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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Testo coordinato del Decreto-Legge 15 febbraio 2007, n.10
Testo del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2007), coordinato con la legge di conversione 6 aprile 2007, n. 46 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.».
(GU n. 84 del 11-4-2007)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo
unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Sul video le modifiche apportate sono racchiuse tra i segni (( . .
.))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione
della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002.
Procedura d'infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456.
1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte
e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo
comma, della decisione (( 2003/193/CE della Commissione, ))
del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel
quale l'aiuto e' stato fruito, e' effettuato dall'Agenzia delle entrate.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle comunicazioni trasmesse
dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle
societa' beneficiarie ai sensi rispettivamente dei punti 2 e 3 del
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° giugno 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2005, emesso in
attuazione del comma 6 dell'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n.
62, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, liquida le imposte
con i relativi interessi; in caso di mancata presentazione della
dichiarazione, l'Agenzia delle entrate liquida le somme dovute sulla
base degli elementi direttamente acquisiti. L'Agenzia delle entrate
provvede al recupero degli aiuti, (( nella misura della loro
effettiva fruizione )) notificando, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, apposita comunicazione,
in relazione a ciascuna annualita' interessata dal regime agevolativo,
contenente l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute, con
l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni
dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a
titolo definitivo delle somme non versate, nonche' degli ulteriori
interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di
sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie
comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti
disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei
pagamenti e della sospensione in sede amministrativa. La comunicazione
contenente l'ingiunzione al pagamento delle somme dovute a titolo di
restituzione dell'aiuto costituisce atto impugnabile davanti alle
Commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 19 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, (( e successive
modificazioni. )) Tenuto conto tanto del preminente interesse
nazionale in relazione alle condanne irrogabili alla Repubblica
italiana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228, paragrafo 2, del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, quanto dell'effetto
negativo delle determinazioni di competenza della Commissione europea
sugli interventi in favore di imprese nazionali, l'autorita'
giudiziaria, previo accertamento della gravita' ed irreparabilita' del
pregiudizio allegato dal richiedente, puo' disporre la sospensione in
sede cautelare delle ingiunzioni di cui al periodo precedente solo nelle
ipotesi di:
a) errore di persona;
b) errore materiale del contribuente;
c) evidente errore di calcolo.
3. Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al
capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile
2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea
in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato
dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di
interesse da applicare e' il tasso in vigore alla data di scadenza
ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non
corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal
recupero dell'aiuto.
4. Conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed alla
decisione (( 2003/193/CE della Commissione, )) del 5
giugno 2002, costituiscono deroghe al divieto previsto dall'articolo 87,
paragrafo 1, del (( Trattato che istituisce la Comunita' europea,
)) e non sono pertanto oggetto di iscrizione a ruolo a titolo
definitivo, gli aiuti, comunque determinati nella comunicazione di
ingiunzione notificata al soggetto beneficiario, rientranti nell'ambito
di applicabilita' della regola (( «de minimis», )) esclusi
i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti
di Stato emanate sulla base del Trattato che istituisce la Comunita'
economica europea o del (( Trattato che istituisce la Comunita'
europea del carbone e dell'acciaio, )) vigenti nel periodo di
riferimento.
5. Ai fini del (( recupero di cui al presente articolo, ))
appartengono alla categoria degli aiuti (( «de minimis» ))
gli aiuti che, in base alla comunicazione 92/C 213/02 della
Commissione del 20 maggio 1992, non eccedono l'importo complessivo di
50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU con la comunicazione 96/C 68/06 ((
della Commissione, )) del 6 marzo 1996, su un periodo di tre anni
decorrente dal primo aiuto (( «de minimis» )); tale
massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o
dall'obiettivo perseguito.
6. Per gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione
(( «de minimis» )) di cui alla comunicazione (( 92/C
213/02 della Commissione, )) del 20 maggio 1992 ed alla
comunicazione 96/C 68/06 (( della Commissione, )) del 6
marzo 1996, il triennio di riferimento per il calcolo del limite massimo
ha carattere fisso, esaurito il quale inizia a decorrere un nuovo
triennio. Per la verifica del limite si sommano tutti gli importi di
aiuti (( «de minimis» )), di qualsiasi tipologia, ottenuti
dallo stesso soggetto nel triennio. Ai fini dell'applicazione della
regola (( «de minimis» )) nei confronti delle societa' beneficiarie e'
condizione necessaria che il risparmio d'imposta goduto, risultante
dalla sommatoria dell'esenzione fiscale fruita per ogni periodo di
imposta, sia inferiore a detto massimale.
7. Conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione con la
comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, l'importo massimo di aiuto
nel periodo di riferimento e' espresso sotto forma di sovvenzione
diretta di denaro. Gli aiuti erogati in forma diversa, ai fini
dell'applicazione del limite previsto dalla regola (( «de minimis»
)), devono essere convertiti in equivalente sovvenzione,
calcolata al lordo dell'imposta eventualmente applicabile sull'aiuto. Ai
fini della determinazione del limite per gli aiuti (( «de minimis»
)) ottenuti fino al 31 dicembre 1998, si applicano i tassi
variabili di conversione del valore nominale in lire nel valore in ECU;
per gli aiuti ottenuti dal 1° gennaio 1999 il tasso di conversione in
euro e' fisso e pari a 1.936,27. Il tasso di conversione lira/ECU da
applicare e' quello medio annuale relativo all'esercizio precedente a
quello di concessione dell'aiuto (( «de minimis» )).
8. Sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato
per l'applicazione della regola (( «de minimis» )) gli
aiuti autorizzati dalla Commissione (( europea )) o
rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se
riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non
preveda diversaente.
9. Le societa' beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione
di cui al comma 4, producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, contenente tutte le informazioni relative agli aiuti (( «de
minimis» )) ricevuti con riferimento al periodo di godimento
dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla
decisione (( 2003/193/CE della Commissione, )) del 5
giugno 2002, conformemente alla disciplina (( pro-tempore ))
vigente.
10. La documentazione di cui al comma 9 e' consegnata a mano o inviata a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni
dalla notifica della comunicazione-ingiunzione di cui al comma 2,
all'ufficio che ha adottato l'atto.
11. Sono abrogati i commi da 2 a 6 dell'articolo 27 della legge 18
aprile 2005, n. 62.
Riferimenti normativi:
- La decisione 2003/193/CE della Commissione e' pubblicata nella
G.U.C.E. 24 marzo 2003, n. L 77.
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62,
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004.), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati
illegittimi dalla decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 della
Commissione). - 1. In attesa della definizione dei ricorsi promossi
innanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, il recupero
degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza del
regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli articoli
3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle societa' per azioni
a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici
locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si
effettua secondo le disposizioni del presente articolo, in attuazione
della decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione.
2.-6. (Abrogati).
7. Le maggiori entrate derivanti dalle presenti disposizioni affluiscono
in apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'economia e
delle finanze-Dipartimento per le politiche fiscali. Il conto speciale
e' impignorabile.
8. In attuazione della decisione della Commissione di cui al comma 1,
sono definite ai commi successivi le modalita' per il recupero delle
somme relative a prestiti a tassi agevolati concessi dalla Cassa
depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge 1°
luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1986, n. 488, alle societa' per azioni a prevalente capitale pubblico,
istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. Il recupero e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Le societa' per azioni a prevalente capitale pubblico che hanno
ottenuto la concessione di mutui dalla Cassa depositi e prestiti Spa a
decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1998, o quelle
attualmente titolari, a seguito di trasformazioni, di fusioni o di altre
operazioni, dei finanziamenti indicati, sono tenute, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze il numero identificativo dei
mutui ottenuti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi
della Cassa depositi e prestiti Spa, ridetermina i piani di ammortamento
di ciascun mutuo in base ai tassi di interesse indicati dalla
Commissione e quantifica i benefici goduti in relazione a ciascuno di
essi, risultanti dalla differenza tra il tasso applicato per ciascuna
operazione di prestito e il tasso di riferimento indicato dalla
Commissione.
11. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad
eccezione delle fattispecie rientranti nella categoria de minimis e
degli ulteriori casi che per ragioni attinenti al caso specifico non
rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione
di cui al comma 1, a richiedere espressamente il pagamento delle somme
equivalenti ai benefici goduti nei riguardi delle societa' di cui al
comma 10, calcolate a far data dalla prima rata di ammortamento e fino
all'ultima rata scaduta prima della richiesta di pagamento, maggiorate
degli interessi calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato
per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a
finalita' regionale. Contestualmente, il Ministero dell'economia e delle
finanze invia alle societa' di cui al comma 10 il nuovo piano di
ammortamento per ciascun mutuo, che sara' vincolante, per le stesse, a
partire dalla prima rata immediatamente successiva alla richiesta di
pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla
richiesta e versato su apposita contabilita' speciale intestata al
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Il
conto speciale e' impignorabile. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per le politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per
una corretta valutazione delle eccezioni ed esenzioni dall'applicazione
delle presenti disposizioni.
12. In caso di mancato versamento nei termini stabiliti e' dovuta, oltre
agli interessi di cui al comma 11, una sanzione pari allo 0,5 per cento
per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme dovute.
13. Le societa' interessate possono chiedere, prima della scadenza del
termine per il pagamento, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, Direzione VI, la rateizzazione in non piu' di
ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate degli interessi al
saggio legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione si intende
accordata.
14. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro,
in caso di mancato o incompleto versamento, provvede, anche avvalendosi
dell'Agenzia delle entrate, alla riscossione coattiva degli importi
dovuti ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46. 15. Alle societa' che omettono di effettuare la
comunicazione di cui al comma 10, in aggiunta agli interessi di cui al
comma 11, e' applicata una sanzione pari al 30 per cento delle somme
dovute.
16. E' fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante
compensazione, delle somme corrisposte ai sensi del comma 11 in ogni
caso di annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilita' della
decisione della Commissione di cui al comma 1.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2005, n. 302, S.O.), e' il seguente:
«Art. 1. - Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni
di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a
2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel
bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di
competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9,
S.O., recita:
«Art. 19 (Atti impugnabili e oggetto del ricorso). - 1. Il ricorso puo'
essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2,
comma 3;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni
pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di
definizione agevolata di rapporti tributari;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma
impugnabilita' davanti alle commissioni tributarie.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione
del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della
commissione tributaria competente, nonche' delle relative forme da
osservare ai sensi dell'art. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili
autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere
impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti
autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato,
ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.».
- Il Trattato che istituisce la Comunita' europea e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2002, n. C325.
- Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004,
e' pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 140.
- Il testo dell'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. legge comunitaria 2005», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O., recita:
«Art. 24 (Attuazione della decisione 2005/315/CE del 20 ottobre 2004
della Commissione, notificata con il numero C (2004) 3893). - 1. In
attuazione della decisione 2005/315/CE del 20 ottobre 2004 della
Commissione, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno
realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel
2002, di cui all'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
e' interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data
di entrata in vigore della presente legge, non e' ancora scaduto il
termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi,
nella misura in cui gli aiuti fruiti eccedano quelli spettanti calcolati
con esclusivo riferimento al volume degli investimenti eseguiti per
effettivi danni subiti di cui al comma 2, lettera b), del presente
articolo.
2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate che determina le modalita'
applicative della disposizione di cui al presente comma, i soggetti che
hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via
telematica all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi
dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per
l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle
disposizioni contenute nel citato provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:
a) il totale degli investimenti sulla base dei quali e' stata calcolata
l'agevolazione di cui al comma 1;
b) l'ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte degli
effettivi danni subiti in conseguenza degli eventi di cui al comma 1,
calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di
risarcimento assicurativo o in forza di altri provvedimenti;
c) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta
per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.
3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i
beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a
seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti
alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo
relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime e' stato
fruito, nonche' degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni
di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004
della Commissione, maturati a partire dalla data in cui le imposte non
versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data
del loro recupero effettivo. L'attestazione prevista al comma 2 e'
presentata anche nel caso di autoliquidazione negativa.
4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attivita' di liquidazione e
controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente
articolo; in caso di mancato o insufficiente versamento, ai sensi del
comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso, le sanzioni previste ai fini
delle imposte sui redditi, nonche' l'art. 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
5. Nel caso in cui l'attestazione di cui al comma 2 non risulti
presentata, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo
dell'agevolazione dichiarata e dei relativi interessi.
6. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle agevolazioni fruite in
relazione agli investimenti il cui importo non superi il valore netto
dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari a causa
degli eventi calamitosi di cui all'art. 5-sexies del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27, tenuto conto degli importi ricevuti a titolo di
assicurazione o in forza di altri provvedimenti.»
- Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001,
n. 42, S.O., recita:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). 1. L'atto
di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a
diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa
e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui
all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo'
riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non
espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia
all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e'
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.».
Art. 2.
Promozione della candidatura della citta' di Milano all'Esposizione
universale del 2015
1. Le iniziative per la promozione della candidatura della citta' di
Milano all'Esposizione universale del 2015, di cui all'art. 1, comma
950, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono realizzate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri
e dal Ministero del commercio internazionale anche attraverso l'Ente
Comitato di candidatura Expo-Milano 2015. Con apposita convenzione sono
regolate le modalita' del finanziamento statale al predetto Ente, fermo
restando l'obbligo di rendicontazione. Per le stesse finalita' di
promozione, gli importi di 220.000 euro nel 2007 e di 180.000 euro nel
2008, disponibili presso la pertinente unita' previsionale di base del
Ministero degli affari esteri, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere interamente riassegnati alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed al Ministero del commercio internazionale, a
ciascuno nella misura del cinquanta per cento degli stessi importi.
L'Ente, nell'affidamento (( e nell'esecuzione )) dei
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in
materia di appalti pubblici, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei
principi desumibili dalle disposizioni comunitarie, alle norme della
contabilita' generale dello Stato in materia di contratti ed, in
particolare, alle disposizioni di cui alla parte II, titolo II, del
(( codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al )) decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1, comma 950, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», recita:
«950. Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana
all'Esposizione universale del 2015 da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 1
milione di euro per l'anno 2008».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
Art. 2-bis.
(( Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato
internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101 ))
1. L'art. 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e'
sostituito dal seguente:
(( «Art. 19-bis. - 1. Al fine di promuovere la conservazione in
situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione
degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato
internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale
sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di
altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni
sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione
dell'effettiva unicita', le «varieta' da conservazione», come definite
al comma 2.
2. Si intendono per «varieta' da conservazione» le varieta', le
popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo
relativi alle seguenti specie di piante:
a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali,
purche' integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi
locali;
b) non piu' iscritte in alcun registro e minacciate da erosione
genetica;
c) non piu' coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti
botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o
private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse
economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la
reintroduzione.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle
rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle
risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinche'
le comunita' locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai
benefici derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla
Convenzione internazionale sulla biodiversita', ratificata ai sensi
della legge 14 febbraio 1994, n. 124.
4. L'iscrizione delle «varieta' da conservazione» nel registro di cui al
comma 1 e' gratuita ed esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche
sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non
ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza
pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini
dell'iscrizione e' altresi' disposta la deroga alle condizioni di
omogeneita', stabilita' e differenziabilita' previste dall'art. 19.
5. Per quanto non previsto dal presente art. l'iscrizione delle «varieta'
da conservazione» nel registro di cui al comma 1 e' disciplinata dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973, n. 1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195.
6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le «varieta' da
conservazione» iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le
loro proprieta' caratteristiche o che provvedano al loro recupero e
mantenimento, e' riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito
locale di modiche quantita' di sementi o materiali da propagazione
relativi a tali varieta', qualora prodotti nella azienda condotta. Il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con
proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le modalita' per l'esercizio di tale diritto.
7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo'
definire, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini
dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 19 nel caso di coltivazione
e commercializzazione di sementi di specie e varieta' prive di valore
intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione
in condizioni particolari.
8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le
varieta' geneticamente modificate, come definite dall'art. 1 del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1, e' autorizzata
la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo
onere, pari a euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali». ))
Riferimenti normativi:
- La legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attivita'
cementiera.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1971, n.
322.
- Il testo degli articoli 5, 6 e 9 della legge 6 aprile 2004, n. 101
(Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con appendici,
adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma
il 3 novembre 2001), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004,
n. 95, S.O., e' il seguente:
«Art. 5 (Conservazione. prospezione, raccolta, caratterizzazione,
valutazione e documentazione delle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura)
. - 5.1 Ciascuna parte contraente, fatta salva la propria legislazione
nazionale, ed in cooperazione con altre Parti contraenti, a seconda di
come convenga, promuove un approccio integrato della prospezione, della
conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura, ed in particolare si adopera, a seconda
di come convenga, a:
a) censire ed inventariare le risorse fitogenetiche per l'alimentazione
e l'agricoltura, in considerazione dello stato e del grado di variazione
in seno alle popolazioni esistenti, comprese quelle di uso potenziale e,
ove possibile, valutare i rischi gravanti sulle stesse;
b) promuovere la raccolta delle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura, nonche' l'informazione pertinente
associata alle risorse fitogenetiche a repentaglio o che sono
potenzialmente utilizzabili;
c) incoraggiare o sostenere, a seconda di come convenga, gli sforzi
degli agricoltori e delle comunita' locali per preservare nelle aziende
agricole le loro risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura;
d) promuovere la conservazione in situ delle specie selvatiche affini a
piante coltivate e delle specie selvatiche per la produzione alimentare,
ivi compreso nelle zone protette, appoggiando in modo particolare gli
sforzi delle comunita' locali ed autoctone;
e) cooperare in modo da promuovere la realizzazione di un sistema
efficace e sostenibile di conservazione ex situ, prestando tutta
l'attenzione richiesta alla necessita' di una documentazione di una
caratterizzazione, di una rigenerazione e di una valutazione
appropriate, e promuovere l'elaborazione ed il trasferimento di
tecnologie appropriate per migliorare l'uso sostenibile delle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
f) sorvegliare il mantenimento della fattibilita', del grado di
variazione e dell'integrita' genetica delle raccolte di risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
5.2 Le Parti contraenti prendono, a seconda di come convenga,
provvedimenti per limitare o se possibile eliminare i rischi che gravano
sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.».
«Art. 6 (Uso sostenibile delle risorse fitogenetiche).
- 6.1 Le Parti contraenti elaborano e mantengono, politiche e
disposizioni giuridiche appropriate al fine di promuovere un uso
sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura;
6.2 L'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura puo' in particolare comportare le seguenti misure:
a) elaborare politiche agricole leali, che incoraggiano, come opportuno,
la realizzazione e il mantenimento di sistemi agricoli differenziati che
favoriscono un uso sostenibile della diversita' biologica agricola e
delle altre risorse naturali;
b) effettuare piu' ricerche che rafforzano e conservano la diversita'
biologica, ottimizzando la variazione intra-ed interspecifica a
vantaggio degli agricoltori, in particolare di quelli che creano ed
utilizzano le loro varieta' ed applicano principi ecologici di
mantenimento della fertilita' del suolo e di lotta contro malattie,
malerba, e organismi nocivi;
c) promuovere, come opportuno, con la partecipazione degli agricoltori,
in particolare nei paesi in via di sviluppo, i tentativi di selezione
che rafforzano la capacita' di elaborare varieta' specificamente
adattate alle varie condizioni sociali, economiche ed ecologiche, ivi
compreso nelle zone marginali;
d) allargare la base genetica delle piante coltivate e accrescere la
diversita' del materiale genetico messo a disposizione degli
agricoltori;
e) promuovere, a seconda di come convenga, un maggiore uso delle piante
coltivate delle varieta' e delle specie sotto-utilizzate, locali o
adattate alle condizioni locali;
f) incoraggiare, a seconda di come convenga, un maggiore uso della
diversita' delle varieta' e specie nella gestione, conservazione e uso
sostenibile delle piante coltivate nelle aziende agricole, e creare
stretti legami fra la selezione vegetale e lo sviluppo agricolo in vista
di ridurre la vulnerabilita' delle piante coltivate e l'erosione
genetica, e promuovere una maggiore produzione mondiale compatibile con
uno sviluppo sostenibile;
g) sorvegliare come opportuno, le strategie di selezione e le
regolamentazioni relative alla messa in vendita delle varieta' ed alla
distribuzione delle sementi.».
«Art. 9 (Diritti degli agricoltori). - 9.1 Le Parti contraenti
riconoscono l'enorme contributo che le comunita' locali ed autoctone,
nonche' gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, ed in particolare
quelli dei centri di origine e di diversita', delle piante coltivate,
hanno fornito e continueranno a fornire per la conservazione e la
valorizzazione delle risorse fitogenetiche che sono alla base della
produzione alimentare ed agricola nel mondo intero.
9.2 Le Parti contraenti convengono che spetta ai governi la
responsabilita' dei diritti degli agricoltori per quanto riguarda le
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. In funzione
dei suoi bisogni e priorita' ciascuna Parte contraente dovrebbe, a
seconda di come convenga, e fatta salva la legislazione nazionale
prendere provvedimenti per tutelare e promuovere i diritti degli
agricoltori, ivi compreso:
a) la tutela delle conoscenze tradizionali che presentano interesse per
le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi
derivanti dall'uso delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura;
c) il diritto di partecipare al processo decisionale a livello
nazionale, sulle questioni relative alla conservazione ed all'uso
sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura.
9.3. Nulla nel presente Articolo dovra' essere interpretato nel senso di
limitare i diritti che possono avere gli agricoltori di conservare,
utilizzare, scambiare e vendere sementi di aziende agricole o materiale
di moltiplicazione, fatte salve le disposizioni della legislazione
nazionale e a seconda di come convenga.»
- La legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della
convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il
5 giugno 1992) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1994,
n. 44, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065
(Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096,
concernente la disciplina della produzione e del commercio delle
sementi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1974, n. 95,
S.O.
- La legge 20 aprile 1976, n. 195 (Modifiche e integrazioni alla legge
25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attivita' cementiera),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1976, n. 124.
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212,
recante «Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la
commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle
varieta' delle specie di piante agricole e relativi controlli»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2001, n. 131, recita:
«Art. 1. - 1. Il presente decreto da' attuazione alle disposizioni
dell'Unione europea, concernenti la libera circolazione delle sementi
nell'ambito dell'Unione stessa, di cui alle direttive 98/95/CE e
98/96/CE. Al fine di assicurare la tutela della salute umana e
dell'ambiente, detta attuazione avviene nel rispetto del principio di
precauzione di cui all'art. 174.2 del Trattato di Amsterdam.
2. Ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate si
applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e della
legge 20 aprile 1976, n. 195, e, per quanto non disposto da dette leggi
o dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni recate
dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e successive modificazioni.
La messa in coltura dei prodotti sementieri di cui al presente comma e'
soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e del Ministro della sanita', emanato previo parere della
Commissione di cui al comma 3, nel quale sono stabilite misure idonee a
garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varieta'
geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture
derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno
biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarita'
agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' istituita presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali la Commissione per i prodotti sementieri di
varieta' geneticamente modificate, composta da dodici membri designati:
due dal Ministero delle politiche agricole e forestali; due dal
Ministero dell'ambiente; due dal Ministero della sanita'; sei dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Non sono previsti compensi per
i componenti della Commissione ne' oneri di missione a carico dello
Stato.
4. La Commissione di cui al comma 3:
a) esprime pareri sulle condizioni tecniche da seguire nella messa a
coltura di prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate al
fine di garantire gli obiettivi del comma 2;
b) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai sensi del comma
1 dell'art. 37 della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'art.
10 del presente decreto, i criteri per il rispetto del principio di
precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993,
e successive modificazioni;
c) accerta che sia stata verificata l'assenza di rischi di cui all'art.
20-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 1096 del 1971, come aggiunto
dall'art. 9 del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate ai
sistemi agrari soggetti alla verifica stessa;
d) esprime parere vincolante alla commissione di cui al quinto comma
dell'art. 19 della legge n. 1096 del 1971, sulla richiesta di scrizione
di varieta' di sementi geneticamente modificate nell'apposita sezione
del registro delle varieta' di cui all'art. 17 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
e) individua i criteri in base ai quali e' effettuato il monitoraggio
dei prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, compresa
la definizione dei criteri da adottare per la verifica della presenza
fortuita di sementi geneticamente modificate in lotti di prodotti
sementieri convenzionali.
5. Chi mette in coltura prodotti sementieri di varieta' geneticamente
modificate senza l'autorizzazione di cui al comma 2, e' punito con la
pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino a 100
milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso di revoca o
sospensione dell'autorizzazione.
6. Chi non osserva le prescrizioni stabilite nel provvedimento di
autorizzazione di cui al comma 2, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanita',
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite norme di applicazione delle disposizioni relative ai prodotti
sementieri di varieta' geneticamente modificate, con riguardo alle
modalita' e criteri per la messa a punto di protocolli tecnici di
analisi e controllo e all'individuazione e messa a punto di piani di
monitoraggio e sorveglianza sull'uso corretto di tali prodotti, sugli
effetti prodotti dalla coltivazione degli stessi e sulla loro messa in
commercio.».
Art. 3.
(( (Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e
societaria. Procedure d'infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104. ))
Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
europee C-197/03 dell'11 maggio 2006).
1. L'articolo 2450 del codice civile e' abrogato.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
143, la parola: «maturati» e' sostituita dalla seguente: «pagati».
3. Le ritenute sugli interessi e i canoni maturati fino al 31 dicembre
2003 e pagati a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai soggetti non residenti
di cui all'art. 26-quater, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono restituite dai soggetti
indicati nel citato art. 26-quater, comma 1, lettere a) e b), i quali,
ai fini del recupero delle ritenute restituite, utilizzano la modalita'
di compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni.
4. I compiti assegnati all'Agenzia delle entrate ai sensi del presente
decreto sono svolti con le risorse umane e finanziarie assegnate a
legislazione vigente.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3,
valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede con quota
parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui
all'art. 1. Tali maggiori entrate affluiscono in apposita contabilita'
speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento per le politiche fiscali e unaquota parte delle stesse,
pari a 26 milioni di euro, e' riversata nell'anno 2007 all'entrata del
bilancio dello Stato. Il conto speciale e' impignorabile.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge
n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti
o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente
trasmessi al Parlamento, corredati da apposite relazioni illustrative.
(( 7-bis. Al fine di adeguare la normativa nazionale alle
prescrizioni della giurisprudenza comunitaria di cui alla sentenza della
Corte di giustizia delle Comunita' europee C-197/03 dell'11 maggio 2006,
all'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) al comma 2, le parole: «indicati al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992» e le parole:
«della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del
citato comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme versate»;
c) al comma 3, le parole: «nella misura del tasso legale vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura stabilita dall'art. 1 della legge 26 gennaio
1961, n. 29, e successive modificazioni». ))
Riferimenti normativi:
- L'articolo 1450 del codice civile, abrogato dalla presente legge,
recava:
«Art. 2450. Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti
pubblici.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 143 (Attuazione della direttiva 2003/49/CE concernente il
regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra
societa' consociate di Stati membri diversi) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 luglio 2005, n. 172, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Decorrenza). - 1. Le disposizioni del presente decreto si
applicano agli interessi e ai canoni di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b), pagati a decorrere dal 1° gennaio 2004.
2. La ritenuta sui compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la
concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato, di cui all'art.
1, comma 1, lettera a), si applica ai compensi corrisposti a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.».
- Il testo dell'art. 26-quater, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, n. 1, S.O., recita:
«Art. 26-quater. (Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni
corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea). -
1. Gli interessi e i canoni pagati a societa' non residenti aventi i
requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile
organizzazione,situata in un altro Stato membro, di societa' che hanno i
suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti
sono effettuati:
a) da societa' ed enti che rivestono una delle forme previste
dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello
Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero,
all'imposta sul reddito delle societa';
b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e
assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito
delle societa', di societa' non residenti aventi i requisiti di cui al
comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti
all'attivita' della stabile organizzazione stessa.».
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
(Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, recita:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari
delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a
favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con
eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti
dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce
periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i
debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute
alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e
33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) (soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione
assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali,
comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di
lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi
dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e
del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale
cinematografiche.
2-bis. (soppresso).».
- Il testo del comma 7 dell'art. 11-ter e dell'art. 7 della legge 5
agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
22 agosto 1978, n. 233, e' il seguente:
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o
di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura
finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la
predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e
assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le
cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della
revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli
oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente
comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti,
come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa
procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). -
Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate,
con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con
decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti,
sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle
dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme
necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere
obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle
entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da
approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del
bilancio».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302,
Supplemento Ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Rimborso della tassa sulle concessioni governative per
l'iscrizione nel registro delle imprese). -
1. (Abrogato).
2. Le societa' che negli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e
1992 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per
l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi
dell'art. 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17,
possono ottenere il rimborso delle somme versate, sempre che abbiano
presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura
stabilita dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive
modificazioni, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze di
rimborso a suo tempo presentate e controlla la validita' e la
tempestivita' delle stesse; a partire dal secondo semestre dello stesso
anno sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a partire da
quelle di minore importo.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo
1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito
pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al
raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli
pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.
Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi
per la prima annualita', verra' attribuito al Ministero dell'economia e
delle finanze, che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le
modalita' di cui al comma 6; per le annualita' successive, l'importo
massimo di titoli pubblici sara' determinato con la legge finanziaria.
L'emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base delle somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per
il completamento delle attivita' di rimborso.
6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero
delle finanze sono emessi, con imputazione al competente capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o piu'
ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante
commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca
d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio
fiscale vigente degli aventi diritto, ove gli stessi non abbiano
provveduto all'indicazione di uno specifico domicilio eletto.».
Art. 4.
Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di pubblicita' e
di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, accesso alle reti di
comunicazione elettronica, servizi post-contatore e di protezione del
diritto d'autore delle opere del disegno industriale. Procedure
d'infrazione n. 2006/2022, n. 2005/2083, n. 2005/4604 e n. 2005/4088)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300,
il comma 3 e' abrogato.
2. All'articolo 50, comma 1, del (( codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al )) decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, le parole: «e degli investimenti per lo sviluppo di reti e
servizi innovativi» sono soppresse.
(( 3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.
239, e' sostituito dai seguenti:
«34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunita'
di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori della vendita,
del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas
naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei
servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attivita' nel
settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di
installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi
utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di societa' separate,
partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale,
per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non
possono applicare condizioni ne' concordare pratiche economiche,
contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare
ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel
medesimo settore dei servizi post-contatore e rendono accessibili alle
medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e
conoscitivi di cui abbiano la disponibilita' in relazione all'attivita'
svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.
34-bis. Alle imprese di cui al comma 34 operanti nei settori
dell'energia elettrica e del gas naturale si applicano le disposizioni
previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
4. Al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto ))
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 44, comma 1, la parola: «venticinquesimo» e' sostituita
dalla seguente: «settantesimo»;
b) l'articolo 239 e' sostituito dal seguente:
«Art. 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1.
La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n.
633, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformita' ai
disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti
di pubblico dominio.».
Riferimenti normativi.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre
2004, n. 300 (Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di
pubblicita' e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco - pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2004, n. 297), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Sponsorizzazione di eventi e di attivita). - 1. La
sponsorizzazione di un evento o di un'attivita' e' vietata qualora gli
stessi si svolgano contemporaneamente in piu' di uno Stato appartenente
alla Comunita' europea ovvero il cui organizzatore sia costituito da
piu' soggetti residenti in piu' di uno Stato della Comunita'.
2. E' vietata altresi' la sponsorizzazione di un evento che per quanto
attiene la sua organizzazione produca direttamente effetti
transfrontalieri.
3. (Abrogato).
4. E' vietata la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel
contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, che
abbia lo scopo o l'effetto diretto od indiretto di promuovere tali
prodotti.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 50, comma 1, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni
elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n.
214, Supplemento Ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 50 (Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilita'
dei costi). - 1. Ai sensi dell'art. 45, per determinati tipi di
interconnessione e di accesso l'Autorita' puo' imporre obblighi in
materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo
che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di disporre di
un sistema di contabilita' dei costi, qualora l'analisi del mercato
riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che
l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello
eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale. L'Autorita'
tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente
un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in
considerazione dei rischi connessi.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 44 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprieta' industriale, a
norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, Supplemento Ordinario,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto
d'autore). - 1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e
modelli industriali protetti ai sensi dell'art. 2, primo comma, numero
10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore
e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo
la morte dell'ultimo dei coautori.
2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica, con
cadenza periodica, all'Ufficio italiano brevetti e marchi i dati
relativi alle opere depositate ai sensi dell'art. 103 della legge 22
aprile 1941, n. 633, con riferimento al titolo, alla descrizione
dell'oggetto ed all'autore, al nome, al domicilio del titolare dei
diritti, alla data della pubblicazione, nonche' ad ogni altra
annotazione o trascrizione.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al comma 2
nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell'art. 189 del presente
codice.».
Art. 4-bis.
(( Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi
previdenziali
1. Al comma 16 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A
tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi
pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi
previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati
dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di
contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete
all'Istituto previdenziale». ))
Riferimenti normativi.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 01 del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita'
d'impresa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81:
«Art. 01 (Disposizioni in materia di previdenza agricola). - 1. Per il
triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'art.
3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le
agevolazioni contributive previste dall'art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi
determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione
contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a
carico del datore di lavoro, previsti dal citato art. 9, commi 5, 5-bis
e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1
di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, nonche' i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e
Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per
cento.
3. Al fine di verificare la possibilita' di definire modalita' di
estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori
autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai
sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituita una Commissione di
tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze e uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali. La
Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri le
proposte per l'estinzione dei predetti debiti entro il 15 ottobre 2006.
Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti e le procedure di
riscossione e recupero relativi ai suddetti carichi contributivi
risultanti alla data del 30 giugno 2005.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il
calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie
di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, e' quella
indicata all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima decorrenza ivi
prevista, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in
favore degli operai agricoli a tempo determinato.
6. A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono
trasmettere all'I.N.P.S. per via telematica trimestralmente, entro il
mese successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di
manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie
per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni
assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal
fine l'I.N.P.S. emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.
7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attivita' devono
ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'art. 5
del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalita'
previste dall'art. 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni.
8. A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'art.
5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa
per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS. Ai datori
di lavoro che assumono operai a tempo determinato e' fatto obbligo di
inserire nel predetto modello l'indicazione del tipo di coltura
praticata o allevamento condotto, nonche' il presunto fabbisogno di
manodopera. L'I.N.P.S. procede alla verifica delle denunce aziendali con
priorita' a quelle che presentano valori di manodopera impiegata
inferiori a quelli calcolati sulla base dei valori medi d'impiego di
manodopera, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 della legge 12
marzo 1968, n. 334.
9. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di
assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro
previste, rispettivamente, dall'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, dall'art. 4-bis del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'art. 21 della legge 29 aprile
1949, n. 264, e successive modificazioni, per via telematica
esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS
provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal presente comma al
servizio competente di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui
ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
10. A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai
sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione
collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni
temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede
di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha
facolta' di effettuare le dichiarazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del
presente articolo per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri
soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed
alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.
11. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e della
vigente dotazione organica di personale, istituisce un'apposita
struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con
il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti
rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con
riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al
versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, e'
affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al
direttore generale.
12. Al fine di rendere piu' efficaci i controlli finalizzati
all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e l'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con le risorse umane gia'
assegnate a legislazione vigente, procedono sistematicamente
all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento
alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti
realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle
quali insistono i terreni.
13. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3 e 15 del presente articolo,
pari a 304 milioni di euro per l'anno 2006, a 336 milioni di euro per
l'anno 2007, a 369 milioni di euro per l'anno 2008 e a 167 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2006, a 48 milioni di euro per
l'anno 2007 e a 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008,
mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dai commi 1 e 2;
b) quanto a 262 milioni di euro per l'anno 2006, a 288 milioni di euro
per l'anno 2007, a 315 milioni di euro per l'anno 2008 e a 113 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Ai fini dell'invarianza del fabbisogno e
dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, l'importo
relativo al limite di cui al comma 33 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' ridotto di 50 milioni di euro; la percentuale
stabilita dal comma 34 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005 e'
rideterminata in misura corrispondente ad una riduzione dei pagamenti
per spese relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro; il
predetto Fondo per le aree sottoutilizzate e' ridotto per l'anno 2007 di
ulteriori 200 milioni di euro.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. L'art. 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
abrogato.
16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'art. 10,
comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'art. 1, comma
553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai
contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere
dal 1° gennaio 2006. A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti
comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali
aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola
beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via
informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale
passiva compete all'istituto previdenziale.
17. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi da 1 a
16.».
Art. 4-ter.
(( Norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia
agricola
1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal regolamento
(CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, il pagamento
degli aiuti Comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi
in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dell'assenso dei
soccidari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' effettuato dagli organismi pagatori competenti con
la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma
6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
2. Al fine di assicurare la regolare applicazione della normativa
comunitaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, istituisce il registro pubblico informatico dei
diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000
della Commissione, del 31 maggio 2000. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, avvalendosi del Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e
provvedono al loro tempestivo aggiornamento. ))
Riferimenti normativi:
- Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e' pubblicato nella
G.U.C.E. 21 ottobre 2003, n. L 270. Entrato in vigore il 28 ottobre
2003.
- Il testo del comma 6, dell'art. 1-bis, del citato decreto-legge n. 2
del 2006, e' il seguente: «6. Ove non diversamente disposto, i diritti
all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del consiglio, del 29
settembre 2003, derivanti da contratti associativi di soccida, sono
assegnati dall'AGEA per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per
cento al soccidante.».
- Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e' pubblicato nella
G.U.C.E. 14 luglio 1999, n. L 179. Entrato in vigore il 21 luglio 1999.
- Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione e' pubblicato nella
G.U.C.E. 16 giugno 2000, n. L 143. Entrato in vigore il 23 giugno 2000.
Art. 5.
(( Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di
distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una
prestazione di servizi. Procedura d'infrazione n. 1998/2127).
(( 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13, la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla
seguente:
«b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della
comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver
richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il
ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di
sessanta giorni e non e' stato chiesto il rinnovo»;
b) all'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nel
caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano
dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche
o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione
europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da
parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di
servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro
contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la
regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di
residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha
sede il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello
unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno.». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 27 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O.), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi di ordine pubblico
o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre
l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello
Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei
Ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'art. 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della
comunicazione di cui all'art. 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il
permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia
dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e'
stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni
e non e' stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'art. 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall'art. 2 della legge 3
agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma
2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto,
ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del
suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami
familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da
parte dell'interessato. Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento
penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorita'
giudiziaria, che puo' negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze
processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita'
di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati
connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione
del provvedimento e' sospesa fino a quando l'autorita' giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto
il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al comma
4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non
provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della
richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il
questore puo' adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia
il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura
della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del
codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali
il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata
o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia
cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo
stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della
misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione
dell'espulsione. Il provvedimento e' immediatamente comunicato al
questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice,
acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato
emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di
non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'art. 240 del codice penale. Si applicano
le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio
dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata
superiore, prima del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'art. 345 del
codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare,
quest'ultima e' ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di
procedura penale.
3-sexies. (Abrogato).
4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al
comma 5.
5. Nei confronti dello straniero che si e' trattenuto nel territorio
dello Stato quando il permesso di soggiorno e' scaduto di validita' da
piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo,
l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il
prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento.
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al
giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il
quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e'
sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida
si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un
difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene
l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo
periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In
attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero
espulso e' trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed
assistenza, di cui all'art. 14, salvo che il procedimento possa essere
definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di
allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri
disponibili. Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e'
concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il
provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di
convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il
termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve
provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del
provvedimento alla cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di
convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'art. 14, comma
1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse
disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale
idoneo.
6. (Abrogato).
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dell'art. 14, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente
all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in
una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato unicamente il
ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha
disposto l'espulsione. Il termine e' di sessanta giorni dalla data del
provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il
ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro
venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al
presente comma puo' essere sottoscritto anche personalmente, ed e'
presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del
ricorso, da parte della persona interessata, e' autenticata dai
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono
a certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita'
giudiziaria. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di
un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti all'autorita' consolare. Lo straniero e' altresi' ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonche', ove necessario, da un interprete.
9. - 10. (Abrogati).
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 e'
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo straniero espulso e'
rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio' non sia
possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di
trasgressione lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma
non si applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi
dell'art. 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e' stato
autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'art. 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del
divieto di reingresso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 13 ed
espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la
pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e' obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si
procede con rito direttissimo.
14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13
opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione puo'
essere previsto un termine piu' breve, in ogni caso non inferiore a
cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta
dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero
che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel
territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
cui all'art. 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo e' valutato in
lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998».
«Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari). - 1. Al di fuori
degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati
nell'ambito delle quote di cui all'art. 3, comma 4, il regolamento di
attuazione disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di
lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede
o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societa'
estere che abbiano la sede principale di attivita' nel territorio di uno
Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di
societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia
un incaricato accademico o un'attivita' retribuita di ricerca presso
universita', istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da
almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini
italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti
all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso
datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano
nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel
territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda
del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un
periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali
compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalita'
stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro,
persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da
questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti
dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano
determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le
predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia
e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre
1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da
imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti
pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivita'
sportiva professionistica presso societa' sportive italiane ai sensi
della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e
dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o
periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per
l'Italia, svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro
occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita'
di giovani o sono persone collocate "alla pari";
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie
pubbliche e private. 1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla
lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede
in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e'
sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto
in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una
dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei
lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro
situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro
nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di
lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico della
prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze
dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e
produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello
spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il
Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorita'
provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo
che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare
per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori
extracomunitari autorizzati a svolgere attivita' lavorativa subordinata
nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attivita'
ne' la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con le Autorita' di Governo competenti
in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le
procedure e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione prevista
dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'art. 1 contiene altresi' norme per
l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore
relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati
alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di
diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti
all'Unione europea e' disciplinato dalle disposizioni particolari
previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati
confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su
proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i
Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, e'
determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi
stranieri che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali.
Tale ripartizione e' effettuata dal CONI con delibera da sottoporre
all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono
stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai
giovanili.».
Art. 5-bis.
(( Attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
1. Il Ministero della salute provvede, di intesa con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero
dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche comunitarie, agli adempimenti previsti dal
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
2. Il Ministero della salute e' designato quale «autorita' competente»
ai sensi dell'articolo 121 del regolamento di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'economia e
delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche comunitarie, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' approvato il piano di attivita' riguardante i compiti di cui
al comma 1 e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5. Lo schema di
decreto e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da
parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro venti
giorni dalla data di trasmissione.
4. Per l'esecuzione delle attivita' previste al comma 1, l'autorita'
competente si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per iservizi tecnici e dell'Istituto
superiore di sanita'. Quest'ultimo istituisce, a tale scopo, nell'ambito
delle proprie strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC).
5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e'
autorizzata la spesa nei limiti di 2,1 milioni di euro per l'anno 2007,
di 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,6 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009. Al predetto onere si provvede, per l'anno
2007, per 2,1 milioni di euro, con le disponibilita' del Fondo di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che vengono versate
allo stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione
ai pertinenti capitoli di spesa. Per 4,4 milioni di euro per l'anno 2008
e 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio e' pubblicato nella G.U.C.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee
ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, S.O.
Art. 5-ter.
(( Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di
consulente del lavoro
1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, quinto comma, le parole: «costituiti e composti
esclusivamente da» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere in
ogni caso assistiti da uno o piu»;
b) all'articolo 3, secondo comma, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente: «d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale
riconducibile agli insegnamenti delle facolta' di giurisprudenza,
economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea
triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in
giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze
politiche»;
c) all'articolo 9, primo comma, la lettera i) e' sostituita dalla
seguente: «i) documentazione attestante l'elezione di domicilio
professionale»;
d) dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente: «Art. 8-&id;bis. - 1.
Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della
professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria
superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in
possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, secondo comma,
lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o
siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda
di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere
l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, quinto comma, della legge 11
gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione
di consulente del lavoro», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20
gennaio 1979, n. 20, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del lavoro). -
(Omissis).
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli
adempimenti di cui al primo comma, nonche' per l'esecuzione delle
attivita' strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma
possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere
in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti iscritti agli albi di cui
alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della
contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari
ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni
di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri
di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle
associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali
interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per
le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle
a centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od esterni, i
quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui
al primo comma.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3, della citata legge, come
modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Esame di abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro). - Il
certificato di abilitazione all'esercizio della professione di
consulente del lavoro e' rilasciato dall'ispettorato regionale del
lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato
che deve essere svolto davanti ad apposite commissioni regionali
composte, per ciascuna sessione:
a) dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro competente per
territorio, o da altro funzionario da questi delegato, in qualita' di
presidente;
b) da un professore ordinario di materie giuridiche designato dal
Ministero della pubblica istruzione;
c) da un direttore di una sede provinciale dell'I.N.P.S. e da uno
dell'INAIL della regione interessata;
d) da tre consulenti del lavoro designati dal Consiglio nazionale, di
cui al successivo art. 20, fra i membri dei consigli provinciali
competenti per territorio, sulla base delle designazioni degli stessi
consigli provinciali. Possono essere ammesse all'esame di Stato le
persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano cittadini italiani o italiani appartenenti a territori non
uniti politicamente all'Italia ovvero cittadini di Stati membri della
Comunita' economica europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui
confronti vige un Particolare regime di reciprocita';
b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta';
c) siano in possesso del certificato di buona condotta morale e civile;
d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile
agli insegnamenti delle facolta' di giurisprudenza, economia, scienze
politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in
consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in
scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;
e) abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro
iscritto nell'albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma
dell'art. 1 almeno due anni di praticantato secondo modalita' fissate
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Consiglio nazionale di cui all'art. 20. Le sessioni di
esame sono annuali e si svolgono in ogni regione secondo modalita' e
programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e
della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il decreto di cui al presente comma dovra' anche indicare
particolareggiatamente i titoli di studio previsti al punto d) del
secondo comma del presente articolo. Gli esami devono comunque prevedere
una prova scritta ed una orale in materia di diritto del lavoro,
legislazione sociale ed elementi di diritto tributario.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9, primo comma, della citata
legge, come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Condizioni per
l'iscrizione nell'albo). - L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito
di istanza, redatta in carta legale e rivolta al consiglio provinciale
di cui al successivo art. 11, corredata dei seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che
l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri della
comunita' economica europea, ovvero documento attestante che
l'interessato e' italiano appartenente a territorio non uniti
politicamente all'Italia, oppure che e' cittadino di uno degli Stati
esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocita';
b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio
della professione rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro
competente per territorio;
c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio
posseduto;
d) certificato del casellario giudiziario;
e) certificato di buona condotta morale e civile;
f) certificato di godimento dei diritti civili;
g) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;
h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera
di riconoscimento;
i) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale.».
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.