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Decreto del Presidente della Repubblica 14 Maggio 2007, n. 90
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
(GU n. 158 del 10-7-2007 - Suppl. Ordinario n.157)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare,
l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa
complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni,
comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il
riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento
delle strutture;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261,
recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio;
Ritenuta la necessita' di procedere alla razionalizzazione degli
organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 22 gennaio e del 24
aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma
di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Conferma degli organismi esistenti
1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti
organismi, istituiti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare:
a) Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
b) Comitati tecnici delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale ed
interregionale, di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n.
183, e successive modificazioni;
c) Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4 della legge 7
febbraio 1992, n. 150 e all'articolo 12-bis del decreto-legge 12 gennaio
1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n.
59;
d) Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 1, comma 5, del
decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e all'articolo 7 del
presente regolamento;
e) Osservatori ambientali per la verifica dell'ottemperanza alle
prescrizioni VIA, di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 2002, n.
179;
f) Comitato per la comunicazione ambientale di cui all'articolo 6 della
legge 31 luglio 2002, n. 179;
g) Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui
all'articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'articolo 1, comma
5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e all'articolo 6 del
presente regolamento.
2. Sono, altresi', confermati i seguenti organismi:
a) Consiglio nazionale ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8
luglio 1986, n. 349;
b) Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo file di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio, Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario,
e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati
i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.
- Il comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario, e' il seguente:
"58. Le somme riguardanti indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o
altre utilita' comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e
organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste
ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.".
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto
2006, n. 248 recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio
2006, n. 153, e' il seguente:
"Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri
organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per
organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque
denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del
trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale
riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al
comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino
degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle
strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla
legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti
tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono
funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle
strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni,
con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi
automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi
realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente
e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della
scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai
provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con
l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita'
dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale
proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo
stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con
atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e
all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle
more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni
assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il
termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa
di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti
previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale
fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli atti di
natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per
l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte
degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007
.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia
provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle
amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi
di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta
applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono
disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza
pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261
recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
settembre 2003, n. 215.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si
vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
recante: "Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, supplemento
ordinario, e' il seguente:
"Art. 6 (Commissione interministeriale di valutazione).
- 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, e' istituita una Commissione interministeriale per
l'elaborazione dei pareri sulle notifiche e sulle informazioni di cui
agli articoli 8, 11, 16 e 20 con il compito di:
a) verificare che il contenuto di dette notifiche e informazioni sia
conforme alle disposizioni del presente decreto;
b) esaminare qualsiasi osservazione sulle notifiche eventualmente
presentata dalle autorita' competenti degli altri Stati membri e dal
pubblico;
c) valutare i rischi dell'emissione per la salute umana, animale e per
l'ambiente;
d) esaminare le informazioni del notificante di cui agli articoli 8, 11,
16 e 20 e promuovere, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere
al Consiglio superiore di sanita' e al Comitato nazionale per la
biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
e) disporre, se del caso, la consultazione delle parti sociali, del
pubblico e di ogni altro soggetto interessato, ivi compresi eventuali
comitati scientifici ed etici, sia nazionali che comunitari;
f) redigere le proprie conclusioni e, nei casi previsti, la relazione di
valutazione di cui agli articoli 17 e 20.
2. La Commissione interministeriale di cui al comma 1, esamina le
relazioni di valutazione e le informazioni relative all'emissione
deliberata e all'immissione sul mercato di OGM provenienti dalle
autorita' competenti degli altri Stati membri e dalla Commissione
europea e trasmesse all'autorita' competente ai sensi della direttiva
2001/18/CE del 12 marzo 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 17
aprile 2001, n. L 106, richiedendo, se del caso, ulteriori informazioni
ed esprimendo il proprio parere sulla base della valutazione dei rischi
dell'emissione.
3. La Commissione interministeriale di cui al comma 1 e' presieduta da
un direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, ovvero da un suo sostituto, ed e' composta da rappresentanti
e da esperti di comprovata competenza scientifica designati dalle
amministrazioni interessate, cosi' ripartiti:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
d) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive;
e) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
f) tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome;
g) due esperti del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
h) due esperti del Ministero della salute;
i) due esperti dei Ministero delle politiche agricole e forestali;
j) due esperti dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT);
k) un esperto dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione (INRAN);
l) un esperto del Ministero delle attivita' produttive;
m) un esperto dell'Istituto superiore di sanita';
n) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro.
4. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 3 e' nominato un membro
supplente di comprovata esperienza e competenza.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione di cui al comma 1, sono
svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, presso
il quale la medesima ha sede.
6. La Commissione interministeriale di valutazione, i cui componenti
durano in carica quattro anni, adotta, entro sessanta giorni dalla data
della sua istituzione, un regolamento di funzionamento interno.
7. All'art. 14, comma 8,. del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
206, le parole da "anche per l'esercizio" fino a "decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 92", sono soppresse.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a partire dall'entrata
in vigore del decreto previsto al comma 1. Dalla stessa data il
notificante provvede al versamento delle tariffe di cui all'art. 33 al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.".
- Il testo dell'art. 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive
modificazioni recante: "Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 maggio 1989, n. 120, supplemento ordinario, abrogata dall'art. 175
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recava: "Art. 12 (Autorita'
di bacino di rilievo nazionale).".
- Il testo dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante:
"Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della
convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali
in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla
legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e
successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la
detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44, e' il seguente:
"Art. 4. - 1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e
2 e' sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese di
mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento
di confisca.
2. A seguito della confisca di esemplari vivi, di cui al comma 1, viene
disposto, sentita la Commissione scientifica CITES, nel seguente ordine
di priorita':
a) il loro rinvio, a spese dell'importatore, allo Stato esportatore;
b) l'affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere;
c) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e
C, mediante asta pubblica, a condizione che i detti esemplari non siano
destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica,
alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso
all'infrazione.
3. Per gli esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, di cui al
comma 1, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposto, sentita
la Commissione scientifica CITES:
a) la conservazione a fini didattici o scientifici, o la loro
distruzione;
b) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e
C, mediante asta pubblica, a condizione che gli esemplari o i prodotti
da essi derivati non siano destinati direttamente o indirettamente alla
persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o
confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
4. Il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato assicura, nei
limiti delle ordinarie risorse di bilancio, la conservazione degli
esemplari morti, delle loro parti o prodotti derivati, di cui al comma
3, salva diversa determinazione della Commissione scientifica CITES.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del
commercio con l'estero, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente
la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19
dicembre 1975, n. 874.".
- Il testo dell'art. 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2,
recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150,
in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora
minacciati di estinzione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo
1993, n. 59, e' il seguente:
"Art. 12-bis. - 1. La commissione scientifica di cui all'art. 4, comma
2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, costituisce l'autorita'
scientifica prevista dall'art. I, primo comma, lettera f), della
convenzione di Washington e dal regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996. La commissione e' nominata con decreto
del Ministro dell'ambiente ed e' presieduta dal medesimo Ministro o da
un funzionario da lui delegato. La commissione e' composta da quindici
membri scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica in
campo zoologico, botanico e giuridico, con specifico riferimento ai
contenuti della convenzione di Washington e dei regolamenti comunitari
che ne danno attuazione. Fanno parte della commissione:
a) cinque zoologi specializzati rispettivamente in mammiferi, uccelli,
anfibi e rettili, invertebrati e pesci, dei quali tre scelti tra esperti
designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e due scelti tra
esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);
b) quattro botanici, di cui due designati dalla Societa' botanica
italiana (SBI) e due designati dal CNR;
c) un esperto designato dall'istituto nazionale della fauna selvatica (INFS);
d) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei
scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari (ANMS);
e) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed
acquari (UIZA);
f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute
ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di cui uno
designato dal Worldwide Fund for nature-Italia (WWF);
g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.
2. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 spettano un
compenso ed un trattamento di missione nella misura determinata con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del
tesoro. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono altresi' determinati il compenso ed il
trattamento di missione spettanti ai componenti del Comitato scientifico
di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' ai
componenti della Consulta tecnica per le aree naturali protette prevista
dall'art. 3, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Resta comunque ferma l'applicazione dell'art. 58, commi 1, 2 e 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.".
- Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante: "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della
direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario,
abrogato dall'art. 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recava: "Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti)."
- Il testo del comma 5 dell'art. 1, del decreto legislativo 8 novembre
2006, n. 284 recante: "Disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2006, n. 274, e' il
seguente:
"5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle
risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti
ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.".
- Il testo dell'art. 5 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante:
"Disposizioni in materia ambientale", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189, e' il seguente:
"Art. 5 (Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli
strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente). -
1. Al fine di una piu' efficiente applicazione delle norme comunitarie
in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e
riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio
ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente
modificati, nonche' per lo sviluppo dei sistemi di certificazione
ambientale, e' autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2002 per:
a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica
dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilita' ambientale di cui alla
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonche' al
monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo
esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte
a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni. Le modalita' di organizzazione e funzionamento degli
Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori e'
stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente
comma e nel limite massimo di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002;
b) lo svolgimento delle attivita' previste dal decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento;
c) le attivita' di studio, ricerca e sperimentazione relative alla
valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto
sull'ambiente, nonche' alla promozione e allo sviluppo di sistemi di
gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti,
nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;
d) le attivita' di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di
microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e decreto legislativo 3 marzo 1993,
n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui al
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose,
di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere b), c) e d)
del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e'
autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti
dell'autorizzazione di cui al comma 1, con l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con universita', istituti
scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati
opportunamente qualificati.".
- Il testo dell'art. 6 della legge 31 luglio 2002, n. 179 recante:
"Disposizioni in materia ambientale", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189, e' il seguente:
"Art. 6 (Programma strategico di comunicazione ambientale). - 1. Per
l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di
sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai
problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela
delle risorse ambientali, e' autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per
l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere
dall'esercizio finanziario 2003.
2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i
seguenti obiettivi:
a) l'informazione e la promozione a livello nazionale e in modo
continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello
nazionale che a livello internazionale;
b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel
settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante
protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi
da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di
categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con
altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree
protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado,
universita', organizzazioni di volontariato, imprese e organi
internazionali;
c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche
di natura ambientale.
3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti
destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attivita'
formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli
strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi
quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalita', la durata e
gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne
pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di
sportelli ambientali e di siti INTERNET.
4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione
ambientale, nonche' per le finalita' di cui all'art. 3, e' istituito,
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un
comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'istituzione
ed il funzionamento del comitato e' autorizzata la spesa, nell'ambito
dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000
euro a decorrere dall'anno 2002.
5. Il numero dei componenti, i compensi ad essi spettanti, i compiti e
le modalita' di funzionamento del comitato di cui al comma 4 sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.".
- Il testo dell'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante:
"Disposizioni in materia di risorse idriche", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 21 (Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche). -
1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 9, con
particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia ed all'economicita'
del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento
delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP), nonche' alla tutela dell'interesse
degli utenti, e' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito
denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' composto da sette membri, nominati con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con
funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti
tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle
acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono
essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono
collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in
aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, e'
determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.
4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di
funzioni ispettive, il Comitato si avvale di una segreteria tecnica,
costituita nell'ambito della Direzione generale della difesa del suolo
del Ministero dei lavori pubblici, nonche' della collaborazione delle
Autorita' di bacino. Esso puo' richiedere di avvalersi, altresi', dell'attivita'
ispettiva e di verifica di altre amministrazioni.
5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con le province
autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attivita' e le
iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti
per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, anche mediante
la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle
regioni e dalle province autonome competenti.".
- Il testo dell'art. 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante:
"Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162,
supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 12. - 1. E' istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la
seguente composizione:
a) un rappresentante designato da ogni regione; per il Trentino-Alto
Adige, uno designato dalla provincia autonoma di Trento e uno dalla
provincia autonoma di Bolzano;
b) sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni
italiani e tre dalla Unione delle province d'Italia;
c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su terne
presentate dalle associazioni a carattere nazionale o presenti in almeno
cinque regioni, di cui al successivo art. 13;
d) un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL.
2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunita' in
relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio,
puo' invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini
professionali.
3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente e' presieduto dal Ministro
dell'ambiente ed e' rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo seno il
vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si
avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministro
dell'ambiente.
4. Il Consiglio da' pareri ed avanza proposte nelle materie indicate
dalla presente legge nei casi e con le modalita' stabilite con apposito
regolamento approvato con decreto ministeriale.
5. Il Consiglio puo' proporre iniziative al Ministro dell'ambiente per
il raggiungimento delle finalita' indicate nell'art. 1, comma 3.
6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui
all'art. 1, comma 6, che e' allegato alla relazione stessa ai fini della
sua trasmissione al Parlamento.
7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente e' nominato con decreto dei
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
recante: "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 gennaio 2004, n. 25, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 16 (Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza
negli usi finali dell'energia).
- 1. E' istituito l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e
l'efficienza negli usi finali dell'energia. L'Osservatorio, svolge
attivita' di monitoraggio e consultazione sulle fonti rinnovabili e
sull'efficienza negli usi finali dell'energia, allo scopo di:
a) verificare la coerenza tra le misure incentivanti e normative
promosse a livello statale e a livello regionale:
b) effettuare il monitoraggio delle iniziative di sviluppo del settore;
c) valutare gli effetti delle misure di sostegno, nell'ambito delle
politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas
serra;
d) esaminare le prestazioni delle varie tecnologie;
e) effettuare periodiche audizioni degli operatori del settore;
f) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per
migliorare la previsione dei flussi di cassa dei progetti finalizzati
alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti
rinnovabili e di centrali ibride;
g) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per
salvaguardare la produzione di energia elettrica degli impianti
alimentati a biomasse e rifiuti, degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili non programmabili e degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, prodotta successivamente alla
scadenza delle convenzioni richiamate all'art. 13, commi 2 e 3, ovvero a
seguito della cessazione del diritto ai certificati verdi.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 e' composto da non piu' di venti
esperti della materia di comprovata esperienza.
3. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e degli Affari regionali, sentita la
Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore dei presente decreto legislativo, sono nominati i
membri l'Osservatorio e ne sono organizzate le attivita'.
4. Il decreto stabilisce altresi' le modalita' di partecipazione di
altre amministrazioni nonche' le modalita' con le quali le attivita' di
consultazione e monitoraggio sono coordinate con quelle eseguite da
altri organismi di consultazione operanti nel settore energetico.
5. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.
6. Le spese per il funzionamento dell'Osservatorio, trovano copertura,
nel limite massimo di 750.000 Euro all'anno, aggiornato annualmente in
relazione al tasso di inflazione, sulle tariffe per il trasporto
dell'energia elettrica, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, fatta salva la remunerazione del capitale
riconosciuta al Gestore della rete dalla regolazione tariffaria in
vigore, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. L'esatta quantificazione degli oneri
finanziari di cui al presente comma e' effettuata nell'ambito del
decreto di cui al comma 3.
7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato. Fermo restando quanto previsto al
comma 6, le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le
strutture fisiche disponibili.".
Art. 2.
Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla
programmazione e gestione degli interventi ambientali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la
Commissione tecnico scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 14,
comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e del decreto del
Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, e' ridenominata
"Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla
programmazione e gestione degli interventi ambientali".
2. La Commissione ai sensi del presente regolamento e secondo le
direttive generali impartite dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare svolge, nell'ambito della sua autonomia
valutativa, i seguenti compiti:
a) si esprime in merito alla valutazione di fattibilita'
tecnico-economica con particolare riferimento all'analisi costi benefici
in relazione alle iniziative, piani e progetti di prevenzione,
protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
b) svolge le funzioni di consulenza tecnico-giuridica al Ministro ed
alle strutture ministeriali sugli interventi, iniziative e programmi di
competenza del Ministero;
c) svolge le finzioni di nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144;
d) si esprime su ogni altro intervento che il Ministro o le strutture
dirigenziali del Ministero intendano sottoporre alla valutazione
tecnica, scientifica e giuridica della Commissione;
e) provvede agli eventuali altri adempimenti assegnati da leggi o
regolamenti.
3. La Commissione e' composta da trentatre' membri, tra cui il
Presidente, aventi una comprovata esperienza e competenza in una o piu'
discipline attinenti l'attivita' della Commissione stessa, nominati con
incarico di esperto anche tra il personale delle pubbliche
amministrazioni. I suddetti componenti sono nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di natura non regolamentare, si provvede a disciplinare le
modalita' di funzionamento e di organizzazione interni della
Commissione.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)", pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1986, n. 49,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 14. - 1. Per gli interventi di cui all'art. 21, primo comma, della
legge 26 aprile 1983, n. 130, e' autorizzata, per l'anno 1986, la spesa
di lire 1.520 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative
di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almeno 100 miliardi di
lire per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero
e al restauro di beni culturali, di cui almeno 30 per interventi
nell'ambito del comune di Roma.
2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto,
ottavo e nono dell'art. 21 della legge indicata al comma precedente. Con
la stessa delibera di cui al terzo comma del citato art. 21, il CIPE
fissa le modalita' per l'affidamento dei lavori da parte delle
Amministrazioni interessate.
3. Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del presente articolo, e'
altresi' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti
(BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del
controvalore di lire 1.250 miliardi.
4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, la cui
istruttoria non potra' svolgersi prima dell'entrata in vigore della
nuova disciplina legislativa del Nucleo di valutazione degli
investimenti pubblici, il CIPE autorizza le amministrazioni interessate
a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal secondo semestre
dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al comma
precedente. Si applica il comma settimo dell'art. 21 della legge 26
aprile 1983, n. 130.
5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 970
miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e
risanamento ambientale, riservando:
a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti
per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di
loro consorzi, che rivestano particolare interesse in relazione
all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e
gravita' delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;
b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti
per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro
consorzi, che rivestano particolare importanza per il raggiungimento
degli obiettivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
6. Per le finalita' di cui all'art. 4 della legge 31 dicembre 1982, n.
979, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di
lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988.
7. (Abrogato).
8. I progetti di cui ai precedenti commi, allorche' concernano opere o
impianti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. .312, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, sono ammessi al
finanziamento previo parere favorevole del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali.
9. Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori
finanziamenti della BEI in favore dei progetti approvati dal CIPE con
delibere del 22 dicembre 1983, del 19 giugno 1984, del 22 novembre 1984,
del 22 febbraio 1985 e del 6 febbraio 1986 si provvede, fino ad un
massimo di lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di
cui al presente articolo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, il CIPE provvede a stabilire, in relazione ai progetti
di cui alle delibere anzidette, tenuto conto degli interventi della BEI,
le modalita' di cui al precedente comma 2.
10. E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per provvedere:
a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo stato
dell'ambiente;
b) agli studi relativi al piano generale di risanamento delle acque di
cui all'art. 1, lettera a), legge 10 maggio 1976, n. 319, e
all'esercizio delle competenze statali di cui all'art. 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale ammissibili a
finanziamento statale.
11. E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la realizzazione
di progetti di iniziative di educazione ambientale presentati da
Amministrazioni statali, enti locali e associazioni ambientaliste. Il
Ministro per l'ecologia e' tenuto a presentare annualmente, in sede di
allegato alla Relazione previsionale e programmatica, al Parlamento una
relazione illustrativa della ripartizione e delle effettive modalita' di
utilizzazione delle somme stanziate.
12. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 10, il
Ministro per l'ecologia e' autorizzato a costituire commissioni
scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a
conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti.
13. II contingente di personale comandato previsto dall'art. 12, ultimo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' elevato a 50 unita'.
14. Per il personale comandato ai sensi del comma precedente, le spese
per le indennita' e rimborso spese per missioni nel territorio nazionale
e all'estero gravano rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo
6952 della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, mentre le spese per compensi per lavoro
straordinario, entro i limiti individuali in vigore per il personale in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gravano sul
capitolo 6953 della stessa rubrica.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438,
abrogato dal presente decreto, recava: "Regolamento per l'organizzazione
e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la
valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del
Ministero dell'ambiente.".
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario.
Art. 3.
Segreteria tecnica per la protezione della natura
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la
Segreteria tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3,
comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' ridenominata:
"Segreteria tecnica per la protezione della natura" e fornisce supporto
al Ministero per quanto concerne l'istituzione e l'aggiornamento delle
aree protette terrestri, per l'adozione del programma per le aree
naturali protette terrestri di rilievo internazionale e nazionale, per
l'approvazione dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette,
nonche' per il supporto alla gestione, al funzionamento ed alla
progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti
comunitari, nelle predette aree.
2. La Segreteria tecnica per la protezione della natura e' composta da
un contingente di:
a) venti unita' di personale in posizione di comando proveniente da
qualsiasi pubblica amministrazione ovvero mediante ricorso alla
mobilita' volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in
materia;
b) venti esperti di elevata qualificazione giuridico amministrativa e
tecnico scientifica scelti nel settore pubblico e privato tra biologi
con specifica competenza in flora e fauna terrestre, giuristi ed esperti
in discipline economiche e di gestione, nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
recante: "Legge quadro sulle aree protette", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, supplemento ordinario, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 3 (Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per
le aree naturali protette). - 1. E' istituito il Comitato per le aree
naturali protette, di seguito denominato "Comitato", costituito dai
Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle
foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei
lavori pubblici e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di
regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un
triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del
Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori
delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove
non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro
dell'ambiente con proprio decreto.
2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al
comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.
3. La Carta della natura e' predisposta dai servizi tecnici nazionali di
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del
Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili
relativi al complesso delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, della
presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui
all'art. 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato
dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i
profili di vulnerabilita' territoriale. La Carta della natura e'
adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 5
miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.
4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta
di cui al comma 7;
b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale di cui all'art. 4, sentita la Consulta di cui
al comma 7 del presente articolo, nonche' le relative direttive per
l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;
c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.
5. II Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte
l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce
sulla loro esecuzione.
6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga
la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al
Consiglio dei Ministri, che decide in merito.
7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di
seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti
particolarmente qualificati per l'attivita' e per gli studi realizzati
in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio,
dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi
presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel
Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di
rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei
Lincei, dalla Societa' botanica italiana e dall'Unione zoologica
italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due
scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali
e regionali. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata una
spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.
8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in
materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del
Comitato o del Ministro dell'ambiente.
9. (Abrogato).".
Art. 4.
Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
e'istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la
navigazione sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree
protette marine, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'articolo 8, comma
11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e la Segreteria tecnica per la
sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi,
istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001,
n. 93.
2. La Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione
sostenibile fornisce supporto al Ministero per quanto concerne
l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e all'aggiornamento
delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al
funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare,
anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree, nonche'
fornisce supporto al Ministero in materia di prevenzione e mitigazione
degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli
ecosistemi marini e costieri e alle politiche nazionali ed
internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare
pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino del
mediterraneo.
3. La Segreteria tecnica e' composta da venti esperti di elevata
qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica scelti nel
settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
recante: "Nuovi interventi in campo ambientale", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, come modificato dal
presente decreto:
Art. 2 (Interventi per la conservazione della natura).
- 1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita
delle opere abusive di cui all'art. 7, sesto comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si
verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle aree
protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero
dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le
ingiunzioni alla demolizione di cui all'art. 7, secondo comma, della
citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente puo' procedere
agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e
operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione
stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa di
lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere
dall'anno 1999.
2. In relazione al particolare valore ambientale dell'area della
costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell'art. 7 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, il
mancato esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere
effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel Fuenti nel comune
di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria in quanto in
violazione di vincoli ambientali e paesistici, il Ministro
dell'ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine di novanta
giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti,
procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale fine delle
strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa ai sensi del
comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo previsti.
3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di
cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per
l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento del danno
ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al comma 1, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli
organismi di gestione delle aree naturali protette per il ripristino
naturalistico dei siti.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa
consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti i
Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese.
6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro dell'ambiente
procede, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
7. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta
Murgia e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e
1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.
8. All'art. 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
nell'alinea, dopo le parole: "nella concessione di finanziamenti" sono
inserite le seguenti: "dell'Unione europea,".
9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 4, comma
11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire 2.000 milioni
per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 sono
destinate all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della
Val d'Agri e Lagonegrese.
10.
11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999 provvede
all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area
protetta marina di cui al comma 10, con il precipuo obiettivo della
massima salvaguardia dei mammiferi marini.
12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 le
opportune iniziative a livello comunitario ed internazionale per
estendere l'area protetta marina di cui al comma 10 alle acque
territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali.
13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine
protette previste dalla legge 31 dicembre 1998, n. 979, e dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per
gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.
14. (Abrogato).
15. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo
del comma 2 dell'art. 5 della legge 8 ottobre .1997, n. 344, pari a lire
200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e' destinata al
funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi
di cui allo stesso comma 2.
16. La Commissione di riserva, di cui all'art. 28 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, e' istituita presso l'ente cui e' delegata la
gestione dell'area protetta marina ed e' presieduta da un rappresentante
designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale
Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della
Commissione di riserva in qualita' di membro.
17. All'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le
parole: "ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979"
sono sostituite dalle seguenti: "nonche' dalle polizie degli enti locali
delegati nella gestione delle medesime aree protette".
18. Per l'espletamento delle funzioni relative all'ambiente marino
previste dall'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,
l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata
al mare (ICRAM) e' autorizzato ad incrementare la propria dotazione
organica di dieci unita' di profilo professionale "ricercatore". Alla
copertura dei posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa occorrente,
valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 700 milioni a
decorrere dall'anno 1999. Non si applicano le disposizioni di cui
all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
19. Per la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e
valorizzazione della "Posidonia Oceanica", nonche' di studio delle
misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne
comportano il degrado e la distruzione, e' autorizzata la spesa di lire
200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero
dell'ambiente puo' avvalersi del contributo delle universita', degli
enti di ricerca e di associazioni ambientaliste.
20. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, e' comandato presso
gli Enti parco di cui all'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti
Enti, e' inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti medesimi,
nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e
secondo le procedure di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 18 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Conseguentemente le piante organiche
delle amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un numero
di unita' pari al predetto personale.
21. ...
22. ...
23. ...
24. All'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) ...;
b) al comma 6, dopo la parola: "vice presidente" sono inserite le
seguenti: "scelto tra i membri designati dalla Comunita' del parco" e la
parola: "eventualmente" e' soppressa;
c) al comma 8, le parole da: "elabora lo statuto dell'Ente parco" fino
alla fine del comma sono soppresse;
d) ....
25. ...
26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui
all'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come
sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonche' le modalita' di
svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i
direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonche' i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.
27. ...
28. All'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: "il rispetto delle caratteristiche" sono
inserite le seguenti: "naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e
culturali locali";
b) ...;
c) al comma 6, le parole: "sentita la Consulta e" sono soppresse.
29. ...
30. All'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "naturali e ambientali" sono inserite le
seguenti "nonche' storici, culturali, antropologici tradizionali";
b) ...
31. ...
32. All'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al
secondo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro
dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e, sino all'emanazione dei
provvedimenti di riforma in attuazione dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e del decreto di cui all'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del
medesimo art. 4, comma 1,".
33. Al comma 6 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del
parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente".
34. ...
35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3 dell'art. 31 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 34 del presente
articolo, e' effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco
nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel
territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle
del Corpo forestale dello Stato.
37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli
enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree
protette marine previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni
scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati
tra loro.".
- Il testo del comma 11, dell'art. 8, della legge 23 marzo 2001, n. 93,
recante: "Disposizioni in campo ambientale", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, e' il seguente:
"11. La segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita
dall'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal 1"
gennaio 2001 e' incrementata di dieci unita'. A tal fine e' autorizzata
la spesa di lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al
relativo onere, pari a lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.".
- Si riporta il testo dell'art. 14, della citata legge 23 marzo 2001, n.
93, come modificato dal presente decreto:
"Art. 14 (Interventi di tutela dall'inquinamento marino). - 1.
L'articolo 5 della legge 16 luglio 1998, n. 239, si interpreta nel senso
che le parole: "in via prioritaria" di cui al comma 1 del citato art. 5
si riferiscono esclusivamente alla residue spese relative agli
interventi effettuati in occasione dell'affondamento della motocisterna
Haven, avvenuto l'11 aprile 1991, e ai connessi oneri per interessi e
rivalutazione monetaria, mentre per "interventi di bonifica del mare",
da finanziare con le medesime risorse rivenienti dalla definizione
stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della
citata legge n. 239 del 1998, si intendono soltanto quelli praticabili
allo stato attuale delle conoscenze.
2. (Abrogato).".
Art. 5.
Segreteria tecnica per la qualita' della vita
1. La Segreteria tecnica per la qualita' della vita, istituita ai sensi
dell'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e'
composta da non piu' di diciotto esperti, scelti tra persone di elevata
qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel
settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La segreteria fornisce supporto al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare al fine di migliorare, incrementare ed
adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed
alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela
delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati,
nonche' di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il
profilo della capacita' di utilizzare le risorse derivanti da
cofinanziamenti dell'Unione europea.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308,
recante: "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di
diretta applicazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2004, n. 302, supplemento ordinario, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi
di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative
nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi
unici:
a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse
idriche;
c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile
degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;
e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;
f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la
valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione
ambientale integrata (IPPC);
g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e
le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresi' i criteri
direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla
data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari
provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di
attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione
delle norme tecniche, individuando altresi' gli ambiti nei quali la
potesta' regolamentare e' delegata alle regioni, ai sensi del sesto
comma dell'art. 117 della Costituzione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa
delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche
comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere
della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e
dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna
Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di
assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando
specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai
principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine
della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera
c), i predetti schemi devono altresi' essere corredati di relazione
tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 4 ed al
presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione
del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue
osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere
definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro
venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale
termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il
mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione
degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza
dall'esercizio della delega legislativa.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo puo'
emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive
dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una
relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti
legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento
normativo proposto.
7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma
di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.
8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto
dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia
delle amministrazioni statali, nonche' delle attribuzioni delle regioni
e degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e
le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di
sussidiarieta', ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della
qualita' dell'ambiente, della protezione della salute umana,
dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della
promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i
problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale,
comunitario e mondiale, come indicato dall'art. 174 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni;
b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestivita' dei controlli
ambientali, nonche' certezza delle sanzioni in caso di violazione delle
disposizioni a tutela dell'ambiente;
c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;
d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure
e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o
fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilita' ambientale,
l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come
definite dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del Consiglio,
nonche' il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere piu'
efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilita' dello
sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali;
e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di
garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in
tale modo alla competitivita' dei sistemi territoriali e delle imprese,
evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;
f) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione,
di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e
del principio "chi inquina paga";
g) previsione di misure che assicurino la tempestivita' e l'efficacia
dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove
possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
h) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei
monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di
controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il
potenziamento e il miglioramento dell'efficienza delle autorita'
competenti;
i) garanzia di una piu' efficace tutela in materia ambientale anche
mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema
sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena
e l'entita' delle sanzioni amministrative gia' stabiliti dalla legge;
l) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle
procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di
denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto
previsto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni;
m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione, nell'attuazione dei principi e criteri direttivi ispirati
anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro,
anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo
preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio
amministrativo e penale, nonche' alla promozione delle componenti
ambientali nella formazione e nella ricerca;
n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e
medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo
le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del 19 marzo
2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e introduzione di
agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per
le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al
citato regolamento CE) n. 761/2001 prevedendo, ove possibile, il ricorso
all'autocertificazione.
9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati agli
obiettivi di massima economicita' e razionalita', anche utilizzando
tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se
necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei
seguenti principi e criteri specifici:
a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e
qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a
ridurne la quantita' e la pericolosita'; semplificare, anche mediante
l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei
rifiuti speciali, anche al fine di renderne piu' efficace il controllo
durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la
violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo e il
riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di
differenziazione e di selezione degli stessi, nonche' il recupero di
energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva del 4 dicembre
2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'incenerimento
dei rifiuti, ed innovando le norme previste dal decreto ministeriale 5
febbraio 1998 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive
modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle produzioni
agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena
operativita' delle attivita' di riciclaggio anche attraverso l'eventuale
transizione dal regime di obbligatorieta' al regime di volontarieta' per
l'adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; razionalizzare il sistema di
raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la
definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno
dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo
competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse
dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza
pubblica; prevedere l'attribuzione al presidente della giunta regionale
dei poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non
abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, tramite la
nomina di commissari ad acta e di poteri sostitutivi al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio senza altri obblighi nel
caso in cui il presidente della giunta regionale non provveda entro
quarantacinque giorni; prevedere possibili deroghe, rispetto al modello
di definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un
piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza di un differente
modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti;
assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come
previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini
certi per la durata dei contratti di affidamento delle attivita' di
gestione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della
riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante una piu'
razionale definizione dell'istituto; promuovere la specializzazione
tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti
speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello
nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti
riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di prodotti costituiti da
materiali riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli
interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso
derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la
bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati, in
applicazione della normativa vigente; definire le norme tecniche da
adottare per l'utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani
adeguati, che consentano di non recare pregiudizio all'ambiente
nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle
aree urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica
dei siti contaminati da amianto; introdurre differenti previsioni a
seconda che le contaminazioni riguardino siti con attivita' produttive
in esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi di
qualita' ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee
dei siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica,
vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sanitari e
ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo conto
dell'approccio tabellare; favorire la conclusione di accordi di
programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la
gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;
b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato,
semplificando i procedimenti, anche mediante l'emanazione di
regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il
risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori
tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare,
programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il
risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa
ricognizione degli stessi; accelerare la piena attuazione della gestione
del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale,
nel rispetto dei principi di regolazione e vigilanza, come previsto
dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti,
precisando i poteri sostitutivi e rendendone semplice e tempestiva
l'utilizzazione; prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi
impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo
di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che
esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni
di nuovi impianti; prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, le modalita' per la definizione dei meccanismi
premiali in favore dei comuni compresi nelle aree ad elevata presenza di
impianti di energia idroelettrica;
c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e
finanziario che ostacolino il conseguimento della piena operativita'
degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al
risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra
i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i
piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli
organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la
disciplina sostanziale e procedurale dell'attivita' di pianificazione,
programmazione e attuazione di interventi di risanamento idrogeologico
del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio;
prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone
agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto
idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino;
adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle
iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante
l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilita'
della risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il
procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di
pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti
istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'iter
procedimentale;
d) confermare le finalita' della legge 6 dicembre 991, n. 394;
estendere, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e della
volonta' delle popolazioni residenti e direttamente interessate, la
percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione
ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine,
di particolare pregio; articolare, con adeguata motivazione, e
differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche
situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di
autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni
geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire
l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette
dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire la conclusione
di accordi di programma con le organizzazioni piu' rappresentative dei
settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del
commercio e del terzo settore, finalizzati allo sviluppo
economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio
naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi nei parchi
nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla
pianificazione paesistica e quelli previsti dall'art. 1-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano con l'approvazione del piano
del parco o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di
salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali; nei territori
residuali dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei
parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle
aree e dei beni soggetti alla disciplina di cui all'art. 1-quinquies del
citato decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 431 del 1985; armonizzare e coordinare le funzioni e le
competenze previste dalle convenzioni internazionali e dalla normativa
comunitaria per la conservazione della biodiversita';
e) conseguire l'effettivita' delle sanzioni amministrative per danno
ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di irrogazione e delle
sanzioni medesime; rivedere le procedure relative agli obblighi di
ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle
autorita' competenti e il risarcimento del danno; definire le modalita'
di quantificazione del danno; prevedere, oltre a sanzioni a carico dei
soggetti che danneggiano l'ambiente, anche meccanismi premiali per
coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il
miglioramento della qualita' dell'ambiente sul territorio nazionale;
f) garantire il pieno recepimento della direttiva 85/337/CEE del 27
giugno 1985 del Consiglio, e della direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997
del Consiglio, in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del 27
giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di VAS e,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche mediante l'emanazione di
regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto
costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e
sociale; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del
progetto dell'intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli
idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in
sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi
certi; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e
quella di VAS e promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani
e dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere
l'estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le
autorita' competenti per il rilascio dell'autorizzazione unica e
identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta
autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA
e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le
procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpare
in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni
ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di
applicazione della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del
Consiglio ma sottoposti a piu' di un'autorizzazione ambientale
settoriale;
g) riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione
delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina
per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle
norme comunitarie e, in particolare, della direttiva 222001/81/CE del 23
ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e degli accordi
internazionali sottoscritti in materia, prevedendo:
1) l'integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti
dagli impianti di riscaldamento per uso civile;
2) l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o
alternative anche mediante la disciplina della vendita dell'energia
prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale,
prolungando sino a dodici anni il periodo di validita' dei certificati
verdi previsti dalla normativa vigente;
3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti
dalle attivita' agricole e zootecniche;
4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli,
combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente
alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualita'
dell'aria;
5) strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori sull'impatto
ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro
composizione possono causare inquinamento atmosferico;
6) predisposizione dei piano nazionale di riduzione di cui all'art. 4,
paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del 23 ottobre 2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisca prescrizioni per i
grandi impianti di combustione esistenti.
10. Per l'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere a),
b) ed f) del comma 9, si intendono norme generali regolatrici della
materia i principi previsti dalle medesime lettere per le deleghe
legislative.
11. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di
un anno, di una commissione composta da un numero massimo di
ventiquattro membri scelti fra professori universitari, dirigenti
apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta
qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega.
12. La commissione di cui al comma 11 e' assistita da una segreteria
tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato e
composta da venti unita', di cui dieci scelte anche tra persone estranee
all'amministrazione e dieci scelte tra personale in servizio presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di
supporto.
13. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria
tecnica di cui ai commi 11 e 12, e' disposta con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, che ne disciplina altresi'
l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 18, con successivo decreto dello stesso Ministro,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
14. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono individuate
forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali
e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale
e per la tutela dei consumatori.
15. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni
quattro mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma
11, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato dei
lavori della medesima commissione.
16. Allo scopo di diffondere la conoscenza ambientale e sensibilizzare
l'opinione pubblica, in merito alle modifiche legislative conseguenti
all'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa di 250.000
euro per l'anno 2004.
17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
18. Per l'attuazione dei commi 11 e 12 e' autorizzata la spesa di
800.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per l'anno 2005. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli
anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
19. II Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con i propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l'attuazione dei commi 17 e 18.
20. All'art. 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del
Governo aventi rilevanza ambientale e' garantita la partecipazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".
21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di
natura urbanistica, non sia piu' esercitabile il diritto di edificare
che sia stato gia' assentito a norma delle vigenti disposizioni, e' in
facolta' del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su
altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la
disponibilita' a fini edificatori.
22. In caso di accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del comma
21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta la
contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell'area interessata
dal vincolo sopravvenuto.
23. Il comune puo' approvare le varianti al vigente strumento
urbanistico che si rendano necessarie ai fini della traslazione del
diritto di edificare di cui al comma 21.
24. L'accoglimento dell'istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce
titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il
vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi
della normativa vigente, il titolare del diritto di edificare puo'
richiedere l'indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione
del diritto di edificare su area diversa, ai sensi dei citati commi 21 e
22, e' computata ai fini della determinazione dell'indennizzo
eventualmente dovuto. 25. In attesa di una revisione complessiva della
normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla
lettera a) del comma 29, sono individuate le caratteristiche e le
tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure
originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie
prime secondarie per le attivita' siderurgiche e metallurgiche, nonche'
le modalita' affinche' gli stessi siano sottoposti al regime delle
materie prime e non a quello dei rifiuti.
26. Fermo restando quanto disposto dall'art. 14 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a
quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima
secondaria per attivita' siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1,
lettera q-bis), dell'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, introdotta dal comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il
detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di
disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto
di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati
in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi
siderurgici o metallurgici.
27. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono
riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti
da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o
produttori di Paesi esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le modalita'
specificate al comma 28.
28. E' istituita una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 30, comma 1, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le
imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di
recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'allegato C
annesso al medesimo decreto legislativo, per la produzione di materie
prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel
rispetto delle condizioni e delle norme tecniche riportate nell'allegato
1 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 del Ministro dell'ambiente,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del
16 aprile 1998. L'iscrizione e' effettuata a seguito di comunicazione
all'Albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata
dall'attestazione di conformita' a tali condizioni e norme tecniche
rilasciata dall'autorita' pubblica competente nel Paese di appartenenza.
Le modalita' di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal
Comitato nazionale dell'Albo; nelle more di tale definizione
l'iscrizione e' sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione
corredata dall'attestazione di conformita' dell'autorita' competente.
29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'art. 6, comma 1, dopo la lettera q) sono
aggiunte le seguenti:
"q-bis) materia prima secondaria per attivita' siderurgiche e
metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di
recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad
altre specifiche nazionali e internazionali, nonche' i rottami scarti di
lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi
o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in
origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra
menzionate;
q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti,
prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e
coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per
lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo.
L'impresa che intende svolgere l'attivita' di organizzazione della
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle
categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo
previsto dall'art. 30, nonche' nella categoria delle opere generali di
bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34";
b) all'art. 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) e' aggiunta la
seguente:
"f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non
pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di
qualita' elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall'art.
2, comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 11 novembre 1999 del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, come sostituita
dall'art. 1 del decreto ministeriale 18 marzo 2002 del Ministro delle
attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25
marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in
cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del
12 marzo 2002";
c) all'art. 10, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle
operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare
di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15
dell'allegato B, la responsabilita' dei produttori dei rifiuti per il
corretto smaltimento e' esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al
formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto
il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare
dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12
del citato allegato B. Le relative modalita' di attuazione sono definite
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio";
d) all'art. 40, comma 5, le parole: "31 marzo di ogni anno" sono
sostituite dalle seguenti: "31 maggio di ogni anno".
30. Il Governo e' autorizzato ad apportare modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a quanto
previsto al comma 29, lettera b).
31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e'
autorizzato ad apportare le modifiche e integrazioni al decreto
ministeriale 5 febbraio 1998 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,
finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso, affinche'
non sia considerata come rifiuto derivante dalla produzione
dell'industria agroalimentare, nonche' dirette a prevedere, oltre ai
cementifici, le seguenti attivita' di recupero della polvere di
allumina, in una percentuale dall'1 al 5 per cento nella miscela
complessiva:
a) produzione di laterizi e refrattari;
b) produzione di industrie ceramiche;
c) produzione di argille espanse.
32. In considerazione del grave pregiudizio arrecato al paesaggio da
vasti interventi di lottizzazione abusiva realizzati nella localita'
denominata Punta Perotti nel comune di Bari, il direttore generale per i
beni architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, verificato il mancato esercizio del potere di
demolizione delle opere abusive gia' confiscate a favore del comune con
sentenza penale passata in giudicato, diffida il comune medesimo a
provvedere entro il termine di sessanta giorni, invitando la regione
Puglia ad esercitare, ove occorra, il potere sostitutivo. Il direttore
generale, accertata l'ulteriore inerzia del comune, nonche' il mancato
esercizio del potere sostitutivo da parte della regione, provvede agli
interventi di demolizione, avvalendosi a tal fine delle strutture
tecniche del Ministero della difesa, previa convenzione.
33. Per l'esecuzione della demolizione di cui al comma 32 il Ministero
per i beni e le attivita' culturali si avvale delle anticipazioni e
delle procedure di cui all'art. 32, comma 12, del decreto-legge 30
novembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Per le medesime finalita', possono essere
utilizzate le somme riscosse ai sensi del comma 38, secondo periodo,
nonche', previa intesa tra il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e la regione Puglia, le somme riscosse dalla regione ai sensi
dell'art. 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e ai
sensi dell'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
34. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con la
regione Puglia ed il comune di Bari e sentito il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, effettuata la demolizione, procede
all'elaborazione del progetto di recupero e di riqualificazione
paesaggistica dell'area. Per l'esecuzione di tali interventi la regione
o i comuni interessati utilizzano le somme riscosse ai sensi dell'art.
167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero altre somme
individuate dalla regione.
35. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o della
regione interessata, sono individuati ulteriori opere o interventi
realizzati da sottoporre ad interventi di demolizione, secondo le
procedure e le modalita' di cui ai commi 32, 33 e 34. Sono fatte salve
le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
36. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 167, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Laddove l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica
non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta
della medesima autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta
giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta
autorita' competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede
alla demolizione avvalendosi delle modalita' operative previste
dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, a seguito di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero della
difesa.";
b) all'art. 167, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione dei comma i, nonche'
per effetto dell'art. 1, comma 38, secondo periodo, della legge recante:
"Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione" sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle
rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche per finalita' di
salvaguardia nonche' per interventi di recupero dei valori paesaggistici
e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o
interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalita'
possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle
spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione
in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a cio'
destinate dalle amministrazioni competenti.";
c) all'art. 181, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora i
lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell'art. 136, per le loro
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole
interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca
antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'art.
142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta
per cento della volumetria della costruzione originaria o, in
alternativa, un ampliamento della medesima superiore a
settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una
nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative
ripristinatorie o pecuniarie di cui all'art. 167, qualora l'autorita'
amministrativa competente accerti la compatibilita' paesaggistica
secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al
comma 1 non si applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita' dall'autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili
o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione
paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria
o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma
1-ter presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla gestione del
vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica
degli interventi medesimi. L'autorita' competente si pronuncia sulla
domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere
vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio
di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili
soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che
venga disposta d'ufficio dall'autorita' amministrativa, e comunque prima
che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1".
37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30
settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformita' da
essa, l'accertamento di compatibilita' paesaggistica dei lavori
effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente
rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'art. 181 del
decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia
paesaggistica alle seguenti condizioni:
a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche
se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino
fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione
paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili
con il contesto paesaggistico;
b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:
1) la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del decreto legislativo n.
42 del 2004, maggiorata da un terzo alla meta';
2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorita'
amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al
precedente numero 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di
cinquantamila euro.
38. La somma riscossa per effetto della sanzione di cui al comma 37,
lettera b), numero 1), e' utilizzata in conformita' a quanto disposto
dall'art. 167 del decreto legislativo n. 42 de1 2004. La somma
determinata ai sensi del comma 37, lettera b), numero 2), e' riscossa
dal Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata alle
competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della
spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali per essere
utilizzata per le finalita' di cui al comma 33 e al comma 36, lettera
b).
39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, presenta la
domanda di accertamento di compatibilita' paesaggistica all'autorita'
preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31
gennaio 2005. L'autorita' competente si pronuncia sulla domanda, previo
parere della soprintendenza.
40. All'art. 34 del codice della navigazione, le parole:
"dell'amministrazione interessata" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente".
41. A decorrere dall'anno 2004 le spese di funzionamento delle Autorita'
di bacino di rilievo nazionale sono iscritte in una specifica unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
42. (Abrogato).
43. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del comma 42
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni
2004-2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
44. II Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione del comma 43.
45. Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di programma in
materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualita'
dell'aria, anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a
minimo impatto ambientale, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
46. All'onere derivante dall'attuazione del comma 45 si provvede quanto
a 50 milioni di euro per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini' del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
47. II Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione del comma 46.
48. All'art. 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico
locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, e successive modificazioni.";
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per
la mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane".
49. Dall'attuazione del comma 48 non derivano nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
50. Al fine di adeguare le strutture operative dell'Istituto centrale
per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) alle
esigenze di una maggiore presenza sul territorio anche a supporto
tecnico degli enti locali nel coordinamento delle attivita' a livello
locale nelle aree marine protette, negli scavi portuali e nella pesca,
anche attraverso l'apertura di sedi decentrate ovvero di laboratori
locali di ricerca, e' autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa di
7.500.000 euro annui.
51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 50 si provvede quanto
a 7,5 milioni di euro per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, e quanto a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004
e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
52. Al fine di garantire la messa in sicurezza di emergenza e per la
bonifica dei terreni e delle falde delle aree ex depositi POL della
Marina Militare, zona "Celle" e zona "Cimitero" e della Aeronautica
militare, zona "Vecchia delle Vigne", nell'ambito dell'attuazione del
piano intermodale dell'area Flegrea, e' autorizzata la spesa di 4
milioni di euro per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e
di 5 milioni di euro per l'anno 2005.
53. All'onere derivante dall'attuazione del comma 52 si provvede quanto
a 4 milioni di euro per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2004 e a 5 milioni
di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
54. II Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione dei commi 51 e 53.".
Art. 6.
Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche
1. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche,
istituito ai sensi dell'articolo 21 delle legge 5 gennaio 1994, n. 36, e
ricostituito dal decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e'
composto da sette membri, scelti tra persone di elevata qualificazione
giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e
privato, nominati con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Tre dei sette membri sono designati dalla
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
2. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche svolge i
seguenti compiti:
a) garantisce l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' del servizio
idrico integrato;
b) assicura la regolare determinazione ed il regolare adeguamento delle
tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale
prezzi (CIP);
c) garantisce la tutela dell'interesse degli utenti;
d) definisce, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, i programmi di attivita' e le iniziative da porre in essere
a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione
con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle
province autonome competenti.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante:
"Disposizioni in materia di risorse idriche", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 2l (Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche). -
1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 9, con
particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia ed all'economicita'
del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento
delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP), nonche' alla tutela dell'interesse
degli utenti, e' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito
denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' composto da sette membri, nominati con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con
funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti
tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle
acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono
essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono
collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in
aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, e'
determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.
4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di
funzioni ispettive, il Comitato si avvale di una segreteria tecnica,
costituita nell'ambito della Direzione generale della difesa del suolo
del Ministero dei lavori pubblici, nonche' della collaborazione delle
Autorita' di bacino. Esso puo' richiedere di avvalersi, altresi', dell'attivita'
ispettiva e di verifica di altre amministrazioni.
5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con le province
autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attivita' e le
iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti
per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, anche mediante
la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle
regioni e dalle province autonome competenti.".
- Per il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, si vedano le note
all'art. 1.
Art. 7.
Osservatorio nazionale sui rifiuti
1. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti, istituito dall'articolo 26
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e ricostituito
dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e'
composto da nove membri, scelti tra persone, esperti in materia di
rifiuti, di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico
scientifica nel settore pubblico e privato nominati con decreto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzione di presidente;
b) due designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno con
funzioni di vicepresidente;
c) uno designato dal Ministro della salute;
d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali;
e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri
e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed
all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla
prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo
225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il Consorzio
nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;
d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il raggiungimento degli
obiettivi di recupero e di riciclaggio;
e) verifica i costi di recupero e smaltimento;
f) verifica i livelli di qualita' dei servizi erogati;
g) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello
sviluppo economico e della salute.
Note all'art. 7:
- Per l'art. 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si vedano le
note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 8 novembre 2006,
n. 284, e' il seguente:
"Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). - 1.
Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le
disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad
applicarsi e quelle abrogate.
2. Con successivi decreti, fatto salvo quanto previsto dal comma 6
dell'art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono adottate norme
correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario e
delle decisioni rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. All'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui
al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione
della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo
correttivo, le autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.
183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto
correttivo che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 308 del
2004, definisca la relativa disciplina.".
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
correttivo di cui al comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 3, sono fatti salvi gli
atti posti in essere dalle autorita' di bacino dal 30 aprile 2006.
5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle
risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti
ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.
6. All'art. 224, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici
mesi".
7. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.".
- Il testo dell'art. 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante: "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 225 (Programma generale di prevenzione e di gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio). - 1. Sulla base dei programmi
specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma
4, il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e
di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua,
con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le
misure per conseguire i seguenti obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di
imballaggio riciclabili rispetto alla quantita' di imballaggi non
riciclabili;
c) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di
imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantita' di imballaggi non
riutilizzabili;
d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di
permettere ad esso di sopportare piu' tragitti o rotazioni nelle
condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di
imballaggio da recuperare ogni cinque anni e, nell'ambito di questo
obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in
peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio,
con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli
obiettivi di cui alla lettera a).
3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette all'Autorita' di
cui all'art. 207 un piano specifico di prevenzione e gestione relativo
all'anno solare successivo, che sara' inserito nel programma generale di
prevenzione e gestione.
4. La relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente
e' trasmessa per il parere all'Autorita' di cui all'art. 207, entro il
30 giugno di ogni anno. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si
provvede alla approvazione ed alle eventuali modificazioni e
integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
5. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto, lo stesso
e' elaborato in via sostitutiva dall'Autorita' di cui all'art. 207. In
tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi
previsti dall'allegato E alla parte quarta del presente decreto.
6. I piani regionali di cui all'art. 199 sono integrati con specifiche
previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
sulla base del programma di cui al presente articolo.".
Art. 8.
Segreteria tecnica per la tutela del territorio
1. La Segreteria tecnica per la tutela del territorio, istituita ai
sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,
e' composta da quindici esperti di elevata qualificazione,
giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore
pubblico e privato, di cui nove a tempo pieno e sei a tempo parziale,
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
2. La Segreteria di cui al comma 1, svolge i seguenti compiti:
a) assicurare il raccordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero, e le
Autorita' di bacino distrettuali;
b) assicurare la consulenza e il supporto al Ministero nello svolgimento
delle funzioni di competenza nell'ambito della conferenza istituzionale
permanente delle Autorita' di bacino distrettuali;
c) assicurare la consulenza ed il supporto al Ministero nella conferenza
operativa dei servizi delle Autorita' di bacino distrettuali;
d) effettuare, per quanto di competenza del Ministero, l'istruttoria
tecnica e le proposte in materia di individuazione degli interventi
ordinari e urgenti per la riduzione dei rischio idrogeologico;
e) assicurare il supporto per lo svolgimento delle funzioni di
segreteria tecnica del Comitato dei Ministri per gli interventi nel
settore della difesa del suolo, per quanto di competenza del Ministero;
f) fornire la necessaria assistenza tecnico-amministrativa e contabile
agli enti locali per gli interventi di difesa del suolo al fine di una
loro rapida ed efficace attuazione;
g) fornire il supporto al Ministero per lo svolgimento delle attivita'
amministrative e contabili relative al funzionamento delle Autorita' di
bacino distrettuali;
h) fornire la necessaria assistenza tecnica al Ministero per assicurare
il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di
difesa del suolo con gli interventi in materia ambientale;
i) assicurare la consulenza ed il supporto al Ministero per lo
svolgimento delle attivita' conoscitive nel settore della difesa del
suolo;
l) fornire 1'assistenza necessaria all'identificazione delle linee
fondamentali dell'assetto del territorio in materia di difesa del suolo;
m) fornire il supporto al Ministero per la predisposizione della
relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto
idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
n) svolgere le funzioni di raccordo tra il Ministero e il Ministero
dell'economia e delle finanze per l'espletamento delle procedure
amministrativo contabili relative ai finanziamenti.
Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267
(Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1998, n. 183), recante: "Misure urgenti per
la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite
da disastri franosi nella regione Campania", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 giugno 1998, n. 134), entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 2 (Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo
e la protezione dell'ambiente). - 1. Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, qualora non abbiano gia'
provveduto, le regioni costituiscono e rendono operativi i comitati per
i bacini di rilievo regionale ai sensi delle lettere a) ed h) del comma
1 dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni. Le regioni competenti, per i bacini interregionali,
procedono entro tre mesi ai medesimi adempimenti. Decorsi i predetti
termini, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei
Ministri di cui all'art. 1, comma 1, e sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, conferisce entro trenta giorni l'attribuzione delle
relative funzioni in via sostitutiva. Le regioni nel cui territorio
ricadano bacini idrografici definiti di rilievo interregionale ai sensi
dell'art. 15 della citata legge n. 183 del 1989, previa intesa con le
regioni confinanti, possono aggregarli ai bacini di rilievo regionale
residuali, costituendo un'unica autorita' di bacino interregionale o
regionale. La composizione dei comitati istituzionali delle autorita' di
bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 12, comma 3, della medesima
legge n. 183 del 1989, e' integrata dal Ministro delegato per il
coordinamento della protezione civile.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di indagine, monitoraggio e
controllo in prevenzione del rischio idrogeologico, le regioni possono
destinare unita' di personale tecnico trasferito in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nel limite della
disponibilita' finanziaria di cui al comma 1 dell'art. 8 e
nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le autorita' di
bacino possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con
procedure di urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato
a tempo determinato fino a 3 anni, per l'attuazione dei compiti di cui
al presente decreto-legge.
2-bis. Fatta salva la destinazione di lire 20 miliardi, di cui al comma
2, e con gli stessi criteri, le regioni e le autorita' di bacino possono
destinare ulteriori quote delle risorse loro assegnate, nell'ambito
della spesa prevista al comma 1 dell'art. 8, per incrementare le proprie
strutture tecniche preposte alle attivita' di individuazione e
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, di cui all'art. 1,
comma 1-bis.
3. Le autorita' di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate, a
decorrere dal 1" gennaio 1999, secondo le procedure e nei limiti
indicati dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a provvedere
alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche,
diminuiti del numero di unita' del personale inquadrato, di cui all'art.
16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, secondo le procedure
previste dall'art. 12, comma 8-quater, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493.
4. Per le attivita' di indagine, monitoraggio e controllo dei rischi
naturali e per quelle connesse all'attuazione del presente decreto, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata a rimodulare la
dotazione organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, e
successive modificazioni, anche ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, entro il limite massimo del
totale dei posti in organico gia' complessivamente previsti. I posti
vacanti sono coperti secondo le seguenti modalita':
a) inquadramento a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del
presente decreto, del personale in servizio in posizione di comando o di
fuori ruolo, mediante corrispondente soppressione dei posti in organico
presso le amministrazioni o gli enti di provenienza, nonche' del
personale a contratto a tempo determinato;
b) con le procedure di cui all'art. 39, comma 8, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, nel rispetto di quanto previsto dal comma 16 del medesimo
art. 39.
4-bis. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di dirigente tecnico
nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai
sensi dell'art. 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, gia' espletati alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' considerata utile l'anzianita' di servizio prestato
nella carriera direttiva ricongiunto ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto
dall'art. 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104.
5. (Abrogato).
6. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il limite
delle proprie disponibilita' di bilancio, puo' attivare fino a cinquanta
rapporti di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi,
entro il predetto limite finanziario, di un contingente massimo di
cinquanta unita' di personale appartenente alle amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici, anche economici, ed alle societa' a
partecipazione pubblica in liquidazione; tale personale e' posto, previo
consenso dell'interessato, in posizione di comando, distacco,
aspettativa, o comunque messo a disposizione dell'Agenzia entro quindici
giorni dalla richiesta, secondo le disposizioni dei rispettivi
ordinamenti. I relativi costi restano ad esclusivo carico delle
amministrazioni pubbliche di appartenenza; sono interamente rimborsati
quelli a carico delle societa' private e degli enti pubblici economici.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 dell'art. 1,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, adotta un programma per il potenziamento
delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, mirato alla
realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale. Il
programma e' predisposto, sulla base del censimento degli strumenti e
delle reti esistenti, dal Servizio idrografico e mareografico nazionale,
d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le
autorita' di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il Gruppo
nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio
nazionale delle ricerche. Il programma contiene un piano finanziario
triennale, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, comma 3, con
l'indicazione analitica dei costi di realizzazione e di gestione delle
reti. Queste ultime assicurano l'unitarieta', a livello di bacino
idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai
sistemi di monitoraggio, nonche' un sistema automatico atto a garantire
le funzioni di pre-allarme e allarme ai fini di protezione civile.
7-bis. Le regioni che non ne siano dotate possono provvedere, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, alla costituzione dell'ufficio geologico regionale che
puo' essere volto a garantire, tramite adeguati profili
tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive,
sperimentali, di controllo ed allertamento, nonche' il servizio di
polizia idraulica e assistenza agli enti locali.".
- Il testo del comma 6, dell'art. 1, della citata legge 8 luglio 1986,
n. 349, e' il seguente: "6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due
anni una relazione sullo stato dell'ambiente.".
Art. 9.
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e'
istituita la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale che
accorpa la Commissione per la valutazione di impatto ambientale,
istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni, e la Commissione speciale per la
valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 184,
comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, composta da
sessanta commissari, oltre il presidente e il segretario, nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, tra liberi professionisti e tra esperti provenienti dalle
amministrazioni pubbliche, comprese universita', Istituti scientifici e
di ricerca, con adeguata qualificazione in materie progettuali,
ambientali, economiche e giuridiche. Per le valutazioni di impatto
ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia
riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la
Commissione e' integrata da un componente designato dalle regioni e
dalle province autonome interessate, in possesso dei predetti requisiti.
A tale fine, entro, quindici giorni dalla data del decreto di
costituzione della Commissione, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli
stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale.
2. La Commissione e' articolata nei seguenti organi: Presidente,
Assemblea plenaria, Comitato di coordinamento e Ufficio di segreteria.
3. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, in
applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
5 gennaio 1989, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 del
decreto ed esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla
valutazione di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;
c) svolge le attivita' tecnico istruttorie per la valutazione ambientale
strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi
dello Stato, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ed esprime
il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che adotta il
conseguente provvedimento.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di natura non regolamentare, sono stabiliti l'organizzazione
ed il funzionamento della Commissione.
5. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i compensi spettanti ai commissari, ai componenti
nominati in rappresentanza delle regioni e delle province autonome, al
presidente e al segretario.
6. E' posto a carico dei soggetto committente il progetto il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per
mille del valore delle opere da realizzare, che e' riassegnata con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
essere riutilizzata esclusivamente per le spese della Commissione.
7. La Commissione si avvale delle risorse versate a norma del comma 6,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. La Commissione puo' operare attraverso Sottocommissioni composte da
un numero variabile di componenti in ragione delle professionalita'
necessarie. Per le attivita' gia' di competenza della Commissione di cui
all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e' costituita una Sottocommissione i cui componenti sono
individuati sentito il Ministero delle infrastrutture.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)", pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 18. - 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in
attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di
salvaguardia ambientale, e' autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di
lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in
corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:
a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui
all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per lire 160 miliardi,
secondo quanto previsto per l'annualita' 1988 dalla tabella D della
presente legge;
b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del
bacino idrografico padano, nonche' dei progetti relativi ai bacini
idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali;
la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi
per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli
altri bacini;
c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui parchi nazionali e
le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui all'art. 5
della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino,
delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la
regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonche',
d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o
interregionali; si applicano, per i parchi nazionali cosi' istituiti, in
quanto compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco nazionale
d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani
regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per
l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di
spesa viene fissata in lire 50 miliardi;
d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno
all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco nazionale
d'Abruzzo;
e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo
e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione
sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui
agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n.
349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi
informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni,
degli enti locali e delle unita' sanitarie locali; nonche' completamento
del piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera
a), della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di
spesa viene fissata in lire 75 miliardi;
f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui
all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due
rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle
liste di collocamento, che riguardano:
1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle
riserve naturali e regionali;
2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in
corpi idrici;
3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare
riferimento a rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali
sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti
dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le
competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti
e' affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati
secondo le priorita' e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a
termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve
avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai
giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di
una graduatoria definita secondo i criteri e i titoli previsti in
ciascun progetto. Tale graduatoria verra' affissa agli albi comunali dei
comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilita' e'
riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui
all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La relativa autorizzazione di spesa
viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988, il
Ministro dell'ambiente presenta alle competenti Commissioni parlamentari
una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull'impegno
finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il
numero e il tipo di giovani impiegati;
g) avvio dei rilevamenti e delle altre attivita' strumentali alla
formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della
relativa restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa
e' fissata in lire 20 miliardi.
2. E' autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del
Servizio geologico, pari a 150 unita' nell'ambito della riorganizzazione
prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la
relativa autorizzazione di spesa e' fissata in lire 11 miliardi per
ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
3. II Ministro dell'ambiente, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale
per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione. Il
CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di
priorita' territoriale e settoriale per la definizione e la selezione
dei progetti.
4. Gli interventi di cui alle lettere a), b), e) e g) del comma 1 sono
finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente
ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali
o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non
economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti e'
svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorita' fissati dal
programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico-scientifica di cui
all'art. 14, legge 28 febbraio 1986, n. 41.
5. (Abrogato).".
- Si riporta il testo dell'art. 184 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004//18/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto:
"Art. 184 (Contenuto della valutazione di impatto ambientale). (art. 19,
decreto legislativo n. 190/2002). - 1. La valutazione di impatto
ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto e
delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero,
sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di
superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e
sull'interazione fra detti fattori, nonche' sui beni materiali e sul
patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta inoltre le
condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli
impianti.
2.-3. (Abrogati).".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988,
n. 377, recante: "Regolamentazione delle pronunce di compatibilita'
ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante
istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1988, n.
204.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988
recante: "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto
ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita' di cui
all'art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.
377, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1989, n. 4.
- Il testo dell'art. 6 della citata legge 8 luglio 1986, n. 349, e' il
seguente:
"Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo
all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto
ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in
materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere
in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali
si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta
del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al
successivo art. 11, conformemente alla direttiva n. 85/337 del 27 giugno
1985 del Consiglio delle Comunita' europee.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati,
prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro
per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente
interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La
comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione
dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle
emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni
sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di
eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio
dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del
committente, sul quotidiano piu' diffuso nella regione territorialmente
interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia
sulla compatibilita' ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i
quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso,
salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di
particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a
vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente
provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga
di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la
questione e' rimessa al Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro
dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla
compatibilita' ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali
da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e
ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al
Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e
ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto
dall'art. 1-bis, comma 2 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431,
esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro
dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi vigenti, puo'
presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero
per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze,
osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto
ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della
comunicazione del progetto.".
- Il testo degli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 184 (Contenuto della valutazione di impatto ambientale). - 1. La
valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e
indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa
l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo,
sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul
paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche' sui beni
materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta
inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e
degli impianti.
2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle
infrastrutture, e' istituita una commissione speciale di valutazione di
impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente,
scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti,
particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali,
economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione.
Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di
insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di
intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione e' integrata
da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome
interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto
di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli
stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il
decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le
modalita' per l'organizzazione e il funzionamento della stessa. Con
successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i compensi spettanti al presidente e ai componenti della
commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano
alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede,
sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella
composizione ordinaria.
3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai
soggetti aggiudicatori a norma dell'art. 27 della legge 30 aprile 1999,
n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato.".
"Art. 185 (Compiti della commissione speciale VIA). - 1. La commissione
provvede all'istruttoria tecnica di cui all'art. 184 e, entro sessanta
giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto
proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla
valutazione dell'impatto ambientale.
2. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione
presentata, il termine indicato al comma 1 e' differito di trenta giorni
per le necessarie integrazioni.
3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura
della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia
provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi,
il parere si ritiene negativo.
4. La commissione:
a) comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo
da parte del soggetto proponente, eventuali difformita' tra questo e il
progetto preliminare;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale
presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto
definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilita'
ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni
di cui al decreto di compatibilita' ambientale.
5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello
preliminare, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della
commissione stessa, che la sensibile differenza tra il progetto
preliminare e quello definitivo comporti una significativa modificazione
dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta
giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore,
concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di
impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini
dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e
privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale
puo' riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione.
In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui
al provvedimento di compatibilita' ambientale, il citato Ministro,
previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in
sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo
dell'istruttoria.
6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero
modifiche del progetto che comportino significative variazioni
dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto
gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la
sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a
spese del responsabile, nonche' l'adozione dei provvedimenti cautelari
di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei
lavori e' comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio la relativa data ed e' trasmesso allo stesso Ministero il
progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e
seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato XXI, ivi compresa
l'attestazione di cui all'art. 20, comma 4. Al predetto Ministero sono
anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi
comprese quelle derivanti dalle attivita' di verifica di cui all'art.
166 e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico recato
dall'allegato XXI. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori
dell'opera, puo' fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e
applicazione del provvedimento di compatibilita' ambientale.
8. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su progetti
definitivi, fermo restando il potere di impartire prescrizioni con il
provvedimento di compatibilita' ambientale.".
- La direttiva comunitaria 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2001, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
C.E. del 21 luglio 2001, n. L 197.
Art. 10.
Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC
1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, istituita ai sensi
dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, e' composta da venticinque esperti di elevata qualificazione
giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore
pubblico e privato, di cui uno con funzioni di presidente. Per le
attivita' relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la Commissione
e' integrata da un esperto designato da ciascuna regione, da un esperto
designato da ciascuna provincia e da un esperto designato da ciascun
comune territorialmente competenti.
2. La Commissione, ai fini dello svolgimento delle attivita' istruttorie
e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni
integrate ambientali di competenza statale, ha il compito di fornire
all'autorita' competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in
tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un
parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati,
nonche' approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di
autorizzazione. La Commissione ha altresi' il compito di fornire al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero medesimo
relativamente all'attuazione del citato decreto legislativo n. 59 del
2005.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare sono nominati i membri della Commissione ed e' disciplinato
il funzionamento della Commissione stessa.
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, recante: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93, supplemento
ordinario, come modificato dal presente decreto:
"Art. 5 (Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata
ambientale). - 1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della
modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti
esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 7.
Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 e ferme restando le informazioni
richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la
domanda deve comunque descrivere:
a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attivita';
b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o
prodotte dall'impianto;
c) le fonti di emissione dell'impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e) il tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto in ogni settore
ambientale, nonche' un'identificazione degli effetti significativi delle
emissioni sull'ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le
emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti
dall'impianto;
h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in
forma sommaria;
j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'art.
3.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere
anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) ad l)
del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore
non devono essere diffusi per ragioni di riservatezza industriale,
commerciale o personale, di tutela della proprieta' intellettuale e
tenendo conto delle indicazioni contenute nell'art. 12 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In
tale caso il richiedente fornisce all'autorita' competente anche una
versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini
dell'accessibilita' al pubblico.
3. Per le attivita' industriali di cui all'allegato 1, l'autorita'
competente stabilisce i calendario delle scadenze per la presentazione
delle domande per l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti
esistenti e per gli impianti nuovi gia' dotati di altre autorizzazioni
ambientali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali
calendari sono pubblicati sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di
impianti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per gli impianti di
competenza statale di cui all'allegato V del presente decreto il
calendario di cui al presente comma e' stabilito sentiti i Ministeri
delle attivita' produttive e della salute.
4. Per gli impianti di competenza statale la presentazione della domanda
e' effettuata all'autorita' competente con le procedure telematiche, il
formato e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 13,
comma 3.
5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto
di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di
incidente rilevante connessi a determinate attivita' industriali, o
secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti
registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonche' altre
informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o
piu' dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono
essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Tali
informazioni possono essere incluse nella domanda o essere ad essa
allegate.
6. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono
depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine
della consultazione del pubblico.
7. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'art. 9, comma 4,
contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore
la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e la sede degli uffici di cui al comma 6. Entro il termine di
quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore
provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a
diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel
caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato,
di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione
dell'impianto e del nominativo del gestore, nonche' il luogo individuato
ai sensi del comma 6 ove e' possibile prendere visione degli atti e
trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo
delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
8. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui
al comma 7, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta,
all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda.
9. (Abrogato).
10. L'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, convoca apposita Conferenza dei servizi ai sensi
degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale
invita le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque,
nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno,
della salute e delle attivita' produttive.
11. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 10 sono
acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. In presenza di circostanze
intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al
presente decreto, il sindaco, qualora lo ritenga necessario
nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorita' competente di
verificare la necessita' di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai
sensi dell'art. 9, comma 4.
12. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel
procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 8,
l'autorita' competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla
presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni
che garantiscono la conformita' dell'impianto ai requisiti previsti nel
presente decreto, oppure nega l'autorizzazione in caso di non
conformita' ai requisiti di cui al presente decreto. L'autorizzazione
per impianti di competenza statale di cui all'allegato V del presente
decreto e' rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio; in caso di impianti sottoposti a procedura di
valutazione di impatto ambientale, il termine di cui sopra e' sospeso
fino alla conclusione di tale procedura. L'autorizzazione integrata
ambientale non puo' essere comunque rilasciata prima della conclusione
del procedimento di valutazione di impatto ambientale.
13. L'autorita' competente puo' chiedere integrazioni alla
documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita' di
specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo
non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione
integrativa; in tal caso, il termine di cui al comma 12, nonche' il
termine previsto per la conclusione dei lavori della conferenza dei
servizi di cui al comma 10, si intendono sospesi fino alla presentazione
della documentazione integrativa.
14. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del
presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione,
visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle
disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve
le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento
della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale
sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato
nell'allegato II. L'elenco riportato nell'allegato II, ove necessario,
e' modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e
della salute, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
15. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo
successivo aggiornamento, e' messa a disposizione del pubblico, presso
l'ufficio di cui al comma 6. Presso il medesimo ufficio sono inoltre
rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico
al procedimento.
16. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le informazioni,
in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di
esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I, qualora cio' si renda
necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'art. 24, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la
sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorita' competente puo'
inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni
dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprieta'
intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.
17. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere il procedimento
relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro i
termini previsti dal comma 12, si applica il potere sostitutivo di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalita'
previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al
presente decreto, secondo quanto indicato all'art. 7, nonche'
l'indicazione delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione
integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la data,
comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali
prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in cui norme attuative di
disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per
l'attuazione delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque
rilasciata entro il 30 ottobre 2007. L'autorizzazione integrata
ambientale concessa a impianti nuovi, gia' dotati di altre
autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, puo' consentire le deroghe temporanee di cui al
comma 5, dell'art. 9.
19. Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti
esistenti devono essere comunque conclusi in tempo utile per assicurare
il rispetto del termine di cui al comma 18. Le Autorita' competenti
definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale.
20. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale,
della complessita' e del preminente interesse nazionale dell'impianto,
nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere
conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni
territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di
garantire, in conformita' con gli interessi fondamentali della
collettivita', l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo
nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali
casi l'autorita' competente, fatto comunque salvo quanto previsto al
comma 18, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione
dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma il termine di
centocinquanta giorni di cui al comma 12 e' sostituito dal termine di
trecento giorni.".
Art. 11.
Pari opportunita' tra donne e uomini
1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati
nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
Art. 12.
Durata e relazione di fine mandato
1. Gli organismi di cui agli articoli da 1 a 10, durano in carica
tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, detti organismi
presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, che la trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione
congiunta della perdurante utilita' dei singoli organismi e della
conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore
a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono
adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun
organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata
dell'organismo stesso.
Art. 13.
Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di
cui al presente provvedimento, ad eccezione di quelli indicati
nell'articolo 1, comma 2, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli
eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e
comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella
sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la riduzione
prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera
in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di
entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31
dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla
medesima data di entrata in vigore del medesimo decreto.
2. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i trattamenti economici, gia' previsti, dalle
norme vigenti, relativi agli organismi riordinati ai sensi del presente
regolamento.
Nota all'art. 13:
- Per il comma 58, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
per l'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle
premesse.
Art. 14.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438;
d) l'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
e) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e
successive modificazioni;
f) l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e
successive modificazioni;
g) l'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93;
h) l'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
i) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59;
l) gli articoli 6, 48, comma 1, lettera m), comma 3, limitatamente alle
parole "ed m)", e 49 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
m) l'articolo 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 7, foglio n. 232
Note all'art. 14:
- Per l'art. 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si vedano le note
all'art. 2.
- Per l'art. 18, della legge 11 marzo 1988, n. 63, si vedano le note
all'art. 9.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n.
438, si vedano le note all'art. 2.
- Per l'art. 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si veda la nota
all'art. 3.
- Per l'art. 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, si vedano le
note all'art. 8.
- Per l'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l'art. 14 della
legge 23 marzo 2001, n. 93, si vedano le note all'art. 4.
- Per l'art. 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si veda la nota
all'art. 5.
- Per l'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si veda
la nota all'art. 10.
- Gli articoli 6 e 49 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, abrogati dal presente decreto, recano:
"Art. 6 (Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni
ambientali).".
"Art. 49 (Provvedimenti di attuazione per la costituzione e
funzionamento della commissione tecnico-consultiva per le valutazioni
ambientali).".
- Si riporta l'art. 48 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006
come modificato dal presente decreto:
"Art. 48 (Abrogazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del
presente decreto sono abrogati:
a) l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
d) l'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136;
e) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999;
f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1" settembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000;
g) l'art. 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
h) l'art. 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190;
i) l'art. 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
l) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;
m) (abrogato);
n) l'art. 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
2. La Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di
cui all'art. 6 provvede, attraverso proprie sottocommissioni costituite
secondo le modalita' di cui al comma 5 del citato art. 6, alle attivita'
gia' di competenza delle commissioni di cui all'art. 18, comma 5, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, all'art. 19, comma 2 del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190, ed all'art. 5, comma 9, del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59. Ogni riferimento a tali commissioni contenuto
nella citata legge 11 marzo 1988, n. 67 e nei citati decreti legislativi
20 agosto 2002, n. 190, e 18 febbraio 2005, n. 59, si deve intendere
riferito alle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 5, di volta in
volta costituite.
3. Fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle
tariffe previsto dall'art. 49, comma 2, resta sospesa l'applicazione del
comma 1, lettere b), d), g), h), i), l, del presente articolo e per
tanto continuano a svolgere le funzioni di propria competenza le
commissioni di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.
67, all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, ed all'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59.".
- Per l'art. 184 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si
vedano le note all'art. 9.