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Decreto-Legge 31 Dicembre 2007, n. 248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
(GU n. 302 del 31-12-2007)
(Testo coordinato alle rettifiche di cui al comunicato pubblicato nella G.U. n. 9 dell'11.1.2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati
adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalita' delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di prevedere interventi di riassetto di
disposizioni di carattere finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I
PROROGHE DI TERMINI
Sezione I
Difesa
Art. 1.
Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali
1. E' prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni
di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le
Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa
mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in
bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo di
100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A
questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro
dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento,
nell'ambito del programma "Missioni militari di pace". Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al
presente comma si applica l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006,
n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n.
270.
2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilita' nell'utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero della difesa il programma "Missioni militari di pace", sul
quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa correlate alla
prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione alle
specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri
decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero
dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a disporre le necessarie
variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle
autorizzazioni confluite sulla predetta missione.
Art. 2.
Proroga di termini in materia di difesa
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 298, le parole: "al 2007" sono sostituite dalle seguenti: " al 2008".
2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298, le parole: "Sino all'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"Sino all'anno 2012".
3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
le parole: "fino all'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino
all'anno 2012".
4. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, e' prorogato fino
al 31 dicembre 2009 e per lo stesso periodo continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 dello stesso decreto.
Sezione II
Beni culturali e turismo
Art. 3.
Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture
ricettive turistico-alberghiere
1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con
oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e' prorogato al 30
giugno 2008.
2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture
ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al
Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il
progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita'
previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37.
Art. 4.
Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali
aperti al pubblico
1. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: "entro il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2008".
Art. 5.
Proroga termini in materia di beni e attivita' culturali
1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma
5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre
2008.
2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e' prorogato al 30 aprile 2008.
Sezione III
Lavoro e previdenza
Art. 6.
Proroghe in materia previdenziale
1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti
pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su
"Previdenza, lavoro e competitivita' per l'equita' e la crescita
sostenibili" del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e
della presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano
industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di
indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e' prorogato fino alla
scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo
restando la possibilita' di procedere al loro rinnovo in base alle
disposizioni vigenti, ovvero di adottare provvedimenti funzionali alla
celere definizione del processo di riordino.
2. Il termine per l'adozione dei progetti di unificazione, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n.
34, tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
a favore dei ragionieri e periti commerciali, e' fissato al 31 dicembre
2008.
Art. 7.
Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di societa' cooperative
1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori
amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73,
relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, e'
prorogato al 30 giugno 2008.
2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
parole: "entro il 30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 30 settembre 2008".
3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui
all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, svolge la sua attivita' fino al 31 gennaio 2008. Dopo
tale termine le funzioni e le attivita' del medesimo Comitato, con le
relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia
nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera
a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007.
4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio
lavoratore di societa' cooperative, in presenza di una pluralita' di
contratti collettivi della medesima categoria, le societa' cooperative
che svolgono attivita' ricomprese nell'ambito di applicazione di quei
contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i
trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
nella categoria.
Sezione IV
Salute
Art. 8.
Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici
1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di
programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le
strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio
sanitario nazionale, all'art. 8-quinquies, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo
la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il rispetto del
limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di
prestazioni concordato, ai sensi della lettera d) prevedendo che in caso
di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la
remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche' delle
altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di
prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato
nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera
d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel
rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato.".
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni
sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente gia'
sottoscritti per l'anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione
normativa di cui al comma 1.
3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Con cadenza triennale a
far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale
aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e
comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008,
si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la
valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le societa'
scientifiche e le associazioni di categoria interessate.".
Art. 9.
Proroghe e disposizioni in materia di farmaci
1. Gli effetti della facolta' esercitata dalle aziende farmaceutiche in
ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai
sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il
rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget
assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti
dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia
farmaceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di
scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole
aziende alle regioni, secondo la procedura prevista dalla predetta
lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre
2008; le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il
versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno
2008 e 22 settembre 2008.
2. Al fine di consentire alle competenti autorita' dell'Amministrazione
centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza
sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche
titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali
non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al
Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo
massimo ex factory con il quale ciascun medicinale e' offerto in
vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del
prezzo massimo ex factory. In caso di inadempimento o di comunicazione
non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro
6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.
Art. 10.
Prosecuzione dell'attivita' della Fondazione Istituto mediterraneo di
ematologia
1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attivita' di cura,
formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello
nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di
ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23
aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno
2003, n. 141, e' autorizzata la spesa di sei milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si
provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
Art. 11.
Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare
1. A decorrere dal 15 gennaio 2008 l'Autorita' nazionale per la
sicurezza alimentare assume la denominazione di "Agenzia nazionale per
la sicurezza alimentare", ha sede in Foggia ed e' posta sotto la
vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il
funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia.
Sezione V
Universita'
Art. 12.
Disposizioni in materia di universita'
1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
gia' prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del
piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle
procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda
fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente
a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210,
e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo
2005, n. 43; gli organi accademici delle universita', nell'ambito delle
rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le
relative procedure di valutazione comparativa.
3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma,
della legge 27 febbraio 1980, n. 38.
Art. 13.
Termini per la conferma di ricercatori
1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai
ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ferma restando la facolta' degli stessi di partecipare alle
procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle universita' per la
relativa qualifica.
Sezione VI
Giustizia
Art. 14.
Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori
onorari
1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i
giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le
funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui
mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non e' consentita
un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo
42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati
nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008.
Art. 15.
Disposizioni in materia di arbitrati
1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle
sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27
giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19,
20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1°
luglio 2008.
Art. 16.
Attivita' di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano
1. All'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il
commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM,
con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui
alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di
liquidazione e' sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche
ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.";
b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il compenso
spettante al commissario e' determinato sulla base dei criteri di cui al
decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai
componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti
dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, e'
corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello
liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese.".
Sezione VII
Infrastrutture e trasporti
Art. 17.
Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto
ferroviario
1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51, le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008".
2. Il termine di entrata in vigore delle disposizioni recate
dall'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
prorogato al 15 dicembre 2008.
Art. 18.
Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio
2005, n. 96
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005,
n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: "legge speciale," sono inserite le
seguenti: "e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,";
b) nel secondo periodo, le parole: "un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle
seguenti: "il 31 dicembre 2008".
Art. 19.
Contratti pubblici
1. Le disposizioni di cui all'art. 256, comma 4, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352,
353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.(*)
(*) N.d.R.:
Articolo così modificato dal D.L. 97/2008 convertito con L. n. 129/2008
Art. 20.
Regime transitorio per l'operativita' della revisione delle norme
tecniche per le costruzioni
1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla
disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, con
esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli
edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui
funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per
le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici ed alle
opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione
dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
Art. 21.
Proroga utilizzo disponibilita' Enac per interventi aeroportuali
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato,
con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente
derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili
nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese
obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza
delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC
comunica l'ammontare delle rispettive disponibilita' di cui al presente
comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli
investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
Art. 22.
Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le
parole: "dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
luglio 2008".
Art. 23.
Programmi integrati per la riduzione del disagio abitativo
1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della
predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2009.
Sezione VIII
Personale delle pubbliche amministrazioni
Art. 24.
Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio
internazionale e del Ministero della salute
1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti
istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuita'
all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle
imprese, e al fine di potenziare le attivita' rivolte alla promozione
del "made in Italy" sui mercati mondiali, il Ministero del commercio
internazionale e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010,
del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di
espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla
data del 28 settembre 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo
di euro 100.000 (centomila) per l'anno 2008 e di euro 1 (uno) milione a
decorrere dall'anno 2009, si provvede rispettivamente per gli anni 2008
e 2009, mediante riduzione del "Fondo per interventi strutturali di
politica economica" di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro 1 (uno) milione per l'anno 2010,
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come
rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti
istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere
sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del
personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12,
comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.
4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del
comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione
della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
Art. 25.
Divieto di estensione del giudicato
1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e' prorogata al 31 dicembre 2008.
Sezione IX
Agricoltura
Art. 26.
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la
presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis e' inserito il seguente: "In
mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di
concordato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione
revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in
liquidazione coatta amministrativa". Al medesimo comma 9-bis, ultimo
periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari
e' prorogato al 31 dicembre 2008. Le disposizioni del presente comma non
debbono comportare oneri per il bilancio dello Stato.
2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le
parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2008".
3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le
parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2008". Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005,
n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244, e successive modificazioni.
4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza,
che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle
garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo
escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati
al decreto del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, possono ripresentare
domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato
decreto ministeriale. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in
essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del
provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n.
1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procedera'
all'accollo nei limiti dei fondi gia' stanziati per l'attuazione del
citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.
5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari
e collocato in mobilita' collettiva e' differito al 31 dicembre 2007.
6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e'
differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di
rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da
applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera
del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto
1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale
rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario
straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario e' altresi'
autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli
impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno
2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008
effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui
opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo
finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi
maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale
importo e' versato alle entrate diverse dello Stato per essere
riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, che e' autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo
straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilita', per concorrere
al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il
risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della
medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere
realizzate dallo stesso.
7. Per assicurare la continuita' nel funzionamento dell'Amministrazione
centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di
lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato, anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilita' del Fondo per le
crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per
l'anno 2008. Tale somma e' versata nell'anno 2008 all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per
le finalita' di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 27.
Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica
1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere
al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui
al capo I del titolo V del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e
successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Devono
essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai
medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di
contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili
devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attivita'
istituzionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Sezione X
Sviluppo economico
Art. 28.
Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni
societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa S.p.A.
1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione
previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' differito al 30 giugno 2008 in riferimento
alle societa' regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il
completamento delle attivita' connesse alla loro cessione alle regioni.
Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le
societa' regionali continuano a svolgere le attivita' previste dai
contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro
trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime
nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione
agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuita'
nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce le modalita', i termini e le procedure per il graduale
subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle
funzioni di cui al secondo periodo.
Art. 29.
Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale
rottamazione di veicoli usati
1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e
229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre
2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui
al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per
la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore
con gas metano e GPL, nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad
idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e
8-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al
31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed
autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria "euro 2",
immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al
trasporto pubblico locale e' concesso per tre annualita' e il contributo
per la rottamazione di cui al citato comma 224 e' incrementato a 150
euro, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che
effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del
presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di
veicoli gia' registrati, possono richiedere in alternativa al contributo
di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire
alla fruizione del servizio di condivisione
degli autoveicoli (car sharing), secondo modalita' definite con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.
3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di
incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di
autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria "euro
0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con
autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono non
oltre 140 grammi di CO 2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di
CO 2 per chilometro se alimentate a diesel, e' concesso un contributo di
euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per
una annualita', estesa per ulteriori due annualita' se il veicolo
rottamato appartiene alla categoria "euro 0". Il contributo di cui al
primo periodo e' aumentato di euro 100 in caso di acquisto di
autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono non
oltre 120 grammi di CO 2 per chilometro. Il contributo di cui al
presente comma e' aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due
autoveicoli di proprieta' di persone appartenenti allo stesso nucleo
familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia,
purche' conviventi.
4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli
di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a
3.500 chilogrammi, di categoria "euro 0" o "euro 1" immatricolati prima
del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria "euro 4", della
medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, e' concesso un
contributo:
a) di euro 1.500, se il veicolo e' di massa massima inferiore a 3000
chilogrammi;
b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500
chilogrammi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validita' per i
veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e
acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed
immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.
6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al
primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si
applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' incrementata di 50 milioni di
euro per l'anno 2009.
9. La misura dell'incentivo e' determinata nella misura di euro 350 per
le installazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'installazione
degli impianti a metano.
10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: "effettuata entro"
fino alla fine del periodo.
11. La dotazione del fondo per la competitivita' e per lo sviluppo di
cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
ridotta, per l'anno 2008, di 90,5 milioni di euro; la predetta dotazione
e' incrementata per l'anno 2009 di 90,5 milioni di euro.
Sezione XI
Ambiente
Art. 30.
Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente :
"1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008,
sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche
modalita' semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di
cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati da parte dei
distributori ai sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo di ritiro di
cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore di tale decreto.".
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, le parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007" sono sostituite
dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2008" e, in fine, sono
aggiunte le seguenti: "e il finanziamento delle operazioni di cui
all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita'
stabilite all'articolo 12, comma 2".
Art. 31.
Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza
1. L'attivita' della Commissione di esperti sulla subsidenza,
istituita per le finalita' di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge
29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
maggio 1995, n. 206, e' prorogata fino al 30 settembre 2008. Fino alla
stessa data permangono le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 26
della legge 31 luglio 2002, n. 179, purche' la valutazione di
compatibilita' ambientale di cui al citato articolo non escluda fenomeni
di subsidenza.
Art. 32.
Proroga per emissioni da impianti
1. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle seguenti:
"entro cinque anni".
Art. 33.
Disposizione in materia di rifiuti
1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio
2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007,
n. 87, e' prorogato al 31 dicembre 2008.
Sezione XII
Interno
Art. 34.
Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008";
b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008".
Art. 35.
Proroghe in materia di carta d'identita' elettronica e carta nazionale
dei servizi
1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione
digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008.
Capo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI
Art. 36.
Disposizioni in materia di riscossione
1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, e' soppresso.
2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli
enti locali continua a potere essere effettuata con:
a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in
quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in
proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo
52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446;
b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva e'
affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo
3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,
introdotto dal comma 144 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, dopo le parole: "se superiori a cinquemila euro," sono inserite
le seguenti: "in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari
importo, nonche', se superiori a cinquantamila euro,".
4. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono soppresse le parole:
"fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della
riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del
pagamento".
Art. 37.
Abolizione tassa sui contratti di borsa
1. La tassa sui contratti di borsa e' soppressa.
2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Azioni,
obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli
di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento,
a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei
valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della
Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda.";
b) nell'articolo 9, comma 1, le parole "; scritture private anche
unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto
contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente" sono soppresse.
3. Alla Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: "titoli
obbligazionari emessi"
sono inserite le seguenti: "o garantiti";
b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: "o la negoziazione" sono
sostituite dalle seguenti: ", la negoziazione o la compravendita";
c) nell'articolo 15, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Atti,
documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla
compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.".
4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e
integrative, nonche' l'articolo 34, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.
Art. 38.
Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si
applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas
naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
Art. 39.
Proroghe in materia radiotelevisiva
1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo
radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il
Dipartmento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle
risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla
apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.
2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1,
comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a
percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente e'
prorogato all'annualita' 2008.
Art. 40.
Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti
locali
1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti
di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, e' rinviato al 31 dicembre 2008. 2. Il termine del 31 dicembre 2007
per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3,
del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rinviato al 31
dicembre 2008.
3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo
24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per l'effettuazione
di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a
valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.
4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono
avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' disposta l'erogazione di
10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma
1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono
assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono
ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e
fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta
dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da
inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Art. 41.
Modifica all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
1. Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "prima della data di
entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "prima della data del 1° gennaio 2005, con esclusione
degli atti redatti dai dipendenti gia' soggetti alla specifica
sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".
Art. 42.
Modalita' di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3,
comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 39, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal parere della Banca
centrale europea.
2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo
le parole: "sulla spesa," sono inserite le seguenti: "nel rispetto degli
adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,".
Art. 43.
Accantonamenti
1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi
dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo.
Art. 44.
Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche
1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni
svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui
all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del
1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.
Capo III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 45.
Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche
1. Anche per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille
dell'imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi
prodotti all'estero e degli altri crediti di imposta spettanti, e'
destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base alla
scelta del contribuente, oltre alle finalita' previste dalla legge
vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del
riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.
Art. 46.
Disposizioni in favore di inabili
1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma
1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. L'attivita' svolta con finalita' terapeutica dai figli
riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con
orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di
lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione
lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non
preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo
22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di
lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non puo' essere inferiore al
trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
incrementato del 30 per cento.
1-quater. La finalita' terapeutica dell'attivita' svolta ai sensi del
comma 1-bis e' accertata dall'ente erogatore della pensione ai
superstiti.
1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2
milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni
2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione della
proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo
al Ministero della solidarieta' sociale e quanto a euro 800.000
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.".
Art. 47.
Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: "a
decorrere dal 1° aprile 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i
soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti
i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e
siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilita'
di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico".
2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' soppresso.
3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5
milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5
milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008- 2010,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Art. 48.
Utilizzo delle sanzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato
1. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "sono riassegnate" sono sostituite dalle seguenti: "possono
essere riassegnate anche nell'esercizio successivo".
Art. 49.
Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e
Banche internazionali
1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246,
concernente "Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse
di Fondi e Banche internazionali", entrano in vigore alla data di
pubblicazione della legge medesima.
Art. 50.
Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite
dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di cui al
presente comma possono essere rifinanziati, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.".
2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il
riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' della pensione sociale di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli
assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980,
n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15
settembre 2007.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in
1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000 di euro per l'anno 2008 ed in
4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al
medesimo Ministero;
b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di euro la proiezione
di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e
quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando, per l'importo di
euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti
relativi al Ministero della solidarieta' sociale e al Ministero della
salute e, per l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte
dell'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della
ricerca;
c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007, utilizzando, per l'importo di euro 903.000 e di euro
1.215.000, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi
rispettivamente al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al
Ministero dell'universita' e della ricerca e, per l'importo di euro
1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi
al Ministero degli affari esteri e al Ministero della solidarieta'
sociale.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore
dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo del presente
comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
Art. 51.
Trattamento di fine rapporto
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, concernenti il "Fondo per l'erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine
rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", destinate al
finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge,
sono versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata
del bilancio dello Stato.
Art. 52.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Chiti, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme
istituzionali
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella