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Regione Veneto
Legge Regionale n. 18 del 10-08-2006
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune.
(B.U.R. Veneto n. 70 del 8 agosto
2006)
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
CAPO I
Disposizioni in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale
e paesaggistica ed aree naturali protette
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per
il governo del territorio” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 7 bis 4 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
“7 ter. Decorso il termine di cui al comma 7 bis 3, nelle more dell’approvazione
del primo PAT e PI:
a) nelle sottozone classificate E1 dal vigente piano regolatore generale
comunale sono ammessi esclusivamente gli interventi sui fabbricati esistenti di
manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento, gli interventi
diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti
tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli
edifici, nonché gli altri tipi di interventi previsti dal vigente strumento
urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale
e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n.
24;
b) nelle sottozone classificate E2 dal vigente piano regolatore generale
comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela
da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli
interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell’articolo
3 del DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di
edifici residenziali, utilizzando l’eventuale parte rustica esistente e contigua
fino ad un massimo di 800 mc. compreso l’esistente;
c) nelle sottozone classificate E3 dal vigente piano regolatore generale
comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela
da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli
interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell’articolo
3 del DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di
edifici residenziali fino ad un massimo di 800 mc. compreso l’esistente;
d) nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore generale
comunale sono altresì consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni
dello stesso, gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in
funzione dell’attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le
modalità di cui agli articoli 44 e 45;
e) nelle sottozone classificate E4 - centri rurali - dal vigente piano
regolatore generale comunale sono realizzabili gli interventi previsti dallo
strumento urbanistico generale vigente;
f) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano
regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM
1° aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone
umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono
consentiti gli interventi di cui alla lettera d) dell’articolo 3 del DPR n. 380
del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area
agricola adiacente, sempre che non comportino l’avanzamento dell’edificio
esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare;
g) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), nelle zone agricole dei
territori montani di cui all’articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994,
n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di
montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” sono
consentiti interventi finalizzati al mutamento di destinazione d’uso
residenziale nei limiti di 300 mc., a condizione che l’edificio sia dichiarato
non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un’analisi agronomica
redatta da un tecnico abilitato e certificata dall’ispettorato regionale
dell’agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l’allacciamento alle
reti tecnologiche e per l’accessibilità viaria siano a carico del richiedente.”.
ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per
il governo del territorio” e successive modificazioni.
1. Al comma 7 bis 2 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004,
n. 11 dopo le parole “finalizzate alla ristrutturazione, riconversione,
cessazione, riattivazione e ampliamento di attività produttive esistenti” sono
aggiunte le parole “nonché alla trasposizione, a parità di superficie di zona e
per comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute, di zone territoriali
omogenee D a carattere industriale e artigianale interessate da un’unica
struttura aziendale”.
ARTICOLO 3
Disposizioni transitorie in materia di varianti al piano regolatore generale
annullate a seguito di contenzioso.
1. In deroga al divieto previsto dal comma 1 e fino all’approvazione del
primo piano di assetto del territorio (PAT) di cui alla legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e comunque entro un
anno dall’entrata in vigore della presente legge è ammessa secondo le procedure
di cui all’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive
modificazioni, l’adozione di varianti al piano regolatore generale già approvate
dalla Regione e annullate in sede giurisdizionale o a seguito di ricorso
straordinario al Capo dello Stato, ai soli fini di adeguare le varianti
originarie al giudicato.
ARTICOLO 4
Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 “Formazione della carta
tecnica regionale”.
1. Al primo comma dell’articolo 4 le parole: “lavori pubblici” sono
sostituite dalle parole: “appalti di pubblici servizi”.
ARTICOLO 5
Recupero del patrimonio edilizio degradato nelle zone di montagna.
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 48 della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive
modificazioni, fino all’approvazione del primo piano di assetto territoriale (PAT)
e del piano degli interventi (PI) nelle zone agricole dei territori classificati
montani ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2
“Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna
e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” è consentita, nel
rispetto integrale della tipologia originaria, la ricostruzione, con la
volumetria originaria, dei fabbricati crollati nel caso in cui esistano sul
terreno i muri perimetrali che consentano di individuarne il sedime e ciò sia
riscontrabile nelle cartografie edilizie depositate presso gli enti competenti,
corredate da documentazione fotografica o iconografica.
ARTICOLO 6
Piano paesaggistico.
1. Fino all’adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e
successive modificazioni, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione
dei beni paesaggistici, la Regione, in via sperimentale ed in funzione dell’
approvazione del nuovo piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC),
quale piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori
paesaggistici, individua gli ambiti definiti ai sensi dell’articolo 135, comma 2
del medesimo decreto legislativo nei quali avviare prioritariamente una
pianificazione paesaggistica.
2. Gli ambiti dei piani
paesaggistici di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare.
3. I piani paesaggistici di cui al comma 1 sono formati con la procedura
prevista dall’articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per
il governo del territorio” e successive modificazioni, integrata dalle
disposizioni dell’articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004
e successive modificazioni.
4. I piani paesaggistici approvati ai sensi del presente articolo prevalgono,
per quanto attiene la tutela del paesaggio, sulle disposizioni contenute in
tutti gli atti di pianificazione territoriale ai sensi dell’articolo 145, comma
3 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.
5. Fino all’approvazione del Piano regionale dell’attività di cava (PRAC), al
fine di salvaguardare la singolarità del paesaggio delle Prealpi trevigiane,
caratterizzate da particolare fragilità territoriale e idrogeologica, nelle aree
classificate dal piano d’area delle Prealpi trevigiane come zone di rilevante
valenza ambientale, nonché in quelle per cui lo stesso piano, adottato, prevede
un esplicito divieto di autorizzazione alla coltivazione di cave o alla
riapertura di quelle dismesse o abbandonate, è vietato il rilascio di nuove
autorizzazioni alla coltivazione e/o all’ampliamento di ogni tipo di cava.
ARTICOLO 7
Procedure per l’alienazione di immobili di proprietà della Regione.
1. Gli immobili di proprietà della Regione per i quali siano venuti meno la
destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all’utilizzo possono
essere alienati secondo le modalità dell’articolo 39 della legge regionale 4
febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione
e conservazione dei beni regionali”.
2. Per poter essere alienati, i beni di cui al comma 1, vengono declassificati e
passano al patrimonio disponibile della Regione. La cancellazione dei beni dal
patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile
è disposta con decreto del dirigente regionale della struttura competente, su
autorizzazione della Giunta regionale e previo parere vincolante della
competente commissione consiliare. Il decreto è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
3. Per le finalità di cui al comma
2, il dirigente regionale della struttura competente trasmette alla Giunta
regionale apposita richiesta di autorizzazione con l’indicazione:
a) dei motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;
b) dei fini perseguiti con la
cancellazione stessa;
c) del valore di stima del bene.
4. I beni immobili della Regione, declassificati ai sensi del presente articolo,
prima della loro alienazione, possono essere oggetto di cambio di destinazione
d’uso; qualora gli strumenti urbanistici prevedano una destinazione non
compatibile, le aree su cui insistono gli immobili sono soggette a variazione
degli strumenti urbanistici secondo le modalità di cui al comma 5.
5. Ai fini della variante di cui al comma 4, il dirigente regionale della
struttura competente convoca una conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
e successive modificazioni, alla quale prendono parte i soggetti interessati. Il
verbale della decisione della conferenza costituisce adozione di variante
qualora ratificato dal Consiglio comunale nel termine perentorio di novanta
giorni.
ARTICOLO 8
Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
1. Dopo il comma 7 ter dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11, come introdotto dall’articolo 1 della presente legge, è aggiunto il
seguente comma:
“7 quater. Per i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia
ed ambientale trasmessi entro il 30 giugno 2006, il termine di cui all’articolo
5, comma 2, della legge regionale 1° giugno 1999, n. 23 è prorogato di ulteriori
centoventi giorni.”.
ARTICOLO 9
Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l’istituzione
del Parco regionale dei Colli Euganei” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989,
n. 38, è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 63, comma 1,
lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, l’ente parco predispone,
in conformità ai contenuti e ai principi del piano ambientale, specifici
indirizzi tipologici urbanistico-edilizi da applicarsi nelle zone di
urbanizzazione controllata; tali indirizzi sono approvati con le procedure di
cui all’articolo 7, comma 3, sentita la competente commissione consiliare.”.
2. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38, è inserito
il seguente articolo:
“Art. 12 bis - Funzioni dei Comuni.
1. Successivamente alla pubblicazione nel BUR del provvedimento che individua e
disciplina le zone di pre-parco di cui all’articolo 3, comma 4 e del
provvedimento di indirizzi tipologici urbanistico-edilizi di cui all’articolo
12, comma 3 bis, i comuni esercitano le funzioni di cui all’articolo 63, comma
1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 rispettivamente per le
zone di pre-parco e per le zone di urbanizzazione controllata.”.
3. Nell’articolo 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 10 ottobre 1989,
n. 38 le parole: “le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi
dell’articolo 82, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 in materia di tutela dei beni
ambientali e subdelegate alle Province, a norma dell’articolo 1 della legge
regionale 6 marzo 1984, n. 11” sono sostituite dalle parole “le funzioni di cui
all’articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 bis”.
ARTICOLO 10
Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la
istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni.
1. Al primo comma dell’articolo 18 della legge regionale 16 agosto 1984, n.
40 le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle parole “sessanta giorni”.
CAPO II
Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica
ARTICOLO 11
Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina
per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica" e successive modificazioni.
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2
aprile 1996, n. 10 come modificata dal comma 1 dell’articolo 68 della legge
regionale 28 gennaio 2000, n. 5, le parole “in misura non superiore al limite
per l’accesso stabilito dalla Giunta regionale per un nucleo familiare di due
componenti e vigente al momento della scadenza del bando di concorso” sono
sostituite dalle seguenti: “in misura non superiore ad euro 22.388,00, importo
annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati” e le
parole “dei redditi fiscalmente imponibili” sono sostituite dalle seguenti: “dei
redditi di cui all’articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni, dedotti gli
oneri di cui all’articolo 10 del citato decreto”.
2. Il comma 2, dell’articolo 2, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è
sostituito con il seguente:
“2. Il dirigente regionale della struttura competente in materia provvede, ogni
anno, all’aggiornamento del limite di reddito sulla base della variazione
assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati.”.
ARTICOLO 12
Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina
per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica” e successive modificazioni.
1. Al numero 10 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge
regionale 2 aprile 1996, n. 10, le parole “da 1 a 4” sono sostituite dalle
parole “da 1 a 8”.
ARTICOLO 13
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina
per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica" e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n.
10, è inserito il seguente comma:
“2 bis. Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree di cui all’articolo
18, comma 1, lettere A) e B) in proporzione al numero di aspiranti assegnatari
in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica
collocati nelle aree medesime.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1
si applicano alle domande relative ai bandi di concorso pubblicati
successivamente all’entrata in vigore del limite di accesso di cui all’articolo
2, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 così come
modificato dal comma 1 dell’articolo 11 della presente legge.
ARTICOLO 14
Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina
per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14, le
parole: “reddito imponibile” e “reddito imponibile annuo” e “redditi fiscalmente
imponibili” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “reddito fiscale” e
“redditi fiscali”.
2. Al comma 1, lettera B.1, dell’articolo 18, della legge regionale 2 aprile
1996, n. 10 come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 16 maggio
1997, n. 14, le parole “con reddito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e),
non superiore al limite previsto per l’accesso” sono sostituite dalle seguenti:
“con reddito convenzionale non superiore al limite di euro 10.846,00”.
3. Al comma 1, lettere B.2, B.3, C.1 e C.2 dell’articolo 18 della legge
regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall’articolo 9 della legge
regionale 16 maggio 1997, n. 14, le parole “con reddito di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e) compreso tra il limite per l’accesso” sono sostituite dalle
seguenti: “con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto alla
lettera B.1”.
4. Al comma 1, lettera C.3 dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996,
n. 10 come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n.
14, le parole “con reddito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), superiore
al limite dell’accesso” sono sostituite dalle seguenti: “con reddito
convenzionale superiore al limite previsto alla lettera B.1”.
5. Il comma 1 bis, dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
come introdotto dal comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 38 è sostituito con il seguente:
“1 bis. Per reddito fiscale si intende il reddito di cui all’articolo 8 del DPR
22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui
all’articolo 10 del citato decreto quali risultano dall’ultima dichiarazione
presentata. Per reddito convenzionale si intende la somma dei redditi fiscali di
tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultano dall’ultima
dichiarazione presentata, da computarsi con le modalità di cui all’articolo 21
della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il
reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di euro 516,46 per ogni
componente oltre i due, sino ad un massimo di euro 3.098,75.
La riduzione si applica anche per i
figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall’articolo 21
della legge 5 agosto 1978, n. 457.”.
6. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n.
10, così come sostituito dalla presente legge, è inserito il seguente comma:
“1 ter. L’importo mensilmente dovuto dagli assegnatari è costituito dal canone
di locazione mensile, determinato secondo i criteri previsti al comma 1,
aumentato di un ammontare pari ad euro 10,00.”.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai contratti di locazione
stipulati a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 15
Modifica del punto 6, della tabella parametrica 3, dell’allegato C), della legge
regionale 9 settembre 1999, n. 42 “Determinazione del costo teorico base di
costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione
tipo per l’edilizia convenzionata”.
1. Il punto 6, della tabella parametrica 3, dell’allegato C), della legge
regionale 9 settembre 1999, n. 42, è sostituito con il seguente:
“6. Oneri finanziari, nella misura
del tasso variabile euribor con scadenza 12 mesi, rilevato dalla federazione
bancaria europea e riferito alla data di inizio dei lavori, aumentato di un
punto e calcolato sulla somma dei valori di cui ai punti 1), 2), 3), 5), per un
periodo pari alla durata dei lavori e comunque non superiore a quello della
durata della concessione edilizia.”.
ARTICOLO 16
Disposizioni in materia di diritto di prelazione nella alienazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica.
1. Il diritto di prelazione di cui al comma 20 dell’articolo 1 della legge
24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica” si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio,
ceduto in applicazione di tale legge, versi all’Azienda territoriale per
l’edilizia residenziale (ATER) cedente un importo pari al 10 per cento del
valore calcolato applicando un moltiplicatore pari a cento alla rendita
catastale, con l’obbligo per la stessa azienda di reinvestire i proventi così
conseguiti nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica,
ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.
CAPO III
Disposizioni in materia di viabilità
ARTICOLO 17
Modifica dell’articolo 96 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive
modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 96 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 e successive modificazioni le parole: “La tutela ed il controllo sull’uso
delle strade di cui all’articolo 11, comma 1, lettera e)” sono sostituite dalle
seguenti: “Le funzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) ed e)”.
ARTICOLO 18
Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002 n. 2 “Legge
finanziaria regionale per l’esercizio 2002” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002,
n. 2 e successive modificazioni è inserito il seguente:
“1 bis. Il finanziamento di cui alla lettera b) del comma 1 è assegnato anche a
favore delle altre società concessionarie che realizzano le opere viarie
complementari al passante Mira-Quarto d’Altino.”.
CAPO IV
Disposizioni in materia di mobilità
ARTICOLO 19
Modifica dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive
modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 e successive modificazioni, dopo le parole “dai rispettivi comandi” è
aggiunta la seguente frase “che consente il trasporto anche dei relativi veicoli
di servizio”.
CAPO V
Disposizioni in materia di trasporti a fune ed innevamento programmato
ARTICOLO 20
Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge
finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
1. Al comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
le parole: “completamento ed ammodernamento degli impianti di risalita” sono
sostituite dalle seguenti: “realizzazione, completamento, ammodernamento e
collegamento degli impianti di risalita, nonché per la realizzazione di impianti
di innevamento programmato”.
CAPO VI
Norma finale
ARTICOLO 21
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 10 agosto 2006