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Regione Siciliana
Legge regionale del 27-02-2007 n. 4
Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo
forestale della Regione
(G.U.R.S. n. 10 del 2-3-2007)
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Personale del Corpo forestale della Regione
1. Nelle more della riforma del Corpo forestale della Regione siciliana, in
attuazione del riordino delle carriere di cui all’articolo 76 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16 e di quanto previsto dall’articolo 5 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, alla legge 6 marzo 1992, n. 216 e alle
norme concernenti il Corpo forestale dello Stato, nell’ambito delle dotazioni
organiche del personale del Corpo forestale della Regione siciliana sono
istituiti:
a) per il personale non direttivo, i ruoli di cui agli articoli 1, 2, 7, 13, 25,
30, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;
b) per il personale direttivo, i ruoli previsti dall’articolo 1 del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto legislativo 28
dicembre 2001, n. 472;
c) per il personale direttivo ex assistente tecnico forestale, i ruoli dei
funzionari direttivi tecnici forestali articolati in analogia con quanto
previsto per il personale di cui alla lettera b) del presente comma.
2. Il personale dei ruoli
di cui alla lettera a) del comma 1, in attuazione dell’articolo 5 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10 e dei decreti del Presidente della Regione
siciliana nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, viene inquadrato
rispettivamente:
a) in categoria B, il personale dei ruoli di cui agli articoli 2 e 30 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;
b) in categoria C, il personale dei ruoli di cui agli articoli 7, 13, 34 e 39
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.
3. Il personale dei ruoli di cui alle lettere b) e c) del comma 1, in attuazione
dell’articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e dei decreti del
Presidente della Regione siciliana nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, viene
inquadrato in categoria D.
4. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con
successivo decreto, su proposta del dirigente generale del Dipartimento foreste,
il Presidente della Regione stabilisce le competenze, l’ordinamento
professionale, l’articolazione in posizioni all’interno delle rispettive
categorie e l’organico del personale di cui alla presente legge.
5. Al fine di far fronte
al fabbisogno organico dei ruoli istituiti con la presente legge, il dirigente
generale del Dipartimento foreste applica le procedure concorsuali disciplinate
dalle norme in atto in vigore per l’assunzione delle analoghe figure
professionali del Corpo forestale dello Stato.
6. Al personale del Corpo forestale della Regione siciliana di cui alla presente
legge, si applica il contratto dei dipendenti regionali e viene attribuita
l’indennità mensile pensionabile corrisposta in misura pari alle corrispettive
qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato.
7. L’indennità mensile pensionabile da corrispondere ai funzionari direttivi tecnici forestali di cui alla lettera c) del comma 1 è attribuita in misura pari a quella prevista per il personale dei ruoli di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 ed articolata in analogia.
8. In fase di prima
applicazione della presente legge, il personale già dei ruoli del Corpo
forestale della Regione siciliana, tenuto conto del disposto dell’articolo 5
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, essendo già inquadrato in categorie
e posizioni di cui ai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio
2001, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle qualifiche del ruolo previsto
con la presente legge nella rispettiva categoria di appartenenza, mantiene la
propria posizione economica e percepisce la relativa indennità mensile
pensionabile. Per la eventuale progressione di carriera, al suddetto
personale si applicano le analoghe anzianità in atto in vigore per il personale
del Corpo forestale dello Stato.
9. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio
finanziario 2006, la spesa di 750 migliaia di euro (UPB 2.4.1.1.1, capitolo
150001), cui si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2,
(capitolo 215704) accantonamento 1001 del bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli
oneri, valutati in 750 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2,
accantonamento 1001.
10. A far data dalla pubblicazione della presente legge, sono soppressi i ruoli
di guardie, sottufficiali, agenti tecnici ed assistenti tecnici forestali della
Tabella M della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e tutte le norme in
contrasto con la presente legge. Per quanto non previsto si fa riferimento alle
norme in atto vigenti per il Corpo forestale dello Stato.
ARTICOLO 2
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 27 febbraio 2007.