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Regione Sardegna
Legge Regionale n. 4 del 11-05-2006
Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo.
(B.U.R. Sardegna n. 15 del 13 maggio
2006 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6)
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni finanziarie
ARTICOLO 1
Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate
1. È istituita l’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le
entrate, quale organo tecnico-specialistico in materia di entrate a sostegno
dell’Amministrazione regionale nelle seguenti attività:
a) ricerche ed elaborazioni
statistiche sui flussi di entrata e sugli effetti economici delle imposte, a
supporto delle politiche regionali in materia finanziaria e di bilancio;
b) predisposizione degli strumenti normativi, regolamentari ed operativi per
l’implementazione della fiscalità e per lo sviluppo della politica regionale
delle entrate;
c) gestione dei tributi regionali;
d) adempimenti connessi al contenzioso tributario e alla gestione del recupero
dei crediti;
e) vigilanza e controllo sulle tasse e sulle concessioni regionali;
f) informazione all’utenza in
materia di fiscalità regionale.
2. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, ed è
sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell’Assessore
regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;
essa ha sede in Cagliari.
3. Sono organi dell’Agenzia il direttore generale e il collegio dei revisori dei
conti; essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme
deliberazione della Giunta adottata su proposta dell’Assessore
competente in materia di entrate, d’intesa con l’Assessore competente in materia
di personale.
4. Il direttore generale è scelto mediante selezione pubblica per titoli; il
personale dipendente dell’Agenzia è scelto mediante selezione pubblica per
titoli e/o mediante utilizzo di personale del ruolo unico dell’Amministrazione
regionale.
5. Il direttore generale, scelto tra esperti in materia di tributi e di finanza
regionale, deve essere in possesso del titolo di laurea quadriennale o
quinquennale e di documentata esperienza professionale maturata in ambito
pubblico o privato; il suo rapporto di lavoro con l’Agenzia è regolato da
contratto quinquennale di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed ha
carattere pieno ed esclusivo.
6. La prima dotazione organica del personale dell’Agenzia è determinata dalla
Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di entrate e
di concerto con l’Assessore competente in materia di personale, in numero non
superiore a otto unità. L’Agenzia è inserita nel comparto contrattuale del
personale dell’Amministrazione e degli enti regionali ed è soggetta alle
disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive
modifiche e integrazioni.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale, in conformità dei principi dettati dal presente articolo, previo
parere della Commissione consiliare competente che deve esprimersi
entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, approva, su
proposta dell’Assessore regionale competente in materia di entrate, lo statuto
dell’Agenzia, ne nomina gli organi e ne determina la dotazione organica.
8. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono valutati in
euro 3.550.000 per l’anno 2006 ed in euro 550.000 per gli anni successivi (UPB
S03.100).
ARTICOLO 2
Imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case
1. È istituita l’imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti
a seconde case.
2. L’imposta si applica sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso:
a) di fabbricati, siti in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina,
destinati ad uso abitativo, escluse le unità immobiliari che per la maggior
parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono
state adibite ad abitazione principale del cedente o del coniuge;
b) di quote o di azioni non negoziate sui mercati regolamentati di società
titolari della proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla
lettera a), per la parte ascrivibile ai predetti fabbricati. Per i diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente collegabili alle predette
partecipazioni.
3. Soggetto passivo dell’imposta è l’alienante a titolo oneroso avente domicilio
fiscale fuori dal territorio regionale o avente domicilio fiscale in Sardegna da
meno di ventiquattro mesi.
4. Non sono soggetti passivi dell’imposta i nati in Sardegna e i rispettivi
coniugi.
5. La plusvalenza di cui alla lettera a) del comma 2 è costituita dalla
differenza tra il prezzo o il corrispettivo di cessione ed il prezzo d’acquisto
o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo
inerente al miglioramento del bene medesimo e rivalutato in base alla variazione
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6. La plusvalenza di cui alla lettera b) del comma 2 si calcola raffrontando il
prezzo o corrispettivo di cessione con il costo d’acquisto di partecipazione. La
parte delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni ascrivibili
ai fabbricati di cui alla lettera a) del comma 2, si calcola facendo riferimento
ai valori contabili emergenti dall’ultimo bilancio o rendiconto approvato,
rapportando il valore netto di bilancio delle seconde case site in Sardegna nei
tre chilometri dalla battigia marina e il totale dell’attivo di bilancio o
rendiconto approvato.
7. L’imposta regionale si applica nella misura del 20 per cento sulle
plusvalenze calcolate ai sensi dei commi 5 e 6.
8. L’imposta dovuta sulla
plusvalenza realizzata per effetto della cessione del fabbricato deve essere
versata in tesoreria regionale entro venti giorni dalla data dell’atto di
cessione, se formato in Italia, entro sessanta giorni
se formato all’estero. Negli stessi termini deve essere inviata alla Regione
Sardegna, da parte del cedente, apposita dichiarazione di conseguimento della
plusvalenza recante i dati che ne consentono la determinazione, utilizzando
moduli approvati con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta
dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio di concerto con l’Assessore regionale degli enti locali, finanze e
urbanistica. All’atto della cessione l’alienante può chiedere al notaio,
fornendo la necessaria provvista, di provvedere alla presentazione della
dichiarazione, all’applicazione e al versamento
dell’imposta nella tesoreria regionale nei termini suddetti. Di tale circostanza
deve essere fatta menzione nell’atto avente ad oggetto la cessione a titolo
oneroso del fabbricato. Il notaio è comunque obbligato a comunicare
alla Regione Sardegna entro venti giorni dalla stipulazione, e secondo le
modalità previste con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta
dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e
assetto del territorio di concerto con l’Assessore regionale degli enti locali,
finanze e urbanistica, gli estremi dell’atto avente ad oggetto la cessione del
fabbricato con le caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 2.
9. L’imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento
delle quote o delle azioni delle società titolari del diritto di proprietà o di
altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a) del comma 2 deve
essere versata nella tesoreria regionale entro sessanta giorni dalla data della
cessione. L’organo amministrativo delle anzidette società è obbligato a
comunicare, entro trenta giorni dalla cessione, l’avvenuto trasferimento alla
Regione Sardegna secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta
regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l’Assessore regionale
agli enti locali, finanze e urbanistica. Nel medesimo termine, l’organo
amministrativo deve, altresì, comunicare al socio cedente che la cessione delle
quote potrebbe implicare obbligo di versamento dell’imposta e mettere a
disposizione, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta, tutta la documentazione
necessaria per il calcolo della plusvalenza. Nei trenta giorni successivi, il
cedente deve, qualora ne sussistano le condizioni, presentare la dichiarazione
prevista nel comma 8.
10. La Regione Sardegna dispone, ai fini del controllo dell’adempimento degli
obblighi strumentali al regolare adempimento dell’obbligazione tributaria, dei
poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con le stesse prerogative possono
intervenire, previa richiesta dell’Amministrazione regionale, i funzionari degli
uffici tributi dei comuni in cui è situato l’immobile ceduto.
11. Il recupero dell’imposta dovuta avviene con avviso di accertamento recante
la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al
saggio legale, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello dell’avvenuta cessione. La notificazione
dell’avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole
previste dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai
presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la
motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che
quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
12. Il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento può, entro il
termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione
dell’atto con le regole e con gli effetti previsti dall’articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o, in alternativa, instaurare la procedura
di accertamento con adesione. Sono applicabili le norme regolatrici
dell’istituto contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997.
13. Le somme che risultano dovute
sulla base della dichiarazione, unitamente agli interessi e alle sanzioni, e le
somme liquidate nell’avviso di accertamento dalla Regione per imposta, sanzioni
ed interessi e non versate
entro il termine previsto dal comma 12 sono riscosse coattivamente mediante
iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione e a quello in cui l’avviso di accertamento è
divenuto definitivo per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in
giudicato favorevole in tutto o in parte all’Amministrazione.
14. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme
versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del
pagamento dell’imposta.
15. Per l’omessa o infedele dichiarazione della plusvalenza conseguita si
applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare
dell’imposta dovuta.
16. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti dell’imposta dovuta quali
risultano dalla dichiarazione presentata o li esegue tardivamente è soggetto
alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato.
17. Alle sanzioni di cui ai commi precedenti è soggetto in luogo del cedente il
notaio che, avendo ricevuto la provvista, non proceda alla presentazione della
dichiarazione e/o al versamento tempestivo delle somme dovute.
18. Per la mancata comunicazione prevista al comma 8, il notaio è soggetto alla
sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 7.746. La medesima sanzione è
irrogata nei confronti delle società titolari del diritto di proprietà o di
altri diritti reali sui fabbricati di cui alla lettera a) del comma 2 le cui
azioni o quote sono state trasferite, qualora l’organo amministrativo non
provveda alla comunicazione di cui al comma 9.
19. Il gettito dell’imposta di cui al presente articolo è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.
20. L’imposta regionale sulle
plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case si applica alle cessioni a
titolo oneroso effettuate successivamente alla pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione Sardegna delle deliberazioni della Giunta regionale
previste ai commi 8 e 9.
ARTICOLO 3
Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico
1. È istituita l’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico.
2. Presupposto dell’imposta è il
possesso di fabbricati siti nel territorio regionale ad una distanza inferiore
ai tre chilometri dalla linea di battigia marina, non adibiti ad abitazione
principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli
stessi.
3. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di fabbricati di cui al
comma 2, ovvero il titolare di diritto reale sugli stessi di usufrutto, uso,
abitazione, con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli
immobili sui quali è costituito il diritto di superficie, soggetto passivo è il
superficiario che ha costruito il fabbricato con il domicilio fiscale fuori dal
territorio regionale; per gli immobili concessi in locazione finanziaria,
soggetto passivo è il locatario con domicilio fiscale fuori dal territorio
regionale.
4. Non sono soggetti passivi coloro che siano nati in Sardegna, i rispettivi
coniugi e i loro figli anche se nati fuori dall’Isola.
5. L’imposta regionale è stabilita nella misura annua di:
a) euro 900 per fabbricati di
superficie fino a 60 metri quadri;
b) euro 1.500 per fabbricati di superficie compresa tra 61 e 100 metri quadri;
c) euro 2.250 per fabbricati di superficie compresa tra 101 e 150 metri quadri;
d) euro 3.000 per fabbricati di superficie compresa tra 151 e 200 metri quadri;
e) euro 15 per metro quadro per la superficie eccedente 200 metri quadri.
La superficie è misurata sul filo
interno dei muri. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a
0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
6. Le misure previste al comma 5 sono aumentate del 20 per cento per i
fabbricati ubicati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di
battigia marina.
7. L’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi
dell’anno nei quali si è protratta la titolarità della proprietà o degli altri
diritti reali; a tal fine il mese durante il quale la titolarità si è protratta
per almeno quattordici giorni è computato per intero. L’imposta è versata in
un’unica soluzione dal 1° al 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità
stabilite con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta
dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio.
8. Il gettito della presente imposta è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all’articolo 5 e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.
9. La Regione Sardegna dispone dei
poteri di controllo riconosciuti ai comuni ai fini dell’imposta comunale sugli
immobili dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La
Regione può chiedere ai comuni
interessati di svolgere indagini e verifiche su fabbricati situati all’interno
del territorio dei comuni medesimi.
10. Il recupero dell’imposta dovuta e non versata avviene con avviso di
accertamento recante la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative
sanzioni ed interessi al saggio legale da notificarsi, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello dell’avvenuta cessione.
La notificazione dell’avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che
con le regole previste dall’articolo 60 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. L’avviso di accertamento deve essere motivato in
relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama,
salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
11. Il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento può, entro il
termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione
dell’atto con le regole e con gli effetti previsti dall’articolo 15 del decreto
legislativo n. 218 del 1997, o, in alternativa, instaurare la procedura di
accertamento con adesione. Sono applicabili le norme regolatrici dell’istituto
contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997.
12. Le somme liquidate nell’avviso di accertamento dalla Regione per imposta,
sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal comma 11 sono
riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a
pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a
quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo per
mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in
tutto o in parte all’Amministrazione.
13. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme
versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del
pagamento dell’imposta.
14. Se il soggetto passivo dell’imposta non ha dichiarato o comunicato
l’immobile posseduto ai fini dell’imposta comunale sugli immobili o ha
presentato, con riferimento ai medesimi fabbricati, una dichiarazione infedele,
allo stesso si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico non versata.
15. Chi, avendo adempiuto correttamente agli adempimenti ai fini dell’imposta
comunale sugli immobili, non esegue in tutto o in parte i versamenti
dell’imposta regionale sulle seconde case dovuta o li esegue tardivamente è
soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non
versato.
16. L’imposta si applica a far data dal mese successivo alla pubblicazione della
presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.
ARTICOLO 4
Imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto
1. A decorrere dall’anno 2006 è istituita l’imposta regionale sugli
aeromobili e le unità da diporto.
2. Presupposto dell’imposta sono:
a) lo scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili
dell’aviazione generale di cui all’articolo 743 e seguenti del Codice della
navigazione adibiti al trasporto privato, nel periodo compreso dal 1° giugno al
30 settembre;
b) lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel
territorio regionale delle unità da diporto di cui al decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.
3. Soggetto passivo dell’imposta è
la persona o la società avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale
che assume l’esercizio dell’aeromobile ai sensi degli articoli 874 e seguenti
del Codice della navigazione, o che assume l’esercizio dell’unità da diporto ai
sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione.
4. L’imposta regionale sugli aeromobili è dovuta per ogni scalo, quella sulle
imbarcazioni e le navi da diporto è dovuta annualmente. Essa è stabilita nella
misura di:
a) euro 150 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro
passeggeri;
b) euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici
passeggeri;
c) euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici
passeggeri;
d) euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
e) euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
f) euro 3.000 per le navi di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
g) euro 5.000 per le navi di
lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
h) euro 10.000 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
i) euro 15.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri.
Per le unità a vela con motore ausiliario l’imposta è ridotta del 50 per cento.
5. Sono esenti dall’imposta le navi adibite all’esercizio di attività
crocieristica e le imbarcazioni che vengono in Sardegna per partecipare a regate
di carattere sportivo; non sono soggette, altresì, al pagamento della presente
imposta le unità da diporto che sostano tutto l’anno nelle strutture
portuali regionali.
6. L’imposta è versata, entro dodici ore dall’arrivo degli aeromobili e delle
unità da diporto negli aerodromi, nei porti, negli approdi e nei punti
d’ormeggio ubicati nel territorio regionale ai soggetti incaricati della
riscossione, i quali rilasciano un contrassegno comprovante l’assolvimento
dell’obbligo tributario.
7. La riscossione del tributo può essere affidata dalla Giunta regionale
mediante apposita deliberazione:
a) al corpo forestale regionale;
b) al personale dell’Amministrazione regionale;
c) ai soggetti che gestiscono gli aerodromi, i porti, gli approdi e i punti
d’ormeggio ubicati nel territorio regionale, previa stipula di apposita
convenzione nella quale è previsto, in favore degli stessi soggetti, il
riconoscimento di un aggio pari al 5 per cento del gettito del tributo riscosso.
8. I soggetti incaricati della riscossione procedono, settimanalmente, con le
modalità previste da apposita deliberazione della Giunta regionale, al
riversamento in tesoreria regionale del tributo percetto, al netto degli
eventuali aggi ad essi spettanti. Con la predetta deliberazione sono altresì
disciplinate le caratteristiche dei contrassegni e i dati che negli stessi
devono essere riportati per individuare gli aeromobili e le unità da diporto.
9. I soggetti incaricati della riscossione sono obbligati a verificare il
corretto adempimento dell’obbligazione tributaria e a trasmettere periodicamente
i dati e le informazioni concernenti l’individuazione dell’effettivo numero
degli scali degli aeromobili e dei natanti che hanno sostato nel periodo 1°
giugno-30 settembre nei porti, negli approdi e nei punti d’ormeggio ubicati nel
territorio. Entro il 31 ottobre di ciascun anno sono obbligati a presentare
all’Amministrazione regionale un rendiconto amministrativo delle somme incassate
secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale.
10. L’agente della riscossione che non provvede, in tutto o in parte, a
riversare settimanalmente in tesoreria regionale il gettito riscosso, è soggetto
alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta non versata. Per
il mancato o ritardato adempimento degli obblighi previsti al comma 8, è
soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 7.746.
11. Gli impiegati dell’Amministrazione regionale appositamente autorizzati e
muniti di appositi cartellini identificativi, possono effettuare direttamente
controlli presso gli scali portuali ed aeroportuali.
12. Il recupero dell’imposta dovuta e non versata avviene con avviso di
accertamento recante la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative
sanzioni ed interessi al saggio legale da notificarsi, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto
essere versata l’imposta di cui al comma 6. La notificazione dell’avviso di
accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste
dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’avviso di
accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle
ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad
un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale.
13. Il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento può, entro il
termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione
dell’atto con le regole e con gli effetti previsti dall’articolo 15 del decreto
legislativo n. 218 del 1997.
14. Le somme liquidate nell’avviso di accertamento dalla Regione per imposta,
sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal comma 13 sono
riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a pena di
decadenza e secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello
in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo per
mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in
tutto o in parte all’Amministrazione.
15. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme
versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del
pagamento dell’imposta.
16. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti dell’imposta dovuta o li
esegue tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 100 per
cento dell’importo non versato.
ARTICOLO 5
Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale
1. È istituito il fondo regionale per lo sviluppo e la coesione
territoriale;
esso è alimentato dal 75 per cento del gettito derivante dall’imposta regionale
sulle plusvalenze generate dalla cessione di fabbricati e dall’imposta regionale
sulle seconde case ad uso turistico di cui agli articoli 2 e 3.
2. Il fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale è destinato a
finanziare:
a) per il 40 per cento programmi di interesse regionale;
b) per il 40 per cento programmi di interesse comunale;
c) per il 20 per cento programmi di interesse provinciale.
3. I programmi di cui al comma 2 sono individuati e regolamentati con
deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore della
programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
4. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio, con proprio decreto, provvede alle variazioni di bilancio
conseguenti all’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5.
5. È abrogato il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2006,
n. 1 (legge finanziaria 2006).
ARTICOLO 6
Disposizioni in materia di contabilità
1. Nell’articolo 56 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nel comma 3 le parole “venti giorni” sono sostituite con le parole “quindici
giorni” e l’espressione “gli stessi devono avere regolare corso” è sostituita
con “gli stessi devono essere registrati”;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. La Ragioneria generale provvede, entro i successivi quindici giorni dalla
data di registrazione dell’atto di impegno di cui al comma 2, al controllo di
legalità contabile. Tale controllo è diretto esclusivamente a verificare la
legittimità dell’impegno a’ termini dell’articolo 40. Nel caso in cui la
Ragioneria riscontri vizi di legittimità contabile nell’atto ne dà comunicazione
al soggetto emittente, che dispone circa il seguito da dare allo stesso atto,
all’organo gerarchicamente superiore nonché al competente organo politico. La
Giunta regionale può limitare il controllo di cui al comma 5 a specifiche
categorie di atti da individuarsi secondo criteri di campionamento, stabiliti
dalla Giunta medesima.”.
2. Per le spese effettuate a valere sui conti detenuti dalla Regione presso la
Tesoreria centrale dello Stato, la Ragioneria generale provvede, sulla base del
programma di riparto delle risorse a favore del settore sanitario
effettuato con delibera della Giunta regionale adottata su proposta
dell’Assessore competente in materia di sanità, a contabilizzare il relativo
impegno e il relativo accertamento e ad effettuare il pagamento mediante
commutazione in quietanza d’entrata da imputarsi ai competenti capitoli di
bilancio regionale.
3. Nell’ambito dei vigenti sistemi di pagamento è ammessa l’utilizzazione da
parte del Presidente, degli Assessori, dei dirigenti e dipendenti
dell’Amministrazione regionale, delle carte di credito per il pagamento delle
spese dagli stessi sostenute per missioni in territorio nazionale ed estero.
La Giunta regionale, con propria delibera adottata su proposta dell’Assessore
competente in materia di personale, disciplina le procedure per la
rendicontazione ed il controllo sull’utilizzo della carta di credito. Per le
finalità di cui al presente comma è stipulata apposita convenzione secondo le
indicazioni contenute nel comma 2 dell’articolo 5 del decreto ministeriale 9
dicembre 1996, n. 701, e successive modifiche ed integrazioni; le spese per
l’acquisto delle carte di credito e quelle accessorie sono imputate ai
competenti capitoli di spesa relativi alle missioni.
4. La Ragioneria provvede all’incasso delle somme riscosse a titolo di deposito
provvisorio, qualora le stesse, decorsi i termini di giacenza previsti dal
decreto ministeriale 30 giugno 1939 (Istruzioni generali sui servizi del
Tesoro), dovessero risultare, in tutto o in parte, ancora presenti su tale
conto.
5. La Tesoreria regionale, tenuto conto dei termini di cui al comma 4, provvede
a trasmettere alla Ragioneria gli elenchi dei depositi provvisori, articolati
per tipologia, dei quali non risulti effettuata la restituzione.
6. I servizi competenti per materia
sono informati, a cura della Ragioneria, affinché procedano allo svincolo per i
depositi provvisori cauzionali, alla richiesta motivata di mantenimento del
deposito per i depositi provvisori per concorrere alle aste, ovvero, producano
tutti gli elementi utili all’eliminazione del deposito.
7. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che i servizi di cui al comma
6 abbiano provveduto a quanto richiesto, la Ragioneria generale procede
all’accertamento e al versamento in conto entrate del bilancio regionale dei
depositi provvisori dei quali non risulti, in tutto o in parte, effettuata la
restituzione, nel termine di sei mesi, se trattasi di depositi per concorrere
alle aste, e nel termine del secondo esercizio successivo a quello in cui
vennero effettuati, per tutti gli altri.
8. In sede di prima applicazione la Ragioneria procede al versamento d’ufficio
di tutti i depositi provvisori derivanti da titoli di spesa non andati a buon
fine provenienti dall’esercizio 2004 e precedenti (UPB E01.081).
9. Le somme per le quali si è
provveduto all’incasso possono, su richiesta dell’avente diritto e previa
verifica della sussistenza del credito, essere riassegnate ai competenti
capitoli di spesa, mediante utilizzo del fondo di cui all’articolo 31 della
legge regionale n. 11 del 1983.
10. La competenza in materia di entrate relative ad assegnazioni statali è
attribuita all’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e
assetto del territorio; restano fermi, in capo ai competenti Assessorati, gli
adempimenti necessari all’effettiva acquisizione delle entrate medesime.
Capo II
Disposizioni per favorire lo sviluppo economico
ARTICOLO 7
Agenzia regionale di promozione economica “Sardegna Promozione”
1. È istituita l’Agenzia governativa regionale denominata “Sardegna
Promozione”, agenzia regionale di promozione economica per il coordinamento, la
gestione delle attività di promozione economica e il sostegno della capacità di
esportazione e penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni, con
personalità giuridica di diritto pubblico nonché autonomia regolamentare,
organizzativa, contabile, finanziaria e gestionale.
L’Agenzia promuove l’immagine unitaria della Sardegna, fornisce servizi nei processi di internazionalizzazione, coordina programmi di marketing territoriale, promuove, tutela e salvaguarda l’artigianato tipico tradizionale ed artistico; realizza, inoltre, tutte le azioni ad essa delegate dalla Giunta regionale dirette a perseguire le proprie finalità statutarie.
L’Agenzia, articolata nell’area di promozione e internazionalizzazione e in quella di promozione degli investimenti, è regolata da un apposito statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta degli Assessori competenti per materia, previo parere della Commissione consiliare competente che deve essere espresso entro venti giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito, col quale sono disciplinate l’organizzazione della struttura operativa e il funzionamento degli organi.
2. L’Agenzia è soggetta alle
disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed
integrazioni, ed è inserita nel comparto di contrattazione del personale
dell’Amministrazione e degli enti disciplinato dalla medesima legge.
3. L’Istituto sardo per l’organizzazione del lavoro artigiano (ISOLA) è
soppresso. Le funzioni e i compiti svolti dall’ISOLA in materia di promozione e
commercializzazione dei prodotti dell’artigianato tipico, tradizionale ed
artistico, sono trasferiti all’Agenzia “Sardegna Promozione”; le altre attività
e competenze sono svolte dall’Assessorato competente per materia. Con decreto
del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta
regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore competente entro trenta
giorni dall’approvazione della presente legge, sono nominati un commissario
liquidatore ed un collegio sindacale. Entro trenta giorni dalla nomina il
commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, per il tramite
dell’Assessore competente, un programma di liquidazione. Dalla data di entrata
in vigore della presente legge e fino all’approvazione del programma della
gestione liquidatoria sono sospese tutte le procedure eventualmente in atto per
la vendita dei beni immobili dell’ente. Alla cessazione della gestione
liquidatoria dell’ISOLA, l’Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti
di carattere finanziario o patrimoniale di cui l’ISOLA era titolare e negli
obblighi derivanti da contratti, convenzioni o da disposizioni di legge. Il
personale inquadrato nell’Amministrazione regionale è iscritto al Fondo
integrativo del trattamento di quiescenza (FITQ) al quale, a cura della gestione
liquidatoria, sono versate le quote rivalutate dei contributi, a carico
dell’Amministrazione e del dipendente, provenienti dal fondo
integrativo dell’ente soppresso.
4. Il personale del BIC Sardegna con contratto a tempo indeterminato, in
servizio alla data del 31 dicembre 2005, può essere inquadrato nell’Agenzia
“Sardegna Promozione” subordinatamente al superamento di apposite procedure
concorsuali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.
5. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono valutati in
euro 5.000.000 annui (UPB S07.013).
ARTICOLO 8
Soppressione degli enti provinciali del turismo
1. Gli enti di cui all’articolo 23 della legge regionale 21 aprile 2005, n.
7, sono soppressi.
2. L’Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti e obblighi
amministrativi e giuridici, debitori o creditizi, di carattere finanziario,
fiscale o patrimoniale di cui gli stessi enti sono titolari alla data della
cessazione della gestione liquidatoria.
3. L’Amministrazione regionale succede inoltre in tutte le cause pendenti e/o
pretese in corso o future facenti capo agli stessi enti. A tal fine è disposto
l’accertamento delle risorse che residuano al termine della gestione
liquidatoria, salvo capienza dei rispettivi fondi; l’Assessore competente in
materia di bilancio provvede, con proprio decreto, alle conseguenti variazioni
di bilancio.
4. Agli oneri di cui all’articolo 25 della legge regionale n. 7 del 2005 si fa
fronte annualmente con apposito stanziamento di bilancio.
ARTICOLO 9
Interventi nel settore dell’artigianato
1. La costituzione delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui
alla legge regionale 10 settembre 1990, n. 41 (Organi di rappresentanza e di
tutela dell’artigianato), avviene mediante designazione dei componenti da parte
delle organizzazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative.
2. I commi 3 bis e 3 ter
dell’articolo 12 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, sono sostituiti
dai seguenti:
“3 bis. I fondi di garanzia costituiti con versamenti dei soci, purché di
ammontare non inferiore ad euro 25.000 presso gli enti creditizi convenzionati,
dalle cooperative artigiane di garanzia che dimostrino la costituzione del fondo
rischi il cui ammontare non deve essere inferiore ad euro 500.000, sono
integrati a domanda da contributi concessi dall’Amministrazione regionale.
L’ammontare dei contributi è ripartito tra gli aventi diritto per un terzo sulla
base del capitale sociale sottoscritto e versato, per un terzo sull’ammontare
dei finanziamenti garantiti ed
effettivamente erogati nell’anno dagli enti creditizi convenzionati e per un
terzo sull’ammontare del fondo rischi.
3 ter. I fondi di garanzia costituiti con versamenti dei soci, purché di
ammontare non inferiore ad euro 50.000, presso gli enti creditizi convenzionati,
dai consorzi fidi che dimostrino la costituzione del fondo rischi il cui
ammontare non deve essere inferiore ad euro 500.000, sono integrati a domanda da
contributi concessi dall’Amministrazione regionale.
L’ammontare di contributi è ripartito tra gli aventi diritto per un terzo sulla
base del capitale sociale sottoscritto e versato, per un terzo sull’ammontare
dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell’anno dagli enti
creditizi convenzionati e per un terzo sull’ammontare del fondo rischi.".
3. A valere sulle disponibilità sussistenti nel conto dei residui della UPB S07.038
(cap. 07136) una quota pari ad euro 4.000.000 è destinata alla concessione di
contributi alle imprese artigiane, ai sensi dell’articolo 3 della legge
regionale n. 51 del 1993.
ARTICOLO 10
Disposizioni a favore degli enti locali
1. Per la realizzazione di progetti pilota finalizzati alla progettazione
del riuso turistico e del marketing e per la realizzazione di attività nei
centri storici di paesi siti in prossimità della costa, è autorizzata, nell’anno
2006, la spesa di euro 5.000.000; il relativo programma di intervento è
approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in
materia di urbanistica, a’ termini della lettera i) dell’articolo 4 della legge
regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni (UPB S04.130).
2. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, è
sostituito dal seguente:
“2. La quota del medesimo fondo destinata alle province è ripartita fra di esse
sulla base dei parametri per la ripartizione delle risorse individuati dalla
Giunta regionale ai sensi del comma 14 dell’articolo 1 della legge regionale 22
aprile 2002, n. 7.”.
3. Il comma 5 dell’articolo 19 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme
per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio
associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), è sostituito
dal seguente:
“5. Le modifiche e le abrogazioni disposte dal presente articolo entrano in
vigore all’atto dell’istituzione delle comunità montane ai sensi della presente
legge.”.
4. Una quota fino ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
dello stanziamento iscritto in conto dell’UPB S04.019 (cap. 04019) è ripartita
fra i comuni singoli o associati e le province che attuano processi di mobilità
volontaria e di riorganizzazione per l’inserimento nelle proprie dotazioni
organiche del personale delle comunità montane che cessa per effetto
dell’applicazione della legge regionale n. 12 del 2005.
5. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, è
sostituito dal seguente:
“2. È autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 3.000.000 per la concessione
di contributi a favore degli enti locali che hanno già attivato la raccolta
differenziata e provvedono, in tutto o in parte, allo smaltimento dei rifiuti
urbani mediante l’utilizzo di impianti di incenerimento e termovalorizzazione,
sulla base dei quantitativi dei rifiuti urbani conferiti nel corso dell’anno
precedente. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta
regionale ai sensi della lettera i) dell’articolo 4 della legge regionale n. 1
del 1977 (UPB S05.021).”.
6. I beni contenuti nella parte prima dell’ottavo elenco annuale dei beni
immobili regionali alienabili, di cui alla delibera della Giunta regionale n.
7/12 del 21 febbraio 2006 sono trasferiti, in deroga alle norme di cui alla
legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, ai comuni interessati al prezzo
simbolico di euro 1 ciascuno.
7. L’Assessore regionale dei lavori pubblici è autorizzato al trasferimento del
patrimonio degli IACP destinato a uso pubblico, ai comuni ed alle province che
ne facciano richiesta al prezzo simbolico di euro 1. Il provvedimento motivato
di trasferimento è trasmesso alla Commissione consiliare competente per la
relativa presa d’atto.
ARTICOLO 11
Conservatoria delle coste
1. La Regione promuove la valorizzazione delle coste dell’Isola con studi e
ricerche finalizzati alla tutela attiva secondo i principi dello sviluppo
sostenibile; per tale finalità è autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di euro
500.000 (UPB S01.077).
ARTICOLO 12
Interventi nel settore agricolo
1. Allo scopo di favorire il processo di concentrazione dei consorzi fidi
vigenti alla data del 31 dicembre 2005, costituiti fra piccole e medie imprese,
aventi sede ed operanti in Sardegna, prevalentemente nel settore agricolo e
agro-industriale, è autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 5.000.000 a
valere sulle risorse rinvenienti dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 499 (UPB S06.023).
2. L’intervento è finalizzato all’integrazione dei fondi rischi dei consorzi
derivanti dal processo di concentrazione e deve essere utilizzato esclusivamente
a sostegno delle operazioni finanziarie e creditizie riguardanti le imprese che
esercitano un’attività legata alla produzione, alla trasformazione ed alla
commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE;
le relative finalità, i criteri e le modalità di erogazione, sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell’Assessore
regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, e da sottoporre all’esame
di compatibilità rispetto alle norme europee in materia di aiuti di Stato in
agricoltura.
3. I termini di impegnabilità
relativi ai progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi
dell’articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21, già prorogati da
ultimo dal comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2005, sono
prorogati di un ulteriore anno. Il mancato impegno entro tale termine comporta
l’immediato riversamento delle somme detenute.
4. L’Amministrazione regionale non procede al recupero delle anticipazioni
erogate a favore delle aziende agricole per il finanziamento di progetti di
investimento conclusi oltre i termini previsti, qualora le opere siano state
completate, anche per soli lotti funzionali, e sia presentata richiesta di
collaudo entro il 30 ottobre 2006.
5. Restano a carico dell’Amministrazione regionale le spese non rendicontabili
all’Unione europea relative alla corresponsione all’ISMEA dei costi
amministrativi inerenti la gestione della misura 4.19 – Ricomposizione fondiaria
- del POR Sardegna.
6. Una quota parte dello stanziamento autorizzato dal comma 4 dell’articolo 6
della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, sussistente in conto residui
della UPB S06.052 (cap. 06344), può essere destinata alla compartecipazione
regionale relativa alla valutazione del piano di sviluppo rurale 2007-2013 di
cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005.
7. A valere sulle disponibilità
sussistenti in conto dell’UPB S06.030 (cap. 06103) e al fine di consentire il
completamento della realizzazione degli interventi di assetto idrogeologico
delegati al Consorzio di bonifica della
Sardegna meridionale, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare allo
stesso Consorzio le somme non disponibili a seguito del pignoramento disposto
dall’autorità giudiziaria per il recupero dei crediti vantati dall’Ente autonomo
del Flumendosa, pari ad euro 3.600.000.
ARTICOLO 13
Interventi a favore dei consorzi di bonifica
1. A valere sulle disponibilità recate nel conto dei residui della UPB S06.030
(capitolo 06103) è autorizzata l’erogazione, a favore del Consorzio di bonifica
della Sardegna meridionale, del Consorzio di bonifica del Cixerri e
del Consorzio di bonifica del Basso Sulcis, della somma complessiva di euro
15.000.000 destinata ad abbattere i costi di manutenzione sostenuti negli anni
2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, detratte le somme già assegnate per le finalità
di cui all’articolo 13 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, e successive
modificazioni e integrazioni, e ai commi 1 e 2 dell’articolo 30 della legge
regionale 24 dicembre 1998, n. 37, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. A valere sulle disponibilità
recate nel conto dei residui della UPB S06.030 (capitolo 06103), è autorizzata
nell’anno 2006 l’erogazione a favore dei consorzi di bonifica di una somma di
euro 10.000.000 per le finalità di cui
all’articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984, e successive modificazioni
e integrazioni, e ai commi 1 e 2 dell’articolo 30 della legge regionale n. 37
del 1998, e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine di
ottimizzare la gestione dei servizi attraverso un razionale e produttivo impiego
degli operai assunti a tempo determinato e nelle more di una riorganizzazione
dei Consorzi di bonifica della Sardegna.
3. Alle variazioni di bilancio conseguenti all’applicazione dei commi 1 e 2,
nonché del comma 7 dell’articolo 12 della presente legge e del comma 8
dell’articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, provvede
l’Assessore competente in materia di bilancio, anche con la procedura di cui
all’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976.
ARTICOLO 14
Interventi a favore del sistema industriale
1. Per i fini di cui al punto 2 della lettera a) dell’articolo 32 della
legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava),
l’Amministrazione regionale è autorizzata, a valere sullo stanziamento iscritto
in conto dell’UPB S09.045 (cap. 09139), ad erogare contributi a fondo perduto in
favore di imprese che presentino progetti di riabilitazione ambientale di cave
abbandonate che comportino l’eliminazione e il riutilizzo dei materiali di
discarica. Il contributo è erogato in regime de minimis, con una intensità
massima di aiuto pari al 50 per cento dei costi dei progetti di ripristino e
comunque tenuto conto del differenziale tra gli stessi costi e il valore del
materiale riutilizzabile.
2. Condizioni per l’ottenimento del contributo di cui al comma 1 sono:
a) l’accordo di disponibilità
dell’area interessata dalla discarica tra il proprietario e il soggetto
proponente;
b) l’inesistenza di soggetto obbligato alla riabilitazione dell’area.
3. Le modalità e i criteri per l’erogazione dei contributi sono stabiliti con
deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale
dell’industria e comunque privilegiando aree di particolare interesse
paesaggistico (parchi, aree SIC), archeologico, monumentale e iniziative di
imprese che utilizzino il materiale di discarica per il loro processo produttivo
in alternativa all’apertura di nuove cave.
ARTICOLO 15
Sardegna fatti bella
1. Al fine di favorire il risanamento, la salvaguardia e la valorizzazione
del patrimonio ecologico-ambientale della Sardegna, l’Amministrazione regionale
è autorizzata a promuovere, finanziare, coordinare e controllare uno specifico
programma di interventi denominato “Sardegna fatti bella”, da realizzarsi da
parte degli enti locali singoli o associati. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore competente in materia di lavoro, approva le direttive di
attuazione, con l’indicazione della ripartizione delle risorse secondo le
modalità previste dall’articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1993.
2. Gli enti beneficiari concorrono
al finanziamento per la realizzazione dei progetti inclusi nel programma di cui
al comma 1, in misura non inferiore ad un terzo delle spese ammesse, mediante
utilizzo delle risorse loro assegnate
a’ termini del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2006, per
un complessivo importo fino a euro 10.000.000; tali progetti devono essere
precipuamente rivolti alla pulizia delle campagne, delle aree prospicienti le
spiagge e dei centri abitati, nonché a iniziative di educazione ambientale nelle
scuole dell’obbligo.
3. I progetti devono avere la durata di un anno e devono essere attuati con
l’impiego di disoccupati e inoccupati, secondo quanto previsto dall’articolo 36
della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione
dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle
politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9,
in materia di lavoro e servizi all’impiego). Le somme attribuite ai comuni
devono essere utilizzate prevalentemente per la copertura del costo della
manodopera e dello smaltimento dei rifiuti recuperati in misura non inferiore al
90 per cento dell’intero progetto.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, nell’anno 2006, la
spesa di euro 20.000.000, di cui almeno euro 1.000.000 da destinarsi ad
interventi nel Comune di La Maddalena (UPB S10.030).
ARTICOLO 16
Sardegna speaks English e Fabbrica della creatività
1. È autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 20.000.000 per la
realizzazione di un programma denominato “Sardegna speaks English”, finalizzato
alla diffusione della conoscenza della lingua inglese. I relativi criteri e le
modalità di attuazione sono approvati dalla Giunta regionale su proposta
dell’Assessore competente per materia, previo parere della Commissione
consiliare competente da esprimersi entro venti giorni, decorsi i quali il
parere si intende acquisito (UPB S11.073).
2. È autorizzata la spesa di euro 3.000.000, nell’anno 2006, per la
realizzazione di un progetto sperimentale interdisciplinare e interculturale
denominato “Fabbrica della creatività”, finalizzato alla creazione di un centro
di incontro, di lavoro e di formazione delle arti contemporanee; i criteri e le
modalità di attuazione del progetto sono definiti con delibera della Giunta
regionale, adottata su proposta dell’Assessore competente per materia previo
parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro venti giorni,
decorsi i quali il parere si intende acquisito (UPB S11.054).
Capo III
Politiche sociali
ARTICOLO 17
Disposizioni in materia di politiche sociali
1. Al fine di favorire il rientro nella famiglia e nella comunità di
appartenenza di persone attualmente inserite in strutture residenziali a
carattere sociale e/o sanitario, superare la istituzionalizzazione e promuovere
la permanenza nel proprio domicilio, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per la realizzazione di un programma
sperimentale triennale denominato “Ritornare a casa”. La Giunta regionale, entro
sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, predispone, sentiti gli
enti locali, gli organismi di volontariato, di cooperazione sociale e di
promozione sociale, le linee guida per l’attuazione del programma sperimentale
che indicano le condizioni dei beneficiari ai quali è prioritariamente rivolto
il programma, le modalità e i tempi di predisposizione dei piani, le condizioni
di ammissibilità ai finanziamenti, i sistemi di monitoraggio e di valutazione
dell’efficacia degli interventi (UPB S12.076).
2. Al fine di favorire percorsi volti all’inclusione sociale di giovani dimessi
da strutture residenziali che devono completare la fase di transizione verso la
piena autonomia e integrazione sociale o completare il percorso scolastico o
formativo, è autorizzata, per il finanziamento di un programma sperimentale, la
spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Il programma promuove interventi di
accompagnamento e di sostegno ai giovani ancora in difficoltà attraverso
l’attribuzione di portafogli per l’inclusione sociale da corrispondere, tramite
i comuni, a seguito di un progetto personalizzato condiviso con atto formale
dall’ente locale, dal destinatario dell’intervento e dal responsabile del
portafoglio. Tale programma sperimentale è esteso alle persone inserite in un
programma terapeutico-riabilitativo condotto presso i servizi per le
tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali o che abbiano completato un
programma presso le strutture residenziali e semiresidenziali per le
tossicodipendenze regolarmente accreditate. La Giunta regionale, entro sessanta
giorni dall’approvazione della presente legge, predispone, sentiti gli enti
locali,
gli organismi di volontariato, di cooperazione sociale e di promozione sociale,
le linee guida per regolamentare l’assegnazione, l’utilizzazione e la
rendicontazione dei portafogli (UPB S12.076).
3. Al fine di garantire la riqualificazione ed il coordinamento dei servizi
pubblici e privati volti a prevenire il fenomeno delle dipendenze e ad assistere
le persone con dipendenze da sostanze o con dipendenze comportamentali, è
autorizzata la spesa di euro 600.000 per l’anno 2006 e di euro 1.000.000 per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge la Giunta regionale predispone un piano per le dipendenze,
anche prevedendo unità di coordinamento dei servizi per le dipendenze (UPB S12.077).
4. Al fine di favorire la permanenza delle persone parzialmente o totalmente non
autosufficienti nella propria casa, sostenere le loro famiglie e incoraggiare
l’emersione dal lavoro precario ed irregolare di coloro che offrono assistenza è
autorizzata la spesa di euro 700.000 per l’anno 2006 e di euro 1.000.000 per
l’anno 2007. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale, con propria deliberazione, approva
il relativo programma (UPB S12.076).
5. Il mutuo agevolato concedibile ai sensi della legge regionale 30 dicembre
1985, n. 32, (Fondo per l’edilizia abitativa) è elevato sino ad euro 90.000 e
può avere durata decennale, quindicennale o ventennale con ammortamento mediante
il pagamento di rate semestrali posticipate costanti a fronte delle quali la
riduzione del tasso di interesse è di 14 semestralità per mutui decennali e di
20 semestralità per gli altri mutui. Ai mutui contratti dalle famiglie di nuova
formazione il cui reddito, determinato ai sensi della legge regionale n. 32 del
1985, sia inferiore a euro 21.536, è assicurata, in deroga alle disposizioni
della stessa legge, l’applicazione di un tasso pari a zero; a tal fine
costituiscono “giovane coppia” coloro i quali abbiano contratto matrimonio non
oltre i tre anni antecedenti la domanda di agevolazione ovvero intendano
contrarre matrimonio nell’anno successivo alla domanda stessa. Le disposizioni
di cui al presente comma 16 si applicano alle domande per le quali non si è
ancora giunti all’erogazione a saldo del mutuo alla data di entrata in vigore
della presente legge e in regime di nuova convenzione con gli istituti di
credito convenzionati.
6. L’articolo 5 della legge
regionale 1° giugno 1999, n. 21, è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Spese per il personale delle case per anziani)
1. La Regione eroga a favore dei comuni di Alghero, Iglesias e Sassari,
esclusivamente le spese relative al personale comandato o trasferito
dall’Amministrazione regionale alle case per anziani fino ad esaurimento del
predetto personale.".
7. Le spese relative all’attuazione del comma 6 fanno carico alle disponibilità
recate dalla UPB S12.068.
8. I comuni interessati alla gestione delle case per anziani di cui al comma 6
possono trattenere i contributi regionali loro erogati negli anni tra il 2001 e
il 2005, esclusa la ripetizione delle somme rimborsate, a condizione che
rendicontino, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l’effettuazione di spese a carico dei bilanci comunali,
sostenute, negli stessi anni, per le case ex ONPI:
a) per il personale effettivamente impiegato nella gestione delle strutture,
anche con contratti atipici o con appalto di servizi escluso il personale
comandato dalla Regione;
b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e per gli acquisti, i servizi ed
i programmi, anche parzialmente realizzati, a favore degli anziani ospiti delle
strutture residenziali.
9. L’Amministrazione regionale è autorizzata al finanziamento, per l’anno 2006,
dei progetti di cui al comma 18 dell’articolo 4 della legge regionale 24 aprile
2001, n. 6, prioritariamente finalizzati agli interventi su thalassemia
e sclerosi multipla. Le spese previste per l’attuazione del presente comma sono
valutate in euro 1.000.000 (UPB S12.025)
Capo IV
Contenimento della spesa e organizzazione in materia di personale
ARTICOLO 18
Disposizioni in materia di agricoltura
1. Il personale della Regione e degli enti strumentali assegnato all’ARSEA
Sardegna conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale dell’ente
di provenienza.
2. Il termine stabilito dal comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 12
dicembre 2001, n. 16 (Ulteriore sostegno a favore degli allevatori per
fronteggiare l’epizoozia denominata blue tongue), già prorogato dal comma 11
dell’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria
2003), e dal comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6
(legge finanziaria 2004), è ulteriormente prorogato, in deroga alla normativa
vigente, alla data del 31 dicembre 2007, per le esigenze operative
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.
3. La norma del comma 8 dell’articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2004, va
interpretata intendendo l’espressione “nelle more ... servizio idrico integrato”
riferita soltanto al personale che abbia optato per il passaggio
all’ESAF. Al personale che abbia optato per il passaggio al Consorzio
interprovinciale per la frutticoltura si applica il contratto collettivo di
lavoro per il personale non dirigenziale con la salvaguardia prevista
dall’articolo 2112 del Codice civile.
4. La gestione liquidatoria degli enti soppressi ai sensi dell’articolo 30 della
legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), è prorogata fino
all’entrata in vigore della legge di riforma degli enti operanti nel settore
agricolo di cui al comma 1 dell’articolo 31 della medesima legge. Alla gestione
liquidatoria provvede il commissario
straordinario di cui al comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale n. 7 del
2005.
5. Le spese per la gestione liquidatoria di cui al comma 4 sono valutate, sino
all’entrata in vigore della legge di riforma degli enti operanti nel settore
agricolo, in euro 23.695.000 (a valere sulle UPB S06.021, S06.022 e S06.024). A
tal fine, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e
assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
variazioni compensative tra le suddette unità previsionali di base.
ARTICOLO 19
Incentivi alla cancellazione dall’albo ed alla ricollocazione del personale di
cui alla legge regionale n. 42 del 1989
1. L’Amministrazione regionale, in attuazione del comma 4 dell’articolo 9
della legge regionale n. 7 del 2005, è autorizzata ad incentivare la
cancellazione del personale dall’albo di cui all’articolo 1 della legge
regionale 13 giugno 1989, n. 42, e la ricollocazione presso altre istituzioni o
enti secondo le disposizioni indicate nel presente articolo.
2. Al personale iscritto, alla data del 1° gennaio 2005, all’albo regionale di
cui all’articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, che abbia maturato
entro il 31 dicembre 2006 i requisiti di legge per la pensione e che chieda la
cancellazione dall’albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro
entro il 30 giugno 2006, è corrisposta, a titolo di incentivazione, un’indennità
pari a due mensilità della retribuzione in godimento, escluso il
salario accessorio, per ogni anno derivante dalla differenza fra sessantacinque
anni per gli uomini e sessant’anni per le donne e l’età anagrafica, espressa in
anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Al personale che non abbia maturato alla data del 31 dicembre 2006 i
requisiti di legge per la pensione e che chieda comunque la cancellazione
dall’albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30
giugno 2006, è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità pari a
cinque mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio,
per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti di legge per la pensione
e comunque fino a un massimo di cinque anni. Allo stesso personale, per il
periodo compreso tra la data di maturazione dei requisiti per la pensione e
quella del compimento dei sessantacinque anni di età per gli uomini e sessant’anni
di età per le donne, è inoltre corrisposta, con medesimi parametri di
riferimento, l’indennità stabilita dal comma 2.
4. Sono a carico dell’Amministrazione regionale, limitatamente ai lavoratori di
cui al comma 3, gli oneri contributivi corrispondenti ai versamenti INPS
necessari per il raggiungimento dei requisiti di legge per la pensione, per un
periodo massimo di cinque anni.
5. Le domande, indirizzate all’Assessorato regionale del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, devono indicare il possesso dei
requisiti di cui ai commi 2 e 3 e la decorrenza dell’estinzione del rapporto di
lavoro.
6. Le indennità, come determinate ai commi 2 e 3, sono corrisposte entro tre
mesi dalla data di estinzione del rapporto di lavoro.
7. Sono conferite alle province, ai
sensi del comma 4 dell’articolo 39 della legge regionale n. 20 del 2005 e
nell’ambito dei processi di trasferimento delle funzioni amministrative dalla
Regione agli enti locali, a partire dal 1°
gennaio 2007, le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi alla
formazione professionale; in particolare alla:
a) formazione iniziale destinata ai giovani e finalizzata all’assolvimento
dell’obbligo formativo ai sensi della normativa nazionale;
b) formazione iniziale rivolta a tutti i cittadini e finalizzata al
raggiungimento di una qualifica professionale;
c) formazione diretta alle fasce deboli del mercato del lavoro;
d) formazione permanente per i cittadini;
e) formazione continua per i lavoratori dipendenti ed autonomi.
La provincia individua, tramite i servizi per il lavoro, i fabbisogni formativi
nel territorio provinciale e programma l’attività formativa annuale d’intesa con
il sistema dei servizi provinciali per il lavoro e il sistema scolastico, sulla
base delle proprie risorse e di quelle regionali, statali e comunitarie
destinate a tale scopo.
8. I comuni e le province, in relazione alle nuove funzioni ed a compiti in
materia di formazione professionale, servizi all’impiego e politiche del lavoro,
già trasferite ed in via di trasferimento possono assumere a tempo
indeterminato, previa selezione anche per titoli, finalizzata alla verifica
dell’idoneità all’assolvimento dei compiti propri della nuova qualifica di
inquadramento, il personale della formazione professionale iscritto all’albo di
cui alla legge regionale n. 42 del 1989. All’assunzione del predetto personale
si procede prioritariamente rispetto ad ogni altra assunzione finalizzata
all’assolvimento dei medesimi compiti e funzioni.
9. Per le finalità di cui al comma 8 l’Amministrazione regionale assume a
proprio carico, per ciascuna delle annualità 2006, 2007 e 2008, l’onere
finanziario corrispondente al 50 per cento del trattamento stipendiale spettante
al predetto personale. Il contributo è subordinato alla cancellazione dall’albo
e alla risoluzione del rapporto di lavoro con gli enti di formazione.
10. Il contributo di cui al comma 9 è erogato, a favore delle società miste
pubblico/private costituite da enti locali, per l’assunzione con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato di personale già iscritto all’albo del personale
della formazione professionale.
11. A favore di enti di formazione professionale accreditati in Sardegna che
assumano con contratto a tempo indeterminato personale iscritto all’albo di cui
alla legge regionale n. 42 del 1989, la convenzione stralcio di cui alla
medesima legge è prorogata di un ulteriore anno, a condizione che gli enti
procedano in aumento della propria dotazione organica e in assenza di procedure
di licenziamento durante il periodo interessato dal contributo.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2007
sono esclusi dalla convenzione stralcio per gli operatori di cui alla legge
regionale n. 42 del 1989 i soggetti inquadrati all’ottavo ed al nono livello del
CCNL della formazione professionale.
13. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore regionale del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale emana direttive di attuazione
del presente articolo. Entro il 31 dicembre la Giunta predispone e trasmette al
Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione del presente articolo.
14. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono valutati in
euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 (UPB S10.035).
ARTICOLO 20
Contrattazione collettiva, contenimento della spesa e razionalizzazione in
materia di personale
1. Le disposizioni dell’articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2005 sono
estese a favore dei dipendenti a tempo indeterminato che maturino i requisiti
previsti dal comma 1 del medesimo articolo nel corso del 2006, intendendosi i
termini previsti nello stesso articolo prorogati di un anno. Alla relativa spesa
si fa fronte con le risorse stanziate in conto della UPB S02.066. Per evitare
squilibri nei flussi finanziari connessi ai pagamenti dei TFR e degli assegni
integrativi di pensione è autorizzata a favore del FITQ l’immediata
anticipazione del 50 per cento delle somme ad esso presuntivamente dovute per
l’anno 2006, con graduale compensazione della somma anticipata, mediante
versamento ordinario dei contributi dovuti in corso d’anno, operando in modo che
la quota residua non superi il 50 per cento dei contributi da maturare.
2. I posti che si rendono vacanti,
nell’Amministrazione e negli enti, a seguito dell’applicazione del comma 1 sono
portati in detrazione nella dotazione organica complessiva di cui al comma 1
dell’articolo 15 della predetta legge regionale n. 7 del 2005 e nelle
corrispondenti dotazioni degli enti. Le dotazioni dirigenziali sono ridefinite
in riduzione nel contesto degli interventi di riorganizzazione. I commi 4 e 5
dell’articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2005 sono abrogati.
3. Ferme le riduzioni d’organico di cui al comma 2, per l’anno 2006
nell’Amministrazione regionale e negli enti non sono consentite assunzioni di
personale delle categorie A, B e C.
4. Per sopperire alle esigenze organizzative dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Sardegna, lo stesso è autorizzato ad inquadrare a tempo
indeterminato i dipendenti assunti a termine, in attuazione della deliberazione
della Giunta regionale n. 39/47 del 1° dicembre 1992, il cui rapporto di lavoro
sia stato rinnovato o prorogato per un periodo complessivo pari al primo, a
condizione che l’assunzione stessa sia stata disposta a seguito di procedure
concorsuali pubbliche. L’inquadramento ha luogo nella categoria equivalente alla
qualifica professionale per la quale sono stati indetti i concorsi e nel primo
livello retributivo della categoria medesima, con il riconoscimento
dell’anzianità di servizio resa col rapporto di lavoro a tempo determinato. A
tal fine l’Istituto è autorizzato ad ampliare la propria dotazione organica dei
posti necessari all’inquadramento del personale come sopra individuato.
5. Per consentire l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per
l’assunzione di agenti forestali, in atto alla data di entrata in vigore della
presente legge, la totalità degli idonei nella prima fase del concorso medesimo
è sottoposta agli accertamenti di cui al comma 3 dell’articolo 12 della legge
regionale 5 novembre 1985, n. 26, ed avviata al corso di cui all’articolo 13
della medesima legge. Agli adempimenti necessari si provvede con decreto
dell’Assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della
Giunta regionale.
6. Per far fronte alle ulteriori esigenze derivanti dall’attuazione del comma 5,
l’Amministrazione regionale è autorizzata ad adeguare il contingente dei
sottufficiali fino al numero previsto dal comma 3 dell’articolo 5 della legge
regionale 5 novembre 1985, n. 26, attingendo dalla graduatoria degli idonei
della selezione interna approvata con decreto assessoriale n. 256/P del 22 marzo
2005; i relativi oneri, valutati in euro 10.000 annui, fanno carico alle
disponibilità recate dalla UPB S02.066.
7. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2005, dopo il
primo periodo è aggiunto il seguente: “Il riparto tra le strutture è disposto ai
sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 31
del 1998, secondo criteri deliberati dalla Giunta regionale.”.
8. I commi 1 e 2 dell’articolo 40
della legge regionale n. 31 del 1998 sono sostituiti dal seguente:
“1. L’Amministrazione regionale, in coerenza con la programmazione triennale del
fabbisogno di personale, è autorizzata a disporre o a richiedere il comando di
personale degli enti del comparto di contrattazione collettiva
regionale e a disporre il comando di proprio personale presso altri enti ed
amministrazioni. La stessa Amministrazione è autorizzata a richiedere il comando
di personale di altri enti e amministrazioni pubbliche, nel limite di dodici
unità nello stesso esercizio finanziario e per un periodo non superiore ad un
anno, rinnovabile una sola volta. Il comando è disposto, sentito il dipendente
interessato, con provvedimento dell’Assessore competente in materia di
personale. Per la realizzazione di specifici progetti, sulla base di intese
definite tra l’Amministrazione, gli enti e le agenzie regionali, gli enti locali
e le aziende sanitarie locali interessate, può disporsi la mobilità temporanea
di personale, nei limiti dei fabbisogni e delle risorse stanziate a copertura
della dotazione organica dell’amministrazione o dell’ente di assegnazione su cui
gravano i relativi oneri. Le intese stabiliscono compiti, modalità e tempi che
non possono superare il biennio.”.
Sono abrogati il comma 4 e la lettera a) del comma 5 del medesimo articolo 40.
9. Il comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito
dal seguente:
“1. L’Amministrazione e gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo
parziale, relativamente a tutti i profili professionali delle diverse qualifiche
funzionali, esclusi il personale dirigenziale e gli avvocati addetti agli uffici
legali dell’Amministrazione e degli enti.”.
10. Sono abrogati l’articolo 1 e i
commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39. In
deroga al comma 1 dello stesso articolo 2, e con la decorrenza ivi prevista, la
qualifica funzionale dirigenziale è attribuita ai coordinatori generali
dell’Amministrazione che, formalmente nominati secondo l’ordinamento vigente
anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 1998, n.
31, abbiano esercitato le relative
funzioni con diritto al trattamento economico connesso alla qualifica
dirigenziale e alle funzioni attribuite e siano cessati dal servizio entro la
predetta data.
11. L’Amministrazione e gli enti appartenenti al comparto contrattuale
regionale, nei limiti delle risorse stanziate nei rispettivi bilanci a copertura
delle funzioni dirigenziali, quando il numero dei dirigenti in servizio si
presenti insufficiente rispetto alle posizioni istituite, possono attribuire le
funzioni medesime a dirigente di altra amministrazione o ente pubblico,
collocato in comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l’ordinamento
dell’amministrazione di appartenenza; l’attribuzione non può avere durata
superiore a tre anni. È fatta salva la norma dell’articolo 29 della legge
regionale n. 31 del 1998 per le funzioni di direttore generale.
L’Amministrazione regionale, fino all’espletamento dei concorsi pubblici per
l’accesso alla qualifica dirigenziale, e per un numero non superiore al 50 per
cento dei posti messi a concorso, è inoltre autorizzata ad attribuire le
funzioni di direzione di servizio a dipendenti della categoria D ed area C del
Corpo forestale in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica
dirigenziale e delle competenze professionali richieste per l’attuazione di
specifici obiettivi assegnati alla struttura. Al dipendente incaricato spetta,
per la durata dell’incarico, il trattamento accessorio del personale con
qualifica dirigenziale; tale incarico è strettamente temporaneo, fino
all’espletamento di concorsi, e non dà luogo a nessun titolo o riconoscimento di
mansioni superiori.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l’attribuzione di compensi accessori
comunque legati al risultato conseguito dai dirigenti nell’esercizio delle loro
funzioni e al rendimento del personale, è subordinata all’applicazione e agli
esiti dei processi di valutazione, e cessano di essere applicate le disposizioni
di legge o dei contratti collettivi in contrasto con la presente norma. Per
consentire l’attuazione del sistema di valutazione delle prestazioni
dirigenziali, la Giunta regionale istituisce il nucleo di supporto alla
valutazione, quale organo di collaborazione e consulenza tecnica ed il comitato
dei garanti, quale organo di riesame, a richiesta dell’interessato, della
valutazione individuale delle prestazioni dirigenziali. Il nucleo di supporto
alla valutazione è composto da tre esperti, interni all’amministrazione,
individuati nelle aree funzionali dell’organizzazione, della programmazione e
dei controlli interni; il comitato dei garanti è composto da un rappresentante
eletto dai dirigenti del comparto regionale e da due esperti della materia, uno
interno ed un esterno all’Amministrazione regionale, i cui incarichi hanno
durata triennale.
13. I compensi previsti dal comma 7
dell’articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, come integrato dal
comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 22, devono
intendersi come importi massimi da
graduare in relazione alla tipologia e alla complessità del concorso, con
decreto dell’Assessore competente in materia di personale.
14. Le lettere f) del comma 1 e h)
del comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, come
modificato dall’articolo 73 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sono
sostituite dalla seguente: “da un
dipendente da adibire a mansioni di autista e di supporto nelle attività
amministrative”; nell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 9, sono
soppresse le parole da “al segretario” sino a “stampa”.
15. I dipendenti dei soppressi enti
provinciali del turismo ed aziende autonome di cura e soggiorno di cui agli
articoli 23 e 24 della legge regionale n. 7 del 2005, in servizio alla data
della presente legge e già iscritti a fondi integrativi del trattamento di
quiescenza e per il trattamento di fine rapporto, possono chiedere, entro trenta
giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, l’iscrizione al FITQ costituito
presso l’Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 5 maggio 1965,
n. 15. L’iscrizione decorre dalla data di chiusura del rapporto di lavoro con
l’ente soppresso ed è riconosciuto utile, ai soli fini del trattamento
integrativo di pensione, l’intero periodo di iscrizione al fondo dell’ente di
provenienza.
16. Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 15 cessati dal servizio è
assicurata, a cura del FITQ regionale, la continuità dei trattamenti integrativi
di pensione, diretti o indiretti, in atto alla data di entrata in vigore della
presente legge.
17. Per le finalità del comma 15 le somme sussistenti nei fondi dei soppressi
enti sono versate, a cura del commissario liquidatore, al FITQ regionale, al
quale l’Amministrazione regionale è altresì tenuta a versare l’eventuale
differenza tra queste e l’importo rivalutato, corrispondente ai contributi
capitalizzati. La stessa Amministrazione, inoltre, assicura annualmente la somma
necessaria al pagamento dei trattamenti integrativi di cui al comma 12,
determinata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in euro 180.000 (UPB S02.086).
18. L’Amministrazione regionale è autorizzata al versamento della somma di euro
3.210.000, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del Fondo
integrativo pensioni, istituito con la legge regionale n. 15 del 1965, a
titolo di pagamento di quote di contribuzioni pregresse dovute per la copertura
contributiva di periodi di servizio riconosciuti utili a favore di personale
transitato nei ruoli regionali in virtù di norme statali e regionali e di quote
integrative di quiescenza spettanti al personale degli enti regionali soppressi
(UPB. S02.086).
19. Al fine di avviare il processo di omogeneizzazione con gli altri settori
lavorativi e in attesa della revisione organica della legge regionale n. 15 del
1965, il contributo di cui al primo alinea dell’articolo 2 della legge medesima
è aumentato di punti 1,50 a decorrere dal 1° gennaio 2006, e di un ulteriore
punto a decorrere dal 1° gennaio 2007, con corrispondenti aumenti, dalle stesse
decorrenze, dell’aliquota posta a carico dell’Amministrazione. Ai relativi oneri
si provvede con gli appositi stanziamenti della UPB S02.086.
20. Per l’attuazione delle
disposizioni relative agli istituti incentivanti contenuti nei contratti
collettivi regionali di lavoro, le somme non utilizzate alla chiusura
dell’esercizio finanziario negli appositi fondi sono conservate nel conto dei
residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Le variazioni di
bilancio occorrenti per la ripartizione delle risorse relative alla retribuzione
accessoria in applicazione dei contratti collettivi sono disposte dall’Assessore
competente in materia di bilancio, su proposta della direzione generale
competente in materia di personale.
21. Il comma 8 dell’articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 è
sostituito dal seguente:
“8. Con la procedura prevista dal comma 4 il provvedimento di attribuzione delle
funzioni può essere revocato e il dirigente destinato a diversa funzione
dirigenziale, per esigenze attinenti all’ottimale utilizzazione delle competenze
professionali, in relazione agli obiettivi, alle priorità date e ai programmi da
realizzare ovvero in conseguenza di processi di riorganizzazione. Il
provvedimento deve essere specificamente motivato e non può implicare giudizio
negativo sull’operato del dirigente, nel qual caso si applica l’articolo 22. La
revoca non può essere disposta nei dodici mesi successivi all’insediamento della
Giunta regionale. Al dirigente trasferito a funzione dirigenziale di minor
valore economico è conservata l’originaria indennità fino alla scadenza del
precedente incarico, ma comunque non oltre i dodici mesi.”.
22. Nel comma 9 dell’articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: “I criteri di riparto e i limiti
massimi degli incentivi sono stabiliti dalla Giunta regionale o dagli organi di
amministrazione degli enti”.
23. Nell’articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo il comma 9, sono
aggiunti i seguenti:
“9 bis. Le somme riscosse dall’Amministrazione a titolo di diritti ed onorari a
seguito di sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva sono
dovute, nella misura indicata dalla Giunta regionale e secondo criteri da essa
stabiliti, agli avvocati dell’area legale.
9 ter. I compensi corrisposti ai sensi dei commi 9 e 9 bis, sono da considerare
comprensivi, se dovuti, degli eventuali oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione e sostituiscono le retribuzioni legate al risultato o al
rendimento previste dai contratti collettivi, fatte salve eventuali integrazioni
a carico dei corrispondenti fondi ove le somme ripartite fossero inferiori a
detti compensi.".
24. È abrogato il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale n. 32 del 1988,
nel testo modificato dall’articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.
25. Nel comma 3 dell’articolo 32 e nell’articolo 56 della legge regionale n. 31
del 1998 la percentuale del 40 per cento è sostituita da quella del 20 per
cento. La lettera a) del comma 8 dell’articolo 32 è abrogata.
26. Nella legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono abrogati:
a) nel primo periodo della lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, le parole “e
l’importo delle indennità di missione spettanti”, nonché l’intero secondo
periodo;
b) l’articolo 1 bis.
27. Le indennità di missione o trasferta previste dall’articolo 3 della legge
regionale 9 novembre 1981, n. 37, dalla legge regionale n. 27 del 1987, e da
analoghe disposizioni contenute nelle leggi regionali, relative agli organi
dell’amministrazione e degli enti regionali e alle categorie di soggetti di cui
alla medesima legge regionale n. 27 del 1987, sono abrogate.
28. Il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2005 è abrogato.
29. Per garantire l’operatività
degli uffici nelle attività operative, ausiliarie e di collegamento, in deroga a
quanto previsto dal comma 3, i posti disponibili nelle dotazioni organiche delle
categorie A e B, come ridefinite dall’articolo 15 della legge regionale n. 7 del
2005, sono coperti mediante l’inquadramento dei dipendenti che, in qualità di
idonei nella pubblica selezione indetta ai sensi della lettera b) del comma 1
dell’articolo 52 della legge regionale n. 31 del 1998 per il reclutamento di
personale delle categorie medesime, abbiano prestato servizio con contratto a
tempo determinato, successivamente prorogato per un uguale periodo.
L’inquadramento ha luogo nel livello iniziale rispettivamente delle categorie A
e B secondo il contratto collettivo di lavoro e con il riconoscimento
dell’anzianità di servizio reso a tempo determinato. L’Agenzia regionale del
lavoro è autorizzata ad adottare analoghi provvedimenti per l’inquadramento di
personale che sia stato reclutato, ai sensi del predetto articolo 52, nelle
categorie A e B ed abbia avuto prorogato almeno una volta il contratto di
assunzione a tempo determinato.
30. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni del comma 1
dell’articolo 11 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, come sostituito
dall’articolo 5 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10, l’Amministrazione
regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle province che,
sulla base di intese sottoscritte entro il 31 dicembre 2006, dispongano il
trasferimento di personale a favore delle province di nuova istituzione. A tal
fine è autorizzata, nello stesso anno, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S04.019).
31. Su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e
urbanistica, di concerto con l’Assessore regionale degli affari generali,
personale e riforma della Regione, la Giunta regionale definisce i criteri per
l’erogazione dei contributi di cui al comma 30 che le province interessate
possono destinare ad incentivare i trasferimenti di personale.
32. All’atto del trasferimento del personale, le province provvedono alla
revisione delle rispettive dotazioni organiche, assumendo a riferimento gli
attuali ambiti territoriali e i criteri di contenimento e razionalizzazione
della spesa, e comunque portando in detrazione i posti già occupati dal
personale trasferito.
33. Per assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività
svolte, l’Agenzia regionale del lavoro è autorizzata ad inquadrare i dipendenti
in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il
rapporto stesso sia stato prorogato almeno una volta e che il contratto sia
stato preceduto da selezione pubblica conforme ai principi della legge regionale
n. 31 del 1998; l’inquadramento è disposto, nei limiti del contingente organico
dell’Agenzia e delle risorse ad esso destinate, nel livello iniziale della
categoria corrispondente a quella di assunzione, secondo il contratto collettivo
di lavoro regionale, e con il riconoscimento di servizio reso a tempo
determinato.
34. Il personale assunto negli anni 2003, 2004 e 2005 dall’Ente foreste della
Sardegna in attuazione del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale n. 3
del 2003, è inserito nelle dotazioni organiche dell’Ente di cui all’articolo
12 della legge regionale n. 24 del 1999, fermo restando l’inquadramento
giuridico ed economico e l’obbligo di prestare la propria opera per i compiti
previsti dalla stessa norma.
35. Al personale cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2004, ricompreso, ai soli effetti giuridici, nelle graduatorie dei
dipendenti ammessi a partecipare alle progressioni professionali di cui
all’accordo contrattuale sottoscritto in data 20 giugno 2005, è attribuito a
regime - nella rispettiva categoria di inquadramento - il livello economico
superiore a quello di appartenenza, con decorrenza, ai fini economici, dal
primo giorno del mese antecedente la data di collocamento in quiescenza; gli
oneri previsti dal presente comma sono valutati in euro 200.000 per l’anno 2006
(UPB S02.066).
Capo V
Altre politiche settoriali
ARTICOLO 21
Disposizioni in materia di opere pubbliche
1. I finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche classificate di
competenza regionale a’ termini dell’articolo 5 della legge regionale 22 aprile
1987, n. 24, affidate in concessione, che siano stati revocati possono,
previa deliberazione della Giunta regionale di conferma programmatica
dell’intervento, essere utilizzati in regime di gestione diretta
dall’Assessorato competente per materia.
2. Con le modalità di cui al comma 1 è autorizzata la riprogrammazione degli
stanziamenti disposti a favore del settore delle opere portuali.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale n. 24 del 1987 è
inserito il seguente:
“1 bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a garanzia dell’efficiente
ed efficace attuazione dei programmi di opere pubbliche da realizzarsi in regime
di delega o mediante atti convenzionali, gli Assessorati regionali competenti in
materia, provvedono all’attivazione di specifiche procedure di monitoraggio
delle opere stesse, anche mediante utilizzo di una quota parte delle risorse
finanziarie destinate, non superiore allo 0,5 per cento delle stesse, da
determinarsi in sede di predisposizione del singolo programma di cui alla
lettera l) dell’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e
dell’articolo 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.”.
4. Nelle more di una disciplina organica di assetto idrogeologico, il Piano di
bacino unico regionale o i Piani stralcio di bacino, compresi quelli forestale e
idrogeologico, di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, sono approvati con
decreto del Presidente della Regione, previa conforme delibera di adozione degli
stessi da parte della Giunta regionale, in qualità di Comitato istituzionale
dell’Autorità di bacino, sulla base di apposite “linee generali
per la redazione del Piano” approvate dal Consiglio regionale secondo le
procedure previste dall’articolo 2 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14.
I piani stralcio già adottati alla data di entrata in vigore della presente
legge sono approvati, con le medesime modalità, prescindendo dalle richieste
“linee generali”.
5. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell’ESAF, disposta con il comma
1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005, l’Amministrazione
regionale succede in tutti i rapporti giuridici a carattere finanziario e
patrimoniale di cui l’ESAF era titolare e negli obblighi e diritti derivanti da
contratti e convenzioni o spettanti allo stesso ente in forza di legge. A
parziale modifica e integrazione di quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 2
della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10, l’Amministrazione regionale è
autorizzata a versare, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2015, la somma di
euro 2.400.000 al Fondo integrativo per il trattamento di quiescenza (FITQ)
costituito presso la stessa Amministrazione regionale, in conto delle quote
rivalutate dei contributi versati al fondo integrativo pensioni dell’ESAF,
nonché delle risorse necessarie per la corresponsione dei contributi
integrativi. A cura della gestione liquidatoria dell’ESAF sono trasferiti al
FITQ esclusivamente gli stanziamenti previsti dal citato articolo 2 della legge
regionale n. 10 del 2005 (UPB S08.014).
6. È disposto il trasferimento in capo all’ESAF Spa, ovvero al soggetto gestore
del Servizio idrico integrato di cui alla Legge 12 dicembre 1994, n. 36, degli
interventi affidati all’ESAF, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge
regionale n. 24 del 1987 e successive modifiche ed integrazioni. Al predetto
trasferimento si provvede mediante convenzione di finanziamento con la quale
sono altresì regolati i relativi trasferimenti finanziari.
7. La partecipazione azionaria detenuta dall’ESAF in liquidazione, a seguito
dell’operazione di fusione delle attuali società di gestione del Servizio idrico
integrato nel gestore unico del medesimo servizio, è trasferita al patrimonio
della Regione, con attribuzione dei diritti dell’azionista all’Assessorato
regionale dei lavori pubblici.
8. Nel comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1,
sono abrogate le parole “nel limite dell’80 per cento della spesa necessaria”.
La disposizione abrogativa ha
effetto sui programmi d’intervento approvati a decorrere dal 1° gennaio 2005.
9. L’importo previsto dal comma 12 dell’articolo 8 della legge regionale 6
aprile 1989, n. 13, è stabilito dalle amministrazioni comunali.
10. I commi 6 e 7 dell’articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1997, n. 12,
sono abrogati.
11. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all’Ente autonomo del
Flumendosa i seguenti contributi straordinari:
a) euro 4.000.000 nell’anno 2006 per la copertura dei maggiori costi energetici
e di esercizio relativi al recupero delle risorse marginali del sistema
Flumendosa-Campidano di approvvigionamento idrico multisettoriale dell’area
meridionale della Sardegna (UPB S08.014);
b) euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per gli oneri di
manutenzione delle infrastrutture idrauliche del sistema Flumendosa-Campidano (UPB
S08.072).
12. Al fine di garantire l’effettiva applicabilità dell’articolo 4 della legge
regionale 7 maggio 1999, n. 14, gli aventi diritto al contributo di cui alla
lettera i) dell’articolo 1 della Legge 10 gennaio 1952, n. 9, possono accedere
al contributo di euro 20.658,28 qualora, alla data di entrata in vigore della
legge regionale n. 14 del 1999, non abbiano ottenuto alcun acconto del
contributo in conseguenza dell’esaurimento delle risorse previste dalla Legge n.
9 del 1952. I Comuni di Gairo, Cardedu e Osini sono delegati all’erogazione del
contributo.
13. Al fine di garantire l’applicabilità dell’articolo 6 della legge regionale
n. 14 del 1999, il saldo del contributo integrativo, sino all’importo di euro
7.746,85, è erogato a tutti gli aventi diritto in attesa di conguaglio alla data
di entrata in vigore della presente norma, dai Comuni interessati di Gairo,
Cardedu e Osini. I citati comuni provvedono all’erogazione del saldo del
contributo a tutti gli aventi diritto, previo accertamento del rilascio
dell’eventuale alloggio detenuto in via provvisoria.
14. Sono abrogati i commi 2 e 3
dell’articolo 6 ed il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 14 del
1999.
15. In relazione alle particolari tensioni abitative conseguenti al
trasferimento degli abitati di Gairo, Cardedu e Osini, le rispettive
amministrazioni comunali sono autorizzate ad assegnare gli alloggi costruiti a
seguito dell’alluvione del 1951, comunque occupati alla data del 7 maggio 1999,
verificata la reale sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 14 della
legge regionale n. 13 del 1989.
16. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 12, 13, 14 e 15 si fa
fronte con le risorse già destinate all’attuazione degli interventi di cui
all’articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1999 (UPB S08.094).
17. Dopo il comma 3 dell’articolo 4
della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14, è inserito il seguente:
“3 bis. La validità dell’attestazione, che comprova l’iscrizione all’albo
regionale appaltatori, avente la durata di anni tre dalla data della
deliberazione della commissione di cui all’articolo 3, è prorogata di sei mesi
rispetto al termine naturale di scadenza della prima revisione generale.”.
18. Il comma 7 dell’articolo 5 della
legge regionale n. 1 del 2006 è sostituito dal seguente:
“7. È autorizzata la complessiva spesa di euro 3.000.000 per la realizzazione di
un programma di opere pubbliche di interesse provinciale, sovracomunale e
regionale di cui euro 2.100.000 in conto della UPB S08.033 ed euro 900.000 in
conto della UPB S08.053.”.
ARTICOLO 22
Disposizioni in materia di ambiente, caccia e pesca
1. Per il funzionamento dell’Ufficio regionale delle valutazioni di impatto
ambientale (UVAR) è autorizzata una spesa annua valutata in euro 260.000 (UPB
S05.074).
2. Per la realizzazione, il potenziamento ed il completamento delle strutture
della rete di educazione ambientale e dell’autorità ambientale è autorizzata una
spesa annua valutata in euro 200.000 (UPB S05.077).
3. La Regione recepisce i contenuti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, in merito alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento (IPPC).
Alla Regione spettano i compiti di indirizzo, regolamentazione e coordinamento.
4. Le province sono competenti al rilascio delle Autorizzazioni integrate
ambientali (AIA) e possono avvalersi per le relative istruttorie dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente in Sardegna (ARPAS).
5. È istituito per le attività di cui ai precedenti commi il Comitato di
coordinamento IPPC, presieduto dalla Regione e costituito dai rappresentanti
delle province e dell’ARPAS. Il Comitato di coordinamento per lo svolgimento
delle proprie attività può avvalersi della collaborazione di esperti di elevata
qualificazione professionale.
6. Ove l’autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo
al rilascio dell’AIA entro i termini previsti si applicano le procedure inerenti
il potere sostitutivo regionale.
7. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, definisce le procedure per il rilascio delle AIA, per l’attività
di coordinamento e l’esercizio del potere sostitutivo.
8. Le spese per i controlli e per le istruttorie tecniche connesse al rilascio
delle AIA sono a carico dei gestori degli impianti. Per le attività di
coordinamento e, a titolo di anticipo, per l’attività di istruttoria tecnica, è
autorizzata la spesa di euro 200.000 annui (UPB S05.022).
9. È istituito il catasto regionale degli impianti fissi che generano campi
elettromagnetici in conformità di quanto disposto dall’articolo 8 della Legge 22
febbraio 2001, n. 36; l’ARPAS, d’intesa con l’Assessorato regionale della difesa
dell’ambiente, cura la realizzazione e la gestione del catasto in
raccordo con il catasto nazionale; per tale finalità è autorizzata, per l’anno
2006, la spesa di euro 100.000 (UPB S05.019).
10. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i
titolari dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e della radiotelevisione sono
tenuti a comunicare all’ARPAS la mappa completa degli impianti di cui al comma
9, corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei
campi elettromagnetici.
11. Ai gestori che non abbiano provveduto alla comunicazione di cui al comma 10,
non possono essere autorizzati nuovi impianti di sistemi fissi delle
telecomunicazioni e della radiotelevisione.
12. È istituito l’Ufficio tecnico del piano di tutela delle acque (UPTA) per lo
svolgimento delle attività inerenti il Piano di tutela delle acque;
per l’istituzione ed il
funzionamento dell’Ufficio tecnico UPTA e per il funzionamento dei sistemi
informativi e di supporto alle decisioni ad esso connessi è autorizzata,
nell’anno 2006, la spesa di euro 300.000 (UPB S05.027).
13. La competenza per il rilascio della licenza per la pesca in acque interne
per la categoria b (tipo sportivo) è attribuita alla amministrazione provinciale
nel cui territorio risiede il richiedente. Tale licenza di pesca è rilasciata
previa presentazione dell’attestazione di versamento del contributo di euro 20
per il costo del libretto e le spese di istruttoria.
14. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della difesa
dell’ambiente, emana direttive di indirizzo sul formato e sui contenuti dei dati
della licenza di pesca e sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni
di cui al comma 13.
15. Nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, ovunque ricorra il termine
“risarcimento” questo va sostituito dalla parola “indennizzo”. Le province
provvedono al pagamento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni
agricole e zootecniche ed alle opere approntate sui terreni coltivati o a
pascolo, nei rispettivi territori di competenza; per tali finalità è
autorizzata, a valere sulle disponibilità recate dalla UPB S05.037, una spesa
valutata in euro 400.000 annui da ripartirsi sulla base di criteri e modalità
individuati con delibera della Giunta regionale, approvata su proposta
dell’Assessore competente in materia di caccia.
16. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S05.102 è autorizzata, per
l’anno 2006, la spesa di euro 50.000 per la predisposizione dello studio di
fattibilità della scuola di formazione del Corpo forestale da realizzarsi a
Nuoro.
17. Per l’attuazione, la revisione, il monitoraggio e la verifica dell’efficacia
del “Programma d’azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola
di Arborea”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/13 del 31
gennaio 2006, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni
2006 e 2007 (UPB S05.027).
18. L’articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 2 (Condizioni per il prelievo
in deroga)
1. L’Assessore regionale competente per materia consente il prelievo in deroga
esclusivamente per le finalità richiamate dall’articolo 9 della direttiva n.
79/409/CE. Il prelievo in deroga è disposto sulla base della verifica da parte
dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica del rispetto di quanto previsto
dal comma 2 dell’articolo citato.
2. Con la stessa procedura prevista dal comma 1, l’Assessore regionale della
difesa dell’ambiente, quando accerta che sono venute meno le condizioni di cui
allo stesso comma 1, dispone la cessazione dell’attività di prelievo.".
19. L’articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004 è abrogato.
ARTICOLO 23
Disposizioni nel settore dell’istruzione, spettacolo, cultura e sport
1. A favore delle attività di istruzione, spettacolo, cultura e sport sono
autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 150.000, per l’anno 2006, per l’acquisto in via di
prelazione, ai sensi degli articoli 59, 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e delle lettere n) e o) del comma 4 dell’articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2004, e/o per l’acquisto di
beni archeologici anche non sottoposti a vincolo (UPB S11.027);
b) la spesa di euro 300.000, per l’anno 2006, per l’assistenza tecnica agli enti
locali per la verifica e il controllo delle attività di gestione delle aree
archeologiche e dei musei (UPB S11.027);
c) la spesa di euro 200.000, nell’anno 2006, a valere sullo stanziamento del
capitolo 11326, per la realizzazione di iniziative espositive e attività di
scambi culturali anche a carattere internazionale (UPB S11.052);
d) la concessione di un contributo di euro 200.000, nell’anno 2006, a favore del
Comune di La Maddalena per l’organizzazione di iniziative culturali in occasione
del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi (UPB S11.052);
e) il contributo annuale all’Associazione culturale “Lao Silesu” di Iglesias di
cui alla legge regionale 26 novembre 1985, n. 29, e successive modifiche e
integrazioni, è da intendersi finalizzato a sostenere le spese di organizzazione
del “Premio Iglesias” e le spese di funzionamento dell’Associazione medesima. È
autorizzato l’utilizzo entro il 31 dicembre 2006 per le medesime finalità dei
contributi stanziati (UPB S11.015);
f) la concessione di un contributo di euro 80.000, nell’anno 2006, a favore
dell’Istituto etnografico di Nuoro per promuovere, in collaborazione con le
Università degli studi di Cagliari e di Sassari, iniziative culturali volte a
divulgare e ad approfondire la conoscenza delle opere di Grazia Deledda in
occasione del settantesimo anniversario della morte e dell’ottantesimo
anniversario del conferimento del Premio Nobel per la letteratura (UPB S11.052);
g) la spesa annua complessiva di euro 70.000 da ripartire in eguale parte tra
l’Associazione “Casa natale di Gramsci” di Ales, l’Associazione “Casa Gramsci di
Ghilarza” e l’Istituto Gramsci della Sardegna per lo svolgimento
dei compiti di istituto (UPB S11.052);
h) la spesa annua complessiva di euro 125.000 da destinare, in ragione di euro
50.000 alla Fondazione Logudoro-Meilogu e di euro 75.000 alla Fondazione Siotto
per lo svolgimento dei compiti di istituto (UPB S11.015).
2. È autorizzato l’utilizzo, entro il 31 dicembre 2006, dei contributi stanziati
a favore della Fondazione Maria Carta per le spese di funzionamento e per lo
svolgimento delle attività istituzionali (UPB S11.015 - cap. 11315).
3. L’importo previsto dal punto 2) della lettera m) del comma 1 dell’articolo 8
della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006) è
rideterminato in euro 200.000 (UPB S11.067).
4. Nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo
dello sport in Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione del titolo IV è sostituita dalla seguente: “Contributi a
sostegno della partecipazione ai campionati federali nazionali di maggior
rilievo”;
b) l’articolo 31 è sostituito dal seguente:
“Art. 31 (Contributi)
1. Il Piano triennale dello sport individua i campionati federali nazionali
degli sport di squadra di maggior rilievo.
2. La Regione è autorizzata a concedere i contributi previsti dal presente
articolo alle società sportive dilettantistiche sarde iscritte ai campionati
individuati ai sensi del comma 1.
3. I benefici di cui al comma 2 sono estesi alle gare in trasferta, successive
alla fase ordinaria di campionato, che determinano la vittoria del campionato
stesso, la permanenza in esso o il passaggio ad altra serie, nonché alle gare in
trasferta relative alla partecipazione alle coppe nazionali o internazionali
conseguenti ai risultati ottenuti nei campionati federali.
4. Sui contributi di cui al presente
articolo possono essere concesse anticipazioni fino alla misura del 60 per cento
a seguito di comprovata iscrizione al campionato e ai sensi dell’articolo 16
della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5.
5. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre
provvidenze concesse dalla Regione per le medesime finalità.
6. Sponsorizzazioni di squadre
professionistiche sono previste nell’ambito dei piani di comunicazione,
finanziati sulla base di altre normative o di apposite misure da attivare per
specifici obiettivi promozionali.";
c) l’articolo 32 è abrogato.
5. La lettera f) del comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2006
è abrogata.
6. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S11.048 del bilancio della
Regione per l’anno 2006, una quota pari a euro 300.000 è destinata per le
finalità di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale n. 17 del 1999, per
lo svolgimento delle trasferte effettuate nell’anno 2005 in territorio
extraregionale per la partecipazione ai campionati.
7. Sono conferite agli enti locali, a decorrere dal 1 ° gennaio 2007, le
funzioni e le risorse relative ai servizi per la valorizzazione e la gestione
dei beni museali, aree archeologiche, biblioteche e archivi di cui agli articoli
92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, da ultimo prorogati con
l’articolo 13 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, e con l’articolo 12
della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (leggi finanziarie).
Per quanto riguarda i servizi per la
gestione e valorizzazione dei beni museali, delle aree archeologiche e delle
biblioteche, le funzioni sono trasferite alle province e ai comuni che abbiano
la disponibilità dei beni culturali in relazione ai quali attualmente si svolge
il servizio; qualora il progetto riguardi un ambito sovracomunale, il
conferimento è fatto alla provincia che gestisce il servizio fino alla
costituzione di una forma associativa fra comuni tra quelle previste dalla legge
regionale n. 12 del 2005. All’individuazione dei singoli enti destinatari e alla
ripartizione fra essi delle risorse, si provvede con decreto dell’Assessore
regionale della pubblica istruzione da emanarsi entro il 30 luglio 2006, sentiti
gli enti locali interessati. Per quanto riguarda i servizi per la gestione e la
valorizzazione degli archivi le funzioni sono trasferite alle province. Alla
ripartizione fra esse delle risorse si provvede con decreto dell’Assessore
regionale della pubblica istruzione da emanarsi entro il 30 luglio 2006, previa
presentazione da parte delle province di un piano di interventi per gli archivi
ricadenti nel territorio di competenza. Alla gestione dei servizi gli enti
locali provvedono con le modalità previste per la gestione dei servizi pubblici
locali privi di rilevanza economica, ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell’articolo
37 della legge regionale n. 7 del 2005, in modo comunque da utilizzare i
soggetti esecutori fin qui impegnati nei progetti. La Regione con delibera della
Giunta regionale, previa intesa in sede di conferenza permanente Regione-enti
locali, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1
(Istituzione del Consiglio delle autonomie e della Conferenza permanente
Regione-enti locali), stabilisce i requisiti minimi di funzionamento cui gli
enti devono attenersi nella gestione del servizio. Fino all’approvazione della
normativa regionale di trasferimento agli enti locali pubblici territoriali
della Sardegna delle competenze in materia di gestione dei servizi pubblici
locali privi di rilevanza economica in ambito culturale, sono conferite agli
enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le risorse relative ai servizi in
essere per la valorizzazione e la gestione dei beni museali, aree archeologiche,
biblioteche e archivi di cui all’articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000
e da ultimo prorogati con l’articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005
(legge finanziaria 2005).
Pertanto, la Regione è autorizzata ad erogare contributi agli enti interessati
per concorrere agli oneri d’esercizio dei medesimi servizi nelle misure
stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 61/30 del 20 dicembre
2005. Alla gestione dei servizi gli enti locali provvedono con le modalità
previste per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza
economica ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell’articolo 37 della legge regionale n.
7 del 2005 in modo comunque da utilizzare i soggetti esecutori fin qui impegnati
nei progetti. Per la ripartizione e la conseguente assegnazione delle risorse
agli enti locali si fa riferimento alle percentuali relative al costo del
personale fissate con delibera della Giunta regionale n. 61/30 del 20 dicembre
2005 per i progetti finanziati ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale
n. 4 del 2000. Alle spese si fa fronte, per l’anno 2007, con le risorse già
stanziate dal comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005; per
gli anni successivi si provvede nell’ambito dei trasferimenti agli enti locali
dovuti in attuazione della legge di conferimento di nuove funzioni e con il
riordino dei trasferimenti ordinari previsti dalla legge regionale n. 25 del
1993.
ARTICOLO 24
Prevenzione per la diffusione della trichinellosi
1. Per far fronte all’emergenza determinata dall’insorgenza di un nuovo
focolaio di trichinellosi e per sostenere il corretto adempimento della prassi
in materia di biosicurezza, al fine di favorire la piena collaborazione degli
allevatori ed il conseguente monitoraggio e controllo della malattia, è concesso
un incentivo pari a euro 1.400 ad azienda a favore degli allevatori che, entro
il 31 ottobre 2006, abbiano posto in essere un piano di risanamento, in
conformità delle norme di riferimento.
2. Per le finalità di cui al comma
1, è autorizzata nell’anno 2006 la spesa di euro 1.700.000 a favore dei
competenti comuni che devono provvedere ad accertare la sussistenza dei
requisiti previsti dalle norme in materia sanitaria in capo agli allevamenti e
successivamente disporre l’erogazione dell’incentivo agli aventi diritto (UPB
S12.059).
ARTICOLO 25
Disposizioni urgenti per il potenziamento delle strutture residenziali dell’ERSU
di Cagliari
1. Al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo studentesco, è autorizzata
a favore dell’ERSU di Cagliari la complessiva ulteriore spesa di euro
17.500.000, in ragione di euro 5.000.000 nell’anno 2006 a valere sui fondi di
cui alla delibera CIPE 30 maggio 2005 da iscriversi, successivamente
all’approvazione dell’APQ “Istruzione”, con decreto dell’Assessore competente in
materia di bilancio, e di euro 12.500.000 nell’anno 2007 (UPB S11.070), per
l’acquisizione dell’area denominata “ex Sem” sita nel Comune di Cagliari e per
la realizzazione di un campus per studenti universitari di almeno 1.000 posti
letto.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1:
a) l’ERSU di Cagliari è autorizzato ad acquisire la proprietà dell’area e la
realizzazione dei relativi interventi edificatori di cui al comma 1, anche
mediante transazione dei contenziosi pendenti;
b) in deroga al comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale n. 7 del 2005, il
patrimonio immobiliare, già di proprietà dell’ente di cui al comma 1, permane in
capo allo stesso ed è utilizzato quale strumento di vendita e/o
permuta; la presente disposizione costituisce titolo idoneo per la cancellazione
delle trascrizioni già effettuate in applicazione del succitato comma 2
dell’articolo 39;
c) è disposto il trasferimento di patrimonio immobiliare disponibile regionale a
favore dell’ERSU di Cagliari, da utilizzarsi quale strumento di vendita e/o
permuta, per un importo sino ad euro 8.000.000.
3. Ai fini dell’attuazione del
presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale
n. 35 del 1995, e successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 26
Disposizioni in materia di trasporti
1. L’esclusione di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27
agosto 1982, n. 16, non si applica ai servizi tranviari urbani e suburbani delle
aree di Cagliari e Sassari ed ai servizi di linea extraurbani, di interesse
regionale, in concessione alle gestioni governative.
2. Per l’attuazione di programmi
regionali di opere pubbliche non riconducibili alle disposizioni di cui alla
legge regionale n. 24 del 1987, e successive modifiche e integrazioni, è facoltà
dell’Amministrazione regionale estendere alle Gestioni governative delle
ferrovie della Sardegna (FdS) e delle Ferrovie meridionali sarde (FMS), nonché
agli enti a totale partecipazione pubblica operanti nelle infrastrutture di
trasporto, l’applicazione del disposto di cui all’articolo 4 della medesima
legge regionale.
ARTICOLO 27
Disposizioni varie
1. Le convenzioni per la concessione delle agevolazioni previste dalle leggi
statali trasferite con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ancorché
scadute, possono essere prorogate sino alla scadenza dei rispettivi regimi
d’aiuto.
2. Alle pratiche rilasciate ai sensi della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28,
si applicano i termini di scadenza previsti dal comma 2 dell’articolo 2 della
legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1.
3. L’articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, è sostituito dal
seguente:
“Art. 45 (Disposizioni in materia di Comitato di gestione del fondo di cui alla
Legge n. 266 del 1991)
1. Al fine di garantire piena integrazione e massimo coinvolgimento del
volontariato nello sviluppo del sistema dei servizi alla persona a partire dai
bisogni delle comunità locali, il Comitato di gestione del fondo di cui
all’articolo 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul
volontariato), è costituito da:
a) quattro rappresentanti delle associazioni del volontariato, iscritte nei
registri regionali, designati ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1997 e
dell’articolo 19 della legge regionale n. 39 del 1993, favorendo la
rappresentanza dell’intero territorio regionale;
b) un componente nominato dal Presidente della Regione;
c) un componente nominato dal
Ministero del welfare;
d) sette membri nominati dagli enti e dalle casse di risparmio che versano le
quote di propria spettanza nel fondo di cui all’articolo 15 della Legge n. 266
del 1991;
e) un membro nominato dall’associazione fra le casse di risparmio italiane;
f) due componenti, in rappresentanza dei comuni e delle province, eletti dal
Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Comitato di gestione, costituito ai sensi del comma 1, opera ai sensi del
decreto ministeriale 8 ottobre 1997 e successive modifiche. Elegge al suo
interno il presidente, è comunque costituito con la metà più uno dei componenti
e resta in carica per un biennio. La procedura di rinnovo del Comitato viene
attivata dal presidente uscente tre mesi prima della scadenza del mandato.
3. La carica di componente del Comitato di gestione è gratuita; è consentito
solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle
riunioni.
4. Il Comitato di gestione:
a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l’istituzione di
uno o più centri di servizio nella Regione, ai sensi dell’articolo 3 del decreto
ministeriale 8 ottobre 1997; quando i criteri prevedono che gli istituendi
centri di servizio possono essere più di uno, in considerazione delle
diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di
coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il Comitato mira
all’utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla
collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle
esperienze;
b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla
base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel
Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione
regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio, secondo
le procedure di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997;
c) istituisce l’elenco regionale dei centri di servizio denominato “Elenco
regionale dei centri di servizio” di cui all’articolo 15 della Legge n. 266 del
1991, e ne pubblicizza l’esistenza; in tale contesto viene descritta l’attività
svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li
disciplinano;
d) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di
controllo dei centri di servizio;
e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti nella regione, le
somme scritturate nel fondo speciale di cui all’articolo 2 del decreto
ministeriale 8 ottobre 1997;
f) riceve dai centri di servizio un rapporto annuale delle attività realizzate,
nonché il bilancio preventivo e consuntivo di cui all’articolo 5 del decreto
ministeriale 8 ottobre 1997, ne verifica la regolarità e la conformità ai
rispettivi regolamenti; copia del rapporto annuale e dei bilanci è trasmessa per
conoscenza alla Giunta regionale e al Consiglio regionale;
g) cancella con provvedimento
motivato dall’elenco regionale, di cui alla lettera c), i centri di servizio
secondo le previsioni del comma 5 dell’articolo 3 del decreto ministeriale 8
ottobre 1997.
5. L’appartenenza all’organo deliberativo ed all’organo di controllo dei
soggetti gestori dei centri di servizio è incompatibile con l’appartenenza al
Comitato di gestione.
6. II funzionamento dei centri di servizio è disciplinato con le modalità
previste dall’articolo 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997, attuativo
della Legge n. 266 del 1991.
7. Le associazioni di volontariato che gestiscono i centri di servizio devono
prevedere una base associativa aperta che favorisca il ricambio nella
composizione degli organi direttivi.".
4. Nell’articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, dopo la
lettera h) è inserita la seguente:
“h bis) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e
consulenza al singolo e ai nuclei familiari.”.
5. I progetti presentati ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 della legge
regionale n. 3 del 2003, finalizzati agli interventi di stabilizzazione relativi
all’Azione 1 (Terre pubbliche) e all’Azione 2 (Bosco), sono attuati
dall’Amministrazione regionale tramite i soggetti esecutori titolari della
progettazione; a tal fine la stessa Amministrazione modifica ed integra, per
quanto necessario, i contenuti progettuali. I predetti progetti hanno durata
annuale e possono essere finanziati fino ad un massimo di euro 1.000.000. Le
somme stanziate dal citato articolo 12 sono assegnate, a ciascun progetto,
assicurando alle spese derivanti da oneri diretti o riflessi per l’occupazione
almeno il 70 per cento del costo previsto per l’intero progetto. Le stesse somme
sono erogate ai soggetti esecutori con le modalità disposte dai commi 5 quater e
5 quinquies dell’articolo 92 della legge regionale n. 11 del 1988.
6. Al fine di garantire il servizio di vigilanza per la sicurezza delle navi in porto e degli impianti portuali, in attuazione delle prescrizioni obbligatorie e degli orientamenti previsti dal codice ISPS (International Ship and Port Security) è autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 400.000 per i porti di: Arbatax, Oristano, Porto Torres, Portovesme e Santa Teresa di Gallura; il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale a’ termini della lettera i) dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche e integrazioni (UPB S13.030).
7. Le strutture realizzate dai
comuni, ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 28 del
1984, a seguito di cessata gestione da parte di soggetti affidatari, possono
essere date in gestione a soggetti diversi da
quelli indicati dalla medesima norma.
8. I beni di cui all’allegato n. 4
della delibera n. 7/12 del 21 febbraio 2006 sono ceduti a titolo oneroso, con
l’esercizio del diritto di prelazione a favore dei rispettivi conduttori, a un
prezzo non inferiore al 50 per cento del valore di stima di ciascun immobile.
9. Al fine di ottimizzare l’azione amministrativa e di accelerare la riscossione
dei crediti vantati dall’Amministrazione regionale, la stessa promuove le
transazioni delle liti pendenti anche rinunciando agli interessi di mora dovuti
a fronte del versamento del capitale scaduto e degli interessi legali maturati.
10. Al fine di ridurre i costi di gestione e recuperare risorse immobilizzate
l’Amministrazione regionale, anche in deroga alle disposizioni vigenti in
materia di riversamento al bilancio regionale delle disponibilità e dei rientri
ai fondi di rotazione, può cedere, pro soluto, con contestuale soppressione
degli stessi fondi, i crediti derivanti dalle operazioni di finanziamento alle
imprese effettuate con capitale interamente regionale per il tramite dei
soggetti convenzionati con l’Amministrazione regionale, a valere su leggi
regionali e nazionali istitutive di fondi di rotazione. La cessione non produce
effetti sui rapporti giuridici in essere tra soggetti convenzionati e
destinatari delle operazioni di finanziamento e non modifica il regime
concessorio delle agevolazioni. È riconosciuto ai soggetti convenzionati il
diritto di prelazione nell’acquisto del credito. La stima dei crediti è
effettuata da idonea società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici
e di terzietà, selezionata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
procedure di gara.
11. L’Assessorato regionale della
programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è competente
all’adozione di tutte le procedure relative alla predetta cessione e alla
stipula, di concerto con gli Assessorati competenti in materia di agevolazioni
alle imprese, delle relative convenzioni con i soggetti cessionari; i relativi
oneri sono valutati, per l’anno 2006, in euro 700.000 (UPB S03.052).
12. Per le operazioni di finanziamento attualmente in contenzioso, gli
Assessorati competenti per materia sono autorizzati, entro e non oltre sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, a formulare, ai sensi del comma 9,
previa segnalazione dei soggetti convenzionati, proposte transattive nei
confronti dei debitori. In caso di rifiuto dei debitori l’Amministrazione
regionale procede alla cessione dei predetti crediti.
13. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è
così sostituito:
“3. Contro i decreti di accertamento è ammesso ricorso in opposizione. Il
dirigente competente dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma
agropastorale annulla i decreti di accertamento relativi a quei terreni nei
quali risulti inequivocabilmente non siano praticati o formalmente reclamati da
oltre un ventennio gli usi civici.”.
14. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1994 è
aggiunto il seguente:
“5 bis. Non sono passibili di provvedimento definitivo di accertamento i terreni
nei quali: i diritti delle collettività ad utilizzare i beni immobili non siano
praticati o reclamati da oltre un ventennio, l’estinzione della pratica dell’uso
civico sia avvenuta con violenza o clandestinità, l’uso civico su quei terreni
abbia perso irreversibilmente la sua funzione economico-sociale da dimostrarsi
tramite inequivocabili atti di disposizione.”.
15. La lettera b) del comma 1
dell’articolo 18 bis della legge regionale n. 12 del 1994 è sostituita dalla
seguente:
“b) siano stati alienati prima della data di emanazione della determinazione di
accertamento dei diritti di uso civico di cui all’articolo 5 della presente
legge o siano stati utilizzati dai comuni per la costruzione di opere permanenti
di interesse pubblico o, rilevata la finalità di interesse pubblico, per la
realizzazione di piani di zona ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 167 e
della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche e integrazioni, o di
piani per gli insediamenti produttivi o di piani particolareggiati approvati o
di piani per le zone F turistiche inserite nel PUC comunale.”.
16. Al comma 2 dell’articolo 13 bis della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4
(Istituzione dell’Ufficio del difensore civico in Sardegna) e successive
modifiche, è soppressa la frase “con sospensione dell’iscrizione all’albo
professionale.”.
17. Al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33,
dopo il periodo “a favore di qualunque impresa” è aggiunto il seguente: “fatta
salva la partecipazione ad organismi di ricerca e a carattere scientifico-
culturale senza scopo di lucro, e a consorzi di imprese di diritto privato
costituiti ai sensi degli articoli 2602 del Codice civile, per il coordinamento
e la gestione degli interventi di pubblica utilità da realizzare nelle aree del
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.
18. Lo stanziamento di euro 200.000
di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1,
è sostituito con quello di euro 300.000 (UPB S09.057).
19. Lo stanziamento relativo all’UPB S01.010 (cap. 01020) è incrementato, per
l’anno 2006, di euro 300.000.
20. È autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 1.311.000 finalizzata agli
interventi di cui alla misura 7.1 del POR Sardegna 2000-2006 (UPB S03.079).
21. Lo stanziamento di cui all’UPB
S06.021 per l’anno 2006 è incrementato di euro 800.000.
22. Gli stanziamenti di cui alle UPB S02.048 e S02.066 per l’anno 2006 sono
rispettivamente incrementati di euro 20.000 e 30.000 per la corresponsione delle
indennità a favore del personale regionale impegnato in situazioni di
emergenza collegate a interventi di protezione civile e antincendio; tali
tipologie di spesa sono da considerarsi quali spese obbligatorie e come tali
inserite nell’elenco 1 allegato alla legge regionale n. 2 del 2006.
23. Gli stanziamenti per l’anno 2006
di cui alle UPB S11.027 e S11.033 sono incrementati, rispettivamente, di euro
1.000.000 e di euro 300.000.
ARTICOLO 28
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in euro
99.200.000 per l’anno 2006, in euro 40.795.000 per l’anno 2007, in euro
26.795.000 per l’anno 2008, in euro 8.805.000 per gli anni dal 2009 al 2015 ed
in euro 6.405.000 per gli anni successivi e fanno carico alle UPB di cui al
comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2006 e per gli anni 2006-2008 sono
introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
in aumento
UPB E01.081
Recupero depositi provvisori
2006 euro 1.301.000
UPB E04.032
Vendita beni patrimoniali
2007 euro 12.500.000
UPB E06.015
Rimborsi e recuperi
2006 euro 1.311.000
UPB E06.021
Interventi nel settore agricolo e zootecnico
2006 euro 5.000.000 (AS)
2006 euro 800.000 (FR)
UPB E12.051 (NI)
Sanzioni amministrative ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 1999
2006 euro 1.700.000
SPESA
in diminuzione
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2006 euro 74.320.000
2007 euro 25.545.000
2008 euro 25.545.000
mediante riduzione della riserva di cui alle sottoelencate voci della tabella
A allegata alla legge finanziaria:
voce 13)
2006 euro 1.650.000
voce 14)
2006 euro 72.670.000
2007 euro 25.545.000
2008 euro 25.545.000
UPB S03.007
Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale
2006 euro 8.370.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella B
allegata alla legge finanziaria.
UPB S03.016
Somme per le quali sussiste l’obbligo di pagare
2006 euro 2.260.000
2007 euro 180.000
2008 euro 180.000
UPB S03.050
Interessi su rate di ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari
2006 euro 4.138.000
2007 euro 570.000
2008 euro 70.000
UPB S12.030
Spese per il servizio sanitario regionale. Parte corrente
2007 euro 2.000.000
2008 euro 1.000.000
in aumento
01 - PRESIDENZA
UPB S01.010
Studi, ricerche, collaborazioni e simili
2006 euro 300.000
UPB S01.077
Studi, ricerche e attività di promozione e informazione sulla tutela e
conservazione delle coste
2006 euro 500.000
02 - AFFARI GENERALI
UPB S02.048
Spese di missione del personale regionale
2006 euro 20.000
UPB S02.066
Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario
accessorio
2006 euro 230.000
UPB S02.086
Oneri di fine rapporto
2006 euro 3.390.000
2007 euro 3.390.000
2008 euro 3.390.000
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.052 (DV)
Spese generali per mutui, prestiti obbligazionari e per le procedure relative
alla concessione dei crediti
2006 euro 700.000
UPB S03.079
POR 2000-2006 - Assistenza tecnica
2006 euro 1.311.000
UPB S03.100
Agenzia regionale delle entrate
2006 euro 3.550.000
2007 euro 550.000
2008 euro 550.000
04 - ENTI LOCALI
UPB S04.019
Trasferimenti agli enti locali. Parte corrente
2006 euro 2.000.000
UPB S04.130
Politiche per le aree urbane
2006 euro 5.000.000
05 - DIFESA AMBIENTE
UPB S05.019
Rilevamento, risanamento e controllo dell’inquinamento atmosferico, acustico
ed elettromagnetico
2006 euro 100.000
UPB S05.022
Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento (IPPC)
2006 euro 200.000
2007 euro 200.000
2008 euro 200.000
UPB S05.027
Spese per la tutela delle acque - Parte corrente
2006 euro 800.000
2007 euro 500.000
UPB S05.074
Spese correnti in materia di VIA e sistema informativo ambientale
2006 euro 260.000
2007 euro 260.000
2008 euro 260.000
UPB S05.077
Interventi per lo sviluppo sostenibile e per l’educazione ambientale -
Investimenti
2006 euro 200.000
2007 euro 200.000
2008 euro 200.000
06 - AGRICOLTURA
UPB S06.021
Finanziamento agli enti strumentali e ai consorzi per la frutticoltura - parte
corrente
2006 euro 800.000
UPB S06.023 (AS)
Interventi di finanza innovativa, mutui e consorzi fidi
2006 euro 5.000.000
07 - TURISMO
UPB S07.013
Agenzia governativa regionale “Sardegna Promozione”
2006 euro 5.000.000
2007 euro 5.000.000
2008 euro 5.000.000
08 - LAVORI PUBBLICI
UPB S08.014
Finanziamenti agli enti strumentali - Parte corrente
2006 euro 4.000.000
UPB S08.072
Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico
2006 euro 2.500.000
2007 euro 2.500.000
2008 euro 2.500.000
09 - INDUSTRIA
UPB S09.057
Oneri relativi all’espletamento di procedure di gara
2006 euro 100.000
10 - LAVORO
UPB S10.030
Progetto “Sardegna fatti bella”
2006 euro 20.000.000
UPB S10.035
Programmazione e politica della formazione e del sistema formativo
2006 euro 7.000.000
2007 euro 7.000.000
2008 euro 7.000.000
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
UPB S11.015
Interventi per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura sarda
2006 euro 125.000
2007 euro 125.000
2008 euro 125.000
UPB S11.027
Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni
culturali
2006 euro 1.450.000
UPB S11.033
Interventi a favore delle biblioteche e per la promozione della lettura
2006 euro 300.000
UPB S11.052
Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo
2006 euro 350.000
2007 euro 70.000
2008 euro 70.000
UPB S11.054
Progetto “La fabbrica della creatività”
2006 euro 3.000.000
UPB S11.067
Formazione universitaria
2006 euro 114.000
UPB S11.070
Diritto allo studio universitario - ERSU - Investimenti
2007 euro 12.500.000
UPB S11.073
Progetto “Sardegna speaks English”
2006 euro 20.000.000
12 - SANITÀ
UPB S12.025
Programmi speciali di ricerca, sperimentazione, prevenzione ed educazione
sanitaria
2006 euro 1.000.000
UPB S12.059
Profilassi e lotta contro le malattie infettive nel settore zootecnico
2006 euro 1.700.000
UPB S12.076
Interventi in politiche sociali
2006 euro 7.200.000
2007 euro 7.500.000
2008 euro 6.500.000
UPB S12.077
Tossicodipendenze e AIDS. Spese correnti
2006 euro 600.000
2007 euro 1.000.000
2008 euro 1.000.000
13 - TRASPORTI
UPB S13.030 (NI) Dir. 01 Serv. 03 (02.20)
Sicurezza nei porti
2006 euro 400.000
ARTICOLO 29
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul
BURAS.