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Regione Puglia
Legge Regionale 14 giugno 2007, n. 17
“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”
(B.U.R. Puglia n. 87 del 18-6-2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. Con la presente legge si emanano, nelle more di un necessario più
organico reinquadramento della complessiva normativa regionale in materia di
ambiente alla luce del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), prime disposizioni urgenti finalizzate sia a favorire il
processo di decentramento di alcune funzioni amministrative in materia
ambientale, nuove ovvero già disposte con la legge regionale 30 novembre 2000,
n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela
ambientale), sia ad apportare utili correttivi all'attuale normativa regionale
vigente nelle seguenti materie:
a) valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza (l.r. 17/2000;
legge regionale 12 aprile 2001, n. 11);
b) emissioni in atmosfera (legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7; l.r. 17/2000);
c) elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale (legge regionale 8 marzo
2002, n. 5 - Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico
prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti
nell’intervallo di frequenza fra 0hz e 300 GHz);
d) gestione rifiuti e bonifiche (legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30; legge
regionale 13 agosto 1993, n. 17; legge regionale 18 luglio 1996, n. 13; l.r.
17/2000);
e) autorizzazione integrata ambientale;
f) immersione in mare di materiale derivante da attività di scavo e attività di
posa in mare di cavi e condotte.
Art. 2
(Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza)
1. Alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione
dell’impatto ambientale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 1 (Finalità) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12
marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)";
b) all'articolo 4 (Ambiti di applicazione) sono apportate le seguenti modifiche
e integrazioni:
1) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o di siti della "rete
Natura 2000" di cui alle dir. 79/409/CEE e 92/43/CEE";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Sono soggetti alla valutazione di incidenza ambientale, ai sensi
dell’articolo 5 del d.p.r. 357/1997, così come integrato e modificato dal d.p.r.
120/2003, tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli
habitat presenti nel sito, nonché i piani territoriali, urbanistici e di
settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori, che possono avere
incidenze significative sul sito stesso.";
c) all'articolo 6 (Autorità competenti) sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente :
"1. La Regione è competente per le procedure di valutazione di incidenza per :
a) i piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti, ivi compresi i
piani agricoli e faunistico-venatori;
b) gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 4, non compresi negli allegati
A1 e B1 e negli allegati A2 e B2 la cui localizzazione interessa il territorio
di due o più province.";
2) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
2.1 alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero che
ricada all'interno di aree naturali protette e di siti di cui al comma 4
dell'articolo 4";
2.2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b bis. Gli interventi di cui al comma 4 dell’articolo 4, non compresi negli
allegati A1 e B1 e negli allegati A2 e B2.”;
3) al comma 3 le parole “e di valutazione di incidenza ambientale” sono
soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "I Comuni sono altresì
competenti per le procedure di valutazione di incidenza previste dal regolamento
regionale 28 settembre 2005, n. 24, pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia 4 ottobre 2005, n. 124 (Misure di conservazione relative a specie
prioritarie di importanza comunitaria e uccelli selvatici nidificanti nei centri
edificati ricadenti in proposti siti di importanza comunitaria - pSIC - e in
zone di protezione speciale - ZPS;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione
di incidenza ambientale relative a tutte le tipologie progettuali e di
pianificazione elencate nei commi precedenti, qualora ricadano, anche
parzialmente, all’interno di aree naturali protette, nazionali e regionali, sono
espletate sentiti gli enti parco competenti.";
5) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis Le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e di
valutazione di incidenza ambientale relative alle tipologie progettuali e di
pianificazione elencate nei commi precedenti e assoggettate ad approvazione da
parte dell’Autorità di bacino regionale di cui alla legge regionale 9 dicembre
2002, n. 19 (Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia), sono espletate
sentita l’Autorità di bacino stessa.";
d) all'articolo 7 (Direttive) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2 bis Per quanto concerne la procedura di valutazione di incidenza di cui
all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e sue modifiche e integrazioni, per gli
interventi che possano avere incidenza significativa sui siti della "rete Natura
2000" di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, si osservano le
procedure di cui all'"Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della
procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva
n. 92/43/CEE e dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 così come modificato e
integrato dall'articolo 6 del d.p.r. 120/2003" approvato con deliberazione della
Giunta regionale 14 marzo 2006, n. 304 e sue modifiche e integrazioni.";
e) dopo il comma 1 dell’articolo 10 (Presentazione del SIA) è inserito il
seguente:
“1 bis. Nel caso in cui il progetto assoggettato alla presente legge rientri
nelle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59), la procedura di valutazione ambientale può essere attivata direttamente dal
competente sportello unico per le attività produttive, fermo restando in capo ai
soggetti interessati gli oneri relativi alla procedura, così come definiti ai
sensi dell’articolo 30”;
f) all'articolo 11 (Deposito e pubblicazione del SIA) sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
1) al comma 3, dopo le parole: “agli enti di gestione qualora il progetto
interessi il territorio di aree naturali protette” sono inserite le seguenti:
“all’Autorità di bacino qualora il progetto riguardi interventi assoggettati ad
approvazione della stessa Autorità”.
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il parere previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per
l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), deve
essere reso dagli enti interessati all’autorità competente della procedura di
VIA entro sessanta giorni dalla data del deposito del progetto definitivo e del
SIA presso i rispettivi uffici. In caso di mancata espressione del predetto
parere, l’autorità competente procede nello svolgimento della procedura fino al
relativo completamento.”;
g) il comma 7 dell’articolo12 (Partecipazione) è sostituito dal seguente:
“7. Sul SIA degli interventi di cui all’Allegato A – Sezione A.1 si esprime in
via obbligatoria ma non vincolante il Comitato per la VIA di cui all’articolo
28.”;
h) all'articolo 16 (Procedura di verifica) sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, dopo le parole “l’autorità competente e presso” sono inserite le
seguenti: “la provincia e” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per
trenta giorni";
2) al comma 4 le parole "entro il termine di trenta giorni dall'affissione
dell'avviso" sono sostituite dalle seguenti: " nei predetti trenta giorni";
3) al comma 7 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Avverso il silenzio
inadempimento dell'autorità competente sono esperibili i rimedi previsti dalla
normativa vigente. La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha
efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia
stato dato inizio ai lavori le procedure di cui al presente articolo devono
essere rinnovate.";
i) all’articolo 28 (Comitato per la VIA) sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
1) al comma 1, le parole “e delle altre autorità competenti” sono soppresse;
2) al comma 2, le parole “che lo presiede” sono soppresse;
3) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“a) un docente universitario o esperto laureato da almeno dieci anni, con
esperienza specifica per ciascuna delle seguenti materie: infrastrutture,
impianti tecnologici, urbanistica, scienze ambientali, scienze biologiche e
naturali, scienze geologiche, scienze agronomiche, chimica, igiene ed
epidemiologia ambientale, aspetti giuridico-legali;”;
4) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c bis un rappresentante dell’Assessorato regionale urbanistica e assetto del
territorio.”;
5) al comma 3, dopo le parole: “dirigente del Settore ecologia” sono inserite le
seguenti: "che presiede il Comitato stesso," e sono soppresse le seguenti:
“oltrechè il dirigente responsabile dell’autorità competente alla specifica
procedura di VIA in trattazione presso il Comitato”;
6) al comma 6, dopo le parole “Ai componenti” sono inserite le seguenti:
“esterni, non dipendenti regionali,”;
7) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6 bis. Entro sessanta giorni dalla data di adozione della presente normativa,
la Giunta adotta il regolamento del Comitato VIA regionale per disciplinarne il
funzionamento, prevedendone, ordinariamente, la convocazione con periodicità
almeno quindicinale.”;
j) all’allegato A (Interventi soggetti a VIA obbligatoria) sono apportate le
seguenti modifiche:
1) lettera A.1.d) dell'elenco A.1 è sostituita dalla seguente:
“A.1.d) porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10
ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha oppure i moli sono di lunghezza
superiore ai 300 m;”;
2) dopo la lettera A.1.d) dell'elenco A.1, è inserita la seguente:
“A.1.d bis) opere di difesa del mare quando lo specchio d'acqua compreso tra
l'opera di difesa a mare e la costa supera i 10 ha o la lunghezza della difesa è
superiore a 300 m;";
3) la lettera A.2.o) dell'elenco A.2 è sostituita dalla seguente:
“A.2.o) piani di gestione dei bacini estrattivi, così come identificati dal
piano regionale per le attività estrattive;”;
4) la lettera A.1.a) dell'elenco A.3 è sostituita dalla seguente:
“A.1.a) cave e torbiere con 500 mila o più mc/ anno di materiale estratto o di
area interessata superiore a 20 ha, nonché cave e torbiere non inserite
all’interno della perimetrazione dei bacini estrattivi, così come identificati
dal piano regionale per le attività estrattive, ovvero inserite all’interno
della perimetrazione di bacini estrattivi, per i cui piani di gestione non sia
stata già espletata la procedura VIA e, ove occorra, di valutazione di
incidenza;”;
k) all’allegato B (Interventi soggetti a procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA) sono apportate le seguenti modifiche:
1) nell'elenco B.1 la lettera B.1.f) è soppressa ed è aggiunta, in fine, la
seguente lettera B.1.p bis):
"B.1.p bis) installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva
superiore a 20 Km.";
2) nell'elenco B2 sono apportate le seguenti modifiche:
2.1 la lettera B.2.g/3 è sostituita dalla seguente:
"B.2g/3 impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento di fonti
rinnovabili con esclusione degli impianti per autoconsumo con produzione massima
fino a 1MW;";
2.2 alla lettera B.2.g/5 la parola "superiore" è sostituita dalla seguente:
"inferiore";
2.3 dopo la lettera B.2.ae) sono inserite le seguenti:
"B.2.ae bis) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti,
canalizzazioni e interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul
regime delle acque, compresi quelli di estrazioni di materiali litoidi dal
demanio fluviale e lacuale;
B.2.ae ter) opere di dragaggio dei sedimenti marini e di prelievo di materiali
litoidi anche ai fini di riutilizzo, escluse le operazioni inserite in
interventi di bonifica di siti inquinati, così come definiti dalla parte IV del
d.lgs. 152/2006;";
l) alle lettere A.1g), A.2.f), A.2.k) e B.2ak) degli allegati A e B le parole:
"ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate
di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo d.lgs. 22/1997" sono soppresse.
2. A decorrere dal 1° luglio 2007 entra in vigore l'operatività della delega
alla provincia competente per territorio e ai comuni delle funzioni in materia
di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come
disciplinate dalla l.r. 11/2001.
3. Tutte le norme, ivi comprese quelle contenute nelle leggi istitutive delle
aree naturali protette regionali, che prevedano attribuzioni di competenze nelle
materie di cui al presente articolo, qualora in contrasto con quanto disposto
con la presente legge, si intendono abrogate.
Art. 3
(Disposizioni per il rilascio di nulla osta nelle aree protette regionali)
1.Sin dall'istituzione dell' area protetta a norma della legge regionale 24
luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali
protette nella regione Puglia), il procedimento per il rilascio del nulla osta
alla realizzazione degli interventi da effettuarsi nelle aree naturali protette
regionali è di competenza dell'ente di gestione dell'area o, in mancanza, del
soggetto cui è affidata la gestione provvisoria.
2. La concessione di deroghe alle misure di salvaguardia, previste fino alla
data di entrata in vigore dei piani territoriali, è pure di competenza dell'ente
di gestione dell'area naturale protetta o, in mancanza, del soggetto cui è
affidata la gestione provvisoria.
3. In ogni caso, l'ente/ufficio competente trasmette il provvedimento rilasciato
a norma del presente articolo, senza ritardo, all'Ufficio parchi e riserve
naturali della Regione Puglia, il quale esercita il potere di controllo nel
termine di sessanta giorni, entro cui deve avvenire l'eventuale annullamento del
nulla osta ritenuto illegittimo. Decorso il predetto termine, il controllo si
intende effettuato con esito positivo.
4. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle già previste in
proposito nelle leggi istitutive di aree naturali protette regionali a norma
della l.r. 19/1997 e sue modifiche e integrazioni che, qualora incompatibili, si
intendono abrogate.
Art. 4
(Emissioni in atmosfera)
1. A decorrere dal 1° luglio 2007 entra in vigore l'operatività della delega
alla provincia competente per territorio delle funzioni concernenti il rilascio,
nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla normativa comunitaria e
nazionale di settore vigente, delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera
finalizzate alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, così come disposta
dall’articolo 16 della l.r. 17/2000.
2. Alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7 (Disciplina delle emissioni
odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree
a elevato rischio di crisi ambientale), sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
a) alla lettera B) (Emissioni diffuse) dell’articolo 1 dopo le parole "a meno di
duemila metri dal perimetro urbano" è inserita la seguente: "è" e sono soppresse
le seguenti parole: "con esclusione di quelle ubicate in zone industriali, dovrà
essere".
b) all’articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1 bis. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche operate dalle autorità di
controllo ambientale, sia accertata l’emissione diffusa diretta in atmosfera di
sostanze inquinanti e/o a basso livello olfattivo, come definita al comma 1,
derivante da vasche, serbatoi e stoccaggi non confinati in ambienti chiusi, la
stessa autorità di controllo può disporre il confinamento in ambiente chiuso, o
comunque condizionato, delle medesime strutture di deposito e/o stoccaggio, le
cui successive emissioni convogliate sono soggette ad autorizzazione ai sensi
dell’articolo 269, comma 8, del d.lgs. 152/2006.";
c) le lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 2 sono sostituite dalle
seguenti:
"d) lo stoccaggio di ciascuna partita di sansa non confinato in ambiente chiuso,
in ogni caso, non deve avere una durata superiore agli otto giorni;
e) la quantità massima di stoccaggio della sansa non confinato in ambiente
chiuso non deve mai superare il doppio della potenzialità settimanale degli
impianti presenti nell’insediamento produttivo.”;
d) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
“5 bis.
1. Gli interventi disposti e autorizzati ai sensi della presente legge devono
essere realizzati in conformità all'articolo 269, comma 3, del d.lgs.152/2006,
anche in riferimento alle procedure di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia).
2. In caso di verificata impraticabilità della realizzazione degli interventi
disposti per l’adeguamento dell’impianto, l’impresa interessata è chiamata a
proporre, entro un anno dalla data di emanazione delle prescrizioni
impiantistiche, un piano di delocalizzazione dell’impianto in questione, da
concordare, nelle sue modalità operative e temporali di attuazione, con le
autorità locali.”.
Art. 5
(Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui all’articolo 2
della legge n. 26 ottobre 1995, n. 447)
1. La tenuta e gestione dell’elenco dei tecnici competenti in acustica
ambientale di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro
sull'inquinamento acustico), già attribuita alla Regione ai sensi dell’articolo
4 della legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3 (Norme di indirizzo per il
contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico), a decorrere dal 1°
luglio 2007 è attribuita alla competenza delle province.
2. Per l’iscrizione all’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale,
allo svolgimento di prestazioni relative ad attività in materia di acustica
ambientale previsto dall’articolo 2 della l. 447/1995 è equiparata la frequenza
e il superamento con profitto di corsi di perfezionamento per laureati ovvero di
corsi di formazione post-diploma tecnico-scientifica, nei cui programmi siano
previste attività teoriche e pratiche in tutti i campi dell’acustica,
organizzati dagli ordini professionali ovvero da enti di formazione legalmente
riconosciuti.
Art. 6
(Gestione rifiuti e bonifiche)
1. Alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 (Organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 4 (Comitato tecnico scientifico per lo smaltimento
dei rifiuti), dopo le parole “di smaltimento e di recupero” sono inserite le
seguenti: “nonché alle questioni inerenti alla bonifica dei siti inquinati”;
b) il comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
"2. Il comitato è presieduto dal dirigente del settore regionale competente per
materia ed è costituito da un esperto per ciascuna delle seguenti materie:
a) ingegneria ambientale;
b) chimica ambientale;
c) scienze ambientali;
d) biologia;
e) geologia;
f) agraria;
g) economia del territorio;
h) materie giuridiche ambientali.".
2. Alla legge regionale 18 luglio 1996, n. 13 (Nuove norme per l'accelerazione e
lo snellimento delle procedure per l'attuazione del piano regionale e della
organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani. Modifiche e
integrazioni alla l.r. 17/1993), i commi 3 e 4 dell’articolo 7 sono soppressi.
3. E’ confermata la delega alla provincia competente per territorio delle
funzioni concernenti il rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità
definite dalla normativa comunitaria e nazionale di settore vigente, delle
autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento
o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di
incenerimento rifiuti, già delegate alle stesse province ai sensi della legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 30 (Decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima
attuazione) e dell’articolo 23 della l.r. 17/2000.
4. A partire dal 1° luglio 2007 vengono esercitate dalle province le funzioni
riguardanti il regime autorizzativo per l’importazione ed esportazione dei
rifiuti, in attuazione del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1°
febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di
rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal
suo territorio, e successive modifiche e integrazioni e delle norme nazionali di
recepimento. L'Assessorato regionale all’ecologia porta a compimento tutte le
procedure di cui sopra, attivate presso i propri uffici entro il 30 giugno 2007.
Per il secondo semestre dell’anno 2007 è istituito un tavolo tecnico
Regione/Province, che si riunisce almeno una volta ogni due mesi, per affiancare
il processo di delega delle funzioni di che trattasi.
5. Nelle more della emanazione degli atti statali inerenti ai criteri generali
per la determinazione delle garanzie finanziarie per le attività di bonifica dei
siti e di bonifica di amianto, la Regione provvede, in via transitoria, alla
determinazione delle stesse garanzie mediante adozione di proprio atto
regolamentare.
Art. 7
(Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata
ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59)
1. Nel rispetto del calendario delle scadenze per la presentazione delle
domande per l’autorizzazione integrata ambientale, definito dalla Regione ai
sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
(Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento), l’istruttoria e il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività di cui all’allegato 1
dello stesso decreto è delegata, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla provincia
competente per territorio.
2. Per le opere e gli interventi sottoposti a VIA e contemporaneamente
rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 59/2005, è facoltà del
proponente ottenere che la procedura di VIA sia integrata nel procedimento per
il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, nel rispetto delle
procedure definite dalla normativa nazionale di settore.
Art. 8
(Esercizio delle funzioni amministrative in materia di immersione in mare di
materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e
condotte)
1. L’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 109,
commi 2, 3 e 5, del d.lgs. 152/2006 e all’articolo 21 della legge 31 luglio
2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nel rispetto della normativa
tecnica nazionale e delle linee guida regionali, per gli interventi di
ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo
di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all’interno di
casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento
poste in ambito costiero, nonché per l’attività di posa in mare di cavi e
condotte con la relativa movimentazione dei fondali marini, è delegata, con
decorrenza dal 1° luglio 2007, alla provincia competente per territorio. In caso
di impiego di materiali provenienti da fondali marini per gli interventi di
ripascimento o di riempimento di casse di colmata, vasche di raccolta o di
strutture di contenimento in ambito costiero, all’avvio dell’istruttoria per il
rilascio delle relative autorizzazioni la provincia acquisisce il parere della
commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto
interessata e ne informa il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e la
Regione. E’ fatta salva la competenza dello Stato relativa al rilascio
dell’autorizzazione per l’immersione in mare dei materiali di escavo dei fondali
marini o salmastri o di terreni litoranei emersi e per l’attività a carattere
internazionale di posa in mare di cavi e condotte e l’eventuale relativa
movimentazione dei fondali marini.
Art. 9
(Spese istruttorie)
1. Le spese istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni in campo
ambientale di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 sono poste a carico dei soggetti
proponenti, sulla base di tariffe definite con regolamento regionale e
aggiornate con cadenza quinquennale.
2. In fase di prima applicazione, nelle more delle successive specifiche
disposizioni statali per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di
cui all’articolo 7, le tariffe da versare a favore delle autorità competenti al
rilascio delle diverse tipologie di autorizzazione sono riportate nell’Allegato
1 alla presente legge. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le istanze inoltrate all’autorità competente per il rilascio
delle autorizzazioni ambientali di cui al presente articolo devono essere
corredate, pena il non avvio dell’iter istruttorio, della certificazione di
avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento.
3. E’ istituito nel bilancio regionale il capitolo in entrata denominato
“Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio
autorizzazioni in materia ambientale”, alimentato dai versamenti a effettuarsi,
da parte dei soggetti interessati sulla base delle su richiamate tariffe, sul
c/c 60225323, cod. 3120, intestato a "Regione Puglia - tasse, tributi e proventi
regionali".
4. Le province e i comuni istituiscono nei rispettivi bilanci specifici capitoli
di entrata ove introitare il gettito riveniente dai versamenti delle suddette
tariffe, la cui utilizzazione è vincolata all’esercizio delle relative funzioni
per il rilascio delle sopra indicate autorizzazioni di carattere ambientale.
Art. 10
(Norme transitorie)
1. I procedimenti amministrativi relativi alle istanze per il rilascio delle
autorizzazioni di cui agli articoli 2, 4, 7 e 8 e per l’iscrizione all'elenco di
cui all’articolo 5, presentate alla Regione alla data del 30 giugno 2007, sono
espletati e portati a termine dalla Regione.
2. Al fine di garantire l’adeguata organizzazione delle strutture provinciali
per l’esercizio delle funzioni delegate in materia ambientale di cui alla
presente legge, a regime sostenute dai rientri tariffari di cui all'articolo 9,
la Regione provvede al trasferimento una tantum a favore delle province della
somma complessiva pari a euro 9.186.837,88, a valere sugli accantonamenti
operati sul capitolo del bilancio regionale 611066 e, in particolare, per euro
6.323.270,40 relativi ai residui di stanziamento 2004 e 2005 e per euro
2.863.567,48 relativi per euro 967.137,42 ai residui di stanziamento 2002 e per
euro 1.896.430,06 ai residui di stanziamento 2003, mediante prelievo dal
capitolo di bilancio 1110060 “Fondo economie vincolate”.
3. La somma destinata alle singole province deve essere vincolata anche alla
possibilità di assunzione di personale altamente specializzato e/o alla
implementazione di strutture a sostegno dell'attività degli uffici preposti nel
settore ambientale.
4. Al fine di assicurare nei diversi ambiti territoriali l’omogeneo sviluppo
dell’esercizio delle funzioni relative al rilascio, ove prescritto, delle
autorizzazioni integrate ambientali di cui all’articolo 7, l’istruttoria tecnica
delle istanze relative agli impianti esistenti e ai nuovi impianti è espletata,
fino alla data del 30 ottobre 2007, da segreterie tecniche provinciali,
insediate presso ciascuna provincia e da queste coordinate, costituite da
rappresentanti della Regione, della provincia, del Dipartimento provinciale ARPA
e dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente – dipartimento per la
prevenzione.
5. Le istanze di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA presentate alla
Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminate e
definite dalla Regione in applicazione della disciplina in vigore al momento
della presentazione. In relazione a tali procedimenti, il termine di conclusione
del procedimento previsto dall'articolo 16, comma 7, della l.r. 11/2001 è
prorogato a complessivi centottanta giorni, decorsi i quali i progetti si
intendono esclusi dalla procedura di VIA.
Art. 11
(Norme finali)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 110 della legge regionale 16
novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di
programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), gli enti delegati
provvedono, entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno, a presentare alla
Giunta regionale, unitamente alla rendicontazione delle spese effettuate
nell’esercizio delle funzioni delegate, una relazione riferita ai risultati
ottenuti in termini di efficienza ed efficacia nell’esercizio di tali funzioni.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 14 giugno 2007
VENDOLA
ALLEGATO 1
Definizione delle tariffe regionali, a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti, da versare alle autorità competenti al momento dell'inoltro dell'istanza di autorizzazione.
1. Procedimenti per la valutazione di impatto ambientale, la verifica di assoggettabilità a VIA e per la valutazione di incidenza.
Tipo procedimento |
Importo progetto |
Tariffa |
Note |
VIA |
fino a € 200.000,00 |
€ 100 |
In caso di contestuale procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, il costo di istruttoria per il procedimento VIA non è dovuto |
|
da € 200.001,00 a € 5.000.000,00 |
0,03% dell'importo di progetto |
" |
|
da € 5.000.001,00 a € 20.000.000,00 |
€ 1.500,00 + 0,005% parte eccedente € 5.000.000,00 |
" |
|
oltre € 20.000.001,00 |
€ 2.250,00 + 0,001% parte eccedente € 20.000.000,00 |
" |
Verifica assoggettabilità a VIA |
-------------------- |
30% della tariffa definita per la procedura VIA |
In caso di rinvio a VIA tale importo viene considerato utile ai fini del successivo procedimento
|
Valutazione di incidenza |
|
50% della tariffa definita per la procedura VIA |
Procedure singole di Valutazione di Incidenza |
2. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
Tipologia istanza |
Importo progetto |
Tariffa |
Nuovo impianto |
Fino a € 200.000,00 |
€ 50,00 |
|
da € 200.001,00 a € 5.000.000,00 |
0,025% dell'importo di progetto |
|
Oltre € 5.000.000,00 |
€ 1.205,00 + 0,005% parte eccedente € 5.000.000,00 |
Adeguamento integrazione |
|
40% della tariffa definita per la procedura di nuovo impianto |
Rinnovo autorizzazione |
|
10% della tariffa definita per la procedura di nuovo impianto |
3. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per impianti di gestione rifiuti
Tipologia istanza |
Tipologia progetto |
Potenzialità impianto |
Tariffa |
Nuovo impianto |
Discarica/ smaltimento |
Fino a 100.000 m3 |
€ 500,00 |
|
|
Oltre 100.000 m3 |
€ 1.000,00 |
|
Impianti di trattamento intermedio per lo smaltimento |
------------------------- |
€ 1.000,00 |
|
Impianto di incenerimento |
------------------------- |
€ 2.500,00 |
|
Impianto di stoccaggio |
------------------------- |
€ 1.000,00 |
|
Impianto di trattamento intermedio per il recupero |
------------------------- |
Ridotta del 50% rispetto ad impianti di trattamento per lo smaltimento |
Adeguamento integrazione |
------------------------- |
------------------------- |
60% della tariffa definita per nuovo impianto |
Rinnovo autorizzazione |
------------------------- |
------------------------- |
20% della tariffa definita per nuovo impianto |
4. Procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (tariffa stralcio definita nelle more delle determinazioni statali in materia).
tipologia imprese così come definite dal Reg. CE 70/2001 |
Tariffa stralcio, nelle more determinazioni statali |
Note |
Piccole imprese |
€ 1.500,00 |
In caso di contestuale procedimento di VIA, la presente tariffa ricomprende anche il costo di istruttoria della VIA |
Medie imprese |
€ 2.500,00 |
In caso di contestuale procedimento di VIA, la presente tariffa ricomprende anche il costo di istruttoria della VIA |
Grandi imprese |
€ 4.000,00 |
In caso di contestuale procedimento di VIA, la presente tariffa ricomprende anche il costo di istruttoria della VIA |
5. Procedimenti per il rilascio autorizzazione immersione materiali in mare,
escavo e posa condotta e cavi
Tipologia progetto |
Tariffa |
Ripascimento litorali |
€ 100,00 |
Opere a mare e posa condotta e cavi |
€ 250,00 |