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Regione Valle D'Aosta
Legge regionale del 29-3-1007, n. 4
Manutenzione, per l’anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.
(B.U.R Valle D'Aosta n. 17 del 24-4-2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
CAPO I
MANUTENZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO REGIONALE E ALTRE DISPOSIZIONI
SEZIONE I
PRESIDENZA DELLA REGIONE
ARTICOLO 1
(Disposizioni in materia di sostituzione di personale regionale. Modificazioni
alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, e 24 novembre 1997, n. 38)
1. Dopo il comma 3bis dell’articolo 34 della legge regionale 23 ottobre
1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della
Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale), è aggiunto il
seguente:
“3ter. Il personale delle qualifiche funzionali assegnato alle segreterie dei
componenti della Giunta regionale ai sensi del presente articolo può essere
sostituito per l’intera durata del periodo di assegnazione.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 24 novembre 1997, n.
38 (Disposizioni in materia di comandi e di utilizzazione di personale), è
sostituito dal seguente:
“3. Il personale utilizzato in distacco conserva l’assegnazione nel posto
di provenienza e può essere sostituito con altro personale per l’intera durata
del periodo di distacco.”.
ARTICOLO 2
(Disposizioni in materia di nomine e designazioni di competenza regionale.
Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11)
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11
(Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tal fine, fermo restando il limite
massimo di dieci anni consecutivi, per mandato si intende quello di durata
uguale o superiore alla metà della durata dell’organo cui il mandato si
riferisce.”.
ARTICOLO 3
(Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi per
il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazione alla
legge regionale 16 giugno 2005, n. 13)
1. La lettera xx) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 16
giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di
beni e di servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e
5 dicembre 1995, n. 8), è sostituita dalla seguente:
“xx) servizi di mensa scolastica ed universitaria e per il personale dei
Vigili del fuoco;”.
ARTICOLO 4
(Disposizioni in materia di attività di rilievo europeo ed internazionale
della Regione. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 8)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2006,
n. 8 (Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali
della Regione autonoma Valle d’Aosta), è aggiunto il seguente:
“2bis. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione
può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della
collaborazione di università, enti ed istituti pubblici di studio o di
ricerca.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 8/2006, è aggiunto il
seguente:
“1bis. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 6, comma 7, della l.
131/2003, la Giunta regionale disciplina inoltre, con propria deliberazione,
le modalità di comunicazione alla Regione delle iniziative di cui al comma 1,
lettera d), da parte degli enti locali interessati ed ogni altro aspetto
concernente il coordinamento, a livello regionale, delle relative attività.”.
ARTICOLO 5
(Disposizioni in materia di monitoraggio delle entrate proprie dei Comuni.
Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 15 dicembre
2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009), è aggiunto il seguente:
“1bis. L’esito del monitoraggio di cui al comma 1 è illustrato dal Presidente
della Regione al Consiglio regionale in occasione dell’esame del rendiconto
generale della Regione.”.
ARTICOLO 6
(Abrogazioni di leggi e disposizioni regionali in materia di finanza locale)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 15 luglio 1985, n. 41 (Création du fonds régional pour le
développement des jumelages);
b) 27 giugno 1986, n. 27 (Interventi finanziari per la creazione di un patrimonio comunale immobiliare);
c) 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionali per facilitare l’acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte ei Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale);
d) 23 novembre 1994, n. 71 (Interventi finanziari a favore di enti pubblici locali per l’acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 1989, n. 79);
e) 10 aprile 1997, n. 9 (Interpretazione autentica dell’art. 7 della
legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionali per
facilitare l’acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei
Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale)).
2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 10 della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2;
b) l’articolo 22 della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1;
c) l’articolo 10 della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1;
d) l’articolo 6 della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27.
ARTICOLO 7
(Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 138 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285)
1. Con regolamento regionale da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di
attuazione dell’articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), relativamente alla guida e
all’immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni in dotazione al Corpo
valdostano dei vigili del fuoco, al Corpo forestale della Valle d’Aosta e alla
Protezione civile, prevedendo, in particolare, la costituzione di una
struttura unitaria che assicuri il raccordo ed il coordinamento tra le diverse
strutture regionali interessate.
SEZIONE II
CREDITO E SISTEMI INFORMATIVI
ARTICOLO 8
(Disposizioni in materia di interventi a favore dei Consorzi garanzia fidi.
Modificazioni alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre
1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti
le libere professioni in Valle d’Aosta. Interventi a favore dei Consorzi
Garanzia Fidi), è inserito il seguente:
“1bis. Per le operazioni di investimento effettuate a decorrere dal 1°
gennaio 2007 dalle imprese operanti nei settori dell’industria e
dell’artigianato in possesso dei requisiti per poter accedere agli aiuti
previsti dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per
lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), la Regione interviene
finanziariamente, a favore di ciascun singolo consorzio, fino ad un massimo
del 75 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro
per ciascun settore.”.
2. All’alinea del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 75/1990, le
parole: “del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 1 e 1bis”.
ARTICOLO 9
(Proroga del termine per la sperimentazione della televisione digitale
terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione. Modificazione
alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25)
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 4 novembre 2005, n.
25 (Disciplina per l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di
stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni.
Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica
e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e abrogazione della
legge regionale 21 agosto 2000, n. 31), le parole: “31 dicembre 2007” sono
sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2008”.
SEZIONE III
AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
ARTICOLO 10
(Disposizioni in materia di divieti nell’esercizio venatorio. Modificazione
alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)
1. La lettera p) del comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 27
agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e
per la disciplina dell’attività venatoria), è sostituita dalla seguente:
“p) utilizzare durante l’esercizio venatorio, ad eccezione delle battute
al cinghiale in squadra, apparecchi radio ricetrasmittenti o apparecchi
telefonici portatili, fatte salve eventuali chiamate di soccorso;”.
ARTICOLO 11
(Disposizioni in materia di allevamento biologico. Modificazioni alla legge
regionale 17 aprile 2001, n. 8)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 17
aprile 2001, n. 8 (Disposizioni in materia di allevamento bovino, ovino e
caprino e di prodotti derivati, ottenuti mediante metodi biologici), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o, in alternativa, l’area sia gestita,
per un periodo di almeno tre anni, secondo i criteri dettati dalle misure
agroambientali definite dalla normativa regionale vigente”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 8/2001, come modificato dal
comma 1, è inserito il seguente:
“2bis. Per aree di pascolo comune si intendono le superfici utilizzate a
pascolo degli alpeggi e dei mayen siti sul territorio regionale, appartenenti
al demanio o al patrimonio della Regione o dei Comuni o gravate da usi civici
o di proprietà privata e costituenti oggetto di accordo per la gestione in
comune dei pascoli.”.
ARTICOLO 12
(Disposizioni in materia di agriturismo. Modificazione alla legge regionale 4
dicembre 2006, n. 29)
1. Il com ma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 4 dicembre 2006, n.29 (Nuova disciplina dell’agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24
luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), è
abrogato.
SEZIONE IV
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E POLITICHE DEL LAVORO
ARTICOLO 13
(Disposizioni in materia di formazione professionale in Valle d’Aosta. Legge
regionale 5 maggio 1983, n. 28)
1. Alla designazione dell’esperto di cui alla lettera c) del comma
secondo dell’articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28
(Disciplina della formazione professionale in Valle d’Aosta), provvede il
dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di
impiego.
ARTICOLO 14
(Disposizioni in materia di attività di estetista. Modificazione alla legge
regionale 20 agosto 1993, n. 63)
1. L’articolo 13 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 (Disciplina
dell’attività di estetista nella Regione Valle d’Aosta), è abrogato.
ARTICOLO 15
(Disposizioni in materia di cooperazione. Modificazioni alla legge regionale 5
maggio 1998, n. 27)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 5
maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), le parole: “e
comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “e comma 4”.
2. Al comma 2 dell’articolo 18ter della l.r. 27/1998, le parole: “gli
enti ausiliari” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti competenti”.
3. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 27/1998, le parole: “nella
sezione ottava” sono sostituite dalle seguenti: “nella categoria cooperative
sociali”.
4. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 27/1998, le
parole: “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 4”.
5. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 27/1998, le
parole: “e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche all’acquisizione
di scorte, purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella
prestazione di servizi” sono soppresse.
6. Il comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 27/1998 è sostituito dal
seguente:
“2. I contributi di cui al comma 1 sono ammessi su scoperti di conto
corrente di importo non superiore all’ottanta per cento del corrispettivo
derivante dallo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera a), e
del costo di acquisto dell’esercizio precedente derivante dall’attività di cui
al comma 1, lettera b).”.
ARTICOLO 16
(Disposizioni in materia di manifestazioni fieristiche. Modificazioni alla
legge regionale 14 luglio 2000, n. 15)
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 14 luglio 2000, n. 15
(Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge
regionale 16 febbraio 1995, n. 6), le parole: “trenta giorni” sono sostituite
dalle seguenti: “sessanta giorni”.
2. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 15/2000 è sostituito dal
seguente:
“3. L’accertamento delle infrazioni compete al Comune nel cui territorio
si svolge la manifestazione fieristica e alla Struttura quando si tratti di
manifestazioni organizzate dai Comuni. Le sanzioni sono irrogate dal Sindaco
per le manifestazioni a carattere locale e dal dirigente della Struttura per
le manifestazioni a carattere regionale, nazionale e locale, se organizzate
dai Comuni, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 15/2000, come sostituito
dal comma 2, è inserito il seguente:
“3bis. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma
3 sono introitati nel bilancio del Comune per le sanzioni irrogate dal
Sindaco, e al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni)
dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per le
sanzioni irrogate dal dirigente della Struttura.”.
ARTICOLO 17
(Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione.
Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2)
1. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2
(Tutela e valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione), le
parole: “, su conforme parere della commissione di cui all’articolo 5” sono
soppresse.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:
“2. La Commissione vigila sul corretto uso della qualifica di Maestro
artigiano, segnalando eventuali violazioni alla struttura competente.”.
3. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 2/2003, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “La struttura competente è autorizzata ad effettuare il
trattamento dei relativi dati, come definito dall’articolo 4, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), ivi comprese la comunicazione e la diffusione
dei dati medesimi per scopi pertinenti e non eccedenti le finalità
istituzionali.”.
4. Il comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:
“6. I produttori iscritti al Registro devono comunicare alla struttura
competente, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal loro
verificarsi, le eventuali variazioni dei dati concernenti la residenza o la
sede legale.”.
5. Il comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:
“7. La mancata o tardiva comunicazione dei dati di cui al comma 6 comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro da euro 50 a euro 150. Nel caso in cui sia accertata una nuova
violazione prima che siano decorsi ventiquattro mesi dall’accertamento della
precedente, il dirigente della struttura competente dispone, inoltre, la
sospensione dell’iscrizione al Registro per la durata di sei mesi.”.
6. Al comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 2/2003, le
parole: “all’articolo 4, commi 6 e 9,” sono sostituite dalle seguenti: “agli
articoli 4, commi 6 e 9, e 8, comma 7,”.
ARTICOLO 18
(Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese
industriali ed artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n.
6)
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6
(Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane),
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “; limitatamente alle spese di cui
all’articolo 17, comma 2, lettere a), b), c) e d), il limite minimo di spesa
ammissibile è di euro 15.000”.
ARTICOLO 19
(Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria. Modificazioni alla legge regionale 26
gennaio 2005, n. 4)
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4
(Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito
della stipula di contratti di solidarietà), è sostituito dal seguente:
“2. Le anticipazioni, comprensive dell’eventuale ritenuta sindacale, sono
concesse per un periodo non superiore alla durata del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria richiesto. Nel caso in cui, all’atto della
presentazione della domanda di anticipazione, la misura del trattamento di
integrazione salariale sia già quantificata, l’anticipazione è concessa in
misura non superiore a euro 750 mensili, al netto degli oneri di legge; nel
caso in cui, all’atto della presentazione della domanda di anticipazione, la
misura del trattamento di integrazione salariale non sia determinabile,
l’anticipazione è concessa in misura non superiore a euro 600 mensili, al
netto degli oneri di legge.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 4/2005, le parole: “; tali
garanzie non sono necessarie in caso di anticipazioni corrisposte direttamente
ai lavoratori” sono soppresse.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 4/2005, come modificato dal
comma 2, è aggiunto il seguente:
“2bis. Le anticipazioni possono essere concesse anche direttamente ai
lavoratori dipendenti di aziende dichiarate fallite, a seguito di domanda
presentata dal singolo lavoratore, nel caso in cui non sia possibile attivare
la procedura di cui all’articolo 2; in caso di anticipazioni concesse
direttamente ai lavoratori, non sono necessarie le autorizzazioni e le
garanzie di cui ai commi 1 e 2.”.
ARTICOLO 20
(Disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16)
1. Il comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16
(Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in
consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in
esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla
Valle d’Aosta dell’esenzione fiscale per determinate merci e contingenti)), è
sostituito dal seguente:
“6. Le imprese importatrici e quelle di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera i), devono versare, in relazione ai quantitativi di merci importati in
esenzione fiscale, un diritto per l’erogazione del servizio di gestione dei
contingenti, il cui ammontare e le cui modalità di riscossione sono stabiliti
con deliberazione della Giunta regionale.”.
2. Il comma 7 dell’articolo 7 della l.r. 16/2006 è abrogato.
3. La lettera c) del comma 1 dell’art icolo 13 della l.r. 16/2006 è
sostituita dalla seguente:
“c) importazione o fabbricazione di alcool con gradazione minima di 95
gradi destinato alla commercializzazione;”.
4. All’alinea del comma 1 dell’articolo 17 e al comma 1 dell’articolo 20
della l.r. 16/2006, le parole: “, progressivamente, anno per anno,” sono
soppresse.
5. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 16/2006 è
sostituita dalla seguente:
“b) commercializzazione nel territorio regionale di zucchero
confezionato.”.
SEZIONE V
URBANISTICA, EDILIZIA ABITATIVA E TERRITORIO
ARTICOLO 21
Art. 21
(Modificazione alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76)
1. Al comma secondo dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre
1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell’industria
edilizia), le parole: “Il Consiglio regionale” sono sostituite dalle
seguenti: “La Giunta regionale”.
ARTICOLO 22
(Disposizioni urbanistiche per la realizzazione di opere di interesse
regionale. Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)
1. L’articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa
urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), è
sostituito dal seguente:
“Art. 29
(Intesa per le opere di interesse regionale)
1. Le opere pubbliche regionali e le opere volte a soddisfare importanti
interessi economici, sociali e culturali di rilievo regionale difformi,
incoerenti o contrastanti con le determinazioni degli strumenti urbanistici
comunali, possono essere realizzate mediante un’intesa tra la Regione ed il
Comune territorialmente competente, secondo la procedura di cui al presente
articolo.
2. La Giunta regionale approva la proposta di intesa, avanzata dalla
struttura regionale competente per materia, completa della documentazione
tecnico-descrittiva idonea a definire le caratteristiche, i parametri fisico-
geometrici dell’opera ed i contenuti delle varianti da apportare alle
determinazioni dello strumento urbanistico, individuando la struttura
regionale responsabile del procedimento finalizzato al conseguimento
dell’intesa.
3. La struttura regionale responsabile del procedimento inoltra la
proposta di intesa, completa della documentazione di cui al comma 2, al Comune
interessato, che provvede all’immediato deposito, in libera visione, degli
atti pervenuti per trenta giorni consecutivi; durante il periodo di deposito,
chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni.
4. Il Comune si pronuncia sulla proposta di intesa e sulle eventuali
osservazioni, presentate ai sensi del comma 3, entro novanta giorni dal
ricevimento della proposta di intesa.
5. L’atto di intesa dispone sui contenuti della variante alle
determinazioni dello strumento urbanistico e indica altresì il termine
previsto per l’avvio dell’opera.
6. Nel caso in cui l’inerzia del Comune si protragga oltre il termine di
cui al comma 4, la Giunta regionale decide in via definitiva approvando, con
propria deliberazione, le eventuali modifiche alle previsioni progettuali in
accoglimento, anche parziale, delle proposte del Comune e le varianti alle
determinazioni dello strumento urbanistico comunale.
7. Raggiunta l’intesa o, comunque, concluso il procedimento di cui al
comma 6, il soggetto preposto all’esecuzione dell’opera dispone la redazione
delle fasi progettuali necessarie e provvede all’acquisizione, ove richiesta,
della valutazione di impatto ambientale e dei pareri, autorizzazioni, nulla
osta o assensi, comunque denominati, necessari ai sensi di legge secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
8. Il progetto definitivo dell’opera è approvato con decreto del
Presidente della Regione che sostituisce a tutti gli effetti la concessione
edilizia ed equivale a variante del PRGC nonché a dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, mediante apposizione, se
necessario, del vincolo preordinato all’esproprio. Il decreto definisce,
inoltre, i termini massimi entro i quali debbono essere iniziati ed ultimati i
lavori.
9. Le eventuali varianti in corso d’opera aventi rilevanza urbanistico-edilizia che non comportano varianti allo strumento urbanistico
sostanzialmente difformi da quelle oggetto dell’intesa sono approvate, previa
comunicazione al Comune interessato, con decreto del Presidente della Regione,
su conforme deliberazione della Giunta regionale.”.
ARTICOLO 23
(Ulteriore proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni di acqua
pubblica)
1. La durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole
derivazioni, già prorogata ai sensi delle leggi regionali 8 novembre 1956, n.
5, 30 gennaio 1962, n. 4, 20 dicembre 1976, n. 67, e 24 giugno 1992, n. 35, è
ulteriormente prorogata di nove anni, alle medesime modalità, condizioni e
prescrizioni regolanti le proroghe concesse ai sensi delle predette leggi
regionali.
SEZIONE VI
ISTRUZIONE E CULTURA
ARTICOLO 24
(Disposizioni per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo
di Bard. Modificazioni alla legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68)
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 1992, n.
68 (Interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico-
architettonico del borgo di Bard), è sostituito dal seguente:
“1. I proprietari degli immobili situati all’interno del borgo di Bard,
come delimitato nella planimetria di cui all’allegato A, possono beneficiare
di contributi a fondo perduto, in misura pari:
a) al 60 per cento delle spese di progettazione;
b) al 15 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di
interventi di restauro e recupero volti ad assicurare la stabilità e la
conservazione dell’edificio oggetto di intervento e di tutti gli elementi
rilevanti sotto il profilo dell’interesse artistico, storico e ambientale
dell’edificio medesimo. La spesa ammissibile è determinata sulla base di un
computo metrico-estimativo analitico, escluse le spese relative agli
impianti tecnici.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 68/1992 è sostituito dal
seguente:
“3. La scelta degli immobili oggetto dell’intervento, effettuata di
concerto con l’Amministrazione comunale, è approvata dalla Giunta regionale,
su proposta dell’Assessore competente in materia di beni culturali; la
realizzazione degli interventi è effettuata a cura della Soprintendenza per i
beni culturali ed ambientali, previa deliberazione della Giunta regionale.”.
3. Dopo l’articolo 5 della l.r. 68/1992 è inserito il seguente:
“Art. 5bis Cumulo delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono cumulabili con altre
provvidenze pubbliche concesse per le stesse iniziative purché non siano
erogate nella forma del contributo in conto capitale.”.
ARTICOLO 25
(Disposizioni in materia di contributi per attività ed iniziative a carattere culturale. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 69)
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale
20 agosto 1993, n. 69 (Contributi per attività ed iniziative a carattere
culturale e scientifico), è aggiunta la seguente:
“ebis) i canti inediti o di ricerca segnalati dalla giuria dell’Assemblea di
canto corale, per un importo massimo non superiore a euro 650 per ogni canto.”.
2. L’articolo 7 della l.r. 69/1993 è abrogato.
ARTICOLO 26
(Valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura valdostani. Modificazione alla legge regionale 1° ottobre 2002, n. 18)
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 1° ottobre 2002, n.
18 (Incentivi regionali per la valorizzazione degli itinerari storici, dei
siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura), è abrogato.
SEZIONE VII
SANITA’ E POLITICHE SOCIALI
ARTICOLO 27
(Disposizioni concernenti la concessione di assegni per la formazione
professionale di operatori sanitari. Modificazioni alla legge regionale 31
agosto 1991, n. 37)
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37
(Disposizioni per la formazione professionale di operatori necessari al
Servizio Sanitario Regionale), le parole: “a cittadini” sono sostituite dalla
parola: “ai”.
2. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 37/1991, la parola: “cittadini”
è soppressa”.
ARTICOLO 28
(Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti,
tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS. Modificazione alla legge
regionale 3 maggio 1993, n. 22)
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1993, n. 22
(Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti,
tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS), è sostituito dal
seguente:
“2. Lo stato di bisogno è determinato, oltre che dall’insufficienza del
reddito familiare del richiedente in rapporto alle esigenze minime vitali di
tutti i componenti del nucleo quando non vi siano altre persone tenute a
provvedere o che di fatto provvedano, dalla sussistenza di almeno una delle
seguenti condizioni:
a) incapacità, totale o parziale, del richiedente di provvedere
autonomamente a se stesso ed il cui nucleo familiare non sia in grado di
assicurargli l’assistenza necessaria;
b) sottoposizione del richiedente a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi assistenziali o
socio-riabilitativi.”.
ARTICOLO 29
(Disposizioni per l’incentivazione di progetti di imprenditorialità familiare.
Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44)
1. L’articolo 20 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziative
a favore della famiglia), è sostituito dal seguente:
“Art. 20
(Progetti)
1. Al fine di incentivare e valorizzare le risorse di solidarietà delle
famiglie e delle reti parentali, la Regione concede contributi, fino ad un
massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di
progetti formulati e gestiti direttamente da parte di famiglie organizzate
anche in forma di cooperativa e di associazione, in risposta ai bisogni della
comunità di riferimento.
2. I progetti di imprenditorialità familiare ammessi a contributo possono
riguardare servizi di natura:
a) assistenziale, con particolare riferimento a:
1) servizi a gestione solidaristica dell’assistenza familiare agli
anziani non autosufficienti ed ai portatori di handicap;
2) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di baby sitting a minori;
3) servizi a gestione solidaristica per l’istituzione e la gestione di una banca del tempo;
4) servizi a gestione solidaristica dell’assistenza a gestanti e a nuclei monoparentali in situazioni di disagio;
5) servizi a gestione solidaristica dell’assistenza a persone ricoverate presso strutture socio-assistenziali e sanitarie;
b) educativa, con particolare riferimento a:
1) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di sostegno allo
studio in favore di alunni della scuola dell’obbligo;
2) servizi a gestione solidaristica per l’organizzazione del tempo libero
dei minori.
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre
provvidenze economiche previste dalla normativa vigente per le medesime
iniziative.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sono individuati:
a) l’entità della spesa da destinare ai contributi, in relazione alle
effettive disponibilità di bilancio;
b) le spese ammissibili per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1;
c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, di rendicontazione delle spese e le modalità di supporto tecnico-amministrativo per l’elaborazione dei progetti;
d) i criteri di concessione dei contributi;
e) gli eventuali ambiti di priorità relativamente ai destinatari e alla tipologia dei progetti;
f) le attività di promozione, informazione e sensibilizzazione dirette ad
incentivare l’organizzazione di reti di solidarietà per la realizzazione
dei progetti di cui al comma 1.”.
ARTICOLO 30
(Disposizioni in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi
civili, ciechi civili e sordomuti. Modificazione alla legge regionale 7 giugno
1999, n. 11)
1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11
(Testo unico in materia di provvidenze conomiche a favore di invalidi civili,
ciechi civili e sordomuti), è sostituito dal seguente:
“4. All’esito del procedimento sanitario, e comunque non oltre trenta
giorni da detto esito, il dirigente della struttura competente richiede
all’interessato la documentazione attestante il possesso dei restanti
requisiti di legge. Il dirigente provvede in ordine alla concessione delle
provvidenze entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta
documentazione.”.
ARTICOLO 31
(Disposizioni in materia di volontariato ed associazionismo di promozione
sociale. Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16)
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16
(Disciplina del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale.
Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore
di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e
handicappati operanti in Valle d’Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6
dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) attività di volontariato, il servizio continuativo reso per
solidarietà, senza fini di lucro e remunerazione, attraverso prestazioni
personali, volontarie e gratuite, svolte, individualmente o in gruppi, tramite
organizzazioni di cui il volontario fa parte, esclusivamente nei confronti di
soggetti terzi rispetto all’organizzazione di volontariato;
b) associazionismo di promozione sociale, le attività di utilità sociale
svolte con esclusione di ogni scopo di lucro, prevalentemente a favore degli
associati, mediante prestazioni personali spontanee e gratuite, al fine di
arrecare beneficio, direttamente o indirettamente, a singoli soggetti o allacollettività.”.
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 16/2005 è
sostituita dalla seguente:
“b) esprimere parere sulle proposte di iscrizione o di cancellazione dal
registro nei casi in cui il dirigente della struttura competente lo ritenga
necessario in relazione agli esiti della relativa istruttoria;”.
SEZIONE VIII
TURISMO E TRASPORTI
ARTICOLO 32
(Disposizioni in materia di disciplina delle attività di volo alpino. Modificazioni alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15)
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15
(Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale), è
sostituito dal seguente:
“3. L’attività di trasporto sciatori è consentita nel periodo ricompreso
tra le ore 7.00 e le ore 16.00.”.
2. Al comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 15/1988, le parole: “10 gennaio”
sono sostituite dalle seguenti: “20 dicembre”.
ARTICOLO 33
(Disposizioni in materia di disciplina delle strutture ricettive
extralberghiere. Modificazione alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 29
maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è
sostituita dalla seguente:
“c) sala da pranzo e locale comune di soggiorno, eventualmente anche
coincidenti;”.
ARTICOLO 34
(Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazioni
alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3
(Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), le parole: “e siano
iscritte al registro, ove istituito, delle società e delle associazioni
sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 20, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003)” sono soppresse.
2. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 3/2004, le parole: “della
Federazione italiana sport disabili (FISD)” sono sostituite dalle
seguenti: “del Comitato italiano paralimpico (CIP)”.
3. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 3/2004 è abrogata.
CAPO II
DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA
REGIONALE ALLA DISCIPLINA STATALE
IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI
ARTICOLO 35
(Disposizioni in materia di tariffe delle professioni turistiche.
Modificazioni alle leggi regionali 7 marzo 1997, n. 7, 31 dicembre 1999, n.
44, e 21 gennaio 2003, n. 1)
1. L’articolo 14 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina
della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle
d’Aosta), è sostituito dal seguente:
“Art. 14
(Tariffe professionali)
1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine e
aspiranti guide alpine sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale
competente in materia di turismo, su proposta dell’UVGAM.
2. Le tariffe massime stabilite ai sensi del comma 1 sono vincolanti per
tutte le guide e aspiranti guide alpine che esercitano la professione in Valle
d’Aosta.”.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 7/1997, le
parole: “l’inosservanza delle tariffe professionali” sono sostituite dalle
seguenti: “l’inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali”.
3. L’articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44
(Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle
d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6
settembre 1991, n. 58, e 16 dicembre 1992, n. 74), è sostituito dal seguente:
“Art. 23
(Tariffe professionali)
1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci e delle
scuole di sci operanti in Valle d’Aosta sono stabilite con decreto
dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta
dell’AVMS.
2. Le tariffe ssime stabilite ai sensi del comma 1 sono vincolanti per
tutti i maestri di sci e per tutte le scuole di sci operanti nella regione.”.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 44/1999, le
parole: “l’inosservanza delle tariffe professionali” sono sostituite dalle
seguenti: “l’inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali”.
5. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 44/1999, le
parole: “l’inosservanza delle tariffe decretate”sono sostituite dalle
seguenti: “l’inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali”.
6. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 21 gennaio 2003, n.
1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore
turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di
turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada.
Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34, e 24 dicembre 1996,
n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo
1997, n. 7), è sostituito dal seguente:
“1. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche
disciplinate dalla presente legge sono liberamente determinate dai singoli
operatori. Le associazioni di categoria, individuate ai sensi dell’articolo
13, comunicano annualmente gli importi, minimi e massimi, delle tariffe entro
il 31 ottobre alla struttura competente, che ne dispone la pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.”.
7. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 1/2003, le parole: “inferiori o
superiori a quelle minime e massime” sono sostituite dalle
seguenti: “superiori a quelle massime”.
ARTICOLO 36
(Disposizioni in materia di vendite promozionali. Modificazione alla legge
regionale 7 giugno 1999, n. 12)
1. L’articolo 14bis della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi
e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale), è sostituito dal
seguente:
“Art. 14bis
(Vendite promozionali).Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante al
fine di promuovere l’acquisto di prodotti individuati, praticando condizioni
favorevoli, reali ed effettive, quali sconti e ribassi sul prezzo ordinario di
vendita dei suddetti prodotti.
2. Durante tutto il periodo della vendita promozionale, l’esercente deve
obbligatoriamente esporre cartelli informativi ben visibili che riportino la
tipologia di vendita che si sta effettuando. I prodotti oggetto della vendita
promozionale devono essere chiaramente distinguibili da quelli venduti al
prezzo ordinario e devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e
lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo
normale di vendita.
3. L’esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o
saldo durante i periodi di cui all’articolo 16, comma 4, avendo in corso
vendite promozionali dei medesimi prodotti, deve sospendere queste ultime
almeno quindici giorni prima dell’inizio della vendita di fine stagione o
saldo e per l’intera durata della stessa.”.
ARTICOLO 37
(Abrogazione delle leggi regionali 1° luglio 1994, n. 33, in materia di
disciplina della professione di mediatore, e 17 aprile 1998, n. 15, in materia
di panificazione)
1. La legge regionale 1° luglio 1994, n. 33 (Norme di attuazione della
legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo
1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore)), è
abrogata. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 maggio
2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta), le funzioni
amministrative in materia di agenti di affari in mediazione sono esercitate
dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine
des entreprises et des activités libérales, nel rispetto della normativa
statale vigente.
2. La legge regionale 17 aprile 1998, n. 15 (Attuazione della legge 31
luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione) e modificazioni alla
legge regionale 7 marzo 1995, n. 7 (Attività per la produzione di pane da
parte delle imprese artigiane)), è abrogata.
3. Sono, inoltre, abrogati i commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 15 della
legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31.
CAPO III
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
ARTICOLO 38
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 1, 4,
8, 19, 25, 27 e 29 trovano copertura negli stanziamenti già iscritti nei
pertinenti capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni
2006/2008 e 2007/2009 e non alterano gli equilibri di bilancio.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 29 marzo 2007.
Il Presidente
CAVERI