell'immunita'
1. Poiche' i privilegi e le immunita' previste nel presente Accordo sono
concesse alle persone interessate, non a loro vantaggio personale ma
nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, l'autorita'
competente ha il diritto ed il dovere di abolire l'immunita' della persona
coinvolta in un caso in cui, a giudizio dello Stato Parte, l'immunita'
impedirebbe di fare giustizia, sempre che tale Stato ritenga che l'immunita'
possa essere abolita senza arrecare pregiudizio ad una corretta amministrazione
della giustizia.
2. A tal fine, l'autorita' competente per quanto concerne gli agenti, i
consulenti legali e gli avocati che rappresentano uno Stato Parte nella
procedura dinanzi al Tribunale o che sono nominati da tale Stato, e' lo Stato
interessato. Per quel che riguarda gli altri agenti, consulenti legali ed
avvocati, il Cancelliere, gli esperti designati in conformita' all'articolo 289
della Convenzione ed i testimoni, esperti e persone che compiono missioni, il
Tribunale e' l'autorita' competente. Per gli altri funzionari dei Tribunale, l'autorita'
competente e' il Cancelliere che agisce con l'accordo del Presidente del
Tribunale.
Articolo 21
Lasciapassare e visto
1. Gli Stati Parti riconoscono ed accettano come titoli di viaggio validi i
lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai membri ed ai funzionari del
Tribunale o agli esperti, nominati in conformita' all'articolo 289 della
Convenzione.
2. Le richieste di visti (quando i visti sono necessari) provenienti dai membri
dei Tribunale e dal Cancelliere devono essere esaminate al piu' presto. Le
richieste di visti presentate da qualsiasi altra persona titolare dei
lasciapassare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o avente diritto a
tale lasciapassare, e dalle persone di cui agli articoli 16 e 17, quando sono
accompagnate da un certificato attestante che tali persone viaggiano per conto
del Tribunale, devono essere esaminate al piu' presto.
Articolo 22
Liberta' di spostamento
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro tipo e' applicata al
libero spostamento dei membri del Tribunale o delle altre persone di cui agli
articoli da 13 a 17 che si recano presso la sede del Tribunale o in qualsiasi
altro luogo in cui il Tribunale ha sede o esercita in altro modo le sue
funzioni, o ne ritornano.
Articolo 23
Mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico
1. Quando uno Stato parte ritiene di dover prendere, fatta salva
l'indipendenza ed un corretto funzionamento del Tribunale, misure per garantire
la sicurezza o il mantenimento dell'ordine pubblico nel paese, in conformita' al
diritto internazionale, tale Stato Parte consulta il Tribunale al piu' presto,
al fine di determinare di comune accordo le misure necessarie per assicurare la
protezione di quest'ultima.
2. Il Tribunale collabora con il governo dello Stato Parte al fine di evitare di
arrecare pregiudizio, con le sue attivita', alla sicurezza o all'ordine pubblico
ditale Stato.
Articolo 24
Cooperazione con le autorita' degli Stati Parti
Il Tribunale collabora in ogni tempo con le autorita' competenti degli Stati
Parti, in vista di facilitare l'applicazione della legislazione di detti Stati
ed evitare qualsiasi abuso cui potrebbero dar luogo i privilegi, le immunita' le
agevolazioni e le prerogative indicate nel presente Accordo.
Articolo 25
Relazioni con gli accordi speciali
Quando una disposizione del presente Accordo ed una disposizione di
qualsiasi accordo speciale concluso fra il Tribunale ed uno Stato Parte
attengono al medesimo oggetto, entrambe le disposizioni sono considerate, per
quanto possibile, complementari ed applicabili, nessuna delle due limitando gli
effetti dell'altra; tuttavia in caso
di conflittualita' prevale la disposizione dell'accordo speciale.
Articolo 26
Soluzione delle controversie
Il Tribunale adotta adeguate disposizioni in vista della soluzione:
a) delle controversie risultanti da
contratti e di altre controversie di diritto privato in cui il tribunale e'
Parte;
b) delle controversie implicanti qualsiasi persona indicata nel presente Accordo
che beneficia dell'immunita' in ragione della sua situazione ufficiale, salvo se
tale immunita' e' stata abolita.
2. Ogni controversia relativa
all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordi e' deferita dinanzi
ad un tribunale arbitrale, salvo se le parti convengano di avvalersi di altre
modalita' di soluzione. Ogni controversia fra il Tribunale ed uno Stato Parte
che non viene risolta per mezzo di consultazioni, di negoziazione o con ogni
altro mezzo convenuto nei tre mesi successivi alla domanda fatta in tal senso da
una delle parti alla controversia, e' deferita, a richiesta dell'una o
dell'altra parte, dinanzi ad un gruppo di tre arbitri che decidera'
definitivamente. Uno degli arbitri e' scelto dal Tribunale, un altro dallo Stato
Parte, ed il terzo, il quale presiede, dagli altri due arbitri. Se una o l'altra
delle parti alla controversia non ha nominato un arbitro nei due mesi
susseguenti alla designazione di un arbitro ad opera dell'altra parte, il
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite procede a questa
designazione. In mancanza di accordo fra i primi due arbitri sulla scelta del
terzo, nei tre mesi successivi alla loro designazione, questo terzo arbitro e'
scelto dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a
richiesta del Tribunale o dello Stato Parte.
Articolo 27
Firma
Il presente Accordo e' aperto alla firma di tutti gli Stati presso la Sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per ventiquattro mesi, a decorrere dal
1 luglio 1997.
Articolo 28
Ratifica
Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica. I suoi strumenti di ratifica
sono depositati presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 29
Adesione
Il presente Accordo e' aperto all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti
di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo il deposito del decimo
strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratifica il presente Accordo o vi aderisce dopo il
deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, l'Accordo entra in
vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di
ratifica o di adesione.
Articolo 31
Applicazione a titolo provvisorio
Ogni Stato che intende ratificare il presente Accordo, o aderirvi, puo' in
qualsiasi momento notificare al depositario che applica l'accordo a titolo
provvisorio per un periodo non superiore a due anni.
Articolo 32
Applicazione speciale
Quando, come previsto dal suo Statuto, il Tribunale e' investito da una
controversia, ogni Stato che, senza essere parte al presente Accordo, e' parte
alla controversia puo', in tale circostanza, ai fini e per la durata del caso di
specie, divenire parte al presente Accordo depositando uno strumento di
accettazione. Gli strumenti di accettazione sono depositati presso il Segretario
Generale delle Nazioni Unite ed hanno effetto a decorrere dalla data di
deposito.
Articolo 33
Denuncia
1. Uno Stato Parte puo' denunciare l'Accordo per mezzo di una notifica
scritta indirizzata al Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto un anno dopo la
data di ricevimento della notifica, a meno che non preveda una data ulteriore.
2. La denuncia non pregiudica in alcun modo il dovere di ogni Stato Parte di
adempiere a qualsiasi obbligo enunciato nell'Accordo, al quale sarebbe in ogni
caso tenuto in virtu' del diritto internazionale, a prescindere dall'Accordo.
Articolo 34
Depositario
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e'
depositario del presente Accordo.
Articolo 35
Testi facenti fede
I testi dell'Accordo in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo
dell'Accordo fanno ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, a tal fine debitamente
autorizzati, hanno firmato l'Accordo.
APERTO ALLA FIRMA a New York il 1 luglio millenovecento novantasette, in un
unico esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e
spagnola.