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Regione Molise
Legge Regionale n. 11 del 26-06-2006
Modifiche ed Integrazioni della Legge Regionale 13 dicembre 1999, n. 38, recante "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM)".
(B.U.R. Molise n. 19 del 1 luglio
2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
1. All'allegato 1 della legge regionale n. 38/1999, ove è definita la
ripartizione delle competenze in materia di prevenzione collettiva e controlli
ambientali tra AA.- SS.LL. ed ARPA Molise, tra le competenze la cui
responsabilità primaria è attribuita ai Dipartimenti di prevenzione, alle parole
"controlli impiantistici preventivi e periodici" sono aggiunte le parole: "nei
luoghi di vita e di lavoro".
2. Al medesimo allegato 1, tra le competenze la cui responsabilità primaria è
attribuita all'ARPA Molise, all'espressione "controlli impiantistici preventivi
e periodici in campo ambientale" è aggiunta l'espressione: "nonché gli altri
controlli di tipo impiantistico o tecnico-ingegneristico e strumentale demandati
da specifiche fonti normative nazionali o regionali, ivi comprese le verifiche
di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 162/ 1999 e successive modifiche".
3. Allo stesso allegato 1, tra le competenze attribuite alle AA.SS.LL., le
parole "igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche" sono sostituite
dalle parole: "igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche";
inoltre, tra le competenze
attribuite all'ARPA Molise, le parole "radioattività ambientale o OEM"sono
sostituite dalle parole: "radioattività ambientale e C.E.M.".
ARTICOLO 2
1. All'articolo 24 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è aggiunto
il seguente comma:
"14. Il personale assegnato al soppresso Settore Impiantistico-Antinfortunistico,
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge che introduce il presente
comma, può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva presso i
Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., secondo il proprio profilo
professionale e posizione funzionale, con relativo ampliamento delle dotazioni
organiche, in ordine allo svolgimento delle competenze sulla prevenzione e
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro".
ARTICOLO 3
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1999,
n. 38, è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. In particolare per l'esercizio delle competenze in materia di sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro, le AA.SS.LL. utilizzano, anche, in regime
convenzionale, le strutture"tecnico-ingegneristiche e strumentali dell'ARPA
Molise".
ARTICOLO 4
1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 1999, n.
38, è così sostituito:
"3. Ai componenti del Collegio spetta un'indennità annua lorda omnicomprensiva
pari al 10% degli emolumenti spettanti al Direttore Generale, oltre al rimborso
delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute, da liquidare
con riferimento alla sede di residenza e nei limiti e con le modalità stabiliti
per i dirigenti dello Stato".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 1999, n.
38, è aggiunto il seguente comma:
"4. Al Presidente del Collegio dei Revisori è corrisposta una maggiorazione del
20% dell'indennità spettante ai singoli componenti".
ARTICOLO 5
1. La lettera a) dell'articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1999, n.
38, è così sostituita:
"a) un finanziamento regionale destinato alla copertura delle attività
istituzionali dell'Agenzia definito annualmente dalla Giunta regionale".
ARTICOLO 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 26 giugno 2006