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Regione Liguria
Legge Regionale n. 20 del 04-08-2006
Nuovo ordinamento dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale.
(B.U.R. Liguria n. 12 del 9 agosto
2006)
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E RIPARTO COMPETENZE
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 117
della Costituzione e delle norme comunitarie e nazionali, disciplina il nuovo
ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL),
stabilisce il riparto delle competenze e riorganizza le procedure di
pianificazione e programmazione in materia ambientale, nonché le strutture e gli
organismi preposti alla programmazione, gestione e controllo in campo ambientale
ed alla prevenzione e promozione della salute e della sicurezza collettiva,
perseguendo l’obiettivo della massima integrazione programmatica e
tecnico-operativa nell’individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio
per l’uomo e per l’ambiente, nonché per la promozione della qualità ambientale
del territorio.
2. Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 1, si provvede in
particolare a disciplinare:
a) un nuovo ordinamento dell’ARPAL;
b) l’attribuzione ad ARPAL di nuove funzioni in materia ambientale, di gestione
reti osservative e di previsione meteoidrologica, ferma restando la competenza
prioritaria alla vigilanza e al controllo sul territorio;
c) le diverse modalità di programmazione dei controlli ambientali;
d) i contenuti e le modalità di approvazione dei seguenti piani:
1) piano di tutela dell’acqua;
2) piano di tutela della qualità dell’aria;
3) piano di tutela dell’ambiente marino e costiero;
e) l’organizzazione del sistema dell’educazione ambientale;
f) l’organizzazione del Sistema Informativo Ambientale Ligure (SIRAL);
g) il sistema di governo e gestione del servizio idrico integrato e del servizio
di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme
comunitarie e da quelle nazionali;
h) l’organizzazione del sistema di valutazione e gestione della qualità
dell’aria;
i) l’organizzazione di un sistema di monitoraggio dei fenomeni di dissesto di
versante - Rete Monitoraggio dei Versanti Regionali (REMOVER);
j) le attività di gestione del Centro Funzionale Meteoidrologico della Regione
Liguria - Protezione Civile (CFMI-PC) e di integrazione operativa con le
strutture regionali che concorrono al sistema regionale di protezione civile;
k) il supporto tecnico all’attività di vigilanza in materia di cave, verifica e
controllo in materia ambientale, le attività tecniche di analisi, con
particolare riferimento ai siti estrattivi con potenziale rischio amianto.
ARTICOLO 2
(Funzioni della Regione)
1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, definisce le linee di
indirizzo strategico ed esercita le seguenti funzioni e competenze:
a) predisposizione ed approvazione dei piani di propria competenza;
b) definizione degli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di
controllo ambientale;
c) assunzione di atti d’indirizzo e coordinamento per l’integrazione delle
funzioni fra ARPAL, Azienda Sanitaria Locale (ASL) e Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per l’esercizio delle
funzioni trasferite in materia ambientale;
d) definizione delle modalità di esercizio della dipendenza funzionale dei
Dipartimenti provinciali dell’ARPAL dalle Province;
e) definizione degli indirizzi per la redazione del regolamento di
organizzazione di cui all’articolo 19;
f) definizione dei criteri e delle modalità, anche di partecipazione economica,
con le quali Comuni e Comunità Montane si avvalgono di ARPAL;
g) emanazione di linee guida sulle modalità di effettuazione delle istruttorie
in materia di rifiuti e bonifiche;
h) definizione del programma triennale dei controlli, dei monitoraggi ambientali
e di versante, dello sviluppo delle reti di rilevamento e monitoraggio e degli
Osservatori regionali;
i) emanazione degli indirizzi per la definizione delle tariffe e loro
approvazione;
j) promozione della collaborazione e dell’integrazione con tutti i soggetti
pubblici operanti nel settore della prevenzione collettiva e dei controlli
ambientali;
k) coordinamento del sistema informativo ambientale regionale mediante:
1) approvazione del piano triennale ed annuale dello sviluppo del sistema e
definizione delle sue linee evolutive nell’ambito del sistema informativo
regionale;
2) definizione delle tipologie di dati e informazioni raccolti dagli Enti locali
da rendere obbligatoriamente a disposizione del sistema;
3) emanazione di direttive sulla modalità di raccolta e messa a disposizione dei
dati ambientali;
l) direzione e coordinamento delle attività di scambio di informazioni di
interesse ambientale sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale
vigente;
m) coordinamento del sistema regionale dell’educazione ambientale, approvazione
e predisposizione dei progetti di interesse regionale;
n) definizione delle azioni regionali per assicurare l’accesso del pubblico
all’informazione ambientale in attuazione della normativa comunitaria e
nazionale vigente;
o) vigilanza e controllo sull’attività dell’ARPAL;
p) redazione, in collaborazione con ARPAL, della relazione sullo stato
complessivo dell’ambiente ligure o sui vari comparti, comprensiva della
relazione consuntiva sulle attività di controllo effettuate da ARPAL nel periodo
di riferimento;
q) redazione, in collaborazione con ARPAL, della valutazione annuale della
qualità dell’aria;
r) definizione ed aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale in
funzione dei livelli nell’ambiente dei vari inquinanti dell’aria;
s) definizione dei contenuti della dipendenza funzionale del CFMI-PC dalla
struttura regionale competente in materia di Protezione civile;
t) controllo sull’efficacia delle attività dell’ARPAL e sulla coerenza tra il
programma annuale di cui all’articolo 27 e le linee di indirizzo strategico di
cui al medesimo articolo.
2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Ambiente e dell’Assessore
alla Sanità definisce, nell’ambito degli strumenti di programmazione e
pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali e le
priorità strategiche delle attività di promozione e prevenzione della salute
collettiva, di vigilanza e di controllo ambientale.
3. Al fine di promuovere azioni d’integrazione programmatica con altri organismi
che si occupano di promozione e tutela dell’ambiente e per elaborare proposte e
programmi da sottoporre alla Giunta regionale, l’Assessore all’Ambiente convoca,
almeno una volta all’anno, un’apposita Conferenza regionale, stimolando il
contributo di enti, associazioni ambientaliste, organizzazioni imprenditoriali e
organizzazioni sindacali.
ARTICOLO 3
(Funzioni della Provincia)
1. La Provincia è l’ente di riferimento per lo svolgimento delle funzioni
amministrative e di controllo ambientale sulla base della normativa vigente e
dei criteri e delle linee guida definite dalla Regione.
2. La Provincia, in particolare, formula proposte in ordine ai programmi dei
controlli regionali e approva il programma provinciale di cui all’articolo 28.
TITOLO II
FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO
DELL’ARPAL
ARTICOLO 4
(Funzioni, attività e compiti istituzionali dell’ARPAL)
1. L’ARPAL, già istituita con legge regionale 27 aprile 1995 n. 39
(istituzione dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure), ha
personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia tecnico -
giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta agli indirizzi ed alla
vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall’articolo 23.
2. L’ARPAL svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse
regionale di cui all’articolo 1 della legge 21 gennaio 1994 n. 61 (conversione
in legge, con modificazioni, del decreto – legge 4 dicembre 1993 n. 496, recante
disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente) e a supporto
della Regione e degli Enti locali per la protezione dell’ambiente e della
natura, per la tutela delle risorse idriche, della difesa del suolo, per la
protezione civile, nonché per la prevenzione e promozione della salute
collettiva e della sicurezza. In tale ambito, ad essa sono attribuite, in
particolare, le seguenti funzioni:
a) controllo e vigilanza ambientale;
b) supporto tecnico alle emergenze ambientali e sanitarie e partecipazione ai
piani di emergenza;
c) gestione dei catasti e delle reti di monitoraggio ambientale;
d) gestione della rete laboratoristica per la tutela dell’ambiente;
e) elaborazioni di istruttorie tecniche nei confronti delle amministrazioni
richiedenti e procedenti;
f) supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti;
g) supporto per l’espletamento delle attività connesse alle funzioni di
prevenzione collettiva proprie del Servizio Sanitario;
h) attività relativa alla sicurezza impiantistica in ambiente di vita e di
lavoro;
i) attività relative a programmi di formazione in materia ambientale e nelle
ulteriori materie in cui ha maturato competenza tecnica.
3. L’ARPAL collabora con l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e
per i servizi tecnici secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 3 del
decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496 convertito con modificazioni dalla legge
61/1994 garantendo il flusso dei dati e delle informazioni di carattere e
qualità ambientale.
4. Presso l’ARPAL sono, altresì, svolte le attività meteoidrologiche del CFMI-PC
che dipende funzionalmente dalla struttura regionale competente in materia di
Protezione civile.
5. Nell’allegato A alla presente legge sono indicate le attività istituzionali
obbligatorie e nell’allegato B quelle da effettuarsi a richiesta inerenti le
funzioni di cui al comma 2.
6. La Giunta regionale provvede ad apportare agli allegati A e B gli
aggiornamenti e le modifiche che si rendano necessarie, anche a seguito di
variazioni delle normative di riferimento, fermo restando il rispetto delle
funzioni istituzionali dell’ARPAL e dei necessari equilibri
economico-finanziari.
ARTICOLO 5
(Attività non istituzionali)
1. L’ARPAL, in subordine ai compiti istituzionali, può svolgere funzioni ed
azioni nelle materie relative alle competenze tecniche in essa presenti nei
confronti degli enti territoriali, delle imprese e del mondo delle professioni
relativamente a:
a) formazione;
b) assistenza tecnica e supporto;
c) ricerca, valutazione e validazione di tecnologie e processi tecnologici.
A tal fine può stipulare contratti e convenzioni.
2. Gli introiti derivanti dall’esercizio delle attività di cui al comma 1
concorrono al finanziamento delle spese istituzionali.
ARTICOLO 6
(Interconfronti con laboratori)
1. La fornitura dei dati ed i controlli posti a carico dei soggetti
proponenti interventi in materia di dragaggi, ripascimenti, bonifiche o,
comunque, con riflessi sul territorio, soggetti a procedure di valutazione di
impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazioni ambientali, può essere fornita
tramite analisi effettuate da ARPAL o da laboratori privati o universitari.
2. Qualora i soggetti proponenti si rivolgano a laboratori privati o
universitari, l’ARPAL provvede ad effettuare, con tali laboratori,
interconfronti preventivi e controlli a campione in una percentuale da definire,
in relazione alla complessità ed alla natura degli interventi, in sede di
procedure di VIA o di autorizzazione. I costi di tali operazioni sono posti a
carico dei soggetti proponenti sulla base del tariffario dell’ARPAL.
ARTICOLO 7
(Rapporti ARPAL-ASL)
1. L’ARPAL e le ASL, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), esercitano in modo integrato e
coordinato le funzioni e le attività di protezione e controllo ambientale nonché
di prevenzione collettiva di rispettiva competenza di cui all’allegato C, che
può essere oggetto di aggiornamento e di modifica secondo le modalità di cui al
comma 6 dell’articolo 4.
2. Le ASL si avvalgono dell’ARPAL per il supporto e la consulenza tecnica in
materia ambientale, nonché per le prestazioni analitiche - laboratoristiche
finalizzate all’espletamento delle attività connesse con le funzioni di
prevenzione collettiva.
3. Nell’ambito del piano sanitario regionale di cui alla legge regionale 24
marzo 2000 n. 25 (disciplina dell’organizzazione del Servizio sanitario
regionale) viene disciplinato il ruolo di ARPAL. Sulla base di quanto disposto
nel piano, ARPAL e ASL definiscono su base annuale il proprio programma di
attività.
4. Ferme restando le competenze delle ASL in materia impiantistica ed
antinfortunistica in ambiente di lavoro le stesse, per l’espletamento delle
attività, si avvalgono di ARPAL secondo le modalità stabilite al comma 3.
ARTICOLO 8
(Rapporti tra il Centro Funzionale Meteoidrologico – Protezione Civile e la
Regione)
1. IL CFMI-PC organizzato all’interno di ARPAL è una componente del Servizio
nazionale di protezione civile ed è posto alle dipendenze funzionali della
competente struttura regionale.
2. Il CFMI-PC esercita le funzioni e le attività di previsione, monitoraggio e
sorveglianza del rischio meteoidrologico ai fini di protezione civile.
3. Le funzioni e le attività di cui al comma 2, attribuite al CFMI-PC, sono
svolte in modo integrato su tutto il territorio regionale ed in connessione
operativa con le altre strutture del Servizio nazionale di protezione civile.
ARTICOLO 9
(Rapporti con gli Enti locali)
1. Per l’esercizio delle funzioni tecniche di cui all’articolo 3, le
Province si avvalgono delle strutture provinciali dell’ARPAL poste
funzionalmente alle proprie dipendenze.
2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte delle Province, definisce i
contenuti della dipendenza funzionale di cui al comma 1.
3. I Comuni singoli o associati o consorziati ovvero le Comunità montane,
nell’esercizio delle funzioni in materia ambientale attribuite ai sensi delle
vigenti normative, si avvalgono delle strutture dell’ARPAL, sulla base dei
criteri e con le modalità definite dalla Giunta regionale e del tariffario delle
prestazioni dell’Agenzia salvo che non sia operativa una convenzione tra la
stessa e l’ente o gli enti territoriali interessati. Le convenzioni sono a
titolo oneroso per gli enti territoriali e riguardano le ulteriori prestazioni
dell’ARPAL rispetto al piano triennale regionale.
ARTICOLO 10
(Comitato provinciale di coordinamento)
1. Al fine di garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività
dei Dipartimenti provinciali dell’ARPAL con i Servizi delle rispettive
Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione
delle ASL, presso ciascuna Provincia è costituito un Comitato tecnico
provinciale di coordinamento con il compito di:
a) elaborare proposte relative al programma attuativo annuale delle attività del
dipartimento provinciale;
b) formulare proposte e pareri in ordine ai programmi di controllo ambientale di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera h);
c) effettuare periodiche verifiche sullo svolgimento delle attività programmate
e sui risultati conseguiti.
2. Il Comitato è composto da:
a) un Dirigente del Dipartimento Ambiente nominato dall’Amministrazione
provinciale, che lo presiede;
b) il Direttore del dipartimento provinciale dell’ARPAL;
c) un Dirigente dei servizi competenti per materia di un Comune del territorio
provinciale di riferimento individuato dall’A.N.C.I.;
d) il Direttore del dipartimento di prevenzione delle ASL competenti per
territorio;
e) un Dirigente di una Comunità Montana del territorio provinciale di
riferimento individuata dall’UNCEM;
f) un Direttore di Ente Parco, nominato dal Coordinamento Parchi Liguri;
g) un Dirigente della Struttura competente in materia di ambiente della Regione
senza diritto di voto.
3. Il Comitato provinciale di coordinamento è convocato dal Presidente almeno
tre volte l’anno ovvero su motivata richiesta dell’Amministrazione provinciale o
del Direttore provinciale dell’ARPAL o di uno dei suoi componenti.
ARTICOLO 11
(Strutture e funzioni dell’ARPAL)
1. L’ARPAL è articolata in una struttura centrale, costituita dalle
Direzioni Generale, Amministrativa e Scientifica e in quattro strutture
dipartimentali provinciali, alle quali è attribuita autonomia gestionale nei
limiti delle risorse loro assegnate, economiche, umane, strumentali.
2. E’istituita l’unità tecnica complessa di livello regionale.
3. I Dipartimenti provinciali assicurano l’espletamento delle attività di
laboratorio tecnico - strumentali, svolgono attività di controllo e vigilanza
sul territorio, nonché di supporto tecnico alla Provincia ed agli Enti locali
dell’ambito territoriale di competenza. I Dipartimenti garantiscono in modo
coordinato le attività tecnico - laboratoristiche in campo ambientale nei
confronti delle Amministrazioni ed in materia di prevenzione collettiva nei
confronti delle ASL. I Dipartimenti svolgono ulteriori compiti assegnati o
delegati sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 19.
4. L’unità complessa di livello regionale assicura, in particolare,
l’espletamento delle seguenti attività d’interesse della Regione e di quelle con
carattere interdipartimentale o di eccellenza:
a) gestione del Centro Regionale di Educazione Ambientale (CREA);
b) gestione del SIRAL per le parti di competenza secondo le direttive della
Regione;
c) gestione dell’Osservatorio Permanente dei Corpi Idrici;
d) attività relative alla geologia ed idrogeologia ambientali alle quali
afferisce la lettura strumentale e manutenzione rete di monitoraggio REMOVER e
le verifiche nell’ambito delle attività estrattive;
e) gestione dati delle reti di monitoraggio funzionali alla valutazione annuale
della qualità dell’aria della Regione;
f) coordinamento e gestione dati dei monitoraggi di qualità ambientale;
g) gestione dell’Osservatorio regionale sui rifiuti;
h) gestione della rete ondametrica regionale;
i) attività relativa alla sicurezza impiantistica in ambienti di vita e di
lavoro;
j) compiti in materia di incidenti rilevanti;
k) funzioni di supporto alla Autorità ambientale regionale.
5. Presso il Dipartimento provinciale di Genova opera, altresì, il Centro di
riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale (CRR), di
cui all’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964 n. 185 (sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e
delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti
dall’impiego dell’energia nucleare).
6. Le funzioni dell’unità complessa di livello regionale possono essere
decentrate all’interno dei singoli dipartimenti provinciali sulla base delle
disposizioni di cui all’articolo 19. Per tali funzioni, nonché per le attività
ad alto contenuto tecnologico e a rilevante impegno di risorse alle quali
assegnare valenza multizonale, il regolamento garantisce la funzione di
direzione e coordinamento della direzione generale e della direzione scientifica
così come per le funzioni di cui al comma 5.
ARTICOLO 12
(Unità funzionale operativa dell’Autorità Ambientale Regionale)
1. E’ istituita, presso la struttura complessa regionale dell’ARPAL, la
struttura funzionale operativa dell’Autorità Ambientale Regionale, che
costituisce lo strumento operativo per lo svolgimento delle funzioni attribuite
all’Autorità Ambientale della Regione Liguria.
2. I compiti dell’Unità sono programmati dall’autorità ambientale, in accordo
con la Direzione generale ARPAL che definisce le attività relative a:
a) supporto tecnico all’Autorità Ambientale per lo svolgimento delle funzioni e
compiti a questa attribuite, nell’ambito della programmazione dei fondi
strutturali comunitari;
b) fornitura dei dati necessari e dell’appropriato supporto tecnico per
l’elaborazione del Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente;
c) supporto alla elaborazione e monitoraggio dei piani e programmi ai fini
dell’integrazione della componente ambientale in tutte le fasi degli stessi;
d) partecipazione alle attività della Rete Nazionale delle Autorità Ambientali e
delle Autorità della Programmazione, sede di coordinamento e confronto tra
Stato, Regioni e Province autonome.
3. Per le finalità di cui al comma 1, ARPAL procede ad indire concorso pubblico
per titoli ed esami, riconoscendo adeguato punteggio per il personale già
appositamente formato e selezionato attraverso procedura di evidenza pubblica,
ed in servizio presso l’Autorità Ambientale Regionale dal gennaio 2003.
ARTICOLO 13
(Organi dell’ARPAL)
1. Sono organi dell’ARPAL:
a) il Direttore Generale;
b) il Collegio dei Revisori.
ARTICOLO 14
(Direttore Generale)
1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell’ARPAL, adotta
tutti gli atti necessari a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi ed i
programmi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse,
nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, sulla
base delle indicazioni programmatiche e delle linee d’indirizzo della Giunta
regionale. Il Direttore verifica, inoltre, il raggiungimento degli obiettivi
assegnati specificatamente alle singole unità complesse ed ai Dipartimenti
Provinciali e invia alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto
sull’attività dell’Agenzia relativo all’anno precedente che deve informare circa
la realizzazione del programma annuale di cui all’articolo 27, nonché sul
livello di realizzazione e funzionamento dei diversi sistemi informativi, reti
di monitoraggio e osservatori di cui al Capo II, Titolo III.
2. Sono di esclusiva competenza del Direttore Generale:
a) l’adozione del regolamento di cui all’articolo 19;
b) la nomina del Direttore amministrativo e del Direttore Scientifico;
c) la nomina dei Direttori e dei Responsabili di strutture complesse;
d) l’adozione del bugdet annuale redatto sulla base dei programmi di cui alla
presente legge e del bilancio di esercizio;
e) la predisposizione del programma annuale dei controlli di cui all’articolo
27;
f) l’adozione degli atti di amministrazione straordinaria o che, comunque,
comportano variazioni allo stato patrimoniale dell’ARPAL.
3. Il Direttore Generale è nominato,
a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale fra i soggetti in possesso
dei seguenti requisiti:
a) età non superiore a sessantacinque anni;
b) diploma di laurea;
c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da
svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di
direzione tecnica o amministrativa in Enti o strutture pubbliche o private dove
abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità, con esperienza
dirigenziale acquisita per almeno cinque anni ovvero abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno
cinque anni.
4. Non possono essere nominati Direttore Generale coloro che incorrono nei casi
di esclusione previsti per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie di cui
alla legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 (disciplina delle unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in
attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7
dicembre 1993). Per tale nomina non si applica la legge regionale 14 dicembre
1993 n. 55 (norme in materia di nomine di competenza della Regione).
5. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo e a tempo pieno,
regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile per
un totale di due mandati e non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età.
6. La retribuzione annua lorda non può eccedere l’importo della retribuzione
annua media lorda riconosciuta dalla Regione Liguria ai Direttori Generali delle
ASL .
7. La Giunta regionale definisce gli obiettivi annuali del Direttore Generale e
ne verifica il raggiungimento, anche ai fini delle conseguenti determinazioni
sulla corresponsione della componente variabile della retribuzione annua e in
relazione alla risoluzione del contratto.
8. Il Direttore Generale con proprio
atto individua il personale che, ai fini dell’espletamento delle attività di
istituto, deve disporre della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria e ne
fa proposta al competente Prefetto.
ARTICOLO 15
(Decadenza del Direttore Generale)
1. La Giunta regionale, previa diffida, risolve il contratto di lavoro del
Direttore Generale prima della scadenza per giusta causa ai sensi dell’articolo
2119 del Codice Civile, nel caso di valutazione negativa della prestazione da
parte della Giunta regionale e negli altri casi espressamente previsti da
disposizioni legislative o regolamentari della Regione dichiarandone la
decadenza e provvedendo alla sua sostituzione.
2. Con le modalità previste al comma 1 si procede altresì alla risoluzione del
contratto ed alla dichiarazione di decadenza del Direttore Generale, nel caso in
cui siano venute meno le condizioni previste dalla legge per la nomina o
sussistano le condizioni di cui al comma 5 dell’articolo 14.
ARTICOLO 16
(Direttore Scientifico e Direttore Amministrativo)
1. Il Direttore Generale si avvale, per l’espletamento delle funzioni di
competenza, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo.
2. Il Direttore Generale nomina:
a) il Direttore Scientifico, tra i soggetti che, in possesso del diploma di
laurea in discipline tecnico - scientifiche e di età inferiore ai sessantacinque
anni, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione
tecnica in materia di tutela ambientale a livello dirigenziale presso Enti o
strutture pubbliche nonché presso soggetti privati;
b) il Direttore Amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di
laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore ai
sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività
in materia di direzione amministrativa a livello dirigenziale presso Enti o
strutture pubbliche nonché presso soggetti privati.
3. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Scientifico sono preposti per la
parte di rispettiva competenza alla direzione ed alla organizzazione dei
servizi, garantendo il conseguimento degli obiettivi fissati dalla
programmazione regionale e dell’ARPAL.
4. Il Direttore Amministrativo sovrintende gli aspetti economici, finanziari ed
amministrativi dell’ARPAL, coordina le attività amministrative dei Direttori dei
Dipartimenti provinciali e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale
sugli atti inerenti la gestione economico-finanziaria dell’ente.
5. Il Direttore Scientifico presiede alle attività tecnico scientifiche dell’ARPAL
ed alla qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate, coordina le
attività dei Direttori di Dipartimento provinciale e fornisce parere
obbligatorio al Direttore Generale sugli atti per quanto di competenza.
6. Il Direttore Scientifico e i
Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende unità sanitaria locale
raccordano le attività di rispettiva competenza anche attraverso la costituzione
di appositi gruppi di lavoro sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento
previsti dalla lettera c), comma 1, dell’articolo 2.
7. Nello svolgimento delle attività di competenza le strutture dell’ARPAL
privilegiano l’interdisciplinarietà e il lavoro per obiettivi.
8. Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Scientifico decadono entro tre
mesi dalla data di decadenza del Direttore Generale.
ARTICOLO 17
(Collegio dei Revisori)
1. Presso l’ARPAL è istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da
tre membri, di cui un presidente e due componenti, nominati dalla Giunta
regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto
dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione della
Direttiva CEE n. 253/84 relativa alla abilitazione delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili).
2. La Giunta regionale procede alla nomina dei revisori di cui al comma 1 e dei
relativi supplenti, fra coloro che hanno presentato domanda.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di incompatibilità e
di decadenza previste dall’articolo 2399 del Codice Civile.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni. I membri del
Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunziare
all’incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Direttore Generale dell’ARPAL
e alla Giunta regionale.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera con la presenza della maggioranza
dei componenti.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione
contabile e finanziaria dell’ARPAL, valutandone la conformità dell’azione e dei
risultati alle norme che disciplinano l’attività dell’Agenzia, ai programmi, ai
criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della
pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di
efficacia e di economicità.
7. In particolare, il Collegio:
a) verifica, di norma almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché
l’andamento finanziario e patrimoniale dell’Agenzia;
b) esprime un parere sul bilancio di previsione che deve essere presentato entro
il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
c) redige la relazione ai bilanci;
d) vigila anche attraverso l’esame amministrativo - contabile degli atti sulla
regolarità dell’amministrazione.
8. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e
dell’attività di vigilanza prevista dal comma 7, lettere a) e d) al Direttore
Generale e alla Giunta regionale.
9. La Giunta regionale determina l’indennità spettante al Presidente e ai
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti all’atto della nomina del
Collegio. Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1
(rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o
le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).
ARTICOLO 18
(Direttore di Dipartimento)
1. Ad ogni Dipartimento provinciale è preposto un Direttore che ha la
responsabilità della struttura, scelto tra i Dirigenti dell’ARPAL con incarico
di direzione di struttura complessa; il Direttore di Dipartimento rimane
titolare della struttura complessa cui è preposto.
2. Il Direttore di Dipartimento è nominato con atto motivato dal Direttore
Generale dell’ARPAL.
3. Al Direttore di Dipartimento è attribuita autonomia gestionale nei limiti
delle risorse finanziarie ed umane assegnate.
4. L’incarico è quinquennale, rinnovabile e cessa alla scadenza del Direttore
Generale.
5. Il Direttore del Dipartimento in particolare:
a) promuove le verifiche di qualità;
b) rappresenta il Dipartimento nei rapporti con la Direzione generale;
c) definisce il Piano annuale dipartimentale delle attività per la
predisposizione del programma annuale dei controlli.
ARTICOLO 19
(Regolamento)
1. Il Direttore Generale definisce, con regolamento, l’assetto organizzativo
dell’ARPAL, i compiti, le dimensioni, le forme di direzione e di coordinamento
delle strutture di cui all’articolo 11, nonché l’istituzione di servizi
territoriali. Il Regolamento definisce, in particolare, le dotazioni organiche
dei Dipartimenti territoriali al fine di consentire l’espletamento delle
attività di vigilanza e controllo sul territorio determinate sulla base della
programmazione triennale di cui all’articolo 27.
2. Il regolamento è redatto sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta
regionale e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.
ARTICOLO 20
(Trattamento del personale)
1. Al personale dell’ARPAL si applica lo stato giuridico ed il trattamento
economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di
riferimento, in attuazione dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche).
2. L’ARPAL può avvalersi di personale trasferito o in posizione di comando dalla
Regione, dalle ASL o da altre Amministrazioni pubbliche.
ARTICOLO 21
(Riserva di posti nei concorsi pubblici)
1. Nei concorsi pubblici indetti dall’ARPAL per il personale non dirigente
trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale
24 gennaio 2006 n. 1 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) anche
a favore di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Il presente articolo si applica esclusivamente ai concorsi pubblici banditi
entro e non oltre tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 22
(Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza)
1. Il personale dell’ARPAL addetto allo svolgimento dei controlli
ambientali, munito di documento di riconoscimento rilasciato dall’ARPAL, può
accedere alle sedi di attività degli impianti ed agli impianti, nonché
richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l’espletamento
dei controlli stessi.
2. Al personale addetto ai controlli non può essere opposto il segreto
industriale per evitare od ostacolare le attività di verifica e controllo.
3. Il regolamento di cui all’articolo 19 recepisce modalità e termini delle
procedure definite dalla Giunta regionale per l’individuazione da parte di ARPAL
del proprio personale da adibire a funzione di controllo ambientale.
ARTICOLO 23
(Vigilanza e controllo)
1. Ai fini dell’esercizio della vigilanza di cui all’articolo 3, comma 1 del
d.l. 496/1993 convertito con modificazioni con l. 61/1994, il Direttore Generale
dell’ARPAL fornisce alla Giunta regionale e ai competenti Dipartimenti
regionali, nei termini dalla stessa stabiliti, tutte le informazioni, i dati e
le notizie richieste.
2. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
a) il budget annuale redatto sulla base dei programmi di cui alla presente
legge;
b) il bilancio di esercizio;
c) il regolamento di organizzazione;
d) la dotazione organica;
e) il programma annuale dei controlli di cui all’articolo 27.
3. Ai fini del controllo gli atti di cui al comma 2 sono inviati entro dieci
giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale può annullare gli atti di cui al comma 2 entro sessanta
giorni dal ricevimento. Trascorsi tali termini gli atti diventano esecutivi.
5. I termini di cui al comma 4 sono interrotti per una sola volta se prima della
loro scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’ARPAL.
In tal caso il termine per l’annullamento decorre dal momento della ricezione
degli atti richiesti.
ARTICOLO 24
(Potere generale di annullamento)
1. La Giunta regionale può annullare in ogni momento, d’ufficio o su
segnalazione, atti amministrativi ritenuti illegittimi. A tal fine il Presidente
della Giunta regionale può richiedere all’ARPAL l’invio di atti non soggetti a
controllo.
ARTICOLO 25
(Potere sostitutivo)
1. In caso di ritardo o di inadempimento da parte dell’ARPAL nell’attuazione
di atti di indirizzo, di direttive vincolanti regionali, nonché in tutti i casi
di inadempienza ad obblighi di legge, la Giunta regionale, previa diffida,
provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina di commissario "ad acta".
ARTICOLO 26
(Fonti di finanziamento)
1. Al finanziamento delle attività dell’ARPAL di cui alla presente legge si
provvede mediante:
a) finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale
sanitario di parte corrente;
b) trasferimenti dal bilancio
regionale per la realizzazione di programmi regionali in materia ambientale;
c) finanziamenti delle Province e dei Comuni per attività ulteriori non
ricomprese nei programmi regionali;
d) i proventi dei privati a fronte di prestazioni dell’ARPAL;
e) le entrate poste a carico dei titolari di impianti o attività soggette ad
autorizzazioni e procedure di bonifica o di VIA.
TITOLO III
CONTROLLI AMBIENTALI E SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE
CAPO I
PROGRAMMI DEI CONTROLLI AMBIENTALI
ARTICOLO 27
(Programma regionale triennale ed annuale dei controlli, monitoraggi ambientali
dello sviluppo delle reti di rilevamento e degli Osservatori regionali)
1. Il Consiglio regionale approva le linee di indirizzo e i criteri per la
redazione del programma triennale dei controlli e monitoraggi ambientali e di
versante, dello sviluppo delle reti di rilevamento e di monitoraggio degli
Osservatori regionali, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio
regionale.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 la Giunta regionale, tenuto conto
delle risorse complessivamente disponibili e delle proposte formulate dalle
Province, sentiti i Comuni, approva entro i successivi trenta giorni il
programma triennale operativo che contiene:
a) tipologia, entità, localizzazione e modalità di rilevamento dei dati
ambientali e dei monitoraggi da effettuare sul territorio nei seguenti comparti:
1) aria;
2) acqua;
3) suolo;
4) assetto idrogeologico;
5) inquinamenti fisici;
6) cave;
7) ambiente marino e costiero;
8) dati meteoclimatici;
9) biodiversità;
b) modalità di sviluppo delle reti di rilevamento e di monitoraggio e delle
attività degli Osservatori regionali, conindicazione dell’entità e della
modalità di copertura degli oneri di manutenzione;
c) quantità minime ed eventuali criteri per la localizzazione dei controlli e
delle ispezioni da effettuare sul territorio, con indicazione della percentuale
di controlli da effettuare sulla base di richieste formulate in forma non
anonima;
d) quantità minime, tipologie e modalità di svolgimento dei controlli periodici
a cui sottoporre gli impianti e le attività soggette ad autorizzazioni
ambientali.
3. Il programma annuale dei controlli, predisposto dal Direttore Generale dell’ARPAL
tenuto conto delle indicazioni e delle proposte dei Direttori di Dipartimento, è
redatto in conformità alla programmazione triennale regionale, della quale
costituisce strumento attuativo.
4. Il programma annuale è trasmesso dall’ARPAL entro il 30 novembre alla Giunta
regionale che ne verifica la conformità con la programmazione triennale entro i
successivi trenta giorni; qualora non vi sia conformità la Giunta può richiedere
al Direttore Generale dell’ARPAL di apportare modifiche e integrazioni al piano
annuale.
5. Le attività di cui alle lettere a), b), e c), sono a carico delle risorse di
cui all’articolo 26, lettere a), b) ed e).
6. Gli oneri relativi ai controlli ed agli accertamenti tecnici finalizzati
all’emanazione di provvedimenti autorizzativi in campo ambientale, di procedure
di valutazione di impatto ambientale o di bonifiche, nonché gli oneri dei
controlli periodici degli impianti indicati nei programmi di cui al comma 1 sono
a carico dei soggetti richiedenti, titolari degli impianti o inquinatori.
7. Qualora su richiesta degli Enti locali o di privati vengano effettuati
controlli ulteriori rispetto a quelli definiti nei programmi di cui al comma 1,
i relativi costi sono posti a carico:
a) dei titolari o gestori degli impianti o delle attività nel caso in cui
vengano accertate irregolarità o superamento dei limiti fissati dalle normative
vigenti o inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi
o di valutazione di impatto ambientale. Sono, altresì, a loro carico i costi
relativi agli eventuali controlli e monitoraggi decisi dalla Pubblica Autorità a
seguito dell’accertamento di irregolarità nella conduzione o gestione degli
impianti per un periodo non superiore a sei mesi;
b) degli Enti locali qualora siano controlli specifici aggiuntivi rispetto alle
scelte dei programmi regionali, con l’esclusione delle situazioni di emergenza
ambientale verificate dalla Regione limitatamente ai Comuni non costieri con
meno di 15.000 abitanti;
c) dei privati richiedenti qualora sia rilevata l’infondatezza e la reiterazione
delle richieste.
8. Gli oneri di cui al comma 5, a valere sulle risorse di cui all’articolo 26,
comma 1, lettera e) sono definiti dalla Giunta regionale.
9. Il programma annuale è piano operativo di tutte le attività di competenza di
ARPAL e deve individuare i costi e le relative fonti di finanziamento in modo da
rendere trasparente la definizione degli oneri economici conseguenti alle
attività da svolgere.
ARTICOLO 28
(Programmi di controllo ambientale e monitoraggi provinciali)
1. Le Province, acquisite le proposte e le esigenze dei Comuni singoli o
associati e delle Comunità montane, formulano annualmente le proposte inerenti i
programmi regionali ed i propri programmi di controllo ambientale, comprensivi
dell’indicazione della propria quota di cofinanziamento.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi all’ARPAL entro il
31 ottobre di ogni anno per l’anno successivo.
3. Le Province possono comunque richiedere, per situazioni di emergenza o per
eccezionali esigenze, accertamenti tecnici specifici anche al di fuori dei
programmi di cui al comma 1.
CAPO II
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE AMBIENTALE E OSSERVATORI
ARTICOLO 29
(Sistema informativo regionale ambientale)
1. Il Sistema informativo regionale ambientale della Liguria (SIRAL) è
costituito dall’insieme delle banche dati ed informazioni, anche georiferite, di
interesse ambientale e dalle funzionalità di gestione, elaborazione e fruizione
connesse, finalizzate a:
a) conoscere lo stato dell’ambiente ligure, i fattori che determinano pressione
sullo stesso e l’entità delle pressioni;
b) prevedere possibili scenari ambientali;
c) consentire ai diversi livelli istituzionali, in base agli elementi di cui
alle lettere a) e b), la definizione di piani, programmi ed interventi volti al
miglioramento della qualità ambientale;
d) fornire adeguata informazione a tutti i soggetti singoli o associati
interessati in merito agli elementi di cui alle lettere a) e b) ed alle misure
assunte per il miglioramento ambientale;
e) fornire servizi ad Enti locali ed imprese in relazione alle competenze da
esercitare, alle autorizzazioni da richiedere od agli adempimenti ambientali da
assolvere;
f) fornire i dati e le informazioni in ottemperanza agli obblighi comunitari e
nazionali.
2. Fanno parte del SIRAL le banche dati ed informazioni ambientali, anche
georiferite, sviluppate dalla Regione e da ARPAL, ed, in particolare, il sistema
informativo di governo del comparto aria, il sistema informativo dei dati
ambientali marini (SISEA), i sistemi informativi a supporto dell’osservatorio
permanente corpi idrici e dell’osservatorio sui rifiuti, il sistema informativo
regionale idrogeologico (SIRID).
3. Sono, inoltre, parte del SIRAL i dati ed informazioni ambientali che altri
Enti locali e territoriali condividono nell’ambito del Sistema, condizione
necessaria per usufruire dei contributi regionali in materia.
4. Il SIRAL è integrato nel Sistema
Informativo Regionale per quanto concerne le funzionalità informatiche ed
informative ed è reso disponibile secondo il disposto di cui al decreto
legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 (attuazione della Direttiva 2003/98/CE
relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico).
5. Gli Enti locali sono tenuti a mettere a disposizione del sistema le tipologie
di dati ed informazioni definiti dalla Giunta regionale ai sensi all’articolo 2,
comma 1, lettera l) ed, in ogni caso, i dati relativi:
a) alle reti di monitoraggio ed ai
controlli della qualità ambientale;
b) ai monitoraggi in continuo delle emissioni;
c) alla biodiversità;
d) all’anagrafe di siti contaminati;
e) alla pericolosità e rischio idrogeologico della pianificazione di bacino di
rilievo regionale;
f) ai movimenti franosi ai fini dell’aggiornamento dell’Inventario dei fenomeni
franosi d’Italia (IFFI).
6. I dati inseriti nel SIRAL sono posti a base della pianificazione e
programmazione dei vari comparti ambientali e sono gli unici validi ai fini
delle rilevazioni, trasmissioni ed elaborazioni da effettuare in ottemperanza
alle normative europee e nazionali.
ARTICOLO 30
(Realizzazione e gestione del sistema)
1. La Regione pianifica e coordina la realizzazione, l’aggiornamento, lo
sviluppo e l’evoluzione del sistema informativo regionale e delle banche dati
ambientali, provvedendo al reperimento ed all’integrazione delle necessarie
risorse. In particolare la Regione definisce le direttive tecniche e le
specifiche informatiche relative alla realizzazione del sistema, alla
condivisione dei dati e delle informazioni ed alla messa a disposizione della
rete SINAnet dei dati ed informazioni dovuti.
2. L’ARPAL supporta la Regione nella realizzazione e gestione del sistema,
secondo le modalità definite dalla Giunta regionale. La Regione può delegare ad
ARPAL specifiche funzioni sulla gestione del sistema informativo regionale
mantenendo il coordinamento e i poteri di indirizzo.
ARTICOLO 31
(Sistema informativo di governo del comparto aria)
1. L’insieme degli strumenti a supporto della valutazione e gestione della
qualità dell’aria ambiente, da effettuarsi secondo le disposizioni normative
nazionali e comunitarie, costituisce il sistema informativo di governo del
comparto aria, che, in particolare comprende:
a) l’inventario regionale delle emissioni in atmosfera;
b) le banche dati relative alle reti di monitoraggio della qualità dell’aria e
dei fenomeni meteoclimatici;
c) le banche dati relative alle campagne di monitoraggio di qualità dell’aria
effettuate ad integrazione dei risultati ottenuti tramite le reti di
monitoraggio;
d) le banche dati relative alle emissioni degli impianti sottoposti a controllo
in continuo dei parametri inquinanti;
e) la modellistica per la stima delle emissioni;
f) la modellistica per la stima della qualità dell’aria;
g) la modellistica per la previsione delle emissioni.
2. La Regione provvede in particolare:
a) alla tenuta ed aggiornamento dell’inventario regionale delle emissioni in
atmosfera;
b) a definire, in accordo con le Province e l’ARPAL, lo sviluppo delle reti di
monitoraggio funzionali alla valutazione e gestione della qualità dell’aria
ambiente ed in particolare ad individuare l’ubicazione delle stazioni ed a
stabilire le loro dotazioni strumentali;
c) alla pianificazione nel tempo dell’aggiornamento informativo e funzionale
degli altri strumenti di supporto alla valutazione e gestione della qualità
dell’aria ambiente, anche mediante la definizione di proposte rivolte ad altri
Enti che gestiscono dati o sistemi informativi funzionali a tali strumenti;
d) al coordinamento dell’effettuazione di studi di modellistica di diffusione
tradizionale e, in particolare, fotochimica.
3. ARPAL cura l’acquisizione delle letture della strumentazione facente parte
delle reti pubbliche di monitoraggio funzionali alla valutazione e gestione
della qualità dell’aria ambiente e garantisce la continuità di funzionamento
delle reti stesse, provvedendo in particolare:
a) alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle dotazioni strumentali delle reti;
b) ad effettuare la validazione dei dati monitorati;
c) alla verifica dei flussi dei dati verso il SIRAL.
4. La Regione e le Province forniscono all’ARPAL le risorse necessarie per i
costi di manutenzione della rete.
5. ARPAL, inoltre, provvede:
a) ad effettuare le campagne di monitoraggio funzionali alla valutazione annuale
della qualità dell’aria, integrative delle informazioni ottenute con le reti di
rilevamento;
b) a fornire supporto alla Regione in relazione alla tenuta ed aggiornamento
dell’inventario delle emissioni ed alla effettuazione di studi di modellistica
diffusionale e fotochimica.
6. Le Province possono cedere od affidare ad ARPAL le dotazioni strumentali
delle reti di rilevamento provinciali, comprese le dotazioni informatiche dei
Centri Operativi Provinciali (COP) o, comunque, devono consentire ad ARPAL
l’accesso alle proprie dotazioni ed il loro utilizzo per l’espletamento delle
funzioni ad essa affidate in relazione alla valutazione annuale della qualità
dell’aria ambiente.
ARTICOLO 32
(Rete di monitoraggio dei versanti regionali – REMOVER)
1. La rete di monitoraggio regionale dei versanti monitora i fenomeni di
instabilità di versante ai fini della programmazione e del controllo degli
interventi di difesa del suolo.
2. La rete è costituita dalla strumentazione di monitoraggio presente sul
territorio installata dagli Enti attuatori degli interventi di difesa del suolo
e dalla strumentazione prevista nei programmi regionali di cui all’articolo 27.
3. La rete è gestita da ARPAL i costi di gestione e sviluppo della rete sono
posti a carico di ARPAL nell’ambito delle disponibilità di bilancio sulla base
dei finanziamenti di cui all’articolo 26.
4. Gli Enti attuatori degli interventi di difesa del suolo partecipano al
REMOVER, fornendo ad ARPAL i dati relativi ai monitoraggi in corso e pregressi
ed i dati conoscitivi correlati funzionali alla gestione ed ottimizzazione della
rete.
5. ARPAL trasferisce i dati della rete alla Regione, nei modi e nei tempi
definiti dal programma regionale annuale, per la programmazione degli interventi
di difesa del suolo e per la verifica dell’efficacia di quelli realizzati.
6. La rete di monitoraggio è integrata nel Sistema Informativo Regionale
Idrogeologico (SIRID), di cui all’articolo 33, che ne costituisce lo strumento
informatico di raccolta e diffusione dei dati.
ARTICOLO 33
(Sistema informativo regionale idrogeologico - SIRID)
1. Il Sistema informativo regionale idrogeologico costituisce lo strumento
informatico di raccolta e diffusione dei dati regionali di carattere
idrogeologico, con particolare riferimento a quelli di pericolosità e di rischio
derivanti dalla pianificazione di bacino, al censimento dei movimenti franosi di
cui al Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi d’Italia), agli interventi
di sistemazione idrogeologica nonché di monitoraggio dei versanti.
2. Le Province partecipano al SIRID, fornendo alla Regione, nei modi e nei tempi
definiti dal programma regionale annuale, i dati di aggiornamento, prodotti
nelle fasi di gestione dei piani di bacino di rilievo regionale, dei seguenti
tematismi:
a) fasce fluviali;
b) suscettività al dissesto;
c) regimi normativi;
d) rischio idrogeologico.
3. Le Province e le Comunità Montane inviano alla Regione i dati relativi agli
aggiornamenti dei movimenti franosi siti nel territorio di competenza ai fini
dell’aggiornamento dell’inventario dei fenomeni franosi (Progetto IFFI).
4. Gli Enti locali attuatori degli interventi di sistemazione idrogeologica
forniscono alla Regione le informazioni relative alla tipologia, allo stato di
avanzamento ed alle fonti di finanziamento delle nuove opere realizzate.
ARTICOLO 34
(Osservatorio permanente dei corpi idrici)
1. L’Osservatorio permanente dei corpi idrici, istituito con legge 16 agosto
1995 n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela
delle acque dall’inquinamento) è realizzato in collaborazione con le Province, i
Comuni, le Autorità di Bacino e i soggetti preposti alla gestione e controllo
delle acque e si compone di un centro regionale di raccolta ed elaborazione dati
e di centri di monitoraggio negli ambiti territoriali delle province, collegati
al centro regionale.
2. Esso è costituito da un sistema di monitoraggio della qualità delle acque
superficiali e sotterranee, delle portate dei corpi idrici, dei parametri
meteorologici che agiscono direttamente sul regime di deflusso degli stessi
corpi idrici.
3. L’Osservatorio è gestito dall’ARPAL. I costi dell’Osservatorio sono posti a
carico della tariffa dell’Autorità d’Ambito. La Regione, nei limiti delle
proprie disponibilità di bilancio, può contribuire al finanziamento
dell’Osservatorio, integrando le quote a carico del sistema tariffario.
4. L’attività dell’Osservatorio dei corpi idrici si avvale anche dei dati
rilevati dall’Osservatorio Meteoidrologico della Regione Liguria (OMIRL),
gestito dal CFMI-PC.
ARTICOLO 35
(Collegamento dell’Osservatorio dei corpi idrici con ulteriori reti di
rilevamento)
1. La Regione individua criteri per la realizzazione di ulteriori reti di
rilevamento e di controllo della qualità delle acque diverse da quelle di cui
all’articolo 33 da parte di soggetti pubblici e privati nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera z), della legge regionale
28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in
applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183). I dati di tali reti di
rilevamento confluiscono nell’Osservatorio permanente dei corpi idrici secondo
standard informatici approvati dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera k).
2. La Provincia può richiedere ai gestori di impianti che con i loro scarichi
possono provocare inquinamenti, di installare e gestire a proprie spese
apparecchiature di controllo continuo delle qualità ambientali. I dati così
acquisiti sono trasmessi all’Osservatorio secondo gli standard informatici
approvati dalla Giunta regionale.
3. I soggetti di cui al comma 2, che già posseggono apparecchi di controllo
continuo, si collegano con l’Osservatorio.
ARTICOLO 36
(Osservatorio regionale sui rifiuti)
1. E’ istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di
ambiente, l’Osservatorio regionale sui rifiuti che realizza le proprie finalità
in collaborazione con le Province, i Comuni e gli enti gestori.
2. L’Osservatorio fornisce il
supporto per la predisposizione degli atti di programmazione regionale in
materia di gestione dei rifiuti assicurando efficacia, continuità ed omogeneità
alla analisi e verifica dei flussi di rifiuti.
3. Il funzionamento dell’Osservatorio è disciplinato da un regolamento, da
emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
elaborato di concerto con le Province.
ARTICOLO 37
(Sistema regionale di educazione ambientale)
1. Il sistema regionale di educazione ambientale si articola in un centro
regionale, in centri provinciali e in centri locali.
2. Il Centro regionale di educazione ambientale (CREA) svolge funzioni di:
a) coordinamento e promozione della collaborazione di tutti i soggetti operanti
nell’ambito dello sviluppo sostenibile;
b) progettazione e realizzazione dei progetti regionali, anche in collaborazione
con gli altri soggetti del sistema regionale, di iniziative di educazione
ambientale rivolte alle istituzioni scolastiche e ai cittadini e di processi di
sostenibilità locale;
c) sviluppo di azioni di ricerca di nuovi metodi e strumenti per l’educazione
ambientale;
d) monitoraggio dei progetti e delle azioni di educazione ambientale in atto sul
territorio regionale ai fini della definizione della programmazione;
e) cura della comunicazione all’interno del sistema regionale dell’educazione
ambientale;
f) monitoraggio e realizzazione di interventi per soddisfare i bisogni formativi
dei soggetti operanti nel sistema;
g) promozione di comportamenti e stili di vita sostenibili attraverso il Centro
di Educazione al Consumo Sostenibile.
3. I Centri provinciali di educazione ambientale (CEAP) sono promossi dalle
Province.
4. I Centri di Educazione Ambientale (CEA) sono promossi da Enti locali ed Enti
Parco e svolgono in particolare i seguenti compiti:
a) realizzazione a livello locale di progetti di educazione ambientale;
b) promozione della sostenibilità ambientale presso le comunità locali nei
processi che ritardano lo sviluppo del territorio.
5. La Giunta regionale, sentite le Province e la rete dei Centri di educazione
ambientale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, stabilisce con proprio provvedimento:
a) le modalità di organizzazione del sistema di educazione ambientale;
b) i criteri di qualità cui devono rispondere i centri ai fini
dell’accreditamento e della certificazione;
c) i criteri per la concessione di finanziamenti a progetti di educazione
ambientale.
TITOLO IV
PREVISIONE METEOIDROLOGICA DEGLI EVENTI ESTREMI, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA PER
LA PROTEZIONE CIVILE
ARTICOLO 38
(Centro funzionale meteoidrologico di protezione civile)
1. Il CFMI-PC costituisce lo strumento operativo per lo svolgimento delle
funzioni attribuite al Presidente della Giunta regionale dalla Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.
2. Il CFMI-PC, attraverso le procedure operative stabilite d’intesa con il
Dipartimento della Protezione Civile nazionale, è inserito nella rete nazionale
dei Centri Funzionali di Protezione Civile ed è posto sotto la direzione
organizzativa e funzionale della Regione Liguria in quanto struttura essenziale
per le competenze di protezione civile negli ambiti della previsione e gestione
degli eventi meteoidrologici estremi e della gestione della rete di monitoraggio
meteoclimatico.
3. Ai fini della condivisione dei dati di utilità per le funzioni di competenza
ambientale, i rilevamenti meteo - climatici effettuati dal CFMI-PC sono resi
disponibili mediante l’inserimento nel SIRAL e la pubblicazione degli annali
idrologici.
4. L’ambito delle attività del CFMI-PC definite ai sensi della Direttiva di cui
al comma 1 e secondo quanto stabilito della legge regionale di Protezione civile
prevede tre aree deputate alla:
a) raccolta, concentrazione, elaborazione, archiviazione e validazione dei dati
meteoidrologici rilevati sul territorio regionale;
b) interpretazione e utilizzo dei dati rilevati e dei modelli numerici per fini
previsionali;
c) gestione del sistema informatico e informativo di elaborazione dei dati e
modelli e cura dell’interscambio dei flussi informativi tra i Centri Funzionali.
5. L’organizzazione operativa del CFMI-PC deve garantire gli adeguati livelli di
operatività straordinaria in situazioni di rischio meteoidrologico e di eventi
estremi previsti o in corso, secondo le esigenze proprie del sistema di
protezione civile.
TITOLO V
PIANI E PROGRAMMI AMBIENTALI
ARTICOLO 39
(Piano regionale di tutela della qualità dell’aria)
1. Il Piano regionale di tutela della qualità dell’aria, è lo strumento di
orientamento di tutta l’attività legata alla tutela del comparto aria ed in
particolare:
a) è supporto del processo di “valutazione e gestione della qualità dell’aria
ambiente”, disposto dalla vigente normativa di settore nazionale e comunitaria;
b) detta prescrizioni vincolanti per i soggetti pubblici e privati che
esercitano funzioni ed attività inerenti la tutela della qualità dell’aria;
c) costituisce riferimento per le procedure di Valutazione Impatto Ambientale
(VIA), di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ad impianti esistenti e nuovi;
d) rappresenta l’indirizzo e il
supporto della pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale,
nonché degli atti di pianificazione e programmazione dei trasporti,
dell’energia, dell’edilizia, dello smaltimento dei rifiuti e, per gli aspetti
legati alla prevenzione, della pianificazione della lotta agli incendi boschivi.
2. Il Piano contiene:
a) i risultati delle attività conoscitive inerenti:
1) le caratteristiche dei fattori di pressione sul comparto aria, le fonti di
emissione e l’influenza dei fattori meteorologici;
2) la valutazione della qualità dell’aria ambiente per l’intero territorio
regionale;
3) la zonizzazione del territorio regionale, in relazione ai livelli di qualità
dell’aria ambiente misurati o stimati nelle diverse zone o agglomerati per i
diversi inquinanti;
b) la definizione degli scenari tendenziali di qualità dell’aria;
c) le misure volte a:
1) garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al
decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351 (attuazione della Direttiva 96/62/CE in
materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente) e al
decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (attuazione della Direttiva 2002/3/CE
relativa all’ozono nell’aria);
2) concorrere al raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni di
inquinanti e di gas ad effetto serra, derivanti dalla normativa comunitaria o
sottoscritti dall’Italia in accordi internazionali;
3) favorire un miglioramento generalizzato dell’ambiente e della qualità della
vita, evitando il trasferimento dell’inquinamento tra i diversi settori
ambientali;
d) i soggetti obbligati alla predisposizione di Programmi degli interventi, atti
a conseguire gli obiettivi indicati al precedente punto, o ad effettuare altre
specifiche attività finalizzate alla tutela della qualità dell’aria;
e) i criteri per l’organizzazione di un sistema di monitoraggio della qualità
dell’aria efficiente, ma semplificato ed aderente alle disposizioni delle
normative nazionali e comunitarie;
f) i provvedimenti e le procedure da adottare da parte della Giunta regionale
per l’attuazione del piano ed in particolare per la valutazione dell’efficacia
degli interventi programmati, la definizione del calendario di attuazione ed il
monitoraggio.
ARTICOLO 40
(Piano di tutela delle acque)
1. Il Piano di tutela delle acque ha gli effetti dei Piani di bacino e i
contenuti previsti dalla normativa regionale e nazionale.
ARTICOLO 41
(Piano di tutela dell’ambiente marino e costiero)
1. Il Piano di tutela dell’ambiente marino e costiero viene redatto per
unità fisiografica, in accordo con quanto stabilito dai piani di bacino e dal
piano di tutela delle acque, ed ha come finalità il miglioramento della
qualità ambientale della fascia costiera, con particolare riferimento al
riequilibrio dei litorali, alla stabilizzazione della costa alta, al
miglioramento della qualità delle acque costiere, alla difesa e valorizzazione
degli habitat marini. Esso contiene:
a) il quadro conoscitivo relativo alle condizioni di dissesto della costa
alta e del livello erosivo degli arenili, la tendenza evolutiva e il livello
di rischio associato;
b) le opere esistenti di difesa della costa ed il livello di manutenzione
ed efficacia;
c) l’indicazione degli interventi strutturali e manutentivi ed il
relativo livello di priorità;
d) la normativa e gli interventi di estrazione di materiale litoide dal
demanio fluviale e marittimo finalizzato al ripascimento degli arenili;
e) l’aggiornamento dei dati meteo-marini disponibili nell’ambito del
paraggio relativo all’unità fisiografica, con particolare riferimento ad
eventi estremi pregressi;
f) la individuazione delle misure, delle azioni volte a tutela degli
habitat costieri e delle biodiversità;
g) il monitoraggio della qualità delle acque costiere e delle acque a
specifica destinazione.
ARTICOLO 42
(Programmi triennali di finanziamento degli interventi inerenti la difesa del
suolo, la tutela delle risorse idriche e la difesa della costa)
1. Per la concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari
in materia di difesa del suolo, di difesa della costa e di tutela delle
risorse idriche si applica la procedura prevista nei commi seguenti, fatti
salvi termini o procedure speciali dettate da normative statali o comunitarie
di finanziamento.
2. La Giunta regionale approva i Programmi triennali degli interventi nei
settori di cui al comma 1, anche per stralci funzionali e per singoli
tematismi, sulla base dei contenuti dei piani di bacino e dei loro stralci,
del piano regionale di tutela delle acque, del piano regionale di tutela
dell’ambiente marino e costiero e dei programmi di intervento approvati dalle
Autorità d’Ambito in base alle priorità indicate nei Piani d’Ambito.
3. I Programmi triennali di finanziamento sono relativi a:
a) interventi strutturali;
b) interventi di manutenzione;
c) studi, monitoraggi e progettazioni.
ARTICOLO 43
(Programmi annuali degli interventi)
1. La Giunta regionale approva i programmi annuali degli interventi da
realizzarsi nei settori di cui all’articolo 42, anche per stralci funzionali e
per singoli tematismi, sulla base dei criteri di priorità e degli indirizzi
dei programmi triennali e delle relative previsioni, nonché delle risorse
nazionali, comunitarie, regionali o private.
2. I programmi annuali sono articolati nelle seguenti sezioni:
a) interventi strutturali da finanziarsi sulla base dei progetti
preliminari di cui al comma 4;
b) interventi di manutenzione ordinaria;
c) interventi di manutenzione straordinaria;
d) studi, progettazioni e monitoraggi.
3. I programmi annuali degli interventi in materia di tutela delle
risorse idriche e di difesa della costa, compresi quelli di manutenzione
straordinaria, sono formulati sulla base della seguente procedura:
a) i soggetti proponenti l’attuazione di interventi strutturali e di
manutenzione straordinaria conformi al programma triennale fanno pervenire
istanza di finanziamento corredata del progetto preliminare dell’opera redatto
sulla base dei criteri ed indirizzi generali emanati dalla Regione, delle
specificazioni contenute nei programmi di cui al comma 1 dell’articolo 42, e
dell’entità delle risorse del proponente destinate al cofinanziamento
dell’opera;
b) viene definita la graduatoria degli interventi, tenendo conto della
coerenza degli interventi proposti con i criteri e gli indirizzi emanati e con
la pianificazione di settore vigente.
4. Il programma annuale di difesa del suolo viene formulato anche tenuto
conto delle proposte delle Province secondo le modalità attuative definite
attraverso specifici criteri ed indirizzi approvati dalla Giunta regionale.
5. I programmi annuali destinano la quota di risorse finalizzata agli
studi, progettazioni e monitoraggi sulla base dei criteri indicati nel
programma triennale.
6. La Giunta regionale, in caso di inerzia nella realizzazione degli
interventi inseriti nei Programmi annuali da parte dei soggetti attuatori, può
disporre, previa diffida, la revoca anche parziale del contributo concesso.
7. Qualora l’attuazione dei programmi richieda l’intervento coordinato
con lo Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede
rispettivamente con intesa, accordo di programma o convenzione.
ARTICOLO 44
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede:
a) mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa
del bilancio per l’anno finanziario 2006:
- prelevamento di euro 500.000,00, in termini di competenza e di cassa,
dall’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale”;
- aumento di euro 200.000,00, in termini di competenza e di cassa, della
U.P.B. 4.209 “Monitoraggio e studio dei corpi idrici e tutela
dall’inquinamento”;
- aumento di euro 300.000,00, in termini di competenza e di cassa, della
U.P.B. 4.210 “Attività di protezione e monitoraggio delle acque marino
costiere”;
b) con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale nelle seguenti Aree:
Area IV – Ambiente:
- alla U.P.B. 4.101 “Interventi e studi in materia di tutela
ambientale”;
- alla U.P.B. 4.109 “Monitoraggio e studio dei corpi idrici e tutela
dall’inquinamento”;
- alla U.P.B. 4.201 “Interventi nel settore dell’ambiente”;
- alla U.P.B. 4.211 “Interventi di prevenzione ed eliminazione di
situazioni di rischio idrogeologico”;
Area VIII – Sicurezza ed emergenza:
- alla U.P.B. 8.102 “Attività di protezione civile di previsione e
prevenzione”;
Area IX – Sanità:
- alla U.P.B. 9.101 “Finanziamento di parte corrente del servizio
sanitario regionale” .
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 45
(Norma transitoria)
1. Fino all’emanazione dei criteri e delle modalità della dipendenza
funzionale di cui all’articolo 9, commi 2 e 3 da parte della Giunta regionale
valgono le convenzioni in essere tra ARPAL ed Enti locali che, in caso di
scadenza, possono essere prorogate.
2. Fino all’insediamento del Collegio dei Revisori di cui all’articolo
17, comma 2, da nominarsi a seguito di avviso pubblico emanato dalla Giunta
regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge continua ad operare il Collegio in carica.
3. Fino al completamento del trasferimento dall’Azienda Mediterranea Gas
e Acqua Genova S.p.A. (AMGA) ad ARPAL dei beni e delle attrezzature di
proprietà regionale inerenti la funzione dell’Osservatorio permanente dei
corpi idrici di cui all’articolo 34, continua ad applicarsi il regime
convenzionale in essere tra le parti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Nelle more di approvazione del piano di tutela delle acque di cui
all’articolo 40 rimane in vigore il piano regionale di risanamento delle acque
previsto dall’articolo 87 della l.r. 18/1999.
5. Nelle more dell’approvazione del piano di tutela dell’ambiente marino
e costiero di cui all’articolo 41, la Giunta regionale, previa definizione dei
criteri di riparto, assegna i finanziamenti in materia di difesa della costa
sulla base di un programma di interventi, che tiene conto del quadro
ricognitivo delle esigenze, segnalate e trasmesse dagli enti competenti alla
Regione entro il 31 marzo di ogni anno.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Direttore Generale predispone la revisione della dotazione organica che tenga
conto anche delle nuove competenze individuate nella presente legge, che
verrà approvata dalla Giunta Regionale entro i successivi trenta giorni.
7. Con l’anno finanziario 2007, ARPAL adotta in via definitiva un regime
di contabilità generale economico - patrimoniale ed analitica per centri di
costo.
8. Nell’avviamento a selezione per le assunzioni di lavoratori da
inquadrare nelle qualifiche e nei profili per i quali è richiesto il solo
requisito della scuola dell’obbligo ai sensi dell’articolo 16 della legge 28
febbraio 1987 n. 56 (norme sull’organizzazione del mercato del lavoro) è
prevista una precedenza per i soggetti che abbiano prestato servizio presso
ARPAL con le mansioni attinenti la qualifica di riferimento per almeno un
biennio di attività maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge o entro la data di pubblicazione del bando. In
attesa che vengano espletate le procedure di cui all’articolo 21, comma 1 e al
fine di soddisfare esigenze organizzative di ARPAL i contratti di lavoro a
tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono
ininterrottamente fino al 31 dicembre 2008.
9. Nelle more dell’approvazione dei criteri di cui all’articolo 42, la
Giunta regionale destina i finanziamenti in materia di difesa del suolo
mediante il primo programma annuale.
10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale definisce i contenuti della dipendenza funzionale
del CFMI-PC dalla struttura regionale competente in materia di Protezione
civile.
ARTICOLO 46
(Modifiche)
1. Il comma 5 dell’articolo 101 della l.r. 18/1999 è sostituito dal
seguente:
“5. I canoni sono introitati dalla Regione e dalle Province secondo le
rispettive competenze e destinati esclusivamente al finanziamento degli
interventi prioritari di manutenzione ordinaria relativi alla difesa del suolo
nonché alla tutela delle risorse idriche in attuazione dei programmi
triennali. Eventuali risorse eccedenti il fabbisogno manutentivo sono
destinate all’integrazione dei finanziamenti disponibili per il programma
annuale.”.
ARTICOLO 47
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente ligure);
b) gli articoli 37 e 38 della legge regionale 16 agosto 1995 n. 43 (norme
in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque
dall’inquinamento);
c) il Titolo I della legge regionale 23 ottobre 1996 n. 46 (norme
finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche alla legge
regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del
suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183). Modifiche alla legge
regionale 16 aprile 1984 n. 22 (legge forestale regionale));
d) la legge regionale 20 marzo 1998 n. 11 (disposizioni relative alla
gestione dell’Osservatorio permanente dei corpi idrici);
e) il comma 2 dell’articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18
(adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali
in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).
2. Sono, altresì, abrogate le norme in vigore che risultino incompatibili
con la presente legge.
ARTICOLO 48
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 4 agosto 2006
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)
ALLEGATO 1
ALLEGATO A
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI OBBLIGATORIE
1. Controllo e vigilanza ambientale:
a) sopralluoghi, campionamenti, misure, acquisizione di notizie e
documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento "in loco", ai fini del
controllo dei fattori fisici, chimici, geologici, idrogeologici, biologici, di
inquinamento acustico ed elettromagnetico, dell’aria, dell’acqua e del suolo,
ivi compresi quelli sull’igiene ambientale;
b) controlli inerenti le sorgenti di radiazioni ionizzanti e la
radioattività ambientale anche in rapporto a fattori causali quali quelli
geologici ed antropici;
c) controlli elettromagnetismo;
d) controllo delle operazioni di risanamento e di recupero dell’ambiente,
delle aree naturali protette, delle aree Rete Natura 2000, dell’ambiente
marino e costiero e più in generale sul rispetto delle prescrizioni delle
autorizzazioni ambientali e dei provvedimenti di VIA o di screening;
e) verifica della congruità e della efficacia tecnica degli interventi in
materia ambientale con particolare attenzione alle misure atte alla
salvaguardia ed alla bonifica del suolo, sottosuolo, acque superficiali e
sotterranee;
f) attuazione delle attività di controllo nell’ambito delle attività
estrattive;
g) controlli della stabilità dei versanti, del dissesto idrogeologico,
della costa alta e dell’erosione degli arenili.
2. Gestione amministrativa delle attività del CFMI-PC concernenti:
a) gestione della rete di rilevamento meteoidrologico su territorio
regionale;
b) previsione metereologica su territorio regionale;
c) gestione dei sistemi informatici e informativi necessari per
l’acquisizione, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati e dei
modelli meteoidrologici;
d) elaborazioni meteoclimatiche e diffusione dei dati rilevati e degli
annali idrologici;
e) previsione e gestione del rischio meteoidrologico nel caso di eventi
estremi secondo procedure condivise con la competente struttura della Regione
Liguria.
3. Supporto tecnico – scientifico in materia di VIA e di VAS.
4. Gestione delle emergenze ambientali:
a) servizio di pronta disponibilità per interventi necessari per eventi
imprevisti che possono arrecare un danno ambientale o sanitario;
b) collaborazione in caso di necessità con le strutture regionali e
locali competenti in materia di protezione civile;
c) identificazione degli agenti inquinanti nelle diverse matrici
ambientali, alimentari e biota con misure in situ e/o in laboratorio;
d) valutazione di presenza e diffusione dei contaminanti ai fini della
individuazione delle zone di contaminazione e di hot spot;
e) partecipazione ai piani provinciali di Difesa Civile (NBCR);
f) partecipazione a piani di emergenza per eventi di carattere
radiologico, chimico.
5. Gestione dei catasti e delle reti di monitoraggio ambientale:
a) gestione rete ondametrica regionale;
b) gestione Osservatorio Corpi idrici;
c) lettura strumentale e manutenzione rete di monitoraggio REMOVER;
d) gestione catasto dei rifiuti;
e) gestione catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
f) gestione catasto delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico
e degli elettrodotti;
g) raccolta sistematica anche su supporto informatico dei dati relativi
alla situazione ambientale e meteoidrologica comprensiva dei dati quantitativi
relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei, comprese le acque marine
e costiere, del suolo naturale e contaminato, ed elaborazione degli annali
idrologici;
h) gestione reti monitoraggio qualità aria;
i) gestione del SIRAL per le parti di competenza secondo le direttive
della Regione.
6. Gestione delle prestazioni analitiche e laboratoristiche:
a) analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborazione delle
misure effettuate;
b) campionamenti ed analisi finalizzati alla tutela dell’ambiente fisico
e degli ecosistemi;
c) applicazione dei criteri di campionamento e di analisi dei limiti di
accettabilità e degli standard di qualità stabiliti dalla normativa statale;
d) adozione delle metodologie per il rilevamento dello stato
dell’ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di
rischio;
e) controlli analitici di tipo chimico, fisico, microbiologico e
radiometrici sulle diverse matrici ambientali;
f) controlli analitici di elevata specializzazione su specifici
inquinanti come amianto, microinquinanti, pesticidi;
g) controllo analitico delle acque destinate al consumo umano, delle
acque di balneazione, degli alimenti e dei materiali che vengono in contatto
con gli alimenti anche in riferimento all’eventuale presenza di organismi
geneticamente modificati.
7. Compiti di educazione ambientale:
a) raccolta dei dati ambientali in possesso di ARPAL e loro
pubblicizzazione, secondo le modalità ed i tempi concordati con la Regione,
anche in forma di sintesi, modelli e statistiche, alle diverse tipologie di
utenza, da effettuarsi tramite l’URP e il Centro di documentazione ambientale,
da aprirsi alla pubblica fruizione;
b) elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale e loro
diffusione;
c) relazione annuale sui controlli effettuati.
8. Attività relative alla sicurezza impiantistica in ambiente di vita e di
lavoro.
Ambienti di lavoro:
supporto tecnico specialistico alle funzioni delle ASL in materia
impiantistica ed antiinfortunistica che si avvalgono di ARPAL per
l’espletamento delle omologazioni di impianti elettrici con pericolo di
esplosione/direttiva ATEX e per le verifiche periodiche su impianti di
sollevamento, su impianti termici ed a pressione.
Ambienti di vita:
funzioni di vigilanza e controllo in materia impiantistica ed infortunistica
in ambienti di vita con riguardo all’espletamento delle verifiche periodiche
su impianti termici ed a pressione di cui al decreto legislativo 25 febbraio
2000 n. 93 (attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a
pressione) ed al decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329 (regolamento
recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a
pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del d.lgs 25 febbraio 2000 n.
93).
ALLEGATO 2
ALLEGATO B
ATTIVITA’ A RICHIESTA
1. Supporto tecnico- scientifico ai livelli istituzionali competenti:
a) consulenza tecnica e pareri tecnici in merito alle istanze presentate;
b) supporto alle autorità competenti per lo svolgimento del procedimento
di valutazione di incidenza (dir. 92/43/CEE e s.m.);
c) supporto per l’esame interdisciplinare della documentazione tecnica
relativa alle domande di approvazione e di autorizzazione in materia
ambientale;
d) partecipazione alle istruttorie sulle bonifiche di siti contaminati di
interesse nazionale, regionale e comunale;
e) redazione di piani di caratterizzazione dei siti pubblici o in
presenza di azione pubblica in danno;
f) parere su utilizzo rocce e terre di scavo;
g) supporto tecnico alla Regione o all’Agenzia nazionale per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) in relazione
all’istruttoria per l’accertamento della valutazione di impatto ambientale;
h) supporto per la predisposizione dei piani e dei programmi ambientali e
sanitari;
i) supporto quantificazione danno ambientale con verifica entità danno e
individuazione operazioni necessarie per il ripristino dei luoghi e ipotesi di
costi;
j) supporto alle attività di promozione di sistemi di gestione ambientale;
k) supporto tecnico-scientifico nelle istruttorie per la valutazione e
prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti;
l) cooperazione a livello tecnico e scientifico con l’APAT ed altri enti
ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione ambientale e igienico-sanitaria;
m) verifiche periodiche su impianti elettrici;
n) verifiche periodiche su ascensori e montacarichi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 (regolamento recante
norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per
ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio).
ALLEGATO 3
ALLEGATO C
RIPARTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E CONTROLLI
AMBIENTALI TRA AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E AGENZIA REGIONALE PER
L'AMBIENTE LIGURE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’ASL DIPARTIMENTI PROVINCIALI DELL’ARPAL
- U.O. Igiene e sanità pubblica
Con particolare riferimento alle attività di:
Attività di prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:
Profilassi diretta e indiretta delle malattie infettive e diffusive, Medicina
legale, Igiene edilizia, Igiene delle strutture ad uso collettivo, Coordinamento
di programmi di prevenzione secondaria;
a) acqua,
b) aria,
c) suolo,
d) rifiuti (solidi e liquidi);
Rete laboratoristica per la tutela dell’ambiente e per l’esercizio delle
funzioni di sanità pubblica;
Radioattività ambientale;
- U.O. Prevenzione e sicurezza negli ambiti di lavoro con particolare
riferimento alle attività relative ai controlli impiantistici e periodici in
ambienti di lavoro, all’inquinamento acustico negli ambienti di lavoro, alla
tutela della salute dei lavoratori; Controlli impiantistici preventivi e
periodici;
Inquinamento acustico degli ambienti di vita;
Grandi rischi industriali.
- U.O. Igiene degli alimenti e della nutrizione con particolare riferimento alle
attività di igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo
umano;
- U.O. Sanità animale ed igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche, con particolare riferimento alle attività dei due nuclei operativi
sanità animale ed igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- U.O. Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati.