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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007
Incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e della promozione di forme di turismo ecocompatibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(G.U. n. 114 del 18-5-2007)
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attivita' di
Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, n. 167, con il quale le funzioni in materia di turismo di cui al sopra citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 sono state delegate al vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli;
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante la riforma della legislazione nazionale del turismo;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007);
Visto in particolare l'art. 1, comma n. 1228, che, per le finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, prevede, per l'anno 2007, l'autorizzazione di una spesa di 48 milioni di euro destinati all'incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e alla promozione di forme di turismo ecocompatibile;
Ritenuto di dover attivare le procedure di intervento ai sensi dell'art. 1, n. 1228 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 298 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 con la quale e' stata attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo la somma di 48 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1228 della legge finanziaria;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che ha espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2007, con osservazioni recepite nel presente decreto
Decreta:
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
1. Le finalita' degli interventi di cui al presente decreto sono quelle di
favorire una piu' ampia e migliore prestazione dei servizi resi dalle
imprese del comparto turistico nonche' consentire la realizzazione di iniziative
di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale,
volte in particolare a destagionalizzare e diffondere i flussi turistici sul
territorio nazionale.
Art. 2.
Individuazione degli interventi e ripartizione delle risorse
1. La disponibilita' finanziaria, per lo sviluppo del settore del turismo ed il
suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale,
di cui all'art. 1, comma n. 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
cosi' ripartita:
a) in quanto al 70% delle risorse disponibili, per il miglioramento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricettiva delle piccole e medie imprese, mediante investimenti finalizzati all'adeguamento delle strutture e dei servizi a standard di qualita', ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto delpatrimonio paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'eventuale assunzione della proprieta' delle strutture medesime in capo ai soggetti che ne hanno la gestione. Lerisorse, integrate anche da altre disponibilita' finanziarie nazionali e comunitarie, saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati che potranno essere assegnati a:
1. imprese turistiche che intendano adeguare i loro impianti ed i loro servizi anche al fine di aderire a circuiti di prenotazione di rilievo internazionale gia' esistenti;
2. imprese turistiche che intendano costituire forme associate di promozione e/o commercializzazione di servizi caratterizzati dalla attribuzione di un marchio, anche specialistico per segmenti di clientela, destinato ad essere diffuso in ambito sopranazionale.
b) in quanto al 30 % delle risorse disponibili, per il cofinanziamento di progetti di eccellenza volti alla promozione e allo sviluppo di forme di turismo ecocompatibile. In particolare, le risorse dovranno essere prioritariamente destinate a cofinanziare, nella misura massima del 70%, iniziative presentate dalle regioni o d'intesa con le regioni da enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, attraverso la conclusione di appositi accordi di programma, in favore del:
1. turismo montano;
2. turismo in bicicletta;
3. turismo legato all'attivita' sportiva e ricreativa del golf.
2. Con atti del Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo adottati in raccordo con le regioni, sono attuate le misure di cui al
comma 1, lettere a) e b), con la definizione della tipologia di agevolazione,
con l'individuazione dei criteri e delle modalita' per la presentazione e la
valutazione delle domande e per l'erogazione delle agevolazioni,
prioritariamente attraverso la conclusione di appositi accordi di programma con
le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente. Il processo di
valutazione dei criteri, e delle proposte di cui all'art.2, comma 1,
lettere a) e b) e' assolto da un apposito comitato paritetico tra la
Presidenza del Consigliodei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo e le regioni.
Art. 3.
Clausola di salvaguardia
1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, alle finalita' del
presente decreto nell'ambito delle competenze alle stesse spettanti ai sensi
dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione, e secondo
quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2007
Il vice Presidente del Consiglio dei Ministri con delega al turismo
Rutelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2007 Ministeri istitizionali -
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 246