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Decreto-Legge 1 Ottobre 2007, n. 159
Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale.
(GU n. 229 del 2-10-2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni
che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il
Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e relativa
nota di aggiornamento, avviino un processo di restituzione del maggior
gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorita' ai soggetti
incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di
infrastrutture ed investimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 settembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Destinazione maggiori entrate
1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni
definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria
2008-2011 per l'anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori
rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto dall'articolo 17,
comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e utilizzate a copertura del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, sono destinate, per lo stesso anno, alla
realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente,
definiti dal predetto Documento di programmazione economico-finanziaria
e dalla relativa Nota di aggiornamento.
2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi
disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed
equita' sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Art. 2.
Imprese pubbliche
1. Per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale
dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma
2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle
infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., e' autorizzato un
contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Per assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui al
comma 1, la continuita' nell'attivita' di manutenzione straordinaria
sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, come indicato
nella delibera CIPE n. 63 in data 20 luglio 2007, e' autorizzato per
l'anno 2007 un ulteriore contributo di 235 milioni di euro.
3. E' autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007
per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al
Contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle
infrastrutture e da ANAS S.p.A.
Art. 3.
Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui
all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di
garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno
degli interventi previsti nel predetto elenco 1, e' consentito, per
l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun
intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di
indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel
medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 e' consentito l'utilizzo di
una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di
importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari
al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.";
b) al comma 759 e' soppressa la parola: "trimestralmente";
c) al comma 762 le parole: "per gli importi accertati ai sensi del comma
759" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dai commi
758 e 759".
2. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e'
sostituito dal seguente: "2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono
estinte a valere sulla quota delle somme stanziate sui pertinenti
capitoli di bilancio indicata all'articolo 1, comma 758, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, preventivamente rispetto
agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti stessi.".
Art. 4.
Commissariamento di regioni inadempienti
1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani
di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal
Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005, con le modalita' previste dagli accordi
sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il
mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai
medesimi Piani, in relazione alla realizzabilita' degli equilibri
finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione
degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di
riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo
amministrativo e contabile, tali da mettere in pericolo la tutela
dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5
giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad
adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi,
organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli
obiettivi previsti nel Piano.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli
atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e
Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli
obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di
vigenza del singolo Piano di rientro. Gli eventuali oneri derivanti
dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione
interessata.
Art. 5.
Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico
1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza
farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci
erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote
di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della
distribuzione diretta, inclusa la distribuzione per conto e la
distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo' superare a livello
nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14,4 per cento del
finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, comprensivo delle
risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate
per il finanziamento di attivita' non rendicontate dalle Aziende
sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la
predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni
singola regione e' annualmente determinato dal Ministero della salute,
entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla
base del riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio
sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla
base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare
entro il 15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le
regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al
Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i
dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per
singola specialita' medicinale, relativi al mese precedente, secondo le
specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute in
data 31 luglio 2007, concernente l'istituzione del flusso informativo
delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Il
rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma
costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento
integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa
attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle
regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della
determinazione del tetto e della definizione dei budget di cui al comma
2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per
distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per
l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso
informativo del nuovo sistema informativo sanitario.
2. A decorrere dall'anno 2008 e' avviato il nuovo sistema di regolazione
della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che
e' cosi' disciplinato:
a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, e'
basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda
titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC),
entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla
base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono
disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i
farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente
periodo viene detratto, ai fini dell'attribuzione del budget,
l'ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per
effetto dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e del comma 3. Viene detratto, altresi', il valore della
minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale e'
effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di
brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione; tale valore
e' calcolato sulla base dei dati dell'anno precedente. Ai fini della
definizione dei budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle
risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa
rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili alla riduzione
di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto
che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata
l'attribuzione del budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse
incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo per
la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso
dell'anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un fondo di
garanzia per esigenze allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte
di un farmaco, del requisito della innovativita' e' riconosciuto dall'AIFA,
sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validita'
per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la
possibilita' dell'AIFA di rivalutare l'innovativita' sulla base di nuovi
elementi tecnico-scientifici resisi disponibili;
b) la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo
aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera a),
nonche' dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista dallo stesso
comma, deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per l'assistenza
farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1;
c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera
a) e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi
informativi, l'AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007
risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio
2008, un budget provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del
budget definite dalla stessa lettera a). Il budget definitivo viene
attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei
dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del
citato decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In
assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di
spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei
farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del
4 novembre 2004;
d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa
farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute
ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza.
L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni
anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di
cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio
nazionale dell'impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 18 del decreto del
Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nonche' sulla base dei
dati delle regioni concernenti la distribuzione diretta di cui al
medesimo comma 1;
e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno
superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei budget
aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera b), si da' luogo al
ripiano dello sforamento determinato nel predetto arco temporale,
secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa
verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata ai
primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui
alla predetta lettera b), si da' luogo al ripiano dello sforamento
stimato del periodo 1° giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato
sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite
al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilita' dei consumi
nel corso dell'anno.
3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi' definite:
a) l'intero sforamento e' ripartito a lordo IVA tra aziende
farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle
relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto
dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L'entita'
del ripiano e' calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al
superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera b). Al fine
di favorire lo sviluppo e la disponibilita' dei farmaci innovativi la
quota dello sforamento imputabile al superamento, da parte di tali
farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera b) del comma 2
e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende
titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai
medicinali non innovativi coperti da brevetto;
b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31
maggio, e' comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio.
La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre
e' comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le
Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA,
dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia
e delle finanze e della salute;
c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il
sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27
dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei
farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative
quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il
corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN.
Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini
previsti dalla lettera b) del presente comma, direttamente alle regioni
dove si e' verificato lo sforamento in proporzione al superamento del
tetto di spesa regionale;
d) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate,
da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti,
comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto,
in misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20
per cento, nei successivi sei mesi.
4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della spesa
farmaceutica, cosi' come definita al comma 1, relativa all'anno
successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle
medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA,
superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono
tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la
distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento
dello sforamento e dette misure costituiscono adempimento regionale ai
fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Le
regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a
carico degli assistiti a scomputo dell'ammontare delle misure a proprio
carico.
5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera cosi'
come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come
definita al comma 1, non puo' superare a livello di ogni singola regione
la misura percentuale del 2 per cento del finanziamento cui concorre
ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse
vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il
finanziamento di attivita' non rendicontate dalle Aziende sanitarie.
L'eventuale sforamento di detto valore e' recuperato interamente a
carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa
farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera
non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con
misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non
e' tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio
economico complessivo.
Art. 6.
Sistema Alta Velocita/Alta Capacita' Rete transeuropea di trasporto
1. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema "Alta Velocita/Alta
Capacita" ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come
definita dalla decisione 2004/884/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti
e dell'economia e delle finanze, viene determinato l'ammontare della
quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 21 marzo
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e
successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi
d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completa del
costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e
le modalita' attuative.
Art. 7.
Contributi al trasporto metropolitano delle grandi citta'
1. Per l'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per
la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea "C"
della metropolitana della citta' di Roma.
2. Per l'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per
spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e
regionale di Napoli.
3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario
metropolitano di Milano e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro
per l'anno 2007, quale cofinanziamento delle politiche a favore del
trasporto pubblico.
4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono da considerarsi in deroga al
patto di stabilita' interno, sia in termini di competenza che di cassa,
a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007.
Art. 8.
Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il
miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di
Messina
1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per
la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la
realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti
calabresi e siciliani e i relativi collegamenti intermodali, per il
miglioramento della sicurezza, nonche' per la promozione ed informazione
dei servizi e' autorizzata altresi' la spesa di 12 milioni di euro per
l'anno 2007.
2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza
della viabilita' statale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti
pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia
direttamente interessata dall'emergenza e' autorizzata la spesa di 7
milioni di euro per l'anno 2007.
3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla
tratta Rosarno - Reggio Calabria - Melito Porto Salvo e del collegamento
ferroviario con l'aeroporto, da realizzarsi in ragione dell'urgenza con
le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo
221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e'
autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per la
realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la
riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di
integrazione e scambio modale.
4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di
Messina e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per
l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei
pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di
Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonche' per la
introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza e la
istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilita' nello
Stretto.
5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui ai
commi da 2 a 5 sono definiti con decreti del Ministro dei trasporti.
6. Al fine dell'adeguamento e della stipula dei contratti di servizio
per l'adeguamento dei collegamenti marittimi tra le citta' di Messina,
Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e' assegnato alla regione Calabria
e alla Regione siciliana un contributo annuo di 1 milione di euro per il
2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le
regioni interessate.
7. E' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'area
di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, individuata con
decreto del Ministro dei trasporti, alla quale e' preposta, in deroga
agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all'articolo 14,
comma 1-ter, della legge 24 gennaio 1994, n. 84, l'Autorita' marittima
della navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con compiti
inerenti al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro
provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell'area e
negli ambiti portuali in essa compresi, nonche' la regolazione del
servizi tecnico-nautici nell'intera area.
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio
2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di 5 milioni di euro per
l'anno 2007.
Art. 9.
Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.
1. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra
il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme
da corrispondere alla Societa' per gli anni 2006 e 2007 in relazione
agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per
ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, e' accertato, in
via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella
complessivamente prevista per gli stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio
di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a corrispondere alla Societa' Trenitalia S.p.A. le somme
spettanti.
2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui
all'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere direttamente alla societa' Trenitalia S.p.A. le risorse di
cui all'articolo 1, comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
Art. 10.
Disposizioni concernenti l'editoria
1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti
dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e
dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una
riduzione del 7 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun
soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni.
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della
corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la
presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal diritto alla
percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi
di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, e' fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di
presentazione della relativa domanda di contributo.
3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la
valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la
sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi
relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti
degli aventi diritto, a pena di decadenza.
4. La regolarita' contributiva previdenziale, relativa all'anno di
riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali,
radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di
cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende
soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso
giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano
ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano
regolarmente versato le rate scadute.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della
compensazione dovuta alla Societa' Poste Italiane S.p.A. a fronte
dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 46, e' ridotto del 7 per cento relativamente agli
importi annui relativi a ciascuna impresa;
6. La Societa' Poste Italiane S.p.A. e' tenuta ad applicare la riduzione
dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali
conguagli nei confronti delle imprese interessate.
7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle
spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente
all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio
marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di
pubblicita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo
decreto-legge n. 353 del 2003.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il possesso del requisito di
ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e' richiesto e
verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.
9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006, e' autorizzata la spesa
aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007.
10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, e' abrogato.
Art. 11.
Estinzioni anticipate di prestiti
1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo
ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, fino all'importo
di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e
prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono
corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far
fronte agli indennizzi, penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al
debito residuo a seguito delle estinzioni anticipate effettuate negli
anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui
modalita' sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30
ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del
complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.
Art. 12.
Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione
1. Ai fini di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui
all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
autorizzata la spesa 150 milioni di euro per l'anno 2007. Con decreto
del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri e le
modalita' per l'assegnazione delle predette risorse.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera b), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno
2007.
Art. 13.
Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia
della formazione
1. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di potenziare e rendere
immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca, si provvede
all'attuazione del presente comma, per il triennio 2008-2010, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di natura non
regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007.".
2. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: "a far tempo dal 15 giugno 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti di cui al comma 585".
Art. 14.
Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali
1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei
servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, strumentali alla
migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse
disponibili, l'affidamento dei servizi stessi avviene in forma integrata
rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117 che
ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono
essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da
parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e
degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e
le attivita' culturali.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento
comunitario, e' disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi
sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro
prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento integrato dei
servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali
differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori
in corso.
3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento
integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti
comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla
loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione
delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.
Art. 15.
Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa
1. Per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007
relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed
intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, e'
autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e
549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000
milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli
incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei
commi 2 e 3 hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale
delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi
nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti
entro il 1° dicembre 2007.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' al personale
statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del
1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli
accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al
biennio 2006-2007.
4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei
confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore
pubblico non statale per il quale, entro il 1° dicembre 2007, siano
stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali
relativi al biennio 2006-2007.
5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono
anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da
definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2008.
Art. 16.
Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi
sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno degli
apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogicauna etichetta
delle dimensioni non inferiori a cm 24x10 con la scritta: "questo
televisore non e' abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in
tecnica digitale". Per gli apparecchi gia' distribuiti ai rivenditori
l'obbligo grava su questi ultimi.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai
distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio
nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei
servizi della televisione digitale.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio
nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei
servizi della televisione digitale.
4. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come
modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51, le parole: "entro l'anno 2008" sono sostituite dalle
seguenti: "entro l'anno 2012".
Art. 17.
Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale
1. All'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
parole: "delle somme versate" sono sostituite dalle seguenti: "delle
somme da versare" e dopo le parole: "transattivi negli anni" e' inserita
la seguente: "2001,".
Art. 18.
Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali
1. Per l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo sviluppo
e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2007, da
destinare:
a) per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano per
attivita' di mantenimento della pace in Africa "Peace Facility";
b) per 130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota del
contributo italiano a favore del Fondo globale per la lotta contro
l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Health Found);
c) per 100 milioni di euro, alla corresponsione di quota parte dei
contributi obbligatori dovuti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per
le Forze di pace e per la Corte penale internazionale;
d) per 225 milioni di euro, all'erogazione di contributi volontari ad
organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di
sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26
febbraio 1987, n. 49;
e) per 5 milioni di euro, al completamento delle attivita' di assistenza
per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge 19
luglio 2004, n. 196.
2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo
internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, e'
autorizzata la spesa di 410 milioni di euro, per l'anno 2007, da
ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 19.
Misure in materia di pagamenti della P.A.
1. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 9
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Le amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalle
seguenti: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche";
b) le parole: "e le societa' a prevalente partecipazione pubblica," sono
soppresse;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere
aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero
diminuito.".
Art. 20.
5 per mille
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 150 milioni di euro per
l'anno 2007.
Art. 21.
Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica
1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio
2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle
categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in
locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle
graduatorie approvate dai comuni, e' finanziato, nel limite di 550
milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia
residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e
l'adattamento funzionale di alloggi di proprieta' degli ex IACP o dei
comuni, non occupati, all'acquisto o la locazione di alloggi, nonche'
all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a
soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e
diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle
regioni e province autonome sulla base di elenchi di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a
quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della
stessa legge e in relazione alle priorita' definite nel tavolo di
concertazione generale sulle politiche abitative.
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della
solidarieta' sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro della solidarieta' sociale, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi
prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di
cui comma 1. Col medesimo decreto sono definite le modalita' di
erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti
direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero
possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e
prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi
fini. La ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa
distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano
localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui
al comma 1, pari a quella stabilita dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003.
4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 e' destinato alla
costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli
Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare
la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati
necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia
residenziale con finalita' sociali. Con apposito decreto del Ministro
delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definite le modalita' di funzionamento della rete degli
Osservatori e di impiego del finanziamento.
Art. 22.
Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE
1. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con
particolare riguardo alla definizione di una rete fissa antincendio per
la citta' di Venezia e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi
rilevanti da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta,
e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE e'
autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2007.
Art. 23.
Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione
Liguria
1. Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di
attivita' industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell'area di
Erzelli nel comune di Genova, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per l'anno 2007.
2. All'articolo 1, comma 1302, ultimo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello
Stato negli anni dal 2007 al 2011"sono soppresse;
b) le parole da: "e della successiva riassegnazione" fino al termine del
periodo sono soppresse.
Art. 24.
Sostegno straordinario ai comuni in dissesto
1. Al fine di accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano
deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene
trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di
pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Detta somma sara' ripartita nei
limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali
contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni,
sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun
comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive
gestioni commissariali.
2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il
termine del 31 dicembre 2007 sono riversate al bilancio dello Stato con
imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale, della
modalita' semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, la somma di cui al comma 1 rientra tra le
risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per le transazioni
che saranno definite dall'Organo straordinario di liquidazione e che
dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.
4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede, fermo restando
quanto previsto al comma 2, al pagamento dei residui passivi, cosi' come
definiti dall'articolo 255, comma 10, del citato decreto legislativo n.
267 del 2000, e successive modificazioni, relativi a investimenti.
5. In caso di mancata adozione della modalita' semplificata, al fine di
rispettare il principio della par condicio creditorum, le risorse
potranno essere utilizzate dall'ente e dall'Organo straordinario di
liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze. Le risorse devono
essere utilizzate per il pagamento di quanto gia' previsto nel comma 4;
e per il pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorita' di
seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento
del debito accertato, afferente:
a) alle spese per le quali sussiste gia' un titolo esecutivo;
b) alle procedure esecutive estinte.
Art. 25.
Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia
1. E' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 65 milioni di euro,
iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture,
finalizzata al collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area
della zona produttiva nel comune di Manzano.
2. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 per
fare fronte agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e
alluvionale conseguenti all'evento calamitoso del 27 maggio 2007 di cui
all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 30 agosto 2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2007.
Art. 26.
Disposizioni in materia di ambiente
1. Per l'anno 2007 e' concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di
euro per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e
per la difesa del mare. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono definite le modalita' e i criteri
di utilizzazione delle somme stanziate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al
fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di
Kyoto, i nuovi interventi pubblici, almeno nella misura del 40%, devono
essere accompagnati da una certificazione relativa alla riduzione delle
emissioni di gas serra, secondo procedure e modalita' definite con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e delle politiche agricole forestali e alimentari.
3. Il Governo inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento,
predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di
attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione
del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al
piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1° giugno
2002, n. 120.
4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di esercitare in maniera piu' efficace le proprie
competenze, all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, le parole "il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare" sono soppresse.
Art. 27.
Modifiche all'articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 - LSU Calabria
1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
"f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 280, in favore della regione Calabria e' concesso un contributo
per l'anno 2007 di 60 milioni di euro, previa stipula di apposita
convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a
valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e' integrato del
predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e
della lettera f), i lavoratori facenti parte del bacino di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280,
della regione come sopra individuata sono equiparati ai lavoratori di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81, delle medesime regioni.".
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro
per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
Art. 28.
Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli
sportivi (SPORTASS) e disposizioni sul credito per l'impiantistica
sportiva
1. L'ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli
sportivi" (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16
ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del
Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, e' soppresso con
effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i
rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale,
incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in
tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo
assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS e'
provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino
all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale
mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase
transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in
essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non
comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso
l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre
2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di
diritto.
3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri per le politiche
giovanili e le attivita' sportive e del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti
gli enti destinatari, e, limitatamente al
trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali,
sono definite, le modalita' attuative del trasferimento del personale e
dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonche' ogni altro
adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione
da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli
con le banche creditrici. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50
milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e
11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione
debitoria della SPORTASS sono assegnati, altresi', all'Istituto per il
credito sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito
vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere
sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine
di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del
decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la redditivita' della
gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli
impianti, e' assegnato all'Istituto per il credito sportivo un
contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Il contributo concorre
ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro per le politiche
giovanili e le attivita' sportive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la
concessione del credito.
Art. 29.
Contributi alla Fondazione ONAOSI
1. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a
rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e
previdenziali concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare
al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte
costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI
da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini
professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e
odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia
affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e' determinato
dal consiglio di amministrazione della Fondazione in modo da assicurare
l'equilibrio della gestione e la conformita' alle finalita' statutarie
dell'ente rapportandone l'entita', per ciascun interessato, ad una
percentuale della retribuzione di base e all'anzianita' di servizio.
2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di
amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla
rideterminazione dei contributi dovuti ai sanitari ivi indicati, per il
periodo compreso dalla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della
sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 30.
Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
dell'interno e per i beni e le attivita' culturali, dispone entro sette
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, di seguito
denominata FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono
attribuite la rappresentanza anche giudiziale nonche' l'attivita' di
gestione e liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali e
secondo le norme del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, in quanto
compatibili col presente articolo.
2. L'attivita' di gestione e liquidazione e' controllata da un comitato
di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di
presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri dell'interno e per i beni e le attivita' culturali, uno dalla
regione Piemonte e tre dai creditori. Il comitato autorizza gli atti di
valore pari o superiore ad un milione di euro ed il presidente del
comitato medesimo presiede l'assemblea dei creditori competente ad
approvare il piano di soddisfazione.
3. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, puo' essere
iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Il commissario predispone in via d'urgenza un piano di liquidazione
dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli
storico-culturali di cui all'allegato A del citato decreto n. 277 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano
e' sottoposto al comitato di vigilanza. Alla liquidazione il commissario
procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di
pubblicita'. Il commissario puo' avvalersi di esperti, nonche' degli
uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Il piano di liquidazione e' approvato dai creditori che rappresentano
la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse
classi di creditori, il piano e' approvato se tale maggioranza si
verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il piano puo' prevedere
che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano
soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione
in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della
collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto
riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo
comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, designato dal comitato di vigilanza. Il trattamento
stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare
l'ordine delle cause legittime di prelazione.
6. L'atto di approvazione e' trasmesso al Tribunale di Torino, che,
verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione
della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei
creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto e' disposta la
cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in
qualunque momento iscritte su beni della FOM. Contro l'atto di
approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale
di Torino, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che
decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento
puo' essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per
motivi di legittimita'.
7. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni della
FOM, successivi al 23 settembre 2003, non possono essere opposti al
commissario e sono inefficaci. Sono altresi' inefficaci i pagamenti
eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di quelli di carattere
retributivo per prestazioni di lavoro o per spese correnti. Il
commissario cura la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte.
La richiesta di restituzione di somme, approvata dal comitato di
vigilanza, costituisce titolo esecutivo.
8. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme
sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio
decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, nonche', per quanto
attiene al procedimento, dagli articoli 125 e 126 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 31.
Istituto Gaslini di Genova - Unione italiana ciechi Fondazione EBRI
1. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40 milioni
di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.
2. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione
di euro a favore dell'Unione italiana ciechi.
3. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni
di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research
Institute).
Art. 32.
Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA
1. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle
imprese beneficiarie dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1985,
n. 808, sono riassegnate all'ENEA per fare fronte, anche mediante
appositi atti transattivi, al pagamento, fino a concorrenza, degli oneri
afferenti al contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto
prototopico nucleare denominato PEC per le prove su elementi
combustibili.
2. I pagamenti di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione del
fabbisogno finanziario annuale dell'ENEA stabilito ai sensi
dell'articolo 1, commi 638 e 639, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 33.
Disposizioni a favore dei soggetti talassemici danneggiati da
trasfusioni infette
1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici danneggiati
da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di
risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di 94
milioni di euro annui per l'anno 2007.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri per l'accesso alle
transazioni di cui al comma 1, con priorita', a parita' di gravita'
dell'infermita', per le condizioni economiche del soggetto definite
mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
e successive modificazioni.
3. L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 5
dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
febbraio 2006, n. 27, e' da intendersi concedibile, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 4, anche ai
soggetti emofilici di cui al medesimo articolo, per i quali, pur in
assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25 febbraio 1992,
n. 210, sia stato comunque riconosciuto dalla competente commissione
medico ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o la somministrazione di
emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.
4. L'assegno una tantum aggiuntivo previsto dall'articolo 4 della legge
29 ottobre 2005, n. 229, da corrispondersi per la meta' al soggetto
danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti che prestano od abbiano
prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa,
nel caso in cui il danneggiato sia minore di eta' od incapace di
intendere e di volere e' corrisposto interamente ai congiunti che
prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera
prevalente e continuativa.
5. Ai soggetti gia' deceduti alla data di entrata in vigore della legge
n. 229 del 2005, e che siano gia' titolari dell'indennizzo previsto ai
sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni,
e' corrisposto in favore degli "aventi diritto", su domanda degli
interessati da prodursi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, un assegno una tantum
il cui importo e' definito, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri
di analogia all'assegno una tantum di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge n. 229 del 2005. A tale fine e' autorizzata la spesa di 6 milioni
di euro per l'anno 2007. Ai fini del presente articolo sono considerati
"aventi diritto", nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli,
i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al
lavoro.
Art. 34.
Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del
terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del
dovere a causa di azioni criminose, nonche' ai loro familiari superstiti
1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui
all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
ed alle vittime della criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti,
riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
corrisposte, per l'anno 2007, le elargizioni di cui all'articolo 5,
commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno
compensate le somme gia' percepite. L'onere recato dal presente comma e'
valutato in 170 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui
al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero
dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni
illustrative.
3. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche
obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al
pagamento dei benefici di cui alla legge n. 206 del 2004, in favore dei
propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo
rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero
dell'interno, il quale provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti
di spesa previsti dalla legge n. 206 del 2004.
Art. 35.
Fondo per le zone di confine
1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 e'
sostituito dal seguente:
"7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il
Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali
svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una
dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalita' di
erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali
provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il
decreto ministeriale e sentite le province interessate, specifici
progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei
comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.".
Art. 36.
Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150°
anniversario dell'Unita' nazionale
1. Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative
funzionali alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita'
d'Italia, il Comitato dei Ministri denominato: "150 anni dell'Unita'
d'Italia" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 24 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28
maggio 2007, in raccordo con gli enti territoriali interessati,
definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le attivita' di cui al citato decreto 24 aprile 2007, ed in
particolare:
a) la realizzazione e il completamento di un programma di qualificati
interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e
scientifico, nonche' di un quadro significativo di iniziative allocate
su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle citta' di
preminente rilievo per il processo di Unita' della Nazione, tali da
assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di
identita' ed Unita' nazionale proprio delle celebrazioni;
b) la messa a punto dei piani economici degli interventi, sia attraverso
strumenti di co-finanziamento provenienti dalle realta' pubbliche e
private del territorio e, in primo luogo, dai comuni e dalle regioni,
che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali.
2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative
connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia
e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento proprie
del Comitato dei Ministri denominato "150 anni dell'Unita' d'Italia", il
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, costituisce il Comitato dei
garanti, formato da personalita' di qualificato e pluralistico
orientamento politico e culturale, cui e' demandato il compito di
verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle
celebrazioni dell'Unita' nazionale, anche attraverso la condivisione
della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei
Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni
di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della relazione annuale da
presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento.
Art. 37.
Investimenti degli enti previdenziali pubblici
1. Fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 5, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli enti previdenziali pubblici possono
assumere, nell'ultimo trimestre dell'anno 2007, obbligazioni
giuridicamente perfezionate a fronte di piani di impiego gia' approvati
dai Ministeri vigilanti, a condizione che le stesse diano luogo a
pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007.
Art. 38.
Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario
giudiziale
1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti
giudiziari individuali, il Ministero della giustizia provvede alla
realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui
all'articolo 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche'
al rafforzamento della struttura informatica del Registro generale del
casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale con i
carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'anno 2007,
la spesa di 20 milioni di euro.
Art. 39.
Disposizioni in materia di accertamento e riscossione
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101,
102 e 103 sono abrogati.
2. All'articolo 2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole:
"per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche", sono inserite le
seguenti: ", per l'imposta regionale sulle attivita' produttive".
3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei
medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine
della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' piu' utilizzabile
l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione
contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura,
qualita' e quantita' dei medicinali venduti.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 56, dopo le parole: "alla condivisione" sono inserite le
seguenti: ", al costante scambio";
b) al comma 57, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro
dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le
strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attivita' di indirizzo
necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalita' di
gestione del sistema informativo della fiscalita' funzionali ad
un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al
comma 56.".
5. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo
il comma 7-bis e' inserito il seguente: "7-ter. Nell'ambito degli
acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. puo' attribuire ai
soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri
strumenti finanziari.".
6. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
le parole: "31 agosto 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30
settembre 2007" e le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2010".
7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera b), e 53, comma 1,
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei
dati ivi previsti, relativi all'attivita' di riscossione dei ruoli di
cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 3 settembre
1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, puo' essere effettuata entro il 30
giugno 2008.
8. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) al comma 1, le parole da: "provvede" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: ", entro trenta giorni dal ricevimento di
tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto,
invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il
rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in
conto corrente bancario o postale.";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il concessionario
anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:
a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i
propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso
di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate
sono diminuite dell'importo delle relative spese.";
b) all'articolo 48 le parole: "il termine di sessanta giorni di cui
all'articolo 26, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "i termini di
cui all'articolo 26, comma 1-bis".
Art. 40.
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali
1. Al fine di garantire la continuita' di esercizio del gioco Enalotto e
del suo gioco opzionale, nonche' la tutela dei preminenti interessi
pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova
concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi
dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sara'
operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuera' ad
essere assicurata dall'attuale concessione fino a piena operativita'
della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.
2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e' istituita, a decorrere dal 1° marzo
2008, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una
Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti
giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la
disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa.
3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle
finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza
dell'Agenzia.
4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto vengono nominati il direttore e il comitato direttivo
dell'Agenzia. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle
finanze approva lo statuto provvisorio e le disposizioni necessarie al
primo funzionamento dell'Agenzia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a
decorrere dalla quale le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato secondo l'ordinamento vigente, sono esercitate
dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che e' soppressa.
Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni gia' esercitate
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono essere
assegnate, senza oneri a carico della finanza pubblica, ad altre Agenzie
fiscali; con il predetto regolamento sono apportate modifiche
all'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali e puo'
essere disposta la trasformazione dell'Agenzia fiscale di cui al comma 2
in ente pubblico economico. 6. Si applica l'articolo 73, commi 2, 5 e 6,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
7. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
l'ultimo periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente: "Ai fini della
determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di
esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente
nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia
effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.".
8. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni possono
deliberare che la maggiorazione, se piu' favorevole per il contribuente
rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al
quale si riferisce l'addizionale.".
Art. 41.
Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di
edilizia abitativa
1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla
locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a
canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e
alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarieta'
sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita
societa' di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari
immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per
l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di
immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni
e gli enti locali, di beni di proprieta' dello Stato o di altri soggetti
pubblici. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata,
per l'anno 2007, la spesa massima di 150 milioni di euro.
Art. 42.
Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e
fondo solidarieta' nazionale
1. All'articolo 1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
parole: "23 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "48 milioni". Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1,
comma 1090, della medesima legge n. 296 del 2006.
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' autorizzata ad
attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165, le misure nazionali a supporto della riforma
dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta, nei limiti della
somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa,
per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 289, della medesima legge
n. 296 del 2006.
Art. 43.
Lavori socialmente utili
1. Le assunzioni dei soggetti collocati in attivita' socialmente utili
disciplinate dall'articolo 1, comma 1156, lettere f) e f-bis), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate anche in
soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni
con meno di 5.000 abitanti dall'articolo 1, comma 562, della citata
legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni in
soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino
al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.
Art. 44.
Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito
1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, e'
attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a euro 150 quale rimborso
forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite
all'erario.
2. Ai soggetti indicati al comma 1 e', inoltre, attribuita un'ulteriore
somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il
familiare sia a carico di piu' soggetti la somma e' ripartita in
proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi
familiari.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900
milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate, nel rispetto del limite
di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto,
con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da
pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di
erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, nonche' le altre
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Art. 45.
Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia e del Fondo politiche sociali
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, relativo ad un piano straordinario per lo
sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia, il finanziamento ivi previsto e' integrato, per l'anno
2007, di 25 milioni di euro.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come determinata dalla tabella C
allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrata, per l'anno
2007, di 25 milioni di euro.
Art. 46.
Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori
di siti industriali, e' rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della legge
24 novembre 2000, n. 340, a seguito di giudizio di compatibilita'
ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Nei
casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa
contigua, il giudizio e' reso anche in assenza del parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della
conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del
2000. In tali casi, l'autorizzazione e' rilasciata con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata.
L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore
portuale.
Art. 47.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in 8.321
milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e
11,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori
entrate di cui all'articolo 1, quanto a 1.300 milioni di euro mediante
utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla
legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa nel provvedimento previsto
dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge n. 289 del 2002.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 48.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° ottobre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, Il Guardasigilli: Mastella