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Legge 6 febbraio 2007, n. 13
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006.
(GU n. 40 del 17-2-2007 – S.o. n. 41/L)
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le
direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei
sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge,
il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente
comma è ridotto a sei mesi.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto
il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono trasmessi,
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti
dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione
tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La
procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli
schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive:
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005;
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005;
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della
Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30
settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005;
2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del
Consiglio, del 1o dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20
dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
luglio 2006.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive
per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare
disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali
disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle
nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11
della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.
7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8,
della medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più
deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi
quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione,
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo.
Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province
autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di
cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni
e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto
legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli
altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di
delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine
fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti
distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo'
esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti
predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che
segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere
delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso
dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia
entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di
delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il
parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che
deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). (Omissis).
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze
finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica,
predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna
disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione,
per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino
alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e
dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la
quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica
tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i
regolamenti parlamentari.».
- Il testo dell'art. 81 della Costituzione cosi' recita:
«Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio
non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i
mezzi per farvi fronte.».
- Le direttive 2005/32/CE e 2005/33/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. n.
L 191 del 22 luglio 2005.
- La direttiva 2005/35/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 255 del 30
settembre 2005.
- La direttiva 2005/47/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 195 del 27
luglio 2005.
- La direttiva 2005/56/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 310 del 25
novembre 2005.
- Le direttive 2005/61/CE e 2005/62/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. n.
L 256 del 1° ottobre 2005.
- La direttiva 2005/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 310 del 25
novembre 2005.
- La direttiva 2005/71/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 289 del 3
novembre 2005.
- La direttiva 2005/81/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 312 del 29
novembre 2005.
- La direttiva 2005/85/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 326 del 13
dicembre 2005.
- La direttiva 2005/94/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 10 del 14
gennaio 2006.
- La direttiva 2006/54/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 204 del 26
luglio 2006.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della citata legge 23 agosto 1988, n.
400, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (abrogata)».
- Si riporta il testo degli articoli 9, 11 e 16, comma 3, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, recante: «Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari».
«Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il periodico
adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e'
assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali
vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art. 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali
vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla commissione
delle Comunita' europee nei confronti della Repubblica italiana;
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare
l'applicazione degli atti del consiglio o della commissione delle
Comunita' europee di cui alle lettere a) e c), del comma 2, dell'art. 1,
anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via
regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'art. 11;
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati
internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione
europea;
f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei
quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza
normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti
comunitari nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione;
g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per
l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la
violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle
province autonome;
h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui
all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, in conformita' ai
principi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 16, comma 3.
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di
uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie
di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a
carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base
del costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in contrasto con
la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono
predeterminate e pubbliche.».
«Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e amministrativa). - 1. Nelle
materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, gia'
disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le
direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone
la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al
disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione
delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera
d).
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'art. 17,
commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri
Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento e' acquisito il parere
del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni
dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento e' altresi acquisito, se
cosi' dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi
parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con
apposite relazioni cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato e
che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i
predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti
pareri.
3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme
generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle
direttive da attuare:
a) individuazione della responsabilita' e delle funzioni attuative delle
amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarieta';
b) esercizio dei controlli da parte degli organismi gia' operanti nel
settore e secondo modalita' che assicurino efficacia, efficienza,
sicurezza e celerita';
c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformita' alle
peculiarita' socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di
settore;
d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui
all'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali
modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento
della loro adozione.
5. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione,
non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'art.
17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono
essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con
atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza
prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri
interessati. Con le medesime modalita' sono attuate le successive
modifiche e integrazioni delle direttive.
6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle
modalita' della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge
dello Stato detta i principi e criteri direttivi. Con legge sono
dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni
penali o amministrative o individuare le autorita' pubbliche cui
affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della
nuova disciplina.
7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'art. 9,
comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese o minori entrate.
8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono
essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia
dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso,
gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria
normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria,
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e
recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere
esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.».
«Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni
e delle province autonome).
(Omissis).
3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, le
disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli
obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le
province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui
all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi' recita: «Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo
in caso di inadempienza.».
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui al capo IV e in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono
informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione
dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i
singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte
le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le
materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei
decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per
le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e
dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono
previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni
che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che
rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in
luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le
sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice
di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le
infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nel secondo periodo della presente lettera. Nell'ambito dei
limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente
lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa
potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che
l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui
interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati dalla presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già
comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari
offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano
l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono
essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla
relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare
complessivo non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già
attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle
eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più
amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso
le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di
sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure
per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza,
la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la
chiara individuazione dei soggetti responsabili.
Note all'art.
2:
- L'art. 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) fanno parte del
Titolo II recante:
«Titolo II Sanzioni applicabili dal giudice di pace».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183
(Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari, pubblicata nel Sup. Ord. n. 109 alla Gazzetta
Ufficiale del 13 maggio 1987): «Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E'
istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e
gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre
1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito
conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello
Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977,
n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della
operativita' del fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per
contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria,
sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera
c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme
comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del
bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le
Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui
all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,
n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».
Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme
penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi
comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi
adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai
princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con
le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.
Nota
all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
vedano le note all'art. 1.
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio
2005, n. 11.
2. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1,
qualora riferite all'attuazione delle direttive comprese negli elenchi
di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo
strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1999, n. 469.
Nota
all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
si vedano le note all'art. 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469,
cosi' recita:
«Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il
versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita'
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con
particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, con le modalità di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate
in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive
comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme
legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole
modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza
logica, sistematica e lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1.
Art. 6.
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).
1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4
febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei
competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono
trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio
di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione.
Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in
mancanza di detti pareri.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.
Note
all'art. 6:
- L'art. 17, comma 2, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi'
recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.».
- Per il testo degli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
si vedano le note all'art. 1.
Capo II
INFORMAZIONI AL PARLAMENTO SUL CONTENZIOSO COMUNITARIO E SUI FLUSSI
FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
Art. 7.
(Introduzione degli articoli 15-bis e 15-ter della legge 4 febbraio
2005, n. 11).
1. Dopo l'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 15-bis. - (Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali
e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla
base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti,
trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti un elenco,
articolato per settore e materia:
a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e
degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a
giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti
conseguenze per l'ordinamento italiano;
b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del
Trattato istitutivo della Comunità europea o dell'articolo 35 del
Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;
c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai
sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità
europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del
procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate
all'Italia;
d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione
europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo
2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e
alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di
carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.
3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle
due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per
le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici
atti o procedure, informazioni sulle attività e sugli orientamenti che
il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto
sull'ordinamento.
Art. 15-ter. - (Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi
finanziari con l'Unione europea). - 1. Il Governo presenta ogni tre mesi
alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra
l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei
flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica
contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento
dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati
la distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate dal
bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle
aree geografiche rilevanti".
Nota
all'art. 7:
- Per la legge 4 febbraio 2005, n. 11, si vedano le note all'art. 1.
Capo III
PRINCÌPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE
Art. 8.
(Individuazione di princìpi fondamentali in particolari materie di
competenza concorrente).
1. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e
le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare
attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli
allegati alla presente legge in materia di "tutela e sicurezza del
lavoro", i seguenti:
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a
livello nazionale il bene tutelato "tutela e sicurezza del lavoro", con
particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
b) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre,
laddove la situazione lo renda necessario, nell'ambito degli atti di
recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia "tutela e
sicurezza del lavoro" e per i singoli settori di intervento interessati,
limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli fissati dallo Stato,
con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti
nella medesima tutela dalla legislazione statale.
2. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le
province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare
attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli
allegati alla presente legge nella materia "tutela della salute", i
seguenti:
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a
livello nazionale il bene tutelato "salute", con particolare riguardo
all'esercizio dei poteri sanzionatori;
b) limitazione degli interventi regionali e provinciali in materie
concernenti la tutela della salute e le scelte terapeutiche comunque
incidenti su diritti fondamentali della persona interessata, qualora
l'opzione normativa non risulti fondata sull'elaborazione di indirizzi
basati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle
evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni e organismi
nazionali o sopranazionali e non costituisca il risultato di tale
verifica;
c) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre,
nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti
sulla tutela della salute e per i singoli settori di intervento
interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo
Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione della
salute perseguiti dalla legislazione statale.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome danno attuazione
o assicurano l'applicazione degli atti comunitari di cui al presente
articolo compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti
speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA
LEGISLATIVA
Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 26-bis della legge 25 gennaio 2006, n. 29,
recante attuazione della direttiva 2005/14/CE sull'assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli).
1. Dopo l'articolo 26 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, è aggiunto
il seguente:
"Art. 26-bis. - (Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive
72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli). -
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della
direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE,
90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli, il Governo è tenuto a seguire, oltre
ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, anche i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'assicurazione per la responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore sia obbligatoria almeno per i
seguenti importi:
1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a
euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
2) nel caso di danni alle cose, un importo minimo di copertura pari a
euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni, dalla data dell'11
giugno 2007 prevista per l'attuazione della direttiva, per adeguare gli
importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i
danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);
c) prevedere, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia
per le vittime della strada costituito presso la Concessionaria servizi
assicurativi pubblici - CONSAP Spa, in caso di danni alle cose causati
da un veicolo non identificato, una franchigia di importo pari a euro
500 a carico della vittima che ha subìto i danni alle cose, qualora
nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle
persone".
2. All'articolo 1, comma 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, dopo le
parole: "2004/113/CE" sono inserite le seguenti: ", 2005/14/CE".
Nota
all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 25 gennaio 2007 n. 29
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005 - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O.), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto
della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia
previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione
delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla
data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di
cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e
9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva
2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE,
della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE,
della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE, 2005/14/CE,
della direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva
2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla relazione
tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva
2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura
prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e
correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di
attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di
cui all'art. 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n.
11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della
medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu'
deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi
quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione,
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo.
Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa
altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato
di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province
autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di
cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli
allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
Art. 10.
(Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e
altre disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE, come
modificata dalla direttiva 2006/31/CE, in materia di mercati degli
strumenti finanziari).
1. Dopo l'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è inserito
il seguente:
"Art. 9-bis. - (Attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché
della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE). - 1. Nella
predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le
direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la
direttiva 2004/39/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e
criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni
necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle
relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale attribuendo le
competenze rispettivamente alla Banca d'Italia e alla Commissione
nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo i princìpi di cui
agli articoli 5 e 6 del citato testo unico, e successive modificazioni,
e confermando la disciplina prevista per i mercati all'ingrosso di
titoli di Stato;
b) recepire le nozioni di servizi e attività di investimento, nonché di
servizi accessori e strumenti finanziari contenute nell'allegato I alla
direttiva; attribuire alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il
potere di recepire le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva;
c) prevedere che l'esercizio nei confronti del pubblico, a titolo
professionale, dei servizi e delle attività di investimento sia
riservato alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di
società per azioni nonché, limitatamente al servizio di consulenza in
materia di investimenti, alle persone fisiche in possesso dei requisiti
di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti
con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Resta ferma l'abilitazione degli
agenti di cambio ad esercitare le attività previste dall'ordinamento
nazionale;
d) prevedere che la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
sia consentita anche alle società di gestione di mercati regolamentati
previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate dalla
direttiva;
e) individuare nella CONSOB, in coordinamento con la Banca d'Italia,
l'autorità unica competente per i fini di collaborazione con le autorità
competenti degli Stati membri stabiliti nella direttiva e nelle relative
misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la
procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva;
f) stabilire i criteri generali di condotta che devono essere osservati
dai soggetti abilitati nella prestazione dei servizi e delle attività di
investimento e dei servizi accessori, ispirati ai princìpi di cura
dell'interesse del cliente, tenendo conto dell'integrità del mercato e
delle specificità di ciascuna categoria di investitori, quali i clienti
al dettaglio, i clienti professionali e le controparti qualificate;
g) prevedere che siano riconosciute come controparti qualificate, ai
fini dell'applicazione delle regole di condotta, le categorie di
soggetti espressamente individuate come tali dalla direttiva, nonché le
corrispondenti categorie di soggetti di Paesi terzi; attribuire alla
CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con
regolamento, tenuto conto delle misure di esecuzione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 64,
paragrafo 2, della direttiva, i requisiti di altre categorie di soggetti
che possono essere riconosciuti come controparti qualificate;
h) attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di
disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle
relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea,
secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima
direttiva, le seguenti materie relative al comportamento che i soggetti
abilitati devono tenere:
1) le misure e gli strumenti per identificare, prevenire, gestire e
rendere trasparenti i conflitti di interesse, inclusi i princìpi che
devono essere seguiti dalle imprese nell'adottare misure organizzative e
politiche di gestione dei conflitti;
2) gli obblighi di informazione, con particolare riferimento al grado di
rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotti finanziari e delle
gestioni di portafogli di investimento offerti; a tale fine, la CONSOB
può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente
rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti previsto dall'articolo 136 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
3) la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni;
4) l'affidamento a terzi, da parte dei soggetti abilitati, di funzioni
operative;
5) le misure da adottare per ottenere nell'esecuzione degli ordini il
miglior risultato possibile per i clienti, ivi incluse le modalità di
registrazione e conservazione degli ordini stessi;
i) disciplinare l'attività di gestione dei sistemi multilaterali di
negoziazione conferendo alla CONSOB il potere di stabilire con proprio
regolamento i criteri di funzionamento dei sistemi stessi;
l) al fine di garantire l'effettiva integrazione dei mercati azionari e
il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione dei prezzi,
eliminando gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle
informazioni messe a disposizione del pubblico nei diversi sistemi di
negoziazione, attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, per i
mercati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici,
diversi dai titoli di Stato, nonché per gli scambi di strumenti previsti
dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di strumenti finanziari derivati
su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e al Ministero
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, il potere di:
1) disciplinare il regime di trasparenza pre-negoziazione e
post-negoziazione per le operazioni riguardanti azioni ammesse alla
negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi,
nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori
sistematici;
2) estendere, in tutto o in parte, quando ciò sia necessario per la
tutela degli investitori, il regime di trasparenza delle operazioni
aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse alle
negoziazioni nei mercati regolamentati;
m) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamento, in
conformità alla direttiva e alle misure di esecuzione adottate dalla
Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64,
paragrafo 2, della medesima direttiva, le seguenti materie:
1) il contenuto e le modalità di comunicazione alla CONSOB, da parte
degli intermediari, delle operazioni concluse riguardanti strumenti
finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati
prevedendo anche l'utilizzo di sistemi di notifica approvati dalla
CONSOB stessa;
2) l'estensione degli obblighi di comunicazione alla CONSOB delle
operazioni concluse da parte degli intermediari anche agli strumenti
finanziari non ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati
quando ciò sia necessario al fine di assicurare la tutela degli
investitori;
3) i requisiti di organizzazione delle società di gestione dei mercati
regolamentati;
n) prevedere che la CONSOB possa individuare i criteri generali ai quali
devono adeguarsi i regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 62 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, di gestione e organizzazione dei mercati
regolamentati in materia di ammissione, sospensione e revoca degli
strumenti finanziari dalle negoziazioni, di accesso degli operatori e di
regolamento delle operazioni concluse su tali mercati, in conformità ai
princìpi di trasparenza, imparzialità e correttezza stabiliti dalla
direttiva e dalle misure di esecuzione adottate dalla Commissione
europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della
medesima direttiva;
o) conferire alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di
disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle
relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea,
secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima
direttiva, i criteri non discriminatori e trasparenti in base ai quali
subordinare la designazione e l'accesso alle controparti centrali o ai
sistemi di compensazione, garanzia e regolamento ai sensi degli articoli
34, 35 e 46 della direttiva;
p) conferire alla CONSOB il potere di disporre la sospensione o la
revoca di uno strumento finanziario dalla negoziazione;
q) prevedere che la CONSOB vigili affinché la prestazione in Italia di
servizi di investimento da parte di succursali di intermediari
comunitari avvenga nel rispetto delle misure di esecuzione degli
articoli 19, 21, 22, 25, 27 e 28 della direttiva, ferme restando le
competenze delle altre autorità stabilite dalla legge;
r) prevedere la possibilità per gli intermediari di avvalersi di
promotori finanziari, secondo i princìpi già previsti dal testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
s) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza e
di indagine previsti dall'articolo 50 della direttiva, secondo i criteri
e le modalità previsti dall'articolo 187-octies del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) prevedere, fatte salve le sanzioni penali già previste dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, per le violazioni delle regole dettate in
attuazione della direttiva: l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel
massimo a euro 250.000; la responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche; l'esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta di
cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni; l'adeguamento alla complessità dei procedimenti
sanzionatori dei termini entro i quali procedere alle contestazioni; la
pubblicità delle sanzioni, salvo che la pubblicazione possa mettere
gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno
sproporzionato alle parti coinvolte;
u) estendere l'applicazione del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, alla tutela degli interessi
collettivi dei consumatori nelle materie previste dalla direttiva;
v) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale di controversie
relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di
servizi accessori da parte delle imprese di investimento, che consentano
anche misure di efficace collaborazione nella composizione delle
controversie transfrontaliere;
z) disciplinare i rapporti con le autorità estere anche con riferimento
ai poteri cautelari esercitabili nelle materie previste dalla direttiva.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
2. Ai fini del recepimento della direttiva 2004/39/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, come modificata dalla
direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
aprile 2006, il termine per l'esercizio della delega previsto
dall'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è prorogato fino al
31 gennaio 2007.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
"1-bis. Nei mercati regolamentati di strumenti finanziari previsti
dall'articolo 1, comma 2, lettere f), g), h), i) e j), su merci e sui
relativi indici, limitatamente al settore dell'energia, le negoziazioni
in conto proprio possono essere effettuate da soggetti diversi da quelli
di cui al comma 1 del presente articolo".
4. All'articolo 78 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. L'attività di organizzazione e gestione dei sistemi di scambi
organizzati di strumenti finanziari è riservata ai soggetti abilitati
alla prestazione di servizi di investimento, alle società di gestione
dei mercati regolamentati e, limitatamente agli strumenti finanziari
derivati su tassi di interesse e valute, anche ai soggetti che
organizzano e gestiscono scambi di fondi interbancari".
5. La disposizione di cui al comma 4 entra in vigore centottanta giorni
dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
6. Gli articoli 9, 10 e 14, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre
2005, n. 262, sono abrogati.
Note
all'art. 10:
- Il testo dell'art. 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
27 aprile 2005, n. 96, S.O., e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto
della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia
previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione
delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla
data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di
cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e
8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva
2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE,
della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva
2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE,
della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della
direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva
2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE,
della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della direttiva
2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE
sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di
essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi
integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive
2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e
2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 e con la
procedura prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni
integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali
disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la
procedura di cui, rispettivamente, all'art. 64, paragrafo 2, della
direttiva 2004/39/CE, e all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva
2004/25/CE.
6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province
autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione
della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere
dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata
da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza
concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in
essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu'
deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi
quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione,
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo.
Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa
altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato
di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province
autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di
cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli
allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti
giorni.».
- La direttiva 2004/39/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 145 del 30
aprile 2004.
- La direttiva 2006/31/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 114 del 27
aprile 2006.
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 78 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo
1998, n. 71, Supplemento ordinario), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 25 (Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati). - 1. Le
SIM e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi di
negoziazione per conto proprio e per conto terzi possono operare nei
mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati
extracomunitari riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'art. 67. Le
imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche
comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi
servizi possono operare nei mercati regolamentati italiani.
1-bis. Nei mercati regolamentati di strumenti finanziari previsti
dall'art. 1, comma 2, lettere f), g), h), i) e j), su merci e sui
relativi indici, limitatamente al settore dell'energia, le negoziazioni
in conto proprio possono essere effettuate da soggetti diversi da quelli
di cui al comma 1 del presente articolo.
2. La CONSOB puo' disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la
negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati
regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati;
in tale eventualita', conformemente alla normativa comunitaria,
stabilisce le condizioni in presenza delle quali l'obbligo non sussiste.
3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli
di Stato o garantiti dallo Stato.».
«Art. 78 (Scambi organizzati di strumenti finanziari).
- 1. La CONSOB puo' richiedere agli organizzatori, agli emittenti e agli
operatori dati, notizie e documenti sugli scambi organizzati di
strumenti finanziari.
2. Ai fini della tutela degli investitori, la CONSOB puo':
a) stabilire le modalita', i termini e le condizioni dell'informazione
del pubblico riguardante gli scambi;
b) sospendere e, nei casi piu' gravi, vietare gli scambi quando cio' sia
necessario per evitare gravi pregiudizi alla tutela degli investitori.
3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono adottati dalla CONSOB,
sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di
titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato,
nonche' scambi di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera d) e
di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di
interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, quando riguardano scambi
all'ingrosso di titoli di Stato.
3-bis. L'attivita' di organizzazione e gestione dei sistemi di scambi
organizzati di strumenti finanziari e' riservata ai soggetti abilitati
alla prestazione di servizi di investimento, alle societa' di gestione
dei mercati regolamentati e, limitatamente agli strumenti finanziari
derivati su tassi di interesse e valute, anche ai soggetti che
organizzano e gestiscono scambi di fondi interbancari.».
- Gli articoli 9 e 10 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni
per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari -
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301, S.O.),
abrogati della presente legge, recavano:
«Art. 9. Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi
d'investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e
previdenziali nonche' nella gestione di portafogli su base individuale».
«Art. 10. Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi
d'investimento».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 262 del 2005 come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria). - 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) (abrogato);
b) all'art. 31:
1) Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in
sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo
costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei
promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalita'
giuridica ed e' ordinato in forma di associazione, con autonomia
organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione
territoriale delle proprie strutture e attivita'. Nell'ambito della
propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i
contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti
l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle
proprie attivita'. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa
verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attivita'
necessaria per la tenuta dell'albo.
L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con
regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima»;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «indette dalla CONSOB» sono
soppresse;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri
relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme
di pubblicita';
b) ai requisiti di rappresentativita' delle associazioni professionali
dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;
c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di
sospensione, di radiazione e di riammissione;
d) alle cause di incompatibilita';
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati,
rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si
applicano le sanzioni previste dallo stesso art. 196, comma 1;
f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le
delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti
indicati alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori
finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;
h) alle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita'
svolta dai promotori finanziari;
i) all'attivita' dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalita' di
esercizio della vigilanza da parte dellastessa CONSOB;
l) alle modalita' di aggiornamento professionale dei promotori
finanziari»;
c) all'art. 62:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Qualora le azioni della societa' di gestione siano quotate in un
mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 e' deliberato
dal consiglio di amministrazione della societa' medesima»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il regolamento puo' stabilire che le azioni di societa'
controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla
partecipazione, diretta o indiretta, in una o piu' societa' con azioni
quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto
del mercato»;
3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:
a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura
organizzativa e del sistema dei controlli interni che le societa'
controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti
all'Unione europea, devono rispettare affinche' le azioni della societa'
controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato
italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'art. 93;
b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le
azioni di societa' controllate sottoposte all'attivita' di direzione e
coordinamento di altra societa';
c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione
sul mercato mobiliare italiano delle societa' finanziarie, il cui
patrimonio e' costituito esclusivamente da partecipazioni»;
d) all'art. 64:
1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB;
l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione e' sospesa
finche' non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)»;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La CONSOB:
a) puo' vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di
esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione
degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro
cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1,
lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso,
ritiene la decisione contraria alle finalita' di cui all'art. 74, comma
1;
b) puo' chiedere alla societa' di gestione tutte le informazioni che
ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
c) puo' chiedere alla societa' di gestione l'esclusione o la sospensione
degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.
1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni
degli strumenti finanziari emessi da una societa' di gestione in un
mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la
CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del
mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle
negoziazioni e la tutela degli investitori, nonche' per regolare le
ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti e'
subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato»;
e) all'art. 74, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento
del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 64,
comma 1-ter, da parte della societa' di gestione»;
f) all'art. 94 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari,
quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi
dell'art. 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o
sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto
tipico determinato»;
g) all'art. 114:
1) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere ai soggetti
indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo e ai dirigenti, nonche' ai soggetti che detengono una
partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 o che partecipano a un
patto previsto dall'art. 122 che siano resi pubblici, con le modalita'
da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del
pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a
spese del soggetto inadempiente»;
2) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con
l'esclusione delle societa' di rating, riguardanti gli strumenti
finanziari indicati all'art. 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti
di tali strumenti, nonche' i soggetti che producono o diffondono altre
informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento
destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare
l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro
interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari
cui l'informazione si riferisce»;
h) all'art. 115:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti
degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri
dirigenti, dalle societa' di revisione, dalle societa' e dai soggetti
indicati nella lettera a)»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «nella lettera a)» sono sostituite
dalle seguenti: «nelle lettere a) e b), al fine di controllare i
documenti aziendali e di acquisirne copia»;
3) al comma 2, le parole: «dalle lettere a) e b)» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle lettere a), b) e c)»;
i) dopo l'art. 117 sono inseriti i seguenti:
«Art. 117-bis (Fusioni fra societa' con azioni quotate e societa' con
azioni non quotate). - 1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'art.
113 le operazioni di fusione nelle quali una societa' con azioni non
quotate viene incorporata in una societa' con azioni quotate, quando l'entita'
degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilita' liquide e
dalle attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia
significativamente inferiore alle attivita' della societa' incorporata.
2. Fermi restando i poteri previsti dall'art. 113, comma 2, la CONSOB,
con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative
alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 117-ter (Disposizioni in materia di finanza etica). - 1. La CONSOB,
previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le
Autorita' di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli
specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti
i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono
prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili»;
l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'art. 118 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 118-bis (Riesame delle informazioni fornite al pubblico). - 1. La
CONSOB stabilisce con regolamento le modalita' e i termini per il
riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di
legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli
emittenti quotati»;
m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'art. 124 e' inserita la
seguente sezione:
«Sezione I-bis.
Informazioni sull'adesione a codici di comportamento
Art. 124-bis (Obblighi di informazione relativi ai codici di
comportamento). - 1. Le societa' di cui al presente capo diffondono
annualmente, nei termini e con le modalita' stabiliti dalla CONSOB,
informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da
societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di
categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a cio'
conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.
Art. 124-ter (Vigilanza sull'informazione relativa ai codici di
comportamento). - 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza,
stabilisce le forme di pubblicita' cui sono sottoposti i codici di
comportamento promossi da societa' di gestione di mercati regolamentati
o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicita'
delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti,
diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti
sanzioni in caso di violazione»;
n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'art. 154 e' inserita la
seguente sezione:
«Sezione V-bis.
Redazione dei documenti contabili societari
Art. 154-bis. (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari). - 1. Lo statuto prevede le modalita' di nomina di un
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.
2. Gli atti e le comunicazioni della societa' previste dalla legge o
diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della stessa societa', sono
accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che
ne attestano la corrispondenza al vero.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per
la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del
bilancio consolidato nonche' di ogni altra comunicazione di carattere
finanziario.
4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per
l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.
5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita
relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al
bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle
procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il
bilancio, nonche' la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei
libri e delle scritture contabili. L'attestazione e' resa secondo il
modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.
6. Le disposizioni che regolano la responsabilita' degli amministratori
si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le
azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societa»;
o) all'art. 190, comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
«d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in
cui non osservino le disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e
2»;
p) all'art. 191, al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 5-bis»;
q) all'art. 193, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti di societa', enti o associazioni tenuti a effettuare
le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 e' applicabile
la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila
euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o
delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto
dell'art. 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona
fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di
quest'ultima».».
Art. 11
(Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre
2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione
di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica).
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa
a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini
di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il Governo è tenuto a
seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2,
anche il seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la
domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino
del paese terzo si trova già regolarmente sul territorio dello Stato
italiano.
Nota
all'art. 11:
- Per la direttiva 2005/71/CE, si vedano le note all'art. 1.
Art. 12.
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre
2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri
ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Governo è
tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, anche il seguente: nel caso in cui il richiedente asilo
sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in
precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di
origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo è dichiarata
infondata, salvo che siano invocati gravi motivi per non ritenere sicuro
quel Paese nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente.
Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e
repressioni di comportamenti riferiti al richiedente e che risultano
oggettivamente perseguiti nel Paese d'origine o di provenienza e non
costituenti reato per l'ordinamento italiano.
Nota
all'art. 12:
- Per la direttiva 2005/85/CE, si vedano le note all'art. 1.
Art. 13.
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,
in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della professione di
odontoiatra).
1. All'articolo 19, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e
successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in
medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma
di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di
studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono
effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attività
di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni
che precedono il rilascio dell'attestato".
2. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e
successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in
medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma
di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di
studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994".
Nota
all'art. 13:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 19 e 20 della legge 24
luglio 1985, n. 409 (Istituzioni della professione sanitaria di
odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla
libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati
membri delle Comunita' europee - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
agosto 1985, n. 190, S.O.), come modificato dalla presente legge:
«Art. 19. - 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di odontoiatra in
altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero della salute, previ
gli opportuni accertamenti, anche in collaborazione con gli ordini dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri rilascia un attestato nel quale
certifica:
a) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio
professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in
medicina anteriormente al 28 gennaio 1980 e che si sono effettivamente e
lecitamente dedicati in Italia, a titolo principale, all'attivita' di
cui all'art. 2, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso
dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;
b) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio
professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in
medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984, che hanno
superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre
1998, n. 386, e hanno esercitato, effettivamente e legalmente, a titolo
principale l'attivita' di cui all'art. 2, per tre anni consecutivi nel
corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, che sono
autorizzati ad esercitare l'attivita' di cui all'art. 2 alle medesime
condizioni dei titolari del diploma di abilitazione all'esercizio
dell'odontoiatria e protesi dentaria;
b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in
medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma
di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di
studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono
effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale,
all'attivita' di cui all'art. 2 per tre anni consecutivi nel corso dei
cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), il requisito dei tre
anni di esercizio dell'attivita' non e' richiesto per chi ha conseguito
studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il requisito del
superamento della prova attitudinale non e' richiesto per chi e' in
possesso di un diploma di specializzazione triennale indicato nel
decreto ministeriale 18 settembre 2000 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 222 del 22 settembre 2000: odontoiatria e protesi
dentaria, chirurgia odontostomatologica, odontostomatologia,
ortognatodonzia».
«Art. 20. - 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 2,
si scrivono all'albo degli odontoiatri, anche in deroga a quanto
previsto all'art. 4, terzo comma:
a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio
professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in
medicina anteriormente al 28 gennaio 1980;
b) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio
professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in
medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che
hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13
ottobre 1998, n. 386, o sono in possesso dei diplomi di specializzazione
indicati all'art. 19, comma 3.
b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in
medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma
di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di
studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.
2. All'albo degli odontoiatri e' aggiunto l'elenco degli odontoiatri
abilitati a continuare, in via transitoria, l'esercizio della
professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943».
Art. 14.
(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, recante classificazione
delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari).
1. L'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, è sostituito dal
seguente:
"Art. 3. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di
tecniche di classificazione non automatizzata). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che vìola l'obbligo
di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, comma 1,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 3.000 a euro 18.000.
2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o
etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4
maggio 1998, n. 298, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento
che vìola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a
euro 12.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore,
quale definito all'articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni di
identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalità
difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
500 a euro 3.000, se la difformità, rilevata al controllo su un numero
di almeno 40 carcasse, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n.
344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive
modificazioni, supera la percentuale del 5 per cento.
5. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, è abrogato".
2. Dopo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di
tecniche di classificazione automatizzata). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il titolare dello stabilimento che, in assenza della
licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1-bis, del regolamento (CEE) n.
344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, utilizza tecniche di
classificazione automatizzata è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 36.000. Salvo che il
fatto costituisca reato, alla medesima sanzione è soggetto il titolare
dello stabilimento che modifica le specifiche delle tecniche di
classificazione, in assenza dell'approvazione delle autorità competenti,
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1-quater, del citato regolamento
(CEE) n. 344/91.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento
che vìola le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 2-bis,
del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive modificazioni, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.000 a euro 6.000.
3. Il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni sulla
identificazione delle categorie delle carcasse, ovvero sulla redazione
dei rapporti di controllo, di cui all'articolo 3, paragrafo 1-ter, del
citato regolamento (CEE) n. 344/91, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
4. Qualora nel corso dei controlli di cui all'articolo 3, paragrafo 2,
del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive modificazioni,
venga rilevato che il livello di precisione della macchina
classificatrice sia inferiore a quello ottenuto nel corso della prova di
certificazione, il titolare dello stabilimento è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
Art. 3-ter. - (Disposizioni finali). - 1. Se nei cinque anni successivi
alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 3, comma 4, della
presente legge, accertata con provvedimento esecutivo, il tecnico
classificatore vìola nuovamente la medesima norma, l'organo competente
al rilascio della licenza, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo la gravità della violazione,
sospende o revoca l'abilitazione.
2. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui
all'articolo 3-bis, comma 4, accertata con provvedimento esecutivo, il
titolare dello stabilimento vìola nuovamente la medesima norma, l'organo
competente al rilascio della licenza, di cui all'articolo 3 del
regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e
successive modificazioni, secondo la gravità della violazione, sospende
per un tempo determinato ovvero revoca la licenza.
3. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole
regioni e province autonome, le sanzioni di cui agli articoli 3 e 3-bis
sono irrogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le
politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298.
4. Ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 3 e per
quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".
Nota all'art.
14:
- La legge 8 luglio 1997, n. 213, reca: «Classificazione delle carcasse
bovine in applicazione di regolamenti comunitari».
Art. 15.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE, in materia di
immissione sul mercato di biocidi).
1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 174, è sostituito dal seguente:
"3. Non è consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul
mercato per l'impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a
norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni, come "tossico" o "molto tossico", "cancerogeno di
categoria 1 o 2", "mutageno di categoria 1 o 2" o "tossico per la
riproduzione di categoria 1 o 2", fermo restando che per l'impiego
professionale ed industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato
può essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso".
Nota
all'art. 15:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 174 (Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di
ammissione sul mercato di biocidi - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 giugno 2000, n. 149, S.O.), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione). - 1. Il
Ministero della sanita' autorizza l'immissione sul mercato e
l'utilizzazione di un biocida, solo se ricorrono le seguenti condizioni:
a) i principi attivi del biocida sono iscritti negli elenchi predisposti
in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui agli articoli
27 e 28 della direttiva 98/8/CE e i requisiti stabiliti nella predetta
sede sono soddisfatti;
b) e' accertato, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche, e
ne risulti la dimostrazione in esito alla valutazione dei fascicoli di
cui all'art. 9 condotta secondo i principi previsti all'allegato V, che
il biocida, tenuto conto di tutte le condizioni normali di uso, delle
modalita' d'uso del materiale trattato con esso e delle conseguenze
derivanti dal suo uso e dalla sua eliminazione:
1) e' sufficientemente efficace;
2) non ha effetti inaccettabili sulla specie bersaglio, come una
resistenza o una resistenza incrociata inaccettabili, o provochi
sofferenze e dolori inutili nei vertebrati;
3) non ha effetti inaccettabili di per se' o a livello di residui,
in,maniera diretta o indiretta, sulla salute dell'uomo o degli animali o
sulle acque di superficie e sotterranee;
4) non ha effetti inaccettabili di per se' o a livello di residui
sull'ambiente per quanto riguarda, in particolare, la sua durata e la
sua distribuzione nell'ambiente, con specifico riferimento alla
contaminazione delle acque di superficie, le acque potabili e
sotterranee e l'impatto sugli organismi diversi dalle specie bersaglio;
c) la natura e la quantita' dei principi attivi in esso contenuti e, se
del caso, le impurita' e gli altri componenti rilevanti dal punto di
vista tossicologico ed ecotossicologico, nonche' i residui di rilevanza
tossicologica o ambientale provenienti da un uso autorizzato, possono
essere determinati in base ai pertinenti requisiti di cui agli allegati
IA, IB, IIA, IIB, IIIA o IIIB;
d) le proprieta' fisiche e chimiche del biocida sono state determinate e
giudicate accettabili per garantire un uso, un magazzinaggio ed un
trasporto adeguati del prodotto.
2. L'autorizzazione puo' essere subordinata al rispetto di ulteriori
condizioni necessarie a garantire la conformita' alle disposizioni del
comma 1.
3. Non e' consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul
mercato per l'impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a
norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni, come «tossico» o «molto tossico», «cancerogeno di
categoria 1 o 2», «mutageno di categoria 1 o 2» o «tossico per la
riproduzione di categoria 1 o 2», fermo restando che per l'impiego
professionale ed industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato
puo' essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso».
Art. 16.
(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante
attuazione della direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari).
1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all'articolo
20, qualora vi siano motivi validi per ritenere che un prodotto
fitosanitario da esso autorizzato o che è tenuto ad autorizzare ai sensi
dell'articolo 10 costituisca un rischio per la salute umana e degli
animali o per l'ambiente, provvede, con proprio decreto da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, a limitarne o proibirne provvisoriamente l'uso
e la vendita, notificando immediatamente il provvedimento agli altri
Stati membri e alla Commissione europea";
b) all'articolo 20, al comma 5 è premesso il seguente:
"4-bis. Il Ministro della salute può disporre che la Commissione
consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi
di cui agli allegati II e III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi
in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute,
sentiti i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo
economico, sulla base delle esigenze relative alle attività di
valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del presente
decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma sono
poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione
ai sensi del comma 5".
Nota
all'art. 16:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 11 e 20, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 maggio 1995, n. 122, S.O., recante: «Attuazione della direttiva
91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti
fitosanitari»; come modificato dalla presente legge.
«Art. 11 (Clausola di salvaguardia). - 1. Il Ministro della salute,
sentita la Commissione di cui all'art. 20, qualora vi siano motivi
validi per ritenere che un prodotto fitosanitario da esso autorizzato o
che e' tenuto ad autorizzare ai sensi dell'art. 10 costituisca un
rischio per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, provvede,
con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, a limitarne
o proibirne provvisoriamente l'uso e la vendita, notificando
immediatamente il provvedimento agli altri Stati membri e alla
Commissione europea".
2. Il Ministero della sanita' da' la piu' ampia pubblicita' al decreto
di cui al comma 1, informando immediatamente il titolare
dell'autorizzazione, i competenti organi di vigilanza e le
organizzazioni professionali di rivenditori e di agricoltori».
1 - 4 (abrogati).
4-bis. Il Ministro della salute puo' disporre che la Commissione
consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi
di cui agli allegati Il e III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi
in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute,
sentiti i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo
economico, sulla base delle esigenze relative alle attivita' di
valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del presente
decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma sono
poste a carico degli interessati alle attivita' svolte dalla Commissione
ai sensi del comma 5.
5. Le spese di funzionamento della Commissione consultiva sono a carico
degli interessati all'attivita' autorizzativa di cui all'art. 5 e all'attivita'
di valutazione delle sostanze attive di cui all'art. 6, commi 5 e 7,
secondo tariffe e modalita' stabilite con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e
artigianato; gli introiti sono versati in conto entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero della sanita'.
5-bis. Per spese di funzionamento della Commissione consultiva di cui al
comma 5 si intendono quelle destinate al finanziamento di:
a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennita' di missione dei
componenti della Commissione, in relazione alle qualifiche rivestite e
sulla base dei parametri previsti dalle norme vigenti;
b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro sostituti in caso di
assenza motivata, nonche' ai componenti della segreteria di cui al comma
2, che partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare con
decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la
partecipazione a riunioni della Commissione o dei gruppi di lavoro per
l'attuazione dei programmi annuali di attivita';
c) compensi per la stipulazione, se del caso, di convenzioni con
soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, competenza ed
indipendenza per il supporto tecnico alla Commissione nella redazione
dei rapporti di valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da
iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti tecnici;
d) amministrazione generale indispensabile per le attivita' della
Commissione, incluse quelle per l'approvvigionamento di strumenti e
programmi informatici».
Art. 17.
(Criteri direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di
immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari).
1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo
11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere la possibilità di disporre la proroga dell'autorizzazione
all'immissione in commercio qualora si tratti di un prodotto contenente
una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea,
di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva
91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione
della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;
b) prevedere che la proroga di cui alla lettera a) sia disposta a
condizione che non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare
gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.
2. Il Governo è altresì autorizzato a modificare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 38 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290, e successive modificazioni, in base ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) prevedere, nel rispetto della normativa comunitaria relativa
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, nonché degli
obblighi derivanti dall'osservanza del diritto comunitario, che il
solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, sia moliti, sia
ventilati, gli zolfi ramati e il solfato ferroso, i prodotti elencati
nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del
Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e i prodotti
elencati nell'allegato 2 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, siano soggetti a una
procedura semplificata di autorizzazione, quando non siano venduti con
denominazione di fantasia;
b) demandare a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
l'individuazione delle modalità tecniche di attuazione della procedura
semplificata di cui alla lettera a), in modo da garantire il rispetto
dei requisiti di tutela della salute previsti dalla normativa
comunitaria.
Note all'art.
17:
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 2 e 38 e dell'allegato 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,
(Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n.
59/1997). - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165,
S.O.):
«Art. 11 (Rinnovo dell'autorizzazione).
(Omissis).
2. Il Dipartimento concede il rinnovo dell'autorizzazione alla
immissione in commercio, senza sentire l'istituto convenzionato di cui
all'art. 3, qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza
attiva inserita nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 451/2000 della
Commissione, del 28 febbraio 2000, e nell'allegato I del Regolamento
(CEE) n. 3600/1992 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, sino alla
iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995. n. 194, e sempre che non siano sopravvenuti dati
scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento
di autorizzazione.».
«Art. 38 (Disposizioni per l'uso di prodotti naturali e particolari in
agricoltura biologica).
1.-2. (Abrogati).
3. Gli organismi di controllo privati, gia' autorizzati al controllo del
metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 220, che hanno trasmesso al Ministro delle politiche
agricole e forestali l'integrazione del proprio manuale della qualita'
con le procedure di controllo per le produzioni animali, si intendono
autorizzati ad esercitare detta attivita' di controllo a partire dal 24
agosto 2000, nelle more
dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali di autorizzazione o di
revoca.
4. Il termine per le dichiarazioni di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 110, relative ai prodotti omeopatici per
uso veterinario, limitatamente a quelli contenenti materie prime di
origine vegetale e minerale, inclusi i prodotti omeopatici veterinari
destinati ad animali produttori di alimenti per l'uomo, e' differito al
31 dicembre 2001, ferme restando le disposizioni di cui al medesimo art.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i
prodotti omeopatici per uso veterinario contenenti materie prime di
origine animale qualora tali materie prime provengano da animali per i
quali sono stati adottati, a seguito del manifestarsi di epidemie,
provvedimenti restrittivi.
5. Il termine di differimento al 31 dicembre 2003 per l'utilizzazione
delle medicine omeopatiche per uso umano previsto dall'art. 7, comma 1,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come da ultimo modificato
dal comma 32 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 338, si
intende esteso, come campo di applicazione, ai prodotti di cui al comma
4.
6. Entro la medesima data di cui al comma 5, il Ministero della sanita'
predispone un elenco dei prodotti di cui al comma 4. Nelle more della
predisposizione dell'elenco di cui al presente comma, detti prodotti,
purche' siano rispondenti ai requisiti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo n. 110 del 1995, possono essere
commercializzati anche oltre il termine del 31 dicembre 2003, a
condizione che la somministrazione venga effettuata secondo le modalita'
prescritte mediante ricetta rilasciata da un medico veterinario in copia
unica non ripetibile.».
Allegato omesso
L'allegato I deI citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
reca:
«Sostanze attive autorizzate ad essere utilizzate nei prodotti
fitosanitari».
La direttiva 91/414/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 230 del 19
agosto 1991.
Il regolamento (CEE) n. 2092/91 e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 198
del 22 luglio 1991.
Art. 18.
(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante
attuazione della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature
radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco
riconoscimento della loro conformità).
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare in
maniera efficace lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra
e spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose".
2. Il numero 3 dell'allegato VII annesso al decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269, è sostituito dal seguente:
"3. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla placca di
identificazione. La marcatura CE è apposta, inoltre, sull'imballaggio,
se presente, e sulla documentazione che accompagna il prodotto".
Note all'art.
18:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3, e dell'allegato VII, del
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 luglio 2001, n. 156, S.O., come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Requisiti essenziali). - 1. I requisiti essenziali applicabili
a tutti gli apparecchi sono i seguenti:
a) la protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di
qualsiasi altra persona, compresi gli obiettivi per quanto riguarda i
requisiti di sicurezza previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791,
modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, ma senza
applicazione di limiti di tensione;
b) i requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la
compatibilita' elettromagnetica previsti dal decreto legislativo 12
novembre 1996, n. 615.
2. Le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare in
maniera efficace lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra
e spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose.
3. Sono, altresi', requisiti essenziali quelli stabiliti dalla
Commissione europea che prevedono, per gli apparecchi all'interno di
determinate categorie o di determinati tipi, l'obbligo della loro
costruzione in modo da:
a) interagire tramite reti con altri apparecchi e poter essere collegati
ad interfacce di tipo appropriato;
b) non danneggiare la rete o il suo funzionamento ne' fare cattivo uso
delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento
inaccettabile del servizio;
c) contenere elementi di sicurezza per garantire la protezione dei dati
personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato;
d) supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi;
e) supportare funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi
d'emergenza;
f) supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di
utenti disabili.
4. Il Ministero delle comunicazioni provvede a rendere noto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della
Commissione europea circa l'applicazione dei requisiti essenziali di cui
al comma 3 e
la relativa data di efficacia.».
Allegato omesso
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE devono
essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.
2. La marcatura CE ha un'altezza non inferiore a 5 mm, salvo quando cio'
non sia possibile in relazione alle caratteristiche dell'apparecchio.
3. La marcatura CE e' apposta sul prodotto o sulla placca di
identificazione. La marcatura CE e' apposta, inoltre, sull'imballaggio,
se presente, e sulla documentazione che accompagna il prodotto.
4. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile.
5. L'identificazione di categoria dell'apparecchio assume la forma
decisa dalla Commissione europea. Se del caso, l'identificatore include
un elemento inteso a informare l'utente del fatto che l'apparecchio
utilizza bande di frequenza radio di cui impiego non e' armonizzato
nell'Unione europea. Esso ha la stessa altezza delle iniziali «CE».».
Art. 19.
(Introduzione dell'articolo 144-bis del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni per la tutela
dei consumatori).
1. Dopo l'articolo 144 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
"Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela
dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge le
funzioni di autorità pubblica nazionale, ai sensi dell'articolo 3,
lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa per la tutela dei
consumatori.
2. In particolare, i compiti di cui al comma 1 riguardano la disciplina
in materia di:
a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;
b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui
alla parte III, titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV,
titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II,
sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II.
3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita le funzioni di cui al
citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1,
anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi
dei consumatori in ambito nazionale.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero dello
sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e può definire forme stabili di collaborazione
con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui
all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e
degli utenti di cui all'articolo 137.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati i procedimenti istruttori previsti dal presente articolo.
In mancanza, i procedimenti sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
6. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di
collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE)
n. 2006/2004".
Nota
all'art. 19:
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
Art. 20.
(Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di
oliva e di olive da tavola).
1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i
frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola sono tenuti
a comunicare mensilmente, anche attraverso le organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o i centri
autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), all'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio di
oliva e di olive da tavola.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti
i dati, le modalità e la tempistica delle comunicazioni di cui al comma
1.
3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 in relazione
alla gravità della violazione accertata. L'irrogazione delle sanzioni è
disposta dall'AGEA, anche avvalendosi dell'Agenzia per i controlli e le
azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione
dell'olio di oliva (Agecontrol Spa).
4. In relazione alla nuova disciplina dell'organizzazione comune di
mercato dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 865/2004 del
Consiglio, del 29 aprile 2004, all'articolo 7, comma 3, della legge 27
gennaio 1968, n. 35, e successive modificazioni, dopo le parole:
"quantità nominali unitarie seguenti espresse in litri:" sono inserite
le seguenti: "0,05,".
Note all'art.
20:
- Il regolamento (CE) n. 2153/2005 e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 342
del 24 dicembre 2005.
- Il regolamento (CE) n. 865/2004 e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 206
del 9 giugno 2004.
- Si riporta il testo dell'art. 7, della legge 27 gennaio 1968, n. 35,
recante: «Norme per il controllo della pubblicita' e del commercio
dell'olio di oliva e dell'olio di semi», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7. - 1. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi
commestibili, destinati al consumatore, devono essere posti in vendita
esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando venga
trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal
deposito di questi a quello del primo destinatario.
3. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, fino
a 10 litri, devono essere confezionati esclusivamente nelle quantita'
nominali unitarie seguenti espresse in litri: 0,05, 0,10, 0,25, 0,50,
0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, 10,00.».
Art. 21.
(Modifiche all'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in
materia di rimborso di tributi).
1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: ", circostanza che non può
essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni".
Note
all'art. 21:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 29, della legge 29 dicembre
1990, n. 428 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1991, n. 10,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme
comunitarie). - 1. Il termine quinquennale di decadenza previsto
dall'art. 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande e le
azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad
operazioni doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine ed
il termine di prescrizione previsto dall'art. 84 dello stesso testo
unico sono ridotti a tre anni.
2. I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le
imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali
riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con
norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia
stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non puo' essere
assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni.
3. L'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e' applicabile
quando i tributi riscossi non rilevano per l'ordinamento comunitario.
4. La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2
e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito
d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilita', anche
all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi
dell'esercizio di competenza.
5. I crediti di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 non possono essere ceduti.
6. Quando la Corte di giustizia delle Comunita' europee dichiara
incompatibile con le norme comunitarie una agevolazione od esenzione
tributaria, la cessazione dell'efficacia della disposizione che la
prevede e' dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro delle finanze.
7. La disposizione contenuta nel comma 2 si applica anche quando il
rimborso concerne somme versate anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
8. La disposizione contenuta nel comma 4 si applica a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge.».
Art. 22.
(Abrogazione della legge 10 agosto 2000, n. 250, recante norme per
l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere
destinato ad uso zootecnico).
1. La legge 10 agosto 2000, n. 250, è abrogata.
Nota
all'art. 22:
- La legge 10 agosto 2000, n. 250, abrogata dalla presente legge,
recava: «Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel
latte in polvere destinato ad uso zootecnico.».
Art. 23.
(Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n.
18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti).
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, è
sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Protezione sociale). - 1. Fatte salve le disposizioni
normative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività
concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui
agli allegati A e B, al fine di individuare gli strumenti utili a
governare gli effetti sociali derivanti dal processo di
liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei
soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione".
Nota
all'art. 23:
- Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28, S.O., reca:
«Attuazione, della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al
mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della
Comunita'.».
Art. 24.
(Modifiche all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accise sugli oli minerali).
1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative
sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis, lettera b), le parole: "lire 560.000 per 1.000 litri"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 298,92 per 1.000 litri";
b) dopo il comma 6-ter è aggiunto il seguente:
"6-quater. Con cadenza semestrale dall'inizio del progetto sperimentale
di cui al comma 6-bis, i Ministeri dello sviluppo economico e delle
politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti
agevolati di cui al medesimo comma 6-bis, rilevati nei sei mesi
immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al
fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla
produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro
sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata
la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6-bis".
Nota
all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative. - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995,
n. 279, S.O.), come modificato dalla presente legge, facendo presente
tuttavia che il comma 6-bis e' stato abrogato dall'art. 1, comma 371,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). (Artt. 1 e 17 decreto-legge n.
331/1993 - Art. 11 decreto-legge n. 688/1982). - 1. Sono sottoposti ad
accisa i seguenti prodotti [1]:
a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36);
b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32);
c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55);
d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69);
e) oli combustibili (codici NC da 2710 00 74 a 2710 00 78);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);
g) gas metano (codice NC 2711 29 00).
2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, sono
soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati ad essere usati, se messi
in vendita o se usati come combustibile o carburante, sono sottoposti ad
accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante
per motori, equivalente:
a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50,
2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
e) i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione del gas naturale;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712
90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
i) prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902
30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;
l) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19;
m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
n) i prodotti di cui al codice NC 3817.
3. Le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione
intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano ai seguenti
oli minerali del comma 2, ancorche' siano destinati ad usi diversi da
quelli tassati:
a) prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
b) prodotti di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710 00 72; tuttavia per
i prodotti di cui ai codici NC 2710 00 21, 2710 00 25 e 2710 00 59 tali
disposizioni si applicano solo se essi circolano come merci alla
rinfusa;
c) prodotti di cui al codice NC 2711 (ad eccezione dei prodotti dei
codici NC 2711 1100 e 2711 21 00);
d) prodotti di cui al codice NC 2901 10;
e) prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42
00, 2902 43 00 e 2902 44.
I prodotti indicati nel presente comma, mediante accordi bilaterali tra
gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, possono essere
esonerati, in tutto o in parte e sempre che non siano tassati ai sensi
del comma 1, dal regime di cui sopra.
4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di prodotti di cui al comma
1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta e' dovuta secondo le
caratteristiche della miscela risultante.
5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 e' tassato come carburante
qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in
vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al
presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche
quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. E' tassato, inoltre, con
l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi
altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad
essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per
il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o
di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli
idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e
dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come
combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili
densi.
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice
NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo
ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei
combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale. Per il
trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come
combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui all'art. 61.
6.2. (Abrogati).
6-bis. [Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che
determinino un ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di
un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come
carburanti da soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000
per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine
agricola... euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri].
6-ter. (Abrogato).
6-quater. Con cadenza semestrale dall'inizio del progetto sperimentale
di cui al comma 6-bis, i Ministeri dello sviluppo economico e delle
politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti
agevolati di cui al medesimo comma 6-bis, rilevati nei sei mesi
immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al
fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla
produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro
sessanta giorni dalla fine del semestre, e' eventualmente rideterminata
la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6-bis.
7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di
15° Celsius ed alla pressione normale.».
Art. 25
(Attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati
membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio del 21 ottobre
2001, del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a privilegi e
immunità accordati ad agenzie e meccanismi istituiti dall'Unione europea
nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e della politica
europea di sicurezza e di difesa e ai membri del loro personale).
1. È data attuazione alle seguenti decisioni dei rappresentanti dei
Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di
Consiglio, le quali sono obbligatorie e vincolanti a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) decisione del 21 ottobre 2001, relativa a privilegi e immunità
accordati all'Istituto per gli studi sulla sicurezza e al centro
satellitare dell'Unione europea nonché ai loro organi e al loro
personale;
b) decisione del 28 aprile 2004, relativa a privilegi e immunità
accordati ad ATHENA;
c) decisione del 10 novembre 2004, relativa a privilegi e immunità
accordati all'Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo
personale.
Art. 26.
(Modifiche alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concernenti organismi
consultivi con competenze in materia di politiche comunitarie).
1. L'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge 16
aprile 1987, n. 183, sono abrogati.
Nota all'art.
26:
- L'art. 4 della legge 16 aprile 1987, n. 183, (Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee
ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi.), abrogato
dalla presente legge, recava:
«Art. 4 (Comitato consultivo).».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge n. 183 del 1987,
come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Commissione per il
recepimento delle normative comunitarie). - 1. Al fine di favorire il
sollecito recepimento delle normative comunitarie e' autorizzata la
costituzione di una commissione, presso il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, formata da funzionari del
Dipartimento stesso e delle Amministrazioni dello Stato interessate e da
un magistrato del Consiglio di Stato, nominati con decreto del Ministro
per il coordinamento delle politiche comunitarie. 2.-3. (Abrogati)».
Art. 27.
(Modifica all'articolo 181 del codice della navigazione).
1. All'articolo 181, terzo comma, del codice della navigazione, di
cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, le parole: "o consolari"
sono soppresse.
Nota
all'art. 27:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 181 del codice della
navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 181 (Rilascio delle spedizioni). - 1. La nave non puo' partire se
non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorita'
consolare.
2. Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del
visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione
integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con
mezzi elettronici al comandante della nave, il quale e' tenuto a
conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.
3. Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che
l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi
imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della
navigazione, nonche' agli obblighi relativi alle visite ed alle
prescrizioni impartite dalle competenti autorita'. Del pari le
spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore
o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari,
fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti
portuali, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma
delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonche' in tutti
gli altri casi previsti da disposizioni di legge.».
Art. 28.
(Abrogazione dell'articolo 23, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n.
62).
1. All'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, il comma 3 è
abrogato.
Note
all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62,
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004.), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 23 (Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle
pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi). - 1.
L'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive
modificazioni, e' soppresso.
2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, gia' scaduti
o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo
necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di
gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi
comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non
oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. (Abrogato)».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro del commercio internazionale
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre
2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive
73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e
2002/83/CE.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di
specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che
consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del
Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio.
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005,
che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei
combustibili per uso marittimo.
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di
sanzioni per violazioni.
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra
la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei
lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità
transfrontaliera nel settore ferroviario.
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005,
relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la
direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi.
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante
applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie
relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005,
sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro
riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la
direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005,
relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura
specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a
fini di ricerca scientifica.
2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la
direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni
finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra
determinate imprese.
2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per
le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato.
2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006,
concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di
elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture.
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure
comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la
direttiva 92/40/CEE.
2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006,
relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che
abroga la direttiva 76/160/CEE.
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che
modifica la direttiva 2004/35/CE.
2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito
della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la
direttiva 2002/58/CE.
2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del
Consiglio.
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,
che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico
di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso
di alcune infrastrutture.
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo
esercizio (rifusione).
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e
degli enti creditizi (rifusione).
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della
parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego (rifusione).
Allegato C
(Articolo 6, comma 1)
2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre
2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati
dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della
direttiva 2001/25/CE.