Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto Legislativo 10 Agosto 2007, n. 162
Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
(GU n. 234 del 8-10-2007 - Suppl. Ordinario n.199)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vita la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. legge comunitaria 2005, e in particolare, l'articolo
1, commi 1 e 3, e l'allegato B);
Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004;
Vista la direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, ed in particolare l'articolo 1, paragrafo 2;
Vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta
velocita';
Vista la direttiva 2001/16/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale;
Vista la direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, che modifica le precedenti 96/48 e 2001/16;
Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210;
Visto l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753,
recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita'
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto l'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione
delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14, in materia
ferroviaria;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5
agosto 2006 attuativo dell'articolo 1, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 188 del 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 24 aprile 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 27 giugno 2007;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e considerato che le competenti commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dei
trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione e delle infrastrutture;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni introduttive
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina le condizioni di sicurezza per
l'accesso al mercato dei servizi ferroviari ed ha l'obiettivo del
mantenimento e, ove ragionevolmente praticabile, del costante
miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario italiano, tenendo
conto dell'evoluzione della normativa, del progresso tecnico e
scientifico e dando la priorita' alla prevenzione degli incidenti gravi,
mediante:
a) l'adeguamento e l'armonizzazione della struttura normativa nazionale
con quella comunitaria;
b) la progressiva adozione degli obiettivi comuni di sicurezza e dei
metodi comuni di sicurezza definiti dagli allegati al presente decreto;
c) l'individuazione di un organismo nazionale preposto alla sicurezza e
di un organismo investigativo incaricato di effettuare indagini sugli
incidenti e sugli inconvenienti ferroviari;
d) l'assegnazione dei compiti e delle competenze ai suddetti organismi e
la ripartizione delle responsabilita' fra i soggetti interessati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della funzione
legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti
definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di' promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 1 e l'allegato "B" della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee, (Legge comunitaria 2005.),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n. 9,
cosi' dispongono:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto
della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia
previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione
delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla
data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di
cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e
9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva
2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE,
della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE,
della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva
2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE,
della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati
dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto
dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere
i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione,
per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili
finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva
2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura
prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e
correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di
attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di
cui all'art. 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n.
11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della
medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu'
deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi
quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione,
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo.
Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa
altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato
di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province
autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di
cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli
allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.".
"Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998,
sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la
direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile
alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi.
2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004,
concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio
(BPL).
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti
comunitari.
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica
della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle
imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla
ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria,
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla
sicurezza delle ferrovie).
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilita'
del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e la direttiva
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilita'
del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle
ferrovie comunitarie.
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete
stradale transeuropea.
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo
delle vittime di reato.
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di
soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta
di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento
dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorita' competenti.
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei
vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica
di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta.
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre
2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la
direttiva 89/336/CEE.
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre
2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva
2001/34/CE.
2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio
della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda
l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005,
che modifica la direttiva 72/166/CEE, la direttiva 84/5/CEE, la
direttiva 88/357/CEE e la direttiva 90/232/CEE tutte del Consiglio e la
direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli.
2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la
direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle
fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi
d'azioni concernenti societa' di Stati membri diversi.
2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i
principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica
relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonche' i
requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali
medicinali.
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del
terrorismo.".
- La Direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/49/CE "Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie
comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio
relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva
2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita di infrastruttura
ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza
(direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)", e' pubblicata nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 164; e' entrata in vigore il 30 aprile
2004. Il testo della presente direttiva e' stato cosi' sostituito dalla
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2004, n. L 220.".
- La Direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/51/CE "Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie", e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 164 ; e' entrata in vigore il 30 aprile 2004. Il
testo della presente direttiva e' stato cosi' sostituito dalla rettifica
pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2004, n. L 220.
- La Direttiva 23 luglio 1996, n. 96/48/CE "Direttiva del Consiglio
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad
alta velocita'." e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 settembre 1996, n. L
235.; e' entrata in vigore l'8 ottobre 1996.
- La Direttiva 19 marzo 2001, n. 2001/16/CE "Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario convenzionale" e' pubblicata nella G.U.C.E. 20 aprile 2001,
n. L 110, e' entrata in vigore il 20 aprile 2001.
- La Direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/50/CE "Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad
alta velocita' e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
transeuropeo convenzionale", e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile
2004, n. L 164; e' entrata in vigore il 30 aprile 2004. Il testo della
presente direttiva e' stato cosi' sostituito dalla rettifica pubblicata
nella G.U.U.E. 21 giugno 2004, n. L 220.
- La legge 17 maggio 1985, n. 210 "Istituzione dell'ente "Ferrovie dello
Stato"", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1985, n. 126.
- L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1994", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario, cosi' dispone:
"Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla
marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione
e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla
normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di
riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico
del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli
organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei
richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi
autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la
medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche
mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate
da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e
dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati
sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo
svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione
dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle
autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo
gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i
rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate,
almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui
al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei
costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione
delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai
controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla
vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1
e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la
successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul
mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei
poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli
dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente
articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in
attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle
direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale
termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a
fornire i dati di spettiva competenza.".
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario, cosi' recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto
legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli
altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di
delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine
fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti
distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo'
esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti
predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che
segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere
delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso
dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia
entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di
delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il
parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che
deve essere espresso entro trenta giorni.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
"Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita'
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", e'
pubblicato nel supplemento orinario alla Gazzetta Ufficiale del 15
novembre 1980, n. 314.
- L'art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2000, n. 302, supplemento ordinario, cosi' dispone:
"Art. 131 (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di
applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari).
- 1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento
finanziario delle attivita' di trasporto ferroviario, il Ministro dei
trasporti e della navigazione puo' rilasciare titoli autorizzatori ai
soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto
disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera
a), del medesimo decreto, a condizione di reciprocita' qualora si tratti
di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; puo' altresi'
autorizzare la societa' Ferrovie dello Stato S.p.A. e le aziende in
concessione ad effettuare operazioni in leasing per l'approvvigionamento
d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura
ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La
societa' Ferrovie dello Stato S.p.A. delibera le conseguenti modifiche
statutarie. 2.
3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi
alla tratta ferroviaria ad alta capacita' Torino-Milano approvati nella
conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei
costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo
svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei
trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio
permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta
ferroviaria, composto da sei componenti, di cui uno nominato dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
cinque nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e
designati, rispettivamente, dal Ministro medesimo, dal presidente della
regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV
S.p.A. e dal General Contractor affidatario della progettazione
esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun
compenso. I servizi di segreteria dell'Osservatorio sono assicurati dal
Ministero dei trasporti e della navigazione nell'ambito delle ordinarie
dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma
non si applicano le disposizioni del comma 2.
5. Tutte le operazioni di ristrutturazione della societa' Ferrovie dello
Stato S.p.A. effettuate a decorrere dal 1" gennaio 2000 in esecuzione
delle direttive comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, cosi' come
recepite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.
277, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, nonche' della direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, sono effettuate in regime di
neutralita' fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli
eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in conseguenza delle
predette operazioni, nei bilanci delle societa' interessate non sono
riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive.".
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 "Attuazione della
direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva
2001/14/CE in materia ferroviaria", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 luglio 2003, n. 170, supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
- La legge 17 luglio 2006, n. 233 "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo
per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e
organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n.
164.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica all'intero sistema ferroviario
italiano con l'esclusione di quanto previsto al comma 4 del presente
articolo.
2. Il presente decreto riguarda i requisiti di sicurezza del sistema
ferroviario, compresa la sicurezza della gestione dell'infrastruttura e
della circolazione, e l'interazione fra le imprese ferroviarie e i
gestori dell'infrastruttura.
3. Restano ferme le norme vigenti e le conseguenti competenze degli
Organi statali interessati per quanto riguarda le rispettive materie di
competenza inerenti la sicurezza, con particolare riferimento ai compiti
del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi e soccorso
tecnico urgente, ai compiti del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, ai compiti del Ministero delle infrastrutture in materia di
norme tecniche costruttive delle opere civili, vigilanza e ispezioni su
sede ed opere d'arte relative all'infrastruttura ferroviaria nella fase
realizzativa della stessa.
4. Il presente decreto non si applica:
a) alle metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su
rotaia;
b) alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed
adibite unicamente a sevizi passeggeri locali, urbani o suburbani,
nonche' alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali
reti;
c) all'infrastruttura ferroviaria privata utilizzata esclusivamente dal
proprietario dell'infrastruttura per le sue operazioni di trasporto di
merci.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai soli fini dell'applicazione del presente decreto si intende
per:
a) sistema ferroviario: l'insieme dei sottosistemi di natura strutturale
e funzionale, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e
successive modificazioni nonche' la gestione e l'esercizio del sistema
nel suo complesso;
b) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato
in particolare della realizzazione, della manutenzione di una
infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e
di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I
compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono
essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme
comunitarie e nazionali vigenti;
c) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di una licenza ai
sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e qualsiasi altra
impresa pubblica o privata la cui attivita' consiste nella prestazione
di servizi di trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia e che
garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese
che forniscono la sola trazione;
d) specifiche tecniche di interoperabilita' (STI): le specifiche di cui
e' oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, al fine di
soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilita' dei
sistemi ferroviari transeuropei convenzionale e ad alta velocita', quali
definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive
modificazioni;
e) obiettivi comuni di sicurezza (CST): i livelli minimi di sicurezza
che devono almeno essere raggiunti dalle diverse parti del sistema
ferroviario (quali il sistema ferroviario convenzionale, il sistema
ferroviario ad alta velocita', le gallerie ferroviarie lunghe o le linee
adibite unicamente al trasporto di merci) e dal sistema nel suo
complesso, espressi in criteri di accettazione del rischio;
f) metodi comuni di sicurezza (CSM): i metodi che devono essere
elaborati per descrivere come valutare i livelli di sicurezza, la
realizzazione degli obiettivi di sicurezza e la conformita' con gli
altri requisiti in materia di sicurezza;
g) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie: l'organismo
nazionale a cui sono assegnati i compiti di Autorita' preposta alla
sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo IV della
direttiva 2004/49/CE;
h) Organismi notificati: gli organismi incaricati di valutare la
conformita' o l'idoneita' all'impiego dei componenti di
interoperabilita' o di istituire la procedura di verifica CE dei
sottosistemi, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e
successive modificazioni;
i) Verificatori indipendenti di sicurezza: gli organismi incaricati di
valutare la conformita' di un componente ai requisiti di omologazione
relativi alla sicurezza ad esso applicabili e l'idoneita' all'impiego
dello stesso, e/o di istruire la procedura per l'omologazione;
l) norme nazionali di sicurezza: tutte le norme e standard nazionali
contenenti obblighi in materia di sicurezza ferroviaria, applicabili ad
uno o piu' gestori dell'infrastruttura ed a piu' di una impresa
ferroviaria;
m) sistema di gestione della sicurezza: l'organizzazione e i
provvedimenti messi in atto da un gestore dell'infrastruttura o da
un'impresa ferroviaria per assicurare la gestione sicura delle
operazioni;
n) disposizioni di esercizio: disposizioni che regolamentano la
sicurezza ferroviaria in applicazione delle norme nazionali di sicurezza
riferite ad ogni singola rete infrastrutturale;
o) componenti di interoperabilita': qualsiasi componente elementare,
gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali
incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema, da cui
dipende direttamente o indirettamente ('interoperabilita' del sistema
ferroviario convenzionale o ad alta velocita', quali definiti nelle
direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni. Il concetto
di componente comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il
software;
p) prodotto generico: componente generico concepito e realizzato per
soddisfare determinate specifiche tecniche e funzionali nell'ambito di
una applicazione generica;
q) applicazione generica: soluzione realizzativa concepita per
soddisfare determinate specifiche tecniche e funzionali in conformita' a
norme e standard di sicurezza in vigore utilizzabile per applicazioni
specifiche;
r) applicazione specifica: soluzione realizzativa, ottenuta configurando
una applicazione generica omologata, mirata ad una specifica esigenza;
una applicazione specifica, puo' comprendere piu' applicazioni generiche
opportunamente configurate;
s) componente: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti
elementari, sottoinsieme o insieme completo di materiali, non coperto o
parzialmente coperto dalle specifiche tecniche di Interoperabilita',
incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema. Il
concetto di componente comprende i beni materiali e quelli immateriali,
quali il software.
t) omologazione: processo in base al quale si certifica che il prototipo
di componente e' conforme ai requisiti di omologazione relativi alla
sicurezza ad esso applicabili;
u) sottosistemi: il risultato della divisione del sistema ferroviario
transeuropeo come indicato nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e
successive modificazioni; i sottosistemi sono di natura strutturale o
funzionale;
v) investigatore incaricato: una persona, appartenente o incaricata
dall'organismo investigativo, preposta all'organizzazione, allo
svolgimento e al controllo di un'indagine;
z) incidente: evento improvviso indesiderato e non intenzionale o
specifica catena di siffatti eventi aventi conseguenze dannose; gli
incidenti si dividono nelle seguenti categorie: collisioni,
deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a persone
causati da materiale rotabile in movimento, incendi e altro;
aa) incidente grave: qualsiasi collisione ferroviaria o deragliamento di
treni che causa la morte di almeno una persona o il ferimento grave di
cinque o piu' persone o seri danni al materiale rotabile,
all'infrastruttura o all'ambiente e qualsiasi altro incidente analogo
avente un evidente impatto sulla regolamentazione della sicurezza
ferroviaria o sulla gestione della stessa; seri danni: i danni il cui
costo totale puo' essere stimato immediatamente dall'organismo
investigativo in almeno 2 milioni di euro;
bb) inconveniente: qualsiasi evento diverso da un incidente o da un
incidente grave, associato alla circolazione dei treni e avente
un'incidenza, anche potenziale, sulla sicurezza dell'esercizio;
cc) indagine: una procedura finalizzata alla prevenzione di incidenti ed
inconvenienti che comprende la raccolta e l'analisi di informazioni, la
formulazione di conclusioni, tra cui la determinazione delle cause e, se
del caso, la formulazione di raccomandazioni in materia di sicurezza;
dd) cause: ogni azione, omissione, evento o condizione o una
combinazione di questi elementi, il cui risultato sia un incidente o un
inconveniente;
ee) Agenzia ferroviaria europea (ERA): Agenzia comunitaria per la
sicurezza e l'interoperabilita' ferroviarie;
ff) Ente appaltante: ogni soggetto, responsabile della realizzazione di
un sottosistema, tenuto al rilascio della dichiarazione di verifica CE
di cui all'allegato V delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive
modificazioni previo espletamento della relativa procedura effettuata
dall'organismo notificato al quale la stessa e' stata aggiudicata o,
comunque, affidata dal predetto soggetto, ai sensi dell'articolo 13
delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.
Note all'art. 3:
- Per le direttive 2001/16/CE e 96/48/CE, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, si rimanda alle note
alle premesse.
- Per la direttiva 96/48/CE, si veda nelle note alle premesse.
- Per la direttiva 2001/16/CE, si veda nelle note alle premesse.
Capo II
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Art. 4.
Istituzione e ordinamento
1. E' istituita, con sede in Firenze, l'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie definita alla lettera g) dell'articolo 3, di
seguito denominata Agenzia, con compiti di garanzia della sicurezza del
sistema ferroviario nazionale.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dalla
direttiva 2004/49/CE ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario
nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3, lettera a), e
fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3. Per le
infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorita'
preposta alla sicurezza di cui al capo IV della direttiva
2004/49/CE sono affidati a seguito di apposite convenzioni
internazionali, all'Agenzia, all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria
del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale.
3. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente
decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' dotata di personalita' giuridica ed autonomia
amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, ed
opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica di cui
all'articolo 16, comma 2, lettera f), della direttiva 2004/49/CE.
4. L'Agenzia e' sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del
Ministro dei trasporti che annualmente relaziona al Parlamento sull'attivita'
svolta ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto. Per l'esercizio
della funzione di vigilanza, il Ministro si avvale delle risorse umane,
strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente.
5. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo ed il
collegio dei revisori dei conti. Il direttore e' scelto fra personalita'
con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore. Il comitato
direttivo e' composto dal direttore, che lo presiede, e da quattro
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia. Il direttore
e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
trasporti e dura in carica tre anni. I membri del comitato direttivo
durano in carica tre anni, vengono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. Il
collegio dei revisori dei conti e' costituito dal Presidente, da due
componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e
che sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono
nominati con decreto del Ministro dei trasporti, su designazione, quanto
al Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da
emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modifiche, si provvede alla:
a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e periferico,
dell'Agenzia, indicazione del comparto di contrattazione collettiva
individuato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del
2001, adozione dello statuto, recante fra l'altro il ruolo organico del
personale dell'Agenzia, nel limite massimo di trecento unita' e delle
risorse finanziarie di cui all'articolo 26, nonche' alla disciplina
delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia;
b) definizione delle modalita' del trasferimento del personale da
inquadrare nell'organico dell'Agenzia proveniente dal Ministero dei
trasporti, per il quale si continuano ad applicare le disposizioni del
comparto Ministeri per il periodo di comando di cui al comma 8;
c) disciplina del reclutamento da parte dell'Agenzia delle risorse
umane, individuate mediante procedure selettive pubbliche ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi
entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo regolamento,
prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento
destinata al personale di cui al comma 8, lettera b) del presente
articolo;
d) ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del
Ministero dei trasporti ed al conseguente riassetto delle strutture del
Ministero stesso;
e) adozione del regolamento di amministrazione e contabilita' ispirato
ai principi della contabilita' pubblica.
7. Entro tre mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 6
l'Agenzia assume le attribuzioni nella materia di sicurezza del
trasporto ferroviario previste dal presente decreto e gia' esercitate
dal Ministero dei trasporti e dal Gruppo FS S.p.A.
8. In sede di prima applicazione del presente decreto, e sino
all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 6 del presente
articolo, il funzionamento dell'Agenzia e' assicurato con
l'utilizzazione, nel limite massimo di duecentocinque unita' di
personale:
a) numero non superiore a dodici proveniente dai ruoli del Ministero dei
trasporti, in regime di comando;
b) per la restante parte, con oneri a carico dell'ente di provenienza
fino all'attuazione dell'articolo 26, con personale tecnico, avente
riconosciute capacita' e competenza, anche proveniente da F.S. S.p.A.,
R.F.I. S.p.A. e da societa' controllate da F.S. S.p.A., individuato, con
procedura selettiva, sulla base di apposite convezioni che non devono
comportare oneri per la finanza pubblica, con il Ministero dei trasporti
ed il gruppo FS S.p.A., dall'Agenzia.
9. L'Agenzia utilizza, quale sede, gli immobili, da individuarsi
d'intesa con le societa' interessate, gia' utilizzati da FS S.p.A., o da
altre societa' del gruppo, per l'espletamento delle attivita' da cui
tali Societa' vengono a cessare ai sensi del presente decreto. Alle
eventuali compensazioni si potra' provvedere nella sede dell'adeguamento
di cui all'articolo 27, comma 2.
10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui al comma 6, l'Agenzia provvede, sentite le organizzazioni sindacali
di categoria, con provvedimento da sottoporre all'approvazione del
Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, a stabilire la ripartizione dell'organico di cui al
comma 6, tenendo conto delle effettive esigenze di funzionamento.
11. Al personale di cui al comma 8, lettera b), che accede al ruolo
organico dell'Agenzia sono riconosciuti collocazione professionale
equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e, se
piu' favorevole, il mantenimento del trattamento economico di
provenienza mediante assegno ad personam non riassorbibile e non
rivalutabile.
12. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione
recata del presente decreto legislativo, le disposizioni del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il
personale di qualifica dirigenziale e' selezionato nel rispetto della
normativa vigente in materia; tale personale puo' essere assunto anche
con contratto a tempo determinato e, ove dipendente da una pubblica
amministrazione, e' collocato in aspettativa senza assegni.
13. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti
da imposte e tasse.
14. All'atto del trasferimento definitivo nell'Agenzia del personale
proveniente dal Ministero dei trasporti e' ridotta in misura
corrispondente la dotazione organica del predetto Ministero.
Note all'art. 4:
- Per la direttiva 2004/49/CE, si veda nelle note alle premesse.
- Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, cosi' dispongono:
"Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le
previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a
carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate
da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle
amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e
sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art.
3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai
poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali
dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29
del 1993 e successive modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in
conformita' alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente
decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in
conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia
anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del
presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei
poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della
responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro
competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o,
nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei
principali settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a
quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale
nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono
comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel
precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di
approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a
garantire l'autonomia dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da
raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per
accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il
ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli
obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della
missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti
da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento
dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione;
delle modalita' necessarie ad assicurare al Ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali
l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del
fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero competente; attribuzione
altresi' all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle
norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento,
nei limiti fissati dalla successiva lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione,
consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed
altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del Ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del
Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra
gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso
di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del
Ministro competente di concerto con quello del tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di
gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento
dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle
esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione
amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia,
adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei
limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e
devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro
potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre
all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del
tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.".
"Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1. Alla copertura
dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse
dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai Ministeri e
dagli enti pubblici, di cui al precedente art. 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente
comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle
amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse
finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette
dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del
precedente comma 1, e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico
spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di
provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni,
secondo quanto disposto dal precedente comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le
amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo
stanziato in apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto
dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota
incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.".
- Per la direttiva 2004/49/CE, si veda nella note alle premesse.
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario, cosi' recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici
dipendenti in base agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di compaenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento",
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta
del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per
funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e
dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali.".
- Gli articoli 40 e 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106, supplemento ordinario, cosi' dispongono:
"Art 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi). (Art. 45 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15
del decreto legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del decreto
legislativo n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43,
comma 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. La contrattazione
collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro
ed alle relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni
rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 4, sono stabiliti i
comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori
omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale
autonoma relativamente a uno o piu' comparti. I professionisti degli
enti pubblici, gia' appartenenti alla X qualifica funzionale,
costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle
amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata
sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione
di ruolo e funzioni. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza
del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si
applicano le procedure di cui all'art. 41, comma 6. Per le figure
professionali che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono
compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi e per gli
archeologi e gli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'art.
1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonche' per gli
archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'art. 2,
comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata
responsabilita', svolgono compiti tecnico scientifici e di ricerca, sono
stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di
comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore
privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la
struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge
sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali,
tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli
risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i
contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della
sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.".
"Art. 35 (Reclutamento del personale). (Art. 36, commi da 1 a 6 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17
del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto
legislativo n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2,
comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 269 del 1999;
Art. 36-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art.
23 del decreto legislativo n. 80 del 1998, e successivamente modificato
dall'art. 274, comma 1 lettera aa) del decreto legislativo n. 267 del
2000). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte
all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in
misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai
sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali
e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi
gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche,
aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della
compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il
coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle
Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del
servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive
modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che
garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di
espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare
il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali
o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento
sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi
dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti
pubblici non economici e gli enti di' ricerca, con organico superiore
alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e' subordinato
all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si
applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per
contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti di
formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche' dei
criteri previsti dall'art. 36.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello
Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello
regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di
economicita', sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per
l'accesso alle varie professionalita'.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia,
di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della
legge 1" febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed
integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti
locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione
agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.".
Art. 5.
Principi che regolano l'attivita' dell'Agenzia
1. L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione,
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.
2. L'Agenzia e' indipendente sul piano organizzativo, giuridico e
decisionale da qualsiasi Impresa ferroviaria, Gestore
dell'infrastruttura, soggetto richiedente la certificazione e ente
appaltante.
3. L'Agenzia puo' costituire o partecipare a societa' esercenti
attivita' accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali
attribuiti all'Agenzia stessa; in particolare puo' promuovere la
costituzione di un organismo notificato in forma di societa' di diritto
privato, con la garanzia per l'indipendenza di giudizio e l'autonomia
operativa dei lavoratori. I proventi delle attivita' svolte dalle
societa' sono devoluti, per quanto non indispensabili per investimenti e
sviluppo, all'Agenzia da utilizzare per i suoi fini istituzionali.
L'Agenzia concorre alla copertura di eventuali perdite subite dalla
stessa societa' attraverso i propri fondi, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato.
4. L'Agenzia provvede affinche' la responsabilita' del funzionamento
sicuro del sistema ferroviario e del controllo dei rischi che ne
derivano incomba sui gestori dell'infrastruttura e sulle imprese
ferroviarie, obbligandoli a mettere in atto le necessarie misure di
controllo del rischio, ove appropriato cooperando reciprocamente, ad
applicare le norme e gli standard di sicurezza nazionali e ad istituire
i Sistemi di gestione della sicurezza.
5. Con separati decreti legislativi, adottati ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera c), della legge 25 gennaio 2006, n. 29, sono
individuate le sanzioni per i gestori delle infrastrutture, per le
imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di
inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia, adottando
le misure necessarie, a garantire che le raccomandazioni di sicurezza
impartite dall'Agenzia abbiano piena osservanza.
6. L'Agenzia, nell'elaborare il quadro normativo nazionale, consulta
tutti i soggetti interessati, compresi i gestori dell'infrastruttura, le
imprese ferroviarie, i fabbricanti e i fornitori di servizi di
manutenzione, gli utenti e i rappresentanti del personale.
7. L'Agenzia ha la facolta' di condurre le ispezioni e le indagini che
dovesse ritenere necessarie per l'assolvimento dei propri compiti e puo'
in ogni caso accedere a tutta la documentazione pertinente, ai locali,
agli impianti e alle attrezzature dei gestori dell'infrastruttura e
delle imprese ferroviarie.
8. Il Ministro dei trasporti disciplina, con proprio decreto, il
rilascio al personale dell'Agenzia di un documento che garantisce
l'accesso incondizionato all'infrastruttura, agli impianti, al materiale
rotabile anche durante l'esercizio a fini ispettivi. Detto documento non
costituisce titolo di viaggio e deve essere utilizzato durante le visite
e le ispezioni ordinarie e straordinarie dal personale dell'Agenzia.
9. L'Agenzia collabora con le altre Autorita' nazionali della Comunita'
europea preposte alla sicurezza al fine di armonizzare i criteri
decisionali per coordinare la certificazione della sicurezza delle
Imprese Ferroviarie che hanno ottenuto linee internazionali ed e'
assistita dall'ERA.
10. L'Agenzia svolge i propri compiti in modo aperto non discriminatorio
e trasparente. In particolare essa acquisisce il parere di tutte le
parti e motiva le proprie decisioni.
11. L'Agenzia risponde prontamente alle domande, comunica le proprie
richieste di informazione senza indugio ed adotta le sue decisioni nei
quattro mesi successivi alla fornitura di tutte le informazioni
richieste.
12. L'Agenzia indirizza il miglioramento della sicurezza del sistema
ferroviario nazionale tenendo conto in modo organico dell'integrazione
di tutti i sottosistemi coinvolti nella realizzazione e nella gestione
della sicurezza ferroviaria.
Note all'art. 5:
- L'art. 3 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. legge comunitaria 2005", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario, cosi' dispone:
"Art. 3 (Principi e criteri direttivi generali della delega
legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II e in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione
dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i
singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte
le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le
materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei
decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per
le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e
dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono
previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni
che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che
rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in
luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le
sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice
di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le
infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entita', tenendo
conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che
ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita'
personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari
doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o
all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra
indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia'
comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano
l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono
essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla
relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare
complessivo non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia'
attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente
conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu'
amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso
le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e
le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le
procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la
trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.".
Art. 6.
Compiti dell'Agenzia
1. L'Agenzia e' preposta alla sicurezza del sistema ferroviario
nazionale. In tale ambito, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni
previste dalla direttiva 2004/49/CE con poteri di regolamentazione
tecnica di settore e detta, in conformita' con le disposizioni
comunitarie e con quelle assunte dall'Agenzia europea per la sicurezza
delle ferrovie di cui al regolamento CE/881/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004, i principi ed i criteri necessari
per la sicurezza della circolazione ferroviaria.
2. L'Agenzia e' incaricata di svolgere i seguenti compiti:
a) definire il quadro normativo in materia di sicurezza, proponendone il
necessario riordino, ed emanare anche su proposta dei Gestori delle
infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, le norme tecniche e gli
standard di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
b) controllare, promuovere e, se del caso imporre, le disposizioni e
l'emanazione delle prescrizioni di esercizio da parte dei Gestori delle
Infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, in coerenza con il quadro
normativo nazionale di cui alla lettera a);
c) stabilire i principi e le procedure e la ripartizione delle
competenze degli operatori ferroviari in ordine all'emanazione delle
disposizioni di cui alla lettera b);
d) autorizzare la messa in servizio di sottosistemi di natura
strutturale costitutivi del sistema transeuropeo ad alta velocita' e
convenzionale a norma dell'articolo 14 della direttiva 96/48/CE e
successive modificazioni e della direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001,
e successive modificazioni ed in conformita' ai pertinenti requisiti
essenziali;
e) verificare l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche
relativamente al funzionamento ed alla manutenzione;
f) verificare che i componenti di interoperabilita' siano conformi con i
requisiti essenziali a norma dell'articolo 10 della direttiva 96/48/CE e
successive modificazioni e della direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001
e successive modificazioni ;
g) autorizzare la messa in servizio di materiale rotabile e degli altri
sottosistemi di natura strutturale nuovi o sostanzialmente modificati,
non ancora oggetto di una STI o parzialmente coperti dalle STI sulla
base delle dichiarazioni di verifica CE e dei certificati di
omologazione;
h) emettere il certificato di omologazione di un prodotto generico, di
un'applicazione generica o di un componente dopo aver verificato le
attivita' effettuate dal Verificatore Indipendente di Sicurezza
prescelto dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella
Comunita', dall'ente appaltante, dall'impresa ferroviaria o dal gestore
dell'infrastruttura interessato;
i) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i pertinenti elementi
che compongono i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di
sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 e controllare che ne
siano soddisfatti le condizioni e i requisiti e che i gestori
dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie operino conformemente ai
requisiti del diritto comunitario o nazionale;
l) verificare che il materiale rotabile sia debitamente immatricolato e
che le informazioni in materia di sicurezza contenute nei registri
dell'infrastruttura e del materiale rotabile, istituiti a norma
dell'articolo 24 della direttiva 2001/16/CE e successive modificazioni,
siano precise ed aggiornate;
m) istituire e aggiornare il registro di immatricolazione nazionale del
materiale rotabile autorizzato ad essere messo in servizio;
n) compiere attivita' di studio, ricerca, approfondimento in materia di
sicurezza del trasporto ferroviario, anche recependo indicazioni
emergenti dalle indagini e dalle procedure svolte dall'organismo
investigativo sugli incidenti e gli inconvenienti ferroviari per il
miglioramento della sicurezza; svolgere attivita' di consultazione in
materia di sicurezza ferroviaria a favore di pubbliche amministrazioni e
attivita' propositiva anche nei confronti del Parlamento in vista della
approvazione di norme di legge atte a garantire livelli piu' elevati di
sicurezza delle ferrovie;
o) formulare proposte e osservazioni relative a problemi della sicurezza
ferroviaria ad ogni soggetto od autorita' competenti;
p) impartire ai gestori delle infrastrutture ed alle imprese ferroviarie
direttive, raccomandazioni in materia di sicurezza, nonche' in ordine
agli accorgimenti e procedure necessarie ed utili al perseguimento della
sicurezza ferroviaria;
q) collaborare, nel rispetto delle rispettive funzioni, con l'Agenzia
ferroviaria europea per lo sviluppo di obiettivi comuni di sicurezza e
di metodi comuni di sicurezza per consentire una progressiva
armonizzazione delle norme nazionali, coordinandosi con tale Agenzia in
vista dell'adozione delle misure di armonizzazione e monitoraggio
dell'evoluzione della sicurezza ferroviaria europea;
r) qualificare i Verificatori indipendenti di sicurezza per i processi
di omologazione.
3. Le attivita' di cui al comma 2 non possono essere trasferite o
appaltate ad alcun gestore dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o
Ente appaltante.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Agenzia puo' chiedere in
qualsiasi momento l'assistenza tecnica di Gestori delle infrastrutture e
Imprese ferroviarie o altri organismi qualificati. Gli eventuali costi
derivanti rientrano nelle spese di funzionamento dell'Agenzia di cui
all'articolo 26.
5. L'Agenzia collabora con le istituzioni pubbliche preposte alla
regolazione economica del settore.
Note all'art. 6:
- Per la direttiva 2004/49/CE si rimanda alle note delle premesse.
- Il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 881/2004 "Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria
europea (regolamento sull'agenzia)", e' pubblicato nella G.U.U.E. 30
aprile 2004, n. L 164, e' entrato in vigore il 1" maggio 2004. Il testo
del presente regolamento e' stato cosi' sostituito dalla rettifica
pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2004, n. L 220.
- Per la direttiva 96/48/CE e 2001/16/CE si veda nelle note alle
premesse.
Art. 7.
Relazioni annuali
1. L'Agenzia pubblica annualmente trasmette entro il 30 settembre al
Ministero dei trasporti, al Ministero delle infrastrutture ed alla
Agenzia ferroviaria europea la relazione sulle attivita' svolte
nell'anno precedente.
2. La relazione di cui al comma 2 contiene informazioni circa:
a) l'evoluzione della sicurezza ferroviaria compresa una sintesi dei CSI
definiti nell'allegato I;
b) le modifiche sostanziali apportate alle norme nazionali in materia di
sicurezza ferroviaria;
c) l'avoluzione della certificazione di sicurezza e dell'autorizzazione
di sicurezza;
d) i risultati e l'esperienza acquisita nella supervisione
dell'attivita' dei Gestori dell'infrastruttura e delle Imprese
ferroviarie.
3. Il Ministero dei trasporti valuta l'evoluzione dello stato del
raggiungimento degli obiettivi comuni di sicurezza e definisce se
necessario, di concerto con il Ministero delle infrastrutture ed il
Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle indicazioni
dell'Agenzia, gli investimenti necessari al raggiungimento degli
obiettivi.
4. Il Ministro dei trasporti entro il 30 ottobre di ogni anno, trasmette
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Parlamento il rapporto
informativo sull'attivita' svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo
1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.
Capo III
Sviluppo e gestione della sicurezza
Art. 8.
Gestori delle Infrastrutture, Imprese ferroviarie, fabbricanti ed enti
appaltanti
1. Ciascun gestore dell'infrastruttura e ciascuna impresa
ferroviaria e' responsabile della propria parte di sistema e del
relativo funzionamento sicuro, compresa la fornitura di materiale e
l'appalto di servizi nei confronti di utenti, clienti, lavoratori
interessati e terzi.
2. Resta impregiudicata la responsabilita' di ciascun fabbricante
fornitore di servizi di manutenzione, addetto alla manutenzione dei
vagoni, fornitore di servizi o ente appaltante, di assicurare che il
materiale rotabile, gli impianti, gli accessori e i materiali nonche' i
servizi forniti siano conformi ai requisiti richiesti e alle condizioni
di impiego specificate, affinche' possano essere utilizzati dall'impresa
ferroviaria e dal gestore delle infrastrutture in modo sicuro.
3. I Gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie propongono
all'Agenzia, motivatamente, modifiche al quadro normativo nazionale di
sicurezza.
4. I Gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie emettono le
prescrizioni e, se del caso, le disposizioni; di esercizio necessarie ai
fini delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6.
5. Il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nella comunita', il
Gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, si avvalgono, per
l'omologazione di un prodotto generico, di un'applicazione generica o di
un componente, dei Valutatori indipendenti di sicurezza riconosciuti
dall'Agenzia.
6. I fabbricanti o il loro mandatario, stabilito nella Comunita', e gli
enti appaltanti emettono la dichiarazione CE di conformita' ed idoneita'
all'impiego dei componenti di interoperabilita' e la dichiarazione di
verifica CE dei sottosistemi di interoperabilita' sulla base della
valutazione e dell'attestato di conformita', rilasciato da parte di uno
o piu' organismi notificati, emesso secondo le procedure stabilite nelle
direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni.
7. I gestori dell'infrastruttura e/o le imprese ferroviarie seguono
dalla fase di concezione tutte le attivita' e provvedono
all'accettazione ed alla messa in servizio delle applicazioni
specifiche.
8. Il gestore di un'infrastruttura ferroviaria apre al pubblico
esercizio linee ferroviarie nuove o rinnovate, o con i sottosistemi di
natura strutturale nuovi o modificati dopo aver acquisito le
certificazioni, le omologazioni e le autorizzazioni nonche' tutti
permessi necessari ai sensi delle vigenti normative.
Note all'art. 8:
- Per le direttive 2001/16/CE, 96/48/CE, si rimanda alle note delle
premesse.
Art. 9.
Messa in servizio in Italia del materiale rotabile gia' in servizio in
altro Stato membro dell'Unione europea
1. L'impresa ferroviaria in possesso di autorizzazione alla messa in
servizio di materiale rotabile in altro Stato membro che richiede
l'autorizzazione a mettere in servizio in Italia detto materiale
rotabile presenta all'Agenzia il relativo fascicolo tecnico in lingua
italiana, indicandone l'uso previsto sulla rete. Il fascicolo contiene
le seguenti informazioni:
a) l'attestazione che il materiale rotabile e' stato autorizzato ad
essere messo in servizio in un altro Stato membro e i registri
relativi allo stato di servizio, alla manutenzione e, ove necessario,
alle modifiche tecniche apportate dopo l'autorizzazione;
b) i dati tecnici, il programma di manutenzione e le caratteristiche
operative pertinenti prescritti dall'autorita' preposta alla sicurezza
dell'altro Stato membro e necessari per l'autorizzazione complementare;
c) l'attestazione delle caratteristiche tecniche ed operative che
dimostri che il materiale rotabile e' compatibile con il sistema di
fornitura dell'energia, con il sistema di segnalamento e
controllo-comando, con lo scartamento dei binari e la sagoma
dell'infrastruttura, con il carico assiale massimo ammissibile e gli
altri parametri restrittivi della rete;
d) i dati relativi alle deroghe alle norme nazionali di sicurezza
necessarie per il rilascio dall'autorizzazione e l'attestazione, basata
sulla valutazione del rischio, che l'approvazione del materiale rotabile
non comporta rischi indebiti per la rete.
2. L'Agenzia controlla l'applicazione delle norme nazionali per le parti
del materiale rotabile non rispondenti o non ancora disciplinate dalle
STI.
3. L'Agenzia puo' prescrivere l'esecuzione di collaudi sulla rete per
verificare la conformita' ai parametri restrittivi di cui al comma 1,
lettera c); in questo caso, e' tenuta ad indicarne la portata e il
contenuto.
Art. 10.
Metodi ed obiettivi comuni di sicurezza
1. L'Agenzia apporta tutte le necessarie modifiche agli standard ed alle
norme di sicurezza alla luce dell'adozione dei CSM e delle loro
revisioni da parte dalla Commissione europea, ed al fine di attuare
almeno i CST e tutti i CST riveduti adottati dalla Commissione europea,
secondo i calendari di attuazione ad essi acclusi.
2. L'Agenzia notifica le modifiche di cui al comma precedente alla
Commissione.
Art. 11.
Indicatori di sicurezza
1. Per la valutazione della realizzazione dei CST ed il monitoraggio
dell'evoluzione generale della sicurezza ferroviaria il Ministero dei
trasporti acquisisce le informazioni sugli indicatori comuni di
sicurezza (CSI) mediante le relazioni annuali dell'Agenzia preposta alla
sicurezza, di cui all'articolo 7.
Art. 12.
Norme nazionali di sicurezza
1. L'Agenzia provvede affinche' gli standard e le norme nazionali di
sicurezza siano pubblicate in un linguaggio chiaro e accessibile agli
interessati e messe a disposizione di tutti i gestori
dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, di chiunque richieda un
certificato di sicurezza e di chiunque richieda un'autorizzazione di
sicurezza.
2. L'Agenzia apporta, quando necessarie, le modifiche agli standard ed
alle norme di sicurezza nazionali.
3. L'Agenzia notifica le modifiche di cui al comma precedente alla
Commissione.
4. Qualora tali modifiche prescrivano livelli di sicurezza superiori a
quelli minimi definiti dai CST, o comunque le norme riguardino
l'attivita' di imprese ferroviarie di altri Stati membri sulla rete
ferroviaria italiana, l'Agenzia presenta tale progetto di norma alla
Commissione.
Art. 13.
Sistemi di gestione della sicurezza
1. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie elaborano
i propri sistemi di gestione della sicurezza al fine di garantire che il
sistema ferroviario possa attuare almeno i CST, sia conforme alle norme
di sicurezza nazionali, nonche' ai requisiti di sicurezza contenuti
nelle STI e che siano applicati gli elementi pertinenti dei CSM.
2. Il sistema di gestione della sicurezza definito in dettaglio in
allegato III, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia di
attivita' svolta, garantisce il controllo di tutti i rischi connessi
all'attivita' dei gestori dell'infrastruttura o delle imprese
ferroviarie, compresa la manutenzione, i servizi, la fornitura del
materiale e il ricorso ad imprese appaltatrici. Fatte salve le vigenti
norme in materia di responsabilita', il sistema di gestione della
sicurezza tiene parimenti conto, ove appropriato e ragionevole, dei
rischi generati dalle attivita' di terzi.
3. Il sistema di gestione della sicurezza di ogni gestore
dell'infrastruttura tiene conto degli effetti delle attivita' svolte
sulla rete dalle varie imprese ferroviarie e provvede affinche' tutte le
imprese ferroviarie possano operare nel rispetto delle STI e delle norme
nazionali di sicurezza e delle condizioni stabilite dai rispettivi
certificati di sicurezza. Tale sistema, inoltre, e' concepito in modo
tale da garantire il coordinamento delle procedure di emergenza del
gestore dell'infrastruttura con quelle di tutte le imprese ferroviarie
che operano sulla sua infrastruttura.
4. Ogni anno, anteriormente al 30 giugno, tutti i gestori
dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie trasmettono all'Agenzia una
relazione annuale sulla sicurezza relativa all'anno precedente.
La relazione contiene almeno:
a) i dati relativi alle modalita' di conseguimento degli obiettivi di
sicurezza interni e i risultati dei piani di sicurezza;
b) l'elaborazione degli indicatori nazionali di sicurezza e dei CSI di
cui all'allegato I relativi al soggetto che trasmette la relazione;
c) i risultati degli audit di sicurezza interni;
d) le osservazioni in merito alle carenze ed al malfunzionamento delle
operazioni ferroviarie e della gestione dell'infrastruttura che possano
rivestire un interesse per l'Agenzia. L'Agenzia, qualora lo ritenga
necessario, puo' richiedere ulteriori elementi riguardanti i contenuti
della relazione e ulteriori argomenti.
Capo IV
Certificazione e autorizzazione di sicurezza
Art. 14.
Certificati di sicurezza
1. Per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria, un'impresa
ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza che puo'
valere per l'intera rete ferroviaria o soltanto per una parte
delimitata. Scopo del certificato di sicurezza e' fornire la prova che
l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della
sicurezza ed e' in grado di soddisfare i requisiti delle STI, di altre
pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme
nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e del
funzionamento sicuro sulla rete.
2. Il certificato di sicurezza comprende:
a) la certificazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione
della sicurezza dell'impresa ferroviaria, di cui all'articolo 13 e
all'allegato III;
b) la certificazione che attesta l'accettazione delle misure adottate
dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari
per la sicurezza del funzionamento sulla rete in questione. I requisiti
includono l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di sicurezza,
l'accettazione dei certificati del personale e l'autorizzazione a
mettere in servizio il materiale rotabile usato dall'impresa
ferroviaria. La certificazione e' basata sulla documentazione trasmessa
dall'impresa ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.
3. L'Agenzia rilascia la certificazione di cui al comma 2, su richiesta
del rappresentante legale, all'impresa ferroviaria che inizia in Italia
la propria attivita' specificando il tipo e la portata delle attivita'
ferroviarie in oggetto. La certificazione di cui al comma 2, lettera a),
e' valida in tutto il territorio della Comunita' per le attivita' di
trasporto ferroviario equivalenti.
4. L'Agenzia rilascia, all'impresa ferroviaria gia' in possesso di un
certificato di sicurezza rilasciato da una Autorita' di sicurezza di un
altro Stato membro della Comunita' europea e che intende effettuare
servizi supplementari di trasporto ferroviario, la certificazione
aggiuntiva necessaria a norma del comma 2, lettera b), relativa alla
rete italiana o parte della rete italiana sulla quale intende effettuare
il servizio.
5. Il certificato di sicurezza scade ogni cinque anni ed e' rinnovato a
richiesta dell'impresa.
6. Il certificato di sicurezza e' aggiornato parzialmente o
integralmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attivita' cambia
in modo sostanziale. Il titolare del certificato di sicurezza informa
senza indugio L'Agenzia in merito ad ogni modifica rilevante delle
condizioni che hanno consentito il rilascio della parte pertinente del
certificato. Il titolare notifica inoltre all'Agenzia l'assunzione di
nuove categorie di personale o l'acquisizione di nuove tipologie di
materiale rotabile.
7. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione della parte pertinente del
certificato di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro
normativo sulla sicurezza.
8. Se ritiene che il titolare del certificato di sicurezza non soddisfi
piu' le condizioni per la certificazione che e' stata rilasciata,
l'Agenzia revoca la parte a) e b) del certificato, motivando la propria
decisione. Parimenti l'Agenzia revoca il certificato di sicurezza se
risulta che il titolare del certificato stesso non ne ha fatto l'uso
previsto durante l'anno successivo al rilascio dello stesso. Della
revoca della certificazione nazionale aggiuntiva o del certificato di
sicurezza, l'Agenzia informa l'Autorita' preposta alla sicurezza dello
Stato membro che ha rilasciato la parte a) del certificato.
9. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il rilascio, il rinnovo, la
modifica o la revoca dei certificati di sicurezza di cui al comma 2,
lettera a). La notifica riporta la denominazione e la sede dell'impresa
ferroviaria, la data di rilascio, l'ambito di applicazione e la
validita' del certificato di sicurezza e, in caso di revoca, la
motivazione della decisione.
10. Per il rilascio del certificato di sicurezza l'Agenzia applica
diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le
verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione.
11. I certificati di sicurezza gia' rilasciati alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, restano validi sino al rilascio da
parte dell'Agenzia del certificato di cui al presente articolo da
richiedersi a cura del rappresentante legale dell'impresa ferroviaria
entro tre mesi, fatta salva l'applicabilita' dei commi 8 e 9.
Note all'art. 14:
- L'art. 10 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 "Attuazione
della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva
2001/14/CE in materia ferroviaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 luglio 2003, n. 170, supplemento ordinario, cosi' dispone:
"Art. 10 (Certificato di sicurezza). - 1. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti definisce gli standard e le norme di
sicurezza, su proposta del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, e
vigila sulla loro applicazione.
2. Al fine di garantire il sicuro e affidabile espletamento dei servizi
ferroviari il certificato di sicurezza di cui al presente articolo
attesta la conformita' alle normative nazionali, compatibili con il
diritto comunitario, per quanto riguarda i requisiti tecnici e operativi
specifici per i servizi ferroviari e i requisiti di sicurezza relativi
al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna
dell'impresa ferroviaria, con particolare riguardo agli standard in
materia di sicurezza della circolazione ed alle disposizioni e
prescrizioni emanate per le singole linee e per i singoli servizi.
3. Per il rilascio del certificato di sicurezza le imprese ferroviarie
devono dimostrare che il personale incaricato della guida e
dell'accompagnamento dei convogli utilizzati per l'espletamento dei
servizi di trasporto possiede la formazione e le conoscenze necessarie
per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di
circolazione.
4. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza, le imprese
ferroviarie devono dimostrare che il materiale rotabile che compone i
convogli e' stato regolarmente omologato, immatricolato e sottoposto a
tutti i controlli prescritti in materia dalla normativa vigente e
secondo le regole di esercizio dell'infrastruttura in questione.
5. Il certificato di sicurezza e' rilasciato, su richiesta del legale
rappresentante dell'impresa, dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria
entro tre mesi dalla richiesta. Entro lo stesso termine il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria comunica ai richiedenti la ragione del
mancato rilascio.
6. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria controlla periodicamente
la sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto per il
rilascio del certificato di sicurezza e puo' revocare in tutto o in
parte il certificato stesso, informandone immediatamente l'autorita' che
ha rilasciato la licenza all'impresa ferroviaria, nel caso in cui
accerta la perdita dei requisiti previsti dal presente articolo.
7. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto a rispettare gli
obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle
imprese su notizie, informazioni e dati in proprio possesso, in
conformita' alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
8. Per il rilascio del certificato di sicurezza il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria applica diritti commisurati ai costi
sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le
procedure di certificazione.".
Art. 15.
Autorizzazione di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura
1. Per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria,
il gestore dell'infrastruttura, su richiesta del legale rappresentante,
deve ottenere un'autorizzazione di sicurezza dall'Agenzia.
L'Autorizzazione di sicurezza puo' contenere limitazioni e/o
prescrizioni per parti limitate dell'infrastruttura.
L'autorizzazione di sicurezza comprende:
a) l'autorizzazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione
della sicurezza del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 13 e
all'allegato III;
b) l'autorizzazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dal
gestore dell'infrastruttura per soddisfare i requisiti specifici
necessari per la sicurezza della progettazione, della manutenzione e del
funzionamento dell'infrastruttura ferroviaria, compresi, se del caso, la
manutenzione e il funzionamento del sistema di controllo del traffico e
di segnalamento.
2. L'autorizzazione di sicurezza scade ogni cinque anni ed e' rinnovata
a richiesta del gestore dell'infrastruttura.
L'autorizzazione di sicurezza e' aggiornata parzialmente o integralmente
ogniqualvolta sono apportate modifiche sostanziali all'infrastruttura,
al segnalamento o alla fornitura di energia ovvero ai principi che ne
disciplinano il funzionamento e la manutenzione. Il titolare
dell'autorizzazione di sicurezza informa senza indugio l'Agenzia in
merito ad ogni modifica apportata.
3. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione dell'autorizzazione di
sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in
materia di sicurezza.
4. Se ritiene che il titolare dell'autorizzazione di sicurezza non
soddisfi piu' le pertinenti condizioni, l'Agenzia preposta alla
sicurezza revoca l'autorizzazione motivando la propria decisione.
5. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il rilascio, il rinnovo, la
modifica o la revoca delle autorizzazioni di sicurezza. La notifica
riporta la denominazione e la sede del gestore dell'infrastruttura, la
data di rilascio, l'ambito di applicazione e la validita'
dell'autorizzazione di sicurezza e, in caso di revoca, la motivazione
della decisione.
6. Per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza l'Agenzia applica
diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le
verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione.
7. I gestori per le infrastrutture gia' esistenti ed aperte al traffico
ferroviario alla data di entrata in vigore del presente decreto
provvedono entro tre mesi a richiedere il rilascio dell'autorizzazione
di sicurezza. In attesa del rilascio della stessa sono autorizzati a
proseguire la propria attivita' fatta salva l'applicabilita' dei commi 4
e 5.
Art. 16.
Certificato di sicurezza e autorizzazione di sicurezza
1. Le richieste di certificato e la documentazione allegata devono
essere redatte in lingua italiana e presentate dal rappresentante legale
delle imprese richiedenti.
2. L'Agenzia decide in merito ad una domanda di certificazione della
sicurezza o di autorizzazione di sicurezza entro quattro mesi dal
ricevimento di tutte le informazioni prescritte e delle informazioni
supplementari da essa eventualmente richieste. Il richiedente e' tenuto
a trasmettere le eventuali informazioni supplementari.
3. L'Agenzia emana linee guida dettagliate sulle modalita' per ottenere
un certificato di sicurezza. L'Agenzia elenca tutti i requisiti
necessari e mette a disposizione dei richiedenti tutta la documentazione
pertinente. Le linee guida devono essere applicabili anche nel caso di
richiesta di certificato di sicurezza per servizi su una parte
delimitata di un'infrastruttura.
4. L'Agenzia mette a disposizione un fascicolo informativo contenente la
descrizione e la spiegazione dei requisiti per il rilascio del
certificato di sicurezza e l'elenco dei documenti da produrre.
Art. 17.
Accesso alle strutture di formazione
1. L'Agenzia provvede affinche' le strutture di formazione per i
macchinisti, per il personale viaggiante qualora tale formazione faccia
parte dei requisiti per ottenere il certificato di sicurezza, e per
tutto il personale addetto a compiti di sicurezza essenziali, siano
accessibili in maniera equa e non discriminatoria.
2. Nel caso in cui la formazione sia accessibile soltanto attraverso i
servizi di un'unica impresa ferroviaria o di un unico gestore
dell'infrastruttura deve essere garantito l'accesso ad un prezzo
ragionevole e non discriminatorio che sia proporzionato ai costi e che
possa includere un margine di profitto.
3. La formazione impartita deve riguardare la conoscenza delle linee,
delle regole e delle procedure d'esercizio, il sistema di segnalamento e
controllo-comando e le procedure d'emergenza applicate sulle linee.
4. La formazione e, se del caso, la concessione dei relativi certificati
devono soddisfare i requisiti di sicurezza contenuti nelle STI o nelle
norme nazionali di sicurezza.
5. L'Agenzia provvede al riconoscimento delle strutture di formazione e
vigila sulla loro attivita'.
6. All'atto dell'assunzione di nuovi macchinisti, personale viaggiante e
addetti a compiti di sicurezza essenziali, le imprese ferroviarie e i
gestori dell'Infrastruttura e le altre tipologie di impresa interessate
tengono conto, sulla base di quanto stabilito dall'Agenzia, della
formazione, delle qualifiche e dell'esperienza acquisite in precedenza
presso altre imprese ferroviarie. A tal fine, questi membri del
personale hanno diritto ad avere accesso, ottenere copia e trasmettere
tutti i documenti che ne certifichino la formazione, le qualifiche e
l'esperienza.
7. In tutti i casi, ogni impresa ferroviaria ed ogni gestore
dell'infrastruttura e' responsabile del livello di formazione e delle
qualifiche del suo personale incaricato di attivita' relative alla
sicurezza.
Capo V
Indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti
Art. 18.
Organismo investigativo
1. Presso il Ministero dei trasporti, quale risultante
dall'applicazione dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, e dell'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' istituito l'Organismo investigativo permanente,
costituito da una nuova direzione generale per le investigazioni
ferroviarie, articolata in uffici dirigenziali di seconda fascia,
istituita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il responsabile dell'Organismo
investigativo e' il direttore generale della suddetta direzione.
L'incarico di direttore generale per le investigazioni ferroviarie e'
conferito, per tre anni, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. L'Organismo investigativo assolve i propri compiti in piena autonomia
funzionale. Al fine di garantire la piena autonomia funzionale la
Direzione generale e' posta alle dirette dipendenze del Ministro e non
rientra ne' tra gli uffici di diretta collaborazione ne' e' sottoposta
ai dipartimenti. Gli investigatori incaricati godono delle garanzie di
indipendenza necessarie disciplinate con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel
rispetto delle disposizioni comunitarie.
3. Il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, ad
attribuire le relative competenze agli uffici della direzione generale
utilizzando posti di funzione dirigenziale non generale gia' esistenti
nell'ambito del Ministero senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
4. Ferme restando le specifiche competenze del Nucleo investigativo
antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'Organismo
investigativo puo' avvalersi, entro i limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio, anche dei corpi tecnici dello Stato e di altre
organizzazioni specializzate sulla base di apposite convenzioni.
L'Organismo investigativo istituisce un elenco di esperti in materia di
tecnica e normativa ferroviaria indipendenti dai Gestori
dell'infrastruttura, dalle Imprese ferroviarie e dall'Agenzia, anche
esterni all'Amministrazione, che, in caso di incidenti, incidenti gravi
ed inconvenienti, possano essere individuati per svolgere il ruolo di
Investigatori Incaricati. Gli esperti esterni possono provenire
dall'Universita', dal Genio ferrovieri o avere maturato esperienze
specifiche quali ex dipendenti del Ministero dei trasporti, di Imprese
ferroviarie, Gestori delle infrastrutture, Aziende costruttrici, Enti
notificati o Verificatori indipendenti di sicurezza.
Note all'art. 18:
- Per il decreto legislativo 18 maggio 2006, n. 181, si veda quanto
nelle note alle premesse. - La legge 27 dicembre 2006, n. 296
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienanle dello
Stato (legge finanziaria 2007)" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario.
- Per l'art. 17 della legge n. 400/1988, si veda nelle note all'art. 4.
- L'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106, supplemento ordinario, cosi' dispone:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del
decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Per il conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione
alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente,
valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con
riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri
atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le
disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di
cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi
da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi
definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle
eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del
rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata
agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a
tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono
rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento
economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di
direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita'
professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei
ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi
ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del
presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita'
di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono
conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale,
ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1,
lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti,
da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei
ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non
appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purche' dipendenti
delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del
presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita'
di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da
ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei
ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti
indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non
puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai
commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono
conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete
esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali
previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei
ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico
puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica
qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma
5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui
all'art. 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato
della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda
relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti
prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione
degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli
affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze
in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti
e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli
incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato
secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente art. costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi.".
Art. 19.
Obbligo di indagine
1. L'Organismo investigativo, a seguito di incidenti gravi, svolge
indagini al fine di fornire eventuali raccomandazioni finalizzate al
miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di
incidenti.
2. Oltre che sugli incidenti gravi, l'Organismo investigativo puo'
indagare sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni
diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi, tra cui guasti
tecnici ai sottosistemi di natura strutturale o ai componenti dei
sistemi ferroviari. Spetta all'Organismo investigativo decidere se
indagare o meno in merito ad un siffatto incidente o inconveniente.
Nella decisione esso tiene conto dei seguenti elementi:
a) la gravita' dell'incidente o inconveniente;
b) se esso fa parte di una serie di incidenti o inconvenienti pertinenti
al sistema nel suo complesso;
c) l'impatto dell'evento sulla sicurezza ferroviaria e le richieste dei
gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, dell'Agenzia.
3. La portata delle indagini e le relative procedure sono stabilite
dall'Organismo investigativo in funzione degli insegnamenti che esso
intende trarre dall'incidente o dall'inconveniente ai fini del
miglioramento della sicurezza.
4. L'inchiesta non mira in alcun caso a stabilire colpe o
responsabilita'.
5. L'Agenzia, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, i
soggetti gestori delle altre infrastrutture ferroviarie, le imprese
ferroviarie e che operano in ambito ferroviario, hanno l'obbligo di
segnalare immediatamente, con il mezzo di comunicazione piu' rapido,
tutti gli incidenti ed inconvenienti che si verificano nel sistema
ferroviario. Nelle ventiquattro ore successive provvedono a dar seguito
alla segnalazione con un sommario rapporto descrittivo dell'incidente o
inconveniente.
6. Se del caso l'Organismo investigativo apre tempestivamente l'indagine
nominando entro ventiquattro ore dal ricevimento della segnalazione gli
investigatori preposti all'indagine medesima.
Art. 20.
Status dell'indagine
1. Gli investigatori incaricati di svolgere il loro compito hanno lo
status di pubblici ufficiali, e l'indagine e' condotta in modo
indipendente rispetto ad ogni eventuale indagine relativa a procedimenti
penali. L'attivita' degli investigatori resta comunque subordinata a
quella necessaria alla polizia giudiziaria per acquisire la notizia di
reato e assicurare le fonti di prova, secondo quanto stabilito dal
codice di procedura penale.
2. Gli investigatori, nei limiti di quanto previsto dalla normativa
vigente e comunque previa espressa autorizzazione dell'Autorita'
giudiziaria procedente, ove l'attivita' investigativa sia compiuta a
seguito del verificarsi di un fatto di reato, ed in collaborazione con
le Autorita' stesse, possono quanto prima:
a) accedere al luogo dell'incidente o dell'inconveniente nonche' al
materiale rotabile coinvolto, alla relativa infrastruttura e agli
impianti di segnalamento e di controllo del traffico;
b) ottenere immediatamente un elenco degli indizi e la rimozione sotto
controllo di rottami, impianti o componenti dell'infrastruttura a fini
di esame o di analisi;
c) acquisire e utilizzare il contenuto dei registratori di bordo e delle
apparecchiature di registrazione dei messaggi verbali e la registrazione
dei dati di funzionamento del sistema di segnalamento e controllo del
traffico;
d) accedere ai risultati dell'esame dei corpi delle vittime;
e) accedere ai risultati dell'esame del personale viaggiante e di ogni
altro componente del personale ferroviario coinvolto
nell'incidente o nell'inconveniente;
f) interrogare il personale ferroviario coinvolto e altri testimoni;
g) accedere a qualsiasi informazione o registrazione pertinente in
possesso del gestore dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie
coinvolte e dell'Agenzia.
3. Competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 e', nel
corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la
chiusura delle indagini preliminari e' competente il giudice che
procede.
4. L'Organismo investigativo compie indagini sugli
incidenti/inconvenienti avvenuti sul sistema ferroviario nazionale.
Qualora non sia possibile stabilire in quale Stato membro si sia
verificato l'incidente o l'inconveniente o qualora si sia verificato in
un impianto o nei pressi di un impianto situato al confine fra due Stati
comunitari, gli Organismi investigativi competenti decidono di comune
accordo quale di essi svolgera' l'indagine oppure decidono di indagare
in collaborazione. Nel primo caso l'altro Organismo e' autorizzato a
partecipare all'indagine e ad avere accesso a tutti i risultati. Gli
Organismi investigativi di altri Stati membri sono invitati a
partecipare ad un'indagine ogniqualvolta sia implicata un'impresa
ferroviaria che e' stabilita in detti Stati.
Art. 21.
Procedura investigativa
1. Per ciascun incidente o inconveniente l'Organismo investigativo,
previa espressa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria procedente ove
l'attivita' investigativa sia compiuta a seguito del verificarsi di un
fatto di reato, predispone i mezzi e le prove tecniche necessarie a cura
e spese dell'Impresa Ferroviaria o del Gestore dell'infrastruttura
interessati.
2. L'indagine e' condotta nella massima trasparenza possibile,
consentendo a tutte le parti coinvolte di esprimersi e di avere accesso
ai risultati. Il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie
coinvolti, l'Agenzia, le vittime e i loro parenti, i proprietari di beni
danneggiati, i fabbricanti, i servizi di soccorso intervenuti e i
rappresentanti del personale e degli utenti sono regolarmente informati
dell'indagine e dei relativi progressi e devono, per quanto fattibile,
poter presentare i loro pareri e opinioni sull'indagine ed essere
autorizzati a esprimere osservazioni sulle informazioni in progetti di
relazione.
3. L'organismo investigativo conclude i suoi esami sul luogo
dell'incidente il piu' rapidamente possibile, in modo da consentire al
gestore dell'infrastruttura di ripristinarla e aprirla al piu' presto ai
servizi di trasporto ferroviario.
Art. 22.
Relazioni
1. L'indagine su un incidente o un inconveniente e' oggetto di una
relazione redatta in forma appropriata rispetto alla tipologia e alla
gravita' dell'evento e alla pertinenza dei risultati dell'indagine. La
relazione precisa la finalita' dell'indagine e contiene, se del caso,
raccomandazioni in materia di sicurezza.
2. L'organismo investigativo pubblica la relazione finale nel piu' breve
tempo possibile e di norma entro dodici mesi dalla data dell'evento. La
relazione e' redatta seguendo il piu' possibile il formato riportato
nell'allegato V del presente decreto. La relazione e le raccomandazioni
in materia di sicurezza sono trasmesse alle parti interessate.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno l'organismo investigativo pubblica
una relazione annuale che riferisca sulle indagini svolte nell'anno
precedente, sulle raccomandazioni in materia di sicurezza formulate e
sulle azioni intraprese in seguito alle raccomandazioni formulate in
precedenza.
Art. 23.
Informazioni da trasmettere all'Agenzia ferroviaria europea
1. Entro una settimana dalla decisione di aprire un'indagine
l'organismo investigativo ne informa l'Agenzia ferroviaria europea.
L'informazione riporta la data, l'ora e il luogo dell'evento, la
tipologia di evento e le sue conseguenze in termini di decessi, lesioni
e danni materiali.
2. L'organismo investigativo trasmette all'Agenzia ferroviaria europea
una copia della relazione finale di cui all'articolo 22, comma 2 e della
relazione annuale di cui all'articolo 22, comma 3.
Art. 24.
Raccomandazioni in materia di sicurezza
1. Le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate
dall'Organismo investigativo non costituiscono in alcun caso una
presunzione di colpa o responsabilita' per un incidente o inconveniente.
2. Le raccomandazioni sono indirizzate all'Agenzia e, se il loro
carattere lo richiede, ad altri organismi o autorita' dello Stato o ad
altri Stati membri. L'Agenzia, i gestori dell'infrastruttura e le
imprese ferroviarie devono tenere debitamente conto delle
raccomandazioni in materia di sicurezza emanate dall'Organismo
investigativo e che, ove opportuno, esse si traducano in misure
concrete.
3. L'Agenzia, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie o,
se del caso, gli altri Stati membri destinatari delle raccomandazioni
comunicano all'Organismo investigativo almeno ogni anno le misure
adottate o previste in rapporto alla raccomandazione.
Capo VI
Abrogazioni e modifiche disposizoni transitorie e finali
Art. 25.
Abrogazioni e modifiche
1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole: "a condizioni
eque, non discriminatorie" sono inserite le seguenti: "e trasparenti";
b) all'articolo 4 il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) le imprese ferroviarie che prestano servizi di trasporto ferroviario
concludono, in base al diritto pubblico o privato, gli accordi necessari
con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata. Le condizioni
alla base di detti accordi sono non discriminatorie e trasparenti.";
d) all'articolo 8, comma 8, le lettere b) e c) sono abrogate;
e) all'articolo 10 i commi 1, 5 e 6 sono abrogati;
f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "rilascio del certificato di
sicurezza, nonche' il" sono soppresse;
g) all'articolo 12 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione
della presente decreto e' riconosciuto, a condizioni eque, non
discriminatorie e trasparenti, l'accesso all'intera rete ferroviaria,
per l'esercizio dei servizi di trasporto internazionale di merci.
Inoltre, entro il 1° gennaio 2007, alle imprese ferroviarie che
rientrano nell'ambito di applicazione e' consentito, a condizioni eque,
non discriminatorie e trasparenti, l'accesso all'infrastruttura per
l'esercizio di tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario di
merci. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria presta inoltre i
servizi di cui all'articolo 20 alle associazioni internazionali di
imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, nei termini e con le
modalita' previste dal presente decreto, nel rispetto dei principi di
non discriminazione e di equita' e di trasparenza, allo scopo di
garantire un'efficiente gestione della rete, nonche' di conseguire la
massima utilizzazione della relativa capacita'.";
h) all'articolo 20 il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. I raccordi ferroviari di accesso e la prestazione di servizi
connessi con attivita' ferroviarie nei terminali e nei porti che servono
o potrebbero servire piu' di un cliente finale, sono forniti a tutte le
imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e
le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette
a restrizioni soltanto se esistono alternative valide per ferrovia a
condizioni di mercato.";
i) all'articolo 20, comma 2, le parole: "a condizioni eque e non
discriminatorie" sono sostituite dalle seguenti: "a condizioni eque, non
discriminatorie e trasparenti";
l) all'articolo 37, comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) accordi per l'accesso di cui all'articolo 6 del presente decreto.";
m) all'articolo 37, "comma 3, la lettera f) e' soppressa.
2. L'ultimo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' abrogato.
3. In attesa del riordino del quadro normativo nazionale di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera a), l'attribuzione di funzioni e
compiti in materia di sicurezza a soggetti diversi dall'Agenzia,
prevista in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753, e dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
nonche' da qualsiasi altra norma legislativa e regolamentare anche di
carattere tecnico, resta efficace nei limiti della compatibilita' con il
recepimento della direttiva 2004/49/CE operato con il presente decreto.
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 20 e 37 del
citato decreto legislativo n. 188 del 2003, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 2 (Principi). - 1. Le attivita' disciplinate dal presente decreto
sono uniformate ai seguenti principi:
a) autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e contabile delle
imprese ferroviarie;
b) possibilita' di risanamento della struttura finanziaria delle imprese
di settore;
c) separazione contabile o costituzione di imprese separate per la
gestione dell'infrastruttura ferroviaria e per l'esercizio
dell'attivita' di trasporto a mezzo ferrovia;
d) liberta' di accesso al mercato dei trasporti di passeggeri e di merci
per ferrovia da parte delle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie e delle imprese ferroviarie, in conformita' alle
prescrizioni contenute nelle direttive comunitarie e negli articoli 49 e
seguenti del Trattato CE, a condizioni eque, non discriminatorie e
trasparenti e tali da garantire lo sviluppo della concorrenza nel
settore ferroviario.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.".
"Art. 4. (Principi). - 1. Le imprese ferroviarie stabilite o che si
stabiliranno in Italia devono possedere uno status giuridico
indipendente per quanto riguarda la gestione, l'amministrazione, ed il
controllo interno in materia amministrativa, economica e contabile. Il
patrimonio, il bilancio e la contabilita' delle imprese ferroviarie
devono essere distinti da quelli dello Stato, delle regioni, delle
province autonome e degli enti locali.
2. (Abrogato).".
"Art. 6 (Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria). - 1. L'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria e' consentito a condizione che ciascuna
impresa ferroviaria dimostri:
a) il possesso della licenza di cui all'art. 3, lettera p), che
legittima l'espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci
o di persone per ferrovia, fermo restando che in caso di associazione
tutte le imprese ferroviarie associate debbono essere titolari di
licenza corrispondente al servizio da prestare;
b) la disponibilita' in qualsiasi momento del certificato di sicurezza
rilasciato, dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria di cui si
richiede l'utilizzo, ai sensi dell'art. 10;
c) Le imprese ferroviarie che prestano servizi di trasporto ferroviario
concludono, in base al diritto pubblico o privato, gli accordi necessari
con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata. Le condizioni
alla base di detti accordi sono non discriminatori e trasparenti.
2. Le imprese ferroviarie che intendono effettuare tutte o alcune delle
tipologie di servizi di trasporto di seguito indicate, devono possedere,
in aggiunta a quanto previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di
cui all'art. 3, comma 1, lettera r):
a) nazionale merci;
b) nazionale passeggeri;
c) internazionale passeggeri, nella parte di infrastruttura ferroviaria
nazionale.
3. In sede di stipulazione degli accordi previsti al comma 1, lettera
c), il gestore dell'infrastruttura ferroviaria accerta che l'impresa
ferroviaria sia in possesso di una licenza rilasciata dallo Stato
italiano o da altro Stato membro dell'Unione europea.".
"Art. 8 (Requisiti per il rilascio della licenza). - 1. Le imprese
ferroviarie devono essere in possesso di requisiti di onorabilita',
capacita' finanziaria e competenza professionale per ottenere il
rilascio della licenza.
2. Costituiscono requisiti di onorabilita':
a) non essere stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione
coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, salvo che sia
intervenuta sentenza di riabilitazione civile, ne' essere stati ammessi,
nei cinque anni antecedenti la richiesta della licenza, alle procedure
di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
b) non aver riportato sentenza definitiva di condanna o di applicazione
della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per
delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, contro la pubblica incolumita',
contro la pubblica amministrazione, per i delitti previsti dal titolo XI
del libro V del codice civile e dal titolo VI del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge
prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro
anni, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
c) non aver riportato sentenze di condanna per violazioni gravi o
ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal
diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione in
materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi in
materia di legislazione doganale per le societa' che intendessero
effettuare trasporti di merci soggette a procedure doganali;
d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali o
patrimoniali;
e) non sussista alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) non essere stati condannati in via definitiva per gravi violazioni di
leggi specifiche relative ai trasporti.
3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti:
a) dai titolari delle imprese individuali;
b) da tutti i soci delle societa' di persone;
c) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita
semplice o in accomandita per azioni;
d) dagli amministratori delegati e dai legali rappresentanti per ogni
altro tipo di societa'.
4. Se non si tratta di imprese individuali il requisito di cui al comma
2, lettera a), deve essere altresi' posseduto dall'ente che esercita
l'impresa.
5. Costituisce requisito di capacita' finanziaria la capacita'
dell'impresa di far fronte agli impegni effettivi e potenziali,
stabiliti in base a presupposti realistici, per un periodo non inferiore
a dodici mesi.
6. Per l'effettuazione dell'esame di capacita' finanziaria la richiesta
di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni e in
particolare, dei seguenti elementi:
a) risorse finanziarie disponibili, compresi depositi bancari, anticipi
concessi in conto corrente, prestiti;
b) fondi ed elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia;
c) capitale di esercizio;
d) costi di esercizio, compresi costi di acquisto e acconti per veicoli,
terreni, edifici, attrezzature e materiale rotabile;
e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa ferroviaria.
7. Per la dimostrazione del possesso del requisito della capacita'
finanziaria di cui al comma 5 l'impresa presenta una relazione, prodotta
da un revisore dei conti o da altro esperto contabile, valutativa delle
informazioni richieste sulla base degli elementi indicati al comma 6,
nonche' idonea documentazione da parte di una banca o una cassa di
risparmio.
8. In materia di competenza professionale, l'impresa ferroviaria
garantisce:
a) di disporre o di essere in grado di disporre di un'organizzazione
gestionale efficiente e di possedere le conoscenze e l'esperienza
necessaria per esercitare un controllo operativo ed una supervisione
sicuri ed efficaci relativamente ai servizi ferroviari della tipologia
specificata nella licenza;
b) - c) (abrogati).
9. Per l'effettuazione dell'esame della competenza professionale la
richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni
relativamente:
a) alla natura e allo stato di manutenzione del materiale rotabile con
particolare riguardo alle norme di sicurezza;
b) alle qualifiche del personale responsabile della sicurezza, nonche'
alle modalita' di formazione del personale, fermo restando che il
rispetto dei requisiti in materia di qualifiche deve essere provato
mediante la presentazione dei corrispondenti documenti giustificativi.
10. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 possono
essere sostituite da un piano organico che specifica i programmi di
acquisizione e gestione delle risorse umane e strumentali, inclusa la
manutenzione del materiale rotabile, con particolare riferimento alle
norme di sicurezza.".
"Art. 10 (Certificato di sicurezza). - 1. (Abrogato).
2. Al fine di garantire il sicuro e affidabile espletamento dei servizi
ferroviari il certificato di sicurezza di cui al presente articolo
attesta la conformita' alle normative nazionali, compatibili con il
diritto comunitario, per quanto riguarda i requisiti tecnici e operativi
specifici per i servizi ferroviari e i requisiti di sicurezza relativi
al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna
dell'impresa ferroviaria, con particolare riguardo agli standard in
materia di sicurezza della circolazione ed alle disposizioni e
prescrizioni emanate per le singole linee e per i singoli servizi.
3. Per il rilascio del certificato di sicurezza le imprese ferroviarie
devono dimostrare che il personale incaricato della guida e
dell'accompagnamento dei convogli utilizzati per l'espletamento dei
servizi di trasporto possiede la formazione e le conoscenze necessarie
per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di
circolazione.
4. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza, le imprese
ferroviarie devono dimostrare che il materiale rotabile che compone i
convogli e' stato regolarmente omologato, immatricolato e sottoposto a
tutti i controlli prescritti in materia dalla normativa vigente e
secondo le regole di esercizio dell'infrastruttura in questione.
5.-6. (Abrogati).
7. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto a rispettare gli
obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle
imprese su notizie, informazioni e dati in proprio possesso, in
conformita' alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
8. Per il rilascio del certificato di sicurezza il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria applica diritti commisurati ai costi
sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le
procedure di certificazione.".
"Art. 11 (Principi). - 1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e'
soggetto autonomo ed indipendente, sul piano giuridico, organizzativo o
decisionale, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' responsabile del
controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della
manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano
tecnico, commerciale e finanziario, assicurandone l'accessibilita', la
funzionalita', nonche' le informazioni; deve altresi' assicurare la
manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni
passeggeri.
3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto al rispetto
della riservatezza delle informazioni commerciali in suo possesso.
4. Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, per la rete di
propria attribuzione, sono affidati in via esclusiva i compiti e le
funzioni relativi calcolo e riscossione dei canoni e l'assegnazione di
capacita' sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 27.
5. Per quanto riguarda i gestori di infrastrutture ferroviarie regionali
e locali, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, ove
l'attivita' di gestione dell'infrastruttura ferroviaria sia svolta da un
soggetto che sia titolare anche di un'impresa ferroviaria, le attivita'
ed i compiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, devono essere espletati senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, attraverso una struttura
aziendale autonoma e distinta, sotto il profilo patrimoniale e
contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle
attivita' espletate in qualita' di impresa ferroviaria. I criteri per la
separazione contabile sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70.".
"Art. 12 (Accesso all'infrastruttura ferroviaria). - 1. Alle imprese
ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente
decreto e' riconosciuto, a condizioni eque, non discriminatorie e
trasparenti, l'accesso all'intera rete ferroviaria per l'esercizio dei
servizi di trasporto internazionale di merci. Inoltre, entro il 1"
gennaio 2007, alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di
applicazione e' consentito a condizioni eque, non discriminatorie e
trasparenti, l'accesso all'infrastruttura per l'esercizio di tutti itipt
di servizi di trasporto ferroviario di merci. Il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria presta inoltre tutti i servizi di cui
all'art. 20 alla associazioni internazionali di imprese ferroviarie e
delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalita' previste dal
presente decreto, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di
equita' e di trasparenza, allo scopo di garantire un'efficiente gestione
della rete, nonche' di conseguire la massima utilizzazione e la relativa
capacita'.
2. In caso di emergenza, ovvero di guasti che rendano l'infrastruttura
temporaneamente inutilizzabile, il gestore dell'infrastruttura, ove
sussista assoluta necessita' e urgenza, puo' disporre anche senza
preavviso che le linee ferroviarie per le quali e' stata effettuata
assegnazione di capacita' siano rese temporaneamente indisponibili per
il tempo necessario alla riparazione del guasto o alla risoluzione del
problema tecnico. Ove necessario, il gestore dell'infrastruttura puo'
altresi' richiedere alle imprese ferroviarie, con le modalita' previste
nel prospetto informativo della rete di cui all'art. 13, di mettere a
disposizione risorse al fine di coadiuvarlo nel ripristino della
normalita'.".
"Art. 20 (Servizi). - 1. Il gestore dell'infrastruttura garantisce alle
associazioni internazionali di imprese ferroviarie e alle imprese
ferroviarie cui sono state assegnate tracce orarie, a condizioni eque e
non discriminatorie, e senza corresponsione di alcun onere aggiuntivo
rispetto al canone di accesso, la fornitura dei seguenti servizi:
a) trattamento delle richieste di capacita' di infrastruttura, ai fini
della conclusione dei contratti di cui all'art. 25;
b) utilizzo della capacita' assegnata;
c) uso degli scambi e dei raccordi;
d) controllo e regolazione della circolazione dei treni, segnalamento e
instradamento dei convogli, nonche' comunicazione di ogni informazione
relativa alla circolazione;
e) uso del sistema di alimentazione elettrica per la corrente di
trazione, ove disponibile;
f) ogni altra informazione necessaria per la realizzazione o la gestione
del servizio per il quale e' stata concessa la capacita'.
2. Le associazioni internazionali di imprese e le imprese ferroviarie,
hanno altresi' il diritto all'accesso ed all'utilizzo, a condizioni eque
non discriminatorie e trasparenti di:
a) impianti di approvvigionamento di combustibile;
b) stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi;
c) scali e terminali merci;
d) aree e impianti di smistamento e di composizione dei treni;
e) aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al
deposito di materiale rotabile e di merci;
f) centri di manutenzione ed ogni altra infrastruttura tecnica;
g) servizi di manovra;
h) controllo dei trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di
contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;
i) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione
di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura.
3. Il gestore dell'infrastruttura effettua le prestazioni di cui al
comma 2 dietro pagamento di corrispettivi equi e non discriminatori, che
tengano conto della situazione della concorrenza nel settore e puo'
rifiutare le richieste delle imprese ferroviarie di fornitura dei
servizi stessi esclusivamente qualora sussistano valide alternative a
condizioni di mercato.
4. Il gestore dell'infrastruttura, ove non sia in condizione di fornire
alcuni dei servizi di cui al comma 2, provvede, entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto, ad affidare la gestione dei
servizi stessi, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, a soggetti indipendenti dalle imprese
ferroviarie, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e
non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie. Il gestore
dell'infrastruttura deve comunque garantire, anche nelle more
dell'eventuale affidamento a terzi, una gestione efficiente, equa e non
discriminatoria dei servizi in parola e ne risponde direttamente.
5. Su richiesta di ciascuna associazione internazionale di imprese
ferroviarie o impresa ferroviaria il gestore dell'infrastruttura presta,
ove disponibili, i seguenti servizi complementari:
a) corrente di trazione;
b) preriscaldamento treni passeggeri;
c) fornitura di combustibile e ogni altro servizio fornito presso le
infrastrutture a cui e' consentito l'accesso.
6. Il gestore dell'infrastruttura puo', su espressa richiesta delle
associazioni internazionali di imprese ferroviarie o delle imprese
ferroviarie, fornire, ove disponibili, i seguenti servizi ausiliari:
a) accesso alla rete di telecomunicazioni;
b) fornitura di informazioni complementari;
c) verifica tecnica sul materiale rotabile.
Il gestore dell'infrastruttura non e' obbligato a fornire i servizi di
cui al presente comma.
7. Se i servizi di cui ai commi 2, 5 e 6 sono offerti da un unico
fornitore o comunque non sono offerti in regime di concorrenza, devono
essere forniti a prezzi commisurati al costo di fornitura e sulla base
del livello di utilizzo effettivo. Se gli stessi servizi sono offerti in
regime di concorrenza, devono essere forniti a prezzi di mercato.
8. I raccordi ferroviari di accesso e la prestazione di servizi connessi
con attivita' ferroviarie nei terminali e nei porti che servono o
potrebbero servire piu' di un cliente finale, sono forniti a tutte le
imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e
le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette
a restrizioni soltanto se esistono alternative valide per ferrovia a
condizioni di mercato.
9. La definizione delle linee guida generali di regolazione, relative
alla produzione ed all'acquisto dei servizi di cui al presente articolo,
con particolare riguardo ai servizi di manovra ed alla disciplina di
effettuazione degli stessi in autoproduzione, da parte delle imprese
ferroviarie, deve essere contenuta nel decreto ministeriale di cui
all'art. 1, comma 11. Nel prospetto informativo della rete, di cui
all'art. 13, dovranno essere contenute le procedure specifiche di
attuazione relative alla produzione e acquisto dei servizi di cui al
presente articolo.".
"Art. 37 (Organismo di regolazione). - 1. L'organismo di regolazione
indicato all'art. 30 della direttiva 2001/14/CE e' il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o sue articolazioni. Esso vigila sulla
concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena
indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della
strategia finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei
canoni di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto
all'assegnazione della capacita' e dai richiedenti, conformandosi ai
principi di cui al presente articolo.
2. L'organismo di regolazione collabora con gli organismi degli altri
Paesi membri della Comunita' europea, scambiando informazioni sulle
proprie attivita', nonche' sui principi e le prassi decisionali
adottati, al fine di coordinare i rispettivi principi decisionali in
ambito comunitario.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 29 in tema di vertenze relative
all'assegnazione della capacita' di infrastruttura, ogni richiedente ha
il diritto di adire l'organismo di regolazione se ritiene di essere
stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di
qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal
gestore dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa ferroviaria in
relazione a quanto segue:
a) prospetto informativo della rete;
b) procedura di assegnazione della capacita' di infrastruttura e
relativo esito;
c) sistema di imposizione dei canoni di accesso all'infrastruttura
ferroviaria e dei corrispettivi per i servizi di cui all'art. 20;
d) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e
dei corrispettivi per i servizi di cui all'art. 20;
e) accordi per l'accesso di cui all'art. 6 del presente decreto;
f) (soppressa).
4. L'organismo di regolazione, nell'ambito dei propri compiti
istituzionali, ha facolta' di chiedere al gestore dell'infrastruttura,
ai richiedenti e a qualsiasi altra parte interessata, tutte le
informazioni che ritiene utili, in particolare al fine di poter
garantire che i canoni per l'accesso all'infrastruttura ed i
corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'art. 20, applicati
dal gestore dell'infrastruttura, siano conformi a quanto previsto dal
presente decreto e non siano discriminatori. Le informazioni devono
essere fornite senza indebiti ritardi.
5. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 3, l'organismo di
regolazione decide sulla base di un ricorso o eventualmente d'ufficio e
adotta le misure necessarie volte a porre rimedio entro due mesi dal
ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7,
la decisione dell'organismo di regolazione e' vincolante per tutte le
parti cui e' destinata.
6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacita' di
infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di assegnazione di
capacita', l'organismo di regolazione puo' concludere che non e'
necessario modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o
che, invece, essa deve essere modificata secondo gli orientamenti
precisati dall'organismo stesso.
7. In ogni caso, avverso le determinazioni dell'organismo di regolazione
e' ammesso il sindacato giurisdizionale.
8. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.".
- L'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)," pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2005, n. 302, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal decreto
qui pubblicato e' il seguente: "67. L'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, cui e' riconosciuta autonomia organizzativa e
finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle
contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati,
sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di
riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da
parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilita'
dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione
di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei
contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del
valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici puo', altresi', individuare quali servizi
siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base
del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe
previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali
variazioni delle modalita' e della misura della contribuzione e delle
tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore
complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate
dall'Autorita' ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l'anno
2006, nelle more dell'attivazione delle modalita' di finanziamento
previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a
titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che
il predetto organismo provvedera' a versare all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 31 dicembre 2006.".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 e per il
decreto legislativo n. 188/2003, si vedano le note alle premesse.
Art. 26.
Risorse dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie -
Copertura finanziaria
1. Al funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 4 si provvede
nei limiti delle seguenti risorse:
a) istituzione di un apposito fondo che viene alimentato, nei limiti
della somma di 11.900.000 euro annui, con corrispondente riduzione delle
somme di previsto trasferimento da parte dello Stato e destinate
all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto attualmente
svolti da parte del gruppo F.S. S.p.A. Conseguentemente e' ridotta
l'autorizzazione di spesa dallo stato di previsione della spesa del
Ministro dell'economia e delle finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266,
articolo 1, comma 15, per l'importo di 11.900.000 euro;
b) le entrate proprie dell'Agenzia, costituite dai proventi, derivanti
dall'esercizio delle attivita' dirette di servizio riservate all'agenzia
dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/49/CE, e dagli
introiti previsti nel proprio regolamento dall'Agenzia. Tali entrate
sono direttamente riscosse dall'Agenzia con destinazione
all'implementazione delle attivita' e delle dotazioni istituzionali;
c) l'incremento dell'1 per cento, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, dei canoni di accesso alla rete ferroviaria,
corrisposti dalle imprese ferroviarie a RFI S.p.A. L'importo
corrispondente all'incremento viene incassato da RFI e corrisposto
all'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie.
Note all'art. 26:
- L'art. 1, comma 15, della legge n. 266 del 2005, e' il seguente:
"15. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa
di ciascun Ministero e' istituito un fondo da ripartire, nel quale
confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente
legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti
alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione
televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese
determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle
classificate spese obbligatorie.".
Per la Direttiva 2004/49/CE, si veda nelle note alle premesse.
Art. 27.
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto
l'Agenzia elabora, attraverso il riordino dell'attuale, un nuovo quadro
normativo che tenga conto dell'ambito di applicazione del presente
decreto, dell'evoluzione della normativa, del progresso tecnico e
scientifico e preveda l'adeguamento e l'armonizzazione della struttura
normativa nazionale con quella comunitaria, nonche' l'assegnazione dei
compiti e delle competenze e la ripartizione delle responsabilita' frai
soggetti interessati.
2. Il Ministro delle infrastrutture, sentito il Ministro dei trasporti,
provvede ad adeguare l'atto di concessione per la gestione
dell'infrastruttura nazionale, al fine di renderlo coerente con le
disposizioni del presente decreto.
3. Al fine di garantire la continuita' nel presidio della sicurezza
ferroviaria e nello svolgimento dei compiti in materia di sicurezza
della circolazione ferroviaria, nelle more dell'assunzione da parte
dell'Agenzia delle competenze in materia di sicurezza di cui al presente
decreto, come disciplinata dall'articolo 4, resta fermo il vigente
quadro normativo in materia, sia per quanto concerne i compiti del
Ministero dei trasporti che quelli del gestore dell'infrastruttura
R.F.I. S.p.A.
4. Sulle reti regionali isolate e non isolate interessate da traffico
merci individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, l'applicazione del presente decreto e' posticipata
di tre anni, per permettere l'unificazione degli standard di sicurezza,
dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di
sicurezza. Le imprese ferroviarie controllate dal gestore
dell'infrastruttura, o facenti parte della societa' che gestisce
l'infrastruttura, possono continuare ad operare fino a tale data sulla
relativa rete senza certificato di sicurezza. In tale caso il direttore
di esercizio e' responsabile di tutti gli obblighi di legge di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
5. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Bianchi, Ministro dei trasporti
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Note all'art. 27:
- L'art. 1 del citato decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 cosi'
dispone:
"Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto disciplina:
a) l'utilizzo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a
servizi di trasporto ferroviario nazionali e internazionali, nonche' i
principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella
imposizione dei diritti dovuti per il suo utilizzo;
b) l'attivita' di trasporto per ferrovia effettuata da imprese
ferroviarie operanti in Italia e i criteri relativi al rilascio, alla
proroga ed alla modifica delle licenze per la prestazione di servizi di
trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie e delle
associazioni internazionali di imprese ferroviarie;
c) il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per le
associazioni internazionali di imprese ferroviarie e per le imprese
ferroviarie;
d) i principi e le procedure da seguire nella ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria e nella riscossione dei diritti
dovuti per l'utilizzo della infrastruttura.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle reti ferroviarie locali e regionali isolate, adibite al
trasporto passeggeri;
b) alle reti ferroviarie adibite unicamente alla prestazione di servizi
passeggeri urbani e suburbani;
c) alle reti ferroviarie regionali adibite unicamente alla prestazione
di servizi merci regionali da parte di un'impresa ferroviaria la cui
attivita' si limita all'esercizio di servizi di trasporto di interesse
regionale, locale e interregionale di interesse locale, di cui al
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, finche' non vi siano richieste di utilizzo della
capacita' della rete da parte di un altro richiedente;
d) alle infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente al
trasporto merci effettuato dal proprietario delle stesse infrastrutture.
3. Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del
presente decreto e per le quali sono attribuite le funzioni e i compiti
di programmazione e di amministrazione, sono regolate, con particolare
riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali
infrastrutture, all'attivita' di trasporto per ferrovia, al diritto di
accesso all'infrastruttura ed alle attivita' di ripartizione ed
assegnazione della capacita' di infrastruttura, sulla base dei principi
della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva
2001/14/CE e dal presente decreto, nonche' dal decreto legislativo n.
422 del 1997 e successive modificazioni.
4. Per le reti di cui al comma 3 le funzioni dell'organismo di
regolazione di cui all'art. 37 sono svolte dalle regioni interessate o
da apposito organismo individuato dalle stesse sulla base dei principi
stabiliti dalla direttiva 2001/14/CE e dal presente decreto.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate:
le reti ferroviarie di cui al comma 3, i criteri relativi alla
determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacita'
di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, i criteri
relativi alla gestione delle licenze, le modalita' di coordinamento
delle funzioni dello Stato e delle regioni, con particolare riguardo
alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria,
nonche' i criteri di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,
lettera c).".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, si vedano
le note alle premesse.
Allegato I
INDICATORI COMUNI DI SICUREZZA
Indicatori comuni di sicurezza che devono essere notificati
all'Agenzia.
Qualora emergano fatti nuovi od errori successivamente all'invio della
relazione, l'Agenzia provvede a modificare o correggere gli indicatori
relativi all'anno in oggetto alla prima occasione utile ed, al piu'
tardi all'atto della pubblicazione della relazione annuale successiva.
Laddove l'informazione e' disponibile, per gli indicatori relativi ad
incidenti di cui al punto 1 in appresso si applica il regolamento (CE)
n. 91/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002,
relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari.
1. Indicatori relativi ad incidenti.
1. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di incidenti e
suddivisione in base alla seguente tipologia:
collisioni di treni, comprese le collisioni con ostacoli presenti
all'interno della sagoma limite;
deragliamenti di treni;
incidenti ai passaggi a livello, compresi gli incidenti che coinvolgono
i pedoni;
incidenti alle persone provocati da materiale rotabile in movimenti,
eccetto i suicidi;
suicidi;
incidenti al materiale rotabile;
altri.
2. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di persone gravemente
ferite o morte per tipologia di incidente, suddiviso in base alle
seguenti categorie:
passeggeri (anche in rapporto al numero totale di
passeggeri-chilometri);
addetti, compreso il personale di ditte appaltatrici;
utilizzatori dei passaggi a livello;
persone non autorizzate, presenti negli impianti ferroviari;
altri.
2. Indicatori relativi ad inconvenienti e "quasi incidenti".
1. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di rotaie
danneggiate, di sgembi dei binari e di guasti all'apparato di
segnalamento laterale.
2. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di segnali di
pericolo non rispettati.
3. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di ruote ed assali
danneggiati sul materiale rotabile in servizio.
3. Indicatori relativi alle conseguenze degli incidenti.
1. Costo totale e relativo (per treni-chilometro) in euro di tutti gli
incidenti, computando ed includendo, ove possibile, i costi seguenti:
decessi e lesioni;
risarcimenti per perdita o danneggiamento dei beni dei passeggeri, del
personale o di terzi, compresi i danni provocati all'ambiente;
sostituzione o riparazione di materiale rotabile od impianti ferroviari
danneggati;
ritardi, perturbazioni e deviazioni del traffico, compresi i sovraccosti
in termini di personale e perdita di future entrate.
2. Numero totale e relativo (rispetto alle ore effettivamente lavorate)
di ore lavorative del personale e delle imprese appaltatrici perse a
seguito ad incidenti.
4. Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e
della sua realizzazione.
1. Percentuale di strada ferrata dotata di sistema ATP (Automatic train
protection) in servizio, percentuale di treni-chilometro dotati di
sistema ATP.
2. Numero dei passaggi a livello (totale e per chilometro di linea).
Percentuale di passaggi a livello con protezione automatica o manuale.
5. Indicatori relativi alla gestione della sicurezza.
Audit interni svolti dai Gestori dell'infrastruttura e dalle Imprese
ferroviarie quali previsti nella documentazione relativa al sistema di
gestione della sicurezza. Numero totale degli audit effettivamente
realizzati e percentuale rispetto a quelli richiesti e/o programmati.
6. Definizioni.
Nel trasmettere i dati previsti dal presente allegato, i soggetti
responsabili delle relazioni possono valersi delle definizioni relative
agli indicatori ed ai metodi di calcolo dei costi utilizzati in Italia a
livello nazionale. Tutte le definizioni relative agli indicatori sono
illustrati in un allegato della relazione annuale di cui all'articolo 7.
Allegato II
NOTIFICA DELLE NORME NAZIONALI DI SICUREZZA
Le norme nazionali di sicurezza da notificare alla Commissione,
secondo la procedura dell'articolo 12, comprendono:
15. Norme relative agli obiettivi ed ai metodi di sicurezza in vigore in
Italia;
16. Norme relative ai requisiti dei sistemi di gestione e di
certificazione della sicurezza delle imprese ferroviarie;
17. Norme relative ai requisiti per l'autorizzazione alla messa in
servizio ed alla manutenzione di materiale rotabile nuovo o
sostanzialmente modificato, non ancora oggetto di una STI. La notifica
include le norme che regolano lo scambio di materiale rotabile fra
imprese ferroviarie, i sistemi di immatricolazione ed i requisiti
relativi alle procedure di collaudo;
18. Norme comuni di esercizio della rete ferroviaria non ancora oggetto
di una STI, comprese le norme relative ai sistemi di segnalamento e di
gestione del traffico;
19. Norme che fissano i requisiti relativi a norme di esercizio interne
supplementari (norme dell'impresa) che devono essere stabilite dai
gestori dell'infrastruttura e dalle imprese ferroviarie;
20. Norme relative ai requisiti del personale addetto a compiti di
sicurezza essenziali, tra cui criteri di selezione, idoneita' sotto il
profilo medico e formazione e certificazione, purche' ancora non oggetto
di una STI;
21. Norme relative alle indagini su incidenti ed inconvenienti.
Allegato III
SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
1. Requisiti del sistema di gestione della sicurezza.
Il sistema di gestione della sicurezza deve essere documentato in tutte
le sue parti pertinenti e descrivere in particolare la ripartizione
delle responsabilita' in seno all'organizzazione del gestore
dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria. Occorre indicare come la
direzione garantisca un controllo a tutti i livelli, come sia garantita
la partecipazione a tutti i livelli del personale e dei rispettivi
rappresentanti e in che modo sia garantito il miglioramento costante del
sistema di gestione della sicurezza.
2. Elementi essenziali del sistema di gestione della sicurezza.
Gli elementi essenziali del sistema di gestione della sicurezza sono i
seguenti:
a) una politica di sicurezza approvata dal direttore generale
dell'organismo e comunicata a tutto il personale;
b) obiettivi dell'organismo di tipo qualitativo e quantitativo per il
mantenimento ed il miglioramento della sicurezza nonche' piani e
procedure per conseguire tali obiettivi;
c) procedure atte a soddisfare gli standard tecnici ed operativi in
vigore, nuovi e modificati od altre prescrizioni contenute:
nelle STI;
oppure
nelle norme nazionali di sicurezza di cui all'articolo 11 e all'allegato
II;
oppure
in altre norme pertinenti;
oppure
in decisioni dell'Agenzia,
nonche' procedure volte ad assicurare la conformita' agli standard e
alle altre prescrizioni durante l'intero ciclo di vita delle
attrezzature e delle operazioni;
d) procedure e metodi da applicare nella valutazione del rischio e
nell'attuazione delle misure di controllo del fischio ogniqualvolta un
cambiamento nelle condizioni di esercizio o l'impiego di nuovo materiale
comporti nuovi rischi per l'infrastruttura o per le operazioni;
e) offerta di programmi di formazione del personale e di sistemi atti a
garantire che il personale mantenga le proprie competenze e che i
compiti siano svolti conformemente a tali competenze;
f) disposizioni atte a garantire un livello sufficiente di informazione
all'interno dell'organismo e, se del caso, fra gli organismi che operano
sulla stessa infrastruttura;
g) procedure e formati per la documentazione delle informazioni in
materia di sicurezza e scelta della procedura di controllo della
configurazione delle informazioni essenziali in materia di sicurezza;
h) procedure volte a garantire che gli incidenti, gli inconvenienti, i
"quasi incidenti" ed altri eventi pericolosi siano segnalati, indagati
ed analizzati e che siano adottate le necessarie misure preventive;
i) piani di intervento, di allarme ed informazione in caso di emergenza,
concordati con le autorita' suppliche competente;
j) audit interni regolari del sistema di gestione della sicurezza.
Allegato IV
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PARTE DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA
SPECIFICO DELLA RETE
Per consentire all'Agenzia di rilasciare la parte del certificato di
sicurezza specifica della rete deve essere presentata la seguente
documentazione:
la documentazione dell'impresa ferroviaria relativa alle STI o a parti
di STI e alle norme nazionali di sicurezza e alle altre norme
applicabili alle sue operazioni, al personale, ed al materiale rotabile,
precisando in che modo il sistema di gestione della sicurezza ne
garantisce la conformita';
la documentazione dell'impresa ferroviaria relativa alle diverse
categorie di personale proprio o delle imprese appaltatrici, fornendo la
prova che dette categorie soddisfino i requisiti previsti dalla STI o
dalle norme nazionali vigenti e che siano state debitamente
certificate;
la documentazione dell'impresa ferroviaria relativa ai diversi tipi di
materiale rotabile utilizzato, fornendo la prova che tale materiale sia
conforme alle STI od alle norme nazionali e che sia stato debitamente
certificato.
Per evitare duplicazioni e ridurre la quantita' di informazioni, per gli
elementi conformi alle STI ed agli altri requisiti delle direttive
96/48/CE e 2001/16/CE va trasmessa soltanto una documentazione
sintetica.
Allegato V
CONTENUTO PRINCIPALE DELLA RELAZIONE DI INDAGINE SU INCIDENTI ED
INCONVENIENTI
1. Sintesi.
La sintesi riporta una breve descrizione dell'evento, l'ora ed il luogo
in cui questo si e' verificato e le conseguenze. Indica, inoltre, le
cause dirette, le concause e le cause indirette stabilite dall'indagine.
Contiene infine le raccomandazioni principali formulate ed i relativi
destinarari.
2. Fatti in immediata relazione all'evento.
1. Evento:
data, ora e lugo dell'evento;
descrizione degli eventi e del sito dell'incidente, comprese le
attivita' dei servizi di soccorso ed emergenza;
decisione di aprire un'indagine, composizione della squadra
investigativa e svolgimento dell'indagine stessa.
2. Circostanze dell'evento:
personale ed imprese appaltatrici coinvolti, altre parti e testimoni;
treni e relativa composizione, numero di immatricolazione del materiale
rotabile coinvolto;
descrizione dell'infrastruttura e del sistema di segnalamento - tipo di
binari, deviatoi, intersezioni, segnali, protezioni del treno;
mezzi di comunicazione;
lavori svolti presso il sito dell'evento o nelle vicinanze;
attivazione del piano di emergenza ferroviaria e relativa catena di
eventi;
attivazione del piano di emergenza dei servizi pubblici di soccorso,
della polizia, dei servizi sanitari e relativa catena di eventi.
3. Decessi, lesioni, danni materiali:
passeggeri e terzi, personale, compreso quello delle imprese
appaltatrici;
merci, bagagli ed altri beni;
materiale rotabile, infrastruttura ed ambiente.
4. Circostanze esterne:
Condizioni atmosferiche e riferimenti geografici.
3. Resoconto dell'indagine.
1. Sintesi delle testimonianze (nel rispetto della tutela dell'identita'
dei soggetti interessati):
personale delle ferrovie, compreso quello delle imprese appaltatrici;
altri testimoni.
2. Sistema di gestione della sicurezza:
quadro organizzativo e modalita' di assegnazione ed esecuzione degli
incarichi;
requisiti relativi al personale e garanzia della loro applicazione;
modalita' dei controlli e delle verifiche interni e loro risultati;
interfaccia fra i diversi soggetti operanti sull'infrastruttura.
3. Norma e regolamenti:
norme pertinenti e regolamenti comunitari e nazionali;
altre norme quali norme di esercizio, istruzioni locali, requisiti per
il personale, prescrizioni in materia di manutenzione e standard
applicabili.
4. Funzionamento del materiale rotabile e degli impianti tecnici:
sistema di segnalamento e comando-controllo, compresa la registrazione
da parte di apparecchi automatici di registrazione dati;
infrastruttura;
apparecchiature di comunicazione;
materiale rotabile, compresa la registrazione da parte di apparecchi
automatici di registrazione dei dati.
5. Documentazione del sistema operativo:
provvedimenti adottati dal personale per il controllo del traffico ed il
segnalamento;
scambio di messaggi verbali in relazione all'evento, compresa la
trascrizione delle registrazioni;
provvedimenti adottati a tutela e salvaguardia del sito dell'evento.
6. Interfaccia uomo-macchina-organizzazione:
tempo lavorativo del personale coinvolto;
circostanze personali e mediche che influenzano l'evento, compreso lo
stress fisico e psicologico;
architettura degli impianti aventi un'incidenza sull'interfaccia
uomo-macchina.
7. Eventi precedenti dello stesso tipo.
4. Analisi e conclusioni.
1. Resoconto finale della catena di eventi:
conclusioni sull'evento, sulla base dei fatti rilevati nel capitolo 3.
2. Discussione:
analisi dei fatti rilevati nel capitolo 3 per determinare le cause
dell'evento e valutare le prestazioni dei servizi di soccorso.
3. Conclusioni:
cause dirette ed immediate dell'evento, comprese le concause riferibili
alle azioni delle persone coinvolte o alle condizioni del materiale
rotabile o degli impianti tecnici;
cause indirette riferibili alle competenze, alle procedure ed alla
manutenzione;
cause a monte riferibili alle condizioni del quadro normativo ed
all'applicazione del sistema di gestione della sicurezza.
4. Osservazioni aggiuntive:
carenze rilevate durante l'indagine, ma non pertinenti ai fini della
determinazione delle cause.
5. Provvedimenti adottati
Resoconto dei provvedimenti gia' presi o adottati successivamente
all'evento.
6. Raccomandazioni.