Copyright © Ambiente Diritto.it
Testo Coordinato del Decreto-Legge 2 Luglio 2007, n. 81
Testo del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5) recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria".
(GU n. 190 del 17-8-2007 - Suppl. Ordinario n.182)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, nonche' dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo
fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modificate trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Destinazione maggiori entrate
1. Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali
pari a 7.403 milioni di euro per l'anno 2007, a 10.065 milioni di euro
per l'anno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,
incluse per l'anno 2007 nel provvedimento previsto dall'art. 17, comma
1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate alla realizzazione
degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e
dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti dal
Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011.
2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi
disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed
equita' sociale di cui all'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Art. 1-bis.
Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di calcolo del
saldo finanziario per l'anno 2007 ai fini del patto di stabilita'
interno.
(( 1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' inserito il seguente:
"683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile per
il rispetto del patto di stabilita' interno non sono considerate le
spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il
completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di
emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati
e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo
complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2007".))
Art. 2.
Utilizzo quota avanzo di amministrazione
1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di
stabilita' interno relativo alle province e ai comuni che negli ultimi
tre anni hanno rispettato il patto di stabilita' interno le spese di
investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota
dell'avanzo di amministrazione.
2. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di investimento e'
commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005
e determinata:
(( a) nella misura del 17 per cento per le province la cui media
triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti
dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
risulta positiva. Per le restanti province la misura e' del 2,6 per
cento;
b) nella misura del 18,9 per cento per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti la cui media
triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti
dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica
la misura e' del 2,9 per cento;
c) nella misura del 7 per cento per i comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi
di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma 680, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della
stessa fascia demografica la misura e' dell'1,3 per cento.))
Art. 3.
Recupero maggiore gettito ICI
1. All'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 39 e' sostituito dal seguente:
"39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti
in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi
da 33 a 38, sulla base di una certificazione da parte del comune
interessato, le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.
((Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano
ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di
maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto";))
b) il comma 46 e' sostituito dal seguente:
"46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti
in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi
da 40 a 45, sulla base di una certificazione da parte del comune
interessato, le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.
Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano
ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di
maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto".
2. Per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei maggiori
gettiti dell'imposta comunale sugli immobili in base alle certificazioni
di cui ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 262 del
2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i contributi a
valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura
proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata
al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30
settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il
medesimo periodo, in deroga all'art. 179 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare
convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta comunale sugli
immobili un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente.
Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale effettuati dal 2007
sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati
convenzionalmente nel medesimo esercizio.
3. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini
della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui
all'art. 186 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, affluendo
tra i fondi vincolati e, ove l'avanzo non sia sufficiente, l'ente e'
tenuto ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari
alla differenza.
4. Ai soli fini del patto di stabilita' interno per i comuni tenuti al
rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al
comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi
nell'esercizio di competenza e conseguentemente i trasferimenti statali
sono considerati al netto della riduzione di cui allo stesso comma 2.
5. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo
2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1
del presente articolo, i comuni indicano il maggiore onere in termini di
interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate per
un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007 in
diretta conseguenza delle minori disponibilita' derivanti dalla
riduzione di cui al comma 2. L'onere e' posto a carico dello Stato e
rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro,
eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri
certificati.
Art. 4.
Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di funzionamento
per enti ed organismi pubblici non territoriali.
1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1,
comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma
46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per l'anno
2007.
2. Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma 2
dell'art. 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni di
euro, da utilizzare:
a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i versamenti
all'erario delle somme accantonate ai sensi dell'art. 22, comma 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato a
compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del comma
2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione dei rimborsi di
cui al comma 3, lettera a).
Art. 4-bis.
Fondi per le esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi
(( 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione
di beni e servizi e a investimenti da parte della Polizia di Stato, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, con una dotazione, per l'anno 2007, di
100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle esigenze
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla ripartizione del fondo si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa.
Entro il 31 maggio 2008, il Ministro dell'interno presenta al Parlamento
una relazione sull'utilizzo del fondo, nella quale e' indicata la
destinazione delle relative risorse.
2. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e' istituito un
fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e
servizi da parte del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera, con una dotazione, per l'anno 2007, di 5 milioni di euro. Alla
ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dei
trasporti.))
Art. 5.
Interventi in materia pensionistica
(( 1. A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con eta' pari
o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o piu'
trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, e'
corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella
A allegata al presente decreto in funzione dell'anzianita' contributiva
complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale e'
liquidato il trattamento principale. Se il soggetto e' titolare sia di
pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della
sola anzianita' contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il
soggetto e' titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini
dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianita' contributiva
complessiva e' computata al 60 per cento, ovvero alla diversa
percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del
predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva e' corrisposta
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento
all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilita' di novembre ovvero
della tredicesima mensilita' e, dall'anno 2008, in sede di erogazione
della mensilita' di luglio ovvero dell'ultima mensilita' corrisposta
nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito
complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e
mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene
conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da
imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno
per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennita'
di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei
trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze
arretrate sottoposte a tassazione separata.
2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al
comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti
pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore
al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite
costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma
aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva e' corrisposta fino a
concorrenza del predetto limite.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di
prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente incaricato
dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede
negli stessi termini e con le medesime modalita' indicati nello stesso
comma.
4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito ne' ai
fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni
previdenziali ed assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un
importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di
cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo.
5. Con effetto dal 1o gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in
favore di soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi
stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi
4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un
reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilita' e, con
effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e
b), del medesimo articolo 38 e' rideterminato in 7.540 euro. Per gli
anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro e'
aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al
presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e
gli importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27
dicembre 2002, n. 289.
6. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra
tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione
automatica delle pensioni e' applicato, per il triennio 2008-2010,
secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite, ove necessario, le modalita' di
attuazione di quanto previsto dal presente articolo. In sede di prima
applicazione delle disposizioni del presente articolo concernenti la
corresponsione delle somme aggiuntive di cui al comma 1, il Governo,
d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
dei lavoratori interessati, procede, entro il mese di dicembre dell'anno
2008, alla verifica dell'attuazione delle predette disposizioni.
8. A decorrere dall'anno 2008 e' istituito, nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per il
finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno
2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia
di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di
laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in
diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali
trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo
contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti
pensionistici, fermo restando il principio di armonizzazione dei sistemi
previdenziali di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto
1995, n. 335, al fine di garantire l'applicazione di parametri identici
per i diversi enti.))
Art. 6.
Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintegro
di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari
1. All'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze di cui all'unita' previsionale di base "Fondo speciale" di parte
corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
apportata la seguente variazione in aumento:
2007 - | 2008 - | 2009 - | |
(migliaia di euro) | |||
Ministero dell'economia e delle | |||
finanze.... | 239.000 - | - |
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata
dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrata di
130 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale
per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, e' Autorizzata
la spesa di 260 milioni di euro per l'anno 2007.
4. Per provvedere alle esigenze dell'Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale (INSEAN), nella prospettiva della
riorganizzazione dell'Istituto stesso, sotto la vigilanza del Ministero
dei trasporti, prevista dall'articolo 1, comma 1043, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, al fine dello sviluppo della ricerca scientifica
e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo, e'
autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno
finanziario 2007.
5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di
interventi infrastrutturali in materia di viabilita', i pagamenti per
spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle
risorse derivanti dall'accensione dei mutui, possono essere effettuati
fino al limite di 4.200 milioni di euro per l'anno 2007.
6. All'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti "8 milioni" e,
all'ultimo periodo del medesimo comma, le parole da: "con priorita" fino
alla fine sono sostituite dalle seguenti: "per le province confinanti
con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti
con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il
sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorita' per le province
in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.".
7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo
per la valorizzazione e la promozione delle realta' socio economiche
delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a
statuto speciale, cui e' attribuita una dotazione di 10
milioni di euro per l'anno 2007. Le modalita' di erogazione del predetto
Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed in
particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma
stipulati con le universita' in attuazione dell'articolo 5, comma 6,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a interventi di
edilizia universitaria, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro
per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e
della ricerca per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l'anno 2007
delle somme accantonate ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 27
dicembre 2006, n. 296
1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al
presente decreto, sono integrate, per l'anno 2007, degli importi
indicati nell'elenco medesimo.
2. Le somme accantonate per l'anno 2007, ai sensi dell'art. 1, comma
507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unita' previsionali di
base di cui all'elenco 2, allegato al presente decreto, sono rese
disponibili per gli importi ivi indicati.
Art. 8.
Trasferimenti correnti per le imprese
1. Per l'anno 2007, il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti
per le imprese pubbliche, iscritto nell'unita' previsionale di base
3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' incrementato di 250 milioni di euro. Il predetto importo
aggiuntivo e' assegnato alle societa' sottoindicate per fronteggiare gli
oneri di servizio pubblico sostenuti, in relazione agli obblighi
derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni vigilanti:
Ferrovie dello Stato S.p.A..... | |166.300.000 |
Poste Italiane S.p.A..... | |41.700.000 |
ANAS S.p.A. | |36.000.000 |
ENAV S.p.A. | |6.000.000 |
2. Per l'anno 2007, alle somme di cui al comma 1, non si applicano le
procedure di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.
3. Per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete
tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e' autorizzato un
contributo di 700 milioni di euro per l'anno 2007.
4. Al fine di consentire la copertura della perdita di esercizio per
l'anno 2006, e' concesso ad ANAS S.p.A. un contributo di euro
426.592.642 a titolo di apporto al capitale sociale per l'anno 2007.
Art. 8-bis.
Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di
crisi di impresa
(( 1. Per i programmi agevolati ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per i
quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto non e' stato emanato il decreto di concessione
definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti previsti
dall'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre
1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 13 del
decreto del Ministro delle attivita' produttive 1o febbraio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006, recante
nuovi criteri, condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione
delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree sottoutilizzate,
il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, e'
sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle
banche concessionarie, redatto secondo schemi definiti dal Ministero
dello sviluppo economico. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalita' di
attuazione dei controlli sui predetti programmi, da effettuare anche a
campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento
ovvero anche mediante l'affidamento ad enti od organismi. I relativi
oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni,
comprese quelle accantonate per gli accertamenti ai sensi dell'articolo
4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7
aprile 1995, n. 104, le cui disposizioni relative agli accertamenti
medesimi non si applicano alle iniziative di cui al presente comma. Con
il medesimo decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la verifica
dello scostamento degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, del
citato regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e
successive modificazioni, ovvero di cui all'art. 8, commi 9 e 11, del
citato decreto 1o febbraio 2006, prevedendo l'eventuale differimento
temporale della verifica stessa e disciplinando modalita' graduali per
la restituzione delle agevolazioni in caso di revoca conseguente a detti
scostamenti.
2. All'articolo 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: "del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 100 per
cento".
3. Per assicurare la coerenza degli interventi agevolativi previsti
dalla normativa vigente con quelli da finanziare con il Fondo per la
competitivita' e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' con gli indirizzi del Quadro
strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 864, della stessa
legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le
modalita', anche in base ad apposita graduatoria, per la concessione
delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e
all'art. 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Con tale decreto, da emanare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le attivita' della
filiera agricola, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad
individuare, in particolare, le attivita', le iniziative, le categorie
di imprese e le spese ammissibili, la misura e la natura finanziaria
delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente
normativa comunitaria, gli indicatori per la formazione delle eventuali
graduatorie, le limitazioni e le riserve per l'utilizzo dei fondi.
Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo
economico di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni
dell'art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, fatto salvo l'eventuale utilizzo della quota
del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'art. 1, comma
354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
secondo le modalita' stabilite dal medesimo decreto del Ministro dello
sviluppo economico.
4. All'articolo 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le disponibilita' rivenienti dal
mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti di cui
all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli
interventi nel settore del commercio e del turismo delle regioni e
province autonome, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 16, comma 1,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per il
trasferimento alle regioni stesse ai fini del cofinanziamento dei
programmi attuativi di cui al medesimo articolo 16 della legge 7 agosto
1997, n. 266, e successive modificazioni. Con la delibera del CIPE di
cui al presente comma sono definite le modalita' di assegnazione delle
predette risorse".
5. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo
il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti
eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessita' delle
operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei
complessi aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei
problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza
del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo'
disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un
massimo di dodici mesi".
6. Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in favore
di iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali
compresi nei patti territoriali e nei contratti d'area, risultanti
disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti
di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni, fatta salva la
copertura finanziaria di rimodulazioni gia' autorizzate dei patti
territoriali e dei contratti d'area in essere, sono utilizzate:
a) per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del
contributo globale al responsabile unico del contratto d'area o al
soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei
compiti di cui ai commi 203 e seguenti dell'art. 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per la copertura
degli oneri derivanti dall'incremento di cui al comma 7 del presente
articolo, nonche' di quelli derivanti dalla corresponsione alle societa'
convenzionate dei compensi per l'attivita' di istruttoria e di
assistenza tecnica;
b) per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate
di patti territoriali e di contratti d'area richieste entro quarantotto
mesi dalla data di avvio dell'istruttoria.
7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico sono determinate le priorita' di utilizzo delle risorse di cui
al comma 6 del presente articolo nonche' la misura e le modalita' di
corresponsione dell'incremento, nel limite massimo del 25 per cento del
contributo globale previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 31 luglio 2000, n. 320, e successive modificazioni, da
corrispondere relativamente ai patti territoriali e ai contratti d'area
che subiscono un allungamento dei tempi di realizzazione dovuto alla
rimodulazione delle risorse o per effetto della dilatazione temporale
per il completamento delle iniziative.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 maggio 2008,
presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo.))
Art. 9.
Partecipazione italiana a missioni internazionali
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 16.987.333 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea
in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 3, comma 5,
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, nel cui ambito opera la missione
denominata Integrated Police Unit (IPU). L'indennita' di missione e l'indennita'
di impiego operativo sono corrisposte nella misura di cui all'art. 4,
commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre
2007, la spesa di euro 86.659 per la partecipazione di personale
militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica
del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune 2007/192/PESC
del Consiglio adottata il 27 marzo 2007. L'indennita' di missione e'
corrisposta nella misura di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del
decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 38 del 2007.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre
2007, la spesa di euro 88.813 per la partecipazione di personale
militare alla missione dell'Unione africana in Somalia, denominata
AMISOM, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite 1744 (2007). L'indennita' di missione e' corrisposta nella misura
di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre
2007, la spesa di euro 3.755.241 per la partecipazione di personale
dell'Arma dei carabinieri alle missioni PESD dell'Unione europea in
Afghanistan e in Kosovo. L'indennita' di missione e' corrisposta nella
misura di cui, rispettivamente, alla lettera b) e alla lettera a)
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre
2007, la spesa di euro 314.251 per la partecipazione di personale della
Guardia di finanza alla missione PESD dell'Unione europea in
Afghanistan. L'indennita' di missione e' corrisposta nella misura di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre
2007, la spesa di euro 102.215 per la partecipazione di personale della
Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle
frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border
Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah). L'indennita' di missione e'
corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del
decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 38 del 2007.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre
2007, l'ulteriore spesa di euro 459.472 per la partecipazione del
personale della Guardia di finanza alla Financial Investigation Unit (FIU)
nell'ambito della missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK),
di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. L'indennita'
di missione e' corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre
2007, l'ulteriore spesa di euro 1.265.885 per la partecipazione del
personale della Guardia di finanza alla missione in Afghanistan,
denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui
all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre
2007, la spesa di euro 177.897 per la partecipazione di magistrati e
personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione
PESD dell'Unione europea in Kosovo. I magistrati collocati fuori ruolo
per la partecipazione alla missione non rientrano nel numero complessivo
previsto dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
10. E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per
la partecipazione italiana al Fondo fiduciario destinato all'attuazione
dei programmi per l'eliminazione di munizioni obsolete e la bonifica di
ordigni inesplosi in Giordania.
11. Il Ministero della difesa e' autorizzato, a decorrere dal 1o luglio
2007 e fino al 31 dicembre 2007, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze
armate libanesi mezzi, equipaggiamenti e materiali, escluso il materiale
d'armamento. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa di euro 3.400.000.
12. All'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 4 del
2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, dopo le
parole: "(MSU)," sono inserite le seguenti: "Criminal Intelligence Unit
(CIU) ed European Union Team (EUPT),".
13. Alle missioni di cui al presente articolo si applicano gli articoli
4, commi 2, 5, 6 e 7, 5 e 6, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del
2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
Art. 10.
Disposizioni in materia di personale militare
1. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine,
il seguente:
"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a
decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a
quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle
promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale
dell'Aeronautica militare e' pari all'8 per cento dell'organico del
grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unita'.".
Art. 11.
Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle
universita'
1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di 180 milioni di euro per
l'anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a
carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
2. Al fine di consentire la razionalizzazione della ((spesa
universitaria, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 19 novembre
1990, n. 341, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata
in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, continuano ad
applicarsi anche per l'anno accademico 2007-2008.))
Art. 12.
Misure in materia di autotrasporto merci
1. Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi
con il regolamento previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, possono essere concesse sia mediante contributi
diretti, sia mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, secondo le modalita' da stabilire con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del
reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
3. Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma
del riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992, 1993 e
1994, da compiereai sensi delle decisioni della Commissione delle
Comunita' europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del
22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia
delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, e'
effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 20 marzo
2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002,
n. 96, nell'anno 2007, mediante versamento all'entrata del bilancio
dello Stato, secondo modalita' da definire con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le predette somme sono riassegnate, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui all'articolo 1,
comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi delle
disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469. Una quota dell'importo riassegnato, fino a 5
milioni di euro, puo' essere destinata alle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6,
comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' prorogato al 30
settembre 2007.
Art. 13.
Sblocco risorse vincolate su TFR
1. Nelle more del perfezionamento del procedimento previsto
dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle amministrazioni
competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilita' di Stato,
anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo pari
al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di cui
all'articolo 1, comma 758, della legge medesima, da destinare, nella
stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati nel
predetto elenco.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulle somme
stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio, in esito all'accertamento
delle entrate con il procedimento di cui all'articolo 1, comma 759,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 14.
Variazioni compensative
1. Al fine di assicurare alle Amministrazioni dello Stato la necessaria
efficienza e flessibilita', garantendo comunque il rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al
controllo degli uffici centrali di bilancio, ((da comunicare alle
commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti
per la registrazione, possono essere effettuate)) variazioni
compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, assicurando
l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto
agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli
altri soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai
predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell'organo
competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro
vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 15.
Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti
1. Allo scopo di consentire l'attuazione del fermo biologico nella
stagione estiva e di favorire l'ammodernamento ed il potenziamento del
comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca
finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, e'
autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 7 milioni di euro per
la concessione di contributi a favore dei marittimi imbarcati a bordo di
pescherecci operanti nelle aree di mare per le quali sia stata prevista
l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attivita' di pesca. I
contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa
comunitaria. Le disponibilita' del piano triennale della pesca per
l'anno 2007 destinate ad interventi di competenza nazionale in
connessione con le misure di cui al presente comma, sono incrementate
della somma di 5 milioni di euro.
(( 1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia ittica,
il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' esteso anche al settore della pesca,
nel rispetto degli orientamenti della Commissione europea in materia di
aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura pubblicati, nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 229 del 14 settembre 2004.
Conseguentemente, al comma 275 dell'articolo 1 della citata legge n. 296
del 2006, le parole: "della pesca," sono soppresse.))
(( 1-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1-bis,
valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.))
2. Le persone fisiche e le societa' semplici di cui all'articolo
5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare
la regolarizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, limitatamente alla inosservanza, nell'anno 2006,
delle disposizioni concernenti l'aggiornamento dei redditi fondiari di
cui all'articolo 2, commi 33, 34 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, a condizione che venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il
versamento del tributo o dell'acconto e degli interessi moratori,
escluse in ogni caso le sanzioni, di cui allo stesso articolo 13 del
citato decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni, le parole: "entro il termine di sessanta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del comunicato relativo al completamento delle operazioni di
aggiornamento catastale per gli immobili interessati" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2007".
(( 3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
"14-bis. Gli indicatori di normalita' economica di cui al comma 14,
approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, hanno
natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da
essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.
14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o
corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di
cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in
caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire
elementi di prova per gli scostamenti riscontrati".
3-ter. Per l'anno d'imposta 2006, i soggetti in regime di contabilita'
semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 4-bis dell'articolo 8-bis
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322. La disposizione di cui al precedente periodo si
applica anche ai soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e
provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383,
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e per
gli iscritti all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinati i termini e le modalita' per la semplificazione, a favore
dei soggetti di cui al periodo precedente, relativamente all'anno
d'imposta 2007, degli adempimenti relativi all'obbligo di cui al
presente comma.))
(( 3-quater. All'articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, le parole: "entro la data del 30 giugno 2007" sono sostituite dalle
seguenti: "entro e non oltre il 30 novembre 2007".))
4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli
oneri finanziari tra i soggetti interessati, all'articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "30
giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
5. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, le parole: "entro e non oltre il 13 agosto 2007" sono sostituite
dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007".
5-bis. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di
soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e
industriali, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1055, le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre 2007";
b) al comma 1056, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti:
"sette anni".
(( 5-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera b)
del comma 5-bis, pari a 271.240 euro per l'anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
6. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a
favorire l'accesso al credito dei giovani di eta' compresa tra i
diciotto ed i quaranta anni e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di
personalita' giuridica, denominato: "Fondo per il credito ai giovani",
con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche
fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del
Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma
1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro per le politiche giovanili e le attivita'
sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e di
funzionamento del Fondo per il credito ai giovani, di rilascio e di
operativita' delle garanzie nonche' le modalita' di apporto di ulteriori
risorse al medesimo Fondo da parte di soggetti pubblici o privati.
6-bis. All'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: "gli articoli 24 e 26" sono sostituite dalle seguenti:
"l'articolo 24".
6-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 484
e' sostituito dal seguente:
"484. La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni, ovvero
una delle societa' dalla stessa controllate, acquista nell'anno 2007 gli
immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a
180 milioni di euro. A tale compravendita si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La determinazione del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e
unita' immobiliare, da effettuare, in ogni caso, con riguardo alla
situazione di fatto sulla base delle valutazioni correnti di mercato,
nonche' l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti
all'accatastamento dei beni immobili suscettibili di trasferimento e la
ricostruzione della documentazione catastale ad essi relativa sono
affidati all'Agenzia del territorio. Gli oneri derivanti dall'attivita'
di valutazione e di accatastamento sono posti a carico delle gestioni
liquidatorie interessate sulla base di apposita convenzione da stipulare
con l'Agenzia del territorio. La convenzione provvede anche a
disciplinare modalita', flussi informativi e tempi necessari per
l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia".))
Art. 15-bis.
Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel lavoro subordinato
privato, nonche' in materia di rimborsi IVA e di deducibilita' delle
spese per veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali
(( 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 6:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interessi
passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle voci da 10
a 90 dell'attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190
del passivo, e l'ammontare complessivo delle voci dell'attivo dello
stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della
voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell'attivo al netto
del costo delle attivita' materiali e immateriali utilizzate in base a
contratti di locazione finanziaria";
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la disposizione del secondo
periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento le voci dello
stato patrimoniale redatto ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile
corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo periodo del comma
1";
3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza
l'applicazione del rapporto di deducibilita' degli interessi passivi
previsto nell'ultimo periodo del medesimo comma 1";
b) all'art. 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), le parole: "esclusi
le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e"
sono sostituite dalla seguente: "escluse".
2. All'articolo 1, comma 267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
parole: ", subordinatamente all'autorizzazione delle competenti
autorita' europee," sono soppresse.
3. In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma
1, lettera b), si applicano con la decorrenza prevista dal comma 267
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal
comma 2 del presente articolo. Agli effetti dei versamenti in acconto
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si tiene conto delle
disposizioni di cui al comma 1 solo a partire dalla seconda o unica rata
di acconto riferita al periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dal comma
269 del citato art. 1 della legge n. 296 del 2006.
4. All'articolo 79, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: "dell'industria," sono inserite le
seguenti: "del credito, dell'assicurazione,";
b) alla lettera c), le parole: "del credito, assicurazione e" sono
sostituite dalla seguente: "dei".
5. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno effetto a decorrere dal 1o
luglio 2007.
6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 214 milioni di
euro per l'anno 2007, in 378 milioni di euro per l'anno 2008 e in 390
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2007, a 58 milioni di euro per
l'anno 2008 e a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dei trasferimenti all'I.N.P.S. a titolo di
anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario
complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4;
b) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2007 e a 219 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate
tributarie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
numero 1);
c) quanto a 101 milioni di euro per l'anno 2008 e a 94 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, mediante utilizzo delle maggiori entrate
derivanti, a seguito dell'autorizzazione accordata con decisione n.
2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 165 del 27 giugno 2007,
dall'applicazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
sostituita dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 15 settembre
2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2006, n. 278;
d) quanto a 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante
riduzione lineare dello 0,124 per cento degli stanziamenti di parte
corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla
Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 51, comma 4, lettera a), le parole: "50 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "30 per cento";
b) all'art. 164, comma 1, lettera b):
1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nella misura del 40 per
cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate
lettere dell'art. 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai
ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso da quello indicato
alla lettera a), numero 1). Tale percentuale e' elevata all'80 per cento
per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o
di rappresentanza di commercio";
2) al secondo periodo, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "nella suddetta misura del 40 per cento";
c) la lettera b-bis) del medesimo comma 1 dell'art. 164 e' sostituita
dalla seguente:
"b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta".
8. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto dal periodo d'imposta
in corso alla data del 27 giugno 2007.
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, la
percentuale di deducibilita' del 40 per cento indicata dalle
disposizioni di cui al numero 1) della lettera b) del comma 7 e' fissata
al 20 per cento, quella del 40 per cento indicata dalle disposizioni di
cui al numero 2) della lettera b) del comma 7 e' fissata al 30 per cento
e quella del 90 per cento indicata dalle disposizioni di cui alla
lettera c) del comma 7 e' fissata al 65 per cento. I maggiori importi
deducibili, per il suddetto periodo d'imposta, rispetto a quelli dedotti
sulla base della disciplina vigente ai sensi delle disposizioni di cui
all'art. 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono recuperati in deduzione nel periodo d'imposta in corso alla data
del 27 giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della
seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo.
10. Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativi al periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006, il
contribuente puo' continuare ad applicare le disposizioni previgenti
all'art. 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art.
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7,
secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima
dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al
periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
12. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei
rimborsi di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, e'
autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
13. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma 12 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 16.
Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi
1. Il comma 989 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
sostituito dai seguenti:
"989. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un
regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti
marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di
riscossione;
b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con
attribuzione alle Autorita' portuali;
c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla
base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima
determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.
989-bis. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adottare, entro il
30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per
l'istituzione delle autorita' portuali e la verifica del possesso dei
requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione,
tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti
strategiche, del volume dei traffici e della capacita' di
autofinanziamento.".
Art. 17.
Copertura finanziaria
(( 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, ad
esclusione degli articoli 6, comma 8, 15, commi 1-bis, 5-bis e 6, e
15-bis, pari complessivamente a 4.131 milioni di euro per l'anno 2007 e
a 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1,
comma 1.))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato omesso