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Testo coordinato del Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n.7

Testo del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2007), coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 (in questo stesso S.O, alla pag. 5), recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli».

(GU n. 77 del 2-4-2007- Suppl. Ordinario n.91)

 

 

 



Avvertenza:
Il testo qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri in grassetto e corsivi.
Sul video tali modifiche sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 

 

Capo I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Art. 1.
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi ((prezzi)) del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, e' vietata, da parte degli operatori ((di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche)), l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o ((del servizio)) richiesto. E' altresi' vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del ((servizio)) acquistato. Ogni eventuale clausola difforme e' nulla e ((non comporta la nullita' del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi piu' favorevoli per il consumatore)). Gli operatori di telefonia mobile adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.))
(( 2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni determina le modalita' per consentire all'utente, a sua richiesta, al momento della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato.))
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di ((trasferire le utenze)) presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
(( 4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' sanzionata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O.), cosi' come modificato dal comma 136 dell'art. 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2006, n. 277, S.O.):
«Art. 98 (Sanzioni). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 50.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita' a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie attivita' non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall'art. 2621 del codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini previsti dall'allegato n. 10, se la violazione e' di particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorita', rimangono esonerati da ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Titolo, nonche' nell'art. 80, il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'art. 96, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'art. 95, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore e' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a
euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00.
17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.».


Art. 1-bis.
Misure per il mercato delle telecomunicazioni
(( 1. All'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruita' del piano viene valutata d'intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi autorizzatori».))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 25, comma 6 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, SO.), come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica). - Omissis.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruita' del piano viene valutata d'intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi autorizzatori. L'impresa interessata puo' indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruita' del piano viene valutata d'intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi autorizzatori».

Art. 2.
Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore della rete stradale ((di interesse nazionale)) e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilita' esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonche' gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade statali ((extraurbane principali)), con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati. ((La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi.))
2. Il gestore della rete stradale ((di interesse nazionale)) e autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.
3. Il Ministero dei trasporti sottopone, ((entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilita' e la sottoscrizione di convenzioni con organi di informazione e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.
Trasparenza delle tariffe aeree
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalita' di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicita' ingannevole.

Art. 4.
Data di scadenza dei prodotti alimentari
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore».
2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al comma 1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((I prodotti confezionati in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere immessi nel mercato fino allo smaltimento delle scorte.))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati). - 1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) la quantita' netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantita' unitarie costanti, la quantita' nominale;
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea;
f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
i) le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari
accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto;
m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'art. 8.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; e' consentito riportarle anche in piu' lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, e' consentito riportare le menzioni originarie.
2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalita' non meno visibili di quelle indicanti la quantita' del prodotto ed in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.
3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura.
5. Per sede si intende la localita' ove e' ubicata l'azienda o lo stabilimento.
5-bis. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalita' ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m).».

Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi
1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere ((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facolta' di adeguare i contratti gia' stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008.))
(( 1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni».))
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
(( «4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.))
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, che e' individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilita' principale, ((ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale,)) la responsabilita' si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.».
3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.».
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.». ((Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facolta' di cui al primo periodo puo' essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.))
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e ((non comportano la nullita' del contratto,)) fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni, ((ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni.))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 48, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, S.O.:
«Art. 8 (Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilita' civile auto). - 1. In conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta ai consumatori di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu' agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilita' civile auto ad una o piu' compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'art. 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per responsabilita' civile auto.
3-bis. All'art. 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«"2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione e' affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonche' lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto".».
- Si riporta il testo, dei commi 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 134, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle assicurazioni private» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 134 (Attestazione sullo stato del rischio). - Omissis.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validita', comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni.
4. L'attestazione e' consegnata dal contraente all'impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.
4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule di cui all'art. 133, a prescindere dalla contestuale vigenza di un'altra polizza, non puo' assegnare al contraente una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, che e' individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilita' principale, la stessa si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito».
- Si riporta il testo dell'art. 136 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 136 (Funzioni del Ministero delle attivita' produttive). - 1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero delle attivita' produttive, l'ISVAP e' tenuto a comunicare al Ministero dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, e' disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non puo' essere attribuita alcuna indennita' o emolumento comunque denominato.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attivita' produttive, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilita' finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge istitutiva.
3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale».
- Si riporta il testo dell'art. 1899 del codice civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1899 (Durata dell'assicurazione). - L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facolta' di cui al primo periodo puo' essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.
[Il contratto puo' essere tacitamente prorogato una o piu' volte, ma ciascuna proroga tacita non puo' avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita».](*)

 

(*) N.d.R.: Ultimi due periodi espunti con errata corrige pubblicato nella G.U. n. 82 del 7-4-2007

Art. 6.
(Soppresso).

Art. 7.
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali
1. E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto ((o per la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita' economica o professionale da parte di persone fisiche,)) sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante.
2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullita' del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. (Soppresso).
5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equita' dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equita' e' stabilita ((entro trenta giorni)) dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
7. In ogni caso i ((soggetti mutuanti)) non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.):
«Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui
agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero delle attivita' produttive provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
6. Il Ministero delle attivita' produttive comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'art. 139, comma 2, nonche' i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.».
- Si riporta il testo dell'art. 1419 del codice civile: «Art. 1419 (Nullita' parziale). - La nullita' parziale di un contratto o la nullita' di singole clausole importa la nullita' dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che e' colpita dalla nullita'. La nullita' di singole clausole non importa la nullita' del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.».

Art. 8.
Portabilita' del mutuo; surrogazione
1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di ((finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari,)) la non esigibilita' del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facolta' di cui all'articolo 1202 del codice civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione puo' essere richiesto al conservatore senza formalita', allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di surrogazione di cui al comma 1. ((La nullita' del patto non comporta la nullita' del contratto.))
4. La surrogazione per volonta' del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.
(( 4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne¨ le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.
4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1202 del codice civile:
«Art. 1202 (Surrogazione per volonta' del debitore). - Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, puo' surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa;
2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non puo' rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.»
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, «Disciplina delle agevolazioni tributarie», (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.):
«Art. 17 (Imposta sostitutiva). - Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva.
Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731, degli articoli 14 e 18 del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dei decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1398, e 2 giugno 1946, n. 491, del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e delle leggi 12 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742, nonche' per gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n. 646, per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e per le sezioni interventi speciali di cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274, l'imposta sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attivita', in conformita' alle norme legislative o agli statuti che li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 15 per gli atti giudiziari e le cambiali.».
«Art. 15 (Operazioni di credito a medio e lungo termine). - Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalita' inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformita' a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle stesse sulle concessioni governative.
In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette alla imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazione di milione.
Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi.».
- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233):
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e' istituito, nella parte torrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di tassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».

Art. 8-bis.
Disposizioni a tutela dei cittadini utenti
(( 1. Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari e' fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del presente decreto.))


Capo II
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

Art. 9.
Comunicazione unica per la nascita dell'impresa
1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica ((o su supporto informatico,)) la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ((ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo,)) nonche' per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, ((ove sussistano i presupposti di legge,)) e da' notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore ((della legge di conversione)) del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e' individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore ((della legge di conversione)) del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalita' di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto ((di cui al comma 7, primo periodo.))
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facolta' degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore ((della legge di conversione)) del presente decreto.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.):
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettivita'.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.»
- La legge 30 dicembre 1991, n. 412, Disposizioni in materia di finanza pubblica (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305), l'art. 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1993, n. 12), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63 (Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64), abrogato dalla presente legge recava: «Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali.»
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Disciplina dell'imposta di bollo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O., n. 3) e successive modificazioni:
«Art. 1 (Oggetto dell'imposta). - Sono soggetti alla imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.».
- Il testo del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 (Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1992, n. 196, S.O.

Art. 10.
Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attivita' di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita', da presentare ((allo sportello unico del comune, laddove esiste,)) o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attivita', e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformita' dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
3. Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita' ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilita' e capacita' economico-finanziaria. ((Per l'esercizio delle sole attivita' di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacita' economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221.)) Resta salva la disciplina vigente per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attivita' professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.
4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale ((previsti dalle normative regionali.))
Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attivita' di guida turistica ((non puo' essere negato, ne' subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, localita' e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non puo' essere negato l'esercizio dell'attivita' di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione, ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.))
5. L'attivita' di autoscuola e' soggetta alla sola dichiarazione di inizio attivita' da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacita' finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. ((All'articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province".)) Al comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: "autorizzazione" e' sostituita dalle seguenti: (("dichiarazioni di inizio attivita'")) e le parole da: "e per la limitazione" a: "del territorio" sono soppresse. ((Al comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: "senza autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "senza la dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti" e le parole: "da euro 742 a euro 2.970" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 15.000".)) I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.

(( 5-bis. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole da: "Le persone fisiche" fino a: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attivita'. Il titolare";
b) al comma 5, primo periodo, le parole: "L'autorizzazione rilasciata a chi" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione puo' essere presentata da chi";
c) al comma 6, le parole: "L'autorizzazione non puo' essere rilasciata ai" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione non puo' essere presentata dai" e le parole: "e a coloro" sono sostituite dalle seguenti: "e da coloro";
d) al comma 13, primo periodo, le parole: "per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per la dichiarazione di inizio attivita'".
5-ter. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 4, secondo periodo, le parole: "gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali" sono sostituite dalle seguenti: "proprieta' e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonche¨ la gestione diretta dei beni patrimoniali", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneita' tecnica" e il terzo periodo e' soppresso. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-quater. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o istruttore di guida" sono sostituite dalle seguenti: "e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale". Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-quinquies. All'articolo 123, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o, nel caso di societa' od enti, alla persona da questi delegata" sono soppresse.
5-sexies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8, alinea, le parole: "L'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "L'attivita' dell'autoscuola"; al comma 9, alinea, le parole: "L'autorizzazione e' revocata" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio dell'autoscuola e' revocato"; dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato potra' conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione".
5-septies. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "requisiti di idoneita'" sono inserite le seguenti: ", i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi," e dopo le parole: "idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori" sono inserite le seguenti: ", cui si accede dopo la citata formazione iniziale". Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante o istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-octies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo".
5-novies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o piu' direttive di revisione dell'esercizio dell'attivita' di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari.
5-decies. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonche¨ le modalita' di esposizione e informazione per l'utenza.))
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.
8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e' inserito il seguente:
«L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita' dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.».
9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: ", a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino localita' distanti piu' di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le localita' oggetto della relazione di traffico"».

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 81, 82 e 86 del Trattato costitutivo della Comunita' europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europee n. C325 del 24 dicembre 2002.
«Art. 81. - 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtu' del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese;
a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilita' di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
(Omissis).
Art. 83. - 1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 81 e 82 sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:
a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'art. 81, paragrafo 1, e all'art. 82, comminando ammende e penalita' di mora;
b) determinare le modalita' di applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessita' di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo;
c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 81 e 82;
d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo;
e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni della presente sezione nonche' quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.
(Omissis).
Art. 86. - 1. Gli Stati membri non emanano ne' mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunita'.
3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni. (Omissis).».
- La legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attivita' di barbiere, parrucchiere ed affini), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1963, n. 66.
- La legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attivita' di acconciatore) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2005, n. 204.
- La legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attivita' di estetista) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1990, n. 4.
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274 (Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1997, n. 188.
- Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66 in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2003, n. 192.
- Si riporta il testo della lettera b), comma 1 dell'art. 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2003, n. 192:
«Art. 5 (Requisiti di capacita' economico-finanziaria).
- 1. Per l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio di cui all'art. 2, sono requisiti di capacita' economico-finanziaria:
a) una comprovata affidabilita' attestata da istituto bancario. Le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attivita';
b) il possesso di un patrimonio netto (capitale sociale piu' riserve) pari almeno all'8 per cento del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente. L'impresa ha facolta' di assumere nuovi contratti, salvo l'obbligo dell'adeguamento del patrimonio in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati. L'imprenditore fornisce prova del possesso del requisito mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel collegio; (Omissis).».
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni (Riforma della legislazione nazionale del turismo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2001, n. 92:
«Art. 7 (Imprese turistiche e attivita' professionali). - 1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attivita' economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 e' predisposta ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attivita' turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, cosi' come definita dall'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformita' ai criteri definiti dalla normativa vigente.
5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche' servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validita' su tutto il territorio nazionale, in conformita' ai requisiti e alle modalita' previsti ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attivita' in Italia, secondo il principio di reciprocita', previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonche' previo accertamento, per gli esercenti le attivita' professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Sono fatte salve le abilitazioni gia' conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attivita' di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalita' analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".
10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonche' le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.
(Omissis).».
- Si riportano i testi dei commi 2, 3 e 11, dell'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, come modificati dalla presente legge:
«Art. 123 (Autoscuole). - (Omissis).
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province.
3. I compiti delle province in materia di dichiarazione di inizio attivita' e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite difettive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento. (Omissis).
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(Omissis).».
- Si riportano il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 (Regolamento recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1995, n. 177, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1(Attivita' e limitazione numerica delle autoscuole). - 1. Le autoscuole possono svolgere, oltre all'attivita' di insegnamento alla guida, cosi' come previsto all'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneita' alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni e nonche' tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264.
2.
3-7. (abrogati).».
- Si riportano i testi dei commi 4-13 dell'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, come modificati dalla presente legge:
«Art. 123 (Autoscuole). - (Omissis).
4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonche' la gestione diretta dei beni patrimoniali; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneita' tecnica dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente.
5. La dichiarazione puo' essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
6. La dichiarazione non puo' essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.
(Omissis).
8. L'attivita' dell'autoscuola e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando:
a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e' perimenti revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato potra' conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.
11. (Omissis).
11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per la dichiarazione di inizio attivita'. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attivita' di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.».
- Si riporta il testo del comma inserito dopo il comma 5 dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1979, n. 20, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del lavoro). - (Omissis).
L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita' dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
(Omissis).».
- Si riporta il comma 4 dell'art. 9, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 (Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:
«4. Fino al 31 dicembre 2010, possono essere autorizzati nuovi servizi di linea, o autorizzate modifiche intese ad introdurre nuove relazioni di traffico nei servizi di linea gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
(Omissis).».

Art. 11.
Misure per il mercato del gas
1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, ((nonche' di facilitare l'accesso dei piccoli e medi operatori,)) fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita' con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacita' di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella ((Gazzetta Ufficiale)) n. 190 del 14 agosto 2002, e secondo le modalita' di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio 2004, pubblicata nella ((Gazzetta Ufficiale)) n. 66 del 19 marzo 2004, adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalita' di versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui ((al primo periodo del)) comma 1, le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati. Le modalita' di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

Riferimenti normativi:
- La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a (Norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 15 luglio 2003, n. L 176.
- La deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 17 luglio 2002, n. 137 (Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2002, n. 190.
- La deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 febbraio 2004, n. 22 (Disposizioni in materia di mercato regolamentato delle capacita' e del gas di cui all'art. 13 della Del.Aut.en.el. e gas 17 luglio 2002, n. 137/02), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2004, n. 66.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142:
«Art. 3 (Norme per l'attivita' di importazione). - L'attivita' di importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori pubblicati ai sensi dell'art. 29.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato al possesso, nei soggetti richiedenti, dei seguenti requisiti:
a) capacita' tecniche e finanziarie adeguate al progetto di importazione;
b) idonee informazioni e garanzie circa la provenienza del gas naturale;
c) affidabilita' dell'approvvigionamento, degli impianti di coltivazione e del sistema di trasporto;
d) disponibilita' di stoccaggio strategico ubicate nel territorio nazionale nella misura del 10% delle quantita' di gas naturale importato in ciascun anno e con una disponibilita' di punta giornaliera al termine del periodo di punta stagionale pari almeno al 50% dell'importazione media giornaliera prevista nello stesso periodo di punta, nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 28, comma 2, e delle disposizioni dell'art. 12;
e) capacita', mediante opportuni piani di investimento, di contribuire allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso infrastrutture di approvvigionamento, trasporto o distribuzione, o attraverso la diversificazione geografica dei Paesi produttori.
3. I valori di disponibilita' di cui al comma 2, lettera d), possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas.
4. L'attivita' di importazione si intende autorizzata ove il diniego, fondato su motivi obiettivi e non discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla richiesta. Il diniego e' comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego e' data informazione alla Commissione delle Comunita' europee. Il soggetto importatore, contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, gli elementi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d).
5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in corso o per le quali e' stato gia' concluso il relativo contratto si intendono autorizzate dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli importatori devono, a tal fine, adempiere, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), e comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla stessa data, per ciascun contratto, i seguenti elementi:
a) termini temporali e possibili estensioni previsti dal contratto;
b) quantita' contrattuali, comprensive delle possibilita' di modulazione annuali e stagionali;
c) indicazione del Paese dove il gas e' stato prodotto e delle strutture di trasporto internazionali utilizzate;
d) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema.
6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 2, lettera d), le imprese possono computare come stoccaggio strategico il 50% della capacita' dell'impianto di stoccaggio presente nell'impianto di rigassificazione utilizzato, ridotta proporzionalmente al rapporto tra le importazioni effettuate nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la capacita' totale annuale di importazione dell'impianto. Nel caso il relativo contratto abbia durata inferiore ad un anno, l'attivita' di importazione di GNL non e' soggetta all'autorizzazione di cui al comma 1; i soggetti importatori sono comunque tenuti all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), limitatamente al gas importato in periodi diversi da quello di punta stagionale, ed a comunicare gli elementi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d).
7. L'attivita' di importazione di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all'Unione europea e' soggetta alla comunicazione entro sessanta giorni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas degli elementi di cui al comma 5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto gia' svolgono tale attivita' devono comunicare entro sessanta giorni dalla stessa data al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, per ciascun contratto, gli elementi di cui al comma 5.
8. I contratti di importazione di gas naturale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono consentire una modulazione stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle quantita' importate giornaliere nel periodo di punta stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al valore medio giornaliero su base annua. I contratti di importazione da Paesi di cui al comma 1 che non comprendono, totalmente o parzialmente, forniture nel periodo di punta stagionale possono essere sottoposti nell'ambito della procedura di autorizzazione di cui al comma 1 ad ulteriori obblighi di disponibilita' di stoccaggio strategico nel territorio nazionale, rispetto a quelli previsti al comma 2, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le imprese del gas esercenti gasdotti della rete nazionale interconnessi con i sistemi di altri Stati, nonche' le imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacita' impegnate per l'importazione e l'esportazione di gas naturale, nonche' quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.
10. I dati di cui al comma 9 sono pubblicati nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
11. Le imprese di gas naturale che svolgono attivita' di importazione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.».

Art. 12.
(Soppresso).

Art. 13.
Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocita' e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore
(( 1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore.))
Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.
(( 1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'universita' e la ricerca e con gli enti locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,».
1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.
1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, «poli tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I «poli» sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I «poli», di natura consortile, sono costituiti secondo le modalita' previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e' aggiunta la seguente: «i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies)».
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,
si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilita' speciali ai fini del relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.
8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dell'articolo 1 dopo le parole: «costituito dal sistema» sono aggiunte le seguenti: «dell'istruzione secondaria superiore» e conseguentemente le parole: «dei licei» sono soppresse; al medesimo comma, le parole: «Esso e' il secondo grado in cui» sono sostituite dalle seguenti: «Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo»;
b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi;
c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;
d) all'allegato B le parole da: «Liceo economico» fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da: «Liceo tecnologico» fino alla fine sono soppresse.
8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.
8-quater. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalita' indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.
8-quinquies. All'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio,» sono inserite le seguenti: «ovvero del comune dove e' ubicata la sede di lavoro,».
8-sexies. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore e' soggetto esercente attivita' bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.
8-septies. Il creditore e' tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalita' di cui al comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore.
8-octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalita' di trasmissione della comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in
via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo.
8-novies. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con le modalita' previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.
8-decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma secondo modalita' conformi alle previsioni del comma 8-octies ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 8-novies, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 8-septies.
8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies non e' necessaria l'autentica notarile.
8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la nullita' del contratto.
8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a 8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.
8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocita' avvenga tramite affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorita' ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;
b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la societa' TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
8-sexiesdecies. Gli effetti delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed integrazioni.
8-septiesdecies. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite societa' del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 8-duodevicies, degli oneri delle attivita' progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8-duodevicies. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico».
8-undevicies. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti economici-finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 8-quinquiesdecies a 8-duodevicies, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere del Sistema alta velocita'.
8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
8-vicies semel. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.))


Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 191 del testo unico del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario:
«2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d'arte.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Finalita' e durata). - 1. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla societa' nella realta' contemporanea, affinche' egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di conoscenze, competenze, abilita' e capacita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e le competenze adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. In particolare i licei a indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e 10 integrano le funzioni previste dal precedente periodo con una specifica funzione di preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferimento.
2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresi' la maturazione di competenze mediante l'approfondimento delle conoscenze e l'acquisizione di capacita' e di abilita' caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.
3. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato B, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8.
4. Nell'ambito dei percorsi liceali, d'intesa rispettivamente con le universita', con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, sono stabilite, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalita' per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilita' richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonche' per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilita' necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro.
L'approfondimento puo' essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonche' attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage.
5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per l'accesso all'universita' ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento giuridico. L'ammissione al quinto anno da' inoltre accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.
6. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.
7. (Abrogato).
8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.
9. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali di cui all'art. 14 viene rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo e settore.».
Gli articoli 6 e 10 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario, abrogati dalla presente legge, recavano rispettivamente: «Liceo economico»; «Liceo tecnologico».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, supplemento ordinario:
«Art. 3 (Piano dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano dell'offerta formativa. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il piano dell'offerta formativa e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realta' locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalita'.
3. Il piano dell'offerta formativa e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attivita' della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il piano e' adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa e' reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
- Il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo della lettera f), comma 605, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario:
«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: (Omissis);
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu' elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.».
- Si riporta il testo del comma 4, dell"art. 27 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Passaggio al nuovo ordinamento). - (Omissis).
4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unicata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Si riportano i testi dei commi 624 e 631 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
(Omissis).
«624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
(Omissis).
631. A decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.
(Omissis)».
- Si riporta il testo del comma 10, dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O.:
«Art. 7 (Reti di scuole). - (Omissis).
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col piano dell'offerta formativa di cui all'art. 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:
«Art. 47 (Detrazione d'imposta per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) i-quater) e i-octies del comma 1 dell'art. 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato.».
- Si riporta il testo dell'art. 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 (Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2002, n. 49):
«Art. 5-ter (Contabilita' speciali). - 1. Le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possono affluire in apposite contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette contabilita' possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate agli uffici costituenti l'articolazione territoriale degli uffici scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di eventuali attivita' e programmi agli stessi affidati.
2. Il titolare di ciascuna contabilita' speciale e' individuato con provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente.».
- Si riporta il testo del comma 634, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario.
«634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.».
- Si riportano i testi del comma secondo, n. 2, dell'art. 7 e del comma 7 dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - (Omissis).
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
(Omissis)».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione). - 1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e' costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
(Omissis)».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Finalita' e durata). - (Omissis).
3. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato B, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/4, C/5, C/6 e C/7.
(Omissis)».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 3 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Attivita' educative e didattiche). -
(Omissis).
2. Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi sono organizzati, attraverso il piano dell'offerta formativa e tenendo conto delle richieste delle famiglie e degli studenti, attivita' ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attivita' ed insegnamenti e' facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza e' gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attivita' e degli insegnamenti prescelti. Le relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Gli istituti, nella loro autonomia, possono ripartire diversamente il monte ore complessivo del quinquennio, relativo alle attivita' e insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5, 7, 8, 9 e 11 e incrementarlo nei limiti delle loro disponibilita' di bilancio.
(Omissis)».
- Si riporta l'allegato B al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dalla presente legge:
«Allegato B (Art. 2-comma. 3).
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente [1] a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei.
[1] I sostantivi "studente", "allievo", "ragazzo" ecc. si riferiscono al "tipo" persona al di la' delle differenze tra maschi e femmine che ogni docente dovra' considerare nella concreta azione educativa e didattica.
Le articolazioni del profilo.
Strumenti culturali per i percorsi liceali.
I giovani, dopo aver frequentato qualsiasi liceo, attraverso lo studio, le esperienze operative, il dialogo, la valorizzazione della loro creativita' ed indipendenza intellettuale, sono posti nella condizione di: avere gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte alla realta', ai suoi fenomeni ed ai problemi; riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilita' delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; distinguere il valore conoscitivo delle diverse scienze in relazione ai loro diversi metodi di indagine e individuare in esse, dove ci siano, le matrici classiche dei procedimenti e la loro evoluzione attraverso il pensiero moderno e contemporaneo; possedere ed utilizzare, in modo ampio e sicuro, un patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nell'ambito dei vari contesti sociali e culturali; avere consapevolezza e conoscenza delle principali tappe dello sviluppo storico della lingua italiana e del suo rapporto con i dialetti interni, le lingue minoritarie e con le principali lingue europee; riuscire a stabilire comparazioni e a riconoscere i vari elementi di continuita' o di diversita' tra l'italiano e le lingue antiche o moderne studiate; possedere, nelle lingue straniere moderne studiate, competenze ricettive, produttive, di interazione, di mediazione, intese come strumento di approfondimento di significato e di interpretazione di codici diversi; possedere competenze in una o piu' lingue settoriali tali da permetterne l'utilizzo e l'approfondimento all'universita' o nel proprio ambito di lavoro; conoscere le linee essenziali della nostra storia letteraria e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali; istituire rapporti significativi e storicamente contestualizzati con i movimenti e le opere piu' importanti delle letterature classiche e moderne, soprattutto con quelle dei Paesi di cui si studiano lingua e cultura; essere consapevoli della misura in cui le lingue e le civilta' classiche costituiscono il fondamento della fisionomia culturale e linguistica dell'europa; individuare e comprendere le forme moderne della comunicazione, quali messaggi orali, scritti, visivi, digitali, multimediali, nei loro contenuti, nelle loro strategie espressive e negli strumenti tecnici utilizzati; conoscere le linee essenziali, gli avvenimenti ed i personaggi piu' importanti della storia del nostro Paese, inquadrandola in quella dell'Europa, a partire dalle comuni origini greco-romane e nel quadro piu' generale della storia del mondo; collocare la storia nei contesti geografici in cui si e' sviluppata e cogliere le relazioni tra tempo, ambienti e societa', nelle dimensioni locali, intermedie e globali; padroneggiare le nozioni e le categorie essenziali elaborate dalla tradizione filosofica, sapendone inquadrare storicamente i principali autori, leggerne i testi piu' significativi e apportare il proprio contributo di pensiero nella discussione dei temi metafisici, logici, etici, estetici e politici posti all'attenzione; "leggere" opere d'arte significative (pittoriche, plastiche, grafiche, architettoniche, urbanistiche, musicali) nelle diverse tipologie e collocarle nel loro contesto storico, culturale e tecnico; conoscere e padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilita' fondamentali e necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; comprendere il tipo di indagine propria delle discipline scientifiche, la modellizzazione dei fenomeni, la convalida sperimentale del modello, l'interpretazione dei dati sperimentali; collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee e della cultura, nella storia delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; avere familiarita' con gli strumenti informatici per utilizzarli nelle attivita' di studio di approfondimento delle altre discipline; comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e scomposizione dei processi complessi, nell'individuazione di procedimenti risolutivi; acquisire le conoscenze tecniche e tecnologiche indispensabili nella vita quotidiana e sperimentare l'uso di semplici strumenti tecnologici; conoscere le caratteristiche dei sistemi tecnici semplici e i tipi di funzioni da essi svolte; individuare le connessioni tra scienza e tecnica; essere consapevoli delle potenzialita' comunicative dell'espressivita' corporea e del rapporto possibile con altre forme di linguaggio; conoscere e inquadrare criticamente l'importanza dell'attivita' sportiva nella storia dei singoli, del mondo civile e della cultura.
Liceo artistico:
individuare le problematiche estetiche, storiche, economiche, sociali e giuridiche connesse alla tutela e alla valorizzazione dei beni artistici e culturali; conoscere e utilizzare i codici della comunicazione visiva e audiovisiva nella ricerca e nella produzione artistica, in relazione al contesto storico-sociale; conoscere e padroneggiare tecniche grafiche, pittoriche, plastiche e architettoniche e collegarle con altri tipi di linguaggio studiati; impiegare tecnologie tradizionali e innovative nella ricerca, nella progettazione e nello sviluppo delle proprie potenzialita' artistiche.
Liceo classico:
individuare la presenza di radici, parole o elementi grammaticali greco-latini nella lingua italiana, in quelle comunitarie studiate e nel lessico specifico di altre discipline di studio; sviluppare e potenziare con l'apprendimento delle lingue classiche le capacita' di analisi e di elaborazione critica di ogni argomento di studio; valutare il significato e l'apporto strategico delle singole discipline nel quadro culturale; percepire l'importanza del pensiero filosofico e scientifico e le reciproche connessioni e interdipendenze che hanno permesso l'evolversi della civilta'; riconoscere nella civilta' contemporanea la permanenza di miti, personaggi, spiritualita', ereditati dalla civilta' grecoromana e, nello stesso tempo, saper evidenziare gli elementi di discontinuita' tra quella civilta' e la nostra nelle varie forme della cultura giuridica, politica, storica, religiosa, morale, filosofica, letteraria, scientifica, tecnologica e artistica; utilizzare gli strumenti filologici, affinare la sensibilita' ai valori estetici, applicare il rigore metodologico per interpretare il presente e rendere creativamente viva l'eredita' spirituale greco-romana.
Liceo linguistico:
comunicare in tre lingue in vari ambiti sociali e in situazioni professionali; riconoscere gli elementi caratterizzanti le lingue studiate, i diversi generi testuali, i differenti linguaggi settoriali; passare agevolmente da un sistema linguistico all'altro; fruire in maniera critica di messaggi veicolati nelle varie lingue da fonti diverse; affrontare in lingua diversa dall'italiano contenuti disciplinari del corso di studi; riflettere in un'ottica comparativa sulla struttura, sull'uso e sulle variazioni dei sistemi linguistici studiati; conoscere aspetti significativi delle culture straniere e riflettere su di esse in prospettiva interculturale; confrontarsi in modo critico con il sapere e la cultura degli altri popoli, attraverso il contatto con civilta', stili di vita diversi dai propri, anche tramite esperienze di studio nei Paesi in cui si parlano le lingue studiate.
Liceo musicale e coreutico:
conoscere repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale, analizzandoli mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei testi; individuare le ragioni e i contesti storici relativi ad opere, autori, personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici; conoscere ed analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale e coreutico sotto gli aspetti della composizione, dell'interpretazione, dell'esecuzione e dell'improvvisazione; conoscere le relazioni tra musica, motricita', emotivita' e scienze cognitive. In particolare, per la sezione musicale: conoscere e utilizzare le principali tecniche della scrittura musicale; conoscere le principali linee di sviluppo tecnologico in campo musicale; usare le tecnologie elettroacustiche e/o informatiche a supporto del proprio studio; utilizzare un secondo strumento monodico o polifonico, a integrazione di quello principale, praticandone le tecniche di base; partecipare ad insiemi vocali e strumentali e adottare comportamenti e tecniche adeguate; eseguire repertori afferenti a epoche e stili diversi con capacita' di autonomia nello studio e di autovalutazione della propria esecuzione. In particolare, per la sezione coreutica: analizzare il movimento e le forme della danza negli elementi costitutivi di gesto e musica; acquisire le tecniche e le competenze esecutive fondamentali nei repertori di danza classica, moderna e contemporanea, operare in equipe e conoscere le componenti tecniche e stilistiche relative ad allestimenti di repertorio; conoscere i diversi elementi di stile della coreografia attraverso le varie epoche e interpretare repertori del patrimonio coreutico.
Liceo scientifico:
approfondire la connessione tra cultura umanistica e sviluppo dei metodi critici e di conoscenza propri della matematica e delle scienze naturali; seguire lo sviluppo scientifico e tecnologico, consapevoli delle potenzialita' e dei limiti degli strumenti impiegati per trasformare l'esperienza in sapere scientifico; individuare rapporti storici ed epistemologici tra logica matematica e logica filosofica; individuare le analogie e le differenze tra i linguaggi simbolico-formali e il linguaggio comune; usare procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico-deduttive proprie dei metodi di indagine scientifica; individuare i caratteri specifici e le dimensioni tecnico-applicative dei metodi di indagine utilizzati dalle scienze sperimentali; individuare le interazioni sviluppatesi nel tempo tra teorie matematiche e scientifiche e teorie letterarie, artistiche e filosofiche.
Liceo delle scienze umane:
conoscere i principali campi di indagine delle scienze umane e collegare, interdisciplinarmente, le competenze specifiche della ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologica; definire con criteri scientifici, in situazioni reali o simulate, le variabili che influenzano i fenomeni educativi ed i processi formativi; ricostruire, attraverso letture di pagine significative, le varie forane identitarie, personali e comunitarie; identificare i modelli teorici e politici di convivenza e le attivita' pedagogiche ed educative da essi scaturite; confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere nella realta' attuale la complessita' della condizione e della convivenza umana, con particolare attenzione ai luoghi dell'educazione, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai processi interculturali e alle istanze espresse dalla necessita' di «apprendere per tutta la vita»; familiarizzare con le principali metodologie relazionali e comunicative comprese quelle relative alla media education.»
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 31 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario.
«Art. 31 (Norme finali e abrogazioni). - (Omissis). 2. Le seguenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: art. 82, esclusi i commi 3 e 4; art. 191, escluso il comma 7; art. 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10, e 11; art. 193; art. 194; art. 195; art. 196; art. 198; art. 199; art. 206.
(Omissis)».
- Si riportano il testo del comma 224, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).
«(Omissis).
224. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto romiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, e' disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo e' anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e quarto del comma 231».
- Si riportano il testo del comma 225, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), come modificato dalla presente legge:
«(Omissis).
225. Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi del comma 224 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, ovvero del comune dove e' ubicata la sede di lavoro, di durata pari ad una annualita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' di erogazione del rimborso di cui al presente comma.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 2878 del codice civile: «Art. 2878 (Cause di estinzione). - L'ipoteca si estingue:
1) con la cancellazione dell'iscrizione;
2) con la mancata rinnovazione della iscrizione entro il termine indicato;
3) con l'estinguersi dell'obbligazione;
4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto e' stabilito;
5) con la rinunzia del creditore;
6) con lo spirare del termine a cui la ipoteca e' stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva.
7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.».
- Si riporta il testo dell'art. 2847 del codice civile:
«Art. 847 (Durata dell'efficacia dell'iscrizione. -
L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non e' rinnovata prima che scada detto termine.».
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2003, n. 170, supplemento ordinario.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.

Art. 14.
(Soppresso)

Art. 15.
(Soppresso)