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Decreto 12 Ottobre 2007

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Istituzione di una tessera personale di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali del personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, che espleta attivita' tecnico-scientifica, tecnica-strumentale ed amministrativa.

(GU n. 2 del 3-1-2008)

 

 

 


 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successivi decreti modificativi e integrativi;
Visto l'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 3;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato", cosi' come modificato dal D. Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87;
Visto l'art. 57, terzo comma, del codice di procedura penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81, che ha previsto, tra l'altro, l'attribuzione, nell'ambito del rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali, della qualifica di agente di polizia giudiziaria agli appartenenti al ruolo degli operatori e dei collaboratori e della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti "limitatamente alle funzioni esercitate";
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 11, in base al quale il Ministero delle politiche agricole e forestali assume la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 concernente "individuazione dei profili professionali del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attivita' tecnico scientifica, tecnico strumentale ed amministrativa";
Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;
Ravvisata l'esigenza di dotare il personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa di una tessera di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali attestante le qualifiche di polizia giudiziaria "limitatamente alle funzioni esercitate";

Decreta:

Art. 1.
1. E' istituita una tessera personale di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali del personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa.
2. Il documento munito di timbro a secco ha le dimensioni di mm. 100 X 65 e consta di due sezioni: la prima (anteriore), contenente la fotografia dell'intestatario, riporta i dati anagrafici e somatici di riconoscimento, il gruppo sanguigno, la data di rilascio, la firma dell'autorita' incaricata della concessione del documento ed a stampa il timbro ad umido dell'amministrazione; la seconda (verso) la validita' del documento e la firma del titolare apposta sul retro della fotografia.

Art. 2.
1. Per gli appartenenti al ruolo degli operatori e dei collaboratori, per i quali la legge riconosce la qualifica di agente di polizia giudiziaria "limitatamente alle funzioni esercitate", e per gli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti, per i quali la legge riconosce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria "limitatamente alle funzioni esercitate", viene rilasciata una tessera di riconoscimento in carta filigranata con bordo superiore ed inferiore di colore verde, avente le caratteristiche indicate negli allegati A, B e C facenti parte integrante del presente decreto.
2. La suddetta tessera viene rilasciata dal Capo del Servizio IV, e' valida sei anni, non e' soggetta a convalida annuale e deve essere nuovamente emessa in caso di promozione, smarrimento, furto o precoce logorio.

Art. 3.
1. Il documento deve essere restituito all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa e deve essere ritirato in caso di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermita' neuro-psichiche.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro: De Castro



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