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Regione Puglia
Legge Regionale n. 22 del 19-07-2006
Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.
(B.U.R. Puglia n. 93 del 21 luglio
2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
NORME DI ASSESTAMENTO E DI PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO 2006
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2006, approvato con legge regionale 30 dicembre 2005, n. 19
(Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale
2006-2008), sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi
relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all'avanzo di
amministrazione, secondo i valori risultanti dal rendiconto generale
dell'esercizio 2005 nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle
esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo, già iscritto per euro 800 milioni al competente
capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2006,
viene rideterminato in euro 1.869.559.253,46 e destinato per la quota
incrementale all'incremento del Fondo per la reiscrizione delle economie
vincolate, dei residui passivi perenti del bilancio autonomo e vincolato e per
la regolarizzazione delle carte contabili.
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l'analitica esposizione,
per unità previsionale di base oltre che per capitolo di riferimento,
rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni
introdotte alle poste revisionali in termini di competenza e cassa per effetto
dell'utilizzazione dell'avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione
di cui ai commi 1 e 2.
ARTICOLO 2
(Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa)
1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1, l'ammontare
complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio
per l'esercizio finanziario 2006 risulta modificato, sia per l'entrata che per
la spesa, in euro 17.097.675.686,37 in termini di competenza e in euro
30.989.831.606,80 in termini di cassa.
ARTICOLO 3
(Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate)
1. Il Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo
1110060 è complessivamente determinato, per l'esercizio 2006, in euro
940.776.948,03.
ARTICOLO 4
(Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti)
1. Il Fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini
amministrativi è complessivamente determinato, per l'esercizio finanziario 2006,
in euro 148.155.259,54 (capitolo 1110045) relativamente al bilancio autonomo e
in euro 267.089.931,70 (capitolo 1110046) con riferimento a quello vincolato.
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo I
(Disposizioni in materia contabile)
ARTICOLO 5
(Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28)
1. Alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli) e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 6 dell'articolo 42 è inserito il seguente:
"6 bis. A seguito di rimodulazioni, definite secondo le previste procedure, di
programmi o progetti comunitari e di accordi di programma quadro finanziati con
risorse vincolate dell'Unione europea o dello Stato, ivi comprese le eventuali
quote di coofinanziamento regionale, la Giunta regionale è autorizzata a
disporre con proprio atto, da comunicarsi al Consiglio entro dieci giorni, le
conseguenti variazioni di bilancio, per la parte entrata, mediante il
riaccertamento e la reiscrizione delle relative somme alla competenza
dell'esercizio, previa cancellazione per insussistenza dei residui attivi di
originaria provenienza e, per la parte spesa, mediante iscrizione alla
competenza del medesimo esercizio anche a capitoli di nuova istituzione, previa
eliminazione per insussistenza dei corrispondenti residui passivi propri e di
stanziamento nonché delle economie vincolate.";
b) l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 93 è sostituito dal seguente:
"Le stesse somme, definite con l'atto ricognitivo di cui all'articolo 94, sono
iscritte alla competenza dell'esercizio in apposito Fondo delle economie
vincolate da riscrivere.";
c) dopo il comma 6 ter dell'articolo 93 è aggiunto il seguente:
"6 quater. Qualora le economie rivengano da dichiarazione di insussistenza di
residui passivi o di stanziamento connessi a progetti o programmi i cui termini
di realizzazione scadono entro l'esercizio di competenza, le stesse somme sono
immediatamente reiscrivibili con atto dirigenziale del competente Settore.".
ARTICOLO 6
(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 23)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 1997,
n. 23 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario
1995), è inserito il seguente:
"2 bis. Qualora il creditore sia tenuto all'emissione di fattura, il pagamento
delle somme assegnate da parte del Tesoriere è subordinato all'acquisizione
della medesima e alla verifica dell'importo da trattenere, se e in quanto
dovuto, per il riversamento all'erario nei termini di legge.".
ARTICOLO 7
(Modifica all'articolo 4 della regionale 4 dicembre 2001, n. 31)
1. Al comma 1 quater dell'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001,
n. 31 (Disposizioni di carattere tributario), le parole "la cui destinazione,
l'uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione" sono
soppresse.
Capo II
Disposizioni in materia di commercio
ARTICOLO 8
(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 11)
1. I commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies e 1 septies
dell'articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2003, n.. 11 (Nuova disciplina
del commercio), introdotti dall'articolo 26 della legge regionale 12 agosto
2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2005) e modificati dall'articolo 26 della legge regionale 2 dicembre
2005, n. 17 (Assestamento e terza variazione al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2005), sono abrogati.
ARTICOLO 9
(Regolamento regionale 1 settembre 2004, n. 2 - Sospensione degli effetti
dell'articolo 5 e norme a esso collegate)
1. Sono sospesi gli effetti dell'articolo 5 del regolamento regionale 1
settembre 2004, n. 2 (Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi
strutture di vendita), e norme a esso correlate.
2. La prima scadenza per la presentazione delle domande di apertura di nuove
grandi strutture di vendita è fissata a partire dal trentesimo e fino al
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di
modifica del regol. reg. 2/2004 con riferimento alla programmazione della rete
distributiva commerciale aggiornata che sarà adottata entro il 30 marzo 2007.
3. Le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 2 sono da
considerare irricevibili.
4. Sono fatti salvi gli effetti della sospensione disposta con regolamento
regionale 28 ottobre 2005, n. 26 (Modifica regol. reg. 2/2004 e sospensione
degli effetti dell'articolo 5 e norme ad esso correlate).
Capo III
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
ARTICOLO 10
(Coofinanziamento del sostegno all' accesso alle abitazioni in locazione)
1. I residui di stanziamento 2005 rivenienti dal capitolo 491036
dell'esercizio finanziario 2006, fino alla concorrenza di 15 milioni di euro,
sono utilizzati per coofinanziare il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo), a
integrazione delle assegnazioni statali relative all'anno 2006.
ARTICOLO 11
(Canone di locazione degli alloggi di ERP - Modifiche all'articolo 54 ella legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54)
1. Dal 1° settembre 2006, ai fini del calcolo del canone di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), i commi 3 e 4 dell'articolo 32
della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica), sono abrogati. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 54/1984 il
valore di 3,5 per cento è sostituito dal seguente: 3,85 per cento.
2. Il canone di locazione non può essere inferiore a euro 25, né superiore al
canone concordato depositato nel Comune interessato in base agli accordi ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, della l. 431/1998 e, in caso di mancato deposito
nel Comune interessato, al canone concordato più basso depositato presso un
Comune confinante o a quello più vicino con canone concordato depositato.
3. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 54/1984 è sostituito dal seguente:
"3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di
decadenza, agli assegnatari interessati viene applicato il canone superiore di
cui al comma 2".
4. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 54/1984 le parole "alla misura del 10
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "alla misura dell'11 per cento".
5. L'articolo 34 della l.r. 54/1984 è sostituito dal seguente:
"Art. 34 Il canone di locazione degli alloggi di ERP è aggiornato ogni anno in
misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nell'anno precedente.".
6. Il comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 54/1984 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini dell'applicazione del canone, gli assegnatari sono collocati nelle
fasce di reddito di cui all'articolo 33 sulla base della documentazione
anagrafica e fiscale richiesta dall'ente gestore. Qualora la documentazione non
venga prodotta o sia palesemente inattendibile, agli assegnatari sarà applicato
il canone superiore di cui al comma 2, previa diffida dell'ente gestore
all'interessato a presentare la dichiarazione fiscale entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della diffida stessa.".
7. Il limite di reddito previsto per l'assegnazione di alloggi di ERP
sovvenzionata è fissato in euro 13 mila e incide ai fini della determinazione
dei canoni.
Capo IV
Disposizioni in materia di demanio e patrimonio
ARTICOLO 12
(Acquisto immobile in Bruxelles da destinare a sede "Casa Puglia")
1. Per la valorizzazione in ambito europeo della Regione Puglia e ai fini della
creazione di soggetti istituzionali in grado di interfacciarsi a livello
economico, culturale e produttivo è autorizzato l'acquisto in Bruxelles di
immobile da destinare a sede "Casa Puglia".
2. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede con apposito stanziamento di euro 2
milioni 700 mila sul capitolo di nuova istituzione - upb 4.4.1 - del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2006 denominato "Spesa per acquisto sede
in Bruxelles da destinare a "Casa Puglia".
ARTICOLO 13
(Modifica della destinazione del Fondo speciale di cui all'articolo 17 della
l.r. 12/2005)
1. L'assegnazione straordinaria a FINPUGLIA di euro 1 milione 600 mila
destinata, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 12/2005, alla creazione del
Fondo speciale per la costituzione della nuova società per il rilancio
dell'attività della PASTIS ScpA. viene finalizzata all'aumento del capitale
sociale della Cittadella della ricerca ScpA allo scopo di favorire la fusione
tra tale società e PASTIS CNRSM ScpA. e il conseguente assorbimento, da parte
della Cittadella della ricerca, delle attività di ricerca scientifica e
trasferimento tecnologico facenti capo a PASTIS CNRSM ScpA..
ARTICOLO 14
(Aumento del capitale sociale della partecipata Terme di Santa Cesarea SpA)
1. Ai fini dell'attivazione dei finanziamenti CIPE previsti per il programma
di rilancio del polo termale, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni da
destinare alla sottoscrizione della quota di aumento del capitale sociale per la
partecipata Terme di Santa Cesarea SpA.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante lo stanziamento di pari
importo sul capitolo di spesa 310200 - upb 15.1.2 - del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2006.
Capo V
Disposizioni in materia di agricoltura
ARTICOLO 15
(Intervento straordinario a favore delle Comunità montane della Murgia barese
sud est e della Murgia tarantina)
1. Al fine di garantire il completamento dei lavori urgenti in corso di
esecuzione da parte delle Comunità montane della Murgia barese sud est e della
Murgia tarantina nelcorrente anno 2006, è stanziata la somma di euro 232 mila
sul capitolo di spesa 113044 del bilancio regionale di previsione per
l'esercizio finanziario 2006.
ARTICOLO 16
(Spese per l' elaborazione dei piani generali di bonifica)
1. Al fine di provvedere all'elaborazione dei nuovi Piani generali di
bonifica, previsti dall'approvanda legge di riforma dei Consorzi di bonifica, è
stanziata la somma di euro 1 milione sull'apposito capitolo di nuova istituzione
"Spese una tantum a favore dei Consorzi di bonifica per l'elaborazione dei piani
generali di bonifica".
2. Il competente Settore provvede con proprio atto alla ripartizione ed
erogazione della somma di cui al comma 1 ai Consorzi medesimi, che devono
definire le connesse attività entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge dando rendiconto delle spese sostenute.
ARTICOLO 17
(Ulteriore anticipazione finanziaria ai Consorzi di bonifica)
1. Per le finalità e le esigenze riferite all'esercizio 2006, di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni
in materia di Consorzi di bonifica), è autorizzata un'ulteriore anticipazione in
favore dei Consorzi di euro 21 milioni.
2. Alla spesa necessaria per far fronte all'erogazione delle anticipazioni di
cui al comma 1 a favore dei Consorzi di bonifica interessati si provvede
mediante iscrizione di pari importo sul capitolo 112094 - upb 8.1.1 - del
bilancio di previsione per l'esercizio 2006.
3. Alla lettera e) dell'articolo 1 della l.r.. 8/2006 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e degli altri emolumenti dovuti ai dipendenti che hanno
usufruito dell'esodo incentivante alla data del 31 dicembre 2005 nel limite
massimo del 50 per cento del credito residuo.".
ARTICOLO 18
(Danni subiti a causa dell'epidemia da blue-tongue)
1. Vista la decisione 04/923/CE della Commissione, del 29 dicembre 2004, che
modifica le decisioni 2003/743/CE e 2003/849/CE per quanto concerne la
rassegnazione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di
eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali nonché di controlli volti
a prevenire le zoonosi presentati da alcuni Stati membri per il 2004, agli
allevatori di bovini e ovicaprini del Gargano che negli anni 2001, 2002 e 2003
hanno subito danni per mancata transumanza e movimentazione a causa
dell'epidemia da blue-tongue (lingua blu) è assegnata, a parziale recupero dei
danni subiti, la somma complessiva di euro 70 mila iscritta al capitolo 111135 -
upb 8.1.1 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.
L'Assessorato alle risorse agroalimentari provvede alla suddivisione e
all'assegnazione della predetta somma in proporzione ai danni all'epoca
denunciati.
2. L'aiuto finanziario di cui al comma 1 è finalizzato a compensare i costi
sostenuti dagli allevatori che hanno collaborato al piano di sorveglianza
sierologia nel periodo 1 luglio 2001 - 31 dicembre 2003, mantenendo
obbligatoriamente i capi in azienda.
3. Il compenso è riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie di cui al
comma 1.
4. L'Assessorato alle risorse agroalimentari, ai fini della liquidazione degli
aiuti agli aventi diritto, previa decisione comunitaria al riguardo, deve
acquisire la documentazione dal competente ufficio dell'AUSL e della Prefettura
di Foggia da cui si evincano le aziende zootecniche che hanno collaborato al
piano di sorveglianza sierologica, con il rispettivo numero di capi allevati.
ARTICOLO 19
(Indennizzi agli allevatori per i danni subiti a causa dell'epidemia da
blue-tongue)
1. Agli allevatori zootecnici che nell'anno 2004 e successivi sono stati
danneggiati a seguito dell'epidemia da blue tongue, vanno riconosciuti e
pertanto indennizzati sia i danni indiretti determinati dalla profilassi
immunizzante nei confronti della medesima malattia, sia i danni subiti per la
restrizione della movimentazione dei ruminanti a seguito dei provvedimenti
emessi dalle Autorità sanitarie competenti.
2. L'entità dell'aiuto finanziario è disciplinato da quanto disposto
dall'ordinanza interministeriale del 2 aprile 2004, a firma del Ministro delle
politiche agricole e forestali e del Ministro della salute, e successive
modifiche e integrazioni.
3. L'aiuto di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie
trasferite alla Regione Puglia dal Ministero delle politiche agricole e
forestali che ammontano a euro 1.873.003,84 e che sono iscritte al capitolo
114237 "Residui di stanziamento 2005" dell'upb 8.1.7 del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2006.
4. L'Assessorato alle risorse agroalimentari, ai fini della liquidazione
dell'aiuto agli aventi diritto, previa favorevole decisione comunitaria al
riguardo, deve acquisire la documentazione necessaria dalle competenti AUSL, da
cui si evincano le aziende zootecniche aventi diritto.
ARTICOLO 20
(Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20)
1. Alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di
assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni
patrimoniali in favore di enti pubblici), e successive modificazioni e
integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 2 le parole "possessori, in base a titolo di legge o
a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio" sono sostituite
dalle seguenti: "conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto,
consolidata da almeno un triennio antecedente la data della domanda di
acquisti";
b) il comma 4 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"4. S'intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto
di concessione o loro eredi, quanti hanno conseguito, senza violenza o
clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidata da almeno un
triennio antecedente la data della domanda di acquisto. In caso di decesso
dell'originario richiedente, l'immobile è alienato pro indiviso, alle medesime
condizioni, in favore degli eredi legittimi ovvero di quelli tra loro
eventualmente designati congiuntamente da tutti gli altri.".
c) all'articolo 5 è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"1 bis I fabbricati, le opere e le pertinenze non inclusi nei piani di
appoderamento, né tra i beni di pubblico generale interesse, per le parti
eccedenti le ordinarie dotazioni poderali, sono alienati ai loro possessori al
prezzo e alle condizioni tutte previste dall'articolo 13.".
ARTICOLO 21
(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2006, n. 14)
1. All'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2006, n. 14 (Modifica
della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 - Disciplina della raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio
regionale), è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2 bis A coloro che, prima della data di entrata in vigore della presente legge,
sono già in possesso di attestati d'idoneità per il rilascio dei patentini di
raccolta ottenuti dopo la frequenza di corsi regolarmente riconosciuti dalla
Regione Puglia come previsto dalla l.r. 12/2003 viene confermata la validità
dell'attestato e l'idoneità all'identificazione delle
specie fungine.".
Capo VI
Disposizioni in materia di beni culturali
ARTICOLO 22
(Centro per la documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni
culturali)
1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 11 dicembre
2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di
artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione
culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e
formazione professionale), il Centro per la documentazione, gestione, fruizione
e valorizzazione dei beni culturali, con la partecipazione del Ministero per i
beni e le attività culturali - Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Puglia.
2. La Giunta regionale - previa predisposizione da parte del Settore beni
culturali d'intesa con la Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Puglia - provvede all'adozione degli atti necessari alla
costituzione del Centro di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con
parte delle risorse stanziate al capitolo 811015 del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2006.
ARTICOLO 23
(Interventi per il recupero funzionale degli organi delle chiese della Regione)
1. Per il recupero funzionale degli organi antichi situati nelle chiese della
Puglia, la Regione assegna contributi nella misura dell'80 per cento della spesa
prevista, con precedenza alle richieste accompagnate da progetti esecutivi.
2. I contributi di cui al comma 1 non possono superare i 50 mila euro e sono
erogati per il 50 per cento all'inizio dei lavori di restauro e per la rimanente
parte a collaudo effettuato.
3. Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte mediante lo stanziamento
iscritto nel capitolo 811025 "Spese recupero e valorizzazione dei beni culturali
mobili" dell'upb 11.3 - Beni culturali.
Capo VII
Disposizioni in materia sanitaria
ARTICOLO 24
(Intervento finanziario per il ripiano dei disavanzi sanitari)
1. Al fine di sostenere il ripiano dei disavanzi sanitari provenienti
dall'esercizio 2005 è stanziata sul capitolo di nuova istituzione 771090 dell'upb
di base 12.1.3 la somma di euro 48 milioni.
ARTICOLO 25
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 13)
1. All'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2006, n. 13 (Modifiche
alla legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 - Riforma delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza - e disciplina delle aziende pubbliche dei
servizi alle persone), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le IPAB di cui all'articolo 13 della l.r. 15/2004 o che non svolgono
attività, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, trasmettono all'Assessorato ai servizi sociali - Ufficio IPAB - l'elenco
del personale dipendente, di ruolo o a tempo indeterminato, in servizio alla
data di cui al comma 2, per l'inserimento nella graduatoria di mobilità che sarà
stilata secondo i criteri di cui alla normativa vigente e approvata dalla Giunta
regionale entro i trenta giorni successivi all'approvazione del regolamento di
attuazione della presente legge.".
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria di cui al
comma 3, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai servizi
sociali, dispone l'assegnazione del personale alle IPAB/Aziende pubbliche di
servizi alle persone e alle AUSL nei limiti dei posti in organico copribili ai
sensi delle vigenti disposizioni.".
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. A far data dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'estinzione
della graduatoria di mobilità di cui al comma 4, è disposto il blocco delle
assunzioni di personale nonché dell'affidamento esternalizzato dei servizi per
tutte le IPAB. Nelle more dell'approvazione del regolamento regionale di cui al
comma 8, le IPAB che abbiano la necessità di modificare, prorogare un contratto
di esternalizzazione in essere, ovvero di stipulare un nuovo contratto per l'esternalizzazione
di servizi già oggetto di affidamento a terzi alla data di entrata in vigore
della presente legge, formulano apposita istanza motivata da indirizzare
all'Assessorato ai servizi sociali - Ufficio IPAB per la concessione di
autorizzazione in deroga".
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7 bis. La Giunta regionale, con proprio atto, può autorizzare in deroga l'esternalizzazione
di servizi solo in presenza di gravi e documentati rischi per la qualità e la
continuità assistenziale degli utenti delle strutture interessate e, comunque,
la deroga può essere concessa per affidamenti di servizi la cui durata non può
andare oltre il 31 dicembre 2006".
ARTICOLO 26
(Corsi di laurea in scienze infermieristiche)
1. La Giunta regionale è autorizzata a incrementare dell'80 per cento i
posti dei corsi per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche
per l'anno accademico 2006-2007.
Capo VIII
Disposizioni in materia di trasporti
ARTICOLO 27
(Modifica all'articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1)
1. All'articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007
della Regione Puglia), le parole "limitatamente al personale addetto ai servizi
automobilistici" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale addetto ai
servizi automobilistici e ferroviari ex articolo 8 decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
ARTICOLO 28
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 14
1. L'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 14 (Modalità di
attuazione della legge 15 gennaio 1992 , n. 21 - Legge quadro per il trasporto
di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), è sostituito dal
seguente:
"Art. 2 (Commissione consultiva regionale)
1. E' costituita, presso l'Assessorato regionale ai trasporti, ai sensi del
comma 4 dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), la Commissione
consultiva regionale operante in riferimento all'esercizio del servizio e
all'applicazione dei regolamenti e composta da:
a) Assessore regionale ai trasporti, con funzione di Presidente;
b) un dirigente dell'Assessorato regionale ai trasporti - Settore integrato dei
trasporti;
c) un funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, servizi
integrati infrastrutture e trasporti di Puglia;
d) un rappresentante dell'Unione regionale delle province pugliesi;
e) un rappresentante regionale dell'ANCI;
f) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio;
g) quattro rappresentanti delle associazioni degli utenti più rappresentative
sul territorio regionale;
h) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni confederali regionali
più rappresentative a livello territoriale;
i) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della categoria
del settore TAXI.
2. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione di cui al comma 1 un
funzionario dell'Assessorato regionale ai trasporti - Sistema integrato dei
trasporti.
3. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme
restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati a effettuare
servizio di piazza i titolari di licenze per servizi di taxi rilasciate dai
Comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal Comune o dai Comuni nel
cui ambito territoriale l'aeroporto ricade.
4. I Comuni interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di
trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero
massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare proporzionalmente al bacino
di utenza aeroportuale.
5. Nel caso di mancata intesa tra i Comuni provvede il Presidente della Regione,
sentita la Commissione consultiva regionale".
2. La Commissione consultiva regionale è costituita entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 29
(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18)
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18
(Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale) e successive
modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. La Regione, le Province e i Comuni possono partecipare, direttamente o
attraverso enti strumentali o società di capitali controllate/partecipate, a
società o consorzi per la gestione di TPRL, purché i relativi Statuti societari
contengano espressamente la previsione di cui al comma 1, lettera e)".
Capo IX
Disposizioni in materia di ecologia
ARTICOLO 30
(Modifiche agli articoli 6 e 8 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19)
1. Gli articoli 6 e 8 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per
l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia),
sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 6 (Istituzione delle aree naturali protette)
1. Le aree naturali protette regionali, di interesse provinciale, metropolitano
o locale sono istituite in conformità dei principi generali enunciati nella
presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale convoca Conferenze dei servizi di cui
all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette), e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), ai fini dell'individuazione di linee guida per la redazione dei
documenti di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 394/1991. Le
Conferenze dei servizi devono completare i lavori entro e non oltre novanta
giorni dalla data di convocazione. Alla Conferenza dei servizi relativa alla
proposta d'istituzione di area naturale protetta sono chiamati le
amministrazioni interessate, i Consorzi di bonifica e le organizzazioni
agricole, imprenditoriali e ambientaliste.
3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura dei lavori delle Conferenze dei
servizi la Giunta regionale adotta, tenuto conto dei documenti di indirizzo
redatti ai sensi del comma 2, il disegno di legge d'istituzione delle aree
naturali protette di cui all'articolo. 5.
4. Il disegno di legge deve riportare:
a) la descrizione sommaria dei luoghi;
b) la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare ad area naturale
protetta su fogli dell'Istituto geografico militare (IGM) in scala 1:25.000 e,
ove necessario, in scala di maggior dettaglio;
c) le norme provvisorie di salvaguardia;
d) la zonizzazione provvisoria e gli elementi del Piano per il Parco nonché i
principi del regolamento del Parco;
e) la classificazione secondo le tipologie previste all'articolo 2;
f) l'ente gestore dell'area naturale protetta;
g) il regime vincolistico e autorizzativo;
h) le sanzioni;
i) le forme di vigilanza e sorveglianza;
j) gli indennizzi, se previsti;
k) le norme finanziarie.
5. Il disegno di legge adottato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia e notificato dalla Giunta agli enti territoriali interessati.
6. Entro i sessanta giorni successivi alla data di conclusione della Conferenza
dei servizi, la Giunta regionale adotta il provvedimento definitivo, che invia
al Consiglio regionale per l'approvazione della legge istitutiva dell'area
naturale protetta".
"Art. 8 (Misure di salvaguardia)
1. Dalla data di adozione del disegno di legge di cui all'articolo 6, comma 3,
sulle aree della perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le
misure di salvaguardia di cui all'articolo 6, comma 3, della l. 394/1991. In
particolare, è vietato:
aprire nuove cave;
a) esercitare l'attività venatoria;
b) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la
morfologia del terreno;
c) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle
attività agricole, forestali e pastorali.
2. Gli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi sono autorizzati
dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, secondo le norme e i
regolamenti vigenti fino all'adozione del Piano del Parco di cui all'articolo
20.
3. Sulle aree per le quali operano le misure di salvaguardia si applicano le
misure di incentivazione di cui all'articolo 7 della l. 394/1991.
4. In applicazione dell'articolo 7 della l. 394/1991, la Regione destina ai
Comuni e alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro
i confini di un'area protetta una quota non inferiore al 20 per cento delle
risorse totali attribuitele da leggi e programmi nazionali e comunitari in
materia di tutela e valorizzazione ambientale.".
ARTICOLO 31
(Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2002, n. 5)
1. Alla legge regionale 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela
dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e
radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra Ohz e 300 Ghz.), sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "detti piani e regolamenti non regionale;";
b) all'articolo 7, le parole "Piano" e "Piani", sono sostituite rispettivamente
con le seguenti: "Programma" e "Programmi".
c) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4 bis Nell'ambito delle procedure autorizzatorie relative a nuovi impianti, la
valutazione preventiva effettuata da ARPA Puglia considera come obiettivo di
qualità un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m, da non
superare entro il perimetro delle aree sensibili di cui all'articolo 10, comma
1.".
d) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"1. E' vietata l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di
emittenza radio televisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile sulle
aree, sulle strutture e sugli edifici destinati all'infanzia e a utenti in età
pediatrica e sulle attrezzature sanitarie e assistenziali come ospedali, case di
cura e di riposo, scuole e asili nido, istituti per l'infanzia e parrocchie.".
ARTICOLO 32
(Modifica all'articolo 6 bis della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18)
1. Al comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18
(Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee),
introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La semplificazione degli adempimenti
vale anche per tutte le domande presentate prima del 4 settembre 2001.".
ARTICOLO 33
(Modifiche e integrazioni alla l.r 18/1999)
1. Alla l.r. 18/1999 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 1 le parole "per il tramite dei propri uffici
periferici del genio civile" sono soppresse;
b) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2 bis L'unitaria funzione amministrativa dell'estrazione e utilizzazione di cui
al comma 2 viene espletata dalla Regione per il tramite dei propri uffici:
a) dell'ex genio civile competente per territorio;
b) che hanno la gestione diretta irrigua degli impianti di cui all'articolo 1
della legge regionale 18 aprile 1994,
c) n. 15 (Disposizioni per
l'affidamento degli impianti irrigui collettivi ai Consorzi di bonifica), e di
altri pervenuti alla proprietà della Regione.";
d) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente
"Art 19 bis (Norma transitoria)
1. Le norme della presente legge non si applicano agli impianti irrigui condotti
direttamente dalla Regione per il tramite delle competenti strutture individuate
nel tempo dalla Giunta regionale.
2. Ai fini dell'unitario esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 2
e 3, le strutture e gli uffici regionali preposti alla gestione diretta degli
impianti di irrigazione pubblica, comunicano agli Uffici del Genio civile
competenti per territorio, per ogni singolo impianto, l'ubicazione, la portata
di esercizio, il volume annuo utilizzato, l'estensione dell'area agricola
servita.".
Capo X
Disposizioni in materia di urbanistica
ARTICOLO 34
(Abrogazione di norme)
1. Gli articoli da 1 a 7 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 24
(Principi, indirizzi e disposizioni per la formazione del Documento regionale di
assetto generale - DRAG), sono abrogati.
2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme
generali di governo e uso del territorio), è abrogato.
3. Al comma 9 dell'articolo 11 della l.r. 20/2001, le parole "con il DRAG." sono
soppresse.
ARTICOLO 35
(Procedimento di formazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. Il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
"6. Il Consiglio provinciale, entro i successivi sessanta giorni, si determina
in ordine alle osservazioni pervenute nei termini e, con specifica
considerazione delle proposte di cui al comma 4, adotta il Piano territoriale di
coordinamento provinciale e lo trasmette alla Giunta regionale per il controllo
di compatibilità con il DRAG, ove approvato, e con ogni altro strumento
regionale di pianificazione territoriale esistente, ivi inclusi i iani già
approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980,
n. 56 (Tutela ed uso del territorio), ovvero agli indirizzi regionali della
programmazione socio - economica e territoriale di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali).".
ARTICOLO 36
(Procedimento di approvazione dei piani per insediamenti produttivi in variante
agli strumenti urbanistici vigenti)
1. Per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali
vigenti finalizzate alla previsione di nuove aree produttive ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione di impiantiproduttivi, l'esecuzione di opere
interne ai fabbricati, nonché la determinazione di aree destinate agli
insediamenti produttivi), si applica il procedimento previsto dai commi da 4 a
14 dell'articolo 11 della l.r. 20/2001.
ARTICOLO 37
(Formazione e attuazione degli strumenti esecutivi)
1. La previsione di cui all'articolo 16, comma 1, lett. b), della l.r.
20/2001 si applica anche per la formazione e attuazione degli strumenti
esecutivi di cui alla legislazione nazionale e regionale in materia e per
l'attuazione dei comparti edificatori.
ARTICOLO 38
(Modifica all'articolo 5 della l.r. 20/2001)
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 della l.r. 20/2001 è inserito il
seguente:
"10 bis. Con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, il DRAG è
approvato per parti corrispondenti a materie organiche fra quelle indicate alle
lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 4 .".
ARTICOLO 39
(Delega alle Province)
1. Le funzioni regionali previste dall'articolo 21, comma 2, e dall'articolo
39 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono
delegate alle Province, che le esercitano secondo le disposizioni normative in
vigore e in conformità con le previsioni dei rispettivi Statuti.
2. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 1 sono comunicati alla Regione
entro trenta giorni dalla adozione.
3. Gli articoli 21 e 22 della l.r. 20/2001 sono abrogati.
Capo XI
Disposizioni in materia di personale
ARTICOLO 40
(Proroga degli incarichi dirigenziali già affidati al personale di categoria D)
1. Per rispondere a particolari e motivate esigenze organizzative e nel rispetto
delle compatibilità economiche stabilite dalla legislazione statale e regionale
in materia di spesa del personale, gli incarichi dirigenziali già affidati a
personale dipendente della Regione Puglia di categoria D, ai sensi dell'articolo
2 della legge regionale 4 agosto 2005, n. 7 (Norme in materia di esodo
incentivato), possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure
concorsuali per la copertura di settanta posti di dirigenti previsti dalla
deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2006, n. 897 (Piano assunzionale
Regione Puglia per il triennio 2005-2007), e comunque non oltre il 31 marzo
2007.
2. A decorrere dal 1° aprile 2007, gli incarichi dirigenziali già affidati a
personale dipendente della Regione Puglia di categoria D ai sensi della l.r.
7/2005, fino alla conclusione delle procedure concorsuali per la copertura di
settanta posti di dirigente previsti dalla del. giunta reg. 897/2006, devono
essere assegnati dalla Giunta regionale ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
3. Le procedure di reclutamento per l'assunzione del personale indette dalla
Regione Puglia si conformano ai principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del
d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le progressioni di carriera del personale dipendente della Regione Puglia
sono disciplinate nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi.
5. Le procedure di reclutamento del personale con qualifica dirigenziale sono
disciplinate con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei
seguenti principi:
a) l'accesso alla qualifica di dirigente della Regione Puglia avviene per
concorso pubblico per esami;
b) al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, inquadrati nella categoria o area superiore dei rispettivi
ordinamenti professionali, muniti di diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento
universitario previgente o di diploma di laurea specialistica, che abbiano
compiuto almeno cinque anni di servizio, e soggetti muniti dei medesimi titoli
di laurea e, inoltre, di titolo di dottore di ricerca o altro titolo post
universitario conseguito al termine di corsi di durata almeno triennale e
rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri. Possono essere ammessi
altresì i prestatori di lavoro in servizio presso datori di lavoro privato, nei
limiti e alle condizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 febbraio 2004, n. 118 (Regolamento recante modalità di
individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati, equivalenti
a quelle di dipendenti pubblici, per l'ammissione al corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione);
c) sono richiamati i principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del d.lgs.
165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento
alla possibilità di realizzare forme di preselezione anche differenziate tra i
candidati esterni e quelli interni;
d) è disciplinata la possibilità di affidare totalmente o parzialmente la
procedura a enti o società specializzati nella selezione del personale;
e) in sede di prima applicazione, considerata l'opportunità di conservare la
continuità dell'attività amministrativa e delle esperienze professionali
maturate nell'Amministrazione regionale anche a seguito dell'esodo di gran parte
consistente del personale dirigenziale, è consentita la previsione di una
riserva a favore del personale interno, nella misura massima del 50 per cento.
6. Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 30 e seguenti del d.lgs.
165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE
ARTICOLO 41
(Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 e successive
modificazioni e integrazioni)
1. L'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 (Istituzione in ogni
provincia dell' Ufficio regionale del contenzioso), già modificato dall'articolo
2 della legge regionale 15 novembre 1977, n. 36, è sostituito dal seguente:
"Art. 4
1. Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla legge regionale 13
gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione), le somme
dovute per effetto dei provvedimenti di cui ai numeri 2) e 4) dell'articolo 1,
nonché quelle dovute per effetto della legge regionale 15 dicembre 1976, n. 27
(Norme per l'esercizio del diritto di surroga e dell'azione di rivalsa per il
recupero, nel caso di responsabilità di terzi, delle spese di spedalità
anticipate dalla Regione), sono corrisposte mediante versamento alla Tesoreria
regionale con le modalità da stabilirsi con delibera della Giunta regionale.
2. Per la riscossione coattiva la Regione si avvale delle norme contenute nel
testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante ruolo
affidato ai concessionari di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione
mediate ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337)".
ARTICOLO 42
(Partenariato per la cooperazione. Deroga regolamento regionale15 febbraio
2005, n. 4)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento regionale 25
febbraio 2005, n. 4 (Partenariato per la cooperazione), il Programma annuale
2006 è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 settembre 2006.
Nell'ambito di detto Programma annuale, la quota di finanziamento destinata ai
soggetti di cui all'articolo 4, lettera a), viene assegnata, a scorrimento,
sulla base delle graduatorie definite a seguito dell'invito a presentare
proposte relativo al Programma annuale 2005.
ARTICOLO 43
(Integrazione all'articolo 16 della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20)
1. All'articolo 16 della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20
(Assestamento e terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2005) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1 bis La Regione, nelle more della emanazione della legge organica in materia
di ricerca universitaria e scientifica, al fine di assicurare la partecipazione
della Regione a iniziative e attività di notevole prestigio e portata culturale
e scientifica in Italia e all'estero, sostiene:
a) la partecipazione della Regione
Puglia a convegni, seminari e simposi scientifici atti a promuovere e a
sostenere la ricerca scientifica e universitaria;
b) le attività di studio, ricerca, formazione e progettazione, la realizzazione
di pubblicazioni di indagini statistiche e di studi di fattibilità, in
collaborazione con le università degli studi, gli enti locali, gli istituti di
consulenza e formazione e i centri di ricerca pubblici e privati, al fine di
promuovere lo sviluppo, la qualificazione e le attività del sistema
universitario pugliese con particolare riferimento alla ricerca scientifica e
all'innovazione tecnologica anche in funzione dell'internazionalizzazione delle
attività stesse;
c) la partecipazione della Regione Puglia alla formazione e costituzione di
consorzi e fondazioni che promuovono attività di ricerca scientifica sul
territorio regionale;
d) gli oneri finalizzati a garantire l'attuazione degli accordi di Programma-
quadro stipulati con le università degli studi, gli enti di ricerca pubblici e
privati e altri soggetti istituzionali.".
2. Alla spesa di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante lo
stanziamento del capitolo 915010 che assume la seguente declaratoria: "Spesa per
interventi in attuazione delle leggi regionali 2 dicembre 2005, n. 17 e 30
dicembre 2005, n. 20".
ARTICOLO 44
(Contributo straordinario agli enti fieristici)
1. Per gli enti fieristici a carattere regionale è iscritto nel bilancio
regionale, limitatamente all'esercizio 2006, all'upb 2.2 "Enti fieristici
regionali", capitolo 352026, un contributo straordinario per le spese di
funzionamento di euro 220 mila, con prelievo di pari importo dal capitolo 352050
del medesimo bilancio regionale, come di seguito articolato:
a) euro 60 mila per l'ente Fiera di Foggia;
b) euro 30 mila per l'ente Fiera di Francavilla Fontana;
c) euro 100 mila per l'ente Fiera di San Giorgio di Gravina;
d) euro 30 mila per l'ente Fiera di Galatina.
ARTICOLO 45
(Integrazione all'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 16)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 16
(Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in materia di
lavoro), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fanno parte di diritto della
Commissione, in numero aggiuntivo e a titolo consultivo, le Consigliere
regionali in carica.".
ARTICOLO 46
(Modifiche agli articoli 5, 6 e 29 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27)
1. Il comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la
programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione
dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente:
"10. Ai membri del Comitato è dovuto un gettone di presenza per giornata di
seduta pari a euro 60,00, unitamente al rimborso delle spese di viaggio e a
un'indennità di missione ai sensi delle vigenti norme regionali in materia.".
2. Il comma 12 dell'articolo 6 della l.r. 27/1998, già sostituito dal comma 1
dell'articolo 39 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7, è sostituito dal
seguente:
"12. Ai membri del Comitato è dovuto un gettone di presenza per giornata di
seduta pari a euro 60,00, unitamente al rimborso delle spese di viaggio e a
un'indennità di missione ai sensi delle vigenti norme in materia.".
4. Il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 27/1998, già sostituito dal comma 2
dell'articolo 39 della l.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:
"6. Ai componenti delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio è
dovuto, a carico della rispettiva Provincia, un gettone di presenza per giornata
di seduta pari a euro 60,00, unitamente al rimborso delle spese di viaggio e a
un'indennità di missione ai sensi delle vigenti norme in materia.".
ARTICOLO 47
(Modifica all'articolo 54 della l.r. 27/1998)
1. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 54 della l.r. 27/1998 dopo le
parole qualificazione del personale" sono aggiunte, in fine, le seguenti "ed
esami per il conseguimento dell'abilitazione venatoria"
ARTICOLO 48
(Modifica all'articolo 26 della l.r. 27/1998)
1. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:
"3. Ogni candidato è tenuto a
versare alla Provincia, quale rimborso spese di esame, un importo fissato dalla
Provincia medesima in misura non superiore a euro 50,00. In caso di ripetizione
dell'esame il candidato deve versare, per ogni seduta, un importo di euro 20,00.
Detti importi sono utilizzati dalla Provincia per far fronte alle spese per
l'esame, ivi compresi gli ausili didattici nonché il rilascio dell'attestato di
abilitazione all'esercizio venatorio.".
ARTICOLO 49
(Abrogazione di norme)
1. L'articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 7 (Esercizio delle
funzioni amministrative nelle materie "acque minerali e termali" e "cave e
torbiere" da parte della Regione - Disposizioni transitorie), è abrogato.
2. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo
unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei
consiglieri regionali della Puglia), è abrogato.
3. L'articolo 56 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006
della Regione Puglia), come modificato dall'articolo 70, comma 5, della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1, è abrogato.
4. La legge regionale 22 febbraio 2005, n. 5 (Riconoscimento della festa del
Santo patrono quale manifestazione di interesse regionale), è abrogata.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 19 luglio 2006
VENDOLA